Regolazione tariffaria delle infrastrutture
elettriche
Emma Putzu
Direzione Tariffe
Unità analisi patrimoniali ed economiche
Seminario
Università di Pavia - Pavia, 4 giugno 2009
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Indice
I riferimenti normativi
La determinazione delle tariffe: i criteri generali
La regolazione tariffaria del settore elettrico
Autorità per l’energia elettrica e il gas
2
Indice
I riferimenti normativi
La determinazione delle tariffe: i criteri generali
La regolazione tariffaria del settore elettrico
Autorità per l’energia elettrica e il gas
3
Riferimenti normativi (1/5)
Legge n. 481/95 – Articolo 1
Mandato dell’Autorità
 “garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi
di pubblica utilità (…), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi
medesimi in condizioni di economicità e di redditività,
assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo
sull’intero territorio nazionale
 definendo un sistema tariffario certo, trasparente (…)
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori
 il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi
economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse”
Autorità per l’energia elettrica e il gas
4
Riferimenti normativi (2/5)
Legge n. 481/95 – Articolo 2, comma 12- comma 18
Competenza in materia di regolamentazione tariffaria
 L’Autorità per l’energia elettrica e il gas:
 stabilisce e aggiorna (…), la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe (…) nonché le
modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse
generale (lettera e)
 aggiorna la tariffa base (…) con il metodo del price cap
 definisce le condizioni tecnico economiche di accesso e di
interconnessione alle reti (…) (lettera d)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
5
Riferimenti normativi (3/5)
Legge 14 novembre 1995, n. 481 articolo 2, comma 17
Definizione di tariffa
 Si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al
netto delle imposte
Autorità per l’energia elettrica e il gas
6
Riferimenti normativi (4/5)
Legge n. 481/95 – Articolo 2, comma 18
I criteri per la determinazione della tariffa
 l’Autorità determina la tariffa con il metodo del price
cap, utilizzando i seguenti parametri:
 Tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall’ISTAT
 Obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato
per un periodo almeno triennale
Autorità per l’energia elettrica e il gas
7
Riferimenti normativi (5/5)
Legge n. 481/95 – Articolo 2, comma 12- comma 18
I criteri per la determinazione della tariffa
 l’Autorità deve determinare la tariffa in modo da:
 garantire il recupero della qualità del servizio
 riconoscere i costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione
degli obblighi relativi al servizio universale
 riconoscere i costi derivanti dall’adozione di interventi volti al
controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso
efficiente delle risorse
Autorità per l’energia elettrica e il gas
8
Quali tariffe in un mercato libero
DPCM 31 ottobre 2002
 Pone criteri generali integrativi ai criteri stabiliti dall’articolo
3, commi 2 e 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la
definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas
 L’Autorità:
 definisce, calcola e aggiorna le tariffe anche dopo l’apertura dei
mercati ai clienti idonei al fine di consentire un ordinato e graduale
passaggio al mercato liberalizzato per gli utenti finali che si trovavano
nella condizione di cliente vincolato
 definisce metodologie di aggiornamento delle tariffe che ne
minimizzano l’impatto inflazionistico
 minimizza l’impatto degli oneri derivanti da misure a contenuto
sociale
Autorità per l’energia elettrica e il gas
9
Indice
I riferimenti normativi
La determinazione delle tariffe: i criteri generali
La regolazione tariffaria del settore elettrico
Autorità per l’energia elettrica e il gas
10
La regolamentazione tariffaria dell’energia
La filiera gas
Importazione
La filiera elettrica
Produzione
Importazione
Produzione
Borsa
Stoccaggio
Grossisti
Trasporto
Dispacciamento
GNL
Trasmissione
Shippers
Distribuzione
Acquirente
Unico
Distribuzione
Misura
Venditori
Utenza
Residenziale e
Commerciale
Utenza
industriale
Centrali
Termoelettriche
Misura
Cliente libero
Cliente
tutelato
Settori regolati
Settori liberi
Autorità per l’energia elettrica e il gas
11
La regolamentazione dell’energia
Perché regolare le tariffe dei servizi essenziali
 L’incidenza sul prezzo finale della parte derivante da tariffe
regolate è inferiore a un quinto del totale
Elettricità
Gas
Stoccaggio 1,4%
Totale imposte
37,8%
Vendita al dettaglio
3,9%
Commercializ. all'ingrosso
4,9%
Totale imposte
14,0%
Trasporto
4,8%
Costi infrastrutture
16,4%
Oneri
generali di
sistema
7,3%
Costi di rete
14,8%
Distribuzione
10,1%
Costi di approvvigionamento
63,8%
Energia
37,1%
Fonte: AEEG, dati aggiornati al secondo trimestre 2009
 È tuttavia necessario regolare le tariffe dei servizi in monopolio per:
• evitare comportamenti anticoncorrenziali nei servizi liberalizzati a valle e a monte
• garantire l’accesso a condizioni eque e non discriminatorie alle infrastrutture essenziali
• proteggere le fasce deboli
Autorità per l’energia elettrica e il gas
12
Quale ruolo per l’Autorità in un mercato
libero
 L’Autorità fissa le tariffe per i servizi svolti in regime
di monopolio (trasmissione/trasporto, distribuzione,
misura, stoccaggio e rigassificazione)
 costituiscono il prezzo massimo che il monopolista può praticare
 le imprese regolate determinano i corrispettivi tariffari nel rispetto
dei criteri definiti dall’Autorità
 L’Autorità non regola i prezzi delle attività in
concorrenza (produzione, importazione e vendita) salvo:
 Condizioni economiche (Deliberazione n.156/07)
• sono relative a servizi liberamente svolti (vendita, produzione e importazione)
• sono definite dall’Autorità sulla base di criteri di mercato e dei costi del servizio
• costituiscono una garanzia per i piccoli clienti
 I regimi di tutela per gli utenti disagiati
Autorità per l’energia elettrica e il gas
13
Le scelte dell’Autorità
Obiettivi del sistema tariffario
 Minimizzare i costi del servizio
 costi “riconosciuti” e price cap
 Garantire un adeguata redditività alle imprese regolate
 Ridurre il trade-off tra riduzione dei costi/investimenti/qualità
del servizio
 Tutelare i clienti
 di piccole dimensioni, domestici, in condizioni di disagio
economico/fisico
 Garantire l’uso efficiente delle risorse nella fornitura del
servizio/tutela dell’ambiente
Autorità per l’energia elettrica e il gas
14
Le scelte dell’Autorità
Caratteristiche generali del sistema tariffario (1/2)
 Garantisce l’efficienza e corretto trasferimento del segnale di prezzo
tramite tariffe rispondenti ai costi del servizio
 Garantisce l’eliminazione di sussidi incrociati tra diverse tipologie
d’utenza e diverse attività caratteristica indispensabile se l’operatore di
sistema è di proprietà di un impresa verticalmente integrata
 Garantisce la coerenza dei criteri di regolazione adottati in ambito
nazionale con gli indirizzi sviluppati in ambito europeo (esempio adozione
della tariffa entry exit nel trasporto gas) caratteristica indispensabile per
 favorire la creazione di un mercato europeo dell’energia, differenze nella struttura
tariffaria possono comportare vincoli agli scambi tra i sistemi di trasporto dei diversi
paesi membri
 Garantisce il rispetto delle specificità tecniche (settoriali/infrastrutturali)
favorendo la convergenza tra i settori dell’energia elettrica e del gas per
quanto riguarda
 i criteri generali di riconoscimento dei costi e della regolazione tariffaria
 i meccanismi di incentivazione dello sviluppo efficace delle infrastrutture
Autorità per l’energia elettrica e il gas
15
La determinazione delle tariffe
DAI COSTI RICONOSCIUTI …
COSTI
OPERATIVI
Price cap
Profit
sharing
+
AMMORTAMENTI
Vita utile standard
+
Remunerazione
del capitale
investito
RAB/CIR/CIN
… ALLA TARIFFA: prezzo massimo unitario del servizio
Autorità per l’energia elettrica e il gas
16
Identificazione dei costi del servizio
(1)
Nozione contabile di costo
costo sostenuto, rilevato e documentabile
Costi del personale
Costi per materiali di consumo
Costi per servizi da terzi
COSTI OPERATIVI
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Aggiornati annualmente
con il price cap
17
Il meccanismo del price cap
Attivazione della regolazione con price cap
 All’inizio di ciascun periodo regolatorio occorre:
 definire la base dei costi sottoposti a price cap
 valutare il livello di questi costi in un anno di riferimento, di
solito l’ultimo di cui si hanno dati consolidati da bilancio (anno n1)
 In base ai costi dell’anno n, si definisce la tariffa per l’anno n+1
e per gli anni successivi del periodo regolatorio, tenendo conto
dell’inflazione (RPI) e del fattore X di efficientamento
Anno n
Costi
Costin
Pn =
Pn+1 = Pn (1 + RPIn - X)
Quantitàn
Quantità
Pn+2 = Pn+1 (1 + RPIn+1 - X)
Incentivo
L’eventuale recupero di efficienza ulteriore rispetto al
valore di X fissato rimane all’azienda regolata per l’intero
periodo regolatorio
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Pn+3 = Pn+2 (1 + RPIn+2 - X)
Pn+4 = Pn+3 (1 + RPIn+3 - X)
18
Il meccanismo del price cap
Rinnovo della regolazione con price cap
 Alla fine di ciascun periodo regolatorio si verificano:
 i costi effettivi sostenuti dall’azienda
 la quantità erogata nell’ultimo anno consolidato
 Il rapporto tra queste due quantità è il costo effettivo per unità di
prodotto.
 Questo viene confrontato con la tariffa stabilita per l’ultimo anno del
periodo regolatorio
 All’eventuale quota di efficientamento in eccesso rispetto al livello
previsto si applica il profit sharing eventualmente
Anno n+3
Anno n+4
Pn+4 = Pn+3 (1 + RPIn+3 - X)
Costi
Peff
Costin+4
n+4
=
Quantitàn+4
Quantità
Autorità per l’energia elettrica e il gas
 = Pn+4 - Peffn+4
Profit sharing
solo parte della
differenza tra tariffa
regolata finale e costo
unitario effettivo rimane
all’impresa regolata.
Sarà recuperata
all’interno del fattore X,
durante il successivo
periodo regolatorio.
19
Identificazione dei costi del servizio
(2)
Capitale investito regolatorio =
+ immobilizzazioni nette
Costo storico
rivalutato
+ capitale circolante netto
- fondi oneri e rischi
- fondo TFR
Tasso di remunerazione
WACC
REMUNERAZIONE CAPITALE
INVESTITO
Autorità per l’energia elettrica e il gas
20
La remunerazione del capitale investito
(WACC)1/2
Tasso di rendimento congruo
Indebitamento:
Attuali condizioni di
costo del debito per
le imprese del settore
Capitale di rischio:
CAPM
WACC
Il tasso di remunerazione del capitale investito è determinato
come media ponderata del tasso di rendimento del capitale di
rischio e di quello sul debito Weighted Average Cost of Capital
(WACC)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
21
La remunerazione del capitale investito
2/2
 Tasso di rendimento del capitale investito
 Weighted Average Cost of Capital (WACC): media ponderata del tasso di
rendimento del capitale di rischio e di quello di debito
WACC
WACC = (E/E+D) ri + (D/E+D) rD (1-t)
Capitale
di rischio
Capitale
di debito
 Capitale di rischio
 Rendimento atteso dall’investimento in una attività i: ri= rf + ßi pr
• rf = tasso di rendimento attività prive di rischio
• ßi = misura del rischio sistematico dell’attività
• pr = premio per il rischio di mercato
 Capitale di debito
 Attuali condizioni di costo del debito per le imprese del settore: rD
Autorità per l’energia elettrica e il gas
22
Servizio di trasmissione
I parametri e i tassi usati per fissare il WACC
Parametro
Descrizione
2000-2003
2004-2007
2008-2011
rf
Tasso nominale delle attività
prive di rischio
3,14
4,25%
4,45%
ß levered
Rischio sistemico attività
0,43
0,55
0,575
Pr
Premio di mercato
4%
4%
4%
Kd
Rendimento cap debito
4,5%
4,66%
4,90%
T
Aliquota fiscale
46%
40%
40%
Tc
Scudo fiscale
37%
33%
33%
Rpi
Inflazione
1,4%
1,7%
1,7
D/E
Indebitamento/Capitale di
rischio
4/10
7/10
8/10
WACC
Rendimento del capitale
investito
5,6%
6,7%
6,9%
Autorità per l’energia elettrica e il gas
23
Servizio di distribuzione
I parametri e i tassi usati per fissare il WACC
Parametro
Descrizione
2000-2003
2004-2007
2008-2011
rf
Tasso nominale delle attività
prive di rischio
3,14
4,25%
4,45%
ß levered
Rischio sistemico attività
0,43
0,6
0,6
Pr
Premio di mercato
4%
4%
4%
Kd
Rendimento cap debito
4,5%
4,66%
4,90%
T
Aliquota fiscale
46%
40%
40%
Tc
Scudo fiscale
37%
33%
33%
Rpi
Inflazione
1,4%
1,7%
1,7
D/E
Indebitamento/Capitale di
rischio
4/10
7/10
8/10
WACC
Rendimento del capitale
investito
5,6%
6,8%
7,0%
Autorità per l’energia elettrica e il gas
24
Servizio di misura e vendita
I parametri e i tassi usati per fissare il WACC
Parametro
Descrizione
2000-2003
2004-2007
2008-2011
solo misura
rf
Tasso nominale delle attività
prive di rischio
n.c.
4,25%
4,45%
ß levered
Rischio sistemico attività
n.c.
1,00
0,67
Pr
Premio di mercato
n.c.
4%
4%
Kd
Rendimento cap debito
n.c.
4,66%
4,90%
T
Aliquota fiscale
n.c.
40%
40%
Tc
Scudo fiscale
n.c.
33%
33%
Rpi
Inflazione
n.c.
1,7%
1,7
D/E
Indebitamento/Capitale di
rischio
n.c.
7/10
8/10
WACC
Rendimento del capitale
investito
n.c.
8,4%
7,2%
Autorità per l’energia elettrica e il gas
25
Le scelte dell’Autorità
La remunerazione dei nuovi investimenti (1/2)
Settore gas
 Forti carenze infrastrutturali
 l’Autorità ha previsto la garanzia di un’extra remunerazione per
periodi fino a 15-16 anni per gli investimenti indispensabili per
• garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
• permettere all’Italia di svolgere un ruolo chiave come hub
• incrementare l’offerta, in particolare del gas proveniente da paesi oltre frontiera
 Attualmente la remunerazione per i nuovi investimenti è, in media,
superiore al 10%, in termini reali prima delle tasse
Settore gas
WACC
Incentivo max
Distribuzione gas
7,6 %
Trasporto gas via tubo
6,7 %
+3 %
Stoccaggio gas
7,1 %
+3,5 %
Rigassificazione gas
7,6 %
+3 %
Autorità per l’energia elettrica e il gas
26
Le scelte dell’Autorità
La remunerazione dei nuovi investimenti (2/2)
Settore elettrico
 Minori criticità rispetto al settore gas: incentivi rilevanti ma
più contenuti
 l’Autorità ha previsto la garanzia di un’extra remunerazione per
periodi fino a 8-12 anni per gli investimenti finalizzati a
• ridurre le congestioni nelle reti di trasmissione
• favorire l’ammodernamento delle reti di distribuzione
 Attualmente la remunerazione per i nuovi investimenti è compressa
tra il 9%-10%, in termini reali prima delle tasse
Settore Elettrico
WACC
Incentivo max
Distribuzione
7%
+2%
Trasmissione
6,9 %
+3%
Misura
7,2 %
Autorità per l’energia elettrica e il gas
27
Stabilità di principi e criteri della
regolazione tariffaria
 Garantire la certezza sulle modalità di riconoscimento dei costi alle
imprese regolate e sulle logiche di aggiornamento dei medesimi non
solo all’interno del periodo di regolazione ma anche tra un periodo e
l’altro, riduce il cosiddetto rischio regolatorio
Effetti positivi
Per le imprese
 Riduce il costo del capitale
 Incrementa la propensione ad investire
delle imprese
 Garantisce certezza e stabilità dei ricavi
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Per gli utenti
 Il minor costo del capitale
“dovrebbe tradursi” in tariffe più
basse
28
Indice
I riferimenti normativi
La determinazione delle tariffe: i criteri generali
La regolazione tariffaria del settore elettrico
Autorità per l’energia elettrica e il gas
29
La regolazione tariffaria del settore
elettrico: riferimenti normativi
Legge 14 novembre 1995, n. 481 articolo 3, comma 2
 Tariffa unica nazionale
 Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell’energia elettrica i
prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici
sull’intero territorio nazionale
Autorità per l’energia elettrica e il gas
30
Disciplina in vigore fino al 1 gennaio 1997
 Tariffe fissate in via amministrativa
 Tariffe uniche riferite all’utenza finale: il quadro normativo era
quello risalente ai provvedimenti di unificazione emanati dal
Comitato interministeriale prezzi (CIP).
 La determinazione delle tariffe era effettuata con l’obiettivo di
coprire i costi sostenuti per i servizi forniti senza adeguati
incentivi al contenimento dei costi e con il solo vincolo del
contenimento dell’inflazione.
 Le tariffe in molti casi non riflettevano adeguatamente i costi
della fornitura per le singole tipologie di utenza (52 tipologie
d’utenza).
 Le tariffe erano fissate in termini complessivi senza
distinzione per le fasi che compongono il servizio stesso
(generazione, trasmissione, distribuzione).
Autorità per l’energia elettrica e il gas
31
Il sistema tariffario prima della riforma
introdotta dall’Autorità
Struttura tariffaria in vigore fino al giugno 1997
Tariffa
Tariffa binomia (lire/KW; lire KWh) a copertura dei costi
fissi e variabili del servizio elettrico (distribuzione,
generazione e trasmissione)
Sovraprezzi
Sovraprezzo termico; recupero imposta fabbricazione su
oli combustibili; ripianamento conto onere termico;
nucleare, rinnovabili;
Oneri Fiscali
Autorità per l’energia elettrica e il gas
32
Primi interventi di razionalizzazione da
parte dell’AEEG: Delibera n.70/ 1997 (1)
Sono stati inglobati nella tariffa tutti i sovraprezzi e contemporaneamente è stata
modificata la struttura tariffaria in modo da enucleare le componenti legate
all’andamento dei
prezzi dei combustibili; i sovraprezzi e la preesistente
componente variabile della tariffa sono stati accorpati in due parti:
La parte A: prezzo dell’energia destinato ai clienti vincolati pari a PGT=Ct+FT
Dove PGt è il prezzo pagato al produttore in relazione al consumo nella fascia
oraria T; Ct è la componente di costo relativa al combustibile e FT componente
relativa agli altri costi (remunerazione capitale, ammortamento, personale)
La parte B che copre i costi di dispacciamento, trasporto e distribuzione
(vettoriamento) che va sommata a PGt per ottenere la tariffa finale
il nuovo sistema ha consentito di superare il precedente sistema di rimborso a piè di
lista:

costo riconosciuto indipendente dai combustibili utilizzati ottenuto
determinando un paniere di combustibili fossili quotati sui mercati
internazionali (CT);

aggiornamento bimestrale del costo variabile riconosciuto.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
33
Primi interventi di razionalizzazione da
parte dell’AEEG: Delibera n.70/ 1997 (2)
IMPOSTE
IMPOSTE
SOVRAPREZZI
TARIFFA
Parte B
TARIFFA
Parte variabile
(copre i costi
fissi)
Parte A
Quota fissa o corrispettivo
di potenza
(copre costi
variabili)
Quota fissa o
corrispettivo di
potenza
Autorità per l’energia elettrica e il gas
34
La regolazione tariffaria del settore
elettrico: riferimenti normativi
Legge 27 ottobre 2003, n.290 art. 1 quinquies, comma 7
 L'Autorità definisce le tariffe di remunerazione delle reti di
trasporto e distribuzione, anche al fine di garantire le esigenze di
sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la
rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di
rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei
titoli di Stato a lungo termine nonché una simmetrica
ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze
realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price
cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei
costi operativi e degli ammortamenti”
Autorità per l’energia elettrica e il gas
35
Evoluzione del sistema tariffario elettrico
1997 – Prima riforma tariffaria (del. 70/97)
Primo periodo regolatorio
Primo Testo
Integrato
Trasporto (2001)
2004 – 2007: del. n.5/04
Avvio della borsa
Elettrica (1/4/2004)
2000 – 2003:
Secondo periodo regolatorio
2008 – 2011: del n. 348/07
Terzo periodo regolatorio
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Completa apertura
segmento vendita
(1/7/2007)
Regime di protezione
sociale (2008-2009)
36
Prezzi e tariffe dell’energia elettrica dal 7/07
Prezzo/tariffa finale
Generazione
Costi
Corrispettivo PED
=PE + PD
Costi di acquisto energia
Costi di dispacciamento
Liberi
Prezzo libero
Costi di generazione e dispacciamento
Tutelati/
liberi
Tariffa di trasporto
(TRAS c€/kWh)
Costi di trasporto rete trasmissione
Tutelati
Dispacciamento
Trasmissione
Distribuzione
Misura
Tutelati/
liberi
Tutelati /
liberi
Tutelati
Tariffa di
distribuzione
obbligatoria
Costi di distribuzione e
commercializzazione servizio di
distribuzione su reti AT,MT e BT
Tariffa di misura
(MIS1 MIS3)
Installazione,manutenzione,rilevazione e
registrazione consumi
Corrispettivo PVC
Vendita
Liberi
Prezzo libero
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Costi di commercializzazione del servizio
vendita
37
Le tariffe di trasmissione e distribuzione
delibera n. 348/07
Tariffa di trasmissione
 Unica sul territorio nazionale TRAS c€/kWh differenziata per
tipologia d’utenza, aggiornata annualmente
Tariffa di distribuzione
 Unica sul territorio naturale differenziata per tipologia
d’utenza, dal III periodo regolatorio tariffa obbligatoria con
perequazione dei ricavi al vincolo V1 aggiornata
annualmente
 Quota fissa c€/punto di prelievo per anno
 Quota potenza c€/kW per anno
 Quota energia C€/kWh
 Non si applica alle utenze domestiche
Autorità per l’energia elettrica e il gas
38
La perequazione dei costi - delibera n.
348/07
 La legge 481/95 prevede la tariffa unica a livello nazionale e l’introduzione di
meccanismi di perequazione tra gli esercenti il servizio di distribuzione
dell’energia elettrica.
 L’uniformità della tariffa sul territorio nazionale, comporta la definizione dei
corrispettivi tariffari sulla base delle caratteristiche medie dell’utenza e del
territorio serviti dai distributori mentre i costi del servizio sostenuti dai distributori
sono influenzati dalle specifiche caratteristiche della clientela servita e da fattori
ambientali fuori dal controllo dell’impresa. La perequazione garantisce
l’economicità e la redditività dei distributori
 Il regime di perequazione generale:
 Si applica a tutte le imprese distributrici per la perequazione dei costi di
approvvigionamento, costi di trasmissione e distribuzione
 Il regime di perequazione specifico aziendale:
 la partecipazione alla perequazione specifica aziendale è riservata alle
imprese ammesse al regime di PSA nel periodo regolatorio precedente 04-08
 opera limitatamente ai costi di distribuzione e tende a bilanciare differenze nei costi di
distribuzione effettivi rispetto ai ricavi ammessi dai vincoli tariffari, non catturabili
mediante analisi statistiche ed econometriche (e quindi non perequate tramite il
regime generale) e comunque legate a variabili fuori dal controllo dell’impresa.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
39
La tariffa di misura - delibera n. 348/07
Servizio di misura dell’energia elettrica
 Installazione e manutenzione dei misuratori;
 Raccolta delle misure dell’energia elettrica;
 Validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica
Tariffa di misura
 Unica sul territorio nazionale, aggiornata annualmente
 MIS1 quota potenza c€/punto di prelievo per anno
 MIS3 c€/kWh
Autorità per l’energia elettrica e il gas
40
Il meccanismo di aggiornamento
tariffario applicato dall’AEEG
 I corrispettivi tariffari sono fissati all’inizio del periodo regolatorio di
durata solitamente quadriennale e aggiornati annualmente
 I corrispettivi a copertura dei costi di capitale (non sono soggetti a
price cap) vengono aggiornati tenendo conto:
 del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, del
tasso di variazione atteso dei volumi del servizio, tasso di variazione
collegato alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti
 I corrispettivi a copertura dei costi operativi vengono aggiornati con
il meccanismo del price cap applicando:
 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati
 Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti (X factor
recupero di produttività)
 Il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti
derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio
universale
Autorità per l’energia elettrica e il gas
41
Il sistema tariffario per clienti domestici
La definizione di utenze domestiche
 I contratti riguardanti l’energia elettrica utilizzata per:
 alimentare le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere
familiare o collettivo con esclusione di alberghi, scuole…
 le applicazioni in locali annessi o pertinenti all’abitazione ed adibiti a
studi, uffici … purchè l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di
prelievo e la potenza disponibile non superi i 15 kW
Le tariffe applicate ai clienti domestici sono differenti
Autorità per l’energia elettrica e il gas
42
Il sistema tariffario per clienti domestici
D1 – D2 – D3 delibera n. 348/07
 Per i clienti domestici sono previste specifiche tariffe di
fornitura (trasmissione+distribuzione+ misura+vendita).
Regime di maggior tutela
 La tariffa D1 è la tariffa di riferimento per la remunerazione
dei servizi di trasmissione distribuzione e misura di energia
elettrica non viene effettivamente applicata a nessun cliente
(utilizzata per il calcolo del vincolo sui ricavi V1)
 Come per i periodi regolatori precedenti, anche per il 20082011 il sistema tariffario per i clienti domestici
prevede due tariffe D2 e D3 fissate dall’Autorità e
obbligatoriamente offerte ai propri clienti da ogni distributore
 Le tariffe D2 e D3 e sono determinate in funzione della tariffa
D1
Autorità per l’energia elettrica e il gas
43
Il sistema tariffario per clienti domestici
Perché la D2 e la D3?
 Le tariffe D2 e D3 sono state introdotte per garantire
gradualità nella transizione dal sistema tariffario precedente
alla tariffa D1 rispondente ai costi del servizio, ed in attesa
della definizione del regime di maggior tutela per i clienti in
stato di disagio economico (fascia sociale).
Autorità per l’energia elettrica e il gas
44
Il sistema tariffario per clienti domestici
Tariffe D2 e D3
Ciascuna impresa distributrice applica alle utenze
domestiche le tariffe D2 e D3
 La tariffa D2 è offerta obbligatoriamente ai clienti
residenti con potenza impegnata fino a 3 kW (80% circa
dei clienti).
 La tariffa D3 è applicata ai clienti residenti con potenza
impegnata oltre 3 kW e ai clienti non residenti (20%
circa dei clienti).
Autorità per l’energia elettrica e il gas
45
La tariffa D2
 La tariffa D2 è così strutturata:
 Corrispettivo fisso: τ1 € cent/punto di prelievo per anno;
 Corrispettivo di potenza: τ2 € cent/kW impegnato per anno;
 Corrispettivo di energia : τ3 € cent/kWh, differenziati per scaglioni
di consumo
 Gli scaglioni della tariffa D2:
 Fino a 900 kWh/anno
 Oltre 900 a 1800 kWh/anno
 Oltre 1800 a 2640 kWh/anno
 Oltre 2640 a 3540 kWh/anno
 Oltre 3540 a 4440 kWh/anno
 Oltre 4440 kWh/anno
Autorità per l’energia elettrica e il gas
46
Autorità per l’energia elettrica e il gas
47
L ‘andamento del prezzo dell'energia elettrica
per un consumatore domestico tipo
Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo
annuo in c€/kWh
costi di rete
energia e approvvigionamento
oneri generali di sistema
imposte
20
17,9
18
16,5
16
15,4
15,6
15,6
15,5
15,5
14
12,3
12,2
12,3
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
12
c€/kWh
12,4
12,6
12,8
2,0
1,0
12,8
2,0
0,7
13,4
13,7
2,1
0,7
1,1
2,2
5,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
1,4
1,6
1,7
8,3
8,8
8,9
8,6
8,5
9,0
9,4
10,2
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1
2,6
2,6
2,4
1,6
1,2
1,2
11,0
10,7
2,5
2,5
1,6
1,7
2,4
1,3
1,4
1,5
16,8
2,5
2,4
1,4
1,1
8
6
2,5
15,9
2,1
2,0
17,1
2,3
14,5
10
18,1
17,2
6,4
6,5
6,6
6,8
7,2
7,7
7,6
6,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
11,0
11,7
11,9
2,4
2,4
4
2
3,8
2,4
0
I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Autorità per l’energia elettrica e il gas
48
Tariffa/Condizioni economiche per il cliente
domestico tipo e andamento del prezzo del
petrolio in euro (Brent)
Prezzo Brent (€/b)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
I trim 08
II trim 07
III trim 06
IV trim 05
I trim 05
II trim 04
III trim 03
VI bim 02
III bim 02
VI bim 01
IIII bim 01
VI bim 00
III bim 00
VI bim 99
III bim 99
VI bim 98
III bim 98
VI bim 97
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
III bim 97
Numeri Indici : III bim 1997 = 100
Tariffa domestico tipo (c€/kWh)
49
Prezzi finali dell’energia elettrica
per il consumatore domestico - 1
cent€/kWh
Al netto delle imposte
luglio-dicembre 2007
10.81
14.74
10.67
Non include le
15.52
componenti A e UC
14.73
12.9
DB: 1000-2500 kWh/a
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Portogallo
UE (25 paesi)
Al lordo delle imposte
luglio-dicembre 2007
14.15
23.40
13.32
16.30
15.46
16.92
DC: 2500-5000 kWh/a
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Portogallo
UE (25 paesi)
luglio-dicembre 2007
12.13
21.05
23.77
14.81
15.59
16.36
luglio-dicembre 2007
9.14
12.79
16.74
14.11
14.86
11.98
2700 kWh/a
Italia
luglio-dicembre 2007
15.72
luglio-dicembre 2007
13.47
Fonte: Eurostat, e AEEG
Include le
componenti A e UC
Prezzi finali dell’energia elettrica
per il consumatore domestico - 2
•I
consumatori standard di Eurostat per l’Italia sono scarsamente
rappresentativi; su un totale di circa 21 milioni di consumatori domestici
residenti, circa 10 milioni hanno consumi compresi tra 1800 e 3500 kWh/a.
14%
19%
0-1800 kWh/a
1801-2640 kWh/a
2641-3540 kWh/a
>= 3541 kWh/a
40%
27%
Fonte: elaborazione AEEG su dati forniti dai distributori
• Il basso livello del prezzo italiano pubblicato da Eurostat in corrispondenza di
consumi pari a 1200 kWh/a e l’elevato livello in corrispondenza di consumi pari
a 3500 kWh/a, rispetto ai prezzi dei principali paesi europei, riflette la struttura
delle tariffe domestiche italiane: per consumi maggiori di 3000 kWh/a le tariffe
D2 e D3 sussidiano la tariffa D2 relativa a consumi inferiori a 3000 kWh/a.
Componenti tariffarie: altri oneri
A2
A3
A4
A5
Maggiorazione tariffe distribuzione
Oneri generali
componenti A
A6
MCT
Maggiorazione tariffe distribuzione
Rapporto diretto CCSE-autoproduttori
UC3
UC4
UC5
UC6
Ulteriori
componenti UC
Maggiorazione tariffe distribuzione
UC7
UC1
Maggiorazione tariffe vendita
Autorità per l’energia elettrica e il gas
52
Gli oneri generali e le componenti
tariffarie ulteriori
 Oneri generali afferenti al sistema elettrico individuati su
proposta dell’Autorità dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, art.
3, comma 11 dlgs n. 79/99
 Copertura garantita attraverso componenti tariffarie A
definite come maggiorazioni al corrispettivi del servizio di
distribuzione
 Ulteriori componenti UC garantiscono il recupero degli oneri
derivanti dalla perequazione, dall’applicazione dei regimi
tariffari speciali, dai recuperi di qualità del servizio…
Autorità per l’energia elettrica e il gas
53
Le componenti A ed MCT
Rif. normativi
A2
Oneri nucleari (smantellamento
centrali; chiusura ciclo
combustibile)
Articolo 3, comma
11, dlgs n. 79/99
Tutti i clienti
0,164
A3
Promozione produzione da fonti
rinnovabili e assimilate (Cip 6)
Decreto
legislativo n.
79/99
Tutti i clienti
1,017
A4
Oneri derivanti
dall’applicazione delle
condizioni tariffarie speciali
Articolo 3, comma
11, dlgs n. 79/99
Tutti i clienti,
0,206
A5
Ricerca e sviluppo di interesse
generale
Articolo 3, comma
11, dlgs n. 79/99
Tutti i clienti
0,020
A6
Costi non recuperabili in
seguito al processo di
liberalizzazione (stranded cost)
Articolo 3, comma
11, dlgs n. 79/99
Tutti i clienti
0,000
As
Oneri derivanti dalle misure di
tutela sociale
Decreto MSE 28
dicembre 2007
Tutti i clienti
eccetto i
beneficiari
0,169
MCT
Misure di compensazione
territoriale a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari
Articolo 4, legge
n. 368/03
Applicata a tutti
i kWh consumati
0,017
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Dovuta da
Aliquota
media
Descrizione
54
Le componenti UC
Componente
Descrizione
Dovuta da
UC1
Perequazione costi di acquisto
dell’energia elettrica destinata al mercato
vincolato
i soli clienti in
regime di
maggior tutela
UC3
Perequazione dei costi di trasmissione e
di distribuzione
tutti i clienti
UC4
Integrazioni tariffarie alle imprese
elettriche minori
Oggi tutti i clienti
UC5
Compensazione degli oneri a carico di
TERNA per la differenza tra perdite
effettive e perdite standard
tutti i clienti
UC6
Oneri per recuperi di continuità del
servizio
tutti i clienti
UC7
oneri derivanti da misure ed interventi
per
la
promozione
dell’efficienza tutti i clienti
energetica negli usi finali di en. el.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
55
Gli utenti disagiati
I regimi di tutela per gli utenti disagiati
 Energia Elettrica
 È in vigore il meccanismo di tutela per gli utenti domestici in condizioni di
disagio economico e fisico (decreto interm. 28.12.07, Delibera 117/08)
 Strumento: meccanismo compensativo consistente nel riconoscimento di
un “bonus” annuo, differenziato in funzione della numerosità familiare
 Obiettivo: risparmio per l’utente tipo pari a circa il 20% della spesa
elettrica
 Beneficiari: per disagio economico sono individuati in base all’Indicatore di
Situazione Economica Equivalente (ISEE)
• nuclei familiari con ISEE fino a 7’500 euro
• famiglie numerose (almeno quattro figli a carico) con ISEE fino a 20’000 euro
 Tutela specifica indipendente dal reddito per i cittadini in gravi
condizioni di salute (apparecchiature elettromedicali)
 Gas naturale
 è in fase di definizione l’analogo meccanismo di tutela per gli utenti
domestici in condizione di disagio economico (decreto legge n. 185/08)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
56
Domande
Autorità per l’energia elettrica e il gas
57
Bibliografia
A. Biancardi, F. Fontini (2005), Mercati e regole nei settori dell’energia, Il
Mulino
G. Cervigni, M. D’Antoni, 2001 Monopolio naturale, concorrenza,
regolamentazione, Liberi di scegliere? - Carocci
G. Marzi, L. Prosperetti, E. Putzu, (2001) La regolazione dei servizi
infrastrutturali,– Il Mulino
G. Marzi, (2006) Concorrenza e regolazione nel settore elettrico, 2006 –
Carocci
Autorità per l’energia elettrica e il gas
58
Principali
delibere
dell’Autorità
materia di tariffe elettriche
in
Delibera 26 giugno 1997, n. 70/97
 Primo intervento di razionalizzazione del sistema tariffario e introduzione di un
meccanismo automatico di aggiornamento della parte della tariffa destinata a coprire i
costi variabili di impianti di produzione che utilizzano combustibili fossili (CT)
Delibera 18 febbraio 1999, n. 13/99
 Determinazione dei corrispettivi per il trasporto dell’energia elettrica destinata ai clienti
liberi su reti di trasmissione e distribuzione.
Delibera 29 dicembre 1999, n. 204/99
 Riforma del sistema tariffario per i clienti del mercato vincolato (trasporto e vendita
dell’energia elettrica)
Delibera 29 dicembre 1999, n. 205/99
 Definizione del prezzo dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato e della
tariffa di trasporto per i distributori.
Testo integrato (Delibera 18, ottobre 2001), n. 228/01
 Sostituisce le delibere 13/99, n. 204/99 e n. 205/99 definendo un sistema tariffario
unico per i clienti liberi e vincolati relativamente al trasporto dell’energia elettrica.
Definisce i meccanismi tariffari relativi alla vendita dell’energia elettrica ai clienti
vincolati
Autorità per l’energia elettrica e il gas
59
La nuova
normativa
regolazione
tariffaria:
la
La legge 290/03 che ha integrato i criteri a cui l’AEEG deve attenersi nella
fissazione delle tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione per
garantire lo sviluppo del settore elettrico, prevede:



la rivalutazione del valore delle infrastrutture;
l’utilizzo di un tasso di rendimento delle attività prive di rischio almeno in linea
con i titoli di Stato a lungo termine;
la simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze
realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap
Con la Delibera 5/04 (testo integrato per il periodo di regolazione 20042007) l’AEEG regola i corrispettivi per i seguenti servizi di pubblica utilità:
distribuzione dell’energia elettrica
trasmissione dell’energia elettrica
acquisto e vendita dell’energia destinata al mercato vincolato
commercializzazione del servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione)
misura dell’energia elettrica (installazione e manutenzione dei misuratori,
rilevazioni e registrazioni delle misure)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
60





Principali delibere dell’Autorità in materia
di tariffe elettriche
Delibera 28 dicembre 2007, n. 348/07 e relativo Allegato A
(Testo integrato trasporto - TIT)
 Sostanziale conferma per il 3° periodo regolatorio del quadro
generale del quadriennio precedente
 Adeguamento al diverso contesto di mercato post luglio 2007
 Convergenza delle metodologie tariffarie nei settori dell’energia
elettrica e del gas
Delibera 27 giugno 2007, n. 156/07 e relativo allegato A
(Testo integrato vendita – TIV)
 Nuova regolazione del segmento della vendita conseguente
all’apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a
partire dal 1 luglio 2007
Autorità per l’energia elettrica e il gas
61
Scarica

Autorità per l`energia elettrica e il gas