Servizio di conduzione, manutenzione,
interventi di riqualificazione e di
miglioramento degli impianti termici, di
climatizzazione ed ausiliari degli edifici
demaniali e scolastici comunali, ivi
compresa la fornitura di combustibili.
Periodo 16/9/2003 – 15/9/2006
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
INDICE
PARTE PRIMA
(pag.3)
CONDIZIONI GENERALI
Art.
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Descrizione
OGGETTO DEL CAPITOLATO
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
PATTO DI INTEGRITA’
TRATTAMENTO DEI DATI
INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
REVISIONE DEL PREZZO
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
PAGAMENTI
ESECUZIONE IN DANNO
RESPONSABILITA’
SPESE, IMPOSTE E TASSE
FALLIMENTO DELL’ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE
SUBAPPALTO
CESSIONE DEL CONTRATTO
FORO COMPETENTE
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
DISPOSIZIONI FINALI
7
Allegati:
•
•
•
•
•
relazione tecnica (all. n. 1AA)
classificazione degli edifici (all. 1i, 1l, 1m, 1n)
elenco stabili oggetto di trasformazione a metano (all. 1°)
elenco prestazioni per uffici giudiziari, uffici di via Pirelli, Palazzo Reale, Arengario,
Via Larga, Castello Sforzesco, Case di Vacanza (all. 1p, 1q, 1r, 1s)
elenco nuovi prezzi materiali e apparecchiature (all. 1t)
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PARTE PRIMA
CONDIZIONI GENERALI
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ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente Capitolato il servizio di conduzione, manutenzione, interventi di
riqualificazione e di miglioramento degli impianti termici, di climatizzazione ed ausiliari degli edifici demaniali e
scolastici comunali, ivi compresa la fornitura di combustibili, per un periodo di 1.096 giorni solari con
decorrenza presunta 16/9/2003.
ART. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le modalità di espletamento della gara sono quelle che verranno indicate nel bando di gara.
ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia
dell’affidabilità dell’offerta, in misura pari ad 1/30 (un trentesimo) dell’importo base complessivo. Gli importi
delle cauzioni saranno precisati nel bando di gara; non è consentito, a pena d’esclusione, costituire depositi in
misura inferiore a quella indicata. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita
secondo quanto sottoindicato, dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta del lotto a cui si riferisce,
pena l’esclusione dalla gara.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l’aggiudicazione
della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione
del deposito cauzionale definitivo.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti
dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara.
MODALITA ’ DI COSTITUZIONE
I depositi cauzionali potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità alternative:
a) presso la Cassa Civica - Via Silvio Pellico n. 16, Milano - in valuta legale o con assegni circolari (intestati
direttamente al Comune di Milano od al Civico Tesoriere del Comune di Milano) o con libretti di deposito al
portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in Milano o con Titoli di Stato (o
garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo
al giorno di costituzione del deposito;
b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e
successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni,
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive
modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in
possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni).
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito
cauzionale provvisorio dovranno essere corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del
DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. (intendendosi
per gli stessi: agenti, broker, funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza
dell’Istituto di credito, o compagnia assicurativa che emettono il titolo di garanzia)
Per quanto riguarda il deposito cauzionale definitivo si fa rinvio a quanto indicato
nell’art.17.1 della parte seconda del presente capitolato.
ART. 4 – PATTO DI INTEGRITA’
Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per
forniture, lavori e servizi, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione
automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il “Patto di Integrità”, che verrà
messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara.
Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i
partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
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Il Comune di Milano verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da parte dei
partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
Il patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di
raggruppamento, il Patto dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese comp onenti il gruppo.
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della Legge 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Milano trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Milano.
ART. 6 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo offerto in sede gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo il
verificarsi di quanto indicato nel successivo articolo e nella parte speciale.
ART. 7 – REVISIONE DEL PREZZO
Salvo quanto indicato nella parte speciale i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti alla revisione
solo ai sensi dall’art. 44 - commi 4 e 6 della Legge 23.12.1994 n. 724, entro il mese successivo alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi prezzi di cui al citato comma 6, sempre che tale pubblicazione avvenga
entro la durata del contratto.
ART. 8 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione
ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in
posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e
sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del
contratto.
ART. 9 – EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L’Amministrazione si
riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di
apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART. 10 - PAGAMENTI
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di ricevimento della
stessa da parte dell'Amministrazione. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In
caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta
contestazione da parte dell’Amministrazione.
Ai sensi dell'art.4 - comma 1 - del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, in caso ritardato pagamento il saggio d’interesse è
determinato in conformità a quanto disposto dall'art.1284 c.c..
ART. 11 - ESECUZIONE IN DAN NO
Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le
modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità,
l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in
mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
ART. 12 – RESPONSABILITA’
L’appaltatrice è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di
conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento alle obbligazioni
contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’assuntrice è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell’operato
dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo del
controllo.
E’ fatto dunque obbligo all’assuntrice di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro
azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
L’appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire l’Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento
alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ogni qualvolta venga accertato che tale
danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite dall’Amministrazione.
ART. 13 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 14 - FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti
degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare, si applica, per le forniture, la disciplina dell’art. 10 commi 8 e 9 del D.Lgs. 358/92 e per gli appalti di
servizio, la disciplina dell’art. 11 commi 8 e 9 del D.Lgs. 157/95.
ART. 15 - SUBAPPALTO
La ditta concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 30% - trentapercento
– dell’importo complessivo netto offerto) dovrà indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.
157/95 per gli appalti di servizi o dell’art. 16 del D.Lgs. 358/92 per le forniture, la parte di prestazione che
intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti
dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico
provvedimento autorizzativo.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1
16.2
Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l’art. 35 della legge
104/94 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria (Consiglio
di Stato n. 2208 del 24/4/02).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni
mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la
prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente
Contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.
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ART. 18 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che
al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di
Milano.
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o di gestire il servizio con altra
forma gestionale per motivi di pubblico interesse.
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PARTE SECONDA
CONDIZIONI SPECIALI
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
SOMMARIO
PARTE SECONDA
(pag.9)
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO.............................................................................................. 13
Art. 2
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE......................................................................... 32
Art. 3
DURATA DELL’APPALTO.................................................................................................. 39
Art. 4
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO.......................................................................... 40
Art. 5
PREZZI DELL’APPALTO.................................................................................................... 43
Art. 6
MODALITA’ DELL’OFFERTA............................................................................................. 47
Art. 7
NORMATIVA DI RIFERIMENTO......................................................................................... 49
Art. 8
PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ........................................................... 54
Art. 9
ORARI GIORNALIERI – TEMPERATURE ......................................................................... 55
Art. 10
REQUISITI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA................................................................. 65
Art. 11
GARANZIE PER I PRODOTTI E PER I SERVIZI ............................................................... 66
Art. 12
RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO
TERZI – TERZO RESPONSABILE ................................................................................... 68
Art. 13
OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI..................................................................................... 70
Art. 14
SICUREZZA SUL CANTIERE............................................................................................. 71
Art. 15
OPERAZIONI
PREVENTIVE
E
CONSEGNA
DEGLI
IMPIANTI
ALL’APPALTATORE.......................................................................................................... 72
Art. 16
ISPEZIONI E VERIFICHE ................................................................................................... 73
Art. 17
CAUZIONE E GARANZIE.................................................................................................... 74
Art. 17.1 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ......................................................................... 74
Art. 17.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi................ 75
Art. 17.3 Polizza di garanzia delle opere............................................................................................ 77
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Art. 17.4 Polizza postuma indennitaria decennale............................................................................. 78
Art. 18
RAPPRESENTANZA COMMITTENTE E RAPPRESENTANZA IMPRESA ....................... 79
Art. 19
COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA..................................................................................... 81
Art. 20
COMUNICAZIONI E CONTESTAZIONI ALL’IMPRESA ...................................................... 82
Art. 21
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA.................... 83
Art. 22
PENALI................................................................................................................................ 84
Art. 23
RECESSO.......................................................................................................................... 91
Art. 24
RISOLUZIONE.................................................................................................................... 92
Art. 25
FORZA MAGGIORE ........................................................................................................... 95
Art. 26
CESSIONE DEL CONTRATTO......................................................................................... 96
Art. 27
SUBAPPALTO.................................................................................................................... 97
Art. 28
RISERVATEZZA ............................................................................................................... 100
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO...................................................................... 101
Art. 30
FORO COMPETENTE..................................................................................................... 102
Art. 31
PIANO DELLA QUALITA’.................................................................................................. 103
Art. 32
PIANI DI SICUREZZA........................................................................................................ 105
Art. 33
GESTIONE CALORE ....................................................................................................... 106
Art. 33.1 ESERCIZIO IMPIANTI........................................................................................................ 108
Art. 33.1.1 Periodi e durata del riscaldamento e della climatizzazione invernale ed estiva .............. 108
Art. 33.1.2 Conservazione e compilazione del libretto di centrale ed altre registrazioni................... 110
Art. 33.1.3 Avviamento degli impianti ........................................................................................ 112
Art. 33.1.4 Prestazioni di conduzione ....................................................................................... 112
Art. 33.1.5 Assistenza alle visite ed ai controlli .......................................................................... 119
Art. 33.1.6 Livelli di servizio...................................................................................................... 120
Art. 33.1.7 Penali.................................................................................................................... 121
Art. 33.2 MANUTENZIONE DI ESERCIZIO ...................................................................................... 122
Art. 33.2.1 Oggetto ................................................................................................................. 122
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33.2.2 Principali attività manutentive di esercizio a carico dell’Appaltatore.............................. 126
Art. 33.2.3 Livelli di servizio...................................................................................................... 137
Art. 33.2.4 Penali.................................................................................................................... 138
Art. 33.3 MANUTENZIONE A CONDIZIONE .................................................................................... 139
Art. 33.3.1 Oggetto ................................................................................................................. 139
Art. 33.3.2 Livelli di Servizio ..................................................................................................... 143
Art. 33.3.3 Penali.................................................................................................................... 144
Art. 33.4 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ................................................................ 145
Art. 33.5 PISCINE ............................................................................................................................. 146
Art. 33.6 MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE
VIGENTI........................................................................................................................... 153
Art. 33.7 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ............................................................................................. 155
Art. 34
PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE ......................... 156
Art. 35
VARIAZIONI DELLA DURATA STAGIONALE – COMPENSI............................................ 157
Art. 36
VARIAZIONI DELL’ORARIO GIORNALIERO – COMPENSI............................................ 160
Art. 37
VARIAZIONE CUBATURA RISCALDATA – COMPENSI................................................. 161
Art. 38
AUMENTO O DIMINUZIONE DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE PRESENTE
APPALTO – COMPENSI................................................................................................ 162
Art. 39
CALCOLO DELLE ALIQUOTE GIORNALIERE ED ORARIE.......................................... 163
Art. 40
LIQUIDAZIONE STAGIONALE.......................................................................................... 165
Art. 41
AGGIORNAMENTO PERIODICO .................................................................................... 167
Art. 42
AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO PER
IMPIANTI TRASFORMATI A COMBUSTIBILE GASSOSO, BIODIESEL O
ECOCOMBUSTIBILE ...................................................................................................... 170
Art. 43
MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L’ANNO DI
ESERCIZIO...................................................................................................................... 172
Art. 44
COLLAUDI........................................................................................................................ 179
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
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Prot. Gen. 3.660.142/03
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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto la fornitura di combustibili, la conduzione, la manutenzione, gli
interventi di riqualificazione degli impianti meccanici di climatizzazione ed ausiliari al servizio
degli
edifici
comunali
ubicati
nel
territorio
urbano
ed
extraurbano
indicati
dall’Amministrazione Comunale (d’ora in avanti indicata anche come “Committente”),
identificati nell’Allegato 1 al presente Capitolato, suddivisi in 4 lotti funzionali di cui si esprime
maggior dettaglio e finalità nel prosieguo.
Ai fini del presente appalto si intendono per impianti meccanici:
1. impianti di riscaldamento centralizzato;
2. impianti di riscaldamento autonomo;
3. impianti di riscaldamento e/o climatizzazione centralizzato e/o autonomo, compresi i
sistemi ausiliari ad essi asserviti;
4. impianti idrosanitari e gas;
5. impianti di aspirazione e ventilazione centralizzati e/o autonomi;
6. impianti di aggottaggio acque bianche e nere;
7. impianti meccanici al servizio delle piscine (trattamento delle acque, clorazione,
addolcimento, ecc.)
8. impianti di trattamento ed addolcimento acque al servizio degli impianti termici,
frigoriferi, ecc.;
9. impianti di sopraelevazione acqua e di pressione (autoclavi e loro componenti);
10. impianti di stoccaggio e distribuzione gas medicali;
11. impianti di produzione acqua calda per uso sanitario;
12. mezzi di estinzione incendi al servizio delle centrali tecnologiche (estintori portatili);
13. reti di distribuzione idraulica ed aeraulica con relativi terminali all’interno degli edifici.
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ELENCO EDIFICI
LOTTO 1
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Prot. Gen. 3.660.142/03
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LOTTO 2
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LOTTO 3
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LOTTO 4
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Prot. Gen. 3.660.142/03
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Art. 2 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore con l’appalto in oggetto si assume i seguenti oneri:
-
assicurare una manutenzione tempestiva e razionale in grado non solo di
mantenere i livelli minimi di efficienza degli impianti meccanici del patrimonio
immobiliare ma di adeguare e aggiornare lo stato degli stessi (adeguamento
funzionale e normativo) alle mutevoli esigenze a cui deve assolvere e quindi con
impostazione “globale” della gestione del servizio manutentivo;
−
garantire la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna
strumentazione tecnica di gestione in grado di consentire la programmazione
delle attività delle risorse;
−
garantire l’ottimizzazione della capacità di controllo della qualità e dei costi dei
servizi;
−
assicurare l’individuazione e l’esecuzione della migliore sequenza temporale degli
interventi manutentivi soprattutto per quelli interdipendenti che comportano
specializzazioni professionali diverse;
−
permettere la riduzione delle cause di interruzioni dovute al normale svolgimento
degli interventi manutentivi, attraverso una programmazione attenta alle
specializzazioni della manodopera disponibile e alla preventiva disponibilità di
materiali e attrezzature;
−
assicurare l’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita
utile con l’effettuazione d’interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le
caratteristiche degli stessi;
−
permettere il conseguimento di un risparmio di gestione sia con il contenimento
dei consumi energetici che con la riduzione dei guasti;
−
garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alle tipologie tecnologiche
ed impiantistiche presenti negli immobili;
−
garantire il raggiungimento dei livelli di servizio indicati nel corso del presente
documento;
In particolare l’Impresa Appaltatrice deve svolgere ed eseguire per ottemperare a quanto
indicato all’art. 2 del presente Capitolato, e le relative modalità, le seguenti prestazioni.
2.1) Esercizio e manutenzione programmata, d’ora in avanti definita “manutenzione di
esercizio” di un impianto: si intende, conformemente all’articolo 1, comma 1, lettera
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n) del DPR 412/1993, il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di
responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente conduzione,
manutenzione e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, del
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
2.2) Nell’esercizio e manutenzione degli impianti meccanici ed in particolare di quelli
termici oggetto del presente Capitolato, la società aggiudicataria dovrà assumere il
ruolo di “Terzo Responsabile”, che dovrà svolgere tutte le attività previste dal DPR
551/99 dal DPR 412/93 e dalla Legge 10/91 dai suoi decreti attuativi. Il Terzo
Responsabile assume la responsabilità dell’esercizio degli Impianti Termici. In
particolare, il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli Impianti
Termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione di esercizio secondo le
prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle
apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per
quanto di competenza.
Pertanto l’Appaltatore, in forza di tale ruolo dovrà provvedere a quanto dettagliato nei
successivi punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10,
2.2.11.
2.2.1) l’Appaltatore dovrà provvedere all’approvvigionamento dei combustibili
necessari per il funzionamento degli impianti meccanici ed in particolare di quelli
termici al servizio degli immobili ubicati nelle località di cui all’Allegato 1 al presente
Capitolato. I combustibili dovranno corrispondere in tutto alle leggi vigenti e cogenti in
materia e comunque essere conformi ad eventuali provvedimenti emanati dalle
autorità competenti. Per i combustibili liquidi dovrà essere fornita la documentazione
accertante le loro caratteristiche chimico-fisiche che dovranno rispondere a quanto
prescritto dal Decreto
Presidente Consiglio Ministri 8 Marzo 2002 e Decreto
Ministero Finanze 20 marzo 2000.
Il combustibile da impiegare per gli impianti termici sarà indicato dal Funzionario
Responsabile incaricato e potrà essere gasolio, emulsione di gasolio in acqua,
biodiesel o gas metano.
Per i combustibili liquidi le qualità e le caratteristiche merceologiche dovranno essere
quelle contemplate negli indicati D.P.C.M. 8 Marzo 2002 e Dec. Min. Fin. 20 marzo
2000 e modifiche successive ed avere un contenuto di zolfo non superiore allo
0,035% in peso.
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Il combustibile denominato biodisel dovrà essere conforme a quanto riportato nella
normativa vigente.
L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle disposizioni
sopracitate e risponderà per le sanzioni previste in caso di inadempimenti, oltre alle
penali meglio specificate agli articoli seguenti.
A tale scopo il Committente, per disposizione dei propri uffici, ed a mezzo di tecnici
qualificati della Stazione Sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, si
riserva la più ampia facoltà di fare prelevamenti di campioni del combustibile adottato
dall’Impresa in ciascuno degli edifici di cui è aggiudicatario e di sottoporli ed analisi
da parte della Stazione Sperimentale stessa.
Il costo delle stesse analisi, nonché dei prelievi, dei sarà a carico dell’Impresa
aggiudicataria dell’appalto.
Il numero minimo delle suddette analisi, dovrà riguardare non meno di n°20 edifici
per di cui l’Impresa è aggiudicataria, per ciascun lotto e per ogni anno di durata
dell’appalto.
In caso di inadempienza, fatta salva la facoltà del Committente di applicare le penali
previste, l’Appaltatore dovrà provvederà a suo esclusivo carico alla totale
sostituzione del combustibile contestato.
L’Impresa aggiudicataria dell’Appalto dovrà ottemperare anche alle seguenti
prescrizioni:
- negli edifici dove è possibile lo stoccaggio, mantenere nei depositi, in
permanenza, un quantitativo minimo di combustibile corrispondente al consumo
medio di 30 giorni, ciò indipendentemente dalle scorte di legge;
- provvedere alla compilazione dei registri U.T.I.F. di scarico e carico nel più
completo rispetto della legge e normativa vigente in materia, della cui
osservanza le Imprese si rendono garanti in proprio esonerando quindi il
Committente da qualsiasi responsabilità a riguardo;
- porre in essere ogni azione ed accorgimento per evitare che dai camini degli
impianti conferiti in gestione avvengano emissioni di fumi che siano in contrasto
con le norme vigenti e i regolamenti in vigore.
L’Impresa sarà responsabile in proprio per qualsiasi trasgressione in proposito e
l’Amministrazione resta fin da ora esonerata da qualsiasi responsabilità a riguardo.
L’Appaltatore dovrà controllare,assicurarsi e certificare in fase di offerta di avere a
disposizione almeno un quinto del fabbisogno annuo di combustibile liquido.
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Nel caso di impianti funzionanti a gas metano l’Appaltatore dovrà provvedere a
stipulare un contratto con l’azienda distributrice. L’Amministrazione comunale
autorizza l’Appaltatore, sin dalla presa in consegna degli impianti, alla voltura dei
contratti di fornitura di gas ed alla intestazione del contratto.
2.2.2) l’Appaltatore dovrà provvedere al rispetto dei limiti di esercizio degli impianti termici
di cui all’art. 9 del DPR 412/1993 per quanto attiene al periodo e durata giornaliera e
modalità di attivazione degli impianti. Ciò in linea generale, fatta salva eventuale
modifica degli orari di funzionamento espressamente disposta dal Funzionario
Responsabile e comunque motivata in ordine al contenuto dell’art.
9 del DPR
412/93.
2.2.3)
l’Appaltatore dovrà provvedere alla conduzione degli impianti in modo da non
superare i valori massimi della temperatura ambiente, individuati per tipologia di
edifici, fissati dall’art. 4 del DPR 412/93.
Di seguito si indicano le modalità gestionali standard per la fornitura del servizio:
-
assicurare durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di riscaldamento o
climatizzazione invernale le condizioni climatiche di comfort che nella
fattispecie sono identificate nei paragrafi seguenti a seconda della destinazione
d’uso e la classificazione stabilita dal Committente (si veda art. 9 del presente
Capitolato);
-
fornire acqua calda sanitaria, dove richiesta, ad una temperatura massima di
immissione nella rete di distribuzione di 48°C, anche nei periodi temporali in
cui non risultano attivi a pieno regime gli impianti di riscaldamento dei locali. La
tolleranza ammessa è di -5°C / 0°C;
-
climatizzare gli ambienti serviti da impianti centralizzati di climatizzazione nel
periodo
primavera-estate,
assicurando
nei
vari
locali
le
condizioni
termoigrometriche corrispondenti alla classe di appartenenza dell’edificio;
-
provvedere alla conduzione e manutenzione degli impianti al servizio delle
piscine secondo le prescrizioni contenute nell’art.
33.5 del presente
Capitolato.
2.2.4) l’Appaltatore dovrà far si che il rendimento di combustione non sia mai inferiore al
limite di rendimento previsto dall’art. 11, comma 14 del DPR 413/93. Per gli impianti
termici centralizzati di potenza maggiore di 350 kW, la verifica dovrà essere
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effettuata almeno due volte l’anno; per i generatori di calore centralizzati di potenza
minore di 350 kW almeno una volta l’anno. I rilievi dovranno essere registrati nel
“libretto di centrale”;
2.2.5) l’Appaltatore dovrà provvedere a garantire in qualsiasi tempo una perfetta
combustione nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla legge e dalla normativa
vigente. Le misure relative ai parametri rilevati dovranno essere trascritte nel “libretto
di centrale”.
2.2.6) l’Appaltatore dovrà provvedere a firmare il “libretto di centrale” conformemente
all’art.
11, comma 5, DPR 412/93, per accettazione della funzione di Terzo
Responsabile dell’impianto ed in particolare dell’impegno dell’assunzione di
responsabilità quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dall’art.
34,
comma 5, della Legge 10/91.
L’Appaltatore dovrà garantire in ogni momento la disponibilità all’interno della centrale
termica del relativo libretto, tale da essere consultabile dagli organi di controllo
preposti.
2.2.7) l’Appaltatore dovrà provvedere a completare e conservare all’interno della centrale
termica, in luogo sicuro, il “libretto di centrale” o “libretto di impianto”, nel caso,
rispettivamente, di impianti termici con potenza nominale superiore od inferiore a 35
kW, conformemente all’art. 11, comma 11, del DPR 412/93.
2.2.8) l’Appaltatore dovrà provvedere ad esporre, presso ogni impianto termico
centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella con l’indicazione del
periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di cui all’art.
9 del
DPR 412/93 e le generalità e il domicilio del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto stesso.
2.2.9) l’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare la costante verifica dello stato
complessivo degli impianti ai fini della sicurezza e della funzionalità mediante
controlli periodici programmati conformemente a quanto indicato nelle norme UNICTI, UNI-CIG e UNI-CEI. In particolare, prima, durante e dopo ogni gestione
stagionale invernale della centrale termica dovranno essere effettuati tutti i controlli e
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le misure previste dalla normativa e legislazione vigente che dovranno essere
registrate sul libretto di centrale.
2.2.10) l’Appaltatore dovrà provvedere a mantenere in funzione, ove esistenti, le
apparecchiature di depurazione e/o di addolcimento/trattamento dell’acqua da
immettere nell’impianto, compresa la fornitura dei prodotti necessari per il
funzionamento delle stesse.
2.2.11)
l’Appaltatore
dovrà
provvedere
alla
fornitura
di
beni,
ovvero
all’approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, oltre che dei
combustibili anche di componenti, prodotti e materiali occorrenti all’esercizio e
manutenzione dell’impianto. I componenti e prodotti utilizzati dovranno possedere le
certificazioni di cui all’art.
32 della Legge 10/91. La finalità della fornitura di beni è
l’affidabilità e continuità di esercizio e manutenzione degli impianti nei termini previsti
dall’art. 9 di cui al DPR 412 del 1993.
2.3) l’Appaltatore dovrà provvedere a interventi di ottimizzazione energetica ed
ambientale, volti alla diminuzione del consumo energetico e degli agenti inquinanti in
conformità a quanto dettagliato all’articolo 33.6.
2.4) l’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione e guasto.
2.5) l’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare interventi volti ad adeguare
normativamente l’impianto o parti di esso in qualunque momento si renda
necessario durante il periodo contrattuale.
2.6) l’Appaltatore dovrà a garantire un servizio di pronto intervento 24 ore su 24, con
l’utilizzo di personale idoneo e specializzato (servizio di reperibilità).
Tutte le prestazioni descritte andranno erogate per tutti gli immobili di competenza
dell’Amministrazione elencati nell’Allegato 1 al presente Capitolato.
Nel caso in cui l’impianto termico e/o di climatizzazione estate/inverno al servizio
dell’edificio sia alimentato con fluido vettore prodotto da centrale termica ubicata in
posizione remota (centrale termica di quartiere) e/o da impianto di teleriscaldamento o di
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tipologia analoga, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le attività descritte a meno della
fornitura dei combustibili.
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Art. 3 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di emissione del relativo
ordine di servizio, esattamente per un periodo che va dal 16 settembre 2003 al 15
settembre 2006 fermo restando i tempi previsti per la consegna e riconsegna degli
impianti dopo l’ultima gestione. Da tale data fissata decorreranno tutti gli oneri e gli
adempimenti a carico della Impresa previsti dai Documenti Contrattuali.
Alla scadenza del Contratto, nelle more dell’affidamento del nuovo appalto l’Impresa si
impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime
condizioni stabilite nel Contratto fino alla data di subentro dell’eventuale nuovo gestore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire il Contratto per il periodo opzionale di
un anno ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 157/95.
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Art. 4 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’Appalto è suddiviso in 4 lotti, di seguito si riportano gli importi presunti a base d’asta.
Lotto 1
Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 5.919.129,89
Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 17.757.389,67
Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 2.342.180,23
Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 7.026.540,69
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 25.391,63
“interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 40.425,35
“esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
TOTALE ANNUALE Lotto 1
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 8.261.310,12
TOTALE GENERALE Lotto 1
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 24.783.930,36
Lotto 2
Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 5.921.798,63
Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 17.765.395,89
Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 2.352.473,09
Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 7.057.419,27
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 25.391,63
“interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 40.425,35
“esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
TOTALE ANNUALE Lotto 2
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 8.274.271,72
TOTALE GENERALE Lotto 2
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 24.822.815,16
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Lotto 3
Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 6.010.157,32
Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 18.030.471,96
Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 2.206.005,50
Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 6.618.016,50
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 25.391,63
“interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 40.425,35
“esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
TOTALE ANNUALE Lotto 3
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 8.216.162,82
TOTALE GENERALE Lotto 3
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 24.648.488,46
Lotto 4
Importo annuale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 5.939.755,96
Importo totale presunto a base di gara per esercizio impianto
€ 17.819.267,88
Importo annuale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 2.247.192,39
Importo totale presunto a base di gara per manutenzione a condizione
€ 6.741.577,17
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 25.391,63
“interni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
Importo totale presunto oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
€ 40.425,35
“esterni” (da non assoggettare al ribasso d’asta)
TOTALE ANNUALE Lotto 4
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 8.186.948,35
TOTALE GENERALE Lotto 4
(esclusi oneri per la sicurezza)
€ 24.560.845,05
Ad ogni Impresa potranno essere aggiudicati anche tutti e quattro i lotti.
Il Committente, in corso d’appalto, si riserva altresì di affidare il servizio di cui all’art. 1
“Oggetto dell’Appalto” per gli edifici ed impianti di pertinenza diversi da quelli indicati
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nell’Allegato 1, alle stesse condizioni previste nel presente Capitolato, previa definizione
del corrispettivo, e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione, che sarà parametrato
con il prezzo offerto per edifici analoghi (presenti nell’Allegato1) in fase di gara.
I Prezzi indicati ricomprenderanno tutti gli adempimenti che l’Impresa dovrà porre in
essere per l’espletamento dei Servizi e delle attività a ciascun servizio correlate (ivi
comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di controllo qualità e
manutenzione).
Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o
altro diritto spettanti all’Impresa, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura
sopportati o che debbano essere sopportati dall’Impresa, dai suoi sub-fornitori e/o subappaltatori per la realizzazione dei Servizi.
Nei prezzi sono altresì incluse le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi
natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto, fatta eccezione solamente per
l’IVA.
L’Impresa, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i
corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che la stessa
sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi in
appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità
pubblica.
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Art. 5 PREZZI DELL’APPALTO
a) La gestione/esercizio (conduzione + manutenzione di esercizio) degli impianti verrà
retribuita a seconda della tipologia impiantistica presente nello stabile oggetto del
servizio, a GG (grado-giorno) e/o a periodo di erogazione del servizio (giorni,
annualità) secondo i prezzi €/GG, €/giorno, €/anno già indicati per ogni tipologia di
servizio e per singolo stabile nell’Allegato 1, assoggettando gli stessi al ribasso d’asta
offerto dall’Impresa.
Tale importo è comprensivo della fornitura di combustibile, della mano d’opera e
fornitura materiali per la conduzione, pulizia e messa a punto secondo quanto
specificato all’artt. 33 e 34 del presente Capitolato.
Con riferimento all’Allegato 1 del presente Capitolato e per ogni località in esso
individuata dal codice identificativo dell’impianto, il parametro economico remunerativo
del servizio di riscaldamento, retribuito a grado-giorno, è stato così ricavato:
-
dall’analisi e successiva elaborazione dei dati relativi ai consumi netti di
combustibile utilizzati per il solo riscaldamento (ottenuti cioè scorporando la
quota parte di combustibile afferente la produzione di acqua calda sanitaria e
gli extra orari di funzionamento), incluso l’ultimo anno intero di gestione e di 5
anni precedenti;
-
parametrando i dati di consumo, di cui al capoverso precedente, alla media
rappresentativa dell’andamento climatico invernale, calcolata prendendo a
riferimento i precedenti cinque periodi convenzionali di funzionamento degli
impianti termici secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 del DPR 412/93
regolamento attuativo della Legge 10/91, (numero di gradi-giorno registrati nel
detto periodo dall’Osservatorio di Milano Duomo secondo la classificazione
dell’edificio riportata nell’art. 9 del presente Capitolato);
-
considerando per il calcolo dell’importo €/GG i gradi-giorno mediamente ed
effettivamente erogati nei precedenti cinque periodi interi effettivi di
funzionamento degli impianti termici. Il numero di gradi-giorno è stato calcolato
con riferimento alla temperatura interna di mantenimento della volumetria
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maggiore ed il regime temporale di funzionamento degli impianti termici
previsto all’art. 9 del presente Capitolato;
-
sulla base della manodopera per la sola conduzione, minuta manutenzione e
manutenzione di esercizio degli impianti.
Con riferimento ai punti precedenti, si evidenziano, a puro titolo esemplificativo, i
parametri citati per una ipotetica località classificata nell’ambito dell’art.
9 con
mantenimento della temperatura di 20°C, funzionamento a pieno regime dal lunedì al
venerdì dalle ore 08:00 alle 18:00, funzionamento in regime di antigelo sabato e
domenica, con l’elaborazione del prezzo €/GG:
1. costo
combustibile
netto
annuo
per
la
media
dell’andamento climatico nel periodo convenzionale di
€ “A”
riscaldamento nel quinquennio precedente :
2. media
andamento
convenzionale
di
climatico
annuo
riscaldamento
nel
nel
periodo
quinquennio
precedente (riferimento temperatura indoor 20°C):
GG 2152
3. media gradi-giorno annuo effettivamente erogati nel
periodo
convenzionale
di
riscaldamento
nel
quinquennio precedente:
GG “B”
€ “C”
4. costo annuo manodopera
5. Costo a grado-giorno per la gestione (comprensivo di
fornitura di combustibile, minuta manutenzione e
manutenzione di esercizio degli impianti):
€/GG = (“A” + “C”) / “B”
Resta comunque stabilito che l’Appaltatore dovrà mantenere all’interno dei singoli
ambienti che compongono l’edificio conferito in gestione le temperature previste all’art.
9 del presente Capitolato.
Con riferimento all’Allegato 1 del presente Capitolato e per ogni località in esso
indicata, al cui servizio è installato un impianto termico e/o di climatizzazione
estate/inverno alimentato con fluido vettore prodotto da centrale termica ubicata in
posizione remota (centrale termica di quartiere) e/o da impianto di teleriscaldamento o
di tipologia analoga, il parametro economico remunerativo del servizio riscaldamento
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e/o climatizzazione estiva retribuito a €/giorno, €/anno è stato ricavato dalla
valutazione della manodopera per la sola conduzione, minuta manutenzione e
manutenzione di esercizio degli impianti esistenti.
Il prezzo €/GG, €/anno, €/giorno è inoltre comprensivo dell’onere per il servizio di
pronto intervento 24 ore su 24.
Tale prezzi di gestione si considerano comprensivi, inoltre, dell’onere per la fornitura
dei materiali necessari alla trasformazione di almeno 21 (ventuno) centrali da
combustibile liquido a metano per ciascun lotto, come meglio evidenziato all’art. 33.6
del presente Capitolato.
Per quanto riguarda la remunerazione della prestazione d’opera relativa a quelle
forniture si farà riferimento alle stesse modalità fissate per la contabilizzazione della
manutenzione a condizione.
b) La produzione di acqua calda sanitaria verrà riconosciuta al prezzo unico di € 3,50
(tre/50) al m³ per tutti gli stabili dotati di tale servizio quando detta produzione
comporta per l’appaltatore la fornitura di combustibile.
La produzione di acqua calda sanitaria che non comporta per l’appaltatore la fornitura
di combustibile si ritiene remunerata nel costo €/anno previsto per il pagamento del
servizio gestione/esercizio.
c) Il condizionamento estivo sarà riconosciuto in ragione dell’aliquota giornaliera stabilita
in via forfetaria e riportata nell’Allegato 1 del presente Capitolato.
d) La gestione degli impianti di piscina sarà corrisposta secondo i seguenti prezzi
giornalieri forfetari:
•
Piscine Scolastiche:
Conduzione per esercizio vasca natatoria
Rinnovo acqua bacino
€
52,00
€
Castellino da Castello
60,00
•
Piscine Pubbliche:
Forze Armate
€
52,00
Gattamelata
€
72,00
De Marchi - Bacone
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Conduzione per esercizio vasca natatoria
€
25,00
Rinnovo acqua bacino
vasca piccola
€
45,00
vasca grande
€ 450,00
e) Gli importi di cui sopra includono tutte le prestazioni indicate al successivo articolo art.
33.5 – PISCINE.
f) La manutenzione a condizione e gli eventuali interventi di adeguamento normativo
saranno liquidati a misura in base ai prezzi indicati nell’elenco prezzi del Comune di
Milano con validità 01/01/2002, ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al
presente Capitolato, dopo autorizzazione scritta del Responsabile del servizio.
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Art. 6 MODALITA’ DELL’OFFERTA
Le ditte concorrenti hanno l’obbligo di verificare le caratteristiche degli stabili le volumetrie
effettivamente trattate e gli impianti esistenti al fine di esprimere in sede di gara la propria
offerta ponderata a mezzo di sopralluoghi obbligatori. I tecnici comunali incaricati
rilasceranno specifici certificati comprovanti l’avvenuto sopralluogo. I sopralluoghi
dovranno considerarsi obbligatori per almeno 10 stabili rappresentativi di ogni Lotto, e
saranno scelti dal tecnico comunale stesso. Parallelamente le Imprese dovranno
rilasciare apposita autocertificazione di verifica, seppure con accessi informali, anche
per gli altri edifici, e comunque tale da garantire tutti gli elementi necessari per la corretta
formulazione dell’offerta.
I sopralluoghi di cui sopra dovranno essere effettuati previ accordi con gli incaricati
dell’Amministrazione che saranno indicati nel bando, ed il mancato rilascio
dell’autocertificazione di verifica da parte dell’Impresa comporterà l’esclusione della
stessa dalla presente gara d’appalto.
L’offerta economica dovrà essere riferita all’importo totale presunto a base d’asta, tenuto
conto dei prezzi indicati all’art.
5 e dovrà essere espressa con un’unica aliquota
percentuale.
Per tutti gli edifici costituenti i 4 Lotti, prescindendo dal tipo di combustibile, saranno
comprese nel compenso €/GG posto a base d’asta, almeno le seguenti prestazioni :
−
Formazione dell’anagrafe degli Impianti.
−
Esercizio degli impianti termici.
−
Manutenzione di esercizio.
−
Servizio di pronto intervento/ reperibilità.
−
Fornitura dei combustibili.
−
Redazione delle diagnosi energetiche per tutti i sistemi edificio/impianto.
Tali prestazioni dovranno risultare comprese nel compenso posto a base d’asta, anche
per gli immobili serviti da centrale termica ubicata in posizione remota (centrale termica
di quartiere) e/o da impianto di teleriscaldamento (o altra forma di riscaldamento in
comune con altri utenti), con la sola esclusione della fornitura dell’Energia Primaria, che
sarà a carico della Committente.
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per quanto riguarda gli interventi di adeguamento
normativo e la sostituzione di parti di impianto a causa di guasti o rotture (di cui agli artt.
33.3 e 33.6 del presente Capitolato), questi saranno contabilizzati a misura, previa
autorizzazione del Funzionario Responsabile incaricato per la Direzione Lavori, in base
ai prezzi esposti sul prezzario del Comune di Milano, con validità 01/01/2002 ed ai prezzi
aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al presente Capitolato, assoggettati al ribasso di asta
offerto in sede di gara.
L’Impresa non potrà eccepire durante l’espletamento dei servizi, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che
tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile.
Per tutte le ragioni espresse l’Impresa è tenuta a svolgere tutte le indagini preventive, del
tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta
economica con piena ed esclusiva responsabilità.
Con l’offerta formulata l’Impresa assume interamente su di sé, esentandone il
Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative,
esecutive e civili connesse con l’erogazione del servizio ed in particolare con il servizio
tecnico manutentivo che prevede l’esecuzione di attività e di interventi in locali con
presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti.
L’enunciazione degli obblighi delle spese e degli oneri a carico dell’Impresa contenuta nei
documenti contrattuali non è limitativa degli oneri stessi; ove si rendesse necessario
affrontare oneri e spese non specificamente indicati nei singoli documenti, ma necessari
o utili per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi saranno comunque a
completo carico dell’Impresa.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’Impresa dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in conformità a tutte le vigenti
ed applicabili norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali alcune delle quali vengono
di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
- Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 – “Norme per l’attuazione del Piano Energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia”.
- D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 – “Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma
4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e successive modificazioni riportate dal DPR
551/1999.
- Legge 05/03/90 n°46.
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 – “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico” – e
successivi provvedimenti di attuazione.
- Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 Marzo 2002 – “Disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza dell’inquinamento atmosferico nonché
delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”.
- Decreto Ministero delle Finanze 20 marzo 2000 – Caratteristiche tecniche delle
emulsioni di olio da gas o olio combustibile denso con acqua destinato alla frazione ed
alla combustione”.
- Legge 818 del 07/12/1984 e successivi provvedimenti di attuazione.
- Legge 46 del 05/03/1990 e successivi provvedimenti di attuazione.
- D.M. 12 Aprile 1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi.
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
- D.P.R. 1052 del 28/07/1977.
- Per il personale addetto alla condotta dei focolari si fa riferimento a quanto disposto
dalle norme contenute nel R.D. 12/05/1924 n. 824 e negli art.
16 e seguenti della
Legge 13/07/1966 n. 615.
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto” e successivi provvedimenti di attuazione.
- Legge n.1083. del 6 dicembre 1971, Norme per la sicurezza dell’impiego del gas
combustibile, Decreti e successive integrazioni, norme UNI-Cig e Direttive CEE.
- D.M. 1 dicembre 1975, Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi
sotto pressione e successive integrazioni.
- Prescrizioni ISPESL.
- Prescrizioni Vigili del Fuoco.
- MANUALE
DI
QUALITA’
e
CATALOGO
SERVIZI
dell’Impresa
compilato
conformemente alle norme UNI 29.000.
- D.M. 1 dicembre 1975 – “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in
pressione”.
- D.M. 01/03/1991 limiti di esposizione al rumore e successive norme U.N.I.
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed interpretazioni con
D.Lgs. 22/96 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 “attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili” e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 14 agosto 1999 n. 528 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14
agosto 1996, n° 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e
mobili” e successive modifiche e integrazioni.
- D.lgs 277/91 “Attuazione delle direttive n.80/605/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE,
n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti cnimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n.212.”
- Legge ordinaria del Parlamento n°257 del 27/03/1992 “Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto” e successivi provvedimenti di attuazione.
- DM 6/09/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3,
e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione
dell’impiego dell’amianto.”
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- D.M. 25 ottobre 1999 n° 471 – Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per
la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell’art.17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°2 e successive modifiche.
- DPCM 8 marzo 2002.
- Decreto Ministero delle Finanze 20 marzo 2000.
- Normativa CEI 648-11/17 – Norme per impianti elettrici.
- Direttiva 18 marzo 1991, n.91/156/CEE, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa
ai rifiuti.
- Dalla direttiva 12 dicembre 1991 n.91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi.
- Dalla decisione 22 dicembre 1994 n.94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti
pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della Direttiva 91/689/CEE relativa ai
rifiuti pericolosi.
- Dal D.Lgs. 27
gennaio 1992, n.95, attuazione delle Direttive 75/439/CEE e
87/101/CEE relativa all’eliminazione degli olii usati.
- DM 16 maggio 1996, n.392, regolamento recante norme tecniche relative
all’eliminazione degli olii usati.
- Norme tecniche UNI, UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI, applicabili alle attività ed agli impianti
in oggetto, nonché ai relativi componenti.
- Regolamento locale di igiene del Comune di Milano vigente (18 giugno 1994).
- Norme CEI 64/8 e Norme CEI 11/17 – Norme per impianti elettrici.
- 64-8/1 fasc. 4131 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 1;
- 64-8/2 fasc. 4132 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 2;
- 64-8/3 fasc. 4133 (1998)): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 3;
- 64-8/4 fasc. 4134 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 4;
- 64-8/5 fasc. 4135 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 5;
- 64-8/6 fasc. 4136 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 6;
- 64-8/7 fasc. 4137 (1998): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - Parte 7;
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
- 17-13/1 fasc.1433 (1990): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT);
- 17-13/3 fasc.1926 (1992): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) parte 3 :prescrizioni particolari per apparecchiature e di
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha
accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD);
- 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
- 11-17 fasc. 3407 R (1997): Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica – Linee in cavo;
- 11-1 fasc. 5025 (1999): Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente
alternata;
- 20-19 Cavi con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V
- 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V
- 20-22 Prova dei cavi non propaganti l’incendio
- 20-24 Giunzioni e terminazioni per cavi di energia
- 20-27 Cavi per energia e per segnalazione sistemi di designazione
- 20-28 Connettori per cavi di energia
- 20-23 Giunzioni a terminazione per cavi di energia a tensione non superiore a
600/100V in C.A. 750 in C.C.
- 20-34 Metodi di prova per isolamenti a guaine dei cavi elettrici rigidi e flessibili
(mescole elastometriche e termoplastiche).
- 20-35 Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco parte la prova di non propagazione
della fiamma sul singolo cavo in verticale.
- 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici.
- 20-37 Prova sui gas emessi durante la combustione dei cavi elettrici.
- 17-11 Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori, sezionatori in aria e unità
combinate con fusibili.
- 20-03 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari per tensione
nominale non superiore a 415V in C.A.
- 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con
sganciatori di sovracorrente incorporati.
- 23-05 Prese a spina per usi domestici e similari.
- 23-12 Prese a spina per usi industriali.
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
- 23-20 Dispositivi di connessione (giunzioni e/o derivazioni) per installazioni elettriche
fisse domestiche e similari parte I.
- 23-21 Dispositivi di connessione (giunzioni e/o derivazioni) per installazioni elettriche
fisse domestiche e similari parte 2.2.
- 28-03 Coordinamento degli isolamenti.
- 32-01 Fusibili a tensione non superiore a 1000V per C.A. e 1500 V per C.C..
- 33-01 Condensatori statici di rifasamento per impianti di energia a C.A.
- 34-03 Lampade tubolari a fluorescenza per illuminazione generale.
- 34-14 Portalampade per lampade tubolari a fluorescenza e portastarter per starter a
luminescenza.
- 34-16 Lampade a filamento di tungsteno per uso domestico e per illuminazione
generale similare requisiti generali.
- 34-18 Alimentatori transitorizzati per lampade a fluorescenza.
- 34-21 Apparecchi di illuminazione parte I°.
- 34-22 Apparecchi di illuminazione parte II°: requisiti particolari apparecchi fissi per uso
generale.
- 34-25 Portalampade per lampade ad incandescenza ed alogeni.
- 17-06 Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico.
- 70-01 Gradi di protezione involucri classificazione.
- 31-30 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – parte
10: classificazione dei luoghi pericolosi.
- 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – guida
alla classificazione dei luoghi pericolosi (guida alla applicazione della CEI 31-30).
- CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini.
Nello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato l’Impresa dovrà assumere la
funzione di TERZO RESPONSABILE ai sensi dell’art.
31, commi 1 e 2 della Legge
10/91, provvedendo, nel contempo, al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell’energia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93, tramite il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed
economica ai sensi dell’art. 26, comma 7, della Legge 10/91.
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Art. 8 PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
Per il riscaldamento degli ambienti si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel D.P.R.
26 agosto 1993, n° 412.
Essendo la stagione di riscaldamento suscettibile di variazioni, sia per eventuali
modifiche al testo delle leggi specifiche, sia per deroghe concesse dalle stesse leggi
oppure dall’Autorità competente (Sindaco o Presidente della Giunta Regionale),
l’Appaltatore si dovrà uniformare alle disposizioni emanate.
Qualsiasi variazione relativa ai periodi di funzionamento degli impianti e/o limitazioni
nell’erogazione delle temperature indoor verrà comunicata a mezzo di comunicazione
scritta dal Responsabile del Servizio e a tale comunicazione l’Impresa si dovrà
uniformare nello svolgimento del servizio di gestione degli impianti termici e/o di
climatizzazione inverno/estate.
Nel periodo estivo l’Appaltatore dovrà tenere in funzione la gestione della sola porzione di
impianto predisposta per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e ove
previsto per la climatizzazione estiva nonché gli impianti di termoventilazione (con
esclusione del servizio di riscaldamento) al fine di garantire negli ambienti i necessari
ricambi di aria esterna.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 9 ORARI GIORNALIERI – TEMPERATURE
Gli orari e le temperature minime da rispettare, per le diverse categorie di utenze, queste
ultime con la prescritta tolleranza di legge e strumentale -1°C / +2°C, dovranno essere le
seguenti:
Asilo nido
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media inferiore
1
2
3
Tipologia ambienti
indoor
Aule
Uffici
Locali visita medica
Tutti gli ambienti
Aule
Uffici
Locali visita medica
Tutti gli ambienti
Aule
Uffici
Locali visita medica
Palestre
Abitazione custode
Scuola elementare
Scuola media inferiore
4
Tutti gli ambienti ad
esclusione della
abitazione custode
Aule
Uffici
Locali visita medica
Palestre
Abitazione custode
Scuola media superiore
5
Tutti gli ambienti ad
esclusione della
abitazione custode
Aule
Uffici
Locali visita medica
Palestre
Orari settimanali di
mantenimento
temperatura
Orari giornaliero
di mantenimento
temperatura
dalle h
alle h
Dal lunedì al venerdì
07:00
18:00
Sabato e domenica
00:00
23:59
Dal lunedì al venerdì
08:00
18:00
Sabato e domenica
00:00
23:59
Dal lunedì al venerdì
08:00
18:00
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
Dal lunedì alla
domenica
22
20
22
7
20
20
22
7
20
20
22
17
20
Sabato e domenica
00:00
23:59
7
Dal lunedì al venerdì
Sabato
08:00
08:00
18:00
14:00
20
20
22
17
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
Dal lunedì alla
domenica
Sabato
Domenica
14:00
00:00
23:59
23:59
7
Dal lunedì al venerdì
Sabato
08:00
08:00
18:00
14:00
20
20
22
17
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
Tutti gli ambienti ad
esclusione della
abitazione custode
Sabato
Domenica
14:00
00:00
23:59
23:59
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Temperature
minime
(°C)
Classificazione edificio
Codice
classificazione
edificio
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNALE
Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste.
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7
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Scuola di ogni ordine e grado
con presenza di attività serale
Scuola e/o centro per disabili
6
7
Tipologia ambienti
indoor
Aule
Uffici
Locali visita medica
Palestre
Dal lunedì al venerdì
Sabato
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
Tutti gli ambienti ad
esclusione della
abitazione custode
Aule
Uffici
Locali visita medica
Palestra
Abitazione custode
Ufficio non presidiati in modo
continuativo (24 h su 24 h)
Ufficio non presidiati in modo
continuativo (24 h su 24 h)
8
9
Tutti gli ambienti ad
esclusione della
abitazione custode
Tutti gli ambienti
Spogliatoi
11
Dal lunedì alla
domenica
Tutti gli ambienti
Tutti gli ambienti
Abitazioni custodi
dalle h
alle h
08:00
08:00
22:00
18:00
20
20
22
17
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
23:59
23:59
7
18:00
22
20
22
22
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
08:00
Sabato e domenica
00:00
23:59
7
Dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al venerdì
08:00
18:00
08:00
18:00
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
22
Sabato e domenica
Spogliatoi
Biblioteca
Dal lunedì al venerdì
Tutti gli ambienti ad
esclusione della
abitazione custode
Tutti gli ambienti
Orari giornaliero
di mantenimento
temperatura
18:00
00:00
Dal lunedì alla
domenica
Abitazione custode
10
Sabato
Domenica
Abitazione custode
Spogliatoi
Ufficio presidiati in modo
continuativo (24 h su 24 h)
Orari settimanali di
mantenimento
temperatura
Dal lunedì alla
domenica
Dal lunedì alla
domenica
Dal lunedì alla
domenica
Dal lunedì alla
domenica
Dal lunedì alla
domenica
Dal lunedì al sabato
Dal lunedì alla
domenica
20
00:00
23:59
7
08:00
18:00
20
08:00
18:00
22
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
00:00
23:59
20
00:00
23:59
22
08:00
23:00
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Temperature
minime
(°C)
Classificazione edificio
Codice
classificazione
edificio
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNAL E
Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste.
Prot. Sett. 5.870/AC/03
20
Tutti gli ambienti ad
esclusione delle
abitazioni custodi
Domenica
00:00
23:59
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
7
Centro civico
12
Tipologia ambienti
indoor
Tutti gli ambienti
Dal lunedì al venerdì
Abitazioni custodi
Dal lunedì alla
domenica
Centro ricreativo multiservizio
13
Tutti gli ambienti
Centro sanitario
14
Tutti gli ambienti
Gerontocomio (Casa di
riposo)
Stabile di abitazione
compresa l’abitazione
custode
Museo
L’indicazione degli orari
settimanali e giornalieri sono
da ritenersi di base ed
indicativi.
Teatro
L’indicazione degli orari
settimanali e giornalieri sono
da ritenersi di base ed
indicativi.
Centro sportivo
Piscina scolastica (*)
15
Orari giornaliero
di mantenimento
temperatura
dalle h
Tutti gli ambienti ad
esclusione delle
abitazioni custodi
Centro sanitario ospedaliero
Orari settimanali di
mantenimento
temperatura
Sabato e domenica
Dal lunedì alla
domenica
Dal lunedì al venerdì
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
Tutti gli ambienti ad
esclusione della
abitazione custode
Sabato e domenica
Tutti gli ambienti
Dal lunedì alla
domenica
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
08:00
22:00
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
00:00
23:59
7
08:00
22:00
20
08:00
18:00
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
22
00:00
20
23:59
7
08:00
22:00
22:00
08:00
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
08:00
22:00
22:00
08:00
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
22
18
20
Tutti gli ambienti
17
Tutti gli ambienti
dotati di impianto di
riscaldamento
Dal lunedì alla
domenica
Tutti gli ambienti
Dal lunedì alla
domenica
07:00
21:00
20
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
08:00
22:00
20
08:00
22:00
22
19
Tutti gli ambienti
Spogliatoi
20
21
Dal lunedì alla
domenica
Dal lunedì alla
domenica
22
18
20
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
Palestre
Spogliatoi
Docce
Dal lunedì alla
domenica
08:00
22:00
17
22
22
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
Locale balneazione
Spogliatoi
Docce
Nelle giornate di
attività didattica
08:00
18:00
Pagina 59
Prot. Gen. 3.660.142/03
20
16
18
Dal lunedì alla
domenica
dalle h
Temperature
minime
(°C)
Classificazione edificio
Codice
classificazione
edificio
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNALE
Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste.
Prot. Sett. 5.870/AC/03
28÷32
22
22
Abitazione custode
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
Dal lunedì alla
domenica
20
Piscina pubblica (*)
Serre per vivaio
Docce pubbliche
22
23
Tipologia ambienti
indoor
dalle h
dalle h
23:00
Dal lunedì alla
domenica
08:00
Abitazione custode
Dal lunedì alla
domenica
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
Serre
Spogliatoi
Uffici
Dal lunedì alla
domenica
00:00
23:59
18
22
20
Abitazione Custode
Dal lunedì alla
domenica
Massimo 14 ore
dalle ore 05:00
alle ore 23:00
20
08:00
22
24
25
Orari giornaliero
di mantenimento
temperatura
Locale balneazione
Spogliatoi
Docce
Tutti gli ambienti
Casa di vacanza (**)
Orari settimanali di
mantenimento
temperatura
Giorni di
funzionamento
secondo i programmi
settimanali ordinati
dal Committente
Aule
Dormitorio
Uffici
Locali visita medica
Dal lunedì alla
domenica
Abitazione Custode
Dal lunedì alla
domenica
18:00
Impianti in
funzionamento a
regime secondo
Art.9 D.P.R.
412/93 in funzione
della zona
climatica, salvo
indicazione del
Committente
(*) Nell’ambito del servizio gestione calore, la temperatura da mantenere negli ambienti, così come
prescritta nel prospetto sopra riportato “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di
mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste” alla voce “Temperature minime”,
quando contenuta nel campo di variazione indicato si intende remunerata dal prezzo €/gradogiorno individuato, per ogni singola località, nell’elenco “Appalto di gestione e manutenzione
impianti meccanici. Periodo dal 16/09/2003 al 15/09/2006. Prospetto riepilogativo ai fini
gestionali delle informazioni identificative degli impianti al servizio delle località oggetto
dell’appalto” di cui all’art. 1 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Nell’ambito del servizio gestione calore, con riferimento al prospetto sopra riportato “Temperature
ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature. Prestazioni termiche
richieste”, ed in particolare alla voce “Orari settimanali di mantenimento temperature” si precisa
che per quanto attiene il funzionamento degli impianti in regime di antigelo (mantenimento della
temperatura negli ambienti indoor a 7°C) oltre alle giornate indicate nello stesso prospetto, da
considerarsi come fondamentali, potranno essere ordinate dal committente, mediante
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Temperature
minime
(°C)
Classificazione edificio
Codice
classificazione
edificio
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO INVERNALE
Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste.
Prot. Sett. 5.870/AC/03
28÷32
22
22
20
20
20
22
20
comunicazione scritta, altre giornate e/o periodi di funzionamento degli impianti in detto regime
di esercizio.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
(**) Nell’ambito del servizio gestione calore, con riferimento al prospetto sopra riportato
“Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste”, ed in particolare alla voce “Orari settimanali di mantenimento
temperature” si precisa che per quanto attiene il funzionamento degli impianti questi dovranno
essere presidiati da personale tecnico specializzato operativo in numero e per le ore
indicate, per ogni singola località, nell’Allegato 1 al presente Capitolato d’appalto. Tale presidio
si intende remunerato nell’ambito del prezzo €/grado-giorno e/o €/kW remunerativo della
singola località.
CONDIZIONAMENTO – CLIMATIZZAZIONE NEL PERIODO ESTIVO
Tipologia ambienti
indoor
Orari settimanali di
mantenimento
temperatura
Orari giornaliero
di mantenimento
temperatura
dalle h
alle h
Temperature
minime
(°C)
Classificazione edificio
Codice
classificazione
edificio
Temperature ambientali - Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste.
Per tutti gli ambienti indoor facenti parte di edifici serviti da impianti di condizionamento - climatizzazione inseriti
nell’appalto e specificamente nell’elenco di cui all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto: “Appalto di gestione e
manutenzione impianti meccanici. Periodo dal 16/09/2003 al 15/09/2006. Prospetto riepilogativo ai fini gestionali delle
informazioni identificative degli impianti al servizio delle località oggetto dell’appalto”, è stabilito che, nell’ambito del più
generale servizio gestione calore, il servizio di condizionamento estivo sia erogato nei giorni e negli orari indicati nel
prospetto sopra riportato “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste” secondo quanto prescritto per il regime di funzionamento invernale alla voce “Orario
giornaliero di mantenimento temperatura” ad esclusione di quello in regime di antigelo.
Gli orari di servizio potranno subire modificazioni in senso estensivo o limitativo mediante comunicazione scritta da
parte del Committente.
Le condizioni termoigrometriche da garantire in regime di funzionamento estivo, salva diversa prescrizione comunicata
da parte del Committente, sono le seguenti:
In tutti gli ambienti
- temperatura:
- umidità relativa:
+ 26°C (tolleranza ± 1°C)
50% U.R . (tolleranza ± 5 % U.R.)
Il funzionamento delle unità di trattamento aria dovrà essere garantito in modo continuativo anche nei periodi stagionali
“intermedi”, ovvero anche al di fuori del regime di funzionamento invernale o estivo, al fine di assicurare negli ambienti le
necessarie portate di aria esterna di rinnovo. Il servizio di gestione e manutenzione di esercizio che ne deriva, qualora
non comporti consumo di combustibile, è da intendersi remunerato nel prezzo €/grado-giorno o €/anno relativo al
periodo di funzionamento invernale.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Al fine di garantire, secondo le indicazioni contenute nel precedente prospetto
“Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature.
Prestazioni termiche richieste”, il mantenimento delle condizioni termoigrometriche
indoor indicate e accettabili livelli di benessere per gli occupanti, contemperando le
esigenze di contenimento dei consumi energetici, la gestione degli impianti termici, di
condizionamento e di climatizzazione deve essere attuata in modo tale che le condizioni
prescritte siano mantenute in funzione delle grandezze termoigrometriche esterne ed in
particolare quelle di progetto previste nella legislazione vigente per la località di
installazione dell’impianto.
Resta inteso che le caratteristiche termoigrometriche, e ove la tipologia dell’impianto lo
consenta, di qualità e movimento dell’aria devono essere mantenute nel volume
convenzionalmente occupato dalle persone nei locali trattati.
Per volume convenzionalmente occupato si intende: la porzione del locale delimitata
dalle seguenti superfici:
•
il pavimento;
•
una superficie orizzontale ad una altezza di 1,80 m al di sopra del pavimento
inteso come superficie di calpestio da parte degli occupanti (ad esempio un
soppalco a qualunque altezza posizionato è da considerarsi pavimento);
•
superfici verticali poste a distanza di 0,60 m da ciascuna delle pareti del locale o
dalle
apparecchiature
utilizzate
per
il
riscaldamento,
condizionamento,
climatizzazione invernale o estiva.
Qualora
gli
ambienti
costituenti
l’immobile
siano
serviti
da
un
impianto
di
termoventilazione, condizionamento o climatizzazione, si richiedono le seguenti ulteriori
prestazioni la cui esecuzione deve essere garantita sia in regime di funzionamento
invernale che estivo:
•
alle condizioni termiche prescritte negli ambienti indoor, così come indicato nel
precedente prospetto “Temperature ambientali – Orari settimanali e giornalieri di
mantenimento temperature. Prestazioni termiche richieste” condizioni da
considerarsi per un funzionamento dell’impianto a regime, si associa la
prescrizione relativa alla condizione igrometrica che deve essere mantenuta per
tutti gli ambienti ad un valore pari al 50% U.R. (tolleranza ± 5% U.R.);
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
•
le condizioni termoigrometriche precedentemente prescritte devono essere
mantenute garantendo le portate di aria esterna e di estrazione rilevabili dai
documenti costruttivi dell’impianto e/o dalle disposizioni comunicate dal
committente per il tramite del Funzionario Responsabile;
•
all’inizio della stagione estiva e invernale eseguire, a carico dei sistemi di
regolazione elettronica e aeraulici di diffusione, la riconfigurazione dell’impianto in
modo tale da garantire, entro le tolleranze prefissate, il livello prestazionale
indicato nei documenti costruttivi dell’impianto e/o dalle disposizioni comunicate
dal Committente per il tramite del Funzionario Responsabile. Con cadenza
almeno annuale, o in caso di esecuzione di opere manutentive a carico delle reti
aerauliche alla fine dei lavori, effettuare la verifica strumentale del livello funzionale
dell’impianto (unità di trattamento aria, reti aerauliche nella loro globalità compresi
gli organi di intercettazione e/o di regolazione della portata dell’aria, terminali di
distribuzione e/o trattamento dell’aria) e in caso di esito negativo procedere
all’eventuale taratura del sistema impianto. Entrambe le dette operazioni si
ritengono ultimate con rilascio delle certificazioni attestanti il livello prestazionale
dell’impianto stesso.
Per qualsiasi tipologia di edificio e di impianto meccanico in esso installato rientrante nel
servizio gestione i valori di temperatura ed umidità, così come di tutte le grandezze
fisiche occorrenti per una puntuale certificazione dello stato funzionale degli impianti
stessi, dovranno essere rilevati nei volumi convenzionalmente occupati, con strumenti
dotati di documentazione certificante il periodo di validità della taratura e secondo le
modalità richiamate nelle norme per il collaudo degli impianti termici e di climatizzazione
UNI-CTI 5364-76 e UNI CTI 10339. In linea generale si intende che durante le operazioni
di rilievo gli strumenti devono essere ubicati al centro dei locali stessi ad una altezza di
1,50 metri dal pavimento, con porte e finestre chiuse da almeno un’ora dopo il periodo di
aerazione per il ricambio naturale dell’aria, ed in
modo tale che l’elemento sensibile
dello strumento di misura sia schermato dall’influenza di ogni effetto esterno e,
comunque, secondo le norme tecniche di settore degli impianti oggetto del servizio
gestione e compresi nell’appalto.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 10 REQUISITI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’Impresa Aggiudicataria dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti di capacità tecnica e
finanziaria indicati nelle prescrizioni del bando di gara, dei seguenti requisiti aggiuntivi:
-
abilitazione, ai sensi della Legge 5 Marzo 1990, n° 46, per l’effettuazione degli
interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli
impianti di cui all’articolo1, lettere a, b, c, d, e, f, g, della stessa Legge; per i
concorrenti appartenenti agli altri stati membri è richiesto equivalente certificato
secondo la legislazione vigente nello stato di residenza;
-
requisiti di cui all’art.
1, comma 1, D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. per l’assunzione del
ruolo di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico”.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre mettere a disposizione entro 45 (quarantacinque)
giorni dal provvedimento di aggiudicazione, pena la risoluzione del contratto, previa
diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., una sede operativa nel Comune di
Milano atta a garantire l’efficace e continuativo collegamento con il Committente per tutta
la durata dell’appalto e dove dovrà essere dichiarata e localizzata la centrale operativa
dell’Appaltatore.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 11 GARANZIE PER I PRODOTTI E PER I SERVIZI
L’Appaltatore dovrà garantire che i Servizi ed i prodotti, così come ogni ulteriore attività
tecnica o industriale che dovrà essere eseguita ai fini del presente appalto, saranno
prestati in assoluta conformità alle procedure ed agli standards qualitativi previsti dalla
Documentazione Contrattuale.
L’Impresa dovrà garantire che i materiali, la tecnologia e l’eventuale documentazione
forniti al Committente in esecuzione del presente appalto saranno completi, corretti e
corrispondenti ai previsti standards qualitativi e di sicurezza esistenti nello specifico
settore al momento del loro utilizzo ed adozione.
Le obbligazioni dell’Impresa previste da questo articolo dovranno avere, per ciascun
prodotto impiegato nei Servizi oggetto d’appalto (apparecchiature e componenti di
impianto) una durata di 12 [dodici] mesi (qui di seguito il Periodo di Garanzia), a partire
dalla data stessa in cui il prodotto sia installato per l’utilizzo. Nel caso in cui uno o più
prodotti dovessero essere riparati o sostituiti durante il Periodo di Garanzia essi saranno
soggetti ad un’estensione della garanzia per un ulteriore periodo di 12 [dodici] mesi
decorrenti dalla data di sostituzione o riparazione.
Le obbligazioni dell’Impresa ad eseguire correttamente tutte le Prestazioni oggetto
dell’appalto, così come tutte le garanzie concesse in conformità a quanto previsto dal
presente articolo, non saranno comunque diminuite o comunque limitate da eventuali
accettazioni o approvazioni rese dal Committente relativamente alla conformità di
ciascun prodotto rispetto a quanto previsto nella Documentazione Contrattuale.
Il Committente comunicherà tempestivamente all’Impresa, a mezzo telefax o telefono, il
verificarsi di qualsiasi evento che possa fondare una richiesta di intervento ai termini del
presente articolo.
Nella comunicazione da inviarsi all’Impresa, il Committente indicherà all’Impresa le
irregolarità accertate in relazione ai Servizi prestati. Entro i termini prescritti all’art. 33.3.2
dalla ricezione della comunicazione del Committente, l’Impresa esclusivamente a sue
spese, provvederà ad inviare presso il luogo indicato dal Committente proprio personale
qualificato per intervenire alla rimozione delle irregolarità accertate nei Servizi.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Sotto la sua esclusiva responsabilità, l’Impresa avrà facoltà di provvedere agli interventi in
garanzia anche non direttamente con il proprio personale, ma anche incaricando terzi
subappaltatori all’uopo debitamente qualificati.
Il costo di tali interventi dovrà essere in ogni caso a carico dell’Impresa oltre alle eventuali
spese di viaggio ed accessorie.
Il personale incaricato di effettuare l’intervento in garanzia dovrà in ogni caso adottare
tutte le misure necessarie per porre rimedio il più rapidamente possibile agli inconvenienti
verificatisi ed a ridurre ogni conseguenza negativa di tali inconvenienti.
Nel caso in cui dovessero sorgere controversie fra il Committente e l’Impresa
relativamente alla riconducibilità o meno nell’ambito della copertura di garanzia di
eventuali richieste di intervento formulate dal Committente, l’Impresa si impegna a porre
rimedio senza ritardo e gratuitamente alle irregolarità e malfunzionamenti verificatisi.
Resta peraltro inteso che nel caso in cui fosse successivamente accertato che
l’intervento dell’Impresa non doveva essere ricompreso nell’ambito della copertura di
garanzia a termini del contratto, il Committente rimborserà all’Impresa le spese
sostenute ed adeguatamente documentate per tali interventi.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 12 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO
TERZI – TERZO RESPONSABILE
L’Impresa, in quanto Terzo Responsabile, dovrà eseguire i servizi sotto la propria ed
esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del
Committente e di terzi.
In particolare, la stazione Appaltante con l’affidamento del Servizio, delega all’Appaltatore
le funzioni di “Terzo Responsabile”, per svolgere tutte le attività previste dal DPR 551/99,
dal DPR 412/93 e dalla Legge 10/91.
L’Appaltatore in qualità di Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli
impianti meccanici ed in particolare quelli termici e di disporre di tutte le operazioni di
manutenzione di esercizio (programmata/preventiva) secondo le prescrizioni riportate nei
manuali di uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti
stessi, ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza.
Tali prestazioni (di cui agli artt. 33.1 e 33.2 del presente Capitolato) sono da ritenersi
compensate nel prezzo Euro/grado-giorno (€/GG).
L’Impresa dovrà ritenersi responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento degli
obblighi contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente
inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali saranno da
essa stessa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi prima della
firma del contratto.
L’Impresa dovrà correggere, integrare o ripresentare ex-novo gli elaborati che
risultassero difettosi o eseguiti in difformità degli standards usualmente adottati a livello
internazionale per l’esecuzione dei Servizi di gestione calore sempre che tali difetti o
difformità vengano comunicati dal Committente entro 30 (trenta) giorni dalla loro
individuazione e comunque non oltre 3 (tre) mesi dal completamento dei Servizi oggetto
del contratto.
I controlli eseguiti dal Committente sullo svolgimento dei Servizi e l’eventuale
approvazione da parte del Committente di procedure adottate o di elaborati prodotti
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
dall’Impresa, non sono da ritenersi limitativi né riduttivi della sua piena incondizionata
responsabilità.
L’Impresa è responsabile dei danni arrecati al Committente, ai suoi dipendenti e a terzi,
anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi
ausiliari in genere e di chiunque debba risponderne nell’esecuzione del contratto.
Sono a carico dell’Impresa sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a
beni dello stesso.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 13 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI
L’Impresa si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla
mano d’opera.
In particolare, ai lavoratori dipendenti dell’Impresa ed occupati nei lavori dell'appalto
dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei
contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località
in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Impresa non aderisce alle Associazioni
stipulanti o recede da esse.
Tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni
sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
All'uopo si precisa che, a richiesta, l’Impresa dovrà trasmettere al Committente i
nominativi del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli
Istituti assicurativi e previdenziali sopraindicati e la dichiarazione di aver provveduto ai
relativi versamenti dei contributi.
Qualora il Committente riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del
Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate si riserva il diritto insindacabile di
sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando l'Ispettorato del Lavoro
non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che
la vertenza sia stata risolta.
Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del
Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché
richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la
soddisfazione dei relativi oneri.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 14 SICUREZZA SUL CANTIERE
L’Impresa assumerà la qualifica di Responsabile dei Servizi e dei lavori assumendo
l’obbligo altresì di nominare, a propria cura e spese,qualora valutato necessario dal
Funzionario Incaricato, sia il Coordinatore per la Progettazione sia il Coordinatore per
l’Esecuzione di cui al D.Lgs. 494/1996 e 528/99 ed eventuali e successive integrazioni e
modificazioni.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 15 OPERAZIONI
PREVENTIVE
E
CONSEGNA
DEGLI
IMPIANTI
ALL’APPALTATORE
Gli impianti meccanici dovranno essere consegnati all’Appaltatore nello stato di fatto in
cui si trovano previo accertamento in contraddittorio tra le parti dello stato attuale.
All’atto della consegna di ciascun impianto, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le
parti, uno specifico verbale contenente essenzialmente:
1) l’elenco dei componenti principali che costituiscono l’impianto meccanico (apparecchi
in centrale tecnologica, apparecchi utilizzatori, schemi funzionali degli impianti, ecc.) e
relativo stato di mantenimento;
2) la volumetria complessiva riscaldata dell’edificio (secondo legge 10/91). Nel caso di
immobile il cui volume riscaldato complessivo risulti suddiviso, con riferimento alla
destinazione d’uso e alla classificazione edificio (vedasi l’art. 9 del presente
Capitolato) in due o più zone tra loro diverse, sarà cura delle parti indicare nel verbale
di consegna degli impianti le singole volumetrie afferenti a ciascuna zona e la
rispettiva destinazione d’uso individuandone la classificazione;
3) risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti degli impianti;
4) verifica di funzionamento delle apparecchiature;
5) le eventuali giacenze di combustibile nei depositi dei singoli edifici.
La stazione appaltante consegna all’Appaltatore, su supporto magnetico, una serie
completa di schede tecniche e materiale fotografico documentali della consistenza
tecnica e conservativa delle centrali aggiornata al settembre 2002.
Tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere aggiornate a richiesta anche di una sola
delle parti ed in contraddittorio fra di esse, se necessario, prima dell’inizio di ogni
stagione contrattuale, nonché in occasione di eventuali variazioni strutturali dell’edificio o
dell’impianto o di cambiamenti organizzativi delle attività svolte od assegnate all’edificio
stesso.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 16 ISPEZIONI E VERIFICHE
Senza pregiudizio per quanto previsto in relazione ai poteri del Responsabile del Servizio,
il monitoraggio dello stato di conservazione dell’immobile, della funzionalità degli impianti,
della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto delle normative vigenti e il controllo
della qualità del servizio verrà realizzato attraverso una serie di visite ispettive
programmate (a) e non programmate (b).
a)
per questa tipologia di visite il programma delle visite ispettive, contenente le
frequenze, le modalità di verifica e la composizione dei team di ispettori, verrà
definito dal Committente. Con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore il
Committente comunicherà, anche via fax e via e-mail, all’Impresa le date ed i
luoghi delle visite ispettive.
b)
questa tipologia di visite non verranno segnalate all’Impresa dal Committente, o
da Terzi incaricati a svolgerle su incarico del Committente.
Il Committente e/o terzi debitamente autorizzati o incaricati dallo stesso Committente
avranno titolo di accedere liberamente ai luoghi di esecuzione dei Servizi così come a
qualsiasi altro luogo dove opera l’Impresa.
L’Impresa e l’eventuale personale da questa incaricato per l’esecuzione dei Servizi,
fornirà al Committente tutta l’assistenza necessaria a permettere lo svolgimento delle
verifiche e/o ispezioni, assicurando altresì la disponibilità, ove occorra e nei limiti quando
necessario, degli apparecchi telefax, telefonici o informatici dell’Impresa.
Il Committente darà tempestiva comunicazione all’Impresa di qualsiasi irregolarità che
dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto
possibile, le ragioni dell’accertata irregolarità.
Entro i termini fissati agli articoli seguenti dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in
questo senso, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese,
alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Committente).
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 17 CAUZIONE E GARANZIE
Art. 17.1 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un
deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/20 (un ventesimo) dell’importo
contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare
eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma garantita entro un termine
massimo di 30 giorni consecutivi.
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al
“prime rate” più 2 (due) punti. Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità
temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad
apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del
documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà
attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia,
sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
I depositi cauzionali definitivi potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità
alternative:
a) presso la Cassa Civica - Via Silvio Pellico n. 16, Milano - in valuta legale o con assegni
circolari (intestati direttamente al Comune di Milano od al Civico Tesoriere del
Comune di Milano) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da
Istituti che abbiano uno sportello in Milano o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato),
fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo
al giorno di costituzione del deposito;
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del
R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza
assicurativa
(rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive
modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione
finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio del ramo cauzioni).
In ogni caso il deposito cauzionale definitivo deve essere effettuato con un unico tipo di
valori.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere
redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo
e corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i
soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
Art. 17.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile
verso terzi
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della Legge 109/94 e successive modificazioni, e
dell’art. 103 del Regolamento, che qui si intendono integralmente ed esplicitamente
richiamati, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare la Amministrazione contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
a) € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentovirgolazero) per i rischi di esecuzione,
b) € 5.000.000,00 (Euro cinquemilionivirgolazero) per la responsabilità civile per danni
causati a terzi : persone, animali e cose nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire i rischi dell'incendio, dello scoppio,
del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per
persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
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Con riferimento al punto b), la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione
che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Amministrazione
autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d’opera e finali.
La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore
della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della
stessa non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie.
3. Ai sensi dell’art. 103 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed
esplicitamente richiamato, l’Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore copre anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria
capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 17.3 Polizza di garanzia delle opere
1. Per quelle opere per le quali è previsto un periodo di garanzia di anni 1(uno)
l’Appaltatore dovrà consegnare, ad avvenuta effettuazione del collaudo provvisorio,
una specifica polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i
rischi connessi all’utilizzo delle opere, i danni, i difetti di esecuzione e di qualità dei
materiali coprendo l’onere economico di ogni eventuale intervento per l’eventuale
sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere.
2. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione
non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie.
3. Salvo a stabilire un periodo superiore, detta polizza avrà validità per tutta la durata
della garanzia.
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 17.4 Polizza postuma indennitaria decennale
1. Ai sensi dell’articolo 30 comma 4, della Legge 109/94 e successive modificazioni,
l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza postuma
indennitaria decennale a beneficio della Amministrazione o dei suoi aventi causa a
copertura del rischio:
a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura
dell’immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è
destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento, anche solo di una
porzione, o comunque determinano una situazione di apprezzabile menomazione del
bene;
b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della
statica dell’edificio.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione
non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie.
2. Il
limite
di
indennizzo
di
tale
polizza
è
pari
a € 2.500.000,00 (Euro
duemilionicinquecentovirgolazero).
3. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata
compagnia
o modificata dalla
di assicurazione o dall’assicurato durante il periodo di copertura
decennale.
4. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al contratto d’appalto,
una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000,00
(quattromilioni) di Euro
5. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui
sopra.
Le spese relative agli obblighi ed adempimenti
di cui sopra
faranno carico
esclusivamente all’appaltatore.
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Art. 18 RAPPRESENTANZA COMMITTENTE E RAPPRESENTANZA IMPRESA
Il Committente nominerà un Responsabile di Servizio che lo rappresenterà nei rapporti
con l’Impresa al fine di verificare in corso d’opera la perfetta osservanza di tutte le
prescrizioni contrattuali, in conformità anche con quanto stabilisce l’art. 1662 del C.C..
Il Responsabile di Servizio, o persona da lui delegata, dovrà essere tempestivamente
informato di tutte le attività intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli impianti. Per
l’espletamento dei sopraccitati compiti, il Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento
ad accedere ai luoghi nei quali l’Impresa svolge la sua attività.
L’Impresa nominerà quale proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con il
Committente un proprio tecnico qualificato che assumerà la carica di Responsabile
Tecnico il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto e dovrà
essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la
gestione dei servizi oggetto dell’appalto.
E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di assegnare al Responsabile del Servizio ed ove
esiste al custode dello stabile un recapito telefonico, cui far capo al di fuori del normale
orario lavorativo e/o nelle giornate festive, per far fronte alle eventuali emergenze
funzionali degli impianti oggetto dell’appalto. E’ fatto altresì obbligo alla stessa Impresa di
comunicare con la massima sollecitudine (massimo entro 24 ore) qualunque variazione
in merito ai propri recapiti telefonici destinati ai servizi di reperibilità.
Non è ammesso l’impiego di segreteria telefonica.
Il Responsabile Tecnico dell’Impresa (o, previa comunicazione scritta al Committente,
personale da lui delegato) dovrà garantire la reperibilità anche al di fuori del normale
orario lavorativo e nei giorni festivi al fine di fronteggiare ed intervenire nel casi in cui si
manifestino situazioni di pericolo e di inagibilità.
A tale scopo, il Responsabile Tecnico dell’Impresa, al fine di essere sempre contattabile
dal personale tecnico incaricato dal Committente di espletare il servizio di coordinatore di
reperibilità, dovrà essere dotato di telefono cellulare e dovrà poter disporre del personale,
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dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo o il danno e qualora richiesto
dal Coordinatore di Reperibilità del Committente ripristinare la funzionalità degli impianti
oggetto dell’appalto al fine di garantire il servizio ritenuto essenziale.
La comunicazione tra le parti contraenti potrà avvenire anche tramite sistema
informatico.
Le disposizioni, raccomandazioni ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi inoltrate
dal Committente dovranno avere risposta entro le 24 ore successive al ricevimento delle
stesse.
Il flusso delle informazioni dovrà essere organizzato attraverso idonea modulistica
predisposta dall’Impresa ed approvata dal Responsabile di Servizio o persona da lui
delegata, oltre che attraverso il sistema informatico.
La Committente si riserva la facoltà di emettere una propria modulistica di base, ovvero
apportare le debite correzioni alla modulistica presentata dalle imprese al fine di
uniformare il processo di comunicazione per i 4 lotti.
Ogni parte potrà formulare all’altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio
qualsiasi situazione eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni oggetto
di appalto, al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di
applicazione del contratto; tuttavia, in caso di situazioni di pericolo non è in alcun modo
giustificabile il mancato tempestivo intervento dell’Impresa per eliminare o limitare tale
situazione.
La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le
disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l’Impresa dagli obblighi e
responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle
clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle
leggi, regolamenti e norme in vigore.
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Art. 19 COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA
Tutte le comunicazioni che l’Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo dovranno essere
avanzate mediante nota scritta al Responsabile di Servizio e dovranno essere
debitamente documentate.
Detta comunicazione dovrà essere espressa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data
in cui l’Impresa ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal
ricevimento del documento del Committente che si intende impugnare.
La comunicazione dovrà essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni lavorativi
successivi.
Per le comunicazioni di natura contabile, i suddetti termini sono raddoppiati.
Qualora l’Impresa non esplichi le sue osservazioni nel modo e nei termini sopra indicati,
essa decade dal diritto di farle valere.
Il Committente comunicherà le sue determinazioni sulle sole comunicazioni presentate
dall’Impresa nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 15 (quindici) giorni
decorrente dalla scadenza dei 10 (dieci) giorni di cui sopra.
Le somme eventualmente riconosciute dovute all’Impresa saranno corrisposte in sede di
liquidazione del primo pagamento successivo alla determinazione del Committente.
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Art. 20 COMUNICAZIONI E CONTESTAZIONI ALL’IMPRESA
Le comunicazioni e contestazioni all’Impresa avverranno esclusivamente per iscritto.
Il Responsabile del Servizio, o persona da lui delegata o incaricata, effettuerà le sue
comunicazioni e contestazioni mediante note di servizio redatte in duplice copia, una
delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta, anche via fax.
Eventuali osservazioni che il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore intendesse avanzare
su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al
Responsabile di Servizio a pena di decadenza entro tre giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e
senza alcuna eccezione.
Il Committente comunicherà all’Impresa, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue
determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei
modi sopraddetti.
Nel caso di interventi caratterizzati da uno stato di urgenza o emergenza si ritengono
valide le disposizioni e/o gli ordini impartiti dal Committente o da un suo delegato per il
tramite di mezzo telefonico. Nell’eventualità che l’intervento indicato richieda, per il
ripristino dei livelli di sicurezza e funzionalità degli impianti meccanici, l’esecuzione di
opere accessorie, queste saranno oggetto di un successivo ordine scritto che sarà
inviato all’Impresa. Qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro
(es. reperibilità notturna e/o festiva) l’ordine sarà inviato all’Impresa entro il primo giorno
lavorativo successivo alla data dell’intervento.
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Art. 21 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA
L’Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile di Servizio
esclusivamente per iscritto, tramite il Responsabile Tecnico.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovrà essere
segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.
L’Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario
per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione tecnico-illustrativa.
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Art. 22 PENALI
Qualora il Committente accertasse la inidoneità di una qualunque attività svolta
dall’Impresa, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, e ciò dovuto a
ragioni diverse da quelle di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, o comunque a
cause non imputabili alla esclusiva responsabilità del Committente, l’Impresa – per
ciascun giorno di ritardo sul termine perentorio fissato dal Committente per
l’adempimento – pagherà al Committente, a titolo di penale per il ritardato adempimento,
un importo pari all’100% (cento percento) del costo giornaliero relativo al servizio di
gestione nel periodo invernale riferito all’immobile in oggetto valutato a conguaglio o a
saldo.
In particolare si riporta a titolo indicativo e non esaustivo l’elenco delle più frequenti attività
svolte dall’Impresa nell’abito dell’appalto e la relativa quantificazione della penale nel caso
si verifichi una inadempienza a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto
e/o per ritardo sul termine fissato dal Committente:
Attività svolta dall’Impresa. Penali previste in caso di inadempienza contrattuale
Quantificazione numerica della
Tipo di attività
penale in giornate di servizio
gestione nel periodo invernale
Per la mancata prova a caldo dell’impianto
1
Insufficiente temperatura ambienti (*) e, per le piscine, acqua di vasca
1
Insufficiente temperatura nelle prime ore del mattino per ritardata
accensione (*)
Insufficiente temperatura al lunedì per scarso preriscaldamento festivo
(*)
Insufficiente temperatura per acqua calda ad uso igenico –sanitario
Insufficiente ricambio aria esterna negli ambienti serviti da impianti di
climatizzazione, di termoventilazione ed aspirazione
1
1
1
1
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Attività svolta dall’Impresa. Penali previste in caso di inadempienza contrattuale
Quantificazione numerica
della penale in giornate di
Tipo di attività
servizio gestione nel periodo
invernale
Eccessive emissioni di fumo dal camino derivanti da anomalo
funzionamento del bruciatore
1
Irregolare conduzione del bruciatore e della combustione
1
Insufficiente temperatura acqua di ritorno al generatore di calore
1
Combustibili non adeguati alle prescrizioni contenute nel Capitolato
d’appalto e/o alle leggi vigenti
2 + immediata sostituzione del
combustibile giacente nel
serbatoio a carico dell’Impresa
Per le interruzioni del servizio dovute alla mancanza di combustibile
liquido qualunque ne sia il motivo compreso il mancato funzionamento
delle apparecchiature di elettriche o meccaniche di rilevazione
Persistente assenza del personale addetto alla conduzione degli
impianti
Trascurata manutenzione e conservazione degli impianti
Prima interruzione: 2
Successive interruzioni: 3
1
1
Mancata compilazione e/o aggiornamento e/o inoltro al Committente
dei registri dei valori di cloro attivo presente nell’acqua delle vasche
natatorie. Si intende anche le eventuali registrazioni su supporto
1
grafico e/o informatico dei valori rilevati con apparecchiature a
registrazione continua
Irregolare conduzione e/o manutenzione degli impianti di disinfezione
per i “passaggi obbligati” e/o degli impianti di depurazione, filtraggio e
2
ricircolo dell’acqua delle vasche natatorie
Insufficiente pulizia e ordine delle apparecchiature tecnologiche
Insufficiente pulizia e ordine dei locali pertinenti la centrale termica e
tecnologiche (intercapedini comprese)
1
2
Insufficiente pulizia ai camini e condotti fumo
2
Insufficiente pulizia alle parti interne delle caldaie
2
Mancato aggiornamento e tenuta in luogo del libretto di centrale o di
impianto
Insufficiente pulizia nei filtri aria degli impianti di climatizzazione
2
3
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Attività svolta dall’Impresa. Penali previste in caso di inadempienza contrattuale
Quantificazione numerica
della penale in giornate di
Tipo di attività
servizio gestione nel periodo
invernale
Presenza di materiali estranei nei locali pertinenti alle centrali
tecnologiche
Per mancato intervento in caso di chiamata di emergenza e/o
reperibilità
Al controllo da parte del Committente, per mancata esibizione da
parte del personale addetto all’esecuzione dei servizi previsti
nell’appalto del documento di identificazione
1
5
Cadauno € 250,00
(duecentocinquanta/00)
(*) L’insufficiente temperatura si intende registrata e calcolata, con le tolleranze indicate
all’art. 9 del presente Capitolato, come media delle rilevazioni strumentali effettuate,
con un numero minimo di rilevazioni pari a cinque, in ambienti presi a campione in
quanto ritenuti significativi e rappresentativi ai fini della valutazione della prestazione
del servizio gestione impianti termici.
Qualora la mancata attività svolta dall’Impresa comporti il non funzionamento
dell’impianto meccanico ed in particolare di quello termico per un tempo pari o superiore
alla metà del periodo giornaliero di servizio a pieno regime, oltre all’applicazione della
penale prevista nel prospetto di cui al presente articolo, non verrà retribuita l’intera
giornata di esercizio dell’impianto.
L’ammontare complessivo che l’Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al
Committente a titolo di penale non potrà eccedere il 30% (trenta per cento) del prezzo
complessivo dei Servizi per i quali si è verificato l’inadempimento valutato a conguaglio.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1382 C. C. è comunque fatta salva la
risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il
Committente dovesse sopportare a causa dell’inadempimento occorso (ivi compresi,
senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente
dovesse sopportare nel compimento del tentativo di recuperare o ridurre il ritardo
accumulato).
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Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora l’Impresa ometta di
eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, ovvero qualora
non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati nel rispetto dei Livelli di Servizio richiesti, il
Committente può ordinare ad altra Impresa, previa comunicazione all’Appaltatore,
l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi
ed i danni derivati all’Impresa stessa.
Le modalità di accertamento delle penali sono quelle descritte per ciascun servizio, e in
particolare:
−
raggiungimento dei livelli di servizio descritti nel presente Capitolato;
−
visite ispettive programmate e non programmate;
−
eventuale monitoraggio con sistemi informatici di futura installazione.
Le penali di cui al presente paragrafo si intendono cumulabili tra loro.
Qualora la presenza in loco di altre Ditte o Imprese incaricate dal Committente, comporti
l’impossibilità anche temporanea di svolgere determinati servizi, l’Impresa deve
segnalarla al Committente con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo sull’inizio del
servizio stesso. In mancanza di tale segnalazione, la mancata esecuzione o il ritardo nel
servizio è sanzionato con l’applicazione delle penali previste.
In dettaglio i parametri oggetto di penale sono riportati nel prospetto di cui al presente
articolo oltre che all’interno dei paragrafi del presente Capitolato; nei paragrafi successivi
vengono indicati, per ogni servizio, le attività per le quali la mancata o parziale erogazione
può portare, oltre all’applicazione di una penale anche alla risoluzione contrattuale ai
sensi dell’art. 1456 C.C. come di seguito precisato:
a.
Penali derivanti dalle visite ispettive: per ogni impianto, il cui controllo del servizio è
effettuato mediante visite ispettive, è previsto un numero presunto di rilevazioni che il
Committente può effettuare in ciascun semestre.
Tale valore viene indicato mediamente in n°10 visite ispettive per località. Nell’ambito
dell’intero lotto Il numero totale di visite ispettive con esito negativo N1 rapportato al
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totale delle visite ispettive per quel servizio N2 determina il valore X% corrispondente
alla percentuale di non conformità rilevata per il servizio.
Nel caso in cui X% sia uguale o maggiore del 5%, il Committente può applicare una
penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto percentuale oltre la
suddetta quota, nel caso in cui tale valore arrivi al 10% il Committente può procedere
alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c..
b.
Penali relative ai tempi di intervento riferiti ai servizi di gestione e agli interventi
manutentivi di esercizio in caso di emergenza e reperibilità: qualora l’Impresa superi
il livello di tolleranza, pari a 48 (quarantotto) ore cumulate di ritardo per ogni Lotto,
all’interno del periodo di riferimento semestrale, sia nel ripristino dei livelli di
funzionamento definiti per gli impianti, sia nel rispetto delle tempistiche definite, il
Committente
può
applicare
una
penale
pari
a
Euro
2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni ulteriore ora di ritardo riscontrata. Nel caso in cui le
ore di ritardo cumulate all’interno del periodo superino le 100 (cento) ore cumulate
per ogni Lotto, il Committente potrà procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi
dell’art. 1456 C. C..
c.
Penali relative al superamento dei livelli di tolleranza: qualora l’Impresa superi il livello
di tolleranza nella media delle rilevazioni di temperature degli ambienti (da effettuarsi
così come indicato negli articoli del presente Capitolato) facenti parte di uno stesso
lotto e:
•
riscaldati in regime di funzionamento invernale: tolleranza pari a –1°C/+2°C (così
come indicato all’art.9 del presente Capitolato) e per rilievi effettuati nel corso del
periodo di funzionamento degli impianti termici in regime invernale;
•
raffrescati in regime di funzionamento estivo: tolleranza pari a –1°C/+1°C (così
come indicato all’art. 9 del presente Capitolato) e per rilievi effettuati nel corso del
periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione in regime estivo;
il
Committente
potrà
applicare
una
penale
pari
a
Euro
2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ogni grado e/o per ogni punto percentuale in aumento o
in diminuzione rispetto all’intervallo di tolleranza, oltre che le eventuali sanzioni
previste da Enti terzi predisposti ad attività di controllo.
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Nel caso in cui lo scostamento del livello di tolleranza dovesse essere superiore a
±10°C e si dovesse protrarre per più di 5 (cinque) giorni solari, oltre l’applicazione
delle sanzioni pecuniarie il Committente potrà procedere alla risoluzione contrattuale
ai sensi dell’art. 1456 C. C..
d.
Penali relative alla ricezione delle richieste: qualora l’Impresa superi il livello di
tolleranza pari al 10% di rilevazioni negative relative ai dati immessi a seguito di
richieste, in qualunque modo, giunte alla Centrale Operativa, accertate su base
semestrale, il Committente può applicare una penale pari a € 2.500,00
(duemilacinquento/00), per ogni punto percentuale oltre la suddetta quota.
e.
Penali relative alla manutenzione: si applicano a tutti i servizi che prevedono una
manutenzione preventiva, nell’eventualità di guasti, interruzioni od anomalie causate
da una manutenzione non eseguita o eseguita non correttamente, secondo le
modalità previste per ciascun servizio.
In tali casi, verificati dal Committente anche attraverso il confronto tra schede degli
interventi e programma degli interventi relativo al servizio interessato, il Committente
stesso può applicare una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per
ciascuno dei primi 10 (dieci) casi riscontrati, e di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per
ciascun caso successivo al decimo.
f.
Penali relative all’esecuzione dei lavori di manutenzione:
L’Appaltatore è obbligato a rispettare gli ordini di servizio inoltrati dal Committente e
rispettare le scadenze temporali relative all’esecuzione dei singoli interventi.
Per ritardo nell’esecuzione dei lavori verrà applicata una penale del:
•
0,07 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni
giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato
intervento senza conseguenze evidenti all’impianto o al servizio;
•
0,21 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni
giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato
intervento causa disagio o disservizio;
•
0,63 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni
giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato
intervento causa di notevole disagio o disservizio;
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•
1,0 ‰ dell’importo lavori lordo triennale relativo alle opere manutentive per ogni
giorno di ritardo oltre al termine fissato dall’ordine verbale o scritto per mancato
intervento causa dell’interruzione del servizio.
Nel caso di interventi ritenuti urgenti dal Committente, la mancanza del rispetto della
scadenza temporale, che decorre dall’ordine telefonico, comporta per ogni ora di
ritardo, l’applicazione di una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo lavori lordo triennale
relativo alle opere manutentive.
Le penali di cui al precedente comma saranno contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.
In ogni caso qualora i ritardi nella fornitura di esecuzione di lavori siano tali da comportare
una penale di importo superiore al 10% (dieci-per-cento) dell’importo contrattuale, la
committente si riserva di risolvere il contratto.
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Art. 23 RECESSO
Il Committente avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi
momento, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’Impresa con un preavviso non
inferiore a 30 (trenta) giorni.
Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di
specifica indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di
preavviso minimo di cui sopra.
La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere
esercitata dal Committente senza necessità di alcun preavviso all’Impresa, laddove il
recesso sia giustificato da una delle seguenti cause:
a. proposizione di una domanda di fallimento dell’Impresa, o di una sua ammissione
a qualsivoglia procedura concorsuale;
b. delibera dell’Impresa di dare corso alla propria liquidazione volontaria, o alla
cessione dei propri beni ai creditori, o altra analoga procedura;
c. cessione del contratto a terzi.
Nell’ipotesi di recesso del Committente ai sensi del presente articolo, troveranno
applicazione le norme del Contratto (salvo che per le attività in corso di cui il
Committente chieda il completamento ai sensi di quanto appresso previsto nel presente
articolo).
Per quanto riguarda le eventuali attività che siano in corso alla data in cui la
comunicazione del recesso del Committente divenga efficace ai sensi degli articoli che
precedono, detta comunicazione dovrà specificare quali tra queste debbano essere
portate a termine.
Le attività che saranno portate a termine (in conformità a quanto specificato nella
comunicazione di recesso) saranno poi regolarmente retribuite dal Committente
all’Impresa secondo le previsioni del Contratto.
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Art. 24 RISOLUZIONE
Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 C. C.
mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del
termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
−
frode nell'esecuzione dei servizi;
−
inadempimento alle disposizioni del Committente riguardo ai tempi di esecuzione
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;
−
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
−
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
−
sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Impresa
senza giustificato motivo;
−
rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto;
−
subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
−
non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Capitolato e allo scopo
dell’appalto;
−
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui alla Legge 494/96.
Salvo quanto previsto altrove nel contratto e senza pregiudizio per le previsioni di legge in
materia, ciascuna parte potrà risolvere il contratto nel caso in cui l’altra parte non
adempie ad una delle obbligazioni sostanziali posta a suo carico dal contratto medesimo
e non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 15 (quindici) giorni successivi
alla ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia
stata richiesta di adempiere.
In tal caso, decorso inutilmente il suddetto termine, il Committente avrà la facoltà di
intimare la immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
scritta all’Impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori in oggetto.
Alla data comunicata dal Committente si procederà, in contraddittorio tra Impresa e
Committente alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Committente per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Impresa di corrispondere
le penali eventualmente maturate ai sensi dell’art. 22 - Penali che precede, si
applicheranno le seguenti prescrizioni:
a. il Committente avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le
attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata
risoluzione;
b. l’Impresa dovrà provvedere all’immediata restituzione al Committente di tutte le
attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprietà o di
pertinenza del Committente a disposizione dell’Impresa in quel momento
(rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio
che l’Impresa possa vantare, a termini contrattuali o di legge).
Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Impresa sarà tenuta a risarcire il Committente dei
maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito
dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al
completamento dei Servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno
comunque sofferto dal Committente in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Impresa
si sia resa responsabile. Il committente potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e
della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte
dell’Impresa nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico.
Senza pregiudizio per quanto precede, il Committente avrà facoltà di ritenere
integralmente risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
a. l’Impresa perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui
sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi oggetto del
contratto;
b. l’Impresa ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di
cui al contratto senza il preventivo assenso del Committente.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 25 FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti
dal contratto sia dovuto a forza maggiore, intendendo con tale termine, guerre, disordini,
catastrofi, epidemie ed, in genere, qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle
parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.
Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all’altra
per iscritto, il verificarsi dell’evento stesso entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo
verificarsi.
Nel caso in cui l’evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente
prevedere non debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non
saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per l’adempimento del contratto; è
comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un periodo
pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore.
Per il caso, invece, che l’evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente
prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non
concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto,
ciascuna di esse avrà facoltà di sciogliere il contratto stesso dandone avviso all’altra
parte mediante comunicazione scritta.
Tuttavia, qualora l’evento di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativi, ciascuna
parte, con preavviso di 60 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO
All’Appaltatore è fatto divieto di cedere o trasferire diritti e/o obbligazioni di cui al contratto,
senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
Tale divieto è applicabile anche con riguardo alla cessione di crediti e ad atti di
disposizione dei crediti in genere (mediante mandati all’incasso, cessioni in garanzia,
etc.) che intendano comunque perseguire, o di fatto realizzino, anche se in via indiretta,
l’effetto della cessione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di farsi sostituire negli obblighi e diritti di
cui al presente contratto nei confronti dell’Appaltatore, fatta salva ed impregiudicata la
solidarietà passiva dell’Amministrazione Comunale per gli obblighi assunti nei confronti
della stessa Appaltatrice.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 27 SUBAPPALTO
Tutte le prestazioni sono subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le
prescrizioni e l’osservanza dell’articolo 18 della legge n. 55 del 19 marzo 1990.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Committente, alle
seguenti condizioni:
− che l’Impresa abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizio o gli
eventuali lavori che intende subappaltare;
− che l’Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso il Committente almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Impresa alla quale è affidato il
subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, società o consorzio;
− che l’Impresa, nel caso di subappalto dei lavori o servizi, unitamente al deposito del
contratto di subappalto presso il Committente, trasmetta allo stesso la
documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente e dal presente Capitolato per l’espletamento dei lavori o
servizi da realizzare in subappalto;
− che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro
154.937,07
(centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07)
l’Impresa
deve
produrre al Committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità
di cui al D.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto dovrà essere autorizzato preventivamente dal Committente in seguito a
richiesta scritta dell’Impresa.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
L’autorizzazione verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: tale
termine potrà essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il
Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento in subappalto comporterà i seguenti obblighi:
− dovranno essere comunicati al Committente i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, con l’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo
dei medesimi;
− le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e saranno responsabili
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
− le imprese subappaltatrici, tramite l’Impresa, dovranno trasmettere al Committente,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali ed alla Cassa edile e dovranno altresì inviare, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
I lavori, forniture e servizi affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore
subappalto pertanto il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori.
L’Impresa resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per tutti i
ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell’esecuzione del contratto che
possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri
subappaltatori o subfornitori per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.
Alla stessa maniera, l’Impresa solleverà il Committente stesso da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
In caso di subappalto regolarmente autorizzato, il Committente rimarrà comunque
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Impresa Subappaltatrice e l’Appaltatore, la quale
rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e della corretta esecuzione dei lavori
nonché del rispetto dei programmi.
Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l’Impresa sarà
obbligata a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai subappaltatori stessi, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento
non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o
sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi, né potrà essere
addotto per ottenere indennizzi o risarcimenti.
Il subappalto non autorizzato comporterà le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Il personale e le imprese subappaltatrici saranno soggette al gradimento del Committente
che si riserva il diritto di identificare, per particolari settori di intervento, i soggetti ritenuti
più idonei.
Per particolari motivi, che l’Impresa documenterà adeguatamente al Committente, il
subappaltatore potrà essere sostituito in qualsiasi momento con il consenso del
Committente stesso.
Non saranno considerati subappalti:
•
forniture con posa in opera ai sensi dell’art. 18 del L.N. 55/90;
•
fornitura di materiali;
•
fornitura di manufatti e di impianti prodotti da ditte specializzate.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 28 RISERVATEZZA
Tutta la Documentazione Contrattuale consegnata all’Impresa nell’ambito o comunque
correlata all’esecuzione del Contratto, così come tutta la documentazione tecnica che
dovesse essere creata dal Committente e dall’Impresa congiuntamente e non durante la
vigenza del Contratto, sono, resteranno e, comunque, diverranno automaticamente di
esclusiva proprietà del Committente.
L’Impresa dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,
cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata.
Le summenzionate previsioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a quelle
informazioni:
−
che fossero già note all’Impresa precedentemente a comunicazioni che egli abbia
ricevuto nell’ambito del Contratto;
−
che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni
del Contratto;
−
la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per
iscritto dal Committente.
Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta
eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per
iscritto dal Committente, ovvero relativa a controversie sulla gara di appalto da parte di
altre imprese concorrenti.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte del Committente e
dell’Impresa.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 30 FORO COMPETENTE
Le Parti fanno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente ogni
disputa che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione, interpretazione o scioglimento
del contratto.
In caso di controversie il Direttore di Settore, acquisita la relazione del Responsabile di
Servizio e sentito l’Appaltatore, formula all’Amministrazione una proposta motivata di
accordo bonario.
L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.
Ogni eventuale controversia di natura legale o tecnica relativa all’interpretazione,
esecuzione
o
risoluzione
del
contratto
che
non
fosse
possibile
comporre
amichevolmente, sarà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario indicando come
Foro competente il Tribunale di Milano.
Pagina 102
Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 31 PIANO DELLA QUALITA’
Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite in conformità ad
un piano per l’assicurazione della qualità delle prestazioni predisposto dall’Impresa
secondo i principi della qualità ed in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9000.
Il piano, dovrà essere presentato, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del
contratto e sottomesso all’approvazione del responsabile del servizio e comunque non
oltre 30 gg. dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dovrà quanto meno
definire:
a) i metodi con cui si perseguono gli obiettivi della qualità per le attività oggetto
dell’appalto;
b) le fasi con cui si sviluppano i processi e che corrispondono alla prassi operativa
dell’organizzazione;
c) il cronoprogramma con cui si svilupperanno i lavori di manutenzione di esercizio;
d) la descrizione delle esatte modalità previste per ottemperare al costante
aggiornamento dei consumi;
e) l’elenco delle operazioni di cui si compongono le varie fasi di ogni attività; per le attività
di manutenzione impianti, come minimo, dovranno essere previste le operazioni
previste dalla normativa di legge evidenziando le attività aggiuntive e/o migliorative;
f) la descrizione di ogni operazione con specificazione e motivazione delle modalità
operative, delle procedure, delle sequenze, delle tempistiche, delle risorse;
g) l’assegnazione di specifiche responsabilità ed autorità e risorse durante le differenti
fasi delle attività;
h) le specifiche procedure documentate e le istruzioni da applicare;
i) la programmazione di esami, prove, controlli, collaudi e verifiche nelle varie fasi delle
attività, con specificazione delle apparecchiature e della strumentazione necessaria;
j) le apparecchiature di prova, controllo e collaudo disponibili, con i relativi programmi di
verifica e taratura;
k) una procedura documentata da eseguire per revisioni e modifiche del piano della
manutenzione durante lo sviluppo delle attività;
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
l) il metodo per misurare il grado di conseguimento degli obiettivi delle qualità;
m)
le procedure per la gestione delle non conformità e azioni correttive;
n) risorse umane e capacità specialistiche;
o) strumenti e programmi per elaboratore;
p) i programmi di formazione del personale del Committente previsti nelle varie fasi di
sviluppo
delle
attività
per
corrispondere
all’evoluzione
tecnologica
ed
all’implementazione di nuovi sistemi informatici (hardware e software);
q) requisiti tecnico-professionali-organizzativi che dovranno possedere i subappaltatoriprestatori d’opera che l’Impresa utilizzerà per prestazioni specialistiche;
r) procedure per attività che richiedano autorizzazioni particolari del Committente
(sospensioni di servizi essenziali, ecc.).
Per ognuno dei servizi il “Piano di Qualità” si dovrà articolare nelle seguenti sezioni
minime:
a. la programmazione
b. la progettazione
c. l’esecuzione
d. il monitoraggio periodico
e. il controllo dei risultati
L’Impresa dovrà altresì provvedere affinché tutte le maestranze e i soggetti coinvolti nel
servizio conoscano il “Piano di Qualità” e svolgano il proprio compito per garantire un
risultato pari alle aspettative.
Il “Piano di Qualità” dovrà essere periodicamente aggiornato e sottoposto all’esame del
Responsabile del Servizio nella nuova stesura.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 32 PIANI DI SICUREZZA
I servizi devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compresi i D.Lgs.
626/94, 494/96 e successive eventuali modifiche ed interpretazioni in materia di
PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di
PERMANENTE SICUREZZA ed IGIENE.
L’Impresa deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di
cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Particolare rilevanza assume il compito da parte dell’Impresa di mettere in campo tutte le
procedure e le strumentazioni atte a garantire la pubblica incolumità.
A tal fine adotterà il metodo della verifica preventiva, mediante un meticoloso
monitoraggio programmato sulla base dei rilievi dello stato manutentivo, eseguiti in sede
di formulazione dell’anagrafe.
I componenti degli impianti termici presenti nei locali “centrale termica” ed in particolare
quelli che funzionalmente comportano l’utilizzo e/o l’elaborazione di combustibili liquidi o
gassosi, dovranno essere sempre controllati impegnando sul posto personale altamente
qualificato o con sistemi di controllo a distanza.
Gli interventi manutentivi di esercizio (manutenzione preventiva-programmata) dovranno
consentire di mantenere permanentemente garantita la rispondenza degli impianti alle
vigenti normative tecniche in materia di sicurezza.
Il Committente dovrà essere permanentemente informato mediante la redazione di
verbali, relazioni tecniche e rapporti specifici utilizzando il sistema informativo offerto.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33 GESTIONE CALORE
L’Appaltatore dovrà provvedere all’espletamento di tutte le operazioni connesse con la
gestione calore, in particolare:
a) la conduzione e la manutenzione di esercizio (programmata/preventiva) degli impianti
meccanici (riscaldamento e climatizzazione) degli edifici conferiti in gestione.
Si precisa che per manutenzione di esercizio dell’impianto meccanico si intende
l’insieme delle operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione
degli apparecchi e dei componenti delle centrali tecnologiche che possono essere
effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di
consumo di uso corrente e/o sostituzione di apparecchiature, parti o pezzi di ricambio
come descritto in dettaglio al paragrafo 33.2 del presente Capitolato speciale
d’appalto.
Fanno parte della manutenzione di esercizio anche gli interventi finalizzati a far fronte
ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque
non modifichino la struttura base dell’impianto; in particolare l’Appaltatore dovrà
eseguire tutte le operazioni di manutenzione di esercizio secondo le prescrizioni
riportate
nei
manuali
d’uso
e
manutenzione
redatti
dal
costruttore
delle
apparecchiature stesse ovvero secondo quanto prescritto dalle norme UNI e CEI per
quanto di competenza;
b) la fornitura dei combustibili necessari al funzionamento degli impianti termici e di
climatizzazione per il riscaldamento e/o la climatizzazione ambientale degli edifici
conferiti in gestione, ed eventuale produzione centralizzata di acqua calda per uso
igienico-sanitario degli stessi edifici;
c) la gestione dell’impianto di riscaldamento piscina, produzione acqua sanitaria doccia e
impianti ausiliari connessi in modo da garantire l’utilizzazione della piscina stessa
secondo gli orari stabiliti e le attività complementari.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla conduzione e manutenzione della componente
idrica e di quella relativa agli impianti di asciugatura capelli, siano essi di tipo
automatico o centralizzato; la descrizione completa delle attività rientranti nella
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
gestione degli impianti al servizio delle piscine è riportata all’art. 33.5 del presente
Capitolato speciale d’appalto.
d) l’esecuzione di interventi di ottimizzazione degli impianti conferiti in gestione volti a
migliorarne le caratteristiche tecniche, anche adeguandoli normativamente alla
legislazione vigente in particolare mediante trasformazione a gas metano di almeno
21 impianti per ciascun lotto secondo le modalità previste All’articolo 33.6.
e) l’effettuazione di tutti gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di
funzionamento dell’impianto in questione (manutenzione a condizioni) a seguito di
eventi che pregiudicano il mantenimento degli standard funzionali ed ambientali
prescritti nel presente Capitolato.
Ogni intervento dovrà essere autorizzato mediante ordine di servizio emesso dalla
stazione appaltante.
Tali interventi saranno contabilizzati a misura in base all’elenco prezzi del Comune di
Milano con validità 01/01/2002 ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al presente
Capitolato.
f) l’Amministrazione si riserva di installare eventualmente uno specifico sistema di
telegestione che l’Appaltatore assumerà a proprio carico senza ulteriore spesa, dopo
che sia stata ultimata l’installazione, al fine di consentire all’Amministrazione stessa il
controllo e la gestione del servizio.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33.1ESERCIZIO IMPIANTI
Per esercizio si intende la conduzione dell'impianto meccanico nei termini previsti dalle
vigenti leggi.
La finalità dell’esercizio degli impianti meccanici consiste nell’assicurare il mantenimento
delle prestazioni contrattuali, l’efficienza e la continuità di funzionamento degli impianti nei
periodi e negli orari stabiliti dalla Committente; in particolare assicurare il livello di comfort
ambientale negli edifici oggetto dell’appalto nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla
normativa vigente e dal presente Capitolato, in relazione alle loro destinazioni d’uso e
secondo la classificazione riportata nell’Allegato 1 ed all’art. 9.
L'esercizio degli impianti meccanici è svolto attraverso le seguenti attività:
−
avviamento dell'impianto;
−
conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti;
−
pronto intervento;
−
spegnimento/attenuazione;
−
azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;
−
messa a riposo;
−
ed ogni quant’altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi contrattuali fissati
dall’Amministrazione Appaltante.
Il presente elenco è da ritenersi indicativo e non limitativo delle condizioni di fornitura di
servizio del presente appalto.
Art. 33.1.1 Periodi e durata del riscaldamento e della climatizzazione invernale ed estiva
L’Impresa, in quanto Terzo Responsabile sarà tenuta:
−
ad assoggettarsi alle necessità del Committente;
−
ad esporre presso ogni impianto termico una tabella in cui dovrà essere indicato
l'orario di attivazione giornaliera definito dal Committente; le generalità ed il
domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto
termico.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
L’orario di prestazione delle attività erogate da parte dell’Impresa, di norma richieste dal
Committente mediante comunicazione scritta o in caso di emergenza mediante ordine
verbale cui seguirà nell’immediato quello scritto, sarà quello richiesto dalle esigenze di
uso di ogni edificio da riscaldare e dai vari servizi da erogare e ciò anche in deroga a
quanto previsto all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni previste nel Capitolato, l’orario di
funzionamento degli impianti potrà risultare, in alcuni casi o periodi dell’anno,
condizionato dall’andamento climatico e dalla tipologia dell’edificio e degli impianti ad
esso asserviti, senza che l’Impresa possa avanzare diritti di sorta, ferme restando le
disposizioni di legge e le eventuali deroghe del Sindaco o delle autorità preposte.
In tutti gli edifici dovranno essere fornite le temperature contrattuali durante gli orari che
comunque si renderanno necessari per riunioni, servizio o qualsiasi altra natura qualora
ordinato dal Responsabile del Servizio.
Gli orari di servizio potranno subire modificazioni mediante semplice comunicazione
scritta da parte del Committente.
L’Impresa, su disposizione del Committente, adeguerà il periodo di gestione in base alle
condizioni meteorologiche tenuto conto della classificazione generale degli edifici per
categorie.
Il Committente si riserva la facoltà, nell'ambito delle compatibilità normative, di fissare
date diverse di inizio e di cessazione del servizio di riscaldamento invernale, così come
di richiedere orari aggiuntivi rispetto a quelli standard, comunicando l'ordine all’Impresa.
Lo stesso potrà ordinare la riattivazione del servizio anche dopo che sia stato interrotto
per scadenza normale ovvero per ordine di cessazione precedentemente impartito.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33.1.2 Conservazione e compilazione del libretto di centrale ed altre registrazioni
Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve conservare i "libretti di centrale",
conformemente a quanto prescritto nell’Allegato F del DPR 412/1993, presso le singole
centrali termiche e negli uffici tecnici dei presidi.
Il nominativo del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici
dovrà essere riportato in evidenza sui libretti di centrale.
La compilazione per le Verifiche Periodiche sarà effettuata dal Responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici.
Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici dovrà apporre la
propria firma sui libretti di centrale per accettazione della funzione.
Il Responsabile dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici sarà tenuto alla
compilazione del registro di carico e scarico del combustibile impiegato, secondo le
disposizioni in vigore.
Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dovrà provvedere al costante
aggiornamento dei consumi.
I report relativi ai dati di consumo di combustibile, dovranno essere conservati dal
Responsabile dell’esercizio presso la propria sede operativa, oltre che essere riportati
nei Libretti di Centrale di impianto.
Essi dovranno riportare in particolare modo:
−
l’annotazione mensile del consumo di combustibile per riscaldamento;
−
l’annotazione dei volumi di edificio riscaldati e degli orari di utilizzo dei medesimi
(comunicati dalla Committente);
−
l’annotazione mensile del consumo di acqua calda sanitaria;
−
le più importanti operazioni di manutenzione a condizione (a guasto o
migliorativa) quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la
sostituzione di caldaia, la sostituzione di bruciatore, il cambio di tipologia di
combustibile, il passaggio a teleriscaldamento.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
L’annotazione mensile del combustibile utilizzato dovrà essere eseguita sulla scorta delle
seguenti misurazioni:
−
combustibile gas naturale: lettura in metri cubi dai rispettivi contatori
volumetrici;
−
combustibili liquidi: lettura in litri dei rispettivi contatori volumetrici installati sulle
linee di adduzione del combustibile liquido ai bruciatori o, in caso di mancanza di
tali apparecchiature, mediante annotazione dei rifornimenti dei serbatoi risultanti
dai documenti fiscali di accompagnamento al trasporto del combustibile stesso;
−
energia da teleriscaldamento: lettura in kWh dai rispettivi contatori.
Qualora gli impianti non siano dotati di contatori volumetrici o di energia sarà onere
dell’Impresa la fornitura e l’installazione di tale strumentazione entro e non oltre 1 (uno)
mese dalla data di esecutività del contratto; tale onere si ritiene compreso nel compenso
€/GG, €/anno o €/MWh remunerativo del servizio di gestione e manutenzione di servizio,
in quanto indispensabili per la corretta attività contrattualizzata.
Tali consumi potranno essere oggetto di verifiche e controlli da parte del Committente in
qualsiasi momento; sarà inoltre compito dell’Impresa consegnare al Committente i
consumi di tutti gli impianti con cadenza bimestrale riferita alla stagione reale di gestione
riscaldamento prevista nel presente Capitolato speciale d’appalto.
I dati relativi ai consumi di combustibile di ogni singolo edificio conferito in gestione
dovranno essere riportati e consultabili, da parte dei tecnici dell’Amministrazione all’uopo
preposti anche su supporto informatico di immediata consultazione al termine di ogni
mese di esercizio e su futuro sistema di telegestione e controllo.
Al termine di ogni anno di gestione l’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione copie
conformi dei documenti fiscali (D.A.S. e bollette gas) relative ai consumi di ogni singolo
impianto in carico.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33.1.3 Avviamento degli impianti
L’Impresa sarà tenuta a predisporre gli impianti meccanici ogni anno per l'avviamento,
provvedendo pertanto allo svolgimento di tutte le opere necessarie al fine di verificare lo
stato dei componenti degli impianti e, all’occorrenza, eseguire il rabbocco con acqua
trattata, pressurizzare i vasi di espansione laddove esistenti, sfogare l'aria nei punti alti,
ecc. ed effettuare a proprie spese una prova a caldo dell’impianto i cui risultati dovranno
essere trascritti nei libretti di centrale.
In particolare la prova a caldo degli impianti termici dovrà avere una durata minima di 4
ore, con la messa in funzione di tutte le apparecchiature installate nelle centrali termiche
e nelle sottostazioni compreso i sistemi di regolazione e controllo, ad esempio le
centraline climatiche ove presenti.
L’Impresa dovrà comunicare al Committente la data di effettuazione delle prove suddette.
Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon
andamento
della
gestione
o
comunque
ritardare
l'inizio,
dovranno
essere
immediatamente segnalate per iscritto al Committente e verbalizzate.
Art. 33.1.4 Prestazioni di conduzione
L’esercizio degli impianti meccanici ed in particolare di quelli termici dovrà garantire il
mantenimento di una temperatura media nei limiti indicati all’art.9 di cui al presente
Capitolato.
Il servizio deve essere effettuato con personale professionalmente abilitato e nel rispetto
delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.
Durante l'esercizio, il rendimento di combustione non dovrà essere inferiore ai limiti di
rendimento previsto all’art. 11, comma 14, del DPR 412/1993; eventuali non conformità,
non derivanti dall'esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto al
Committente.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Il Committente si riserva la più ampia facoltà di eseguire controlli a campione sulla qualità
del combustibile fornito, inviando per le analisi il prodotto prelevato in contraddittorio tra
un tecnico incaricato dal Committente e uno incaricato dall’appaltatore ad un laboratorio
certificato ed individuato dallo stesso Committente. Ad ogni prelievo il prodotto sarà
riposto in tre contenitori a tenuta sigillati e riportanti su apposita etichetta il luogo e la data
del prelievo e la tipologia del combustibile contenuto. I tecnici presenti controfirmeranno
per accettazione le etichette. Dei tre contenitori uno sarà inviato al laboratorio per
l’effettuazione delle analisi mentre i due rimanenti saranno presi in carico rispettivamente
dal rappresentante del Committente e dell’Appaltatore per essere eventualmente utilizzati
in caso si renda necessario effettuare le controanalisi.
Il costo delle stesse analisi si ritiene compreso nel corrispettivo remunerativo del servizio
di gestione e della manutenzione di esercizio e, pertanto, a completo carico dell’Impresa
aggiudicataria.
L’Impresa dovrà garantire in qualsiasi momento in cui risultino funzionanti i generatori di
calore una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di emissione dei prodotti
della combustione stabiliti dalle leggi e normativa vigente.
Le misure di rilevazione dei parametri standard ottenute dalle analisi a carico dei prodotti
di combustione ed in particolare gli indici rilevatori dell’efficienza della combustione (ad
esempio l’indice di opacità) dovranno essere trascritte nei libretti di centrale.
L’Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali inquinamenti del suolo derivanti da
versamenti da serbatoi o durante le operazioni di rifornimento, fermo restando l’obbligo
dell’Impresa di verificare i certificati di collaudo dei serbatoi integrandoli eventualmente,
se mancanti, con nuovi certificati o provvedendo, secondo un piano d’intervento da
concordare col Committente, alla eventuale sostituzione o bonifica di quelli che non
dovessero risultare idonei (le opere necessarie per l’esecuzione della sostituzione e/o
della bonifica saranno contabilizzate a misura) previo ordine scritto da parte del
Responsabile del Servizio.
Nel caso in cui gli impianti risultassero danneggiati n
i seguito all’uso di combustibili
difformi da quanto prescritto nel presente Capitolato, all’art. 2, l’Impresa sarà tenuta
all’integrale ripristino degli impianti e, comunque, alla rifusione integrale dei danni causati.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Le misure di rilevazione dei parametri standard di opacità dovranno essere trascritte nei
libretti di centrale.
Prima e durante la gestione del servizio, secondo la prescrizione di legge e di buona
tecnica, l’Impresa sarà tenuta ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i
dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori installati
nelle centrali tecnologiche (in particolare nelle centrali termiche) e dell'impianto in
generale, rilasciando certificazione al Committente.
Eventuali provvedimenti adottati dal Committente per inadempienza a quanto descritto,
saranno da ritenersi a carico del TERZO RESPONSABILE; eventuali guasti che
comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 2 (due) ore dovranno
essere immediatamente comunicati al Committente.
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni
gestione stagionale invernale delle centrali termiche, dovranno essere effettuati tutti i
controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione vigente, che dovranno essere
registrati sul libretto di centrale.
Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima
dell'inizio del periodo di riscaldamento.
L’Impresa dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti
meccanici e/o ausiliari conferiti in gestione ai fini della sicurezza e della funzionalità. In
particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo le verifiche ai fini della sicurezza e
della garanzia della piena funzionalità dovranno riguardare le centrali tecnologiche, le
sottostazioni ed i componenti tecnologici di seguito elencati a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo: serbatoi, tubazioni in genere, camini, cunicoli, ispezioni,
grigliati, apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (quali, ad esempio,
interruttore generale, pulsanti di sgancio), gruppi frigoriferi, impianti di aggottaggio,
impianti tecnologici di piscina, impianti gas medicali, impianti sopraelevazione acqua.
L’Impresa dovrà periodicamente verificare, con cadenza semestrale, il regolare
funzionamento
delle
apparecchiature
di
misurazione
eventualmente
installate
(contabilizzatori), rilasciando certificazione di quanto rilevato.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
L’Impresa dovrà inoltre tenere regolarmente sotto controllo:
−
lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto meccanico in genere (centrali
termiche, sottostazioni, reti fluido vettore, elementi terminali di distribuzione in
ambiente, fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;
−
la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei
diversi locali;
−
il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione ove presenti;
−
la temperatura di ritorno dell’acqua al generatore di calore che non dovrà mai
risultare inferiore a 55°C. Le modifiche impiantistiche che dovessero rendersi
necessarie al fine di permettere tale tipo di regolazione dovranno essere eseguite
entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori e saranno economicamente a
totale carico dell’Impresa.
Qualsiasi disfunzione di funzionamento venga evidenziata nel corso della gestione dovrà
essere tempestivamente segnalata al Committente per gli interventi del caso.
L’Impresa dovrà curare inoltre :
−
il mantenimento in funzione delle apparecchiature di depurazione o di
addolcimento dell'acqua da immettere nell'impianto, (compresa la fornitura dei
prodotti necessari per il funzionamento delle stesse apparecchiature), comprese
tutte le apparecchiature di distillazione ed osmosi inversa presenti. Il fluido in
circolazione dovrà essere in ogni tempo privo di calcare onde non provocare
danni agli impianti;
−
il mantenimento in funzione delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua di
alimentazione dell’impianto di produzione vapore compresa la fornitura dei relativi
prodotti chimici che dovranno essere approvati dal Committente;
−
il mantenimento in funzione della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei
fumi, dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, idrogeno, incombusti, ecc.
Qualsiasi disfunzione di dette strumentazioni dovrà essere tempestivamente segnalata
al Committente e l’Impresa dovrà prendere i provvedimenti volti a garantire l'effettuazione
delle seguenti misure:
−
la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione;
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
−
tenuta in efficienza dei mezzi antincendio, in particolare per gli estintori per i quali
si deve provvedere alla verifica periodica semestrale ed alla ricarica (con
riferimento ai soli installati nelle centrali tecnologiche);
−
effettuare lo spurgo dei fanghi e della condensa (generatori di calore) con
periodicità semestrale e comunque ogni qualvolta si rende necessario a seconda
della tipologia dell’impianto.
I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI-CTI, UNI-CIG e
UNI-CEI vigenti. Le misure di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere
effettuata secondo quanto indicato nelle norme UNI 5364 e s.m.i..
Le misure del rendimento di combustione dei generatori di calore devono essere
effettuate secondo le normative UNI.
Il Committente avrà il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate,
in contraddittorio con l’Impresa, misure per la verifica delle grandezze fisiche (in
particolare temperatura e pressione) caratterizzanti:
-
le condizioni termoigrometriche e gli indici di confort nei locali degli edifici conferiti
in gestione;
-
i fluidi vettori utilizzati;
-
lo stato di funzionamento dei generatori di calore e/o dei gruppi refrigeranti;
-
le reti di distribuzione dei fluidi vettori;
per gli scambiatori di calore le condizioni termodinamiche dei circuiti primario e
secondario a monte e a valle dello stesso scambiatore.
Sarà compito dell’Impresa mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite
di certificato di taratura. Il controllo verrà effettuato in giorni ed ore concordate con il
richiedente.
Per i dati climatici esterni relativa ad ogni giornata di funzionamento degli impianti si farà
riferimento ai valori forniti dal Servizio Meteorologico di Brera-Duomo in Milano.
Per quanto concerne la temperatura e l’umidità relativa negli ambienti indoor facenti parte
degli edifici conferiti in gestione, la tolleranza ammessa sia nel periodo di funzionamento
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
degli impianti in regime di riscaldamento che quello di climatizzazione/condizionamento
estivo è rispettivamente di:
-
temperatura:
–1/+2°C:
-
umidità relativa:
± 5% U.R.
Ovviamente il dato attinente all’umidità relativa si riferisce ad ambienti serviti da impianti
meccanici di climatizzazione/condizionamento che consentano il controllo di tale
grandezza fisica.
L’Impresa dovrà adottare, con oneri a suo carico, ogni accorgimento atto a preservare
tutti gli impianti dell’edificio e gli apparecchi dai pericoli di gelo.
Eventuali inconvenienti causati dal gelo dovranno essere prontamente rimossi e riparati
dall’Impresa, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero derivati.
In caso di contestazione sul valore della temperatura misurata, la prova verrà ripetuta in
contraddittorio con l’Impresa secondo le modalità previste dalla norma UNI 5364 e s.m.i. I
risultati di tale seconda misurazione avranno valore ufficiale, anche nel caso di assenza
di rappresentanti dell’Impresa.
Il riscaldamento dovrà comunque essere erogato precisando che al di fuori degli orari di
“funzionamento a pieno regime”, (si prendano a riferimento i contenuti dell’art.9 del
presente Capitolato speciale d’appalto) ad esempio a titolo indicativo e non esaustivo
durante le domeniche, festività ufficialmente riconosciute, vacanze natalizie, pasquali ed
altre, il riscaldamento negli edifici dovrà essere erogato per mantenere gli ambienti alla
temperatura minima di +7°C.
Negli edifici la cui classificazione rientra nella tipizzazione “scolastica” di ogni ordine e
grado (si prendano a riferimento i contenuti dell’art. 9 del presente Capitolato speciale
d’appalto, codici di classificazione edificio dal n°1 al n°7), la gestione del servizio
riscaldamento per gli ambienti con “tipologia ambienti indoor” uffici (segreterie,
presidenze ed uffici in genere) dovrà essere assicurato a regime normale (temperatura
+20°C) anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche quando di norma, su
richiesta del Committente, viene ordinato il mantenimento in funzione degli impianti
termici al servizio dell’intero edificio in regime di antigelo.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Tale servizio è remunerato nel corrispettivo economico di gestione (€/grado-giorno,
€/anno, €/MWh) secondo il regime di funzionamento (pieno o antigelo) ordinato dal
Committente per l’intero edificio.
Negli edifici la cui classificazione rientra nella tipizzazione “Gerontocomio” (si prendano a
riferimento i contenuti dell’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto, codici di
classificazione edificio n°16), la gestione del servizio riscaldamento e/o climatizzazione
integrale estate – inverno deve essere garantita mediante presidio diurno per un
massimo di n° 8 ore al giorno, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (o da concordarsi con il
committente), per n° 5 giorni la settimana per tutte le settimane dell’anno (n°52) da parte
di n° 1 operaio specializzato con compiti di gestione e presidio funzionale su tutti gli
impianti destinati a tale servizio.
Tale servizio è remunerato nel corrispettivo economico di gestione (€/grado-giorno,
€/anno, €/MWh) secondo il regime di funzionamento ordinato dal Committente per l’intero
edificio.
L’Impresa dovrà garantire la fornitura di acqua calda, ove previsto, anche nei periodi in
cui non è richiesto il riscaldamento ed al di fuori degli orari di funzionamento normale.
Il Committente potrà richiedere l’impianto funzionante al di fuori degli orari di
funzionamento normale per esigenze diverse (ad esempio, a titolo indicativo e non
esaustivo: attività extra-oraria per l’effettuazioni di riunioni scolastiche, riunioni per attività
istituzionali come le sedute consigliari e/o di commissione, manifestazioni sportive nelle
palestre scolastiche, manifestazioni di varia natura).
La temperatura dei locali riscaldati, qualunque sia l'ubicazione degli ambienti, dovrà
comunque soddisfare le esigenze d'utilizzo dei locali stessi.
Qualora detta temperatura (o in generale le condizioni termoigrometriche) non possa
essere raggiunta in determinati ambienti per cause non dipendenti dal modo di
conduzione del servizio, l’Impresa è tenuta a segnalare la deficienza al Committente.
Il Committente si riserva di eseguire il controllo giornaliero a mezzo dei suoi incaricati e di
chiedere la visita di tecnici dell’Impresa per l'accertamento in contraddittorio della
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conservazione degli impianti e della regolarità di funzionamento degli impianti stessi, e
successivamente anche tramite un apposito sistema telematico.
L’Impresa dovrà altresì rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata
dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell'impianto.
Il Committente si riserva inoltre di segnalare all’Impresa, ogniqualvolta si renda
necessario, con opportuni ordini di servizio o regolare corrispondenza, ogni
inadempienza o insufficienza esecutiva delle norme contenute nel presente Capitolato.
Art. 33.1.5 Assistenza alle visite ed ai controlli
Il Committente dovrà concordare con i tecnici dell'ISPESL, della ASL, dei VV.F. ed in
generale degli organismi preposti all’attività di controllo le modalità ed i tempi di
esecuzione delle visite programmate agli impianti (centrali termiche, centrali frigorifere,
sottostazioni, centrali tecnologiche in genere, locali tecnici) nonché alle apparecchiature
e dispositivi soggetti a controllo nelle stesse ubicate (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: valvole di sicurezza, valvole d'intercettazione combustibile, pressostati, vasi
d’espansione) oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d'uso e fermi
degli impianti durante il periodo della gestione del riscaldamento.
L’Impresa, per le visite di controllo dei funzionari degli Enti preposti, dovrà fornire
l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature per
motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite interne, prove idrauliche, prove
di funzionamento.
Il Committente presenzierà alle visite ed il Verbale di Visita, stilato dai funzionari degli Enti
preposti, dovrà essere consegnato in copia al Committente ed all'Impresa in qualità di
Terzo Responsabile degli impianti.
L’Impresa sarà tenuta ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza della messa a
terra degli impianti elettrici e componenti tecnologiche degli impianti meccanici affidati in
gestione, (apparecchiature e componenti degli impianti) alle cadenze previste dalla ASL,
rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati sul libretto di centrale o di
impianto.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Prima dell'inizio di ciascuna gestione di riscaldamento, l’Impresa dovrà effettuare, in data
da concordare con i tecnici del Committente, una visita di constatazione per la verifica
del buon funzionamento dei sistemi di contabilizzazione del calore ove presenti, al fine di
assicurare la correttezza del funzionamento degli stessi.
Al termine della visita deve essere stilato un verbale comprovante l'effettuazione delle
verifiche e dei controlli.
Art. 33.1.6 Livelli di servizio
L’Impresa deve garantire i livelli di servizio descritti nella tabella indicata in seguito.
Per alcune tipologie di impianto meccanico dovrà essere garantito il loro funzionamento
per tutto il periodo annuale di gestione, secondo le disposizioni emanate dal Committente
per il tramite del Funzionario Responsabile mediante ordini scritti.
L’Impresa dovrà curare l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti meccanici
affidati in gestione ed oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto.
Le temperature si intendono misurate seguendo le indicazioni delle norme, al centro dei
locali, a 150 cm. da terra, con porte e finestre mantenute chiuse e almeno un'ora dal
termine delle eventuali operazioni di aerazione dei locali stessi.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Parametro
Livello di
Note
servizio
Rilevazione della temperatura:
percentuali di rilevazioni in sito
con idonee apparecchiature, nelle
quali si registrino valori nei limiti
della tolleranza fissati all’art. 9 del
presente
Capitolato
speciale
d’appalto.
Segnalazione di fuori uso
prolungati:
tempo intercorso tra la messa fuori
uso
dell'impianto
e
la
comunicazione all'Impresa della
indisponibilità dell'impianto nel
caso sia superiore ad 1 ora
Diminuzione
delle
richieste
d’intervento
90%
Negli ambienti serviti da impianti termici e di
condizionamento dell’aria nei quali la
temperatura contrattuale non potesse essere
raggiunta per cause indipendenti dal Servizio,
l’Impresa è tenuta a darne segnalazione
motivata alla Committente, 60 giorni prima
dell’inizio della stagione di utilizzazione.
entro 30 minuti
La comunicazione dovrà contenere la
previsione di indisponibilità e le azioni
intraprese per il ripristino.
10%
Il primo anno si procederà a rilevare il n° di
richieste di intervento che costituirà la base di
misura per gli esercizi successivi.
Art. 33.1.7 Penali
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo di tutti gli elementi che entrano nel calcolo delle
penalità contrattuali che va ad integrare quanto descritto all’articolo 22 del presente
Capitolato speciale d’appalto.
Parametro
Rilevazione
della
temperatura
Riferimento
numero di
rilevazioni
campionarie con
esito negativo sul
totale delle
rilevazioni effettuate
Segnalazione di numero di
fuori uso
segnalazioni
prolungati
effettuate in ritardo
Diminuzione
richieste
intervento
Numero di richieste
registrate
Tolleranza in
Parametro
Valore
Modalità di
un anno
Penale
Penale
controllo
10% delle
rilevazioni
nessuna
segnalazione
5% in meno
visite ispettive
mensili nella
Per ogni
1000,00
stagione per
percentuale di
(mille/00)
ogni località o
rilevazioni
Euro
lettura di
ulteriori
sistema
informatico.
verifica della
correttezza della
1000,00
per ogni
segnalazione
(mille/00)
segnalazione
diretta o con
Euro
sistema
informatico
Rilevazione
per ogni punto
200,00
diretta o con
percentuale
(duecento/00)
sistema
inferiore
Euro
informatico
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33.2 MANUTENZIONE DI ESERCIZIO
Scopo del servizio è quello di garantire, per tutta la durata dell’appalto:
−
il mantenimento delle condizioni di efficienza e continuità di servizio dell’impianto
−
conduzione in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone
−
utilizzo di eventuali sistemi per il monitoraggio e la termoregolazione degli impianti
meccanici
−
ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica
e dalle prescrizioni del Committente.
−
garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico del Committente;
Il servizio compreso nel corrispettivo remunerativo del servizio gestione e manutenzione
di esercizio (€/grado-giorno, €/anno, €/MWh), richiede che l’Impresa provveda ad
eseguire tutte le attività manutentive, con strategie preventive, riportate di seguito a titolo
puramente indicativo e da ritenersi come livello minimo da garantire.
Art. 33.2.1 Oggetto
Per Manutenzione di esercizio degli impianti meccanici, si intende l’esecuzione delle
operazioni, specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti, che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di
corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature
e materiali di consumo di uso corrente.
La manutenzione preventiva deve essere svolta almeno attraverso le seguenti attività
principali:
A – Pulizia
Per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze
depositate, o fuoriuscite, o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro
funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge (gli oneri di smaltimento
sono da ritenersi compresi nel prezzo €/grado-giorno, €/anno, €/MWh).
Per tutta la durata dell’appalto, l’Impresa avrà l’obbligo di curare la pulizia di tutte le
superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli
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ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell’appalto, quali
centrali e sottocentrali tecnologiche ed i relativi percorsi di accesso ad uso esclusivo
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intercapedini, sottotetti)
Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati
all’Impresa per l’espletamento delle sue funzioni. Tali attrezzature ed arredi dovranno
essere riconsegnati, alla fine dell’appalto, nello stesso stato in cui si trovavano alla
consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà.
Per gli stessi fini sopra evidenziati, l’Impresa dovrà operare, ove necessario, ritocchi alle
verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti affidati oltre
che delle porzioni di coibentazione danneggiate.
B – Verifica
Per verifica s’intende un’attività finalizzata a comprovare che l’apparecchiatura o il
dispositivo considerato fornisca le prestazioni attese dallo stesso, con le modalità
contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d'uso e con periodicità almeno annua,
fatto salvo indicazioni più restrittive delle normative vigenti.
Le modalità operative dovranno prevedere, tra l’altro, fasi autorizzative, con richiesta
formale al Committente, per tutte quelle verifiche che richiedano simulazione di primo
guasto e/o che comunque possano influire sulla corretta funzionalità del patrimonio
oggetto dell’appalto. Per talune verifiche il Committente si riserva di richiedere
l’esecuzione in orari e giorni particolari (anche festivi), senza maggior onere, come pure
si riserva di affiancare, al personale dell’Impresa, proprio personale con funzione di
supervisione.
C – Ripristino dei livelli e sostituzione materiali di consumo
Si intende il controllo, il rabbocco, la sostituzione ad intervalli programmati, secondo
quanto riportato nei manuali di uso, di oli lubrificanti, cariche gas ed altri fluidi delle
macchine e degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche degli
stessi; inoltre la sostituzione di tutti i materiali di consumo.
D – Smontaggio e Rimontaggio
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Sono comprese nelle attività di manutenzione di esercizio, ed a carico dell’Impresa, lo
smontaggio ed il rimontaggio, e tutte le assistenze, comprese attrezzature e macchine,
di qualsiasi entità, siano necessarie per effettuare gli interventi di pulizia, verifica,
riparazione sugli impianti meccanici in gestione.
E - Attività esecutive
Le apparecchiature e gli impianti sulle quali l’Appaltatore bisogna effettuare la
manutenzione di esercizio con verifica e controllo sono riportate a titolo indicativo e non
esaustivo nel presente elenco:
−
caldaie e tutti i componenti connessi;
−
bruciatori e tutti i componenti connessi;
−
elettropompe;
−
pompe di aggotto;
−
apparecchiature di regolazione e sicurezza;
−
vasi di espansione;
−
tutte le saracinesche di intercettazione;
−
impianto di termoregolazione;
−
impianto e quadro elettrico;
−
cisterne cisterne interrate o posizionate in appositi locali, loro accessori e
impianto di combustione;
−
tubazioni e isolamento delle stesse;
−
impianti di trattamento acqua e addolcitori, dove installati;
−
scambiatori di calore di qualsiasi tipo;
−
scaricatori di condensa;
−
valvole di intercettazione e regolazione;
−
impianti di condizionamento e refrigerazione, dove installati;
−
motocondensanti;
−
unità di trattamento dell’aria;
−
impianti di trattamento acqua piscina;
−
impianti di stoccaggio e distribuzione gas medicali;
−
impianti di aspirazione e/o ventilazione centralizzati e/o autonomi;
−
impianti di sopraelevazione acqua e di pressione;
−
impianti idrisanitari;
−
tubazioni ed accessori;
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−
canalizzazioni ed organi accessori e complementazioni;
− unità terminali in ambiente (radiatori, fan-coils, aerotermi, ecc.);
Dovrà essere cura dell’Impresa, all’interno del proprio piano programmatico, proporre il
piano degli interventi che ritiene necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di
massima efficienza corredandoli delle relative frequenze ed indicando le modalità con le
quali intende svolgerli.
Gli interventi di manutenzione programmata/preventiva non dovranno in alcun modo
penalizzare il regolare svolgimento delle attività all’interno dei locali degli immobili oggetto
dell’appalto.
Quindici giorni prima dell’inizio di ogni semestre di validità contrattuale, l’Impresa dovrà
consegnare un programma semestrale dettagliato degli interventi che intende eseguire
contenente, a livello minimale e non esaustivo, le seguenti indicazioni: descrizione
dell’intervento, il componente e il periodo nel quale verrà eseguito l’intervento, etc.
Tale programma degli interventi programmati semestralmente integrerà gli interventi
previsti
dal
programma
degli
interventi
periodici
agli
interventi
programmati
semestralmente.
Tale programma dovrà essere in:
−
interventi periodici, in conformità con il programma degli interventi periodici
proposto nell'offerta;
−
interventi necessari a restituire l’efficienza a quei componenti degli impianti
che, in caso di guasto, influiscono negativamente sulla qualità e garanzia di
funzionamento dell’attività primaria che si svolge nei complessi impiantistici.
L’Impresa dovrà redigere e consegnare al Committente un programma dettagliato degli
interventi relativi al singolo impianto meccanico, da svolgersi la settimana successiva,
con l’indicazione delle date, della natura e dei luoghi di intervento. Tutti i programmi
dovranno essere resi disponibili contemporaneamente anche su sistema informatico.
L’Impresa dovrà provvedere, con le frequenze che indicherà nel programma degli
interventi periodici consegnato in fase d’offerta, alla esecuzione delle attività descritte
nelle schede citate ed eventualmente di altre che riterrà opportuno eseguire allo scopo di
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
mantenere le migliori condizioni di funzionamento e di conservazione dei sistemi
impiantistici.
Dovrà essere compito dell’Impresa preoccuparsi dell’esecuzione degli interventi di
verifica periodica previsti dalle Leggi vigenti, garantendo la predisposizione delle
apparecchiature soggette a visita e la presenza di un tecnico e di un operaio
specializzato durante le periodiche visite di controllo sugli impianti effettuate dagli organi
preposti; compatibilmente con la funzionalità edifici affidati in gestione e nella forma più
sollecita onde assicurare la minima interruzione del servizio e comunque dopo aver
tempestivamente preavvisato il Committente ed aver da essa ricevuto la necessaria
autorizzazione.
Art. 33.2.2 Principali attività manutentive di esercizio a carico dell’Appaltatore
Le principali attività manutentive rientranti nella manutenzione di esercizio e la relativa
cadenza di effettuazione sono, a titolo indicativo e non esaustivo, elencate nei punti
seguenti.
A – Manutenzione dei generatori di calore almeno due volte per stagione invernale e
comunque tutte le volte che si ritiene opportuno, con particolare riguardo:
•
all’eliminazione delle fanghiglie;
•
al lavaggio chimico antincrostante lato acqua;
•
alla pulizia lato fumi che deve essere molto accurata.
•
il rifacimento dei rivestimenti refrattari;
•
la pulizia dei condotti fumo in centrale termica almeno due volte l’anno e tutte le volte
che si rende necessaria;
B – Manutenzione dei bruciatori a totale carico dell’Impresa:
almeno una volta per stagione invernale (salva diversa indicazione del Responsabile del
Servizio) e comunque tutte le volte che si presenta la necessità, con particolare riguardo
a:
•
check-up e regolazione della combustione da effettuarsi almeno una volta ogni tre
mesi e comunque tutte le volte che si rende necessario;
•
pulizia di tutte le parti in cui si può depositare la polvere;
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•
disincrostazione, almeno una volta al mese, dei diaframmi, dei deflettori, dell’imbuto e
degli elettrodi e relativi supporti della coppa e della controcoppa;
•
nel caso di bruciatori rotativi, pulizia dei contatti elettrici e controllo circuiti elettrici;
•
pulizia dell’elemento sensibile della fiamma;
•
pulizia dei circuiti combustibile e dei relativi filtri compreso l’eventuale preriscaldatore,
pompe e raccordi flessibili.
Una cura particolare va rivolta all’ugello che, nel caso di apparecchio a polverizzazione
meccanica, almeno una volta alla settimana va asportato, smontato nelle sue parti e
lavato con gasolio e benzina.
Sono altresì da considerarsi a totale carico dell’Impresa appaltatrice le riparazioni e/o
sostituzioni di tutte le parti minute di ricambio, delle parti deformate ed avariate e la
revisione totale con eventuale trasporto in officina tutte le volte che si ritiene necessario e
almeno una volta ogni due stagioni invernali.
C – Manutenzione dei serbatoi di combustibile liquido almeno una volta ogni due anni con
smontaggio delle tubazioni, apertura del passo d’uomo, eliminazione dei fondami, delle
morchie e dell’acqua eventualmente raccolta sul fondo, sostituzione guarnizione, pulizia
dei filtri, pulizia dell’indicatore di livello e della valvola a strappo.
L’eliminazione dell’acqua di infiltrazione e la sostituzione della guarnizione del passo
d’uomo, nonché la manutenzione delle tubazioni del combustibile, delle valvole
elettromagnetiche, delle valvole a strappo e degli indicatori di livello, con taratura degli
organi di sicurezza dovranno essere effettuate tutte le volte che si renderà necessario.
Si precisa che alla scadenza contrattuale l’Impresa a suo carico dovrà ritirare i
combustibili giacenti nei serbatoi e provvedere alla pulizia degli stessi con smaltimento e
conferimento dei fondami e delle morchie in discarica autorizzata, presentando al
Committente a lavori ultimati la documentazione di avvenuto smaltimento.
D – Manutenzione dei condotti di evacuazione fumi e dei camini: almeno una volta
all’anno esecuzione di una indagine visiva dello stato di conservazione del manufatto e
all’occorrenza effettuazione di una pulizia a fondo delo stesso condotto fumario, salvo
che non si rilevi la necessità (in contraddittorio con i tecnici incaricati dal Committente) di
una pulizia semestrale, con smaltimento e conferimento alle pubbliche discariche
autorizzate dei residui dei prodotti di combustione.
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E – Manutenzione delle elettropompe: almeno una volta l’anno e comunque tutte le volte
che si ritiene necessario il ripristino del normale funzionamento, con eliminazione di
rumori anormali, fornitura e sostituzione di premistoppa e delle tenute meccaniche. Sono
a carico dell’Impresa appaltatrice le riparazioni di sue parti (giranti, cuscinetti,
premistoppa, avvolgimenti elettrici, ecc.).
F – Manutenzione delle tubazioni, del valvolame e dei rivestimenti isolanti almeno una
volta all’anno comprendente la pulizia della rete di centrale termica prima della messa in
funzione dell’impianto. L’eliminazione di intasamenti a causa di impurità provocate da
introduzione di sostanze antincrostanti ed anticorrosive o da ruggine, lo spurgo dei
circuiti all’atto della prima messa in funzione e tutte le volte che si ritiene necessario
intervenendo sulle valvole di sfiato, il controllo dei punti fissi e dei compensatori di
dilatazione, il ripristino dei rivestimenti isolanti e/o la sostituzione di tratti di tubazione
ammalorati.
E’ altresì a carico dell’Impresa la riparazione di tutti gli organi di intercettazione di
regolazione degli impianti con particolare riferimento alle saracinesche, valvole di
intercettazione, rubinetti, valvole di sicurezza, valvole di sfiato, valvole a strappo, valvole
di miscelazione, scaricatori di condensa, valvole di scarico termico, filtri, riduttori di
pressione, valvole elettromagnetiche, indicatori di livello, flussostati, pressostati,
termostati (e relativi circuiti elettrici), detentori, valvole di regolazione anche
termostatiche, strumenti indicatori manometrici, idrometri, termometri e componenti delle
apparecchiature elettriche o quadri elettrici di distribuzione, come a titolo esemplificativo
e non esaustivo: lampade di segnalazione, fusibili, morsetti, minuteria varia, ecc.
La fornitura e sostituzione, tra l’altro, ed a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo, delle seguenti apparecchiature sarà computata a misura (considerandola
manutenzione a condizione):
•
valvole di sicurezza;
•
saracinesche;
•
rubinetti;
•
valvole normali di intercettazione;
•
filtri;
•
indicatori di livello;
•
valvole a strappo;
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•
detentori e valvole dei corpi scaldanti;
•
valvole elettromagnetiche alimentazione combustibile;
•
teleruttore;
•
salvamotori;
•
relè termici;
•
interruttori automatici magnetotermici differenziali;
•
pressostati.
G – Manutenzione dei corpi scaldanti ed elementi terminali in ambiente all’inizio di ogni
stagione e tutte le volte che risulta necessario per assicurare il normale funzionamento
degli stessi,consistente in:
•
eliminazione di eventuali perdite di acqua;
•
pulizia dei filtri dei ventilconvettori e degli impianti di termoventilazione e
climatizzazione con fornitura e sostituzione degli stessi con trascrizione su apposito
registro; la pulizia dei filtri andrà eseguita indicativamente, salvo diversa indicazione
fornita dal Funzionario Responsabile, ogni 30 giorni.
•
la pulizia delle alette delle batterie radianti di ventilconvettori, termoconvettori,
aerotermi ed UTA con l’uso di una spazzola, pettine con passo adeguato a quello
delle alette, pennello, aspiratore o compressore a seconda della necessità;
•
la pulizia interna dei medesimi corpi scaldanti e dei radiatori da qualsiasi tipo di
impurità, compresa la disincrostazione, che possa ridurre la normale efficienza del
corpo scaldante medesimo e del circuito;
•
la revisione e riparazione di valvole, detentori, valvole di sfiato aria, ove esistenti, e dei
filtri di cui sopra;
•
la riparazione di parti del motore delle unità terminali in ambiente e degli aerotermi, di
qualsiasi genere .
H – Manutenzione degli scambiatori di calore (rapidi e ad accumulo) e di riscaldatori di
acqua: comprendente l’apertura del serbatoio, l’estrazione del serpentino con pulizia
interna e disincrostazione con mezzi idonei, meccanici o chimici, almeno una volta ogni
anno o qualora ritenuto necessario ai fini della garanzia del servizio.
I – Manutenzione delle apparecchiature automatiche quando necessario ed almeno una
volta per stagione invernale, comprendente:
•
il controllo di funzionamento;
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•
la taratura conseguente;
•
la pulizia delle morsettiere e delle parti elettroniche;
•
il controllo di livello dell’olio nei gruppi servomotori con parti in bagno d’olio;
•
il controllo dell’elettrocompressore d’aria eventuale per il comando di apparecchiature
pneumatiche di regolazione e/o di intercettazione ubicate nelle centrali tecnologiche o
in posizione remota, con riparazione della valvola di sicurezza con relativa pulizia
degli ugelli, dei flipper, degli steli, perni e snodi, dei fulcri e delle leve degli eventuali
servomeccanismi.
L – Manutenzione Unità Trattamento Aria – manutenzione preventiva e programmata:
•
pulizia delle sezioni filtranti, dei plenum di presa aria esterna e di ripresa almeno due
volte per ogni stagione e tutte le volte che, a seguito di visite ispettive, venga indicato
dagli organismi di controllo competenti (ASL, ARPA, altri Enti) e/o dal Funzionario
Responsabile o suo delegato;
•
fornitura e sostituzione dei filtri di qualunque tipologia ubicati in posizione remota
rispetto alle Unità di Trattamento Aria, nel caso in cui la pulizia non dia luogo a risultati
“normativamente accettabili”;
•
pulizia integrale con sanificazione delle UTA con particolare riguardo alle sezioni di
raffreddamento e di umidificazione. In particolare si dovrà prestare la massima
attenzione alla manutenzione delle vasche di raccolta acqua di umidificazione e/o di
deumidificazione che dovranno essere periodicamente svuotate, pulite e trattate con
sostanze antimicotiche e antibatterio di tipo non tossico per la salute delle persone;
•
disincrostazione lato aria delle batterie alettate almeno due volte per stagione;
•
pulizia e ripristino delle sezioni di umidificazione e dei separatori di gocce, compreso
il lavaggio dei filtri;
•
riparazioni delle parti componenti dell’impianto;
•
verifica dello stato di funzionamento degli organi di trasmissione e dei motori elettrici
con eventuale sostituzione e/o serraggio dei componenti e delle cinghie di
trasmissione. In particolare è richiesta la rilevazione degli assorbimenti dei motori
elettrici che dovranno essere annotati in un apposito registro delle manutenzioni da
presentare su richiesta del Funzionario Responsabile o suo Delegato;
•
riparazioni delle sezioni ventilanti delle UTA con particolare riguardo alla bilanciatura
dei ventilatori e revisione dei cuscinetti degli stessi;
•
revisione delle serrande di taratura, del sistema di regolazione elettronica e del
sistema elettromeccanico di attuazione movimento ad esse asservito.
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M – Manutenzione delle apparecchiature elettriche comprendenti:
•
esame a vista dei componenti ed apparecchiature costituenti l’impianto;
•
controllo a vista delle strumentazioni dei quadri elettrici al servizio degli impianti
meccanici e di quelli a bordo macchina;
•
verifica normativa dell'efficienza della messa a terra degli impianti elettrici e
componenti
tecnologiche
degli
impianti
meccanici
affidati
in
gestione,
(apparecchiature e componenti degli impianti) alle cadenze previste dalla ASL,
rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati sul libretto di centrale
o di impianto;
•
misura della resistenza di isolamento della porzione di impianto a servizio
dell’impianto meccanico;
•
verifica presenza di tensione con valore regolare su tutte le fasi;
•
pulizia esterna ed interna dei quadri elettrici con aspirazione della polvere, verifica
che non esistano oggetti presenti all’interno dell’involucro e serraggio dei morsetti di
tutte le apparecchiature con eventuale disossidazione e sostituzione dei componenti
ammalorati;
•
verifica dell’efficienza degli interruttori differenziali;
•
controllo funzionale dello stato della segnaletica di sicurezza, avvertimento e
targhettatura funzioni attuatori;
•
controllo dello stato dei cartelli indicatori e della targhettatura di funzione attuatori;
•
controllo della presenza di schema elettrico aggiornato e leggibile.
•
Verifica dell’impianto di illuminazione e prese ausiliarie di corrente all’interno delle
centrali tecnologiche.
N – Manutenzione degli apparecchi di trattamento dell’acqua: comprendente la fornitura
ed il magazzinaggio dei materiali per la preparazione delle soluzioni saline per la
rigenerazione delle resine o per la ricarica dei dosatori, controllo della capacità ciclica e
misura periodica della durezza dell’acqua trattata (almeno una volta al mese per le
centrali ad acqua surriscaldata o a vapore o negli impianti speciali quali impianti frigoriferi
con condensazione ad acqua).
O – Controllo dei vasi di espansione comprendenti:
1 - vasi chiusi
•
controllo pressione vaso;
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•
controllo funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi organi;
•
controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle
valvole di riduzione e di ricarica automatica;
•
taratura delle valvole di reintegro acqua;
•
verifica integrità del diaframma, in caso di vaso a diaframma;
•
verifica presenza del cuscino d’aria o di gas ed eventuale ripristino;
•
verifica rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto, in caso di vaso
precaricato con o senza diaframma;
•
verifica rispondenza del livello al valore previsto, in caso di vaso autopressurizzato o
a livello costante;
•
verifica integrità di attacchi e giunzioni, rubinetterie ed eventuale eliminazione di
perdite d’acqua;
2 - vasi aperti
•
interventi di ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento;
•
smontaggio della valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sede e
verificare efficienza dei leverismi;
•
eliminazione dei depositi e incrostazioni formatesi sul fondo;
•
ripristino della impermeabilizzazione ove esistente;
•
verifica integrità di attacchi e giunzioni, rubinetterie ed eventuale eliminazione di
perdite d’acqua.
P – Manutenzione impianti condizionamento e pompe di calore, comprendente le
seguenti operazioni:
•
esecuzione di una preventiva analisi dei componenti delle apparecchiature frigorifere
e dei componenti degli impianti elettrici di potenza e ausiliari (gruppi compressori,
evaporatori, condensatori, rete gas frigorigeno e acqua, componenti di controllo e
sicurezza quali a titolo di esempio termostati, pressostati, flussostati, altro);
•
messa in funzione delle apparecchiature di trattamento acqua con controllo dello
stato di funzionamento e caricamento delle stesse con i prodotti chimici necessari;
•
riempimento con acqua e relativo sfogo aria impianto;
•
riempimento con acqua e relativo sfogo aria del circuito condensante;
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•
all’occorrenza, predisposizione al funzionamento delle apparecchiature in regime di
funzionamento estivo o invernale mediante la commutazione di tutti i sistemi di
regolazione e controllo e dei circuiti idraulici (valvole di intercettazione, di
miscelazione, altro);
•
messa in funzione di tutte le pompe di circolazione;
•
controllo ed impostazione delle regolazioni estive o invernali;
•
pulizia e disincrostazione esterna delle batterie alettate di scambio termico mediante
lavaggio con liquido detergente eseguita con apposita attrezzatura fino alla rimozione
totale dei depositi di calcare e dei sedimenti, e controllo dello stato di usura e della
rumorosità dei cuscinetti dei motori e dei ventilatori
•
verifica dello stato di funzionamento degli organi di trasmissione e dei motori elettrici
con eventuale sostituzione e/o serraggio dei componenti e delle cinghie di
trasmissione. In particolare è richiesta la rilevazione degli assorbimenti dei motori
elettrici che dovranno essere annotati in un apposito registro delle manutenzioni da
presentare su richiesta del Funzionario Responsabile o suo Delegato.
Tutte le operazioni manutentive a carico delle apparecchiature frigorifere devono essere
condotte in modo tale da evitare, per quanto possibile, dispersione di lubrificanti e fluidi
frigorigeni in ambiente.
L’Impresa dovrà quindi dotarsi di tutte le apparecchiature necessarie per il recupero dei
detti fluidi e il conseguente conferimento, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a ditta
o consorzi specializzata al recupero degli lubrificanti e fluidi frigorigeni.
Il mancato rispetto di tale adempimento contrattuale sarà oggetto di penale pari a €
500,00 (cinquecento/00).
MENSILMENTE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
•
controllo visivo e strumentale dell’efficienza dei condensatori e circuiti ad essi
collegati;
•
controllo pressioni, temperature di esercizio e livello olio del compressore e della
carica del fluido refrigerante (particolare attenzione è richiesta per la rilevazione e
l’eliminazione di eventuali perdite di fluido frigorigeno e olio dai circuiti del gruppo
frigorifero);
•
controllo ed eventuale eliminazione di piccole perdite d’acqua dei circuiti evaporativi e
di condensazione mediante serraggio tenute, controllo livello acqua evaporatore o
pressione idrostatica del circuito;
•
pulizia dei locali ed apparecchiature presenti.
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A FINE STAGIONE SI DOVRA’ PROCEDERE A:
•
pompaggio nel condensatore di tutta la carica del liquido refrigerante;
•
svuotamento dei circuiti lato acqua del condensatore e dell’evaporatore.
Q –Torri evaporative
•
verifica dello stato di funzionamento degli organi di trasmissione e dei motori elettrici
con eventuale sostituzione e/o serraggio dei componenti e delle cinghie di
trasmissione. In particolare è richiesta la rilevazione degli assorbimenti dei motori
elettrici che dovranno essere annotati in un apposito registro delle manutenzioni da
presentare su richiesta del Funzionario Responsabile o suo Delegato;
•
controllo dello stato di usura e della rumorosità dei cuscinetti dei motori e dei
ventilatori;
•
lavaggio e/o eventuale sostituzione dei pacchi alveolari e degli ugelli spruzzatori;
•
pulizia vasche dai depositi di calcare e dai sedimenti;
•
controllo e manutenzione delle pompe di spinta a bordo dei condensatori evaporativi
e dei raffreddatori a circuito chiuso;
•
nel caso di condensatori evaporativi o raffreddatori a circuito chiuso, pulizia e
disincrostazione esterna delle batterie alettate di scambio termico mediante lavatura
con liquido detergente eseguita con apposita attrezzatura fino alla rimozione totale
dei depositi di calcare e dei sedimenti.
R –Reti aerauliche
•
controllo e taratura delle reti aerauliche comprensive dei terminali di distribuzione aria
in ambiente;
•
esame visivo con cadenza annuale delle reti di distribuzione dell’aria mirato alla
verifica dello stato di conservazione, efficienza e pulizia degli stessi. In seguito a tali
visite di controllo l’Impresa dovrà comunicare al Funzionario Responsabile i risultati
ottenuti. In caso di esito negativo e previo ordine scritto del Funzionario
Responsabile, si procederà all’effettuazione di videoispezioni (comunque da
effettuare indipendentemente dai risultati dell’esame visivo con cadenza almeno
biennale) dei canali e all’esecuzione delle operazioni di bonifica ambientale con
rilascio delle certificazioni dei risultati ottenuti;
•
pulizia periodica dei terminali di mandata e ripresa in ambiente;
•
locale rifacimento di coibentazione in tratti ammalorati;
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•
se esistenti pulizia e taratura della componente di regolazione di batterie di
riscaldamento e/o refrigerazione, umidificatori a canale;
•
verifica e controllo con l’esecuzione di prove funzionali, con rilascio di certificazione
attestante l’avvenuta verifica, dei sistemi di rilevazione e intercettazione antincendio al
servizio degli impianti aeraulici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: serrande
tagliafuoco e relativa componentistica, adattatori, ventose magnetiche, sensori di
fumo e/o fiamma, servomotori di riarmo, centraline antincendio di supervisione del
sistema descritto).
S – Pulizia a fondo dei locali adibiti a centrale tecnologica almeno due volte l’anno, con
rifacimento di porzioni di intonaco e tinteggiatura qualora richiesto dal Responsabile di
Servizio.
Le operazioni tinteggiatura, da eseguirsi previo ordine scritto del Funzionario
Responsabile, dovranno essere eseguite almeno una volta nel corso della durata
contrattuale.
Restano a carico della stazione Appaltante tutti i lavori di modifica ed estensione degli
impianti, nonché l’installazione di nuove apparecchiature complesse.
In particolare si considerano escluse le sostituzioni delle seguenti apparecchiature
complesse indicate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
• caldaie;
• pompe di calore;
• bruciatori;
• sostituzione di tutti i corpi scaldanti dell’interno edificio;
• compressori d’aria;
• addolcitori;
• scambiatori e bollitori;
• intere reti di distribuzione idrauliche ed aerauliche;
• filtri aria di qualunque tipo a bordo delle sezioni ventilanti delle Unità di Trattamento
Aria, motori ubicati nelle sezioni ventilanti e le batterie di scambio termico a bordo
delle stesse UTA;
• recuperatori di calore;
• canne fumarie;
• interventi di bonifica dell’amianto.
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La sostituzione di tali apparecchiature e parte di impianti per guasto o criticità, ove
ritenuta necessaria, sarà decisa dal Committente che provvederà a programmarne i
lavori.
Negli ordini emessi dal Responsabile del Servizio per l’esecuzione dei singoli lavori verrà
indicato il termine temporale entro il quale i lavori stessi dovranno essere compiuti.
Potrà essere ordinato contemporaneamente qualsiasi numero di lavori in relazione alle
esigenze del momento.
Gli ordini di lavoro potranno essere comunicati dal Committente a mezzo fax o ritirati e
firmati presso lo stesso dall’Appaltatore o da un suo incaricato.
Gli ordini comunicati dal Committente a mezzo fax si intendono integralmente accettati
dall’Impresa qualora l’Appaltatore non comunichi a sua volta le controdeduzioni entro e
non oltre le 24 ore dal ricevimento dell’ordine stesso. A tale riguardo per il conteggio del
tempo trascorso dal ricevimento dell’ordine farà riferimento rispettivamente il report di
trasmissione dell’apparecchiatura fax per gli ordini inviati con tale mezzo e la data di
ricevimento dell’ordine in caso di ritiro brevi-mano da parte di incaricato dell’Appaltatore.
Gli ordini di lavoro, in caso di urgenza, potranno essere comunicati all’Appaltatore anche
telefonicamente, ma l’Appaltatore stesso deve provvedere a ritirarne presso Il
Committente il relativo ordine scritto entro il primo giorno successivo lavorativo, qualora
lo stesso ordine non sia stato inviato a mezzo fax da parte del Committente.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di introdurre qualsiasi modifica nei locali ed agli
impianti consegnati, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.
Nel caso in cui l’Appaltatore modificasse impianti e locali senza tale autorizzazione, sarà
tenuto, nel termine prescritto dal Responsabile del Servizio, a rimettere ogni cosa in
pristino a sue spese. Qualora, peraltro, le modifiche arbitrariamente introdotte fossero
ritenute utili alla Committente, questa potrà derogare dall’obbligo della rimessa in pristino,
ma l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun rimborso per i lavori fatti, che resteranno
acquisiti dall’Amministrazione comunale.
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Art. 33.2.3 Livelli di servizio
L’Impresa deve garantire i livelli di servizio descritti nella seguente tabella.
Parametro
Livello di
Note
servizio
Frequenze di manutenzione periodica:
numero di interventi periodici eseguiti nel
periodo di riferimento rispetto al numero di
interventi periodici indicati nel programma
degli interventi periodici.
Puntualità
esecuzione
interventi
programmati:
numero
di
interventi
programmati conclusi nei tempi previsti dal
programma settimanale
Consegna del programma semestrale:
giorni di ritardo dalla data di consegna del
programma semestrale
Consegna del programma settimanale:
ore di ritardo della consegna del programma
settimanale
100%
90%
zero giorni
zero ore
Dovrà essere possibile verificare la
chiusura degli interventi previsti nel
programma degli interventi periodici
sia dal libretto di centrale che da
sistema informatico
Dovrà essere possibile individuare
gli interventi non chiusi secondo i
programmi sia dal libretto di centrale
che da sistema informatico
il programma dovrà essere presentato
per l'approvazione quindici giorni
prima dell'inizio del semestre
il programma dovrà essere presentato
per l'approvazione entro le ore 16 del
giovedì lavorativo precedente
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Art. 33.2.4 Penali
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo di tutti gli elementi che entreranno nel calcolo
delle penalità contrattuali ad integrazione di quanto descritto nel paragrafo penalità.
Parametro
Riferimento
Tolleranza in
un anno
Frequenze di
manutenzione
periodica
Puntualità
esecuzione
interventi
programmati
Consegna del
programma
semestrale
Consegna del
programma
settimanale
numero di
rilevazioni
campionarie con
esito negativo sul
totale delle
rilevazioni
effettuate
numero interventi
eseguiti nei tempi
indicati nel
programma sul
numero totale degli
interventi
programmati
numero di ritardi
nella consegna
numero di ritardi
nella consegna
Parametro Valore Penale
Penale
Modalità di
controllo
Per ogni
400,00
2% delle rilevazioni percentuale
(quattrocento/00)
con esito negativo di rilevazioni
Euro
ulteriori
visite ispettive per
ogni lotto
rilevazione su
libretto di centrale
500,00
o sistema
(cinquecento/00) informatico o
Euro
verifiche ispettive
5% di ulteriore
ritardi
per ogni
punto
percentuale
superiore
nessun ritardo
per ogni
ritardo
verifica su
1000,00 (mille/00) protocollo in
Euro
entrata
5 ritardi ovvero un
per ogni
ritardo superiore
ritardo
ad 1 giorno
verifica su
1000,00 (mille/00)
protocollo in
Euro
entrata
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Art. 33.3 MANUTENZIONE A CONDIZIONE
La finalità della manutenzione a condizione, intesa in questa sede anche come correttiva,
è quella di mantenere nel tempo la costante efficienza e il livello tecnologico dell’impianto
meccanico al fine di assicurare le condizioni normative, contrattuali, il risparmio
energetico, il rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, oltre che
ridurre al minimo i tempi degli eventuali disservizi.
Ogni attività connessa alla manutenzione a condizione deve essere preventivamente
autorizzata dal Committente mediante ordine scritto redatto dal Responsabile di Servizio
o da persona da lui delegata.
La manutenzione in oggetto è svolta attraverso le seguenti attività:
−
riparazione di apparecchiature complesse;
−
ricambi e/o sostituzione e/o ripristino di componenti di impianti;
−
esecuzione di opere accessorie e connesse.
Art. 33.3.1 Oggetto
Il servizio, consiste nel mantenimento del regolare funzionamento degli impianti,
mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui non siano più riparabili,
di tutti i componenti e dei relativi accessori.
Nel caso in cui le parti necessarie da sostituire per la riparazione di un componente non
risultassero più in commercio separatamente, l’Impresa dovrà provvedere alla
sostituzione totale del componente stesso con altro avente le medesime caratteristiche,
scelto tra quelli in commercio il più possibile simile a quello da sostituire e comunque in
grado di assolvere lo stesso compito.
Di tale circostanza l’Appaltatore dovrà prontamente informare il Committente il quale,
verificata l’esigenza dell’intervento, autorizzerà, mediante ordine scritto, l’Impresa ad
effettuare i lavori.
Per manutenzione a condizione degli impianti si intende l’esecuzione degli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa
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vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti.
La manutenzione a condizione dovrà essere svolta attraverso le seguenti principali
attività:
A – Riparazione
In caso di non corretto funzionamento di un componente, l’Impresa dovrà provvedere alla
sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e
che sono causa della non rispondenza dell’intera apparecchiatura alle prestazioni attese.
B – Sostituzione
In caso di non corretto funzionamento del componente, la sostituzione risulta
comprensiva delle attività connesse allo smontaggio e rimontaggio del/dei componenti e
sottocomponenti dell'impianto.
Le attività connesse risultano remunerate nel costo di forniture e posa in opera del
componente oggetto della sostituzione.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si fornisce un elenco delle
apparecchiature che, da una analisi storica derivante dai report d’intervento, risultano
oggetto con maggior frequenza della fornitura e sostituzione. La sostituzione delle
seguenti apparecchiature sarà computata a misura (considerandola di fatto opera di
manutenzione a condizione):
•
generatori di calore e gruppi termici;
•
bruciatori e apparecchiature facenti parte delle rampe gas;
•
valvole elettromagnetiche alimentazione combustibile;
•
pressostati e termostati di sicurezza;
•
pompe di circolazione, di aggotto e anticondensa;
•
reti di distribuzione dei fluidi vettori (acqua, aria, gas, vapore) complete di staffagli,
verniciatura, coibentazione e tutto ciò che necessita per considerare l’opera finita,
collaudabile e rispondente alla legislazione sul risparmio energetico;
•
gruppi frigoriferi, torri evaporative;
•
autoclavi e gruppi di pressurizzazione acqua;
•
gruppi per il trattamento e l’addolcimento dell’acqua destinata agli impianti meccanici;
•
serbatoi di combustibile;
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•
indicatori di livello;
•
valvole a strappo;
•
valvole di sicurezza;
•
saracinesche;
•
rubinetti;
•
valvole normali di intercettazione;
•
elementi terminali per il riscaldamento e la refrigerazione degli ambienti (corpi
scaldanti, ventilconvettori, aerotermi, altri terminali);
•
detentori e valvole dei corpi scaldanti;
•
Unità di Trattamento Aria e loro componentistica;
•
filtri a bordo delle Unità di Trattamento Aria;
•
reti aerauliche e loro componentistica compresi gli elementi terminali di distribuzione
o ripresa dell’aria in ambiente;
•
quadri elettrici ed in generale la loro componentistica, quali a titolo esemplificativo e
non
esaustivo:
teleruttori,
salvamotori,
relè
termici,
interruttori
automatici
magnetotermici differenziali.
L’Impresa oltre a rispettare le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di
manutenzione definite nel Capitolato e le indicazioni sopra descritte dovrà definire le
modalità con cui si impegna ad eseguire il piano delle ispezioni e a comunicare al
Committente il risultato delle attività di controllo periodico.
C – Attività Esecutive
Di seguito viene riportato l’elenco indicativo e non esaustivo degli interventi di
manutenzione a condizione relativo in particolare agli impianti di riscaldamento:
−
manutenzione della rete di distribuzione dei fluidi mediante la riparazione ovvero
la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili;
−
riparazione o sostituzione dei corpi scaldanti e degli elementi terminali in
ambiente;
−
eventuale sostituzione o riparazione delle valvole termostatiche applicate ai corpi
scaldanti;
−
eventuale sostituzione mobiletti ventilconvettori;
−
eventuale sostituzione termostati ambiente;
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−
riparazione o sostituzione generatori, bruciatori, scambiatori di calore,
recuperatori di calore;
−
riparazione o sostituzione pompe di circolazione dei circuiti primari e secondari;
−
ripristino valvole servocomandate di regolazione;
−
riparazione o sostituzione centrali di regolazione a logica programmabile;
−
ogni altro componente di impianto meccanico conferito in gestione.
Le attività di manutenzione a condizione risultano escluse dal corrispettivo remunerativo
del servizio gestione e manutenzione di esercizio (€/grado-giorno, €/anno, €/MWh) e
pertanto verranno compensate a misura, in base ai prezzi esposti sull’elenco prezzi del
Comune di Milano con validità 01/01/2002 ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al
presente Capitolato.
Qualora nel corso dell’appalto venga individuata dal Committente (o su proposta
dell’Appaltatore) la necessità di eseguire opere da ricomprendere negli interventi di
manutenzione da remunerare a misura, lo stesso potrà richiedere, al fine della
valutazione dell’incidenza tecnico-economica dell’intervento, un preventivo dettagliato
delle opere necessarie per il soddisfacimento della richiesta di intervento, che
l’Appaltatore invierà entro i tempi fissati dal Committente.
Il preventivo, non economicamente impegnativo per il Committente, sarà corredato, se
previsto data l’entità dell’opera e dalla normativa vigente in materia, da un progetto a cura
dell’Impresa, che dovrà provvedere anche alla precisa ed analitica determinazione del
costo di esecuzione e dei tempi di intervento; la quantificazione economica dovrà essere
eseguita sulla base dei prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi del Comune di Milano,
validità 01/01/2002 ed ai prezzi aggiunti contenuti nell’Allegato 2 al Capitolato, con
l’applicazione degli sconti offerti in sede di gara.
Tale quantificazione sarà sottoposta alla verifica ed approvazione da parte del
Committente.
Di tutti gli interventi dovrà essere sempre definibile la situazione distinta, tra quelli già
compiuti, quelli in corso di esecuzione e quelli preventivati sottoposti alla decisione del
Committente.
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Il Committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre che lo stesso avvenga in giorni
ed orari predefiniti e ciò in relazione alle esigenze dipendenti dai servizi fruitori, senza che
l’Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 33.3.2 Livelli di Servizio
L’Impresa dovrà garantire i livelli di servizio descritti nella seguente tabella.
Parametro
Interruzione del servizio: ore
intercorrenti tra la messa fuori uso
del componente ed il ripristino delle
funzionalità.
Tempo di intervento in orario di
servizio: tempo intercorrente tra la
richiesta di intervento ed il
sopralluogo del tecnico
competente
Tempo di intervento fuori orario di
servizio: tempo intercorrente tra la
richiesta di intervento ed il
sopralluogo del tecnico
competente
Livello di servizio
Note
riduzione della somma
dei tempi del 5% per
ogni anno di esercizio
Per elementi primari s’intendono
componenti al servizio di parte
dell’impianto o di più terminali, mentre gli
elementi secondari, sono i terminali
dell’impianto stesso.
Il ripristino della funzionalità potrà essere
raggiunto anche con soluzioni provvisorie
che dovranno essere sostituite con quelle
definitive entro 48 ore dal primo
intervento.
Urgente entro 60
minuti
Programmabile entro
24 ore
Urgente entro 120
minuti
Programmabile entro
48 ore
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Art. 33.3.3 Penali
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo di tutti gli elementi che entreranno nel calcolo
delle penalità contrattuali che va ad integrare quanto descritto all’art. Penalità.
Parametro
Interruzione
del servizio
Interruzione
del servizio
Tempo di
intervento
Riferimento
Percentuale di
riduzione rispetto alla
somma dei tempi di
mancato
funzionamento degli
impianti registrata
nell’esercizio
precedente
Tempo di ripristino del
funzionamento
dell'impianto
Numero sopralluoghi
effettuati in ritardo sul
numero totale delle
richieste
Tolleranza
Parametro
Valore
Modalità di
in un anno
Penale
Penale
controllo
rilevazione su visita
ispettiva o sistema
1% rispetto al
risultato atteso
Per ogni punto
percentuale di
tempi
d’interruzione
Per ogni
10 ritardi o 100
ulteriore ora di
ore di ritardo
ritardo di nel
cumulate
ripristino,
10% di ritardi
per ogni punto
percentuale
superiore
informatico
1000,00
(mille/00) Euro
raccolta segnalazioni
di interruzione di
servizio o rilevazione
su sistema
informatico
visita ispettiva o
1000,00
rilevazione su
(mille/00) Euro sistema informatico
200,00
(duecento/00)
Euro
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Art. 33.4PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Negli obblighi dell’Impresa e su ordine specifico del Responsabile del Servizio, è pure
compreso il servizio di produzione dell’acqua calda in tutti quegli edifici ove trovasi
installato tale impianto.
Tale servizio verrà riconosciuto al prezzo indicato all’art. 5 del presente Capitolato
speciale d’appalto, sia per il periodo invernale che per quello estivo.
Tale prezzo è comprensivo anche delle operazioni di conduzione (manutenzione di
esercizio inclusa) di tutte le componenti impiantistiche afferenti la produzione dell’acqua
calda.
Pertanto il pagamento avverrà sulla base dell’acqua erogata mediante lettura su
contatore volumetrico e/o di energia.
Resta stabilito che dovunque, l’acqua calda dovrà essere prodotta alla temperatura di
60°C al bollitore e distribuita a temperatura di 48°C con tolleranza 0/-5°C.
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Art. 33.5 PISCINE
Negli edifici dotati di piscina, l’Appaltatore è tenuto a gestire l’impianto di riscaldamento
degli ambienti al servizio della piscina e dell’acqua contenuta nella vasca, la produzione
dell’acqua calda delle docce e gli impianti ausiliari connessi, in modo da garantire
l’utilizzazione della piscina stessa in tutti i giorni indicati dal programma che verrà fornito
dal Committente su segnalazione dell’utenza.
Per le piscine inserite nelle strutture scolastiche, l’orario di esercizio durante i giorni feriali
dell’anno scolastico, dovrà essere dalle 08.00 alle 18.00, mentre per le piscine con
servizio aperto al pubblico, l’orario di esercizio dovrà essere dalle 08.00 alle 23.00, come
dall’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Le temperature ambientali e gli orari di mantenimento delle temperature vasca sono:
Piscine Scolastiche:
• nel locale piscina e spogliatoi
dalle 08.00 alle 18.00
+ 28°C min ÷ 32°C max;
• nell’acqua di piscina
dalle 08.00 alle 18.00
+ 26°C min ÷ 30°C max;
salvo diverse prescrizioni del Committente.
Piscine Pubbliche:
• nel locale piscina e spogliatoi
dalle 08.00 alle 23.00
+ 28°C min ÷ 32°C max;
• nell’acqua di piscina (bambini)
dalle 08.00 alle 23.00
+ 26°C min ÷ 30°C max;
• nell’acqua di piscina (adulti)
dalle 08.00 alle 23.00
+ 26°C min ÷ 28°C max;
salvo diverse prescrizioni del Committente.
Nei locali piscina e spogliatoi la temperatura ambiente dell’ aria dovrà essere superiore di
+ 2°÷ 4° C dell’acqua contenuta nella vasca.
L’Appaltatore dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
1)
Mantenimento dell’acqua secondo quanto disposto dalle Circolari e dalle Norme
del Ministero della Salute:
•
n° 128 del 16.07.1971 - Vigilanza Igienico Sanitaria sulle piscine;
•
n° 86 del 15.06.1972
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•
n° 39 del 17.02.1992 - Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti
igienico - sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle piscine ad uso natatorio;
•
Norme UNI EN n°10637/1997– 13451/2002 1-2-3-4-5-6-7-8 specifiche per
i requisiti generali, attrezzature e metodi di prova per analisi e sicurezza;
•
Norme UNI EN ISO n°105-E03:1998 specifiche per prove solidità del
colore all’ acqua clorata di piscina.
2)
Mantenimento dell’acqua secondo quanto disposto dal Regolamento Locale di
Igiene del Comune di Milano del 18.06.1994 - Titolo III Capitolo C.
3)
Gestione degli impianti ausiliari al servizio delle piscine, che sono da ritenersi,
complementari per l’utenza, in senso lato, come ad esempio:
•
impianti per la produzione e la distribuzione del calore per il riscaldamento
dei locali piscina e spogliatoi, per il riscaldamento dell’ acqua contenuta
nella vasca e per la produzione dell’ acqua calda igienico-sanitaria per le
docce e i servizi igienici;
•
impianti di termoregolazione indipendenti per impianto di distribuzione e
contabilizzazione dell’energia termica e utilizzata;
• impianto per l’ asciugatura dei capelli sia di tipo centralizzato (quando utilizza
per il funzionamento il fluido termico proveniente dalla centrale termica), che
di tipo autonomo elettrico con temporizzatore;
• ventilatori autonomi, aspiratori e/o unità ventilanti per la movimentazione
dell’aria;
• erogazione di acqua calda per le docce e servizi igienici;
4)
Reintegro di acqua giornaliero deve essere pari al 5% del volume contenuto nella
vasca natatoria e dovrà assicurare sempre almeno 30 litri per frequentatore.
5)
Ricicli di acqua giornalieri devono garantire il trattamento completo dell’ acqua
contenuto nella vasca in ogni 6÷8 ore, per le piscine scolastiche e in ogni 4÷5 ore,
per le piscine publiche.
Il riciclo completo dell’ acqua non deve superare le 8 ore al giorno e la portata di
alimentazione deve compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre
cause, in misura non inferiore al 10% della portata base.
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6)
Requisiti termoigrometrici e di ventilazione da mantenere nelle sezioni:
•
attività natatorie:
- temperatura dell’ aria non inferiore alla temperatura dell’ acqua in vasca
∆T= +2° C;
- umidità relativa 70%, come limite massimo;
- velocità dell’aria 0,15 m/s nelle zone utilizzate dai frequentatori;
- ricambio aria esterna pari a 20 m³/h m² vasca;
•
spogliatoi, servizi igienici e locali adibiti a pronto soccorso:
- temperatura dell’aria non inferiore a 24° C;
- ricambio aria esterna > 4 volumi/h.
Per i plessi con destinazione d’uso e classificazione piscine scolastiche, l’Appaltatore
dovrà ottemperare oltre alle prescrizioni generali sopra richiamate, anche alle seguenti
prescrizioni particolari:
1)
Mantenimento delle caratteristiche organolettiche dell’acqua contenuta in vasca,
in conformità alle disposizioni dell’Azienda Sanitaria Locale, competente per il
territorio di appartenenza.
Rinnovo totale dell’acqua della vasca natatoria, con esecuzione delle operazioni
complementari ad esse collegate, deve essere effettuata ogni sei mesi ed ogni
qualvolta né sarà fatta richiesta dal Committente o da un suo incaricato, ivi
compresi i rinnovi straordinari richiesti per il determinarsi di cause negative alla
igienicità dell’acqua da nuoto, nel caso di presenza di corpi solidi di origine
organica o di altra natura. I materiali specifici per la disinfezione contro le micosi
saranno forniti dall’Appaltatore, sentito il Funzionario Responsabile incaricato dal
Committente, per le indicazioni in merito al tipo di prodotto da utilizzare.
3)
Gestione degli impianti ausiliari al servizio delle piscine, che sono da ritenersi,
complementari per l’utenza, in senso lato, come ad esempio:
• impianto per lo smaltimento delle acque di rifiuto e di lavaggio dei filtri;
• impianti di disinfezione per i “passaggi obbligati” di ingresso piscina.
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• prelievi dell’ acqua di approvvigionamento, di alimentazione e di quella
contenuta nella vasca natatoria, da effettuarsi su campione prelevati, secondo
la procedura richiesta;
4)
Conduzione e manutenzione, oltre alla componente termica già indicata, anche
quella
idrica, come ad esempio le pompe di distribuzione e le pompe di
drenaggio, i filtri meccanici di diversa composizione, le vasche di riempimento, le
vasche di compensazione, i dosatori di cloro e di altri prodotti chimici, gli
sfioratori, e quant’altro indispensabile al servizio, ivi compresa quella relativa agli
impianti ausiliari prima richiamati.
In dettaglio gli impianti di filtrazione previsti nell’appalto, sono:
•
letto filtrante a perdere, costituito da diamotee con supporti a pannelli,
ovvero a candele in acciaio inox 18/10 o in materiale sintetico;
•
strati filtranti semipermanenti, con strati diversificati di spessore variabile
(graniglia di quarzo del Ticino).
La pulizia dei filtri in esercizio e della vasca natatoria, deve avvenire con cadenza
giornaliera:
•
filtri a sabbia, in controlavaggio ogni qualvolta la pressione a monte e a
valle del letto filtrante raggiunga il valore di 1 Ate;
•
filtri a farina fossile, quando la pressione a monte e a valle del letto filtrante
raggiunga il valore di 1 Ate;
In questo caso si dovrà procedere al rifacimento dello strato filtrante dei
pannelli o delle candele in acciaio inox 18/10 (diatomee o vegetali secondo
la classificazione dei filtri).
•
fondo vasca, con macchina a bacino pieno allo sfioro;
•
fondo vasca e banchine presenti nel locale vasca, con l’ utilizzo di prodotti
antimicotici;
•
fondo vasca, con macchina a bacino vuoto, nel caso di rinnovo totale dell’
acqua contenuta nella vasca da nuoto, con impiego di idoneo prodotto
sterilizzante.
A titolo indicativo e non esaustivo, si richiamano qui di seguito i requisiti di riferimento
delle acque di approvvigionamento, di immissione in vasca, a cui attenersi e in
particolare, per l’ acqua contenuta nella vasca natatoria, sono da mantenere:
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Prot. Gen. 3.660.142/03
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1) Caratteristiche fisiche:
• temperature
26°÷30° C vasche bambini;
26°÷28° C altre vasche (adulti);
• pH
6,5÷8,5;
• potenziale Redox
>670mV pH 6,5÷7,5;
• Torbidità
< 3 mg/l in SiO 2;
• Solidi sospesi
< 4 mg/l per filtrazione a membrana da 0,45 µ;
• Solidi grossolani
assenti;
• Colore
< 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell’acqua di approvvigionamento.
2) Caratteristiche chimiche:
• Cloro attivo libero
0,5÷1,0 mg/l Cl2 con pH 6,5÷7,5;
0,7÷1,2 mg/l Cl2 con pH 7,5÷8,5;
• Cloro attivo combinato
< 0,3 mg/l Cl2 con pH 6,5÷7,5;
< 0,5 mg/l Cl2 con pH 7,5÷8,5;
• Stabilizzante del Cloro
< 75 mg/l come acido isocianurico;
• Cloriti
0,3÷0,4 mg/l Cl2;
• Sostanze organiche
aumento max di 4 mg/l in O2 consumato
rispetto all’ acqua di approvvigionamento,
• Azoto Ammoniacale
< 0,3 mg/l NH3;
• Flocculanti
< 0,2 mg/l in Al o Fe riferito al flocculante impegato;
• Indicatori colorimetrici con il metotodo D.P.D. per la determinazione del cloro libero
residuo totale, cloramine, cloro libero e cloro combinato.
3)
4)
Caratteristiche microbiologiche:
•
Coliformi totali
•
Staphylococcus spp.
< 30/100 ml;
•
Staphylococcus fecali
00/100 ml;
•
Pseudomonas spp. (pigmentate)
< 30/100 ml;
•
Carica microbica totale (su agar a 37° C) < 300 ml colonie aerobiche;
00/100 ml;
I campioni di acqua devono essere prelevati da:
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•
apposito rubinetto, sul tubo di adduzione (acque di approvvigionamento);
•
appositi rubinetti, sulle tubazioni di mandata (acque di immissione);
•
due punti più rappresentativi della vasca a 40÷50 cm dal bordo di cui uno
in superficie e l’ altro a 20÷30 cm di profondità (acque di vasca).
5)
Frequenza delle analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, dovranno essere
effettuate giornalmente, secondo la seguente modalità:
•
ogni ora prima dell’ inizio attività - temperatura, pH, cloro libero attivo;
•
ogni due ore - potenziale Redox, cloro attivo libero e combinato;
•
ogni giorno - temperatura, pH, torbidità, solidi grossolani;
•
ogni mese
- solidi sospesi, colore, cloriti, sostanze organiche, azoto
ammoniacale, flocculanti, analisi microbiologiche.
6)
Compilazione dei registri dei valori del cloro attivo presente nella vasca, con la
presenza dei bagnanti, unitamente agli altri parametri richiesti dalla normativa e
regolamenti vigenti, al momento dell’ appalto, dovranno essere trasmessi
periodicamente al Settore Manutenzione – Servizio Impianti Meccanici, anche nel
caso di registrazione grafica dei valori, ottenuta ove esista, con apparecchi a
registrazione continua.
Il pagamento del presente servizio sarà effettuato in base ai giorni di effettivo
funzionamento dell’impianto, con esclusione di tutte le giornate in cui l’attività natatoria è
sospesa, con l’applicazione del prezzo unico forfetario giornaliero, valevole sia per il
periodo invernale che per quello estivo, secondo il seguente prospetto per la gestione di
tutti gli impianti:
Piscine Scolastiche:
•
Conduzione per esercizio vasca natatoria
€/giorno
•
Rinnovo acqua bacino
Castellino da Castello
€
Forze Armate
€
52,00
Gattamelata
€
72,00
52,00
60,00
Piscine Pubbliche: De Marchi - Bacone
•
Conduzione per esercizio vasca natatoria
€/giorno
25,00
•
Rinnovo acqua bacino
€
45,00
vasca piccola
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
vasca grande
€
450,00
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33.6 MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE
VIGENTI
Per miglioramento tecnologico ed adeguamento alle normative vigenti si intende
un'attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico del sistema
edificio-impianto ed a garantire le condizioni di comfort ambientale nel rispetto delle
vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente,
provvedendo
nel
contempo
al
miglioramento
del
processo
di
trasformazione e di utilizzo dell'energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili o ad esse
assimilate, quali la trasformazione di impianti alimentati con combustibile liquido a
metano; in particolare nell’arco della durata dell’appalto pari a tre anni l’appaltatore dovrà
provvedere ad eseguire tutte le opere necessarie alla trasformazione da combustibile
liquido a gassoso di 21 (ventuno) impianti per ciascun lotto, così come indicati
nell’Allegato 3.
L’appaltatore dovrà provvedere per ogni anno di esercizio alla trasformazione di almeno 7
(sette) centrali in ogni lotto, provvedendo essa stessa al completo adeguamento
normativo sia impiantistico che edile nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in
materia di Prevenzione Incendi ed antinfortunistica, e nel rispetto delle normative
tecniche UNI, inclusa l’acquisizione di pareri da parte degli enti preposti al rilascio di
pareri (ad esempio VV.F., A.S.L., I.S.P.E.S.L., etc.). e le successive autorizzazioni e
certificazioni, provvedendo esso stesso all’elaborazioni di tutta la documentazione
necessaria.
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti sotto la direzione del Responsabile del
Servizio o persona da lui delegata.
L’intervento di metanizzazione si intende realizzato da parte dell’appaltatore completo in
ogni sua componente in modo tale da fornire all’amministrazione un impianto
completamente funzionante e realizzato a regola d’arte.
Le componenti, le apparecchiature tecnologiche ed i materiali relativi ai miglioramenti
previsti dal presente articolo si intendono a completo carico dell’impresa Appaltatrice e
remunerati nel prezzo di gestione.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Gli interventi di manutenzione diretti alla trasformazione degli impianti saranno ricondotti
e liquidati nell’ambito della manutenzione a condizione tranne che per la fornitura delle
componenti, apparecchiature tecnologiche e materiali accollate all’Appaltatore come
previsto nel capoverso precedente.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 33.7SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
Per tutto l’arco dell’anno l’Impresa dovrà garantire un servizio di reperibilità per le ore
notturne e i giorni festivi.
Le modalità esecutive del servizio in oggetto per le ore notturne e i giorni festivi dovranno
essere specificate nel piano programmatico d’intervento.
A seguito dell’intervento, sarà redatta una nota cartacea ed informatica in cui sarà
riportato il nome dell’immobile presso cui è avvenuto l’intervento medesimo, la data,
l’orario della chiamata e l’orario di arrivo del reperibile, l’anomalia riscontrata, la
descrizione dei lavori effettuati.
Il relativo modulo, in duplice copia, sarà sottoscritto da un responsabile per conto del
Committente e dal manutentore della squadra in pronta disponibilità dell’Impresa, oltre
che essere inserito nell’eventuale Sistema Informatico.
I suddetti sono figure all’uopo delegate rispettivamente dal Responsabile del servizio e
dal responsabile tecnico dell’Impresa.
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 34 PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE
Dovranno rimanere a carico dell’Ente Appaltante:
−
la fornitura di energia elettrica ed acqua necessarie per il funzionamento degli
impianti meccanici;
−
ogni altra fornitura e/o gestione non compresi nella presente appalto.
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Art. 35 VARIAZIONI DELLA DURATA STAGIONALE – COMPENSI
La durata effettiva stagionale può essere soggetta a variazioni in più o in meno rispetto
alla durata base di cui al precedente art. 8 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Il committente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla durata base dei periodi
gestionali, di cui all’art. 8, sia per tutti come per una sola parte degli edifici affidati in
gestione, senza che l’Impresa possa avanzare eccezioni.
Per ogni edificio interessato sarà comunque corrisposto il compenso corrispondente ai
gradi-giorno effettivamente erogati.
Si intende con gradi-giorno effettivamente erogati per ciascun edificio affidato in gestione,
il dato ottenuto come sommatoria dei valori dei gradi-giorno (forniti dall’Osservatorio
Meteorologico di Milano Duomo per gli edifici ubicati sul territorio cittadino e da altri Enti di
rilevazione ufficialmente riconosciuti, ubicati nelle vicinanze degli edifici situati sul
territorio extracomunale) estesa ai giorni di effettivo funzionamento degli impianti,
prendendo a riferimento:
• la temperatura giornaliera di mantenimento degli ambienti indoor facenti parte
dell’edificio.
Tale temperatura potrà corrispondere:
-
a quella indicata nell’Allegato 1 e all’art. 9 del presente Capitolato speciale
d’appalto, differenziata per classificazione dell’edificio;
-
a quella indicata nel nuovo ordine lavoro nel caso di modifiche alla temperatura
e/o agli orari giornalieri e/o settimanali di mantenimento di cui al capoverso
precedente, intervenute in corso di gestione e comunicate dal Committente;
-
alla temperatura corrispondente al tipo di regime giornaliero di funzionamento:
intero, parziale, antigelo;
• gli orari settimanali e giornalieri di mantenimento temperature di cui all’Allegato 1 ed
all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto o eventuali modifiche comunicate
nel corso del periodo di gestione dal Committente.
Le giornate in cui l’erogazione del servizio di riscaldamento risulti autorizzato in orario
parziale rispetto a quanto contrattualmente stabilito, (vedasi art. 9 del presente Capitolato
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
speciale d’appalto) verranno retribuite a grado-giorno calcolato prendendo a riferimento la
temperatura secondo il regime di funzionamento, decurtando il numero di ore
corrispondente alla differenza tra quelle previste nel Capitolato speciale d’appalto e quelle
erogate, nel caso in cui l’erogazione del servizio è richiesta per un numero di ore
maggiore o uguale al 50% dell’orario giornaliero di cui al citato all’art. 9 del presente
Capitolato speciale di appalto.
Qualora il numero di ore di funzionamento degli impianti termici sia inferiore al 50%
dell’orario giornaliero di cui al citato art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto, il
servizio sarà retribuito in base all’aliquota oraria ed al numero di gradi-giorno riferiti alla
temperatura del servizio di antigelo (7°C salvo diversa indicazione comunicata dal
Committente).
Con riferimento ai contenuti del presente articolo si sviluppa a titolo dimostrativo un
esempio applicando i parametri citati ad una ipotetica località classificata, secondo le
tipologie di edifici di cui all’art. 9, dai seguenti parametri funzionali: mantenimento della
temperatura di 20°C, funzionamento a pieno regime dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00
alle 18:00 e previsione di mantenimento in regime di antigelo il sabato e la domenica.
Classificazione edificio: Scuola materna.
Codice classificazione edificio: 2
n° Gradi-giorno
Giorni della
riferimento
settimana
temperatura indoor
Temperature indoor e orari di mantenimento
20°C
Lunedì
10,2
20°C per n° 10 h
Martedì
11,5
20°C per n° 10 h
Mercoledì
14,2
20°C per n° 10 h – extra-orario di +2h
Giovedì
16,0
20°C per n° 10 h
Venerdì
18,3
20°C per n° 10 h
Sabato
15,4
20°C per n° 6 h antigelo per le rimanenti ore
Domenica
17,2
20°C per n° 4 h antigelo per le rimanenti ore
Calcolo del n° di gradi-giorno effettivamente erogati:
n° GG = (lun. 10,2) + (mart. 11,5) + (merc. 14,2) + (giov. 16,0) + (ven. 18,3) +
+ (sab. 15,4) + [dom. (17,2 – 13)] = 89,8 GG
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Calcolo del n° ore di extraoraio in incremento o decurtazione rispetto al valore base:
n° h in incremento = (merc. n° 2) + ( dom. n° 4) = 6 h
n° h in decurtazione = [sab. (10 – 6)] = 4 h
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Art. 36 VARIAZIONI DELL’ORARIO GIORNALIERO – COMPENSI
Qualora per sopravvenute disposizioni di Legge o disposizioni impartite dal Committente,
non si potessero mantenere le temperature disciplinate al precedente art. 9 del presente
Capitolato speciale d’appalto, per parte degli orari previsti o negli extra-orari di
funzionamento ordinati dal Committente di cui allo stesso articolo, si procederà al
conguaglio contabile di fine esercizio e per il periodo nel quale sono state erogate
temperature inferiori o superiori alle contrattuali, ad effettuare una riduzione o un
incremento del 7% del prezzo, (espresso in €/grado-giorno remunerativo del servizio
gestione e manutenzione d’esercizio) dovuto per ogni grado di temperatura in meno o in
più.
Nel caso invece venga richiesta una erogazione supplementare di calore oltre agli orari
stabiliti, per altre esigenze di tipo saltuario e/o straordinario, il compenso da
corrispondere sarà pari alle ore richieste per le aliquote orarie stabilite al successivo art.
39 secondo il metodo di calcolo delle ore in incremento o riduzione esplicitato all’art. 35
del presente Capitolato speciale d’appalto.
Sarà pure facoltà del Committente richiedere il riscaldamento per poche ore giornaliere.
In tal caso verrà corrisposto un compenso pari alle ore richieste per aliquota oraria
stabilita all’ art. 39 secondo il metodo di calcolo delle ore in incremento o riduzione
esplicitato all’art. 35 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Il Committente si riserva la facoltà di ridurre di alcune ore l’orario contrattuale previsto al
precedente art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Tale riduzione verrà conteggiata con una aliquota oraria, determinata come indicato
all’art. 39, ridotta del 90%.
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Art. 37 VARIAZIONE CUBATURA RISCALDATA – COMPENSI
Nel corso dell’appalto potrebbe verificarsi l’eventualità che la struttura subisca un
aumento od una riduzione della cubatura netta riscaldata (dichiarata per ogni edificio
affidato in gestione nell’Allegato 1 al presente Capitolato d’appalto) per opere edili di
ristrutturazione od altro.
Questi aumenti o riduzioni, convalidati dal Funzionario Responsabile, verranno
contabilizzati con riferimento all’effettivo periodo di variazione intervenuto, considerando il
costo mc/riscaldato, risultante dai conteggi di fine stagione ridotto del 10%; tale
disposizione non si applica agli stabili funzionanti a regime continuativo risultanti
dall’articolo 9.
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Art. 38 AUMENTO O DIMINUZIONE DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE PRESENTE
APPALTO – COMPENSI
Qualora, nel corso dell’appalto, si rendesse necessario aggiungere nuovi edifici al lotto, la
Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire le prestazioni necessarie alle stesse
condizioni del contratto stipulato.
Di tali aggiunte si redigerà specifico “verbale di aumento edificio” che costituirà parte
integrante degli atti contabili.
In questo caso il valore economico “parametro” €/grado-giorno, €/anno, €/giorno, €/MWh
per la gestione degli edifici aggiunti, verrà determinato in base alla volumetria netta
presunta riscaldata espressa in mc. moltiplicati per il costo medio (€/grado-giorno,
€/anno, €/giorno, €/MWh) per unità di volume, riferito quest’ultimo alla tipologia degli
edifici presenti nel lotto stesso, considerando se l’impianto di cui all’oggetto usufruisca
del fluido vettore prodotto da centrale termica propria alimentata con combustibile
gassoso o liquido oppure da sottocentrale collegata a centrale termica di quartiere.
In caso di diminuzione, per demolizione, ristrutturazione totale o parziale e/o altre cause,
di uno o più edifici scolastici all’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso.
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Art. 39 CALCOLO DELLE ALIQUOTE GIORNALIERE ED ORARIE
L’aliquota giornaliera ed oraria, per ogni edificio affidato in gestione, verrà determinata
come segue: l’importo remunerativo del solo servizio gestione e manutenzione di
esercizio, valutato per l’intera stagione invernale diviso per il numero complessivo di
giornate di effettivo funzionamento degli impianti di riscaldamento fornirà il valore
economico dell’aliquota giornaliera che a sua volta divisa per il numero di ore di
erogazione del servizio riscaldamento indicate nell’art. 9 fornirà il valore economico
dell’aliquota oraria.
L’importo remunerativo del solo servizio gestione e manutenzione di esercizio, valutato
per l’intera stagione invernale è ottenuto:
-
in funzione del numero di gradi-giorno effettivamente erogati così come da
indicazione ed esempio riportato ai precedenti artt. 35 e 36;
-
in funzione dell’aggiornamento dei prezzi remunerativi del servizio gestione e
manutenzione d’esercizio. Tale aggiornamento eseguito con la metodologia
indicata al successivo art. 41 del presente Capitolato speciale d’appalto, prenderà
a riferimento:
-
per il prezzo del combustibile liquido a consuntivo, la media dei prezzi editi
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai
capitoli prodotti energetici ed affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici
vegetali – merce nuda , accisa compresa, franco domicilio consumatore
pagamento in contanti, esclusa I.V.A., prendendo a riferimento per il calcolo
della media, in ciascun mese di attivazione degli impianti termici in regime di
funzionamento invernale, i prezzi
relativi all’ultima settimana del mese
stesso;
-
per il prezzo del combustibile gassoso a consuntivo, la media dei prezzi
ufficiali mensili dichiarati dall’Ente erogatore per contingente di consumo,
riferiti al periodo di attivazione degli impianti termici in regime di
funzionamento invernale;
-
per il prezzo della mano d’opera a consuntivo, la media dei prezzi ufficiali
mensili editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Rilevazione dei prezzi delle opere edili, opere da impiantista, capitolo impianti
di climatizzazione: riscaldamento, voce mano d’opera installatore categoria
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
3a, 4a, 5a a seconda della prestazione richiesta dal Committente e fornita
dall’Appaltatore. Il calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto
degli oneri per la sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari
al 3% del prezzo orario secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta
a revisione.
Con riferimento ai contenuti del presente articolo si sviluppa a titolo dimostrativo un
esempio applicando i parametri citati ad una ipotetica località classificata, secondo le
tipologie di edifici di cui all’art. 9, dai seguenti parametri funzionali:
-
mantenimento della temperatura di 20°C, funzionamento a pieno regime dal
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 18:00 e previsione di mantenimento in
regime di antigelo il sabato e la domenica;
-
prezzo aggiornato (costo combustibile e mano d’opera) del servizio gestione e
manutenzione di esercizio: 34,20 €/ grado-giorno;
-
n° gradi-giorno effettivamente erogati: 1.532,4;
-
n° giornate di effettivo funzionamento degli impianti termici in
regime invernale: 186;
-
n° ore di erogazione servizio riscaldamento (art. 9): 10.
Da cui calcolando:
-
Importo remunerativo del servizio gestione e manutenzione di esercizio:
n° GG 1.532,4 x 34,20 €/GG = 52.408,08 €
-
Importo giornaliero del servizio gestione e manutenzione di esercizio:
52.408,08 € / 186 giorni = 281,76 €/giorno
-
Importo orario del servizio gestione e manutenzione di esercizio:
281,76 € / 10 ore = 28,76 €/ora
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
Art. 40 LIQUIDAZIONE STAGIONALE
Il contratto è soggetto al controllo del Settore Manutenzione che effettuerà la liquidazione
stagionale al termine al termine del periodo di riscaldamento facendo riferimento:
-
per gli impianti il cui prezzo di gestione è espresso in €/grado-giorno (aggiornato
secondo il meccanismo di cui agli artt. 41 e 42) ai dati rilasciati dall’Osservatorio
di Milano Duomo per gli edifici ubicati sul territorio cittadino e da altri Enti di
rilevazione ufficialmente riconosciuti, ubicati nelle vicinanze degli edifici situati sul
territorio extracomunale, procedendo alla sommatoria degli effettivi gradi-giorno
usufruiti nella stagione interessata così come indicato ai precedenti artt. 35, 36,
37, 38 e 39;
-
per gli impianti il cui prezzo di gestione è espresso in €/anno a tale valore
aggiornato secondo il meccanismo di cui agli artt. 41 e 42;
-
per gli impianti il cui prezzo di gestione è espresso in €/MWh, alla valutazione del
quantitativo di energia termica utilizzata nella stagione interessata, calcolata
come differenza dei valori di consumo di energia rilevati, alla fine e all’inizio della
stagione di riscaldamento, da apposita apparecchiatura ed annotati in
contraddittorio dal Committente e dall’Appaltatore. Il prezzo espresso in €/MWh
verrà aggiornato secondo il meccanismo di cui agli artt. 41 e 42.
Le valutazioni effettuate per ogni edificio affidato in gestione e relative ai consumi sopra
riportate (n° gradi-giorno, energia, giornate di funzionamento impianti) moltiplicata per il
rispettivo prezzo €/grado-giorno o €/MWh, cui si sommeranno gli importi remunerativi
degli extra-orari in incremento o decurtazione rispetto al valore base dichiarato nell’art. 9
del Capitolato speciale d’appalto, darà l’importo complessivo da corrispondere
all’Impresa per l’esercizio di gestione e manutenzione di esercizio effettuato.
I danni agli impianti per gelo dovranno essere ripristinati dall’appaltatore senza alcun
riconoscimento economico.
Restano escluse dalle suddette disposizioni gli impianti autonomi per il riscaldamento
delle abitazioni dei custodi, segreterie, direzioni e sale mediche che dovranno funzionare
regolarmente.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Le festività di cui sopra verranno di volta in volta indicate dal Responsabile del Servizio.
Le eventuali prestazioni orarie, effettuate oltre quelle contrattualmente previste (art. 9 del
presente Capitolato d’appalto), verranno liquidate in base all’importo orario del servizio
gestione e manutenzione di esercizio calcolato secondo le indicazioni fornite al
precedente art. 39.
Le detrazioni economiche per eventuali penalizzazioni o mancata erogazione del
riscaldamento saranno conteggiate direttamente in sede di conguaglio di fine esercizio.
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Art. 41 AGGIORNAMENTO PERIODICO
I corrispettivi dell’appalto di gestione saranno aggiornati di volta in volta alle scadenze
indicate all’art. 43 del presente Capitolato speciale d’appalto tenendo validi i seguenti
parametri percentuali sui prezzi remunerativi del servizio gestione e manutenzione di
esercizio posti a base di contratto.
-
combustibile 85%
-
mano d’opera 15%
ed applicando i seguenti listini:
-
per il prezzo del combustibile liquido, quelli editi settimanalmente dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai capitoli prodotti energetici ed
affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici vegetali – merce nuda , accisa
compresa, franco domicilio consumatore pagamento in contanti, esclusa I.V.A., ed in
particolare:
- per il gasolio con tenore di zolfo in peso pari a 0,035% e le emulsioni di gasolio in
acqua il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore pagamento in
contanti da litri 2001 a litri 5.000 decurtato di 0,04 €/litro;
- per il biodiesel (gasolio vegetale) il prezzo riferito alle consegne franco domicilio
consumatore pagamento in contanti da litri 10.001 a litri 20.000 decurtato di 0,04
€/litro;
- per il BTZ (Olio combustibile fluido) il prezzo riferito alle consegne franco domicilio
consumatore pagamento in contanti frazionato fino a 15.000 kg decurtato di 0,04
€/kg;
- per il prezzo del combustibile gassoso, i prezzi ufficiali dichiarati dall’Ente
erogatore per contingente di consumo, esclusa I.V.A.;
-
per il prezzo della mano d’opera, i prezzi ufficiali editi dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura - Rilevazione dei prezzi delle opere edili, opere da
impiantista, capitolo impianti di climatizzazione: riscaldamento, voce mano d’opera
installatore categoria 3a, 4a, 5a a seconda della prestazione richiesta dal Committente
e fornita dall’Appaltatore. Il calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto
degli oneri per la sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari al 3% del
prezzo orario secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta a revisione.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
Gli elementi base per la formazione dei nuovi prezzi unitari da adottare per la
contabilizzazione sono i seguenti:
- Gasolio per riscaldamento con tenore di zolfo in peso
pari a 0,035%:
0,655 €/litro I.V.A. esclusa
- Emulsioni di gasolio di acqua con tenore di zolfo in peso
pari a 0,035%:
0,655 €/litro I.V.A. esclusa
- Gas metano:
0,528 €/m³ I.V.A.
esclusa
- Biodiesel (gasolio vegetale):
0,674 €/litro I.V.A. esclusa
- BTZ (Olio combustibile fluido) da 3° a 5°E contenuto di
zolfo non superiore allo 0,3%:
0,541 €/kg I.V.A. esclusa
- Operaio installatore 3a categoria
22,62 €/h
I.V.A. esclusa
- Operaio installatore 4a categoria
23,68 €/h
I.V.A. esclusa
25,15 €/h
I.V.A. esclusa
a
- Operaio installatore 5 categoria
Per l’individuazione del prezzo aggiornato, si applicherà la seguente formula:
P1 x 85% x C2 + P1 x 15% x M2
C1
M1
P2= prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato;
P1= prezzo base servizio gestione e manutenzione di esercizio riferito all’edificio come
da Capitolato speciale d’appalto;
C2= prezzo del combustibile alle scadenze indicate all’art. 43;
C1= prezzo del combustibile come a elementi base sopra indicati;
M2= prezzo mano d’opera alle scadenze indicate all’art. 43;
M1= prezzo della mano d’opera come a elementi base sopra indicati;
Con riferimento ai contenuti del presente articolo si sviluppa a titolo dimostrativo un
esempio applicando i parametri citati ad una ipotetica località affidata in gestione
alimentata a gasolio.
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Prot. Gen. 3.660.142/03
Prot. Sett. 5.870/AC/03
P2= prezzo servizio gestione e manutenzione di
34,87 €/ grado-giorno
esercizio aggiornato:
P1= prezzo servizio gestione e manutenzione di
34,20 €/ grado-giorno
esercizio base:
C2= prezzo del combustibile ad una delle scadenze
0,670 €/litro I.V.A. esclusa
Indicate all’art. 43:
0,655 €/litro
C1= prezzo base del gasolio:
I.V.A.
esclusa
M2= prezzo mano d’opera per operaio installatore
5a categoria alle scadenze indicate all’art. 43:
26,00 €/h
I.V.A. esclusa
25,15 €/h
I.V.A. esclusa
M1= prezzo base della mano d’opera per operai
Installatore 5a categoria:
Da cui si ricava il prezzo aggiornato servizio gestione e manutenzione di esercizio con
l’applicazione della formula sopra indicata.
Per quanto attiene la mano d’opera la variazione di aliquota oraria rientra nell’alea di
Legge non soggetta a revisione (10%) infatti:
(26,00 – 25,15)/25,15 x 100 = 3,38%
pertanto M2 = M1
Per il calcolo del prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato si terrà
conto solo della variazione del prezzo del combustibile:
P2 = 34,20 €/GG x 85% x 0,670 €/litro + 34,20 €/GG x 15% = 34,87 €/grado-giorno
0,655 €/litro
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Art. 42 AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO PER
IMPIANTI TRASFORMATI A COMBUSTIBILE GASSOSO, BIODIESEL O
ECOCOMBUSTIBILE
Qualora un impianto funzionante a combustibile liquido sia trasformato con
funzionamento
a
combustibile
gassoso
(con
onere
di
consumo
a
carico
dell’Amministrazione Comunale) i prezzi relativi al servizio gestione e manutenzione di
esercizio da corrispondere all’Im presa aggiudicataria saranno pari al 15% dei costi di
gestione indicati agli articoli precedenti del presente Capitolato.
Sarà comunque possibile anche richiedere alla ditta appaltatrice di assumere a suo
carico la fornitura del gas applicando in tale caso le seguenti modalità di liquidazione:
Fermo restando i criteri di aggiornamento e revisione di cui al precedente art. 41, il
prezzo del servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato si ottiene:
o applicando i seguenti listini:
- per il prezzo del combustibile liquido, quelli editi settimanalmente dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai capitoli prodotti
energetici ed affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici vegetali – merce nuda
, accisa compresa, franco domicilio consumatore pagamento in contanti, esclusa
I.V.A., ed in particolare:
- per il gasolio con tenore di zolfo in peso pari a 0,035% e le emulsioni di
gasolio in acqua il prezzo riferito alle consegne franco domicilio consumatore
pagamento in contanti da LT. 2001 a lt. 5.000 decurtato di 0,04 € /litro;
- per il biodiesel (gasolio vegetale) il prezzo riferito alle consegne franco
domicilio consumatore pagamento in contanti da LT. 10.001 a lt. 20.000
decurtato di 0,04 € /litro;
- per il BTZ (Olio combustibile fluido) il prezzo riferito alle consegne franco
domicilio consumatore pagamento in contanti frazionato fino a 15.000 kg
decurtato di 0,04 € /kg;
- per il prezzo del combustibile gassoso, i prezzi ufficiali dichiarati dall’Ente
erogatore per contingente di consumo, esclusa I.V.A.;
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Prot. Sett. 5.870/AC/03
- per il prezzo della mano d’opera, i prezzi ufficiali editi dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Rilevazione dei prezzi delle
opere edili, opere da impiantista, capitolo impianti di climatizzazione:
riscaldamento, voce mano d’opera installatore categoria 3a, 4a, 5a a seconda
della prestazione richiesta dal Committente e fornita dall’Appaltatore. Il
calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto degli oneri per la
sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari al 3% del prezzo
orario secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta a revisione.
o applicando per il potere calorifico inferiore di detti combustibili i valori esplicitati nella
seguente esemplificazione.
Per l’individuazione del prezzo del servizio gestione e manutenzione di esercizio
aggiornato, si applicherà la seguente formula:
P2 = P1 x 85% x C2 x P.c.i.C1 + P1 x 15% x M2
C1 x P.c.i.C2/i
M1
Per i = 1, 2, 3, 4, ecc.
P2= prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio aggiornato
alla data della trasformazione;
P1= prezzo servizio gestione e manutenzione di esercizio base riferito
all’edificio (come da Allegato 1 al Capitolato speciale d’appalto);
C2= prezzo del combustibile gassoso alla data della trasformazione;
C1= prezzo del combustibile liquido come da elementi base sopra
indicati (precedente art. 41);
M2= prezzo mano d’opera alla data della trasformazione;
M1= prezzo della mano d’opera come da elementi base sopra
indicati (precedente art. 41);
P.c.i. C1= potere calorifico inferiore gasolio =
35.920 kJ / litro
P.c.i. C2/1= potere calorifico inferiore emulsione di acqua
in gasolio come da idonee certificazioni =
circa 31.458 kJ / litro
P.c.i. C2/2= potere calorifico inferiore gas metano =
35.841
kJ / mc
P.c.i. C2/3= potere calorifico inferiore Biodiesel
come da idonee certificazioni =
circa 32.822 kJ / litro
P.c.i. C2/4= potere calorifico inferiore del generico ecocombustibile
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come da idonee certificazioni =
kJ / litro o kJ / mc
Art. 43 MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L’ANNO DI
ESERCIZIO
I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) redatti dal Funzionario
Responsabile, con l’applicazione delle trattenute di legge, oltre all’ulteriore trattenuta dello
0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi.
Le trattenute di legge di cui sopra, ad eccezione delle trattenute sugli obblighi assicurativi,
saranno, di volta in volta, restituite con il pagamento dell’acconto successivo.
Il servizio effettuato ed i lavori eseguiti verranno contabilizzati al netto del ribasso d’asta.
Al totale dell’ importo, del servizio effettuato e dei lavori eseguiti contabilizzati come
sopra descritto, verrà aggiunta la quota parte di costi della sicurezza, senza applicazione
dello sconto di gara.
Gli Stati di Avanzamento Lavori verranno redatti alle seguenti scadenze:
a) al 15 novembre di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il primo Stato
Avanzamento Lavori nel quale verranno contabilizzati gli importi, in acconto, del
servizio effettato e dei lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario
Responsabile in contraddittorio con l’Appaltatore;
b) al 15 febbraio di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il secondo Stato
Avanzamento Lavori, nel quale verranno contabilizzati gli importi, in acconto, del
servizio effettato e dei lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario
Responsabile in contraddittorio con l’Appaltatore;
c) al 15 giugno di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il terzo Stato
Avanzamento Lavori, nel quale verranno contabilizzati gli importi a conguaglio
annuale del servizio effettato nella stagione invernale e gli importi in acconto dei
lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario Responsabile in
contraddittorio con l’Appaltatore;
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d) entro il 15 settembre di ogni anno di gestione dell’appalto verrà redatto il quarto
Stato Avanzamento Lavori, nel quale verranno contabilizzati gli importi a saldo
della gestione annuale del servizio effettato nella stagione invernale e gli importi in
acconto dei lavori eseguiti fino a tale data, accertati dal Funzionario
Responsabile in contraddittorio con l’Appaltatore.
Ai fini della determinazione degli importi da pagare si precisa inoltre che:
q
il servizio di gestione/esercizio degli impianti in regime di funzionamento
invernale (conduzione e manutenzione di esercizio) verrà contabilizzato come di
seguito descritto:
1) pagamenti dei servizi remunerati a misura:
1.1) pagamenti in acconto, in funzione:
- dei prezzi riferiti ai singoli edifici riportati nell’Allegato 1 e negli artt. 5 e 33.5
per i singoli servizi, aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 del presente
Capitolato speciale d’appalto;
- delle scadenze contrattuali e delle misure delle prestazioni indicate nella
tabella sotto riportata, salvo diversa segnalazione in calce alla stessa,
differenziate per ogni edificio affidato in gestione in base al codice di
classificazione edificio riportato nell’Allegato 1 al presente Capitolato
speciale d’appalto;
- di un numero di giornate di funzionamento delle:
- piscine scolastiche pari a 50;
- piscine pubbliche pari a 80;
- per gli edifici, di cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39
ed all’Allegato n° 6 relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via
Larga, Arengario ed al Castello Sforzesco, del numero di ore di presidio
richiesto dal Committente per lo svolgimento del servizio ed eccedenti il
contingente previsto nel compenso fisso (forfait). Tali importi saranno
aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 del presente Capitolato speciale
d’appalto;
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Tabella 1: misure delle prestazioni di gestione/esercizio degli impianti (conduzione e
manutenzione di esercizio) remunerate alle scadenze contrattuali.
Codice di classificazione
n° di gradi-giorno
n° di gradi-giorno remunerati
dell’edificio
remunerati al
al
15 novembre
15 febbraio
2, 3, 8, 12, 19, 20.
700
800
1, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 23, 24.
800
1.000
9,10, 13, 17, 18.
1.000
1.100
15.
1.000
1.300
16, 21.
1.200
1.400
22
1.500
1.500
25
Vedasi note in calce alla tabella
Per quanto attiene le misure delle prestazioni di gestione/esercizio degli
impianti, (conduzione e manutenzione di esercizio) per gli edifici il cui codice di
classificazione (di cui all’art. 9 del presente Capitolato) è 25 – Casa di
vacanza, per ogni singola località si procederà, alle scadenze sopra indicate,
alla liquidazione delle seguenti provviste:
Ø in acconto al 15 novembre:
- 300 gradi-giorno per le località di Andora (SV), Recco (GE) e Pietra
Ligure (SV);
- 500 gradi-giorno per le località di Ghiffa (VB),
Vacciago (NO) e
Malcesine (VR);
- per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si
provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a
tale data, fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in
contraddittorio tra il Committente e L’Appaltatore alla stessa data.
Ø in acconto al 15 febbraio:
- 500 gradi-giorno per le località di Andora (SV), Recco (GE), Pietra Ligure
(SV), Ghiffa (VB), Vacciago (NO) e Malcesine (VR);
- per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si
provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a
tale data, fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in
contraddittorio tra il Committente e L’Appaltatore alla stessa data;
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1.2) pagamento a conguaglio annuale dell’esercizio invernale (15 giugno) in
funzione:
- dei prezzi riferiti ai singoli edifici riportati nell’Allegato 1 e negli artt. 5 e 33.5
per i singoli servizi, aggiornati come descritto agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 e 42 del presente Capitolato speciale d’appalto;
- del numero di giornate di effettivo funzionamento delle piscine scolastiche e
delle piscine pubbliche risultanti dagli appositi registri fino a tale data;
- per gli edifici, di cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39
ed all’Allegato n° 6 relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via
Larga, Arengario ed al Castello Sforzesco, del numero di ore di presidio
richiesto dal Committente per lo svolgimento del servizio ed eccedenti il
contingente previsto nel compenso fisso (forfait);
- per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si
provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a tale
data, fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in contraddittorio
tra il Committente e L’Appaltatore alla stessa data;
2) pagamenti dei servizi remunerati a compenso fisso (forfait):
2.1)
pagamenti in acconto e a conguaglio annuale stagione invernale, in
funzione:
- per le località il cui importo stagionale del servizio è espresso con un
importo annuo di cui all’Allegato 1 e/o all’art. 5 del presente Capitolato
speciale d’appalto, la percentuale dell’importo forfetario da corrispondere
alle scadenze di pagamento in acconto (n° due pagamenti) e a conguaglio
annuale (n° uno pagamento) sono rispettivamente pari al 25%. Tali importi
saranno aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 del presente Capitolato
speciale d’appalto;
- dei prezzi riferiti ai singoli edifici e dell’aliquota percentuale dell’importo
forfetario di cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39 ed
all’Allegato n° 6 relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via
Larga, Arengario ed al Castello Sforzesco del presente Capitolato speciale
d’appalto aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42 precedentemente
riportati;
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q
Il pagamento a saldo annuale del 15 settembre comprenderà, secondo i
contenuti degli indicati articoli del presente Capitolato speciale d’appalto, la
remunerazione:
•
del servizio gestione e manutenzione di esercizio per gli impianti di
climatizzazione in regime di funzionamento estivo;
•
della fornitura di acqua calda ad uso sanitario per tutti gli edifici ove risulta
presente tale servizio;
•
il conguaglio a saldo delle giornate di funzionamento delle piscine scolastiche e
delle piscine pubbliche risultanti dagli appositi registri;
•
per le località di Zambla (BG) (località Oltre il Colle) e Sondalo (SO), si
provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell’energia erogata fino a tale data,
fornito dal dato di consumo espresso in MWh rilevato in contraddittorio tra il
Committente e L’Appaltatore alla stessa data;
•
per le località il cui importo stagionale del servizio è espresso con un importo
annuo di cui all’Allegato 1 e/o all’art. 5 del presente Capitolato speciale d’appalto,
la percentuale dell’importo forfetario da corrispondere alle scadenze del
pagamento a saldo risulta pari al 25%.
•
dei prezzi riferiti ai singoli edifici e dell’aliquota percentuale dell’importo forfetario di
cui all’Allegato n° 4 relativo al Palazzo uffici di via Pirelli, 39 ed all’Allegato n° 6
relativo al complesso Palazzo Reale, Palazzo uffici di via Larga, Arengario ed al
Castello Sforzesco del presente Capitolato speciale d’appalto aggiornati come
descritto agli artt. 41 e 42 precedentemente riportati.
Tutti gli importi saranno aggiornati come descritto agli artt. 41 e 42
del presente
Capitolato speciale d’appalto.
Si ricorda che l’aggiornamento prezzi, per il pagamento del conguaglio annuale servizio
invernale alla data del 15 giugno e a saldo alla data del 15 settembre, prenderà a
riferimento (vedasi art.39):
- per il prezzo del combustibile liquido a consuntivo, la media dei prezzi editi dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai capitoli
prodotti energetici ed affini – prodotti petroliferi e prodotti energetici vegetali – merce
nuda , accisa compresa, franco domicilio consumatore pagamento in contanti,
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esclusa I.V.A., prendendo a riferimento per il calcolo della media, in ciascun mese
di attivazione degli impianti termici in regime di funzionamento invernale, i prezzi
relativi all’ultima settimana del mese stesso;
- per il prezzo del combustibile gassoso a consuntivo, la media dei prezzi ufficiali
mensili dichiarati dall’Ente erogatore per contingente di consumo, riferiti al periodo
di attivazione degli impianti termici in regime di funzionamento invernale;
- per il prezzo della mano d’opera a consuntivo, la media dei prezzi ufficiali mensili
editi dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Rilevazione
dei prezzi delle opere edili, opere da impiantista, capitolo impianti di
climatizzazione: riscaldamento, voce mano d’opera installatore categoria 3a, 4a, 5a
a seconda della prestazione richiesta dal Committente e fornita dall’Appaltatore. Il
calcolo del prezzo relativo alla mano d’opera terrà conto degli oneri per la
sicurezza, stabiliti dal Committente in una percentuale pari al 3% del prezzo orario
secondo C.C.I.A.A. e dell’alea di Legge non soggetta a revisione.
I pagamenti delle prestazioni eseguite nell’ambito del servizio di manutenzione a
condizione remunerato a misura verranno effettuati per i soli lavori che alle scadenze dei
pagamenti dei servizi gestionali (15 novembre, 15 febbraio, 15 giugno e 15 settembre)
risultano completati ed il cui collaudo funzionale e prestazionale (qualora previsto
dall’Amministrazione Comunale) sia stato effettuato con esito positivo.
Resta inteso che I lavori relativi all’ultimo anno di gestione devono risultare completati e
collaudati entro e non oltre il 15 settembre 2006.
Il pagamento a saldo annuale del 15 settembre comprenderà la remunerazione o la
decurtazione degli oneri gestionali derivanti dalle eventuali variazioni di cubatura
riscontratesi nel corso della gestione annuale (invernale e/o estiva).
Per quanto attiene le trattenute da effettuarsi a seguito dell’applicazione di eventuali
penali di cui agli artt. 22, 33.1.7, 33.2.2, 33.2.4, 33.3.3, si precisa quanto segue:
- penali relative al servizio gestione e manutenzione: saranno contabilizzate nel
pagamento a saldo annuale (15 settembre) quando l’importo della penale è
derivante dal calcolo analitico del costo giornaliero del servizio gestione impianti
nella stagione invernale, o da livelli di servizio da valutare nell’intero periodo annuale
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di gestione e manutenzione che intercorre tra le date del 16 settembre e il 15
settembre successivo;
- penali relative al servizio manutenzione: saranno contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo, quando l’importo della penale è fissata a priori e non dipende
dal
calcolo analitico del costo giornaliero del servizio gestione impianti nella
stagione invernale
Le prestazioni gestionali dell’ultima stagione estiva verranno computate adottando i
prezzi medi dell’ultimo conguaglio stagionale
Il pagamento delle rate di acconto, per gli impianti alimentati a gas metano è subordinato
alla regolarizzazione da parte dell’Appaltatore dei contratti di fornitura con l’Ente
erogatore.
Il termine di pagamento è di novanta giorni decorrenti dalla data di protocollazione
da parte del Settore competente della fattura commerciale o della nota di
trasmissione del collaudo.
Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di
contestazione dell’Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto
disposto dall’art. 1284 C.C..
I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario per tutta la durata del contratto con
spese a carico dell’Amministrazione Comunale.
Eventuali forme di pagamento dovranno essere comunicate prima della stipula del
contratto.
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Art. 44 COLLAUDI
L’Amministrazione si riserva di emettere verbale di regolare esecuzione solo dopo aver
ricevuto il certificato di collaudo finale da parte del Collaudatore incaricato.
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Capitolato speciale d`appalto Calore