Studio Violi S.r.l. Certificato N° 202172 Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2008 Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai sistemi di gestione aziendale e consulenza di direzione Q S PPrriivvaaccyy A RRiisskk M Quuaalliittàà Siiccuurreezzzzaa Am mbbiieennttee Maannaaggeem meenntt RReessppoonnssaabbiilliittàà A EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreezziioonnee Il punto di vista su… 2014 Ottobre Anno 7 – n° 9 Mensile di informazione per i CLIENTI dello STUDIO VIOLI Indice delle NOTIZIE (N) - N1) Privacy: Varato il piano ispettivo del Garante Privacy per il secondo semestre 2014 - N2) Privacy: No alle telecamere negli spogliatoi aziendali; Privacy ignorata da 2 siti web su 3 - N3) Sicurezza sul lavoro: Nuovo modulo per la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL - N4) Sicurezza sul lavoro: Il decreto con i modelli semplificati di Pos, Psc, Pss, Fo - N5) Sicurezza sul lavoro: Corsi sulla sicurezza da «aggiornare» entro cinque anni - N6) Ambiente: il 15 ottobre la scadenza del Libretto di impianto per la climatizzazione - N7) Ambiente: Reati ambientali nel Codice Penale - N8) Ambiente: Novità per la classificazione dei rifiuti pericolosi - N9) Qualità: GESTIRE I RISCHI - Le basi del risk management Corsi tenuti da Studio Violi, in collaborazione con Promec Azienda Speciale CCIAA Modena: 1) MANAGEMENT SYSTEM - Privacy – I nuovi reati penali per la privacy introdotti dal DL 14/8/2013, n. 93 nel D.Lgs. 231/01, novità e modifiche a partire dal Decreto Monti “Salva Italia”, eliminazione del DPS: quali misure e strumenti per tutelare le imprese e gli enti? (22 ottobre) - Responsabilità penale 231 dell’azienda: nuovi reati per la privacy, reati ambientali, per la sicurezza e salute sul lavoro e nuovi reati del 20122013 (18 novembre) 2) SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' - Progettazione, sviluppo, miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la UNI EN ISO 9001: 2008 ( 5-6 novembre) 3) SAFETY (SICUREZZA) – con crediti per RSPP - Riduzione infortuni e costi totali per la sicurezza e ambiente: audit, strumenti di monitoraggio, guida pratica documenti da esibire, sanzioni (25 novembre) - Progettazione, sviluppo, miglioramento del Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo la OHSAS 18001: 2007 e la conformità legislativa sulla sicurezza ( 12 dicembre) Tel. 338 6132605 Fax: 059 682304 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Web: www.studiovioli.com < Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale - Fanano (MO) P.I. e C.F. 02836380366 – REA 335410 CCIAA MO – Cap. Soc. € 10.000 I.V. 1/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A SENTENZE DI CASSAZIONE SUL LAVORO • Sul sito http://www.dottrinalavoro.it/argomento/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c della DPL di Modena sono presenti le ultime sentenze di Cassazione relative al lavoro • Sentenza Cassazione Penale - Appalto di Servizi – rischia carcere per utilizzatore che non verifica l’affidabilità dell’appaltatore in materia di sicurezza: La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36268 del 27 agosto 2014, ha confermato la condanna a due mesi di reclusione per il responsabile della sicurezza di un’azienda committente in conseguenza di un infortunio occorso a un lavoratore dipendente dell’appaltatore. Le verifiche richieste a chi commissiona un’opera o un lavoro – in passato dall’art. 7 del D. Lgs. 626/94 e oggi dall’art. 26 D. Lgs. 81/08 che lo ha sostituito – non devono limitarsi alle capacità tecniche dell’appaltatore ma devono estendersi anche all’affidabilità in termini di sicurezza. Questo, in estrema sintesi, il ragionamento della Suprema Corte che condivide l’interpretazione del Tribunale di Ravenna, prima, e della Corte di Appello di Bologna, poi, riconoscendo il committente corresponsabile alla pari con l’appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche. AFORISMA DEL MESE “Dove si fa la qualità? Nell'ufficio della Direzione” Deming William Edwards (guru della qualità) Scadenziario di Ottobre 2014 sul sito del Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/scadenze.shtml Notizie -N1) Privacy: Varato il piano ispettivo del Garante Privacy per il secondo semestre 2014 Bilancio dell'attività ispettiva del primo semestre 2014. Varato il piano degli accertamenti fino a dicembre Primo semestre 2014: 196 ispezioni, sanzioni per oltre 2 mln e mezzo di euro già riscossi dall'erario, 24 segnalazioni all'autorità giudiziaria. Questo in sintesi il bilancio dell'attività ispettiva e sanzionatoria del Garante privacy nei primi sei mesi dell'anno, dal quale emergono, in sostanza, una scarsa informazione agli utenti sull'uso dei dati personali da parte di PA e privati, ancora numerosi trattamenti illeciti e poca attenzione alle misure di sicurezza. Gli accertamenti, svolti anche con il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza – Nucleo speciale privacy, hanno riguardato in particolare il mobile payment; le app mediche, l'attività di telemarketing svolta 2/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A dai call center operanti all'estero; l'intermediazione immobiliare; le strutture alberghiere; l'e-commerce; la verifica delle misure di sicurezza degli utenti delle reti tlc e Internet; il trasferimento di dati verso Paesi extra Ue. Oltre a quelli programmati, ulteriori accertamenti ispettivi sono stati effettuati nell'ambito di istruttorie urgenti avviate dall'Autorità ed hanno interessato enti pubblici, aziende sanitarie, società che commercializzano banche dati. Nel corso del semestre, inoltre, sono stati avviati 299 procedimenti sanzionatori, in prevalenza per omessa informativa e trattamento illecito di dati, e, per la prima volta, è stata contestata una sanzione a una società telefonica per non aver tempestivamente segnalato al Garante e omesso di segnalare agli utenti, una violazione della sicurezza dei dati personali (data breach), venendo così meno all'obbligo di comunicazione imposto dalla recente normativa. Tra le ipotesi di reato segnalate alla magistratura, prevalgono casi di mancata adozione delle misure minime di sicurezza e violazioni dello Statuto dei lavoratori. Varato anche il piano ispettivo per il secondo semestre 2014 che prevede sia la prosecuzione dei controlli già avviati sia l'individuazione di nuovi ambiti di intervento. L'attenzione del Garante si accentrerà, in particolare, sui trattamenti di dati effettuati da medici di base, pediatri, istituti bancari, società di recupero crediti, sulle PA che mettono a disposizione degli utenti l'accesso a Internet tramite reti wi-fi gratuite, sull'adozione delle misure di sicurezza a protezione dei dati sensibili trattati da soggetti pubblici e privati. Previste 200 ispezioni che verranno effettuate anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza. -N2) Privacy: No alle telecamere negli spogliatoi aziendali; Privacy ignorata da 2 siti web su 3 No alle telecamere negli spogliatoi aziendali: Un'azienda non potrà installare le telecamere all'interno degli spogliatoi dei dipendenti. Lo ha ribadito il Garante della privacy che ha respinto la richiesta di una società di attivare un sistema di videosorveglianza che avrebbe violato la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori. L'azienda metalmeccanica riteneva la misura necessaria per arginare le "numerose e ripetute segnalazioni di effrazioni negli spogliatoi", che l'avevano già indotta a rafforzare gli armadietti, dotandoli di lucchetti, e a installare una telecamera all'ingresso degli spogliatoi. Alla richiesta presentata al Garante, la società aveva anche allegato alcune denunce di furti avvenuti negli ultimi due anni, nonché un accordo raggiunto con i sindacati aziendali che secondo l'impresa avrebbe consentito l'estensione dell'attuale impianto di videosorveglianza all'interno degli spogliatoi. Nel vietare l'attuazione del progetto, il Garante ha ritenuto che l'installazione delle telecamere negli spogliatoi dei dipendenti non fosse conforme alle norme sulla protezione dei dati personali. Il sistema, infatti, era configurato in modo tale da prevedere espressamente il minuzioso controllo dell'intera area adibita a spogliatoio, senza alcuna limitazione all'angolo di ripresa, in una zona connotata, invece, da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela della intimità e dignità della persona. L'azienda, inoltre, non aveva motivato l'inutilità delle misure di sicurezza già adottate (rafforzamento degli armadietti, telecamera all'ingresso degli spogliatoi) e anche le denunce, presentate a sostegno del progetto, riguardavano furti avvenuti in altre aree dell'azienda e al di fuori dell'orario di lavoro. Il progetto, per giunta, non rispettava neppure l'accordo raggiunto con i sindacati né per quanto riguarda i luoghi di installazione delle telecamere né, ad esempio, per i tempi di conservazione delle immagini. 3/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A Privacy ignorata da 2 siti web su 3: Lo evidenzia Federprivacy che lo ha di recente segnalato al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro. Nella lettera che Federprivacy ha scritto alle istituzioni, vengono evidenziate irregolarità rilevate nel corso di una ricerca condotta dall’associazione stessa nel mese di agosto, in cui è emerso che su 2.500 segnalazioni ricevute su altrettanti siti internet di enti e imprese italiane, in 1.690 casi non è stato rispettato l’obbligo di informare l'interessato su come saranno trattati i suoi dati personali. Si tratta di una violazione dell’art. 13 del Codice della Privacy e in molti casi non è rispettata neppure la richiesta di consenso al trattamento dei dati di cui all'art.23. "L'entità delle violazioni rilevate nell'arco di un solo mese, è stimata, codice alla mano, intorno ai 24 milioni di euro - spiega il presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi - perchè in molti casi le sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo in ragione delle condizioni economiche di molti contravventori che sono grandi aziende, enti pubblici, multinazionali, e anche personalità. E dato che il campione dei 2.500 siti web analizzati è vario ed eterogeneo, ma i domini registrati presso il Registro .it del CNR sono ad oggi circa 2,5 milioni, la vastità delle infrazioni potrebbe essere potenzialmente di alcuni miliardi di Euro”. - N3) Sicurezza sul lavoro: Nuovo modulo per la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL Disponibile il nuovo modulo per lo “sconto” del tasso di premio per interventi di prevenzione. L’INAIL ha pubblicato nel proprio sito internet http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/Datoredilavoro/index.html il nuovo modello per richiedere l’oscillazione per prevenzione (OT24) per il 2015 relativamente agli interventi adottati nel 2014. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente nel sito dell’Istituto entro il 28 febbraio 2015. Nel dettaglio il nuovo modello OT24 presenta notevoli novità rispetto all’impostazione del precedente, spesso di segno critico. Le parti sociali sono state coinvolte in una unica occasione nel mese di luglio, nella quale Confindustria ha evidenziato le criticità riscontrate ed ha avanzato osservazioni di merito e richieste. L’INAIL ha modificato sostanzialmente la struttura del modello. Nel modulo di domanda è stata indicata, a fianco di ciascuna azione, oltre al singolo punteggio, anche la documentazione probante (prima disponibile in allegato) e sono stati integrati i contenuti relativi agli interventi sulla responsabilità sociale. Scelta, questa, condivisibile, che permette di avere immediata evidenza dei documenti richiesti, riducendo così la discrezionalità dei valutatori. La riduzione ottenibile è articolata secondo lo schema seguente, in funzione del numero di lavoratori-anno: Che cos'è lo sconto per prevenzione? L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il 4/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modiche e integrazioni). Chi può beneficiarne? Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Lo Studio Violi Srl è disponibile a collaborare con i propri Clienti al fine di verificare la possibilità di presentare la domanda in base ai requisiti richiesti e alla loro effettiva presenza in azienda al fine di una corretta probabilità di accettazione della domanda stessa. - N4) Sicurezza sul lavoro: Il decreto con i modelli semplificati di Pos, Psc, Pss, Fo Pubblicato il decreto interministeriale che individua i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano di sicurezza sostitutivo e del fascicolo dell'opera. Con decreto interministeriale del 9 settembre 2014, (rif. art. 104-bis del D.Lgs. 81/2008 e art. 131, comma 2-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sono stati dunque finalmente individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo dell'opera e del piano di sicurezza sostitutivo. Articolo 1 1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato I al presente decreto. Articolo 2 1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato II al presente decreto. Articolo 3 1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III al presente decreto. Articolo 4 1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al presente decreto. Articolo 5 1. Entro 24 mesi dall' entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al 5/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti. 2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In relazione ai modelli allegati, concludiamo segnalando che: - l’allegato I - Modello semplificato per la redazione del POS indica che “la redazione del POS dove essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”; - l’allegato II - Modello semplificato per la redazione del PSC indica al punto 2.1.1 che il PSC è “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP”; - l’allegato III – Piano di Sicurezza Sostitutivo integrato dei contenuti del POS – modello semplificato - indica al punto 3.1.1 che il PSS “è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l’esclusione dei costi della sicurezza, ed è integrato con gli elementi del POS”; - gli allegati del decreto - come presenti sul sito del Ministero del Lavoro alla data del 15 settembre – hanno alcuni errori d’impaginazione nell’allegato del PSC: la pagina 12 del documento in formato digitale (in formato PDF) deve essere spostata dopo la pagina 9 e la pagina 19 va inserita dopo la 16. - N5) Sicurezza sul lavoro: Corsi sulla sicurezza da «aggiornare» entro cinque anni La formazione sulla sicurezza obbligatoria per i lavoratori è entrata ormai nella «fase 2». Esaurita l'emergenza di assicurare una adeguata formazione a tutti i lavoratori come disposto dall'Accordo del dicembre 2011, ora il datore di lavoro deve cominciare a pianificare le nuove scadenze. Il primo ciclo di formazione per la sicurezza, infatti, rimane valido, per ogni lavoratore 5 anni dopo il termine del corso. E dunque per tutti i soggetti coinvolti - lavoratori, preposti e dirigenti - deve essere effettuato un aggiornamento della formazione già erogata entro i 5 anni successivi al completamento del percorso generale di formazione. La durata dell'aggiornamento è di sei ore complessive, da erogare con le modalità ritenute più idonee dal datore di lavoro: un'unica sessione di almeno sei ore o più moduli nel corso degli anni. Negli aggiornamenti non potranno essere riproposti argomenti o contenuti già somministrati nei corsi base ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni riguardanti gli approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e misure di prevenzione. Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansione e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro. Per rendere più dinamico l'apprendimento e garantire un monitoraggio continuo sull'acquisizione delle competenze, si possono prevedere verifiche annuali, anche tramite e-learning, sul mantenimento delle competenze acquisite. Le verifiche sono per il datore di lavoro uno strumento importantissimo, soprattutto in caso di infortunio per fronteggiare eventuali contestazioni sull'inefficacia o carenza della formazione. Una volta esaurito l'aggiornamento dei lavoratori in azienda, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere a formare i nuovi assunti che non siano in possesso di adeguati attestati che provino l'avvenuta formazione, e adeguare la formazione del lavoratore in caso di 6/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A mutamento di mansioni o nel caso in cui il lavoratore provenga da un'azienda con fattori di rischio minori. Oltre alle scadenze per l'aggiornamento il datore di lavoro deve monitorare i problemi pratici e applicativi derivanti da alcuni passaggi non chiarissimi del testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008). Una dimostrazione importante anche per evitare le pesanti sanzioni: l'articolo 55 del Dlgs 81/2008 prevede la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 curo per il non corretto adempimento degli obblighi formativi. E non finisce qui. Infatti, se un infortunio fosse collegato - come avviene sovente - alla omessa o carente formazione, sarebbe contestato al datore di lavoro (o al suo delegato) e al dirigente anche il delitto di lesioni colpose o omicidio colposo. Inoltre, in caso dilesioni gravi o gravissime, o omicidio colposo, all'azienda potrebbe essere contestata la violazione delle norme del Dlgs 231/2001, con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o interdittive a carico dell'azienda. - N6) Ambiente: il 15 ottobre la scadenza del Libretto di impianto per la climatizzazione Riportiamo un chiarimento pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla proroga della scadenza per il Libretto di impianto per la climatizzazione e il Rapporto di efficienza energetica. Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto. Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al ne di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici. - N7) Ambiente: Reati ambientali nel Codice Penale Il testo unificato delle proposte di legge approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente e aggiunge nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente. I nuovi delitti vengono inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale. In sintesi il provvedimento approvato inserisce ad esempio: 1. nel codice penale un nuovo titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente, al cui interno sono previsti quattro nuovi delitti; 2. il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis), punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro; 3. il delitto di disastro ambientale (art. 452-ter), punito con la reclusione da 5 a 15 anni; 7/10 Studio Violi 4. S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A il delitto di impedimento al controllo ambientale (art. 452-sexies), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; 5. il raddoppio, per i nuovi delitti, dei termini di prescrizione del reato; 6. nel codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ambientali ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro. - N8) Ambiente: Novità per la classificazione dei rifiuti pericolosi È stata inserita nella legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, una normativa organica sulla classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla distinzione fra quelli pericolosi e quelli non pericolosi. CONTENUTI DELLA NUOVA NORMATIVA La nuova disciplina della classificazione dei rifiuti è reperibile alla lettera b-bis) del comma 5 dell’art. 13 del citato D.L. n. 91/2014. Sul piano formale, le nuove disposizioni vengono “inserite”, come Premessa, nell’allegato D alla Parte IV del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006). Questi i contenuti principali: 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, ed applicando le disposizioni contenute nella decisione comunitaria 2000/532/Ce. Ciò premesso, tre sono i casi che possono verificarsi. Il primo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) privo di asterisco. Questi rifiuti – denominati pericolosi in “assoluto” – vanno considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono tuttavia spesso essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, valutazione della ammissibilità in discarica). Il secondo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo diasterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco. Questi rifiuti – denominati non pericolosi in “assoluto” – vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Questa conclusione – che in un primo tempo era stata posta in discussione da alcuni Enti di controllo – deriva inequivocabilmente dall’art. 7 della Direttiva 2008/98/CE, in forza del quale l’elenco dei rifiuti “è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti pericolosi”. Può comunque n casi selezionati essere necessaria un’analisi, per necessità connesse alla gestione del rifiuto (per esempio in relazione alla sua ammissibilità in discarica). Il terzo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da codici CER speculari (“a specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l’analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali, la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; 8/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo (caso tipo è quello della batteria di tre test ecotossicologici ai fini della valutazione di ecotossicità – classe di pericolo H14 – ovvero del test di Young della riserva acido-alcalina e del saggio di irritazione in vitro per i rifiuti caratterizzati da PH estremo – classi di pericolo H4 e H8). ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA VIGENTE NEL PERIODO TRANSITORIO Un rilevante problema interpretativo viene posto dal comma 5-bis dell’art. 13. Secondo questa disposizione, le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti sopra descritte “si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“. Una domanda sorge pertanto spontanea: quale è la disciplina da applicare durante i sei mesi del periodo transitorio, oltre che nei giudizi pendenti per casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della normativa in commento? - Dove la nuova disciplina (che entrerà in vigore fra sei mesi) recepisce indicazioni già precedentemente contenute nelle norme di legge, non vi è alcuna soluzione di continuità e la stessa disciplina continua ad essere applicata anche nel periodo transitorio di sei mesi e nei giudizi pendenti per casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della normativa in commento. Un esempio tipico è costituito dalla natura tassativamente non pericolosa dei rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco; - Dove invece la nuova disciplina si palesa più rigorosa rispetta a quella desumibile dalle norme di legge previgenti, essa troverà applicazione solo dopo la scadenza del periodo transitorio di sei mesi, e non potrà essere applicata nei giudizi pendenti per casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della normativa in commento. Casi tipici mi sembrano quelli riguardanti gli aspetti sopra descritti ai punti 5 (“composti virtuali”) e 6 (classificazione come sempre pericolosi dei rifiuti contenenti sostanze non note) del paragrafo contenente la descrizione della nuova disciplina. - N9) GESTIRE I RISCHI - Le basi del risk management I rischi sono legati a qualunque settore di attività e, in modo particolare, al mondo imprenditoriale. L'imprenditore, infatti, sa bene che deve considerare in ogni momento il rischio di sbagliare qualcosa che potrebbe avere grandi ripercussioni sulla sua attività o, addirittura, portarla al fallimento. Questo è particolarmente vero per coloro che avviano una nuova azienda dato che più della metà delle start-up falliscono entro i primi cinque anni. Rischi minori sono, invece, legati alle imprese più stabili che devono, comunque, mettere in conto il rischio di un possibile fallimento, ad esempio, al lancio di nuovi prodotti o alla nascita di un nuovo concorrente agguerrito. Qualunque sia la tipologia di rischio e il suo livello, tuttavia, è qualcosa con la quale tutte le organizzazioni devono imparare a convivere, cercando di esserne sempre consapevoli per gestirlo con attenzione. Fu proprio riflettendo su tutto questo che un uomo d'affari americano, Andrew Carnegie, suggerì - usando una metafora - che in termini di gestione del rischio potrebbe essere meglio non mettere tutte le propria uova in uno stesso paniere per poi limitarsi a 9/10 Studio Violi S.r.l. A Q S PPPrrriiivvvaaacccyyy A m R M m Q S Am mbbbiiieeennnttteee R Riiissskkk M Maaannnaaagggeeem meeennnttt Quuuaaallliiitttààà Siiicccuuurrreeezzzzzzaaa a e A u d i t p e r l a D i r i n i s t r a t i v a 2 3 1 E t i c a C o n s u l e n z R e s p o n s a b i l i t à A m m R Auuddiitt ppeerr llaa D Diirreeezzziiiooonnneee Reessppoonnssaabbiilliittàà A Am mm miinniissttrraattiivvaa 223311 EEttiiccaa CCoonnssuulleennzzaa ee A montargli la guardia. Dal crollo di Lehman Brothers del 2008, le organizzazioni hanno cambiato di parecchio la loro sensibilità nel percepire il rischio. Ora le aziende pensano al rischio in base a due fattori: 1. sorveglianza 2. gestione Tenere sotto controllo (sorveglianza) i rischi significa: 1. identificarli; 2. dare loro una priorità; 3. gestirli in maniera critica; 4. garantire che siano costantemente sotto controllo La gestione del rischio, invece, si riferisce alle procedure e alle politiche dettagliate pensate al fine di evitare o di ridurre i rischi. Come abbiamo spiegato all'inizio, i rischi sono insiti in tutti i settori di attività. Quando, ad es., una società affermata prende in prestito denaro da una banca, c'è il rischio che i tassi di interesse aumentino e che i rimborsi diventino troppo onerosi. Le aziende sul mercato da anni, però, spesso seguono il consiglio di Carnegie e diversificano le loro attività per distribuire il rischio. E' soprattutto in questo che si differenziano dalle piccole imprese il cui successo è spesso legato ad una sola idea, ad una regione geografica o ad un'area particolare del mercato. Se l'idea non funziona in tale mercato, si fallisce in fretta. E' essenziale, in ogni caso, che le aziende siano consapevoli di ogni più piccola modifica del mercato e che reagiscano ad esse nella maniera più opportuna. Il rischio è un problema strategico perché gli imprenditori devono valutarlo attentamente tenendo ben presente che potrebbe portare utili (e, in questo caso, diventerebbe un'opportunità) ma anche perdite. Prepararsi ad anticipare o, almeno, a reagire nella maniera più opportuna ad eventuali rischi prevede delle conseguenze strategiche che, spesso, sono le conseguenze dell'azione rispetto all'inazione. I rischi devono essere quantificati e gestiti e pongono una sfida strategica costante. “Rampa con transenne – si accettano proposte e istruzioni per l’uso” Voglia gradire i nostri più cordiali saluti ing. Giorgio Violi ing. Alberto Sant’Unione PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza alla DLgs.196/03, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo [email protected]. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui all'art. 7 del DLgs.196/03. Credits:si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, dplmodena, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente, iae, quotidiano sicurezza.it, privacylawconsulting, la repubblica, italia oggi, epc, postilla, necsi. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati 10/10