NUMERO 2 ANNO 2011
La parola all’avvocato
a cura di
Beatrice Stocchi
TRAFFICANTI DI CUCCIOLI
Premessa:
In Ungheria, come in Romania, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, operano diligenti allevatori ed amatori cinofili.
Purtroppo esistono però anche innumerevoli ‘cagnari’ senza
scrupoli, che antepongono l’interesse economico al rispetto per
la vita degli animali e che vedono alimentato il loro operato da
complici Italiani. E sono proprio questi ‘cagnari’ che incidono
negativamente sulla percentuale protagonista di agghiaccianti
episodi di cronaca e da cui prende spunto la riflessione odierna.
La speculazione che ne deriva riguarda anche i gatti ma, scrivendo per
una rivista cinofila, mi richiamerò solo al ‘migliore amico dell’uomo’.
TRAFFICANTI DI CUCCIOLI
Vorrei introdurre la (purtroppo breve per esigenze di sintesi)
trattazione di quest’argomento rispolverando una celebre
massima del Mohandas Karamchand ‘Mahatma’ Gandhi
(1869-1948):
“Grandezza e progresso morale di una Nazione si possono
giudicare dal modo in cui tratta gli animali”.
Catapultiamoci ora nell’orrore richiamato dal titolo.
Un Paese per tutti, l’Ungheria (considerata la consolidata
tratta d’esportazione con l’Italia).
Ma potrebbe benissimo essere la Romania, la Polonia, la
Repubblica Ceca o la Slovacchia.
Il congegno è consolidato ed efficiente.
Cani e gatti, diciamo di ‘razza’, selezionati approssimativamente
e senza controlli sanitari alcuni, sono sfruttati come stalloni e
fattrici.
Trascorrono la loro intera vita in piccole gabbie, malnutriti,
trascurati ed abbandonati a loro stessi anche durante il parto,
continuando ad allattare i piccoli che lottano per la vita
mentre i più deboli muoiono, magari di ipotermia, al contatto
col freddo giaciglio di lamiera su cui hanno visto la luce.
Senza che nessuno si preoccupi troppo di toglierli prima che
diventino rigidi.
Le fattrici sono ingravidate ad ogni calore, fino allo
sfiancamento. E’ loro somministrato cibo in dosi utili solo
per garantire la sopravvivenza. Vivono recluse in gabbie
piccolissime, senza spazio per muoversi. I cuccioli sono loro
strappati a circa trenta giorni di vita, ossia appena terminato il
prematuro svezzamento.
Prolungarsi oltre, somministrare loro vaccini e cibo,
comporterebbe un costo ingiustificato per questi carnefici di
cuccioli.
Pertanto i piccoli, col sistema immunitario ancora inesistente,
sono letteralmente spediti come ‘pacchi’ mediante sistemi di
trasporto disumani, senza la minima cura igienico-sanitaria.
Viaggiano generalmente di notte, rinchiusi in borse o
scatoloni, ammassati in camion, furgoni e, addirittura, nei
bagagliai di autovetture, senza riscaldamento.
Lottano durante tutto il viaggio (che può durare fino a 18 ore)
tra la vita e la morte: sono denutriti, assetati, non vaccinati
(l’antirabbica sarebbe vitale per evitare notevoli rischi
sanitari) debilitati, malati.
In queste condizioni, non tutti arrivano a destinazione.
La percentuale di cuccioli che muoiono durante i viaggi è
stimata intorno al 50%.
Sono quindi ricevuti come merci dai centri di distribuzione,
anche italiani, i quali riforniscono i negozi.
A volte sono addirittura ‘ritirati’ nei parcheggi degli autogrill
in autostrada.
I fortunati che sbarcano vivi vengono ‘immatricolati’ e dotati
di pedigree, certificato sanitario e microchip.
Tutti falsi, ovviamente
Sbalorditivamente, sono poi somministrati loro farmaci
dopanti, che garantiscono un periodo di apparente vitalità,
indispensabile per riuscire ad ingannare gli imprudenti
acquirenti circa il loro reale stato di salute.
Il numero degli animali così importati è impressionante.
Quelli che sopravvivono, nella più rosea delle ipotesi,
riportano importanti traumi emotivi, e sono tanto provati
fisicamente, da sviluppare seri problemi comportamentali e di
salute, di complicata e costosa gestione.
In molti altri casi, purtroppo, sviluppano in brevissimo tempo
patologie virali di estrema gravità, come il cimurro e la
gastroenterite da parvovirus, e sono destinati a morire - dopo
agonie atroci - a casa degli incauti clienti.
Molto spesso, infatti, avviene che il cucciolo muoia subito
dopo l’acquisto, perché il suo sistema immunitario, non
essendo ancora completamente sviluppato, è privo di difese
e, dunque, facilmente attaccabile da batteri, virus ed agenti
patogeni.
L’incremento del traffico di animali d’affezione costituisce
anche un grave problema sanitario, poiché nei Paesi dell’est
europeo sono ancora diffuse malattie come il cimurro e la
rabbia, che in Italia sono state quasi debellate.
Il business?
‘Un mercato illegale da 300 milioni di euro l’anno, giocato
sulla pelle dei quattro zampe e d’ignare famiglie, sviluppatosi
finora anche con gravi rischi sanitari in normali circuiti grazie
a una rete di coperture, per la mancanza di una normativa
efficace di contrasto’, sostiene il Presidente della L.A.V.,
Gianluca Felicetti.
Un cucciolo è acquistato abitualmente a circa 20-40,00 €
dall’importatore, poi venduto a 70,00-100,00 € al negoziante,
il quale lo rivende a 700,00-1.000,00 € al cliente finale.
Sono ancora tantissimi i negozi, anche su internet, che
vendono cuccioli di ogni razze, con tempi di consegna troppo
zelanti per non alimentare dubbi sulla liceità della provenienza
e sulla cura degli animali.
I guadagni che derivano da questo business sono paragonabili
a quelli del traffico di droga. La tratta dei cuccioli coinvolge
migliaia di cani e gatti. Solamente in Italia,ogni anno, sono
scoperti almeno duemila cuccioli ‘clandestini’.
Il Parlamento italiano, per cercare di contrastare questa realtà
- con legge n. 201 del 2010 - ha ratificato una Convenzione
del Consiglio d’Europa risalente al 1987, riguardante la
protezione degli animali.
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BOxeR
E’ stato inserito nell’ordinamento italiano un nuovo reato:
quello di “traffico illecito di animali da compagnia” (art. 4,
legge 201 del 2010), per chiunque introduce, trasporta, cede o
riceve nel territorio nazionale animali da compagnia privi di
sistemi per l’identificazione individuale (microchip) e delle
obbligatorie certificazioni sanitarie.
E’ perseguibile chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate,
introduce, trasporta, cede o riceve cani o gatti privi di sistemi
d’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni
sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
E’ stata inoltre prevista una circostanza aggravante se i cani
o i gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata
inferiore a dodici settimane o provengono da zone - come
i Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia
veterinaria per evitare la diffusione di patologie come la
rabbia.
La nuova Legge sanziona, inoltre, l’introduzione illecita di
animali da compagnia.
Le condotte punibili, anche se analoghe a quelle previste
dal reato di traffico illecito, si differenziano però da questo
poiché poste in essere da soggetti che non hanno approntato
un’attività organizzata o reiterata.
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
La Legge prevede sanzioni amministrative accessorie per
il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che
violino più volte l’articolo d’introduzione illecita.
LA LEGGE IN PILLOLE:
ART. 4 L. 201/2010 - TRAFFICO ILLECITO DI
ANIMALI DA COMPAGNIA
Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un
delitto (considerato più grave e punito più severamente della
contravvenzione), sia un’attività organizzata o condotta
reiterata finalizzata a perseguire un profitto.
Condotta sanzionata: il traffico illecito posto in essere da
soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’
attività organizzata (più soggetti in concorso fra loro) o
reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano
a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema
di identificazione individuale (microchip o tatuaggio),
documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di
passaporto europeo per animali da compagnia, così come la
partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o
commettere uno dei reati.
Per condotta reiterata s’intende la violazione ripetuta della
normativa che regola la movimentazione e l’importazione
di animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti
provvisti di sistema d’identificazione individuale (microchip
o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto,
di passaporto europeo per animali da compagnia.
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Sanzioni:
Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
3.000,00 a 15.000,00 €, chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate:
- introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi
d’identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle
necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto,
di passaporto individuale (art. 4 co. 1).
- trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di
identificazione individuale e delle necessarie certificazioni
sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale
(art. 4 co. 2).
Aggravante:
La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
3.000,00 a 15.000,00 € è aumentata se cani o gatti introdotti
illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12
settimane o provengono da zone – Paesi dell’Est - sottoposte
a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle
competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la
diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio
la rabbia (art. 4 co. 3).
Confisca e pene accessorie:
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura
penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi
dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto,
cessione illecita di cani o gatti si applica l’art. 544-sexies del
codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché
la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto,
di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza
di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In
caso di recidiva, è disposta l’interdizione dall’esercizio delle
attività medesime” (art. 4 co. 4).
Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca:
Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto
del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19 quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano
richiesta (art. 4 co. 5).
I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle
associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della
Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto
dalla legge n. 189 del 2004 (art. 4 co. 6).
Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca:
si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della
Legge 189/2004 , ai sensi del quale “le entrate derivanti
dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla
stessa Legge 189/2004 affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni
o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale” - incrementato
a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti
alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente
legge (art. 4 co. 7).
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Riassumendo, i soggetti che si apprestano a formare
un’attività organizzata con lo scopo di preparare o
commettere il reato di traffico di animali da compagnia
- ovvero di importare in Italia cani e gatti sprovvisti
di microchip o tatuaggio, di documentazione sanitaria
e dell’eventuale passaporto europeo per gli animali, ove
richiesto, possono essere perseguiti penalmente e multati.
n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo
stesso decreto, “in caso si tratti di irregolarità concernenti il
certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione
deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per
la regolarizzazione” (art. 5 co. 2).
La confisca degli animali è obbligatoria (anche in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.c.p.
– c.d. ‘patteggiamento’), salvo che questi non appartengano
a persone estranee al reato, e la sospensione da tre mesi a tre
anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se il soggetto svolge le predette attività e, in
caso di recidiva, è disposta l’interdizione dall’esercizio delle
medesime attività.
in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione
vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata
(art. 5 co. 3).
- da 500,00 a 1.000,00 € per ogni animale introdotto a
chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio
nazionale privi di sistema per l’identificazione individuale o
Aggravante: Si applica una sanzione più elevata – da 1.000,00
a 2.000,00 € per ogni animale introdotto – se i cani o gatti
introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore
alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est)
sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria (art. 5 co.
4).
ART. 6 L. 201/2010 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
ACCESSORIE
ART. 5 L. 201/2010 - INTRODUZIONE ILLECITA
DI ANIMALI DA COMPAGNIA.
Natura dell’illecito: amministrativa (salvo che il fatto
costituisca reato).
Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di
animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione
della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di
introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione
individuale (microchip o tatuaggio), documentazione
sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per
animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano
prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal
vuoto normativo sanzionatorio.
Sanzioni: amministrative, per ogni animale introdotto.
Salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio
di un passaporto per animali domestici falso, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa:
- da 100,00 a 1.000,00 € per ogni animale introdottonel
territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione
individuale, microchip o tatuaggio (art. 5 co. 1).
- da 500,00 a 1.000,00 € per ogni animale introdotto nel
territorio nazionale in violazione della legislazione vigente,
assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto,
di passaporto individuale. La sanzione non si applica però nel
caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi
dell’art. 13, co. 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993
Sospensione:
- da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio
a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale
che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle
norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da
compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il
periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi
(art. 6 co. 1).
- da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda nel
caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del
decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è
quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che
non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o
con la convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi
comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il
controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello
stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari
e d’identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità al Servizio
sanitario locale competente (art. 6 co. 2).
Revoca: dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e
commercio se le violazioni previste per l’importazione
illegale sono 5 in un periodo di 3 anni. Il trasportatore o il
titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata
disposta la revoca dell’autorizzazione non può conseguire
altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi
(art. 6 co. 3).
Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione illecita,
sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa
con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le
disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso
in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura
ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari
alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per
la violazione.
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BOxeR
Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro
dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo devono versare invece una somma
pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta. In
mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il
fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese
del responsabile della violazione fino a quando non abbia
adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più
di 60 giorni .
Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della
violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere
(art. 7 co. 2).
Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo
13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981,
n. 689 può essere emesso il sequestro cautelare e la confisca
dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché,
dell’animale che ne è stato oggetto.
Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure
disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese
a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario
responsabile in solido. Attività di controllo
Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i
soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81.
Chi irroga le sanzioni: l’irrogazione delle sanzioni
amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni,
Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle
rispettive competenze (art. 7 co. 5); per le ipotesi di reato, il
Giudice Penale.
4.
Non sfrutta, ad ogni calore, le fattrici, l’organo
riproduttivo delle quali necessita di tempi di recupero
fisiologici fra una gestazione e l’altra;
5.
Somministra alle gestanti ogni profilassi che possa
scongiurare pericoli infettivi alla madre ed ai nascituri;
6.
Allestisce ‘sale parto’ isolate ed igienicamente
protette, provviste di riscaldamento, aereazione, casse parto
lavabili, luci infrarosse, ed ogni altro comfort che possa
rendere sicuro l’ambiente in cui i cuccioli vedranno la luce,
ed in cui abiteranno per le prime settimane di vita;
7.
Ad un’età ricompresa fra i 20 ed i 30 giorni, comincia
lo svezzamento, sempre che i neonati non abbiano avuto
bisogno di lattazione artificiale in precedenza;
8.
Il Veterinario inocula il microchip ed i vaccini
necessari per il sistema immunitario dei cuccioli;
9.
Non cede mai, per nessun motivo, cuccioli di età
inferiore ai 60 giorni di vita (imposti dalla Legge e necessari
per un buon impreenting);
10.
Consegna i piccoli con: certificato d’inserimento
di microchip, dichiarazione relativa all’anagrafe canina
regionale, pedigree (tempistiche E.N.C.I. permettendo),
libretto sanitario compilato con etichetta adesiva dei vaccini
somministrati, timbro e firma del Veterinario, richiamo delle
verminazioni effettuate e, in qualche caso (!), anche copia
della documentazione sanitaria dei genitori.
Vorrei di seguito offrire un utile promemoria alle famiglie che
desiderano accogliere un cucciolo in casa, sia per cautelarsi da
acquisti avventati sia, soprattutto, per astenersi dal contribuire
ad incrementare il traffico illegale.
Offro di seguito un decalogo - esemplificativo - dell’operato
di un allevatore scrupoloso. Questi:
1.
Assicura ai propri animali benessere psicofisico,
ospitandoli in ambienti consoni alle esigenze e dimensioni
delle singole razze;
2.
Somministra loro alimenti qualitativamente e
quantitativamente idonei a mantenere un buono stato di
salute;
3.
Seleziona, per la riproduzione, solo esemplari
esenti da malformazioni ereditarie, selezione operata,
preventivamente, attraverso esami clinici ufficiali riconosciuti
dai rispettivi club di appartenenza della razza allevata;
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Necessariamente, allevare secondo questi dettami (alcuni
imposti per legge, altri dalla coscienza), significa sopportare
spese significativamente più elevate rapportate a quelle (in
pratica equivalenti a nulla) sostenute dai ‘cagnari’.
Significa però anche, cosa ben più importante, acquistare un
cucciolo con una buona dote genetica e sanitaria anche se
nessun allevatore, seppur dando anima e corpo nel selezionare
la razza, potrà mai garantire al 100% sulla futura sanità del
cucciolo.
Per poter essere in grado di esigere un cane ‘sano’, si dovrà
sceglierne uno con almeno 5-6 mesi di vita (quando sarebbe
eventualmente possibile sottoporlo ad esami clinici preventivi
diretti alla ricerca di displasia dell’anca e malformazioni
cardiache).
Mai nessun allevatore, vero amante della razza di cui si
occupa, utilizza i negozi di animali, internet-shop o le ‘fiere
del cucciolo’ per ‘smaltire’ le cucciolate. Esporre cuccioli in
vetrina, a rotazione, come merce qualunque è, a parere di chi
scrive, riprovevole, ignobile e moralmente condannabile.
Avvocato Beatrice Stocchi - Foro di Parma
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Trafficanti di cuccioli