“Se io fossi il Sindaco”
Con questo breve percorso ti vogliamo dare gli
strumenti per capire meglio quali sono le basi
“giuridiche”, cioè previste dalla legge, su cui poi,
assieme ai tuoi compagni di classe e ai tuoi
insegnanti, costruirai il percorso che porterà a
presentare al Sindaco di Trieste le vostre proposte
per il bene della città.
Anzitutto la “Convenzione sui diritti
dell'Infanzia”
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É un importante documento, elaborato dalle
Nazioni Unite nel 1989 e approvato da quasi
tutti i paesi del mondo, tra cui l'Italia
In questo documento ci sono le basi giuridiche
che tutti gli stati devono rispettare quando si ha
a che fare con bambini e ragazzi (fino ai 18 anni
per l'Italia)
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In questo documento il bambino e il ragazzo
viene visto come un cittadino con pieni diritti
nella società, certo bisognoso di cure e di
attenzioni particolari perché bambino/a, ma
anche in grado di dare il suo contributo attivo
per tutte le questioni che lo riguardano
direttamente (scelte di vita) e per tutto ciò che
può essere l'impegno sociale.
Alcuni articoli della Convenzione:
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Articolo 3: 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Articolo 8: 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a
perseverare la propria identita, ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome
e le sue relazioni famigliari, cosi' come sono riconosciute dalla legge, senza
ingerenze illegali.
Articolo 12: 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua eta e del suo grado di
maturita.
2. A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo la possibilita' di essere
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;
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Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni
specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liberta' di associazione
ed alla liberta' di riunirsi pacificamente.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza,
e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione.
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Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignita' favoriscano la loro autonomia ed agevolino una
loro attiva partecipazione alla vita della comunita'
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di
salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere
accesso a tali servizi.
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Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come
finalita':
a) di favorire lo sviluppo della personalita' del fanciullo nonche' lo sviluppo
delle sue facolta' e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialita'; b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identita', della
sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche' il rispetto dei valori nazionali del
paese nel quale vive, del paese di cui puo' essere originario e delle civilta'
diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una
societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali
e religiosi, con le persone di origine autoc tona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
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Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero,
di dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative proprie della sua eta' e di
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione,
in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attivita'
ricreative, artistiche e culturali.
Un'altra fonte giuridica: la
Costituzione della Repubblica
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Se la Convenzione è un importante documento
internazionale, la fonte più importante di diritto
nel nostro Stato è la nostra Costituzione.
La Costituzione è un documento che vincola il
legislatore nel fare le leggi e deve essere
rispettata come legge suprema proprio da tutti i
cittadini e tutte le Istituzioni.
Nella Costituzione (approvata nel 1948, poi
modificata in alcune parti soprattutto nel 2001)
sono espressi i principi fondamentali della
nostra identità come italiani e cittadini.
Alcuni articoli fondamentali sulla rappresentanza e
la libertà di pensiero
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Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
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Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari
al buon costume.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
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Art. 34
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La scuola è aperta a tutti.
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Art. 48
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Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
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Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
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Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome.
Comuni,provincie, regioni e Stato
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Ma allora se le Repubblica è composta da
Comuni, provincie, regioni e Stato, noi che
parteciperemo al Consiglio Comunale dei
Ragazzi, cosa potremo fare e cosa non
potremo fare? Quali sono i vincoli normativi che
dobbiamo rispettare?
É chiaro che il Consiglio dei ragazzi ha solo un
ruolo consultivo,cioè di proposta al comune,
vediamo però insieme brevemente quali sono i
compiti del Comune e quindi su cosa possiamo
influire
Il D.lgs 267 del 2000, il testo di
legge che parla dei Comuni
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Articolo 3
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Autonomia dei comuni e delle province
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1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.2. Il
comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio
tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi,
ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite
loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di
sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
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Articolo 6
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Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
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.3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna
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Articolo 13
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Funzioni
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1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua
forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
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Articolo 36
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Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
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Articolo 42
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Attribuzioni dei consigli
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1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
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Articolo 149
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Principi generali in materia di finanza propria e derivata
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1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la coordina
con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza
pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
Grazie per l'attenzione!!
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Per il Comitato UNICEF di Trieste,
Roberto Benes
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Presentazione power point - Comune di Trieste