DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre
1979, n. 22-18/Leg.
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60,
concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento" e
successive modifiche ed integrazioni
(b.u. 29 gennaio 1980, n. 5)
Capo I
Disposizioni generali per l’esercizio della pesca (1)
Art. 1
La L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, viene in
seguito denominata: legge.
Art. 2
Produttività naturale
Tutti gli acquicoltori sono obbligati a conservare o reintegrare nel proprio tratto d'acqua
una popolazione di pesci adeguata alle possibilità ambientali e nutritive dell'acqua, al fine
di garantire la corrispondente produttività naturale.
Per produttività naturale di un'acqua da pesca si intende la quantità di pesce (kg. per
ettaro) che è possibile prelevare annualmente senza diminuire la popolazione ittica
ottimale.
La produttività naturale delle acque viene determinata dalla "Carta ittica".
Art. 3
Coltivazioni e semine
La coltivazione basata sulla produttività naturale dell'acqua, ai sensi del primo comma
dell'art. 6 della legge, consente le semine atte a riportare le acque alla loro produttività
naturale annua ed al mantenimento o al ripristino delle linee genetiche originarie della
fauna ittica.
Per le semine sono ammesse solo le specie di pesci autoctoni, purché corrispondano
alla fauna caratteristica delle acque da ripopolare. La semina di altre specie dovrà essere
effettuata in conformità dell'art. 10 della legge. Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della
legge sono da considerarsi appartenenti alle linee genetiche originarie le specie elencate
nell'allegato A.
Art. 4
Coltivazione speciale
In linea di massima, l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge può
essere data per le acque le quali, per le oscillazioni di portata, per qualità, temperatura,
altitudine, per particolari condizioni di isolamento, per la limitata superficie, per il numero
dei pescatori o per particolari manifestazioni agonistiche, non offrono condizioni favorevoli
ad una coltivazione basata sulla produttività naturale.
Art. 5
Bandite, zone aperte alla pesca a prelievo nullo e a trofeo
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 20, quarto comma della legge, sono da
considerarsi bandite di diritto le acque comprese nei corsi d’acqua per una distanza pari o
inferiore a m. 40 a monte e a valle di dighe di sbarramento.
2. Tutte le bandite ad eccezione di quelle di diritto previste dall’art. 20 lett. b) della
legge e dal precedente comma, devono essere identificate mediante apposite tabelle
visibili una dall’altra, apposte dall’acquicoltore e corrispondenti al campione predisposto
dall’ufficio competente.
3. Si definiscono zone aperte alla pesca a prelievo nullo tratti di corsi d’acqua dove è
vietato trattenere il pesce.
4. Si definiscono zone a trofeo i tratti di corsi d’acqua dove è consentito trattenere un
solo esemplare di misura significativamente superiore a quella minima prevista dalla
tabella C del presente regolamento.
5. In dette zone sono vietate le semine, fatti salvi eventuali trasferimenti di materiale
da e per altre zone autorizzati dal competente ufficio. L’accesso alle stesse è consentito
con contenitori portatili o altri mezzi di trasporto del pesce vuoti.
6. Per l’istituzione delle stesse è necessario acquisire nulla-osta da parte del
competente ufficio. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta senza
che il predetto nulla-osta venga comunicato all’acquicoltore, lo stesso potrà comunque
procedere all’istituzione della zona, ai sensi dell’articolo 23 della L.P. n. 23/92. Le zone
aperte alla pesca a prelievo nullo e le zone a trofeo possono essere istituite
dall’acquicoltore nei limiti previsti dal presente regolamento, nei tratti dei corsi d’acqua che
presentino condizioni potenzialmente favorevoli alla riproduzione e alla vita delle specie
ittiche, nonché caratteristiche di agevole controllabilità da parte degli organi incaricati della
vigilanza sulla pesca (2).
Art. 6
Contrassegnazione di zone d'acqua da pesca soggette a particolari norme
L'acquicoltore deve provvedere alla contrassegnazione delle zone soggette a
particolari norme in attuazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge, in modo da
consentire l'individuazione da parte del pescatore. I cartelli o le indicazioni devono essere
apposti ai confini dei tratti in corrispondenza degli accessi o almeno ogni 2 km. (3)
I cartelli e le indicazioni devono corrispondere al campione predisposto dall'ufficio
competente.
Art. 7
Piano di coltivazione
Il comitato provinciale della pesca predispone il piano di coltivazione sulla base delle
indicazioni della "Carta ittica"; essa deve comprendere un rilevamento dell'ecosistema
acquatico, un esame dei popolamenti ittici, l'identificazione della capacità produttiva
normale e reale, le norme per l'utilizzazione della produzione. A tal fine all'ufficio incaricato
dell'attuazione faranno capo gli altri uffici provinciali e gli acquicoltori.
Art 7 bis
1. La licenza governativa di pesca viene rilasciata dal competente ufficio ai residenti
in provincia di Trento, previa domanda.
2. Le licenze si suddividono in:
- licenza di tipo A, valida solo per i pescatori professionisti, i quali sono tenuti entro 3
mesi dal rilascio della stessa a dare prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l’amministrazione
provinciale provvederà al ritiro del documento;
- licenza di tipo B, valida solo per i pescatori dilettanti, compresi gli esercenti usi civici e
pescatori subacquei;
- licenza di tipo D, per stranieri, che viene rilasciata, oltre che dal competente ufficio,
anche da strutture periferiche delegate, previa presentazione di documento di identità
valido.
3. In caso di furto, smarrimento, o usura della licenza, il duplicato verrà rilasciato
dall’ufficio competente su domanda dell’interessato, cui andrà allegata apposita
dichiarazione attestante il furto o lo smarrimento, o il vecchio documento di cui si chiede la
sostituzione (4).
Art. 8
Permessi di pesca
I permessi di pesca sono rilasciati in conformità a quanto previsto dallo statuto di cui
all'art. 5 della legge.
Unitamente al permesso gli acquicoltori, allo scopo di verificare la produttività delle
proprie acque da pesca, nonché di effettuare il controllo diretto delle uscite e sulle catture,
rilasciano il libretto controllo catture che costituisce parte integrante del permesso stesso;
sul libretto, prima d'iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare la data e la zona di
pesca; inoltre è tenuto ad annotarvi di volta in volta i capi catturati.
Gli acquicoltori sono tenuti a presentare annualmente all'ufficio provinciale competente
la statistica relativa ai dati delle catture desunti dai libretti, distinti per zone di pesca,
preventivamente concordate con l'ufficio medesimo (5).
Art. 9
Semine
La semina deve essere autorizzata dall'ufficio competente in conformità alle
indicazioni tecniche contenute nella "Carta ittica".
L'acquicoltore deve dare preavviso della semina all'ufficio competente tramite apposito
modulo che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'effettuazione della semina. La
semina è comunque permessa solo in presenza di un incaricato dell'ufficio competente, o,
nel caso di assenza di questi, in presenza di altra persona all'uopo incaricata che redige il
verbale di semina predisposto dall'ufficio competente al quale dovrà essere consegnato
l'originale, mentre copia verrà rilasciata all'acquicoltore (6).
Art. 10
Malattie
Gli acquicoltori, i guardapesca e i pescatori dovranno comunicare all'ufficio
competente ogni moria di pesci ed ogni evidente anomalia che faccia supporre la
presenza di malattie, in particolare quelle infettive, nonché il pericolo che tali malattie si
sviluppino.
L'acquicoltore deve consentire i controlli dell'autorità competente ed attuare le
eventuali prescrizioni profilattiche e di lotta contro le malattie.
Il pesce da semina deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta. La
documentazione verrà controllata dall'incaricato dell'ufficio competente ed allegata al
verbale di semina.
In caso di irregolarità della documentazione e di evidente malattia del pesce da
semina o di manifeste condizioni precarie dello stesso, l'incaricato dell'ufficio competente
dovrà impedire la semina redigendone verbale (7).
Art. 11
Modi di pesca
1. La pesca è consentita a partire da un’ora prima che sorga il sole fino ad un’ora
dopo il tramonto (orario astronomico).
2. Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per la maggior parte coperto
di ghiaccio, è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 m.
dall’acqua stagnante.
3. Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale da un altro pescatore già sul
posto, da non intralciare l’esercizio della pesca.
4. I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi di
esercizio.
5. Il pescatore con natante è obbligato, in seguito a manifesto richiamo del personale
addetto alla sorveglianza, ad avvicinarsi alla riva per gli opportuni controlli.
6. È vietato l’uso dell’ecoscandaglio durante l’esercizio della pesca.
7. Il pesce catturato in periodi di divieto o di misura inferiore alla minima prevista,
deve essere immediatamente rimesso in acqua con la massima cura, anche tagliando la
lenza, se ciò si rende necessario.
8. È vietato abbandonare esche o pesce lungo le rive e nelle acque (8).
Art. 12
Uso civico di pesca
Nelle acque soggette a diritto di uso civico, questo verrà espletato in conformità con le
specifiche regolamentazioni contenute nei rispettivi atti di riconoscimento.
Le reti e gli attrezzi consentiti sono quelli riportati nell'allegato B. È fatto obbligo ai
possessori di reti di comunicare all'ufficio provinciale competente qualsiasi variazione in
merito al tipo e al numero di reti possedute.
L'impiego delle reti è subordinato alle seguenti condizioni:
- che siano munite di speciali contrassegni che ne accertino le conformità con le
disposizioni vigenti;
- che il predetto contrassegno venga applicato dal personale dell'ufficio competente con
le modalità e nei luoghi che verranno stabiliti;
- che le reti stese per l'esercizio della pesca debbano essere segnalate da appositi
galleggianti ben visibili dalle rive;
- che le reti, ad eccezione del “bertavello” siano posate dopo le ore 14 e siano
recuperate prima delle ore 9 del giorno successivo a quello della posa;
- che il "bertavello", sia recuperato entro le 72 ore successive alla posa;
- che l'impiego del natante per recuperare eventuali reti impigliate sia subordinato alla
preventiva comunicazione al personale provinciale incaricato.
Le reti ed attrezzi da pesca consentiti fino all'entrata in vigore del regolamento di
esecuzione alla L.P. 12 dicembre 1978, n. 60, possono essere utilizzati, previo opportuno
contrassegno, fino a consumazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, anche se
non corrispondenti alle caratteristiche previste nell'allegato B di cui al secondo comma del
presente articolo (9).
Art. 13
Strumenti ed esche
1. In tutte le acque è consentito l’uso:
a) del guadino e del raffio esclusivamente per estrarre il pesce già allamato;
b) di pesci utilizzati quali esche vive solo se appartenenti alle seguenti specie:
sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune;
c) delle restanti esche artificiali e naturali, con l’esclusione del bigattino (larve di mosca
carnaria) sulle acque correnti;
d) della bottiglia per la cattura fino ad un massimo giornaliero di 50 sanguinerole da
usarsi come esca.
2. Di contro in tutte le acque è vietato l’uso:
a) dell’elettricità;
b) degli esplosivi;
c) delle sostanze inebrianti e venefiche;
d) della fiocina;
e) di tutti gli strumenti non espressamente richiamati nel presente regolamento.
3. Sono altresì vietate:
a) la pesca con le mani;
b) l’uso a strappo di attrezzi armati con amo e ancoretta, intendendosi con “uso a
strappo” l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non
siano l’apparato boccale;
c) la raccolta di macroinvertebrati (organismi animali di piccole dimensioni viventi
stabilmente sul fondo) da usarsi come esca nel periodo 1 gennaio - 30 aprile, che
comporti qualsiasi movimentazione di sassi o ciottoli, o comunque del materiale di
fondo dell’alveo.
4. Nelle acque correnti è consentito esclusivamente l’uso:
a) di una sola canna con, al massimo, due ami o due ancorette oppure due esche
artificiali;
b) di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità giornaliera non
superiore a Kg 0,5 per pescatore limitatamente alla fossa di Caldaro;
c) di esche artificiali con amo singolo e senza ardiglione nelle zone aperte alla pesca a
prelievo nullo e nelle zone a trofeo;
d) della mosca secca, o con coda di topo, o con galleggiante, con un solo artificiale
senza ardiglione, limitatamente al mese di ottobre.
5. Nelle acque stagnanti naturali o artificiali è consentito l’uso:
a) di una sola canna con al massimo 3 ami o 3 ancorette, oppure 3 esche artificiali; per la
sola “moschiera” o “camoliera” è consentito un massimo di 5 ami;
b) contemporaneo di 2 tirlindane oppure di 2 canne; queste ultime possono essere
armate con non più di 6 ami complessivamente e comunque con non più di 3 ami o 3
ancorette oppure 3 esche artificiali su una canna;
c) della bilancia di lato non superiore a m.1,50 con maglia non inferiore a mm.10 solo per
la cattura di pesciolini e di altri animali acquatici da usarsi come esca.
6. Nelle sole acque stagnanti poste a quota inferiore a 1100 m. s.l.m. è consentito
esclusivamente l’impiego di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità
giornaliera non superiore a Kg. 0,5 per pescatore.
7. È fatta altresì eccezione per un limitato numero di gare di pesca organizzate su
acque stagnanti secondo un calendario, che escluda i mesi di luglio e agosto,
annualmente predisposto dall’ufficio provinciale competente sulla base delle richieste
avanzate dagli acquicoltori; in occasione di tali manifestazioni è permessa ai garisti la
pasturazione con al massimo 1,5 kg a testa di sostanze vegetali.
8. Per i pescatori professionisti la pesca con le reti nel lago di Garda è disciplinata
dal capo II del presente regolamento (10).
Art. 14
Strumenti speciali per l'acquicoltura
Gli acquicoltori possono usare strumenti speciali quali i generatori autonomi di energia
elettrica, reti od altri strumenti altrimenti proibiti per lavori di acquicoltura. L'ufficio
competente può autorizzare tali strumenti per effettuare controlli a scopo scientifico o
estimativo, in tutte le acque pubbliche, previa comunicazione all'eventuale proprietario del
diritto esclusivo di pesca.
Gli strumenti speciali devono in ogni caso avere caratteristiche tali e devono essere
usati in maniera da garantire la conservazione del patrimonio ittico. Ogni uso di strumenti
speciali da parte degli acquicoltori deve essere notificato all'ufficio competente e al
proprietario almeno sette giorni prima, salvo casi di urgenza riconosciuti preventivamente
dall'ufficio competente, ed è consentito solo in presenza di una persona incaricata dal
medesimo ufficio.
Il prelievo di materiale ittico per la riproduzione dei pesci in loco o per motivi di ordine
sanitario, tecnico o per scopi scientifici effettuato in deroga al presente regolamento è
subordinato a speciale autorizzazione da parte dell'ufficio competente, il quale prescriverà
anche le relative modalità operative. Il pesce prelevato, se possibile, dovrà essere
reimmesso nelle acque di origine (11).
Art. 15
Limiti di cattura
1. Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di:
2 capi di trota marmorata;
1 capo di trota lacustre (limitatamente al fiume Sarca);
3 capi di salmerino alpino;
3 capi di temolo;
3 capi di luccio;
50 capi di pesce persico.
2. Per ogni giornata il pescatore non può comunque catturare più di 6 salmonidi.
Nell’allegato C sono indicati i periodi di divieto e le misure minime per la cattura.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 e 2 non trovano applicazione nelle zone
aperte alla pesca a prelievo nullo e nelle zone a trofeo; nelle medesime zone non trova
applicazione altresì quanto disposto dall’allegato C in ordine alla misura minima, fermi
restando i periodi di divieto (12).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Art. 16
Misure e divieti di pesca
1. La pesca nelle acque correnti è vietata dal primo novembre al 31 gennaio. Tale
divieto non si applica nella fossa di Caldaro e nelle acque del Brenta ricomprese dalla
sorgente al ponte di Santa Giuliana.
2. La pesca notturna è consentita per le sole anguilla, carpa, tinca e bottatrice, in
tutte le acque stagnanti, limitatamente al periodo 1 luglio - 30 settembre.
3. Fatto salvo quanto disposto dal capo II del presente regolamento la pesca
subacquea è vietata.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le misure minime e i
periodi di divieto stabiliti all’allegato elenco C).
5. In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l’ufficio
competente, sentito il comitato della pesca, può autorizzare l’acquicoltore a ridurre le
misure minime o i periodi di divieto in vigore (13).
Art. 17
Gare e manifestazioni agonistiche di pesca
Gli acquicoltori, sia in qualità di titolari che di concessionari del diritto di pesca su
acque pubbliche della provincia, possono organizzare sulle proprie acque gare e
manifestazioni agonistiche di pesca.
I tratti d'acqua dove si svolgono tali attività vengono chiusi al normale esercizio della
pesca durante il periodo di effettuazione delle medesime.
Gli acquicoltori sono tenuti a comunicare, con almeno otto giorni di anticipo, la data
delle gare o delle manifestazioni agonistiche, provvedendo a richiedere nel contempo
eventuali estensioni del periodo di chiusura della normale attività di pesca nonché la
deroga al limite di cattura di cui all'art. 15.
I campi di gara e i relativi periodi di chiusura della pesca vengono segnalati mediante
cartelli apposti dall'acquicoltore e corrispondenti al campione predisposto dall'ufficio
provinciale competente.
Per quanto concerne la pasturazione vale quanto disposto all'art. 13 (14).
Art. 18
Regolamenti interni
Gli acquicoltori, sia in qualità di titolari che di concessionari del diritto di pesca su
acque pubbliche della provincia, nell'ambito di appositi regolamenti interni, oltre a fissare
le modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture, possono adottare
prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca, valevoli sulle proprie acque.
Dette prescrizioni, nel rispetto della legge e del regolamento provinciale della pesca,
possono riguardare:
- limitazioni temporali e spaziali dell'attività di pesca, riferite anche a parte delle acque in
concessione;
- limitazioni sulle uscite di pesca e sul numero delle catture;
- maggiorazione delle misure minime esistenti ed introduzione della misura per le
specie per le quali non è prevista dal regolamento;
- strumenti di pesca ed esche;
- altre modalità riguardanti l'esercizio della pesca.
La validità dei regolamenti interni è subordinata al visto di approvazione da parte
dell'ufficio provinciale competente; a tale scopo detti regolamenti verranno inviati in duplice
copia al predetto ufficio entro il 30 novembre di ogni anno o comunque con un mese di
anticipo rispetto all'apertura della pesca.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei regolamenti interni, ivi
comprese le modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture, l'associazione
concessionaria adotta, in armonia con il proprio statuto, provvedimenti disciplinari
commisurati alla gravità delle infrazioni.
I guardapesca dipendenti dalle società concessionarie sono tenuti a collaborare con il
personale di sorveglianza provinciale.
Gli acquicoltori curano la preparazione tecnica del proprio personale di sorveglianza,
anche con la collaborazione del competente ufficio provinciale.
L'inosservanza dei regolamenti interni è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 6
della legge (15).
Art. 19
Sorveglianza
L'acquicoltore deve garantire un'adeguata sorveglianza delle proprie acque da pesca
al fine di assicurare una corretta applicazione della "Carta ittica" (16).
Art. 20
Commissione di esami
L'esame previsto dall'art. 13 della legge è da sostenere davanti ad una commissione
nominata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, in carica per la
durata della legislatura, che si compone di:
a) un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il competente ufficio caccia e
pesca, in qualità di presidente;
b) un esperto in idrobiologia, pesca e pescicoltura che può essere scelto anche tra gli
impiegati dell'amministrazione provinciale;
c) un esperto in materia giuridico-amministrativa, che può essere scelto anche tra gli
impiegati dell'amministrazione provinciale;
d) un esperto di pesca da scegliersi tra i candidati proposti dagli 11 rappresentanti
comprensoriali dei pescatori sportivi componenti il comitato provinciale della pesca.
I componenti la commissione possono farsi rappresentare, di volta in volta, mediante
delega scritta. La commissione è valida qualora siano presenti tre componenti; funge da
segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale.
Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla L.P. 20
gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di
cui agli articoli 2 e 9 della L.P. 30 settembre 1974, n. 26 (17).
Art. 21
omissis (18)
Art. 22
Abilitazione alla pesca
L'abilitazione alla pesca prevista dall'art. 13 della legge viene rilasciata dall'ufficio
competente sotto forma di certificato o di timbro applicato sulla licenza di pesca.
Capo II
Disposizioni particolari per la pesca nel lago di Garda (19)
Art. 22 bis
Disciplina applicabile per la pesca nel lago di Garda
1. L’esercizio della pesca nel lago di Garda è soggetto alle disposizioni di cui al capo
I, salvo quanto previsto dal presente capo II (20).
Art. 22 ter
Definizioni
1. Si definisce pesca sportiva e dilettantistica l’attività di pesca esercitata nel tempo
libero senza scopo di lucro.
2. Si definisce pesca professionale l’attività economica di pesca esercitata in forma
esclusiva o prevalente, e consistente nella cattura di pesci, molluschi e crostacei al fine
della loro commercializzazione (21).
Art 22 quater
Orari di pesca
1. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto, nel
rispetto delle disposizioni previste all’art. 22 decies.
2. La pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario, salvo quanto
previsto all’art. 22 quinquies (22).
Art. 22 quinquies
Periodo di divieto e lunghezze minime
1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver
raggiunto perché la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei
pubblici esercizi, possano essere consentiti, sono quelli indicati dall’allegato elenco D).
2. Sono sempre vietate la cattura e la detenzione di qualunque specie ittica di
dimensione inferiore a 5 cm.
3. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12 del primo giorno di
decorrenza dei periodi e terminano alle ore 12 dell’ultimo giorno dei medesimi periodi.
4. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento, l’ufficio provinciale
competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo di fauna ittica per scopi
scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento (23).
Art. 22 sexies
Limitazioni del catturato
a)
b)
c)
d)
1. Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di:
carpione n. 3 capi
coregone lavarello n. 6 capi
trota spp. n. 6 capi complessivi (di cui al massimo 1 trota lacustre)
luccio n. 3 capi
e) pesce persico n. 20 capi
2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di 5 kg.
complessivi di pesce, indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (carpione,
coregone, trota) il limite massimo è fissato in sei capi complessivi per giornata. È
consentito superare il limite complessivo di peso sopra indicato nel caso in cui il limite
medesimo sia superato con l’ultimo esemplare catturato.
3. L’ufficio provinciale competente può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in
occasione di gare o di manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell’articolo 22 sedecies
(24).
Art. 22 septies
Zone di divieto assoluto di pesca
1. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a
50 cm dagli sbocchi dei corsi d’acqua e dai ponti, e ad una distanza inferiore a 100 m.
dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si
trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo usato per la pesca (25).
Art. 22 octies
Norme di salvaguardia
1
Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo ambiente di vita l’ufficio provinciale
competente può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi
da pesca, per periodi e località determinati.
2. L’ufficio provinciale competente, per comprovate esigenze climatiche o di altra
natura relative alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri tra le diverse specie
ittiche, può inoltre variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all’allegato
elenco D), nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i
modi di pesca di cui all’articolo 22 novies e 22 decies, ai commi 4, 5, 6, e 7 dell’articolo 22
undecies, ed ai commi 1 e 7 dell’articolo 22 terdecies.
3. La Provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e al comma 6 dell’articolo 22 terdecies, nonché le eventuali deroghe alle
disposizioni previste al comma 4 dell’art. 22 quinquies, comunica i relativi provvedimenti
alle province di Brescia e Verona (26).
Art. 22 novies
Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica
1. Per ogni imbarcazione è consentito l’uso di due tirlindane nei modi e tempi
sottoindicati:
a) con attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o di metallo dotato di non più
di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. Tale attrezzo è
proibito nel periodo di divieto del carpione;
b) con attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 90 m,
dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un’esca naturale o artificiale. Nel
periodo di divieto del carpione l’esca artificiale costituita da una latta raffigurante un
pesciolino deve avere una lunghezza non inferiore a 12 centimetri;
c) con attrezzo con un solo filo (filagnino), della lunghezza massima di 50 m, recante
un’esca naturale o artificiale.
2. Il natante può sostare ad una distanza non inferiore a 100 m dagli attrezzi fissi di
pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 m dagli attrezzi di
pesca segnalati da galleggianti (27).
Art. 22 decies
Attrezzi e modi consentiti per la pesca subacquea
1. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza esclusivamente in apnea e con fucile
subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte negli orari previsti all’art. 22
quater;
b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di
dimensioni conformi alle leggi vigenti per segnalare la propria presenza;
c) con apposita unità di appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia
diagonale bianca. Nei casi di immersione con partenza da riva non è necessario
l’adempimento di tale obbligo;
d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
e) nelle zone e nei periodi che l’ufficio competente, individuerà in relazione a esigenze di
tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative;
f) ad una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e di ripopolamento ittico,
di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi di pesca nonché
da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
g) a una distanza superiore a 50 m dai canneti, dalle opere portuali e dai loro accessi,
dalle zone di ormeggio autorizzate dagli organi competenti, dai segnali di navigazione
e dagli attrezzi da pesca segnalati da galleggianti;
h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio
pubblico di linea;
i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
2. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in
acqua o in emersione.
3. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.
4. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei
periodi in cui essi sono vietati (28).
Art. 22 undecies
Uso di esche e pasture
1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del
sangue solido e delle interiora di animali.
2. È vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica
caratteristica del lago.
3. È vietato utilizzare quale esca viva le specie ittiche che non abbiano ancora
raggiunto la taglia minima di cattura di cui all’allegato elenco D).
4. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di 1 kg. di larve
di mosca carnaria, salvo quanto previsto al comma 6.
5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per ogni giornata, non più di 2 kg. di
pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto
previsto dal comma 6.
6. Dal primo giugno al 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 19, il pescatore dilettante
può detenere e usare, per ogni giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in
quantità non superiore a 1 kg, non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le
larve di mosca carnaria.
7. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora
di animali (29).
Art. 22 duodecies
Misurazione delle maglie delle reti
1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra
undici nodi consecutivi (30).
Art. 22 ter decies
Attrezzi consentiti per la pesca professionale
1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi
indicati nell’allegato elenco E).
2. I periodi di divieto d’uso per ciascuna rete, di cui all’allegato elenco E), iniziano alle
ore 12 del primo giorno di decorrenza del periodo e terminano alle ore 12 dell’ultimo giorno
del medesimo periodo.
3. È sempre vietato l’uso a strascico di qualunque tipo di rete.
4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d’uso di cui all’allegato elenco
E) non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca.
5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore
rispetto a quanto prescritto.
6. L’ufficio provinciale competente, sentito il comitato provinciale della pesca,
individua le zone di lago o le profondità massime entro le quali vietare, dal primo marzo al
30 aprile, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione
del luccio.
7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal primo marzo al 31 ottobre,
devono essere messi in posa a partire da 3 ore prima del tramonto per essere recuperati
non oltre le ore 9 (non oltre le ore 10 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno
successivo. È consentito non attenersi alle predette prescrizioni in presenza di condizioni
atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l’incolumità del pescatore.
8. Gli impianti fissi di pesca sono autorizzati dall’ufficio provinciale competente (31).
Art. 22 quater decies
Contrassegno sugli attrezzi professionali
1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all’allegato elenco E) devono essere muniti di un
apposito contrassegno, applicato saldamente alla corda o alla rete, rilasciato dalla
Provincia di residenza del pescatore.
2. All’inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che
consenta l’identificazione del proprietario degli attrezzi.
3. Dal trentuno ottobre al primo di marzo, le reti tipo tremaglio, antana e antanello
devono essere segnalate, all’inizio e alla fine di ciascuna fila, da due galleggianti dotati
ciascuno di un’asta di lunghezza non inferiore a 50 cm munita di bandierina rossa (32).
Art. 22 quindecies
Modi di pesca vietati
1. È fatto altresì divieto per ogni tipo di pesca:
a) collocare nelle acque del lago di Garda nonché nelle insenature naturali o artificiali reti
o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra
una rete, o fila di reti, e l’altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 m;
b) esercitare la pesca nel lago smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri
sistemi non previsti dal presente regolamento;
c) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l’esercizio della pesca, senza
avere ottenuto regolare autorizzazione;
d) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione
delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai
rivolte verso l’acqua;
e) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, estirpare erbe anche sommerse, con
qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell’uso di reti e degli attrezzi di
pesca nei periodi e modi consentiti. L’ufficio provinciale competente può tuttavia
autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell’interesse della
salvaguardia dell’attività di pesca e del mantenimento dell’equilibrio ecologico (33).
Art. 22 sedecies
Gare e manifestazioni di pesca
1. Le associazioni sportive che intendono effettuare gare o manifestazioni di pesca
nel lago di Garda per ottenere la necessaria autorizzazione, devono inoltrare apposita
domanda all’ufficio competente in materia.
2. Nella domanda devono indicare:
a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva;
b) l’autorizzazione del comune competente per territorio per l’occupazione della riva; ove
occorra;
c) il numero presumibile dei partecipanti;
d) i tempi e modalità di svolgimento;
e) le specie ittiche oggetto della gara e quant’altro previsto dalle specifiche normative
provinciali.
3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate dall’ufficio provinciale competente
con l’indicazione delle zone e delle modalità di svolgimento.
4. Gli organizzatori della gara o delle manifestazioni devono delimitare con tabelle
recanti la scritta “Gara di pesca autorizzata” i tratti loro concessi.
5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante
lo svolgimento della gara o della manifestazione, nonché della pulizia del campo.
6. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.
7. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l’esercizio della pesca ai non
partecipanti (34).
Art. 22 septies decies
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Con l’entrata in vigore del presente capo cessano di applicarsi le disposizioni
contenute nel regolamento approvato con D.P.R. 07.12.1951 n. 1829, tuttavia le reti e gli
attrezzi previsti dal predetto decreto 1829/1951, possono continuare ad essere usati fino a
3 mesi dall’entrata in vigore del capo medesimo (35).
Art. 23
Altre norme
Per quanto non disposto espressamente dal presente regolamento ed in quanto
compatibili, continueranno ad applicarsi le norme del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604 e
successive modificazioni, nonché i decreti in materia emessi dal Presidente della Giunta
regionale e provinciale.
Allegato A
Specie di pesci autoctoni (36)
Denominazione volgare
Denominazione scientifica
Denominazione dialettale
Carpione
Trota lacustre
Trota marmorata
Trota fario
Salmerino
Temolo
Luccio
Carpa
Tinca
Barbo comune
Cavedano
Persico ...
Anguilla
Scardola …
Alborella
Sanguinerola
Scazzone
Agone
Savetta
Vairone
Pigo
Cobite comune
Lampreda padana
Triotto
Barbo canino
Cobite barbatello
Ghiozzo padano
Spinarello
Gobione
Cagnetta
Bottatrice
Salmo trutta carpio L.
Salmo trutta lacustris L.
Salmo trutta marmorata Cuv.
Salmo trutta fario L.
Salvelinus alpinus L.
Thymallus thymallus L.
Esox lucius L.
Cyprinus carpio L.
Tinca tinca L.
Barbus plebejus Bonap.
Leuciscus cephalus cabeda Risso
Perca fluviatilis L.
Anguilla anguilla L.
Scardinius erythrophtalmus L.
Alburnus alburnus alborella De Fil.
Phoxinus phoxinus L.
Cottus gobio L.
Alosa fallax morpha lacustris Lac.
Chondrostoma soetta Bp.
Leuciscus souffia muticellus Bp.
Rutilus pigus Lac.
Cobitis taenia L.
Lethentheron zanandreai Bloch.
Rutilus rubilio Bp.
Barbus meridionalis caninus Bonap.
Orthrias barbatulus L.
Padogobius martensii Guenter
Gasterosteus aculeatus L.
Gobio gobio L.
Salaria fluviatilis Asso
Lota lota L.
Carpion
Truta de lac
Truta miaga
Truta de mont
Salmerin
Temol
Luz
Bulber
Tenca
Barbo
Cavazzin, squal
Aola, zentilot
Pesce popolo
Marson
Sardena
Savel
Varon
Orada
Foraguadola
Ampreola
Faion, alesot
Barbiol, pantaciot
Stria
Magneron
Spinarol
Gobion
Bavosa
Bosa
Allegato B
Reti ed attrezzi da pesca permessi nei laghi della provincia di Trento agli aventi diritto di
uso civico (37)
1. Tremaglio piccolo Tremaci (Pesce Persico)
Misura
minima
maglia
mm. 20
Lunghezza
massima
rete
m. 25
Altezza
massima
rete
m. 1,50
2. Tremaglio grande Tremaci (tinca e luccio)
mm. 40
m. 60
m. 3,00
3. Tencaro
mm. 35
m. 14
m. 2,00
mm. 20
max mm. 34
m. 35
m. 3,00
N.
Nome
4. Antana
Nome volgare (uso)
Tencher (tinca coregone)
Antana (persico bottatrice)
Tempo
di divieto
da 1.4
a 15.5
da 1.6
a 31.7
giugno
da 15.4
a 15.5
Note
5. Paletta
Pala (coregone - trota)
mm. 35
m. 100
m. 2,00
6. Gerola
Gerola (alborella)
mm. 7
m. 25
m. 5,00
mm. 7
m. 1,50
m. 1,00
mm. 20
-
-
da 16.10
a 31.12
da 10.6
a 30.6
da 10.6
a 20.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
mm. 10
-
lato m. 1.50
-
-
-
7. Bertavello piccolo Bertavel (alborella vairone)
8. Guadino
Turlet - guadet
9. Tirlindana
10. Lenza - canna
11. Bilancia
12. Corda o
spaderna
13. Camoliera o
moschiera
Dindanna (trota - luccio salmerino)
Canna (trota - luccio persico)
Corda da fondo
Solo per
recupero
pesci
max 6 ami
Allegato C
Misure e divieti (38)
SPECIE
TROTA MARMORATA
Salmo (trutta) marmoratus Cuv.
TROTA FARIO - Salmo (trutta) trutta L.
IBRIDO
Trota fario x trota marmorata
TROTA LACUSTRE
Salmo (trutta) trutta morpha lacustris L.
COREGONE (Lavarello - Bondella)
Coregonus spp.
TEMOLO
Thymallus thymallus L.
SALMERINO ALPINO
Salvelinus alpinus L.
CARPA - Cyprinus carpio L.
TINCA - Tinca tinca L.
LUCCIO - Esox lucius L.
ANGUILLA
Anguilla anguilla L.
PESCE PERSICO - Perca fluviatilis L.
BOTTATRICE - Lota lota L.
GAMBERO d'acqua dolce
Austropotamobius pallipes italicus
PERIODO DI DIVIETO
Acque stagnanti
Acque correnti
MISURA MINIMA
1.10 - 31.12
1.10 - 31.1
1.10 - 31.12
1.10 - 31.12
1.10 - 31.1
1.10 - 31.1
1.10 - 31.12
1.10 - 31.1
15.11 - 15.1
15.11 - 15.1
1.3 - 30.4
1.3 - 30.4
1.10 - 31.12
1.10 - 31.12
cm. 35
cm. 40 in Adige e Brenta
cm. 20
cm. 20
cm. 40 in Adige
cm. 30
cm. 35 in Sarca
cm. 30
cm. 30
cm. 35 in Adige
cm. 15
1.6 - 30.6
1.6 - 30.6
1.3 - 30.4
cm. 30
cm. 25
cm. 40
cm. 40
15.4 - 15.5
cm. 15
1.4 - 30.6
cm. 7
Allegato D (39)
Nome volgare
Carpione
Nome scientifico
Salmo carpio
Trota fario
Trota lacustre
Salmo (trutta) trutta
Salmo (trutta) trutta morpha
lacustris
Perca fluviatilis
Alosa fallax morpha
lacustris Lac.
Pesce persico
Agone
Tempi di divieto
15/11 - 31/01
20/06 - 20/08
15/10 - 15/01
15/10 - 15/01
Lunghezze minime (cm.)
30
15/04 - 15/05
05/06 -10/06
01/07 - 06/07
18
15
Allegato E) (40)
30
35
RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI
(da non usarsi da barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete)
Altezza massima
Nome
Destinaz. Mm MM
L
Num.
Altre
Periodi di
Altre
Metri
di cattura (mm) (mm)
maglie
caratteristiche
divieto
disposizioni
15/11-15/01 È consentito l’uso
luccio,
35
250
1.000
35
BIRBA
01/06-30/06
dell’ancora
tinca
18,2 (con Mm)
È vietato l’uso
6,5
9
140
2.800
15/05-15/09
REMATTINO alborella
25,2 (con MM)
dell’ancora
19,2 (con Mm)
05/06-10/06
VARONARO agone,
16
18
250
1.200
21,6 (con MM)
01/07-06/07
(varonar)
anguilla
È consentito l’uso
45
300
1.000
45
01/06-30/06
CIARA
tinca
dell’ancora
Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h
altezza massima
Nome
Destinaz. di
cattura
AEROPLANO tinca, carpa,
CON
luccio e
BERTOVELLI anguilla
(aeroplano)
BERTOVELLO alborella,
(bartabel,
triotto
bertael, realtì)
Mm
(mm)
22
RETI DA POSTA - CONICHE
Altezza massima
MM
L
Altre
Periodi di
Num.
(mm)
Metri
caratteristi divieto
maglie
che
Bertovello:
Mm 14. È
consentito
20
1,5
l’uso di una
(rete
(rete) rosta di 40
)
m di
lunghezza e
di 1,5 m di
altezza,
avente Mm
15 e MM 25
SPIGONSOLA
3
(rete
)
Dotazione massima
per pescatore: n. 40
tra aeroplani e
bertovelli.
È consentito l’uso di
un areoplano con
bertovelli di Mm 7, L
7 m e h 0,5 m,
dotato di rosta di Mm
7 e L 25 m,
esclusivamente per
la cattura dell’esca
personale per la
spaderna (ami)
È permesso l’uso
delle tele e il sistema
a raggiera (roccolo)
con
l’ausilio
di
lampada a olio o a
petrolio da servire
come segnale e con
luce mai rivolta verso
l’acqua.
Diametro
cerchio
d’entrata:
0,5
m
camera
d’entrata: h
1,5
m.
Dimensioni
della tela:
Mm 5, L
25m, h 2 m
COGOLO
anguilla
12
9
Bocca con
È consentito l’uso di
(gabbia,
(cogolo)
h 3 m e
una rosta di Mm 22,
righiera)
Larghezza
L 60 m e h 3m
massima 3
m; ali e
bocca con
Mm 24
Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h
altezza massima
Nome
7
Altre disposizioni
RETI DA POSTA - TREMAGLI
Altezza massima
Destinaz. di Mm MM
L
Altre
Periodi di Altre disposizioni
Num.
cattura (mm) (mm)
caratteristi divieto
Metri
maglie
che
alborella
6
10
25
1,5
15/05-31/07 Dotazione
massima per
pescatore: n. 8
Durante il periodo
di divieto è
consentito l’uso di
una sola
spigonsola di 25 m
per la cattura di
esca, e solo per la
quantità
indispensabile per
l’uso giornaliero
della spaderna
(ami)
TREMAGLIO
È consentito
anguilla
18
20
1,5
Dotazione
(tramac, tramacet,
l’uso di una
massima per
tramai)
rosta avente
pescatore:
le seguenti
Mm 18 = n. 20 da
caratteristic
2.000 maglie o n.
he: Mm 20,
15 da 2.800
L 40 m, h
maglie
1,5 m
MM 20 = n. 20 da
2.000 maglie o n.
14 da 2.800
maglie
RE DA SERRAR pesce
8
150
3
15/05-01/11 La rete va usata
(re da serar)
bianco
con l’ausilio di un
bertovello di Mm 6
Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h
altezza massima
RETI DA POSTA - SEMPLICI O SOSPESE
Altezza massima
Altre
Destinaz. di Mm MM
Num.
Nome
L
Metri
caratteristi Periodi di divieto Altre disposizioni
cattura (mm) (mm)
maglie
che
VOLANTINO
Carpione
37
45
7
15/11-31/01 Dal Dotazione
(antana da
coregone
20/06 al 20/08 la massima per
coregone e
rete non può
pescatore: n. 12
carpione, volantì)
essere collocata a attrezzi da 2.000
una profondità
maglie, ciascuno
maggiore di 18 m; dotato almeno di
la profondità
due gavitelli di
sopraindicata
congiunzione e di
corrisponde alla un gavitello
lunghezza
centrale. È
massima della
consentita l’unione
corda alla cui
di non più di due
estremità va poi fila di reti, per un
legata la rete
massimo di 24
attrezzi.
L’uso di detta rete
è consentito solo
in forma volante.
VOLANTINO DA Tinca, trota 60
7
Esclusivam 01/03-30/04
Dotazione
TINCA E TROTA
ente in
01/06-30/06
massima per
forma
15/10-15/01
pescatore: n. 10
volante
da 2.000 maglie
ANTANA
Tinca,
50
3
01/06-30/06 Dal Dotazione
carpa, trota,
01/11 al15/01 è massima per
luccio
consentito l’uso di pescatore: n. 25
un attrezzo di Mm
60 e h 2 m da
porre unicamente
su fondali di
profondità
maggiore di 5 m.
ANTANELLO
Carpione
37
45
3
15/04-15/05
Dotazione
(ontanel)
lavarello,
15/11-15/01 Dal massima per
luccio,
20/06 al 20/08 è pescatore: n. 25
pesce
vietato collocare da 2.000 maglie
persico
la rete su fondali Detta rete deve
profondi più di 20 essere collocata
m e comunque
sul fondo del lago
mai a una
per tutta la sua
distanza maggiore lunghezza e non
di 1,5 km dal
può essere
battente dell’onda utilizzata in forma
volante
GEROLA (filza)
Alborella
8
14
25
2
15/05-15/08
Dotazione
massima per
pescatore: n. 10
PENDENTE (reu) Agone
22
25
6
Esclusivam 1/04-30/09
Dotazione
ente in
massima per
forma
pescatore: n. 15
volante
da 2.000 maglie
Ciascun attrezzo
deve essere
dotato di almeno
due gavitelli di
congiunzione.
È consentita
l’unione di non più
di due fila di reti,
per un massimo di
n. 30 attrezzi.
SCIAOLONE
Agone
22
25
2
01/08-15/05
Dotazione
(scialotto, sciaulù,
05/06-10/06
massima per
scarolin)
01/07-06/07
pescatore: n. 25
da 2.000 maglie.
Dal 01/06 al 31/07,
la rete deve
essere messa in
posa dopo le ore
21.30 per essere
recuperata al
mattino
successivo
Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h
altezza massima
Nome
SPADERNA (ami)
TIRLINDANA
ATTREZZI VARI
Destinazione di cattura
Anguilla, luccio
Carpione, trota, luccio e cavedano Nei modi previsti all’art. 22 novies
NOTE
(1) Capo aggiunto dall'art. 1 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(2) Articolo già sostituito dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg, e così sostituito dall'art. 2 del
d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(3) Comma così modificato dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(5) Articolo già sostituito dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl., così sostituito dal d.p.g.p. 8 marzo
1988, n. 3-58/Legisl. e modificato dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg.
(6) Comma così modificato dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl e dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 887/Leg.
(7) Comma così modificato dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg.
(8) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., dal d.p.g.p. 5 febbraio 1990, n. 518/Leg., dal d.p.g.p. 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg., dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. e dal
d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg, e così sostituito dall'art. 4 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 2038/Leg.
(9) Articolo così modificato dal d.p.g.p. 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 358/Legisl., dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg e dall'art. 5 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 2038/Leg.
(10) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl., dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 358/Legisl., dal d.p.g.p. 12 febbraio 1991, n. 4-34/Legisl., dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. e dal
d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg., sostituito dal d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg., così
sostituito dall'art. 6 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e modificato dall'art. 1 del d.p.p. 22 marzo
2004, n. 3-13/Leg.
(11) Comma così sostituito dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl.
(12) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 890/Legisl. e dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., sostituito dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26105/Leg., dall'art. 7 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 22
marzo 2004, n. 3-13/Leg. La deliberazione della Giunta provinciale 7 dicembre 2007, n. 2722 (b.u. 2
gennaio 2008, n. 1) ha ridotto a trenta il numero dei pesci persici catturabili ai sensi del comma 1,
lettera f) (tranne che nel lago di Caldonazzo), e a cinque il numero dei salmonidi catturabili ai sensi del
comma 2.
(13) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., sostituito dal d.p.g.p. 19 settembre
1997, n. 20-64/Leg e dal d.p.g.p. 29 giugno 1998, n. 13-85/Leg., e così sostituito dall'art. 8 del d.p.g.p. 1
agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(14) Articolo aggiunto dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl.
(15) Articolo aggiunto dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., e così modificato dal d.p.g.p. 5 maggio
1993, n. 8-87/Leg. e dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg.
(16) Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati così rinumerati dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl.
(17) La commissione di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 5 e della tabella A allegata alla l.p.
2 febbraio 1996, n. 1. Per l'esercizio delle sue funzioni vedi lo stesso art. 5, comma 2.
(18) Articolo abrogato dall'art. 9 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(19) Capo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(20) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(21) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(22) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30
gennaio 2001, n. 2-53/Leg.
(23) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(24) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e così modificato dall'art. 3 del
d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg.
(25) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(26) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30
gennaio 2001, n. 2-53/Leg.
(27) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(28) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(29) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30
gennaio 2001, n. 2-53/Leg.
(30) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(31) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(32) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(33) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(34) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(35) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg.
(36) Allegato così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 31 dicembre 2004, n. 20-30/Leg.
(37) Allegato così modificato dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl., dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 887/Leg., dal d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg e dall'art. 11 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 2038/Leg. Per i numeri 8 e 13 vedi però quanto previsto ora dall'art. 13, in seguito alle sue successive
modificazioni.
(38) Allegato già modificato dal d.p.g.p. 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 358/Legisl., dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg., dal d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg.,
dall'art. 12 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, sostituito dal d.p.p. 23 aprile 2002, n. 7-97/Leg,
dall'art. 4 del d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg e così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 31 dicembre 2004,
n. 20-30/Leg.
(39) Allegato aggiunto dall'art. 13 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e così sostituito dall'art. 5 del
d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg.
(40) Allegato aggiunto dall'art. 13 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30
gennaio 2001, n. 2-53/Leg.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA