NUMERO 2 ANNO 2011 La parola all’avvocato a cura di Beatrice Stocchi TRAFFICANTI DI CUCCIOLI Premessa: In Ungheria, come in Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, operano diligenti allevatori ed amatori cinofili. Purtroppo esistono però anche innumerevoli ‘cagnari’ senza scrupoli, che antepongono l’interesse economico al rispetto per la vita degli animali e che vedono alimentato il loro operato da complici Italiani. E sono proprio questi ‘cagnari’ che incidono negativamente sulla percentuale protagonista di agghiaccianti episodi di cronaca e da cui prende spunto la riflessione odierna. La speculazione che ne deriva riguarda anche i gatti ma, scrivendo per una rivista cinofila, mi richiamerò solo al ‘migliore amico dell’uomo’. TRAFFICANTI DI CUCCIOLI Vorrei introdurre la (purtroppo breve per esigenze di sintesi) trattazione di quest’argomento rispolverando una celebre massima del Mohandas Karamchand ‘Mahatma’ Gandhi (1869-1948): “Grandezza e progresso morale di una Nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”. Catapultiamoci ora nell’orrore richiamato dal titolo. Un Paese per tutti, l’Ungheria (considerata la consolidata tratta d’esportazione con l’Italia). Ma potrebbe benissimo essere la Romania, la Polonia, la Repubblica Ceca o la Slovacchia. Il congegno è consolidato ed efficiente. Cani e gatti, diciamo di ‘razza’, selezionati approssimativamente e senza controlli sanitari alcuni, sono sfruttati come stalloni e fattrici. Trascorrono la loro intera vita in piccole gabbie, malnutriti, trascurati ed abbandonati a loro stessi anche durante il parto, continuando ad allattare i piccoli che lottano per la vita mentre i più deboli muoiono, magari di ipotermia, al contatto col freddo giaciglio di lamiera su cui hanno visto la luce. Senza che nessuno si preoccupi troppo di toglierli prima che diventino rigidi. Le fattrici sono ingravidate ad ogni calore, fino allo sfiancamento. E’ loro somministrato cibo in dosi utili solo per garantire la sopravvivenza. Vivono recluse in gabbie piccolissime, senza spazio per muoversi. I cuccioli sono loro strappati a circa trenta giorni di vita, ossia appena terminato il prematuro svezzamento. Prolungarsi oltre, somministrare loro vaccini e cibo, comporterebbe un costo ingiustificato per questi carnefici di cuccioli. Pertanto i piccoli, col sistema immunitario ancora inesistente, sono letteralmente spediti come ‘pacchi’ mediante sistemi di trasporto disumani, senza la minima cura igienico-sanitaria. Viaggiano generalmente di notte, rinchiusi in borse o scatoloni, ammassati in camion, furgoni e, addirittura, nei bagagliai di autovetture, senza riscaldamento. Lottano durante tutto il viaggio (che può durare fino a 18 ore) tra la vita e la morte: sono denutriti, assetati, non vaccinati (l’antirabbica sarebbe vitale per evitare notevoli rischi sanitari) debilitati, malati. In queste condizioni, non tutti arrivano a destinazione. La percentuale di cuccioli che muoiono durante i viaggi è stimata intorno al 50%. Sono quindi ricevuti come merci dai centri di distribuzione, anche italiani, i quali riforniscono i negozi. A volte sono addirittura ‘ritirati’ nei parcheggi degli autogrill in autostrada. I fortunati che sbarcano vivi vengono ‘immatricolati’ e dotati di pedigree, certificato sanitario e microchip. Tutti falsi, ovviamente Sbalorditivamente, sono poi somministrati loro farmaci dopanti, che garantiscono un periodo di apparente vitalità, indispensabile per riuscire ad ingannare gli imprudenti acquirenti circa il loro reale stato di salute. Il numero degli animali così importati è impressionante. Quelli che sopravvivono, nella più rosea delle ipotesi, riportano importanti traumi emotivi, e sono tanto provati fisicamente, da sviluppare seri problemi comportamentali e di salute, di complicata e costosa gestione. In molti altri casi, purtroppo, sviluppano in brevissimo tempo patologie virali di estrema gravità, come il cimurro e la gastroenterite da parvovirus, e sono destinati a morire - dopo agonie atroci - a casa degli incauti clienti. Molto spesso, infatti, avviene che il cucciolo muoia subito dopo l’acquisto, perché il suo sistema immunitario, non essendo ancora completamente sviluppato, è privo di difese e, dunque, facilmente attaccabile da batteri, virus ed agenti patogeni. L’incremento del traffico di animali d’affezione costituisce anche un grave problema sanitario, poiché nei Paesi dell’est europeo sono ancora diffuse malattie come il cimurro e la rabbia, che in Italia sono state quasi debellate. Il business? ‘Un mercato illegale da 300 milioni di euro l’anno, giocato sulla pelle dei quattro zampe e d’ignare famiglie, sviluppatosi finora anche con gravi rischi sanitari in normali circuiti grazie a una rete di coperture, per la mancanza di una normativa efficace di contrasto’, sostiene il Presidente della L.A.V., Gianluca Felicetti. Un cucciolo è acquistato abitualmente a circa 20-40,00 € dall’importatore, poi venduto a 70,00-100,00 € al negoziante, il quale lo rivende a 700,00-1.000,00 € al cliente finale. Sono ancora tantissimi i negozi, anche su internet, che vendono cuccioli di ogni razze, con tempi di consegna troppo zelanti per non alimentare dubbi sulla liceità della provenienza e sulla cura degli animali. I guadagni che derivano da questo business sono paragonabili a quelli del traffico di droga. La tratta dei cuccioli coinvolge migliaia di cani e gatti. Solamente in Italia,ogni anno, sono scoperti almeno duemila cuccioli ‘clandestini’. Il Parlamento italiano, per cercare di contrastare questa realtà - con legge n. 201 del 2010 - ha ratificato una Convenzione del Consiglio d’Europa risalente al 1987, riguardante la protezione degli animali. 11 BOxeR E’ stato inserito nell’ordinamento italiano un nuovo reato: quello di “traffico illecito di animali da compagnia” (art. 4, legge 201 del 2010), per chiunque introduce, trasporta, cede o riceve nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale (microchip) e delle obbligatorie certificazioni sanitarie. E’ perseguibile chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce, trasporta, cede o riceve cani o gatti privi di sistemi d’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. E’ stata inoltre prevista una circostanza aggravante se i cani o i gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore a dodici settimane o provengono da zone - come i Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria per evitare la diffusione di patologie come la rabbia. La nuova Legge sanziona, inoltre, l’introduzione illecita di animali da compagnia. Le condotte punibili, anche se analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito, si differenziano però da questo poiché poste in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività organizzata o reiterata. Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti. La Legge prevede sanzioni amministrative accessorie per il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che violino più volte l’articolo d’introduzione illecita. LA LEGGE IN PILLOLE: ART. 4 L. 201/2010 - TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un delitto (considerato più grave e punito più severamente della contravvenzione), sia un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto. Condotta sanzionata: il traffico illecito posto in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’ attività organizzata (più soggetti in concorso fra loro) o reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, così come la partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati. Per condotta reiterata s’intende la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l’importazione di animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema d’identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. 12 Sanzioni: Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000,00 a 15.000,00 €, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate: - introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi d’identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale (art. 4 co. 1). - trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale (art. 4 co. 2). Aggravante: La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000,00 a 15.000,00 € è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone – Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia (art. 4 co. 3). Confisca e pene accessorie: Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva, è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime” (art. 4 co. 4). Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca: Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta (art. 4 co. 5). I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004 (art. 4 co. 6). Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca: si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della Legge 189/2004 , ai sensi del quale “le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale” - incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente legge (art. 4 co. 7). NUMERO 2 ANNO 2011 Riassumendo, i soggetti che si apprestano a formare un’attività organizzata con lo scopo di preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia - ovvero di importare in Italia cani e gatti sprovvisti di microchip o tatuaggio, di documentazione sanitaria e dell’eventuale passaporto europeo per gli animali, ove richiesto, possono essere perseguiti penalmente e multati. n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, “in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione” (art. 5 co. 2). La confisca degli animali è obbligatoria (anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.c.p. – c.d. ‘patteggiamento’), salvo che questi non appartengano a persone estranee al reato, e la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se il soggetto svolge le predette attività e, in caso di recidiva, è disposta l’interdizione dall’esercizio delle medesime attività. in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata (art. 5 co. 3). - da 500,00 a 1.000,00 € per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l’identificazione individuale o Aggravante: Si applica una sanzione più elevata – da 1.000,00 a 2.000,00 € per ogni animale introdotto – se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria (art. 5 co. 4). ART. 6 L. 201/2010 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE ART. 5 L. 201/2010 - INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA. Natura dell’illecito: amministrativa (salvo che il fatto costituisca reato). Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo sanzionatorio. Sanzioni: amministrative, per ogni animale introdotto. Salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa: - da 100,00 a 1.000,00 € per ogni animale introdottonel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, microchip o tatuaggio (art. 5 co. 1). - da 500,00 a 1.000,00 € per ogni animale introdotto nel territorio nazionale in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale. La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell’art. 13, co. 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 Sospensione: - da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi (art. 6 co. 1). - da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e d’identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità al Servizio sanitario locale competente (art. 6 co. 2). Revoca: dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l’importazione illegale sono 5 in un periodo di 3 anni. Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi (art. 6 co. 3). Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. 13 BOxeR Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta. In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni . Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere (art. 7 co. 2). Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere emesso il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. Attività di controllo Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81. Chi irroga le sanzioni: l’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze (art. 7 co. 5); per le ipotesi di reato, il Giudice Penale. 4. Non sfrutta, ad ogni calore, le fattrici, l’organo riproduttivo delle quali necessita di tempi di recupero fisiologici fra una gestazione e l’altra; 5. Somministra alle gestanti ogni profilassi che possa scongiurare pericoli infettivi alla madre ed ai nascituri; 6. Allestisce ‘sale parto’ isolate ed igienicamente protette, provviste di riscaldamento, aereazione, casse parto lavabili, luci infrarosse, ed ogni altro comfort che possa rendere sicuro l’ambiente in cui i cuccioli vedranno la luce, ed in cui abiteranno per le prime settimane di vita; 7. Ad un’età ricompresa fra i 20 ed i 30 giorni, comincia lo svezzamento, sempre che i neonati non abbiano avuto bisogno di lattazione artificiale in precedenza; 8. Il Veterinario inocula il microchip ed i vaccini necessari per il sistema immunitario dei cuccioli; 9. Non cede mai, per nessun motivo, cuccioli di età inferiore ai 60 giorni di vita (imposti dalla Legge e necessari per un buon impreenting); 10. Consegna i piccoli con: certificato d’inserimento di microchip, dichiarazione relativa all’anagrafe canina regionale, pedigree (tempistiche E.N.C.I. permettendo), libretto sanitario compilato con etichetta adesiva dei vaccini somministrati, timbro e firma del Veterinario, richiamo delle verminazioni effettuate e, in qualche caso (!), anche copia della documentazione sanitaria dei genitori. Vorrei di seguito offrire un utile promemoria alle famiglie che desiderano accogliere un cucciolo in casa, sia per cautelarsi da acquisti avventati sia, soprattutto, per astenersi dal contribuire ad incrementare il traffico illegale. Offro di seguito un decalogo - esemplificativo - dell’operato di un allevatore scrupoloso. Questi: 1. Assicura ai propri animali benessere psicofisico, ospitandoli in ambienti consoni alle esigenze e dimensioni delle singole razze; 2. Somministra loro alimenti qualitativamente e quantitativamente idonei a mantenere un buono stato di salute; 3. Seleziona, per la riproduzione, solo esemplari esenti da malformazioni ereditarie, selezione operata, preventivamente, attraverso esami clinici ufficiali riconosciuti dai rispettivi club di appartenenza della razza allevata; 14 Necessariamente, allevare secondo questi dettami (alcuni imposti per legge, altri dalla coscienza), significa sopportare spese significativamente più elevate rapportate a quelle (in pratica equivalenti a nulla) sostenute dai ‘cagnari’. Significa però anche, cosa ben più importante, acquistare un cucciolo con una buona dote genetica e sanitaria anche se nessun allevatore, seppur dando anima e corpo nel selezionare la razza, potrà mai garantire al 100% sulla futura sanità del cucciolo. Per poter essere in grado di esigere un cane ‘sano’, si dovrà sceglierne uno con almeno 5-6 mesi di vita (quando sarebbe eventualmente possibile sottoporlo ad esami clinici preventivi diretti alla ricerca di displasia dell’anca e malformazioni cardiache). Mai nessun allevatore, vero amante della razza di cui si occupa, utilizza i negozi di animali, internet-shop o le ‘fiere del cucciolo’ per ‘smaltire’ le cucciolate. Esporre cuccioli in vetrina, a rotazione, come merce qualunque è, a parere di chi scrive, riprovevole, ignobile e moralmente condannabile. Avvocato Beatrice Stocchi - Foro di Parma