Servizio di conduzione, manutenzione, interventi di riqualificazione e di miglioramento degli impianti termici, di climatizzazione ed ausiliari degli edifici demaniali e scolastici comunali, ivi compresa la fornitura di combustibili. Periodo 16/9/2003 – 15/9/2006 Pagina 1 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 INDICE PARTE PRIMA (pag.3) CONDIZIONI GENERALI Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Descrizione OGGETTO DEL CAPITOLATO MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PATTO DI INTEGRITA’ TRATTAMENTO DEI DATI INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO REVISIONE DEL PREZZO VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PAGAMENTI ESECUZIONE IN DANNO RESPONSABILITA’ SPESE, IMPOSTE E TASSE FALLIMENTO DELL’ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE SUBAPPALTO CESSIONE DEL CONTRATTO FORO COMPETENTE RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI DISPOSIZIONI FINALI 7 Allegati: • • • • • relazione tecnica (all. n. 1AA) classificazione degli edifici (all. 1i, 1l, 1m, 1n) elenco stabili oggetto di trasformazione a metano (all. 1°) elenco prestazioni per uffici giudiziari, uffici di via Pirelli, Palazzo Reale, Arengario, Via Larga, Castello Sforzesco, Case di Vacanza (all. 1p, 1q, 1r, 1s) elenco nuovi prezzi materiali e apparecchiature (all. 1t) Pagina 2 Prot. Gen. 3.660.142/03 Pagina 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 Prot. Sett. 5.870/AC/03 PARTE PRIMA CONDIZIONI GENERALI Pagina 3 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO Costituisce oggetto del presente Capitolato il servizio di conduzione, manutenzione, interventi di riqualificazione e di miglioramento degli impianti termici, di climatizzazione ed ausiliari degli edifici demaniali e scolastici comunali, ivi compresa la fornitura di combustibili, per un periodo di 1.096 giorni solari con decorrenza presunta 16/9/2003. ART. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA Le modalità di espletamento della gara sono quelle che verranno indicate nel bando di gara. ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, in misura pari ad 1/30 (un trentesimo) dell’importo base complessivo. Gli importi delle cauzioni saranno precisati nel bando di gara; non è consentito, a pena d’esclusione, costituire depositi in misura inferiore a quella indicata. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto sottoindicato, dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta del lotto a cui si riferisce, pena l’esclusione dalla gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. MODALITA ’ DI COSTITUZIONE I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità alternative: a) presso la Cassa Civica - Via Silvio Pellico n. 16, Milano - in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Comune di Milano od al Civico Tesoriere del Comune di Milano) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in Milano o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito; b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni). In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. (intendendosi per gli stessi: agenti, broker, funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di credito, o compagnia assicurativa che emettono il titolo di garanzia) Per quanto riguarda il deposito cauzionale definitivo si fa rinvio a quanto indicato nell’art.17.1 della parte seconda del presente capitolato. ART. 4 – PATTO DI INTEGRITA’ Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il “Patto di Integrità”, che verrà messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara. Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Pagina 4 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Il Comune di Milano verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti. Il patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di raggruppamento, il Patto dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese comp onenti il gruppo. ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi della Legge 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Milano trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Milano. ART. 6 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivo offerto in sede gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo il verificarsi di quanto indicato nel successivo articolo e nella parte speciale. ART. 7 – REVISIONE DEL PREZZO Salvo quanto indicato nella parte speciale i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti alla revisione solo ai sensi dall’art. 44 - commi 4 e 6 della Legge 23.12.1994 n. 724, entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi prezzi di cui al citato comma 6, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto. ART. 8 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. ART. 9 – EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto. ART. 10 - PAGAMENTI Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione. Ai sensi dell'art.4 - comma 1 - del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, in caso ritardato pagamento il saggio d’interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art.1284 c.c.. ART. 11 - ESECUZIONE IN DAN NO Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Pagina 5 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 ART. 12 – RESPONSABILITA’ L’appaltatrice è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l’esecuzione del contratto, l’assuntrice è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell’operato dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo del controllo. E’ fatto dunque obbligo all’assuntrice di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati. L’appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire l’Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite dall’Amministrazione. ART. 13 - SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. ART. 14 - FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica, per le forniture, la disciplina dell’art. 10 commi 8 e 9 del D.Lgs. 358/92 e per gli appalti di servizio, la disciplina dell’art. 11 commi 8 e 9 del D.Lgs. 157/95. ART. 15 - SUBAPPALTO La ditta concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 30% - trentapercento – dell’importo complessivo netto offerto) dovrà indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 157/95 per gli appalti di servizi o dell’art. 16 del D.Lgs. 358/92 per le forniture, la parte di prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo. ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO 16.1 16.2 Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l’art. 35 della legge 104/94 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria (Consiglio di Stato n. 2208 del 24/4/02). L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione. ART. 17 - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano. Pagina 6 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 ART. 18 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano. ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o di gestire il servizio con altra forma gestionale per motivi di pubblico interesse. ooo___ooo ---=== ===--- Pagina 7 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 PARTE SECONDA CONDIZIONI SPECIALI Pagina 8 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 SOMMARIO PARTE SECONDA (pag.9) CONDIZIONI SPECIALI Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO.............................................................................................. 13 Art. 2 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE......................................................................... 32 Art. 3 DURATA DELL’APPALTO.................................................................................................. 39 Art. 4 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO.......................................................................... 40 Art. 5 PREZZI DELL’APPALTO.................................................................................................... 43 Art. 6 MODALITA’ DELL’OFFERTA............................................................................................. 47 Art. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO......................................................................................... 49 Art. 8 PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ........................................................... 54 Art. 9 ORARI GIORNALIERI – TEMPERATURE ......................................................................... 55 Art. 10 REQUISITI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA................................................................. 65 Art. 11 GARANZIE PER I PRODOTTI E PER I SERVIZI ............................................................... 66 Art. 12 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI – TERZO RESPONSABILE ................................................................................... 68 Art. 13 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI..................................................................................... 70 Art. 14 SICUREZZA SUL CANTIERE............................................................................................. 71 Art. 15 OPERAZIONI PREVENTIVE E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ALL’APPALTATORE.......................................................................................................... 72 Art. 16 ISPEZIONI E VERIFICHE ................................................................................................... 73 Art. 17 CAUZIONE E GARANZIE.................................................................................................... 74 Art. 17.1 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ......................................................................... 74 Art. 17.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi................ 75 Art. 17.3 Polizza di garanzia delle opere............................................................................................ 77 Pagina 9 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 17.4 Polizza postuma indennitaria decennale............................................................................. 78 Art. 18 RAPPRESENTANZA COMMITTENTE E RAPPRESENTANZA IMPRESA ....................... 79 Art. 19 COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA..................................................................................... 81 Art. 20 COMUNICAZIONI E CONTESTAZIONI ALL’IMPRESA ...................................................... 82 Art. 21 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA.................... 83 Art. 22 PENALI................................................................................................................................ 84 Art. 23 RECESSO.......................................................................................................................... 91 Art. 24 RISOLUZIONE.................................................................................................................... 92 Art. 25 FORZA MAGGIORE ........................................................................................................... 95 Art. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO......................................................................................... 96 Art. 27 SUBAPPALTO.................................................................................................................... 97 Art. 28 RISERVATEZZA ............................................................................................................... 100 Art. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO...................................................................... 101 Art. 30 FORO COMPETENTE..................................................................................................... 102 Art. 31 PIANO DELLA QUALITA’.................................................................................................. 103 Art. 32 PIANI DI SICUREZZA........................................................................................................ 105 Art. 33 GESTIONE CALORE ....................................................................................................... 106 Art. 33.1 ESERCIZIO IMPIANTI........................................................................................................ 108 Art. 33.1.1 Periodi e durata del riscaldamento e della climatizzazione invernale ed estiva .............. 108 Art. 33.1.2 Conservazione e compilazione del libretto di centrale ed altre registrazioni................... 110 Art. 33.1.3 Avviamento degli impianti ........................................................................................ 112 Art. 33.1.4 Prestazioni di conduzione ....................................................................................... 112 Art. 33.1.5 Assistenza alle visite ed ai controlli .......................................................................... 119 Art. 33.1.6 Livelli di servizio...................................................................................................... 120 Art. 33.1.7 Penali.................................................................................................................... 121 Art. 33.2 MANUTENZIONE DI ESERCIZIO ...................................................................................... 122 Art. 33.2.1 Oggetto ................................................................................................................. 122 Pagina 10 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.2.2 Principali attività manutentive di esercizio a carico dell’Appaltatore.............................. 126 Art. 33.2.3 Livelli di servizio...................................................................................................... 137 Art. 33.2.4 Penali.................................................................................................................... 138 Art. 33.3 MANUTENZIONE A CONDIZIONE .................................................................................... 139 Art. 33.3.1 Oggetto ................................................................................................................. 139 Art. 33.3.2 Livelli di Servizio ..................................................................................................... 143 Art. 33.3.3 Penali.................................................................................................................... 144 Art. 33.4 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ................................................................ 145 Art. 33.5 PISCINE ............................................................................................................................. 146 Art. 33.6 MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI........................................................................................................................... 153 Art. 33.7 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ............................................................................................. 155 Art. 34 PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE ......................... 156 Art. 35 VARIAZIONI DELLA DURATA STAGIONALE – COMPENSI............................................ 157 Art. 36 VARIAZIONI DELL’ORARIO GIORNALIERO – COMPENSI............................................ 160 Art. 37 VARIAZIONE CUBATURA RISCALDATA – COMPENSI................................................. 161 Art. 38 AUMENTO O DIMINUZIONE DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE PRESENTE APPALTO – COMPENSI................................................................................................ 162 Art. 39 CALCOLO DELLE ALIQUOTE GIORNALIERE ED ORARIE.......................................... 163 Art. 40 LIQUIDAZIONE STAGIONALE.......................................................................................... 165 Art. 41 AGGIORNAMENTO PERIODICO .................................................................................... 167 Art. 42 AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO PER IMPIANTI TRASFORMATI A COMBUSTIBILE GASSOSO, BIODIESEL O ECOCOMBUSTIBILE ...................................................................................................... 170 Art. 43 MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L’ANNO DI ESERCIZIO...................................................................................................................... 172 Art. 44 COLLAUDI........................................................................................................................ 179 Pagina 11 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 12 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO L’Appalto ha per oggetto la fornitura di combustibili, la conduzione, la manutenzione, gli interventi di riqualificazione degli impianti meccanici di climatizzazione ed ausiliari al servizio degli edifici comunali ubicati nel territorio urbano ed extraurbano indicati dall’Amministrazione Comunale (d’ora in avanti indicata anche come “Committente”), identificati nell’Allegato 1 al presente Capitolato, suddivisi in 4 lotti funzionali di cui si esprime maggior dettaglio e finalità nel prosieguo. Ai fini del presente appalto si intendono per impianti meccanici: 1. impianti di riscaldamento centralizzato; 2. impianti di riscaldamento autonomo; 3. impianti di riscaldamento e/o climatizzazione centralizzato e/o autonomo, compresi i sistemi ausiliari ad essi asserviti; 4. impianti idrosanitari e gas; 5. impianti di aspirazione e ventilazione centralizzati e/o autonomi; 6. impianti di aggottaggio acque bianche e nere; 7. impianti meccanici al servizio delle piscine (trattamento delle acque, clorazione, addolcimento, ecc.) 8. impianti di trattamento ed addolcimento acque al servizio degli impianti termici, frigoriferi, ecc.; 9. impianti di sopraelevazione acqua e di pressione (autoclavi e loro componenti); 10. impianti di stoccaggio e distribuzione gas medicali; 11. impianti di produzione acqua calda per uso sanitario; 12. mezzi di estinzione incendi al servizio delle centrali tecnologiche (estintori portatili); 13. reti di distribuzione idraulica ed aeraulica con relativi terminali all’interno degli edifici. Pagina 13 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 ELENCO EDIFICI LOTTO 1 Pagina 14 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 15 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 16 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 17 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 LOTTO 2 Pagina 18 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 19 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 20 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 21 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 LOTTO 3 Pagina 22 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 23 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 24 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 25 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 LOTTO 4 Pagina 26 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 27 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 28 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 29 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 30 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 31 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 2 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE L’Appaltatore con l’appalto in oggetto si assume i seguenti oneri: - assicurare una manutenzione tempestiva e razionale in grado non solo di mantenere i livelli minimi di efficienza degli impianti meccanici del patrimonio immobiliare ma di adeguare e aggiornare lo stato degli stessi (adeguamento funzionale e normativo) alle mutevoli esigenze a cui deve assolvere e quindi con impostazione “globale” della gestione del servizio manutentivo; − garantire la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di gestione in grado di consentire la programmazione delle attività delle risorse; − garantire l’ottimizzazione della capacità di controllo della qualità e dei costi dei servizi; − assicurare l’individuazione e l’esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi soprattutto per quelli interdipendenti che comportano specializzazioni professionali diverse; − permettere la riduzione delle cause di interruzioni dovute al normale svolgimento degli interventi manutentivi, attraverso una programmazione attenta alle specializzazioni della manodopera disponibile e alla preventiva disponibilità di materiali e attrezzature; − assicurare l’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita utile con l’effettuazione d’interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi; − permettere il conseguimento di un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici che con la riduzione dei guasti; − garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alle tipologie tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili; − garantire il raggiungimento dei livelli di servizio indicati nel corso del presente documento; In particolare l’Impresa Appaltatrice deve svolgere ed eseguire per ottemperare a quanto indicato all’art. 2 del presente Capitolato, e le relative modalità, le seguenti prestazioni. 2.1) Esercizio e manutenzione programmata, d’ora in avanti definita “manutenzione di esercizio” di un impianto: si intende, conformemente all’articolo 1, comma 1, lettera Pagina 32 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 n) del DPR 412/1993, il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente conduzione, manutenzione e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, del contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. 2.2) Nell’esercizio e manutenzione degli impianti meccanici ed in particolare di quelli termici oggetto del presente Capitolato, la società aggiudicataria dovrà assumere il ruolo di “Terzo Responsabile”, che dovrà svolgere tutte le attività previste dal DPR 551/99 dal DPR 412/93 e dalla Legge 10/91 dai suoi decreti attuativi. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità dell’esercizio degli Impianti Termici. In particolare, il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli Impianti Termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione di esercizio secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Pertanto l’Appaltatore, in forza di tale ruolo dovrà provvedere a quanto dettagliato nei successivi punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11. 2.2.1) l’Appaltatore dovrà provvedere all’approvvigionamento dei combustibili necessari per il funzionamento degli impianti meccanici ed in particolare di quelli termici al servizio degli immobili ubicati nelle località di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato. I combustibili dovranno corrispondere in tutto alle leggi vigenti e cogenti in materia e comunque essere conformi ad eventuali provvedimenti emanati dalle autorità competenti. Per i combustibili liquidi dovrà essere fornita la documentazione accertante le loro caratteristiche chimico-fisiche che dovranno rispondere a quanto prescritto dal Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 Marzo 2002 e Decreto Ministero Finanze 20 marzo 2000. Il combustibile da impiegare per gli impianti termici sarà indicato dal Funzionario Responsabile incaricato e potrà essere gasolio, emulsione di gasolio in acqua, biodiesel o gas metano. Per i combustibili liquidi le qualità e le caratteristiche merceologiche dovranno essere quelle contemplate negli indicati D.P.C.M. 8 Marzo 2002 e Dec. Min. Fin. 20 marzo 2000 e modifiche successive ed avere un contenuto di zolfo non superiore allo 0,035% in peso. Pagina 33 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Il combustibile denominato biodisel dovrà essere conforme a quanto riportato nella normativa vigente. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle disposizioni sopracitate e risponderà per le sanzioni previste in caso di inadempimenti, oltre alle penali meglio specificate agli articoli seguenti. A tale scopo il Committente, per disposizione dei propri uffici, ed a mezzo di tecnici qualificati della Stazione Sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, si riserva la più ampia facoltà di fare prelevamenti di campioni del combustibile adottato dall’Impresa in ciascuno degli edifici di cui è aggiudicatario e di sottoporli ed analisi da parte della Stazione Sperimentale stessa. Il costo delle stesse analisi, nonché dei prelievi, dei sarà a carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto. Il numero minimo delle suddette analisi, dovrà riguardare non meno di n°20 edifici per di cui l’Impresa è aggiudicataria, per ciascun lotto e per ogni anno di durata dell’appalto. In caso di inadempienza, fatta salva la facoltà del Committente di applicare le penali previste, l’Appaltatore dovrà provvederà a suo esclusivo carico alla totale sostituzione del combustibile contestato. L’Impresa aggiudicataria dell’Appalto dovrà ottemperare anche alle seguenti prescrizioni: - negli edifici dove è possibile lo stoccaggio, mantenere nei depositi, in permanenza, un quantitativo minimo di combustibile corrispondente al consumo medio di 30 giorni, ciò indipendentemente dalle scorte di legge; - provvedere alla compilazione dei registri U.T.I.F. di scarico e carico nel più completo rispetto della legge e normativa vigente in materia, della cui osservanza le Imprese si rendono garanti in proprio esonerando quindi il Committente da qualsiasi responsabilità a riguardo; - porre in essere ogni azione ed accorgimento per evitare che dai camini degli impianti conferiti in gestione avvengano emissioni di fumi che siano in contrasto con le norme vigenti e i regolamenti in vigore. L’Impresa sarà responsabile in proprio per qualsiasi trasgressione in proposito e l’Amministrazione resta fin da ora esonerata da qualsiasi responsabilità a riguardo. L’Appaltatore dovrà controllare,assicurarsi e certificare in fase di offerta di avere a disposizione almeno un quinto del fabbisogno annuo di combustibile liquido. Pagina 34 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Nel caso di impianti funzionanti a gas metano l’Appaltatore dovrà provvedere a stipulare un contratto con l’azienda distributrice. L’Amministrazione comunale autorizza l’Appaltatore, sin dalla presa in consegna degli impianti, alla voltura dei contratti di fornitura di gas ed alla intestazione del contratto. 2.2.2) l’Appaltatore dovrà provvedere al rispetto dei limiti di esercizio degli impianti termici di cui all’art. 9 del DPR 412/1993 per quanto attiene al periodo e durata giornaliera e modalità di attivazione degli impianti. Ciò in linea generale, fatta salva eventuale modifica degli orari di funzionamento espressamente disposta dal Funzionario Responsabile e comunque motivata in ordine al contenuto dell’art. 9 del DPR 412/93. 2.2.3) l’Appaltatore dovrà provvedere alla conduzione degli impianti in modo da non superare i valori massimi della temperatura ambiente, individuati per tipologia di edifici, fissati dall’art. 4 del DPR 412/93. Di seguito si indicano le modalità gestionali standard per la fornitura del servizio: - assicurare durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale le condizioni climatiche di comfort che nella fattispecie sono identificate nei paragrafi seguenti a seconda della destinazione d’uso e la classificazione stabilita dal Committente (si veda art. 9 del presente Capitolato); - fornire acqua calda sanitaria, dove richiesta, ad una temperatura massima di immissione nella rete di distribuzione di 48°C, anche nei periodi temporali in cui non risultano attivi a pieno regime gli impianti di riscaldamento dei locali. La tolleranza ammessa è di -5°C / 0°C; - climatizzare gli ambienti serviti da impianti centralizzati di climatizzazione nel periodo primavera-estate, assicurando nei vari locali le condizioni termoigrometriche corrispondenti alla classe di appartenenza dell’edificio; - provvedere alla conduzione e manutenzione degli impianti al servizio delle piscine secondo le prescrizioni contenute nell’art. 33.5 del presente Capitolato. 2.2.4) l’Appaltatore dovrà far si che il rendimento di combustione non sia mai inferiore al limite di rendimento previsto dall’art. 11, comma 14 del DPR 413/93. Per gli impianti termici centralizzati di potenza maggiore di 350 kW, la verifica dovrà essere Pagina 35 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 effettuata almeno due volte l’anno; per i generatori di calore centralizzati di potenza minore di 350 kW almeno una volta l’anno. I rilievi dovranno essere registrati nel “libretto di centrale”; 2.2.5) l’Appaltatore dovrà provvedere a garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla legge e dalla normativa vigente. Le misure relative ai parametri rilevati dovranno essere trascritte nel “libretto di centrale”. 2.2.6) l’Appaltatore dovrà provvedere a firmare il “libretto di centrale” conformemente all’art. 11, comma 5, DPR 412/93, per accettazione della funzione di Terzo Responsabile dell’impianto ed in particolare dell’impegno dell’assunzione di responsabilità quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dall’art. 34, comma 5, della Legge 10/91. L’Appaltatore dovrà garantire in ogni momento la disponibilità all’interno della centrale termica del relativo libretto, tale da essere consultabile dagli organi di controllo preposti. 2.2.7) l’Appaltatore dovrà provvedere a completare e conservare all’interno della centrale termica, in luogo sicuro, il “libretto di centrale” o “libretto di impianto”, nel caso, rispettivamente, di impianti termici con potenza nominale superiore od inferiore a 35 kW, conformemente all’art. 11, comma 11, del DPR 412/93. 2.2.8) l’Appaltatore dovrà provvedere ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella con l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di cui all’art. 9 del DPR 412/93 e le generalità e il domicilio del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto stesso. 2.2.9) l’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti ai fini della sicurezza e della funzionalità mediante controlli periodici programmati conformemente a quanto indicato nelle norme UNICTI, UNI-CIG e UNI-CEI. In particolare, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale invernale della centrale termica dovranno essere effettuati tutti i controlli e Pagina 36 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 le misure previste dalla normativa e legislazione vigente che dovranno essere registrate sul libretto di centrale. 2.2.10) l’Appaltatore dovrà provvedere a mantenere in funzione, ove esistenti, le apparecchiature di depurazione e/o di addolcimento/trattamento dell’acqua da immettere nell’impianto, compresa la fornitura dei prodotti necessari per il funzionamento delle stesse. 2.2.11) l’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di beni, ovvero all’approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, oltre che dei combustibili anche di componenti, prodotti e materiali occorrenti all’esercizio e manutenzione dell’impianto. I componenti e prodotti utilizzati dovranno possedere le certificazioni di cui all’art. 32 della Legge 10/91. La finalità della fornitura di beni è l’affidabilità e continuità di esercizio e manutenzione degli impianti nei termini previsti dall’art. 9 di cui al DPR 412 del 1993. 2.3) l’Appaltatore dovrà provvedere a interventi di ottimizzazione energetica ed ambientale, volti alla diminuzione del consumo energetico e degli agenti inquinanti in conformità a quanto dettagliato all’articolo 33.6. 2.4) l’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione e guasto. 2.5) l’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare interventi volti ad adeguare normativamente l’impianto o parti di esso in qualunque momento si renda necessario durante il periodo contrattuale. 2.6) l’Appaltatore dovrà a garantire un servizio di pronto intervento 24 ore su 24, con l’utilizzo di personale idoneo e specializzato (servizio di reperibilità). Tutte le prestazioni descritte andranno erogate per tutti gli immobili di competenza dell’Amministrazione elencati nell’Allegato 1 al presente Capitolato. Nel caso in cui l’impianto termico e/o di climatizzazione estate/inverno al servizio dell’edificio sia alimentato con fluido vettore prodotto da centrale termica ubicata in posizione remota (centrale termica di quartiere) e/o da impianto di teleriscaldamento o di Pagina 37 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 tipologia analoga, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le attività descritte a meno della fornitura dei combustibili. Pagina 38 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 3 DURATA DELL’APPALTO L’appalto avrà una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di emissione del relativo ordine di servizio, esattamente per un periodo che va dal 16 settembre 2003 al 15 settembre 2006 fermo restando i tempi previsti per la consegna e riconsegna degli impianti dopo l’ultima gestione. Da tale data fissata decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Impresa previsti dai Documenti Contrattuali. Alla scadenza del Contratto, nelle more dell’affidamento del nuovo appalto l’Impresa si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel Contratto fino alla data di subentro dell’eventuale nuovo gestore. L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire il Contratto per il periodo opzionale di un anno ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 157/95. Pagina 39 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 4 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO L’Appalto è suddiviso in 4 lotti, di seguito si riportano gli importi presunti a base d’asta. Lotto 1 Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto € 5.919.129,89 Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto € 17.757.389,67 Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 2.342.180,23 Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 7.026.540,69 Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 25.391,63 “interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 40.425,35 “esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) TOTALE ANNUALE Lotto 1 (esclusi oneri per la sicurezza) € 8.261.310,12 TOTALE GENERALE Lotto 1 (esclusi oneri per la sicurezza) € 24.783.930,36 Lotto 2 Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto € 5.921.798,63 Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto € 17.765.395,89 Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 2.352.473,09 Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 7.057.419,27 Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 25.391,63 “interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 40.425,35 “esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) TOTALE ANNUALE Lotto 2 (esclusi oneri per la sicurezza) € 8.274.271,72 TOTALE GENERALE Lotto 2 (esclusi oneri per la sicurezza) € 24.822.815,16 Pagina 40 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Lotto 3 Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto € 6.010.157,32 Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto € 18.030.471,96 Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 2.206.005,50 Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 6.618.016,50 Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 25.391,63 “interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 40.425,35 “esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) TOTALE ANNUALE Lotto 3 (esclusi oneri per la sicurezza) € 8.216.162,82 TOTALE GENERALE Lotto 3 (esclusi oneri per la sicurezza) € 24.648.488,46 Lotto 4 Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto € 5.939.755,96 Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto € 17.819.267,88 Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 2.247.192,39 Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione € 6.741.577,17 Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 25.391,63 “interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere € 40.425,35 “esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta) TOTALE ANNUALE Lotto 4 (esclusi oneri per la sicurezza) € 8.186.948,35 TOTALE GENERALE Lotto 4 (esclusi oneri per la sicurezza) € 24.560.845,05 Ad ogni Impresa potranno essere aggiudicati anche tutti e quattro i lotti. Il Committente, in corso d’appalto, si riserva altresì di affidare il servizio di cui all’art. 1 “Oggetto dell’Appalto” per gli edifici ed impianti di pertinenza diversi da quelli indicati Pagina 41 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 nell’Allegato 1, alle stesse condizioni previste nel presente Capitolato, previa definizione del corrispettivo, e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione, che sarà parametrato con il prezzo offerto per edifici analoghi (presenti nell’Allegato1) in fase di gara. I Prezzi indicati ricomprenderanno tutti gli adempimenti che l’Impresa dovrà porre in essere per l’espletamento dei Servizi e delle attività a ciascun servizio correlate (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di controllo qualità e manutenzione). Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all’Impresa, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall’Impresa, dai suoi sub-fornitori e/o subappaltatori per la realizzazione dei Servizi. Nei prezzi sono altresì incluse le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto, fatta eccezione solamente per l’IVA. L’Impresa, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che la stessa sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica. Pagina 42 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 5 PREZZI DELL’APPALTO a) La gestione/esercizio (conduzione + manutenzione di esercizio) degli impianti verrà retribuita a seconda della tipologia impiantistica presente nello stabile oggetto del servizio, a GG (grado-giorno) e/o a periodo di erogazione del servizio (giorni, annualità) secondo i prezzi €/GG, €/giorno, €/anno già indicati per ogni tipologia di servizio e per singolo stabile nell’Allegato 1, assoggettando gli stessi al ribasso d’asta offerto dall’Impresa. Tale importo è comprensivo della fornitura di combustibile, della mano d’opera e fornitura materiali per la conduzione, pulizia e messa a punto secondo quanto specificato all’artt. 33 e 34 del presente Capitolato. Con riferimento all’Allegato 1 del presente Capitolato e per ogni località in esso individuata dal codice identificativo dell’impianto, il parametro economico remunerativo del servizio di riscaldamento, retribuito a grado-giorno, è stato così ricavato: - dall’analisi e successiva elaborazione dei dati relativi ai consumi netti di combustibile utilizzati per il solo riscaldamento (ottenuti cioè scorporando la quota parte di combustibile afferente la produzione di acqua calda sanitaria e gli extra orari di funzionamento), incluso l’ultimo anno intero di gestione e di 5 anni precedenti; - parametrando i dati di consumo, di cui al capoverso precedente, alla media rappresentativa dell’andamento climatico invernale, calcolata prendendo a riferimento i precedenti cinque periodi convenzionali di funzionamento degli impianti termici secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 del DPR 412/93 regolamento attuativo della Legge 10/91, (numero di gradi-giorno registrati nel detto periodo dall’Osservatorio di Milano Duomo secondo la classificazione dell’edificio riportata nell’art. 9 del presente Capitolato); - considerando per il calcolo dell’importo €/GG i gradi-giorno mediamente ed effettivamente erogati nei precedenti cinque periodi interi effettivi di funzionamento degli impianti termici. Il numero di gradi-giorno è stato calcolato con riferimento alla temperatura interna di mantenimento della volumetria Pagina 43 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 maggiore ed il regime temporale di funzionamento degli impianti termici previsto all’art. 9 del presente Capitolato; - sulla base della manodopera per la sola conduzione, minuta manutenzione e manutenzione di esercizio degli impianti. Con riferimento ai punti precedenti, si evidenziano, a puro titolo esemplificativo, i parametri citati per una ipotetica località classificata nell’ambito dell’art. 9 con mantenimento della temperatura di 20°C, funzionamento a pieno regime dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 18:00, funzionamento in regime di antigelo sabato e domenica, con l’elaborazione del prezzo €/GG: 1. costo combustibile netto annuo per la media dell’andamento climatico nel periodo convenzionale di € “A” riscaldamento nel quinquennio precedente : 2. media andamento convenzionale di climatico annuo riscaldamento nel nel periodo quinquennio precedente (riferimento temperatura indoor 20°C): GG 2152 3. media gradi-giorno annuo effettivamente erogati nel periodo convenzionale di riscaldamento nel quinquennio precedente: GG “B” € “C” 4. costo annuo manodopera 5. Costo a grado-giorno per la gestione (comprensivo di fornitura di combustibile, minuta manutenzione e manutenzione di esercizio degli impianti): €/GG = (“A” + “C”) / “B” Resta comunque stabilito che l’Appaltatore dovrà mantenere all’interno dei singoli ambienti che compongono l’edificio conferito in gestione le temperature previste all’art. 9 del presente Capitolato. Con riferimento all’Allegato 1 del presente Capitolato e per ogni località in esso indicata, al cui servizio è installato un impianto termico e/o di climatizzazione estate/inverno alimentato con fluido vettore prodotto da centrale termica ubicata in posizione remota (centrale termica di quartiere) e/o da impianto di teleriscaldamento o di tipologia analoga, il parametro economico remunerativo del servizio riscaldamento Pagina 44 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 e/o climatizzazione estiva retribuito a €/giorno, €/anno è stato ricavato dalla valutazione della manodopera per la sola conduzione, minuta manutenzione e manutenzione di esercizio degli impianti esistenti. Il prezzo €/GG, €/anno, €/giorno è inoltre comprensivo dell’onere per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24. Tale prezzi di gestione si considerano comprensivi, inoltre, dell’onere per la fornitura dei materiali necessari alla trasformazione di almeno 21 (ventuno) centrali da combustibile liquido a metano per ciascun lotto, come meglio evidenziato all’art. 33.6 del presente Capitolato. Per quanto riguarda la remunerazione della prestazione d’opera relativa a quelle forniture si farà riferimento alle stesse modalità fissate per la contabilizzazione della manutenzione a condizione. b) La produzione di acqua calda sanitaria verrà riconosciuta al prezzo unico di € 3,50 (tre/50) al m³ per tutti gli stabili dotati di tale servizio quando detta produzione comporta per l’appaltatore la fornitura di combustibile. La produzione di acqua calda sanitaria che non comporta per l’appaltatore la fornitura di combustibile si ritiene remunerata nel costo €/anno previsto per il pagamento del servizio gestione/esercizio. c) Il condizionamento estivo sarà riconosciuto in ragione dell’aliquota giornaliera stabilita in via forfetaria e riportata nell’Allegato 1 del presente Capitolato. d) La gestione degli impianti di piscina sarà corrisposta secondo i seguenti prezzi giornalieri forfetari: • Piscine Scolastiche: Conduzione per esercizio vasca natatoria Rinnovo acqua bacino € 52,00 € Castellino da Castello 60,00 • Piscine Pubbliche: Forze Armate € 52,00 Gattamelata € 72,00 De Marchi - Bacone Pagina 45 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Conduzione per esercizio vasca natatoria € 25,00 Rinnovo acqua bacino vasca piccola € 45,00 vasca grande € 450,00 e) Gli importi di cui sopra includono tutte le prestazioni indicate al successivo articolo art. 33.5 – PISCINE. f) La manutenzione a condizione e gli eventuali interventi di adeguamento normativo saranno liquidati a misura in base ai prezzi indicati nell’elenco prezzi del Comune di Milano con validità 01/01/2002, ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al presente Capitolato, dopo autorizzazione scritta del Responsabile del servizio. Pagina 46 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 6 MODALITA’ DELL’OFFERTA Le ditte concorrenti hanno l’obbligo di verificare le caratteristiche degli stabili le volumetrie effettivamente trattate e gli impianti esistenti al fine di esprimere in sede di gara la propria offerta ponderata a mezzo di sopralluoghi obbligatori. I tecnici comunali incaricati rilasceranno specifici certificati comprovanti l’avvenuto sopralluogo. I sopralluoghi dovranno considerarsi obbligatori per almeno 10 stabili rappresentativi di ogni Lotto, e saranno scelti dal tecnico comunale stesso. Parallelamente le Imprese dovranno rilasciare apposita autocertificazione di verifica, seppure con accessi informali, anche per gli altri edifici, e comunque tale da garantire tutti gli elementi necessari per la corretta formulazione dell’offerta. I sopralluoghi di cui sopra dovranno essere effettuati previ accordi con gli incaricati dell’Amministrazione che saranno indicati nel bando, ed il mancato rilascio dell’autocertificazione di verifica da parte dell’Impresa comporterà l’esclusione della stessa dalla presente gara d’appalto. L’offerta economica dovrà essere riferita all’importo totale presunto a base d’asta, tenuto conto dei prezzi indicati all’art. 5 e dovrà essere espressa con un’unica aliquota percentuale. Per tutti gli edifici costituenti i 4 Lotti, prescindendo dal tipo di combustibile, saranno comprese nel compenso €/GG posto a base d’asta, almeno le seguenti prestazioni : − Formazione dell’anagrafe degli Impianti. − Esercizio degli impianti termici. − Manutenzione di esercizio. − Servizio di pronto intervento/ reperibilità. − Fornitura dei combustibili. − Redazione delle diagnosi energetiche per tutti i sistemi edificio/impianto. Tali prestazioni dovranno risultare comprese nel compenso posto a base d’asta, anche per gli immobili serviti da centrale termica ubicata in posizione remota (centrale termica di quartiere) e/o da impianto di teleriscaldamento (o altra forma di riscaldamento in comune con altri utenti), con la sola esclusione della fornitura dell’Energia Primaria, che sarà a carico della Committente. Pagina 47 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 A titolo esemplificativo e non esaustivo, per quanto riguarda gli interventi di adeguamento normativo e la sostituzione di parti di impianto a causa di guasti o rotture (di cui agli artt. 33.3 e 33.6 del presente Capitolato), questi saranno contabilizzati a misura, previa autorizzazione del Funzionario Responsabile incaricato per la Direzione Lavori, in base ai prezzi esposti sul prezzario del Comune di Milano, con validità 01/01/2002 ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al presente Capitolato, assoggettati al ribasso di asta offerto in sede di gara. L’Impresa non potrà eccepire durante l’espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. Per tutte le ragioni espresse l’Impresa è tenuta a svolgere tutte le indagini preventive, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità. Con l’offerta formulata l’Impresa assume interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, esecutive e civili connesse con l’erogazione del servizio ed in particolare con il servizio tecnico manutentivo che prevede l’esecuzione di attività e di interventi in locali con presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti. L’enunciazione degli obblighi delle spese e degli oneri a carico dell’Impresa contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa degli oneri stessi; ove si rendesse necessario affrontare oneri e spese non specificamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi saranno comunque a completo carico dell’Impresa. Pagina 48 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’Impresa dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in conformità a tutte le vigenti ed applicabili norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali alcune delle quali vengono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo: - Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 – “Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. - D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 – “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e successive modificazioni riportate dal DPR 551/1999. - Legge 05/03/90 n°46. - Legge 13 luglio 1966, n. 615 – “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico” – e successivi provvedimenti di attuazione. - Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 Marzo 2002 – “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza dell’inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”. - Decreto Ministero delle Finanze 20 marzo 2000 – Caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas o olio combustibile denso con acqua destinato alla frazione ed alla combustione”. - Legge 818 del 07/12/1984 e successivi provvedimenti di attuazione. - Legge 46 del 05/03/1990 e successivi provvedimenti di attuazione. - D.M. 12 Aprile 1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. - D.P.R. 1052 del 28/07/1977. - Per il personale addetto alla condotta dei focolari si fa riferimento a quanto disposto dalle norme contenute nel R.D. 12/05/1924 n. 824 e negli art. 16 e seguenti della Legge 13/07/1966 n. 615. Pagina 49 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 - Legge 27 marzo 1992, n. 257 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e successivi provvedimenti di attuazione. - Legge n.1083. del 6 dicembre 1971, Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, Decreti e successive integrazioni, norme UNI-Cig e Direttive CEE. - D.M. 1 dicembre 1975, Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successive integrazioni. - Prescrizioni ISPESL. - Prescrizioni Vigili del Fuoco. - MANUALE DI QUALITA’ e CATALOGO SERVIZI dell’Impresa compilato conformemente alle norme UNI 29.000. - D.M. 1 dicembre 1975 – “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione”. - D.M. 01/03/1991 limiti di esposizione al rumore e successive norme U.N.I. - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed interpretazioni con D.Lgs. 22/96 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. - D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 “attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modifiche e integrazioni. - D.Lgs. 14 agosto 1999 n. 528 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n° 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili” e successive modifiche e integrazioni. - D.lgs 277/91 “Attuazione delle direttive n.80/605/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cnimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n.212.” - Legge ordinaria del Parlamento n°257 del 27/03/1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e successivi provvedimenti di attuazione. - DM 6/09/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” Pagina 50 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 - D.M. 25 ottobre 1999 n° 471 – Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°2 e successive modifiche. - DPCM 8 marzo 2002. - Decreto Ministero delle Finanze 20 marzo 2000. - Normativa CEI 648-11/17 – Norme per impianti elettrici. - Direttiva 18 marzo 1991, n.91/156/CEE, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. - Dalla direttiva 12 dicembre 1991 n.91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi. - Dalla decisione 22 dicembre 1994 n.94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. - Dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95, attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relativa all’eliminazione degli olii usati. - DM 16 maggio 1996, n.392, regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli olii usati. - Norme tecniche UNI, UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI, applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti. - Regolamento locale di igiene del Comune di Milano vigente (18 giugno 1994). - Norme CEI 64/8 e Norme CEI 11/17 – Norme per impianti elettrici. - 64-8/1 fasc. 4131 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 1; - 64-8/2 fasc. 4132 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 2; - 64-8/3 fasc. 4133 (1998)): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 3; - 64-8/4 fasc. 4134 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 4; - 64-8/5 fasc. 4135 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 5; - 64-8/6 fasc. 4136 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 6; - 64-8/7 fasc. 4137 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 7; Pagina 51 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 - 17-13/1 fasc.1433 (1990): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); - 17-13/3 fasc.1926 (1992): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) parte 3 :prescrizioni particolari per apparecchiature e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD); - 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare - 11-17 fasc. 3407 R (1997): Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo; - 11-1 fasc. 5025 (1999): Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata; - 20-19 Cavi con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V - 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V - 20-22 Prova dei cavi non propaganti l’incendio - 20-24 Giunzioni e terminazioni per cavi di energia - 20-27 Cavi per energia e per segnalazione sistemi di designazione - 20-28 Connettori per cavi di energia - 20-23 Giunzioni a terminazione per cavi di energia a tensione non superiore a 600/100V in C.A. 750 in C.C. - 20-34 Metodi di prova per isolamenti a guaine dei cavi elettrici rigidi e flessibili (mescole elastometriche e termoplastiche). - 20-35 Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco parte la prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo in verticale. - 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici. - 20-37 Prova sui gas emessi durante la combustione dei cavi elettrici. - 17-11 Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori, sezionatori in aria e unità combinate con fusibili. - 20-03 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari per tensione nominale non superiore a 415V in C.A. - 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati. - 23-05 Prese a spina per usi domestici e similari. - 23-12 Prese a spina per usi industriali. Pagina 52 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 - 23-20 Dispositivi di connessione (giunzioni e/o derivazioni) per installazioni elettriche fisse domestiche e similari parte I. - 23-21 Dispositivi di connessione (giunzioni e/o derivazioni) per installazioni elettriche fisse domestiche e similari parte 2.2. - 28-03 Coordinamento degli isolamenti. - 32-01 Fusibili a tensione non superiore a 1000V per C.A. e 1500 V per C.C.. - 33-01 Condensatori statici di rifasamento per impianti di energia a C.A. - 34-03 Lampade tubolari a fluorescenza per illuminazione generale. - 34-14 Portalampade per lampade tubolari a fluorescenza e portastarter per starter a luminescenza. - 34-16 Lampade a filamento di tungsteno per uso domestico e per illuminazione generale similare requisiti generali. - 34-18 Alimentatori transitorizzati per lampade a fluorescenza. - 34-21 Apparecchi di illuminazione parte I°. - 34-22 Apparecchi di illuminazione parte II°: requisiti particolari apparecchi fissi per uso generale. - 34-25 Portalampade per lampade ad incandescenza ed alogeni. - 17-06 Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico. - 70-01 Gradi di protezione involucri classificazione. - 31-30 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi. - 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – guida alla classificazione dei luoghi pericolosi (guida alla applicazione della CEI 31-30). - CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini. Nello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato l’Impresa dovrà assumere la funzione di TERZO RESPONSABILE ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91, provvedendo, nel contempo, al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93, tramite il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica ai sensi dell’art. 26, comma 7, della Legge 10/91. Pagina 53 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 8 PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI Per il riscaldamento degli ambienti si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412. Essendo la stagione di riscaldamento suscettibile di variazioni, sia per eventuali modifiche al testo delle leggi specifiche, sia per deroghe concesse dalle stesse leggi oppure dall’Autorità competente (Sindaco o Presidente della Giunta Regionale), l’Appaltatore si dovrà uniformare alle disposizioni emanate. Qualsiasi variazione relativa ai periodi di funzionamento degli impianti e/o limitazioni nell’erogazione delle temperature indoor verrà comunicata a mezzo di comunicazione scritta dal Responsabile del Servizio e a tale comunicazione l’Impresa si dovrà uniformare nello svolgimento del servizio di gestione degli impianti termici e/o di climatizzazione inverno/estate. Nel periodo estivo l’Appaltatore dovrà tenere in funzione la gestione della sola porzione di impianto predisposta per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e ove previsto per la climatizzazione estiva nonché gli impianti di termoventilazione (con esclusione del servizio di riscaldamento) al fine di garantire negli ambienti i necessari ricambi di aria esterna. Pagina 54 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 9 ORARI GIORNALIERI – TEMPERATURE Gli orari e le temperature minime da rispettare, per le diverse categorie di utenze, queste ultime con la prescritta tolleranza di legge e strumentale -1°C / +2°C, dovranno essere le seguenti: Asilo nido Scuola materna Scuola elementare Scuola media inferiore 1 2 3 Tipologia ambienti indoor Aule Uffici Locali visita medica Tutti gli ambienti Aule Uffici Locali visita medica Tutti gli ambienti Aule Uffici Locali visita medica Palestre Abitazione custode Scuola elementare Scuola media inferiore 4 Tutti gli ambienti ad esclusione della abitazione custode Aule Uffici Locali visita medica Palestre Abitazione custode Scuola media superiore 5 Tutti gli ambienti ad esclusione della abitazione custode Aule Uffici Locali visita medica Palestre Orari settimanali di mantenimento temperatura Orari giornaliero di mantenimento temperatura dalle h alle h Dal lunedì al venerdì 07:00 18:00 Sabato e domenica 00:00 23:59 Dal lunedì al venerdì 08:00 18:00 Sabato e domenica 00:00 23:59 Dal lunedì al venerdì 08:00 18:00 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 Dal lunedì alla domenica 22 20 22 7 20 20 22 7 20 20 22 17 20 Sabato e domenica 00:00 23:59 7 Dal lunedì al venerdì Sabato 08:00 08:00 18:00 14:00 20 20 22 17 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 Dal lunedì alla domenica Sabato Domenica 14:00 00:00 23:59 23:59 7 Dal lunedì al venerdì Sabato 08:00 08:00 18:00 14:00 20 20 22 17 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 Abitazione custode Dal lunedì alla domenica Tutti gli ambienti ad esclusione della abitazione custode Sabato Domenica 14:00 00:00 23:59 23:59 Pagina 55 Prot. Gen. 3.660.142/03 Temperature minime (°C) Classificazione edificio Codice classificazione edificio RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNALE Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste. Prot. Sett. 5.870/AC/03 7 Pagina 56 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Scuola di ogni ordine e grado con presenza di attività serale Scuola e/o centro per disabili 6 7 Tipologia ambienti indoor Aule Uffici Locali visita medica Palestre Dal lunedì al venerdì Sabato Abitazione custode Dal lunedì alla domenica Tutti gli ambienti ad esclusione della abitazione custode Aule Uffici Locali visita medica Palestra Abitazione custode Ufficio non presidiati in modo continuativo (24 h su 24 h) Ufficio non presidiati in modo continuativo (24 h su 24 h) 8 9 Tutti gli ambienti ad esclusione della abitazione custode Tutti gli ambienti Spogliatoi 11 Dal lunedì alla domenica Tutti gli ambienti Tutti gli ambienti Abitazioni custodi dalle h alle h 08:00 08:00 22:00 18:00 20 20 22 17 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 23:59 23:59 7 18:00 22 20 22 22 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 08:00 Sabato e domenica 00:00 23:59 7 Dal lunedì al venerdì Dal lunedì al venerdì 08:00 18:00 08:00 18:00 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 22 Sabato e domenica Spogliatoi Biblioteca Dal lunedì al venerdì Tutti gli ambienti ad esclusione della abitazione custode Tutti gli ambienti Orari giornaliero di mantenimento temperatura 18:00 00:00 Dal lunedì alla domenica Abitazione custode 10 Sabato Domenica Abitazione custode Spogliatoi Ufficio presidiati in modo continuativo (24 h su 24 h) Orari settimanali di mantenimento temperatura Dal lunedì alla domenica Dal lunedì alla domenica Dal lunedì alla domenica Dal lunedì alla domenica Dal lunedì alla domenica Dal lunedì al sabato Dal lunedì alla domenica 20 00:00 23:59 7 08:00 18:00 20 08:00 18:00 22 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 00:00 23:59 20 00:00 23:59 22 08:00 23:00 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 Pagina 57 Prot. Gen. 3.660.142/03 Temperature minime (°C) Classificazione edificio Codice classificazione edificio RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNAL E Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste. Prot. Sett. 5.870/AC/03 20 Tutti gli ambienti ad esclusione delle abitazioni custodi Domenica 00:00 23:59 Pagina 58 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 7 Centro civico 12 Tipologia ambienti indoor Tutti gli ambienti Dal lunedì al venerdì Abitazioni custodi Dal lunedì alla domenica Centro ricreativo multiservizio 13 Tutti gli ambienti Centro sanitario 14 Tutti gli ambienti Gerontocomio (Casa di riposo) Stabile di abitazione compresa l’abitazione custode Museo L’indicazione degli orari settimanali e giornalieri sono da ritenersi di base ed indicativi. Teatro L’indicazione degli orari settimanali e giornalieri sono da ritenersi di base ed indicativi. Centro sportivo Piscina scolastica (*) 15 Orari giornaliero di mantenimento temperatura dalle h Tutti gli ambienti ad esclusione delle abitazioni custodi Centro sanitario ospedaliero Orari settimanali di mantenimento temperatura Sabato e domenica Dal lunedì alla domenica Dal lunedì al venerdì Abitazione custode Dal lunedì alla domenica Tutti gli ambienti ad esclusione della abitazione custode Sabato e domenica Tutti gli ambienti Dal lunedì alla domenica Abitazione custode Dal lunedì alla domenica 08:00 22:00 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 00:00 23:59 7 08:00 22:00 20 08:00 18:00 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 22 00:00 20 23:59 7 08:00 22:00 22:00 08:00 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 08:00 22:00 22:00 08:00 Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 22 18 20 Tutti gli ambienti 17 Tutti gli ambienti dotati di impianto di riscaldamento Dal lunedì alla domenica Tutti gli ambienti Dal lunedì alla domenica 07:00 21:00 20 Abitazione custode Dal lunedì alla domenica Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 08:00 22:00 20 08:00 22:00 22 19 Tutti gli ambienti Spogliatoi 20 21 Dal lunedì alla domenica Dal lunedì alla domenica 22 18 20 Abitazione custode Dal lunedì alla domenica Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 Palestre Spogliatoi Docce Dal lunedì alla domenica 08:00 22:00 17 22 22 Abitazione custode Dal lunedì alla domenica Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 Locale balneazione Spogliatoi Docce Nelle giornate di attività didattica 08:00 18:00 Pagina 59 Prot. Gen. 3.660.142/03 20 16 18 Dal lunedì alla domenica dalle h Temperature minime (°C) Classificazione edificio Codice classificazione edificio RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNALE Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste. Prot. Sett. 5.870/AC/03 28÷32 22 22 Abitazione custode Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 Dal lunedì alla domenica 20 Piscina pubblica (*) Serre per vivaio Docce pubbliche 22 23 Tipologia ambienti indoor dalle h dalle h 23:00 Dal lunedì alla domenica 08:00 Abitazione custode Dal lunedì alla domenica Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 Serre Spogliatoi Uffici Dal lunedì alla domenica 00:00 23:59 18 22 20 Abitazione Custode Dal lunedì alla domenica Massimo 14 ore dalle ore 05:00 alle ore 23:00 20 08:00 22 24 25 Orari giornaliero di mantenimento temperatura Locale balneazione Spogliatoi Docce Tutti gli ambienti Casa di vacanza (**) Orari settimanali di mantenimento temperatura Giorni di funzionamento secondo i programmi settimanali ordinati dal Committente Aule Dormitorio Uffici Locali visita medica Dal lunedì alla domenica Abitazione Custode Dal lunedì alla domenica 18:00 Impianti in funzionamento a regime secondo Art.9 D.P.R. 412/93 in funzione della zona climatica, salvo indicazione del Committente (*) Nell’ambito del servizio gestione calore, la temperatura da mantenere negli ambienti, così come prescritta nel prospetto sopra riportato “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste” alla voce “Temperature minime”, quando contenuta nel campo di variazione indicato si intende remunerata dal prezzo €/gradogiorno individuato, per ogni singola località, nell’elenco “Appalto di gestione e manutenzione impianti meccanici. Periodo dal 16/09/2003 al 15/09/2006. Prospetto riepilogativo ai fini gestionali delle informazioni identificative degli impianti al servizio delle località oggetto dell’appalto” di cui all’art. 1 del presente Capitolato speciale d’appalto. Nell’ambito del servizio gestione calore, con riferimento al prospetto sopra riportato “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste”, ed in particolare alla voce “Orari settimanali di mantenimento temperature” si precisa che per quanto attiene il funzionamento degli impianti in regime di antigelo (mantenimento della temperatura negli ambienti indoor a 7°C) oltre alle giornate indicate nello stesso prospetto, da considerarsi come fondamentali, potranno essere ordinate dal committente, mediante Pagina 60 Prot. Gen. 3.660.142/03 Temperature minime (°C) Classificazione edificio Codice classificazione edificio RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNALE Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste. Prot. Sett. 5.870/AC/03 28÷32 22 22 20 20 20 22 20 comunicazione scritta, altre giornate e/o periodi di funzionamento degli impianti in detto regime di esercizio. Pagina 61 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 (**) Nell’ambito del servizio gestione calore, con riferimento al prospetto sopra riportato “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste”, ed in particolare alla voce “Orari settimanali di mantenimento temperature” si precisa che per quanto attiene il funzionamento degli impianti questi dovranno essere presidiati da personale tecnico specializzato operativo in numero e per le ore indicate, per ogni singola località, nell’Allegato 1 al presente Capitolato d’appalto. Tale presidio si intende remunerato nell’ambito del prezzo €/grado-giorno e/o €/kW remunerativo della singola località. CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO Tipologia ambienti indoor Orari settimanali di mantenimento temperatura Orari giornaliero di mantenimento temperatura dalle h alle h Temperature minime (°C) Classificazione edificio Codice classificazione edificio Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste. Per tutti gli ambienti indoor facenti parte di edifici serviti da impianti di condizionamento - climatizzazione inseriti nell’appalto e specificamente nell’elenco di cui all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto: “Appalto di gestione e manutenzione impianti meccanici. Periodo dal 16/09/2003 al 15/09/2006. Prospetto riepilogativo ai fini gestionali delle informazioni identificative degli impianti al servizio delle località oggetto dell’appalto”, è stabilito che, nell’ambito del più generale servizio gestione calore, il servizio di condizionamento estivo sia erogato nei giorni e negli orari indicati nel prospetto sopra riportato “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste” secondo quanto prescritto per il regime di funzionamento invernale alla voce “Orario giornaliero di mantenimento temperatura” ad esclusione di quello in regime di antigelo. Gli orari di servizio potranno subire modificazioni in senso estensivo o limitativo mediante comunicazione scritta da parte del Committente. Le condizioni termoigrometriche da garantire in regime di funzionamento estivo, salva diversa prescrizione comunicata da parte del Committente, sono le seguenti: In tutti gli ambienti - temperatura: - umidità relativa: + 26°C (tolleranza ± 1°C) 50% U.R . (tolleranza ± 5 % U.R.) Il funzionamento delle unità di trattamento aria dovrà essere garantito in modo continuativo anche nei periodi stagionali “intermedi”, ovvero anche al di fuori del regime di funzionamento invernale o estivo, al fine di assicurare negli ambienti le necessarie portate di aria esterna di rinnovo. Il servizio di gestione e manutenzione di esercizio che ne deriva, qualora non comporti consumo di combustibile, è da intendersi remunerato nel prezzo €/grado-giorno o €/anno relativo al periodo di funzionamento invernale. Pagina 62 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Al fine di garantire, secondo le indicazioni contenute nel precedente prospetto “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste”, il mantenimento delle condizioni termoigrometriche indoor indicate e accettabili livelli di benessere per gli occupanti, contemperando le esigenze di contenimento dei consumi energetici, la gestione degli impianti termici, di condizionamento e di climatizzazione deve essere attuata in modo tale che le condizioni prescritte siano mantenute in funzione delle grandezze termoigrometriche esterne ed in particolare quelle di progetto previste nella legislazione vigente per la località di installazione dell’impianto. Resta inteso che le caratteristiche termoigrometriche, e ove la tipologia dell’impianto lo consenta, di qualità e movimento dell’aria devono essere mantenute nel volume convenzionalmente occupato dalle persone nei locali trattati. Per volume convenzionalmente occupato si intende: la porzione del locale delimitata dalle seguenti superfici: • il pavimento; • una superficie orizzontale ad una altezza di 1,80 m al di sopra del pavimento inteso come superficie di calpestio da parte degli occupanti (ad esempio un soppalco a qualunque altezza posizionato è da considerarsi pavimento); • superfici verticali poste a distanza di 0,60 m da ciascuna delle pareti del locale o dalle apparecchiature utilizzate per il riscaldamento, condizionamento, climatizzazione invernale o estiva. Qualora gli ambienti costituenti l’immobile siano serviti da un impianto di termoventilazione, condizionamento o climatizzazione, si richiedono le seguenti ulteriori prestazioni la cui esecuzione deve essere garantita sia in regime di funzionamento invernale che estivo: • alle condizioni termiche prescritte negli ambienti indoor, così come indicato nel precedente prospetto “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste” condizioni da considerarsi per un funzionamento dell’impianto a regime, si associa la prescrizione relativa alla condizione igrometrica che deve essere mantenuta per tutti gli ambienti ad un valore pari al 50% U.R. (tolleranza ± 5% U.R.); Pagina 63 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • le condizioni termoigrometriche precedentemente prescritte devono essere mantenute garantendo le portate di aria esterna e di estrazione rilevabili dai documenti costruttivi dell’impianto e/o dalle disposizioni comunicate dal committente per il tramite del Funzionario Responsabile; • all’inizio della stagione estiva e invernale eseguire, a carico dei sistemi di regolazione elettronica e aeraulici di diffusione, la riconfigurazione dell’impianto in modo tale da garantire, entro le tolleranze prefissate, il livello prestazionale indicato nei documenti costruttivi dell’impianto e/o dalle disposizioni comunicate dal Committente per il tramite del Funzionario Responsabile. Con cadenza almeno annuale, o in caso di esecuzione di opere manutentive a carico delle reti aerauliche alla fine dei lavori, effettuare la verifica strumentale del livello funzionale dell’impianto (unità di trattamento aria, reti aerauliche nella loro globalità compresi gli organi di intercettazione e/o di regolazione della portata dell’aria, terminali di distribuzione e/o trattamento dell’aria) e in caso di esito negativo procedere all’eventuale taratura del sistema impianto. Entrambe le dette operazioni si ritengono ultimate con rilascio delle certificazioni attestanti il livello prestazionale dell’impianto stesso. Per qualsiasi tipologia di edificio e di impianto meccanico in esso installato rientrante nel servizio gestione i valori di temperatura ed umidità, così come di tutte le grandezze fisiche occorrenti per una puntuale certificazione dello stato funzionale degli impianti stessi, dovranno essere rilevati nei volumi convenzionalmente occupati, con strumenti dotati di documentazione certificante il periodo di validità della taratura e secondo le modalità richiamate nelle norme per il collaudo degli impianti termici e di climatizzazione UNI-CTI 5364-76 e UNI CTI 10339. In linea generale si intende che durante le operazioni di rilievo gli strumenti devono essere ubicati al centro dei locali stessi ad una altezza di 1,50 metri dal pavimento, con porte e finestre chiuse da almeno un’ora dopo il periodo di aerazione per il ricambio naturale dell’aria, ed in modo tale che l’elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall’influenza di ogni effetto esterno e, comunque, secondo le norme tecniche di settore degli impianti oggetto del servizio gestione e compresi nell’appalto. Pagina 64 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 10 REQUISITI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA L’Impresa Aggiudicataria dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria indicati nelle prescrizioni del bando di gara, dei seguenti requisiti aggiuntivi: - abilitazione, ai sensi della Legge 5 Marzo 1990, n° 46, per l’effettuazione degli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’articolo1, lettere a, b, c, d, e, f, g, della stessa Legge; per i concorrenti appartenenti agli altri stati membri è richiesto equivalente certificato secondo la legislazione vigente nello stato di residenza; - requisiti di cui all’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. per l’assunzione del ruolo di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre mettere a disposizione entro 45 (quarantacinque) giorni dal provvedimento di aggiudicazione, pena la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., una sede operativa nel Comune di Milano atta a garantire l’efficace e continuativo collegamento con il Committente per tutta la durata dell’appalto e dove dovrà essere dichiarata e localizzata la centrale operativa dell’Appaltatore. Pagina 65 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 11 GARANZIE PER I PRODOTTI E PER I SERVIZI L’Appaltatore dovrà garantire che i Servizi ed i prodotti, così come ogni ulteriore attività tecnica o industriale che dovrà essere eseguita ai fini del presente appalto, saranno prestati in assoluta conformità alle procedure ed agli standards qualitativi previsti dalla Documentazione Contrattuale. L’Impresa dovrà garantire che i materiali, la tecnologia e l’eventuale documentazione forniti al Committente in esecuzione del presente appalto saranno completi, corretti e corrispondenti ai previsti standards qualitativi e di sicurezza esistenti nello specifico settore al momento del loro utilizzo ed adozione. Le obbligazioni dell’Impresa previste da questo articolo dovranno avere, per ciascun prodotto impiegato nei Servizi oggetto d’appalto (apparecchiature e componenti di impianto) una durata di 12 [dodici] mesi (qui di seguito il Periodo di Garanzia), a partire dalla data stessa in cui il prodotto sia installato per l’utilizzo. Nel caso in cui uno o più prodotti dovessero essere riparati o sostituiti durante il Periodo di Garanzia essi saranno soggetti ad un’estensione della garanzia per un ulteriore periodo di 12 [dodici] mesi decorrenti dalla data di sostituzione o riparazione. Le obbligazioni dell’Impresa ad eseguire correttamente tutte le Prestazioni oggetto dell’appalto, così come tutte le garanzie concesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, non saranno comunque diminuite o comunque limitate da eventuali accettazioni o approvazioni rese dal Committente relativamente alla conformità di ciascun prodotto rispetto a quanto previsto nella Documentazione Contrattuale. Il Committente comunicherà tempestivamente all’Impresa, a mezzo telefax o telefono, il verificarsi di qualsiasi evento che possa fondare una richiesta di intervento ai termini del presente articolo. Nella comunicazione da inviarsi all’Impresa, il Committente indicherà all’Impresa le irregolarità accertate in relazione ai Servizi prestati. Entro i termini prescritti all’art. 33.3.2 dalla ricezione della comunicazione del Committente, l’Impresa esclusivamente a sue spese, provvederà ad inviare presso il luogo indicato dal Committente proprio personale qualificato per intervenire alla rimozione delle irregolarità accertate nei Servizi. Pagina 66 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Sotto la sua esclusiva responsabilità, l’Impresa avrà facoltà di provvedere agli interventi in garanzia anche non direttamente con il proprio personale, ma anche incaricando terzi subappaltatori all’uopo debitamente qualificati. Il costo di tali interventi dovrà essere in ogni caso a carico dell’Impresa oltre alle eventuali spese di viaggio ed accessorie. Il personale incaricato di effettuare l’intervento in garanzia dovrà in ogni caso adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio il più rapidamente possibile agli inconvenienti verificatisi ed a ridurre ogni conseguenza negativa di tali inconvenienti. Nel caso in cui dovessero sorgere controversie fra il Committente e l’Impresa relativamente alla riconducibilità o meno nell’ambito della copertura di garanzia di eventuali richieste di intervento formulate dal Committente, l’Impresa si impegna a porre rimedio senza ritardo e gratuitamente alle irregolarità e malfunzionamenti verificatisi. Resta peraltro inteso che nel caso in cui fosse successivamente accertato che l’intervento dell’Impresa non doveva essere ricompreso nell’ambito della copertura di garanzia a termini del contratto, il Committente rimborserà all’Impresa le spese sostenute ed adeguatamente documentate per tali interventi. Pagina 67 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 12 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI – TERZO RESPONSABILE L’Impresa, in quanto Terzo Responsabile, dovrà eseguire i servizi sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di terzi. In particolare, la stazione Appaltante con l’affidamento del Servizio, delega all’Appaltatore le funzioni di “Terzo Responsabile”, per svolgere tutte le attività previste dal DPR 551/99, dal DPR 412/93 e dalla Legge 10/91. L’Appaltatore in qualità di Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti meccanici ed in particolare quelli termici e di disporre di tutte le operazioni di manutenzione di esercizio (programmata/preventiva) secondo le prescrizioni riportate nei manuali di uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti stessi, ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Tali prestazioni (di cui agli artt. 33.1 e 33.2 del presente Capitolato) sono da ritenersi compensate nel prezzo Euro/grado-giorno (€/GG). L’Impresa dovrà ritenersi responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali saranno da essa stessa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi prima della firma del contratto. L’Impresa dovrà correggere, integrare o ripresentare ex-novo gli elaborati che risultassero difettosi o eseguiti in difformità degli standards usualmente adottati a livello internazionale per l’esecuzione dei Servizi di gestione calore sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal Committente entro 30 (trenta) giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre 3 (tre) mesi dal completamento dei Servizi oggetto del contratto. I controlli eseguiti dal Committente sullo svolgimento dei Servizi e l’eventuale approvazione da parte del Committente di procedure adottate o di elaborati prodotti Pagina 68 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 dall’Impresa, non sono da ritenersi limitativi né riduttivi della sua piena incondizionata responsabilità. L’Impresa è responsabile dei danni arrecati al Committente, ai suoi dipendenti e a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba risponderne nell’esecuzione del contratto. Sono a carico dell’Impresa sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a beni dello stesso. Pagina 69 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 13 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI L’Impresa si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla mano d’opera. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell’Impresa ed occupati nei lavori dell'appalto dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Impresa non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che, a richiesta, l’Impresa dovrà trasmettere al Committente i nominativi del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti assicurativi e previdenziali sopraindicati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora il Committente riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Pagina 70 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 14 SICUREZZA SUL CANTIERE L’Impresa assumerà la qualifica di Responsabile dei Servizi e dei lavori assumendo l’obbligo altresì di nominare, a propria cura e spese,qualora valutato necessario dal Funzionario Incaricato, sia il Coordinatore per la Progettazione sia il Coordinatore per l’Esecuzione di cui al D.Lgs. 494/1996 e 528/99 ed eventuali e successive integrazioni e modificazioni. Pagina 71 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 15 OPERAZIONI PREVENTIVE E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ALL’APPALTATORE Gli impianti meccanici dovranno essere consegnati all’Appaltatore nello stato di fatto in cui si trovano previo accertamento in contraddittorio tra le parti dello stato attuale. All’atto della consegna di ciascun impianto, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, uno specifico verbale contenente essenzialmente: 1) l’elenco dei componenti principali che costituiscono l’impianto meccanico (apparecchi in centrale tecnologica, apparecchi utilizzatori, schemi funzionali degli impianti, ecc.) e relativo stato di mantenimento; 2) la volumetria complessiva riscaldata dell’edificio (secondo legge 10/91). Nel caso di immobile il cui volume riscaldato complessivo risulti suddiviso, con riferimento alla destinazione d’uso e alla classificazione edificio (vedasi l’art. 9 del presente Capitolato) in due o più zone tra loro diverse, sarà cura delle parti indicare nel verbale di consegna degli impianti le singole volumetrie afferenti a ciascuna zona e la rispettiva destinazione d’uso individuandone la classificazione; 3) risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti degli impianti; 4) verifica di funzionamento delle apparecchiature; 5) le eventuali giacenze di combustibile nei depositi dei singoli edifici. La stazione appaltante consegna all’Appaltatore, su supporto magnetico, una serie completa di schede tecniche e materiale fotografico documentali della consistenza tecnica e conservativa delle centrali aggiornata al settembre 2002. Tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere aggiornate a richiesta anche di una sola delle parti ed in contraddittorio fra di esse, se necessario, prima dell’inizio di ogni stagione contrattuale, nonché in occasione di eventuali variazioni strutturali dell’edificio o dell’impianto o di cambiamenti organizzativi delle attività svolte od assegnate all’edificio stesso. Pagina 72 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 16 ISPEZIONI E VERIFICHE Senza pregiudizio per quanto previsto in relazione ai poteri del Responsabile del Servizio, il monitoraggio dello stato di conservazione dell’immobile, della funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto delle normative vigenti e il controllo della qualità del servizio verrà realizzato attraverso una serie di visite ispettive programmate (a) e non programmate (b). a) per questa tipologia di visite il programma delle visite ispettive, contenente le frequenze, le modalità di verifica e la composizione dei team di ispettori, verrà definito dal Committente. Con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore il Committente comunicherà, anche via fax e via e-mail, all’Impresa le date ed i luoghi delle visite ispettive. b) questa tipologia di visite non verranno segnalate all’Impresa dal Committente, o da Terzi incaricati a svolgerle su incarico del Committente. Il Committente e/o terzi debitamente autorizzati o incaricati dallo stesso Committente avranno titolo di accedere liberamente ai luoghi di esecuzione dei Servizi così come a qualsiasi altro luogo dove opera l’Impresa. L’Impresa e l’eventuale personale da questa incaricato per l’esecuzione dei Servizi, fornirà al Committente tutta l’assistenza necessaria a permettere lo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni, assicurando altresì la disponibilità, ove occorra e nei limiti quando necessario, degli apparecchi telefax, telefonici o informatici dell’Impresa. Il Committente darà tempestiva comunicazione all’Impresa di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell’accertata irregolarità. Entro i termini fissati agli articoli seguenti dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Committente). Pagina 73 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 17 CAUZIONE E GARANZIE Art. 17.1 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/20 (un ventesimo) dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al “prime rate” più 2 (due) punti. Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. I depositi cauzionali definitivi potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità alternative: a) presso la Cassa Civica - Via Silvio Pellico n. 16, Milano - in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Comune di Milano od al Civico Tesoriere del Comune di Milano) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in Milano o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito; Pagina 74 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni). In ogni caso il deposito cauzionale definitivo deve essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. Art. 17.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della Legge 109/94 e successive modificazioni, e dell’art. 103 del Regolamento, che qui si intendono integralmente ed esplicitamente richiamati, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di: a) € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentovirgolazero) per i rischi di esecuzione, b) € 5.000.000,00 (Euro cinquemilionivirgolazero) per la responsabilità civile per danni causati a terzi : persone, animali e cose nel corso dell’esecuzione dei lavori. Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Pagina 75 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Pagina 76 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Con riferimento al punto b), la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera e finali. La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 3. Ai sensi dell’art. 103 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, l’Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 5. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti. Art. 17.3 Polizza di garanzia delle opere 1. Per quelle opere per le quali è previsto un periodo di garanzia di anni 1(uno) l’Appaltatore dovrà consegnare, ad avvenuta effettuazione del collaudo provvisorio, una specifica polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, i danni, i difetti di esecuzione e di qualità dei materiali coprendo l’onere economico di ogni eventuale intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere. 2. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 3. Salvo a stabilire un periodo superiore, detta polizza avrà validità per tutta la durata della garanzia. Pagina 77 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 17.4 Polizza postuma indennitaria decennale 1. Ai sensi dell’articolo 30 comma 4, della Legge 109/94 e successive modificazioni, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza postuma indennitaria decennale a beneficio della Amministrazione o dei suoi aventi causa a copertura del rischio: a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell’immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una situazione di apprezzabile menomazione del bene; b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica dell’edificio. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 2. Il limite di indennizzo di tale polizza è pari a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentovirgolazero). 3. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata compagnia o modificata dalla di assicurazione o dall’assicurato durante il periodo di copertura decennale. 4. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al contratto d’appalto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000,00 (quattromilioni) di Euro 5. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra. Le spese relative agli obblighi ed adempimenti di cui sopra faranno carico esclusivamente all’appaltatore. Pagina 78 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 18 RAPPRESENTANZA COMMITTENTE E RAPPRESENTANZA IMPRESA Il Committente nominerà un Responsabile di Servizio che lo rappresenterà nei rapporti con l’Impresa al fine di verificare in corso d’opera la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità anche con quanto stabilisce l’art. 1662 del C.C.. Il Responsabile di Servizio, o persona da lui delegata, dovrà essere tempestivamente informato di tutte le attività intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli impianti. Per l’espletamento dei sopraccitati compiti, il Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali l’Impresa svolge la sua attività. L’Impresa nominerà quale proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con il Committente un proprio tecnico qualificato che assumerà la carica di Responsabile Tecnico il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione dei servizi oggetto dell’appalto. E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di assegnare al Responsabile del Servizio ed ove esiste al custode dello stabile un recapito telefonico, cui far capo al di fuori del normale orario lavorativo e/o nelle giornate festive, per far fronte alle eventuali emergenze funzionali degli impianti oggetto dell’appalto. E’ fatto altresì obbligo alla stessa Impresa di comunicare con la massima sollecitudine (massimo entro 24 ore) qualunque variazione in merito ai propri recapiti telefonici destinati ai servizi di reperibilità. Non è ammesso l’impiego di segreteria telefonica. Il Responsabile Tecnico dell’Impresa (o, previa comunicazione scritta al Committente, personale da lui delegato) dovrà garantire la reperibilità anche al di fuori del normale orario lavorativo e nei giorni festivi al fine di fronteggiare ed intervenire nel casi in cui si manifestino situazioni di pericolo e di inagibilità. A tale scopo, il Responsabile Tecnico dell’Impresa, al fine di essere sempre contattabile dal personale tecnico incaricato dal Committente di espletare il servizio di coordinatore di reperibilità, dovrà essere dotato di telefono cellulare e dovrà poter disporre del personale, Pagina 79 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo o il danno e qualora richiesto dal Coordinatore di Reperibilità del Committente ripristinare la funzionalità degli impianti oggetto dell’appalto al fine di garantire il servizio ritenuto essenziale. La comunicazione tra le parti contraenti potrà avvenire anche tramite sistema informatico. Le disposizioni, raccomandazioni ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi inoltrate dal Committente dovranno avere risposta entro le 24 ore successive al ricevimento delle stesse. Il flusso delle informazioni dovrà essere organizzato attraverso idonea modulistica predisposta dall’Impresa ed approvata dal Responsabile di Servizio o persona da lui delegata, oltre che attraverso il sistema informatico. La Committente si riserva la facoltà di emettere una propria modulistica di base, ovvero apportare le debite correzioni alla modulistica presentata dalle imprese al fine di uniformare il processo di comunicazione per i 4 lotti. Ogni parte potrà formulare all’altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni oggetto di appalto, al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di applicazione del contratto; tuttavia, in caso di situazioni di pericolo non è in alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento dell’Impresa per eliminare o limitare tale situazione. La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l’Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Pagina 80 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 19 COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA Tutte le comunicazioni che l’Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo dovranno essere avanzate mediante nota scritta al Responsabile di Servizio e dovranno essere debitamente documentate. Detta comunicazione dovrà essere espressa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l’Impresa ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende impugnare. La comunicazione dovrà essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi. Per le comunicazioni di natura contabile, i suddetti termini sono raddoppiati. Qualora l’Impresa non esplichi le sue osservazioni nel modo e nei termini sopra indicati, essa decade dal diritto di farle valere. Il Committente comunicherà le sue determinazioni sulle sole comunicazioni presentate dall’Impresa nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla scadenza dei 10 (dieci) giorni di cui sopra. Le somme eventualmente riconosciute dovute all’Impresa saranno corrisposte in sede di liquidazione del primo pagamento successivo alla determinazione del Committente. Pagina 81 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 20 COMUNICAZIONI E CONTESTAZIONI ALL’IMPRESA Le comunicazioni e contestazioni all’Impresa avverranno esclusivamente per iscritto. Il Responsabile del Servizio, o persona da lui delegata o incaricata, effettuerà le sue comunicazioni e contestazioni mediante note di servizio redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta, anche via fax. Eventuali osservazioni che il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile di Servizio a pena di decadenza entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione. Il Committente comunicherà all’Impresa, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. Nel caso di interventi caratterizzati da uno stato di urgenza o emergenza si ritengono valide le disposizioni e/o gli ordini impartiti dal Committente o da un suo delegato per il tramite di mezzo telefonico. Nell’eventualità che l’intervento indicato richieda, per il ripristino dei livelli di sicurezza e funzionalità degli impianti meccanici, l’esecuzione di opere accessorie, queste saranno oggetto di un successivo ordine scritto che sarà inviato all’Impresa. Qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro (es. reperibilità notturna e/o festiva) l’ordine sarà inviato all’Impresa entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell’intervento. Pagina 82 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 21 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA L’Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile di Servizio esclusivamente per iscritto, tramite il Responsabile Tecnico. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione tecnico-illustrativa. Pagina 83 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 22 PENALI Qualora il Committente accertasse la inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Impresa, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, e ciò dovuto a ragioni diverse da quelle di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, o comunque a cause non imputabili alla esclusiva responsabilità del Committente, l’Impresa – per ciascun giorno di ritardo sul termine perentorio fissato dal Committente per l’adempimento – pagherà al Committente, a titolo di penale per il ritardato adempimento, un importo pari all’100% (cento percento) del costo giornaliero relativo al servizio di gestione nel periodo invernale riferito all’immobile in oggetto valutato a conguaglio o a saldo. In particolare si riporta a titolo indicativo e non esaustivo l’elenco delle più frequenti attività svolte dall’Impresa nell’abito dell’appalto e la relativa quantificazione della penale nel caso si verifichi una inadempienza a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto e/o per ritardo sul termine fissato dal Committente: Attività svolta dall’Impresa. Penali previste in caso di inadempienza contrattuale Quantificazione numerica della Tipo di attività penale in giornate di servizio gestione nel periodo invernale Per la mancata prova a caldo dell’impianto 1 Insufficiente temperatura ambienti (*) e, per le piscine, acqua di vasca 1 Insufficiente temperatura nelle prime ore del mattino per ritardata accensione (*) Insufficiente temperatura al lunedì per scarso preriscaldamento festivo (*) Insufficiente temperatura per acqua calda ad uso igenico –sanitario Insufficiente ricambio aria esterna negli ambienti serviti da impianti di climatizzazione, di termoventilazione ed aspirazione 1 1 1 1 Pagina 84 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Attività svolta dall’Impresa. Penali previste in caso di inadempienza contrattuale Quantificazione numerica della penale in giornate di Tipo di attività servizio gestione nel periodo invernale Eccessive emissioni di fumo dal camino derivanti da anomalo funzionamento del bruciatore 1 Irregolare conduzione del bruciatore e della combustione 1 Insufficiente temperatura acqua di ritorno al generatore di calore 1 Combustibili non adeguati alle prescrizioni contenute nel Capitolato d’appalto e/o alle leggi vigenti 2 + immediata sostituzione del combustibile giacente nel serbatoio a carico dell’Impresa Per le interruzioni del servizio dovute alla mancanza di combustibile liquido qualunque ne sia il motivo compreso il mancato funzionamento delle apparecchiature di elettriche o meccaniche di rilevazione Persistente assenza del personale addetto alla conduzione degli impianti Trascurata manutenzione e conservazione degli impianti Prima interruzione: 2 Successive interruzioni: 3 1 1 Mancata compilazione e/o aggiornamento e/o inoltro al Committente dei registri dei valori di cloro attivo presente nell’acqua delle vasche natatorie. Si intende anche le eventuali registrazioni su supporto 1 grafico e/o informatico dei valori rilevati con apparecchiature a registrazione continua Irregolare conduzione e/o manutenzione degli impianti di disinfezione per i “passaggi obbligati” e/o degli impianti di depurazione, filtraggio e 2 ricircolo dell’acqua delle vasche natatorie Insufficiente pulizia e ordine delle apparecchiature tecnologiche Insufficiente pulizia e ordine dei locali pertinenti la centrale termica e tecnologiche (intercapedini comprese) 1 2 Insufficiente pulizia ai camini e condotti fumo 2 Insufficiente pulizia alle parti interne delle caldaie 2 Mancato aggiornamento e tenuta in luogo del libretto di centrale o di impianto Insufficiente pulizia nei filtri aria degli impianti di climatizzazione 2 3 Pagina 85 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Attività svolta dall’Impresa. Penali previste in caso di inadempienza contrattuale Quantificazione numerica della penale in giornate di Tipo di attività servizio gestione nel periodo invernale Presenza di materiali estranei nei locali pertinenti alle centrali tecnologiche Per mancato intervento in caso di chiamata di emergenza e/o reperibilità Al controllo da parte del Committente, per mancata esibizione da parte del personale addetto all’esecuzione dei servizi previsti nell’appalto del documento di identificazione 1 5 Cadauno € 250,00 (duecentocinquanta/00) (*) L’insufficiente temperatura si intende registrata e calcolata, con le tolleranze indicate all’art. 9 del presente Capitolato, come media delle rilevazioni strumentali effettuate, con un numero minimo di rilevazioni pari a cinque, in ambienti presi a campione in quanto ritenuti significativi e rappresentativi ai fini della valutazione della prestazione del servizio gestione impianti termici. Qualora la mancata attività svolta dall’Impresa comporti il non funzionamento dell’impianto meccanico ed in particolare di quello termico per un tempo pari o superiore alla metà del periodo giornaliero di servizio a pieno regime, oltre all’applicazione della penale prevista nel prospetto di cui al presente articolo, non verrà retribuita l’intera giornata di esercizio dell’impianto. L’ammontare complessivo che l’Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale non potrà eccedere il 30% (trenta per cento) del prezzo complessivo dei Servizi per i quali si è verificato l’inadempimento valutato a conguaglio. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1382 C. C. è comunque fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il Committente dovesse sopportare a causa dell’inadempimento occorso (ivi compresi, senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare nel compimento del tentativo di recuperare o ridurre il ritardo accumulato). Pagina 86 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati nel rispetto dei Livelli di Servizio richiesti, il Committente può ordinare ad altra Impresa, previa comunicazione all’Appaltatore, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all’Impresa stessa. Le modalità di accertamento delle penali sono quelle descritte per ciascun servizio, e in particolare: − raggiungimento dei livelli di servizio descritti nel presente Capitolato; − visite ispettive programmate e non programmate; − eventuale monitoraggio con sistemi informatici di futura installazione. Le penali di cui al presente paragrafo si intendono cumulabili tra loro. Qualora la presenza in loco di altre Ditte o Imprese incaricate dal Committente, comporti l’impossibilità anche temporanea di svolgere determinati servizi, l’Impresa deve segnalarla al Committente con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo sull’inizio del servizio stesso. In mancanza di tale segnalazione, la mancata esecuzione o il ritardo nel servizio è sanzionato con l’applicazione delle penali previste. In dettaglio i parametri oggetto di penale sono riportati nel prospetto di cui al presente articolo oltre che all’interno dei paragrafi del presente Capitolato; nei paragrafi successivi vengono indicati, per ogni servizio, le attività per le quali la mancata o parziale erogazione può portare, oltre all’applicazione di una penale anche alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 C.C. come di seguito precisato: a. Penali derivanti dalle visite ispettive: per ogni impianto, il cui controllo del servizio è effettuato mediante visite ispettive, è previsto un numero presunto di rilevazioni che il Committente può effettuare in ciascun semestre. Tale valore viene indicato mediamente in n°10 visite ispettive per località. Nell’ambito dell’intero lotto Il numero totale di visite ispettive con esito negativo N1 rapportato al Pagina 87 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 totale delle visite ispettive per quel servizio N2 determina il valore X% corrispondente alla percentuale di non conformità rilevata per il servizio. Nel caso in cui X% sia uguale o maggiore del 5%, il Committente può applicare una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto percentuale oltre la suddetta quota, nel caso in cui tale valore arrivi al 10% il Committente può procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c.. b. Penali relative ai tempi di intervento riferiti ai servizi di gestione e agli interventi manutentivi di esercizio in caso di emergenza e reperibilità: qualora l’Impresa superi il livello di tolleranza, pari a 48 (quarantotto) ore cumulate di ritardo per ogni Lotto, all’interno del periodo di riferimento semestrale, sia nel ripristino dei livelli di funzionamento definiti per gli impianti, sia nel rispetto delle tempistiche definite, il Committente può applicare una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni ulteriore ora di ritardo riscontrata. Nel caso in cui le ore di ritardo cumulate all’interno del periodo superino le 100 (cento) ore cumulate per ogni Lotto, il Committente potrà procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 C. C.. c. Penali relative al superamento dei livelli di tolleranza: qualora l’Impresa superi il livello di tolleranza nella media delle rilevazioni di temperature degli ambienti (da effettuarsi così come indicato negli articoli del presente Capitolato) facenti parte di uno stesso lotto e: • riscaldati in regime di funzionamento invernale: tolleranza pari a –1°C/+2°C (così come indicato all’art.9 del presente Capitolato) e per rilievi effettuati nel corso del periodo di funzionamento degli impianti termici in regime invernale; • raffrescati in regime di funzionamento estivo: tolleranza pari a –1°C/+1°C (così come indicato all’art. 9 del presente Capitolato) e per rilievi effettuati nel corso del periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione in regime estivo; il Committente potrà applicare una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni grado e/o per ogni punto percentuale in aumento o in diminuzione rispetto all’intervallo di tolleranza, oltre che le eventuali sanzioni previste da Enti terzi predisposti ad attività di controllo. Pagina 88 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Nel caso in cui lo scostamento del livello di tolleranza dovesse essere superiore a ±10°C e si dovesse protrarre per più di 5 (cinque) giorni solari, oltre l’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Committente potrà procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 C. C.. d. Penali relative alla ricezione delle richieste: qualora l’Impresa superi il livello di tolleranza pari al 10% di rilevazioni negative relative ai dati immessi a seguito di richieste, in qualunque modo, giunte alla Centrale Operativa, accertate su base semestrale, il Committente può applicare una penale pari a € 2.500,00 (duemilacinquento/00), per ogni punto percentuale oltre la suddetta quota. e. Penali relative alla manutenzione: si applicano a tutti i servizi che prevedono una manutenzione preventiva, nell’eventualità di guasti, interruzioni od anomalie causate da una manutenzione non eseguita o eseguita non correttamente, secondo le modalità previste per ciascun servizio. In tali casi, verificati dal Committente anche attraverso il confronto tra schede degli interventi e programma degli interventi relativo al servizio interessato, il Committente stesso può applicare una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuno dei primi 10 (dieci) casi riscontrati, e di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun caso successivo al decimo. f. Penali relative all’esecuzione dei lavori di manutenzione: L’Appaltatore è obbligato a rispettare gli ordini di servizio inoltrati dal Committente e rispettare le scadenze temporali relative all’esecuzione dei singoli interventi. Per ritardo nell’esecuzione dei lavori verrà applicata una penale del: • 0,07 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato intervento senza conseguenze evidenti all’impianto o al servizio; • 0,21 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato intervento causa disagio o disservizio; • 0,63 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato intervento causa di notevole disagio o disservizio; Pagina 89 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • 1,0 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato intervento causa dell’interruzione del servizio. Nel caso di interventi ritenuti urgenti dal Committente, la mancanza del rispetto della scadenza temporale, che decorre dall’ordine telefonico, comporta per ogni ora di ritardo, l’applicazione di una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive. Le penali di cui al precedente comma saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In ogni caso qualora i ritardi nella fornitura di esecuzione di lavori siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci-per-cento) dell’importo contrattuale, la committente si riserva di risolvere il contratto. Pagina 90 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 23 RECESSO Il Committente avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’Impresa con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di specifica indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra. La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere esercitata dal Committente senza necessità di alcun preavviso all’Impresa, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause: a. proposizione di una domanda di fallimento dell’Impresa, o di una sua ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale; b. delibera dell’Impresa di dare corso alla propria liquidazione volontaria, o alla cessione dei propri beni ai creditori, o altra analoga procedura; c. cessione del contratto a terzi. Nell’ipotesi di recesso del Committente ai sensi del presente articolo, troveranno applicazione le norme del Contratto (salvo che per le attività in corso di cui il Committente chieda il completamento ai sensi di quanto appresso previsto nel presente articolo). Per quanto riguarda le eventuali attività che siano in corso alla data in cui la comunicazione del recesso del Committente divenga efficace ai sensi degli articoli che precedono, detta comunicazione dovrà specificare quali tra queste debbano essere portate a termine. Le attività che saranno portate a termine (in conformità a quanto specificato nella comunicazione di recesso) saranno poi regolarmente retribuite dal Committente all’Impresa secondo le previsioni del Contratto. Pagina 91 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 24 RISOLUZIONE Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 C. C. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: − frode nell'esecuzione dei servizi; − inadempimento alle disposizioni del Committente riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; − inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; − sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Impresa senza giustificato motivo; − rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto; − subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; − non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Capitolato e allo scopo dell’appalto; − mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui alla Legge 494/96. Salvo quanto previsto altrove nel contratto e senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, ciascuna parte potrà risolvere il contratto nel caso in cui l’altra parte non adempie ad una delle obbligazioni sostanziali posta a suo carico dal contratto medesimo e non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere. In tal caso, decorso inutilmente il suddetto termine, il Committente avrà la facoltà di intimare la immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione Pagina 92 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 scritta all’Impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in oggetto. Alla data comunicata dal Committente si procederà, in contraddittorio tra Impresa e Committente alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Committente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Impresa di corrispondere le penali eventualmente maturate ai sensi dell’art. 22 - Penali che precede, si applicheranno le seguenti prescrizioni: a. il Committente avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata risoluzione; b. l’Impresa dovrà provvedere all’immediata restituzione al Committente di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprietà o di pertinenza del Committente a disposizione dell’Impresa in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l’Impresa possa vantare, a termini contrattuali o di legge). Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Impresa sarà tenuta a risarcire il Committente dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento dei Servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dal Committente in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Impresa si sia resa responsabile. Il committente potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Impresa nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico. Senza pregiudizio per quanto precede, il Committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: Pagina 93 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 a. l’Impresa perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto; b. l’Impresa ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza il preventivo assenso del Committente. Pagina 94 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 25 FORZA MAGGIORE Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore, intendendo con tale termine, guerre, disordini, catastrofi, epidemie ed, in genere, qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all’altra per iscritto, il verificarsi dell’evento stesso entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo verificarsi. Nel caso in cui l’evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per l’adempimento del contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un periodo pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore. Per il caso, invece, che l’evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto, ciascuna di esse avrà facoltà di sciogliere il contratto stesso dandone avviso all’altra parte mediante comunicazione scritta. Tuttavia, qualora l’evento di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativi, ciascuna parte, con preavviso di 60 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Pagina 95 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO All’Appaltatore è fatto divieto di cedere o trasferire diritti e/o obbligazioni di cui al contratto, senza il preventivo assenso dell’Amministrazione. Tale divieto è applicabile anche con riguardo alla cessione di crediti e ad atti di disposizione dei crediti in genere (mediante mandati all’incasso, cessioni in garanzia, etc.) che intendano comunque perseguire, o di fatto realizzino, anche se in via indiretta, l’effetto della cessione. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di farsi sostituire negli obblighi e diritti di cui al presente contratto nei confronti dell’Appaltatore, fatta salva ed impregiudicata la solidarietà passiva dell’Amministrazione Comunale per gli obblighi assunti nei confronti della stessa Appaltatrice. Pagina 96 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 27 SUBAPPALTO Tutte le prestazioni sono subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni e l’osservanza dell’articolo 18 della legge n. 55 del 19 marzo 1990. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni: − che l’Impresa abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizio o gli eventuali lavori che intende subappaltare; − che l’Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il Committente almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; − che l’Impresa, nel caso di subappalto dei lavori o servizi, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Committente, trasmetta allo stesso la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato per l’espletamento dei lavori o servizi da realizzare in subappalto; − che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) l’Impresa deve produrre al Committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998. Il subappalto dovrà essere autorizzato preventivamente dal Committente in seguito a richiesta scritta dell’Impresa. Pagina 97 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 L’autorizzazione verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: tale termine potrà essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. L’affidamento in subappalto comporterà i seguenti obblighi: − dovranno essere comunicati al Committente i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, con l’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; − le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e saranno responsabili dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; − le imprese subappaltatrici, tramite l’Impresa, dovranno trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali ed alla Cassa edile e dovranno altresì inviare, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I lavori, forniture e servizi affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori. L’Impresa resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell’esecuzione del contratto che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri subappaltatori o subfornitori per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. Alla stessa maniera, l’Impresa solleverà il Committente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Pagina 98 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 In caso di subappalto regolarmente autorizzato, il Committente rimarrà comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Impresa Subappaltatrice e l’Appaltatore, la quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e della corretta esecuzione dei lavori nonché del rispetto dei programmi. Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l’Impresa sarà obbligata a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori stessi, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi, né potrà essere addotto per ottenere indennizzi o risarcimenti. Il subappalto non autorizzato comporterà le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Il personale e le imprese subappaltatrici saranno soggette al gradimento del Committente che si riserva il diritto di identificare, per particolari settori di intervento, i soggetti ritenuti più idonei. Per particolari motivi, che l’Impresa documenterà adeguatamente al Committente, il subappaltatore potrà essere sostituito in qualsiasi momento con il consenso del Committente stesso. Non saranno considerati subappalti: • forniture con posa in opera ai sensi dell’art. 18 del L.N. 55/90; • fornitura di materiali; • fornitura di manufatti e di impianti prodotti da ditte specializzate. Pagina 99 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 28 RISERVATEZZA Tutta la Documentazione Contrattuale consegnata all’Impresa nell’ambito o comunque correlata all’esecuzione del Contratto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata dal Committente e dall’Impresa congiuntamente e non durante la vigenza del Contratto, sono, resteranno e, comunque, diverranno automaticamente di esclusiva proprietà del Committente. L’Impresa dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata. Le summenzionate previsioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a quelle informazioni: − che fossero già note all’Impresa precedentemente a comunicazioni che egli abbia ricevuto nell’ambito del Contratto; − che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni del Contratto; − la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dal Committente. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dal Committente, ovvero relativa a controversie sulla gara di appalto da parte di altre imprese concorrenti. Pagina 100 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO Il contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte del Committente e dell’Impresa. Pagina 101 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 30 FORO COMPETENTE Le Parti fanno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione, interpretazione o scioglimento del contratto. In caso di controversie il Direttore di Settore, acquisita la relazione del Responsabile di Servizio e sentito l’Appaltatore, formula all’Amministrazione una proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti. Ogni eventuale controversia di natura legale o tecnica relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario indicando come Foro competente il Tribunale di Milano. Pagina 102 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 31 PIANO DELLA QUALITA’ Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite in conformità ad un piano per l’assicurazione della qualità delle prestazioni predisposto dall’Impresa secondo i principi della qualità ed in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Il piano, dovrà essere presentato, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto e sottomesso all’approvazione del responsabile del servizio e comunque non oltre 30 gg. dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dovrà quanto meno definire: a) i metodi con cui si perseguono gli obiettivi della qualità per le attività oggetto dell’appalto; b) le fasi con cui si sviluppano i processi e che corrispondono alla prassi operativa dell’organizzazione; c) il cronoprogramma con cui si svilupperanno i lavori di manutenzione di esercizio; d) la descrizione delle esatte modalità previste per ottemperare al costante aggiornamento dei consumi; e) l’elenco delle operazioni di cui si compongono le varie fasi di ogni attività; per le attività di manutenzione impianti, come minimo, dovranno essere previste le operazioni previste dalla normativa di legge evidenziando le attività aggiuntive e/o migliorative; f) la descrizione di ogni operazione con specificazione e motivazione delle modalità operative, delle procedure, delle sequenze, delle tempistiche, delle risorse; g) l’assegnazione di specifiche responsabilità ed autorità e risorse durante le differenti fasi delle attività; h) le specifiche procedure documentate e le istruzioni da applicare; i) la programmazione di esami, prove, controlli, collaudi e verifiche nelle varie fasi delle attività, con specificazione delle apparecchiature e della strumentazione necessaria; j) le apparecchiature di prova, controllo e collaudo disponibili, con i relativi programmi di verifica e taratura; k) una procedura documentata da eseguire per revisioni e modifiche del piano della manutenzione durante lo sviluppo delle attività; Pagina 103 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 l) il metodo per misurare il grado di conseguimento degli obiettivi delle qualità; m) le procedure per la gestione delle non conformità e azioni correttive; n) risorse umane e capacità specialistiche; o) strumenti e programmi per elaboratore; p) i programmi di formazione del personale del Committente previsti nelle varie fasi di sviluppo delle attività per corrispondere all’evoluzione tecnologica ed all’implementazione di nuovi sistemi informatici (hardware e software); q) requisiti tecnico-professionali-organizzativi che dovranno possedere i subappaltatoriprestatori d’opera che l’Impresa utilizzerà per prestazioni specialistiche; r) procedure per attività che richiedano autorizzazioni particolari del Committente (sospensioni di servizi essenziali, ecc.). Per ognuno dei servizi il “Piano di Qualità” si dovrà articolare nelle seguenti sezioni minime: a. la programmazione b. la progettazione c. l’esecuzione d. il monitoraggio periodico e. il controllo dei risultati L’Impresa dovrà altresì provvedere affinché tutte le maestranze e i soggetti coinvolti nel servizio conoscano il “Piano di Qualità” e svolgano il proprio compito per garantire un risultato pari alle aspettative. Il “Piano di Qualità” dovrà essere periodicamente aggiornato e sottoposto all’esame del Responsabile del Servizio nella nuova stesura. Pagina 104 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 32 PIANI DI SICUREZZA I servizi devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compresi i D.Lgs. 626/94, 494/96 e successive eventuali modifiche ed interpretazioni in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di PERMANENTE SICUREZZA ed IGIENE. L’Impresa deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Particolare rilevanza assume il compito da parte dell’Impresa di mettere in campo tutte le procedure e le strumentazioni atte a garantire la pubblica incolumità. A tal fine adotterà il metodo della verifica preventiva, mediante un meticoloso monitoraggio programmato sulla base dei rilievi dello stato manutentivo, eseguiti in sede di formulazione dell’anagrafe. I componenti degli impianti termici presenti nei locali “centrale termica” ed in particolare quelli che funzionalmente comportano l’utilizzo e/o l’elaborazione di combustibili liquidi o gassosi, dovranno essere sempre controllati impegnando sul posto personale altamente qualificato o con sistemi di controllo a distanza. Gli interventi manutentivi di esercizio (manutenzione preventiva-programmata) dovranno consentire di mantenere permanentemente garantita la rispondenza degli impianti alle vigenti normative tecniche in materia di sicurezza. Il Committente dovrà essere permanentemente informato mediante la redazione di verbali, relazioni tecniche e rapporti specifici utilizzando il sistema informativo offerto. Pagina 105 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33 GESTIONE CALORE L’Appaltatore dovrà provvedere all’espletamento di tutte le operazioni connesse con la gestione calore, in particolare: a) la conduzione e la manutenzione di esercizio (programmata/preventiva) degli impianti meccanici (riscaldamento e climatizzazione) degli edifici conferiti in gestione. Si precisa che per manutenzione di esercizio dell’impianto meccanico si intende l’insieme delle operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti delle centrali tecnologiche che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente e/o sostituzione di apparecchiature, parti o pezzi di ricambio come descritto in dettaglio al paragrafo 33.2 del presente Capitolato speciale d’appalto. Fanno parte della manutenzione di esercizio anche gli interventi finalizzati a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura base dell’impianto; in particolare l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni di manutenzione di esercizio secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature stesse ovvero secondo quanto prescritto dalle norme UNI e CEI per quanto di competenza; b) la fornitura dei combustibili necessari al funzionamento degli impianti termici e di climatizzazione per il riscaldamento e/o la climatizzazione ambientale degli edifici conferiti in gestione, ed eventuale produzione centralizzata di acqua calda per uso igienico-sanitario degli stessi edifici; c) la gestione dell’impianto di riscaldamento piscina, produzione acqua sanitaria doccia e impianti ausiliari connessi in modo da garantire l’utilizzazione della piscina stessa secondo gli orari stabiliti e le attività complementari. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conduzione e manutenzione della componente idrica e di quella relativa agli impianti di asciugatura capelli, siano essi di tipo automatico o centralizzato; la descrizione completa delle attività rientranti nella Pagina 106 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 gestione degli impianti al servizio delle piscine è riportata all’art. 33.5 del presente Capitolato speciale d’appalto. d) l’esecuzione di interventi di ottimizzazione degli impianti conferiti in gestione volti a migliorarne le caratteristiche tecniche, anche adeguandoli normativamente alla legislazione vigente in particolare mediante trasformazione a gas metano di almeno 21 impianti per ciascun lotto secondo le modalità previste All’articolo 33.6. e) l’effettuazione di tutti gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di funzionamento dell’impianto in questione (manutenzione a condizioni) a seguito di eventi che pregiudicano il mantenimento degli standard funzionali ed ambientali prescritti nel presente Capitolato. Ogni intervento dovrà essere autorizzato mediante ordine di servizio emesso dalla stazione appaltante. Tali interventi saranno contabilizzati a misura in base all’elenco prezzi del Comune di Milano con validità 01/01/2002 ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al presente Capitolato. f) l’Amministrazione si riserva di installare eventualmente uno specifico sistema di telegestione che l’Appaltatore assumerà a proprio carico senza ulteriore spesa, dopo che sia stata ultimata l’installazione, al fine di consentire all’Amministrazione stessa il controllo e la gestione del servizio. Pagina 107 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.1ESERCIZIO IMPIANTI Per esercizio si intende la conduzione dell'impianto meccanico nei termini previsti dalle vigenti leggi. La finalità dell’esercizio degli impianti meccanici consiste nell’assicurare il mantenimento delle prestazioni contrattuali, l’efficienza e la continuità di funzionamento degli impianti nei periodi e negli orari stabiliti dalla Committente; in particolare assicurare il livello di comfort ambientale negli edifici oggetto dell’appalto nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, in relazione alle loro destinazioni d’uso e secondo la classificazione riportata nell’Allegato 1 ed all’art. 9. L'esercizio degli impianti meccanici è svolto attraverso le seguenti attività: − avviamento dell'impianto; − conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti; − pronto intervento; − spegnimento/attenuazione; − azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge; − messa a riposo; − ed ogni quant’altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi contrattuali fissati dall’Amministrazione Appaltante. Il presente elenco è da ritenersi indicativo e non limitativo delle condizioni di fornitura di servizio del presente appalto. Art. 33.1.1 Periodi e durata del riscaldamento e della climatizzazione invernale ed estiva L’Impresa, in quanto Terzo Responsabile sarà tenuta: − ad assoggettarsi alle necessità del Committente; − ad esporre presso ogni impianto termico una tabella in cui dovrà essere indicato l'orario di attivazione giornaliera definito dal Committente; le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico. Pagina 108 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 L’orario di prestazione delle attività erogate da parte dell’Impresa, di norma richieste dal Committente mediante comunicazione scritta o in caso di emergenza mediante ordine verbale cui seguirà nell’immediato quello scritto, sarà quello richiesto dalle esigenze di uso di ogni edificio da riscaldare e dai vari servizi da erogare e ciò anche in deroga a quanto previsto all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto. Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni previste nel Capitolato, l’orario di funzionamento degli impianti potrà risultare, in alcuni casi o periodi dell’anno, condizionato dall’andamento climatico e dalla tipologia dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti, senza che l’Impresa possa avanzare diritti di sorta, ferme restando le disposizioni di legge e le eventuali deroghe del Sindaco o delle autorità preposte. In tutti gli edifici dovranno essere fornite le temperature contrattuali durante gli orari che comunque si renderanno necessari per riunioni, servizio o qualsiasi altra natura qualora ordinato dal Responsabile del Servizio. Gli orari di servizio potranno subire modificazioni mediante semplice comunicazione scritta da parte del Committente. L’Impresa, su disposizione del Committente, adeguerà il periodo di gestione in base alle condizioni meteorologiche tenuto conto della classificazione generale degli edifici per categorie. Il Committente si riserva la facoltà, nell'ambito delle compatibilità normative, di fissare date diverse di inizio e di cessazione del servizio di riscaldamento invernale, così come di richiedere orari aggiuntivi rispetto a quelli standard, comunicando l'ordine all’Impresa. Lo stesso potrà ordinare la riattivazione del servizio anche dopo che sia stato interrotto per scadenza normale ovvero per ordine di cessazione precedentemente impartito. Pagina 109 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.1.2 Conservazione e compilazione del libretto di centrale ed altre registrazioni Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve conservare i "libretti di centrale", conformemente a quanto prescritto nell’Allegato F del DPR 412/1993, presso le singole centrali termiche e negli uffici tecnici dei presidi. Il nominativo del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici dovrà essere riportato in evidenza sui libretti di centrale. La compilazione per le Verifiche Periodiche sarà effettuata dal Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici. Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici dovrà apporre la propria firma sui libretti di centrale per accettazione della funzione. Il Responsabile dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici sarà tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico del combustibile impiegato, secondo le disposizioni in vigore. Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dovrà provvedere al costante aggiornamento dei consumi. I report relativi ai dati di consumo di combustibile, dovranno essere conservati dal Responsabile dell’esercizio presso la propria sede operativa, oltre che essere riportati nei Libretti di Centrale di impianto. Essi dovranno riportare in particolare modo: − l’annotazione mensile del consumo di combustibile per riscaldamento; − l’annotazione dei volumi di edificio riscaldati e degli orari di utilizzo dei medesimi (comunicati dalla Committente); − l’annotazione mensile del consumo di acqua calda sanitaria; − le più importanti operazioni di manutenzione a condizione (a guasto o migliorativa) quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione di caldaia, la sostituzione di bruciatore, il cambio di tipologia di combustibile, il passaggio a teleriscaldamento. Pagina 110 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 L’annotazione mensile del combustibile utilizzato dovrà essere eseguita sulla scorta delle seguenti misurazioni: − combustibile gas naturale: lettura in metri cubi dai rispettivi contatori volumetrici; − combustibili liquidi: lettura in litri dei rispettivi contatori volumetrici installati sulle linee di adduzione del combustibile liquido ai bruciatori o, in caso di mancanza di tali apparecchiature, mediante annotazione dei rifornimenti dei serbatoi risultanti dai documenti fiscali di accompagnamento al trasporto del combustibile stesso; − energia da teleriscaldamento: lettura in kWh dai rispettivi contatori. Qualora gli impianti non siano dotati di contatori volumetrici o di energia sarà onere dell’Impresa la fornitura e l’installazione di tale strumentazione entro e non oltre 1 (uno) mese dalla data di esecutività del contratto; tale onere si ritiene compreso nel compenso €/GG, €/anno o €/MWh remunerativo del servizio di gestione e manutenzione di servizio, in quanto indispensabili per la corretta attività contrattualizzata. Tali consumi potranno essere oggetto di verifiche e controlli da parte del Committente in qualsiasi momento; sarà inoltre compito dell’Impresa consegnare al Committente i consumi di tutti gli impianti con cadenza bimestrale riferita alla stagione reale di gestione riscaldamento prevista nel presente Capitolato speciale d’appalto. I dati relativi ai consumi di combustibile di ogni singolo edificio conferito in gestione dovranno essere riportati e consultabili, da parte dei tecnici dell’Amministrazione all’uopo preposti anche su supporto informatico di immediata consultazione al termine di ogni mese di esercizio e su futuro sistema di telegestione e controllo. Al termine di ogni anno di gestione l’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione copie conformi dei documenti fiscali (D.A.S. e bollette gas) relative ai consumi di ogni singolo impianto in carico. Pagina 111 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.1.3 Avviamento degli impianti L’Impresa sarà tenuta a predisporre gli impianti meccanici ogni anno per l'avviamento, provvedendo pertanto allo svolgimento di tutte le opere necessarie al fine di verificare lo stato dei componenti degli impianti e, all’occorrenza, eseguire il rabbocco con acqua trattata, pressurizzare i vasi di espansione laddove esistenti, sfogare l'aria nei punti alti, ecc. ed effettuare a proprie spese una prova a caldo dell’impianto i cui risultati dovranno essere trascritti nei libretti di centrale. In particolare la prova a caldo degli impianti termici dovrà avere una durata minima di 4 ore, con la messa in funzione di tutte le apparecchiature installate nelle centrali termiche e nelle sottostazioni compreso i sistemi di regolazione e controllo, ad esempio le centraline climatiche ove presenti. L’Impresa dovrà comunicare al Committente la data di effettuazione delle prove suddette. Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione o comunque ritardare l'inizio, dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto al Committente e verbalizzate. Art. 33.1.4 Prestazioni di conduzione L’esercizio degli impianti meccanici ed in particolare di quelli termici dovrà garantire il mantenimento di una temperatura media nei limiti indicati all’art.9 di cui al presente Capitolato. Il servizio deve essere effettuato con personale professionalmente abilitato e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. Durante l'esercizio, il rendimento di combustione non dovrà essere inferiore ai limiti di rendimento previsto all’art. 11, comma 14, del DPR 412/1993; eventuali non conformità, non derivanti dall'esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto al Committente. Pagina 112 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Il Committente si riserva la più ampia facoltà di eseguire controlli a campione sulla qualità del combustibile fornito, inviando per le analisi il prodotto prelevato in contraddittorio tra un tecnico incaricato dal Committente e uno incaricato dall’appaltatore ad un laboratorio certificato ed individuato dallo stesso Committente. Ad ogni prelievo il prodotto sarà riposto in tre contenitori a tenuta sigillati e riportanti su apposita etichetta il luogo e la data del prelievo e la tipologia del combustibile contenuto. I tecnici presenti controfirmeranno per accettazione le etichette. Dei tre contenitori uno sarà inviato al laboratorio per l’effettuazione delle analisi mentre i due rimanenti saranno presi in carico rispettivamente dal rappresentante del Committente e dell’Appaltatore per essere eventualmente utilizzati in caso si renda necessario effettuare le controanalisi. Il costo delle stesse analisi si ritiene compreso nel corrispettivo remunerativo del servizio di gestione e della manutenzione di esercizio e, pertanto, a completo carico dell’Impresa aggiudicataria. L’Impresa dovrà garantire in qualsiasi momento in cui risultino funzionanti i generatori di calore una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di emissione dei prodotti della combustione stabiliti dalle leggi e normativa vigente. Le misure di rilevazione dei parametri standard ottenute dalle analisi a carico dei prodotti di combustione ed in particolare gli indici rilevatori dell’efficienza della combustione (ad esempio l’indice di opacità) dovranno essere trascritte nei libretti di centrale. L’Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali inquinamenti del suolo derivanti da versamenti da serbatoi o durante le operazioni di rifornimento, fermo restando l’obbligo dell’Impresa di verificare i certificati di collaudo dei serbatoi integrandoli eventualmente, se mancanti, con nuovi certificati o provvedendo, secondo un piano d’intervento da concordare col Committente, alla eventuale sostituzione o bonifica di quelli che non dovessero risultare idonei (le opere necessarie per l’esecuzione della sostituzione e/o della bonifica saranno contabilizzate a misura) previo ordine scritto da parte del Responsabile del Servizio. Nel caso in cui gli impianti risultassero danneggiati n i seguito all’uso di combustibili difformi da quanto prescritto nel presente Capitolato, all’art. 2, l’Impresa sarà tenuta all’integrale ripristino degli impianti e, comunque, alla rifusione integrale dei danni causati. Pagina 113 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Le misure di rilevazione dei parametri standard di opacità dovranno essere trascritte nei libretti di centrale. Prima e durante la gestione del servizio, secondo la prescrizione di legge e di buona tecnica, l’Impresa sarà tenuta ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori installati nelle centrali tecnologiche (in particolare nelle centrali termiche) e dell'impianto in generale, rilasciando certificazione al Committente. Eventuali provvedimenti adottati dal Committente per inadempienza a quanto descritto, saranno da ritenersi a carico del TERZO RESPONSABILE; eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 2 (due) ore dovranno essere immediatamente comunicati al Committente. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale invernale delle centrali termiche, dovranno essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione vigente, che dovranno essere registrati sul libretto di centrale. Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento. L’Impresa dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti meccanici e/o ausiliari conferiti in gestione ai fini della sicurezza e della funzionalità. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo le verifiche ai fini della sicurezza e della garanzia della piena funzionalità dovranno riguardare le centrali tecnologiche, le sottostazioni ed i componenti tecnologici di seguito elencati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: serbatoi, tubazioni in genere, camini, cunicoli, ispezioni, grigliati, apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (quali, ad esempio, interruttore generale, pulsanti di sgancio), gruppi frigoriferi, impianti di aggottaggio, impianti tecnologici di piscina, impianti gas medicali, impianti sopraelevazione acqua. L’Impresa dovrà periodicamente verificare, con cadenza semestrale, il regolare funzionamento delle apparecchiature di misurazione eventualmente installate (contabilizzatori), rilasciando certificazione di quanto rilevato. Pagina 114 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 L’Impresa dovrà inoltre tenere regolarmente sotto controllo: − lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto meccanico in genere (centrali termiche, sottostazioni, reti fluido vettore, elementi terminali di distribuzione in ambiente, fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso; − la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali; − il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione ove presenti; − la temperatura di ritorno dell’acqua al generatore di calore che non dovrà mai risultare inferiore a 55°C. Le modifiche impiantistiche che dovessero rendersi necessarie al fine di permettere tale tipo di regolazione dovranno essere eseguite entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori e saranno economicamente a totale carico dell’Impresa. Qualsiasi disfunzione di funzionamento venga evidenziata nel corso della gestione dovrà essere tempestivamente segnalata al Committente per gli interventi del caso. L’Impresa dovrà curare inoltre : − il mantenimento in funzione delle apparecchiature di depurazione o di addolcimento dell'acqua da immettere nell'impianto, (compresa la fornitura dei prodotti necessari per il funzionamento delle stesse apparecchiature), comprese tutte le apparecchiature di distillazione ed osmosi inversa presenti. Il fluido in circolazione dovrà essere in ogni tempo privo di calcare onde non provocare danni agli impianti; − il mantenimento in funzione delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua di alimentazione dell’impianto di produzione vapore compresa la fornitura dei relativi prodotti chimici che dovranno essere approvati dal Committente; − il mantenimento in funzione della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei fumi, dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, idrogeno, incombusti, ecc. Qualsiasi disfunzione di dette strumentazioni dovrà essere tempestivamente segnalata al Committente e l’Impresa dovrà prendere i provvedimenti volti a garantire l'effettuazione delle seguenti misure: − la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione; Pagina 115 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 − tenuta in efficienza dei mezzi antincendio, in particolare per gli estintori per i quali si deve provvedere alla verifica periodica semestrale ed alla ricarica (con riferimento ai soli installati nelle centrali tecnologiche); − effettuare lo spurgo dei fanghi e della condensa (generatori di calore) con periodicità semestrale e comunque ogni qualvolta si rende necessario a seconda della tipologia dell’impianto. I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI-CTI, UNI-CIG e UNI-CEI vigenti. Le misure di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere effettuata secondo quanto indicato nelle norme UNI 5364 e s.m.i.. Le misure del rendimento di combustione dei generatori di calore devono essere effettuate secondo le normative UNI. Il Committente avrà il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l’Impresa, misure per la verifica delle grandezze fisiche (in particolare temperatura e pressione) caratterizzanti: - le condizioni termoigrometriche e gli indici di confort nei locali degli edifici conferiti in gestione; - i fluidi vettori utilizzati; - lo stato di funzionamento dei generatori di calore e/o dei gruppi refrigeranti; - le reti di distribuzione dei fluidi vettori; per gli scambiatori di calore le condizioni termodinamiche dei circuiti primario e secondario a monte e a valle dello stesso scambiatore. Sarà compito dell’Impresa mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura. Il controllo verrà effettuato in giorni ed ore concordate con il richiedente. Per i dati climatici esterni relativa ad ogni giornata di funzionamento degli impianti si farà riferimento ai valori forniti dal Servizio Meteorologico di Brera-Duomo in Milano. Per quanto concerne la temperatura e l’umidità relativa negli ambienti indoor facenti parte degli edifici conferiti in gestione, la tolleranza ammessa sia nel periodo di funzionamento Pagina 116 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 degli impianti in regime di riscaldamento che quello di climatizzazione/condizionamento estivo è rispettivamente di: - temperatura: –1/+2°C: - umidità relativa: ± 5% U.R. Ovviamente il dato attinente all’umidità relativa si riferisce ad ambienti serviti da impianti meccanici di climatizzazione/condizionamento che consentano il controllo di tale grandezza fisica. L’Impresa dovrà adottare, con oneri a suo carico, ogni accorgimento atto a preservare tutti gli impianti dell’edificio e gli apparecchi dai pericoli di gelo. Eventuali inconvenienti causati dal gelo dovranno essere prontamente rimossi e riparati dall’Impresa, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero derivati. In caso di contestazione sul valore della temperatura misurata, la prova verrà ripetuta in contraddittorio con l’Impresa secondo le modalità previste dalla norma UNI 5364 e s.m.i. I risultati di tale seconda misurazione avranno valore ufficiale, anche nel caso di assenza di rappresentanti dell’Impresa. Il riscaldamento dovrà comunque essere erogato precisando che al di fuori degli orari di “funzionamento a pieno regime”, (si prendano a riferimento i contenuti dell’art.9 del presente Capitolato speciale d’appalto) ad esempio a titolo indicativo e non esaustivo durante le domeniche, festività ufficialmente riconosciute, vacanze natalizie, pasquali ed altre, il riscaldamento negli edifici dovrà essere erogato per mantenere gli ambienti alla temperatura minima di +7°C. Negli edifici la cui classificazione rientra nella tipizzazione “scolastica” di ogni ordine e grado (si prendano a riferimento i contenuti dell’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto, codici di classificazione edificio dal n°1 al n°7), la gestione del servizio riscaldamento per gli ambienti con “tipologia ambienti indoor” uffici (segreterie, presidenze ed uffici in genere) dovrà essere assicurato a regime normale (temperatura +20°C) anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche quando di norma, su richiesta del Committente, viene ordinato il mantenimento in funzione degli impianti termici al servizio dell’intero edificio in regime di antigelo. Pagina 117 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Tale servizio è remunerato nel corrispettivo economico di gestione (€/grado-giorno, €/anno, €/MWh) secondo il regime di funzionamento (pieno o antigelo) ordinato dal Committente per l’intero edificio. Negli edifici la cui classificazione rientra nella tipizzazione “Gerontocomio” (si prendano a riferimento i contenuti dell’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto, codici di classificazione edificio n°16), la gestione del servizio riscaldamento e/o climatizzazione integrale estate – inverno deve essere garantita mediante presidio diurno per un massimo di n° 8 ore al giorno, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (o da concordarsi con il committente), per n° 5 giorni la settimana per tutte le settimane dell’anno (n°52) da parte di n° 1 operaio specializzato con compiti di gestione e presidio funzionale su tutti gli impianti destinati a tale servizio. Tale servizio è remunerato nel corrispettivo economico di gestione (€/grado-giorno, €/anno, €/MWh) secondo il regime di funzionamento ordinato dal Committente per l’intero edificio. L’Impresa dovrà garantire la fornitura di acqua calda, ove previsto, anche nei periodi in cui non è richiesto il riscaldamento ed al di fuori degli orari di funzionamento normale. Il Committente potrà richiedere l’impianto funzionante al di fuori degli orari di funzionamento normale per esigenze diverse (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo: attività extra-oraria per l’effettuazioni di riunioni scolastiche, riunioni per attività istituzionali come le sedute consigliari e/o di commissione, manifestazioni sportive nelle palestre scolastiche, manifestazioni di varia natura). La temperatura dei locali riscaldati, qualunque sia l'ubicazione degli ambienti, dovrà comunque soddisfare le esigenze d'utilizzo dei locali stessi. Qualora detta temperatura (o in generale le condizioni termoigrometriche) non possa essere raggiunta in determinati ambienti per cause non dipendenti dal modo di conduzione del servizio, l’Impresa è tenuta a segnalare la deficienza al Committente. Il Committente si riserva di eseguire il controllo giornaliero a mezzo dei suoi incaricati e di chiedere la visita di tecnici dell’Impresa per l'accertamento in contraddittorio della Pagina 118 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 conservazione degli impianti e della regolarità di funzionamento degli impianti stessi, e successivamente anche tramite un apposito sistema telematico. L’Impresa dovrà altresì rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell'impianto. Il Committente si riserva inoltre di segnalare all’Impresa, ogniqualvolta si renda necessario, con opportuni ordini di servizio o regolare corrispondenza, ogni inadempienza o insufficienza esecutiva delle norme contenute nel presente Capitolato. Art. 33.1.5 Assistenza alle visite ed ai controlli Il Committente dovrà concordare con i tecnici dell'ISPESL, della ASL, dei VV.F. ed in generale degli organismi preposti all’attività di controllo le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite programmate agli impianti (centrali termiche, centrali frigorifere, sottostazioni, centrali tecnologiche in genere, locali tecnici) nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo nelle stesse ubicate (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: valvole di sicurezza, valvole d'intercettazione combustibile, pressostati, vasi d’espansione) oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo della gestione del riscaldamento. L’Impresa, per le visite di controllo dei funzionari degli Enti preposti, dovrà fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature per motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite interne, prove idrauliche, prove di funzionamento. Il Committente presenzierà alle visite ed il Verbale di Visita, stilato dai funzionari degli Enti preposti, dovrà essere consegnato in copia al Committente ed all'Impresa in qualità di Terzo Responsabile degli impianti. L’Impresa sarà tenuta ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza della messa a terra degli impianti elettrici e componenti tecnologiche degli impianti meccanici affidati in gestione, (apparecchiature e componenti degli impianti) alle cadenze previste dalla ASL, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati sul libretto di centrale o di impianto. Pagina 119 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Prima dell'inizio di ciascuna gestione di riscaldamento, l’Impresa dovrà effettuare, in data da concordare con i tecnici del Committente, una visita di constatazione per la verifica del buon funzionamento dei sistemi di contabilizzazione del calore ove presenti, al fine di assicurare la correttezza del funzionamento degli stessi. Al termine della visita deve essere stilato un verbale comprovante l'effettuazione delle verifiche e dei controlli. Art. 33.1.6 Livelli di servizio L’Impresa deve garantire i livelli di servizio descritti nella tabella indicata in seguito. Per alcune tipologie di impianto meccanico dovrà essere garantito il loro funzionamento per tutto il periodo annuale di gestione, secondo le disposizioni emanate dal Committente per il tramite del Funzionario Responsabile mediante ordini scritti. L’Impresa dovrà curare l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti meccanici affidati in gestione ed oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto. Le temperature si intendono misurate seguendo le indicazioni delle norme, al centro dei locali, a 150 cm. da terra, con porte e finestre mantenute chiuse e almeno un'ora dal termine delle eventuali operazioni di aerazione dei locali stessi. Pagina 120 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Parametro Livello di Note servizio Rilevazione della temperatura: percentuali di rilevazioni in sito con idonee apparecchiature, nelle quali si registrino valori nei limiti della tolleranza fissati all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto. Segnalazione di fuori uso prolungati: tempo intercorso tra la messa fuori uso dell'impianto e la comunicazione all'Impresa della indisponibilità dell'impianto nel caso sia superiore ad 1 ora Diminuzione delle richieste d’intervento 90% Negli ambienti serviti da impianti termici e di condizionamento dell’aria nei quali la temperatura contrattuale non potesse essere raggiunta per cause indipendenti dal Servizio, l’Impresa è tenuta a darne segnalazione motivata alla Committente, 60 giorni prima dell’inizio della stagione di utilizzazione. entro 30 minuti La comunicazione dovrà contenere la previsione di indisponibilità e le azioni intraprese per il ripristino. 10% Il primo anno si procederà a rilevare il n° di richieste di intervento che costituirà la base di misura per gli esercizi successivi. Art. 33.1.7 Penali Di seguito si riporta la tabella di riepilogo di tutti gli elementi che entrano nel calcolo delle penalità contrattuali che va ad integrare quanto descritto all’articolo 22 del presente Capitolato speciale d’appalto. Parametro Rilevazione della temperatura Riferimento numero di rilevazioni campionarie con esito negativo sul totale delle rilevazioni effettuate Segnalazione di numero di fuori uso segnalazioni prolungati effettuate in ritardo Diminuzione richieste intervento Numero di richieste registrate Tolleranza in Parametro Valore Modalità di un anno Penale Penale controllo 10% delle rilevazioni nessuna segnalazione 5% in meno visite ispettive mensili nella Per ogni 1000,00 stagione per percentuale di (mille/00) ogni località o rilevazioni Euro lettura di ulteriori sistema informatico. verifica della correttezza della 1000,00 per ogni segnalazione (mille/00) segnalazione diretta o con Euro sistema informatico Rilevazione per ogni punto 200,00 diretta o con percentuale (duecento/00) sistema inferiore Euro informatico Pagina 121 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.2 MANUTENZIONE DI ESERCIZIO Scopo del servizio è quello di garantire, per tutta la durata dell’appalto: − il mantenimento delle condizioni di efficienza e continuità di servizio dell’impianto − conduzione in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone − utilizzo di eventuali sistemi per il monitoraggio e la termoregolazione degli impianti meccanici − ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle prescrizioni del Committente. − garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico del Committente; Il servizio compreso nel corrispettivo remunerativo del servizio gestione e manutenzione di esercizio (€/grado-giorno, €/anno, €/MWh), richiede che l’Impresa provveda ad eseguire tutte le attività manutentive, con strategie preventive, riportate di seguito a titolo puramente indicativo e da ritenersi come livello minimo da garantire. Art. 33.2.1 Oggetto Per Manutenzione di esercizio degli impianti meccanici, si intende l’esecuzione delle operazioni, specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente. La manutenzione preventiva deve essere svolta almeno attraverso le seguenti attività principali: A – Pulizia Per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, o fuoriuscite, o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge (gli oneri di smaltimento sono da ritenersi compresi nel prezzo €/grado-giorno, €/anno, €/MWh). Per tutta la durata dell’appalto, l’Impresa avrà l’obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli Pagina 122 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell’appalto, quali centrali e sottocentrali tecnologiche ed i relativi percorsi di accesso ad uso esclusivo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intercapedini, sottotetti) Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all’Impresa per l’espletamento delle sue funzioni. Tali attrezzature ed arredi dovranno essere riconsegnati, alla fine dell’appalto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà. Per gli stessi fini sopra evidenziati, l’Impresa dovrà operare, ove necessario, ritocchi alle verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti affidati oltre che delle porzioni di coibentazione danneggiate. B – Verifica Per verifica s’intende un’attività finalizzata a comprovare che l’apparecchiatura o il dispositivo considerato fornisca le prestazioni attese dallo stesso, con le modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d'uso e con periodicità almeno annua, fatto salvo indicazioni più restrittive delle normative vigenti. Le modalità operative dovranno prevedere, tra l’altro, fasi autorizzative, con richiesta formale al Committente, per tutte quelle verifiche che richiedano simulazione di primo guasto e/o che comunque possano influire sulla corretta funzionalità del patrimonio oggetto dell’appalto. Per talune verifiche il Committente si riserva di richiedere l’esecuzione in orari e giorni particolari (anche festivi), senza maggior onere, come pure si riserva di affiancare, al personale dell’Impresa, proprio personale con funzione di supervisione. C – Ripristino dei livelli e sostituzione materiali di consumo Si intende il controllo, il rabbocco, la sostituzione ad intervalli programmati, secondo quanto riportato nei manuali di uso, di oli lubrificanti, cariche gas ed altri fluidi delle macchine e degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche degli stessi; inoltre la sostituzione di tutti i materiali di consumo. D – Smontaggio e Rimontaggio Pagina 123 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Sono comprese nelle attività di manutenzione di esercizio, ed a carico dell’Impresa, lo smontaggio ed il rimontaggio, e tutte le assistenze, comprese attrezzature e macchine, di qualsiasi entità, siano necessarie per effettuare gli interventi di pulizia, verifica, riparazione sugli impianti meccanici in gestione. E - Attività esecutive Le apparecchiature e gli impianti sulle quali l’Appaltatore bisogna effettuare la manutenzione di esercizio con verifica e controllo sono riportate a titolo indicativo e non esaustivo nel presente elenco: − caldaie e tutti i componenti connessi; − bruciatori e tutti i componenti connessi; − elettropompe; − pompe di aggotto; − apparecchiature di regolazione e sicurezza; − vasi di espansione; − tutte le saracinesche di intercettazione; − impianto di termoregolazione; − impianto e quadro elettrico; − cisterne cisterne interrate o posizionate in appositi locali, loro accessori e impianto di combustione; − tubazioni e isolamento delle stesse; − impianti di trattamento acqua e addolcitori, dove installati; − scambiatori di calore di qualsiasi tipo; − scaricatori di condensa; − valvole di intercettazione e regolazione; − impianti di condizionamento e refrigerazione, dove installati; − motocondensanti; − unità di trattamento dell’aria; − impianti di trattamento acqua piscina; − impianti di stoccaggio e distribuzione gas medicali; − impianti di aspirazione e/o ventilazione centralizzati e/o autonomi; − impianti di sopraelevazione acqua e di pressione; − impianti idrisanitari; − tubazioni ed accessori; Pagina 124 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 − canalizzazioni ed organi accessori e complementazioni; − unità terminali in ambiente (radiatori, fan-coils, aerotermi, ecc.); Dovrà essere cura dell’Impresa, all’interno del proprio piano programmatico, proporre il piano degli interventi che ritiene necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di massima efficienza corredandoli delle relative frequenze ed indicando le modalità con le quali intende svolgerli. Gli interventi di manutenzione programmata/preventiva non dovranno in alcun modo penalizzare il regolare svolgimento delle attività all’interno dei locali degli immobili oggetto dell’appalto. Quindici giorni prima dell’inizio di ogni semestre di validità contrattuale, l’Impresa dovrà consegnare un programma semestrale dettagliato degli interventi che intende eseguire contenente, a livello minimale e non esaustivo, le seguenti indicazioni: descrizione dell’intervento, il componente e il periodo nel quale verrà eseguito l’intervento, etc. Tale programma degli interventi programmati semestralmente integrerà gli interventi previsti dal programma degli interventi periodici agli interventi programmati semestralmente. Tale programma dovrà essere in: − interventi periodici, in conformità con il programma degli interventi periodici proposto nell'offerta; − interventi necessari a restituire l’efficienza a quei componenti degli impianti che, in caso di guasto, influiscono negativamente sulla qualità e garanzia di funzionamento dell’attività primaria che si svolge nei complessi impiantistici. L’Impresa dovrà redigere e consegnare al Committente un programma dettagliato degli interventi relativi al singolo impianto meccanico, da svolgersi la settimana successiva, con l’indicazione delle date, della natura e dei luoghi di intervento. Tutti i programmi dovranno essere resi disponibili contemporaneamente anche su sistema informatico. L’Impresa dovrà provvedere, con le frequenze che indicherà nel programma degli interventi periodici consegnato in fase d’offerta, alla esecuzione delle attività descritte nelle schede citate ed eventualmente di altre che riterrà opportuno eseguire allo scopo di Pagina 125 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 mantenere le migliori condizioni di funzionamento e di conservazione dei sistemi impiantistici. Dovrà essere compito dell’Impresa preoccuparsi dell’esecuzione degli interventi di verifica periodica previsti dalle Leggi vigenti, garantendo la predisposizione delle apparecchiature soggette a visita e la presenza di un tecnico e di un operaio specializzato durante le periodiche visite di controllo sugli impianti effettuate dagli organi preposti; compatibilmente con la funzionalità edifici affidati in gestione e nella forma più sollecita onde assicurare la minima interruzione del servizio e comunque dopo aver tempestivamente preavvisato il Committente ed aver da essa ricevuto la necessaria autorizzazione. Art. 33.2.2 Principali attività manutentive di esercizio a carico dell’Appaltatore Le principali attività manutentive rientranti nella manutenzione di esercizio e la relativa cadenza di effettuazione sono, a titolo indicativo e non esaustivo, elencate nei punti seguenti. A – Manutenzione dei generatori di calore almeno due volte per stagione invernale e comunque tutte le volte che si ritiene opportuno, con particolare riguardo: • all’eliminazione delle fanghiglie; • al lavaggio chimico antincrostante lato acqua; • alla pulizia lato fumi che deve essere molto accurata. • il rifacimento dei rivestimenti refrattari; • la pulizia dei condotti fumo in centrale termica almeno due volte l’anno e tutte le volte che si rende necessaria; B – Manutenzione dei bruciatori a totale carico dell’Impresa: almeno una volta per stagione invernale (salva diversa indicazione del Responsabile del Servizio) e comunque tutte le volte che si presenta la necessità, con particolare riguardo a: • check-up e regolazione della combustione da effettuarsi almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che si rende necessario; • pulizia di tutte le parti in cui si può depositare la polvere; Pagina 126 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • disincrostazione, almeno una volta al mese, dei diaframmi, dei deflettori, dell’imbuto e degli elettrodi e relativi supporti della coppa e della controcoppa; • nel caso di bruciatori rotativi, pulizia dei contatti elettrici e controllo circuiti elettrici; • pulizia dell’elemento sensibile della fiamma; • pulizia dei circuiti combustibile e dei relativi filtri compreso l’eventuale preriscaldatore, pompe e raccordi flessibili. Una cura particolare va rivolta all’ugello che, nel caso di apparecchio a polverizzazione meccanica, almeno una volta alla settimana va asportato, smontato nelle sue parti e lavato con gasolio e benzina. Sono altresì da considerarsi a totale carico dell’Impresa appaltatrice le riparazioni e/o sostituzioni di tutte le parti minute di ricambio, delle parti deformate ed avariate e la revisione totale con eventuale trasporto in officina tutte le volte che si ritiene necessario e almeno una volta ogni due stagioni invernali. C – Manutenzione dei serbatoi di combustibile liquido almeno una volta ogni due anni con smontaggio delle tubazioni, apertura del passo d’uomo, eliminazione dei fondami, delle morchie e dell’acqua eventualmente raccolta sul fondo, sostituzione guarnizione, pulizia dei filtri, pulizia dell’indicatore di livello e della valvola a strappo. L’eliminazione dell’acqua di infiltrazione e la sostituzione della guarnizione del passo d’uomo, nonché la manutenzione delle tubazioni del combustibile, delle valvole elettromagnetiche, delle valvole a strappo e degli indicatori di livello, con taratura degli organi di sicurezza dovranno essere effettuate tutte le volte che si renderà necessario. Si precisa che alla scadenza contrattuale l’Impresa a suo carico dovrà ritirare i combustibili giacenti nei serbatoi e provvedere alla pulizia degli stessi con smaltimento e conferimento dei fondami e delle morchie in discarica autorizzata, presentando al Committente a lavori ultimati la documentazione di avvenuto smaltimento. D – Manutenzione dei condotti di evacuazione fumi e dei camini: almeno una volta all’anno esecuzione di una indagine visiva dello stato di conservazione del manufatto e all’occorrenza effettuazione di una pulizia a fondo delo stesso condotto fumario, salvo che non si rilevi la necessità (in contraddittorio con i tecnici incaricati dal Committente) di una pulizia semestrale, con smaltimento e conferimento alle pubbliche discariche autorizzate dei residui dei prodotti di combustione. Pagina 127 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 E – Manutenzione delle elettropompe: almeno una volta l’anno e comunque tutte le volte che si ritiene necessario il ripristino del normale funzionamento, con eliminazione di rumori anormali, fornitura e sostituzione di premistoppa e delle tenute meccaniche. Sono a carico dell’Impresa appaltatrice le riparazioni di sue parti (giranti, cuscinetti, premistoppa, avvolgimenti elettrici, ecc.). F – Manutenzione delle tubazioni, del valvolame e dei rivestimenti isolanti almeno una volta all’anno comprendente la pulizia della rete di centrale termica prima della messa in funzione dell’impianto. L’eliminazione di intasamenti a causa di impurità provocate da introduzione di sostanze antincrostanti ed anticorrosive o da ruggine, lo spurgo dei circuiti all’atto della prima messa in funzione e tutte le volte che si ritiene necessario intervenendo sulle valvole di sfiato, il controllo dei punti fissi e dei compensatori di dilatazione, il ripristino dei rivestimenti isolanti e/o la sostituzione di tratti di tubazione ammalorati. E’ altresì a carico dell’Impresa la riparazione di tutti gli organi di intercettazione di regolazione degli impianti con particolare riferimento alle saracinesche, valvole di intercettazione, rubinetti, valvole di sicurezza, valvole di sfiato, valvole a strappo, valvole di miscelazione, scaricatori di condensa, valvole di scarico termico, filtri, riduttori di pressione, valvole elettromagnetiche, indicatori di livello, flussostati, pressostati, termostati (e relativi circuiti elettrici), detentori, valvole di regolazione anche termostatiche, strumenti indicatori manometrici, idrometri, termometri e componenti delle apparecchiature elettriche o quadri elettrici di distribuzione, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: lampade di segnalazione, fusibili, morsetti, minuteria varia, ecc. La fornitura e sostituzione, tra l’altro, ed a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti apparecchiature sarà computata a misura (considerandola manutenzione a condizione): • valvole di sicurezza; • saracinesche; • rubinetti; • valvole normali di intercettazione; • filtri; • indicatori di livello; • valvole a strappo; Pagina 128 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • detentori e valvole dei corpi scaldanti; • valvole elettromagnetiche alimentazione combustibile; • teleruttore; • salvamotori; • relè termici; • interruttori automatici magnetotermici differenziali; • pressostati. G – Manutenzione dei corpi scaldanti ed elementi terminali in ambiente all’inizio di ogni stagione e tutte le volte che risulta necessario per assicurare il normale funzionamento degli stessi,consistente in: • eliminazione di eventuali perdite di acqua; • pulizia dei filtri dei ventilconvettori e degli impianti di termoventilazione e climatizzazione con fornitura e sostituzione degli stessi con trascrizione su apposito registro; la pulizia dei filtri andrà eseguita indicativamente, salvo diversa indicazione fornita dal Funzionario Responsabile, ogni 30 giorni. • la pulizia delle alette delle batterie radianti di ventilconvettori, termoconvettori, aerotermi ed UTA con l’uso di una spazzola, pettine con passo adeguato a quello delle alette, pennello, aspiratore o compressore a seconda della necessità; • la pulizia interna dei medesimi corpi scaldanti e dei radiatori da qualsiasi tipo di impurità, compresa la disincrostazione, che possa ridurre la normale efficienza del corpo scaldante medesimo e del circuito; • la revisione e riparazione di valvole, detentori, valvole di sfiato aria, ove esistenti, e dei filtri di cui sopra; • la riparazione di parti del motore delle unità terminali in ambiente e degli aerotermi, di qualsiasi genere . H – Manutenzione degli scambiatori di calore (rapidi e ad accumulo) e di riscaldatori di acqua: comprendente l’apertura del serbatoio, l’estrazione del serpentino con pulizia interna e disincrostazione con mezzi idonei, meccanici o chimici, almeno una volta ogni anno o qualora ritenuto necessario ai fini della garanzia del servizio. I – Manutenzione delle apparecchiature automatiche quando necessario ed almeno una volta per stagione invernale, comprendente: • il controllo di funzionamento; Pagina 129 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • la taratura conseguente; • la pulizia delle morsettiere e delle parti elettroniche; • il controllo di livello dell’olio nei gruppi servomotori con parti in bagno d’olio; • il controllo dell’elettrocompressore d’aria eventuale per il comando di apparecchiature pneumatiche di regolazione e/o di intercettazione ubicate nelle centrali tecnologiche o in posizione remota, con riparazione della valvola di sicurezza con relativa pulizia degli ugelli, dei flipper, degli steli, perni e snodi, dei fulcri e delle leve degli eventuali servomeccanismi. L – Manutenzione Unità Trattamento Aria – manutenzione preventiva e programmata: • pulizia delle sezioni filtranti, dei plenum di presa aria esterna e di ripresa almeno due volte per ogni stagione e tutte le volte che, a seguito di visite ispettive, venga indicato dagli organismi di controllo competenti (ASL, ARPA, altri Enti) e/o dal Funzionario Responsabile o suo delegato; • fornitura e sostituzione dei filtri di qualunque tipologia ubicati in posizione remota rispetto alle Unità di Trattamento Aria, nel caso in cui la pulizia non dia luogo a risultati “normativamente accettabili”; • pulizia integrale con sanificazione delle UTA con particolare riguardo alle sezioni di raffreddamento e di umidificazione. In particolare si dovrà prestare la massima attenzione alla manutenzione delle vasche di raccolta acqua di umidificazione e/o di deumidificazione che dovranno essere periodicamente svuotate, pulite e trattate con sostanze antimicotiche e antibatterio di tipo non tossico per la salute delle persone; • disincrostazione lato aria delle batterie alettate almeno due volte per stagione; • pulizia e ripristino delle sezioni di umidificazione e dei separatori di gocce, compreso il lavaggio dei filtri; • riparazioni delle parti componenti dell’impianto; • verifica dello stato di funzionamento degli organi di trasmissione e dei motori elettrici con eventuale sostituzione e/o serraggio dei componenti e delle cinghie di trasmissione. In particolare è richiesta la rilevazione degli assorbimenti dei motori elettrici che dovranno essere annotati in un apposito registro delle manutenzioni da presentare su richiesta del Funzionario Responsabile o suo Delegato; • riparazioni delle sezioni ventilanti delle UTA con particolare riguardo alla bilanciatura dei ventilatori e revisione dei cuscinetti degli stessi; • revisione delle serrande di taratura, del sistema di regolazione elettronica e del sistema elettromeccanico di attuazione movimento ad esse asservito. Pagina 130 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 M – Manutenzione delle apparecchiature elettriche comprendenti: • esame a vista dei componenti ed apparecchiature costituenti l’impianto; • controllo a vista delle strumentazioni dei quadri elettrici al servizio degli impianti meccanici e di quelli a bordo macchina; • verifica normativa dell'efficienza della messa a terra degli impianti elettrici e componenti tecnologiche degli impianti meccanici affidati in gestione, (apparecchiature e componenti degli impianti) alle cadenze previste dalla ASL, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati sul libretto di centrale o di impianto; • misura della resistenza di isolamento della porzione di impianto a servizio dell’impianto meccanico; • verifica presenza di tensione con valore regolare su tutte le fasi; • pulizia esterna ed interna dei quadri elettrici con aspirazione della polvere, verifica che non esistano oggetti presenti all’interno dell’involucro e serraggio dei morsetti di tutte le apparecchiature con eventuale disossidazione e sostituzione dei componenti ammalorati; • verifica dell’efficienza degli interruttori differenziali; • controllo funzionale dello stato della segnaletica di sicurezza, avvertimento e targhettatura funzioni attuatori; • controllo dello stato dei cartelli indicatori e della targhettatura di funzione attuatori; • controllo della presenza di schema elettrico aggiornato e leggibile. • Verifica dell’impianto di illuminazione e prese ausiliarie di corrente all’interno delle centrali tecnologiche. N – Manutenzione degli apparecchi di trattamento dell’acqua: comprendente la fornitura ed il magazzinaggio dei materiali per la preparazione delle soluzioni saline per la rigenerazione delle resine o per la ricarica dei dosatori, controllo della capacità ciclica e misura periodica della durezza dell’acqua trattata (almeno una volta al mese per le centrali ad acqua surriscaldata o a vapore o negli impianti speciali quali impianti frigoriferi con condensazione ad acqua). O – Controllo dei vasi di espansione comprendenti: 1 - vasi chiusi • controllo pressione vaso; Pagina 131 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • controllo funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi organi; • controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle valvole di riduzione e di ricarica automatica; • taratura delle valvole di reintegro acqua; • verifica integrità del diaframma, in caso di vaso a diaframma; • verifica presenza del cuscino d’aria o di gas ed eventuale ripristino; • verifica rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto, in caso di vaso precaricato con o senza diaframma; • verifica rispondenza del livello al valore previsto, in caso di vaso autopressurizzato o a livello costante; • verifica integrità di attacchi e giunzioni, rubinetterie ed eventuale eliminazione di perdite d’acqua; 2 - vasi aperti • interventi di ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento; • smontaggio della valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sede e verificare efficienza dei leverismi; • eliminazione dei depositi e incrostazioni formatesi sul fondo; • ripristino della impermeabilizzazione ove esistente; • verifica integrità di attacchi e giunzioni, rubinetterie ed eventuale eliminazione di perdite d’acqua. P – Manutenzione impianti condizionamento e pompe di calore, comprendente le seguenti operazioni: • esecuzione di una preventiva analisi dei componenti delle apparecchiature frigorifere e dei componenti degli impianti elettrici di potenza e ausiliari (gruppi compressori, evaporatori, condensatori, rete gas frigorigeno e acqua, componenti di controllo e sicurezza quali a titolo di esempio termostati, pressostati, flussostati, altro); • messa in funzione delle apparecchiature di trattamento acqua con controllo dello stato di funzionamento e caricamento delle stesse con i prodotti chimici necessari; • riempimento con acqua e relativo sfogo aria impianto; • riempimento con acqua e relativo sfogo aria del circuito condensante; Pagina 132 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • all’occorrenza, predisposizione al funzionamento delle apparecchiature in regime di funzionamento estivo o invernale mediante la commutazione di tutti i sistemi di regolazione e controllo e dei circuiti idraulici (valvole di intercettazione, di miscelazione, altro); • messa in funzione di tutte le pompe di circolazione; • controllo ed impostazione delle regolazioni estive o invernali; • pulizia e disincrostazione esterna delle batterie alettate di scambio termico mediante lavaggio con liquido detergente eseguita con apposita attrezzatura fino alla rimozione totale dei depositi di calcare e dei sedimenti, e controllo dello stato di usura e della rumorosità dei cuscinetti dei motori e dei ventilatori • verifica dello stato di funzionamento degli organi di trasmissione e dei motori elettrici con eventuale sostituzione e/o serraggio dei componenti e delle cinghie di trasmissione. In particolare è richiesta la rilevazione degli assorbimenti dei motori elettrici che dovranno essere annotati in un apposito registro delle manutenzioni da presentare su richiesta del Funzionario Responsabile o suo Delegato. Tutte le operazioni manutentive a carico delle apparecchiature frigorifere devono essere condotte in modo tale da evitare, per quanto possibile, dispersione di lubrificanti e fluidi frigorigeni in ambiente. L’Impresa dovrà quindi dotarsi di tutte le apparecchiature necessarie per il recupero dei detti fluidi e il conseguente conferimento, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a ditta o consorzi specializzata al recupero degli lubrificanti e fluidi frigorigeni. Il mancato rispetto di tale adempimento contrattuale sarà oggetto di penale pari a € 500,00 (cinquecento/00). MENSILMENTE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI: • controllo visivo e strumentale dell’efficienza dei condensatori e circuiti ad essi collegati; • controllo pressioni, temperature di esercizio e livello olio del compressore e della carica del fluido refrigerante (particolare attenzione è richiesta per la rilevazione e l’eliminazione di eventuali perdite di fluido frigorigeno e olio dai circuiti del gruppo frigorifero); • controllo ed eventuale eliminazione di piccole perdite d’acqua dei circuiti evaporativi e di condensazione mediante serraggio tenute, controllo livello acqua evaporatore o pressione idrostatica del circuito; • pulizia dei locali ed apparecchiature presenti. Pagina 133 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 A FINE STAGIONE SI DOVRA’ PROCEDERE A: • pompaggio nel condensatore di tutta la carica del liquido refrigerante; • svuotamento dei circuiti lato acqua del condensatore e dell’evaporatore. Q –Torri evaporative • verifica dello stato di funzionamento degli organi di trasmissione e dei motori elettrici con eventuale sostituzione e/o serraggio dei componenti e delle cinghie di trasmissione. In particolare è richiesta la rilevazione degli assorbimenti dei motori elettrici che dovranno essere annotati in un apposito registro delle manutenzioni da presentare su richiesta del Funzionario Responsabile o suo Delegato; • controllo dello stato di usura e della rumorosità dei cuscinetti dei motori e dei ventilatori; • lavaggio e/o eventuale sostituzione dei pacchi alveolari e degli ugelli spruzzatori; • pulizia vasche dai depositi di calcare e dai sedimenti; • controllo e manutenzione delle pompe di spinta a bordo dei condensatori evaporativi e dei raffreddatori a circuito chiuso; • nel caso di condensatori evaporativi o raffreddatori a circuito chiuso, pulizia e disincrostazione esterna delle batterie alettate di scambio termico mediante lavatura con liquido detergente eseguita con apposita attrezzatura fino alla rimozione totale dei depositi di calcare e dei sedimenti. R –Reti aerauliche • controllo e taratura delle reti aerauliche comprensive dei terminali di distribuzione aria in ambiente; • esame visivo con cadenza annuale delle reti di distribuzione dell’aria mirato alla verifica dello stato di conservazione, efficienza e pulizia degli stessi. In seguito a tali visite di controllo l’Impresa dovrà comunicare al Funzionario Responsabile i risultati ottenuti. In caso di esito negativo e previo ordine scritto del Funzionario Responsabile, si procederà all’effettuazione di videoispezioni (comunque da effettuare indipendentemente dai risultati dell’esame visivo con cadenza almeno biennale) dei canali e all’esecuzione delle operazioni di bonifica ambientale con rilascio delle certificazioni dei risultati ottenuti; • pulizia periodica dei terminali di mandata e ripresa in ambiente; • locale rifacimento di coibentazione in tratti ammalorati; Pagina 134 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • se esistenti pulizia e taratura della componente di regolazione di batterie di riscaldamento e/o refrigerazione, umidificatori a canale; • verifica e controllo con l’esecuzione di prove funzionali, con rilascio di certificazione attestante l’avvenuta verifica, dei sistemi di rilevazione e intercettazione antincendio al servizio degli impianti aeraulici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: serrande tagliafuoco e relativa componentistica, adattatori, ventose magnetiche, sensori di fumo e/o fiamma, servomotori di riarmo, centraline antincendio di supervisione del sistema descritto). S – Pulizia a fondo dei locali adibiti a centrale tecnologica almeno due volte l’anno, con rifacimento di porzioni di intonaco e tinteggiatura qualora richiesto dal Responsabile di Servizio. Le operazioni tinteggiatura, da eseguirsi previo ordine scritto del Funzionario Responsabile, dovranno essere eseguite almeno una volta nel corso della durata contrattuale. Restano a carico della stazione Appaltante tutti i lavori di modifica ed estensione degli impianti, nonché l’installazione di nuove apparecchiature complesse. In particolare si considerano escluse le sostituzioni delle seguenti apparecchiature complesse indicate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: • caldaie; • pompe di calore; • bruciatori; • sostituzione di tutti i corpi scaldanti dell’interno edificio; • compressori d’aria; • addolcitori; • scambiatori e bollitori; • intere reti di distribuzione idrauliche ed aerauliche; • filtri aria di qualunque tipo a bordo delle sezioni ventilanti delle Unità di Trattamento Aria, motori ubicati nelle sezioni ventilanti e le batterie di scambio termico a bordo delle stesse UTA; • recuperatori di calore; • canne fumarie; • interventi di bonifica dell’amianto. Pagina 135 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 La sostituzione di tali apparecchiature e parte di impianti per guasto o criticità, ove ritenuta necessaria, sarà decisa dal Committente che provvederà a programmarne i lavori. Negli ordini emessi dal Responsabile del Servizio per l’esecuzione dei singoli lavori verrà indicato il termine temporale entro il quale i lavori stessi dovranno essere compiuti. Potrà essere ordinato contemporaneamente qualsiasi numero di lavori in relazione alle esigenze del momento. Gli ordini di lavoro potranno essere comunicati dal Committente a mezzo fax o ritirati e firmati presso lo stesso dall’Appaltatore o da un suo incaricato. Gli ordini comunicati dal Committente a mezzo fax si intendono integralmente accettati dall’Impresa qualora l’Appaltatore non comunichi a sua volta le controdeduzioni entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell’ordine stesso. A tale riguardo per il conteggio del tempo trascorso dal ricevimento dell’ordine farà riferimento rispettivamente il report di trasmissione dell’apparecchiatura fax per gli ordini inviati con tale mezzo e la data di ricevimento dell’ordine in caso di ritiro brevi-mano da parte di incaricato dell’Appaltatore. Gli ordini di lavoro, in caso di urgenza, potranno essere comunicati all’Appaltatore anche telefonicamente, ma l’Appaltatore stesso deve provvedere a ritirarne presso Il Committente il relativo ordine scritto entro il primo giorno successivo lavorativo, qualora lo stesso ordine non sia stato inviato a mezzo fax da parte del Committente. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di introdurre qualsiasi modifica nei locali ed agli impianti consegnati, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio. Nel caso in cui l’Appaltatore modificasse impianti e locali senza tale autorizzazione, sarà tenuto, nel termine prescritto dal Responsabile del Servizio, a rimettere ogni cosa in pristino a sue spese. Qualora, peraltro, le modifiche arbitrariamente introdotte fossero ritenute utili alla Committente, questa potrà derogare dall’obbligo della rimessa in pristino, ma l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun rimborso per i lavori fatti, che resteranno acquisiti dall’Amministrazione comunale. Pagina 136 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.2.3 Livelli di servizio L’Impresa deve garantire i livelli di servizio descritti nella seguente tabella. Parametro Livello di Note servizio Frequenze di manutenzione periodica: numero di interventi periodici eseguiti nel periodo di riferimento rispetto al numero di interventi periodici indicati nel programma degli interventi periodici. Puntualità esecuzione interventi programmati: numero di interventi programmati conclusi nei tempi previsti dal programma settimanale Consegna del programma semestrale: giorni di ritardo dalla data di consegna del programma semestrale Consegna del programma settimanale: ore di ritardo della consegna del programma settimanale 100% 90% zero giorni zero ore Dovrà essere possibile verificare la chiusura degli interventi previsti nel programma degli interventi periodici sia dal libretto di centrale che da sistema informatico Dovrà essere possibile individuare gli interventi non chiusi secondo i programmi sia dal libretto di centrale che da sistema informatico il programma dovrà essere presentato per l'approvazione quindici giorni prima dell'inizio del semestre il programma dovrà essere presentato per l'approvazione entro le ore 16 del giovedì lavorativo precedente Pagina 137 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.2.4 Penali Di seguito si riporta la tabella di riepilogo di tutti gli elementi che entreranno nel calcolo delle penalità contrattuali ad integrazione di quanto descritto nel paragrafo penalità. Parametro Riferimento Tolleranza in un anno Frequenze di manutenzione periodica Puntualità esecuzione interventi programmati Consegna del programma semestrale Consegna del programma settimanale numero di rilevazioni campionarie con esito negativo sul totale delle rilevazioni effettuate numero interventi eseguiti nei tempi indicati nel programma sul numero totale degli interventi programmati numero di ritardi nella consegna numero di ritardi nella consegna Parametro Valore Penale Penale Modalità di controllo Per ogni 400,00 2% delle rilevazioni percentuale (quattrocento/00) con esito negativo di rilevazioni Euro ulteriori visite ispettive per ogni lotto rilevazione su libretto di centrale 500,00 o sistema (cinquecento/00) informatico o Euro verifiche ispettive 5% di ulteriore ritardi per ogni punto percentuale superiore nessun ritardo per ogni ritardo verifica su 1000,00 (mille/00) protocollo in Euro entrata 5 ritardi ovvero un per ogni ritardo superiore ritardo ad 1 giorno verifica su 1000,00 (mille/00) protocollo in Euro entrata Pagina 138 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.3 MANUTENZIONE A CONDIZIONE La finalità della manutenzione a condizione, intesa in questa sede anche come correttiva, è quella di mantenere nel tempo la costante efficienza e il livello tecnologico dell’impianto meccanico al fine di assicurare le condizioni normative, contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, oltre che ridurre al minimo i tempi degli eventuali disservizi. Ogni attività connessa alla manutenzione a condizione deve essere preventivamente autorizzata dal Committente mediante ordine scritto redatto dal Responsabile di Servizio o da persona da lui delegata. La manutenzione in oggetto è svolta attraverso le seguenti attività: − riparazione di apparecchiature complesse; − ricambi e/o sostituzione e/o ripristino di componenti di impianti; − esecuzione di opere accessorie e connesse. Art. 33.3.1 Oggetto Il servizio, consiste nel mantenimento del regolare funzionamento degli impianti, mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui non siano più riparabili, di tutti i componenti e dei relativi accessori. Nel caso in cui le parti necessarie da sostituire per la riparazione di un componente non risultassero più in commercio separatamente, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione totale del componente stesso con altro avente le medesime caratteristiche, scelto tra quelli in commercio il più possibile simile a quello da sostituire e comunque in grado di assolvere lo stesso compito. Di tale circostanza l’Appaltatore dovrà prontamente informare il Committente il quale, verificata l’esigenza dell’intervento, autorizzerà, mediante ordine scritto, l’Impresa ad effettuare i lavori. Per manutenzione a condizione degli impianti si intende l’esecuzione degli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa Pagina 139 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti. La manutenzione a condizione dovrà essere svolta attraverso le seguenti principali attività: A – Riparazione In caso di non corretto funzionamento di un componente, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell’intera apparecchiatura alle prestazioni attese. B – Sostituzione In caso di non corretto funzionamento del componente, la sostituzione risulta comprensiva delle attività connesse allo smontaggio e rimontaggio del/dei componenti e sottocomponenti dell'impianto. Le attività connesse risultano remunerate nel costo di forniture e posa in opera del componente oggetto della sostituzione. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si fornisce un elenco delle apparecchiature che, da una analisi storica derivante dai report d’intervento, risultano oggetto con maggior frequenza della fornitura e sostituzione. La sostituzione delle seguenti apparecchiature sarà computata a misura (considerandola di fatto opera di manutenzione a condizione): • generatori di calore e gruppi termici; • bruciatori e apparecchiature facenti parte delle rampe gas; • valvole elettromagnetiche alimentazione combustibile; • pressostati e termostati di sicurezza; • pompe di circolazione, di aggotto e anticondensa; • reti di distribuzione dei fluidi vettori (acqua, aria, gas, vapore) complete di staffagli, verniciatura, coibentazione e tutto ciò che necessita per considerare l’opera finita, collaudabile e rispondente alla legislazione sul risparmio energetico; • gruppi frigoriferi, torri evaporative; • autoclavi e gruppi di pressurizzazione acqua; • gruppi per il trattamento e l’addolcimento dell’acqua destinata agli impianti meccanici; • serbatoi di combustibile; Pagina 140 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • indicatori di livello; • valvole a strappo; • valvole di sicurezza; • saracinesche; • rubinetti; • valvole normali di intercettazione; • elementi terminali per il riscaldamento e la refrigerazione degli ambienti (corpi scaldanti, ventilconvettori, aerotermi, altri terminali); • detentori e valvole dei corpi scaldanti; • Unità di Trattamento Aria e loro componentistica; • filtri a bordo delle Unità di Trattamento Aria; • reti aerauliche e loro componentistica compresi gli elementi terminali di distribuzione o ripresa dell’aria in ambiente; • quadri elettrici ed in generale la loro componentistica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: teleruttori, salvamotori, relè termici, interruttori automatici magnetotermici differenziali. L’Impresa oltre a rispettare le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di manutenzione definite nel Capitolato e le indicazioni sopra descritte dovrà definire le modalità con cui si impegna ad eseguire il piano delle ispezioni e a comunicare al Committente il risultato delle attività di controllo periodico. C – Attività Esecutive Di seguito viene riportato l’elenco indicativo e non esaustivo degli interventi di manutenzione a condizione relativo in particolare agli impianti di riscaldamento: − manutenzione della rete di distribuzione dei fluidi mediante la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili; − riparazione o sostituzione dei corpi scaldanti e degli elementi terminali in ambiente; − eventuale sostituzione o riparazione delle valvole termostatiche applicate ai corpi scaldanti; − eventuale sostituzione mobiletti ventilconvettori; − eventuale sostituzione termostati ambiente; Pagina 141 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 − riparazione o sostituzione generatori, bruciatori, scambiatori di calore, recuperatori di calore; − riparazione o sostituzione pompe di circolazione dei circuiti primari e secondari; − ripristino valvole servocomandate di regolazione; − riparazione o sostituzione centrali di regolazione a logica programmabile; − ogni altro componente di impianto meccanico conferito in gestione. Le attività di manutenzione a condizione risultano escluse dal corrispettivo remunerativo del servizio gestione e manutenzione di esercizio (€/grado-giorno, €/anno, €/MWh) e pertanto verranno compensate a misura, in base ai prezzi esposti sull’elenco prezzi del Comune di Milano con validità 01/01/2002 ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al presente Capitolato. Qualora nel corso dell’appalto venga individuata dal Committente (o su proposta dell’Appaltatore) la necessità di eseguire opere da ricomprendere negli interventi di manutenzione da remunerare a misura, lo stesso potrà richiedere, al fine della valutazione dell’incidenza tecnico-economica dell’intervento, un preventivo dettagliato delle opere necessarie per il soddisfacimento della richiesta di intervento, che l’Appaltatore invierà entro i tempi fissati dal Committente. Il preventivo, non economicamente impegnativo per il Committente, sarà corredato, se previsto data l’entità dell’opera e dalla normativa vigente in materia, da un progetto a cura dell’Impresa, che dovrà provvedere anche alla precisa ed analitica determinazione del costo di esecuzione e dei tempi di intervento; la quantificazione economica dovrà essere eseguita sulla base dei prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi del Comune di Milano, validità 01/01/2002 ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al Capitolato, con l’applicazione degli sconti offerti in sede di gara. Tale quantificazione sarà sottoposta alla verifica ed approvazione da parte del Committente. Di tutti gli interventi dovrà essere sempre definibile la situazione distinta, tra quelli già compiuti, quelli in corso di esecuzione e quelli preventivati sottoposti alla decisione del Committente. Pagina 142 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Il Committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre che lo stesso avvenga in giorni ed orari predefiniti e ciò in relazione alle esigenze dipendenti dai servizi fruitori, senza che l’Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Art. 33.3.2 Livelli di Servizio L’Impresa dovrà garantire i livelli di servizio descritti nella seguente tabella. Parametro Interruzione del servizio: ore intercorrenti tra la messa fuori uso del componente ed il ripristino delle funzionalità. Tempo di intervento in orario di servizio: tempo intercorrente tra la richiesta di intervento ed il sopralluogo del tecnico competente Tempo di intervento fuori orario di servizio: tempo intercorrente tra la richiesta di intervento ed il sopralluogo del tecnico competente Livello di servizio Note riduzione della somma dei tempi del 5% per ogni anno di esercizio Per elementi primari s’intendono componenti al servizio di parte dell’impianto o di più terminali, mentre gli elementi secondari, sono i terminali dell’impianto stesso. Il ripristino della funzionalità potrà essere raggiunto anche con soluzioni provvisorie che dovranno essere sostituite con quelle definitive entro 48 ore dal primo intervento. Urgente entro 60 minuti Programmabile entro 24 ore Urgente entro 120 minuti Programmabile entro 48 ore Pagina 143 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.3.3 Penali Di seguito si riporta la tabella di riepilogo di tutti gli elementi che entreranno nel calcolo delle penalità contrattuali che va ad integrare quanto descritto all’art. Penalità. Parametro Interruzione del servizio Interruzione del servizio Tempo di intervento Riferimento Percentuale di riduzione rispetto alla somma dei tempi di mancato funzionamento degli impianti registrata nell’esercizio precedente Tempo di ripristino del funzionamento dell'impianto Numero sopralluoghi effettuati in ritardo sul numero totale delle richieste Tolleranza Parametro Valore Modalità di in un anno Penale Penale controllo rilevazione su visita ispettiva o sistema 1% rispetto al risultato atteso Per ogni punto percentuale di tempi d’interruzione Per ogni 10 ritardi o 100 ulteriore ora di ore di ritardo ritardo di nel cumulate ripristino, 10% di ritardi per ogni punto percentuale superiore informatico 1000,00 (mille/00) Euro raccolta segnalazioni di interruzione di servizio o rilevazione su sistema informatico visita ispettiva o 1000,00 rilevazione su (mille/00) Euro sistema informatico 200,00 (duecento/00) Euro Pagina 144 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.4PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Negli obblighi dell’Impresa e su ordine specifico del Responsabile del Servizio, è pure compreso il servizio di produzione dell’acqua calda in tutti quegli edifici ove trovasi installato tale impianto. Tale servizio verrà riconosciuto al prezzo indicato all’art. 5 del presente Capitolato speciale d’appalto, sia per il periodo invernale che per quello estivo. Tale prezzo è comprensivo anche delle operazioni di conduzione (manutenzione di esercizio inclusa) di tutte le componenti impiantistiche afferenti la produzione dell’acqua calda. Pertanto il pagamento avverrà sulla base dell’acqua erogata mediante lettura su contatore volumetrico e/o di energia. Resta stabilito che dovunque, l’acqua calda dovrà essere prodotta alla temperatura di 60°C al bollitore e distribuita a temperatura di 48°C con tolleranza 0/-5°C. Pagina 145 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.5 PISCINE Negli edifici dotati di piscina, l’Appaltatore è tenuto a gestire l’impianto di riscaldamento degli ambienti al servizio della piscina e dell’acqua contenuta nella vasca, la produzione dell’acqua calda delle docce e gli impianti ausiliari connessi, in modo da garantire l’utilizzazione della piscina stessa in tutti i giorni indicati dal programma che verrà fornito dal Committente su segnalazione dell’utenza. Per le piscine inserite nelle strutture scolastiche, l’orario di esercizio durante i giorni feriali dell’anno scolastico, dovrà essere dalle 08.00 alle 18.00, mentre per le piscine con servizio aperto al pubblico, l’orario di esercizio dovrà essere dalle 08.00 alle 23.00, come dall’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto. Le temperature ambientali e gli orari di mantenimento delle temperature vasca sono: Piscine Scolastiche: • nel locale piscina e spogliatoi dalle 08.00 alle 18.00 + 28°C min ÷ 32°C max; • nell’acqua di piscina dalle 08.00 alle 18.00 + 26°C min ÷ 30°C max; salvo diverse prescrizioni del Committente. Piscine Pubbliche: • nel locale piscina e spogliatoi dalle 08.00 alle 23.00 + 28°C min ÷ 32°C max; • nell’acqua di piscina (bambini) dalle 08.00 alle 23.00 + 26°C min ÷ 30°C max; • nell’acqua di piscina (adulti) dalle 08.00 alle 23.00 + 26°C min ÷ 28°C max; salvo diverse prescrizioni del Committente. Nei locali piscina e spogliatoi la temperatura ambiente dell’ aria dovrà essere superiore di + 2°÷ 4° C dell’acqua contenuta nella vasca. L’Appaltatore dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni: 1) Mantenimento dell’acqua secondo quanto disposto dalle Circolari e dalle Norme del Ministero della Salute: • n° 128 del 16.07.1971 - Vigilanza Igienico Sanitaria sulle piscine; • n° 86 del 15.06.1972 Pagina 146 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • n° 39 del 17.02.1992 - Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico - sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio; • Norme UNI EN n°10637/1997– 13451/2002 1-2-3-4-5-6-7-8 specifiche per i requisiti generali, attrezzature e metodi di prova per analisi e sicurezza; • Norme UNI EN ISO n°105-E03:1998 specifiche per prove solidità del colore all’ acqua clorata di piscina. 2) Mantenimento dell’acqua secondo quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene del Comune di Milano del 18.06.1994 - Titolo III Capitolo C. 3) Gestione degli impianti ausiliari al servizio delle piscine, che sono da ritenersi, complementari per l’utenza, in senso lato, come ad esempio: • impianti per la produzione e la distribuzione del calore per il riscaldamento dei locali piscina e spogliatoi, per il riscaldamento dell’ acqua contenuta nella vasca e per la produzione dell’ acqua calda igienico-sanitaria per le docce e i servizi igienici; • impianti di termoregolazione indipendenti per impianto di distribuzione e contabilizzazione dell’energia termica e utilizzata; • impianto per l’ asciugatura dei capelli sia di tipo centralizzato (quando utilizza per il funzionamento il fluido termico proveniente dalla centrale termica), che di tipo autonomo elettrico con temporizzatore; • ventilatori autonomi, aspiratori e/o unità ventilanti per la movimentazione dell’aria; • erogazione di acqua calda per le docce e servizi igienici; 4) Reintegro di acqua giornaliero deve essere pari al 5% del volume contenuto nella vasca natatoria e dovrà assicurare sempre almeno 30 litri per frequentatore. 5) Ricicli di acqua giornalieri devono garantire il trattamento completo dell’ acqua contenuto nella vasca in ogni 6÷8 ore, per le piscine scolastiche e in ogni 4÷5 ore, per le piscine publiche. Il riciclo completo dell’ acqua non deve superare le 8 ore al giorno e la portata di alimentazione deve compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. Pagina 147 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 6) Requisiti termoigrometrici e di ventilazione da mantenere nelle sezioni: • attività natatorie: - temperatura dell’ aria non inferiore alla temperatura dell’ acqua in vasca ∆T= +2° C; - umidità relativa 70%, come limite massimo; - velocità dell’aria 0,15 m/s nelle zone utilizzate dai frequentatori; - ricambio aria esterna pari a 20 m³/h m² vasca; • spogliatoi, servizi igienici e locali adibiti a pronto soccorso: - temperatura dell’aria non inferiore a 24° C; - ricambio aria esterna > 4 volumi/h. Per i plessi con destinazione d’uso e classificazione piscine scolastiche, l’Appaltatore dovrà ottemperare oltre alle prescrizioni generali sopra richiamate, anche alle seguenti prescrizioni particolari: 1) Mantenimento delle caratteristiche organolettiche dell’acqua contenuta in vasca, in conformità alle disposizioni dell’Azienda Sanitaria Locale, competente per il territorio di appartenenza. Rinnovo totale dell’acqua della vasca natatoria, con esecuzione delle operazioni complementari ad esse collegate, deve essere effettuata ogni sei mesi ed ogni qualvolta né sarà fatta richiesta dal Committente o da un suo incaricato, ivi compresi i rinnovi straordinari richiesti per il determinarsi di cause negative alla igienicità dell’acqua da nuoto, nel caso di presenza di corpi solidi di origine organica o di altra natura. I materiali specifici per la disinfezione contro le micosi saranno forniti dall’Appaltatore, sentito il Funzionario Responsabile incaricato dal Committente, per le indicazioni in merito al tipo di prodotto da utilizzare. 3) Gestione degli impianti ausiliari al servizio delle piscine, che sono da ritenersi, complementari per l’utenza, in senso lato, come ad esempio: • impianto per lo smaltimento delle acque di rifiuto e di lavaggio dei filtri; • impianti di disinfezione per i “passaggi obbligati” di ingresso piscina. Pagina 148 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • prelievi dell’ acqua di approvvigionamento, di alimentazione e di quella contenuta nella vasca natatoria, da effettuarsi su campione prelevati, secondo la procedura richiesta; 4) Conduzione e manutenzione, oltre alla componente termica già indicata, anche quella idrica, come ad esempio le pompe di distribuzione e le pompe di drenaggio, i filtri meccanici di diversa composizione, le vasche di riempimento, le vasche di compensazione, i dosatori di cloro e di altri prodotti chimici, gli sfioratori, e quant’altro indispensabile al servizio, ivi compresa quella relativa agli impianti ausiliari prima richiamati. In dettaglio gli impianti di filtrazione previsti nell’appalto, sono: • letto filtrante a perdere, costituito da diamotee con supporti a pannelli, ovvero a candele in acciaio inox 18/10 o in materiale sintetico; • strati filtranti semipermanenti, con strati diversificati di spessore variabile (graniglia di quarzo del Ticino). La pulizia dei filtri in esercizio e della vasca natatoria, deve avvenire con cadenza giornaliera: • filtri a sabbia, in controlavaggio ogni qualvolta la pressione a monte e a valle del letto filtrante raggiunga il valore di 1 Ate; • filtri a farina fossile, quando la pressione a monte e a valle del letto filtrante raggiunga il valore di 1 Ate; In questo caso si dovrà procedere al rifacimento dello strato filtrante dei pannelli o delle candele in acciaio inox 18/10 (diatomee o vegetali secondo la classificazione dei filtri). • fondo vasca, con macchina a bacino pieno allo sfioro; • fondo vasca e banchine presenti nel locale vasca, con l’ utilizzo di prodotti antimicotici; • fondo vasca, con macchina a bacino vuoto, nel caso di rinnovo totale dell’ acqua contenuta nella vasca da nuoto, con impiego di idoneo prodotto sterilizzante. A titolo indicativo e non esaustivo, si richiamano qui di seguito i requisiti di riferimento delle acque di approvvigionamento, di immissione in vasca, a cui attenersi e in particolare, per l’ acqua contenuta nella vasca natatoria, sono da mantenere: Pagina 149 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 1) Caratteristiche fisiche: • temperature 26°÷30° C vasche bambini; 26°÷28° C altre vasche (adulti); • pH 6,5÷8,5; • potenziale Redox >670mV pH 6,5÷7,5; • Torbidità < 3 mg/l in SiO 2; • Solidi sospesi < 4 mg/l per filtrazione a membrana da 0,45 µ; • Solidi grossolani assenti; • Colore < 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell’acqua di approvvigionamento. 2) Caratteristiche chimiche: • Cloro attivo libero 0,5÷1,0 mg/l Cl2 con pH 6,5÷7,5; 0,7÷1,2 mg/l Cl2 con pH 7,5÷8,5; • Cloro attivo combinato < 0,3 mg/l Cl2 con pH 6,5÷7,5; < 0,5 mg/l Cl2 con pH 7,5÷8,5; • Stabilizzante del Cloro < 75 mg/l come acido isocianurico; • Cloriti 0,3÷0,4 mg/l Cl2; • Sostanze organiche aumento max di 4 mg/l in O2 consumato rispetto all’ acqua di approvvigionamento, • Azoto Ammoniacale < 0,3 mg/l NH3; • Flocculanti < 0,2 mg/l in Al o Fe riferito al flocculante impegato; • Indicatori colorimetrici con il metotodo D.P.D. per la determinazione del cloro libero residuo totale, cloramine, cloro libero e cloro combinato. 3) 4) Caratteristiche microbiologiche: • Coliformi totali • Staphylococcus spp. < 30/100 ml; • Staphylococcus fecali 00/100 ml; • Pseudomonas spp. (pigmentate) < 30/100 ml; • Carica microbica totale (su agar a 37° C) < 300 ml colonie aerobiche; 00/100 ml; I campioni di acqua devono essere prelevati da: Pagina 150 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 • apposito rubinetto, sul tubo di adduzione (acque di approvvigionamento); • appositi rubinetti, sulle tubazioni di mandata (acque di immissione); • due punti più rappresentativi della vasca a 40÷50 cm dal bordo di cui uno in superficie e l’ altro a 20÷30 cm di profondità (acque di vasca). 5) Frequenza delle analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, dovranno essere effettuate giornalmente, secondo la seguente modalità: • ogni ora prima dell’ inizio attività - temperatura, pH, cloro libero attivo; • ogni due ore - potenziale Redox, cloro attivo libero e combinato; • ogni giorno - temperatura, pH, torbidità, solidi grossolani; • ogni mese - solidi sospesi, colore, cloriti, sostanze organiche, azoto ammoniacale, flocculanti, analisi microbiologiche. 6) Compilazione dei registri dei valori del cloro attivo presente nella vasca, con la presenza dei bagnanti, unitamente agli altri parametri richiesti dalla normativa e regolamenti vigenti, al momento dell’ appalto, dovranno essere trasmessi periodicamente al Settore Manutenzione – Servizio Impianti Meccanici, anche nel caso di registrazione grafica dei valori, ottenuta ove esista, con apparecchi a registrazione continua. Il pagamento del presente servizio sarà effettuato in base ai giorni di effettivo funzionamento dell’impianto, con esclusione di tutte le giornate in cui l’attività natatoria è sospesa, con l’applicazione del prezzo unico forfetario giornaliero, valevole sia per il periodo invernale che per quello estivo, secondo il seguente prospetto per la gestione di tutti gli impianti: Piscine Scolastiche: • Conduzione per esercizio vasca natatoria €/giorno • Rinnovo acqua bacino Castellino da Castello € Forze Armate € 52,00 Gattamelata € 72,00 52,00 60,00 Piscine Pubbliche: De Marchi - Bacone • Conduzione per esercizio vasca natatoria €/giorno 25,00 • Rinnovo acqua bacino € 45,00 vasca piccola Pagina 151 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 vasca grande € 450,00 Pagina 152 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.6 MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI Per miglioramento tecnologico ed adeguamento alle normative vigenti si intende un'attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico del sistema edificio-impianto ed a garantire le condizioni di comfort ambientale nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili o ad esse assimilate, quali la trasformazione di impianti alimentati con combustibile liquido a metano; in particolare nell’arco della durata dell’appalto pari a tre anni l’appaltatore dovrà provvedere ad eseguire tutte le opere necessarie alla trasformazione da combustibile liquido a gassoso di 21 (ventuno) impianti per ciascun lotto, così come indicati nell’Allegato 3. L’appaltatore dovrà provvedere per ogni anno di esercizio alla trasformazione di almeno 7 (sette) centrali in ogni lotto, provvedendo essa stessa al completo adeguamento normativo sia impiantistico che edile nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di Prevenzione Incendi ed antinfortunistica, e nel rispetto delle normative tecniche UNI, inclusa l’acquisizione di pareri da parte degli enti preposti al rilascio di pareri (ad esempio VV.F., A.S.L., I.S.P.E.S.L., etc.). e le successive autorizzazioni e certificazioni, provvedendo esso stesso all’elaborazioni di tutta la documentazione necessaria. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti sotto la direzione del Responsabile del Servizio o persona da lui delegata. L’intervento di metanizzazione si intende realizzato da parte dell’appaltatore completo in ogni sua componente in modo tale da fornire all’amministrazione un impianto completamente funzionante e realizzato a regola d’arte. Le componenti, le apparecchiature tecnologiche ed i materiali relativi ai miglioramenti previsti dal presente articolo si intendono a completo carico dell’impresa Appaltatrice e remunerati nel prezzo di gestione. Pagina 153 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Gli interventi di manutenzione diretti alla trasformazione degli impianti saranno ricondotti e liquidati nell’ambito della manutenzione a condizione tranne che per la fornitura delle componenti, apparecchiature tecnologiche e materiali accollate all’Appaltatore come previsto nel capoverso precedente. Pagina 154 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 33.7SERVIZIO DI REPERIBILITÀ Per tutto l’arco dell’anno l’Impresa dovrà garantire un servizio di reperibilità per le ore notturne e i giorni festivi. Le modalità esecutive del servizio in oggetto per le ore notturne e i giorni festivi dovranno essere specificate nel piano programmatico d’intervento. A seguito dell’intervento, sarà redatta una nota cartacea ed informatica in cui sarà riportato il nome dell’immobile presso cui è avvenuto l’intervento medesimo, la data, l’orario della chiamata e l’orario di arrivo del reperibile, l’anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Il relativo modulo, in duplice copia, sarà sottoscritto da un responsabile per conto del Committente e dal manutentore della squadra in pronta disponibilità dell’Impresa, oltre che essere inserito nell’eventuale Sistema Informatico. I suddetti sono figure all’uopo delegate rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal responsabile tecnico dell’Impresa. Pagina 155 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 34 PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE Dovranno rimanere a carico dell’Ente Appaltante: − la fornitura di energia elettrica ed acqua necessarie per il funzionamento degli impianti meccanici; − ogni altra fornitura e/o gestione non compresi nella presente appalto. Pagina 156 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 35 VARIAZIONI DELLA DURATA STAGIONALE – COMPENSI La durata effettiva stagionale può essere soggetta a variazioni in più o in meno rispetto alla durata base di cui al precedente art. 8 del presente Capitolato speciale d’appalto. Il committente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla durata base dei periodi gestionali, di cui all’art. 8, sia per tutti come per una sola parte degli edifici affidati in gestione, senza che l’Impresa possa avanzare eccezioni. Per ogni edificio interessato sarà comunque corrisposto il compenso corrispondente ai gradi-giorno effettivamente erogati. Si intende con gradi-giorno effettivamente erogati per ciascun edificio affidato in gestione, il dato ottenuto come sommatoria dei valori dei gradi-giorno (forniti dall’Osservatorio Meteorologico di Milano Duomo per gli edifici ubicati sul territorio cittadino e da altri Enti di rilevazione ufficialmente riconosciuti, ubicati nelle vicinanze degli edifici situati sul territorio extracomunale) estesa ai giorni di effettivo funzionamento degli impianti, prendendo a riferimento: • la temperatura giornaliera di mantenimento degli ambienti indoor facenti parte dell’edificio. Tale temperatura potrà corrispondere: - a quella indicata nell’Allegato 1 e all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto, differenziata per classificazione dell’edificio; - a quella indicata nel nuovo ordine lavoro nel caso di modifiche alla temperatura e/o agli orari giornalieri e/o settimanali di mantenimento di cui al capoverso precedente, intervenute in corso di gestione e comunicate dal Committente; - alla temperatura corrispondente al tipo di regime giornaliero di funzionamento: intero, parziale, antigelo; • gli orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature di cui all’Allegato 1 ed all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto o eventuali modifiche comunicate nel corso del periodo di gestione dal Committente. Le giornate in cui l’erogazione del servizio di riscaldamento risulti autorizzato in orario parziale rispetto a quanto contrattualmente stabilito, (vedasi art. 9 del presente Capitolato Pagina 157 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 speciale d’appalto) verranno retribuite a grado-giorno calcolato prendendo a riferimento la temperatura secondo il regime di funzionamento, decurtando il numero di ore corrispondente alla differenza tra quelle previste nel Capitolato speciale d’appalto e quelle erogate, nel caso in cui l’erogazione del servizio è richiesta per un numero di ore maggiore o uguale al 50% dell’orario giornaliero di cui al citato all’art. 9 del presente Capitolato speciale di appalto. Qualora il numero di ore di funzionamento degli impianti termici sia inferiore al 50% dell’orario giornaliero di cui al citato art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto, il servizio sarà retribuito in base all’aliquota oraria ed al numero di gradi-giorno riferiti alla temperatura del servizio di antigelo (7°C salvo diversa indicazione comunicata dal Committente). Con riferimento ai contenuti del presente articolo si sviluppa a titolo dimostrativo un esempio applicando i parametri citati ad una ipotetica località classificata, secondo le tipologie di edifici di cui all’art. 9, dai seguenti parametri funzionali: mantenimento della temperatura di 20°C, funzionamento a pieno regime dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 18:00 e previsione di mantenimento in regime di antigelo il sabato e la domenica. Classificazione edificio: Scuola materna. Codice classificazione edificio: 2 n° Gradi-giorno Giorni della riferimento settimana temperatura indoor Temperature indoor e orari di mantenimento 20°C Lunedì 10,2 20°C per n° 10 h Martedì 11,5 20°C per n° 10 h Mercoledì 14,2 20°C per n° 10 h – extra-orario di +2h Giovedì 16,0 20°C per n° 10 h Venerdì 18,3 20°C per n° 10 h Sabato 15,4 20°C per n° 6 h antigelo per le rimanenti ore Domenica 17,2 20°C per n° 4 h antigelo per le rimanenti ore Calcolo del n° di gradi-giorno effettivamente erogati: n° GG = (lun. 10,2) + (mart. 11,5) + (merc. 14,2) + (giov. 16,0) + (ven. 18,3) + + (sab. 15,4) + [dom. (17,2 – 13)] = 89,8 GG Pagina 158 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Calcolo del n° ore di extraoraio in incremento o decurtazione rispetto al valore base: n° h in incremento = (merc. n° 2) + ( dom. n° 4) = 6 h n° h in decurtazione = [sab. (10 – 6)] = 4 h Pagina 159 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 36 VARIAZIONI DELL’ORARIO GIORNALIERO – COMPENSI Qualora per sopravvenute disposizioni di Legge o disposizioni impartite dal Committente, non si potessero mantenere le temperature disciplinate al precedente art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto, per parte degli orari previsti o negli extra-orari di funzionamento ordinati dal Committente di cui allo stesso articolo, si procederà al conguaglio contabile di fine esercizio e per il periodo nel quale sono state erogate temperature inferiori o superiori alle contrattuali, ad effettuare una riduzione o un incremento del 7% del prezzo, (espresso in €/grado-giorno remunerativo del servizio gestione e manutenzione d’esercizio) dovuto per ogni grado di temperatura in meno o in più. Nel caso invece venga richiesta una erogazione supplementare di calore oltre agli orari stabiliti, per altre esigenze di tipo saltuario e/o straordinario, il compenso da corrispondere sarà pari alle ore richieste per le aliquote orarie stabilite al successivo art. 39 secondo il metodo di calcolo delle ore in incremento o riduzione esplicitato all’art. 35 del presente Capitolato speciale d’appalto. Sarà pure facoltà del Committente richiedere il riscaldamento per poche ore giornaliere. In tal caso verrà corrisposto un compenso pari alle ore richieste per aliquota oraria stabilita all’ art. 39 secondo il metodo di calcolo delle ore in incremento o riduzione esplicitato all’art. 35 del presente Capitolato speciale d’appalto. Il Committente si riserva la facoltà di ridurre di alcune ore l’orario contrattuale previsto al precedente art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto. Tale riduzione verrà conteggiata con una aliquota oraria, determinata come indicato all’art. 39, ridotta del 90%. Pagina 160 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 37 VARIAZIONE CUBATURA RISCALDATA – COMPENSI Nel corso dell’appalto potrebbe verificarsi l’eventualità che la struttura subisca un aumento od una riduzione della cubatura netta riscaldata (dichiarata per ogni edificio affidato in gestione nell’Allegato 1 al presente Capitolato d’appalto) per opere edili di ristrutturazione od altro. Questi aumenti o riduzioni, convalidati dal Funzionario Responsabile, verranno contabilizzati con riferimento all’effettivo periodo di variazione intervenuto, considerando il costo mc/riscaldato, risultante dai conteggi di fine stagione ridotto del 10%; tale disposizione non si applica agli stabili funzionanti a regime continuativo risultanti dall’articolo 9. Pagina 161 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 38 AUMENTO O DIMINUZIONE DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE PRESENTE APPALTO – COMPENSI Qualora, nel corso dell’appalto, si rendesse necessario aggiungere nuovi edifici al lotto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire le prestazioni necessarie alle stesse condizioni del contratto stipulato. Di tali aggiunte si redigerà specifico “verbale di aumento edificio” che costituirà parte integrante degli atti contabili. In questo caso il valore economico “parametro” €/grado-giorno, €/anno, €/giorno, €/MWh per la gestione degli edifici aggiunti, verrà determinato in base alla volumetria netta presunta riscaldata espressa in mc. moltiplicati per il costo medio (€/grado-giorno, €/anno, €/giorno, €/MWh) per unità di volume, riferito quest’ultimo alla tipologia degli edifici presenti nel lotto stesso, considerando se l’impianto di cui all’oggetto usufruisca del fluido vettore prodotto da centrale termica propria alimentata con combustibile gassoso o liquido oppure da sottocentrale collegata a centrale termica di quartiere. In caso di diminuzione, per demolizione, ristrutturazione totale o parziale e/o altre cause, di uno o più edifici scolastici all’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso. Pagina 162 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 39 CALCOLO DELLE ALIQUOTE GIORNALIERE ED ORARIE L’aliquota giornaliera ed oraria, per ogni edificio affidato in gestione, verrà determinata come segue: l’importo remunerativo del solo servizio gestione e manutenzione di esercizio, valutato per l’intera stagione invernale diviso per il numero complessivo di giornate di effettivo funzionamento degli impianti di riscaldamento fornirà il valore economico dell’aliquota giornaliera che a sua volta divisa per il numero di ore di erogazione del servizio riscaldamento indicate nell’art. 9 fornirà il valore economico dell’aliquota oraria. L’importo remunerativo del solo servizio gestione e manutenzione di esercizio, valutato per l’intera stagione invernale è ottenuto: - in funzione del numero di gradi-giorno effettivamente erogati così come da indicazione ed esempio riportato ai precedenti artt. 35 e 36; - in funzione dell’aggiornamento dei prezzi remunerativi del servizio gestione e manutenzione d’esercizio. Tale aggiornamento eseguito con la metodologia indicata al successivo art. 41 del presente Capitolato speciale d’appalto, prenderà a riferimento: - per il prezzo del combustibile liquido a consuntivo, la media dei prezzi editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai capitoli prodotti energetici ed affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici vegetali – merce nuda , accisa compresa, franco domicilio consumatore pagamento in contanti, esclusa I.V.A., prendendo a riferimento per il calcolo della media, in ciascun mese di attivazione degli impianti termici in regime di funzionamento invernale, i prezzi relativi all’ultima settimana del mese stesso; - per il prezzo del combustibile gassoso a consuntivo, la media dei prezzi ufficiali mensili dichiarati dall’Ente erogatore per contingente di consumo, riferiti al periodo di attivazione degli impianti termici in regime di funzionamento invernale; - per il prezzo della mano d’opera a consuntivo, la media dei prezzi ufficiali mensili editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Rilevazione dei prezzi delle opere edili, opere da impiantista, capitolo impianti di climatizzazione: riscaldamento, voce mano d’opera installatore categoria Pagina 163 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 3a, 4a, 5a a seconda della prestazione richiesta dal Committente e fornita dall’Appaltatore. Il calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto degli oneri per la sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari al 3% del prezzo orario secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta a revisione. Con riferimento ai contenuti del presente articolo si sviluppa a titolo dimostrativo un esempio applicando i parametri citati ad una ipotetica località classificata, secondo le tipologie di edifici di cui all’art. 9, dai seguenti parametri funzionali: - mantenimento della temperatura di 20°C, funzionamento a pieno regime dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 18:00 e previsione di mantenimento in regime di antigelo il sabato e la domenica; - prezzo aggiornato (costo combustibile e mano d’opera) del servizio gestione e manutenzione di esercizio: 34,20 €/ grado-giorno; - n° gradi-giorno effettivamente erogati: 1.532,4; - n° giornate di effettivo funzionamento degli impianti termici in regime invernale: 186; - n° ore di erogazione servizio riscaldamento (art. 9): 10. Da cui calcolando: - Importo remunerativo del servizio gestione e manutenzione di esercizio: n° GG 1.532,4 x 34,20 €/GG = 52.408,08 € - Importo giornaliero del servizio gestione e manutenzione di esercizio: 52.408,08 € / 186 giorni = 281,76 €/giorno - Importo orario del servizio gestione e manutenzione di esercizio: 281,76 € / 10 ore = 28,76 €/ora Pagina 164 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 40 LIQUIDAZIONE STAGIONALE Il contratto è soggetto al controllo del Settore Manutenzione che effettuerà la liquidazione stagionale al termine al termine del periodo di riscaldamento facendo riferimento: - per gli impianti il cui prezzo di gestione è espresso in €/grado-giorno (aggiornato secondo il meccanismo di cui agli artt. 41 e 42) ai dati rilasciati dall’Osservatorio di Milano Duomo per gli edifici ubicati sul territorio cittadino e da altri Enti di rilevazione ufficialmente riconosciuti, ubicati nelle vicinanze degli edifici situati sul territorio extracomunale, procedendo alla sommatoria degli effettivi gradi-giorno usufruiti nella stagione interessata così come indicato ai precedenti artt. 35, 36, 37, 38 e 39; - per gli impianti il cui prezzo di gestione è espresso in €/anno a tale valore aggiornato secondo il meccanismo di cui agli artt. 41 e 42; - per gli impianti il cui prezzo di gestione è espresso in €/MWh, alla valutazione del quantitativo di energia termica utilizzata nella stagione interessata, calcolata come differenza dei valori di consumo di energia rilevati, alla fine e all’inizio della stagione di riscaldamento, da apposita apparecchiatura ed annotati in contraddittorio dal Committente e dall’Appaltatore. Il prezzo espresso in €/MWh verrà aggiornato secondo il meccanismo di cui agli artt. 41 e 42. Le valutazioni effettuate per ogni edificio affidato in gestione e relative ai consumi sopra riportate (n° gradi-giorno, energia, giornate di funzionamento impianti) moltiplicata per il rispettivo prezzo €/grado-giorno o €/MWh, cui si sommeranno gli importi remunerativi degli extra-orari in incremento o decurtazione rispetto al valore base dichiarato nell’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto, darà l’importo complessivo da corrispondere all’Impresa per l’esercizio di gestione e manutenzione di esercizio effettuato. I danni agli impianti per gelo dovranno essere ripristinati dall’appaltatore senza alcun riconoscimento economico. Restano escluse dalle suddette disposizioni gli impianti autonomi per il riscaldamento delle abitazioni dei custodi, segreterie, direzioni e sale mediche che dovranno funzionare regolarmente. Pagina 165 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Le festività di cui sopra verranno di volta in volta indicate dal Responsabile del Servizio. Le eventuali prestazioni orarie, effettuate oltre quelle contrattualmente previste (art. 9 del presente Capitolato d’appalto), verranno liquidate in base all’importo orario del servizio gestione e manutenzione di esercizio calcolato secondo le indicazioni fornite al precedente art. 39. Le detrazioni economiche per eventuali penalizzazioni o mancata erogazione del riscaldamento saranno conteggiate direttamente in sede di conguaglio di fine esercizio. Pagina 166 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 41 AGGIORNAMENTO PERIODICO I corrispettivi dell’appalto di gestione saranno aggiornati di volta in volta alle scadenze indicate all’art. 43 del presente Capitolato speciale d’appalto tenendo validi i seguenti parametri percentuali sui prezzi remunerativi del servizio gestione e manutenzione di esercizio posti a base di contratto. - combustibile 85% - mano d’opera 15% ed applicando i seguenti listini: - per il prezzo del combustibile liquido, quelli editi settimanalmente dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai capitoli prodotti energetici ed affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici vegetali – merce nuda , accisa compresa, franco domicilio consumatore pagamento in contanti, esclusa I.V.A., ed in particolare: - per il gasolio con tenore di zolfo in peso pari a 0,035% e le emulsioni di gasolio in acqua il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore pagamento in contanti da litri 2001 a litri 5.000 decurtato di 0,04 €/litro; - per il biodiesel (gasolio vegetale) il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore pagamento in contanti da litri 10.001 a litri 20.000 decurtato di 0,04 €/litro; - per il BTZ (Olio combustibile fluido) il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore pagamento in contanti frazionato fino a 15.000 kg decurtato di 0,04 €/kg; - per il prezzo del combustibile gassoso, i prezzi ufficiali dichiarati dall’Ente erogatore per contingente di consumo, esclusa I.V.A.; - per il prezzo della mano d’opera, i prezzi ufficiali editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Rilevazione dei prezzi delle opere edili, opere da impiantista, capitolo impianti di climatizzazione: riscaldamento, voce mano d’opera installatore categoria 3a, 4a, 5a a seconda della prestazione richiesta dal Committente e fornita dall’Appaltatore. Il calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto degli oneri per la sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari al 3% del prezzo orario secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta a revisione. Pagina 167 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Gli elementi base per la formazione dei nuovi prezzi unitari da adottare per la contabilizzazione sono i seguenti: - Gasolio per riscaldamento con tenore di zolfo in peso pari a 0,035%: 0,655 €/litro I.V.A. esclusa - Emulsioni di gasolio di acqua con tenore di zolfo in peso pari a 0,035%: 0,655 €/litro I.V.A. esclusa - Gas metano: 0,528 €/m³ I.V.A. esclusa - Biodiesel (gasolio vegetale): 0,674 €/litro I.V.A. esclusa - BTZ (Olio combustibile fluido) da 3° a 5°E contenuto di zolfo non superiore allo 0,3%: 0,541 €/kg I.V.A. esclusa - Operaio installatore 3a categoria 22,62 €/h I.V.A. esclusa - Operaio installatore 4a categoria 23,68 €/h I.V.A. esclusa 25,15 €/h I.V.A. esclusa a - Operaio installatore 5 categoria Per l’individuazione del prezzo aggiornato, si applicherà la seguente formula: P1 x 85% x C2 + P1 x 15% x M2 C1 M1 P2= prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato; P1= prezzo base servizio gestione e manutenzione di esercizio riferito all’edificio come da Capitolato speciale d’appalto; C2= prezzo del combustibile alle scadenze indicate all’art. 43; C1= prezzo del combustibile come a elementi base sopra indicati; M2= prezzo mano d’opera alle scadenze indicate all’art. 43; M1= prezzo della mano d’opera come a elementi base sopra indicati; Con riferimento ai contenuti del presente articolo si sviluppa a titolo dimostrativo un esempio applicando i parametri citati ad una ipotetica località affidata in gestione alimentata a gasolio. Pagina 168 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 P2= prezzo servizio gestione e manutenzione di 34,87 €/ grado-giorno esercizio aggiornato: P1= prezzo servizio gestione e manutenzione di 34,20 €/ grado-giorno esercizio base: C2= prezzo del combustibile ad una delle scadenze 0,670 €/litro I.V.A. esclusa Indicate all’art. 43: 0,655 €/litro C1= prezzo base del gasolio: I.V.A. esclusa M2= prezzo mano d’opera per operaio installatore 5a categoria alle scadenze indicate all’art. 43: 26,00 €/h I.V.A. esclusa 25,15 €/h I.V.A. esclusa M1= prezzo base della mano d’opera per operai Installatore 5a categoria: Da cui si ricava il prezzo aggiornato servizio gestione e manutenzione di esercizio con l’applicazione della formula sopra indicata. Per quanto attiene la mano d’opera la variazione di aliquota oraria rientra nell’alea di Legge non soggetta a revisione (10%) infatti: (26,00 – 25,15)/25,15 x 100 = 3,38% pertanto M2 = M1 Per il calcolo del prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato si terrà conto solo della variazione del prezzo del combustibile: P2 = 34,20 €/GG x 85% x 0,670 €/litro + 34,20 €/GG x 15% = 34,87 €/grado-giorno 0,655 €/litro Pagina 169 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 42 AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO PER IMPIANTI TRASFORMATI A COMBUSTIBILE GASSOSO, BIODIESEL O ECOCOMBUSTIBILE Qualora un impianto funzionante a combustibile liquido sia trasformato con funzionamento a combustibile gassoso (con onere di consumo a carico dell’Amministrazione Comunale) i prezzi relativi al servizio gestione e manutenzione di esercizio da corrispondere all’Im presa aggiudicataria saranno pari al 15% dei costi di gestione indicati agli articoli precedenti del presente Capitolato. Sarà comunque possibile anche richiedere alla ditta appaltatrice di assumere a suo carico la fornitura del gas applicando in tale caso le seguenti modalità di liquidazione: Fermo restando i criteri di aggiornamento e revisione di cui al precedente art. 41, il prezzo del servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato si ottiene: o applicando i seguenti listini: - per il prezzo del combustibile liquido, quelli editi settimanalmente dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai capitoli prodotti energetici ed affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici vegetali – merce nuda , accisa compresa, franco domicilio consumatore pagamento in contanti, esclusa I.V.A., ed in particolare: - per il gasolio con tenore di zolfo in peso pari a 0,035% e le emulsioni di gasolio in acqua il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore pagamento in contanti da LT. 2001 a lt. 5.000 decurtato di 0,04 € /litro; - per il biodiesel (gasolio vegetale) il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore pagamento in contanti da LT. 10.001 a lt. 20.000 decurtato di 0,04 € /litro; - per il BTZ (Olio combustibile fluido) il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore pagamento in contanti frazionato fino a 15.000 kg decurtato di 0,04 € /kg; - per il prezzo del combustibile gassoso, i prezzi ufficiali dichiarati dall’Ente erogatore per contingente di consumo, esclusa I.V.A.; Pagina 170 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 - per il prezzo della mano d’opera, i prezzi ufficiali editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Rilevazione dei prezzi delle opere edili, opere da impiantista, capitolo impianti di climatizzazione: riscaldamento, voce mano d’opera installatore categoria 3a, 4a, 5a a seconda della prestazione richiesta dal Committente e fornita dall’Appaltatore. Il calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto degli oneri per la sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari al 3% del prezzo orario secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta a revisione. o applicando per il potere calorifico inferiore di detti combustibili i valori esplicitati nella seguente esemplificazione. Per l’individuazione del prezzo del servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato, si applicherà la seguente formula: P2 = P1 x 85% x C2 x P.c.i.C1 + P1 x 15% x M2 C1 x P.c.i.C2/i M1 Per i = 1, 2, 3, 4, ecc. P2= prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato alla data della trasformazione; P1= prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio base riferito all’edificio (come da Allegato 1 al Capitolato speciale d’appalto); C2= prezzo del combustibile gassoso alla data della trasformazione; C1= prezzo del combustibile liquido come da elementi base sopra indicati (precedente art. 41); M2= prezzo mano d’opera alla data della trasformazione; M1= prezzo della mano d’opera come da elementi base sopra indicati (precedente art. 41); P.c.i. C1= potere calorifico inferiore gasolio = 35.920 kJ / litro P.c.i. C2/1= potere calorifico inferiore emulsione di acqua in gasolio come da idonee certificazioni = circa 31.458 kJ / litro P.c.i. C2/2= potere calorifico inferiore gas metano = 35.841 kJ / mc P.c.i. C2/3= potere calorifico inferiore Biodiesel come da idonee certificazioni = circa 32.822 kJ / litro P.c.i. C2/4= potere calorifico inferiore del generico ecocombustibile Pagina 171 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 come da idonee certificazioni = kJ / litro o kJ / mc Art. 43 MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L’ANNO DI ESERCIZIO I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) redatti dal Funzionario Responsabile, con l’applicazione delle trattenute di legge, oltre all’ulteriore trattenuta dello 0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi. Le trattenute di legge di cui sopra, ad eccezione delle trattenute sugli obblighi assicurativi, saranno, di volta in volta, restituite con il pagamento dell’acconto successivo. Il servizio effettuato ed i lavori eseguiti verranno contabilizzati al netto del ribasso d’asta. Al totale dell’ importo, del servizio effettuato e dei lavori eseguiti contabilizzati come sopra descritto, verrà aggiunta la quota parte di costi della sicurezza, senza applicazione dello sconto di gara. Gli Stati di Avanzamento Lavori verranno redatti alle seguenti scadenze: a) al 15 novembre di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il primo Stato Avanzamento Lavori nel quale verranno contabilizzati gli importi, in acconto, del servizio effettato e dei lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario Responsabile in contraddittorio con l’Appaltatore; b) al 15 febbraio di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il secondo Stato Avanzamento Lavori, nel quale verranno contabilizzati gli importi, in acconto, del servizio effettato e dei lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario Responsabile in contraddittorio con l’Appaltatore; c) al 15 giugno di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il terzo Stato Avanzamento Lavori, nel quale verranno contabilizzati gli importi a conguaglio annuale del servizio effettato nella stagione invernale e gli importi in acconto dei lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario Responsabile in contraddittorio con l’Appaltatore; Pagina 172 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 d) entro il 15 settembre di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il quarto Stato Avanzamento Lavori, nel quale verranno contabilizzati gli importi a saldo della gestione annuale del servizio effettato nella stagione invernale e gli importi in acconto dei lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario Responsabile in contraddittorio con l’Appaltatore. Ai fini della determinazione degli importi da pagare si precisa inoltre che: q il servizio di gestione/esercizio degli impianti in regime di funzionamento invernale (conduzione e manutenzione di esercizio) verrà contabilizzato come di seguito descritto: 1) pagamenti dei servizi remunerati a misura: 1.1) pagamenti in acconto, in funzione: - dei prezzi riferiti ai singoli edifici riportati nell’Allegato 1 e negli artt. 5 e 33.5 per i singoli servizi, aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 del presente Capitolato speciale d’appalto; - delle scadenze contrattuali e delle misure delle prestazioni indicate nella tabella sotto riportata, salvo diversa segnalazione in calce alla stessa, differenziate per ogni edificio affidato in gestione in base al codice di classificazione edificio riportato nell’Allegato 1 al presente Capitolato speciale d’appalto; - di un numero di giornate di funzionamento delle: - piscine scolastiche pari a 50; - piscine pubbliche pari a 80; - per gli edifici, di cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39 ed all’Allegato n° 6 relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via Larga, Arengario ed al Castello Sforzesco, del numero di ore di presidio richiesto dal Committente per lo svolgimento del servizio ed eccedenti il contingente previsto nel compenso fisso (forfait). Tali importi saranno aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 del presente Capitolato speciale d’appalto; Pagina 173 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Tabella 1: misure delle prestazioni di gestione/esercizio degli impianti (conduzione e manutenzione di esercizio) remunerate alle scadenze contrattuali. Codice di classificazione n° di gradi-giorno n° di gradi-giorno remunerati dell’edificio remunerati al al 15 novembre 15 febbraio 2, 3, 8, 12, 19, 20. 700 800 1, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 23, 24. 800 1.000 9,10, 13, 17, 18. 1.000 1.100 15. 1.000 1.300 16, 21. 1.200 1.400 22 1.500 1.500 25 Vedasi note in calce alla tabella Per quanto attiene le misure delle prestazioni di gestione/esercizio degli impianti, (conduzione e manutenzione di esercizio) per gli edifici il cui codice di classificazione (di cui all’art. 9 del presente Capitolato) è 25 – Casa di vacanza, per ogni singola località si procederà, alle scadenze sopra indicate, alla liquidazione delle seguenti provviste: Ø in acconto al 15 novembre: - 300 gradi-giorno per le località di Andora (SV), Recco (GE) e Pietra Ligure (SV); - 500 gradi-giorno per le località di Ghiffa (VB), Vacciago (NO) e Malcesine (VR); - per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a tale data, fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in contraddittorio tra il Committente e L’Appaltatore alla stessa data. Ø in acconto al 15 febbraio: - 500 gradi-giorno per le località di Andora (SV), Recco (GE), Pietra Ligure (SV), Ghiffa (VB), Vacciago (NO) e Malcesine (VR); - per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a tale data, fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in contraddittorio tra il Committente e L’Appaltatore alla stessa data; Pagina 174 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 1.2) pagamento a conguaglio annuale dell’esercizio invernale (15 giugno) in funzione: - dei prezzi riferiti ai singoli edifici riportati nell’Allegato 1 e negli artt. 5 e 33.5 per i singoli servizi, aggiornati come descritto agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del presente Capitolato speciale d’appalto; - del numero di giornate di effettivo funzionamento delle piscine scolastiche e delle piscine pubbliche risultanti dagli appositi registri fino a tale data; - per gli edifici, di cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39 ed all’Allegato n° 6 relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via Larga, Arengario ed al Castello Sforzesco, del numero di ore di presidio richiesto dal Committente per lo svolgimento del servizio ed eccedenti il contingente previsto nel compenso fisso (forfait); - per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a tale data, fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in contraddittorio tra il Committente e L’Appaltatore alla stessa data; 2) pagamenti dei servizi remunerati a compenso fisso (forfait): 2.1) pagamenti in acconto e a conguaglio annuale stagione invernale, in funzione: - per le località il cui importo stagionale del servizio è espresso con un importo annuo di cui all’Allegato 1 e/o all’art. 5 del presente Capitolato speciale d’appalto, la percentuale dell’importo forfetario da corrispondere alle scadenze di pagamento in acconto (n° due pagamenti) e a conguaglio annuale (n° uno pagamento) sono rispettivamente pari al 25%. Tali importi saranno aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 del presente Capitolato speciale d’appalto; - dei prezzi riferiti ai singoli edifici e dell’aliquota percentuale dell’importo forfetario di cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39 ed all’Allegato n° 6 relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via Larga, Arengario ed al Castello Sforzesco del presente Capitolato speciale d’appalto aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 precedentemente riportati; Pagina 175 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 q Il pagamento a saldo annuale del 15 settembre comprenderà, secondo i contenuti degli indicati articoli del presente Capitolato speciale d’appalto, la remunerazione: • del servizio gestione e manutenzione di esercizio per gli impianti di climatizzazione in regime di funzionamento estivo; • della fornitura di acqua calda ad uso sanitario per tutti gli edifici ove risulta presente tale servizio; • il conguaglio a saldo delle giornate di funzionamento delle piscine scolastiche e delle piscine pubbliche risultanti dagli appositi registri; • per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a tale data, fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in contraddittorio tra il Committente e L’Appaltatore alla stessa data; • per le località il cui importo stagionale del servizio è espresso con un importo annuo di cui all’Allegato 1 e/o all’art. 5 del presente Capitolato speciale d’appalto, la percentuale dell’importo forfetario da corrispondere alle scadenze del pagamento a saldo risulta pari al 25%. • dei prezzi riferiti ai singoli edifici e dell’aliquota percentuale dell’importo forfetario di cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39 ed all’Allegato n° 6 relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via Larga, Arengario ed al Castello Sforzesco del presente Capitolato speciale d’appalto aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 precedentemente riportati. Tutti gli importi saranno aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 del presente Capitolato speciale d’appalto. Si ricorda che l’aggiornamento prezzi, per il pagamento del conguaglio annuale servizio invernale alla data del 15 giugno e a saldo alla data del 15 settembre, prenderà a riferimento (vedasi art.39): - per il prezzo del combustibile liquido a consuntivo, la media dei prezzi editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai capitoli prodotti energetici ed affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici vegetali – merce nuda , accisa compresa, franco domicilio consumatore pagamento in contanti, Pagina 176 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 esclusa I.V.A., prendendo a riferimento per il calcolo della media, in ciascun mese di attivazione degli impianti termici in regime di funzionamento invernale, i prezzi relativi all’ultima settimana del mese stesso; - per il prezzo del combustibile gassoso a consuntivo, la media dei prezzi ufficiali mensili dichiarati dall’Ente erogatore per contingente di consumo, riferiti al periodo di attivazione degli impianti termici in regime di funzionamento invernale; - per il prezzo della mano d’opera a consuntivo, la media dei prezzi ufficiali mensili editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Rilevazione dei prezzi delle opere edili, opere da impiantista, capitolo impianti di climatizzazione: riscaldamento, voce mano d’opera installatore categoria 3a, 4a, 5a a seconda della prestazione richiesta dal Committente e fornita dall’Appaltatore. Il calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto degli oneri per la sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari al 3% del prezzo orario secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta a revisione. I pagamenti delle prestazioni eseguite nell’ambito del servizio di manutenzione a condizione remunerato a misura verranno effettuati per i soli lavori che alle scadenze dei pagamenti dei servizi gestionali (15 novembre, 15 febbraio, 15 giugno e 15 settembre) risultano completati ed il cui collaudo funzionale e prestazionale (qualora previsto dall’Amministrazione Comunale) sia stato effettuato con esito positivo. Resta inteso che I lavori relativi all’ultimo anno di gestione devono risultare completati e collaudati entro e non oltre il 15 settembre 2006. Il pagamento a saldo annuale del 15 settembre comprenderà la remunerazione o la decurtazione degli oneri gestionali derivanti dalle eventuali variazioni di cubatura riscontratesi nel corso della gestione annuale (invernale e/o estiva). Per quanto attiene le trattenute da effettuarsi a seguito dell’applicazione di eventuali penali di cui agli artt. 22, 33.1.7, 33.2.2, 33.2.4, 33.3.3, si precisa quanto segue: - penali relative al servizio gestione e manutenzione: saranno contabilizzate nel pagamento a saldo annuale (15 settembre) quando l’importo della penale è derivante dal calcolo analitico del costo giornaliero del servizio gestione impianti nella stagione invernale, o da livelli di servizio da valutare nell’intero periodo annuale Pagina 177 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 di gestione e manutenzione che intercorre tra le date del 16 settembre e il 15 settembre successivo; - penali relative al servizio manutenzione: saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, quando l’importo della penale è fissata a priori e non dipende dal calcolo analitico del costo giornaliero del servizio gestione impianti nella stagione invernale Le prestazioni gestionali dell’ultima stagione estiva verranno computate adottando i prezzi medi dell’ultimo conguaglio stagionale Il pagamento delle rate di acconto, per gli impianti alimentati a gas metano è subordinato alla regolarizzazione da parte dell’Appaltatore dei contratti di fornitura con l’Ente erogatore. Il termine di pagamento è di novanta giorni decorrenti dalla data di protocollazione da parte del Settore competente della fattura commerciale o della nota di trasmissione del collaudo. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 C.C.. I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario per tutta la durata del contratto con spese a carico dell’Amministrazione Comunale. Eventuali forme di pagamento dovranno essere comunicate prima della stipula del contratto. Pagina 178 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03 Art. 44 COLLAUDI L’Amministrazione si riserva di emettere verbale di regolare esecuzione solo dopo aver ricevuto il certificato di collaudo finale da parte del Collaudatore incaricato. Pagina 179 Prot. Gen. 3.660.142/03 Prot. Sett. 5.870/AC/03