COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI TAXI e NOLEGGIO
CON CONDUCENTE (N.C.C.)
Adottato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 18 del 14.07.2014
Approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale
n. 7 del 02.03.2015
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INDICE GENERALE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Definizione dei servizi
Art. 3 – Norme di riferimento
CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art.
Art.
Art.
Art.
4 - Titolo per l’esercizio dei servizi
5 - Cumulo dei titoli
6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
7 - Ambiti operativi territoriali
CAPO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 9 – Idoneità morale
Art. 10 – Idoneità professionale
CAPO IV – CONTINGENTI E MODALITA’ PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Art. 11 - Determinazione contingenti
Art. 12 – Criteri per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 13 - Contenuti del bando di concorso
Art. 14 - Presentazione delle domande
Art. 15 - Commissione di concorso
Art. 16 - Titoli valutabili o di preferenza
Art. 17 - Materie d’esame
Art. 18 - Validità della graduatoria
Art. 19 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 20 – Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 21 - Inizio del servizio
CAPO V – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 23 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
Art. 24 - Sostituzione alla guida
Art. 25 - Collaborazione familiare
CAPO VI – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI
LINEA
Art. 26 - Obblighi dei conducenti
Art. 27 - Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi
Art. 28 - Obblighi specifici per l’esercente N.C.C.
Art. 29 - Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.
Art. 30 - Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.
Art. 31 - Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi
Art. 32 - Divieti specifici per l’esercente il servizio N.C.C.
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CAPO VII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA
ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.
Art. 33 - Caratteristiche dei veicoli
Art. 34 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
Art. 35 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
Art. 36 - Tassametro per il servizio taxi
Art. 37 - Controllo dei veicoli
Art. 38 - Avaria del veicolo
Art. 39 - Radio Taxi
CAPO VIII – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art, 40 - Posteggio di stazionamento taxi
Art. 41 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
Art. 42 - Turni ed orari del servizio taxi
Art. 43 - Trasporto soggetti disabili
Art. 44 - Tariffe
Art. 45 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
Art. 46 - Servizi con caratteristiche particolari
Art. 47 - Vigilanza
CAPO IX – ILLECITI E SANZIONI
Art. 48 - Sanzioni
Art. 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 50 - Diffida
Art. 51 - Sospensione della licenza o autorizzazione
Art. 52 - Sospensione cautelare dal servizio
Art. 53 - Revoca della licenza o autorizzazione
Art. 54 - Decadenza della licenza o autorizzazione
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 – Abrogazione di precedenti disposizioni
Art. 56 – Reclami
Art. 57 – Entrata in vigore e clausola di salvaguardia
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, svolti in conformità
alla Legge 15.1.1992, n. 21 e della Legge Regionale 30.7.1996, n. 22 e art. 85 del D.lgs. n. 285/92;
a) Servizio taxi, di cui all’art. 2 della L. n. 21/92, art. 3 della L.R. n. 22/96 e art.86 del D.lgs.
n.285/92;
b) Servizio di noleggio con conducente (N.C.C.), per trasporto di persone con autovettura, di cui
all’art. 3 della L. n. 21/92, nonché all’art. 4 della L.R. n. 22/96 e art. 85 del D.lgs. n. 285/92
(Nuovo Codice della Strada).
Art. 2
Definizione dei servizi
1. I servizi di taxi e N.C.C., nei loro elementi specifici, sono così definiti:
a) Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di
persone con le seguenti caratteristiche:
I.
si rivolge a una utenza indifferenziata;
II.
lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
III.
prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio
del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso
del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale;
IV.
la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell’area Comunale di Sommacampagna;
V.
i veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto
stabilito dal presente regolamento comunale;
VI.
il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di licenza, di cui all’art. 4, comma 1, del
presente Regolamento.
b) Il sevizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge all’utenza specifica che avanza,
presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Inoltre:
I.
lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse private a
disposizione degli assegnatari delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 2, del presente
Regolamento;
II.
le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore;
III.
è vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento
indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti; lo svolgimento del servizio con le
predette modalità costituisce esercizio di attività di taxi;
IV.
la prestazione del servizio non è obbligatoria;
V.
l'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla
rimessa posta nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; il prelevamento dell'utente può
avvenire anche fuori dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con
contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a
bordo del veicolo;
VI.
il servizio N.C.C. può essere svolto solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione comunale.
L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo utilizzato per il servizio, durante tutti i suoi
spostamenti, allo scopo di verificarne l’impiego nel servizio di noleggio con conducente; a bordo
del medesimo veicolo di va, inoltre, conservato il “foglio di servizio”, costituito da fogli numerati,
recanti il timbro dell’azienda; su questi fogli, per ogni singola prestazione, va annotata la targa
del veicolo, il nome del conducente, la data. il luogo e il chilometraggio di partenza e arrivo,
nonché l’orario di inizio e fine servizio, oltre ai dati del committenti;
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VII.
Il corrispettivo del servizio è stabilito esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra
l’utente e il noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio stesso.
Art. 3
Norme di riferimento
1. Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni
della Legge n. 21/92 e della L.R. n. 22/96, nonché di tutte le altre norme applicabili in materia.
2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all’art. 1 della Legge n. 21/92, comma 2, lettere a) e b),
qualora se ne determino le condizioni, si provvede:
a) ad applicare le norme del presente regolamento, per quanto attiene al rilascio
dell’autorizzazione amministrativa;
b) all’integrazione del presente regolamento per quanto attiene all’organico, alle modalità del
servizio e alle caratteristiche dei veicoli.
CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 4
Titolo per l’esercizio dei servizi
1. L’esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica in possesso dei
requisiti di cui all’art. 10 (Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea) della L. R.
n. 22/96.
2. L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in
possesso dei requisiti di cui all’art. 10 della L. R. n. 22/96.
3. Circa le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli si fa riferimento a quanto disciplinato dalla
Legge n. 21/92, dalla L. R. n. 22/96 oltre che dal presente regolamento.
Art. 5
Cumulo dei titoli
1. La licenza taxi e l’autorizzazione per noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo. Non è
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze o il cumulo della licenza e
dell’autorizzazione. E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni,
secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, della Legge n. 21/92 e dall’art. 15, comma 2, della L. R.
n.22/1996.
Art. 6
Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio taxi e N.C.C. possono esercitare la
propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 14 della L. R. n. 22/96.
2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’art. 14 della L. R.
n.22/96, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo
collettivo dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione al Comune di Sommacampagna dei seguenti
documenti ed attestazioni:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo ad uno degli organismi
previsti dalla predetta Legge Regionale, cui è associato il titolare (di licenza o autorizzazione);
certificato d’iscrizione dell’organismo alla C.C.I.A.A. attestante lo svolgimento della specifica
attività di trasporto di persone;
copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti
previsti dall’art. 10 della L. R. n. 22/96;
copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo
cui è stata conferita la licenza o l’autorizzazione;
copia del contratto registrato di comodato della vettura;
appendice al contratto di assicurazione del veicolo attestante che l’assicuratore prende atto che la
vettura è condotta da più conducenti.
4. L’ufficio comunale competente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione prodotta,
rilascia apposito nulla osta, indicante la data d’inizio del conferimento, che sarà valido fino a quando il
titolare – della licenza o dell’autorizzazione – non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento.
Nel nulla-osta sarà specificato che è consentito l’esercizio del servizio, fermo restando la titolarità
dell’autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine, sulla licenza o sull’autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione
contenente gli estremi del sopra citato nulla-osta, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore
del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l’autorizzazione non potrà essere
ritrasferita al socio conferente se non è trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 7
Ambiti operativi territoriali
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio
dell’Unione Europea e, a condizione di reciprocità, negli Stati extra UE ove i regolamenti degli stessi lo
consentano.
2. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con
partenza dal territorio comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è
facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C. l’inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con
partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell’utente può avvenire anche fuori
del comune che ha rilasciato l’autorizzazione purché la prenotazione, con contratto o con lettera
d’incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
CAPO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 8
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio taxi e N.C.C. è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni
previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione;
b) essere in possesso del requisito di “idoneità morale”, di cui al successivo art. 9 del presente
regolamento;
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c) essere in possesso del requisito di “idoneità professionale”, di cui al successivo art. 10 del presente
regolamento;
d) essere proprietario o avere la disponibilità giuridica della vettura utilizzata per il servizio taxi o
N.C.C. per la quale sarà rilasciata licenza o autorizzazione;
e) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti (art. 17, comma 3,
della L.R. n. 22/96);
f) il medesimo soggetto non deve cumulare più licenze o licenza e dell'autorizzazione; è, invece,
ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni (Regolamento, art. 5);
g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi
trasportati. Con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
h) gli assegnatari di autorizzazione N.C.C. devono dimostrare, con atto registrato, di disporre di una
sede o di una rimessa sita sul territorio comunale di Sommacampagna.
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Il responsabile del procedimento può sempre procedere ad accertamenti d’ufficio, nonché chiedere il
rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della
sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale, di cui agli articoli successivi del
Regolamento.
Art. 9
Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) non è incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione,
salvo che sia stata richiesta e sia poi intervenuta la riabilitazione;
b) non è incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e
documentazione antimafia);
c) non essere stato dichiarato fallito oppure sia intervenuta la successiva riabilitazione;
d) non essere incorso – nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per partecipare
al concorso per l’assegnazione di licenza o autorizzazione – in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni;
e) non essere incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo
complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di successiva avvenuta riabilitazione;
2. Nel caso di imprese individuali il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto dal titolare; in
caso di imprese societarie o di organismi cui è conferita l’autorizzazione o la licenza (art. 6, commi 2 e
ss. del Regolamento) il requisito dev’essere posseduto:
a) da tutti i soci, nelle società di persone;
b) dai soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice o per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o organismo.
3. Il successivo verificarsi, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, degli impedimenti di cui al
presente articolo comporta la decadenza dal titolo, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento.
Art. 10
Idoneità professionale
1. Soddisfa il requisito dell’idoneità professionale chi è iscritto al ruolo dei conducenti, di cui all’art. 10
della L.R. n. 22/96, istituito presso la CCIAA di Verona o, in alternativa, essere titolare di impresa
autorizzata al trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in
qualsiasi forma costituita, come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003.
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CAPO IV – CONTINGENTI E MODALITA’ PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Art. 11
Determinazione contingenti
1. I contingenti di licenze ed autorizzazioni sono stabiliti ex art. 6 della L.R. n. 22/1996 con apposita
deliberazione di Giunta regionale; secondo quanto stabilito da DGRV. n. 4151 del 30.12.2005 sono:
I. n. 4 licenze taxi;
II. n. 8 autorizzazioni noleggio con conducente (N.C.C.).
2. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene mediante pubblico concorso, secondo le
procedure previste dal presente Regolamento.
3. Qualora successiva deliberazione di Giunta regionale variasse il contingentamento, si farà direttamente
riferimento a quel dispositivo per rideterminare il numero di licenze e autorizzazioni assegnate al
Comune di Sommacampagna.
Art. 12
Criteri per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per l’esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio N.C.C. vengono assegnate in
seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, fino a copertura dei contingenti
regionali assegnati a questo Comune per i rispettivi servizi.
2. Il bando è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Sommacampagna e della Provincia di
Verona.
3. Ai concorrenti non possono essere assegnate più di 2 autorizzazioni N.C.C. per ciascun concorso.
Art. 13
Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, la modalità di presentazione della
stessa, gli eventuali documenti da produrre;
d) l’indicazione di eventuali titoli che danno luogo a punteggio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento;
e) le materie di esame;
f) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d’esame;
g) le modalità di utilizzo e la validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
i) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della
graduatoria.
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Art. 14
Presentazione delle domande
1. La domanda per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza taxi e dell’autorizzazione
per N.C.C. va presentata al Comune di Sommacampagna e deve indicare generalità, luogo e data di
nascita, nonché la cittadinanza e la residenza del richiedente.
2. La domanda deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il
possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale
rilascio.
Art. 15
Commissione di concorso
1. Per l’espletamento del concorso di cui all’art.13 del Regolamento, la Giunta Comunale nomina – con
propria deliberazione – apposita Commissione di concorso.
2. La commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da
due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno
all’Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica
funzionale alla categoria C1 o superiore scelto dal Presidente.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione al concorso, provvede a richiedere
eventuali integrazioni, fissando un termine entro il quale devono essere prodotte; redige l’elenco dei
candidati ammessi e dei non ammessi.
4. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedono di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la
commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa
la conoscenza della lingua stessa.
5. Il Presidente della Commissione di concorso, sentiti i membri della stessa anche in via
informale/verbale, fissa la data dell’esame che viene comunicata per iscritto agli interessati mediante
invio al loro domicilio o attraverso pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del comune, con il valore di
notifica a tutti gli effetti.
6. Alla prova d’esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità
delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito,
tenendo altresì conto del punteggio assegnato in base ai titoli preferenziali; la graduatoria, così
ottenuta, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio comunale competente per i provvedimenti
conseguenti.
Art. 16
Titoli valutabili o di precedenza
1. Costituiscono titoli valutabili per l’assegnazione delle licenze ed autorizzazioni N.C.C. l’essere in
possesso di uno o più dei seguenti requisiti che attestano la specifica professionalità del soggetto
richiedente:
I. essere soci di cooperative/consorzi tra imprese per l’esercizio dell’attività di taxi o noleggio con
conducente: punti 4 (quattro);
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II. l’anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare del servizio di noleggio con conducente
o come sostituto del servizio taxi: punti 1,5 (uno e mezzo) per anno, fino ad un massimo di 6
(sei) anni valutabili; totale punti massimi 9 (nove);
III. anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare, di collaboratore familiare o l’esser stato
dipendente di un’impresa di noleggio con conducente o sostituto alla guida di autovettura
adibita al servizio di N.C.C. : punti 0,50 (zero e cinquanta) per un periodo di almeno sei mesi;
punti 1 (uno) per anno, fino al limite massimo di sei anni, fino ad un massimo di 6 (sei) punti;
IV. numero di posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 (uno) per dipendente, fino ad un
massimo di 6 (sei) punti;
V. titolo di studio superiore alla scuola media inferiore: punti 1 (uno);
VI. conseguimento di attestati di frequenza di guida su strada in condizioni pericolose (es. neve,
ghiaccio, bagnato, ecc.): fino a punti 2 (due),
VII. conoscenza delle lingue straniere: punti 1 (uno) per una conoscenza di base di una lingua scelta in
sede di richiesta di partecipazione al concorso; punti da 1 a 3 (da uno a tre) per una conoscenza
superiore delle lingue inglese e tedesca; punti da 1 a 2 (da uno a due) per la conoscenza
superiore di una un’altra delle lingue indicate nella domanda di partecipazione al concorso; il
punteggio complessivo massimo per la conoscenza delle lingue sarà di punti 5 (cinque);
VIII. idoneità all’esercizio di servizio N.C.C. o taxi precedentemente conseguita in altri concorsi: fino a
punti 2 (due);
IX. a parità di punteggio – tra candidati al concorso – costituisce titolo di precedenza la residenza nel
comune di Sommacampagna (VR); in caso di ulteriore parità tra candidati, l’assegnazione della
licenza o dell’autorizzazione avverrà per sorteggio.
2. Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli non può essere superiore al punteggio
massimo attribuibile alla prova d’esame.
Art. 17
Materie d’esame
1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
a) La conoscenza del regolamento comunale dei servizi taxi e N.C.C.;
b) La conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del
Comune di Sommacampagna e della Provincia di Verona;
c) Principali norme di comportamento del Codice della Strada
d) Eventuale conoscenza delle lingue straniere;
2. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa,
tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue
straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d’esame.
3. L’autorizzazione o la licenza può essere rilasciata solo nel caso in cui il candidato vincitore abbia
superato con votazione di almeno 60/100 (sessanta su cento) l’esame. La valutazione finale sarà
espressa sulla base di un punteggio massimo di 100/100 (cento su cento).
4. In considerazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del presente Regolamento, si stabilisce che
la prova d’esame (colloquio) concorrerà all’assegnazione di 70 punti massimi su 100 complessivi,
distribuiti secondo i criteri fissati nel bando di concorso per l’assegnazione delle licenze Taxi o delle
autorizzazione NCC.
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Art. 18
Validità della graduatoria
1. La graduatorie concorsuali hanno validità di 4 (quattro) anni dalla data della loro approvazione.
2. Le autorizzazioni o le licenze che si rendono vacanti nel corso dei quattro anni di durata delle
graduatorie sono coperte utilizzando le graduatorie medesime fino ad esaurimento.
Art. 19
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Il Comune, entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria, provvede all’assegnazione della
licenza o dell’autorizzazione ai vincitori del relativo concorso; a tal fine, viene data formale
comunicazione agli interessati e concesso loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione
dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento; la
mancata presentazione della documentazione – entro il termine concesso di novanta giorni – comporta
l’automatica decadenza dagli assegnatari.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.
Art. 20
Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato previa permanenza, in capo al titolare,
dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
2.
A tal fine, è previsto un controllo triennale delle licenze e delle autorizzazioni da parte
dell’Amministrazione che ha rilasciato il titolo, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei
requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento; il controllo, tuttavia, può essere effettuato
anche prima del termine indicato qualora se ne ravvisasse la necessità.
3. Il controllo è effettuato dal Responsabile del Servizio competente attraverso accertamenti d’ufficio o
mediante richiesta d’esibizione di documenti; si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni del D.P.R.
n.445/2000.
4. L’eventuale documentazione, chiesta al titolare di licenza o autorizzazione, deve pervenire al Servizio
entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta richiesta.
5. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto
termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
Art. 21
Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi
o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente a pena di decadenza iniziare il servizio entro un
mese dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Dietro motivata richiesta dell’interessato, detto termine può essere prorogato una sola volta per un
ulteriore mese.
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CAPO V – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 22
Trasferibilità per atto tra vivi
1. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/96 il trasferimento della licenza o dell’autorizzazione è concesso dal
Comune, su richiesta del titolare cedente, a persona da questi designata purché in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una
delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
b) aver raggiunto il sessantesimo anno d’età;
c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o
per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. L’attestazione dell’inabilità o dell’inidoneità al servizio, di cui al precedente comma 2, lettera c), deve
essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica
operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti; ferma restando l’immediata
cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni al
Servizio comunale competente; entro 10 (dieci) giorni, il titolare è obbligato alla riconsegna dei titoli
autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
dovrà essere richiesta entro 6 (sei) mesi dall’accertamento dell’impedimento.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso
pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima, ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. n.22/96.
4. Il contratto di cessione deve essere registrato e una copia va depositata presso il competente Servizio
comunale.
Art. 23
Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della L.R. n. 22/96.
2. Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi
dell’evento, inviando al competente Servizio comunale copia del certificato di morte. La comunicazione
deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del
servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione. In tal caso si rende
sempre necessaria, da parte di tutti gli altri aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a
subentrare nell’attività;
b) in alternativa, la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al
nucleo familiare del titolare deceduto – purché in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio
del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione previa
approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare – in possesso
dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o
dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza
o l’autorizzazione;
c) oppure, la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla
guida da soggetti in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, fino al
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raggiungimento dell’età prevista per l’ottenimento del certificato di abilitazione professionale,
come previsto dall’art. 16, comma 2, della L.R. n. 22/96, con la concessione di un ulteriore anno
per il conseguimento dell’iscrizione al ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di 2
anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non
abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno d’età devono farsi sostituire alla guida da persone
iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all’art. 8, comunque non oltre sei mesi dalla data di
compimento del ventiduesimo anno d’età.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 sono
considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell’autorizzazione, con conseguente
decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o sostituiti, ai sensi del precedete comma 3, devono presentare al competente
Servizio comunale, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi
alle decisione del Giudice Tutelare.
Art. 24
Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza taxi e di autorizzazione N.C.C., possono essere sostituiti temporaneamente alla guida
da persone iscritte nel ruolo dei conducenti, di cui all’art.10 della L.R. n. 22/96 ed in possesso dei
requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida
da persone iscritte al ruolo dei conducenti, di cui all’art.10 della L.R. n. 22/96 ed in possesso dei
requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, nei termini e nei limiti previsti dall’art.16, comma 2, della
L.R. n. 22/96.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo
determinato, secondo le modalità e le forme delle vigenti norme in materia.
4. Il titolare della licenza taxi o dell’autorizzazione N.C.C. deve segnalare per iscritto la sostituzione alla
guida al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo. La segnalazione deve contenere l’indicazione dei
motivi della sostituzione, tra quelli elencati al comma 1 del presente articolo; deve, altresì, segnalare la
durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei
requisiti prescritti nonché l’osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui al comma 3 e
4; alla suddetta segnalazione devono essere allegati i seguenti documenti o presentata dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 :
a) copia del contratto di lavoro a tempo determinato o di gestione,sottoscritta dal titolare e dal
sostituto;
b) copia della posizione INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente del
sostituto;
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c)
certificato comprovante l’iscrizione nel ruolo dei conducenti.
5. Qualora dalle verifiche d’ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione, si provvederà a
sospendere il proseguimento dell’attività ed applicare le sanzioni amministrative di cui al Capo IX del
presente Regolamento.
6. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti alla guida nell’ambito
dell’orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di
professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
Art. 25
Collaborazione familiare
1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile. A tale
fine la documentazione richiesta è la seguente:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell’art. 16, comma 4, della L.R.
n.22/96;
b) dichiarazione del collaboratore di prestare il proprio lavoro in via prevalente e continuativa
nell’impresa familiare;
c) certificato di costituzione dell’impresa familiare presso la CCIAA;
d) dichiarazione del collaboratore attestante i requisiti morali;
e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione al ruolo dei
conducenti (requisiti professionali);
f) appendice del contratto di assicurazione, attestante che la Compagnia è a conoscenza e accetta
la conduzione della vettura di servizio anche da parte del collaboratore familiare.
2. Il Servizio comunale che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia
apposito nullaosta e lo annota sulla licenza o sull’autorizzazione e nel libretto di servizio.
3. Si applicano ai collaboratori familiari le disposizioni dell’art. 9 e 10 del presente Regolamento.
4. Il collaboratore familiare, che deve prestare il proprio lavoro in via continuativa e prevalente
nell’impresa familiare, ha l’obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
5. La sussistenza dell’impresa familiare può essere verificata annualmente dal Servizio comunale che ha
rilasciato il titolo, mediante richiesta al titolare di licenza o autorizzazione affinché presenti apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
6. La non conformità dell’attività svolta alle forme previste dall’art. 230-bis del codice civile nonché la
mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la perdita rei requisiti morali, di cui all’art.9 del
presente Regolamento, comporta l’immediata revoca del nullaosta alla collaborazione familiare.
CAPO VI – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI
IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
Art. 26
Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio taxi e N.C.C. hanno l’obbligo di :
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
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b)
seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello
più economico nel recarsi al luogo indicato;
c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non
deteriori il veicolo;
d) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento rilasciati o approvati dal Comune;
e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di
pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
f) conservare nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o
l’autorizzazione comunale, sempre aggiornate, da esibire a richiesta degli agenti della Forza
Pubblica e della Polizia locale;
g) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico
servizio prestato;
h) tenere un comportamento corretto ed educato con il pubblico e con gli altri conducenti taxi e
N.C.C.;
i) visitare giornalmente, con diligenza, l’interno della vettura di servizio e depositare qualunque
oggetto dimenticato dalla clientela sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione
immediata, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, mediante consegna
all’Ufficio della Polizia Locale;
j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti; è, altresì, consentito il
trasporto di animali domestici nei termini previsti dall’art. 169, comma 6, del D.lgs. n. 285/92;
k) comunicare al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza entro il termine
di 30 (trenta) giorni;
l) comunicare al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo eventuali notifiche delle Prefetture
relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro)
ore successive alla notifica;
m) trasportare anche persone malate, purché il richiedente il servizio esibisca certificato medico
attestante che non è affetto da malattie infettive e diffuse; in caso di successivo accertamento
contrario, la vettura di servizio dovrà essere sottoposta a disinfezione presso l’ULSS competente;
n) dare immediata comunicazione scritta, al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo, in caso di
sinistro.
Art. 27
Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi
1. Oltre a quanto stabilito dall’art. 26 del presente Regolamento, l’esercente il servizio taxi ha l’obbligo di:
a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell’ambito del
Comune, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito
dalle caratteristiche di omologazione dell’autovettura o l’autovettura medesima sia già
impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
b) avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne, quando l’autovettura si trova fuori dalle
piazzole di sosta ed è disponibile;
c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in
prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle
chiamate;
d) disporre di un numero telefonico, fisso o mobile, per ricevere le chiamate della clientela o
aderire ad un servizio di radio-taxi;
e) richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali
supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando comunicazione di tali importi
all’utente nonché fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;
f) rispettare i turni di servizio, laddove assegnati, nonché gli orari prescelti;
g) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il
taxi capofila;
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h)
i)
j)
effettuare l’annotazione di cui all’art. 29, comma 3 del Regolamento;
esporre gli eventuali turni mensili e giornalieri sul parabrezza;
annotare all’inizio del servizio il turno sull’apposito libretto.
Art. 28
Obblighi specifici per l’esercente il servizio N.C.C.
1. Oltre agli obblighi di cui all’art. 26 del Regolamento, l’esercente il servizio N.C.C. ha l’obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di
forza maggiore;
b) comunicare entro 15 (quindici) giorni al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo l’eventuale
variazione dell’indirizzo della rimessa;
c) riportare la vettura nella sede o nella rimessa non appena conclusa la prestazione;
d) entro 48 (quarantotto) ore, comunicare per iscritto al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo
l’avvenuta sospensione del servizio e il relativo periodo di sospensione.
2. Il titolare dell’autorizzazione deve dotarsi di un libretto di servizio – timbrato dal Servizio comunale che
ha rilasciato il titolo – recante una foto dell’esercente N.C.C. e nel quale sono annotati gli estremi
dell’autorizzazione comunale, della carta di circolazione dell’autovettura adibita al servizio stesso e le
altre annotazioni prescritte dal presente regolamento; il libretto deve essere tenuto costantemente a
bordo dell’autovettura di servizio, unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta
degli agenti della forza Pubblica o della Polizia Locale.
Art. 29
Diritti dei conducenti taxi e N.C.C.
1. I conducenti delle vettura del servizio taxi e N.C.C., durante l’espletamento del servizio, hanno i
seguenti diritti:
a) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito in caso di
servizio che comporti una spesa rilevante;
b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall’art. 26, comma 1, lettera j) del
presente Regolamento.
2. In particolare il tassista ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all’utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro,
ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno
all’autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, per
i quali sia stata data formale informazione al competente ufficio comunale;
c) richiedere, in caso di attesa richiesta dal cliente, il corrispettivo della corsa indicata dal
tassametro in quel momento più quello per il tempo di attesa indicato dal cliente;
d) rifiutare la corsa che comporti l’allungamento del servizio di oltre 30 minuti al turno di lavoro
prescelto.
2. L’avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) comporta, entro 24 ore, da parte
del tassista una segnalazione scritta e circostanziata per informare il Servizio comunale che ha rilasciato
il titolo.
Art. 30
Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.
1. E’ fatto divieto ai conducenti di taxi e N.C.C. di:
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a)
fermare il veicolo ed interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di
accertata forza maggiore o evidente pericolo;
b) deviare, di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito
all’atto della definizione del servizio;
c) far salire sulla vettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno
richiesto il servizio;
d) fumare o mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
g) ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal regolamento comunale in
materia e dal Codice della Strada;
i) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico
servizio espletato;
j) usufruire, fuori servizio, delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di
linea;
k) trasportare animali di loro proprietà;
l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea,
durante l’esercizio del servizio;
m) applicare nell’autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente
Regolamento.
Art. 31
Divieti specifici per l’esercente il servizio di taxi
1. Oltre ai divieti di cui all’art. 30 del Regolamento, all’esercente il servizio taxi è vietato:
a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
b) consumare cibo all’interno della vettura durante la sosta nelle piazzole;
c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
d) sollecitare l’utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti, fatta salva loro esplicita
richiesta;
e) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
f) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
g) modificare il turno annotato sul libretto di servizio;
h) adibire l’autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di
masserizie ingombranti o a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.
Art. 32
Divieti specifici per l’esercente il servizio N.C.C.
1. All’esercente del servizio N.C.C. è vietato stazionare su suolo pubblico, fatte salve le previsioni di cui
all’art. 8, comma 4, della L.R. n. 22/96.
CAPO VII – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.
Art. 33
Caratteristiche dei veicoli
1. Gli autoveicoli di servizio di cui al presente Regolamento devono:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione
stradale;
essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di trasporto
pubblico non di linea;
avere idonea agibilità ed almeno 3 (tre) porte di salita;
avere un bagagliaio capace di contenere almeno 3 (tre) valigie dell’utente;
essere omologate e collaudate, per un massimo di 8 posti per i passeggeri;
recare i contrassegni “TAXI” o “N.C.C.”, chiaramente visibili, rappresentanti lo stemma comunale
e il numero di licenza o autorizzazione, nonché aventi la forma e le dimensioni approvate dal
Servizio comunale che ha rilasciato il titolo;
essere muniti dei dispositivi anti-inquinamento atmosferico ed acustico cd. EURO 4 o successivi;
ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il
trasporto di soggetti disabili.
2. L’applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve essere
funzionale al servizio e preventivamente comunicata per iscritto al Servizio comunale che ha rilasciato il
titolo; il medesimo Servizio potrà intervenire nel termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione, al
fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione, qualora ritenuta non funzionale.
Art. 34
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente art. 33 del Regolamento, l’autoveicolo taxi deve:
a) essere dotato di tassametro, con le caratteristiche di cui all’art. 36 del presente Regolamento;
b) avere a bordo la tabella delle tariffe, a disposizione dell’utenza esposta in modo ben visibile. La
tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di
estrarla da eventuali supporti per la lettura nelle diverse lingue straniere;
c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi
adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per
insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi
può essere fatta in luogo diverso, all’interno del veicolo, purché ben visibile;
d) essere di colore bianco, come stabilito dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 19.11.1992;
e) recare uno o più contrassegni identificativi, indicanti il numero della licenza e lo stemma del
Comune che ha rilasciato la licenza.
f) Portare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura “taxi”;
2. E’ consentito esporre adesivi per la richiesta di fatturazione.
Art. 35
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente art. 33, l’autoveicolo N.C.C. deve:
a) essere di colore differente rispetto quella prevista per le vetture adibite a servizio taxi;
b) portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la
scritta “NOLEGGIO” nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo,
inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma del comune che ha rilasciato il titolo ed il
numero dell’autorizzazione.
c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. E' vietato ogni altro tipo di allestimento, in modo che le autovetture da noleggio non possano essere in
alcun modo confuse con quelle del servizio taxi.
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Art. 36
Tassametro per il servizio taxi
1. Il tassametro deve essere inamovibile, omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il
servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad
orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa;
b) indicare l’esatto importo in EURO.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista che l’utente
possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica da parte della Polizia Locale per accertare il rispetto delle
caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura
tariffaria. Successivamente alla suddetta verifica al tassametro vengono apposti i sigilli.
4. Tutte le modifiche determinate dall’Amministrazione comunale, aventi effetto sul tassametro,
obbligano all’adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non
appena l’autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall’utente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa. L’applicazione dei supplementi, notturno e
festivo, va attuata al momento della discesa dell’utente dal taxi.
6.
L’eventuale richiesta di sosta, in percorso a tariffa extra urbana, è da considerarsi un supplemento ed il
relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.
7.
Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
8.
In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a
destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base
all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa
vigente.
9. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo di qualsiasi
intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso il tassista provvede entro 3
giorni ai sensi del precedente comma 3.
Art. 37
Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC (Motorizzazione Civile), le autovetture da
adibire al servizio taxi ed al servizio N.C.C. possono essere sottoposte, prima dell’inizio del servizio o
secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale per accertare, in particolare, l’esistenza delle
caratteristiche previste dagli articoli 33, 34 e 35 del presente Regolamento.
2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste
dal presente regolamento, dovrà nel termine indicato dalla Polizia Locale, essere riportato nelle
condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo,
tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo.
Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed
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accertate, ne viene fatta segnalazione dalla Polizia Locale al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo,
affinché provveda alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 52 del presente
Regolamento.
3. I titolari di licenza taxi o autorizzazione N.C.C. hanno l’obbligo di presentarsi al controllo del veicolo, nel
luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte della Polizia
Locale e del Servizio comunale che ha rilasciato il titolo.
Art. 38
Avaria del veicolo
1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere
sospeso, l’utente ha diritto di corrispondere solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all’utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.
Art. 39
Radio Taxi
1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi anche di un servizio centralizzato di radio –
comunemente denominato “radio-taxi”.
telefono,
2. Il servizio radio-taxi assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno
dell’autovettura che comporti il minor costo per l’utente. Il servizio inizia con l’accettazione della
chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico.
CAPO VIII – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 40
Posteggio di stazionamento taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (piazzole) a tal fine
predisposte dal Comune di Sommacampagna.
2. Spetta al Comune l’allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del
Nuovo Codice della Strada.
3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza
per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E’ però facoltà dell’utente scegliere il taxi di cui
servirsi, indipendentemente dall’ordine sopraddetto. E’ altresì possibile, in caso di chiamata via radio,
uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
4. E’ facoltà del Comune l’interdizione dall’uso di dette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché
l’eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
5. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri ed altri luoghi di spettacolo o di
pubblico divertimento, soltanto un’ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila
secondo l’ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità
6. E’ consentito all’utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a
vista per l’immediata prestazione.
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7. E’ fatto divieto caricare l’utenza in prossimità e/o vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in
attesa nel posteggio stesso.
Art. 41
Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all’interno delle rispettive
rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della L.R. n.22/96.
Art. 42
Turni ed orari del servizio taxi
1. I titolari delle licenze taxi, tramite le loro organizzazioni di categoria, trasmettono, al Servizio comunale
che ha rilasciato il titolo, un piano dei turni relativo al mese successivo, con il quale deve essere
assicurata la presenza del minimo di autovetture per ciascun turno. In caso di mancato rispetto dei
criteri suddetti, il Servizio comunale procede all’adozione di un proprio piano mensile dei turni.
2. Eventuali cambi dei turni obbligatori possono avvenire a condizione che ne venga fatta annotazione
sulla scheda esposta sul parabrezza e firmata dal tassista subentrante nel turno. La variazione viene
annotata e controfirmata dal subentrante anche sul libretto di servizio, che deve essere sempre tenuto
sulla vettura ed esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. L’eventuale omessa effettuazione del turno è imputabile al titolare dello stesso.
4. I titolari di licenza non inseriti nella turnazione obbligatoria svolgono il servizio secondo il turno da loro
prescelto. Tale turno deve essere preventivamente annotato sul libretto di servizio al momento d’inizio
dello stesso.
5. Il tassista è tenuto a tenere esposto durante il servizio l’apposito cartellino indicante il numero del
turno che sta effettuando, che deve corrispondere a quanto annotato sia sulla scheda esposta sul
parabrezza, sia sul libretto di servizio.
6. I tassisti sono tenuti ad osservare i turni e gli orari di servizio loro assegnati. Un turno di servizio non
può essere superiore alle 12 (dodici) ore. E’ obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l’inizio di
un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a 8 (otto) ore.
7. E’ consentito, al termine del turno, il prolungamento dell’orario per chi si trovi, secondo l’ordine di
arrivo, primo in qualsiasi dei posteggi dell’area.
8. Il contrassegno distintivo del turno deve essere posto sul parabrezza.
9. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali
di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta scritta deve essere
comprovata da apposita documentazione e presentata al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo.
10. Possono essere esentati dal turno notturno gli operatori che hanno compiuto i 60 anni di età e le
donne.
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11. In caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di
qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari, quali: prolungamento
dell’orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe.
Art. 43
Trasporto di disabili
1. I servizi di taxi e N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l’obbligo di prestare
il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto
delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di licenza taxi o autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per
il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti devono esporre il simbolo di accessibilità
previsto dal D.P.R. n. 151/2012, art. 1, comma 1, lettera b).
Art. 44
Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio
extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione di
Giunta. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica da parte del Comune, in riferimento
all’andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita, sentite le associazioni di
categoria.
2. Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati
periodi, devono essere previamente richiesti al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo; tale servizio
ne valuta, ai fini istruttori, l’opportunità e la possibile applicazione, anche facoltativa, da parte di tutti
gli operatori, quindi formula le conseguenti proposte alla Giunta comunale, che delibererà sulla loro
adozione.
3. Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti e vanno applicate in modo
forfettario al momento della conclusione del contratto.
4. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta comunale debbono essere esposte
all’interno dell’autovettura, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in
lettere deve essere tradotta in lingua francese, tedesco e inglese.
5. I tassisti e i noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte
di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
Art. 45
Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione N.C.C. ha diritto annualmente a 30 (trenta) giorni
lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore
ai 15 (quindici) giorni continuativi. L’interessato deve darne comunicazione scritta al Comune almeno
15 (quindici) giorni prima dell’inizio del previsto periodo di ferie. Per periodi di ferie inferiori ai 15
(quindici) giorni la comunicazione al Comune va fatta con una settimana di anticipo. Il Servizio
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comunale che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione può differire le ferie, con provvedimento
motivato, qualora riscontri che queste provochino una carenza nel servizio alla clientela.
2. Per il servizio taxi ogni assenza dal turno obbligatorio anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o
per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal loro inizio.
3. Ogni 5 (cinque) anni può venire concessa un’aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi
complessivamente in non più di 2 periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo
di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o
autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle vigenti.
5. Previo invio di idonea documentazione al Comune, i tassisti membri di organismi dirigenti delle proprie
organizzazioni di categoria, potranno chiedere il recupero delle giornate di ferie utilizzate per impegni
connessi con il loro mandato, fino ad un massimo di 5 giornate annue.
Art. 46
Servizi con caratteristiche particolari
1. Gli organismi di categoria dei tassisti e dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti,
società, associazioni, ecc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate
condizioni per l’effettuazione del servizio.
2. Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della normativa
vigente e del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche
dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Servizio comunale che ha rilasciato i titoli, il
quale adotta i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.
4. E’ altresì consentito ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio
taxi e N.C.C., l’utilizzo di forme di agevolazione a condizione che siano sviluppate idonee attività di
promozione e pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni di servizio.
Art. 47
Vigilanza
1. Fatto salvo quanto espressamente riservato al Servizio comunale che ha rilasciato licenze ed
autorizzazioni, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale
sull’esercizio dei servizi taxi e N.C.C. compete alla Polizia Locale.
2. Regione e Provincia attuano la vigilanza di rispettiva competenza, in riferimento a quanto stabilito dagli
art. 6 e 7 della L.R. n. 22/96.
CAPO IX – ILLECITI E SANZIONI
Art. 48
Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al
presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
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2. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento avvengano su segnalazione scritta, o
assunta a verbale, da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:
a) comunicazione all’interessato degli addebiti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
segnalazione;
b) L’interessato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di
presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. In
caso di “compiuta giacenza” presso l’Ufficio Postale la comunicazione è da considerarsi
pervenuta al destinatario. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta
nessuna documentazione da parte dell’interessato o nessuna sua richiesta di essere sentito,
l’istruttoria viene conclusa dal Responsabile del procedimento;
c) Il Responsabile del procedimento, valutata la documentazione acquisita anche da terzi e
ascoltato l’interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con proprio atto le conseguenti
determinazioni:
I.
applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
II.
archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni
amministrative.
d) La conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la
violazione
Art. 49
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.lgs. n. 285/92 (Nuovo
Codice della Strada), nonché delle sanzioni (in Euro corrispondenti) di cui all’art. 24 della L.R.
n.22/96, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applica, ai sensi dell’art. 7bis del D.lgs. n. 267, la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo i principi e le
procedure di cui alla L. n. 689/81. Laddove intervenisse una modifica dell’art.7-bis del D.lgs.
n.267/2000 si applicherebbero le nuove sanzioni ivi previste.
Art. 50
Diffida
1. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione, qualora sia incorso per la seconda volta nell’arco di 12 mesi
in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto altresì alla diffida da parte del Servizio
comunale che ha rilasciato il titolo.
Art. 51
Sospensione della licenza o autorizzazione
1. La licenza o l’autorizzazione è sospesa dal Servizio comunale che ha rilasciato il titolo per un periodo
minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi nei seguenti casi:
I. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
II. prestazione del servizio con tassametro manomesso;
III. tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
IV. fornire falsa testimonianza nell’ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un
altro operatore del servizio;
V. violazione all’art. 24, comma 5 (irregolarità emerse a seguito di verifiche d’ufficio nella sostituzione
del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti);
VI. violazione all’art. 27, comma 1, lettera f) (mancato rispetto dei turni di servizio, laddove assegnati,
nonché gli orari prescelti);
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VII. violazione all’art. 26, comma 1, lettera e) (rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari
della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse: soccorso, pubblica sicurezza);
VIII. violazione all’art. 27, comma 1, lettere a), e) (non aderire ad ogni richiesta di trasporto; non
richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato dal tassametro);
IX. violazione all’art. 30, comma 1, lettere a), e) f), h), l) (fermare il veicolo ed interrompere il servizio
senza giustificazione; chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo; esporre messaggi
pubblicitari in difformità alle norme fissate; consentire la conduzione del veicolo a persone
estranee anche se munite di patente idonea);
X. violazione all’art. 31, comma 1, lettera f) (iniziare il servizio nel territorio di altro Comune);
XI. violazione all’art. 36, comma 4 (obbligo adeguamento del tassametro a seguito di modifiche
determinate dall’Amministrazione Comunale);
XII. violazione all’art. 37, comma 2 (veicolo riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche
previste dal presente regolamento);
XIII. violazione all’art. 43, comma 1 (servizio non accessibile a tutti i soggetti disabili);
XIV. stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici.
2. Inoltre, la licenza o l’autorizzazione è sospesa dal Servizio comunale che ha rilasciato il titolo per un
periodo di 7 giorni quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all’art. 51,
nell’arco di 24 (ventiquattro) mesi.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione, i titoli abilitativi devono
essere riconsegnati al Servizio comunale competente; per i taxi è disposta anche che la sigillatura del
tassametro – cui provvede la Polizia Locale – e l’oscuramento dell’insegna.
Art. 52
Sospensione cautelare dal servizio
1. Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a processo
penale per reati di dolo o colpa grave, nonché su motivata richiesta della Prefettura, il competente
Servizio comunale può procedere alla sospensione dal servizio.
Art. 53
Revoca della licenza o dell’autorizzazione
1. Il Servizio comunale che ha rilasciato il titolo dispone la revoca della licenza o dell’autorizzazione, a
titolo di sanzione, nei seguenti casi:
a) per mancata esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 mesi senza giustificazione;
b) a seguito di due provvedimenti di sospensione, adottati negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 52
del presente Regolamento;
c) quando vi sia reiterazione nella violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 2 del
Regolamento;
d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
2. La revoca viene comunicata all’ufficio provinciale della M.C.T.C. ed all’ufficio della Camera di
Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all’art. 10 della L.R.
n.22/96, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
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Art. 54
Decadenza della licenza o dell’autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente Regolamento, all’art. 8, per il rilascio
della licenza o dell’autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi titoli.
2. Comporta, altresì, la decadenza di diritto della licenza o dell’autorizzazione il verificarsi di uno o più
impedimenti di cui all’art. 9 del Regolamento.
3. Il Servizio comunale che ha rilasciato il titolo dispone la decadenza della licenza o dell’autorizzazione
nei seguenti casi:
a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare
b) decesso del titolare, senza che gli eredi abbiano provveduto al trasferimento del titolo, ai sensi
dell’art. 23 del regolamento;
c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo i
casi di forza maggiore;
d) quando gli eredi minori non abbiano provveduto a farsi sostituire alla guida del veicolo nei casi
previsti dagli artt.23, comma 3 e art. 24, comma 2, del Regolamento.
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55
Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti taxi e N.C.C.
mediante autovettura precedentemente in vigore..
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano
in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
Art. 56
Reclami
1.
Eventuali reclami, sullo svolgimento dei servizi taxi e/o N.C.C., sono indirizzati al competente Servizio
comunale o alla Polizia Locale che, accertati i fatti, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti
adottati o su quelli di cui si propone l'adozione.
2.
All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo postale, la PEC e il numero di
telefono dei Servizi comunali a cui indirizzare i reclami.
3.
I reclami devono essere circostanziati e sottoscritti da chi li presenta; in caso contrario non saranno
presi in considerazione.
Art. 57
Entrata in vigore, clausola di salvaguardia e norme finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo l’approvazione da parte della
Provincia di Verona.
2. Il servizio taxi e N.C.C. viene esercitato secondo le norme contenute nel presente Regolamento; per
quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano disposizioni della
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Legge n. 21/92, della L.R. n. 22/96 e del D.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), nonché la
normativa in materia eventualmente introdotta nell’ordinamento a variazione o integrazione delle
predette disposizioni.
3. Tutte le comunicazioni tra i titolari di licenze Taxi ed Autorizzazioni NCC e il Comune di
Sommacampagna possono avvenute tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
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REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI TAXI e NOLEGGIO