REGOLAMENTO
per gli
ese1·cizi di th·o.dell' infanteria d'attiva e di htnd.l\rekr
e per le is·pezioni della. landlvehr.
(Del 30 novembre 18".)
Il Consiglio federale svizzero;
Sulla proposta del suo Dipartimento militare,
ORDINA!
Art. 1. Sono obbligati agli ese1icizi di tiro di un g'iorno;
1) Gli ufficiaii di compagnia, i sottu:fficiali delle prime l O
e i soldati delle prime 8 classi d'età portanti fucile, del~
l'attiva di tutta l' infanteria, neg"li anni in cui non ricevono altra iBtruzione militare (art. l 04 dell'Organizzazione militare).
2) Annualmente, i sottu:fficiali d' infanteria portanti fucile,
. delle ultime 2, e i soldati d' infanteria portanti fucile;
delle ultime 4 classi d'età dell'attiva, ~e queste classi
d'età non sono chiam·ate a corsi di ripetizione, a tenori
dell'art. 83.
3) Ogni biennio, gli ufficiali di compagni:i, i ~ottufficiali
e soldati d'infanteria della landwehr portanti fucile, e
iiò in queg'li anni in cui ! b~ttailioni d'attiva del cir~.
\,''
',
.
'
~
'
- "~
~
..
-
2
condario di divisione rispettivo sono chian1ati ai Gorsi
di ripetizione.
Gli armajuoli devono prender parte agli esercizi di tiri
corne i portanti fucile. .
Art. 2. I battag~lioni di landwel1r hanno inoltre Bell'an. .
no successivo un' ispezione di un gior110.
Art. 3. In-vece, sono dispensati dagli esercizi di tiro:
1). Quelli cl1e nel medesimo anno devono fare·una scuola
· di reclute o una scuola di tiro;
2) I sottufficiali e soldati portanti fucile i quali pell. 0 agosto trasmettono al. capo-sezione, per il co1nandante di
circondario, il loro libretto di tiro co1nprovante cl1e nel
medesimo anno hanno fatto, con una ~ocietà di tir0 riconosciuta dallo Stato, almeno 25 colpi, di cui al1neno
l O à 300111 su bersagli di l 1n 8/l m 8, od a 400n1 su pari
bersagli.
Art. 4. Gli esercizi di tiro avranno luogo nei mesi di a . .
gosto, settembre e ottobre.
Art. 5. Gli esercizi di tiro dell'attiva e della landwel1r
~i faranno sulle piazze di riunione che permettono al1nilite
la venuta all'esercizio e il ritorno a casa il1nedeshno giorno.
Se la situazione territoriale il pern1ette, g~li esercizi_ di
tiro si faranno per plotone o per co1npagnia. Se ciò non è
fattibile} si procurerà che la truppa d'una sezione (territoriale) sia chiamata sulla 1nedesima piazza di riunione, e se
neppur questo non riesce per causa di troppa distanza, si
IJOtrà riunire la truppa di un comune o di più comuni ins1e1ne.
·Le 4 classi d' età più veterane dell'attiva saranno chi~­
tnate un anno colle classi d'età più g·iovani dell'attiva e
l' ann:o appresso colla landwehr.
3
Si farà sì che vengano riuniti per i11nedesin1o esercizio
da 80 a 100 uo1nini alrneno.
Art 6. Laddove possono esser riunite suddivisioni tattiche, saranno poste sotto il comando degli uffièiali cui tocca.
Se ~i tratta di piccoli distacca1nenti, si chiameranno special~
mente ufficiali a prendere la direzione degli esercizi. Il comando di questi esercizi può anche esser affidato ai colnandanti dì circondario e ai capi-sezione per ciò qualificati.
Art. 7. Dietro la pubblicazione dello specchio delle
scuole militari, le Autorità militari cantonali stabiliranno
un piano degli esercizi di tiro da prescriversi, nel qual piano si noterà il te1npo e jl l uog~o dell' esercizio, il nome della
suddivisiolie eli truppa da chiamarvisi, coll'indicazione approssimati va del nurnero d~uomini, il non1e dell'ufficiale cl1e
sarà incaricato della direzione, indicandovi
inoltre donde
.
l
sia a provvedersi il materiale dei bersag~li.
·
(Jtlesto piano sarà ~ornunicato al capo· d'arma dell' in ..
fanteria per l' approvazione.
(Juest' ultimo può, coll' atltorizzazione del Dipartirnento
1nilitare federale, far sorveg~liare g·li e8ercizi 1nediantè ufficiali superiori o rnediante istruttori speciahnente a quest' uopo comandati.
Art. 8. Per le ispezioni di un sol g~iorno non si retribuisce n è soldo nè sussistenza (art. 117 dell'Organizzazione
militare).
Se però un ufficiale è chia1nato a più d'un ··esercizio,
egli ha diritto al suo soldo pel servizio eli più.
Gli ufficiali chiarnati a una distanza tale da non potersi
percorrere per andata e ritorno nello stesso giorno, hanno
diritto alle indennità di via previste dall'ordinanza del 27
1narzo 1876.
4
Art. 9. Oltre all' equipaggian1ento e all'armamento regolamenta~e, la trupp~ sarà Inunita del libretto di S@rvizio e del. libretto di tiro, nei quali l'esercizio di tiro sarà inscritto e certificato dall' tlfficiale dirigente l'esercizio.
Chi non è ancora provveduto di un libretto di tiro,
riceverà uno al primo esercizio di tiro.
n®
Art. 10. Le Autorità militari cantonali faranno fornire
le piazze di tiro necessarie dai Com uni cui spetta (art. 225
dell'Organizzazione 1nilitare ).
Esse provvedono parirnenti pel necessario .n1ateriale
(bersagli, bandiere, palette, rotelle, a1nido) contro una corrispondente indennità pagata dalla Confederazione e che
sarà deter1ninata dal Consig--lio federale, quando, fissate che
$Ìano !e'piazze di tiro, non preferisca fornir il materiale in
natura.
Le società di tiro che profittano di un sussidio federai~
~ono tenute a mette~?e a disposizione, rnediante indennità, il
loro rnateriale di bersa.gli e accessorii.
L'Intendenza del materiale, sezione amministrativa, è,
incaricata dell'invio della n1unizione, d'accordo coi Cantoni.
Si può ricorrere per ciò alla cooperazione dei con1a.n·danti di circondario e dei venditori eli 1nunizioni. Il Dipar..,
tilnento militare federale e1n.anerà le speciali nor1ne a ciò
relative.
Art. 11. Gli esercizi di tiro propri~,rnente detti saranno
effettuati come seg~uA:
·''
a. Ogni uon1o portante fucile (con1presi gli arn1ajuoli) tira
25 cartucce, di cui
15 al fuoco individuale.
5 di salva, e
5 di celerità ..
~
b. Il fuoco individuale sarà: eseg~uito:
a 2,25m, 5 colpi , in piedi,
ber5ag·lio I ,
5 colpi a· ginocchio pi@gato » »
a 300 111 5 colpi, in piedi
>>
»
c. Il fuoco di salva sarà:
a 225m, 5 colpi, in piedi (su 2 rang·hi ).
d. Il fuoco di celerità sarà :
a 150111 , 5 colpi, a g·inocchio piegato.
e. In g·enerale si procederà secondo le Istruzioni sul tiro.
Nulladi1neno, per g~uadagnar te1npo, nel fuoco individuale e dopo che saranno stati mostrati separatamente
uno o due colpi, si potranno far tirare successivan1ente
gli altri colpi, alla stessa distanza, senza Inostrarli.
Art. 12. La truppa che n~n è occupata al tiro $arà esaIninata ed istrtlita 11ella conoscenza e 11ella cura dell'arma
e nella maniera eli prendere la mira.
.
: .l '
Art. 13. Cog~Ii esercizi di tiro, purc!}è questi non ne soffrano, potranno com binarsi ispezioni d'arini per opera dei
controllori d' armi.
Art. 14. Circa ra munizione ilnpiegata, il C0l11andante
dell'esercizio di tiro stabilirà un rapporto di munizione secondo le prescrizioni dell' Istruzione sul tiro e lo rin1etterà
all'istruttore di circondario da trasmettersi all' Amlninistrazione del n1ateriale.
Pari1nenti, si far~L all'istruttore di circondario un rap-.
porto som1nario sui i·1sultati del tiro secondo il prescritto
del regolan1ento e per attiva e lancl\vehr, come pure per carabinieri e fucilieri separatarnente.
Art. 13. Nelle riunioni IJer compagnia si rassegnerà al
con1a11daute di circondario la lista di quelli che nou si sono
presentati. Nelle riunioni più ridotte si allestiranno stati
non1inativi, separati per l'attiva e la landwehr, deg~li 110-_J
.6
J
mini presenti, e si trasmetteranno al comandante.di c~rcou­
dario, al quale servira_nno per ista"Jtilire lo speçchio dei ma11~
canti.
Art. 16. Chi senza 1noti vo m-anca agli esercizi di tiro,
non essendosi giustificato con una pre~tazione a sensi dei
precedenti art. 3 e 9, sarà punito secondo il caso e sarà obllligato ad un esercizio di complemento su una piazza di
riunione per cjrcon~ario di battaglione., e e>iò senza indennità di via.
Art, 17. Il presente reg·ola1nento entra in vigore col 1. 0
~ennaio 1877.
Be.rna, 30 nove1nbre 1876.
In nome del Consiglio fed. svizzero,
Il Presidente della ConjedeiJ~azione:
'VELrrr.
Il Cancelliere della Confederazione.·
SCFIIESS.
Scarica

libretto