CASA ALBERGO “ANGELA RUSALEN”
Istituzione del Comune di Meduna di Livenza
Via Tiziano Vecellio, 6 - 31040 MEDUNA DI LIVENZA (TV)
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 22/10/2014
CAPITOLATO SPECIALE
PER I SERVIZI DI ASSISTENZA GERIATRICA,INFERMIERISTICA,
FISIOTERAPIA, EDUCATORE-ANIMATORE
AUSILIARIO DI CUCINA, PULIZIA
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi da effettuarsi presso la Casa Albergo “A.
Rusalen”di Meduna di Livenza, da aggiudicarsi in unico lotto. Ciascun concorrente dovrà
presentare offerta per tutti i servizi.
ASSISTENZA GERIATRICA
1. Assistenza geriatrica di base.
2. Sostituzioni del personale religioso presente nella Casa Albergo.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
SERVIZIO DI EDUCATORE-ANIMATORE
SERVIZIO DI AUSILIARIO DI CUCINA
PULIZIA LOCALI
Art. 2
DESCRIZIONE DEI SERVZI
La Casa Albergo “A. Rusalen” è dislocata su tre piani ed ha 23 posti letto di cui 15 per non
autosufficienti a minima/ridotta intensità assistenziale e 8 per semi ed autosufficienti.
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
La progettazione, la gestione e l’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto dovranno
espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni regionali
vigenti in materia di gestione dei servizi a favore di anziani non autosufficienti.
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In particolare la progettazione del servizio di assistenza dovrà fare riferimento alle
disposizioni di cui alla L.R. n. 22 del 16.8.2002 e successivi provvedimenti regionali di
attuazione.
Il servizio si espleta nelle 24 ore, per 365 giorni all’anno. Dato lo standard regionale
vigente per strutture residenziali extraospedaliere per anziani non autosufficienti con
bisogno assistenziale di intensità minimo-ridotta (1 operatore ogni 2,5 anziani) e lo
standard regionale vigente per anziani autosufficienti (1 operatore ogni 12,5 anziani)
stimato su 15 non autosufficienti e 8 autosufficienti, e considerato il carico assistenziale
attuale, si presume che il servizio di assistenza socio-sanitaria possa essere svolto dalla
ditta con un monte ore di circa 1.138 mensili.
In sede di offerta tecnica la ditta dovrà inserire il monte ore offerto nel proprio progetto
tecnico, il cui corrispettivo andrà a comporre il “canone mensile forfetario
onnicomprensivo”.
Le mansioni degli addetti all’assistenza sono quelle previste dal regolamento regionale n.
8/1984, punto 4.8, lett. b) e c) e successive modifiche ed integrazioni, e dalla L.R.
16.08.2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.
Le attività di assistenza socio sanitaria sono principalmente:
- cura dell’igiene personale dell’ospite con tecniche dirette alla tutela ed al recupero
dell’autonomia funzionale, secondo direttive personalizzate ed integrate con le
prestazioni delle altre figure professionali;
- esecuzione di tecniche di prevenzione e cura delle piaghe da decubito, secondo le
disposizioni impartite, con controllo e variazione delle posture, diurno e notturno;
- partecipazione alla definizione del PAI dell’ospite a realizzazione delle attività in esso
previste;
- accompagnamento degli ospiti all’esterno della struttura, per accedere a servizi sanitari,
o per l’effettuazione di attività ludiche e socializzanti (gite, uscite, ecc.);
- gestione delle attività strumentali di reparto: riordino giornaliero della camera da letto,
con cambio biancheria del letto, aerazione dei locali, pulizie non rinviabili, riordino dei
materiali, disbrigo cucina, sala da pranzo, locali comuni;
- gestione del guardaroba personale dei singoli ospiti;
- porzionatura e somministrazione del vitto;
- sorveglianza dell’ospite affinché non rechi danno a sé o agli altri;
- preparazione delle salme;
- ogni altro incarico necessario nell’ambito delle funzioni proprie del profilo.
Responsabilità: corretta esecuzione dei compiti assegnati, rispetto dei PAI e delle
procedure.
La ditta concorrente, in sede di stesura del piano di lavoro delle attività, è tenuta a
considerare che questa struttura ha in essere una convenzione con una Congregazione
Religiosa che espleta il proprio servizio con le seguenti modalità:
- ORARIO
o tutte le mattine – due suore dalle ore 7.00 alle ore 13.00 ed una suora dalle
ore 7.00 alle ore 10.00
o tutti i pomeriggi – due suore dalle ore 18.30 alle ore 19.30
- RIPOSI
o un giorno a settimana (mattina e pomeriggio) per tutte e tre le suore.
- MANSIONI
o dispensa della colazione sia in sala da pranzo che nelle camere;
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o dispensa del pranzo e della cena ed aiuto nel riordino di sala da pranzo e
cucina;
o recita del Santo Rosario, lettura ed animazione, vigilanza;
o supporto alle operatrici nella cura degli ospiti semi-autosufficienti.
Si sottolinea che l’appaltatore è tenuto pertanto a provvedere al regolare servizio nei
giorni di riposo delle suore.
Per lo svolgimento della predetta attività l’appaltatore dovrà provvedere con personale in
possesso del diploma di Operatore socio-sanitario o titolo di studio equipollente, secondo
la normativa vigente in materia.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Il servizio si espleta nelle 24 ore, per 365 giorni all’anno. Dato lo standard regionale
vigente per strutture residenziali extraospedaliere per anziani non autosufficienti con
bisogno assistenziale di intensità minimo/ridotta (1 operatore ogni 15 anziani) e lo
standard regionale vigente per anziani autosufficienti (1 operatore ogni 90 anziani), e
considerato il carico assistenziale attuale, si presume che il servizio di assistenza
infermieristica possa essere svolto dalla ditta con un monte ore di circa 396 ore mensili.
In sede di offerta tecnica la ditta dovrà inserire il monte ore offerto nel proprio progetto
tecnico, il cui corrispettivo andrà a comporre il “canone mensile forfetario
onnicomprensivo”.
Il personale con funzione di assistenza infermieristica dovrà essere in possesso del
diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollente.
Il servizio, da espletarsi nel rispetto del codice deontologico IPASVI, comprende di norma
le seguenti attività:
- valutazione, pianificazione e gestione dell’intervento assistenziale infermieristico;
- garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche;
- partecipazione alla stesura e all’attuazione dei PAI, ai lavori di gruppo e di verifica;
- garanzia della corretta gestione e rifornimento dei farmaci, dei dispositivi medici e degli
stupefacenti;
- garanzia della corretta e completa comunicazione al medico ed alle figure interessate alla
realizzazione di interventi integrati mediante consegne scritte e verbali;
- controllo dell’igiene ambientale;
- ogni altro incarico necessario nell’ambito delle funzioni proprie del profilo.
Responsabilità: l’infermiere è responsabile per l’attività direttamente svolta; per il corretto
espletamento delle funzioni; per l’assistenza generale infermieristica rivolta al
raggiungimento dei risultati globali di salute e rispetto agli ambiti individuati.
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
Il servizio di fisioterapia:
- dovrà essere svolto da personale in possesso almeno del diploma di massoterapista o
equipollente;
- sarà svolto nei locali appositamente individuati dalla Casa Albergo e con l’utilizzo della
attrezzatura anch’essa fornita dallo stesso Ente;
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- dovrà esser svolto per un minimo di 9 (nove) ore settimanali da concordare con la
Direzione della Casa Albergo.
EDUCATORE-ANIMATORE
Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso dei requisiti
professionali indicati nell’allegato A) alla DGR n. 84 del 16.01.2007.
Il servizio dovrà esser svolto per un minimo di 9 (nove) ore settimanali da concordare con
la Direzione della Casa Albergo.
SERVIZIO PULIZIA LOCALI E ARREDI
Il servizio consiste nel riordino, sistemazione, riassetto e igiene di tutti i locali oggetto di
appalto.
I metri quadri complessivi sono 1.525. Tale cifra ha valore puramente indicativo. Si allega
planimetria dei locali.
A titolo informativo, si comunica che attualmente il “servizio di riordino ed igiene” viene
svolto con un monte ore mensile di circa 253.
L’appaltatore ha piena responsabilità in ordine al coordinamento del servizio e ai risultati
igienici da garantire quali:
- salvaguardia dello stato igienico sanitario degli ambienti,
- mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali,
- salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia.
La pulizia dei vari locali deve comprendere, oltre a quella relativa ai pavimenti, anche
quella relativa a: scale, corrimano, ringhiere, pareti, porte, maniglie, zoccoli, infissi e
serramenti, quadri, soffitti e controsoffitti, radiatori, ascensori, corpi illuminanti,
davanzali, marciapiedi, arredi (sanitari e non), vetri e finestre, tapparelle e veneziane,
tendaggi vari, terrazze e quant’altro non espressamene indicato.
Il servizio di pulizia consiste, in linea di massima, nelle seguenti operazioni (in ogni caso
la ditta dovrà includere nel progetto in maniera dettagliata come intende espletare il
servizio):
OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA
1) vuotatura in appositi sacchi di plastica dei cestini gettacarte e dei recipienti porta
rifiuti;
2) spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante, di tutti
gli arredi e accessori (piani di lavoro, tavoli, scrivanie, sedie e poltrone, letti,
comodini, armadi, armadietti ed arredi sanitari dell’ ambulatorio, apparecchi
telefonici e lampade da muro e da tavolo, corrimano);
3) rifacimento del letto degli ospiti con letto libero;
4) lavaggio e disinfezione del letto del comodino e dell’armadio di degenza quando
necessario;
5) eliminazione di orme e macchie su cristalli, vetri, finestre, specchi, su entrambe le
facce delle porte in vetro e non;
6) trattamento di tutti i pavimenti con mezzi idonei a seconda delle loro caratteristiche;
7) pulizia con battitura ed aspirazione elettromeccanica di tappeti e zerbini;
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8) lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari delle toilettes e degli
ambulatori con specifici prodotti ad azione germicida e deodorante;
9) lavaggio ad umido, con idonei prodotti non abrasivi, delle pareti lavabili o piastrellate
dei servizi igienici, con l’eliminazione di ogni tipo di sporco;
10) trasporto al punto di raccolta di tutti i rifiuti opportunamente selezionati in appositi
sacchi di diverso colore.
OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE
1) pulizia accurata e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, pareti lavabili,
rubinetteria ed apparecchi igienico-sanitari);
2) cambio lenzuola dei letti degli ospiti;
3) deragnatura.
OPERAZIONI A FREQUENZA QUINDICINALE
1) lavaggio e disinfezione dei bidoni, dei recipienti porta-rifiuti;
2) lavaggio e disinfezione di maniglie, telefoni e corrimano;
3) spolveratura ad umido - mediante panni imbevuti di detergente disinfettante - delle
superfici esterne degli armadi e di tutti gli arredi ed infissi accessibili mediante l’uso di
scala, nonché degli apparecchi di condizionamento, bocchette di aerazione, radiatori e
termosifoni, davanzali.
OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE
1) disincrostazione con trattamento anticalcare degli apparecchi igienico-sanitari;
2) pulizia a fondo con relativo lavaggio di porte, specchi, cristalli e dei vetri delle finestre
senza ausilio di ponteggi;
3) lavaggio delle bocchette di aerazione;
4) pulizia (nella cucina) della cappa di aspirazione e sgrassaggio delle pareti interne ed
esterne della stessa.
OPERAZIONI A FREQUENZA TRIMESTRALE
1) pulizia a fondo di vetri e finestre, nonché vetrate fisse esterne accessibili mediante l’uso
di ponteggi;
2) pulizia a fondo di sedie, poltrone, tavoli, letti, comodini, scrivanie e arredi.
OPERAZIONI A FREQUENZA SEMESTRALE
1) lavaggio a fondo dei pavimenti con monospazzole e aspiraliquidi,
2) lavaggio di termosifoni e radiatori, apparecchi di condizionamento, ecc.;
3) lavaggio pareti dove necessario,
4) pulizia a fondo degli apparecchi fissi di illuminazione;
5) pulizia a fondo con lavaggio e disinfezione di tappeti e zerbini,
6) smontaggio, lavaggio e rimontaggio delle tende e tendaggi vari,
7) lavaggio pareti e controsoffitti lavabili.
Per l’esecuzione delle pulizie a fondo si dovrà procedere, per quanto possibile, alla
rimozione di tutti i mobili, attrezzature e suppellettili varie, collocate nell’ambiente da
risanare che, al termine del lavoro, dovranno essere ricollocati al proprio posto previa loro
pulizia e disinfezione.
ONERI A CARICO DELL’ENTE
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1) acqua ed elettricità necessari per il servizio stesso;
2) locali da adibire a magazzino e deposito attrezzatura.
ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a completo carico della ditta aggiudicataria:
1) i materiali di pulizia (detersivi, cere, disinfettanti, ecc.), compresa la loro gestione
(accettazione consegne, scarico, magazzino, ecc.);
2) tutti i sacchi per l’immondizia;
3) dotazioni per servizi igienici: carta igienica, sapone e asciugamani monouso;
4) gli attrezzi (carrelli, scale, secchi, scope, strofinacci, ecc.);
5) il montaggio, l’impiego e lo smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili
eventualmente necessari per qualsiasi tipo di lavoro, in particolare per il lavaggio delle
vetrate fisse;
6) la manodopera e la supervisione tecnica;
7) le divise per il personale impiegato (compresi specifici indumenti: camici, cuffie,
zoccoli, D.P.I., cartellino di riconoscimento ecc.)
I materiali ed i prodotti impiegati devono essere di 1ª qualità, di odore gradevole, senza
possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto e atti a garantire il pieno
rispetto e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.
Gli attrezzi e le macchine non devono pertanto essere rumorosi; devono essere
tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di funzionamento al fine di evitare
disturbo agli ospiti e/o danni alle strutture.
La ditta dovrà inoltre mettere a disposizione le schede tecniche e schede di sicurezza dei
prodotti, e presentare un dettagliato piano di formazione del personale.
SERVIZIO AUSILIARIO DI CUCINA
Il servizio prevede le seguenti mansioni:
1. Presa in carico e preparazione della cena consegnata dalla ditta appaltatrice
del servizio mensa;
2. dispensa della cena agli ospiti;
3. lavaggio stoviglie e posate;
4. riordino cucina.
Per l’espletamento del servizio viene previsto l’impiego di uno o più addetti per 90 ore
mensili dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di ogni giorno.
In applicazione della Legge Regionale n. 2 del 19/3/2013, la ditta dovrà adottare misure
di autocontrollo, formazione ed informazione in sostituzione degli accertamenti sanitari e
delle relative certificazioni (libretto sanitario) previsti dall’art. 14 della Legge n. 283 del
30/4/1962 e dagli artt. 37, 39 e 40 del DPR n. 327 del 26/3/1980.
Art. 3
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale impiegato nell’appalto dovrà essere formato nell’ambito di attività cui è
adibito.
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In particolare, per quanto attiene al personale impiegato nel servizio di assistenza socio
sanitaria, l’appaltatore dovrà pianificare ed attuare annualmente l’aggiornamento
professionale e la formazione; la definizione del programma formativo dovrà essere
preceduta da una ricognizione del bisogno formativo, in funzione degli obiettivi del
servizio ed in funzione degli ospiti e dei loro bisogni specifici.
Il programma formativo annuale dovrà essere approvato dalla Direzione dell’Ente.
Resta fermo per l’appaltatore l’obbligo di adempiere, rispetto a tutti i lavoratori impiegati
nell’appalto, agli interventi formativi imposti dalla vigente normativa nazionale e
regionale (a titolo esemplificativo: normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; primo
soccorso; in materia di manipolazione delle sostanze alimentari; Haccp; …).
Il personale adibito al servizio di pulizia e sanificazione dovrà essere appositamente
addestrato per l'
esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari
caratteristiche degli ambienti da pulire, ed essere formato sulle norme di sicurezza
personale, sui criteri di pulizia e sanificazione e sulle corrette procedure di intervento di
tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie
prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale.
L’espletamento dell’attività formativa e di aggiornamento dovrà essere annualmente
dimostrato, mediante invio della relativa documentazione alla Direzione dell’Ente
Art. 4
SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’appaltatore assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di
sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all’applicazione del D. Lvo 81/2008 ed in
particolare l’attività di formazione (compresa la formazione per la prevenzione incendi), i
presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria, ecc.
E quindi:
• certificherà entro un mese dall’inizio del rapporto contrattuale l’avvenuta
informazione dei lavoratori in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e segg. del
predetto Decreto Lgs.;
• provvederà a fornire, da subito, ai lavoratori che verranno inviati a sostituire il
personale dell’Ente committente tutto il materiale di protezione individuale previsto
dagli artt. 74 e segg. del predetto testo normativo;
• collaborerà con il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dell’Ente
committente in merito a tutti gli adempimenti da quest’ultimo ritenuti necessari per
un effettivo ed efficace perseguimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza
individuali e collettivi con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 31 e
seguenti del D.Lgs. 81/2008.
Quanto sopra indicato senza oneri aggiuntivi per la parte committente.
Restano esclusi i provvedimenti legati all’adeguamento strutturale delle sedi di lavoro che
rimangono a carico dell’Ente appaltante.
Art. 5
IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 1.2.2015 e termine il 31.01.2017
per l’importo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria con facoltà per l’ente di
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rinnovare il contratto per pari durata e importo.
Art. 6
SANZIONI
E’ facoltà dell’Istituzione Casa Albergo procedere alla risoluzione del contratto e
provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra ditta, trattenendo la
cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:
• sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta affidataria
della gestione dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla
volontà della stessa;
• quando la Ditta affidataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
• quando la Ditta affidataria mantenga un comportamento abitualmente scorretto
nei confronti della Casa Albergo per il quale siano state comminate ripetute
contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge o Regolamenti
relativi ai servizi, formalmente sanzionate dalla Casa Albergo con l’applicazione di
almeno n. 10 penalità di qualsiasi importo;
• qualora la Ditta affidataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri
dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione
dell’art.1676 del Codice Civile;
• qualora la Ditta affidataria infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di
vigilanza e controllo della Casa Albergo;
• quando la Ditta affidataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che
indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente
Capitolato;
• frequente violazione degli orari per quanto attiene l’inizio e la fine dei servizi
presso la sede.
Quanto sopra riportato ha valore di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 del c.c. .
Sino alla scadenza del termine indicato, la Ditta affidataria è tenuta ad erogare
regolarmente i servizi.
Nei casi previsti dai commi che precedono, la Ditta affidataria incorre nella perdita della
cauzione che resta incamerata dalla Casa Albergo, salvo il risarcimento dei danni per
l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
La Ditta affidataria, nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Capitolato, avrà
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il
servizio stesso. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni
del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 100,00 a
Euro 2.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività come si riporta
di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) immotivati e reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello
svolgimento del servizio: Euro 100,00;
b) disattesa delle indicazioni nella realizzazione dei progetti assistenziali: Euro 100,00;
c) ingiustificata mancata presa in carico dell’utente nel rispetto dei termini prescritti dal
capitolato: Euro 100,00;
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d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti
dell’utenza: Euro 100,00;
e) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: Euro
1.000,00;
f) utilizzo di personale privo di titolo specifico: Euro 2.000,00.
L’Istituzione Casa Albergo provvederà al recupero della penalità mediante
compensazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta affidataria.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla
risoluzione della convenzione secondo quanto previsto dal seguente articolo.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza, alla quale la Ditta affidataria avrà facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione.
Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese
nel quale è stato assunto il provvedimento.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Casa
Albergo per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento della Casa Albergo sono notificate alla
Ditta affidataria in via amministrativa.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna
conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.
Alla Ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se
non per giusta causa o cause di forza maggiore; diversamente la ditta sarà tenuta al
pagamento di una penale pari alla cauzione definitiva.
L’Ente addebiterà inoltre alla Ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante
dalla assegnazione del servizio in oggetto ad altra ditta sino alla scadenza naturale del
contratto, importo che per quanto possibile, sarà trattenuto dall’Ente direttamente in sede
di pagamento dei corrispettivi dovuti per il lavoro già svolto.
Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore, il servizio non potesse essere
effettuato, la Ditta appaltatrice riconoscerà il diritto a questo Ente di trattenere in via
straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. La Ditta aggiudicataria
dovrà comunque garantire, in detti casi l'
effettuazione di un servizio di emergenza.
Art. 7
PREZZI
Il costo dell’appalto è un “canone mensile forfetario onnicomprensivo”, quale
corrispettivo dei diversi servizi e prestazioni oggetto di gara, che verrà indicato dalla
ditta in sede di offerta economica.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale aumentare o diminuire il monte ore offerto nel
progetto tecnico nei limiti del 20% del monte orario mensile in relazione alle esigenze del
servizio. Gli eventuali aumenti del fabbisogno orario saranno indennizzati nella misura
del costo orario contrattuale. Diversamente, non verranno indennizzate le ore di lavoro
non rese se dovute ad una restrizione del citato presunto monte ore per volontà
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dell’Istituzione Casa Albergo o per esigenze del servizio .
Art. 8
REVISIONE PREZZI
I prezzi di aggiudicazione di cui al precedente articolo si intendono fissi ed invariabili per
il primo anno, a partire dalla data di decorrenza dell’appalto.
Si applica quanto previsto all'
art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e smi.
Art. 9
MODALITA’ DI FATTURAZIONE, CONGUAGLI E PAGAMENTI
La ditta aggiudicataria presenterà all'
Amministrazione dell'
Ente un’unica fattura mensile,
il cui ammontare sarà il “canone mensile forfetario onnicomprensivo”, quale
corrispettivo di tutti i servizi e di tutte le prestazioni oggetto di gara.
In assenza di contestazioni o addebiti l'
Amministrazione procederà al pagamento delle
relative fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse. Qualora si
verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a
decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere
acconti per gli importi o le quote non contestati.
I tempi di pagamento sono condizionati da:
• verifica della regolarità degli adempimenti contributivi obbligatori previdenziali ed
assicurativi per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali di dipendenti (DURC);
• verifica sulla non inadempienza per cartelle agente della riscossione (Equitalia);
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’appaltatore si impegna ad ottemperare alle
prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste. Il CIG è indicato nel bando
di gara.
Le fatture andranno accompagnate da una dichiarazione in ordine alle eventuali
modifiche nella dotazione del personale impiegato nell’appalto, con eventuali nominativi
e titoli posseduti.
Le ore effettuate in più rispetto al progetto, per ciascun servizio, verranno ammesse al
pagamento solo se preventivamente autorizzate dall’Ente.
Art. 10
PERSONALE
La ditta appaltatrice deve impiegare personale di sicura affidabilità che deve osservare
diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore,
impegnandosi nel contempo a sostituire (a richiesta o su propria iniziativa)
tempestivamente le persone che diano motivo di lagnanza.
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A tal fine la ditta appaltatrice si obbliga:
- a fornire all’inizio dell’appalto l’elenco del personale addetto e degli orari di servizio,
nonché a fornire copia dei titoli professionali e abilitanti;
- anche per il nuovo personale dovrà essere fornita copia dei titoli professionali e
abilitanti;
- a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni di personale e di orario.
Il personale addetto deve essere capace e fisicamente valido e deve mantenere in servizio
un contegno irreprensibile e decoroso. Il referente di servizio vigilerà che il
comportamento del personale impiegato sia adeguato all’ambiente della Casa Albergo e
rispettoso nei riguardi degli ospiti.
L’appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i
regolamenti, le disposizioni previdenziali ed assicurative, e applicare i contratti di lavoro
specifici della categoria. L’appaltatore ed il suo personale devono inoltre uniformarsi a
tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dall’Amministrazione
dell’Ente.
Gli addetti devono vestire una divisa sempre pulita con il contrassegno/cartellino della
ditta. La divisa del personale dovrà essere di colore diverso per ogni tipologia di servizio.
Il personale dell'
appaltatore deve essere in possesso del requisito della sana e robusta
costituzione come da certificato del Medico di Igiene Pubblica.
Il personale deve essere sottoposto a cura e spese dell’appaltatore, oltre che alle
vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti per il personale dipendente.
Il dipendente dell'
appaltatore deve mantenere il segreto d'
ufficio su tutti i fatti o
circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento del reparto e dell’Ente nonché il
rispetto della privacy degli Ospiti.
L’Ente, su esplicita richiesta, si impegna a mettere a disposizione un impianto di
rilevazione presenze, ai soli ed esclusivi fini del controllo fatturazione della ditta sulle ore
lavorate, senza che a tale attività possa essere attribuita una qualsiasi sorta di dipendenza
degli operatori dall’Ente appaltante.
L’appaltatore si impegna all’atto della presentazione dell’Offerta Tecnico Qualitativa a
illustrare i criteri di selezione ed il piano di formazione del proprio personale con
l’indicazione delle ore annuali di formazione e dei moduli formativi previsti.
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che
impediscano l'
espletamento del servizio, nulla è dovuto dall’Amministrazione per la
mancata espletazione del servizio.
Art. 11
REFERENTE DI SERVIZIO
L’appaltatore deve nominare un Referente di Servizio che dovrà garantire la turnistica, le
sostituzioni ed i cambi turno del personale e garantire i rapporti con il coordinatore dei
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servizi socio-assistenziali dell’Ente.
L’appaltatore nel progetto offerto dovrà esplicitare e dettagliare i compiti del Referente di
Servizio.
Tale figura potrà coincidere con il rappresentante di cui al 1° capoverso del successivo
art. 12, ma dovrà in ogni caso garantire le prestazioni indicate nel presente articolo.
Art. 12
CONTROLLI
La Ditta Affidataria deve indicare un suo rappresentante incaricato dell’organizzazione,
del controllo e della supervisione dei lavori munito di ampia delega a trattare in merito a
qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti
previsti dal contratto d’appalto.
Tale rappresentante deve essere rapidamente rintracciabile in ogni momento della
giornata. L’appaltatore pertanto deve comunicare il nome del suo incaricato, nonché
l’indirizzo e il suo numero di telefono cellulare. Tutte le contestazioni (anche verbali) di
inadempienza (fatte in contraddittorio con l’incaricato della ditta) si intendono fatte
direttamente all’appaltatore titolare.
La ditta si impegna a indicare nell’offerta tecnico qualitativa il nominativo, il recapito ed
il curriculum professionale del proprio rappresentante.
L’Ente, potrà controllare ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l’esecuzione e le modalità
del servizio, nonché effettuare periodiche verifiche al fine di accertare se vi sia o meno
rispondenza alle clausole contrattuali. L’appaltatore si impegna a facilitare l’esercizio di
tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste.
Art. 13
DANNI A PERSONE O COSE
La Ditta Affidataria è responsabile di ogni danno che possa derivare alla Casa Albergo ed
a terzi dall’adempimento del servizio.
L’accertamento danni alla Casa Albergo sarà effettuato dall’Ente stesso alla presenza del
Responsabile identificato dalla Ditta Affidataria, previamente avvertito in modo tale da
consentire alla Ditta Affidataria stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora la
Ditta Affidataria non partecipi all’accertamento in oggetto, la Casa Albergo provvederà
autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del
risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto alla Istituzione. Qualora la Ditta
Affidataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel
termine fissato dalla relativa lettera di notifica, la Casa Albergo è autorizzata a provvedere
direttamente, trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente
sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
L’appaltatore stesso dovrà depositare, all'
atto della presentazione della cauzione
definitiva, una polizza assicurativa, che preveda la copertura dei rischi (per danni a
persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente, con
un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00.
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Art. 14
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto alla Ditta Affidataria di subappaltare in tutto o in parte i lavori
oggetto del servizio sotto pena di automatica risoluzione del contratto e rifusione all’Ente
dei conseguenti danni e spese.
E’ vietata la cessione del contratto.
Art. 15
AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione dell’appalto diverrà definitiva dopo la determinazione del Direttore che
approva i verbali di gara.
L'
aggiudicatario si impegna a iniziare il servizio in pendenza di stipula del contratto
stante la natura essenziale del servizio.
L’Ente si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora venga meno l’interesse
pubblico al servizio, oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea e conveniente
rispetto alle esigenze dell’Ente.
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla Casa Albergo, dovrà produrre:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico economica e
finanziaria a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara;
• la cauzione definitiva con le modalità indicate al successivo art. 16 del presente
capitolato.
• l’anticipo delle spese contrattuali presunte con le modalità indicate dall’Ente che
ammontano presumibilmente a
€. 200,00 imposta di registro,
€. 2.514,59 diritti di segreteria,
n. 6 marche da bollo.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico
dell'
aggiudicatario.
La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo degli accertamenti
o della verifica dei requisiti, la mancata costituzione della cauzione definitiva, la mancata
stipula del contratto per causa non imputabile all’Ente, determineranno la revoca della
aggiudicazione definitiva e l’incameramento, a titolo di penale, della cauzione
provvisoria fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali
maggiori spese sostenute dall’Ente.
Nei casi sopra evidenziati, l’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo
insindacabile giudizio la convenienza e l’opportunità, di aggiudicare l’appalto alla
seconda migliore offerta.
Il servizio potrà essere avviato, anche in pendenza della stipula del contratto, dopo
l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa costituzione della
cauzione definitiva e acquisizione della prescritta documentazione antimafia.
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Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina prevista dal
Bando di gara e dal relativo Disciplinare di gara
Art. 16
CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una
garanzia fideiussoria corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione rapportato
all’intero periodo contrattuale (IVA esclusa), costituita con le modalità previste dall’art.
113 del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006.
La garanzia fideiussoria dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- le generalità anagrafiche, la qualifica ed i poteri del soggetto che sottoscrive la
fideiussione;
- validità per l’intero periodo contrattuale;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.;
- l’obbligo di versare all’Ente, a semplice richiesta scritta, entro 15 giorni, l’ammontare
della somma garantita.
L’ammontare della cauzione sarà comunicato assieme all’aggiudicazione e la ditta dovrà
provvedere alla costituzione della stessa entro il termine stabilito dall'
Amministrazione.
Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, venissero applicate le penali previste
dal presente capitolato speciale, la ditta dovrà prontamente provvedere al reintegro della
cauzione per l’importo originario.
La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla
ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni
altra pendenza.
Art. 17
RINVIO AI RICHIAMI DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto del presente capitolato speciale, si farà
riferimento a quanto previsto dal codice civile e da tutte le altre leggi e regolamenti che
disciplinano l’appalto di servizi, la prevenzione e infortunistica, i contratti di lavoro.
Art. 18
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia legale che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il foro
di Treviso.
li, 22 ottobre 2014
Il Direttore
(Dr. Fabio OLIVI)
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CASA ALBERGO “ANGELA RUSALEN”