Pimus Allegati Verifiche
Corso Formativo 2010
dott. Marco Pecoraro
Argomenti trattati:
Il ruolo del Coordinatore
1.
2.
3.
4.
5.
Pi.M.U.S.;
Gli ancoraggi;
I D.P.I.;
Le verifiche;
La formazione dei lavoratori.
1
Art. 136 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto…..”
Tale piano può assumere la forma
di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni
e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed e' messo a
disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
Lavori in quota:definizione.
Art. 107 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
2
Che cos’è il Pi.M.U.S.
E’ il documento operativo che deve essere redatto
per ogni specifico ponteggio da realizzare;
Deve essere rispettato dal personale addetto al
montaggio, smontaggio e trasformazione di
ponteggi,al fine di garantire la sicurezza:
„ del personale stesso;
„dei non addetti al montaggio, che potrebbero
trovarsi coinvolti in queste operazioni (es. altri
lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno
stabile in corso di ristrutturazione,..);
„di chi utilizzerà il ponteggio.
Per quali attrezzature va redatto il
Pi.M.U.S.
ART. 131 D.Lgs. 81/08 e ss.mm. (sez. V)
„
„
„
per il ponteggio metallico fisso,
indipendentemente da dimensioni, complessità e
necessità di progetto;
per un impalcato o un’altra opera
provvisionale costruita con elementi
prefabbricati di ponteggi metallici fissi;
per un ponteggio realizzato con elementi in
legno;
3
Il PIMUS deve essere redatto anche per i
ponti su ruote a torre (es. Trabattelli) ?
L’utilizzo dei ponteggi su ruote è
subordinato agli obblighi previsti alla
sez. VI PONTEGGI MOVIBILI
All’art. 140 comma 3 è indicato:
…”In ogni caso dispositivi appropriati
devono impedire lo spostamento
involontario dei ponti su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota”.
Prima del D.Lgs. 106/09 questo comma
era inserito alla sez. V ponteggi fissi
’art. 136 dove è previsto la redazione del
Pi.M.U.S. (e circolare N. 30/06)
In definitiva:
1.
Per i ponti su ruote a torre non è necessario redigere
secondo quanto previsto dal Testo coordinato con il
D.Lgs.106/09 n. 106 il Pi.M.U.S..
Alcune utili indicazioni per il montaggio
1.
2.
3.
4.
Verifica delle prescrizioni e delle indicazioni del
libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore;
Verifica del piano di appoggio (livellato e carico del
ponte ripartito);
I punti, la tipologia e le modalità di ancoraggio;
Fattori ambientali (linea elettrica, terreno, ecc.)
4
Alcune utili indicazioni per il
montaggio
5. Le ruote del ponte devono essere saldamente bloccate
con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti
(evitare lo spostamento involontario)
6. I ponti non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi
7. Devono essere ancorati alla costruzioni ogni due piani
E’ ammessa deroga a tale obbligo, per i ponti su
ruote conformi all’allegato XXIII
Per quali altre attrezzature
(oltre ai ponti su ruote) non va
redatto il Pi.M.U.S.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali
ponti su cavalletti di altezza non superiore a
metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di
lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo non
trovano attuazione né le norme relative al
Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione (
Circ. Min. Lav. 30/2006)
5
Chi deve redigere il Pi.M.U.S.
Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente il PiMUS, quindi la redazione del
PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa
che monta e smonta i ponteggi.
„Per
più imprese, un solo PiMUS sottoscritto da tutti datori di
lavoro;
„Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori
autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo
aggiudicatario, che assume il ruolo di datore di lavoro di fatto
Collaborazione fra artigiani
Attenzione all’autonomia operativa
„
„
„
La sola iscrizione all’Albo delle imprese artigiane non è
sufficiente a determinare l’autonomia operativa
Devono emergere parametri chiari quali:
Sottoscrizione di contratto di appalto o subappalto (tipo di
lavorazione quantificata a priori e distinta per luogo) dove
emerga fin dall’inizio la capacità del prestatore di svolgere
attività specialistica e specializzata, utilizzo di propria
attrezzatura e materiali, rapporto di pluricommittenza
(prestazione di servizio per più aziende) e che per lo
svolgimento della lavorazione non vi sia commissione
lavorativa con l’impresa committente oppure con altro artigiano;
La prestazione concordata nel contratto venga retribuita a corpo
e non a economia;
6
Collaborazione fra artigiani
Attenzione all’autonomia operativa
„La
dicitura sulla fatturazione “prestazione di
manodopera” può configurare indice per la qualificazione
di detto rapporto non autonomo bensì subordinato
„Qualora
i parametri sopra indicati venissero a mancare in
tutto o in parte, vi è la concreta possibilità che il rapporto
di lavoro così costituito venga configurato quale rapporto
di lavoro subordinato con aggravio del committente o
lavoratore autonomo che prende l’appalto principale di
sanare la posizione contributiva e amministrativa del
prestatore
Il Datore di lavoro può redigere
personalmente il Pi.M.U.S.?
In assenza di definizione di
specifiche competenze o titoli,
la scelta delle persone
competenti ricade tra le
responsabilità del datore di
lavoro; pertanto potrà
intendersi persona competente
per la redazione del Pi.M.U.S.
anche lo stesso Datore di
lavoro.
7
OBBLIGHI del coordinatore per
la sicurezza in fase di
progettazione
„
„
Il PSC dovrà precisare i requisiti e le prestazioni del
ponteggio in base alle esigenze lavorative e di sicurezza
emergenti in sede di progettazione. Si tratta di fornire
all’impresa le informazioni utili all’individuazione del
ponteggio idoneo, in riferimento alle prestazioni richieste e
all’uso specifico che di esso sarà fatto.
Le normative in esame creano il rischio di sovrapposizione
di prescrizioni tra i diversi piani, cosa che deve essere
risolta tramite la corretta interpretazione.
Per quanto riguarda le scelte organizzative previste per il PSC,
dovranno riferirsi all’impatto del montaggio/smontaggio del
ponteggio sull’organizzazione generale del cantiere e non
già all’organizzazione del montaggio in sé e delle sue
sequenze lavorative, che sono contenute nel PiMUS.
ART. 89 LETT. H – 92 CO. 1 E ALL. XV
Il POS (COME PIANO COMPLEMENTARE DI
DETTAGLIO AL PSC) invece deve contenere
l’individuazione delle misure preventive e protettive,
(integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
quando previsto), durante ad esempio l’uso di
attrezzature di lavoro (ALL
(ALL.. XV), atte a prevenire il
manifestarsi di situazioni di pericolo (adottate
(adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere)
Il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio del ponteggio
ricadono esattamente all’interno di tali tipologie di
rischio e pertanto il Pi.M.U.S. si può collocare
all’interno del POS. A differenza del POS però, il
Pi.M.U.S. dovrà essere accessibile a tutte le imprese.
Sarà cura del datore di lavoro, eventualmente,
scorporare i due documenti.
8
OBBLIGHI DEL CSE:
Il CSE dovrà valutare la presenza dei
contenuti minimi, oltre che del POS, anche
del Pi.M.U.S. in quanto rappresentano in
concreto delle “procedure di lavoro”.
Art. 92 comma 1 D. Lgs. 81/08 lett. a:
“durante la realizzazione dell’opera il CSE
verifica con opportune procedure di
coordinamento e controllo,…… la corretta
applicazione delle procedure di lavoro”.
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato XXII D. Lgs.81/08
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto,
addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio
del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio con: generalità e firma della persona competente (art.
136 co. 1) oppure del progettista quando previsto in riferimento alle specifiche di cui all’art. 132 co. 1 lett.g.,
indicazione sovraccarichi max per metro quadrato di impalcato e indicazione degli appoggi e degli ancoraggi;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione
generalizzata"):
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità,
segnaletica, ecc.,
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico,
elementi di appoggio, ecc.),
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo
impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con
esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed
ai relativi punti di ancoraggio,
9
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato XXII D. Lgs.81/08
7.5. descrizione
delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro
modalità di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di
cui all’articolo 117 .
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
7. 8.
misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio,
pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo
passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le
corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del
montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. allegato XIX ) .
Pi.M.U.S.
„
Per elaborare il PiMUS sono necessari:
Pi.M.U.S.
Pi.M.U.S.
Autorizzazione Ministeriale
Ministeriale
Autorizzazione
del/i ponteggio/i
ponteggio/i prescelto/i
prescelto/i
del/i
(art.131 D.Lgs.
D.Lgs. 81/08)
81/08)
(art.131
Disegno esecutivo
esecutivo
Disegno
(art.132 D.Lgs
D.Lgs 81/08)
81/08)
(art.132
Progetto
Progetto
(art. 133
133 D.Lgs.
D.Lgs. 81/08)
81/08)
(art.
10
Autorizzazione Ministeriale
„
„
„
„
„
„
„
Per la concessione dell’autorizzazione ministeriale, il
fabbricante presenta al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale una complessa documentazione
che deve contenere (art. 132 D.Lgs. 81/08):
Descrizione elementi ponteggio;
Caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati;
Indicazioni prove di carico;
carico;
Calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di
impiego;
Istruzioni per prove di carico del ponteggio;
Istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio;
smontaggio;
Schemi tipo di ponteggio con indicazioni di massimi
ammessi di sovraccarico…
DISEGNO ESECUTIVO
(Allegato XXII D. Lgs. 81/08)
„
„
„
„
„
Il disegno esecutivo del ponteggio è
obbligatorio per tutti i ponteggi;
Il disegno esecutivo di un ponteggio è costituito
da una serie di elaborati grafici, eventualmente
completi di una relazione tecnica;
Indicazione sovraccarichi per metro quadrato di
impalcato;
Indicazione appoggi e ancoraggi
Se a tale disegno vi si aggiunge il calcolo
strutturale si realizza il PROGETTO del
ponteggio.
11
PROGETTO
(art. 133 D. Lgs. 81/08 ed All. XXII)
„
„
„
Il progetto deve essere predisposto per i ponteggi
metallici che:
non sono conformi agli schemi tipo, anche per
quanto riguarda numero di impalcati ed ancoraggi;
nel caso di lavorazioni che richiedano l’utilizzo di
impalcati con portata a mq. superiore a quella
prevista per l’impalcato del ponteggio utilizzato (es.:
la costruzione in muratura con pietra naturale,
comporta un carico sull’impalcato superiore ai 300
daN/mq);
nel caso di lavorazioni che richiedano l’utilizzo del
parapetto di sommità del ponteggio che svolga
anche la funzione di parapetto per le lavorazioni che
si svolgono sul tetto;
PROGETTO
Il progetto deve essere predisposto per i ponteggi
metallici che:
„ hanno un sovraccarico complessivo superiore a quello
previsto dalla verifica di stabilità, anche in relazione
alla superficie esposta all’azione del vento per la
presenza di teli, neve, graticci, tabelloni pubblicitari;
„ nelle aree in cui la presenza di venti particolarmente
forti, velocità misurata in m/s, che mediamente sono
superiori a quelli previsti dalle norme di calcolo dei
ponteggi (verifica strutturale relative all’azione del
vento sul ponteggio).
Non è ammesso progettare ed erigere ponteggi facendo
un uso promiscuo di elementi di ponteggio
appartenenti a differenti Autorizzazioni Ministeriali.
(La Circolare del Ministero del Lavoro n.20/2003
prevede alcune eccezioni)
12
PROGETTO: il parapetto di sommità del ponteggio deve essere
realizzato secondo l’art.125 c.4 D.Lgs. 81/08 (h almeno 1.20 m
ultimo impalcato) a protezione esclusivamente dei lavoratori che
operano sull’ impalcato
Qualora serva anche a protezione delle lavorazioni svolte sulla
copertura deve essere calcolato.
E’ ammessa deroga quando il parapetto di sommità sia
realizzato secondo l’art. 138 c.5 lett. a D. Lgs. 81/08 (h 1.00 m u.i.)
Non quando venga utilizzato anche come protezione dei lavoratori
che operano sulla copertura inclinata
Tipologia dei ponteggi
Tipologie di
di ponteggi
ponteggi
Tipologie
Telai
Telai
Prefabbricati
(PTP)
Prefabbricati (PTP)
Tubi ee giunti
giunti
Tubi
(PTG)
(PTG)
Montanti ee traversi
traversi
Montanti
Prefabbricati (PMTP)
(PMTP)
Prefabbricati
-Multidirezionali-Multidirezionali-
13
Peso proprio del ponteggio
Libretto del
del ponteggio
ponteggio
Libretto
Allegato
Allegato AA
Lettera Circolare
Circolare 21.01.1999
21.01.1999
Lettera
Prot. 22787/OM-4
22787/OM-4
Prot.
Ponteggi in
in acciaio:
acciaio:
Ponteggi
ƒTelai prefabbricati
prefabbricati
ƒTelai
ƒMontanti ee traversi
traversi prefabbricati
prefabbricati
ƒMontanti
ƒTubo ee giunto
giunto
ƒTubo
Ponteggi in
in alluminio:
alluminio:
Ponteggi
(peso 60%
60% in
in meno
meno circa)
circa)
(peso
ƒTelai prefabbricati
prefabbricati
ƒTelai
ƒMontanti ee traversi
traversi prefabbricati
prefabbricati
ƒMontanti
Elementi dei Ponteggi a Telai
Prefabbricati (PTP)
Diagonale in pianta: aste che collegano i
montanti consecutivi di due telai
trasversalmente al piano orizzontale;
generalmente negli schemi-tipo di
montaggio hanno un andamento a
sinusoide e sono collocate generalmente a
piani alterni (gli impalcati metallici non
sostituiscono le diagonali in pianta)
14
Montanti e traversi Prefabbricati (PMTP)
-Multidirezionali-
Interasse tra le stilate
Prestazioni offerte
offerte
Prestazioni
dai ponteggi
ponteggi
dai
(libretto del
del ponteggio
ponteggio
(libretto
Allegato AA ))
Allegato
Interasse
Interasse
di 1,80
1,80 m
m
di
D.M.
02.09.1968
D.M. 02.09.1968
Interasse di
di
Interasse
2,50
m.
circa
2,50 m. circa
D.M. 23.03.1990
23.03.1990 n.
n. 115
115
D.M.
Interasse di
di
Interasse
3,00
m.
circa
3,00 m. circa
D.M. 23.03.1990
23.03.1990 n.
n. 115
115
D.M.
15
Carico ammissibile sull’impalcato
(per altri carichi definiti da determinate esigenze es.:passaggio
es.:passaggio autoveicoli, stazionamento di folla
compatta ecc. gli elementi del ponteggio andranno assemblati secondo un progetto
progetto ad hoc.)
Prestazioni offerte
offerte da
da ponteggi
ponteggi di
di altezza
altezza << 20
20 m.
m. ee
Prestazioni
conformi
alla
Autorizzazione
Ministeriale
e
schema
tipo
conformi alla Autorizzazione Ministeriale e schema tipo
(Libretto del
del Ponteggio
Ponteggio Allegato
Allegato AA ,, oo calcolo
calcolo ai
ai sensi
sensi
(Libretto
dell’art. 133
133 D.
D. Lgs.
Lgs. 81/08
81/08 Circ.
Circ. Min.Lav.
Min.Lav. 15.05.90
15.05.90 n.44)
n.44)
dell’art.
Ponteggio da
da
Ponteggio
Manutenzione
Manutenzione
Carico ammissibile
ammissibile
Carico
sull’impalcato
sull’impalcato
150 daN/mq
daN/mq
150
Ponteggio da
da
Ponteggio
Costruzione
Costruzione
Carico ammissibile
ammissibile
Carico
sull’impalcato
sull’impalcato
300 daN/mq
daN/mq
300
Piazzola di
di
Piazzola
Carico
Carico
Carico ammissibile
ammissibile
Carico
sull’impalcato
sull’impalcato
450 daN/mq
daN/mq
450
IMPALCATI
„
I piani di lavoro sono realizzati in:
Impalcati
Impalcati
Tavole in
in legname
legname (art.
(art. 138
138 D.Lgs
D.Lgs 81/08
81/08 ee D.M.
D.M. 2/9/68
2/9/68 art.
art. 2)
2)
Tavole
dimensioni 4x30
4x30 cm.
cm. oo 5x20
5x20 cm.
cm.
dimensioni
Metallici
Metallici
Metallico prefabbricato
prefabbricato con
con pannello
pannello di
di legno
legno multistrato
multistrato
Metallico
(spessoredidialmeno
almeno99mm.)
mm.)
(spessore
UNI EN
EN 313-1
313-1 UNI
UNI EN
EN 314
314 1-2
1-2 UNI
UNI EN
EN 322
322
UNI
16
IMPALCATI
Le tavole di impalcato dei ponteggi, siano
esse in legno “normale”, in legno
multistrato o metalliche, costituiscono una
parte fondamentale del ponteggio, e sono
una delle cause principali di infortuni sui
ponteggi, causati solitamente da un loro
cedimento, o perché incompleti con
conseguente caduta in basso del
lavoratore.
IMPALCATI con tavole di legno
All. XVIII D. Lgs. 81/08
„
„
„
„
„
„
Le tavole in legno:
devono avere uno spessore non inferiore a cm 4 ed una
larghezza non minore a 20 cm,
cm, (le tavole tipo “armo” non
sono idonee);
non devono presentare nodi passanti o fessurazioni che ne
diminuiscano la resistenza;
non devono essere posate a sbalzo e devono essere
sovrapposte di almeno 40 cm in corrispondenza di un
traverso;
devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben
accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20
cm. soltanto per la esecuzione di lavori in finitura (art. 138 c.
2 D. Lgs. 81/08);
81/08);
le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
17
Accesso agli
IMPALCATI
Le scale a mano usate per l’accesso
hai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere
poste l’una in prosecuzione
dell’altra.
La botola deve rimanere sempre
chiusa ed aperta solo per il
trasferimento da un piano
all’altro dell’impalcato.
Non disporre le botole
l’una in prosecuzione
dell’altra
Attrezzature montaggio/smontaggio
•
•
•
Possibilità di effettuare piccoli spostamenti del carico per
favorire un montaggio preciso e minimizzare la
movimentazione manuale
Priorità della movimentazione tramite apparecchi di
sollevamento alimentati elettricamente rispetto agli
apparecchi di sollevamento azionati manualmente.
il ponteggio deve essere idoneo e autorizzato a portare
un argano a bandiera per il sollevamento del materiale.
E’ possibile montare un argano a bandiera con portata <
200 kg e sbraccio non superiore a 1,20 m a condizione
che sia raddoppiato il montante interessato e sia
realizzato un adeguato sistema di ancoraggi. L’argano
sarà utilizzato di piano in piano seguendone l’elevazione.
18
bandiera girevole
carrucola “CE”
Allegati al Pi.M.U.S.
Documentazione necessaria in allegato:
„
„
„
„
Autorizzazioni Ministeriali ed estensioni;
attestato del corso teorico-pratico per
montatori di ponteggi (art.136 c.6 D. Lgs.
81/08 allegato XXI).
certificazione sull’addestramento sull’uso
dei DPI di III^ categoria
disegno (All. XXII D. Lgs. 81/08);
19
Allegati al Pi.M.U.S.
„
„
„
„
progetto del ponteggio quando previsto
(art. 133 D. Lgs. 81/08);
elaborati grafici, fotografie, schemi di
montaggio, planimetria di cantiere ecc.;
comunicazioni e accordi con gli enti
competenti per regolamentare la viabilità
(occupazione suolo pubblico);
schede di verifica degli elementi di
ponteggio prima del montaggio e durante
l’uso (Circ. min. lav. 46/2000, Allegato XIX
D. Lgs. 81/08);
Cosa sono gli ancoraggi?
Si tratta degli elementi costituenti un sistema
di vincolo statico del ponteggio agganciando
lo stesso a parti strutturali del corpo di
fabbrica. Gli ancoraggi devono essere idonei
a sopportare le azioni a essi trasmessi, in
modo che sia impedito il movimento del
ponteggio e rimanga stabile contro il
ribaltamento e il cedimento.
20
Art.125 c.6 D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.
“Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza
ad ogni due piani di ponteggio e ad
ogni due montanti, con disposizioni di
ancoraggi a rombo”
D.M. 02-09-1968 art.4
“Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere disposti
a rombo almeno ogni 22 m² “
Tutte le Autorizzazioni ministeriali prevedono il numero minimo
di ancoraggi necessari a garantire la stabilità dei ponteggi
negli schemi tipo illustrati.
Nei ponteggi a telai prefabbricati le particolari
caratteristiche costruttive e dimensionali degli elementi
dei ponteggi fa si che la “maglia” che individua il
posizionamento degli ancoraggi è determinata in
orizzontale ogni 3 campi (1,80 m. x 3=5,40 m.)
e in verticale da due telai o piani di lavoro
(2,00 m. x2=4,00 m.).
Considerate le dimensioni si avrà: 5,40 m. x 4,00 m.
ovvero un ancoraggio ogni 21,60 m² di facciata.
Quindi 21,60 m² è la superficie massima del modulo tipo
considerato ai fini del calcolo e verifica di tenuta di un
ancoraggio.
21
Schema - tipo di ancoraggio
Verificare e predisporre sempre gli
ancoraggi nella corretta collocazione
rispetto alla maglia strutturale del
ponteggio facendo sempre
riferimento allo schemaschema- tipo riportato
nell’Autorizzazione Ministeriale
Gli ancoraggi devono essere
sempre realizzati nel punto di
incrocio dei montanti con il piano
orizzontale diagonalato
Ancoraggi -ProgettoPer ponteggi che necessitano di
posizionamento degli ancoraggi in
difformità agli schemi tipo autorizzati
dovrà essere redatto un progetto
contenente una relazione di calcolo e
disegni esecutivi redatto da tecnico
abilitato.
22
Per il calcolo della resistenza a trazione degli
ancoraggi si dovrà tener conto di:
„
„
„
Cedimento per sfilamento
Cedimento del calcestruzzo
Cedimento dell’acciaio
Per il calcolo della resistenza a taglio degli
ancoraggi si dovrà tener conto di:
„
„
Cedimento del bordo del calcestruzzo
Cedimento dell’acciaio
METODI di ancoraggio
„
„
„
I ponteggi allestiti a servizio della facciate
degli edifici in costruzione e/o
manutenzione per essere utilizzati in
sicurezza devono essere resistenti e stabili
per garantire la sicurezza degli operatori,
per far questo vi sono tre metodologie:
alla facciata dell’edificio
controventi
zavorra alla base del ponteggio
23
Ancoraggi alla facciata dell’edificio
„
„
„
„
„
„
„
Gli ancoraggi si possono distinguere in:
ancoraggi NORMALI
ancoraggi SPECIALI
ancoraggi a “tirare” e a “puntare”
La realizzazione degli ancoraggi è limitata a quelli assentiti
assentiti
dalla specifiche Autorizzazioni Ministeriali che
sostanzialmente si riconducono a questi schemi:
schemi:
tipo a “cravatta”
tipo ad “anello”
tipo a “vitone”
tipo tassello chimico (con resina epossidica o ad
espansione) o meccanico
così come rappresentati graficamente in quasi tutti i
libretti delle Autorizzazioni Ministeriali
Ancoraggi NORMALI e SPECIALI
„
„
„
Gli ancoraggi denominati NORMALI sono
progettati per resistere ad una forza espressa in
daN (es.: 650 daN) perpendicolare alla facciata
dell’opera servita, nei due versi, entrante ed
uscente dalla facciata.
Gli ancoraggi denominati SPECIALI sono
progettati per resistere ad una forza di espressa
in daN (es.: 900 daN) con le stesse
caratteristiche di quelli NORMALI.
L’ancoraggio SPECIALE a “V” con tondino o
tubo o piastra e tassello meccanico/chimico, è
progettato per resistere anche a forze parallele
(e non solo perpendicolari) all’opera servita
(facciata).
24
tassello metallico
golfare ad occhiolo
(Ø 23o 50 mm.)
tassello chimico
tassello metallico
tassello in plastica
Strumentazione
-esempi d’utilizzo-
25
4 metri
ultimo ordine di ancoraggi
Il traverso più alto del ponteggio non deve superare i 4 metri l’ultimo
l’ultimo
ordine di ancoraggi. Se è necessaria una altezza libera di ponteggio
ponteggio
superiore a 4 m. oltre l’ultimo ancoraggio, dovranno essere previsti
previsti
opportuni accorgimenti per garantire la stabilità della struttura.
struttura.
In questi casi non può essere utilizzata la linea vita poiché la struttura
del ponteggio, in caso di caduta dell’operatore, non è in grado di
garantirne la tenuta.
ANCORAGGI
-controventi e zavorra di baseQualora per particolari esigenze costruttive
non è possibile ancorare il ponteggio alla
facciata dell’edificio è possibile ovviare a tale
problema, con due soluzioni:
„ puntoni e saette di contrafforti;
„ zavorra di base;
in entrambi i casi è necessario effettuare
un progetto ad hoc da un tecnico abilitato.
26
Ponteggio con puntoni e saette
di contrafforti
puntoni
Ponteggio con zavorra
Progetto di un
ponteggio con
zavorra alla
base
27
DEFINIZIONE di D.P.I.
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
SONO D.P.I.:
•
•
•
•
GUANTI DI PROTEZIONE;
CALZATURE DI SICUREZZA;
CASCHI DI PROTEZIONE;
DISPOSITIVI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO;
NON SONO D.P.I.:
•
TUTTI GLI INDUMENTI DI LAVORO ORDINARI CHE NON
ASSICURANO UNA PROTEZIONE SPECIFICA;
• TUTTI I MEZZI DI PROTEZIONE PROGETTATI E COSTRUITI
ESCLUSIVAMENTE PER USO PRIVATO ATTI A PROTEGGERE
CONTRO LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE (COPRICAPO, INDUMENTI
DI STAGIONE, SCARPE STIVALI, ETC.);
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
(D.L.vo 475/92) - CATEGORIE DEI DPI
PRIMA
CATEGORIA
TERZA
CATEGORIA
DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità:
- occhiali da sole professionali
- guanti contro rischi meccanici lievi
- indumenti da lavoro ordinari
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare
da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente:
- apparecchi di protezione respiratoria filtranti
- apparecchi di protezione isolanti
- i DPI che protezione da aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto
- i DPI destinati a salvaguardare da tensioni elettriche pericolose
tutti gli altri DPI quali:
SECONDA
CATEGORIA
- guanti
- elmetti di protezione
- calzature
- filtri facciali
- otoprotettori
28
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
PERICOLI PER I QUALI È NECESSARIO L’USO:
• Caduta dall’alto durante il montaggio e smontaggio del ponteggio.
Caratteristiche del D.P.I.
I componenti costituenti il sistema anticaduta devono rispondere a precise
norme armonizzate che ne descrivono le caratteristiche costruttive e
prestazionali. Prima dell’uso gli utilizzatori devono aver svolto una
formazione tecnico- pratica specifica sull’uso del D.P.I.
IL SISTEMA ANTICADUTA È COSTITUITO DA:
UN DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CLASSIFICATO COME:
¾ “DISPOSITIVO PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER L’USO CON DPI
CADUTA DALL’ALTO” – UNI EN 795
CONTRO LA
QUATTRO COMPONENTI CLASSIFICATI COME DPI:
¾ CONNETTORE – UNI EN 362
¾ DISPOSITIVO ANTICADUTA (RETRATTILE o CORDINO) – UNI EN 360/355
¾ CONNETTORE – UNI EN 362
¾ IMBRACO ANTICADUTA – UNI EN 361
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
EN 360
Dispositivo
retrattile
29
D.P.I.
TERZA
CATEGORIA
Imbracature
UNI EN 361
Si vedono utilizzare cinture di posizionamento come se fossero
imbracature anticaduta. Questo è un grave errore in quanto tale
cintura serve solo a “trattenere” la persona in una certa
posizione.
IMBRACATURA - (UNI EN 361)
SI - dispositivo anticaduta
CINTURA - (UNI EN 358)
NO - dispositivo anticaduta
D.P.I.
TERZA
CATEGORIA
Imbracature - UNI EN 361
A
ATTACCO STERNALE
A
ATTACCO DORSALE
9 L’attacco può avvenire solo sull’ancoraggio dove è presente la lettera “A”
9 devono essere indossate correttamente
9 possono essere usate da personale di peso max di 100 kg
30
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
Dispositivi di ancoraggio – Classe B
UNI EN 795
ANELLO DI ANCORAGGIO
3 È costituito da una fettuccia in fibra
tessile chiusa da anello; revisione annuale
dal produttore o soggetto autorizzato;
sostituito ogni tre anni.
3 Viene fissato generalmente al montante
del ponteggio (punto di ancoraggio), no su
correnti
del
ponteggio,
con
nodo
denominato PRUSIK (singolo, doppio o più).
3 utilizzo per una sola persona.
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
Dispositivi di ancoraggio – Classe B
UNI EN 795 - connettore (UNI EN 362)
DISPOSITIVO A DOPPIA PRESA
3 È costituito da una morsa dentellata
munita di cordino di sicurezza; attacco
rapido.
3 Viene fissato generalmente al
montante del ponteggio (punto di
ancoraggio); no su correnti del
ponteggio.
3 utilizzo per una sola persona.
31
Solo se
previsto dal
costruttore.
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
Dispositivi di ancoraggio – Classe B
UNI EN 795 - connettore (UNI EN 362)
PINZA DI ANCORAGGIO (da PONTEGGIO)
È costituito da un anello chiuso che viene
facilmente aperto, direttamente montata
su un cordino.
3 Viene
fissata
generalmente
al
montante del ponteggio (punto di
ancoraggio), oppure montata su funi
tesate; no su correnti del ponteggio.
3 utilizzo per una sola persona.
32
D.P.I.
TERZA
CATEGORIA
Dispositivi di ancoraggio – Classe B - UNI EN 795
LINEA DI ANCORAGGIO - PROVVISORIA
TIPO 1 – REALIZZATA CON DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI Classe B E
CON ASSORBITORE DI ENERGIA (Ffrenante ≤ 6kN).
Linea
Classe B
Ancoraggio Classe B
Assorbitore Energia
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
Dispositivi di ancoraggio – Classe B
UNI EN 795
LINEA DI ANCORAGGIO
PROVVISORIA
ASSORBITORI D’ENERGIA
33
D.P.I.
TERZA
CATEGORIA
Dispositivi di ancoraggio – Classe B - UNI EN 795
LINEA DI ANCORAGGIO - PROVVISORIA
TIPO 2 – REALIZZATA CON DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI Classe B
SENZA ASSORBITORE DI ENERGIA.
Rompitratta
Ancoraggi
Classe B
Distanza max fra punto
ancoraggio e rompitratta
D.P.I.
Corde - UNI EN 1891
SUL MERCATO SONO DISPONIBILI DUE TIPOLOGIE DI CORDE:
9 DINAMICHE - Norma di riferimento EN 892
9 SEMI STATICHE - Norma di riferimento EN 1891
LA NORMA UNI EN 353-2 RIPORTA LE SEGUENTI INDICAZIONI:
9 Le linee di ancoraggio tessili devono resistere a una forza di almeno
22kN (2200 kg)
9 Le funi metalliche di ancoraggio devono resistere a una forza di almeno
15kN (1500kg).
Le corde corde semi statiche, nella norma, hanno una resistenza statica,
cioè la forza sotto la quale la corda si rompe quando è sottoposta ad una
lenta trazione, pari a:
• almeno a pari a 22kN per le corde di tipo A.
• almeno a pari a 18kN per le corde di tipo B.
34
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
Dispositivi retrattili - UNI EN 360
Dispositivo
dissipatore
incorporato nel
cordino retrattile
Dispositivo
dissipatore
incorporato
nell’involucro.
TERZA
CATEGORIA
9
9
D.P.I.
Dispositivi retrattili
UNI EN 360
La forza di richiamo esercitata sul cordino permette una
velocità di spostamento di 2 m/s (velocità di una
persona che cammina normalmente).
I dispositivi anticaduta retrattili possiedono alcune
caratteristiche che è importante porre in evidenza al
fine di poterli utilizzare correttamente:
¾
¾
¾
Lunghezza del cordino (può variare da 4 m. a 30 m. per i
cordini in acciaio, e da 2 m. ai 30 m. per i cordini in fibra
tessile)
Distanza di arresto (altrimenti denominata distanza di frenata)
e Tirante d’Aria -TAForza di arresto (frenante) non può essere superiore a 600 daN
(punto 4.5 UNI EN 360:2003)
35
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
Dispositivi retrattili
UNI EN 360
EFFETTO
PENDOLO
D.P.I.
TIRANTE D’ARIA – Situazione A
Il tirante d’aria garantisce impiamente la caduta in condizioni di sicurezza
Punto ancoraggio
Caduta
h piedi-attacco
1,50 m
Tirante
d’aria
Fascia sicurezza
> 1,00 m
36
TERZA
CATEGORIA
D.P.I.
Manutenzione
Obbligo di revisione con cadenza
almeno annuale del DPI anticaduta
da parte del fabbricante o di persona
competente
autorizzata
dal
fabbricante.
Tale
obbligo
sembra
assolutamente sconosciuto alla
quasi totalità delle imprese che
utilizzano DPI anticaduta
D.P.I.
Soccorso
L’infortunato dopo la caduta deve
essere recuperato entro breve
tempo e in sicurezza.
Una prolungata permanenza in
sospensione può infatti provocare
danni fisici.
37
Verifiche di sicurezza ponteggi
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato, nel
nel luglio del
2000, una circolare riguardante le
"Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’Allegato XIX D.
Lgs. 81/08 e ss.mm."
ss.mm." (Circolare n. 46 - 11/07/ 2000)
Le disposizioni contenute in tale circolare costituiscono, in sostanza,
sostanza, delle Linee
guida che specificano i controlli che si ritiene l’utilizzatore (oggi parliamo di
VERIFICATORE, che può essere il datore di lavoro, il preposto, ecc)
ecc) debba
necessariamente eseguire prima di ogni montaggio e durante l’uso del
ponteggi,
ponteggi, partendo dal presupposto che la stabilità e la sicurezza strutturale
strutturale del
ponteggio dipendono da numerosi parametri
Utilizzare solo elementi del ponteggio idonei (assenza di deformazioni, rotture,
ossidazioni e corrosioni che ne pregiudichino la resistenza).
Allo scopo predisporre il registro di manutenzione del ponteggio e dei suoi
elementi (appendice A)
Verifiche di sicurezza
ponteggi
„
„
„
Chi effettua le verifiche?
Il datore di lavoro;
Il preposto;
L’utilizzatore o meglio il VERIFICATORE
38
Verifiche di sicurezza ponteggi
Quando il VERIFICATORE
effettua le verifiche?
„
„
Prima dell’utilizzo del ponteggio
Durante l’uso del ponteggio
Formazione:
(Art. 136 c. 6 D. Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati sotto
la diretta sorveglianza di un preposto, a
regola d’arte e conformemente al
Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste.
39
Formazione:
(Art. 136 c.7 D. Lgs. 81/08)
La formazione deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o
di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
Modulo di aggiornamento:
I datori di lavoro provvederanno a far
effettuare ai lavoratori formati con
il corso di formazione teoricopratico un corso di aggiornamento
ogni 4 anni con durata minima di 4
ore di cui 3 ore di contenuti tecnico
pratici.
40
Obblighi del CSE:
Il CSE verifica l’idoneità del POS
(art. 92 co. 1 lett. b D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.) ai requisiti minimi e quindi
la documentazione in merito
all’informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in
cantiere art. 92 co. 1 lett. e (in rif.
Art. 95 co. 1 e 15 co. 1 lett. o)
41
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Pi.MUS - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento