LE COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI PER GLI INGEGNERI NEOLAUREATI II. LAVORI PUBBLICI-PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI Piazza S.M. Maggiore 23 4 e 14 dicembre 2012 Verbale consegna artt. 129/130 D.P.R. 554/1999 La consegna dei lavori avviene con l’immissione dell’appaltatore negli immobili e/o nelle aree dove devono essere eseguiti i lavori oggetto dell’appalto e dalla data di consegna decorrono i termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto per l’ultimazione dei lavori. Schema verbale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 2 Verbale di consegna-1 L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... – Vista la nota prot. n.... del ... con la quale il responsabile del procedimento autorizzava la consegna dei lavori; – Visti gli articoli 129 e 130 del Regolamento n.554/1999; il sottoscritto … direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa appaltatrice con nota prot. n.... del ..., è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza degli intervenuti: 1)(titolare/legale rappresentante dell’Impresa) .......................................................................; 2)(direttore tecnico dell’Impresa/altri) .......................................................................; ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi. Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori: - ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali; - ha illustrato i lavori da eseguirsi; ha eseguito accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; in particolare sono stati eseguiti (indicare le operazioni eseguite, i collocamenti di picchetti, caposaldi, sagome e termini ovunque si riconoscano necessari) … precisando che l’appaltatore è responsabile della conservazione di eventuali segnali e caposaldi; ha indicato le aree, le cave, i locali ed i mezzi d’opera concessi all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori (allegare i profili delle cave in numero sufficiente per determinare il materiale scavato); - ha indicato i siti d’impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del capitolato speciale reggente l’appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 3 Verbale di consegna-2 - ha dichiarato che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori; - ha dato lettura del contratto, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune. Il Signor (appaltatore) ... nella qualità summenzionata, fornito già di copia del contratto completo degli allegati, dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori in epigrafe che, secondo quanto stabilito dall’articolo ... del capitolato speciale d’appalto dovranno essere iniziati non oltre … giorni e secondo quanto stabilito dall’articolo ... del capitolato speciale d’appalto dovranno essere compiuti in n… consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, per cui l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno … Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. L’Impresa appaltatrice Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 4 Varie ipotesi di consegna (artt. 129-132) Consegna dei lavori Consegna in via d’urgenza Consegna negativa Consegna sospesa Consegna frazionata Consegna definitiva Consegna da un appaltatore ad un altro Artt. 153,154, 155 (Processo verbale di consegna) DPR 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 5 Consegna dei lavori (art.129 c.6 D.P.R. 554/1999) 6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna) DPR 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 6 Ritardo nella consegna dei lavori La consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto altrimenti l’appaltatore può richiedere il recesso dal contratto In caso di recesso occorre rimborsare tutte le spese contrattuali oltre quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore a: -1,00% per la parte d’importo sino ad Euro 258.228,45; -0,50% per la eccedenza sino ad Euro 1.549.370,70; -0,20% per la parte eccedente ad Euro 1.549.370,70. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 7 Accertamento e registrazione dei lavori Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici ed hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. L’accertamento e la registrazione devono avvenire contemporaneamente al loro accadere. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti nel rispetto del DPR207/10. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 8 Documenti per la tenuta contabile Giornale dei lavori Verbali di pesatura Verbali di prova idraulica Libretto delle misure Verbali di preliev. Camp. Registro di contabilità Verbali di misurazione Liste settimanali Stato d’avanzamento Sommario Registro cont. Certificato di pagamento Bollo Ancora per la tenuta contabile dei lavori Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento Quadro sinottico Ancora … 9 Giornale dei lavori - 1 Il giornale dei lavori di cui all'art. 182 del DPR 207/10 è un registro, soggetto all’imposta di bollo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 32 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6425, in cui viene annotato cronologicamente tutto quanto interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. In particolare il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Sul giornale dei lavori devono essere riportate, poi, le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni metereologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolari che possano essere utili. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente. Il giornale dei lavori, di essenziale importanza ed indispensabile qualsiasi sia l’importo dei lavori, può costituire, un documento di particolare interesse nei casi di contenzioso tra l’Appaltatore e l’Amministrazione, in quanto nello stesso possono ritrovarsi elementi essenziali per contestare eventuali pretese dell’Appaltatore. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 10 Giornale dei lavori - 2 In particolare nel giornale dei lavori devono essere annotati integralmente con la data e con il numero progressivo: – il processo verbale di consegna dei lavori; – gli ordini di servizio del direttore dei lavori; – le istruzioni e prescrizioni del responsabile unico del procedimento; – le istruzioni e prescrizioni del direttore dei lavori; – le relazioni indirizzate al responsabile unico del procedimento; – i processi verbali di accertamento di fatti; – i processi verbali di esperimento di prove; – i verbali di contestazione; – gli ordini di servizio dati all’appaltatore; – i verbali di sospensione dei lavori; – i verbali di ripresa dei lavori; – i verbali di pesatura; – i verbali di prelievo di campioni; – le varianti ritualmente disposte; – i verbali di concordamento nuovi prezzi. Schema giornale di lavori Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 11 Art.182 D.P.R. 207/10 1. Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita' che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 12 Giornale dei lavori art. 157 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 13 Giornale dei lavori art. 157 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 14 Verbale di pesatura Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3, del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale di pesatura deve essere redatto in contraddittorio con l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è necessario per l’accertamento delle quantità di prodotti lavorati o semilavorati da contabilizzare in base al loro peso, quali armature metalliche per conglomerato cementizio armato, chiusini o pezzi speciali in ghisa, ferro lavorato, ecc. Schema Verbale di pesatura Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 15 Verbale di pesatura L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuata la pesatura) ... ed alla presenza dell’appaltatore ha proceduto mediante (mezzo con il quale è stata effettuata la pesatura) ... alla pesatura di (descrizione dei manufatti e/o materiali da pesare) ... posti sull’autocarro (descrizione e targa) ... per un totale di Kg. ... Successivamente si è provveduto allo scarico dei materiali e la pesatura dell’autocarro vuoto è stata di Kg. ... Si ha, pertanto: Peso lordo Kg.…………… Tara Kg.…………… Peso netto Kg.…………… Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. L’Impresa appaltatrice Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 16 Verbale di prova idraulica Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3, del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale di prova idraulica deve essere redatto in contraddittorio con l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è necessario oltre che per l’accertamento della rispondenza dei materiali a quelli previsti anche per assicurarsi sulla bontà dei collegamenti e delle giunture. Schema Verbale di prova idraulica Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 17 Verbale di prova idraulica L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuata la prova idraulica) ... ed alla presenza dell’appaltatore ha proceduto ad effettuare la prova idraulica del tratto di conduttura realizzata con (indicare il materiale con cui è realizzata la conduttura) …, posta in (indicare la posizione della conduttura) …………………. e con le seguenti caratteristiche: - diametro interno di mm ............................................................................. - lunghezza complessiva di ml ..................................................................... - pressione di esercizio atm …..................................................................... Sotto una pressione di prova di atm … mantenuta per complessive ore … non si riscontrano perdite e considerato che il risultato della prova può ritenersi positivo, il sottoscritto direttore dei lavori accetta il tratto suindicato di conduttura e ne ordina l’interramento. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. L’Impresa appaltatrice Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 18 Verbale di prelievo di campioni Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3, del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale di prova idraulica deve essere redatto in contraddittorio con l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è necessario per il prelevamento di campioni di materiale da sottoporre a prove di laboratorio. Schema Verbale di prelievo di campioni Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 19 Verbale di prelievo di campioni L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuato il prelievo del campione) ... ed alla presenza dell’appaltatore ha proceduto ai seguenti prelievi: - (descrizione dei manufatti e/o materiali prelevati) ....................................................................................................... Provvisoriamente, nell’attesa delle risultanze delle prove di laboratorio, si stabilisce che il manufatto e/o materiale prelevato abbia le seguenti caratteristiche: -........................................................................................................................... - .......................................................................................................................... per cui ai fini contabili è da considerare, momentaneamente e sino alle risultanze di laboratorio, con le stesse caratteristiche dell’articolo ... dell’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. L’Impresa appaltatrice Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 20 Libretto delle misure-1 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 21 Libretto delle misure-2 3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Libretto delle misure Libretto delle armature metalliche Libretto delle misure in conto provvisorio Libretto delle misure lavori a piè d’opera Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 22 Libretto delle misure art.158 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 23 Libretto delle misure art.158 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 24 Disegni contabili Può verificarsi il caso che i disegni contabili siano di numero e/o dimensioni tali da non poter essere riportati nella corrispondente colonna del libretto delle misure ed in tal caso verranno predisposti a parte, porteranno la data della registrazione cui si riferiscono ed il numero del libretto del quale fanno parte integrante. Disegno contabile Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 25 Disegno contabile Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 26 Libretto delle misure armature metalliche Anche per il computo delle armature metalliche per strutture in conglomerato cementizio armato è possibile riportare le stesse in appositi modelli che porteranno la data della registrazione cui si riferiscono ed il numero del libretto di cui fanno parte integrante; sul libretto delle misure si riporterà soltanto il peso complessivo ed il computo cui si fa riferimento per la specifica analitica del peso complessivo Schema Libretto misure armature metalliche Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 27 Libretto delle misure armature metalliche Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 28 Libretto delle misure in conto provvisorio Sui libretti delle misure, così come previsto dall’articolo 190, comma 6 del Regolamento n. 207/10, ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, possono essere riportate eccezionalmente categorie di lavoro in quantità provvisoria o in partita provvisoria, anche se è consigliabile evitare, nei limiti del possibile, questo tipo di contabilizzazione; le quantità in partita provvisoria devono essere valutate prudenzialmente per difetto, devono essere dedotte da misurazioni sommarie e devono essere detratte in occasione della prima successiva misurazione; la detrazione delle quantità inserite nel libretto delle misure in partita provvisoria deve essere effettuata inscrivendo le stesse in quantità negative così come eventualmente devono essere iscritte in quantità negative possibili rettifiche di conteggi o quantità di lavoro già contabilizzate Schema Libretto misure in conto provvisorio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 29 Libretto delle misure in conto provv. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 30 Contabilizzazione materiali a pié d’opera L’articolo 180 del DPR 207/10 definisce la possibilità di iscrivere nel libretto delle misure manufatti e materiali già approvvigionati e non ancora posti in opera dall’Appaltatore; per quanto concerne i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, già approvvigionati e non ancora posti in opera dall’Appaltatore, i capitolati speciali d’appalto possono stabilire anche il prezzo a pié d’opera e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore al 50 per cento del prezzo stesso; per quanto concerne i materiali provvisti a pié d’opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei lavori è possibile la loro contabilizzazione ai prezzi di contratto od in difetto ai prezzi di stima Schema Libretto misure materiali a pié d’opera Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 31 Verbale materiali pié d’opera Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 32 Libretto delle misure materiali a piè d’opera Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 33 Verbale di misurazione Il riferimento normativo è rilevabile nell’art.182, comma 3, del DPR 207/10 dove si fa riferimento a “i processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di prove”. Il verbale di misurazione deve essere redatto in contraddittorio con l’appaltatore, deve essere citato nel libretto delle misure ed è necessario per l’accertamento delle quantità di prodotti lavorati o semilavorati da contabilizzare a piè d’opera di materiali per pavimentazione che vengono forniti palettizzati o, comunque, confezionati. Schema Verbale di misurazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 34 Verbale di misurazione L’anno duemila ... il giorno ... del mese di ... il sottoscritto ... , direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all’Impresa appaltatrice, è convenuto presso (luogo dove deve essere effettuata la misurazione) ... ed alla presenza dell’appaltatore ha proceduto alla misurazione (descrizione dei manufatti e/o materiali da misurare) ................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. che ha dato i seguenti risultati: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Il sottoscritto direttore dei lavori accetta la suddetta fornitura precisando che, comunque, in riferimento all’articolo 28 del capitolato generale d’appalto n.145/2000, resta sempre il rischio dell’appaltatore che lo stesso, una volta messo in opera, possa essere rifiutato. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. L’Impresa appaltatrice Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 35 Liste settimanali 1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. Schema Liste settimanali Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 36 Liste settimanali operai - art.162 D.P.R.554/1999-1 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 37 Liste settimanali operai - art.162 D.P.R. 554/1999-2 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 38 Liste settimanali provviste art.162 D.P.R. 554/1999-3 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 39 Sommario del registro di contabilità 1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. 2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. 3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità. Schema Sommario registro di contabilità Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 40 Somm. del reg. di cont. art.167 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 41 Somm. del reg. di cont. art.167 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 42 Registro di contabilità 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore. 2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato. 3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato Schema Registro di contabilità Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 43 Registro di contabilità art.163 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 44 Registro di contabilità art.163 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 45 Registro di contabilità art.163 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 46 Stato d’avanzamento-1 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.. 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 193. 3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 183 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 47 Stato d’avanzamento-2 dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione Schema Stato d’avanzamento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 48 Stato d’avanzamento art.168 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 49 Stato d’avanzamento art.168 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 50 Determinazione percentuale e vincolo cauzione Si attesta, ai fini dello svincolo della determinazione degli oneri per la sicurezza di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e dello svincolo della cauzione definitiva che la percentuale dei lavori eseguiti di cui al presente stato d’avanzamento è del …% e pertanto l’importo per gli oneri della sicurezza è di Euro … (per determinare l’importo degli oneri per la sicurezza occorre moltiplicare la percentuale di lavori eseguiti allo stato d’avanzamento in esame per l’importo contrattuale relativo agli oneri per la sicurezza). …lì … Il direttore dei lavori Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 51 Stato d’avanzamento art.168 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 52 Certificato di pagamento 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità Schema Certificato di pagamento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 53 Certificato di pagam. art.169 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 54 Certificato di pagam. art.169 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 55 Imposta di bollo sui documenti contabili (1) Risoluzione MinisteroFinanze 27/3/2002, n. 97/E Imposta di bollo sin dall’origine nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio costituito da quattro facciate: Processo verbale di consegna Verbali di sospensione e ripresa dei lavori Certificato di ultimazione dei lavori Verbale di ultimazione dei lavori Verbale di concordamento nuovi prezzi Verbale di constatazione delle misure Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 56 Imposta di bollo sui documenti contabili (2) Risoluzione Ministero Finanze 27/3/2002, n. 97/E Imposta di bollo in caso d’uso nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio costituito da quattro facciate: Giornale dei lavori Libretto delle misure Liste settimanali Registro di contabilità e sommario Stato d’avanzamento e certificato di pagamento Conto finale e Relazione sul conto finale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 57 Quadro sinottico Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 58 Ancora per la tenuta contabile dei lavori Annotazione dei lavori a corpo Dichiarazione da apporre sulle copertine dei libretti delle misure e dei registri di contabilità Lavori e somministrazioni su fatture Quadro comparativo Comunicazione certificato di pagamento Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 59 Annotazione dei lavori a corpo art.159 D.P.R. 554/1999 Per quanto riguarda i lavori a corpo eventualmente presenti nel contratto unitamente o non a lavori a misura, gli stessi dovranno essere annotati nel libretto delle misure in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, per una quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori che può verificarne l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state desunte Art. 184 D.P.R. 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 60 Annotazione dei lavori a corpo - Art. 184 D.P.R. 207/10 1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e' stata eseguita. 2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che e' stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita'. 3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 61 Libretto delle misure lavori a corpo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 62 Dichiarazione da apporre sulle copertine dei libretti delle misure e dei registri di contabilità Di norma la contabilità dei lavori è affidata allo stesso direttore dei lavori e con apposita dichiarazione da apporre sulla controcopertina deve risultare la consegna del libretto delle misure o del registro di contabilità dall’Ente appaltante al direttore dei lavori Schema Dichiarazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 63 Dichiarazione da apporre sulle copertine dei libretti delle misure e registri di contabilità Regione .......................... Comune di ................................ Lavori di .................................................................................................................... Impresa .................................................................................................................... Contratto in data ... n° ... di rep. registrato a ... il ... al n° ... Vol. ... Mod. ... . Importo a base d’asta dei lavori e delle spese €uro …………. Ribasso d’asta ...% €uro …………. Importo netto dei lavori e delle spese €uro …………. Il presente registro consta di n.... (...) fogli numerati e firmati in bianco e viene consegnato al direttore dei lavori Sig. ............................................... Il responsabile unico del procedimento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 64 Lavori e somministrazioni su fatture art.161 D.P.R. 554/1999 Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture, così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate Art. 186 D.P.R. 207/10 Formula di liquidazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 65 Art. 186 D.P.R. 207/10 1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi' verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 66 Formula di liquidazione da apporre sulle fatture di opere e/o provviste Clausola di liquidazione da apporre sulle fatture relative all’esecuzione di opere e/o provviste eseguite in economia Il sottoscritto direttore dei lavori di (descrizione sommaria delle opere) ... , accertata la regolarità della presente fattura, ne liquida l’importo nella somma di euro ...,... (euro .../...) e, vista l’autorizzazione ... in data ... del responsabile del procedimento, ordina all’appaltatore ... di effettuare il pagamento alla ditta ... a titolo di anticipazione facendosene rilasciare regolare quietanza. .............................. lì .................. Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento Formula di liquidazione da apporre sulle fatture relative a lavori condotti in amministrazione diretta o ad acquisti fatti direttamente d’ufficio Il sottoscritto direttore dei lavori di (descrizione sommaria delle opere) ... accertata la regolarità della presente fattura, ne liquida l’importo nella somma di Euro ...,... (Euro .../...). .............................. lì .................. Il direttore dei lavori Visto: Il responsabile unico del procedimento Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 67 Quadro comparativo Il quadro comparativo è un documento non elencati tra quelli riportati all’articolo 181 del Regolamento n. 207/10 ma è certamente un documento di notevole utilità, ai fini del rispetto di quanto stabilito relativamente alle percentuali di lavori eseguiti Schema quadro comparativo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 68 Quadro comparativo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 69 Quadro comparativo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 70 Comunicazione certificato di pagamento art.7 comma 2 D.M. LL.PP. 145/2000 Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento deve provvedere a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento , agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute e assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento Schema comunicazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 71 Comunicazione certificato di pagamento art. 4 comma 2 DPR 207/10 Oggetto: (indicare le opere oggetto dell’appalto) ..................................................................................... Al fine della regolarizzazione delle contribuzioni previdenziali, assicurative e assistenziali prescritte dalla legge e per gli effetti previsti dall’articolo 4 del DPR 207/10, comunico che in data ... è stato emesso, per i lavori indicati in oggetto, il certificato di pagamento n.... per l’importo di euro ...,... (euro ... e centesimi ...) al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50%. Alla data del citato certificato di pagamento è stato redatto lo stato d’avanzamento n.... esponente un importo complessivo di euro ...,... I lavori si effettueranno nel Comune di e l’importo degli stessi al netto del ribasso d’asta è di euro ...,... (euro ... e centesimi ...). Distinti saluti. Il responsabile unico del procedimento. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 72 Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità art. 165 D.P.R. 554/1999 Se l’appaltatore ritiene di voler effettuare riserve su quanto trascritto nel registro di contabilità firma subito con l’indicazione: “l’impresa firma con riserva”; detta riserva, sotto pena di decadenza, deve essere esplicitata nel termine massimo di quindici giorni iscrivendo nel registro di contabilità i motivi, le corrispondenti domande d’indennità, le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le cause di ciascuna domanda Art. 190 D.P.R. 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 73 Art. 190 D.P.R. 207/10 1. Il registro di contabilita' e' firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,, incorre in responsabilita' per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine emodo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 74 Sempre per la tenuta contabile dei lavori Ritardi nei pagamenti Cessione dei crediti Verbali di sospensione e di ripresa Proroghe Verbali concordamento nuovi prezzi Sinistri alle persone e danni alle proprietà Verbale di accertamento di danni Contestazioni tra l’Amministrazione e l’appaltatore Ordini di servizio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 75 Ritardi pagamenti art.29/30 D.M. LL.PP. 145/2000 Il certificato di pagamento deve essere emesso entro 45 giorni dallo stato d’avanzamento. Per ritardi dal 46° al 60° giorno interessi legali; per ritardi che superino il 60° giorno oltre agli interessi legali per i giorni oltre il 60° anche interessi di mora. Il mandato di pagamento deve essere emesso entro 30 giorni dal certificato di pagamento. Per ritardi dal 31° al 60° giorno interessi legali; per ritardi che superino il 60° giorno oltre agli interessi legali per i giorni oltre il 60° anche interessi di mora Art. 143 DPR 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 76 Art. 143 DPR 207/10 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo' superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. 4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 77 Cessione dei crediti art. 115 D.P.R. 554/1999 L’articolo 117 del Dlgs 163/2006 dà la possibilità all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori; ove ciò si verifichi, l’appaltatore dovrà trasmettere all’Ente appaltante l’atto relativo, soggetto all’imposta di bollo, affinché copia dello stesso sia trasmessa al responsabile del procedimento ed alla ragioneria che dovrà emettere i mandati di pagamento Art.117 Dlgs 163/2006 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 78 Art. 117 Dlgs 163/06 1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 79 Verbali di sospensione e di ripresa art.133 Dpr 554/1999 e art. 24 D.M. LL.PP. 145/2000 Il direttore dei lavori d’ufficio o su proposta del responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori in alcuni casi particolari. L’autorità di vigilanza con determinazione n. 9 del 9 aprile 2003 ha approfondito il tema relativo alla prevedibilità e previsione delle cause di sospensione dei lavori Art. 158 D.P.R.207/10 Art. 159 DPR 207/10 Quadro sinottico Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 80 Art. 158 D.P.R. 207/10 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale e' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 4. Nel verbale di sospensione e' inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei Ordine lavoridegli indica il nuovo termine dicontrattuale. Ingegneri della Provincia Trento 81 7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di 319 ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190. 9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da' avviso All'Autorita'. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 82 Art. 159 D.P.R. 207/10 1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione e' ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita' ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo' diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perche' provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo' richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 83 Quadro sinottico sospensione lavori Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 84 Quadro sinottico ripresa lavori Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 85 Proroghe art.111 D.P.R. 554/1999 e art. 26 D.M. LL.PP. 145/2000 Durante il corso dei lavori e prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione degli stessi, l’appaltatore, ove non sia in grado di rispettare il termine di ultimazione, può, con domanda motivata richiedere proroghe per l’ultimazione dei lavori Art. 138 D.P.R. 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 86 Artt. 138 e 159 D.P.R. 207/10 1. Il capitolato generale disciplina, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente regolamento: a) l'elezione del domicilio dell'esecutore; b) le modalita' di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell'esecutore; c) le norme di condotta dei lavori da parte dell'esecutore; d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri; e) le spese di contratto di registro ed accessorie; f) la provvista e provenienza dei materiali; g) le responsabilita' e gli obblighi dell'esecutore per i difetti di costruzione; h) la durata giornaliera dei lavori; i) la proprieta' degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione. 2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice, del presente regolamento e del capitolato generale per le amministrazioni aggiudicatrici statali e, ove richiamato nel bando o nella lettera di invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali: a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto; b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 87 Verbali di concordamento nuovi prezzi art. 136 D.P.R. 554/1999 Quando, durante il corso dei lavori, si verifica la necessità di dover procedere alla esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, possono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, così come stabilito dall’art. 136 del Regolamento n. 554/1999, deve essere effettuata: a) desumendoli dal prezziario cui fa riferimento il progetto approvato; b) ragguagliandoli a quelli di lavori simili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile applicare uno dei due casi precedenti, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Art. 163 D.P.R. 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 88 Art. 163 D.P.R. 207/10 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori. 4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice. 5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 89 Sinistri alle persone e danni alle proprietà art.138 D.P.R. 554/1999 Quando, durante l’esecuzione di un’opera, avvengono sinistri alle persone o danni alle opere, il direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 138 del Regolamento n. 554/1999, compilerà una relazione da trasmettere al responsabile unico del procedimento nella quale descriverà dettagliatamente i fatti verificatisi, indicherà le presumibili cause ed i provvedimenti da adottare. Art. 165 D.P.R. 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 90 Art. 165 D.P.R. 207/10 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta', il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e' a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 91 Verbale di accertamento di danni art.139 D.P.R. 554/1999 art.20 D.M. LL.PP: 145/2000 Quando durante il corso dei lavori si verifichino danni di forza maggiore, l’articolo 20 del Capitolato generale d’appalto n. 145/2000 e l’articolo 139 del Regolamento n. 554/1999 non escludono il diritto dell’appaltatore a compensi per danni alle opere. In tale evenienza, gli stessi devono essere denunciati dall’appaltatore alla direzione dei lavori sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto entro cinque giorni da quello dell’evento. Art. 166 D.P.R. 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 92 Art. 139 DP.R. 554/1999 Art. 20 D.M. LL.PP. 145/2000 1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 93 Contestazioni Amministrazione- Appaltatore art.137 D.P.R. 554/1999 Quando si verifica una contestazione tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, oppure quando questi ritenga che le prescrizioni a lui fatte sono difformi dai patti contrattuali, se ne informerà immediatamente il responsabile unico del procedimento che, così come disposto dall’articolo 137 del Regolamento n. 554/1999, entro quindici giorni convocherà le parti per promuovere, in contraddittorio fra loro, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia Art. 137 D.P.R. 554/1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 94 Art. 166 D.P.R. 207/10 1. L'esecutore non puo' pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 3. L'esecutore non puo' sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire 333 i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale puo' avere diritto l'esecutore stesso. 5. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere. 6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore puo' dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 95 Ordini di servizio art.128 D.P.R. 554/1999 L’ordine di servizio è l’atto per mezzo del quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile unico del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori in conformità a quanto previsto dal contratto e dai disegni allo stesso allegati ed agli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni che il direttore dei lavori ritenga dover impartire durante il corso degli stessi. Gli ordini di servizio devono essere numerati progressivamente e, muniti del visto del responsabile unico del procedimento, saranno redatti in doppio esemplare, affinché una copia venga firmata in segno di accettazione e restituita dall’appaltatore al direttore dei lavori; tutti gli ordini di servizio saranno trascritti integralmente nel giornale dei lavori. Art. 152 D.P.R.207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 96 Art. 152 D.P.R. 207/10 1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' 313 con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. 3. L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio e' redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta' di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 97 Le perizie di variante e suppletive Norme di riferimento Varianti non varianti Presupposti delle varianti Ammissibilità delle varianti Approvazione delle varianti Variazioni quantitative e/o qualitative Variazioni contrattuali ed extra contrattuali Lavori extracontrattuali Varianti in diminuzione Varianti migliorative Tipologie perizie di variante Quadro sinottico Quadro comparativo e atto di sottomissione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 98 Le perizie di variante e suppletive Norme di riferimento Varianti non varianti Presupposti delle varianti Ammissibilità delle varianti Approvazione delle varianti Variazioni quantitative e/o qualitative Variazioni contrattuali ed extra contrattuali Lavori extracontrattuali Varianti in diminuzione Varianti migliorative Tipologie perizie di variante Quadro sinottico Quadro comparativo e atto di sottomissione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 99 Perizie di variante – norme di riferimento Art. 132 D. Lgs. 163/2006 Art. 161 del Regolamento n. 207/10 Art.162 Regolamento n. 207/10 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 100 Art. 132 D.Lgs.163/2006- 1 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile ; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 101 Art. 132 D.Lgs.163/2006 - 2 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 102 Art.161 Dpr 207/10 1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo' essere introdotta dall'esecutore se non e' disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice. 2. Il mancato rispetto del comma 1¸ comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. 4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purche' non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva e' accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore e' tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia e' accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, e' condizionata tale accettazione. 5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento comma 3, primo periodo, del codice. 6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano 103 Art.161 Dpr 207/10 8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita' alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilita' al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorita', il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificita' del bene, o della prevedibilita' o meno del rinvenimento. 9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si e' espresso sul progetto, qualora comportino la necessita' di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. 10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita', le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. 11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento articolo. Essi sono altresi' responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che 104 Varianti non varianti Gli interventi disposti dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto non sono considerati varianti sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 105 Presupposti delle varianti Preliminarmente occorre precisare che non tutte le variazioni possono essere ritenute espressione della naturale esecuzione dell'appalto ed infatti la variante deve avere come necessario punto di riferimento il progetto e, quindi, le eventuali modifiche introdotte con la variante non possono essere tali da snaturarlo. Se la stazione appaltante e l'appaltatore dovessero realizzare un'opera totalmente diversa, la disciplina del rapporto non può essere individuata nell'originario contratto d'appalto poiché in tale evenienza si realizza un'opera ovviamente diversa da quella oggetto del primitivo contratto; è ovvio, quindi, che le variazioni devono avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata ed oggetto dell'appalto poiché, in caso contrario saremmo in presenza di un nuovo progetto. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 106 Ammissibilità delle varianti - 1 Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: esigenze derivanti da sopravvenute dispos. legislative e regolamentari (art. 132, c. 1, let. a) D.Lgs. 163/2006); cause impreviste e imprevedibili accertate dal respon-sabile unico del procedimento che vi provvede con apposita relazione nei modi stabiliti dal regolamento ; intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, seconda parte Dlgs. n. 163/2006); Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 107 Ammissibilità delle varianti - 2 presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (art. 132, c. 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006); casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del civile (art. 132, c. 1, lettera d) D.Lgs. 163/2006); codice di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione (art. 132, comma 1, lettera e) D.Lgs. 163/2006); miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132, comma 3, secondo periodo D.Lgs. 163/2006). Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 108 Approvazione delle varianti Per quanto concerne l'approvazione delle varianti,il Regolamento , dispone che gli ordini di variazioni devono fare espresso riferimento all’intervenuta superiore approvazione, salvo il caso descritto all'articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006. Qualora le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, comportino la necessità di un’ulteriore spesa rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto già approvato, sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante; negli altri casi, il responsabile del procedimento approva direttamente le varianti, a condizione che queste non alterino la sostanza del progetto. Sono previste, inoltre, ipotesi di responsabilità dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori che ordinino varianti senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione. Occorre, per ultimo ricordare che nel caso delle "varianti non varianti" di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006, il direttore dei lavori può dare corso agli interventi disposti senza necessità di ulteriori approvazioni. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 109 Variazioni quantitative e/o qualitative La variazione quantitativa è quella che senza modificare non soltanto le categorie di lavoro ma neanche le singole voci dell'elenco dei prezzi allegato al progetto e, quindi, anche al contratto, modifica soltanto in più o in meno le quantità delle singole voci; è ovvio che l'importo finale dei lavori, così determinato in base alle nuove quantità, potrà risultare in più o in meno rispetto a quello del progetto originario. E', invece, da intendersi qualitativa quella variazione che, lasciando immutate le quantità delle singole voci, modifica la voce medesima con l'utilizzazione di un prodotto diverso certamente nella descrizione ma probabilmente anche nel prezzo; ovviamente tale variazione oltre ad essere qualitativa può essere anche contemporaneamente quantitativa Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 110 Variazioni contrattuali ed extra contrattuali E' opportuno, adesso, parlare di cosa si s'intende per variazioni contrattuali ed extracontrattuali ma, preliminarmente è necessario precisare che è improprio parlare di variazioni contrattuali poiché è ovvio che ogni variazione rispetto a quanto previsto nell'originario contratto è sempre di natura extracontrattuale poiché la stessa introduce nella prestazione dell'appaltatore nuovi elementi non previsti nel contratto originario; ma potrebbe anche affermarsi che tutte le variazioni che rientrano in certi canoni sono sempre "contrattuali" poiché rientrano tra gli obblighi contrattuali dell'appaltatore Potremmo trovarci in alcuni casi di variazioni extracontrattuali obbligatorie per l'appaltatore ed in altri casi in variazioni extracontrattuali senza alcuna obbligatorietà per l'appaltatore stesso. Al fine di non definire allo stesso modo due fattispecie notevolmente diverse, è più logico, parlare di variazioni extracontrattuali quando le stesse si riferiscono a lavori necessari per la completa e migliore esecuzione dell'opera ovvero per la realizzazione della stessa a regola d'arte ovvero quando, pur con modifiche all'opera, rientrano comunque nel piano della stessa sono obbligatorie per l'appaltatore. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 111 Lavori extra contrattuali E’ possibile parlare di lavori extracontrattuali quando ci si riferisce a nuovi lavori che, pur avendo qualche connessione o relazione con l'opera non sono indispensabili per la completa e migliore esecuzione della stessa e costituiscono una autonoma individualità distinta da quella del progetto originario e, quindi, non sono obbligatorie per l'appaltatore stesso. Per altro devono essere considerati lavori extracontrattuali le variazioni quantitative e/o qualitative che eccedano i limiti entro i quali è consentito alla pubblica amministrazione l'introduzione delle stes ; può verificarsi che per una stessa categoria di opere previste in variazione rispetto al progetto originario, possa parlarsi di variazioni extracontrattuali (obbligatorie per l'appaltatore) quando le stesse sono all'interno degli obblighi contrattuali e di lavori extracontrattuali (facoltativi per l'appaltatore) per la parte eccedente. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 112 Quinto dell’importo d’appalto Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo di eventuali varianti già intervenute, nonché degli eventuali importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006 precisando che tale disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 causata da errori o omissioni del progetto esecutivo. Nel caso di varianti superiori al venti per cento dell’importo dell’opera, quando le stesse scaturiscano da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione l'Ente appaltante dovrà procedere alla risoluzione del contratto . Qualora invece, le variazioni in aumento o in diminuzione siano superiori al quinto dell’importo globale dell’appalto (o che comportino sulle quantità delle varie specie di opere, desumibili dal capitolato speciale d'appalto, modifiche superiori al quinto), si dovrà operare applicando un equo compenso. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 113 Equo compenso Qualora invece, le variazioni comportino variazioni superiore al quinto delle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento secondo le indicazioni del cap. spec. d’app., si dovrà procedere ad applicare un equo compenso, comunque non superiore ad un quinto dell'appalto, a favore dell'appaltatore stesso. Il regolamento, pur parlando di equo compenso, non stabilisce le modalità di formazione ed i termini per il pagamento; è lecito pensare che l'equo compenso possa determinarsi in percentuale d'aumento sull'importo delle opere eccedenti il quinto d'obbligo inserita nella perizia di variante e suppletiva sulla quale deve esprimere il parere lo stesso organo che ha espresso il parere sul progetto principale. Il pagamento dell'equo compenso, sia che sia stato fissato in percentuale od in altra maniera, può avvenire contestualmente con la corresponsione degli acconti sui lavori. In ogni caso per i maggiori lavori da eseguire sia all'interno del quinto d'obbligo che al di là dello stesso, è prevista la possibilità di stabilire un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. In caso di dissenso sulla misura dell’equo compenso, viene accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'ente appaltante, salvo il diritto dell’appaltatore di formulare la relativa riserva per l’ulteriore richiesta. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 114 Varianti in diminuzione Nel caso di variazioni in diminuzione che siano superiori al quinto dell'importo contrattuale, nessuna norma specifica è contenuta nell'art. 162 del Regolamento ma si ritiene l'appaltatore che non recede dal contratto avrà diritto al pagamento: dei lavori eseguiti; dei materiali utili esistenti in cantiere ed accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione della variazione in diminuzione delle opere appaltate; di una somma pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato come differenza tra i quattro quinti degli importi relativi al contratto ad eventuali atti aggiuntivi e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 115 Varianti migliorative L’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre, ai sensi dell’articolo 162 del Regolamento, al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative che: non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; siano di sua esclusiva ideazione; comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 116 LIVELLO PROVINCIALE L.P. n. 26/93 Art. 51 Varianti progettuali 1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi: a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti; b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente; c) errori oppure omissioni di progettazione; d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro; e) nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 2. Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, d'importo superiore al quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo. 5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi: a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 117 LIVELLO PROVINCIALE L.P. n. 26/93 Art. 51 Varianti progettuali 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui importo originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l'accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera. 7. Nel caso di variante dovuta a interessi pubblici sopravvenuti che determini un aumento superiore al quinto rispetto all'importo originario di contratto, l'approvazione è subordinata all'accertamento da parte della Giunta provinciale delle cause che hanno determinato la variante e della sua necessità, nonché alla conseguente modifica degli atti di programmazione. Le varianti di questo tipo possono essere affidate all'originario contraente esclusivamente se sussistono i presupposti dell'articolo 33, comma 3. 8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento. 9. Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico. 10. I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidat all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione (88). Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 118 LIVELLO PROVINCIALE L.P. n. 26/93 Art. 51bis Varianti migliorative proposte dall'appaltatore 1. Durante il corso dei lavori l'impresa appaltatrice può proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Queste varianti sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto. 2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. 3. L'appaltatore deve dimostrare l'idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali l'analisi del valore nonché la coerenza e la compatibilità della proposta medesima con il progetto allegato al contratto. 4. La variante proposta dall'appaltatore deve essere redatta in forma di progettazione esecutiva, corredata anche dagli elementi di valutazione economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto con i prezzi di contratto. 5. Le varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma. 6. L'appaltatore risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento connesse all'introduzione della variante migliorativa; provvede a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento dell'importo di contratto. 7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo articolo sono ripartite tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore nella misura del 50 per cento ciascuno. 8. Il responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di un apposito atto Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 119 Tipologia di varianti Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Tipologia 4 Tipologia 5 Tipologia 6 Tipologia 7 Perizia di variante Perizia migliorativa Perizia var. e suppl. Perizia var. e suppl. obbl. Perizia var. e suppl. fac. Perizia var. e suppl. fac. Perizia var. in diminuzione Art. 132, c.3, pr. per. Dlgs. 163/2006 Art.162, D.P.R. 207/10 Art. 132, c.3, sec. per. Dlgs. 163/06 Art. 132, c.1, l. a),b), c), d). Dlgs. 163/06 Art. 132, c.1, l. a),b), c), d) Dlgs. 163/06 Art. 132, c.1, l. e) Dlgs. 163/06 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 120 Quadro comparativo - 1 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 121 Quadro comparativo - 2 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 122 L’anticipazione ed il cronoprogramma Art. 102 Dpr 554/1999 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 123 Controversie negli appalti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 124 Le controversie negli appalti – art. 240 D.Lgs. 163/2006 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. 2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. 5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario. 6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento. 7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 125 Le controversie negli appalti – art. 240 D.Lgs. 163/2006 8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. 10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. 11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni. 12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari. 13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 126 Le controversie negli appalti – art. 240 D.Lgs. 163/2006 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. 15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato. 17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. 18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione. 19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. 20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario. 21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo. 22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 127 Accordo bonario Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 128 La liquidazione finale dei lavori Certificato di ultimazione dei lavori Consegna provvisoria prima del collaudo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 129 GRAZIE PER L'ATTENZIONE