Dal sito http://www.retriever.it/pedigree/nozioni.asp#CQN
"vecchio regolamento" ancora ufficialmente valido riguardante i Libri Genealogici
Italiani LOI e LIR, in attesa del nuovo che presto l'ENCI pubblicherà (ROI - RSR).
Norme Generali
Art. 1 – L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), in virtù dell’art. 2 del proprio Statuto, riconosciuto con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 533 del 20 Aprile 1960, ha istituito i seguenti Libri genealogici:
a) Libro Origini Italiano (LOI) - futuro ROI
b) Libro Italiani Riconosciuti (LIR) - futuro RSR
Art. 2 – Ogni cane che viene registrato nel LOI o nel LIR deve avere un proprio nome individuale di una sola parola; in caso di
ripetizione dello stesso nome, per cani della medesima razza, varranno per la sua distinzione il numero d’iscrizione. Solo in via
eccezionale potrà essere accettata l’iscrizione al LOI o al LIR di cani con nome composti da due o più parole quando queste siano
assolutamente indispensabili per dare un significato al nome. Il nome del cane potrà essere accompagnato solo dalla denominazione
dell’affisso allorché questo gli competa ai sensi e per gli effetti del presente regolamento (vedi art. 22 e successivi).
L’ENCI
potrà
rifiutare
la
denominazione
di
un
cane
ogni
qualvolta
lo
reputi
opportuno.
Il nome di un cane iscritto nel LOI o nel LIR, così come risulta sul certificato d’iscrizione, non dovrà mai subire modificazioni di sorta
anche in caso di cessioni.
Art. 3 – Ogni cane iscritto al LOI o al LIR dovrà figurare di un unico proprietario la cui firma per l’ENCI è l’unica valida agli
effetti
delle
successive
iscrizioni
dei
suoi
discendenti.
Qualora proprietario di un cane risultasse un Ente od una Società – purché questa sia costituita da due o più persone insieme
associate nel possesso del cane – l’ENCI riconoscerà valida solo la firma di colui che i legali Dirigenti dell’Ente o della Società
proprietari, o i singoli componenti di questa, gli avranno preventivamente designato con atto scritto a rappresentarli.
A tale scopo tutti i proprietari di cani iscritti nel LOI e nel LIR ed i rappresentanti degli Enti o Società proprietarie dovranno depositare
presso la Sede dell’ENCI il facsimile della propria firma che farà testo in ogni caso di contestazione.
Art. 4 – Proprietario del cane è colui che ne ha la disponibilità assoluta ad ogni effetto. Il primo proprietario viene registrato
come tale sul Certificato d’Iscrizione; ogni successivo trasferimento di proprietà deve risultare sullo stesso certificato ed è valido solo
se firmato dal proprietario cedente con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo del nuovo proprietario e se è vidimato dall’ENCI.
Art. 5 – Allevatore di un cane, ai soli effetti dei Libri genealogici, è considerato colui che figura proprietario della madre al
momento
della
monta
di
questa.
A tutti gli altri effetti sono considerati allevatori solo le persone che risultano titolari, ai sensi dell’art. 22 e successivi, di un affisso
riconosciuto.
Libro Genealogico Italiano (LOI)
Art. 6 – Il Libro Origini Italiano (LOI) è il registro nel quale vengono iscritti i cani di puro sangue ed annotati i dati
genealogici, somatici e segnaletici che ad essi si riferiscono.
Art. 7 – Possono essere iscritti al LOI:
a) i cani nati in Italia da genitori iscritti al LOI. Le fattrici importate in Italia devono essere trasferite al LOI su presentazione
del documento di origine estero. Se invece il padre dei cani da iscrivere nel LOI si trovasse all’estero, essendo di proprietà di
persona residente fuori dall’Italia, dovrà esserne documentata la genealogia attraverso il relativo certificato d’iscrizione in un
registro riconosciuto dalla FCI o da una copia ufficiale di tale documento, e non sarà necessaria la sua trascrizione al LOI;
b) i cani provenienti dall’estero e passati in proprietà di italiani, purché già iscritti in un libro genealogico straniero riconosciuto
dalla FCI come equivalente al LOI italiano, e la cui iscrizione e relativo passaggio di proprietà siano documentati dal relativo
Certificato ufficiale d’iscrizione;
c) i cani la cui ascendenza di almeno tre generazioni sia documentata dall’iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (LIR) e che
abbiano conseguito in Esposizione riconosciuta la qualifica di almeno Molto Buono (MB) in classe singola od il Certificato di
Tipicità (CT) in classe LIR; e ciò ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento;
d) i cani delle razze tipiche italiane, già iscritti nel LIR, se proclamati Campioni di Bellezza, acquistano il diritto di essere iscritti
nel LOI.
Libro Italiano Riconosciuti (LIR)
Art. 8 – Il Libro Italiano Riconosciuti (LIR) è il registro nel quale vengono iscritti i cani dei quali non risulti l’origine impura e
che rivelano caratteri di tipicità tali da farli ritenere di pura razza, nonché i cani provenienti dall’estero e già iscritti in un libro
genealogico straniero riconosciuto come equivalente al LIR. Per le iscrizioni nel LIR valgono le norme dettagliate negli articoli
seguenti.
Art. 9 – I cani delle razze italiane ed estere, senza distinzione di sesso, possono essere iscritti nel LIR come capostipiti,
allorché:
1) non esista alcun veto deliberato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI su richiesta della rispettiva associazione specializzata di
razza.
2) Abbiano conseguito nella classe LIR di una Esposizione Canina riconosciuta dall’ENCI, un Certificato di Tipicità (CT).
Inoltre per le razze sottoposte in Italia a prove di lavoro, l’iscrizione dei capostipiti al LIR è subordinata al conseguimento da parte
dei soggetti iscrivendi di un Certificato di Qualità Naturali (CQN) o anche di una qualifica di almeno Buono (B) in prova
riconosciuta dall’ENCI alla quale essi potranno concorrere “sub conditione” dietro presentazione, da parte del loro conduttore, di
apposita autorizzazione scritta rilasciate dall’ENCI stesso.
Art. 10 – Le fattrici di razza estera, iscritte nel LIR, potranno ottenere l’iscrizione dei propri figli nel LIR, solamente se lo
stallone col quale sono state accoppiate è registrato nel LOI o in un Libro estero equivalente riconosciuto dall’ ENCI.
Per l’iscrizione dei figli dei maschi di razza estera iscritti nel LIR occorrerà invece che la fattrice sia registrata nel LOI o in un Libro
estero
equivalente
riconosciuto
dall’ENCI.
Solamente i cuccioli di razze tipiche italiane potranno essere iscritti nel LIR anche se figli di due soggetti entrambi iscritti nel LIR.
Art. 11 – I soggetti di qualsiasi razza – italiana e non – e di qualsiasi sesso discendenti da almeno tre generazioni complete
registrate nel LIR possono ottenere il passaggio di iscrizione nel LOI, purché abbiano conseguito il CT nella classe LIR oppure la
qualifica
di
Molto
Buono
(MB)
in
un'altra
classe
di
una
Esposizione
riconosciuta
dall’ENCI.
Qualora il rilascio del CT fosse negato dalla Giuria ad un cane presentato per il passaggio di iscrizione al LOI, tale soggetto, pur
conservando l’iscrizione al LIR, non potrà più ripetere il tentativo; sul suo Certificato d’iscrizione al LIR, che va presentato alla Giuria
stessa prima dell’esame, verrà annotata a cura di quest’ultima che il cane non è stato abilitato per la registrazione LOI.
Iscrizioni nel LOI e nel LIR
Art. 12 – Chi intende iscrivere cani nel LOI e nel LIR deve farne domanda all’ENCI compilando appositi moduli che verranno
forniti
su
richiesta
degli
Interessati,
dall’ENCI
stesso
o
dalle
sue
Delegazioni
periferiche.
Tali moduli, dettagliatamente compilati e firmati dai Richiedenti, debbono essere inoltrati alla Sede Centrale dell’ENCI per il tramite
delle Delegazione di questo ultimo, competente sul territorio del quale è nata e trovasi la cucciolata. Tale Delegazione è autorizzata
ad eseguire opportuni controlli ed è tenuta ad esprimere il proprio parere all’ENCI sulle domande d’iscrizione a questo inoltrate.
Gli accertamenti riguardanti denunce provenienti da Province o Regioni nelle quali non esistono organi periferici funzionanti dell’ENCI
,
saranno
svolti
direttamente
da
quest’ultimo
con
i
mezzi
che
riterrà
più
opportuni.
Garanti della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle denunce eseguite restano comunque sempre i firmatari delle medesime;
l’ENCI controlla e fa controllare, nei limiti delle proprie possibilità, l’esattezza delle dichiarazioni ricevute ma, anche accogliendole,
non
ne
assume
alcuna
responsabilità.
E’ in facoltà dell’ENCI di imporre l’obbligo, anche a titolo sperimentale, della punzonatura dei cani da iscrivere nel LOI e nel LIR.
Ove la punzonatura dei cuccioli fosse stabilita dal Consiglio Direttivo dell’ENCI essa, nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo,
diverrà elemento obbligatorio ed indispensabile per l’iscrizione ai Libri genealogici, con la sola eccezione dei cani importati e per
quelli proposti per l’iscrizione al LIR. La modalità e la decorrenza della punzonatura dei cuccioli saranno stabiliti del Consiglio
Direttivo.
L’ENCI si riserva tuttavia il diritto insindacabile di procedere in ogni momento all’annullamento di qualsiasi già eseguita iscrizione
qualora gli risultasse che questa è stata ottenuta con documentazioni non regolari oppure non rispondenti a verità. Contro i
responsabili di falsa denuncia l’ENCI potrà anche agire disciplinarmente e per via giudiziaria.
Art. 13 – Le iscrizioni dei cani nei libri genealogici LOI e LIR possono essere fatte per cucciolata o singolarmente.
Iscrizioni per cucciolata
Art. 14 – L’iscrizione per cucciolata riguarda tutti i soggetti di una cucciolata nati in Italia da un accoppiamento tra cani iscritti.
Essa si svolge in due tempi, attraverso due denunce successive compilate su appositi moduli (Mod. A e Mod. B) e con le seguenti
modalità:
A) Denuncia di monta e di nascita, da compilarsi a cura dell’allevatore e da inviarsi all’ENCI attraverso la competente
Delegazione entro 25 giorni dalla data della nascita dei cuccioli. Con tale denuncia, che va redatta sul Mod. A, vengono
notificati all’ENCI:
a) i nomi dei genitori dei cuccioli, la loro razza, il loro numero d’iscrizione in un Libro genealogico, nonché i nomi
dei rispettivi proprietari;
b) la data in cui avvenne l’accoppiamento;
c) il numero ed il sesso dei cuccioli, di quelli ancora viventi e di quelli eventualmente nati morti o deceduti prima
della denuncia;
Tale denuncia deve essere firmata anche dal proprietario dello stallone il quale così testimonia dell’avvenuto accoppiamento del
proprio cane con la madre dei cuccioli denunciati e possibilmente conferma anche il numero dei cuccioli nati e viventi.
Quando lo stallone fosse un cane iscritto in un Libro genealogico estero, occorre documentare anche la genealogia ad almeno sino ai
terzi ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) attraverso la presentazione del suo certificato d’iscrizione o di una copia ufficiale di
questo.
B) Descrizione e domanda d'iscrizione dei singoli cuccioli che va inviata all’ENCI a cura dello stesso Allevatore che ha in
precedenza denunciato la nascita della cucciolata, entro quattro mesi dalla nascita. Tale domanda, da redigersi sul Mod. B e
da inviarsi all’ENCI per il tramite delle competente Delegazione deve contenere:
a) i nomi da imporre ai cuccioli;
b) la precisazione, per ciascuno, del colore e delle macchie del mantello nonché gli eventuali segni particolari;
tra questi sono compresi anche il numero e gli altri dati impressi su un orecchio o su una coscia del cucciolo
mediante punzonatura;
c) i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i cuccioli fossero stati nel frattempo eventualmente ceduti.
Tutti i cuccioli elencati e descritti nel Mod. B debbono essere contemporaneamente iscritti nel LOI o nel LIR. I cuccioli eventualmente
esclusi dall’Allevatore nel modulo di denuncia di nascita (Mod. A) o non compresi successivamente nella domanda d’iscrizione (Mod.
B) non potranno più, per nessuna ragione, essere iscritti in futuro.
Art. 15 – Ad insindacabile giudizio dell’ENCI potranno essere accolte domande anche dopo i termini stabiliti purché
preventivamente vistate dall’organo periferico nella cui giurisdizione risiede il richiedente. L’accettazione di tali domande ritardate
deve tuttavia avere sempre carattere eccezionale.
Iscrizioni singole
Art. 16 – L’iscrizione singola di un cane nel LOI riguarda un solo soggetto e può essere eseguita dall’ENCI solo se si riferisce:
a) a cani importati in Italia e già iscritti nel Paese di origine in un registro genealogico ufficiale riconosciuto dalla
FCI;
b) a cani nati in Italia e già iscritti nel LIR discendenti di almeno tre generazioni iscritte in tale registro e in
possesso dei titoli indicati nell’art. 7 cap. c);
c) a cani di razza italiana iscritti nel LIR con meno di tre generazioni, che siano stati proclamati Campioni
Italiani.
La domanda d’iscrizione singola deve essere avanzata all’ENCI a cura di Colui che risulta proprietario del cane da iscrivere, e va
redatta su apposito unico modulo che l’ENCI stesso o le sue Delegazioni forniranno su richiesta dell’interessato. Essa deve contenere
le seguenti indicazioni:
a) razza, nome, sesso, data di nascita del soggetto iscrivendo (i cani importati sono esclusi dall’obbligo della
punzonatura);
b) la descrizione precisa del colore e delle macchie del mantello e dei segni particolari che valgono ad
identificare il cane;
c) i nomi ed i numeri d’iscrizione nei libri genealogici dei suoi genitori;
d) il nome dell’Allevatore;
e) eventuali dati relativi alla punzonatura di cui all’art. 12.
Tale domanda deve essere inoltre accompagnata dalla fotografia in duplice copia e ripresa da un lato del cane iscrivendo (ripresa da
due
lati
qualora
trattasi
di
soggetto
con
mantello
a
macchie).
Per i cani provenienti dall’estero è già iscritti in un Libro genealogico straniero riconosciuto dall’ENCI è sufficiente che la domanda sia
accompagnata dal Certificato Ufficiale d’Iscrizione nel Libro genealogico del Paese di origine dal quale risulti l’avvenuta cessione
all’attuale
proprietario,
nonché
dalle
fotografie
del
soggetto
da
iscriversi.
Per i cani da iscriversi come capostipiti nel LIR e per quelli da trasferirsi dal LIR al LOI occorrono invece i documenti previsti dagli
articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, nonché le fotografie del soggetto.
Certificati d'Iscrizione
Art. 17 – Quando un cane viene registrato nel LOI, l’ENCI rilascia uno speciale certificato d’iscrizione, in un unico esemplare dal
quale risultano oltre al numero con il quale esso è stato registrato, anche i dati relativi al cane – nome, numero d’iscrizione nel libro
genealogico, razza, sesso, data di nascita, eventuale numero della punzonatura, nomi e numeri d’iscrizione dei genitori – nonché i
nomi
con
gli
indirizzi
dell’allevatore
e
del
proprietario.
Il
LOI
è
suddiviso
in
gruppi
di
razze
ognuno
contrassegnato
da
una
sigla
differente.
La divisione del LOI è la seguente:
1° GRUPPO - Cani da Pastore
GT
Pastori tedeschi
GS
Pastori scozzesi
GI
Razze italiane da pastore
GB
Pastori Belgi e altre razze da Pastore
2° GRUPPO - Guardia, Difesa, Utilità
BX
Boxer
DS
Dobermann
DS
Riesenschnauzer
AG
Shnauzer
AG
Alani
AG
Mastini Napoletani
DS
San Bernardo
DS
Terranova
DS
Rottweiler
TC
Razze nordiche, da traino e Bulldog
3° GRUPPO
TR
Terriers
BS
Bassotti
4° GRUPPO
5°/6° GRUPPO
SG
SEGUGI
7° GRUPPO - Cani da Ferma
CI
Razze Italiane da ferma
CE
Razze continentali estere da ferma
8° GRUPPO - Razze Britanniche
PT
Pointers
ST
Setters
RC
Spaniels e Retrievers
9° GRUPPO - Cani da Compagnia
BR
Barboni
AG
Dalmati
AG
Chow Chow
VC
Altre razze da compagnia
10° GRUPPO
LD
LEVRIERI
Il numero di iscrizione di ogni cane nel LOI è preceduto dalla sigla corrispondente alla razza o al sottogruppo. Anche per i cani
registrati nel LIR, l’ENCI rilascia un certificato d’iscrizione.
Art. 18 – Il proprietario di un cane iscritto al LOI o nel LIR deve controllare se tutti i dati registrati nel Certificato d’iscrizione
corrispondono esattamente a quelli dei soggetto posseduto. In caso di irregolarità egli dovrà notificarlo immediatamente restituendo
il
certificato
all’ENCI
il
quale
si
riserva
di
modificare
le
annotazioni
oppure
sostituire
il
documento.
Non sono ammesse correzioni né cancellature sui certificati d’iscrizione se non eseguite dall’ENCI e convalidate con il timbro sociale .
I certificati sui quali fossero state apportate correzioni o cancellature non convalidate dall’ENCI debbono essere considerati nulli.
I Certificati d’iscrizione al LOI o al LIR non forniscono alcuna garanzia per ciò che riguarda i pregi ed i difetti dei cani iscritti. Qualora
dovesse apparire che uno o più soggetti di una cucciolata risultassero privi dei caratteri di tipicità della razza sotto la quale i genitori
erano stati iscritti, l’iscrizione ai Libri genealogici dell’intera cucciolata può essere rifiutata dall’ENCI che si riserva sempre anche il
diritto di rifiutare l’iscrizione nei propri libri genealogici dei discendenti di cani che, già iscritti, avessero posto in evidenza, nel corso
del loro sviluppo, caratteristiche tali che dimostrano chiaramente che le loro origini non sono pure. In tali casi l’ENCI porrà, a fianco
dell’iscrizione nel LOI o nel LIR di tali cani la nota: “escluso dalla riproduzione” e ne darà notizia ai rispettivi proprietari.
Art. 19 – Il proprietario di un cane registrato nel LOI o nel LIR è tenuto a denunciare all’ENCI la morte o lo smarrimento
indicandone la data.
Rilascio di Duplicati
Art. 20 – Nel caso di smarrimento o di distruzione di un certificato l’ENCI potrà rilasciare il duplicato su richiesta di colui che
risulta proprietario del cane anche dalle registrazioni sui libri genealogici. Tale richiesta dovrà formare oggetto di pubblicazione sul
periodico “I nostri cani”. Il duplicato verrà emesso solo se non siano intervenute opposizioni entro trenta giorni da tale
pubblicazione.
Qualora il certificato originario, dichiarato smarrito o distrutto, venisse in seguito rintracciato e comunque risultasse ancora
esistente, l’ENCI dichiarerà nullo il duplicato che dovrà essergli restituito dal possessore.
Passaggi di Proprietà
Art. 21 – Il trasferimento di proprietà di un cane risulta dalla girata apposta sul Certificato d’Iscrizione al LOI o al LIR
sottoscritta dal proprietario cedente a favore del cessionario, debitamente vidimata e registrata dall’ENCI; in mancanza di tale
registrazione, agli effetti del LOI e del LIR il passaggio di proprietà è come non avvenuto.
Affissi
Art. 22 – Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il
nome individuale di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell’affisso risulta proprietario.
La Federazione Cinologica Internazionale (FCI) presiede alla concessione e alla registrazione degli affissi i quali pertanto hanno
valore
in
tutti
i
Paesi
aderenti
alla
FCI
stessa.
L’ENCI e le Società federate nella FCI riconoscono reciprocamente gli affissi registrati da ciascuno di essi e si impegnano a non
concedere l’uso di un affisso a persone residenti in un paese diverso dal proprio e rappresentato nella FCI. Questa cura la tenuta di
un Repertorio Internazionale degli Affissi nel quale sono state registrati tutti gli affissi da essa autorizzati nel mondo.
Art. 23 – Per presentare domanda di concessione di affisso in Italia il richiedente dovrà:
a) risultare proprietario da almeno un anno di due fattrici della medesima razza;
b) aver prodotto 2 cucciolate, della stessa razza delle fattrici di cui al punto a), nate almeno un anno prima della
richiesta di affisso;
c) aver partecipato a manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall’ENCI conseguendo,
con i propri soggetti, qualifiche di almeno “Molto Buono”.
Alla domanda di affisso dovranno essere allegate:
- fotocopie dei certificati genealogici delle 2 o più fattrici del richiedente;
- elenco delle qualifiche ottenute dai soggetti di proprietà del richiedente con l’indicazione delle manifestazioni in
cui le stesse sono state acquisite.
La domanda di concessione di affisso deve essere rivolta all’ENCI per iscritto e deve indicare il nome dell’affisso desiderato. Oltre a
questo debbono essere segnalati in ordine di preferenza altri due nomi anch’essi accettabili dal richiedente e che l’ENCI e la FCI sono
autorizzati
a
rilasciare
qualora
il
preferito
non
dovesse,
per
qualsiasi
motivo,
essere
concesso.
E’ facoltà insindacabile dell’ENCI di pronunciarsi sulla domanda di concessione di affisso e quindi di accogliere o di respingere la
domanda stessa oppure di proporre la scelta di un affisso diverso da quello richiesto per evitare omonimie o per altri motivi.
Allorché un affisso sia stato accettato dall’ENCI questo dovrà curarne la registrazione presso la FCI che ha anch’essa la facoltà di
rifiutarlo o di richiederne la sostituzione con altra denominazione.
Art.
24
–
La
concessione
di
un
affisso
è
personale
e
vitalizia.
L’affisso, allorché sia stato autorizzato e concesso, può servire a designare cani di razze anche diverse purché allevati dallo stesso
concessionario. Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad altro allevatore; in caso di morte del titolare
la concessione decade, ma il medesimo affisso non potrà essere concesso ad altra persona che dopo dieci anni, fatta eccezione per
gli eredi legittimi del titolare defunto, ad uno dei quali soltanto il Consiglio Direttivo potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, il
diritto di subentrare nell’uso dell’affisso purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dia affidamento di voler
continuare
l’allevamento.
Il titolare di un affisso ha la facoltà di associare nell’allevamento il coniuge o il discendente o il collaterale di I grado in linea retta o il
genero
(o
la
nuora)
sempre
che
questi
abbia
raggiunto
il
18°
anno
di
età.
Ciò potrà avvenire con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo dell’ENCI a seguito di richiesta scritta inoltrata dal titolare
dell’affisso
e
vistata
per
accettazione
dell’associando.
La
rappresentanza
a
tutti
gli
effetti
di
tale
associazione
spetta
al
titolare
originario
dell’affisso.
Il contitolare così associato subentrerà automaticamente nella titolarità dell’affisso stesso sia in caso di premorienza dell’associante
sia in caso di rinuncia da parte di quest’ultimo. L’associato potrà presentare all’ENCI domanda per divenire socio individuale.
Art. 25 – Agli Enti o società praticanti l’allevamento dei cani ai sensi dell’art. 3, non potrà mai essere consentito l’uso di un
affisso del quale è concessionario uno dei Soci; né questi potranno servirsi, per i cani da essi personalmente posseduti, dell’affisso
concesso
alla
Società
o
Ente
di
cui
sono
componenti.
Quando una società è formata fra due o più persone per l’allevamento in comune essa, fermo restando quanto è precisato nella
prima parte del presente articolo, continuerà a sussistere finché non venga comunicato all’ENCI lo scioglimento, oppure finché due
dei suoi fondatori ne faranno parte, anche se uno o più membri si fossero ritirati, oppure se questi fossero stati sostituiti da altre
persone, oppure se il numero degli associati fosse stato aumentato.
Art. 26 – E’ vietato l’uso di un affisso che non sia stato autorizzato dall’ ENCI e registrato della FCI; è vietata altresì la
concessione di due o più affissi alla stessa persona o al medesimo Ente o Società. L’assoluta proprietà e l’esclusivo diritto di valersi di
un affisso sono riservati soltanto a chi – persona, ente o società – ne abbia ottenuta la regolare concessione.
Art. 27 – I cani importati in Italia, e già iscritti in un libro genealogico straniero riconosciuti dall’ENCI, conservano il loro
affisso d’origine con il quale verranno anche registrati nel LOI e nel LIR ma non potrà mai il loro nome essere accompagnato da
quello
dell’affisso
di
cui
è
titolare
il
nuovo
proprietario.
E’ comunque sempre vietato attribuire un affisso a un cane proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest’ultimo
ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.
Art. 28 – Un cane non potrà mai portare altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della monta.
Art. 29 – I detentori di affisso riconosciuto dovranno tener compilato e aggiornato il Libro di Allevamento, registrato e
vidimato
prima
dell’uso
dall’ENCI.
Tale libro dovrà essere del tipo approvato dall’ENCI il quale lo fornirà, dietro pagamento, ai titolari di affisso che ne facciano richiesta.
Art. 30 – È in facoltà del Consiglio Direttivo dell’ENCI di sospendere e di revocare, con provvedimento motivato, la concessione
di affisso già autorizzato e di vietarne l’uso.
Comitato Tecnico
Art. 31 – Per sovrintendere alla iscrizione dei cani nel LOI o nel LIR e per curare che vengano osservate le norme contenute nel
presente regolamento, il Consiglio Direttivo dell’ENCI si avvale del Comitato Tecnico dei Libri genealogici, presieduto da un
Consigliere dell’ENCI; tale Comitato ha il compito di interpretare il regolamento stesso e di pronunciarsi su tutti i casi dubbi nonché
sulle eventuali contestazioni esprimendo altresì il proprio avviso, suggerimenti e proposte al Consiglio direttivo in tutte le questioni
che da questo venissero proposte al suo esame. Per quanto riguarda le iscrizioni dei cani nei libri genealogici il Comitato ha funzioni
deliberative.
Contributi Integrativi
Art. 32 – Per le varie pratiche relative alle denunce e alle iscrizioni dei cani nei libri genealogici, nonché per quelle che
riguardano registrazioni di passaggi di proprietà, rilasci di certificati, ecc., gli interessati dovranno versare all’ENCI un contributo, la
cui misura viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Tali contributi debbono essere versati in anticipo, allegati alle domande od inviati a
mezzo
vaglia
postale.
Ai soci individuali dell’ENCI e agli iscritti nei sodalizi associati all’ENCI in qualità di Soci Collettivi verranno concesse riduzioni, nelle
misurata
deliberata
dal
Consiglio
Direttivo.
Le tariffe contributive stabilite dal Consiglio Direttivo, e i relativi sconti, sono validi per tutta Italia e non possono essere modificati da
chicchessia
per
alcuna
ragione.
L’ENCI riconoscerà direttamente e periodicamente ai propri organi periferici, delegati per il controllo delle iscrizioni, un contributo su
ogni cane iscritto nel LOI e nel LIR da persone residenti nella loro giurisdizione onde rimborsare ad essi, almeno parzialmente, le
spese sostenute per gli accertamenti e per le indagini svolte nonché per l’eventuale assistenza concessa agli allevatori e ai proprietari
interessati.
La
misura
di
tali
contributi
è
deliberata
dal
Consiglio
Direttivo.
Le operazioni sottoposte al pagamento di un contributo a favore dell’ENCI sono le seguenti:
1) iscrizione per cucciolata:
a) denuncia di monta e di nascita (Mod. A);
b) iscrizione dei cuccioli, con rilascio del certificato di iscrizione (Mod. B).
2) Iscrizione singola di cani al LOI e al LIR con rilascio del certificato d’iscrizione:
a) per i cani importati dall’estero;
b) per i cani da iscriversi al LIR come capostipiti.
3) Passaggi di proprietà:
a) Dichiarati nella denuncia di cucciolata;
b) Indicati sul certificato d’iscrizione.
4) Rilascio di Libretto delle Qualifiche.
5) Rilascio del Libretto di Commissario di Ring.
6) Concessione di Affisso (vitalizio).
7) Rilascio di duplicati di certificati.
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