“NUOVO LIBRO UNICO DEL LAVORO” Venerdì 19 dicembre 2008, ore 9.00 La normativa di riferimento – D.L. 112/08, artt. 39 e 40 (L. 133 del 06.08.2008). – D.M. 9 luglio 2008 ( in vigore dal 18.08.2008). – Circolare Min. Lavoro n. 20 del 21.08.2008. Soggetti tenuti all’istituzione (Art. 39, comma 1) Tutti i datori di lavoro privati (compreso agricoli, spettacolo, autotrasporto, società cooperative per i rapporti di lavoro subordinati e co.co.co.) Principali norme abrogate (art. 39, comma 10) • artt. 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. n. 1124/65 che imponeva l’istituzione dei libri matricola e paga; • art. 42 della L. n. 153/69 in tema di obblighi di conservazione dei libri matricola e paga; • artt. 39 e 41 del DPR n. 797/55 registrazioni sui libri degli anf; • art. 1, comma 1178 L. n. 296/06 che sanzionava la mancata o omessa esibizione dei libri matricola e paga (maxi-sanzione). Soggetti iscritti nel libro unico (Art. 39, comma 1) – Tutti i lavoratori subordinati; – lavoratori in somministrazione; – collaboratori coordinati e continuativi; – associati in partecipazione con apporto lavorativo. Soggetti non iscritti nel libro unico – Collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari; – coadiuvanti delle imprese commerciali; – soci lavoratori di attività commerciali e di ogni impresa in forma societaria; – titolari di aziende artigiane individuali. Modalità di tenuta (art. 1, comma 1 D.M.) Unicità del libro unico – Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo – Stampa laser, con autorizzazione preventiva da parte dell’INAIL – Supporto magnetico generando documenti informatici previa comunicazione scritta alla DPL competente. N.B. Non è più possibile la tenuta manuale. Tenuta e conservazione (art. 3 comma 1, art. 6 D.M.) Non è più “il luogo in cui si esegue il lavoro” ma alternativamente: 1. la sede legale dell’impresa; 2. lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato; 3. i servizi ed i centri delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese. N.B.: Comunicare alla DPL l’alternativa al punto 1. Il libro unico va conservato per 5 anni. Contenuto del Libro Unico (art. 39, comma 1) A. Contenuto anagrafico descrittivo: • nome e cognome; • codice fiscale; • qualifica e livello di inquadramento; • retribuzione base; • anzianità di servizio; • posizione assicurativa e previdenziale. Contenuto del Libro Unico (art. 39, comma 2) B. Contenuto economico: “ogni dazione in denaro o natura” compreso: • somme a titolo di rimborso spese; • trattenute a qualsiasi effettuate; • detrazioni fiscali; • dati relativi agli assegni nucleo familiare; • prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali; • premi; • straordinari. Contenuto del Libro Unico (art. 39, comma 2) C. Contenuto presenze: • la presenza o il numero delle ore di lavoro effettuate; • indicazione delle ore di straordinario; • eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite; • ferie; • riposi. D.M. art. 1 comma 2 richiede la codifica delle causali usate Tempistica e registrazioni (art. 39, comma 3) Le registrazioni devono avvenire per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo. Soltanto per i dati retributivi variabili il termine è spostato di un ulteriore mese purché ne sia fatta annotazione sul libro stesso.