L’apprendistato Prof. Avv. Angelo Pandolfo Milano, ottobre 2012 Definizione Natura del contratto contratto di lavoro a tempo indeterminato contratto con contenuto formativo e di apprendimento volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro Tipologie apprendistato per la qualifica e il diploma professionale apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere apprendistato di alta formazione e ricerca 2 Disciplina generale Forma scritta Contratto patto di prova piano formativo individuale da definire - entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto - anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali Durata minima previsione di una durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, fatto salvo lo svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali (art. 1, comma 16, lett. a), L. 92/2012) 3 Disciplina generale Trattamento economico e normativo possibilità di ricorrere percentualizzazione al sistema del sottoinquadramento o a quello della - inquadramento dell’apprendista fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL di riferimento, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto - retribuzione stabilita in misura percentuale ed in modo graduale all’anzianità di servizio divieto di retribuzione a cottimo esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti 4 Disciplina generale Presenza di un tutor o referente aziendale Formazione e qualificazione professionale possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei Fondi paritetici interprofessionali possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino 5 Disciplina generale Sospensione del rapporto prolungamento del periodo di apprendistato in caso di - malattia - infortunio - altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi 6 Disciplina generale Estinzione del rapporto di lavoro divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza - di giusta causa - di giustificato motivo in caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (applicazione cd. tutela reale e tutela obbligatoria) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato (art. 1, comma 16, lett. b), L. 92/2012) se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 7 Disciplina generale Tutela previdenziale e assicurativa estensione agli apprendisti delle seguenti tutele - assicurazione INAIL - assicurazione contro le malattie - assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia - maternità - assegno familiare - assicurazione sociale per l’impiego (art. 2, comma 36, L. 92/2012) 8 Disciplina generale Contributi a carico del datore di lavoro Voci contributive % contribuzione Fpld 9,01 Cuaf 0,11 Malattia 0,53 Maternità 0,05 Inail 0,30 Totale 10,00 Contributi a carico dell’apprendista nella misura del 5,84% più l’aliquota dello 0,30% - CIGS – ove dovuta per il settore di appartenenza 9 Disciplina generale Contributi dovuti per gli apprendisti a decorrere dal 1° gennaio 2007 Contribuzione Tipologie di datori di lavoro Datore di lavoro Apprendista Totale Con più di 9 addetti 10,00% 5,84% 15,84% Fino a 9 addetti - primo anno di apprendistato - secondo anno di apprendistato - terzo anno di apprendistato 1, 50% 3,00% 10,00% 5,84% 5,84% 5,84% 7,34% 8,84% 15,84% 10 Disciplina generale Contributi dovuti per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 (art. 22, comma 1, L. 183/2011) Contribuzione Tipologie di datori di lavoro Datore di lavoro Apprendista Totale Con più di 9 addetti 10,00% 5,84% 15,84% Fino a 9 addetti - primo anno di apprendistato - secondo anno di apprendistato - terzo anno di apprendistato - dal quarto 0% 0% 0% 10,00% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 5,84% 15,84% 11 Disciplina generale Regime previdenziale in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato contribuzione del 10,00% a carico del datore di lavoro dovuta per ulteriori 12 mesi anche il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto per gli apprendisti - 5,84% più l’aliquota dello 0,30% ove dovuta Incentivo contributivo spetta anche in caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato prima della scadenza 12 Disciplina generale Dal 1° ° gennaio 2013 contribuzione Assicurazione Sociale per l’Impiego (art. 2, comma 36, L. 92/2012) “… con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° °gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali” - con riferimento a tale contribuzione non opera lo sgravio contributivo del 100% riconosciuto, per i primi 3 anni di contratto, sulla quota posta a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183) 13 Disciplina generale Limiti quantitativi fino al 31 dicembre 2012 Datori di lavoro non artigiani Numero dipendenti Numero massimo di apprendisti Fino a 3 dipendenti qualificati o specializzati 3 Con più di 3 dipendenti qualificati o specializzati 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio (rapporto 1/1) 14 Disciplina generale Limiti quantitativi dal 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 16, lett. c), e comma 18, L. 92/2012) Datori di lavoro non artigiani Numero dipendenti Numero massimo di apprendisti Con meno di 3 dipendenti qualificati o specializzati 3 Con meno di 10 dipendenti qualificati o specializzati 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio (rapporto 1 a 1) Con almeno 10 dipendenti qualificati o specializzati rapporto di 3 a 2 Esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 20, comma 4, D.Lgs. 276/2003 15 Disciplina generale Limiti quantitativi per i datori di lavoro artigiani (art. 4, L. 443/1985) Datori di lavoro artigiani Tipologia Lavorazioni non in serie Lavorazioni in serie (non totalmente automatizzate) Lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura Costruzioni edili Numero totale dipendenti Numero massimo apprendisti Fino a 18 9 Fino a 22 13 Fino a 9 5 Fino a 12 8 Fino a 32 16 Fino a 40 24 Fino a 10 5 Fino a 14 9 16 Disciplina generale Percentuale di conferma (art. 1, comma 16, lett. d), e comma 19, L. 92/2012) assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro - percentuale fissata al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della L. 92/2012 - esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa 17 Disciplina generale qualora non sia rispettata la predetta percentuale, consentita l'assunzione - di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati - ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi apprendisti assunti in violazione dei predetti limiti considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto la percentuale di conferma non si applica ai datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti 18 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze Standard professionali di riferimento per l’apprendistato professionalizzante definiti dai CCNL ovvero, in mancanza, definiti attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso di vigenza contrattuale Certificazione delle competenze la registrazione nel libretto formativo della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali acquisita è di competenza del datore di lavoro 19 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze Istituzione di un repertorio della professioni presso il Ministero del lavoro avente lo scopo di - armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato - consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali predisposto sulla base - dei sistemi di classificazione del personale previsti nei CCNL - di quanto previsto nelle premesse dell’intesa tra Stato, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010 20 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Ambito di applicazione possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere - i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni a partire da 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005 - in tutti i settori di attività, pubblici o privati Finalità conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali 21 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Disciplina gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire - durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale - durata del contratto che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 anni “per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigianato individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento” (art. 1, comma 17, L. 92/2012) - durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, fatto salvo lo svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali (art. 1, comma 16, lett. a), L. 92/2012) 22 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Formazione integrazione fra - formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta sotto la responsabilità della azienda disciplinata dalla contrattazione collettiva - offerta formativa pubblica nei limiti delle risorse annualmente disponibili interna o esterna alla azienda finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata nel triennio disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista 23 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Formazione in assenza di offerta formativa pubblica “immediata applicazione delle regolazioni contrattuali vigenti” - “Possibilità di svolgere un apprendistato con formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro … a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica” (Min. Lav. circolare 29/2011) 24 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Qualifica di maestro artigiano o di mestiere Regioni e associazioni di categoria dei datori di lavoro, anche nell’ambito della bilateralità, definiscono le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere Apprendistato per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali possibilità per i contratti collettivi stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di prevedere - specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato 25 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Regime transitorio contratti in corso in data 25 ottobre 2011 - applicazione delle regole legali e contrattuali in essere al momento della stipula contratti stipulati dal 25 ottobre 2011 al 24 aprile 2012 - ultrattività della previgente disciplina per un periodo massimo di 6 mesi - “… l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere … potrà essere operativo secondo la nuova disciplina già durante la fase transitoria, ma ciò solo nel caso in cui sia la singola Regione sia la contrattazione collettiva di riferimento ovvero eventuali accordi interconfederali abbiano recepito la riforma e, dunque, disciplinato i profili di rispettiva competenza” (Min. Lav. circolare 29/2011) 26 Industria – Accordo interconfederale del 18 aprile 2012 Periodo di prova Possibilità di subordinare l’assunzione con contratto di apprendistato al superamento del periodo di prova della durata prevista dai singoli CCNL, in relazione all’inquadramento professionale attribuito. Piano formativo Piano formativo redatto sulla base di uno specifico format allegato all’accordo. Recesso Recesso dal rapporto, alla scadenza del contratto, con un preavviso scritto pari a 15 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di apprendistato. Durata Durata disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore; qualora sia fissata in periodi superiori a 36 mesi, periodo comunque ricondotto alla durata massima di 36 mesi. Durata massima fino a 5 anni in particolari ipotesi previste dalle singole contrattazioni per figure professionali particolari. 27 Industria – Accordo interconfederale del 18 aprile 2012 Formazione Formazione svolta dal datore di lavoro anche on-job ed in affiancamento. Periodo di formazione non inferiore a 80 ore medie annue, ricomprendendo in questo limite anche la formazione teorica iniziale prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Erogazione della formazione integrata anche dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente. Registrazione della formazione effettuata annotata nel libretto formativo del cittadino. In assenza del libretto formativo, attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format allegato all’accordo. Standard professionali Individuati dai sistemi di classificazione ed inquadramento individuati dai singoli CCNL. Standard di inquadramento Inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto al livello finale. 28 Industria – Accordo interconfederale del 18 aprile 2012 Referente Decorrenza Individuato nel piano formativo il soggetto referente/tutore che deve essere inserito nell’organizzazione dell’impresa e che rappresenta la figura di riferimento per l’apprendista. Referente/tutore in possesso di adeguata professionalità. 26 aprile 2012. 29 Artigianato – Accordo interconfederale del 3 maggio 2012 Finalità Individuazione degli elementi normativi essenziali ai fini di una prima applicazione dei contratti di apprendistato professionalizzante, in attesa della regolamentazione da parte dei singoli CCNL. Ambito di applicazione Accordo applicabile ai lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie della medesima intesa. Applicazione inoltre ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane dei settori attualmente privi di specifica copertura contrattuale e dalle associazioni artigiane di qualsiasi livello, dagli enti dalle stesse promossi e dalle strutture bilaterali (fatti salvi i CCNL eventualmente applicati). Piano Formativo Piano formativo redatto sulla base di uno specifico format allegato all’accordo e definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. 30 Artigianato – Accordo interconfederale del 3 maggio 2012 Formazione Formazione svolta dal datore di lavoro utilizzando modalità quali l’affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo ecc. Periodo di formazione non inferiore a 80 ore medie annue, ricomprendendo in questo limite anche la formazione teorica iniziale prevista dall’accordo Stato-Regioni. Integrazione dell’offerta formativa pubblica, laddove esistente. Registrazione della formazione effettuata annotata nel libretto formativo del cittadino. In assenza del libretto formativo, certificazione della formazione erogata attraverso un’apposita dichiarazione. Durata Durata disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore e non superiore a 5 anni. 31 Artigianato – Accordo interconfederale del 3 maggio 2012 Retribuzione Decorrenza Inquadramento del lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori rispetto al livello finale. Nei soli semestri per i quali è previsto che la retribuzione venga determinata applicando il sistema del sottoinquadramento, retribuzione dell’apprendista determinata applicando le percentuali previste dalla contrattazione collettiva. Decorrenza a partire dal 26 aprile 2012 e scadenza il 31 dicembre 2012. 32 Commercio – Accordo del 24 marzo 2012 Piano Formativo Piano formativo definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. Adempimenti Presentazione della domanda, corredata dal piano formativo, alla specifica commissione dell’Ente bilaterale, competente per territorio. Commissione chiamata ad esprimere il proprio parere di conformità. La richiesta si intende accolta qualora la commissione non si esprima trascorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltro della richiesta alla commissione istituita in seno all’Ente bilaterale nazionale per le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni. In quest’ultima ipotesi il termine entro il quale la Commissione è chiamata ad esprimersi è di 30 giorni. Periodo di prova Non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione. 33 Commercio – Accordo del 24 marzo 2012 Tempo parziale Contratto di apprendistato compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale: durata non inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno previsto dal CCNL. Nessuna riduzione relativamente alla durata e alle ore di formazione dell’apprendistato professionalizzante. Livelli di inquadramento - 2 livelli inferiori per la prima metà dell’apprendistato; - 1 livello inferiore per la seconda metà dell’apprendistato; - inquadramento al 7° livello per la prima metà del periodo in caso di assunzione per mansioni comprese nel 6° livello. Malattia Est / Fon.te / For.te Dopo il superamento della prova: - carenza: limitatamente a 6 eventi/anno = 60% della retribuzione; - ricovero ospedaliero: 60% della retribuzione per tutta la durata del ricovero. Apprendisti iscrivibili. 34 Commercio – Accordo del 24 marzo 2012 Referente Interno o esterno all’azienda. Se interno, con inquadramento pari o superiore a quello dell’apprendista. Se esterno, referente provvisto di adeguate competenze. Apprendistato pregresso Precedenti periodi di apprendistato per la stessa attività sono riconosciuti se effettuati non oltre un anno rispetto alla data di assunzione. Disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere - ammesso per le qualifiche comprese tra il II ed il VI livello, con esclusione di alcune mansioni - percentuale di conferma pari all’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Limitazione non applicabile se è venuto a scadere un solo contratto - durata: dal II al V = 36 mesi; VI = 24 mesi - attività formativa: prevista negli allegati all’accordo - erogazione della formazione: interna/esterna/e-learning - durata fino a 5 anni: individuate in specifico allegato le mansioni per le quali la durata può raggiungere i 48 mesi. Decorrenza Decorrenza a partire dal 26 aprile 2012. 35 Regime sanzionatorio Inadempimento formativo inadempimento nell’erogazione della formazione - responsabilità del datore di lavoro nel contratto di apprendistato professionalizzante, responsabilità configurabile nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda finalizzati all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e/o non effettua la formazione interna (Min. Lav. circolare 29/2011) - mancato raggiungimento degli obiettivi formativi datore tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato - maggiorazione del 100% con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione 36 Regime sanzionatorio Utilizzo della disposizione personale ispettivo del Ministero del lavoro può utilizzare lo strumento della disposizione di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 qualora - sia accertata una carenza formativa - carenza risulta sanabile in quanto residua, fino al termine contrattualmente previsto del periodo di formazione, un arco di tempo ragionevolmente utile a recuperare il “debito formativo” indicazione al datore di lavoro delle ore di formazione da svolgere entro un determinato e “congruo” termine e la conseguente modifica del piano formativo individuale inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori punite con la sanzione amministrativa da euro 515 a euro 2.580 37 Regime sanzionatorio Inapplicabilità della disposizione potere di disposizione inapplicabile qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente alla mancanza dei canali di formazione pubblica - “il personale ispettivo si limiterà a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro provvedimento se non la verbalizzazione conseguente all’ispezione, congiuntamente ad una informativa sintetica all’apprendista” (Min. Lav. circolare 29/2011) 38 Regime sanzionatorio Inosservanza delle regole e dei principi generali sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro in caso di violazione dei principi concernenti - forma scritta - divieto di retribuzione a cottimo - possibilità di inquadramento fino a 2 livelli inferiori - presenza di un tutore o referente aziendale in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro assegnazione della possibilità di contestare la sanzione a tutti gli “organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza” Direzione Territoriale del Lavoro competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 L. 689/1981 39