LE COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI PER GLI
INGEGNERI NEOLAUREATI
II. LAVORI PUBBLICI-PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI
Piazza S.M. Maggiore 23
4 e 14 dicembre 2012
Verbale consegna artt. 129/130 D.P.R. 554/1999
La consegna dei lavori avviene con l’immissione
dell’appaltatore negli immobili e/o nelle aree dove
devono essere eseguiti i lavori oggetto dell’appalto
e dalla data di consegna decorrono i termini stabiliti
dal capitolato speciale d’appalto
per l’ultimazione dei lavori.
Schema verbale
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Verbale di consegna-1
L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ...
– Vista la nota prot. n.... del ... con la quale il responsabile del procedimento autorizzava la consegna dei lavori;
– Visti gli articoli 129 e 130 del Regolamento n.554/1999;
il sottoscritto … direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa appaltatrice con nota prot. n.... del ..., è
convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza degli intervenuti:
1)(titolare/legale rappresentante dell’Impresa) .......................................................................;
2)(direttore tecnico dell’Impresa/altri) .......................................................................;
ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori:
- ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha illustrato i lavori da eseguirsi;
ha eseguito accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; in particolare sono stati eseguiti (indicare le operazioni
eseguite, i collocamenti di picchetti, caposaldi, sagome e termini ovunque si riconoscano necessari) … precisando che
l’appaltatore è responsabile della conservazione di eventuali segnali e caposaldi;
ha indicato le aree, le cave, i locali ed i mezzi d’opera concessi all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori (allegare i
profili delle cave in numero sufficiente per determinare il materiale scavato);
- ha indicato i siti d’impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del capitolato speciale reggente
l’appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali
da impiegare, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune;
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Verbale di consegna-2
- ha dichiarato che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato
attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
- ha dato lettura del contratto, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.
Il Signor (appaltatore) ... nella qualità summenzionata, fornito già di copia del contratto completo degli allegati,
dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente
atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori in epigrafe che, secondo quanto stabilito dall’articolo ... del
capitolato speciale d’appalto dovranno essere iniziati non oltre … giorni e secondo quanto stabilito dall’articolo ... del
capitolato speciale d’appalto dovranno essere compiuti in n… consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, per
cui l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno …
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
L’Impresa appaltatrice
Il direttore dei lavori
Visto: Il responsabile unico del procedimento
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Varie ipotesi di consegna (artt. 129-132)
Consegna dei lavori
Consegna in via d’urgenza
Consegna negativa
Consegna sospesa
Consegna frazionata
Consegna definitiva
Consegna da un appaltatore ad un altro
Artt. 153,154, 155 (Processo verbale di consegna) DPR 207/10
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Consegna dei lavori (art.129 c.6 D.P.R. 554/1999)
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale
redatto in contraddittorio con l’appaltatore;
dalla data di tale verbale decorre
il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.
Art. 153 (Giorno e termine per la consegna) DPR 207/10
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Ritardo nella consegna dei lavori
La consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del
contratto altrimenti l’appaltatore può richiedere il recesso dal
contratto
In caso di recesso occorre rimborsare tutte le spese contrattuali oltre
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore a:
-1,00% per la parte d’importo sino ad Euro 258.228,45;
-0,50% per la eccedenza sino ad Euro 1.549.370,70;
-0,20% per la parte eccedente ad Euro 1.549.370,70.
Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo
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Accertamento e registrazione dei lavori
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori
sono atti pubblici ed hanno ad oggetto l’accertamento
e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L’accertamento e la registrazione devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere.
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l’utilizzo di programmi informatici
in grado di consentire la tenuta dei documenti
nel rispetto del DPR207/10.
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Documenti per la tenuta contabile
Giornale dei lavori
Verbali di pesatura
Verbali di prova idraulica
Libretto delle misure
Verbali di preliev. Camp.
Registro di contabilità
Verbali di misurazione
Liste settimanali
Stato d’avanzamento
Sommario Registro cont.
Certificato di pagamento
Bollo
Ancora per la tenuta contabile dei lavori
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Quadro sinottico
Ancora …
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Giornale dei lavori - 1
Il giornale dei lavori di cui all'art. 182 del DPR 207/10 è un registro, soggetto all’imposta di
bollo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 32 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6425, in cui viene annotato cronologicamente tutto quanto interessi
l’andamento tecnico ed economico dei lavori.
In particolare il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare
in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il
numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed
economico dei lavori.
Sul giornale dei lavori devono essere riportate, poi, le circostanze e gli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni metereologiche ed idrometriche,
le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolari che possano essere utili.
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica
l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le
avvertenze opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione
dell’assistente.
Il giornale dei lavori, di essenziale importanza ed indispensabile qualsiasi sia l’importo dei
lavori, può costituire, un documento di particolare interesse nei casi di contenzioso tra l’Appaltatore e
l’Amministrazione, in quanto nello stesso possono ritrovarsi elementi essenziali per contestare
eventuali pretese dell’Appaltatore.
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Giornale dei lavori - 2
In particolare nel giornale dei lavori devono essere annotati integralmente con la data e con il
numero progressivo:
–
il processo verbale di consegna dei lavori;
–
gli ordini di servizio del direttore dei lavori;
–
le istruzioni e prescrizioni del responsabile unico del procedimento;
–
le istruzioni e prescrizioni del direttore dei lavori;
–
le relazioni indirizzate al responsabile unico del procedimento;
–
i processi verbali di accertamento di fatti;
–
i processi verbali di esperimento di prove;
–
i verbali di contestazione;
–
gli ordini di servizio dati all’appaltatore;
–
i verbali di sospensione dei lavori;
–
i verbali di ripresa dei lavori;
–
i verbali di pesatura;
–
i verbali di prelievo di campioni;
–
le varianti ritualmente disposte;
–
i verbali di concordamento nuovi prezzi.
Schema giornale di lavori
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Art.182 D.P.R. 207/10
1. Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del
direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il
modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed
il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per
l'esecuzione dei lavori nonche' quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei
terreni e quelle particolarita' che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del
procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese
dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od
aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni
e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua
firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
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Giornale dei lavori art. 157 D.P.R. 554/1999
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Giornale dei lavori art. 157 D.P.R. 554/1999
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
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Verbale di pesatura
Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3,
del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di
accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale
di pesatura deve essere redatto in contraddittorio con
l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è
necessario per l’accertamento delle quantità di prodotti
lavorati o semilavorati da contabilizzare in base al loro peso,
quali armature metalliche per conglomerato cementizio
armato, chiusini o pezzi speciali in ghisa, ferro lavorato, ecc.
Schema Verbale di pesatura
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Verbale di pesatura
L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa
appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuata la pesatura) ... ed alla presenza dell’appaltatore ha
proceduto mediante (mezzo con il quale è stata effettuata la pesatura) ... alla pesatura di (descrizione dei manufatti e/o
materiali da pesare) ... posti sull’autocarro (descrizione e targa) ... per un totale di Kg. ...
Successivamente si è provveduto allo scarico dei materiali e la pesatura dell’autocarro vuoto è stata di Kg. ...
Si ha, pertanto:
Peso lordo
Kg.……………
Tara
Kg.……………
Peso netto
Kg.……………
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
L’Impresa appaltatrice
Il direttore dei lavori
Visto: Il responsabile unico del procedimento
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Verbale di prova idraulica
Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3,
del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di
accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale
di prova idraulica deve essere redatto in contraddittorio con
l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è
necessario oltre che per l’accertamento della rispondenza
dei materiali a quelli previsti anche per assicurarsi sulla
bontà dei collegamenti e delle giunture.
Schema Verbale di prova idraulica
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
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Verbale di prova idraulica
L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa
appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuata la prova idraulica) ... ed alla presenza dell’appaltatore ha
proceduto ad effettuare la prova idraulica del tratto di conduttura realizzata con (indicare il materiale con cui è realizzata la
conduttura) …, posta in (indicare la posizione della conduttura) ………………….
e con le seguenti caratteristiche:
- diametro interno di mm .............................................................................
- lunghezza complessiva di ml .....................................................................
- pressione di esercizio atm ….....................................................................
Sotto una pressione di prova di atm … mantenuta per complessive ore … non si riscontrano perdite e considerato che il
risultato della prova può ritenersi positivo, il sottoscritto direttore dei lavori accetta il tratto suindicato di conduttura e ne ordina
l’interramento.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
L’Impresa appaltatrice
Il direttore dei lavori
Visto: Il responsabile unico del procedimento
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Verbale di prelievo di campioni
Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3,
del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di
accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale
di prova idraulica deve essere redatto in contraddittorio con
l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è
necessario per il prelevamento di campioni di materiale da
sottoporre a prove di laboratorio.
Schema Verbale di prelievo di campioni
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Verbale di prelievo di campioni
L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa
appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuato il prelievo del campione) ... ed alla presenza
dell’appaltatore ha proceduto ai seguenti prelievi:
- (descrizione dei manufatti e/o materiali prelevati) .......................................................................................................
Provvisoriamente, nell’attesa delle risultanze delle prove di laboratorio, si stabilisce che il manufatto e/o materiale
prelevato abbia le seguenti caratteristiche:
-...........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
per cui ai fini contabili è da considerare, momentaneamente e sino alle risultanze di laboratorio, con le stesse
caratteristiche dell’articolo ... dell’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
L’Impresa appaltatrice
Il direttore dei lavori
Visto: Il responsabile unico del procedimento
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Libretto delle misure-1
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la
denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente
delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo
stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente
ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di
esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste
debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel
libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti
saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono
state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
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Libretto delle misure-2
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è
consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere
effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.
Libretto delle misure
Libretto delle armature metalliche
Libretto delle misure in conto provvisorio
Libretto delle misure lavori a piè d’opera
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Libretto delle misure art.158 D.P.R. 554/1999
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Libretto delle misure art.158 D.P.R. 554/1999
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Disegni contabili
Può verificarsi il caso che i disegni contabili siano di
numero e/o dimensioni tali da non poter essere riportati nella
corrispondente colonna del libretto delle misure ed in tal
caso verranno predisposti a parte, porteranno la data della
registrazione cui si riferiscono ed il numero del libretto del
quale fanno parte integrante.
Disegno contabile
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Disegno contabile
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Libretto delle misure armature metalliche
Anche per il computo delle armature metalliche per
strutture in conglomerato cementizio armato è possibile
riportare le stesse in appositi modelli che porteranno la data
della registrazione cui si riferiscono ed il numero del libretto
di cui fanno parte integrante; sul libretto delle misure si
riporterà soltanto il peso complessivo ed il computo cui si fa
riferimento per la specifica analitica del peso complessivo
Schema Libretto misure armature metalliche
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Libretto delle misure armature metalliche
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Libretto delle misure in conto provvisorio
Sui libretti delle misure, così come previsto dall’articolo 190, comma 6 del
Regolamento n. 207/10, ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile
una precisa e completa contabilizzazione, possono essere riportate
eccezionalmente categorie di lavoro in quantità provvisoria o in partita provvisoria,
anche se è consigliabile evitare, nei limiti del possibile, questo tipo di
contabilizzazione; le quantità in partita provvisoria devono essere valutate
prudenzialmente per difetto, devono essere dedotte da misurazioni sommarie e
devono essere detratte in occasione della prima successiva misurazione; la
detrazione delle quantità inserite nel libretto delle misure in partita provvisoria deve
essere effettuata inscrivendo le stesse in quantità negative così come
eventualmente devono essere iscritte in quantità negative possibili rettifiche di
conteggi o quantità di lavoro già contabilizzate
Schema Libretto misure in conto provvisorio
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Libretto delle misure in conto provv.
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Contabilizzazione materiali a pié d’opera
L’articolo 180 del DPR 207/10 definisce la possibilità di iscrivere nel libretto delle
misure manufatti e materiali già approvvigionati e non ancora posti in opera
dall’Appaltatore; per quanto concerne i manufatti il cui valore è superiore alla spesa
per la messa in opera, già approvvigionati e non ancora posti in opera
dall’Appaltatore, i capitolati speciali d’appalto possono stabilire anche il prezzo a pié
d’opera e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera in
misura non superiore al 50 per cento del prezzo stesso; per quanto concerne i
materiali provvisti a pié d’opera destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei lavori è possibile la loro
contabilizzazione ai prezzi di contratto od in difetto ai prezzi di stima
Schema Libretto misure materiali a pié d’opera
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Verbale materiali pié d’opera
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Libretto delle misure materiali a piè d’opera
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Verbale di misurazione
Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3,
del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di
accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale
di misurazione deve essere redatto in contraddittorio con
l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è
necessario per l’accertamento delle quantità di prodotti
lavorati o semilavorati da contabilizzare a piè d’opera di
materiali per pavimentazione che vengono forniti palettizzati
o, comunque, confezionati.
Schema Verbale di misurazione
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Verbale di misurazione
L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa
appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuata la misurazione) ... ed alla presenza dell’appaltatore ha
proceduto alla misurazione (descrizione dei manufatti e/o materiali da misurare) .................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
che ha dato i seguenti risultati:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. Il sottoscritto direttore dei lavori accetta la
suddetta fornitura precisando che, comunque, in riferimento all’articolo 28 del capitolato generale d’appalto n.145/2000, resta
sempre il rischio dell’appaltatore che lo stesso, una volta messo in opera, possa essere rifiutato.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
L’Impresa appaltatrice
Il direttore dei lavori
Visto: Il responsabile unico del procedimento
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Liste settimanali
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate
dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in
apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali,
nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e
mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste
possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Schema Liste settimanali
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36
Liste settimanali operai - art.162 D.P.R.554/1999-1
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37
Liste settimanali operai - art.162 D.P.R. 554/1999-2
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38
Liste settimanali provviste art.162 D.P.R. 554/1999-3
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Sommario del registro di contabilità
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e
classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di
lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a
corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento,
la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo
da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
Schema Sommario registro di contabilità
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Somm. del reg. di cont. art.167 D.P.R. 554/1999
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Somm. del reg. di cont. art.167 D.P.R. 554/1999
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Registro di contabilità
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono
trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine
devono essere preventivamente numerate e firmate dal
responsabile del procedimento e dall’appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o
per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun
foglio l’ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori
o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza
possono avere uno speciale registro separato
Schema Registro di contabilità
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43
Registro di contabilità art.163 D.P.R. 554/1999
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44
Registro di contabilità art.163 D.P.R. 554/1999
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45
Registro di contabilità art.163 D.P.R. 554/1999
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Stato d’avanzamento-1
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di
acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel
capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita
una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione..
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria,
riepilogati nel sommario di cui all'articolo 193.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 183 e sempre
che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati
dall'appaltatore o dal tecnico
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47
Stato d’avanzamento-2
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo
stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del
direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante
opportuna annotazione
Schema Stato d’avanzamento
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48
Stato d’avanzamento art.168 D.P.R. 554/1999
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49
Stato d’avanzamento art.168 D.P.R. 554/1999
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Determinazione percentuale e vincolo cauzione
Si attesta, ai fini dello svincolo della determinazione degli oneri
per la sicurezza di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e dello
svincolo della cauzione definitiva che la percentuale dei lavori
eseguiti di cui al presente stato d’avanzamento è del …% e
pertanto l’importo per gli oneri della sicurezza è di Euro … (per
determinare l’importo degli oneri per la sicurezza occorre
moltiplicare la percentuale di lavori eseguiti allo stato
d’avanzamento in esame per l’importo contrattuale relativo agli
oneri per la sicurezza).
…lì …
Il direttore dei lavori
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51
Stato d’avanzamento art.168 D.P.R. 554/1999
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Certificato di pagamento
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle
somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di
acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal
capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla
base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.
Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie,
per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del
procedimento è annotato nel registro di contabilità
Schema Certificato di pagamento
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53
Certificato di pagam. art.169 D.P.R. 554/1999
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Certificato di pagam. art.169 D.P.R. 554/1999
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Imposta di bollo sui documenti contabili (1)
Risoluzione MinisteroFinanze 27/3/2002, n. 97/E
Imposta di bollo sin dall’origine nella
misura di Euro 14,62 per ogni foglio
costituito da quattro facciate:
Processo verbale di consegna
Verbali di sospensione e ripresa dei lavori
Certificato di ultimazione dei lavori
Verbale di ultimazione dei lavori
Verbale di concordamento nuovi prezzi
Verbale di constatazione delle misure
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Imposta di bollo sui documenti contabili (2)
Risoluzione Ministero Finanze 27/3/2002, n. 97/E
Imposta di bollo in caso d’uso nella
misura di Euro 14,62 per ogni foglio
costituito da quattro facciate:
Giornale dei lavori
Libretto delle misure
Liste settimanali
Registro di contabilità e sommario
Stato d’avanzamento e certificato di pagamento
Conto finale e Relazione sul conto finale
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Quadro sinottico
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Ancora per la tenuta contabile dei lavori
Annotazione dei lavori a corpo
Dichiarazione da apporre sulle copertine dei libretti
delle misure e dei registri di contabilità
Lavori e somministrazioni su fatture
Quadro comparativo
Comunicazione certificato di pagamento
Eccezioni e riserve dell’appaltatore
sul registro di contabilità
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Annotazione dei lavori a corpo
art.159 D.P.R. 554/1999
Per quanto riguarda i lavori a corpo eventualmente presenti nel
contratto unitamente o non a lavori a misura, gli stessi dovranno
essere annotati nel libretto delle misure in occasione di ogni stato
d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è
stato suddiviso, per una quota percentuale dell’aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d’appalto.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente
effettuate dal direttore dei lavori che può verificarne l’attendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le
aliquote sono state desunte
Art. 184 D.P.R. 207/10
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Annotazione dei lavori a corpo - Art. 184 D.P.R. 207/10
1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle
misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per
ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene
registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e'
stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale
eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni
categoria di lavorazione che e' stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilita'.
3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate
eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il
quale puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro
nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione
contrattuale.
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Libretto delle misure lavori a corpo
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Dichiarazione da apporre sulle copertine dei libretti delle
misure e dei registri di contabilità
Di norma la contabilità dei lavori è affidata allo stesso
direttore dei lavori e con apposita dichiarazione da apporre
sulla controcopertina deve risultare la consegna del libretto
delle misure o del registro di contabilità dall’Ente appaltante
al direttore dei lavori
Schema Dichiarazione
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Dichiarazione da apporre sulle copertine dei libretti delle misure e registri
di contabilità
Regione ..........................
Comune di ................................
Lavori di ....................................................................................................................
Impresa ....................................................................................................................
Contratto in data ... n° ... di rep. registrato a ... il ... al n° ... Vol. ... Mod. ... .
Importo a base d’asta dei lavori e delle spese
€uro ………….
Ribasso d’asta ...%
€uro ………….
Importo netto dei lavori e delle spese
€uro ………….
Il presente registro consta di n.... (...) fogli numerati e firmati in bianco e viene consegnato al direttore dei lavori
Sig. ...............................................
Il responsabile unico del procedimento
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Lavori e somministrazioni su fatture
art.161 D.P.R. 554/1999
Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si
giustificano mediante fattura, sono sottoposte alle
necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per
accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture,
così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate
all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano
state interamente soddisfatte e quietanzate
Art. 186 D.P.R. 207/10
Formula di liquidazione
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Art. 186 D.P.R. 207/10
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si
giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie
verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato
di fatto. Le fatture cosi' verificate e, ove necessario, rettificate,
sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non
siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
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Formula di liquidazione da apporre sulle fatture di opere e/o provviste
Clausola di liquidazione da apporre sulle fatture relative all’esecuzione di opere e/o provviste eseguite in economia
Il sottoscritto direttore dei lavori di (descrizione sommaria delle opere) ... , accertata la regolarità della presente fattura, ne
liquida l’importo nella somma di euro ...,... (euro .../...) e, vista l’autorizzazione ... in data ... del responsabile del procedimento,
ordina all’appaltatore ... di effettuare il pagamento alla ditta ... a titolo di anticipazione facendosene rilasciare regolare quietanza.
.............................. lì ..................
Il direttore dei lavori
Visto: Il responsabile unico del procedimento
Formula di liquidazione da apporre sulle fatture relative a lavori condotti in amministrazione diretta o ad acquisti fatti
direttamente d’ufficio
Il sottoscritto direttore dei lavori di (descrizione sommaria delle opere) ... accertata la regolarità della presente fattura, ne
liquida l’importo nella somma di Euro ...,... (Euro .../...).
.............................. lì ..................
Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento
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Quadro comparativo
Il quadro comparativo è un documento non elencati tra quelli
riportati all’articolo 181 del Regolamento n. 207/10 ma è
certamente un documento di notevole utilità, ai fini del
rispetto di quanto stabilito relativamente alle percentuali di
lavori eseguiti
Schema quadro comparativo
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Quadro comparativo
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Quadro comparativo
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Comunicazione certificato di pagamento
art.7 comma 2 D.M. LL.PP. 145/2000
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il
responsabile del procedimento deve provvedere a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento , agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove
richiesto.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute e assicurazione e assistenza dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori deve
essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento
Schema comunicazione
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Comunicazione certificato di pagamento art. 4 comma 2 DPR 207/10
Oggetto: (indicare le opere oggetto dell’appalto) .....................................................................................
Al fine della regolarizzazione delle contribuzioni previdenziali, assicurative e assistenziali prescritte dalla legge e per gli
effetti previsti dall’articolo 4 del DPR 207/10, comunico che in data ... è stato emesso, per i lavori indicati in oggetto, il certificato
di pagamento n.... per l’importo di euro ...,... (euro ... e centesimi ...) al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50%.
Alla data del citato certificato di pagamento è stato redatto lo stato d’avanzamento n.... esponente un importo complessivo
di euro ...,...
I lavori si effettueranno nel Comune di e l’importo degli stessi al netto del ribasso d’asta è di euro ...,... (euro ... e
centesimi ...).
Distinti saluti.
Il responsabile unico del procedimento.
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Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità
art. 165 D.P.R. 554/1999
Se l’appaltatore ritiene di voler effettuare riserve su quanto
trascritto nel registro di contabilità firma subito con
l’indicazione: “l’impresa firma con riserva”; detta riserva,
sotto pena di decadenza, deve essere esplicitata nel termine
massimo di quindici giorni iscrivendo nel registro di
contabilità i motivi, le corrispondenti domande d’indennità, le
cifre di compenso cui crede di aver diritto e le cause di
ciascuna domanda
Art. 190 D.P.R. 207/10
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Art. 190 D.P.R. 207/10
1. Il registro di contabilita' e' firmato dall'esecutore, con o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, e'
invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione
e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni
di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei
lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,, incorre in
responsabilita' per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel
termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine emodo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo'
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza
sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
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Sempre per la tenuta contabile dei lavori
Ritardi nei pagamenti
Cessione dei crediti
Verbali di sospensione e di ripresa
Proroghe
Verbali concordamento nuovi prezzi
Sinistri alle persone e danni alle proprietà
Verbale di accertamento di danni
Contestazioni tra l’Amministrazione e l’appaltatore
Ordini di servizio
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Ritardi pagamenti art.29/30 D.M. LL.PP. 145/2000
Il certificato di pagamento deve essere emesso entro 45
giorni dallo stato d’avanzamento.
Per ritardi dal 46° al 60° giorno interessi legali;
per ritardi che superino il 60° giorno oltre agli interessi legali
per i giorni oltre il 60° anche interessi di mora.
Il mandato di pagamento deve essere emesso entro 30
giorni dal certificato di pagamento.
Per ritardi dal 31° al 60° giorno interessi legali;
per ritardi che superino il 60° giorno oltre agli interessi legali
per i giorni oltre il 60° anche interessi di mora
Art. 143 DPR 207/10
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76
Art. 143 DPR 207/10
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare
i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato
di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non
puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo
della garanzia fidejussoria non puo' superare i novanta giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma
9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini
inferiori.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5.
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Cessione dei crediti art. 115 D.P.R. 554/1999
L’articolo 117 del Dlgs 163/2006 dà la possibilità
all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dall’esecuzione dei
lavori; ove ciò si verifichi, l’appaltatore dovrà trasmettere
all’Ente appaltante l’atto relativo, soggetto all’imposta di
bollo, affinché copia dello stesso sia trasmessa al
responsabile del procedimento ed alla ragioneria che dovrà
emettere i mandati di pagamento
Art.117 Dlgs 163/2006
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Art. 117 Dlgs 163/06
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di
servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di
crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione
da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
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Verbali di sospensione e di ripresa
art.133 Dpr 554/1999 e art. 24 D.M. LL.PP. 145/2000
Il direttore dei lavori d’ufficio o su proposta del responsabile
del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori in
alcuni casi particolari.
L’autorità di vigilanza con determinazione n. 9 del 9 aprile
2003 ha approfondito il tema relativo alla prevedibilità e
previsione delle cause di sospensione dei lavori
Art. 158 D.P.R.207/10
Art. 159 DPR 207/10
Quadro sinottico
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
80
Art. 158 D.P.R. 207/10
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita'
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma
1, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico
interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti
e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le
ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti
disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia
autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di
un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.
Il verbale e' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione e' inoltre indicato lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta
e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone
visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della
mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del
direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile
del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di
ripresa il direttore dei Ordine
lavoridegli
indica
il nuovo
termine dicontrattuale.
Ingegneri
della Provincia
Trento
81
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e'
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di
319
ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma
dell'articolo 190.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento da' avviso
All'Autorita'.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
82
Art. 159 D.P.R. 207/10
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a
far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione
dell'appalto.
2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le
situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione
di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132,
comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall'articolo
132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione e' ammessa
solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione
di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla
complessita' ed importanza delle modifiche da introdurre nel
progetto.
3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, puo' diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perche'
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile
del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a
sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu'
di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la
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stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti.
83
Quadro sinottico sospensione lavori
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84
Quadro sinottico ripresa lavori
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Proroghe
art.111 D.P.R. 554/1999 e art. 26 D.M. LL.PP. 145/2000
Durante il corso dei lavori e prima della scadenza del
termine fissato per l’ultimazione degli stessi, l’appaltatore,
ove non sia in grado di rispettare il termine di ultimazione,
può, con domanda motivata richiedere proroghe per
l’ultimazione dei lavori
Art. 138 D.P.R. 207/10
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Artt. 138 e 159 D.P.R. 207/10
1. Il capitolato generale disciplina, fra l'altro, nel rispetto
delle disposizioni del codice e del presente regolamento:
a) l'elezione del domicilio dell'esecutore;
b) le modalita' di indicazione delle persone autorizzate a
riscuotere per conto dell'esecutore;
c) le norme di condotta dei lavori da parte dell'esecutore;
d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;
e) le spese di contratto di registro ed accessorie;
f) la provvista e provenienza dei materiali;
g) le responsabilita' e gli obblighi dell'esecutore per i difetti
di costruzione;
h) la durata giornaliera dei lavori;
i) la proprieta' degli oggetti trovati e dei materiali di
demolizione.
2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra
l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice, del presente
regolamento e del capitolato generale per le amministrazioni
aggiudicatrici statali e, ove richiamato nel bando o nella lettera di
invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici statali:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori
oggetto dell'appalto;
b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
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87
Verbali di concordamento nuovi prezzi
art. 136 D.P.R. 554/1999
Quando, durante il corso dei lavori, si verifica la necessità di
dover procedere alla esecuzione di categorie di lavoro non
previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da
quelli previsti, possono essere pattuiti nuovi prezzi la cui
determinazione, così come stabilito dall’art. 136 del
Regolamento n. 554/1999, deve essere effettuata:
a) desumendoli dal prezziario cui fa riferimento il progetto
approvato;
b) ragguagliandoli a quelli di lavori simili compresi nel
contratto;
c) quando sia impossibile applicare uno dei due casi
precedenti, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.
Art. 163 D.P.R. 207/10
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Art. 163 D.P.R. 207/10
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non
prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel
contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilita' dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al
ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo
133, commi 3 e 4, del codice.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e
approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
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Sinistri alle persone e danni alle proprietà art.138 D.P.R.
554/1999
Quando, durante l’esecuzione di un’opera, avvengono
sinistri alle persone o danni alle opere, il direttore dei lavori,
ai sensi dell’articolo 138 del Regolamento n. 554/1999,
compilerà una relazione da trasmettere al responsabile unico
del procedimento nella quale descriverà dettagliatamente i
fatti verificatisi, indicherà le presumibili cause ed i
provvedimenti da adottare.
Art. 165 D.P.R. 207/10
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90
Art. 165 D.P.R. 207/10
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle
persone, o danni alle proprieta', il direttore dei lavori compila
apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le
opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle
cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni
ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e' a totale carico
dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.
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Verbale di accertamento di danni
art.139 D.P.R. 554/1999 art.20 D.M. LL.PP: 145/2000
Quando durante il corso dei lavori si verifichino danni di forza
maggiore, l’articolo 20 del Capitolato generale d’appalto n.
145/2000 e l’articolo 139 del Regolamento n. 554/1999 non
escludono il diritto dell’appaltatore a compensi per danni alle
opere. In tale evenienza, gli stessi devono essere denunciati
dall’appaltatore alla direzione dei lavori sotto pena di
decadenza dal diritto di risarcimento nei termini stabiliti dai
capitolati speciali o, in difetto entro cinque giorni da quello
dell’evento.
Art. 166 D.P.R. 207/10
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
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Art. 139 DP.R. 554/1999 Art. 20 D.M. LL.PP. 145/2000
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai
capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
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Contestazioni Amministrazione- Appaltatore
art.137 D.P.R. 554/1999
Quando si verifica una contestazione tra il direttore dei lavori
e l’appaltatore, oppure quando questi ritenga che le
prescrizioni a lui fatte sono difformi dai patti contrattuali, se
ne informerà immediatamente il responsabile unico del
procedimento che, così come disposto dall’articolo 137 del
Regolamento n. 554/1999, entro quindici giorni convocherà
le parti per promuovere, in contraddittorio fra loro, l’esame
della questione al fine di risolvere la controversia
Art. 137 D.P.R. 554/1999
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Art. 166 D.P.R. 207/10
1. L'esecutore non puo' pretendere compensi per danni alle opere
o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti
dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa
denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati
speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a
pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non puo' sospendere o rallentare l'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei
fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore
dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza
dell'esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire
333
i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale puo' avere
diritto l'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali
esso e' tenuto a rispondere.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua
o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,
sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli
assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore puo'
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova,
ad eccezione di quella testimoniale.
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95
Ordini di servizio
art.128 D.P.R. 554/1999
L’ordine di servizio è l’atto per mezzo del quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del responsabile unico del procedimento al direttore dei lavori e da
quest’ultimo all’appaltatore.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori in conformità a quanto previsto dal
contratto e dai disegni allo stesso allegati ed agli ordini di servizio, istruzioni e
prescrizioni che il direttore dei lavori ritenga dover impartire durante il corso degli
stessi.
Gli ordini di servizio devono essere numerati progressivamente e, muniti del visto del
responsabile unico del procedimento, saranno redatti in doppio esemplare, affinché
una copia venga firmata in segno di accettazione e restituita dall’appaltatore al
direttore dei lavori; tutti gli ordini di servizio saranno trascritti integralmente nel
giornale dei lavori.
Art. 152 D.P.R.207/10
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
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Art. 152 D.P.R. 207/10
1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei
lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella
loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e
stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita'
313
con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento
delle lavorazioni.
2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal
responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di
competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio
all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della
gestione dell'appalto.
3. L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale sono
impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte
del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori.
L'ordine di servizio e' redatto in due copie e comunicato
all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori,
deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore e'
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio, fatte salve le facolta' di iscrivere le proprie riserve. In
ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro
di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva
all'ordine di servizio oggetto di riserve.
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Le perizie di variante e suppletive
Norme di riferimento
Varianti non varianti
Presupposti delle varianti
Ammissibilità delle varianti
Approvazione delle varianti
Variazioni quantitative e/o qualitative
Variazioni contrattuali ed extra contrattuali
Lavori extracontrattuali
Varianti in diminuzione
Varianti migliorative
Tipologie perizie di variante
Quadro sinottico
Quadro comparativo e atto di sottomissione
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Le perizie di variante e suppletive
Norme di riferimento
Varianti non varianti
Presupposti delle varianti
Ammissibilità delle varianti
Approvazione delle varianti
Variazioni quantitative e/o qualitative
Variazioni contrattuali ed extra contrattuali
Lavori extracontrattuali
Varianti in diminuzione
Varianti migliorative
Tipologie perizie di variante
Quadro sinottico
Quadro comparativo e atto di sottomissione
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Perizie di variante – norme di riferimento
Art. 132 D. Lgs. 163/2006
Art. 161 del Regolamento n. 207/10
Art.162 Regolamento n. 207/10
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Art. 132 D.Lgs.163/2006- 1
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile ;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad
oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
101
Art. 132 D.Lgs.163/2006 - 2
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
102
Art.161 Dpr 207/10
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo'
essere introdotta dall'esecutore se non e' disposta dal direttore dei
lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del
codice.
2. Il mancato rispetto del comma 1¸ comporta, salva diversa
valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in
pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei
lavori, fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi
o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia
necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al
progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei
lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile
del procedimento.
4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni
ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore
lavori gli abbia ordinato purche' non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento
dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164.
Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal
successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva e'
accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore e' tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel
caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia e'
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono
riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto
dal successivo comma 13, e' condizionata tale accettazione.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
comma 3, primo periodo, del codice.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
103
Art.161 Dpr 207/10
8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del
codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore
dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non
imputabilita' alla stazione appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilita' al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria
la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti
della pubblica amministrazione o di altra autorita', il responsabile
del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso
previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la
descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la
verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificita' del bene, o della prevedibilita' o meno del
rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle
autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale
della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si e'
espresso sul progetto, qualora comportino la necessita' di ulteriore
spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate
dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la
sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo
accertamento della loro non prevedibilita', le variazioni di cui
all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano
un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo
originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono
responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni
derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
articolo. Essi sono altresi' responsabili delle conseguenze derivate
dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al
progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che
104
Varianti non varianti
Gli interventi disposti dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n.
163/2006, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10 per
cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli
altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto non
sono considerati varianti sempre che non comportino
un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera.
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105
Presupposti delle varianti
Preliminarmente occorre precisare che non tutte le variazioni
possono essere ritenute espressione della naturale
esecuzione dell'appalto ed infatti la variante deve avere
come necessario punto di riferimento il progetto e, quindi, le
eventuali modifiche introdotte con la variante non possono
essere tali da snaturarlo. Se la stazione appaltante e
l'appaltatore dovessero realizzare un'opera totalmente
diversa, la disciplina del rapporto non può essere individuata
nell'originario contratto d'appalto poiché in tale evenienza si
realizza un'opera ovviamente diversa da quella oggetto del
primitivo contratto; è ovvio, quindi, che le variazioni devono
avere
carattere accessorio rispetto all'opera progettata ed
oggetto dell'appalto poiché, in caso contrario saremmo
in presenza di un nuovo progetto.
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106
Ammissibilità delle varianti - 1
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
 esigenze derivanti da sopravvenute dispos. legislative e
regolamentari (art. 132, c. 1, let. a) D.Lgs. 163/2006);
 cause impreviste e imprevedibili accertate dal respon-sabile unico
del procedimento che vi provvede con apposita relazione nei modi
stabiliti dal regolamento ;
 intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione, seconda
parte Dlgs. n. 163/2006);
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
107
Ammissibilità delle varianti - 2
 presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale (art. 132, c. 1, lettera c)
D.Lgs. 163/2006);
 casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del
civile (art. 132, c. 1, lettera d) D.Lgs. 163/2006);
codice
 di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione
(art. 132, comma 1, lettera e) D.Lgs. 163/2006);
 miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al
momento della stipula del contratto (art. 132, comma 3, secondo
periodo D.Lgs. 163/2006).
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Approvazione delle varianti
Per quanto concerne l'approvazione delle varianti,il Regolamento , dispone
che gli ordini di variazioni devono fare espresso riferimento all’intervenuta
superiore approvazione, salvo il caso descritto all'articolo 132, comma 3,
primo periodo del D.Lgs. 163/2006.
Qualora le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni
necessarie, comportino la necessità di un’ulteriore spesa rispetto a quelle
previste nel quadro economico del progetto già approvato, sono approvate
dall’organo decisionale della stazione appaltante; negli altri casi, il
responsabile del procedimento approva direttamente le varianti, a condizione
che queste non alterino la sostanza del progetto.
Sono previste, inoltre, ipotesi di responsabilità dei componenti dell'ufficio di
direzione dei lavori che ordinino varianti senza avere ottenuto la preventiva
autorizzazione.
Occorre, per ultimo ricordare che nel caso delle "varianti non varianti" di cui
all'articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006, il direttore
dei lavori può dare corso agli interventi disposti senza necessità di ulteriori
approvazioni.
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Variazioni quantitative e/o qualitative
La variazione quantitativa è quella che senza modificare non
soltanto le categorie di lavoro ma neanche le singole voci dell'elenco
dei prezzi allegato al progetto e, quindi, anche al contratto, modifica
soltanto in più o in meno le quantità delle singole voci; è ovvio che
l'importo finale dei lavori, così determinato in base alle nuove
quantità, potrà risultare in più o in meno rispetto a quello del progetto
originario.
E', invece, da intendersi qualitativa quella variazione che, lasciando
immutate le quantità delle singole voci, modifica la voce medesima
con l'utilizzazione di un prodotto diverso certamente nella
descrizione ma probabilmente anche nel prezzo; ovviamente tale
variazione oltre ad essere qualitativa può essere anche
contemporaneamente quantitativa
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110
Variazioni contrattuali ed extra contrattuali
E' opportuno, adesso, parlare di cosa si s'intende per variazioni contrattuali
ed extracontrattuali ma, preliminarmente è necessario precisare che è
improprio parlare di variazioni contrattuali poiché è ovvio che ogni variazione
rispetto a quanto previsto nell'originario contratto è sempre di natura
extracontrattuale poiché la stessa introduce nella prestazione dell'appaltatore
nuovi elementi non previsti nel contratto originario; ma potrebbe anche
affermarsi che tutte le variazioni che rientrano in certi canoni sono sempre
"contrattuali" poiché rientrano tra gli obblighi contrattuali dell'appaltatore
Potremmo trovarci in alcuni casi di variazioni extracontrattuali obbligatorie
per l'appaltatore ed in altri casi in variazioni extracontrattuali senza alcuna
obbligatorietà per l'appaltatore stesso. Al fine di non definire allo stesso modo
due fattispecie notevolmente diverse, è più logico, parlare di variazioni
extracontrattuali quando le stesse si riferiscono a lavori necessari per la
completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero per la realizzazione della
stessa a regola d'arte ovvero quando, pur con modifiche all'opera, rientrano
comunque nel piano della stessa sono obbligatorie per l'appaltatore.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
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Lavori extra contrattuali
E’ possibile parlare di lavori extracontrattuali quando ci si riferisce a
nuovi lavori che, pur avendo qualche connessione o relazione con
l'opera non sono indispensabili per la completa e migliore
esecuzione della stessa e costituiscono una autonoma individualità
distinta da quella del progetto originario e, quindi, non sono
obbligatorie per l'appaltatore stesso. Per altro devono essere
considerati lavori extracontrattuali le variazioni quantitative e/o
qualitative che eccedano
i
limiti entro i quali è consentito alla pubblica amministrazione l'introduzione delle stes
;
può verificarsi che per una stessa categoria di opere previste in
variazione rispetto al progetto originario, possa parlarsi di variazioni
extracontrattuali (obbligatorie per l'appaltatore) quando le stesse
sono all'interno degli obblighi contrattuali e di lavori extracontrattuali
(facoltativi per l'appaltatore) per la parte eccedente.
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Quinto dell’importo d’appalto
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo di eventuali
varianti già intervenute, nonché degli eventuali importi, diversi da quelli a
titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi
dell’articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006 precisando che tale disposizione
non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 132, comma
1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 causata da errori o omissioni del progetto
esecutivo.
Nel caso di varianti superiori al venti per cento dell’importo dell’opera,
quando le stesse scaturiscano da errori od omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione l'Ente appaltante dovrà procedere alla risoluzione del contratto .
Qualora invece, le variazioni in aumento o in diminuzione siano superiori al
quinto dell’importo globale dell’appalto (o che comportino sulle quantità delle
varie specie di opere, desumibili dal capitolato speciale d'appalto, modifiche
superiori al quinto), si dovrà operare applicando un equo compenso.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
113
Equo compenso
Qualora invece, le variazioni comportino variazioni superiore al quinto delle
quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento secondo le
indicazioni del cap. spec. d’app., si dovrà procedere ad applicare un equo
compenso, comunque non superiore ad un quinto dell'appalto, a favore
dell'appaltatore stesso.
Il regolamento, pur parlando di equo compenso, non stabilisce le modalità di
formazione ed i termini per il pagamento; è lecito pensare che l'equo
compenso possa determinarsi in percentuale d'aumento sull'importo delle
opere eccedenti il quinto d'obbligo inserita nella perizia di variante e
suppletiva sulla quale deve esprimere il parere lo stesso organo che ha
espresso il parere sul progetto principale. Il pagamento dell'equo compenso,
sia che sia stato fissato in percentuale od in altra maniera, può avvenire
contestualmente con la corresponsione degli acconti sui lavori. In ogni caso
per i maggiori lavori da eseguire sia all'interno del quinto d'obbligo che al di là
dello stesso, è prevista la possibilità di stabilire un nuovo termine per
l'ultimazione dei lavori. In caso di dissenso sulla misura dell’equo compenso,
viene accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'ente appaltante,
salvo il diritto dell’appaltatore di formulare la relativa riserva per l’ulteriore
richiesta.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
114
Varianti in diminuzione
Nel caso di variazioni in diminuzione che siano superiori al quinto
dell'importo contrattuale, nessuna norma specifica è contenuta
nell'art. 162 del Regolamento ma si ritiene l'appaltatore che non
recede dal contratto avrà diritto al pagamento:
 dei lavori eseguiti;
 dei materiali utili esistenti in cantiere ed accettati dal direttore dei
lavori prima della comunicazione della variazione in diminuzione
delle opere appaltate;
 di una somma pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite
calcolato come differenza tra i quattro quinti degli importi relativi al
contratto ad eventuali atti aggiuntivi e l'ammontare netto dei lavori
eseguiti.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
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Varianti migliorative
L’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre, ai
sensi dell’articolo 162 del Regolamento, al direttore dei lavori
eventuali variazioni migliorative che:
 non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto;
 siano di sua esclusiva ideazione;
 comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a
migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e
che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le
condizioni di sicurezza dei lavoratori.
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116
LIVELLO PROVINCIALE
L.P. n. 26/93
Art. 51
Varianti progettuali
1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione
dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;
b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente;
c) errori oppure omissioni di progettazione;
d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;
e) nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale
necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
2. Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, d'importo
superiore al quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una
nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi
di questo comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate
con le modalità previste da questo articolo.
5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:
a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo
conto delle variazioni sopravvenute;
b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e
che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal
caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi
nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
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117
LIVELLO PROVINCIALE
L.P. n. 26/93
Art. 51
Varianti progettuali
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino
di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e
delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui
importo originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l'accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera.
7. Nel caso di variante dovuta a interessi pubblici sopravvenuti che determini un aumento superiore al quinto rispetto all'importo originario di
contratto, l'approvazione è subordinata all'accertamento da parte della Giunta provinciale delle cause che hanno determinato la variante e della sua
necessità, nonché alla conseguente modifica degli atti di programmazione. Le varianti di questo tipo possono essere affidate all'originario contraente
esclusivamente se sussistono i presupposti dell'articolo 33, comma 3.
8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni
progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo
complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.
9. Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico
e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli
interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico.
10. I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di
contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori
conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidat
all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione (88).
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LIVELLO PROVINCIALE
L.P. n. 26/93
Art. 51bis
Varianti migliorative proposte dall'appaltatore
1. Durante il corso dei lavori l'impresa appaltatrice può proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Queste varianti sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione
se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il
tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
3. L'appaltatore deve dimostrare l'idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali l'analisi del valore nonché la coerenza e
la compatibilità della proposta medesima con il progetto allegato al contratto.
4. La variante proposta dall'appaltatore deve essere redatta in forma di progettazione esecutiva, corredata anche dagli elementi di valutazione
economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto con i prezzi di contratto.
5. Le varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da
non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma.
6. L'appaltatore risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento connesse all'introduzione della variante migliorativa;
provvede a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore
al 20 per cento dell'importo di contratto.
7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo articolo sono ripartite tra l'amministrazione aggiudicatrice e
l'appaltatore nella misura del 50 per cento ciascuno.
8. Il responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla
stipula di un apposito atto
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Tipologia di varianti
Tipologia 1
Tipologia 2
Tipologia 3
Tipologia 4
Tipologia 5
Tipologia 6
Tipologia 7
Perizia di variante
Perizia migliorativa
Perizia var. e suppl.
Perizia var. e suppl. obbl.
Perizia var. e suppl. fac.
Perizia var. e suppl. fac.
Perizia var. in diminuzione
Art. 132, c.3, pr. per. Dlgs. 163/2006
Art.162, D.P.R. 207/10
Art. 132, c.3, sec. per. Dlgs. 163/06
Art. 132, c.1, l. a),b), c), d). Dlgs. 163/06
Art. 132, c.1, l. a),b), c), d) Dlgs. 163/06
Art. 132, c.1, l. e) Dlgs. 163/06
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Quadro comparativo - 1
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
121
Quadro comparativo - 2
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
122
L’anticipazione ed il cronoprogramma
Art. 102 Dpr 554/1999
 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
 2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.
 3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo.
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Controversie negli appalti
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Le controversie negli appalti – art. 240 D.Lgs. 163/2006
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai
concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola
volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel
più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente
dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto
che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione
del componente di propria competenza.
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Le controversie negli appalti – art. 240 D.Lgs. 163/2006
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali
non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo
241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve,
e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico,
entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza
dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della
parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi
spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del
50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse,
l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento
possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del
procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio
ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è
formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la
nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
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Le controversie negli appalti – art. 240 D.Lgs. 163/2006
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del
responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione
medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente
dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della
commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica
il comma 12.
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo
ad arbitrato.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare
esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei
procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a
servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a
seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico
controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore
dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
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Accordo bonario
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128
La liquidazione finale dei lavori
Certificato di ultimazione dei lavori
Consegna provvisoria prima del collaudo
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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Verbale di pesatura - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento