Il Sole 24 Ore Norme e tributi
Lunedì 22 Giugno 2015 ­ N. 170
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Norme e tributi
EDILIZIA
Impianti. Il decreto Sblocca Italia qualifica come «edilizia libera» le installazioni minori
Climatizzatori domestici
liberalizzati fino a 12 kW
Ma sono possibili
restrizioni locali
e serve comunque
il libretto impianto
Dario Aquaro
pNessuna autorizzazione, di base. Per sistemare in casa un condizionatore fisso, nella stra­
grande maggioranza dei casi, non serve alcun particolare via libera amministrativo. Soprat­
tutto dopo le precisazioni intro­
dotte dal decreto Sblocca Italia
(Dl 133/14 convertito dalla legge 164/14), che ha esteso il raggio d’azione dell’edilizia libera e
semplificato così l’installazione degli apparecchi per il raffresca­
mento. Possono essere infatti esegui­
ti senza alcun titolo abilitativo
gli interventi di manutenzione ordinaria, tra i quali è espressa­
mente inclusa l’installazione «delle pompe di calore aria­aria di potenza termica utile nomina­
le inferiore a 12 kW» (articolo 6, comma 1, lett. a), Dpr 380/2001, il
Testo unico dell’edilizia). Di fat­
to, un’ampia fascia in cui ricade la quasi totalità dei climatizzato­
ri residenziali: entro una tale po­
tenza – spiegano gli operatori – sono infatti ricompresi multi­
split fino a cinque attacchi. La legge fa comunque salve le
prescrizioni degli strumenti ur­
banistici comunali, e il rispetto «delle norme antisismiche, di si­
curezza, antincendio, igienico­
sanitarie, di quelle relative all’ef­
ficienza energetica, nonché del­
le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio». «Nel proprio regolamento
edilizio, il Comune potrebbe ad esempio prevedere norme spe­
cifiche sulle facciate, richieden­
do una comunicazione preven­
tiva e una successiva all’inter­
vento, che comporta la sistema­
zione di una unità esterna», spiega Alberto Bonino, direttore
del laboratorio Agefis. «Una prescrizione tanto più probabile
per gli edifici all’interno del cen­
tro storico, dove può esser ne­
cessaria una comunicazione di
inizio lavori asseverata da un tecnico (Cila)». Occorre perciò sempre verifi­
care, presso lo Sportello unico edilizia o l’ufficio tecnico della città, i regolamenti comunali e gli altri provvedimenti emanati
dagli enti locali. Se l’intervento viene eseguito
in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico­ambientale o con un particolare valore storico­ar­
tistico, in particolare, c’è biso­
gno dell’autorizzazione paesag­
gistica o della Soprintendenza. «Fuori dai casi particolari e dal­
l’edilizia libera, l’installazione di
un condizionatore, in quanto in­
tegrazione di impianti tecnolo­
gici e quindi opera di innovazio­
ne, ricadrebbe nella manuten­
zione straordinaria, per la quale è richiesta la Cila», aggiunge Bo­
nino. Il condominio
Il regolamento condominiale di tipo contrattuale può disciplina­
re o vietare qualsiasi modifica dell’estetica dell’edificio, anche sulle parti di proprietà esclusiva.
Una volta verificata l’assenza di questi paletti o divieti, l’installa­
zione non deve in ogni caso pre­
giudicare il decoro architettoni­
co o la sicurezza dell’edificio, né impedire l’uso della cosa comu­
ne da parte degli altri condomini
(articoli 1102, 1122 del Codice civi­
le). Entro i limiti di legge, è dun­
que legittimo installare il corpo esterno sul piano di calpestio del
balcone o sulla facciata dello sta­
bile: meglio se un apparecchio di
piccole dimensioni, che non stravolga l’armonia della faccia­
ta stessa e magari si inserisca in essa, per colore e posizione, qua­
si a scomparire (Cassazione,
sentenza 12343/03). Prima di installare il climatiz­
zatore, se ne deve dare notizia al­
l’amministratore (in base al nuo­
vo articolo 1122 del Codice civi­
le). Quest’ultimo riferisce in as­
semblea. In ogni caso l’assemblea non può vietare le installazioni che sono già con­
sentite da leggi e regolamenti. LA PAROLA
CHIAVE
Libretto di impianto
7I climatizzatori (esistenti e di
nuova installazione) presenti
negli edifici devono tutti essere
dotati di un libretto di impianto.
Il modello nazionale è stato
approvato dal Dm 10 febbraio
2014 ed è scaricabile dal sito del
ministero sviluppo economico
(www.mise.gov.it).
All’installatore compete la prima
compilazione del libretto per i
nuovi impianti. E in questa sede
egli stabilisce anche la
periodicità dei successivi
controlli. Le Regioni possono
stabilire disposizioni integrative
L’installazione
Quando l’intervento è libero da titoli abilitativi, e si vuol fruire del bonus fiscale del 50% sulle ri­
strutturazioni (pompa di calore utilizzabile anche ai fini del ri­
scaldamento, a integrazione del­
l’impianto già esistente), è im­
portante conservare la dichiara­
zione sostitutiva in cui si indica la data di inizio lavori e si attesta che gli interventi realizzati rien­
trano tra quelli agevolabili(si ve­
da anche l’articolo accanto). L’installazione dev’essere re­
alizzata da un tecnico qualifica­
to, munito del “patentino frigori­
sti” (la certificazione può essere verificata sul sito www.fgas.it), a
cui spetta compilare anche il li­
bretto d’impianto: sorta di carta d’identità che dal 15 ottobre scor­
so (Dm 10 febbraio 2014) è obbli­
gatoria anche per i climatizzato­
ri fissi. Al di sotto dei 12 kW la legge
non prescrive però la verifica dell’impianto (da effettuare, fi­
no a 100 kW, ogni quattro anni) e
la relativa compilazione del rap­
porto di controllo sull’efficienza
energetica (a cura del manuten­
tore). Le sanzioni per chi non ri­
spetta gli obblighi vanno co­
munque da 500 a 3mila euro (Dl­
gs 192/2005). Ma resta sempre
opportuno verificare la norma­
tiva regionale: in Lombardia, ad esempio, per gli impianti sotto i 12 kW non serve avere un libret­
to, mentre Veneto o Emilia Ro­
magna hanno predisposto pro­
prie modalità di compilazione specifiche.
Quotidiano del Condominio
La Guida del Consulente immobiliare
per l’installazione dei condizionatori
www.quotidianocondominio.
ilsole24ore.com
Incentivi. La misura più semplice è il conto termico
La check list
AUTORIZZAZIONI
Nella maggior parte dei casi non è necessaria
un’autorizzazione per installare condizionatori.
Il decreto Sblocca Italia ha inserito l’installazione delle
pompe di calore aria­aria fino a 12 kW tra gli interventi in
edilizia libera. Ma ha fatto salve eventuali disposizioni più
vincolanti dei regolamenti edilizi comunali, che vanno
quindi verificati caso per caso prima di procedere
Il suggerimento: verificare il regolamento edilizio del
Comune in cui si trova l’immobile
AREE VINCOLATE
Se l’immobile si trova in una zona con vincolo paesaggistico­
ambientale o è soggetto a vincolo storico­artistico è
necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza.
Attenzione: la procedura semplificata, prevista dal Dpr
139/2010, non è sempre applicabile in immobili vincolati
Il suggerimento: verificare quale autorizzazione
paesaggistica ­ semplificata oppure ordinaria ­ è necessaria
e se serve il via libera della Soprintendenza
CONDOMINIO
Verificare se il regolamento condominiale è di tipo
contrattuale: se sì, e se è vietata ogni modifica all’estetica
dell’edificio, è impossibile installare l’unità esterna. Negli
altri casi l’installazione è ammessa senza ledere il decoro
architettonico e la sicurezza o impedire l’uso di parti comuni
Il suggerimento: L’informativa preventiva
all’amministratore è obbligatoria. In assenza di indicazioni
nel Codice civile sulla forma, meglio se per iscritto
INCENTIVI
Per la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni è
necessario pagare con il bonifico parlante, mentre se
l’acquisto è legato al bonus mobili sono ammesse anche le
carte di credito e di debito: in questo caso, però, l’acquisto
va abbinato a una ristrutturazione che ricada almeno nella
manutenzione straordinaria
Il suggerimento: conservare la documentazione per dieci
anni per eventuali controlli fiscali
DOCUMENTI
Anche per i condizionatori è obbligatorio il libretto di
impianto che può essere compilato dall’installatore o dal
manutentore, pena sanzioni per il proprietario che vanno
dai 500 ai 3mila euro. L’installatore o il manutentore
stabiliscono la frequenza dei controlli sull’impianto
Il suggerimento: verificare se la propria Regione ha varato
regole diverse sul libretto di impianto che possono
rafforzare prescrizioni e controlli
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«Freddo» agevolato
con quattro bonus
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci
pL’installazione di un condi­
zionatore è possibile con il so­
stegno dei bonus edilizi, sia quelli per la ristrutturazione (50% di detrazione Irpef), che quelli per il risparmio energeti­
co (65%di detrazione Irpef/
Ires). Ma non sempre: dipende dalla tipologia dell’impianto.
Il vero nodo è la possibilità o
meno del sistema di raffresca­
mento di garantire anche il ri­
scaldamento invernale. Partia­
mo dal 50% del bonus ristruttu­
razioni. In questo caso, l’incenti­
vo scatta solo per la nuova installazione o la sostituzione di
un condizionatore con uno nuo­
vo, alimentato a pompa di calore
e che funzioni sia per il raffre­
scamento sia per integrare o so­
stituire l’impianto di riscalda­
mento già esistente, autonomo o centralizzato. In questo caso l’intervento rientra fra quelli fi­
nalizzati al risparmio energeti­
co e, per questo, è agevolato al 50% e può essere realizzato an­
che in assenza di opere edilizie (circolare 57/E del 1998). L’in­
stallazione gode peraltro anche dell’Iva al 10 per cento. Fino al 31 dicembre prossimo,
la detrazione Irpef del 50% è commisurata a un importo mas­
simo di 96mila euro, recupera­
bili in dieci anni: poi, dal 2015, l’incentivo dovrebbe tornare al 36% per un tetto di spesa detrai­
bile di 48mila euro. Per garantir­
si l’opportunità, occorre pagare le fatture con bonifico “traccia­
bile” (bancario o postale). Fra le
spese agevolate, c’è anche la po­
sa in opera. Inoltre, è consiglia­
bile farsi rilasciare dal tecnico installatore una dichiarazione di conformità dell’impianto al conseguimento del risparmio energetico, nel caso dovessero scattare eventuali richieste di chiarimenti e controlli. In alternativa al 50%, l’instal­
lazione di un condizionatore GIURISPRUDENZA | IL MERITO
può fruire dell’ecobonus al 65%:
ma con due paletti stringenti. Il primo, è che il climatizzatore deve essere una pompa di calore
ad alta efficienza. Il secondo, è che il nuovo sistema deve anda­
re a sostituire completamente l’impianto di riscaldamento esi­
stente. L’importo massimo de­
traibile, in questo caso, è di 30mila euro in dieci anni (per un
massimo di spesa di 46.154 eu­
ro).
A valere sui bonus, infine,
un’ultima possibilità per chi cer­
ca un sistema di raffrescamento
di facile impiego e ha effettuato ristrutturazioni, restauri, risa­
namenti o manutenzioni straor­
dinarie in casa, è acquistare un impianto portatile, usufruendo della detrazione al 50% per l’ac­
quisto di grandi elettrodomesti­
ci, il cosiddetto bonus mobili, in­
trodotto dal Dl 63/2013. Come specifica la circolare 29/E del 2013 dell’agenzia delle Entrate
fra gli apparecchi agevolati ci sono anche i ventilatori elettrici
e gli apparecchi per il condizio­
namento, come i portatili mo­
noblocco. Il condizionatore de­
ve tuttavia raggiungere almeno la classe A+ e la spesa coperta va
fino a un massimo di 10mila euro
per singola abitazione. Oltre che
con bonifico parlante, si può pa­
gare in questo caso anche con carta di credito o debito. Natu­
ralmente, questa detrazione va
abbinata al 50% per i lavori edili­
zi che siano almeno di manuten­
zione straordinaria, eseguiti nella stessa abitazione, il che ri­
duce di fatto la possibilità di be­
neficiare di questo bonus.
Infine, fra gli incentivi esi­
stenti, occorre non dimenticare il conto termico (si veda www.gse.it, al menu «Conto ter­
mico»). Tenendo però presente
che lo strumento è in revisione e
incentiva solo la sostituzione di vecchi apparati con nuovi ali­
mentati da fonte rinnovabile.
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Credito. Il caso della società che aveva disposto un pagamento rilevante con la data di valuta nello stesso giorno di esecuzione
Stato di ebbrezza. L’alcoltest vale come prova
Bonifico in ritardo, paga la banca
Conducente ubriaco
punito anche se
non causa incidenti
Se la richiesta è chiara, non è imputabile al cliente il mancato uso di termini tecnici
Marco Marinaro
pIl ritardo nell’esecuzione di un bonifico chiesto con valuta
coincidente per il disponente e per il beneficiario è addebitabi­
le alla banca che riceve l’ordine,
se l’istituto omette l’inserimen­
to dei codici previsti dalle speci­
fiche tecniche contenute nella guida pubblicata dalla Banca d’Italia. In particolare, non è at­
tribuibile al cliente la mancata
indicazione della locuzione «valuta compensata», siccome
costituisce linguaggio bancario che non può pretendersi cono­
sciuto dallo stesso.
Sono le conclusioni cui per­
viene con una articolata sen­
tenza il Tribunale di Milano (la 4351 dell’ 8 aprile scorso, esten­
sore Cosentini). La controver­
sia vedeva contrapposte una società e due banche per i danni
derivanti dal ritardo di un gior­
no di valuta nell’esecuzione di un bonifico dell’importo di ol­
tre 3 milioni di euro.
La richiesta del cliente
Nel caso sottoposto alla deci­
sione del tribunale meneghino, come emerge dalla documenta­
zione istruttoria, la società attri­
ce aveva preannunciato con una comunicazione del 13 mar­
zo 2013 l’esecuzione di una serie
di Bir (bonifico di importo rile­
vante). Dopodiché, il 17 giugno aveva disposto il bonifico in questione indicando chiara­
mente la medesima data sia qua­
le valuta per l’ordinante sia qua­
le valuta per il beneficiario. Ciò nonostante il bonifico era
stato eseguito presso la banca beneficiaria (quale tesoriera di
un ente pubblico locale) con va­
luta del 18 marzo 2013 e cioè del giorno successivo all’ordine impartito.
La banca principale ­ cioè
quella da cui era “partito” il bo­
nifico ­ imperniava la propria difesa sulla circostanza della corretta richiesta alla banca be­
neficiaria di pari valuta, come indicato nell’ordine di bonifico.
Chiamava quindi in causa la banca beneficiaria, domandan­
do in via subordinata un con­
corso di colpa con la società or­
dinante, “colpevole” di non
aver evidenziato la perentorie­
tà del termine di scadenza e di aver atteso imprudentemente l’ultimo giorno utile per effet­
tuare il versamento.
La banca beneficiaria ha ec­
cepito invece l’esclusiva re­
sponsabilità della banca princi­
pale che non aveva osservato le
specifiche tecniche della Ban­
ca d’Italia del dicembre 2006
con riguardo agli ordini di bo­
nifico con «valuta compensa­
ta», ossia quei bonifici nei quali
si attribuisce all’addebitamen­
to e all’accreditamento la valu­
ta del giorno in cui si dà corso all’operazione.
Dall’esame istruttorio, il giu­
dice rileva che nella transazione la banca ordinante aveva omes­
so di indicare proprio i codici ne­
cessari a ottenere la «valuta compensata», diversamente dalla procedura consueta di va­
luta al beneficiario riportata al giorno lavorativo successivo. Peraltro, la stessa banca dispo­
nente si era mostrata edotta del fatto che, all’epoca di causa, la prassi bancaria era nel senso che
«la banca accreditata era obbli­
gata a riconoscere la stessa valu­
ta del giorno dell’esecuzione alla
banca di addebito, ma non era vincolata ad accreditare il pro­
prio cliente con la medesima va­
luta», prassi venuta meno sol­
tanto in seguito alle successive direttive europee sui servizi di pagamento.
L’indicazione nell’«ordine»
Ad avviso del tribunale, era one­
FOCUS
re della banca principale adotta­
re quelle modalità che, nel ri­
spetto dei codici interni al siste­
ma bancario, avrebbero consen­
tito di garantire identità di data valuta tra ordinante e beneficia­
rio. E questo perché:
e la banca era a conoscenza del­
pL’indennizzo per il bonifico la necessità di “bonificare” l’im­
in ritardo, secondo il Tribunale porto con valuta fissa;
di Milano, non può essere r una volta appurato che il limitato per imprevedibilità del cliente ha dato indicato indica­
danno, poiché nel rapporto di zioni chiare circa la data di valu­
mandato cliente­banca non è ta al beneficiario, non gli si può necessario rendere partecipe la imputare di avere omesso indi­
mandataria delle ragioni delle cazioni tecniche, quali la dizione
disposizioni (come entità e «valuta compensata»: si tratta, scadenza del pagamento). La infatti, di un’espressione che condanna al risarcimento va non può pretendersi fosse lin­
invece commisurata guaggio conosciuto dal cliente.
all’importo degli interessi Il che, tra l’altro, esclude ogni
moratori e alle sanzioni per il responsabilità della banca terza ritardo di un giorno, alle quali la chiamata in causa.
cliente si è trovata assoggettata.
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Mora e sanzioni
decidono i danni
Finanziamenti. Per l’Abf l’obbligo di informativa prima della segnalazione non riguarda le persone giuridiche
Centrale rischi, società iscritte senza preavviso
Giovanbattista Tona
pNiente preavviso alle per­
sone giuridiche in caso di se­
gnalazione nelle centrali ri­
schi finanziari gestite da pri­
vati. Lo ha stabilito il collegio di coordinamento dell’Arbi­
tro bancario finanziario (Abf)
nella decisione 4140 del 20
maggio 2015.
Una società si era rivolta al­
l’Abf chiedendo la cancella­
zione della segnalazione in Crif effettuata a suo carico dall’intermediario relativa ad un mutuo, perché non era sta­
ta preceduta dall’avviso pre­
visto dall’articolo 4 comma 7, del Codice di deontologia e
buona condotta per i sistemi
di informazioni creditizie. In
sostanza la società non era sta­
ta preventivamente informa­
ta del fatto che sarebbe stata
effettuata a suo carico una se­
gnalazione pregiudizievole che coinvolgeva dati tutelati
dal Codice della privacy.
Poiché erano stati registrati
orientamenti difformi sul­
l’esistenza di un obbligo di preavviso anche per le perso­
ne giuridiche, è stato investito
della questione il Collegio di
coordinamento dell’Abf.
Già il collegio arbitrale di
Napoli con la decisione 2201 del 2014 aveva ritenuto che l’obbligo di preavviso fosse
venuto meno per le persone
giuridiche a seguito del decre­
to legge 201/2011 convertito in legge 214/2011, che, con l’arti­
colo 40, aveva modificato l’ar­
ticolo 4 del Dlgs 196/2003,
escludendo il trattamento dei dati relativi agli enti dall’am­
bito di applicazione del codice
della privacy. Il legislatore del
2011 mirava a ridurre gli adem­
pimenti a carico delle impre­
se, in particolare quelli nei confronti delle persone giuri­
diche, e pertanto la normativa
introdotta doveva conside­
rarsi prevalere su ogni altra di­
sposizione.
Al contrario il collegio ar­
bitrale di Roma con la deci­
sione 195 del 2013 aveva so­
stenuto che una modifica
della disciplina sul tratta­
mento dei dati personali non
poteva far venire meno l’ob­
bligatorietà dell’informazio­
ne in favore di qualsiasi sog­
getto, prima dell’effettuazio­
ne della segnalazione in una
banca dati di cattivi pagatori,
perché tale principio trova
fondamento, sia pure con ri­
guardo ai consumatori, al di
fuori della disciplina specifi­
ca dei dati personali, in una
norma generale contenuta
nell’articolo 125, comma 3,
del Testo unico bancario.
Le “sezioni unite” dell’Abf
dirimono il contrasto rilevan­
do che sia l’articolo 4, comma
7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi
di informazioni creditizie, va­
rato in attuazione del Codice della privacy (successiva­
mente modificato nel 2011), sia
l’articolo 125, comma 3, del Te­
sto unico bancario, disciplina­
no l’obbligo di preventiva in­
formazione nei soli riguardi delle persone fisiche aventi
qualità di consumatori.
Il diverso trattamento tra
persone fisiche e giuridiche è il frutto di un’inequivoca vo­
lontà di semplificazione in materia di privacy nei con­
fronti delle imprese, riducen­
do gli adempimenti ammini­
strativi a loro carico e allegge­
rendo la gestione dei rapporti commerciali tra imprendito­
ri, con liberalizzazione di uti­
lizzo e cessione di elenchi di
dati riferibili a società, enti e associazioni. E, secondo gli ar­
bitri finanziari, la scelta del le­
gislatore non è irrazionale in considerazione dell’interesse professionale e degli stru­
menti di conoscenza di cui più
le persone giuridiche possono
disporre per controllare le
proprie posizioni debitorie e
fronteggiare i rischi di segna­
lazione.
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IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le sentenze commentate in pagina
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
Filippo Martini
pLe cronache quotidiane danno conto con sempre maggior frequenza del feno­
meno degli incidenti stradali provocati non solo dall’im­
prudenza, ma anche da con­
ducenti che si mettono alla
guida in uno stato psicofisico alterato dalla precedente as­
sunzione di sostanze alcoli­
che o da stupefacenti.
Invero, mentre è all’esame
del Parlamento un disegno di legge che si propone di intro­
durre lo specifico reato di omicidio stradale, già oggi la giurisprudenza di merito è as­
sai severa nel giudicare chi si metta alla guida in uno stato
tale da costituire pericolo per sé e per la collettività.
Alcune recenti sentenze
confermano la portata delle sanzioni piuttosto severe che vengono comminate per la guida del veicolo in stato alte­
rato (articolo 186 del Codice della strada). L’utilizzo dello strumento
di indagine così detto “alcol­
test” è ad esempio considera­
to dalla giurisprudenza sem­
pre idoneo a determinare la quantità assunta di sostanze alteranti in base alla quale, si rammenta, viene comminata la sanzione più o meno grave.
L’esito dell’alcoltest co­
struisce piena prova dell’ille­
cito al punto che sul condu­
cente grava l’onere di prova­
re, come affermato dal Tribu­
nale penale di Ivrea nella sentenza 765 del 23 gennaio
scorso, che tale strumentazio­
ne era viziata o che vennero commessi errori nella proce­
dura di rilevamento da parte dei pubblici ufficiali.
In modo analogo ha deciso
in altra sentenza la Corte di Appello di Taranto (la 140 del 17 febbraio scorso) la quale, nel confermare la condanna di
un automobilista trovato po­
sitivo all’alcoltest durante un controllo di routine, arriva a comminargli, oltre alla so­
spensione della patente per un
anno, anche la sanzione am­
ministrativa di 23mila euro.
In altra sentenza (Tribuna­
le di Ivrea 792 del 28 gennaio 2015) è stato affermato che l’aggravante della guida in sta­
to di ebbrezza alcolica non im­
plica necessariamente la pro­
duzione di danni a terzi, men­
tre è sufficiente, sotto il profilo
soggettivo, la consapevole as­
sunzione eccessiva di sostan­
ze alcoliche e la successiva de­
cisione di mettersi comunque alla guida del proprio veicolo.
In questo caso, per un tasso
alcolimetrico accertato in mi­
sura superiore alla soglia di 1,5 grammi/litro, al conducente, oltre alla pena di quattro mesi di arresto e all’ammenda di 1.500 euro, è stata applicata la pena accessoria della revoca della patente e della confisca
del veicolo di proprietà.
In pratica, la legge punisce il
conducente ubriaco che, con­
sapevole dell’assunzione di sostanze alteranti, abbia scel­
to comunque di mettersi alla guida del veicolo cosi deter­
minano uno stato di pericolo per la collettività. La conduzione del proprio
veicolo in uno stato psicofisi­
co alterato, cosa che spesso è concausa dei sinistri più gravi,
costituisce dunque da tempo una forma di sanzione sulla quale le norme del Codice del­
la Strada e la magistratura (co­
me si è visto nelle decisioni ci­
tate) operano in modo parti­
colarmente severo, con ciò al­
lineandosi alle discipline normative dei Paesi comuni­
tari e dell’America del nord.
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