FABBRICATI RURALI
MODALITA’ TECNICHE ED OPERATIVE PER
L’ACCERTAMENTO DEI FABBRICATI CHE HANNO
PERSO I REQUISITI DI RURALITA’
(D.L. 03 OTTOBRE 2006 N. 262)
A cura di
Silverio Bianchini, Luigi del Monaco e Italo Natillo
Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Modena
Modena, 19 aprile 2007
Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
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Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)
 Le regole inerenti l’accatastamento dei fabbricati rurali sono dettate,
principalmente, dalla seguente normativa:

DPR 23 marzo 1998, n. 139 (regolamento recante norme per la revisione dei
criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell’art. 3, comma 156,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
 In particolare, si rileva che l’art. 1 comma 1 del DPR 139/98 stabilisce che
per l’accatastamento di questi fabbricati si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del DM 2 gennaio 1998 (regolamento recante norme in tema di
costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed
adeguamento della nuova cartografia catastale), ossia si applicano le
disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano (legge 11
agosto 1939, n. 1939).
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Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (di Luigi del Monaco)
 E’ importante sottolineare come in base al DM 2 agosto 1998 tutti i fabbricati (urbani e rurali)
saranno oggetto di dichiarazione al catasto edilizio urbano (accatastamento) in occasione della
formazione del catasto dei fabbricati (CF), che sostituirà l’attuale catasto edilizio urbano
(CEU).
 Oggi, è possibile delineare il seguente quadro:

I fabbricati non censiti nel catasto dei terreni, perché di nuova costruzione o perché mai dichiarati,
sono da accatastare obbligatoriamente al CEU


I fabbricati censiti nel catasto dei terreni, sono da accatastare obbligatoriamente al CEU:

Quando subiscono variazioni oggettive (frazionamenti, ampliamenti, demolizioni, ecc.)

quando vengono meno i requisiti di ruralità

quando devono essere suddivisi in più porzioni rurali o promiscue.
Viceversa non è obbligatorio l’accatastamento al CEU di questi fabbricati

In tutti i casi diversi da quelli sopra delineati

Nei casi di trasferimento o costituzione di diritti reali (art. 27 del DM 2 gennaio 1998).
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Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (di Luigi del Monaco)
 A maggior chiarimento, anche di situazioni particolari frequentemente riscontrabili tra i fabbricati rurali o ex
rurali, è bene porre in evidenza che (vedi DM 2 gennaio 1998):

I fabbricati sono censiti al catasto edilizio urbano (CEU) per unità immobiliare, cioè

una porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati o un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo
l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Questo vuol dire che non è possibile accatastare
una porzione di fabbricato non autonomamente utilizzabile (ad es. una più stanze) anche se ciò è richiesto per il venir
meno del requisito dimensionale per il riconoscimento della ruralità. In questi casi è meglio procedere all’accatastamento
dell’intera unità immobiliare e poi dichiarare fiscalmente solo la parte di reddito afferente la porzione non più rurale. Si
tenga presente che l’abitazione e gli immobili di uso diverso (stalle, fienili, deposito attrezzi, ecc.), strumentali all’esercizio
dell’attività agricola, costituiscono unità immobiliari distinte e sono da accatastare al CEU separatamente

Ad ogni unità immobiliare è attribuito l’identificativo catastale (foglio, mappale ed eventuale subalterno);

Per ogni unità immobiliare è determinata la rendita catastale;

Sono iscritte in catasto senza attribuzione di rendita (art. 3, comma 2) :

Fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;

Costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;

Lastrici solari;

Aree urbane.
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Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (di Luigi del Monaco)

Non devono essere accatastate al CEU le seguenti opere (art. 3, comma 3, DM 2
gennaio 1998):
1. Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
2. Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
3. Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
4. Manufatti isolati privi di copertura;
5. Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80
m, purché di volumetria inferiore a 150 mc;
6. Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
 Le opere di cui ai punti 1, 5 nonché quelle di cui al punto 3 rivestite con paramento
murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono
oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità (art. 3, comma 4,
DM 2 gennaio 1998).
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Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (di Luigi del Monaco)

Una notazione particolare meritano i fabbricati rurali ad uso diverso dell’abitazione.
 Questi fabbricati, se dichiarati al CEU, perché di nuova costruzione, oppure perché subiscono
variazioni oggettive, oppure, infine, per volontà del proprietario, sono qualificabili nella
categoria D/10 (istituita dall’art. 1, comma 5, del DPR 139/98) qualora:

Non sono adibiti ad abitazione fatta eccezione per gli agriturismo

Sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 32 del T.U. delle imposte sui redditi
(DPR 22 dicembre 1986, n. 917), tra cui sono comprese anche quelle di agriturismo.

Abbiano caratteristiche di destinazione e tipologia tali da non consentire, senza radicali
trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
 Si sottolinea la circostanza che l’unico elemento discriminante per definire la concreta
strumentalità all’attività agricola effettivamente praticata, quindi la ruralità del fabbricato,
risiede nella compatibilità delle caratteristiche tipologiche e funzionali con l’effettiva
produzione del fondo al quale è asservito.
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Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (di Luigi del Monaco)
 Da quanto riportato nella precedente slide si desume che:

Deve ritenersi compatibile con l’attività agrituristica la destinazione residenziale, cui è attribuita
una delle categorie del gruppo A;

nel caso in cui le costruzioni di cui si tratta hanno caratteristiche ordinarie (per tipologia, strutture,
finiture, impianti, dimensione, ecc.) esse vanno qualificate con una delle categorie del gruppo C
(C/2, C/3, C/6 e C/7)

Se i caratteri di strumentalità non sono presenti il fabbricato è da qualificare in una delle altre
categorie del gruppo D, in genere D/7 o D/8, ovvero in una delle predette categorie del gruppo C
a seconda delle caratteristiche del fabbricato stesso, speciali o ordinarie
 In termini del tutto generali, si tenga presente che:

gli aspetti catastali sono sempre da tenere distinti da quelli urbanistici e fiscali

le unità già censite al CEU non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali
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Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
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I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune
definizioni (Italo Natillo)
 Nella banca dati catastale I fabbricati rurali assumono le seguenti
qualità:

FABB PROMIS - Fabbricato promiscuo, costituito da una o
più porzioni rurali e da una o più porzioni urbane. Queste
porzioni sono contraddistinte sempre da subalterni.

FABB RURALE - Intero fabbricato contraddistinto da un
numero di particella a cui può essere graffata un’area rurale
di pertinenza. A tale proposito si fa rilevare che non è
infrequente il caso in cui aree rurali derivate da frazionamento
di fabbricati rurali hanno mantenuto la qualità di FABB
RURALE. In questi casi occorre presentare un DOCTE per il
Urbana
Rurale
cambio di qualità.

FR DIV SUB - Intero fabbricato rurale suddiviso in porzioni
appartenenti a ditte diverse e contraddistinte da subalterni,
definite a suo tempo con l’ex mod. 6.
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I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune
definizioni (di Italo Natillo)
 Segue classificazione:

PORZ ACC FR - Accessori comuni (scale, portici, pozzi, forni, ecc) a più fabbricati
rurali. Tali porzioni sono sempre contraddistinte da subalterni.

PORZ RUR FP - Porzione rurale facente parte di un fabbricato promiscuo.
 Non è superfluo richiamare l’attenzione su quei fabbricati che nella banca dati del catasto
terreni sono qualificati FU D’ACCERT. Trattasi di interi fabbricati, ritenuti non rurali dai
rilevatori catastali, la cui presenza sul territorio è stata rilevata nel corso di sopralluoghi di
lustrazione in anni non recenti.
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Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
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Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi
(Italo Natillo)
 Con riferimento alla precedente classificazione sono utili le seguenti considerazioni
generali:
1. Per accatastare un fabbricato non censito al catasto dei terreni, oppure un
fabbricato che ha variato la “geometria” esistente in mappa, occorre presentare
un tipo mappale con proposta di aggiornamento redatta con PREGEO 9.0:

di modesta entità:
 Se si verifica un ampliamento inferiore o uguale al 50% della superficie del fabbricato
esistente
 Se si demolisce parzialmente il fabbricato esistente
 Quando trattasi di fabbricato ex novo avente una superficie non superore a 20 mq
 Quando si inserisce in mappa una geometrie da rappresentarsi con linea tratteggiata o
punteggiata

ordinario (con il riferimento ai punti fiduciali), negli altri casi
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Nro pag. 13
Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi
(Italo Natillo)
 Continua da pagina precedente
2. Per accatastare un fabbricato censito al catasto terreni, la cui “geometria” è
conforme allo stato di fatto, occorre presentare:

un tipo mappale ordinario per conferma di mappa. Si ricorda che dopo le righe 0 e 9 deve essere inserita
una riga 6 con scritto CONFERMA. In questi casi la proposta di aggiornamento è obbligatoria solo nel caso
di cambio del numero della particella.

Il cambio del numero di particella è necessario soltanto quando si tratta di un fabbricato rurale intero, ossia
non diviso in subalterni intestati a ditte diverse oppure non si tratti di un fabbricato di tipo promiscuo,
essendo quest’ultimo in parte censito al catasto urbano
3. Per i fabbricati urbani da accertare (FU D’ACCERT) bisogna regolarsi come per i
fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, ossia presentare il di tipo mappale
come sopra indicato e relativa pratica DOCFA (vedi pagine successive). NB. Per
questi fabbricati l’eventuale voltura si esegue solo dopo l’accatastamento al catasto
edilizio urbano.
 Per la demolizione di un fabbricato rurale censito nel catasto dei terreni basta
presentare un mod. 26 con allegato un estratto di mappa. NB. Questo è uno dei
pochissimi casi in cui è previsto l’utilizzo del modello 26.
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Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi
(Italo Natillo)
 Sono stati sviluppati alcuni esempi di redazione di tipo mappale per i
casi più significativi di conferma di mappa (vedi file PDF a parte):

1° caso – Accatastamento di un fabbricato rurale

2° caso – Accatastamento di una porzione di fabbricato rurale
diviso in subalterni appartenenti a ditte diverse

3° caso – Accatastamento della porzione rurale di un fabbricato
promiscuo
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Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
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Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Per l’accatastamento dei fabbricati rurali o ex rurali, sia interi che porzioni, occorre presentare al
catasto edilizio urbano il documento DOCFA tradizionale dopo che è stato introdotto il tipo mappale
nel catasto dei terreni

La redazione della pratica DOCFA per i FABBRICATI RURALI ed EX RURALI presenta le seguenti
particolarità

I fabbricati ex rurali mai dichiarati, i fabbricati ex rurali censiti al catasto dei terreni, i fabbricati ex rurali presenti
a partita 1 o quelli classificati FU D’ACCERT, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano come se
fossero nuove costruzioni

Le porzioni di fabbricato promiscuo, invece, devono essere dichiarate quali unità afferenti

Il subalterno che identifica la porzione ex rurale al catasto dei terreni, soppresso con il tipo mappale, può non
essere ripristinato al catasto edilizio urbano, in quanto le due numerazioni sono autonome

A questo proposito si fa presente che è utile indicare nell’elaborato planimetrico o, in mancanza, nello spazio
per la relazione tecnica del DOCFA, la natura di ex fabbricato rurale dei subalterni soppressi e la
corrispondenza tra i subb. soppressi ai terreni ed i nuovi subb. costituiti all’urbano.

Nella relazione tecnica:

dichiarare se trattasi di Fabbricato rurale, di Ex fabbricato rurale o di Ex Fabbricato rurale mai dichiarato

dichiarare l’esistenza dei requisiti di strumentalità, previsti nel caso di Fabbricato rurale non abitativo

la data in cui sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità e se la mancanza di questi requisiti, per le sole
abitazioni, è dovuta alla non iscrizione nel registro delle imprese dell’imprenditore agricolo;
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Legenda elaborato planimetrico ex mod. EP3
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Nro pag. 18
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
Ex fabbricato rurale – L’unità abitativa ha perso i requisiti di ruralità il 15/03/2006 per effetto dell’art.
9 del DL 31 dicembre 1993 n. 557, comma 3, modificato con D.L. 03 ottobre 2006, art. 2, comma
37.
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Nro pag. 19
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
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Nro pag. 20
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
 SANZIONI

Si riportano di seguito le principali fattispecie in cui sono applicabili le
sanzioni previste dalla legge:

Omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione o denuncia di variazione di
fabbricati (urbani e rurali) – DOCFA
 Rientrano in questa fattispecie anche i fabbricati esistenti mai dichiarati o censiti nel
Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità

Mancata presentazione di planimetria

Regolarizzazione di pratica DOCFA per errata redazione di planimetria

Mancata o tardiva presentazione di tipo mappale

Mancata presentazione od errata redazione di tipo di frazionamento

Mancata o tardiva presentazione di volture

Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni
censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto dei terreni o al catasto edilizio
urbano
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Nro pag. 21
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
 SANZIONI

E’ importante tenere presente i seguenti elementi

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, tratta delle disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Sono importanti gli
articoli 2, 8, 13, 16, 18 e 26

Importo della sanzione. Trattasi di misura stabilita per ogni documento catastale
(es. per unità immobiliare, per tipo mappale, per tipo di frazionamento,, ecc.) da
disposizioni legislative variabili tra un minimo ed un massimo. Sta all’Ufficio stabilire
l’importo della sanzione in base:
 Alla gravità della violazione accertata
 All’opera svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze
 Alle condizioni soggettive, economiche e sociali, del trasgressore;
 Alla recidiva violazione nei tre anni precedenti
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Nro pag. 22
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
 SANZIONI

E’ importante tenere presente i seguenti elementi (segue)

Spese di notifica. Si tratta delle spese per la notifica dell’atto di contestazione (vedi
dopo)

Interessi moratori. Sono dovuti gli interessi ai soli tributi non versati. Questi
interessi al tasso legale si calcolano su base giornaliera nel caso di ravvedimento
operoso (vedi dopo) o per semestri compiuti nel caso di elevazione di atto di
contestazione della sanzione (vedi dopo)

Importo minimo di riscossione. Non si riscuotono sanzioni o interessi qualora
l’ammontare dovuto, per anno di imposta, non supera l’importo di € 16,53

Il termine entro cui deve essere presentato il documento catastale. Trattasi di un
numero di giorni o di una data fissati da disposizioni di legge che regolano le diverse
materie catastali.

L’intervallo di tempo intercorrente tra la data della violazione catastale commessa
e la data in cui doveva essere presentato il documento catastale
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Nro pag. 23
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
 SANZIONI

E’ importante tenere presente i seguenti elementi (segue)

Ravvedimento operoso. Trattasi della spontanea presentazione dei documenti
oltre i termini stabiliti. Nel caso in cui ciò avvenga entro 90 gg. dal termine
prefissato la sanzione si riduce ad 1/8. Se invece tale ravvedimento avviene dal 91°
giorno fino all’anno la sanzione si riduce ad 1/5

Atto di contestazione – E’ l’atto con il quale l’Ufficio contesta all’interessato
l’avvenuta violazione di una norma catastale e con il quale irroga la sanzione e
determina le spese accessorie (interessi e spese di notifica). Una volta ricevuto
l’atto di contestazione non è più possibile ricorrere al ravvedimento operoso. E’
possibile, però, ottenere la riduzione dell’importo della sanzione ad ¼ qualora il
pagamento avvenga entro 60 gg. dalla data della notifica dell’atto.
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Nro pag. 24
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
 SANZIONI

E’ importante tenere presente i seguenti elementi (segue)

Decadenza - In virtù del termine quinquennale di decadenza, descritto dall’art. 20
del Decreto legislativo del 18.12.1997 n° 472 : “l’atto di contestazione di cui all’art.
16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la
violazione. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono
iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 3.

Modalità di pagamento che può avvenire:
 direttamente allo sportello o per via telematica, nel caso di ravvedimento operoso
 direttamente allo sportello o per posta, nel caso di avvenuta verbalizzazione

Ricorso – è opponibile ricorso alla Commissione tributaria provinciale alla notifica
dell’atto di contestazione
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Nro pag. 25
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione o
denuncia di variazione per fabbricati urbani e rurali
 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DOCFA

Entro il 31/01 dell'anno successivo a quello della realizzazione delle opere, del
cambio di destinazione o della perdita dei requisiti per il riconoscimento della
ruralità (art. 28 R.D.L. 652/39) se la violazione è stata commessa prima
12/03/2006, data di entrata in vigore della legge 80/2006

entro 30 gg. dalla data di ultimazione delle opere, del cambio di destinazione o
della perdita dei requisiti per il riconoscimento della ruralità, se la violazione è stata
commessa a partire dal12/03/2006.
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Nro pag. 26
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione
o denuncia di variazione per fabbricati urbani e rurali (segue)
 SANZIONI INTERE importi per unità immobiliare

violazioni commesse fino al 31/12/2004
da € 10,00 a € 103,00

violazioni commesse dall’ 01/01/2005
da € 258,00 a € 2.066,00
 SANZIONI RIDOTTE importi per unità immobiliare

Ravvedimento operoso (pagamento allo sportello di presentazione del DOCFA o per via
telematica)

Regolarizzazione entro 90 gg. dalla data della violazione, riduzione della sanzione
intera ad 1/8

Regolarizzazione entro l’anno dalla data della violazione, riduzione della sanzione
intera ad 1/5

Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile
optare per il ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale,
riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 27
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Omessa presentazione di planimetria (art. 7 RDL
652/39 e art. 60 del DPR 1142/1949)
 La planimetria può essere presentata spontaneamente o su invito dell’Ufficio. In
entrambi i casi è irrogata la sanzione. Nel primo caso è applicabile il ravvedimento
operoso.
 SANZIONE INTERA importo per unità immobiliare
da € 10,00 a € 103,00
 SANZIONE RIDOTTA importo per unità immobiliare


Ravvedimento operoso (pagamento allo sportello di presentazione del DOCFA o per via telematica)

Regolarizzazione entro 90 gg. dalla data della violazione, riduzione della sanzione intera ad 1/8

Regolarizzazione entro l’anno dalla data della violazione, riduzione della sanzione intera ad 1/5
Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile optare per il
ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale, riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 28
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Regolarizzazione di documento DOCFA per errata
redazione di planimetria (art. 7 RDL 652/39)
 La planimetria corretta deve essere presentata entro il termine stabilito con l’invito a
regolarizzare la violazione. Non è applicabile il ravvedimento operoso.
 SANZIONE INTERA importo per unità immobiliare
da € 10,00 a € 103,00
 SANZIONE RIDOTTA importi per unità immobiliare

Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile optare per il
ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale, riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 29
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: omessa presentazione di tipo mappale
 TERMINI - Il tipo mappale deve essere presentato entro 6 mesi dalla data di
ultimazione delle opere o della perdita dei requisiti per il riconoscimento della ruralità (art.
8 legge 679/69)
 DICHIARAZIONI – Indicazione nel libretto delle misure (relazione tecnica) della data di
ultimazione delle opere o della perdita dei requisiti per il riconoscimento della ruralità
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 30
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Omessa presentazione di tipo mappale (art. 8 legge
679/69), segue
 SANZIONE INTERA importi per tipo mappale
da € 10,00 a € 103,00
 SANZIONE RIDOTTA importi per tipo mappale


Ravvedimento operoso (pagamento allo sportello di presentazione del Tipo o per via telematica)

Regolarizzazione entro 90 gg. dalla data della violazione, riduzione della sanzione intera ad 1/8

Regolarizzazione entro l’anno dalla data della violazione, riduzione della sanzione intera ad 1/5
Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile optare per il
ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale, riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 31
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Mancata presentazione o errata redazione di tipo di
frazionamento
 Il tipo di frazionamento corretto deve essere presentato entro il termine stabilito con
l’invito a regolarizzare la violazione (artt. 5, 6 e 7 del DPR 26 ottobre 1972 n. 650). Non è
applicabile il ravvedimento operoso.
 SANZIONE INTERA importo per tipo di frazionamento
da € 4,00 a € 61,00
 SANZIONE RIDOTTA importi per tipo di frazionamento

Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile optare per il
ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale, riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 32
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Mancata o tardiva presentazione delle volture per i
beni censiti al catasto dei terreni ed al catasto edilizio urbano (artt. 3 e 12 del DPR
650/72)
La voltura deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di
trasferimento. Essa può essere presentata spontaneamente o su invito dell’Ufficio. Nel
primo caso è applicabile il ravvedimento operoso. Nel secondo caso la sanzione è irrogata
trascorso il termine stabilito dall’invito all’eliminazione dell’irregolarità.
 SANZIONE INTERA importo per domanda di volture
da € 15,00 a € 61,00
 SANZIONE RIDOTTA importo per domanda di volture


Ravvedimento operoso (pagamento allo sportello di presentazione del DOCFA o per via telematica)

Regolarizzazione entro 90 gg. dalla data della violazione, riduzione della sanzione intera ad 1/8

Regolarizzazione entro l’anno dalla data della violazione, riduzione della sanzione intera ad 1/5
Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile optare per il
ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale, riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 33
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e dei
membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto edilizio urbano
(art. 31 RDL 652/39)
 Non è applicabile il ravvedimento operoso.
 SANZIONE INTERA importo per tipo di frazionamento
da € 10,00 a € 103,00
 SANZIONE RIDOTTA importi per tipo di frazionamento

Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile optare per il
ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale, riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 34
Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)
TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE: Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e dei
membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto dei terreni
(RDL 1572/31 art. 40)
 Non è applicabile il ravvedimento operoso.
 SANZIONE INTERA
da € 4,00 a € 30,00
 SANZIONE RIDOTTA

Definizione della controversia verbalizzata (per i casi in cui non è stato possibile optare per il
ravvedimento operoso) entro 60 gg dalla notifica del verbale, riduzione dell’importo ad 1/4
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 35
Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
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Nro pag. 36
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 L’art. 2, comma 36, del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha dato un
rilevante impulso all’attività di accertamento in catasto di quei fabbricati che hanno
perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ovvero non dichiarati,
prevedendo un’importante cooperazione tra Agenzia del territorio e AGEA.
 Per consentire più efficaci controlli la dichiarazione annuale resa ad AGEA da parte
degli interessati all’ottenimento dei contributi agricoli, contiene dal 1.1.2007 una
sezione dedicata ai fabbricati con i seguenti dati:

identificativi catastali dei fabbricati;

destinazione d’uso degli immobili;

generalità del soggetto dichiarante e informative sul proprietario;

generalità dei soggetti utilizzatori;

dichiarazione di conformità sull’intestazione catastale.
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 37
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Per l’anno 2007 l’Agenzia del territorio ha programmato lo svolgimento di attività
straordinarie che riguardano:

l’analisi ed elaborazione delle informazioni ottenute dalle dichiarazioni Agea a partire dall’anno 2007 rese dai
soggetti interessati ai contributi agricoli e che detengono i fabbricati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma
33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

Le verifiche sui soggetti intestatari di fabbricati censiti al catasto dei terreni attraverso incroci dati con le informazioni
in possesso dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di accertare la presenza di volume di affare IVA da attività agricola
e redditi complessivi ed iscrizione presso il registro delle imprese agricole;

Le verifiche sui soggetti intestatari in catasto di fabbricati censiti al catasto dei terreni attraverso incroci dati con le
informazioni in possesso del Comune, tesi ad individuare eventuali loro residenze nei fabbricati medesimi (incrocio
con la banca dati anagrafica dei residenti) ed eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate per la trasformazione e/o
restauro (incrocio con la banca dati delle autorizzazioni e permessi edilizi);

l’individuazione di fabbricati e non dichiarati in catasto presenti in foto aeree sovraimposte e georiferite rispetto alla
cartografia catastale.

Il risultato degli accertamenti consentirà di provvedere alla formazione di specifici elenchi
comunali di fabbricati per i quali i soggetti titolari di diritti reali sugli stessi sono obbligati alla
presentazione della dichiarazione in catasto, da pubblicizzare secondo specifiche modalità.
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 38
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

La legge finanziaria 2007 (n. 298/06), al comma 339, modificando la precedente
formulazione portata dal D.L. n. 262/06, ha previsto che la richiesta ai soggetti interessati
ad accatastare possa essere eseguita secondo le seguenti modalità:

comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della disponibilità, per ciascun comune,
dell’elenco degli immobili individuati

pubblicizzazione, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, il predetto
elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, presso


i comuni interessati

gli uffici provinciali

sul proprio sito internet
Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle
relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 39
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Attività di accertamento straordinario dei fabbricatio censiti al catatso dei terreni o
mai dichiarati

Alla fine degli anni novanta è stata stipulata una convenzione tra l’ex
Dipartimento del Territorio e l’ex AIMA finalizzata alla foto identifcazione dei
fabbricati non presenti nella mappa catastale.

L’AIMA ha fornito al Dipartimento il seguente materiale per ciascun fabbricato
foto identificato:

Schede di rilevamento :

Ortofoto

Estratto di mappa aggiornato a seguito dell’interpretazione dell’ortofoto

Foto

L’AIMA ha fotoidentificato n. 4.685 fabbricati per la provincia di Modena

L’Ufficio ha collaudato le risultanze AIMA mediante sopralluoghi a campione
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 40
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
Fotoidentificazioni
da lavorare
Elenco delle province
interessate alle collaborazioni
attivate negli anni successivi al
1996
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Nro pag. 41
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 Le attività di accertamento dei fabbricati individuati dall’AIMA programmate per
l’anno 2007 sono le seguenti:

Verifica della situazione catastale (NCT e NCEU) dei fabbricati fotoidentificati
finalizzata ad accertare se nel frattempo gli interessati abbiano provveduto
all’accatastamento (mod. 26 o tipo mappale, eventuale DOCFA)

Compilazione di un elenco dei fabbricati non dichiarati, con tutti i dati di
identificazione catastale (foglio, mappale e ditta)
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 42
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

1° esempio: fabbricato
urbano non censito

Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
ortofoto del 1996
Nro pag. 43
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati (Luigi del Monaco
e Italo Natillo)

Estratto di mappa ricognitivo
(anno 1998) aggiornato da
interpretazione dell’ortofoto e
modificato successivamente con
rilievi sopralluogo
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 44
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 45
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Foto del fabbricato rilevato (anno 1998)
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 46
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
Estremi del tipo mappale presentato nel 2001
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 47
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati nel NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Estratto di mappa attuale con il fabbricato già inserito a
seguito di denuncia di parte
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 48
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
Dati di accatastamento al CEU
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 49
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

2° esempio: fabbricato
rurale non censito

ortofoto del 1996
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 50
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Estratto di mappa
ricognitivo (anno
1998) aggiornato da
interpretazione
dell’ortofoto
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 51
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Schede di rilevamento del fabbricato (anno 1998)
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 52
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Foto del fabbricato rilevato (anno 1998)
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 53
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Dati del mod. 26 presentato per la denuncia in catasto del fabbricato
rurale (anno 1997)
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 54
Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati ex rurali censiti o mai dichiarati
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)

Estratto di mappa attuale con il fabbricato già inserito a
seguito di denuncia di parte
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 55
Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 56
I controlli DOCFA da parte dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006 (Silverio
Bianchini)

L’art. 34-quinquies del DL 4 - 2006, convertito con legge n. 80 del 9 marzo 2006,
prevede l’istituzione di un modello unico digitale per l’edilizia, da introdurre
gradualmente, per la presentazione in via telematica ai comuni delle pratiche edilizie,
che dovrà comprendere anche le informazioni necessarie al successivo
accatastamento.

In via transitoria è previsto l’inoltro ai Comuni da parte dell’Agenzia del Territorio
delle denunce di variazione o di nuovo accatastamento (DOCFA), presentate a
partire dal 1° gennaio 2006.

Ai Comuni è demandata un’attività di verifica della coerenza tra le dichiarazioni
presentate all’Ufficio tecnico comunale, a fini autorizzativi, e le denunce in catasto.
Eventuali incoerenze devono essere oggetto di segnalazione, costituendo un flusso
informativo di ritorno che verrà utilizzato dagli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio per l’attività di accertamento delle rendite catastali dichiarate.

L’Agenzia del territorio ha emanato il Decreto 6 dicembre 2006 con funzioni di
regolamento delle attività di cui si tratta.
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 57
I controlli DOCFA da parte dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006 (Silverio
Bianchini)

DECRETO 6 DICEMBRE 2006

Art. 1 Finalità

L’Agenzia del Territorio, fino a quando non sarà operativo il modello unico per
l’edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o su supporto informatico le
dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione a far data dal 1° gennaio
2006.

Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla
base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso, sono segnalate dal
responsabile del procedimento del comune stesso all’ufficio provinciale
dell’Agenzia del Territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.

Il comune si impegna ad utilizzare i dati ricevuti ed i documenti planimetrici,
ai soli fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 58
I controlli DOCFA da parte dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006 (Silverio
Bianchini)
DECRETO 6 DICEMBRE 2006

Art. 2 Modalità e termini per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni
pervenute



Inizialmente, è stato predisposto e consegnato ai comuni un CD contenente la fornitura di
impianto delle informazioni concernenti le dichiarazioni (DOCFA) di nuova costruzione e di
variazione relative al periodo dall’1/1/2006 al 30/9/2006.
A partire dal 1° di ottobre 2006 e fino all’introduzione del modello unico digitale per l’edilizia tali
dichiarazioni sono rese disponibili sul portale per i comuni con cadenza mensile.
Le informazioni messe a disposizione dei comuni sono le seguenti:
 Modelli D1, 1NB – PARTE I, 1 NB – PARTE II, 2N (per le sole unità di categorie non
ordinarie)
 Elaborato planimetrico
 Planimetrie
 File dati censuari delle unità immobiliari movimentate
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 59
I controlli DOCFA da parte dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006 (Silverio
Bianchini)
 DECRETO 6 DICEMBRE 2006

Art. 3 - Modalità e termini per la segnalazione di eventuali incoerenze


I comuni, entro novanta giorni dalla ricezione dei files di cui all’art. 2,
verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle unità immobiliari
rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso, e
comunicano le eventuali incoerenze riscontrate agli uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio, con le modalità di cui all’allegato tecnico
Art. 4 - Gestione delle incoerenze


Gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono ad effettuare gli
adempimenti di competenza in materia di validazione delle rendite catastali,
anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i
presupposti.
Qualora le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla
variazione del classamento, ne viene data comunque motivata
comunicazione al comune.
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 60
I controlli DOCFA da parte dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006 (Silverio
Bianchini)
 Principali controlli che il comune deve effettuare
 Corrispondenza del numero delle unità immobiliari dichiarate tra DOCFA e atti in
possesso del Comune (DIA, Permesso di costruire, ecc.)
 Verifica della toponomastica e della conformità edilizia e della destinazione d’uso
dell’unità denunciata, con l’ausilio dei seguenti elementi:
 Planimetria
 Dati generali del fabbricato (riferimento alle informazioni catastali presenti nel
mod. 1NB parte I);
 Dati riferiti alla singola unità immobiliare urbana (riferimento alle informazioni
catastali presenti nel mod. 1NB parte II)
 Verifica della data ultimazione dei lavori
 Controllo delle categorie F

F1 (Area urbana), con particolare riferimento ai posti macchina;

F2 (Unità collabenti);

F3 (Unità in corso di costruzione);

F4 (Unità in corso di definizione).
 Indicazioni sulla congruità del classamento proposto
Ufficio provinciale di Modena / L’accatastamento dei fabbricati ex rurali e altri argomenti catastali / 19 aprile 2007
Nro pag. 61
Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
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L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4
(Luigi del Monaco)



Un’altra attività di accertamento straordinario, programmata per l’anno 2007, riguarda
le costruzioni dichiarate al CEU in corso di costruzione (F3) e in corso di
definizione (F4)
Per la provincia di Modena dovranno essere trattate n. 3.500 F3 e n. 1.300 F4
Si ricorda che la permanenza massima in queste speciali categorie è di



un anno per le F3
sei mesi per le F4
Dall’analisi dei dati statistici estratti dalla banca dati catastale con riferimento alla data
del 31/12/2006, risulta, invece, per l’una e l’altra categoria, una permanenza media di
circa 4,5 anni, con un massimo di circa 9 anni
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Nro pag. 63
L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4
(Luigi del Monaco)
 Le attività da svolgere sono le seguenti:
 Invio degli elenchi delle unità interessate ai comuni affinché verifichino,
specialmente per le unità dichiarate in corso di costruzione, il loro stato attuale
 Invito a provvedere al perfezionamento dell’accatastamento ai soggetti titolari di
diritti reali su questi immobili o a confermare lo stato dichiarato in catasto
 Notifica ai soggetti inadempienti della diffida a completare l’accatastamento
attraverso
 Attività del comune, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge 311/2004
 Iniziativa d’Ufficio, con azione di surroga e addebito di oneri
 Sono applicabili le sanzioni per avvenute irregolarità catastali , variabili da €
10 a € 103 se commesse prima del 1/1/2005, da € 258 a € 2.066 se
commesse dopo 1/1/2005, per ogni unità immobiliare.
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Nro pag. 64
Obiettivi della presentazione
 L’accatastamento dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT

Aspetti generali sull’accatastamento dei fabbricati (Luigi del Monaco)

I fabbricati rurali presenti nella banca dati del catasto terreni, alcune definizioni
(Italo Natillo)

Le modalità di compilazione del tipo mappale e alcuni esempi (Italo Natillo)

Le avvertenze per la compilazione del DOCFA e le sanzioni per violazione di norme
catastali (Silverio Bianchini)

Gli accertamenti d’ufficio dei fabbricati censiti o mai dichiarati al NCT
(Luigi del Monaco e Italo Natillo)
 I controlli DOCFA dei Comuni, art. 34 quinquies, DL n. 4/2006
(Silverio Bianchini)
 L’accertamento dei fabbricati in corso di costruzione F3 e di definizione F4 (Luigi
del Monaco)
 Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari
appartenenti al gruppo E (Luigi del Monaco)
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Nro pag. 65
Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)

L’art. 2, commi 40 e seguenti, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni con legge 24 novembre 2006, n. 286, ha dettato norme in materia di
classificazione degli immobili ed in particolare delle unità immobiliari polifunzionali
censite nelle categorie catastali del Gruppo E, con esclusione delle categorie E/7 ed
E/8.

Il comma 40 dispone che nelle unità immobiliari censite nelle categorie E/1, E/2, E/3,
E/4, E/5, E/6 e E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili
destinati ad uso commerciale, industriale ad ufficio privato o ad usi diversi,
qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 41 assegna ai soggetti intestatari nove mesi di tempo, con termine in
scadenza al 3 luglio 2007, per dichiarare al catasto queste porzioni che costituiscono
unità immobiliari a se stanti.
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Nro pag. 66
Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)

In caso di inadempienza, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell’interessato e tenendo conto di eventuali iniziative dei comuni per
quanto riguarda l’applicazione del comma 336 dell’art. 1 della legge 3111/2004, agli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al DM 19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA), in
tale caso si applicano le sanzioni previste per le irregolarità catastali

In ottemperanza a citato decreto è stato emanato in data 02 gennaio 2007 il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio con il quale sono state:

precisate le modalità tecniche attuative

le procedure relative agli adempimenti di parte

le attività di competenza degli Uffici provinciali peri casi di inadempienza

Più recentemente, in data 13 aprile 2007, è stata emanata la circolare n. 4, che intende
definire più in dettaglio alcuni aspetti peculiari introdotti dal DL n. 262/2006.

E’ importante sottolineare il riferimento anche alla circolare n. 4 del 16 maggio 2006 che
tratta le modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei
gruppi speciali D ed E.
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Nro pag. 67
Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)

Con le nuove disposizioni dovranno essere trattate, in particolare, le seguenti unità di
tipo complesso:


Stazioni di trasporto terrestri (E/1), Autogrill (E/3), Fiere (E/4)
Le unità di tipo più semplice, segnatamente i chioschi per la vendita di prodotti
artigianali o alimentari, edicola per la rivendita di giornali e riviste, impianti di
erogazione di carburante, quando circoscritti alla sola area OIL, ecc, saranno trattati
nell’ambito della pianificazione delle attività ordinarie dell’Agenzia, in quanto rientranti
negli obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del sistema catastale, anche in
relazione all’attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali riconducibili nell’alveo
del comma 336 dell’art. 1 della legge 311/2004. Ciò in quanto occorre un approfondito
riesame del classamento di queste unità immobiliari così come indicato dalla citata
circolare n. 4/2006.
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Nro pag. 68
Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)
 Difatti, con la circolare n. 4/2006 è stato indicato che

tali complessi immobiliari di tipi semplice sono qualificabili nella categoria E/3 solo
quando presentano caratteri singolari per tipologia costruttiva (precaria per l’uso di
materiali leggeri), nonché per dimensione e diffusione normalmente contenuta

di contro, ogni tipologia sufficientemente diffusa sul territorio, tale da poter costituire
un insieme omogeneo di unità immobiliari raggruppabili in classi, in funzione degli
specifici caratteri costruttivi, andrà censito nella categoria appropriata in base alla
destinazione ed alle caratteristiche intrinseche.
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Nro pag. 69
Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)

Per un corretto censimento delle unità immobiliari di tipo complesso è pregiudiziale
verificare se le porzioni di fabbricato, eventualmente da stralciare dall’unità originaria,
presentino o meno i caratteri dell’unità immobiliare stabiliti dall’art. 2, comma 1, del DM
2 gennaio 1998, n. 28.

Inoltre, è necessario riferirsi al comma 2 dell’art. 8 del DPR 1° dicembre 1949, n. 1142
ed alle direttive di prassi (Istruzione II del 24 maggio 1942) al fine di individuare quali
attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di
comprendere nella stessa categoria solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali
attività.

Ad esempio, per le stazioni di trasporto (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico
più complesso, ricadono senz’altro in tale ambito strumentale:

I fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto

I servizi igienici ad uso dei viaggiatori e del personale

Le aree occupate da binari, moli, piste aeroportuali e dalle banchine destinate al servizio
pubblico

I parcheggi siti all’interno del perimetro delle stazioni

Ecc.
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Nro pag. 70
Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)


Di contro, costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie
(gruppi A, B e C) o speciali (gruppo D):

Le abitazioni e foresterie

I bar e i ristoranti

Le rivendite di giornali e/o di tabacchi

I locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce

i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli uffici pubblici e privati

Caserme per organi di vigilanza

Hangar e capannoni per la costruzione e la manutenzione dei veicoli

Le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni
autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto.
Anche per gli immobili ospitanti in particolare gli impianti per l’erogazione di
carburante, sono da distinguere, quali unità immobiliari autonome:

Le autofficine

I bar e i ristoranti

I locali per la vendita di merci di diverso genere, alimentare e non.
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Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)

In sede di dichiarazione delle porzioni non qualificabili nel gruppo E occorre che:

Siano presentate, con causale di frazionamento, tante dichiarazioni per quante
sono le porzioni stralciate, oltre la dichiarazione dell’unità residuale che deve
rimanere nel gruppo E

Nel campo relazione del DOCFA sia specificata la locuzione “Stralcio da categoria
E – comma 40 art. 2 DL 262/06”

E’ appena il caso di sottolineare che la determinazione della rendita catastale
dipende in modo diretto da:

caratteristiche ubicazionali

caratteristiche tipologiche

caratteristiche dimensionali e geometriche
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Le nuove disposizioni in merito all’accatastamento delle unità immobiliari appartenenti al
gruppo E (Luigi del Monaco)
 In chiusura, si riportano alcune sintetiche indicazioni integrative di quanto già
illustrato, utili per il classamento delle unità immobiliari di cui si tratta (cfr.
circolare n. 4 del 13 aprile 2007):

I semplici distributori di carburanti (compresivi dell’area scoperta di pertinenza, di spazi per
autolavaggio scoperto a spazzole rotanti, chioschi, piccoli depositi, nonché locali per una
contenuta attività di vendita dei principali articoli di autoaccessori) sono qualificabili nella
categoria E/3

Le edicole di nuova costruzione sono da qualificare nella categoria C/1 (quelle già
censite restano nella categoria E/3 fino al prevista revisione del classamento)

Non rientrano nella categoria E/1 i porti turistici, gli aeroporti per voli non di linea, le
funivie, sciovie, seggiovie e simili (fatta eccezione per quelle ad uso di pubblico
trasporto), ai quali si attribuisce la categoria D/8
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Analisi di Clima - Collegio dei geometri della provincia di Modena