CASA ALBERGO “ANGELA RUSALEN” Istituzione del Comune di Meduna di Livenza Via Tiziano Vecellio, 6 - 31040 MEDUNA DI LIVENZA (TV) ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 22/10/2014 CAPITOLATO SPECIALE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA GERIATRICA,INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA, EDUCATORE-ANIMATORE AUSILIARIO DI CUCINA, PULIZIA Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi da effettuarsi presso la Casa Albergo “A. Rusalen”di Meduna di Livenza, da aggiudicarsi in unico lotto. Ciascun concorrente dovrà presentare offerta per tutti i servizi. ASSISTENZA GERIATRICA 1. Assistenza geriatrica di base. 2. Sostituzioni del personale religioso presente nella Casa Albergo. ASSISTENZA INFERMIERISTICA SERVIZIO DI FISIOTERAPIA SERVIZIO DI EDUCATORE-ANIMATORE SERVIZIO DI AUSILIARIO DI CUCINA PULIZIA LOCALI Art. 2 DESCRIZIONE DEI SERVZI La Casa Albergo “A. Rusalen” è dislocata su tre piani ed ha 23 posti letto di cui 15 per non autosufficienti a minima/ridotta intensità assistenziale e 8 per semi ed autosufficienti. ASSISTENZA SOCIO SANITARIA La progettazione, la gestione e l’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni regionali vigenti in materia di gestione dei servizi a favore di anziani non autosufficienti. 1 In particolare la progettazione del servizio di assistenza dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 22 del 16.8.2002 e successivi provvedimenti regionali di attuazione. Il servizio si espleta nelle 24 ore, per 365 giorni all’anno. Dato lo standard regionale vigente per strutture residenziali extraospedaliere per anziani non autosufficienti con bisogno assistenziale di intensità minimo-ridotta (1 operatore ogni 2,5 anziani) e lo standard regionale vigente per anziani autosufficienti (1 operatore ogni 12,5 anziani) stimato su 15 non autosufficienti e 8 autosufficienti, e considerato il carico assistenziale attuale, si presume che il servizio di assistenza socio-sanitaria possa essere svolto dalla ditta con un monte ore di circa 1.138 mensili. In sede di offerta tecnica la ditta dovrà inserire il monte ore offerto nel proprio progetto tecnico, il cui corrispettivo andrà a comporre il “canone mensile forfetario onnicomprensivo”. Le mansioni degli addetti all’assistenza sono quelle previste dal regolamento regionale n. 8/1984, punto 4.8, lett. b) e c) e successive modifiche ed integrazioni, e dalla L.R. 16.08.2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività di assistenza socio sanitaria sono principalmente: - cura dell’igiene personale dell’ospite con tecniche dirette alla tutela ed al recupero dell’autonomia funzionale, secondo direttive personalizzate ed integrate con le prestazioni delle altre figure professionali; - esecuzione di tecniche di prevenzione e cura delle piaghe da decubito, secondo le disposizioni impartite, con controllo e variazione delle posture, diurno e notturno; - partecipazione alla definizione del PAI dell’ospite a realizzazione delle attività in esso previste; - accompagnamento degli ospiti all’esterno della struttura, per accedere a servizi sanitari, o per l’effettuazione di attività ludiche e socializzanti (gite, uscite, ecc.); - gestione delle attività strumentali di reparto: riordino giornaliero della camera da letto, con cambio biancheria del letto, aerazione dei locali, pulizie non rinviabili, riordino dei materiali, disbrigo cucina, sala da pranzo, locali comuni; - gestione del guardaroba personale dei singoli ospiti; - porzionatura e somministrazione del vitto; - sorveglianza dell’ospite affinché non rechi danno a sé o agli altri; - preparazione delle salme; - ogni altro incarico necessario nell’ambito delle funzioni proprie del profilo. Responsabilità: corretta esecuzione dei compiti assegnati, rispetto dei PAI e delle procedure. La ditta concorrente, in sede di stesura del piano di lavoro delle attività, è tenuta a considerare che questa struttura ha in essere una convenzione con una Congregazione Religiosa che espleta il proprio servizio con le seguenti modalità: - ORARIO o tutte le mattine – due suore dalle ore 7.00 alle ore 13.00 ed una suora dalle ore 7.00 alle ore 10.00 o tutti i pomeriggi – due suore dalle ore 18.30 alle ore 19.30 - RIPOSI o un giorno a settimana (mattina e pomeriggio) per tutte e tre le suore. - MANSIONI o dispensa della colazione sia in sala da pranzo che nelle camere; 2 o dispensa del pranzo e della cena ed aiuto nel riordino di sala da pranzo e cucina; o recita del Santo Rosario, lettura ed animazione, vigilanza; o supporto alle operatrici nella cura degli ospiti semi-autosufficienti. Si sottolinea che l’appaltatore è tenuto pertanto a provvedere al regolare servizio nei giorni di riposo delle suore. Per lo svolgimento della predetta attività l’appaltatore dovrà provvedere con personale in possesso del diploma di Operatore socio-sanitario o titolo di studio equipollente, secondo la normativa vigente in materia. ASSISTENZA INFERMIERISTICA Il servizio si espleta nelle 24 ore, per 365 giorni all’anno. Dato lo standard regionale vigente per strutture residenziali extraospedaliere per anziani non autosufficienti con bisogno assistenziale di intensità minimo/ridotta (1 operatore ogni 15 anziani) e lo standard regionale vigente per anziani autosufficienti (1 operatore ogni 90 anziani), e considerato il carico assistenziale attuale, si presume che il servizio di assistenza infermieristica possa essere svolto dalla ditta con un monte ore di circa 396 ore mensili. In sede di offerta tecnica la ditta dovrà inserire il monte ore offerto nel proprio progetto tecnico, il cui corrispettivo andrà a comporre il “canone mensile forfetario onnicomprensivo”. Il personale con funzione di assistenza infermieristica dovrà essere in possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollente. Il servizio, da espletarsi nel rispetto del codice deontologico IPASVI, comprende di norma le seguenti attività: - valutazione, pianificazione e gestione dell’intervento assistenziale infermieristico; - garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche; - partecipazione alla stesura e all’attuazione dei PAI, ai lavori di gruppo e di verifica; - garanzia della corretta gestione e rifornimento dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti; - garanzia della corretta e completa comunicazione al medico ed alle figure interessate alla realizzazione di interventi integrati mediante consegne scritte e verbali; - controllo dell’igiene ambientale; - ogni altro incarico necessario nell’ambito delle funzioni proprie del profilo. Responsabilità: l’infermiere è responsabile per l’attività direttamente svolta; per il corretto espletamento delle funzioni; per l’assistenza generale infermieristica rivolta al raggiungimento dei risultati globali di salute e rispetto agli ambiti individuati. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA Il servizio di fisioterapia: - dovrà essere svolto da personale in possesso almeno del diploma di massoterapista o equipollente; - sarà svolto nei locali appositamente individuati dalla Casa Albergo e con l’utilizzo della attrezzatura anch’essa fornita dallo stesso Ente; 3 - dovrà esser svolto per un minimo di 9 (nove) ore settimanali da concordare con la Direzione della Casa Albergo. EDUCATORE-ANIMATORE Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso dei requisiti professionali indicati nell’allegato A) alla DGR n. 84 del 16.01.2007. Il servizio dovrà esser svolto per un minimo di 9 (nove) ore settimanali da concordare con la Direzione della Casa Albergo. SERVIZIO PULIZIA LOCALI E ARREDI Il servizio consiste nel riordino, sistemazione, riassetto e igiene di tutti i locali oggetto di appalto. I metri quadri complessivi sono 1.525. Tale cifra ha valore puramente indicativo. Si allega planimetria dei locali. A titolo informativo, si comunica che attualmente il “servizio di riordino ed igiene” viene svolto con un monte ore mensile di circa 253. L’appaltatore ha piena responsabilità in ordine al coordinamento del servizio e ai risultati igienici da garantire quali: - salvaguardia dello stato igienico sanitario degli ambienti, - mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali, - salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia. La pulizia dei vari locali deve comprendere, oltre a quella relativa ai pavimenti, anche quella relativa a: scale, corrimano, ringhiere, pareti, porte, maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, quadri, soffitti e controsoffitti, radiatori, ascensori, corpi illuminanti, davanzali, marciapiedi, arredi (sanitari e non), vetri e finestre, tapparelle e veneziane, tendaggi vari, terrazze e quant’altro non espressamene indicato. Il servizio di pulizia consiste, in linea di massima, nelle seguenti operazioni (in ogni caso la ditta dovrà includere nel progetto in maniera dettagliata come intende espletare il servizio): OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA 1) vuotatura in appositi sacchi di plastica dei cestini gettacarte e dei recipienti porta rifiuti; 2) spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante, di tutti gli arredi e accessori (piani di lavoro, tavoli, scrivanie, sedie e poltrone, letti, comodini, armadi, armadietti ed arredi sanitari dell’ ambulatorio, apparecchi telefonici e lampade da muro e da tavolo, corrimano); 3) rifacimento del letto degli ospiti con letto libero; 4) lavaggio e disinfezione del letto del comodino e dell’armadio di degenza quando necessario; 5) eliminazione di orme e macchie su cristalli, vetri, finestre, specchi, su entrambe le facce delle porte in vetro e non; 6) trattamento di tutti i pavimenti con mezzi idonei a seconda delle loro caratteristiche; 7) pulizia con battitura ed aspirazione elettromeccanica di tappeti e zerbini; 4 8) lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari delle toilettes e degli ambulatori con specifici prodotti ad azione germicida e deodorante; 9) lavaggio ad umido, con idonei prodotti non abrasivi, delle pareti lavabili o piastrellate dei servizi igienici, con l’eliminazione di ogni tipo di sporco; 10) trasporto al punto di raccolta di tutti i rifiuti opportunamente selezionati in appositi sacchi di diverso colore. OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE 1) pulizia accurata e disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, pareti lavabili, rubinetteria ed apparecchi igienico-sanitari); 2) cambio lenzuola dei letti degli ospiti; 3) deragnatura. OPERAZIONI A FREQUENZA QUINDICINALE 1) lavaggio e disinfezione dei bidoni, dei recipienti porta-rifiuti; 2) lavaggio e disinfezione di maniglie, telefoni e corrimano; 3) spolveratura ad umido - mediante panni imbevuti di detergente disinfettante - delle superfici esterne degli armadi e di tutti gli arredi ed infissi accessibili mediante l’uso di scala, nonché degli apparecchi di condizionamento, bocchette di aerazione, radiatori e termosifoni, davanzali. OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE 1) disincrostazione con trattamento anticalcare degli apparecchi igienico-sanitari; 2) pulizia a fondo con relativo lavaggio di porte, specchi, cristalli e dei vetri delle finestre senza ausilio di ponteggi; 3) lavaggio delle bocchette di aerazione; 4) pulizia (nella cucina) della cappa di aspirazione e sgrassaggio delle pareti interne ed esterne della stessa. OPERAZIONI A FREQUENZA TRIMESTRALE 1) pulizia a fondo di vetri e finestre, nonché vetrate fisse esterne accessibili mediante l’uso di ponteggi; 2) pulizia a fondo di sedie, poltrone, tavoli, letti, comodini, scrivanie e arredi. OPERAZIONI A FREQUENZA SEMESTRALE 1) lavaggio a fondo dei pavimenti con monospazzole e aspiraliquidi, 2) lavaggio di termosifoni e radiatori, apparecchi di condizionamento, ecc.; 3) lavaggio pareti dove necessario, 4) pulizia a fondo degli apparecchi fissi di illuminazione; 5) pulizia a fondo con lavaggio e disinfezione di tappeti e zerbini, 6) smontaggio, lavaggio e rimontaggio delle tende e tendaggi vari, 7) lavaggio pareti e controsoffitti lavabili. Per l’esecuzione delle pulizie a fondo si dovrà procedere, per quanto possibile, alla rimozione di tutti i mobili, attrezzature e suppellettili varie, collocate nell’ambiente da risanare che, al termine del lavoro, dovranno essere ricollocati al proprio posto previa loro pulizia e disinfezione. ONERI A CARICO DELL’ENTE 5 1) acqua ed elettricità necessari per il servizio stesso; 2) locali da adibire a magazzino e deposito attrezzatura. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA Sono a completo carico della ditta aggiudicataria: 1) i materiali di pulizia (detersivi, cere, disinfettanti, ecc.), compresa la loro gestione (accettazione consegne, scarico, magazzino, ecc.); 2) tutti i sacchi per l’immondizia; 3) dotazioni per servizi igienici: carta igienica, sapone e asciugamani monouso; 4) gli attrezzi (carrelli, scale, secchi, scope, strofinacci, ecc.); 5) il montaggio, l’impiego e lo smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili eventualmente necessari per qualsiasi tipo di lavoro, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse; 6) la manodopera e la supervisione tecnica; 7) le divise per il personale impiegato (compresi specifici indumenti: camici, cuffie, zoccoli, D.P.I., cartellino di riconoscimento ecc.) I materiali ed i prodotti impiegati devono essere di 1ª qualità, di odore gradevole, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto e atti a garantire il pieno rispetto e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Gli attrezzi e le macchine non devono pertanto essere rumorosi; devono essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di funzionamento al fine di evitare disturbo agli ospiti e/o danni alle strutture. La ditta dovrà inoltre mettere a disposizione le schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti, e presentare un dettagliato piano di formazione del personale. SERVIZIO AUSILIARIO DI CUCINA Il servizio prevede le seguenti mansioni: 1. Presa in carico e preparazione della cena consegnata dalla ditta appaltatrice del servizio mensa; 2. dispensa della cena agli ospiti; 3. lavaggio stoviglie e posate; 4. riordino cucina. Per l’espletamento del servizio viene previsto l’impiego di uno o più addetti per 90 ore mensili dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di ogni giorno. In applicazione della Legge Regionale n. 2 del 19/3/2013, la ditta dovrà adottare misure di autocontrollo, formazione ed informazione in sostituzione degli accertamenti sanitari e delle relative certificazioni (libretto sanitario) previsti dall’art. 14 della Legge n. 283 del 30/4/1962 e dagli artt. 37, 39 e 40 del DPR n. 327 del 26/3/1980. Art. 3 FORMAZIONE DEL PERSONALE Tutto il personale impiegato nell’appalto dovrà essere formato nell’ambito di attività cui è adibito. 6 In particolare, per quanto attiene al personale impiegato nel servizio di assistenza socio sanitaria, l’appaltatore dovrà pianificare ed attuare annualmente l’aggiornamento professionale e la formazione; la definizione del programma formativo dovrà essere preceduta da una ricognizione del bisogno formativo, in funzione degli obiettivi del servizio ed in funzione degli ospiti e dei loro bisogni specifici. Il programma formativo annuale dovrà essere approvato dalla Direzione dell’Ente. Resta fermo per l’appaltatore l’obbligo di adempiere, rispetto a tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, agli interventi formativi imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo: normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; primo soccorso; in materia di manipolazione delle sostanze alimentari; Haccp; …). Il personale adibito al servizio di pulizia e sanificazione dovrà essere appositamente addestrato per l' esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche degli ambienti da pulire, ed essere formato sulle norme di sicurezza personale, sui criteri di pulizia e sanificazione e sulle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale. L’espletamento dell’attività formativa e di aggiornamento dovrà essere annualmente dimostrato, mediante invio della relativa documentazione alla Direzione dell’Ente Art. 4 SICUREZZA DEI LAVORATORI L’appaltatore assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento all’applicazione del D. Lvo 81/2008 ed in particolare l’attività di formazione (compresa la formazione per la prevenzione incendi), i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria, ecc. E quindi: • certificherà entro un mese dall’inizio del rapporto contrattuale l’avvenuta informazione dei lavoratori in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e segg. del predetto Decreto Lgs.; • provvederà a fornire, da subito, ai lavoratori che verranno inviati a sostituire il personale dell’Ente committente tutto il materiale di protezione individuale previsto dagli artt. 74 e segg. del predetto testo normativo; • collaborerà con il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dell’Ente committente in merito a tutti gli adempimenti da quest’ultimo ritenuti necessari per un effettivo ed efficace perseguimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza individuali e collettivi con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Quanto sopra indicato senza oneri aggiuntivi per la parte committente. Restano esclusi i provvedimenti legati all’adeguamento strutturale delle sedi di lavoro che rimangono a carico dell’Ente appaltante. Art. 5 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO L’appalto avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 1.2.2015 e termine il 31.01.2017 per l’importo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria con facoltà per l’ente di 7 rinnovare il contratto per pari durata e importo. Art. 6 SANZIONI E’ facoltà dell’Istituzione Casa Albergo procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra ditta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento: • sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta affidataria della gestione dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa; • quando la Ditta affidataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento; • quando la Ditta affidataria mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti della Casa Albergo per il quale siano state comminate ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dalla Casa Albergo con l’applicazione di almeno n. 10 penalità di qualsiasi importo; • qualora la Ditta affidataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art.1676 del Codice Civile; • qualora la Ditta affidataria infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo della Casa Albergo; • quando la Ditta affidataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato; • frequente violazione degli orari per quanto attiene l’inizio e la fine dei servizi presso la sede. Quanto sopra riportato ha valore di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c. . Sino alla scadenza del termine indicato, la Ditta affidataria è tenuta ad erogare regolarmente i servizi. Nei casi previsti dai commi che precedono, la Ditta affidataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Casa Albergo, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. La Ditta affidataria, nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 100,00 a Euro 2.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività come si riporta di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) immotivati e reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio: Euro 100,00; b) disattesa delle indicazioni nella realizzazione dei progetti assistenziali: Euro 100,00; c) ingiustificata mancata presa in carico dell’utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato: Euro 100,00; 8 d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza: Euro 100,00; e) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: Euro 1.000,00; f) utilizzo di personale privo di titolo specifico: Euro 2.000,00. L’Istituzione Casa Albergo provvederà al recupero della penalità mediante compensazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta affidataria. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione della convenzione secondo quanto previsto dal seguente articolo. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la Ditta affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Casa Albergo per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento della Casa Albergo sono notificate alla Ditta affidataria in via amministrativa. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione. Alla Ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore; diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari alla cauzione definitiva. L’Ente addebiterà inoltre alla Ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dalla assegnazione del servizio in oggetto ad altra ditta sino alla scadenza naturale del contratto, importo che per quanto possibile, sarà trattenuto dall’Ente direttamente in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti per il lavoro già svolto. Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore, il servizio non potesse essere effettuato, la Ditta appaltatrice riconoscerà il diritto a questo Ente di trattenere in via straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. La Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire, in detti casi l' effettuazione di un servizio di emergenza. Art. 7 PREZZI Il costo dell’appalto è un “canone mensile forfetario onnicomprensivo”, quale corrispettivo dei diversi servizi e prestazioni oggetto di gara, che verrà indicato dalla ditta in sede di offerta economica. È facoltà dell’Amministrazione Comunale aumentare o diminuire il monte ore offerto nel progetto tecnico nei limiti del 20% del monte orario mensile in relazione alle esigenze del servizio. Gli eventuali aumenti del fabbisogno orario saranno indennizzati nella misura del costo orario contrattuale. Diversamente, non verranno indennizzate le ore di lavoro non rese se dovute ad una restrizione del citato presunto monte ore per volontà 9 dell’Istituzione Casa Albergo o per esigenze del servizio . Art. 8 REVISIONE PREZZI I prezzi di aggiudicazione di cui al precedente articolo si intendono fissi ed invariabili per il primo anno, a partire dalla data di decorrenza dell’appalto. Si applica quanto previsto all' art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e smi. Art. 9 MODALITA’ DI FATTURAZIONE, CONGUAGLI E PAGAMENTI La ditta aggiudicataria presenterà all' Amministrazione dell' Ente un’unica fattura mensile, il cui ammontare sarà il “canone mensile forfetario onnicomprensivo”, quale corrispettivo di tutti i servizi e di tutte le prestazioni oggetto di gara. In assenza di contestazioni o addebiti l' Amministrazione procederà al pagamento delle relative fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse. Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi o le quote non contestati. I tempi di pagamento sono condizionati da: • verifica della regolarità degli adempimenti contributivi obbligatori previdenziali ed assicurativi per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali di dipendenti (DURC); • verifica sulla non inadempienza per cartelle agente della riscossione (Equitalia); Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste. Il CIG è indicato nel bando di gara. Le fatture andranno accompagnate da una dichiarazione in ordine alle eventuali modifiche nella dotazione del personale impiegato nell’appalto, con eventuali nominativi e titoli posseduti. Le ore effettuate in più rispetto al progetto, per ciascun servizio, verranno ammesse al pagamento solo se preventivamente autorizzate dall’Ente. Art. 10 PERSONALE La ditta appaltatrice deve impiegare personale di sicura affidabilità che deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore, impegnandosi nel contempo a sostituire (a richiesta o su propria iniziativa) tempestivamente le persone che diano motivo di lagnanza. 10 A tal fine la ditta appaltatrice si obbliga: - a fornire all’inizio dell’appalto l’elenco del personale addetto e degli orari di servizio, nonché a fornire copia dei titoli professionali e abilitanti; - anche per il nuovo personale dovrà essere fornita copia dei titoli professionali e abilitanti; - a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni di personale e di orario. Il personale addetto deve essere capace e fisicamente valido e deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. Il referente di servizio vigilerà che il comportamento del personale impiegato sia adeguato all’ambiente della Casa Albergo e rispettoso nei riguardi degli ospiti. L’appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previdenziali ed assicurative, e applicare i contratti di lavoro specifici della categoria. L’appaltatore ed il suo personale devono inoltre uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dall’Amministrazione dell’Ente. Gli addetti devono vestire una divisa sempre pulita con il contrassegno/cartellino della ditta. La divisa del personale dovrà essere di colore diverso per ogni tipologia di servizio. Il personale dell' appaltatore deve essere in possesso del requisito della sana e robusta costituzione come da certificato del Medico di Igiene Pubblica. Il personale deve essere sottoposto a cura e spese dell’appaltatore, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti per il personale dipendente. Il dipendente dell' appaltatore deve mantenere il segreto d' ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento del reparto e dell’Ente nonché il rispetto della privacy degli Ospiti. L’Ente, su esplicita richiesta, si impegna a mettere a disposizione un impianto di rilevazione presenze, ai soli ed esclusivi fini del controllo fatturazione della ditta sulle ore lavorate, senza che a tale attività possa essere attribuita una qualsiasi sorta di dipendenza degli operatori dall’Ente appaltante. L’appaltatore si impegna all’atto della presentazione dell’Offerta Tecnico Qualitativa a illustrare i criteri di selezione ed il piano di formazione del proprio personale con l’indicazione delle ore annuali di formazione e dei moduli formativi previsti. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l' espletamento del servizio, nulla è dovuto dall’Amministrazione per la mancata espletazione del servizio. Art. 11 REFERENTE DI SERVIZIO L’appaltatore deve nominare un Referente di Servizio che dovrà garantire la turnistica, le sostituzioni ed i cambi turno del personale e garantire i rapporti con il coordinatore dei 11 servizi socio-assistenziali dell’Ente. L’appaltatore nel progetto offerto dovrà esplicitare e dettagliare i compiti del Referente di Servizio. Tale figura potrà coincidere con il rappresentante di cui al 1° capoverso del successivo art. 12, ma dovrà in ogni caso garantire le prestazioni indicate nel presente articolo. Art. 12 CONTROLLI La Ditta Affidataria deve indicare un suo rappresentante incaricato dell’organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto d’appalto. Tale rappresentante deve essere rapidamente rintracciabile in ogni momento della giornata. L’appaltatore pertanto deve comunicare il nome del suo incaricato, nonché l’indirizzo e il suo numero di telefono cellulare. Tutte le contestazioni (anche verbali) di inadempienza (fatte in contraddittorio con l’incaricato della ditta) si intendono fatte direttamente all’appaltatore titolare. La ditta si impegna a indicare nell’offerta tecnico qualitativa il nominativo, il recapito ed il curriculum professionale del proprio rappresentante. L’Ente, potrà controllare ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l’esecuzione e le modalità del servizio, nonché effettuare periodiche verifiche al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali. L’appaltatore si impegna a facilitare l’esercizio di tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste. Art. 13 DANNI A PERSONE O COSE La Ditta Affidataria è responsabile di ogni danno che possa derivare alla Casa Albergo ed a terzi dall’adempimento del servizio. L’accertamento danni alla Casa Albergo sarà effettuato dall’Ente stesso alla presenza del Responsabile identificato dalla Ditta Affidataria, previamente avvertito in modo tale da consentire alla Ditta Affidataria stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora la Ditta Affidataria non partecipi all’accertamento in oggetto, la Casa Albergo provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto alla Istituzione. Qualora la Ditta Affidataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, la Casa Albergo è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. L’appaltatore stesso dovrà depositare, all' atto della presentazione della cauzione definitiva, una polizza assicurativa, che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00. 12 Art. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E’ fatto espresso divieto alla Ditta Affidataria di subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del servizio sotto pena di automatica risoluzione del contratto e rifusione all’Ente dei conseguenti danni e spese. E’ vietata la cessione del contratto. Art. 15 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO L’aggiudicazione dell’appalto diverrà definitiva dopo la determinazione del Direttore che approva i verbali di gara. L' aggiudicatario si impegna a iniziare il servizio in pendenza di stipula del contratto stante la natura essenziale del servizio. L’Ente si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora venga meno l’interesse pubblico al servizio, oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea e conveniente rispetto alle esigenze dell’Ente. L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla Casa Albergo, dovrà produrre: • la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico economica e finanziaria a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara; • la cauzione definitiva con le modalità indicate al successivo art. 16 del presente capitolato. • l’anticipo delle spese contrattuali presunte con le modalità indicate dall’Ente che ammontano presumibilmente a €. 200,00 imposta di registro, €. 2.514,59 diritti di segreteria, n. 6 marche da bollo. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell' aggiudicatario. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo degli accertamenti o della verifica dei requisiti, la mancata costituzione della cauzione definitiva, la mancata stipula del contratto per causa non imputabile all’Ente, determineranno la revoca della aggiudicazione definitiva e l’incameramento, a titolo di penale, della cauzione provvisoria fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute dall’Ente. Nei casi sopra evidenziati, l’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio la convenienza e l’opportunità, di aggiudicare l’appalto alla seconda migliore offerta. Il servizio potrà essere avviato, anche in pendenza della stipula del contratto, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa costituzione della cauzione definitiva e acquisizione della prescritta documentazione antimafia. 13 Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina prevista dal Bando di gara e dal relativo Disciplinare di gara Art. 16 CAUZIONE DEFINITIVA La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una garanzia fideiussoria corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione rapportato all’intero periodo contrattuale (IVA esclusa), costituita con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006. La garanzia fideiussoria dovrà contenere i seguenti elementi minimi: - le generalità anagrafiche, la qualifica ed i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione; - validità per l’intero periodo contrattuale; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.; - l’obbligo di versare all’Ente, a semplice richiesta scritta, entro 15 giorni, l’ammontare della somma garantita. L’ammontare della cauzione sarà comunicato assieme all’aggiudicazione e la ditta dovrà provvedere alla costituzione della stessa entro il termine stabilito dall' Amministrazione. Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, venissero applicate le penali previste dal presente capitolato speciale, la ditta dovrà prontamente provvedere al reintegro della cauzione per l’importo originario. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni altra pendenza. Art. 17 RINVIO AI RICHIAMI DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente previsto del presente capitolato speciale, si farà riferimento a quanto previsto dal codice civile e da tutte le altre leggi e regolamenti che disciplinano l’appalto di servizi, la prevenzione e infortunistica, i contratti di lavoro. Art. 18 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia legale che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il foro di Treviso. li, 22 ottobre 2014 Il Direttore (Dr. Fabio OLIVI) 14