Lezione 9
La prassi negoziale
• Mutuo marittimo
• Archivio di Stato di Venezia, San Zaccaria, busta 34 pergg.
• Testo latino edito in Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo,
prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana
Migliardi O’Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, Venezia 1988,
pagg. 28-29
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+Nel nome del Signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo. Nell’anno
dall’incarnazione del nostro Redentore millesettantasette, nel mese di
giugno, I’ottavo giorno, indizione quinta, a Rialto. Dichiaro io Ambrogio da
Ronco con i miei eredi che ricevetti da te Buonconte della contrada di San
Giuliano e dai tuoi eredi cinquanta lire di denari, che tu mi hai dato e
prestato per compiere i miei negozi. In tale accordo e nei nostri rapporti
[si stabilisce] che dovrò tenerle presso di me per il tempo intercorrente
fino alle calende di agosto prossime venture. Prometto certamente di
dartene l’interesse di una sesta parte per cinque [= 20%] come risulterà
dal calcolo secondo l’uso della nostra patria. Quando dunque si arriverà
alle predette prossime calende di agosto, allora dovrò darti e versarti sei
parti per cinque sulla predetta tua somma con il suo interesse senza alcun
ritardo e senza invocare alcuna clausola ostativa.
•
Che se alle dette prossime calende di agosto che aspettiamo
prossimamente non avrò adempiuto verso di te per l’intera predetta tua
somma con il suo interesse di una sesta parte su cinque, allora prometto
di darti a composizione per intero il doppio del capitale e dell’interesse. E
per maggior sicurezza pongo a tuo favore un legame fiduciario [=
costituisco garanzia reale] a titolo di pegno [= rectius: ipoteca] su tutto e
intero un mio pezzo di terra con una casa posta sul rio Surian che ho
comprato da Domenico Baro figlio di Giovanni Baro e nella predetta
contrada di San Procolo, il quale consta in lunghezza più o meno piedi, a
seconda di come lo si misura. Uno dei suoi confini di testa restando lungo
la vigna di San Zaccaria, un altro confine di testa restando lungo la cavana
di San Procolo con la sua calle che sta al confine della cavana, constando
in larghezza più o meno quattro piedi, attraverso la quale [calle] si va e si
torna [= sussistono diritti di passaggio (?)] e con il suo viottolo e la
canaletta [elencazione formale delle pertinenze]. Uno dei suoi lati finisce
all’orto di San Procolo, l’altro lato finisce in parte al rio Surian, in parte
all’orto di Piero Bollo. Dunque tutto questo prenominato e predescritto
pezzo di terra con la sua casa, con tutta la lunghezza e larghezza, con i
suoi confini di testa e di lato e con tutto ciò che vi si trova e vi pertiene di
dentro e di fuori, con le sue giacenze [=beni mobili] che è noto esservi
tanto sotto terra quanto sopra terra e con [i diritti di] accesso e sbocco e
con suo viottolo e la sua canaletta [derivante] dal rio Surian e dalla
sopraindicata cavana, pienamente lo vincolo a tuo favore per il capitale e
l’interesse intero nel doppio. Che se non mi attiverò affatto per adempiere
nei tuoi confronti entro il termine stabilito con le modalità come sopra
sono esposte, allora per il capitale e l’interesse e il doppio [di essi] ti sia
data facoltà di accedere e prendere possesso di tutto il predetto tuo pegno
come se tu avessi un legittimo titolo documentale, senza che alcuno possa
impedirtelo.
• La garanzia reale, costituita a fronte
dell’assunzione dell’obbligo di
restituire la somma mutuata, si
sostanzia in effetti non tanto o non solo
in quella che oggi chiamaremmo
ipoteca, ma piuttosto è finalizzata alla
soddisfazione del creditore tramite
acquisto ipso jure da parte sua della
piena titolarità del bene vincolato, ove
si verifichi la condizione
dell’inadempimento da parte del
debitore.
• Il negozio, in pratica, viene quasi a
predisporre una modalità di
adempimento alternativa, che consente
di evitare il ricorso a modalità giudiziali
di composizione dell’eventuale
controversia e prescinde da qualsiasi
intervento della pubblica autorità.
• Prestito a cambio marittimo (PCT)
• Archivio di Stato di Venezia, San Zaccaria, busta 34 pergg.
• Testo latino edito in Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo,
prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana
Migliardi O’Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, Venezia 1988,
pagg. 48-50
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+Nel nome del Signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo. Nell’anno del
Signore millecentoquarantadue, nel mese di luglio, indizione quinta, a
Rialto. Dichiaro io Domenico Ciprian da Dorsoduro della contrada di San
Raffaele con i miei eredi che ho ricevuto da te Giovanni Moro Bocca della
contrada di Santa Marina e dai tuoi eredi cinquanta lire di denari veronesi,
che ora porto con me nella navigazione di Acri sulla nave della quale sono
io stesso capitano. E arrivando ad Acri con la suddetta nave entro quindici
giorni dovrò versare a te o a un tuo rappresentante ottanta bisanti d’oro
saracenati buoni [coniati] dal re di quella terra e pesati secondo la
consuetudine di quella terra. E tutta questa somma dovrà subire lo stesso
rischio che subisce la detta nave con tutto il suo carico. E se non adempirò
ogni cosa come si legge sopra, [prometto] che dovrò dare e risarcire con i
miei eredi a te e ai tuoi eredi [rispondendone] con la mia terra e casa e
ogni cosa di cui sono e sarò o sarò stato titolare in questo mondo. E da
allora in poi il capitale e I’interesse dovranno produrre la sesta parte su
cinque all’anno [= 20%].
• Speculazione sui tassi di cambio: il
ricevente spera di procurarsi, sulla
piazza stabilita per l’adempimento, la
qualità e quantità della valuta che si è
obbligato a restituire sborsando per
essa un prezzo inferiore al valore della
quantità e qualità della valuta ricevuta
in prestito.
• Quantificazione del rischio: naufragio,
getto di merci a mare per evitarlo, o
ancora atti di pirateria
• Se ad esempio, per evitare
l’affondamento si rivela necessario
alleggerire la nave, finiscono fuori
bordo le merci più pesanti; il danno
per la loro perdita, tuttavia, non viene
sopportato soltanto dal mercante che
le aveva caricate, ma viene ripartito tra
tutti in proporzione al valore (non al
peso o all’ingombro) delle merci
caricate da ciascuno.
• Colleganza bilaterale
• Archivio di Stato di Venezia, San Giorgio Maggiore, busta 70 (proc. 125 A)
• Testo latino edito in Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo,
prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana
Migliardi O’Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, Venezia 1988,
pagg. 72-73
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+Nel nome del Signore Dio e del salvatore nostro Gesù Cristo. Nell’anno
del Signore millecentonovantacinque, nel mese di luglio, indizione
tredicesima, a Rialto. Io Piero Tiepolo della contrada di San Marcuola con i
miei eredi ho ricevuto in colleganza da te, Sparviera, vedova di Piero Canal
della contrada di San Stae, e dai tuoi eredi e successori, cento lire di
denari veneziani, e io ci ho messo contro di te [= da parte mia] nella
colleganza altre cinquanta lire di denari veneziani. [E attesto] che ora
porto con me tutta la sopradetta somma nella navigazione da qui al golfo
di Corinto con la nave, della quale ho una quota, della quale è capitano
Marco Scandolaro. Devo commerciare e negoziare con la sopradetta
colleganza a Stives e da quelle parti, per tutta la bassa Grecia e il
Peloponneso, per terra e per mare, come meglio potrò. Dal soprascritto
viaggio dovrò ritornare a Venezia con la soprascritta nave e la colleganza
[= capitale e guadagno], oppure mandare a Venezia la soprascritta tua
[spettanza della] colleganza a te e a tuo nome tramite un uomo fidato
secondo la testimonianza di uomini onesti.
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E allora entro trenta giorni non appena [= a decorrere immediatamente
dal momento in cui] io o la soprascritta colleganza saremo giunti a
Venezia, dovrò personalmente o tramite un mio rappresentante dare e
versare a te o a un tuo rappresentante qui a Rialto tutto ciò che ti spetterà
della soprascritta colleganza e del guadagno senza alcuna frode, salvo il
capitale. E comunque io abbia acquisito qualcosa con la sopradetta somma
[= il capitale iniziale] dovrò versarlo tutto in questa colleganza.
E se, che non sia [= speriamo di no], per causa di mare [= a causa di
naufragio] o di genti [= a causa di atti di pirateria] tutta la detta somma
sarà andata persa e ciò sia stato accertato, null’altro dovrà essere
indagato da una parte verso l’altra. Se ne sarà rimasto qualcosa, come [=
nella misura in cui] abbiamo conferito, così ripartiremo [il residuo].
E se non avrò osservato le disposizioni che sono scritte di sopra, allora
dovrò risarcire nel doppio con i miei eredi a te e ai tuoi eredi tutte le cose
tue sopra scritte [= tutto quello che ti spetta secondo quanto sopra è
scritto] [rispondendone] con le mie terre e case e ogni cosa che avrò a
questo mondo. E da quel momento il capitale e il doppio del guadagno
producano la sesta parte su cinque all’anno [= 20%].
• Sono qui dettagliatamente descritte le modalità dell’attività mercantile del procertans,
sia per imporgli un ben preciso obbligo di diligenza nel far fruttare il capitale, sia per
delimitare esattamente l’ambito delle sue facoltà.
• Si osservi la piena capacità della donna (la vedova è sui iuris)
Un trattato commerciale con i Tartari
• Archivio di Stato di Venezia, Liber Albus, c. 249 r.-v.
• Testo latino edito in Tipologie di documenti dei secoli IX-XVI, cura Giustiniana
Migliardi O’Riordan. Atlante documentario. Corso di Paleografia latina e diplomatica
promosso dal Centre international d’information sur les sources de l’histoire
balkanique et méditerranée, 3-31 ottobre 1990, con la collaborazione di Manuela
Baroni, Venezia 1991, pagg. 34-38
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Questo è un esemplare del patto con Uzbek imperatore dei Tartari, che
trattò e concluse il nobiluomo Andrea Zeno ambasciatore per il Comune di
Venezia, presentato alla curia ducale a mezzo del nobiluomo Giustinian,
già console alla Tana nel 1333, nel mese di novembre, tradotto dalla lingua
persiana nella lingua latina.
Privilegio di fondaco:
Per grazia del Dio eterno e misericordioso per la sua immensa pietà.
Parole nostre, di Uzbek, riguardo al territorio di Tana, [rivolte]
principalmente a M. e ai maggiorenti di Tana e ai commerciarii (= esattori
di imposte indirette sui traffici) e dazieri e a molti uomini di ogni sorte. Il
signore (= il doge) e il comune del popolo veneziano hanno mandato a
chiedere se in via di grazia si potesse dar loro della terra, desiderando che
i loro mercanti vengano alla Tana per abitare e costruire edifici per gestire
i loro commerci, venendo qui i mercanti con l’intento di assolvere
onestamente al prelievo fiscale da parte dell’impero. E abbiamo esaudito le
loro richieste e abbiamo concesso loro un luogo paludoso alla Tana dietro
la chiesa dell’ospedale fino alla riva del fiume Tene affinché, risiedendovi e
ormeggiando le loro navi alla Tana, costruiscano edifici.
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Soggezione a imposte indirette:
In qualunque città accada loro di fare
commercio, dovranno pagare onestamente
una imposta imperiale del tre per cento; se
non faranno commercio, non richiedete
l’imposta. (…)
Modalità di accertamento fiscale:
Inoltre se vi saranno merci che debbano
essere vendute a peso, ci sarà un
rappresentante da parte degli esattori, e
parimenti un rappresentante da parte del
console veneziano, e paghino la giusta
imposta facendo le pesate insieme, di
presenza e in posizione di parità. (…).
Privilegi di giurisdizione congiunta:
Inoltre se i Veneziani avranno discussioni o
questioni con gli abitanti di questa terra, il
[loro] console e i signori del luogo (= giudici
locali) sedendo insieme le esaminino e
definiscano e non prendano uno per un altro
(= si evitino cosi gli errori di persona (?)). (…)
Abbiamo dato bassa (= lasciapassare) e
privilegio con sigilli rossi, scritto nell’anno
della scimmia, nell’ottava luna, la sera del
quarto giorno, stando presso il fiume Coban,
presso la Riva Rossa.
E io frate Domenico Polacco dell’ordine dei
Predicatori richiestone ho tradotto parola per
parola tutto quanto sopra dal cumanico in
latino, nell’anno del Signore 1333, il giorno 7
all’inizio di agosto.
Lo Zibaldone da Canal
• Testo veneziano edito in Zibaldone da Canal. Manoscritto
mercantile del sec. XIV, a cura di Alfredo Stussi, Comitato per
la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia,
Venezia 1967, pag. 26 = c. 14r
• Fa’-me sta raxion: ello fo 3 conpagnoni e sì se fesse fare una
nave, la qualle nave li costà tuta quanta a far lbr. 9848. L’un nde
messe dal so cavadal lbr. 2721. L’alltro nde messe del so cavadal
lbr. 5849 e lo terço nde messe del so cavadal lbr. 1278.
• Questa nave sì andà a Constantinopolli e tornà e vadagnà lbr.
2000. Adomandote che nde vien a çiaschun de quello che li tocha
per soa parte (...)
• Fammi questo calcolo: c’erano tre soci e si fecero costruire una
nave, la costruzione della quale nave costò complessivamente
libbre 9848. Uno ci mise del suo capitale libbre 2721. Il secondo ci
mise del suo capitale libbre 5849 e il terzo mise del suo capitale
libbre 1278. Questa nave andò a Costantinopoli e tornò e
guadagnò libbre 2000. Ti domando che ne viene (= quanto
spetta) a ciascuno di quello che gli tocca per la sua parte. (...)
• Ipotesi di compagnia (~ fraterna tra non parenti)
• Non viene indicata la soluzione!
• Altri ingredienti dello Zibaldone:
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Tabelle di conversione di pesi e misure con formule
Tabelle di cambio di valute con formule
Regole di calcolo semplificato es. circonferenza; prova di operazioni
Procedimenti di misura empirica es. di stazze di navi
Dimensioni e quantità delle varie merci negli imballi consueti
Dazi e imposte indirette nei vari scali
Cronografia es. divisione astronomica del giorno e dell’anno
Cronologia universale dalla creazione di Adamo
Astrologia giudiziaria annuale, giornaliera e oraria
Ricette mediche e di medicina magica
Proverbi e ammaestramenti
Dottrina cristiana essenziale es. comandamenti, preghiere
Favole e aneddoti in prosa e in versi
Calcolo di stazze di navi, con indicazione delle aree di stivaggio delle varie merci
La c.d. Serrata dal MaggC
• fine XIII sec.
– MaggC elettivo annuale di 300
– Poca alternanza di individui e di famiglie
– Varie proposte per formalizzare la situazione
• 1297 (esperimento semestrale  proroga di 1 anno)
1. La Quarantia compila elenco di:
• Eletti degli ultimi 4 anni, anche espatriati
• Appartenenti a famiglie in MaggC dal 1172
2. Il MaggC elegge 3 consiglieri per nominare ulteriori candidati
3. La Quarantia vota gli elenchi nome per nome
4. Limitazione agli approvati e ai discendenti della capacità giuridica in
ambito politico
• 1299, 29 settembre  conferma in permanenza
Conseguenze:
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Apertura quantitativa = allargamento numerico
Chiusura qualitativa = diseguaglianza di ceto su base familiare ereditaria
Criterio: effettiva partecipazione al governo (no condizioni economiche)
Aggregazioni di nuove famiglie per cooptazione
– Regnanti europei (titolo onorifico)
– Donazioni all’erario (per spese belliche: es. guerra di Chioggia contro
Genova, 1379-81)
Diritti politici = partecipazione al MaggC
– elettorato attivo e passivo ai Consigli e alle magistrature
Composizione del MaggC
– variabile (in aumento)
– plenaria
– vitalizia
– ereditaria
Anagrafe degli aventi diritto
Legificazione pacifica di uno stato di fatto
D’ora in poi le congiure sono interne all’aristocrazia
Sviluppi successivi
• Inizio XIV sec.:
– aboliti i tre elettori annuali
– le elezioni si fanno da ed entro i Consigli
• 1319: formalizzazione dell’anagrafe
– gli Avogadori di Comun tengono il registro
– i figli maschi delle famiglie iscritte entrano di diritto a 25 anni
(20 per grazia della Barbarella)
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