REGOLAMENTO DI DISCIPLINA a.s. 2013-14 In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione sui diritti del fanciullo, con i principi generali dell’ordinamento italiano e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 24 giugno 1998, n°249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), integrato dal DPR 235 del 21/11/2007, è emanato il seguente “Regolamento di disciplina degli alunni” dell’Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “F.lli Taddia“ di Cento. Art. 1 Patto di corresponsabilità È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’Istituto pone in essere iniziative idonee per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Art. 2 Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, sono individuati in base a livelli di gravità crescente, come di seguito riportato: C1 mancanza ai doveri scolastici (ad esempio mancanza del materiale idoneo a svolgere l’attività didattica , dimenticanze del libretto delle giustificazioni , ritardi nel presentare le giustificazioni); disturbo occasionale all’attività didattica; negligenza abituale (ad esempio inadempienze e mancato rispetto delle scadenze, rifiuto a collaborare); uso del cellulare; ritardi abituali alla prima ora o durante i cambi d’ora, ritardi strategici (miranti ad evitare ore o materie particolari); frequenza non regolare, assenze ingiustificate, assenze strategiche, assenze collettive non adeguatamente giustificate; C2 C3 reiterarsi dei comportamenti del tipo C1; mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei Compagni (ad esempio insulti, turpiloquio); mancanza di rispetto della proprietà altrui; inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; uso del cellulare e /o dispositivi elettronici per registrazioni o filmati non autorizzati; comportamento recante danno al patrimonio della scuola, compreso l’utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici; contraffazione del libretto scolastico; reiterarsi dei comportamenti del tipo C 2; C4 C5 manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza; fatti che turbino il regolare andamento della scuola; ripetute minacce, violenze psicologiche o fisiche verso gli altri; offesa al decoro personale, al sentimento religioso e alle istituzioni; offese alla morale e per oltraggio all’istituto e al corpo insegnante; contraffazione di documenti ufficiali della scuola quali ad esempio verifiche, registri; reiterarsi dei comportamenti del tipo C 3; comportamenti perseguibili dall’autorità giudiziaria; reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o per il quale l‘Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale; atti di violenza grave quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Art. 3 Caratteri e finalità delle sanzioni Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: le sanzioni previste dal presente articolo hanno pertanto finalità rieducative e terranno conto della situazione personale dello studente. Le sanzioni, ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno, tengono conto della gravità e recidività del comportamento. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni possono essere date per mancanze commesse fuori dell’ Istituto, quando siano espressamente collegate ad attività didattiche o eventi scolastici . Art. 4 Tipologia delle sanzioni e Autorità competenti ad irrogarle Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all’interno della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: S 1 Ammonizione verbale e/o scritta, data in forma privata o in classe: è comminata dal docente in forma orale o con nota sul registro di classe. S 2 Ammonizione in classe con deferimento al Capo d’Istituto: è comminata dal docente. Lo studente sarà accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico al Dirigente o ai suoi collaboratori e la sanzione sarà annotata sul registro di classe. Del provvedimento potrà essere data comunicazione alla famiglia, che potrà essere eventualmente convocata. S 3 Diffida scritta inviata alla famiglia: è comminata dal Coordinatore di Classe, dopo aver contattato i docenti. Il provvedimento disciplinare sarà annotato sul giornale di classe, letto in classe, comunicato alla famiglia ed una sua copia sarà inserita nel fascicolo personale dello studente. S 4 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni: è comminata dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo uno studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva conseguente surroga. S 5 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni: è comminata dal Consiglio di classe nella composizione di cui sopra. S6 Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata temporale definita, superiore ai 15 giorni: è comminata dal Consiglio di Istituto, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo uno studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva conseguente surroga . S 7 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico: è comminata dal Consiglio di Istituto, in caso di commissione di reati perseguibili d’ufficio o per i quali l’Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o quando permangano situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone ovvero condizioni di accertata incompatibilità ambientale. L’irrogazione di tale sanzione è prevista qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico . S 8 Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi: è comminata dal Consiglio di Istituto, in casi più gravi rispetto ai precedenti e al ricorrere delle stesse condizioni. Nei casi di allontanamento dell’allievo che non prevedano la sospensione fino al termine dell’anno scolastico, la scuola, per quanto possibile, si attiverà per mantenersi in contatto con la famiglia al fine di un proficuo reinserimento dello studente nella comunità scolastica. Gli organi collegiali competenti ad irrogare le sanzioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Art. 5 Corrispondenza tra mancanze e sanzioni Mancanze disciplinari C1 C2 C3 C4 C5 Tipologie di sanzioni Da S 1 a S 3 Da S 3 a S 4 Da S 4 a S 5 Da S 5 a S 6 Da S 6 a S 8 La flessibilità nella corrispondenza tra mancanze e sanzioni permette agli organi competenti di tener conto delle situazioni specifiche e della recidività nel comportamento. Ogni Organo competente potrà inoltre, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. Art. 6 Sanzioni alternative Le sanzioni che prevedono l’allontanamento, qualora sussistano le condizioni e a giudizio dell’organo competente, possono essere convertite in sanzioni alternative, consistenti nella riparazione dei danni materiali o morali arrecati o in attività di valore pedagogico-educativo da svolgere a favore della comunità scolastica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali sanzioni possono comprendere le seguenti tipologie : sospensione con obbligo di frequenza alle attività curricolari; sospensione con obbligo di frequenza ad attività formative non curricolari (esempio corsi di recupero, stage); svolgimento di attività manuali di riparazione delle strutture scolastiche materialmente danneggiate; pulizia dei locali e del cortile; attività di segreteria, di ricerca, di riordino di cataloghi e archivi; lettura di testi o visione di filmati con successiva riflessione o commento scritto, nelle ipotesi di offese relative alle opinioni politiche, religiose, morali, o relative all’appartenenza razziale. Art. 7 Norme procedurali La responsabilità disciplinare è personale. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Le eventuali controdeduzioni dell’interessato saranno riportate in un foglio datato, con il timbro della scuola, che sarà inserito nel registro di classe. I provvedimenti da S3 a S8 saranno comunicati integralmente per iscritto alla famiglia dell’alunno e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessario l’irrogazione della sanzione . In caso di violazioni che possano comportare l’allontanamento dalla comunità scolastica, il procedimento inizia con l’informazione circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento; tale informazione, prevederà, in congruo termine, la possibilità da parte dello studente, unitamente a chi esercita la potestà genitoriale, in caso di minori, o da un difensore munito d’apposito mandato o dallo stesso studente, qualora maggiorenne, di presentare giustificazioni scritte in merito ai fatti. Lo stesso atto, trasmesso per iscritto alla famiglia, conterrà l’indicazione della data e dell’ora di riunione dell’organo collegiale nonché l’invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni. L’Organo collegiale si riunirà nella data stabilita per procedere all’eventuale formalizzazione dell’addebito, per recepire le eventuali giustificazioni scritte, per ascoltare le difese orali dei soggetti di cui sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull’eventuale sanzione da irrogare. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l’organo collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. L’organo collegiale competente ad irrogare le sanzioni delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Art. 8 Provvedimenti d’urgenza e integrazioni applicative Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l’incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica nell’attesa della decisione dell’Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto. Nei casi in cui l’Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica d’appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l’iscrizione, anche in corso d’anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Nel caso di irrogazione di una sanzione ad uno studente che opera il passaggio ad altra scuola, il cambiamento non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione . Art. 9 Impugnazioni Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Di norma l’impugnazione all’organo di garanzia non sospende l’irrogazione della sanzione che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione in quanto atto amministrativo, disciplinato dalla Legge 241/90. Se, a sanzione già esecutiva, l’organo di garanzia accoglie il ricorso, la delibera di accoglimento, a favore dell’allievo, verrà inserita nel suo fascicolo personale e la sanzione non influirà sulla valutazione della condotta. In caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento fino a 5 giorni (sanzione S4), la sanzione sarà immediatamente esecutiva. In caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento per periodi superiori ai 5 giorni (da S 5 a S 8) è prevista una sospensione della sanzione di 15 giorni. I genitori dello studente o, se maggiorenne, lo studente stesso possono comunque optare per l’esecutività immediata della sanzione, dichiarando per iscritto la propria volontà a non procedere all’impugnazione. Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del regolamento (statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235. Art. 10 Organo di garanzia L’organo di garanzia è costituito da : 1. 2. 3. 4. Il Dirigente Scolastico, che presiede alle sedute Un docente designato dal Consiglio di Istituto Un rappresentante degli studenti, eletto in occasione delle elezioni degli O.O.C.C Un rappresentante dei genitori, eletto in occasione delle elezioni degli O.O.C.C E’ prevista altresì la designazione di un docente supplente e l’elezione di uno studente e genitore supplenti, in caso di incompatibilità o dovere di astensione. L’organo di garanzia rimane in carica sino alle elezioni degli O.O.C.C. dell’anno scolastico successivo. L‘organo di garanzia delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri. L’astensione di uno dei suoi componenti non influisce sul conteggio dei voti. Tale organo decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento