Pimus Allegati Verifiche Corso Formativo 2010 dott. Marco Pecoraro Argomenti trattati: Il ruolo del Coordinatore 1. 2. 3. 4. 5. Pi.M.U.S.; Gli ancoraggi; I D.P.I.; Le verifiche; La formazione dei lavoratori. 1 Art. 136 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto…..” Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Lavori in quota:definizione. Art. 107 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 2 Che cos’è il Pi.M.U.S. E’ il documento operativo che deve essere redatto per ogni specifico ponteggio da realizzare; Deve essere rispettato dal personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi,al fine di garantire la sicurezza: del personale stesso; dei non addetti al montaggio, che potrebbero trovarsi coinvolti in queste operazioni (es. altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione,..); di chi utilizzerà il ponteggio. Per quali attrezzature va redatto il Pi.M.U.S. ART. 131 D.Lgs. 81/08 e ss.mm. (sez. V) per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto; per un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi prefabbricati di ponteggi metallici fissi; per un ponteggio realizzato con elementi in legno; 3 Il PIMUS deve essere redatto anche per i ponti su ruote a torre (es. Trabattelli) ? L’utilizzo dei ponteggi su ruote è subordinato agli obblighi previsti alla sez. VI PONTEGGI MOVIBILI All’art. 140 comma 3 è indicato: …”In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota”. Prima del D.Lgs. 106/09 questo comma era inserito alla sez. V ponteggi fissi ’art. 136 dove è previsto la redazione del Pi.M.U.S. (e circolare N. 30/06) In definitiva: 1. Per i ponti su ruote a torre non è necessario redigere secondo quanto previsto dal Testo coordinato con il D.Lgs.106/09 n. 106 il Pi.M.U.S.. Alcune utili indicazioni per il montaggio 1. 2. 3. 4. Verifica delle prescrizioni e delle indicazioni del libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore; Verifica del piano di appoggio (livellato e carico del ponte ripartito); I punti, la tipologia e le modalità di ancoraggio; Fattori ambientali (linea elettrica, terreno, ecc.) 4 Alcune utili indicazioni per il montaggio 5. Le ruote del ponte devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti (evitare lo spostamento involontario) 6. I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi 7. Devono essere ancorati alla costruzioni ogni due piani E’ ammessa deroga a tale obbligo, per i ponti su ruote conformi all’allegato XXIII Per quali altre attrezzature (oltre ai ponti su ruote) non va redatto il Pi.M.U.S. Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione ( Circ. Min. Lav. 30/2006) 5 Chi deve redigere il Pi.M.U.S. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente il PiMUS, quindi la redazione del PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi. Per più imprese, un solo PiMUS sottoscritto da tutti datori di lavoro; Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, che assume il ruolo di datore di lavoro di fatto Collaborazione fra artigiani Attenzione all’autonomia operativa La sola iscrizione all’Albo delle imprese artigiane non è sufficiente a determinare l’autonomia operativa Devono emergere parametri chiari quali: Sottoscrizione di contratto di appalto o subappalto (tipo di lavorazione quantificata a priori e distinta per luogo) dove emerga fin dall’inizio la capacità del prestatore di svolgere attività specialistica e specializzata, utilizzo di propria attrezzatura e materiali, rapporto di pluricommittenza (prestazione di servizio per più aziende) e che per lo svolgimento della lavorazione non vi sia commissione lavorativa con l’impresa committente oppure con altro artigiano; La prestazione concordata nel contratto venga retribuita a corpo e non a economia; 6 Collaborazione fra artigiani Attenzione all’autonomia operativa La dicitura sulla fatturazione “prestazione di manodopera” può configurare indice per la qualificazione di detto rapporto non autonomo bensì subordinato Qualora i parametri sopra indicati venissero a mancare in tutto o in parte, vi è la concreta possibilità che il rapporto di lavoro così costituito venga configurato quale rapporto di lavoro subordinato con aggravio del committente o lavoratore autonomo che prende l’appalto principale di sanare la posizione contributiva e amministrativa del prestatore Il Datore di lavoro può redigere personalmente il Pi.M.U.S.? In assenza di definizione di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi persona competente per la redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso Datore di lavoro. 7 OBBLIGHI del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Il PSC dovrà precisare i requisiti e le prestazioni del ponteggio in base alle esigenze lavorative e di sicurezza emergenti in sede di progettazione. Si tratta di fornire all’impresa le informazioni utili all’individuazione del ponteggio idoneo, in riferimento alle prestazioni richieste e all’uso specifico che di esso sarà fatto. Le normative in esame creano il rischio di sovrapposizione di prescrizioni tra i diversi piani, cosa che deve essere risolta tramite la corretta interpretazione. Per quanto riguarda le scelte organizzative previste per il PSC, dovranno riferirsi all’impatto del montaggio/smontaggio del ponteggio sull’organizzazione generale del cantiere e non già all’organizzazione del montaggio in sé e delle sue sequenze lavorative, che sono contenute nel PiMUS. ART. 89 LETT. H – 92 CO. 1 E ALL. XV Il POS (COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO AL PSC) invece deve contenere l’individuazione delle misure preventive e protettive, (integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, quando previsto), durante ad esempio l’uso di attrezzature di lavoro (ALL (ALL.. XV), atte a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo (adottate (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere) Il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio del ponteggio ricadono esattamente all’interno di tali tipologie di rischio e pertanto il Pi.M.U.S. si può collocare all’interno del POS. A differenza del POS però, il Pi.M.U.S. dovrà essere accessibile a tutte le imprese. Sarà cura del datore di lavoro, eventualmente, scorporare i due documenti. 8 OBBLIGHI DEL CSE: Il CSE dovrà valutare la presenza dei contenuti minimi, oltre che del POS, anche del Pi.M.U.S. in quanto rappresentano in concreto delle “procedure di lavoro”. Art. 92 comma 1 D. Lgs. 81/08 lett. a: “durante la realizzazione dell’opera il CSE verifica con opportune procedure di coordinamento e controllo,…… la corretta applicazione delle procedure di lavoro”. Contenuti minimi del Pi.M.U.S. Allegato XXII D. Lgs.81/08 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio con: generalità e firma della persona competente (art. 136 co. 1) oppure del progettista quando previsto in riferimento alle specifiche di cui all’art. 132 co. 1 lett.g., indicazione sovraccarichi max per metro quadrato di impalcato e indicazione degli appoggi e degli ancoraggi; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"): 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc., 7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), 7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, 9 Contenuti minimi del Pi.M.U.S. Allegato XXII D. Lgs.81/08 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso, 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117 . 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, 7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, 7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. allegato XIX ) . Pi.M.U.S. Per elaborare il PiMUS sono necessari: Pi.M.U.S. Pi.M.U.S. Autorizzazione Ministeriale Ministeriale Autorizzazione del/i ponteggio/i ponteggio/i prescelto/i prescelto/i del/i (art.131 D.Lgs. D.Lgs. 81/08) 81/08) (art.131 Disegno esecutivo esecutivo Disegno (art.132 D.Lgs D.Lgs 81/08) 81/08) (art.132 Progetto Progetto (art. 133 133 D.Lgs. D.Lgs. 81/08) 81/08) (art. 10 Autorizzazione Ministeriale Per la concessione dell’autorizzazione ministeriale, il fabbricante presenta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale una complessa documentazione che deve contenere (art. 132 D.Lgs. 81/08): Descrizione elementi ponteggio; Caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati; Indicazioni prove di carico; carico; Calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego; Istruzioni per prove di carico del ponteggio; Istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio; smontaggio; Schemi tipo di ponteggio con indicazioni di massimi ammessi di sovraccarico… DISEGNO ESECUTIVO (Allegato XXII D. Lgs. 81/08) Il disegno esecutivo del ponteggio è obbligatorio per tutti i ponteggi; Il disegno esecutivo di un ponteggio è costituito da una serie di elaborati grafici, eventualmente completi di una relazione tecnica; Indicazione sovraccarichi per metro quadrato di impalcato; Indicazione appoggi e ancoraggi Se a tale disegno vi si aggiunge il calcolo strutturale si realizza il PROGETTO del ponteggio. 11 PROGETTO (art. 133 D. Lgs. 81/08 ed All. XXII) Il progetto deve essere predisposto per i ponteggi metallici che: non sono conformi agli schemi tipo, anche per quanto riguarda numero di impalcati ed ancoraggi; nel caso di lavorazioni che richiedano l’utilizzo di impalcati con portata a mq. superiore a quella prevista per l’impalcato del ponteggio utilizzato (es.: la costruzione in muratura con pietra naturale, comporta un carico sull’impalcato superiore ai 300 daN/mq); nel caso di lavorazioni che richiedano l’utilizzo del parapetto di sommità del ponteggio che svolga anche la funzione di parapetto per le lavorazioni che si svolgono sul tetto; PROGETTO Il progetto deve essere predisposto per i ponteggi metallici che: hanno un sovraccarico complessivo superiore a quello previsto dalla verifica di stabilità, anche in relazione alla superficie esposta all’azione del vento per la presenza di teli, neve, graticci, tabelloni pubblicitari; nelle aree in cui la presenza di venti particolarmente forti, velocità misurata in m/s, che mediamente sono superiori a quelli previsti dalle norme di calcolo dei ponteggi (verifica strutturale relative all’azione del vento sul ponteggio). Non è ammesso progettare ed erigere ponteggi facendo un uso promiscuo di elementi di ponteggio appartenenti a differenti Autorizzazioni Ministeriali. (La Circolare del Ministero del Lavoro n.20/2003 prevede alcune eccezioni) 12 PROGETTO: il parapetto di sommità del ponteggio deve essere realizzato secondo l’art.125 c.4 D.Lgs. 81/08 (h almeno 1.20 m ultimo impalcato) a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ impalcato Qualora serva anche a protezione delle lavorazioni svolte sulla copertura deve essere calcolato. E’ ammessa deroga quando il parapetto di sommità sia realizzato secondo l’art. 138 c.5 lett. a D. Lgs. 81/08 (h 1.00 m u.i.) Non quando venga utilizzato anche come protezione dei lavoratori che operano sulla copertura inclinata Tipologia dei ponteggi Tipologie di di ponteggi ponteggi Tipologie Telai Telai Prefabbricati (PTP) Prefabbricati (PTP) Tubi ee giunti giunti Tubi (PTG) (PTG) Montanti ee traversi traversi Montanti Prefabbricati (PMTP) (PMTP) Prefabbricati -Multidirezionali-Multidirezionali- 13 Peso proprio del ponteggio Libretto del del ponteggio ponteggio Libretto Allegato Allegato AA Lettera Circolare Circolare 21.01.1999 21.01.1999 Lettera Prot. 22787/OM-4 22787/OM-4 Prot. Ponteggi in in acciaio: acciaio: Ponteggi Telai prefabbricati prefabbricati Telai Montanti ee traversi traversi prefabbricati prefabbricati Montanti Tubo ee giunto giunto Tubo Ponteggi in in alluminio: alluminio: Ponteggi (peso 60% 60% in in meno meno circa) circa) (peso Telai prefabbricati prefabbricati Telai Montanti ee traversi traversi prefabbricati prefabbricati Montanti Elementi dei Ponteggi a Telai Prefabbricati (PTP) Diagonale in pianta: aste che collegano i montanti consecutivi di due telai trasversalmente al piano orizzontale; generalmente negli schemi-tipo di montaggio hanno un andamento a sinusoide e sono collocate generalmente a piani alterni (gli impalcati metallici non sostituiscono le diagonali in pianta) 14 Montanti e traversi Prefabbricati (PMTP) -Multidirezionali- Interasse tra le stilate Prestazioni offerte offerte Prestazioni dai ponteggi ponteggi dai (libretto del del ponteggio ponteggio (libretto Allegato AA )) Allegato Interasse Interasse di 1,80 1,80 m m di D.M. 02.09.1968 D.M. 02.09.1968 Interasse di di Interasse 2,50 m. circa 2,50 m. circa D.M. 23.03.1990 23.03.1990 n. n. 115 115 D.M. Interasse di di Interasse 3,00 m. circa 3,00 m. circa D.M. 23.03.1990 23.03.1990 n. n. 115 115 D.M. 15 Carico ammissibile sull’impalcato (per altri carichi definiti da determinate esigenze es.:passaggio es.:passaggio autoveicoli, stazionamento di folla compatta ecc. gli elementi del ponteggio andranno assemblati secondo un progetto progetto ad hoc.) Prestazioni offerte offerte da da ponteggi ponteggi di di altezza altezza << 20 20 m. m. ee Prestazioni conformi alla Autorizzazione Ministeriale e schema tipo conformi alla Autorizzazione Ministeriale e schema tipo (Libretto del del Ponteggio Ponteggio Allegato Allegato AA ,, oo calcolo calcolo ai ai sensi sensi (Libretto dell’art. 133 133 D. D. Lgs. Lgs. 81/08 81/08 Circ. Circ. Min.Lav. Min.Lav. 15.05.90 15.05.90 n.44) n.44) dell’art. Ponteggio da da Ponteggio Manutenzione Manutenzione Carico ammissibile ammissibile Carico sull’impalcato sull’impalcato 150 daN/mq daN/mq 150 Ponteggio da da Ponteggio Costruzione Costruzione Carico ammissibile ammissibile Carico sull’impalcato sull’impalcato 300 daN/mq daN/mq 300 Piazzola di di Piazzola Carico Carico Carico ammissibile ammissibile Carico sull’impalcato sull’impalcato 450 daN/mq daN/mq 450 IMPALCATI I piani di lavoro sono realizzati in: Impalcati Impalcati Tavole in in legname legname (art. (art. 138 138 D.Lgs D.Lgs 81/08 81/08 ee D.M. D.M. 2/9/68 2/9/68 art. art. 2) 2) Tavole dimensioni 4x30 4x30 cm. cm. oo 5x20 5x20 cm. cm. dimensioni Metallici Metallici Metallico prefabbricato prefabbricato con con pannello pannello di di legno legno multistrato multistrato Metallico (spessoredidialmeno almeno99mm.) mm.) (spessore UNI EN EN 313-1 313-1 UNI UNI EN EN 314 314 1-2 1-2 UNI UNI EN EN 322 322 UNI 16 IMPALCATI Le tavole di impalcato dei ponteggi, siano esse in legno “normale”, in legno multistrato o metalliche, costituiscono una parte fondamentale del ponteggio, e sono una delle cause principali di infortuni sui ponteggi, causati solitamente da un loro cedimento, o perché incompleti con conseguente caduta in basso del lavoratore. IMPALCATI con tavole di legno All. XVIII D. Lgs. 81/08 Le tavole in legno: devono avere uno spessore non inferiore a cm 4 ed una larghezza non minore a 20 cm, cm, (le tavole tipo “armo” non sono idonee); non devono presentare nodi passanti o fessurazioni che ne diminuiscano la resistenza; non devono essere posate a sbalzo e devono essere sovrapposte di almeno 40 cm in corrispondenza di un traverso; devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm. soltanto per la esecuzione di lavori in finitura (art. 138 c. 2 D. Lgs. 81/08); 81/08); le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti. 17 Accesso agli IMPALCATI Le scale a mano usate per l’accesso hai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. La botola deve rimanere sempre chiusa ed aperta solo per il trasferimento da un piano all’altro dell’impalcato. Non disporre le botole l’una in prosecuzione dell’altra Attrezzature montaggio/smontaggio • • • Possibilità di effettuare piccoli spostamenti del carico per favorire un montaggio preciso e minimizzare la movimentazione manuale Priorità della movimentazione tramite apparecchi di sollevamento alimentati elettricamente rispetto agli apparecchi di sollevamento azionati manualmente. il ponteggio deve essere idoneo e autorizzato a portare un argano a bandiera per il sollevamento del materiale. E’ possibile montare un argano a bandiera con portata < 200 kg e sbraccio non superiore a 1,20 m a condizione che sia raddoppiato il montante interessato e sia realizzato un adeguato sistema di ancoraggi. L’argano sarà utilizzato di piano in piano seguendone l’elevazione. 18 bandiera girevole carrucola “CE” Allegati al Pi.M.U.S. Documentazione necessaria in allegato: Autorizzazioni Ministeriali ed estensioni; attestato del corso teorico-pratico per montatori di ponteggi (art.136 c.6 D. Lgs. 81/08 allegato XXI). certificazione sull’addestramento sull’uso dei DPI di III^ categoria disegno (All. XXII D. Lgs. 81/08); 19 Allegati al Pi.M.U.S. progetto del ponteggio quando previsto (art. 133 D. Lgs. 81/08); elaborati grafici, fotografie, schemi di montaggio, planimetria di cantiere ecc.; comunicazioni e accordi con gli enti competenti per regolamentare la viabilità (occupazione suolo pubblico); schede di verifica degli elementi di ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (Circ. min. lav. 46/2000, Allegato XIX D. Lgs. 81/08); Cosa sono gli ancoraggi? Si tratta degli elementi costituenti un sistema di vincolo statico del ponteggio agganciando lo stesso a parti strutturali del corpo di fabbrica. Gli ancoraggi devono essere idonei a sopportare le azioni a essi trasmessi, in modo che sia impedito il movimento del ponteggio e rimanga stabile contro il ribaltamento e il cedimento. 20 Art.125 c.6 D.Lgs. 81/08 e ss.mm. “Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizioni di ancoraggi a rombo” D.M. 02-09-1968 art.4 “Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere disposti a rombo almeno ogni 22 m² “ Tutte le Autorizzazioni ministeriali prevedono il numero minimo di ancoraggi necessari a garantire la stabilità dei ponteggi negli schemi tipo illustrati. Nei ponteggi a telai prefabbricati le particolari caratteristiche costruttive e dimensionali degli elementi dei ponteggi fa si che la “maglia” che individua il posizionamento degli ancoraggi è determinata in orizzontale ogni 3 campi (1,80 m. x 3=5,40 m.) e in verticale da due telai o piani di lavoro (2,00 m. x2=4,00 m.). Considerate le dimensioni si avrà: 5,40 m. x 4,00 m. ovvero un ancoraggio ogni 21,60 m² di facciata. Quindi 21,60 m² è la superficie massima del modulo tipo considerato ai fini del calcolo e verifica di tenuta di un ancoraggio. 21 Schema - tipo di ancoraggio Verificare e predisporre sempre gli ancoraggi nella corretta collocazione rispetto alla maglia strutturale del ponteggio facendo sempre riferimento allo schemaschema- tipo riportato nell’Autorizzazione Ministeriale Gli ancoraggi devono essere sempre realizzati nel punto di incrocio dei montanti con il piano orizzontale diagonalato Ancoraggi -ProgettoPer ponteggi che necessitano di posizionamento degli ancoraggi in difformità agli schemi tipo autorizzati dovrà essere redatto un progetto contenente una relazione di calcolo e disegni esecutivi redatto da tecnico abilitato. 22 Per il calcolo della resistenza a trazione degli ancoraggi si dovrà tener conto di: Cedimento per sfilamento Cedimento del calcestruzzo Cedimento dell’acciaio Per il calcolo della resistenza a taglio degli ancoraggi si dovrà tener conto di: Cedimento del bordo del calcestruzzo Cedimento dell’acciaio METODI di ancoraggio I ponteggi allestiti a servizio della facciate degli edifici in costruzione e/o manutenzione per essere utilizzati in sicurezza devono essere resistenti e stabili per garantire la sicurezza degli operatori, per far questo vi sono tre metodologie: alla facciata dell’edificio controventi zavorra alla base del ponteggio 23 Ancoraggi alla facciata dell’edificio Gli ancoraggi si possono distinguere in: ancoraggi NORMALI ancoraggi SPECIALI ancoraggi a “tirare” e a “puntare” La realizzazione degli ancoraggi è limitata a quelli assentiti assentiti dalla specifiche Autorizzazioni Ministeriali che sostanzialmente si riconducono a questi schemi: schemi: tipo a “cravatta” tipo ad “anello” tipo a “vitone” tipo tassello chimico (con resina epossidica o ad espansione) o meccanico così come rappresentati graficamente in quasi tutti i libretti delle Autorizzazioni Ministeriali Ancoraggi NORMALI e SPECIALI Gli ancoraggi denominati NORMALI sono progettati per resistere ad una forza espressa in daN (es.: 650 daN) perpendicolare alla facciata dell’opera servita, nei due versi, entrante ed uscente dalla facciata. Gli ancoraggi denominati SPECIALI sono progettati per resistere ad una forza di espressa in daN (es.: 900 daN) con le stesse caratteristiche di quelli NORMALI. L’ancoraggio SPECIALE a “V” con tondino o tubo o piastra e tassello meccanico/chimico, è progettato per resistere anche a forze parallele (e non solo perpendicolari) all’opera servita (facciata). 24 tassello metallico golfare ad occhiolo (Ø 23o 50 mm.) tassello chimico tassello metallico tassello in plastica Strumentazione -esempi d’utilizzo- 25 4 metri ultimo ordine di ancoraggi Il traverso più alto del ponteggio non deve superare i 4 metri l’ultimo l’ultimo ordine di ancoraggi. Se è necessaria una altezza libera di ponteggio ponteggio superiore a 4 m. oltre l’ultimo ancoraggio, dovranno essere previsti previsti opportuni accorgimenti per garantire la stabilità della struttura. struttura. In questi casi non può essere utilizzata la linea vita poiché la struttura del ponteggio, in caso di caduta dell’operatore, non è in grado di garantirne la tenuta. ANCORAGGI -controventi e zavorra di baseQualora per particolari esigenze costruttive non è possibile ancorare il ponteggio alla facciata dell’edificio è possibile ovviare a tale problema, con due soluzioni: puntoni e saette di contrafforti; zavorra di base; in entrambi i casi è necessario effettuare un progetto ad hoc da un tecnico abilitato. 26 Ponteggio con puntoni e saette di contrafforti puntoni Ponteggio con zavorra Progetto di un ponteggio con zavorra alla base 27 DEFINIZIONE di D.P.I. Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. SONO D.P.I.: • • • • GUANTI DI PROTEZIONE; CALZATURE DI SICUREZZA; CASCHI DI PROTEZIONE; DISPOSITIVI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO; NON SONO D.P.I.: • TUTTI GLI INDUMENTI DI LAVORO ORDINARI CHE NON ASSICURANO UNA PROTEZIONE SPECIFICA; • TUTTI I MEZZI DI PROTEZIONE PROGETTATI E COSTRUITI ESCLUSIVAMENTE PER USO PRIVATO ATTI A PROTEGGERE CONTRO LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE (COPRICAPO, INDUMENTI DI STAGIONE, SCARPE STIVALI, ETC.); PROGETTAZIONE E PRODUZIONE (D.L.vo 475/92) - CATEGORIE DEI DPI PRIMA CATEGORIA TERZA CATEGORIA DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità: - occhiali da sole professionali - guanti contro rischi meccanici lievi - indumenti da lavoro ordinari DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente: - apparecchi di protezione respiratoria filtranti - apparecchi di protezione isolanti - i DPI che protezione da aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti - i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto - i DPI destinati a salvaguardare da tensioni elettriche pericolose tutti gli altri DPI quali: SECONDA CATEGORIA - guanti - elmetti di protezione - calzature - filtri facciali - otoprotettori 28 TERZA CATEGORIA D.P.I. PERICOLI PER I QUALI È NECESSARIO L’USO: • Caduta dall’alto durante il montaggio e smontaggio del ponteggio. Caratteristiche del D.P.I. I componenti costituenti il sistema anticaduta devono rispondere a precise norme armonizzate che ne descrivono le caratteristiche costruttive e prestazionali. Prima dell’uso gli utilizzatori devono aver svolto una formazione tecnico- pratica specifica sull’uso del D.P.I. IL SISTEMA ANTICADUTA È COSTITUITO DA: UN DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CLASSIFICATO COME: ¾ “DISPOSITIVO PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER L’USO CON DPI CADUTA DALL’ALTO” – UNI EN 795 CONTRO LA QUATTRO COMPONENTI CLASSIFICATI COME DPI: ¾ CONNETTORE – UNI EN 362 ¾ DISPOSITIVO ANTICADUTA (RETRATTILE o CORDINO) – UNI EN 360/355 ¾ CONNETTORE – UNI EN 362 ¾ IMBRACO ANTICADUTA – UNI EN 361 TERZA CATEGORIA D.P.I. EN 360 Dispositivo retrattile 29 D.P.I. TERZA CATEGORIA Imbracature UNI EN 361 Si vedono utilizzare cinture di posizionamento come se fossero imbracature anticaduta. Questo è un grave errore in quanto tale cintura serve solo a “trattenere” la persona in una certa posizione. IMBRACATURA - (UNI EN 361) SI - dispositivo anticaduta CINTURA - (UNI EN 358) NO - dispositivo anticaduta D.P.I. TERZA CATEGORIA Imbracature - UNI EN 361 A ATTACCO STERNALE A ATTACCO DORSALE 9 L’attacco può avvenire solo sull’ancoraggio dove è presente la lettera “A” 9 devono essere indossate correttamente 9 possono essere usate da personale di peso max di 100 kg 30 TERZA CATEGORIA D.P.I. Dispositivi di ancoraggio – Classe B UNI EN 795 ANELLO DI ANCORAGGIO 3 È costituito da una fettuccia in fibra tessile chiusa da anello; revisione annuale dal produttore o soggetto autorizzato; sostituito ogni tre anni. 3 Viene fissato generalmente al montante del ponteggio (punto di ancoraggio), no su correnti del ponteggio, con nodo denominato PRUSIK (singolo, doppio o più). 3 utilizzo per una sola persona. TERZA CATEGORIA D.P.I. Dispositivi di ancoraggio – Classe B UNI EN 795 - connettore (UNI EN 362) DISPOSITIVO A DOPPIA PRESA 3 È costituito da una morsa dentellata munita di cordino di sicurezza; attacco rapido. 3 Viene fissato generalmente al montante del ponteggio (punto di ancoraggio); no su correnti del ponteggio. 3 utilizzo per una sola persona. 31 Solo se previsto dal costruttore. TERZA CATEGORIA D.P.I. Dispositivi di ancoraggio – Classe B UNI EN 795 - connettore (UNI EN 362) PINZA DI ANCORAGGIO (da PONTEGGIO) È costituito da un anello chiuso che viene facilmente aperto, direttamente montata su un cordino. 3 Viene fissata generalmente al montante del ponteggio (punto di ancoraggio), oppure montata su funi tesate; no su correnti del ponteggio. 3 utilizzo per una sola persona. 32 D.P.I. TERZA CATEGORIA Dispositivi di ancoraggio – Classe B - UNI EN 795 LINEA DI ANCORAGGIO - PROVVISORIA TIPO 1 – REALIZZATA CON DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI Classe B E CON ASSORBITORE DI ENERGIA (Ffrenante ≤ 6kN). Linea Classe B Ancoraggio Classe B Assorbitore Energia TERZA CATEGORIA D.P.I. Dispositivi di ancoraggio – Classe B UNI EN 795 LINEA DI ANCORAGGIO PROVVISORIA ASSORBITORI D’ENERGIA 33 D.P.I. TERZA CATEGORIA Dispositivi di ancoraggio – Classe B - UNI EN 795 LINEA DI ANCORAGGIO - PROVVISORIA TIPO 2 – REALIZZATA CON DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DI Classe B SENZA ASSORBITORE DI ENERGIA. Rompitratta Ancoraggi Classe B Distanza max fra punto ancoraggio e rompitratta D.P.I. Corde - UNI EN 1891 SUL MERCATO SONO DISPONIBILI DUE TIPOLOGIE DI CORDE: 9 DINAMICHE - Norma di riferimento EN 892 9 SEMI STATICHE - Norma di riferimento EN 1891 LA NORMA UNI EN 353-2 RIPORTA LE SEGUENTI INDICAZIONI: 9 Le linee di ancoraggio tessili devono resistere a una forza di almeno 22kN (2200 kg) 9 Le funi metalliche di ancoraggio devono resistere a una forza di almeno 15kN (1500kg). Le corde corde semi statiche, nella norma, hanno una resistenza statica, cioè la forza sotto la quale la corda si rompe quando è sottoposta ad una lenta trazione, pari a: • almeno a pari a 22kN per le corde di tipo A. • almeno a pari a 18kN per le corde di tipo B. 34 TERZA CATEGORIA D.P.I. Dispositivi retrattili - UNI EN 360 Dispositivo dissipatore incorporato nel cordino retrattile Dispositivo dissipatore incorporato nell’involucro. TERZA CATEGORIA 9 9 D.P.I. Dispositivi retrattili UNI EN 360 La forza di richiamo esercitata sul cordino permette una velocità di spostamento di 2 m/s (velocità di una persona che cammina normalmente). I dispositivi anticaduta retrattili possiedono alcune caratteristiche che è importante porre in evidenza al fine di poterli utilizzare correttamente: ¾ ¾ ¾ Lunghezza del cordino (può variare da 4 m. a 30 m. per i cordini in acciaio, e da 2 m. ai 30 m. per i cordini in fibra tessile) Distanza di arresto (altrimenti denominata distanza di frenata) e Tirante d’Aria -TAForza di arresto (frenante) non può essere superiore a 600 daN (punto 4.5 UNI EN 360:2003) 35 TERZA CATEGORIA D.P.I. Dispositivi retrattili UNI EN 360 EFFETTO PENDOLO D.P.I. TIRANTE D’ARIA – Situazione A Il tirante d’aria garantisce impiamente la caduta in condizioni di sicurezza Punto ancoraggio Caduta h piedi-attacco 1,50 m Tirante d’aria Fascia sicurezza > 1,00 m 36 TERZA CATEGORIA D.P.I. Manutenzione Obbligo di revisione con cadenza almeno annuale del DPI anticaduta da parte del fabbricante o di persona competente autorizzata dal fabbricante. Tale obbligo sembra assolutamente sconosciuto alla quasi totalità delle imprese che utilizzano DPI anticaduta D.P.I. Soccorso L’infortunato dopo la caduta deve essere recuperato entro breve tempo e in sicurezza. Una prolungata permanenza in sospensione può infatti provocare danni fisici. 37 Verifiche di sicurezza ponteggi Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato, nel nel luglio del 2000, una circolare riguardante le "Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’Allegato XIX D. Lgs. 81/08 e ss.mm." ss.mm." (Circolare n. 46 - 11/07/ 2000) Le disposizioni contenute in tale circolare costituiscono, in sostanza, sostanza, delle Linee guida che specificano i controlli che si ritiene l’utilizzatore (oggi parliamo di VERIFICATORE, che può essere il datore di lavoro, il preposto, ecc) ecc) debba necessariamente eseguire prima di ogni montaggio e durante l’uso del ponteggi, ponteggi, partendo dal presupposto che la stabilità e la sicurezza strutturale strutturale del ponteggio dipendono da numerosi parametri Utilizzare solo elementi del ponteggio idonei (assenza di deformazioni, rotture, ossidazioni e corrosioni che ne pregiudichino la resistenza). Allo scopo predisporre il registro di manutenzione del ponteggio e dei suoi elementi (appendice A) Verifiche di sicurezza ponteggi Chi effettua le verifiche? Il datore di lavoro; Il preposto; L’utilizzatore o meglio il VERIFICATORE 38 Verifiche di sicurezza ponteggi Quando il VERIFICATORE effettua le verifiche? Prima dell’utilizzo del ponteggio Durante l’uso del ponteggio Formazione: (Art. 136 c. 6 D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 39 Formazione: (Art. 136 c.7 D. Lgs. 81/08) La formazione deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. Modulo di aggiornamento: I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teoricopratico un corso di aggiornamento ogni 4 anni con durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici. 40 Obblighi del CSE: Il CSE verifica l’idoneità del POS (art. 92 co. 1 lett. b D. Lgs. 81/08 e ss.mm.) ai requisiti minimi e quindi la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere art. 92 co. 1 lett. e (in rif. Art. 95 co. 1 e 15 co. 1 lett. o) 41