IL VOLONTARIATO
è pratica di cittadinanza attiva concorre a far
crescere solidarietà e responsabilità attraverso
la Partecipazione
è azione gratuita testimonianza di libertà
rispetto alle logiche dell'utilitarismo
economico e del profitto sopra ogni cosa
è condivisione: mette al centro del proprio agire
la persona nella sua dignità e nella sua unità,
nel suo contesto e nel territorio ove agisce
IL VOLONTARIATO
ha funzione culturale propone stili di vita e valori
ha ruolo politico:
· sollecita e verifica la realizzazione dei diritti
· testimonia bisogni e fattori di emarginazione e degrado
· individua soluzioni e servizi
· progetta e valuta le politiche sociali
· rifiuta di supplire alle carenze delle istituzioni pubbliche
CHI E’ IL VOLONTARIO
è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza.
Il Volontario opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative
ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla
realizzazione dei beni comuni.
I Volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali,
in organizzazioni strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici
culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli
esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore.
Il volontariato è espressione del valore della relazione e della condivisione.
Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo
solidale e di cittadini responsabili.
Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la
crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei
suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle
situazioni di degrado.
I Volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con
i valori e i principi che fondano l’associazione.
I Volontari nell’Associazione esercitano il diritto-dovere di cittadinanza che
costituisce un patrimonio da promuovere e da valorizzare.
I Volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi
dell’organismo in cui operano e partecipano.
I Volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità,
valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del
proprio operato.
I Volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà.
I Volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone.
I Volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore,
costituiscono una presenza preziosa.
I volontari ricevono dall’organismo di appartenenza in cui prestano servizio
copertura assicurativa.
Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della
partecipazione democratica
Le organizzazioni di volontariato perseguono innovazione socioculturale
Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le
istituzioni locali, Nazionali e internazionali
Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo
politico e di impegno civico
Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro
sviluppo e la qualità del loro intervento alla capacità di
coinvolgere e formare nuove presenze
Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una
cultura della comunicazione
Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità
e la trasparenza
Valori fondamentali del volontariato
•
•
•
•
•
La solidarietà
La gratuità
La responsabilità
La scelta preferenziale dei “poveri”
Produrre una nuova cultura basata su questi
valori e mediata dal servizio
"Non so quale sarà il vostro destino, ma una cosa la
so: gli unici tra voi che saranno felici davvero saranno
coloro che avranno cercato e capito lo spirito del
servizio agli altri".
(Albert Schweitzer)
Il volontariato
di protezione civile “organizzato”
è riconosciuto dall'art. 11 della Legge 225/92
tra le componenti operative
del
Servizio Nazionale della Protezione Civile
LEGGE 225/1992
Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE
-Il Corpo dei Vigili del Fuoco
(Componente Fondamentale);
- le Forze Armate;
- le Forze di Polizia;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i Servizi Tecnici Nazionali;
- gli Istituti Nazionali di Ricerca;
- la Croce Rossa Italiana;
-le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale;
- le Organizzazioni di Volontariato;
- il Corpo Nazionale Soccorso
Alpino CNSA (CAI);
- Altri Enti pubblici e privati.
Una capillare presenza del Volontariato di Protezione Civile
“organizzato” e qualificato contribuisce a migliorare la risposta del
Sistema di Protezione Civile, alle criticità che interessano la gran
parte dei 409 Comuni calabresi, in termini di rischio e di morfologia
del territorio.
In emergenze di protezione civile i Volontari devono intervenire su
richiesta delle Autorità preposte e con il coordinamento delle
medesime.
A livello Comunale e/o Intercomunale spettano ai Comuni le
funzioni connesse all'impiego del Volontariato di protezione civile,
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza
sulle relative attività (art. 108 D.Lgs. 112/98 - art.122 L.R.34/2002).
Il volontariato di protezione civile organizzato può essere impiegato
in attività di previsione, prevenzione e soccorso, nella fase di
superamento della emergenza, e in esercitazioni.
Diritti e doveri del volontario
Al volontario in quanto tale sono riconosciuti
dei diritti e dei doveri, alcuni dei quali derivanti
direttamente dalla normativa regionale e
nazionale, altri dalle consuetudini concernenti
le modalità di svolgimento delle attività di
protezione civile nel sistema nazionale e nel
sistema regionale di protezione civile.
E’ importante precisare che i diritti e doveri
riconosciuti sia dalla normativa che dalle
consuetudini riguardano solo i volontari facenti
parte di Organizzazioni di volontariato iscritte
all’Elenco regionale delle Organizzazioni del
volontariato della Regione Calabria, di cui alla
L.R. 34/2002, e/o a quelli facenti parte delle
Organizzazioni iscritte all’Elenco nazionale
tenuto dal Dipartimento di Protezione civile.
Il Volontario ha il dovere di svolgere i propri
compiti con impegno, diligenza e spirito di
collaborazione, nel rispetto delle direttive
impartite dalle strutture istituzionali, e quindi
dal Sindaco e dalla Protezione Civile della
Regione. Non deve svolgere alcuna attività
contrastante con la finalità del servizio, né
può accettare alcuna remunerazione per la
propria opera. (art. 2, L. 266/91)
Spesso il Volontario di protezione civile si
trova ad operare in contesti
particolarmente problematici in cui è
molto importante mantenere la calma al
fine di valutare sempre, prima di
intervenire, quale è l’effettivo ruolo del
volontario di protezione civile e le
conseguenti competenze.
In generale è opportuno ricordare sempre che:
1) il Volontario di protezione civile non deve
intervenire ad ogni costo per fare il “super eroe”,
ma semplicemente fornire supporto alle forze
istituzionali che hanno competenza diretta di
intervento nei vari casi di emergenza seguendone
le direttive;
2) il modo migliore per svolgere adeguatamente il
ruolo di Volontario di protezione civile è riuscire a
valutare bene la proporzione tra danni e benefici di
un eventuale intervento, contattando prima, se
possibile, i diretti superiori o le forze istituzionali
competenti.
Il volontario, come qualunque cittadino, è responsabile
penalmente solo se commette reato ovvero se attua un
comportamento volontario contrario ai fini dello Stato: sono
reati solo i comportamenti individuati come tali nelle norme
e per i quali le norme stesse prevedono una sanzione
penale.
Il reato può essere giustificato o escluso per ”stato di necessità”
e cioè non è punibile chi ha commesso un reato per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui
non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre
che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Allo stesso modo non è punibile chi ha commesso il fatto per
caso fortuito oppure per “forza maggiore” oppure per
legittima difesa
Forza maggiore (art. 45 c.p.)
Definizione di “forza maggiore”:
Forza esterna all’uomo che, per il suo potere superiore, costringe
inevitabilmente il soggetto all’azione, anche contro la sua volontà.
Legittima difesa (art. 52 c. p.)
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui
contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta sempre che la
difesa sia proporzionata alla offesa”.
Stato di necessità (art. 54 c.p.)
Requisiti per la sussistenza dello stato di necessità:
- pericolo attuale e imminente
- pericolo di grave danno alla persona
- il comportamento dannoso (reato) è necessario e proporzionato
- l’agente non deve aver causato il pericolo
Art. 2044 c.c. Legittima Difesa
“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di
altri”. (v. anche art. 52 c. p.)
Art. 2045 c.c. Stato di Necessità = Giustificazione del fatto
“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente
causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta
un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del
giudice.”
Danno no antigiuridico, no risarcimento danni,
ma equa indennità
In ogni caso se si eccedono colposamente i limiti
stabiliti o imposti dalla necessità, il reato è
considerato dalla legge come “delitto colposo”:
ma questo cosa significa?
In pratica significa aver trascurato le più
elementari norme di diligenza, perizia e cautela
che dovrebbero essere seguite in un
determinato contesto.
Non dobbiamo mai dare per scontato
che a risolvere i nostri problemi siano
sempre le istituzioni o il personale specializzato.
Nella prima fase dell’emergenza
siamo sempre soli!
Conoscere le cause del rischio, le norme di
prevenzione, organizzarsi in gruppi di volontariato
di protezione civile è utile non solo per evitarli ma
anche per far fronte alle prime necessità
Il Volontario,
come qualunque cittadino,
è responsabile civilmente
e quindi tenuto a risarcire il danno
nel caso compia un
fatto doloso o colposo che cagiona
ad altri un danno ingiusto.
NORMATIVA SUL VOLONTARIATO
di Protezione Civile
Legge 11.8.1991, n° 266 “Legge quadro sul volontariato“
Legge 24.2.1992, n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile“
Legge Regionale 10.02.1997, n. 4 “Legge organica di protezione civile della
Regione Calabria”
D.P.R. 8.2.2001, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile"
D.lgs. 4.12.97, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
L.R. 12.8.2002, n.34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"
Regolamento Regionale 29.4.2003, n.5 “Regolamento di attuazione dell'albo
regionale del volontariato di Protezione civile“
Legge 12.7.2012, n° 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il
riordino delle Protezione Civile
Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013
Premesse e finalità.
1. Elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile (Art. 1 D.P.R. n.
194/2001)
1.1. L'Elenco nazionale
1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile
1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.
1.4. Gestione informatizzata dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile
2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e delle loro organizzazioni
(Articoli 9 e 10 D.P.R. n. 194/2001)
2.1. Attività formative ed addestrative.
2.2. Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi.
2.2.1. Attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale
2.2.2. Attività ed interventi di rilievo locale e regionale
2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale
2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale
2.3.2. La ricerca di persone disperse
2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001
3. Entrata in vigore e aggiornamento
Note:
Definizione di protezione civile
L’insieme coordinato delle attività volte a
fronteggiare eventi straordinari che non possono
essere affrontati da singole forze ordinarie
In virtù del sempre più frequente e valido coinvolgimento del volontariato
di protezione civile, si richiama l'attenzione al rispetto delle disposizioni di
legge in relazione a competenze, ambiti e modalità di intervento dettate
dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile:
• n. 7218 del 07.02.2006 con cui il Dipartimento declina le norme di
comportamento per l'impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la
spontaneità e la gratuità con la quale i volontari devono prestare la loro opera,
l'assenza di fini di lucro, la solidarietà quale scopo esclusivo delle attività e
stigmatizza l'impiego dei volontari per attività che possano, anche in modo
indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere politico/propagandistico
esponendo insegne ed emblemi dell'Organizzazione di appartenenza;
• n. 8137 del 09.02.2007 con la quale il Dipartimento richiama le finalità del
Servizio Nazionale della protezione civile " . . . tutelare la integrità della vita, i beni,
gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni
di grave rischio" e ammonisce chiunque coinvolga in modo illegittimo le
componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
in alcune iniziative che non rientrano nell'alveo di operatività del Servizio
medesimo;
• n. 16525 dell' 11.03.2008 con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in
merito alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con
precisione attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento
operativo (coordinato dall'Autorità di protezione civile) in emergenza ed in
particolare in attuazione del piano di emergenza, attività di addestramento e
formazione, attività di simulazione di emergenza, informazione dei cittadini in
materia di protezione civile, utilizzo dell'emblema in attività di protezione civile;
• n. 18461 del 13.03.2009 con la quale il Dipartimento, a seguito dell'approvazione
della Legge 11/2009 "Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (che disciplina la costituzione,
l'organizzazione e i requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la
segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare
danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) chiarisce che la
materia della protezione civile è distinta e non sovrapponibile rispetto a quella
dell'ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di cittadini non armati di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono assimilabili alle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di
partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell'art. 6 della
legge 11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato
di protezione civile.
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere,
nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità di
competenza, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli
interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri
enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell'emergenza).
In particolare, nessun volontario di protezione civile e nessun coordinatore o
caposquadra di un'Organizzazione di protezione civile, può, in assenza di apposita
ordinanza sindacale, decidere ed attuare l'interdizione di una strada o regolare il
traffico, come dettato dal combinato degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285
(Nuovo Codice della Strada), dell'Art. 54 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli
artt. 11 e 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
Un simile comportamento si prefigurerebbe infatti come reato, punibile con la
reclusione fino a 2 anni ai sensi dell'Art. 347 del Codice Penale "Usurpazione di
funzioni pubbliche".
Fondamentale è invece il supporto in "affiancamento" alle Forze dell'ordine qualora si
verifichino situazioni di tale gravità e complessità da non consentire l'assolvimento dei
servizi di polizia stradale con le sole risorse riconducibili ai soggetti individuati all'art.
12 del D.Lgs. 285/1992, ed esclusivamente su richiesta del soggetto competente.
"PALETTE"
A maggior ragione, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile non
possono e non devono dotarsi di strumenti per l'espletamento di servizi diretti a
regolare il traffico, quali, ad esempio, sono i segnali distintivi di cui all'art. 24 del
D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada" comunemente definiti "palette".
Infatti l'art. 497-ter del Codice penale recita: "Chiunque illecitamente detiene
segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di
polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione è punito con la
reclusione da 1 a 4 anni".
Le "palette" rientrano sicuramente tra gli oggetti in dotazione ai Corpi di polizia e
non basta apportare piccole modifiche per renderle "legali", né tantomeno
personalizzare con scritte, loghi e simboli il disco della paletta per non incorrere
nell'azione penale della Magistratura.
"LAMPEGGIANTI E SEGNALI ACUSTICI"
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del 5 ottobre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 247
del 23.10.2009, individua, tra i soggetti ai quali è consentito l'uso dei dispositivi acustici supplementari di
allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto, autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile
impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 192 n. 225, ivi compreso lo
spegnimento di incendi boschivi.
Tali dispositivi possono essere istallati su veicoli immatricolati a nome delle Organizzazioni di Volontariato
operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'Albo Regionale e delle Organizzazioni iscritte
nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 194/2001 che ne
dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto
con patto di riservato dominio.
L'art. 3 del succitato Decreto del 5 ottobre 2009 disciplina le condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari
da parte di Organizzazioni di Volontariato e nello specifico prevede la possibilità di utilizzo dei dispositivi
quando ricorrano i seguenti tre casi:
• gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di
cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;
• l'intervento delle Organizzazioni di Volontariato sia appositamente richiesto da parte delle competenti
autorità di protezione civile mediante comunicazione scritta;
• ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del
decreto legislativo n. 285/1992.
Per ragioni di somma urgenza, la richiesta può essere effettuata per le vie brevi e confermata in forma scritta
entro le successive 48 ore e, in questo caso, il conducente deve sottoscrivere apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al decreto, prima di azionare i dispositivi.
Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile
La Regione Calabria ha istituito un apposito Albo regionale
del Volontariato di Protezione Civile, in virtù dell'art.123
comma 5 della L.R. 12 agosto 2002, n.34 e del
Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n.5.
È prevista la possibilità di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi
Comunali e intercomunali.
Il Regolamento Regionale n.5/03 prevede l'articolazione dell'Albo
Regionale in specializzazioni
(logistica e soccorso in genere,
comunicazioni, soccorso sanitario, antincendio boschivo, soccorso
speciale), alle quali possono accedere le organizzazioni di
volontariato che dimostrano il possesso di specifici requisiti di
capacità professionale, secondo criteri predeterminati dalla Regione
(art. 6 R.R. n.5/03), che sono in corso di definizione ed approvazione.
Contestualmente all'approvazione di detti criteri ed alla relativa
pubblicazione si darà avvio alla revisione dell'Albo regionale.
Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile
Ai sensi della normativa regionale (art. 123 L.R. 34/2002 e
Regolamento Reg. n. 5/03) presso ciascun Comune deve
essere tenuto l'Albo Comunale del Volontariato.
L'attività di Volontariato di protezione civile deve
essere organizzata da un apposito Ufficio comunale
che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle
Associazioni di Volontariato nonché dei Gruppi
comunali o intercomunali (art.123 comma 3 L.R. 34/02).
COSA SI INTENDE PER COMPITI OPERATIVI
Il Regolamento definisce "operative" le Associazioni che
abbiano almeno l'80% dei soci che hanno dichiarato la
disponibilità a svolgere compiti operativi. Tale percentuale è
ridotta al 60% per associazioni con oltre 150 soci.
I Gruppi sono considerati sempre "operativi" pertanto devono
avere almeno l'80% di componenti operativi.
L'art.11 del Regolamento stabilisce che i soci operativi devono
dichiarare alla propria organizzazione (ed unicamente in favore
di una sola organizzazione) la propria disponibilità a svolgere
compiti operativi, che consistono nello svolgimento di qualsiasi
attività richiesta dalle competenti autorità durante situazioni di
emergenza e nella reperibilità, secondo turnazioni stabilite
dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI
l'ASSOCIAZIONE,
opera attraverso uno STATUTO, registrato, e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti
dalla normativa nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità
delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti,
obblighi e diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale
devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché le modalità di
approvazione, ecc.). Lo Statuto indica le finalità di protezione civile che l'associazione
intende perseguire. Il rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE è democraticamente
eletto all'interno dell'associazione nelle forme statutarie;
GRUPPI COMUNALI e/o INTERCOMUNALI (art.123 comma 1 lett.c),
I GRUPPI Comunali che sono istituiti, con delibera, del Consiglio Comunale e quelli
INTERCOMUNALI istituiti con propria delibera dalla Comunità Montana, dal parco o
dal Consorzio tra Comuni; operano con Regolamento deliberato nella Delibera di
Istituzione. Il regolamento Stabilisce anche i modi e i termini della nomina del legale
rappresentante
Procedure di impiego dei Volontari in emergenza
Il DPR 194/2001 disciplina le modalità di impiego dei
volontari in emergenza e in attività di protezione
civile.
In particolare l’art.9 del decreto da facoltà
alle Istituzioni competenti di impiegare i Volontari
in attività di soccorso e assistenza
in vista o in occasione di eventi di protezione civile.
L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8 D.P.R. 194/2001
Partecipazione Organizzazioni di volontariato alle attività di predisposizione ed
attuazione dei piani di protezione civile
• Il Sindaco per le attività di predisposizione e aggiornamento dei piani di emergenza può avvalersi
della collaborazione delle organizzazioni di volontariato.
Supporto alle attività dell’ufficio tecnico comunale:
• Analisi della vulnerabilità delle infrastrutture
• Analisi degli eventuali corsi d’acqua
• Analisi della viabilità alternativa
• Conoscenza del territorio e individuazione delle aree di emergenza
• Monitoraggio della rete dei sistemi di rilevamento (pluviometri, sismografi, etc.)
Supporto per la Pianificazione incendi boschivi:
• Analisi delle essenze arboree
• Viabilità alternativa
• Piste taglia fuoco
• Approvvigionamento idrico
• Censimento idranti
L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8 D.P.R. 194/2001
Partecipazione Organizzazioni di volontariato alle attività di predisposizione ed
attuazione dei piani di protezione civile
Supporto per attività assistenza alla popolazione:
• Censimento dei mezzi di trasporto disponibili
• Esame della vulnerabilità tipologica della popolazione ed attivazioni specifiche
(handicap, anziani, ecc)
• Sistemi di informazione della popolazione e messaggistica predeterminata
• Viabilità e percorsi (cancelli e percorsi alternativi)
• Centri sanitari
• Aree
Supporto attività di telecomunicazione:
Verifica della funzionalità della rete radio alternativa
L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 9 e Art. 10 D.P.R. 194/2001
Disciplina relativa all’impiego dell’organizzazione di volontariato nell’attività di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.
• Nei confronti delle organizzazioni di volontariato ed ai relativi aderenti impiegati, sono
assicurati i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001
Ai fini dell’applicazione
dei benefici normativi, il
Sindaco dovrà
comunicare al
Dipartimento della
Protezione Civile
Nazionale per il tramite
della Regione:
Organizzazione di volontariato impiegata
Nominativi dei volontari impiegati
Calendario degli incontri o delle attività
da svolgere
Attestazioni presenze
Preventivo di spesa
DECRETO 13 aprile 2011
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(GU n. 159 del 11-7-2011 )
INFORMAZIONE: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione,
alla eliminazione, o, ove impossibile, alla
riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative.
FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai volontari conoscenze e
procedure utili all’acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla
eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla
gestione dei rischi.
ADDESTRAMENTO: complesso di attività dirette a far apprendere ai volontari l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, misure,
anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure d’intervento.
CONTROLLO SANITARIO: insieme degli accertamenti medici basilari, […], finalizzati alla
ricognizione delle condizioni di salute della
generalità dei volontari, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di
controllo sanitario nello specifico settore, […].
CHE COSA FA LA PROTEZIONE CIVILE?
Le attività di Protezione Civile sono:
(art. 3 Legge n° 225/92)
• Previsione dei rischi
• Prevenzione dai rischi
• Soccorso alle popolazioni sinistrate
• Superamento dell’emergenza
La previsione
La previsione è l’insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle
cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle
zone del territorio soggette ai rischi stessi.
L’insieme delle misure atte ad informare con congruo anticipo le autorità competenti
e la popolazione dell’avverarsi dell’evento catastrofico.
Sono misure preventive ad esempio l’attività del Servizio Meteorologico Nazionale e
la predisposizione di una rete di monitoraggio tellurico.
La prevenzione
La prevenzione è l’insieme delle misure atte ad evitare o a ridurre al minimo
(neutralizzare) un pericolo potenziale. Sono attività preventive il rifacimento
di argini, la pulizia del letto dei torrenti e le esercitazioni di Protezione Civile.
Il soccorso
Le attività di soccorso consistono nell'attuazione degli interventi diretti
ad assicurare ogni forma di primaria assistenza alle popolazioni colpite
da qualsiasi evento calamitoso.
Il superamento dell’emergenza
Le attività di superamento dell’emergenza consistono unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
1
Prevedere significa determinare il possibile rischio
2
Determinare il rischio permette di definire lo scenario
3
Conoscere lo scenario permette di pianificare gli
interventi e quindi prevenire i rischi
Gli eventi calamitosi sono emergenze
e vengono classificate
dall’articolo 2 della Legge n. 225/92
in tre tipologie:
A
eventi di tipo B
eventi di tipo C
eventi di tipo
Gli eventi di tipo “A”
“eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;”
Negli eventi classificati di tipo “A” viene richiesto l’intervento di una sola componente
di soccorso che interviene per compiti di istituto cioè non essendovi attività di
coordinamento delle autorità di Protezione Civile, questi vanno affrontati
ordinariamente.
Esempio:
I Vigili del Fuoco che intervengono ordinariamente per contenere un riversamento di
sostanze tossiche.
La Forestale che interviene ordinariamente per contrastare un incendio boschivo.
La Polizia Stradale che interviene per rivelare un incidente in autostrada
La Croce Rossa che ordinariamente interviene per soccorrere i feriti di una collisione
Gli eventi di tipo “B”
“eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed
estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;”
Negli eventi di tipo “B” viene quasi sempre richiesto l’intervento coordinato ma
sempre in via ordinaria di più strutture operative.
Esempio:
Crollo di un ponte: (VV.F – ANAS – POLSTRADA – CRI)
Rilascio sostanze tossiche: (VV.F – ASL – CRI)
Frana/Smottamento: (VV.F – ANAS – PREFETTURA)
In questi casi i sindaci dei Comuni interessati dall’evento adotteranno interventi
concordati, comunicando al Prefetto la situazione. Questo, se ve ne fosse la
necessità potrà disporre l’invio di ulteriori uomini e mezzi.
Gli eventi di tipo “C”
“calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della
loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento,
essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo.”
Negli eventi di tipo “C” si parla di maxi – emergenze, cioè terremoti, esondazioni,
inondazioni, collasso invasi, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni.
Viene sempre richiesta l’attivazione degli organi centrali dello stato e le operazioni di
soccorso vengono coordinate dal Dipartimento di Protezione Civile che attiva tutte
le strutture operative Nazionali.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
(testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012)
Art. 12. Competenze delle regioni.
1.Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate
nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono
alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le
indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento
delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un
apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di
attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi
regionali in materia (*).
(*) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello
stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
(testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012)
Art. 13. Competenze delle province.
1.
Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge
8 giugno 1990, n. 142 , partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio
nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla
rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale
di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo
delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto (*).
(*) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate
dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
(testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012)
Art. 15.
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di
autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di
protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il
sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e
al presidente della giunta regionale.
3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i
criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.
3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone
copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.
3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede
l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli
dell'autorità comunale di protezione civile.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
(testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012)
Art. 14. Competenze del prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per
fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno (49);
b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza
da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte
salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia (50);
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera,
quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al
comma 2 dello stesso articolo 5 (51).
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della
struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso (52).
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
(testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012)
Art. 18.
Volontariato
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini,delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile all'attività di previsione,prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità
naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il
coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione
delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle
attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione
ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in
materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n.
266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.
COME ORGANIZZARSI?
L’attuale metodo utilizzato in Italia per Coordinare una
situazione di Emergenza si chiama “AUGUSTUS” che
prende il nome dall’imperatore Romano Ottaviano
Augusto che oltre 2000 anni fa, aveva già una visione del
mondo unitaria, fra il percorso della natura e la gestione
pubblica, cogliendo pienamente il moderno concetto di
unitarietà, pianificazione e flessibilità.
Il metodo “AUGUSTUS” è un metodo di gestione delle
emergenze che permette di dare le giuste priorità e una
risposta coordinata, rapida e selettiva in termini di
uomini e mezzi.
All’interno degli organi di coordinamento siedono 14
funzioni di supporto.
METODO AUGUSTUS
strumento di pianificazione semplice, snello e flessibile
•
•
•
Si propone di:
Fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi
emergenza a prescindere dall’estensione e dall’entità del
fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e delle
Amministrazioni coinvolte;
Creare linguaggi e procedure unificate che consentano
un’immediata comunicazione e un’efficiente collaborazione
tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento
dell’emergenza.
METODO AUGUSTUS
IL PIANO DI EMERGENZA NON E’ UN ELENCO DI
UOMINI E MEZZI MA UNA VALUTAZIONE DELLA
DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE
FUNZIONI DI SUPPORTO
Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si
conseguono quattro distinti obiettivi:
1° obiettivo
•
Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore.
2° obiettivo
•
I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il
quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione
di supporto.
3° obiettivo
•
In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di
operatori specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto.
4° obiettivo
•
Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto da
attivare.
LA PIANIFICAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE
Gli interlocutori istituzionali
IL PIANO DI
PROTEZIONE
CIVILE
LINEAMENTI
PARTE GENERALE
DELLA
PIANIFICAZIONE
MODELLO
D’INTERVENTO
Lineamenti della pianificazione e strategie operative
Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione
civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, nell'ambito della
direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione sono:
1.Funzionalità del sistema di allertamento locale
2.Coordinamento operativo locale
Presidio Operativo Comunale/Intercomunale
Centro Operativo Comunale/Intercomunale
3.Attivazione del Presidio territoriale
4.Funzionalità delle telecomunicazioni
5.Ripristino della viabilità e dei trasporti – controllo del traffico
6.Misure di salvaguardia della popolazione
Informazione alla popolazione
Sistemi di allarme per la popolazione
Censimento della popolazione
Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza
Aree di emergenza
Soccorso ed evacuazione della popolazione
Assistenza alla popolazione
7.Ripristino dei servizi essenziali
8.Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio
Fase
Fase
operativa
operativa
Fase
Fase
operativa
operativa
Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
Attività della
struttura operativa comunale (Sindaco)
Incendio di interfaccia
Obiettivo
Obiettivo
generale
generale
Obiettivo
Obiettivo
Attività
della
struttura
operativa
comunale
mantiene
idella
contatti
con
laoperativa
Regione,
la Prefettura
- UTG,(Sindaco)
la Provincia, i Comuni limitrofi, le
Attività
struttura
comunale
(Sindaco)
generale
generale
 attivastrutture
il Centrolocali
operativo
Comunale
o intercomunale
e convoca
le attivazione
funzioni di supporto
di CC,
VVF, GdF,
CFS, CP informandoli
dell’
della faseritenute
di allarme;
Coordinamento
Funzionalità del Centro
necessarie
(la
funzione
tecnica
di
valutazione
e
pianificazione
è
già
attivata
per
il presidio operativo);
riceve
gli
allertamenti
trasmessi
dalle
Regioni
e/o
dalle
Prefetture;
aggiorna
tempo
realepresenza
il censimento
della
popolazione
presente
nelle attraverso
aree
a rischio,la
converifica
particolare
Operativo Locale
Operativo Comunale
 siin
della
sul
luogo
dell’evento
delle
strutturetecnico
preposte
al soccorso
tecnico
urgente
accerta
garantisce
l’acquisizione
delle
informazioni
mantiene
il contatto
con
i responsabili
dell’intervento
urgente
(DOS Direttore
delle dei
Predisposizio
riferimento ai soggetti
vulnerabili;
Funzionalità del
Operazioni
di Spegnimento).
collegamenti
telefonici
e operative
fax e, se
la Regione e con la
raccorda le attività
con i volontari
e le strutture
perpossibile,
l’attuazione e-mail
del pianocon
di evacuazione;
Coordinamento
sistema
di ne misure di
 stabilisce
e
mantiene
i
contatti
con
la
Regione,
la
Prefettura
UTG,
la
Provincia,
i comuni limitrofi,
le
Prefettura
- UTG
per
la presso
ricezione
dei
di individuate
allertamento
e di altre
salvaguardia
si assicura della
reale disponibilità
di alloggio
i centri
e lebollettini/avvisi
aree
di accoglienza
nel piano;
Operativo Locale
mantiene
contatti
le squadre
presidio
e ne attivazione
dispone
la del
dislocazione
allertamento
locale
Attivazione
del
strutture
locali di iCC,
VVF,con
GdF,
CFS, CPcomponenti
informandoliil dell’avvenuta
Centro in area
Presidio Territoriale
effettua
censimento
pressoall’evento.
le strutture
ricettive
nellastrutture
zona per accertarne
comunicazioni
provenienti
dalle
operativel’effettiva
presentidisponibilità.
sul territorio.
Fascia un
Perimetrale
sicura
limitrofa
Monitoraggio e
sistema di
Operativo
Comunale
dell’evolversi
della situazione;
200em
circa
Interfaccia classica – strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (zone urbane
periferiche, ecc.)
sorveglianza Informazione
comando
e verifica
gli allertamenti
trasmessi
dalle
Regioni per
e/o dalle
Prefetture;
funzionalità
dei sistemi
di allarme
predisporti
gli avvisi
alla popolazione;
Valutazione
scenarila
diriceve
organizza
sopralluoghi
per la valutazione
del rischio
residuo
e per
il censimento
dei
danni.
un contatto
conlai responsabili
dell’intervento
tecnico
urgente
(DOS
Direttore
alla controllo
allerta le stabilisce
squadre
individuate
per
diramazione
dei messaggi
di allarme
alla
popolazione
condelle
l’indicazione
rischio

attiva
il
responsabile
della
funzione
tecnica
di
valutazione
e
pianificazione
Operazioni
di Spegnimento).
popolazione
delle misure
di evacuazione
determinate.
Assistenza
circa
allerta l’attività
i referenti
per locomponenti
svolgimento
delle
raccorda
delle diverse
sanitarie
locali; attività previste nelle fasi di
Interfaccia
25-50
m
Attivazione
delleattiva
alla
Zona
Edificio
ilpreallarme
presidio
qualora
non
ancora
attivato,
avvisando
il responsabile
squadra/e
verifica
esigenze
e l’attuazione
leterritoriale,
disponibilità
di
materiali
e
mezzi
necessari
all’assistenza
alla della/e
popolazione
ed
verifica
dei
piani
di
emergenza
ospedaliera
(PEVAC
e allarme verificandone la reperibilità
ee PEIMAF);
liurbana
informa
sull’avvenuta
popolazione
presidio
di necessità
tecnici
perper
il monitoraggio
a vista e
nei
punti di
critici.
Il evacuati;
responsabile
suaaree
voltadiavvisa
i componenti
Disponibilità
individua le
la predisposizione
l'invio
taliagli
materiali
pressoa le
accoglienza
della
Assistenza
assicura
l’assistenza
sanitaria
e
psicologica
attivazione della fase di attenzione e della costituzione del presidio operativo
Allarme
delle squadre;
di materialioperativo
e
popolazione;
Sanitaria
coordina le squadre
di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
Procedura
attiva
e,
sele del
caso,
dispone
delle squadre
del presidio
per ele
 organizza
e coordina,
per
ilpreventivamente
tramite
dell’invio
responsabile
della
di valutazione
mezzi
stabilisce
icollegamenti
con
imprese
individuate
pere assicurare
il tecnica
pronto territoriale
intervento;
coordina
l’assistenza
sanitaria
presso
le aree
di attesa
difunzione
accoglienza;
Fase
Coordinamento
Presidio
Attenzione
attività
di
sopralluogo
e
valutazione
pianificazione,
le alla
attività
dellein
squadre
deldel
Presidio
territoriale
per la ricognizione
delle aree esposte a
ed provvede
invia i mezzi
comunali
necessari
allo
svolgimento
delle
operazioni
di evacuazione.
Obiettivo
Chiesapredispone
messa
sicurezza
patrimonio
zootecnico.
operativa Operativo
Locale Territoriale
Attività
della
struttura
operativa
comunale
(Sindaco)
rischio,
l’agibilità
delle
vie
di
fuga
e
la
valutazione
della
funzionalità
delle
aree
di
emergenza;
generale
stabilisce
i collegamenti
lapresidio
Prefettura
- UTG,
la
Regione
la Provincia
e richiede,
necessario,
l’invio
Monitoraggio eEfficienza
provvede
ad
il sistema
di allarme;
Preallarme
 rinforza
l’attivitàcon
delattivare
territoriale
che
avrà il ecompito
di dare
precise se
indicazioni
al presidio
nelle
aree
di
ricovero
del
materiale
necessario
all’assistenza
alla
popolazione;
sorveglianza
del operativo
coordina
lecomunicazioni
attività di evacuazione
popolazione
dalle aree
a rischio;
sullale
direzione
avanzamento
del fronte,
la tipologia
le aree interessate
ed
delle
di
Funzionalitàdel
del aree Attivazione
avvia
con idella
Sindaci
dei
comuni
limitrofi,
le strutture
 provvede
stabilisce
e
mantiene
iemergenza
contatti
con
la
Regione,
ladell’incendio,
Prefettura
- UTG,
laoperative
verifica
l’effettiva
disponibilità
delle
aree
di
con
particolare
riguardo
alle
areedelle
di
accoglienza
per la
territorio
al
censimento
della
popolazione
evacuata;
una
valutazione
dei
possibili
rischi
da
poter
fronteggiare
nonché
della
fruibilità
vie
di
fuga.
sistema
di
emergenza
Procedura
sistema di
locali presenti
sul
territorio,
la Prefettura
- UTG,
la
Provincia
e laCFS,
Regione
Provincia,
comuni
limitrofi,
strutture locali
di CC,
VVF, GdF,
CP
popolazione.
Attuazione
misure
garantisce
la iprima
assistenza
e leleinformazioni
nelle aree
di attesa;
Preallerta
Ospedale
comando
e di raccorda
Preallarme
Fase
allertamento

individua
i
referenti
del
presidio
territoriale
che
dovranno
raccogliere
ogni
utile
l’attività
delle
diverse
componenti
tecniche
al
fine
di
seguire
costantemente
l’evoluzione
informandoli
inoltre
dell’avvenuta
attivazione
della
strutturaacomunale.
Assistenza alla
salvaguardia
ed
il trasporto
della
popolazione
verso
le aree di
accoglienza;
individua
sulla garantisce
base
del
censimento
effettuato
in gli
fase
di
pianificazione
gli elementi
rischio
che possono
controllo
operativa
dell’evento,
provvedendo
ad
aggiornare
scenari
di
rischio
previsti
dal
piano
di
emergenza,
con
locale
informazione
ai finialla
della
valutazione
popolazione
assistenza essere
alla
garantisce
popolazione
nelledella
aree disituazione
attesa e nelle aree di accoglienza;
Valutazione
Obiettivo
coinvolti
nell’evento
inl’assistenza
corso;
particolare
riferimento
agli
elementi
a
rischio;
Attività
della struttura operativa
comunale (Sindaco)
popolazione
evacuata
provvede
al
delle
famiglie;
Elementi
a
scenari
di rischio
generale
Censimento
invia
sul territorio
i tecnici
e ricongiungimento
le maestranze
per
verificare
la funzionalità
e la messa
in sicurezza
delle reti dei
mantiene
costantemente
i contatti
e valuta
le informazioni
provenienti
dalePresidio
territoriale;
fornisce
le
informazioni
circa
l’evoluzione
del fenomeno
in atto
la risposta
del sistema di
rischio e
servizi comunali;
 provvede
all’aggiornamento
dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio territoriale.
protezione
civile;
funzionalità
verifica la predisposizione
di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività.
Impiego
garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto.
dei
servizidelle
 contatta
strutture
sanitarie
indelle
fase
di pianificazione
edei
vi servizi
mantiene
contatti
constanti; alla
Strutture
Impiego
del

predispone
edlecon
invia,
lungo
le vie individuate
di
fuga
e enelle
aree
di attesa,
gruppi
di volontari
per l’assistenza
Contatti
con
le
mantiene
i
contatti
i rappresentanti
degli
enti
società
erogatrici
primari;
Censimento
essenziali
invia
i
materiali
ed
i
mezzi
necessari
ad
assicurare
l’assistenza
alla
popolazione
presso

provvede
al
censimento
in
tempo
reale
della
popolazione
presente
nelle
strutture
sanitarie
rischio;e i
operative
volontariato
popolazione.
strutture
a
allerta
i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento ina corso
strutture
centri
di
accoglienza;

verifica
la
disponibilità
delle
strutture
deputate
ad
accogliere
i
pazienti
in
trasferimento.
Scuola
rischio
fornisce indicazioni sulle attività intraprese.
Impiego
risorse
mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;
Assistenza
verifica laallerta
disponibilità
delle
operative
il perseguimento
degli obiettivi
deldalla
piano;
coordina
la strutture
sistemazione
presso
le aree per
di accoglienza
dei materiali
le associazioni
volontariato
individuate
in
fase
di pianificazione
perforniti
l’utilizzo
inRegione,
caso di
Sanitaria
verifica lapeggioramento
percorribilità
delle
infrastrutture
viarie;
dalla Prefettura
- UTG e dalla
Provincia.
dell’evoluzione
dello
scenario per il trasporto, assistenza alla popolazione presente
Attivazione
Preallarme
 attivanelle
contatto
con
i referenti
locali
degli Enti
gestori
dei servizi
dimalati
telecomunicazione
e dei radioamatori;
assicura
ilil controllo
permanente
traffico
da/per
le sono
zone
interessate
dagli
eventi previsti
o già in atto
Verifica presidi
strutture
sanitarie
e del
nelle
abitazioni
in
cui
presenti
“gravi”;
Allarme
dei
volontari
per
il supporto
alle
attivitàdelle
dellain
polizia
municipale
ePresidio
delle
altre
Impiego
 predispone
le
dotazioni
per
il
mantenimento
delle
comunicazioni
emergenza
con
il
territoriale
e
inviando
volontari
polizia
locale.

allertadispone
ee/o
verifica
la
effettiva
disponibilità
delle
risorse
strutture
sanitarie
da
inviare
allestrutture
aree di
Distanza relativa
Impiego volontari
operative;
delle
le squadre
di volontari
inviate/da inviare sul territorio;
ricovero
della popolazione.
inferiore nelle
a 50 m
Comunicazioni
predispone
effettua
il posizionamento
degli
e deiadottato;
mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree
invia
il volontariato
diuomini
accoglienza;
Strutture
 verifica ed
il funzionamento
del sistema aree
di
comunicazioni
Predisposizio
di accoglienza;
operative
 fornisce e verifica
gli apparecchi
in dotazione;
Impiego delle ne di uomini e
posiziona
uomini
e radio
mezzi
presso
i cancelli essere
individuati
per controllare il deflusso della
predispone
le squadre
per la
vigilanza
degli edifici
che
evacuati;
 garantisce
il funzionamento
delle comunicazioni
in possono
allarme.
strutture
popolazione;
mezzi
predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul
operative
l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio.
corretto deflussoaccerta
del traffico.
Incendio di interfaccia – Flusso delle comunicazioni
Avvistamento incendio
ATTIVAZIONE PRESIDIO
OPERATIVO COMUNALE
Possibilità di incendio di interfaccia
DOS informa:
•SOUP/COR
•Prefettura - UTG
Il Comando Provinciale
dei VVF informa il
Comune o il presidio
operativo comunale se
attivo
COR informa il
Presidio operativo
del Comune
1. Premessa
2. Parte generale
3. Sistema di Allertamento
3.1 Inquadramento generale
3.2 Rischio incendi di interfaccia
3.3 Rischio idrogeologico e idraulico
4. Lineamenti di pianificazione e strategia operativa
5. Modello di intervento
Il Sindaco attiva il Centro Operativo
Comunale
Lineamenti della pianificazione e strategie operative
Un riepilogo finale …
SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE
Reperibilità h24 di un funzionario comunale (Ufficio tecnico comunale, Vigili urbani, ...) a turnazione
OPPURE
avvalendosi delle strutture statali presenti ordinariamente sul territorio comunale già operative in
h24 (Carabinieri, Vigili del fuoco …) previa specifica intesa
PRESIDIO OPERATIVO
Struttura di coordinamento delle attività a livello comunale di cui si avvale il Sindaco. E’ composto da
almeno una unità di personale in h24 (turni di reperibilità)
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)
Centro di coordinamento dei soccorsi in caso di aggravamento dell’evento. E’ ubicato in area non a
rischio. Sede preferibilmente alternativa al Municipio. Opera in h24
PRESIDIO TERRITORIALE
Sistema di vigilanza sul territorio. Può essere composto da squadre miste
FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI
Garantire i collegamenti in situazione di criticità con le reti radio esistenti (VVUU, Volont.)
SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE
Garantire l’incolumità della popolazione: Informazione, sistemi di allarme, aree di emergenza
Riferimenti gruppo di supporto:
Il Piano d’Emergenza
Il Piano di Emergenza è il SUPPORTO OPERATIVO al quale
il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col massimo
livello di efficacia attraverso una precisa distribuzione di
sforzi volti a:
 conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche
 organizzare una catena operativa finalizzata al
superamento dell'evento
Il Sindaco disporrà quindi
di un valido riferimento che
determinerà un percorso
organizzato in grado di
sopperire alle necessità
conseguenti ad ogni evento
calamitoso.
Pianificazione di
emergenza
ORGANI DI COORDINAMENTO
DI.COMA.C. (DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO)
E’l’organo di coordinamento delle strutture di P.C. a livello nazionale in loco a seguito
della dichiarazione dello Stato di Emergenza
S.O.R. (SALA OPERATIVO REGIONALE)
E’il massimo organo di coordinamento delle attività di P.C. a livello regionale. Coordina
e gestisce gli interventi della Colonna mobile regionale.
C.C.S.(CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI)
Gestisce gli interventi a livello Provinciale, prende in salita tutti i bisogni, inoltra al DPC
le richieste e successivamente ridistribuisce le risorse ai C.O.M.
E’composto dai responsabil idi tutte le strutture operative presenti sul territorio
provinciale. (VV.F –Forze Armate, Forze dell’Ordine, Volontariato, Bonifica, C.F.S.,
Telecomunicazioni, Tecnica e Pianificazione, ecc.)
C.O.M.(CENTRO OPERATIVO MISTO)
Operano sul territorio di più comuni in supporto all’attività dei sindaci, risiedono le 14
funzioni di supporto.
C.O.C.(CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
Presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei Soccorsi e dell’assistenza della
popolazione del Comune.
MODELLO DI INTERVENTO
LE SALE OPERATIVE
•
•
•
•
•
•
DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO (DI.COMA.C.)
SALA OPERATIVA REGIONALE (S.O.R.)
SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE (S.O.U.P.)
CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)
CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.)
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE…
• Contribuiscono alla stesura del piano di emergenza
Comunale
• Fanno attività di sensibilizzazione della popolazione
• Diffondono la cultura della P.C.
• Partecipano alle attività di addestramento
• Soccorrono ed assistono la popolazione in caso di
calamità
• Mantengono in efficienza le attrezzature in dotazione
di.coma.c.
com - coc
FUNZIONI DI SUPPORTO
conoscenza delle procedure e
tematiche inerenti la funzione
di supporto nonché delle
attività e della banca dati
conoscenza degli operatori del settore nelle
varie amministrazioni e/o strutture in genere
le attività
coordinamento con le altre funzioni di
supporto
aggiornamento ed adeguamento delle
informazioni utili alla gestione della
specifica funzione di supporto, in tempi
ordinari
lavoro di equipe e capacità di agire
come unità di sala operativa
Funzioni di supporto
F.1 Tecnica e di
pianificazione
F.8 Servizi Essenziali
F.2 Sanità Assistenza
Sociale e Veterinaria
F.9 Censimento danni a
persone e cose
F.3 Mass-media e
informazione
F.10 Strutture Operative
F.4 Volontariato
F.5 Materiali e mezzi
F.6 Trasporti e
Circolazione, viabilità
F.7 Telecomunicazioni
F.11 Enti Locali
F.12 Materiali pericolosi
F.13 Assistenza alla
popolazione
F.14 Coordinamento
Centri Operativi
Il volontariato e le funzioni di supporto
Cura della fase di costruzione ed
aggiornamento della banca dati
e delle informazioni di settore
Creare un gruppo alternativo di esperti
delle varie funzioni di supporto
1.
per offrire alle istituzioni preposte,
la possibilità di ovviare ad eventuali
defezioni o assenze durante le emergenze
2. per offrire comunque un aiuto qualificato nell’attività di
sala operativa del responsabile della funzione di
supporto
* La collaborazione proposta dai volontari, per poter essere concreta, deve comunque essere
concertata preventivamente con l’istituzione preposta a quell’attività
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4
VOLONTARIATO
SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA
DEL VOLONTARIATO
ARRIVI E PARTENZE VOLONTARI
PRESENZE IN ZONA OPERATIVA
DISLOCAZIONE – ASSEGNAZIONE
CENSIMENTO MATERIALI E MEZZI
ASSISTENZA FINALIZZATA APPLICAZIONE
D.P.R. 194/01 – MODULISTICA
RILASCIO ATTESTATI
ASSISTENZA LOGISTICA
ASSICURAZIONI
DANNI O INCIDENTI
VARIE
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4
VOLONTARIATO
COORDINAMENTO
DEL
VOLONTARIATO
• ACQUISIZIONE ED APPLICAZIONE ESIGENZE
SALA OPERATIVA CON ORIENTAMENTO
ASSEGNAZIONI E CONVOCAZIONI
EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI RICHIESTE
• DISTRIBUZIONE RISORSE VOLONTARIATO
• CONTROLLO LOGISTICO PRESENZE
OPERATORI
• ATTIVAZIONE COORDINAMENTI NAZIONALI
• ATTIVAZIONE COORDINAMENTI REGIONALI
• CONTATTI E COORDINAMENTO CON ALTRE
AMMINISTRAZIONI/ENTI
• GESTIONE ED UTILIZZO BANCA DATI CON
FINALITA’ OPERATIVE
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4
VOLONTARIATO
STATISTICHE ED
INFORMAZIONE
• Presenze
• Distribuzione operativa
• Materiali e mezzi impiegati
• Impegno economico per
volontariato
• Attività di intervento
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F1
TECNICO
SCIENTIFICA
PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLA PIANIFICAZIONE
SUPPORTO LOGISTICO
AGLI OPERATORI DI
SALA OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F2
SANITÀ –
ASSISTENZA
SOCIALE
IL SETTORE SANITARIO ISTITUZIONALE SI
AVVALE ORDINARIAMENTE DEI VOLONTARI
PER ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 ECC.; CiÒ
RENDE GIA’ CONSOLIDATE LE PROCEDURE DI
INTERVENTO ANCHE IN SITUAZIONI DI
EMERGENZA
IL VOLONTARIATO PONE A DISPOSIZIONE
STRUTTURE TECNOLOGICHE DI ALTO LIVELLO
QUALI AD ES. I PMA O GLI OSPEDALI DA
CAMPO, OLTRE A PERSONALE SANITARIO DI
VARIO LIVELLO
SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI
SALA OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F3
MASS-MEDIA
INFORMAZIONE
IL VOLONTARIATO
OFFRE SPECIALISTI NEL
SETTORE
SUPPORTO LOGISTICO
DEGLI OPERATORI DI
SALA OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F5
MATERIALI E MEZZI
AUTISTI DI AUTOMEZZI
SPECIALI
MATERIALI E MEZZI DI
PROPRIETA’ DELLE
ORGANIZZAZIONI
REALIZZATI ANCHE CON IL
CONTRIBUTO D.P.C.
SUPPORTO LOGISTICO
DEGLI OPERATORI DI SALA
OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F6
TRASPORTI E
CIRCOLAZIONE – VIABILITA’
CONOSCENZA DEL TERRITORIO
E DELLA VIABILITA’
ALTERNATIVA DA PARTE DEL
VOLONTARIATO LOCALE
AUTISTI ED AUTOMEZZI
SUPPORTO LOGISTICO DEGLI
OPERATORI DI SALA
OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F7
TELECOMUNICAZIONI E
INFORMATICA
UN NOTEVOLE NUMERO DI
ORGANIZZAZIONI OFFRE
SPECIALIZZAZIONI NEL
SETTORE
CAPACITA’ DI ALLESTIMENTO
PONTI RADIO ED AUTONOMA
GESTIONE DELLA RETE
SUPPORTO LOGISTICO DEGLI
OPERATORI DI SALA
OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F9
CENSIMENTO DANNI A
PERSONE O COSE
PROFESSIONALITA’ SPECIFICHE
ATTIVATE E GESTITE DALLA
SEGRETERIA
CONOSCENZA DEL TERRITORIO
E DEL TESSUTO URBANO
SUPPORTO LOGISTICO DEGLI
OPERATORI DI SALA
OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F 10
STRUTTURE OPERATIVE S.A.R.
ALLESTIMENTO LOGISTICO
STRUTTURE OPERATIVE
ISTITUZIONALI
FORNITURA STRUTTURE
ALTERNATIVE DI EMERGENZA
MOBILI E NON
PERSONALE DI SUPPORTO
SUPPORTO LOGISTICO DEGLI
OPERATORI DI SALA OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F 13
LOGISTICA EVACUATI –
ZONE OSPITANTI
MONTAGGIO TENDE
ALLESTIMENTO AREE
GESTIONE AREE
CUCINE DA CAMPO
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
SUPPORTO PSICO-SOCIALE
SUPPORTO LOGISTICO
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F 11
ENTI LOCALI
IL VOLONTARIATO OFFRE
LA PROPRIA
CONOSCENZA DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
SUPPORTO LOGISTICO
DEGLI OPERATORI DI
SALA OPERATIVA
LA FUNZIONE DI SUPPORTO N.4
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO
F8
SERVIZI ESSENZIALI
F 12
MATERIALI PERICOLOSI
F14
COORDINAMENTO CENTRI
OPERATIVI
SUPPORTO
LOGISTICO DEGLI
OPERATORI DI SALA
OPERATIVA
Chi può essere un volontario?
Una casalinga che tralascia la
scopa per cambiare aria alla
propria vita
Un pensionato che non vuole
diventare “un vecchio acido
e solitario”
Una persona attenta a ciò
che la circonda a cui non
interessa passare il
tempo libero davanti al
televisore
Chiunque desideri che il
suo lavoro sia utile agli
altri
TU semplicemente,se lo vuoi!
“…ma il vero modo di essere felici è quello
di procurare la felicità agli altri. Procurate
di lasciare questo mondo un po’ migliore di
come lo avete trovato e, quando suonerà la
vostra ora di morire, potete morire felici
nella coscienza di non aver sprecato il
vostro tempo, ma di aver fatto “del vostro
meglio”
(dall’ultimo messaggio di Robert Baden-Powell)
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Il volontariato di protezione civile