DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento" e successive modifiche ed integrazioni (b.u. 29 gennaio 1980, n. 5) Capo I Disposizioni generali per l’esercizio della pesca (1) Art. 1 La L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, viene in seguito denominata: legge. Art. 2 Produttività naturale Tutti gli acquicoltori sono obbligati a conservare o reintegrare nel proprio tratto d'acqua una popolazione di pesci adeguata alle possibilità ambientali e nutritive dell'acqua, al fine di garantire la corrispondente produttività naturale. Per produttività naturale di un'acqua da pesca si intende la quantità di pesce (kg. per ettaro) che è possibile prelevare annualmente senza diminuire la popolazione ittica ottimale. La produttività naturale delle acque viene determinata dalla "Carta ittica". Art. 3 Coltivazioni e semine La coltivazione basata sulla produttività naturale dell'acqua, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge, consente le semine atte a riportare le acque alla loro produttività naturale annua ed al mantenimento o al ripristino delle linee genetiche originarie della fauna ittica. Per le semine sono ammesse solo le specie di pesci autoctoni, purché corrispondano alla fauna caratteristica delle acque da ripopolare. La semina di altre specie dovrà essere effettuata in conformità dell'art. 10 della legge. Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge sono da considerarsi appartenenti alle linee genetiche originarie le specie elencate nell'allegato A. Art. 4 Coltivazione speciale In linea di massima, l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge può essere data per le acque le quali, per le oscillazioni di portata, per qualità, temperatura, altitudine, per particolari condizioni di isolamento, per la limitata superficie, per il numero dei pescatori o per particolari manifestazioni agonistiche, non offrono condizioni favorevoli ad una coltivazione basata sulla produttività naturale. Art. 5 Bandite, zone aperte alla pesca a prelievo nullo e a trofeo 1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 20, quarto comma della legge, sono da considerarsi bandite di diritto le acque comprese nei corsi d’acqua per una distanza pari o inferiore a m. 40 a monte e a valle di dighe di sbarramento. 2. Tutte le bandite ad eccezione di quelle di diritto previste dall’art. 20 lett. b) della legge e dal precedente comma, devono essere identificate mediante apposite tabelle visibili una dall’altra, apposte dall’acquicoltore e corrispondenti al campione predisposto dall’ufficio competente. 3. Si definiscono zone aperte alla pesca a prelievo nullo tratti di corsi d’acqua dove è vietato trattenere il pesce. 4. Si definiscono zone a trofeo i tratti di corsi d’acqua dove è consentito trattenere un solo esemplare di misura significativamente superiore a quella minima prevista dalla tabella C del presente regolamento. 5. In dette zone sono vietate le semine, fatti salvi eventuali trasferimenti di materiale da e per altre zone autorizzati dal competente ufficio. L’accesso alle stesse è consentito con contenitori portatili o altri mezzi di trasporto del pesce vuoti. 6. Per l’istituzione delle stesse è necessario acquisire nulla-osta da parte del competente ufficio. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il predetto nulla-osta venga comunicato all’acquicoltore, lo stesso potrà comunque procedere all’istituzione della zona, ai sensi dell’articolo 23 della L.P. n. 23/92. Le zone aperte alla pesca a prelievo nullo e le zone a trofeo possono essere istituite dall’acquicoltore nei limiti previsti dal presente regolamento, nei tratti dei corsi d’acqua che presentino condizioni potenzialmente favorevoli alla riproduzione e alla vita delle specie ittiche, nonché caratteristiche di agevole controllabilità da parte degli organi incaricati della vigilanza sulla pesca (2). Art. 6 Contrassegnazione di zone d'acqua da pesca soggette a particolari norme L'acquicoltore deve provvedere alla contrassegnazione delle zone soggette a particolari norme in attuazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge, in modo da consentire l'individuazione da parte del pescatore. I cartelli o le indicazioni devono essere apposti ai confini dei tratti in corrispondenza degli accessi o almeno ogni 2 km. (3) I cartelli e le indicazioni devono corrispondere al campione predisposto dall'ufficio competente. Art. 7 Piano di coltivazione Il comitato provinciale della pesca predispone il piano di coltivazione sulla base delle indicazioni della "Carta ittica"; essa deve comprendere un rilevamento dell'ecosistema acquatico, un esame dei popolamenti ittici, l'identificazione della capacità produttiva normale e reale, le norme per l'utilizzazione della produzione. A tal fine all'ufficio incaricato dell'attuazione faranno capo gli altri uffici provinciali e gli acquicoltori. Art 7 bis 1. La licenza governativa di pesca viene rilasciata dal competente ufficio ai residenti in provincia di Trento, previa domanda. 2. Le licenze si suddividono in: - licenza di tipo A, valida solo per i pescatori professionisti, i quali sono tenuti entro 3 mesi dal rilascio della stessa a dare prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l’amministrazione provinciale provvederà al ritiro del documento; - licenza di tipo B, valida solo per i pescatori dilettanti, compresi gli esercenti usi civici e pescatori subacquei; - licenza di tipo D, per stranieri, che viene rilasciata, oltre che dal competente ufficio, anche da strutture periferiche delegate, previa presentazione di documento di identità valido. 3. In caso di furto, smarrimento, o usura della licenza, il duplicato verrà rilasciato dall’ufficio competente su domanda dell’interessato, cui andrà allegata apposita dichiarazione attestante il furto o lo smarrimento, o il vecchio documento di cui si chiede la sostituzione (4). Art. 8 Permessi di pesca I permessi di pesca sono rilasciati in conformità a quanto previsto dallo statuto di cui all'art. 5 della legge. Unitamente al permesso gli acquicoltori, allo scopo di verificare la produttività delle proprie acque da pesca, nonché di effettuare il controllo diretto delle uscite e sulle catture, rilasciano il libretto controllo catture che costituisce parte integrante del permesso stesso; sul libretto, prima d'iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare la data e la zona di pesca; inoltre è tenuto ad annotarvi di volta in volta i capi catturati. Gli acquicoltori sono tenuti a presentare annualmente all'ufficio provinciale competente la statistica relativa ai dati delle catture desunti dai libretti, distinti per zone di pesca, preventivamente concordate con l'ufficio medesimo (5). Art. 9 Semine La semina deve essere autorizzata dall'ufficio competente in conformità alle indicazioni tecniche contenute nella "Carta ittica". L'acquicoltore deve dare preavviso della semina all'ufficio competente tramite apposito modulo che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'effettuazione della semina. La semina è comunque permessa solo in presenza di un incaricato dell'ufficio competente, o, nel caso di assenza di questi, in presenza di altra persona all'uopo incaricata che redige il verbale di semina predisposto dall'ufficio competente al quale dovrà essere consegnato l'originale, mentre copia verrà rilasciata all'acquicoltore (6). Art. 10 Malattie Gli acquicoltori, i guardapesca e i pescatori dovranno comunicare all'ufficio competente ogni moria di pesci ed ogni evidente anomalia che faccia supporre la presenza di malattie, in particolare quelle infettive, nonché il pericolo che tali malattie si sviluppino. L'acquicoltore deve consentire i controlli dell'autorità competente ed attuare le eventuali prescrizioni profilattiche e di lotta contro le malattie. Il pesce da semina deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta. La documentazione verrà controllata dall'incaricato dell'ufficio competente ed allegata al verbale di semina. In caso di irregolarità della documentazione e di evidente malattia del pesce da semina o di manifeste condizioni precarie dello stesso, l'incaricato dell'ufficio competente dovrà impedire la semina redigendone verbale (7). Art. 11 Modi di pesca 1. La pesca è consentita a partire da un’ora prima che sorga il sole fino ad un’ora dopo il tramonto (orario astronomico). 2. Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per la maggior parte coperto di ghiaccio, è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 m. dall’acqua stagnante. 3. Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale da un altro pescatore già sul posto, da non intralciare l’esercizio della pesca. 4. I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi di esercizio. 5. Il pescatore con natante è obbligato, in seguito a manifesto richiamo del personale addetto alla sorveglianza, ad avvicinarsi alla riva per gli opportuni controlli. 6. È vietato l’uso dell’ecoscandaglio durante l’esercizio della pesca. 7. Il pesce catturato in periodi di divieto o di misura inferiore alla minima prevista, deve essere immediatamente rimesso in acqua con la massima cura, anche tagliando la lenza, se ciò si rende necessario. 8. È vietato abbandonare esche o pesce lungo le rive e nelle acque (8). Art. 12 Uso civico di pesca Nelle acque soggette a diritto di uso civico, questo verrà espletato in conformità con le specifiche regolamentazioni contenute nei rispettivi atti di riconoscimento. Le reti e gli attrezzi consentiti sono quelli riportati nell'allegato B. È fatto obbligo ai possessori di reti di comunicare all'ufficio provinciale competente qualsiasi variazione in merito al tipo e al numero di reti possedute. L'impiego delle reti è subordinato alle seguenti condizioni: - che siano munite di speciali contrassegni che ne accertino le conformità con le disposizioni vigenti; - che il predetto contrassegno venga applicato dal personale dell'ufficio competente con le modalità e nei luoghi che verranno stabiliti; - che le reti stese per l'esercizio della pesca debbano essere segnalate da appositi galleggianti ben visibili dalle rive; - che le reti, ad eccezione del “bertavello” siano posate dopo le ore 14 e siano recuperate prima delle ore 9 del giorno successivo a quello della posa; - che il "bertavello", sia recuperato entro le 72 ore successive alla posa; - che l'impiego del natante per recuperare eventuali reti impigliate sia subordinato alla preventiva comunicazione al personale provinciale incaricato. Le reti ed attrezzi da pesca consentiti fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla L.P. 12 dicembre 1978, n. 60, possono essere utilizzati, previo opportuno contrassegno, fino a consumazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, anche se non corrispondenti alle caratteristiche previste nell'allegato B di cui al secondo comma del presente articolo (9). Art. 13 Strumenti ed esche 1. In tutte le acque è consentito l’uso: a) del guadino e del raffio esclusivamente per estrarre il pesce già allamato; b) di pesci utilizzati quali esche vive solo se appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune; c) delle restanti esche artificiali e naturali, con l’esclusione del bigattino (larve di mosca carnaria) sulle acque correnti; d) della bottiglia per la cattura fino ad un massimo giornaliero di 50 sanguinerole da usarsi come esca. 2. Di contro in tutte le acque è vietato l’uso: a) dell’elettricità; b) degli esplosivi; c) delle sostanze inebrianti e venefiche; d) della fiocina; e) di tutti gli strumenti non espressamente richiamati nel presente regolamento. 3. Sono altresì vietate: a) la pesca con le mani; b) l’uso a strappo di attrezzi armati con amo e ancoretta, intendendosi con “uso a strappo” l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale; c) la raccolta di macroinvertebrati (organismi animali di piccole dimensioni viventi stabilmente sul fondo) da usarsi come esca nel periodo 1 gennaio - 30 aprile, che comporti qualsiasi movimentazione di sassi o ciottoli, o comunque del materiale di fondo dell’alveo. 4. Nelle acque correnti è consentito esclusivamente l’uso: a) di una sola canna con, al massimo, due ami o due ancorette oppure due esche artificiali; b) di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità giornaliera non superiore a Kg 0,5 per pescatore limitatamente alla fossa di Caldaro; c) di esche artificiali con amo singolo e senza ardiglione nelle zone aperte alla pesca a prelievo nullo e nelle zone a trofeo; d) della mosca secca, o con coda di topo, o con galleggiante, con un solo artificiale senza ardiglione, limitatamente al mese di ottobre. 5. Nelle acque stagnanti naturali o artificiali è consentito l’uso: a) di una sola canna con al massimo 3 ami o 3 ancorette, oppure 3 esche artificiali; per la sola “moschiera” o “camoliera” è consentito un massimo di 5 ami; b) contemporaneo di 2 tirlindane oppure di 2 canne; queste ultime possono essere armate con non più di 6 ami complessivamente e comunque con non più di 3 ami o 3 ancorette oppure 3 esche artificiali su una canna; c) della bilancia di lato non superiore a m.1,50 con maglia non inferiore a mm.10 solo per la cattura di pesciolini e di altri animali acquatici da usarsi come esca. 6. Nelle sole acque stagnanti poste a quota inferiore a 1100 m. s.l.m. è consentito esclusivamente l’impiego di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità giornaliera non superiore a Kg. 0,5 per pescatore. 7. È fatta altresì eccezione per un limitato numero di gare di pesca organizzate su acque stagnanti secondo un calendario, che escluda i mesi di luglio e agosto, annualmente predisposto dall’ufficio provinciale competente sulla base delle richieste avanzate dagli acquicoltori; in occasione di tali manifestazioni è permessa ai garisti la pasturazione con al massimo 1,5 kg a testa di sostanze vegetali. 8. Per i pescatori professionisti la pesca con le reti nel lago di Garda è disciplinata dal capo II del presente regolamento (10). Art. 14 Strumenti speciali per l'acquicoltura Gli acquicoltori possono usare strumenti speciali quali i generatori autonomi di energia elettrica, reti od altri strumenti altrimenti proibiti per lavori di acquicoltura. L'ufficio competente può autorizzare tali strumenti per effettuare controlli a scopo scientifico o estimativo, in tutte le acque pubbliche, previa comunicazione all'eventuale proprietario del diritto esclusivo di pesca. Gli strumenti speciali devono in ogni caso avere caratteristiche tali e devono essere usati in maniera da garantire la conservazione del patrimonio ittico. Ogni uso di strumenti speciali da parte degli acquicoltori deve essere notificato all'ufficio competente e al proprietario almeno sette giorni prima, salvo casi di urgenza riconosciuti preventivamente dall'ufficio competente, ed è consentito solo in presenza di una persona incaricata dal medesimo ufficio. Il prelievo di materiale ittico per la riproduzione dei pesci in loco o per motivi di ordine sanitario, tecnico o per scopi scientifici effettuato in deroga al presente regolamento è subordinato a speciale autorizzazione da parte dell'ufficio competente, il quale prescriverà anche le relative modalità operative. Il pesce prelevato, se possibile, dovrà essere reimmesso nelle acque di origine (11). Art. 15 Limiti di cattura 1. Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di: 2 capi di trota marmorata; 1 capo di trota lacustre (limitatamente al fiume Sarca); 3 capi di salmerino alpino; 3 capi di temolo; 3 capi di luccio; 50 capi di pesce persico. 2. Per ogni giornata il pescatore non può comunque catturare più di 6 salmonidi. Nell’allegato C sono indicati i periodi di divieto e le misure minime per la cattura. 3. Le disposizioni previste dal comma 1 e 2 non trovano applicazione nelle zone aperte alla pesca a prelievo nullo e nelle zone a trofeo; nelle medesime zone non trova applicazione altresì quanto disposto dall’allegato C in ordine alla misura minima, fermi restando i periodi di divieto (12). a) b) c) d) e) f) Art. 16 Misure e divieti di pesca 1. La pesca nelle acque correnti è vietata dal primo novembre al 31 gennaio. Tale divieto non si applica nella fossa di Caldaro e nelle acque del Brenta ricomprese dalla sorgente al ponte di Santa Giuliana. 2. La pesca notturna è consentita per le sole anguilla, carpa, tinca e bottatrice, in tutte le acque stagnanti, limitatamente al periodo 1 luglio - 30 settembre. 3. Fatto salvo quanto disposto dal capo II del presente regolamento la pesca subacquea è vietata. 4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le misure minime e i periodi di divieto stabiliti all’allegato elenco C). 5. In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l’ufficio competente, sentito il comitato della pesca, può autorizzare l’acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore (13). Art. 17 Gare e manifestazioni agonistiche di pesca Gli acquicoltori, sia in qualità di titolari che di concessionari del diritto di pesca su acque pubbliche della provincia, possono organizzare sulle proprie acque gare e manifestazioni agonistiche di pesca. I tratti d'acqua dove si svolgono tali attività vengono chiusi al normale esercizio della pesca durante il periodo di effettuazione delle medesime. Gli acquicoltori sono tenuti a comunicare, con almeno otto giorni di anticipo, la data delle gare o delle manifestazioni agonistiche, provvedendo a richiedere nel contempo eventuali estensioni del periodo di chiusura della normale attività di pesca nonché la deroga al limite di cattura di cui all'art. 15. I campi di gara e i relativi periodi di chiusura della pesca vengono segnalati mediante cartelli apposti dall'acquicoltore e corrispondenti al campione predisposto dall'ufficio provinciale competente. Per quanto concerne la pasturazione vale quanto disposto all'art. 13 (14). Art. 18 Regolamenti interni Gli acquicoltori, sia in qualità di titolari che di concessionari del diritto di pesca su acque pubbliche della provincia, nell'ambito di appositi regolamenti interni, oltre a fissare le modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture, possono adottare prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca, valevoli sulle proprie acque. Dette prescrizioni, nel rispetto della legge e del regolamento provinciale della pesca, possono riguardare: - limitazioni temporali e spaziali dell'attività di pesca, riferite anche a parte delle acque in concessione; - limitazioni sulle uscite di pesca e sul numero delle catture; - maggiorazione delle misure minime esistenti ed introduzione della misura per le specie per le quali non è prevista dal regolamento; - strumenti di pesca ed esche; - altre modalità riguardanti l'esercizio della pesca. La validità dei regolamenti interni è subordinata al visto di approvazione da parte dell'ufficio provinciale competente; a tale scopo detti regolamenti verranno inviati in duplice copia al predetto ufficio entro il 30 novembre di ogni anno o comunque con un mese di anticipo rispetto all'apertura della pesca. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei regolamenti interni, ivi comprese le modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture, l'associazione concessionaria adotta, in armonia con il proprio statuto, provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità delle infrazioni. I guardapesca dipendenti dalle società concessionarie sono tenuti a collaborare con il personale di sorveglianza provinciale. Gli acquicoltori curano la preparazione tecnica del proprio personale di sorveglianza, anche con la collaborazione del competente ufficio provinciale. L'inosservanza dei regolamenti interni è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 6 della legge (15). Art. 19 Sorveglianza L'acquicoltore deve garantire un'adeguata sorveglianza delle proprie acque da pesca al fine di assicurare una corretta applicazione della "Carta ittica" (16). Art. 20 Commissione di esami L'esame previsto dall'art. 13 della legge è da sostenere davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, in carica per la durata della legislatura, che si compone di: a) un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il competente ufficio caccia e pesca, in qualità di presidente; b) un esperto in idrobiologia, pesca e pescicoltura che può essere scelto anche tra gli impiegati dell'amministrazione provinciale; c) un esperto in materia giuridico-amministrativa, che può essere scelto anche tra gli impiegati dell'amministrazione provinciale; d) un esperto di pesca da scegliersi tra i candidati proposti dagli 11 rappresentanti comprensoriali dei pescatori sportivi componenti il comitato provinciale della pesca. I componenti la commissione possono farsi rappresentare, di volta in volta, mediante delega scritta. La commissione è valida qualora siano presenti tre componenti; funge da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale. Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla L.P. 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della L.P. 30 settembre 1974, n. 26 (17). Art. 21 omissis (18) Art. 22 Abilitazione alla pesca L'abilitazione alla pesca prevista dall'art. 13 della legge viene rilasciata dall'ufficio competente sotto forma di certificato o di timbro applicato sulla licenza di pesca. Capo II Disposizioni particolari per la pesca nel lago di Garda (19) Art. 22 bis Disciplina applicabile per la pesca nel lago di Garda 1. L’esercizio della pesca nel lago di Garda è soggetto alle disposizioni di cui al capo I, salvo quanto previsto dal presente capo II (20). Art. 22 ter Definizioni 1. Si definisce pesca sportiva e dilettantistica l’attività di pesca esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro. 2. Si definisce pesca professionale l’attività economica di pesca esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consistente nella cattura di pesci, molluschi e crostacei al fine della loro commercializzazione (21). Art 22 quater Orari di pesca 1. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto, nel rispetto delle disposizioni previste all’art. 22 decies. 2. La pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario, salvo quanto previsto all’art. 22 quinquies (22). Art. 22 quinquies Periodo di divieto e lunghezze minime 1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto perché la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, possano essere consentiti, sono quelli indicati dall’allegato elenco D). 2. Sono sempre vietate la cattura e la detenzione di qualunque specie ittica di dimensione inferiore a 5 cm. 3. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12 del primo giorno di decorrenza dei periodi e terminano alle ore 12 dell’ultimo giorno dei medesimi periodi. 4. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento, l’ufficio provinciale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento (23). Art. 22 sexies Limitazioni del catturato a) b) c) d) 1. Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di: carpione n. 3 capi coregone lavarello n. 6 capi trota spp. n. 6 capi complessivi (di cui al massimo 1 trota lacustre) luccio n. 3 capi e) pesce persico n. 20 capi 2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di 5 kg. complessivi di pesce, indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (carpione, coregone, trota) il limite massimo è fissato in sei capi complessivi per giornata. È consentito superare il limite complessivo di peso sopra indicato nel caso in cui il limite medesimo sia superato con l’ultimo esemplare catturato. 3. L’ufficio provinciale competente può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o di manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell’articolo 22 sedecies (24). Art. 22 septies Zone di divieto assoluto di pesca 1. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 50 cm dagli sbocchi dei corsi d’acqua e dai ponti, e ad una distanza inferiore a 100 m. dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo usato per la pesca (25). Art. 22 octies Norme di salvaguardia 1 Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo ambiente di vita l’ufficio provinciale competente può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca, per periodi e località determinati. 2. L’ufficio provinciale competente, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri tra le diverse specie ittiche, può inoltre variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all’allegato elenco D), nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui all’articolo 22 novies e 22 decies, ai commi 4, 5, 6, e 7 dell’articolo 22 undecies, ed ai commi 1 e 7 dell’articolo 22 terdecies. 3. La Provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e al comma 6 dell’articolo 22 terdecies, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni previste al comma 4 dell’art. 22 quinquies, comunica i relativi provvedimenti alle province di Brescia e Verona (26). Art. 22 novies Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica 1. Per ogni imbarcazione è consentito l’uso di due tirlindane nei modi e tempi sottoindicati: a) con attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o di metallo dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. Tale attrezzo è proibito nel periodo di divieto del carpione; b) con attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 90 m, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un’esca naturale o artificiale. Nel periodo di divieto del carpione l’esca artificiale costituita da una latta raffigurante un pesciolino deve avere una lunghezza non inferiore a 12 centimetri; c) con attrezzo con un solo filo (filagnino), della lunghezza massima di 50 m, recante un’esca naturale o artificiale. 2. Il natante può sostare ad una distanza non inferiore a 100 m dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 m dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti (27). Art. 22 decies Attrezzi e modi consentiti per la pesca subacquea 1. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte negli orari previsti all’art. 22 quater; b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di dimensioni conformi alle leggi vigenti per segnalare la propria presenza; c) con apposita unità di appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Nei casi di immersione con partenza da riva non è necessario l’adempimento di tale obbligo; d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione; e) nelle zone e nei periodi che l’ufficio competente, individuerà in relazione a esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative; f) ad una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e di ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi di pesca nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto; g) a una distanza superiore a 50 m dai canneti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone di ormeggio autorizzate dagli organi competenti, dai segnali di navigazione e dagli attrezzi da pesca segnalati da galleggianti; h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea; i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico. 2. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione. 3. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni. 4. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati (28). Art. 22 undecies Uso di esche e pasture 1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali. 2. È vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago. 3. È vietato utilizzare quale esca viva le specie ittiche che non abbiano ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui all’allegato elenco D). 4. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di 1 kg. di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto al comma 6. 5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per ogni giornata, non più di 2 kg. di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Dal primo giugno al 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 19, il pescatore dilettante può detenere e usare, per ogni giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a 1 kg, non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria. 7. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali (29). Art. 22 duodecies Misurazione delle maglie delle reti 1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi (30). Art. 22 ter decies Attrezzi consentiti per la pesca professionale 1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi indicati nell’allegato elenco E). 2. I periodi di divieto d’uso per ciascuna rete, di cui all’allegato elenco E), iniziano alle ore 12 del primo giorno di decorrenza del periodo e terminano alle ore 12 dell’ultimo giorno del medesimo periodo. 3. È sempre vietato l’uso a strascico di qualunque tipo di rete. 4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d’uso di cui all’allegato elenco E) non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca. 5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto. 6. L’ufficio provinciale competente, sentito il comitato provinciale della pesca, individua le zone di lago o le profondità massime entro le quali vietare, dal primo marzo al 30 aprile, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione del luccio. 7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal primo marzo al 31 ottobre, devono essere messi in posa a partire da 3 ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9 (non oltre le ore 10 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno successivo. È consentito non attenersi alle predette prescrizioni in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l’incolumità del pescatore. 8. Gli impianti fissi di pesca sono autorizzati dall’ufficio provinciale competente (31). Art. 22 quater decies Contrassegno sugli attrezzi professionali 1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all’allegato elenco E) devono essere muniti di un apposito contrassegno, applicato saldamente alla corda o alla rete, rilasciato dalla Provincia di residenza del pescatore. 2. All’inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che consenta l’identificazione del proprietario degli attrezzi. 3. Dal trentuno ottobre al primo di marzo, le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate, all’inizio e alla fine di ciascuna fila, da due galleggianti dotati ciascuno di un’asta di lunghezza non inferiore a 50 cm munita di bandierina rossa (32). Art. 22 quindecies Modi di pesca vietati 1. È fatto altresì divieto per ogni tipo di pesca: a) collocare nelle acque del lago di Garda nonché nelle insenature naturali o artificiali reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l’altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 m; b) esercitare la pesca nel lago smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento; c) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l’esercizio della pesca, senza avere ottenuto regolare autorizzazione; d) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l’acqua; e) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell’uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. L’ufficio provinciale competente può tuttavia autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell’interesse della salvaguardia dell’attività di pesca e del mantenimento dell’equilibrio ecologico (33). Art. 22 sedecies Gare e manifestazioni di pesca 1. Le associazioni sportive che intendono effettuare gare o manifestazioni di pesca nel lago di Garda per ottenere la necessaria autorizzazione, devono inoltrare apposita domanda all’ufficio competente in materia. 2. Nella domanda devono indicare: a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva; b) l’autorizzazione del comune competente per territorio per l’occupazione della riva; ove occorra; c) il numero presumibile dei partecipanti; d) i tempi e modalità di svolgimento; e) le specie ittiche oggetto della gara e quant’altro previsto dalle specifiche normative provinciali. 3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate dall’ufficio provinciale competente con l’indicazione delle zone e delle modalità di svolgimento. 4. Gli organizzatori della gara o delle manifestazioni devono delimitare con tabelle recanti la scritta “Gara di pesca autorizzata” i tratti loro concessi. 5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o della manifestazione, nonché della pulizia del campo. 6. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento. 7. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l’esercizio della pesca ai non partecipanti (34). Art. 22 septies decies Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Con l’entrata in vigore del presente capo cessano di applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento approvato con D.P.R. 07.12.1951 n. 1829, tuttavia le reti e gli attrezzi previsti dal predetto decreto 1829/1951, possono continuare ad essere usati fino a 3 mesi dall’entrata in vigore del capo medesimo (35). Art. 23 Altre norme Per quanto non disposto espressamente dal presente regolamento ed in quanto compatibili, continueranno ad applicarsi le norme del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni, nonché i decreti in materia emessi dal Presidente della Giunta regionale e provinciale. Allegato A Specie di pesci autoctoni (36) Denominazione volgare Denominazione scientifica Denominazione dialettale Carpione Trota lacustre Trota marmorata Trota fario Salmerino Temolo Luccio Carpa Tinca Barbo comune Cavedano Persico ... Anguilla Scardola … Alborella Sanguinerola Scazzone Agone Savetta Vairone Pigo Cobite comune Lampreda padana Triotto Barbo canino Cobite barbatello Ghiozzo padano Spinarello Gobione Cagnetta Bottatrice Salmo trutta carpio L. Salmo trutta lacustris L. Salmo trutta marmorata Cuv. Salmo trutta fario L. Salvelinus alpinus L. Thymallus thymallus L. Esox lucius L. Cyprinus carpio L. Tinca tinca L. Barbus plebejus Bonap. Leuciscus cephalus cabeda Risso Perca fluviatilis L. Anguilla anguilla L. Scardinius erythrophtalmus L. Alburnus alburnus alborella De Fil. Phoxinus phoxinus L. Cottus gobio L. Alosa fallax morpha lacustris Lac. Chondrostoma soetta Bp. Leuciscus souffia muticellus Bp. Rutilus pigus Lac. Cobitis taenia L. Lethentheron zanandreai Bloch. Rutilus rubilio Bp. Barbus meridionalis caninus Bonap. Orthrias barbatulus L. Padogobius martensii Guenter Gasterosteus aculeatus L. Gobio gobio L. Salaria fluviatilis Asso Lota lota L. Carpion Truta de lac Truta miaga Truta de mont Salmerin Temol Luz Bulber Tenca Barbo Cavazzin, squal Aola, zentilot Pesce popolo Marson Sardena Savel Varon Orada Foraguadola Ampreola Faion, alesot Barbiol, pantaciot Stria Magneron Spinarol Gobion Bavosa Bosa Allegato B Reti ed attrezzi da pesca permessi nei laghi della provincia di Trento agli aventi diritto di uso civico (37) 1. Tremaglio piccolo Tremaci (Pesce Persico) Misura minima maglia mm. 20 Lunghezza massima rete m. 25 Altezza massima rete m. 1,50 2. Tremaglio grande Tremaci (tinca e luccio) mm. 40 m. 60 m. 3,00 3. Tencaro mm. 35 m. 14 m. 2,00 mm. 20 max mm. 34 m. 35 m. 3,00 N. Nome 4. Antana Nome volgare (uso) Tencher (tinca coregone) Antana (persico bottatrice) Tempo di divieto da 1.4 a 15.5 da 1.6 a 31.7 giugno da 15.4 a 15.5 Note 5. Paletta Pala (coregone - trota) mm. 35 m. 100 m. 2,00 6. Gerola Gerola (alborella) mm. 7 m. 25 m. 5,00 mm. 7 m. 1,50 m. 1,00 mm. 20 - - da 16.10 a 31.12 da 10.6 a 30.6 da 10.6 a 20.6 - - - - - - - - - mm. 10 - lato m. 1.50 - - - 7. Bertavello piccolo Bertavel (alborella vairone) 8. Guadino Turlet - guadet 9. Tirlindana 10. Lenza - canna 11. Bilancia 12. Corda o spaderna 13. Camoliera o moschiera Dindanna (trota - luccio salmerino) Canna (trota - luccio persico) Corda da fondo Solo per recupero pesci max 6 ami Allegato C Misure e divieti (38) SPECIE TROTA MARMORATA Salmo (trutta) marmoratus Cuv. TROTA FARIO - Salmo (trutta) trutta L. IBRIDO Trota fario x trota marmorata TROTA LACUSTRE Salmo (trutta) trutta morpha lacustris L. COREGONE (Lavarello - Bondella) Coregonus spp. TEMOLO Thymallus thymallus L. SALMERINO ALPINO Salvelinus alpinus L. CARPA - Cyprinus carpio L. TINCA - Tinca tinca L. LUCCIO - Esox lucius L. ANGUILLA Anguilla anguilla L. PESCE PERSICO - Perca fluviatilis L. BOTTATRICE - Lota lota L. GAMBERO d'acqua dolce Austropotamobius pallipes italicus PERIODO DI DIVIETO Acque stagnanti Acque correnti MISURA MINIMA 1.10 - 31.12 1.10 - 31.1 1.10 - 31.12 1.10 - 31.12 1.10 - 31.1 1.10 - 31.1 1.10 - 31.12 1.10 - 31.1 15.11 - 15.1 15.11 - 15.1 1.3 - 30.4 1.3 - 30.4 1.10 - 31.12 1.10 - 31.12 cm. 35 cm. 40 in Adige e Brenta cm. 20 cm. 20 cm. 40 in Adige cm. 30 cm. 35 in Sarca cm. 30 cm. 30 cm. 35 in Adige cm. 15 1.6 - 30.6 1.6 - 30.6 1.3 - 30.4 cm. 30 cm. 25 cm. 40 cm. 40 15.4 - 15.5 cm. 15 1.4 - 30.6 cm. 7 Allegato D (39) Nome volgare Carpione Nome scientifico Salmo carpio Trota fario Trota lacustre Salmo (trutta) trutta Salmo (trutta) trutta morpha lacustris Perca fluviatilis Alosa fallax morpha lacustris Lac. Pesce persico Agone Tempi di divieto 15/11 - 31/01 20/06 - 20/08 15/10 - 15/01 15/10 - 15/01 Lunghezze minime (cm.) 30 15/04 - 15/05 05/06 -10/06 01/07 - 06/07 18 15 Allegato E) (40) 30 35 RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI (da non usarsi da barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete) Altezza massima Nome Destinaz. Mm MM L Num. Altre Periodi di Altre Metri di cattura (mm) (mm) maglie caratteristiche divieto disposizioni 15/11-15/01 È consentito l’uso luccio, 35 250 1.000 35 BIRBA 01/06-30/06 dell’ancora tinca 18,2 (con Mm) È vietato l’uso 6,5 9 140 2.800 15/05-15/09 REMATTINO alborella 25,2 (con MM) dell’ancora 19,2 (con Mm) 05/06-10/06 VARONARO agone, 16 18 250 1.200 21,6 (con MM) 01/07-06/07 (varonar) anguilla È consentito l’uso 45 300 1.000 45 01/06-30/06 CIARA tinca dell’ancora Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h altezza massima Nome Destinaz. di cattura AEROPLANO tinca, carpa, CON luccio e BERTOVELLI anguilla (aeroplano) BERTOVELLO alborella, (bartabel, triotto bertael, realtì) Mm (mm) 22 RETI DA POSTA - CONICHE Altezza massima MM L Altre Periodi di Num. (mm) Metri caratteristi divieto maglie che Bertovello: Mm 14. È consentito 20 1,5 l’uso di una (rete (rete) rosta di 40 ) m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente Mm 15 e MM 25 SPIGONSOLA 3 (rete ) Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito l’uso di un areoplano con bertovelli di Mm 7, L 7 m e h 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L 25 m, esclusivamente per la cattura dell’esca personale per la spaderna (ami) È permesso l’uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l’ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l’acqua. Diametro cerchio d’entrata: 0,5 m camera d’entrata: h 1,5 m. Dimensioni della tela: Mm 5, L 25m, h 2 m COGOLO anguilla 12 9 Bocca con È consentito l’uso di (gabbia, (cogolo) h 3 m e una rosta di Mm 22, righiera) Larghezza L 60 m e h 3m massima 3 m; ali e bocca con Mm 24 Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h altezza massima Nome 7 Altre disposizioni RETI DA POSTA - TREMAGLI Altezza massima Destinaz. di Mm MM L Altre Periodi di Altre disposizioni Num. cattura (mm) (mm) caratteristi divieto Metri maglie che alborella 6 10 25 1,5 15/05-31/07 Dotazione massima per pescatore: n. 8 Durante il periodo di divieto è consentito l’uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l’uso giornaliero della spaderna (ami) TREMAGLIO È consentito anguilla 18 20 1,5 Dotazione (tramac, tramacet, l’uso di una massima per tramai) rosta avente pescatore: le seguenti Mm 18 = n. 20 da caratteristic 2.000 maglie o n. he: Mm 20, 15 da 2.800 L 40 m, h maglie 1,5 m MM 20 = n. 20 da 2.000 maglie o n. 14 da 2.800 maglie RE DA SERRAR pesce 8 150 3 15/05-01/11 La rete va usata (re da serar) bianco con l’ausilio di un bertovello di Mm 6 Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h altezza massima RETI DA POSTA - SEMPLICI O SOSPESE Altezza massima Altre Destinaz. di Mm MM Num. Nome L Metri caratteristi Periodi di divieto Altre disposizioni cattura (mm) (mm) maglie che VOLANTINO Carpione 37 45 7 15/11-31/01 Dal Dotazione (antana da coregone 20/06 al 20/08 la massima per coregone e rete non può pescatore: n. 12 carpione, volantì) essere collocata a attrezzi da 2.000 una profondità maglie, ciascuno maggiore di 18 m; dotato almeno di la profondità due gavitelli di sopraindicata congiunzione e di corrisponde alla un gavitello lunghezza centrale. È massima della consentita l’unione corda alla cui di non più di due estremità va poi fila di reti, per un legata la rete massimo di 24 attrezzi. L’uso di detta rete è consentito solo in forma volante. VOLANTINO DA Tinca, trota 60 7 Esclusivam 01/03-30/04 Dotazione TINCA E TROTA ente in 01/06-30/06 massima per forma 15/10-15/01 pescatore: n. 10 volante da 2.000 maglie ANTANA Tinca, 50 3 01/06-30/06 Dal Dotazione carpa, trota, 01/11 al15/01 è massima per luccio consentito l’uso di pescatore: n. 25 un attrezzo di Mm 60 e h 2 m da porre unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. ANTANELLO Carpione 37 45 3 15/04-15/05 Dotazione (ontanel) lavarello, 15/11-15/01 Dal massima per luccio, 20/06 al 20/08 è pescatore: n. 25 pesce vietato collocare da 2.000 maglie persico la rete su fondali Detta rete deve profondi più di 20 essere collocata m e comunque sul fondo del lago mai a una per tutta la sua distanza maggiore lunghezza e non di 1,5 km dal può essere battente dell’onda utilizzata in forma volante GEROLA (filza) Alborella 8 14 25 2 15/05-15/08 Dotazione massima per pescatore: n. 10 PENDENTE (reu) Agone 22 25 6 Esclusivam 1/04-30/09 Dotazione ente in massima per forma pescatore: n. 15 volante da 2.000 maglie Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione. È consentita l’unione di non più di due fila di reti, per un massimo di n. 30 attrezzi. SCIAOLONE Agone 22 25 2 01/08-15/05 Dotazione (scialotto, sciaulù, 05/06-10/06 massima per scarolin) 01/07-06/07 pescatore: n. 25 da 2.000 maglie. Dal 01/06 al 31/07, la rete deve essere messa in posa dopo le ore 21.30 per essere recuperata al mattino successivo Legenda: MM maglia massima; Mm maglia minima; L lunghezza massima; mg numero maglie; Lg larghezza massima; h altezza massima Nome SPADERNA (ami) TIRLINDANA ATTREZZI VARI Destinazione di cattura Anguilla, luccio Carpione, trota, luccio e cavedano Nei modi previsti all’art. 22 novies NOTE (1) Capo aggiunto dall'art. 1 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (2) Articolo già sostituito dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg, e così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (3) Comma così modificato dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl. (4) Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (5) Articolo già sostituito dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl., così sostituito dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl. e modificato dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. (6) Comma così modificato dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl e dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 887/Leg. (7) Comma così modificato dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. (8) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., dal d.p.g.p. 5 febbraio 1990, n. 518/Leg., dal d.p.g.p. 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg., dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. e dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg, e così sostituito dall'art. 4 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 2038/Leg. (9) Articolo così modificato dal d.p.g.p. 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 358/Legisl., dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg e dall'art. 5 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 2038/Leg. (10) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl., dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 358/Legisl., dal d.p.g.p. 12 febbraio 1991, n. 4-34/Legisl., dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. e dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg., sostituito dal d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg., così sostituito dall'art. 6 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e modificato dall'art. 1 del d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg. (11) Comma così sostituito dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl. (12) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 890/Legisl. e dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., sostituito dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26105/Leg., dall'art. 7 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg. La deliberazione della Giunta provinciale 7 dicembre 2007, n. 2722 (b.u. 2 gennaio 2008, n. 1) ha ridotto a trenta il numero dei pesci persici catturabili ai sensi del comma 1, lettera f) (tranne che nel lago di Caldonazzo), e a cinque il numero dei salmonidi catturabili ai sensi del comma 2. (13) Articolo già modificato dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., sostituito dal d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg e dal d.p.g.p. 29 giugno 1998, n. 13-85/Leg., e così sostituito dall'art. 8 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (14) Articolo aggiunto dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl. (15) Articolo aggiunto dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl., e così modificato dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. e dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg. (16) Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati così rinumerati dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl. (17) La commissione di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 5 e della tabella A allegata alla l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. Per l'esercizio delle sue funzioni vedi lo stesso art. 5, comma 2. (18) Articolo abrogato dall'art. 9 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (19) Capo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (20) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (21) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (22) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30 gennaio 2001, n. 2-53/Leg. (23) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (24) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg. (25) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (26) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30 gennaio 2001, n. 2-53/Leg. (27) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (28) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (29) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30 gennaio 2001, n. 2-53/Leg. (30) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (31) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (32) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (33) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (34) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (35) Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg. (36) Allegato così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 31 dicembre 2004, n. 20-30/Leg. (37) Allegato così modificato dal d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl., dal d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 887/Leg., dal d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg e dall'art. 11 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 2038/Leg. Per i numeri 8 e 13 vedi però quanto previsto ora dall'art. 13, in seguito alle sue successive modificazioni. (38) Allegato già modificato dal d.p.g.p. 26 maggio 1980, n. 6-27/Legisl., dal d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 358/Legisl., dal d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg., dal d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg., dall'art. 12 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, sostituito dal d.p.p. 23 aprile 2002, n. 7-97/Leg, dall'art. 4 del d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg e così sostituito dall'art. 2 del d.p.p. 31 dicembre 2004, n. 20-30/Leg. (39) Allegato aggiunto dall'art. 13 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg e così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg. (40) Allegato aggiunto dall'art. 13 del d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg, e così modificato dal d.p.g.p. 30 gennaio 2001, n. 2-53/Leg.