L’apprendistato
Prof. Avv. Angelo Pandolfo
Milano, ottobre 2012
Definizione
Natura del contratto
contratto di lavoro a tempo indeterminato
contratto con contenuto formativo e di apprendimento volto all’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro
Tipologie
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
apprendistato di alta formazione e ricerca
2
Disciplina generale
Forma scritta
Contratto
patto di prova
piano formativo individuale da definire
-
entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto
-
anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti
bilaterali
Durata minima
previsione di una durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, fatto salvo lo
svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali (art. 1, comma 16, lett. a),
L. 92/2012)
3
Disciplina generale
Trattamento economico e normativo
possibilità di ricorrere
percentualizzazione
al
sistema
del
sottoinquadramento
o
a
quello
della
-
inquadramento dell’apprendista fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del CCNL di riferimento, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto
-
retribuzione stabilita in misura percentuale ed in modo graduale all’anzianità di servizio
divieto di retribuzione a cottimo
esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti
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Disciplina generale
Presenza di un tutor o referente aziendale
Formazione e qualificazione professionale
possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei Fondi
paritetici interprofessionali
possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale
ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché
nei percorsi di istruzione degli adulti
registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino
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Disciplina generale
Sospensione del rapporto
prolungamento del periodo di apprendistato in caso di
-
malattia
-
infortunio
-
altra causa di sospensione involontaria del rapporto
superiori a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi
6
Disciplina generale
Estinzione del rapporto di lavoro
divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza
-
di giusta causa
-
di giustificato motivo
in caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente (applicazione cd. tutela reale e tutela obbligatoria)
possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del
periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c; nel periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato (art. 1, comma 16,
lett. b), L. 92/2012)
se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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Disciplina generale
Tutela previdenziale e assicurativa
estensione agli apprendisti delle seguenti tutele
-
assicurazione INAIL
-
assicurazione contro le malattie
-
assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia
-
maternità
-
assegno familiare
-
assicurazione sociale per l’impiego (art. 2, comma 36, L. 92/2012)
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Disciplina generale
Contributi a carico del datore di lavoro
Voci contributive
% contribuzione
Fpld
9,01
Cuaf
0,11
Malattia
0,53
Maternità
0,05
Inail
0,30
Totale
10,00
Contributi a carico dell’apprendista nella misura del 5,84% più l’aliquota dello 0,30% - CIGS – ove
dovuta per il settore di appartenenza
9
Disciplina generale
Contributi dovuti per gli apprendisti a decorrere dal 1° gennaio 2007
Contribuzione
Tipologie di datori di lavoro
Datore di lavoro
Apprendista
Totale
Con più di 9 addetti
10,00%
5,84%
15,84%
Fino a 9 addetti
- primo anno di apprendistato
- secondo anno di apprendistato
- terzo anno di apprendistato
1, 50%
3,00%
10,00%
5,84%
5,84%
5,84%
7,34%
8,84%
15,84%
10
Disciplina generale
Contributi dovuti per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
(art. 22, comma 1, L. 183/2011)
Contribuzione
Tipologie di datori di lavoro
Datore di lavoro
Apprendista
Totale
Con più di 9 addetti
10,00%
5,84%
15,84%
Fino a 9 addetti
- primo anno di apprendistato
- secondo anno di apprendistato
- terzo anno di apprendistato
- dal quarto
0%
0%
0%
10,00%
5,84%
5,84%
5,84%
5,84%
5,84%
5,84%
5,84%
15,84%
11
Disciplina generale
Regime previdenziale in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo
indeterminato
contribuzione del 10,00% a carico del datore di lavoro dovuta per ulteriori 12 mesi
anche il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto per gli apprendisti
-
5,84% più l’aliquota dello 0,30% ove dovuta
Incentivo contributivo spetta anche in caso di trasformazione del contratto di apprendistato
in contratto a tempo indeterminato prima della scadenza
12
Disciplina generale
Dal 1°
° gennaio 2013 contribuzione Assicurazione Sociale per l’Impiego (art. 2, comma 36,
L. 92/2012)
“… con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°
°gennaio 2013 è dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”
-
con riferimento a tale contribuzione non opera lo sgravio contributivo del 100% riconosciuto,
per i primi 3 anni di contratto, sulla quota posta a carico dei datori di lavoro che occupano
alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (art. 22, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183)
13
Disciplina generale
Limiti quantitativi fino al 31 dicembre 2012
Datori di lavoro non artigiani
Numero dipendenti
Numero massimo di apprendisti
Fino a 3 dipendenti qualificati o specializzati
3
Con più di 3 dipendenti qualificati o specializzati
100% delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio (rapporto 1/1)
14
Disciplina generale
Limiti quantitativi dal 1° gennaio 2013
(art. 1, comma 16, lett. c), e comma 18, L. 92/2012)
Datori di lavoro non artigiani
Numero dipendenti
Numero massimo di apprendisti
Con meno di 3 dipendenti qualificati o specializzati
3
Con meno di 10 dipendenti qualificati o specializzati
100% delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio (rapporto 1 a 1)
Con almeno 10 dipendenti qualificati o specializzati
rapporto di 3 a 2
Esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 20, comma 4, D.Lgs. 276/2003
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Disciplina generale
Limiti quantitativi per i datori di lavoro artigiani
(art. 4, L. 443/1985)
Datori di lavoro artigiani
Tipologia
Lavorazioni non in serie
Lavorazioni in serie
(non totalmente automatizzate)
Lavorazioni artistiche, tradizionali e
abbigliamento su misura
Costruzioni edili
Numero totale dipendenti
Numero massimo apprendisti
Fino a 18
9
Fino a 22
13
Fino a 9
5
Fino a 12
8
Fino a 32
16
Fino a 40
24
Fino a 10
5
Fino a 14
9
16
Disciplina generale
Percentuale di conferma (art. 1, comma 16, lett. d), e comma 19, L. 92/2012)
assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al
termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno
il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro
-
percentuale fissata al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della L. 92/2012
-
esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per
licenziamento per giusta causa
17
Disciplina generale
qualora non sia rispettata la predetta percentuale, consentita l'assunzione
-
di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati
-
ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi
apprendisti assunti in violazione dei predetti limiti considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto
la percentuale di conferma non si applica ai datori di lavoro che occupano meno di 10
dipendenti
18
Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
Standard professionali di riferimento per l’apprendistato professionalizzante
definiti dai CCNL
ovvero, in mancanza, definiti attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale
o interconfederale anche in corso di vigenza contrattuale
Certificazione delle competenze
la registrazione nel libretto formativo della formazione effettuata e della qualifica professionale
a fini contrattuali acquisita è di competenza del datore di lavoro
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Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
Istituzione di un repertorio della professioni presso il Ministero del lavoro
avente lo scopo di
-
armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di
apprendistato
-
consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali
predisposto sulla base
-
dei sistemi di classificazione del personale previsti nei CCNL
-
di quanto previsto nelle premesse dell’intesa tra Stato, Regioni e parti sociali del 17 febbraio
2010
20
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Ambito di applicazione
possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere
-
i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni
a partire da 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi del D.Lgs. 226/2005
-
in tutti i settori di attività, pubblici o privati
Finalità
conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali
21
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Disciplina
gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età
dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire
-
durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale
-
durata del contratto che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 anni “per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell’artigianato individuati dalla contrattazione collettiva
di riferimento” (art. 1, comma 17, L. 92/2012)
-
durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, fatto salvo lo svolgimento
dell’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali (art. 1, comma 16, lett. a), L. 92/2012)
22
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Formazione
integrazione fra
-
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere
svolta sotto la responsabilità della azienda
disciplinata dalla contrattazione collettiva
-
offerta formativa pubblica
nei limiti delle risorse annualmente disponibili
interna o esterna alla azienda
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata nel triennio
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e
delle competenze dell’apprendista
23
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Formazione in assenza di offerta formativa pubblica
“immediata applicazione delle regolazioni contrattuali vigenti”
-
“Possibilità di svolgere un apprendistato con formazione esclusivamente a carico del datore
di lavoro … a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica”
(Min. Lav. circolare 29/2011)
24
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Qualifica di maestro artigiano o di mestiere
Regioni e associazioni di categoria dei datori di lavoro, anche nell’ambito della bilateralità,
definiscono le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di
mestiere
Apprendistato per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali
possibilità per i contratti collettivi stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di prevedere
-
specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato
25
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Regime transitorio
contratti in corso in data 25 ottobre 2011
-
applicazione delle regole legali e contrattuali in essere al momento della stipula
contratti stipulati dal 25 ottobre 2011 al 24 aprile 2012
-
ultrattività della previgente disciplina per un periodo massimo di 6 mesi
-
“… l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere … potrà essere operativo
secondo la nuova disciplina già durante la fase transitoria, ma ciò solo nel caso in cui sia la
singola Regione sia la contrattazione collettiva di riferimento ovvero eventuali accordi
interconfederali abbiano recepito la riforma e, dunque, disciplinato i profili di rispettiva
competenza” (Min. Lav. circolare 29/2011)
26
Industria – Accordo interconfederale del 18 aprile 2012
Periodo di prova
Possibilità di subordinare l’assunzione con contratto di apprendistato al
superamento del periodo di prova della durata prevista dai singoli CCNL, in
relazione all’inquadramento professionale attribuito.
Piano formativo
Piano formativo redatto sulla base di uno specifico format allegato all’accordo.
Recesso
Recesso dal rapporto, alla scadenza del contratto, con un preavviso scritto pari a
15 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di apprendistato.
Durata
Durata disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore; qualora sia fissata in
periodi superiori a 36 mesi, periodo comunque ricondotto alla durata massima di
36 mesi. Durata massima fino a 5 anni in particolari ipotesi previste dalle singole
contrattazioni per figure professionali particolari.
27
Industria – Accordo interconfederale del 18 aprile 2012
Formazione
Formazione svolta dal datore di lavoro anche on-job ed in affiancamento.
Periodo di formazione non inferiore a 80 ore medie annue, ricomprendendo in
questo limite anche la formazione teorica iniziale prevista dall’accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Erogazione della formazione integrata anche dall’offerta formativa pubblica,
laddove esistente.
Registrazione della formazione effettuata annotata nel libretto formativo del
cittadino. In assenza del libretto formativo, attestazione dell’attività formativa
tenendo conto del format allegato all’accordo.
Standard professionali
Individuati dai sistemi di classificazione ed inquadramento individuati dai singoli
CCNL.
Standard di
inquadramento
Inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto al livello finale.
28
Industria – Accordo interconfederale del 18 aprile 2012
Referente
Decorrenza
Individuato nel piano formativo il soggetto referente/tutore che deve essere
inserito nell’organizzazione dell’impresa e che rappresenta la figura di riferimento
per l’apprendista. Referente/tutore in possesso di adeguata professionalità.
26 aprile 2012.
29
Artigianato – Accordo interconfederale del 3 maggio 2012
Finalità
Individuazione degli elementi normativi essenziali ai fini di una prima applicazione
dei contratti di apprendistato professionalizzante, in attesa della
regolamentazione da parte dei singoli CCNL.
Ambito di applicazione
Accordo applicabile ai lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di
applicazione dei CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni
sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie della medesima intesa.
Applicazione inoltre ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti dalle
imprese artigiane dei settori attualmente privi di specifica copertura contrattuale
e dalle associazioni artigiane di qualsiasi livello, dagli enti dalle stesse promossi e
dalle strutture bilaterali (fatti salvi i CCNL eventualmente applicati).
Piano Formativo
Piano formativo redatto sulla base di uno specifico format allegato all’accordo e
definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.
30
Artigianato – Accordo interconfederale del 3 maggio 2012
Formazione
Formazione svolta dal datore di lavoro utilizzando modalità quali l’affiancamento
on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo ecc.
Periodo di formazione non inferiore a 80 ore medie annue, ricomprendendo in
questo limite anche la formazione teorica iniziale prevista dall’accordo
Stato-Regioni.
Integrazione dell’offerta formativa pubblica, laddove esistente.
Registrazione della formazione effettuata annotata nel libretto formativo del
cittadino. In assenza del libretto formativo, certificazione della formazione
erogata attraverso un’apposita dichiarazione.
Durata
Durata disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore e non superiore a
5 anni.
31
Artigianato – Accordo interconfederale del 3 maggio 2012
Retribuzione
Decorrenza
Inquadramento del lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori rispetto al
livello finale. Nei soli semestri per i quali è previsto che la retribuzione venga
determinata applicando il sistema del sottoinquadramento, retribuzione
dell’apprendista determinata applicando le percentuali previste dalla
contrattazione collettiva.
Decorrenza a partire dal 26 aprile 2012 e scadenza il 31 dicembre 2012.
32
Commercio – Accordo del 24 marzo 2012
Piano Formativo
Piano formativo definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del
contratto di lavoro.
Adempimenti
Presentazione della domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica
commissione dell’Ente bilaterale, competente per territorio.
Commissione chiamata ad esprimere il proprio parere di conformità.
La richiesta si intende accolta qualora la commissione non si esprima trascorsi
15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Inoltro della richiesta alla commissione istituita in seno all’Ente bilaterale
nazionale per le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni. In
quest’ultima ipotesi il termine entro il quale la Commissione è chiamata ad
esprimersi è di 30 giorni.
Periodo di prova
Non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al
medesimo livello iniziale di assunzione.
33
Commercio – Accordo del 24 marzo 2012
Tempo parziale
Contratto di apprendistato compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale:
durata non inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno previsto
dal CCNL.
Nessuna riduzione relativamente alla durata e alle ore di formazione
dell’apprendistato professionalizzante.
Livelli di inquadramento
- 2 livelli inferiori per la prima metà dell’apprendistato;
- 1 livello inferiore per la seconda metà dell’apprendistato;
- inquadramento al 7° livello per la prima metà del periodo in caso di assunzione
per mansioni comprese nel 6° livello.
Malattia
Est / Fon.te / For.te
Dopo il superamento della prova:
- carenza: limitatamente a 6 eventi/anno = 60% della retribuzione;
- ricovero ospedaliero: 60% della retribuzione per tutta la durata del ricovero.
Apprendisti iscrivibili.
34
Commercio – Accordo del 24 marzo 2012
Referente
Interno o esterno all’azienda. Se interno, con inquadramento pari o superiore a
quello dell’apprendista. Se esterno, referente provvisto di adeguate competenze.
Apprendistato pregresso
Precedenti periodi di apprendistato per la stessa attività sono riconosciuti se
effettuati non oltre un anno rispetto alla data di assunzione.
Disciplina
dell’apprendistato
professionalizzante
o di mestiere
- ammesso per le qualifiche comprese tra il II ed il VI livello, con esclusione di
alcune mansioni
- percentuale di conferma pari all’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei
24 mesi precedenti. Limitazione non applicabile se è venuto a scadere un solo
contratto
- durata: dal II al V = 36 mesi; VI = 24 mesi
- attività formativa: prevista negli allegati all’accordo
- erogazione della formazione: interna/esterna/e-learning
- durata fino a 5 anni: individuate in specifico allegato le mansioni per le quali la
durata può raggiungere i 48 mesi.
Decorrenza
Decorrenza a partire dal 26 aprile 2012.
35
Regime sanzionatorio
Inadempimento formativo
inadempimento nell’erogazione della formazione
-
responsabilità del datore di lavoro
nel contratto di apprendistato professionalizzante, responsabilità configurabile nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni
all’azienda finalizzati all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e/o non effettua
la formazione interna (Min. Lav. circolare 29/2011)
-
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi
datore tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato
-
maggiorazione del 100% con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione
36
Regime sanzionatorio
Utilizzo della disposizione
personale ispettivo del Ministero del lavoro può utilizzare lo strumento della disposizione di
cui all’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 qualora
-
sia accertata una carenza formativa
-
carenza risulta sanabile in quanto residua, fino al termine contrattualmente previsto del
periodo di formazione, un arco di tempo ragionevolmente utile a recuperare il “debito
formativo”
indicazione al datore di lavoro delle ore di formazione da svolgere entro un determinato e
“congruo” termine e la conseguente modifica del piano formativo individuale
inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori punite con la sanzione
amministrativa da euro 515 a euro 2.580
37
Regime sanzionatorio
Inapplicabilità della disposizione
potere di disposizione inapplicabile qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente
alla mancanza dei canali di formazione pubblica
-
“il personale ispettivo si limiterà a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro
provvedimento se non la verbalizzazione conseguente all’ispezione, congiuntamente ad una
informativa sintetica all’apprendista” (Min. Lav. circolare 29/2011)
38
Regime sanzionatorio
Inosservanza delle regole e dei principi generali
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro in caso di violazione dei principi
concernenti
-
forma scritta
-
divieto di retribuzione a cottimo
-
possibilità di inquadramento fino a 2 livelli inferiori
-
presenza di un tutore o referente aziendale
in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro
assegnazione della possibilità di contestare la sanzione a tutti gli “organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza”
Direzione Territoriale del Lavoro competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17
L. 689/1981
39
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Disciplina generale - Crowe Horwath International