Il Sole 24 Ore Norme e tributi Lunedì 22 Giugno 2015 N. 170 7 Norme e tributi EDILIZIA Impianti. Il decreto Sblocca Italia qualifica come «edilizia libera» le installazioni minori Climatizzatori domestici liberalizzati fino a 12 kW Ma sono possibili restrizioni locali e serve comunque il libretto impianto Dario Aquaro pNessuna autorizzazione, di base. Per sistemare in casa un condizionatore fisso, nella stra grande maggioranza dei casi, non serve alcun particolare via libera amministrativo. Soprat tutto dopo le precisazioni intro dotte dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/14 convertito dalla legge 164/14), che ha esteso il raggio d’azione dell’edilizia libera e semplificato così l’installazione degli apparecchi per il raffresca mento. Possono essere infatti esegui ti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria, tra i quali è espressa mente inclusa l’installazione «delle pompe di calore ariaaria di potenza termica utile nomina le inferiore a 12 kW» (articolo 6, comma 1, lett. a), Dpr 380/2001, il Testo unico dell’edilizia). Di fat to, un’ampia fascia in cui ricade la quasi totalità dei climatizzato ri residenziali: entro una tale po tenza – spiegano gli operatori – sono infatti ricompresi multi split fino a cinque attacchi. La legge fa comunque salve le prescrizioni degli strumenti ur banistici comunali, e il rispetto «delle norme antisismiche, di si curezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’ef ficienza energetica, nonché del le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio». «Nel proprio regolamento edilizio, il Comune potrebbe ad esempio prevedere norme spe cifiche sulle facciate, richieden do una comunicazione preven tiva e una successiva all’inter vento, che comporta la sistema zione di una unità esterna», spiega Alberto Bonino, direttore del laboratorio Agefis. «Una prescrizione tanto più probabile per gli edifici all’interno del cen tro storico, dove può esser ne cessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (Cila)». Occorre perciò sempre verifi care, presso lo Sportello unico edilizia o l’ufficio tecnico della città, i regolamenti comunali e gli altri provvedimenti emanati dagli enti locali. Se l’intervento viene eseguito in una zona sottoposta a vincolo paesaggisticoambientale o con un particolare valore storicoar tistico, in particolare, c’è biso gno dell’autorizzazione paesag gistica o della Soprintendenza. «Fuori dai casi particolari e dal l’edilizia libera, l’installazione di un condizionatore, in quanto in tegrazione di impianti tecnolo gici e quindi opera di innovazio ne, ricadrebbe nella manuten zione straordinaria, per la quale è richiesta la Cila», aggiunge Bo nino. Il condominio Il regolamento condominiale di tipo contrattuale può disciplina re o vietare qualsiasi modifica dell’estetica dell’edificio, anche sulle parti di proprietà esclusiva. Una volta verificata l’assenza di questi paletti o divieti, l’installa zione non deve in ogni caso pre giudicare il decoro architettoni co o la sicurezza dell’edificio, né impedire l’uso della cosa comu ne da parte degli altri condomini (articoli 1102, 1122 del Codice civi le). Entro i limiti di legge, è dun que legittimo installare il corpo esterno sul piano di calpestio del balcone o sulla facciata dello sta bile: meglio se un apparecchio di piccole dimensioni, che non stravolga l’armonia della faccia ta stessa e magari si inserisca in essa, per colore e posizione, qua si a scomparire (Cassazione, sentenza 12343/03). Prima di installare il climatiz zatore, se ne deve dare notizia al l’amministratore (in base al nuo vo articolo 1122 del Codice civi le). Quest’ultimo riferisce in as semblea. In ogni caso l’assemblea non può vietare le installazioni che sono già con sentite da leggi e regolamenti. LA PAROLA CHIAVE Libretto di impianto 7I climatizzatori (esistenti e di nuova installazione) presenti negli edifici devono tutti essere dotati di un libretto di impianto. Il modello nazionale è stato approvato dal Dm 10 febbraio 2014 ed è scaricabile dal sito del ministero sviluppo economico (www.mise.gov.it). All’installatore compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti. E in questa sede egli stabilisce anche la periodicità dei successivi controlli. Le Regioni possono stabilire disposizioni integrative L’installazione Quando l’intervento è libero da titoli abilitativi, e si vuol fruire del bonus fiscale del 50% sulle ri strutturazioni (pompa di calore utilizzabile anche ai fini del ri scaldamento, a integrazione del l’impianto già esistente), è im portante conservare la dichiara zione sostitutiva in cui si indica la data di inizio lavori e si attesta che gli interventi realizzati rien trano tra quelli agevolabili(si ve da anche l’articolo accanto). L’installazione dev’essere re alizzata da un tecnico qualifica to, munito del “patentino frigori sti” (la certificazione può essere verificata sul sito www.fgas.it), a cui spetta compilare anche il li bretto d’impianto: sorta di carta d’identità che dal 15 ottobre scor so (Dm 10 febbraio 2014) è obbli gatoria anche per i climatizzato ri fissi. Al di sotto dei 12 kW la legge non prescrive però la verifica dell’impianto (da effettuare, fi no a 100 kW, ogni quattro anni) e la relativa compilazione del rap porto di controllo sull’efficienza energetica (a cura del manuten tore). Le sanzioni per chi non ri spetta gli obblighi vanno co munque da 500 a 3mila euro (Dl gs 192/2005). Ma resta sempre opportuno verificare la norma tiva regionale: in Lombardia, ad esempio, per gli impianti sotto i 12 kW non serve avere un libret to, mentre Veneto o Emilia Ro magna hanno predisposto pro prie modalità di compilazione specifiche. Quotidiano del Condominio La Guida del Consulente immobiliare per l’installazione dei condizionatori www.quotidianocondominio. ilsole24ore.com Incentivi. La misura più semplice è il conto termico La check list AUTORIZZAZIONI Nella maggior parte dei casi non è necessaria un’autorizzazione per installare condizionatori. Il decreto Sblocca Italia ha inserito l’installazione delle pompe di calore ariaaria fino a 12 kW tra gli interventi in edilizia libera. Ma ha fatto salve eventuali disposizioni più vincolanti dei regolamenti edilizi comunali, che vanno quindi verificati caso per caso prima di procedere Il suggerimento: verificare il regolamento edilizio del Comune in cui si trova l’immobile AREE VINCOLATE Se l’immobile si trova in una zona con vincolo paesaggistico ambientale o è soggetto a vincolo storicoartistico è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza. Attenzione: la procedura semplificata, prevista dal Dpr 139/2010, non è sempre applicabile in immobili vincolati Il suggerimento: verificare quale autorizzazione paesaggistica semplificata oppure ordinaria è necessaria e se serve il via libera della Soprintendenza CONDOMINIO Verificare se il regolamento condominiale è di tipo contrattuale: se sì, e se è vietata ogni modifica all’estetica dell’edificio, è impossibile installare l’unità esterna. Negli altri casi l’installazione è ammessa senza ledere il decoro architettonico e la sicurezza o impedire l’uso di parti comuni Il suggerimento: L’informativa preventiva all’amministratore è obbligatoria. In assenza di indicazioni nel Codice civile sulla forma, meglio se per iscritto INCENTIVI Per la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni è necessario pagare con il bonifico parlante, mentre se l’acquisto è legato al bonus mobili sono ammesse anche le carte di credito e di debito: in questo caso, però, l’acquisto va abbinato a una ristrutturazione che ricada almeno nella manutenzione straordinaria Il suggerimento: conservare la documentazione per dieci anni per eventuali controlli fiscali DOCUMENTI Anche per i condizionatori è obbligatorio il libretto di impianto che può essere compilato dall’installatore o dal manutentore, pena sanzioni per il proprietario che vanno dai 500 ai 3mila euro. L’installatore o il manutentore stabiliscono la frequenza dei controlli sull’impianto Il suggerimento: verificare se la propria Regione ha varato regole diverse sul libretto di impianto che possono rafforzare prescrizioni e controlli © RIPRODUZIONE RISERVATA «Freddo» agevolato con quattro bonus Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci pL’installazione di un condi zionatore è possibile con il so stegno dei bonus edilizi, sia quelli per la ristrutturazione (50% di detrazione Irpef), che quelli per il risparmio energeti co (65%di detrazione Irpef/ Ires). Ma non sempre: dipende dalla tipologia dell’impianto. Il vero nodo è la possibilità o meno del sistema di raffresca mento di garantire anche il ri scaldamento invernale. Partia mo dal 50% del bonus ristruttu razioni. In questo caso, l’incenti vo scatta solo per la nuova installazione o la sostituzione di un condizionatore con uno nuo vo, alimentato a pompa di calore e che funzioni sia per il raffre scamento sia per integrare o so stituire l’impianto di riscalda mento già esistente, autonomo o centralizzato. In questo caso l’intervento rientra fra quelli fi nalizzati al risparmio energeti co e, per questo, è agevolato al 50% e può essere realizzato an che in assenza di opere edilizie (circolare 57/E del 1998). L’in stallazione gode peraltro anche dell’Iva al 10 per cento. Fino al 31 dicembre prossimo, la detrazione Irpef del 50% è commisurata a un importo mas simo di 96mila euro, recupera bili in dieci anni: poi, dal 2015, l’incentivo dovrebbe tornare al 36% per un tetto di spesa detrai bile di 48mila euro. Per garantir si l’opportunità, occorre pagare le fatture con bonifico “traccia bile” (bancario o postale). Fra le spese agevolate, c’è anche la po sa in opera. Inoltre, è consiglia bile farsi rilasciare dal tecnico installatore una dichiarazione di conformità dell’impianto al conseguimento del risparmio energetico, nel caso dovessero scattare eventuali richieste di chiarimenti e controlli. In alternativa al 50%, l’instal lazione di un condizionatore GIURISPRUDENZA | IL MERITO può fruire dell’ecobonus al 65%: ma con due paletti stringenti. Il primo, è che il climatizzatore deve essere una pompa di calore ad alta efficienza. Il secondo, è che il nuovo sistema deve anda re a sostituire completamente l’impianto di riscaldamento esi stente. L’importo massimo de traibile, in questo caso, è di 30mila euro in dieci anni (per un massimo di spesa di 46.154 eu ro). A valere sui bonus, infine, un’ultima possibilità per chi cer ca un sistema di raffrescamento di facile impiego e ha effettuato ristrutturazioni, restauri, risa namenti o manutenzioni straor dinarie in casa, è acquistare un impianto portatile, usufruendo della detrazione al 50% per l’ac quisto di grandi elettrodomesti ci, il cosiddetto bonus mobili, in trodotto dal Dl 63/2013. Come specifica la circolare 29/E del 2013 dell’agenzia delle Entrate fra gli apparecchi agevolati ci sono anche i ventilatori elettrici e gli apparecchi per il condizio namento, come i portatili mo noblocco. Il condizionatore de ve tuttavia raggiungere almeno la classe A+ e la spesa coperta va fino a un massimo di 10mila euro per singola abitazione. Oltre che con bonifico parlante, si può pa gare in questo caso anche con carta di credito o debito. Natu ralmente, questa detrazione va abbinata al 50% per i lavori edili zi che siano almeno di manuten zione straordinaria, eseguiti nella stessa abitazione, il che ri duce di fatto la possibilità di be neficiare di questo bonus. Infine, fra gli incentivi esi stenti, occorre non dimenticare il conto termico (si veda www.gse.it, al menu «Conto ter mico»). Tenendo però presente che lo strumento è in revisione e incentiva solo la sostituzione di vecchi apparati con nuovi ali mentati da fonte rinnovabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com Credito. Il caso della società che aveva disposto un pagamento rilevante con la data di valuta nello stesso giorno di esecuzione Stato di ebbrezza. L’alcoltest vale come prova Bonifico in ritardo, paga la banca Conducente ubriaco punito anche se non causa incidenti Se la richiesta è chiara, non è imputabile al cliente il mancato uso di termini tecnici Marco Marinaro pIl ritardo nell’esecuzione di un bonifico chiesto con valuta coincidente per il disponente e per il beneficiario è addebitabi le alla banca che riceve l’ordine, se l’istituto omette l’inserimen to dei codici previsti dalle speci fiche tecniche contenute nella guida pubblicata dalla Banca d’Italia. In particolare, non è at tribuibile al cliente la mancata indicazione della locuzione «valuta compensata», siccome costituisce linguaggio bancario che non può pretendersi cono sciuto dallo stesso. Sono le conclusioni cui per viene con una articolata sen tenza il Tribunale di Milano (la 4351 dell’ 8 aprile scorso, esten sore Cosentini). La controver sia vedeva contrapposte una società e due banche per i danni derivanti dal ritardo di un gior no di valuta nell’esecuzione di un bonifico dell’importo di ol tre 3 milioni di euro. La richiesta del cliente Nel caso sottoposto alla deci sione del tribunale meneghino, come emerge dalla documenta zione istruttoria, la società attri ce aveva preannunciato con una comunicazione del 13 mar zo 2013 l’esecuzione di una serie di Bir (bonifico di importo rile vante). Dopodiché, il 17 giugno aveva disposto il bonifico in questione indicando chiara mente la medesima data sia qua le valuta per l’ordinante sia qua le valuta per il beneficiario. Ciò nonostante il bonifico era stato eseguito presso la banca beneficiaria (quale tesoriera di un ente pubblico locale) con va luta del 18 marzo 2013 e cioè del giorno successivo all’ordine impartito. La banca principale cioè quella da cui era “partito” il bo nifico imperniava la propria difesa sulla circostanza della corretta richiesta alla banca be neficiaria di pari valuta, come indicato nell’ordine di bonifico. Chiamava quindi in causa la banca beneficiaria, domandan do in via subordinata un con corso di colpa con la società or dinante, “colpevole” di non aver evidenziato la perentorie tà del termine di scadenza e di aver atteso imprudentemente l’ultimo giorno utile per effet tuare il versamento. La banca beneficiaria ha ec cepito invece l’esclusiva re sponsabilità della banca princi pale che non aveva osservato le specifiche tecniche della Ban ca d’Italia del dicembre 2006 con riguardo agli ordini di bo nifico con «valuta compensa ta», ossia quei bonifici nei quali si attribuisce all’addebitamen to e all’accreditamento la valu ta del giorno in cui si dà corso all’operazione. Dall’esame istruttorio, il giu dice rileva che nella transazione la banca ordinante aveva omes so di indicare proprio i codici ne cessari a ottenere la «valuta compensata», diversamente dalla procedura consueta di va luta al beneficiario riportata al giorno lavorativo successivo. Peraltro, la stessa banca dispo nente si era mostrata edotta del fatto che, all’epoca di causa, la prassi bancaria era nel senso che «la banca accreditata era obbli gata a riconoscere la stessa valu ta del giorno dell’esecuzione alla banca di addebito, ma non era vincolata ad accreditare il pro prio cliente con la medesima va luta», prassi venuta meno sol tanto in seguito alle successive direttive europee sui servizi di pagamento. L’indicazione nell’«ordine» Ad avviso del tribunale, era one FOCUS re della banca principale adotta re quelle modalità che, nel ri spetto dei codici interni al siste ma bancario, avrebbero consen tito di garantire identità di data valuta tra ordinante e beneficia rio. E questo perché: e la banca era a conoscenza del pL’indennizzo per il bonifico la necessità di “bonificare” l’im in ritardo, secondo il Tribunale porto con valuta fissa; di Milano, non può essere r una volta appurato che il limitato per imprevedibilità del cliente ha dato indicato indica danno, poiché nel rapporto di zioni chiare circa la data di valu mandato clientebanca non è ta al beneficiario, non gli si può necessario rendere partecipe la imputare di avere omesso indi mandataria delle ragioni delle cazioni tecniche, quali la dizione disposizioni (come entità e «valuta compensata»: si tratta, scadenza del pagamento). La infatti, di un’espressione che condanna al risarcimento va non può pretendersi fosse lin invece commisurata guaggio conosciuto dal cliente. all’importo degli interessi Il che, tra l’altro, esclude ogni moratori e alle sanzioni per il responsabilità della banca terza ritardo di un giorno, alle quali la chiamata in causa. cliente si è trovata assoggettata. © RIPRODUZIONE RISERVATA Mora e sanzioni decidono i danni Finanziamenti. Per l’Abf l’obbligo di informativa prima della segnalazione non riguarda le persone giuridiche Centrale rischi, società iscritte senza preavviso Giovanbattista Tona pNiente preavviso alle per sone giuridiche in caso di se gnalazione nelle centrali ri schi finanziari gestite da pri vati. Lo ha stabilito il collegio di coordinamento dell’Arbi tro bancario finanziario (Abf) nella decisione 4140 del 20 maggio 2015. Una società si era rivolta al l’Abf chiedendo la cancella zione della segnalazione in Crif effettuata a suo carico dall’intermediario relativa ad un mutuo, perché non era sta ta preceduta dall’avviso pre visto dall’articolo 4 comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie. In sostanza la società non era sta ta preventivamente informa ta del fatto che sarebbe stata effettuata a suo carico una se gnalazione pregiudizievole che coinvolgeva dati tutelati dal Codice della privacy. Poiché erano stati registrati orientamenti difformi sul l’esistenza di un obbligo di preavviso anche per le perso ne giuridiche, è stato investito della questione il Collegio di coordinamento dell’Abf. Già il collegio arbitrale di Napoli con la decisione 2201 del 2014 aveva ritenuto che l’obbligo di preavviso fosse venuto meno per le persone giuridiche a seguito del decre to legge 201/2011 convertito in legge 214/2011, che, con l’arti colo 40, aveva modificato l’ar ticolo 4 del Dlgs 196/2003, escludendo il trattamento dei dati relativi agli enti dall’am bito di applicazione del codice della privacy. Il legislatore del 2011 mirava a ridurre gli adem pimenti a carico delle impre se, in particolare quelli nei confronti delle persone giuri diche, e pertanto la normativa introdotta doveva conside rarsi prevalere su ogni altra di sposizione. Al contrario il collegio ar bitrale di Roma con la deci sione 195 del 2013 aveva so stenuto che una modifica della disciplina sul tratta mento dei dati personali non poteva far venire meno l’ob bligatorietà dell’informazio ne in favore di qualsiasi sog getto, prima dell’effettuazio ne della segnalazione in una banca dati di cattivi pagatori, perché tale principio trova fondamento, sia pure con ri guardo ai consumatori, al di fuori della disciplina specifi ca dei dati personali, in una norma generale contenuta nell’articolo 125, comma 3, del Testo unico bancario. Le “sezioni unite” dell’Abf dirimono il contrasto rilevan do che sia l’articolo 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, va rato in attuazione del Codice della privacy (successiva mente modificato nel 2011), sia l’articolo 125, comma 3, del Te sto unico bancario, disciplina no l’obbligo di preventiva in formazione nei soli riguardi delle persone fisiche aventi qualità di consumatori. Il diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche è il frutto di un’inequivoca vo lontà di semplificazione in materia di privacy nei con fronti delle imprese, riducen do gli adempimenti ammini strativi a loro carico e allegge rendo la gestione dei rapporti commerciali tra imprendito ri, con liberalizzazione di uti lizzo e cessione di elenchi di dati riferibili a società, enti e associazioni. E, secondo gli ar bitri finanziari, la scelta del le gislatore non è irrazionale in considerazione dell’interesse professionale e degli stru menti di conoscenza di cui più le persone giuridiche possono disporre per controllare le proprie posizioni debitorie e fronteggiare i rischi di segna lazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com Filippo Martini pLe cronache quotidiane danno conto con sempre maggior frequenza del feno meno degli incidenti stradali provocati non solo dall’im prudenza, ma anche da con ducenti che si mettono alla guida in uno stato psicofisico alterato dalla precedente as sunzione di sostanze alcoli che o da stupefacenti. Invero, mentre è all’esame del Parlamento un disegno di legge che si propone di intro durre lo specifico reato di omicidio stradale, già oggi la giurisprudenza di merito è as sai severa nel giudicare chi si metta alla guida in uno stato tale da costituire pericolo per sé e per la collettività. Alcune recenti sentenze confermano la portata delle sanzioni piuttosto severe che vengono comminate per la guida del veicolo in stato alte rato (articolo 186 del Codice della strada). L’utilizzo dello strumento di indagine così detto “alcol test” è ad esempio considera to dalla giurisprudenza sem pre idoneo a determinare la quantità assunta di sostanze alteranti in base alla quale, si rammenta, viene comminata la sanzione più o meno grave. L’esito dell’alcoltest co struisce piena prova dell’ille cito al punto che sul condu cente grava l’onere di prova re, come affermato dal Tribu nale penale di Ivrea nella sentenza 765 del 23 gennaio scorso, che tale strumentazio ne era viziata o che vennero commessi errori nella proce dura di rilevamento da parte dei pubblici ufficiali. In modo analogo ha deciso in altra sentenza la Corte di Appello di Taranto (la 140 del 17 febbraio scorso) la quale, nel confermare la condanna di un automobilista trovato po sitivo all’alcoltest durante un controllo di routine, arriva a comminargli, oltre alla so spensione della patente per un anno, anche la sanzione am ministrativa di 23mila euro. In altra sentenza (Tribuna le di Ivrea 792 del 28 gennaio 2015) è stato affermato che l’aggravante della guida in sta to di ebbrezza alcolica non im plica necessariamente la pro duzione di danni a terzi, men tre è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la consapevole as sunzione eccessiva di sostan ze alcoliche e la successiva de cisione di mettersi comunque alla guida del proprio veicolo. In questo caso, per un tasso alcolimetrico accertato in mi sura superiore alla soglia di 1,5 grammi/litro, al conducente, oltre alla pena di quattro mesi di arresto e all’ammenda di 1.500 euro, è stata applicata la pena accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo di proprietà. In pratica, la legge punisce il conducente ubriaco che, con sapevole dell’assunzione di sostanze alteranti, abbia scel to comunque di mettersi alla guida del veicolo cosi deter minano uno stato di pericolo per la collettività. La conduzione del proprio veicolo in uno stato psicofisi co alterato, cosa che spesso è concausa dei sinistri più gravi, costituisce dunque da tempo una forma di sanzione sulla quale le norme del Codice del la Strada e la magistratura (co me si è visto nelle decisioni ci tate) operano in modo parti colarmente severo, con ciò al lineandosi alle discipline normative dei Paesi comuni tari e dell’America del nord. © RIPRODUZIONE RISERVATA