EROGAZIONI LIBERALI:
Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta previste dal TUIR
Monica Poletto
13 dicembre 2005
EROGAZIONI LIBERALI:
DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’
Alcune erogazioni liberali sono detraibili dall’imposta dovuta, mentre
altre sono deduci bili dal reddito imponibile.
EROGAZIONE DETRAIBILE (DETRAZIONE 19%)
Nell’ipotesi in cui l’erogazione liberale ammonti a Є 2.065,83, il
soggetto erogatore avrà uno “sconto” di Є 392,51 sulle imposte dovute
per l’esercizio in cui l’erogazione è stata effettuata.
EROGAZIONE DEDUCIBILE DAL REDDITO
Se l’erogazione liberale è considerata un onere deducibile, la stessa
viene portata in diminuzione del reddito imponibile.
Nel caso in cui il reddito imponibile dell’erogante ammonti a Є
10.000,00 e l’erogazione liberale sia di € 200,00, la stessa viene
portata in diminuzione del reddito imponibile, il quale viene ridotto a €
9.800,00. Se l’aliquota a cui è tassato il reddito è pari al 23%, il
risparmio fiscale sarà pari a € 200,00 x 0,23 = 46,00
EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
DETRAIBILI DALL’IMPOSTA (19%)
Art. 15 lett. i-bis), i-ter), i-quater) TUIR
DESTINATARI
- ONLUS, comprese le ONLUS di diritto
Fino a € 2.065,83
- associazioni sportive dilettantistiche
Fino a € 1.500,00
- associazioni di promozione sociale
Fino a € 2.065,83
PRESUPPOSTI
Pagamento tramite canale bancario o postale
EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
DETRAIBILI DALL’IMPOSTA (19%)
PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI (art.15 lett. h – TUIR)
DESTINATARI
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro
FINALITA’
-svolgimento o promozione di attività di studio, ricerca, documentazione
sui beni culturali;
-organizzazione di attività culturali finalizzate all’acquisizione,
manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali.
PRESUPPOSTI
- preventiva autorizzazione da parte del Ministero Beni e Attività Culturali
EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
DETRAIBILI DALL’IMPOSTA (19%)
PER LO SPETTACOLO (art.15 lett. i – TUIR)
DESTINATARI
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro
FINALITA’
-svolgimento di attività nello spettacolo per realizzazione nuove
strutture e restauro di quelle esistenti;
-produzione nei vari settori dello spettacolo.
LIMITI
2% del reddito dichiarato
EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
DEDUCIBILI DAL REDDITO
art.10 - TUIR)
DESTINATARI
- ONG
Fino al 2% del reddito
NB
Non è necessario che siano effettuate mediante canale bancario o postale
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA
art.100 - TUIR)
IN DENARO A ONLUS
comma 2, lettera h): nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato
IN NATURA A ONLUS
comma 2, lettera i):
Sono deducibili dal reddito di impresa le spese relative a lavoratori
dipendenti assunti a tempo indeterminato, che vengano utilizzati per
prestazioni di servizi effettuati a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille
del costo del personale come risultante dalla dichiarazione dei redditi.
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA
IN NATURA A ONLUS
Art.13 Dlgs 460/97
Le imprese che producono o scambiano beni alimentari e derrate
farmaceutiche possono cedere gratuitamente tali beni alle ONLUS,
senza che tali cessioni siano considerate estranee all’esercizio
dell’impresa.
I beni devono essere esclusi dal circuito commerciale a causa del
confezionamento difettoso o per altre cause che ne diminuiscano o
azzerino il valore commerciale.
È possibile cedere beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti
farmaceutici, purchè si tratti di beni alla cui produzione o scambio è
volta l’attività dell’impresa. In questo caso però il costo specifico dei
beni scambiati non deve essere superiore a € 1.032,91.
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA
IN DENARO AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art.100, comma 2, lettera l)
Sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro per
un importo non superiore a€ 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa
dichiarato.
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA
IN DENARO AD ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI
Art.100, comma 2, lettera b)
Sono deducibili dal reddito di impresa (fino al 2% del reddito dichiarato)
le erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche aventi
esclusive finalità di:
-educazione ed istruzione;
-ricreazione;
-assistenza sociale e sanitaria;
-culto
-ricerca scientifica.
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA
IN DENARO AD ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI
RISOLUZIONI E PRONUNCIAMENTI IN MATERIA
N.M- 9/177 – 1983: non sono deducibili le erogazioni in favore di enti
che “svolgono una sia pur limitata attività commerciale”
R.M. 134 - 1986: la finalità istituzionale deve essere perseguita
direttamente
R.M. 99 - 1996: sono deducibili le erogazioni liberali effettuate a una
fondazione con sede presso la città del Vaticano, purché possa essere
comprovata la conformità dei requisiti essenziali a quelli richiesti dalla
legislazione italiana
R.M. 234/E - 2002: sono deducibili le erogazioni liberali in natura, ma la
donazione di un bene merce o di un bene strumentale fa emergere
ricavo o plusvalenza imponibile
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA
IL “MECENATISMO CULTURALE” – comma 2, lettera m)
SOGGETTI DESTINATARI
Enti pubblici e privati individuati dal DM 15.11.02 n.268, per la
realizzazione di programmi culturali nei settore dei beni culturali e dello
spettacolo.
OBBLIGHI PER I SOGGETTI EROGATORI
I soggetti erogatori devono comunicare al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui
si è effettuata l’erogazione, l’ammontare delle erogazioni, le proprie
generalità e quelle del beneficiario.
LEX IN PROGRESS
FINANZIARIA 2006: 5 PER MILLE
Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto
già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base
alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460;
b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell’università;
c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
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