“NUOVO LIBRO UNICO
DEL LAVORO”
Venerdì 19 dicembre 2008, ore 9.00
La normativa di riferimento
– D.L. 112/08, artt. 39 e 40 (L. 133 del
06.08.2008).
– D.M. 9 luglio 2008 ( in vigore dal
18.08.2008).
– Circolare Min. Lavoro n. 20 del 21.08.2008.
Soggetti tenuti all’istituzione
(Art. 39, comma 1)
Tutti i datori di lavoro privati
(compreso agricoli, spettacolo,
autotrasporto, società cooperative per i
rapporti di lavoro subordinati e co.co.co.)
Principali norme abrogate
(art. 39, comma 10)
• artt. 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. n. 1124/65 che
imponeva l’istituzione dei libri matricola e paga;
• art. 42 della L. n. 153/69 in tema di obblighi di
conservazione dei libri matricola e paga;
• artt. 39 e 41 del DPR n. 797/55 registrazioni sui
libri degli anf;
• art. 1, comma 1178 L. n. 296/06 che
sanzionava la mancata o omessa esibizione dei
libri matricola e paga (maxi-sanzione).
Soggetti iscritti nel libro unico
(Art. 39, comma 1)
– Tutti i lavoratori subordinati;
– lavoratori in somministrazione;
– collaboratori coordinati e continuativi;
– associati in partecipazione con apporto
lavorativo.
Soggetti non iscritti nel libro unico
– Collaboratori e coadiuvanti delle
imprese familiari;
– coadiuvanti delle imprese commerciali;
– soci lavoratori di attività commerciali e
di ogni impresa in forma societaria;
– titolari di aziende artigiane individuali.
Modalità di tenuta
(art. 1, comma 1 D.M.)
Unicità del libro unico
– Elaborazione e stampa meccanografica su fogli
mobili a ciclo continuo
– Stampa laser, con autorizzazione preventiva da
parte dell’INAIL
– Supporto magnetico generando documenti
informatici previa comunicazione scritta alla DPL
competente.
N.B. Non è più possibile la tenuta manuale.
Tenuta e conservazione
(art. 3 comma 1, art. 6 D.M.)
Non è più “il luogo in cui si esegue il lavoro” ma
alternativamente:
1. la sede legale dell’impresa;
2. lo studio del consulente del lavoro o di altro
professionista abilitato;
3. i servizi ed i centri delle associazioni di categoria
delle imprese artigiane e delle altre piccole
imprese.
N.B.: Comunicare alla DPL l’alternativa al punto 1.
Il libro unico va conservato per 5 anni.
Contenuto del Libro Unico
(art. 39, comma 1)
A. Contenuto anagrafico descrittivo:
• nome e cognome;
• codice fiscale;
• qualifica e livello di inquadramento;
• retribuzione base;
• anzianità di servizio;
• posizione assicurativa e previdenziale.
Contenuto del Libro Unico
(art. 39, comma 2)
B. Contenuto economico: “ogni dazione in
denaro o natura” compreso:
•
somme a titolo di rimborso spese;
•
trattenute a qualsiasi effettuate;
•
detrazioni fiscali;
•
dati relativi agli assegni nucleo familiare;
•
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali;
•
premi;
•
straordinari.
Contenuto del Libro Unico
(art. 39, comma 2)
C. Contenuto presenze:
•
la presenza o il numero delle ore di lavoro effettuate;
•
indicazione delle ore di straordinario;
•
eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
•
ferie;
•
riposi.
D.M. art. 1 comma 2 richiede la codifica delle causali usate
Tempistica e registrazioni
(art. 39, comma 3)
Le registrazioni devono avvenire per ciascun
mese di riferimento entro il giorno 16 del mese
successivo.
Soltanto per i dati retributivi variabili il termine
è spostato di un ulteriore mese purché ne sia
fatta annotazione sul libro stesso.
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Presentazione CONFINDUSTRIA VERONA