I PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLA
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI AGLI
EDIFICI (D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37)
1) I chiarimenti su questioni di carattere civilistico (Ministero dello Sviluppo economico, nota
27 marzo 2008)
Sulle problematiche interpretative concernenti l’art. 13 del D.M. 37/2008 è intervenuta, in data 27
marzo 2008, la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad
alcuni quesiti formulati dall’Unioncamere.
a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile
Il citato art. 13, comma 1, dispone che “I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e
manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente
causa”.
L’ultimo periodo del comma 2 precisa che “Copia della stessa documentazione è consegnata anche al
soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile”
Sul punto la nota ministeriale sottolinea che la norma riguarda sia il trasferimento “a titolo oneroso” (ad
es.: compravendita), sia quello “a titolo gratuito” (ad es.: donazione) e che il riferimento all’utilizzazione
“a qualsiasi titolo” dell’immobile investe sia il contratto di locazione, sia le fattispecie di concessione in
uso gratuito dell’immobile (ad es.: comodato).
Il Ministero precisa che la documentazione da consegnare nel caso di trasferimento dell’immobile
(ovvero di immissione nel relativo godimento, ad esempio in virtù di un contratto di locazione) è quella
obbligatoria secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto.
La nota ministeriale fornisce la seguente elencazione di documenti oggetto dell’obbligo di consegna
disciplinato dall’art. 13 del D.M. 37/2008:
• dichiarazione di conformità
si ricorda che era già obbligatoria per tutti gli impianti realizzati a partire dal 13 marzo 1990
(entrata in vigore della legge 46/1990) negli edifici adibiti ad uso civile e, limitatamente ai soli
impianti elettrici, anche se relativi ad edifici adibiti ad uso diverso da quello civile;
• progetto e collaudo dell’impianto
per gli impianti realizzati e/o modificati in vigenza della legge 46/1990, le soglie per l’obbligatorietà
del progetto erano definite dall’art. 4 del D.P.R. 447/1991; il collaudo era (e rimane anche con il
D.M. 37/2008) obbligatorio solo se ed in quanto imposto da specifiche disposizioni riguardanti
particolari tipologie di impianti;
il Ministero sottolinea che il carattere sostitutivo della dichiarazione di rispondenza rispetto alla
dichiarazione di conformità comporta che - nei casi di impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008,
qualora ne fosse obbligatorio il progetto e questo non sia stato predisposto, ovvero non sia più
reperibile – il progetto dell’impianto può essere sostituito con la dichiarazione di rispondenza;
• libretto d’uso e manutenzione
anche in questo caso la loro eventuale obbligatorietà discende da specifiche disposizioni
riguardanti particolari tipologie di impianti (nel caso di edifici adibiti ad uso abitativo, l’obbligo ha
per oggetto l’impianto di riscaldamento autonomo);
• dichiarazione di rispondenza
si tratta di un documento sostitutivo della dichiarazione di conformità – qualora non rilasciata o
non più reperibile – che l’art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008 consente relativamente agli impianti
eseguiti prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento); poiché a
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norma dell’art. 7, comma 1, del D.M. 37/2008, fa parte integrante della dichiarazione di conformità
anche il progetto dell’impianto, quest’ultimo – limitatamente agli impianti eseguiti prima del 27
marzo 2008 – può essere sostituito (se mancante o non più reperibile) con la dichiarazione di
rispondenza.
Poiché l’art. 13, comma 2, del D.M. 37/2008 stabilisce che “L’atto di trasferimento … contiene in
allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di
rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6”, il Ministero sottolinea che l’allegazione di tali documenti
può essere omessa qualora nell’atto risulti un esplicito accordo delle parti in tal senso.
b) la clausola di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
In ordine alla predetta clausola il Ministero dello Sviluppo economico ha fugato le pesanti perplessità
che si erano manifestate appena conosciuta la formulazione del primo periodo dell’art. 13, comma 2,
del D.M. 37/2008, per cui “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza …”.
A tale riguardo il Ministero ha precisato che:
− seppure la norma si riferisce espressamente al solo “venditore”, la clausola di garanzia prevista
dalla disposizione in commento riguarda, oltre che il contratto di compravendita, tutti gli atti di
trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile;
− la clausola di garanzia deve essere obbligatoriamente inserita negli atti definitivi di
trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile, in ragione della finalità di
interesse generale perseguito dalla norma, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla
salute delle persone (l’obbligo non coinvolge, pertanto, i contratti preliminari, ancorché le esigenze
di formazione consapevole del consenso contrattuale, soprattutto in ordine alla determinazione del
prezzo, raccomandano di anticipare la clausola di garanzia sin dal contratto preliminare);
− la clausola di garanzia comporta che il “venditore” (ovvero colui che trasferisce a titolo oneroso
la proprietà o altro diritto reale sull’immobile) “assume su di sé la responsabilità per ogni
spesa o danno derivante dall’eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza
ad essi applicabili” (in quanto vigenti all’epoca della loro realizzazione o modifica). Tali
conseguenze sono in linea con il generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti
contrattuali (artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.) ed in particolare con la disciplina dettata dal
codice civile in tema di contratto di vendita (art. 1497 c.c. sulla mancanza delle qualità promesse o
essenziali all’uso; art. 1490 c.c. sulla garanzia che la cosa venduta è immune da vizi che la
rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; art.
1491 c.c. sull’esclusione della garanzia per i vizi, se questi sono conosciuti o facilmente conoscibili
dall’acquirente);
− pur essendo la clausola di garanzia prevista dall’art. 13, comma 2, del D.M. 37/2008, di
obbligatorio inserimento negli atti definitivi di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
sull’immobile, le parti possono espressamente escludere la responsabilità del “venditore”.
Per ottenere questo risultato, peraltro, non è sufficiente omettere nell’atto la clausola di garanzia,
ma è necessario che il “venditore” dichiari espressamente nell’atto la non conformità (certa
o presunta) dei singoli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili e che il
“compratore” ne prenda, altrettanto espressamente, atto.
c) l’immediata applicabilità dell’art. 13 e l’assenza di un generale obbligo di adeguamento degli
impianti alle sopravvenute norme di sicurezza
Il Ministero ha chiarito che la descritta disciplina dell’art. 13 del D.M. 37/2008 trova applicazione agli
atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali sugli immobili stipulati a partire dal 27 marzo 2008,
anche se gli impianti relativi a tali immobili sono stati installati o modificati in epoca precedente a
quella data.
Va, comunque, sottolineata la precisazione ministeriale secondo cui “La sicurezza dei predetti
impianti deve peraltro essere valutata … in base alla loro conformità alle norme di sicurezza
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vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica …” in quanto “né l’art. 13 né
nessun altra norma del regolamento pongono un nuovo generale obbligo di procedere
all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme ad essi applicabili”.
Sul punto va rammentato che:
l’art. 6, comma 3, del D.M. 37/2008, con esclusivo riferimento agli impianti elettrici realizzati
prima del 13 marzo 1990 nelle unità immobiliari ad uso abitativo, stabilisce che “si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a
30 mA”;
l’art. 7, comma 2, della legge 46/1990, imponeva entro il 13 marzo 1993 (termine prima differito al
31 dicembre 1996 dall’art. 4 della legge 4.01.1996, n. 25, poi al 31 dicembre 1998 dall’art. 31
della legge 7.08.1997, n. 266) l’adeguamento alla regola d’arte, mediante l’utilizzo di materiali
costruiti anch’essi a regola d’arte, di tutti gli impianti (soggetti alla legge 46/1990) realizzati
alla data del 13 marzo 1990;
l’art. 5, comma 8, del D.P.R. 447/1991 (regolamento di attuazione della legge 46/1990),
consentiva la suddivisione in più fasi operative dei lavori finalizzati all’adeguamento degli
impianti già realizzati alla data del 13 marzo 1990, purché l’adeguamento complessivo
avvenisse entro i termini fissati dalla legge (e poi definitivamente prorogati al 31 dicembre 1998),
fossero rispettati gli eventuali obblighi di progettazione avendo riguardo alla globalità dei lavori e
fosse rilasciata, al termine di ciascuna fase, la dichiarazione di conformità attestante l’autonoma
funzionalità e sicurezza.
2) I chiarimenti sul rapporto di locazione, sugli impianti che necessitano di collaudo e su quelli
per i quali è obbligatoria la tenuta del libretto d’uso e di manutenzione (Ministero dello
Sviluppo economico, nota del 28 marzo 2008)
Con nota del 28 marzo 2008, in risposta ad alcuni quesiti provenienti da Confedilizia, il Ministero dello
Sviluppo economico si è, in primo luogo, occupato delle problematiche connesse all’art. 13, ultimo
periodo, del D.M. 37/2008, per il quale “Copia della stessa documentazione è consegnata anche al
soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile”.
Sul punto il Ministero ha sottolineato che l’identità dei documenti alla cui consegna è tenuto il
“locatore”, rispetto a quelli da consegnarsi a cura del “venditore” (entrambe le espressioni da
intendersi in senso “lato”, come già chiarito dal Ministero nella nota del 27 marzo 2008), fa sì che
anche le parti del contratto di locazione (o altro contratto avente ad oggetto il godimento
dell’immobile) possono accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di conformità e
che la mancata consegna, oltre tale dichiarazione, può riguardare anche il progetto degli
impianti.
In ordine agli impianti che necessitano di collaudo, la nota ministeriale sottolinea in primo luogo la
profonda differenza esistente tra dichiarazione di conformità e collaudo, il che comporta che in taluni
casi la dichiarazione di conformità non vale come collaudo, bensì come omologazione, cioè prima
verifica degli impianti (è questa, ad esempio, l’ipotesi dei dispositivi di messa a terra e protezione
contro le scariche atmosferiche: D.P.R. 462/2001).
Peraltro, lo stesso Ministero evidenzia che, al di là delle fattispecie di attività industriali “a rischio”,
negli edifici di civile abitazione non vi sono impianti attualmente soggetti a collaudo.
Al contrario, norme ora non più operanti imponevano il collaudo di alcuni impianti condominiali,
oggi sottoposti a marcatura CE, con la conseguenza che tali impianti, se realizzati e messi in uso in
vigenza di quelle disposizioni, debbono essere tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo
tempo rilasciato.
Il Ministero ricorda, in particolare:
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•
•
gli impianti di ascensore in servizio privato, collaudati prima dall’ENPI e poi dall’ISPESL
(competenze venute meno con l’entrata in vigore del D.P.R. 162/1999, avvenuta il 25 giugno
1999);
le caldaie condominiali, di potenza superiore a 35 KW, collaudate prima dall’ANCC e poi
dall’ISPESL (competenze venute meno con l’entrata in vigore del D. Lgs. 93/2000, avvenuta il 19
aprile 2000).
Il Ministero ha, infine, chiarito che l’obbligo di tenuta del libretto d’uso e di manutenzione riguarda
i seguenti impianti:
- per le singole unità immobiliari ad uso abitativo → l’eventuale impianto di riscaldamento
autonomo;
- per tutti gli edifici di civile abitazione (impianti condominiali) → l’impianto di riscaldamento
centralizzato e l’ascensore, se presenti;
- per gli edifici ad uso diverso dall’abitativo → oltre agli impianti indicati nei due punti precedenti,
ogni ulteriore impianto presente (cabina di trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto
di condizionamento e aerazione, scale mobili, così come previsto dal D.P.R. 547/1955 e dal D.
Lgs. 626/1994 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
3) I chiarimenti sulla documentazione necessaria per gli allacci di gas, energia elettrica e acqua
(Ministero dello Sviluppo economico, comunicato stampa 10 aprile 2008)
Con un comunicato stampa del 10 aprile 2008 il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito
precisazioni in ordine alla portata dell’art. 8, comma 3, del D.M. 37/2008, che recita “Il committente
entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di
conformità dell’impianto, resa secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza, prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è
consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto,
o di aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di
potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 (ndr.: la norma individua le fattispecie di redazione
obbligatoria del progetto dell’impianto da parte di un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, non essendone ammessa la redazione ad opera
del responsabile tecnico dell’impresa installatrice) o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6
kw”.
Il successivo comma 4 precisa che “Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di
richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas”, mentre il comma 5 stabilisce
che “Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3
(ndr.: 30 gg. dall’allacciamento della nuova fornitura) senza che sia prodotta la dichiarazione di
conformità … il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo preavviso,
sospende la fornitura”.
In relazione alle riportate disposizioni il Ministero chiarisce che:
si applicano alle sole “nuove forniture” (salvi i limitati casi indicati al punto seguente), per cui le
modifiche ai contratti di fornitura già avviati (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura,
subentro ad un precedente utente) non comportano alcun obbligo di consegna al fornitore della
dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti;
si applicano anche alle utenze esistenti, ma solo nelle limitate ipotesi indicate dal secondo
periodo dell’art. 8, comma 3 (aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto;
aumento di potenza che, senza interventi sull’impianto, determina il raggiungimento dei livelli di
potenza impegnata per i quali è necessaria la redazione del progetto da parte di un professionista
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste e, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kw);
il fornitore professionale finale del servizio è tenuto a controllare i nuovi allacci, mentre per
le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente,
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gli impianti condominiali debbono essere tenuti distinti, anche ai fini della documentazione,
dagli impianti di pertinenza delle singole unità immobiliari.
4) I chiarimenti su alcune questioni di regime transitorio e di ordine tecnico (Ministero dello
Sviluppo economico, nota 23 aprile 2008)
Il più recente intervento chiarificatore del Ministero dello Sviluppo economico, datato 23 aprile 2008,
fornisce risposte ad alcuni quesiti interpretativi formulati dalle associazioni di rappresentanza delle
imprese installatrici d’impianti.
a) l’abilitazione delle imprese impiantistiche relativamente alle nuove tipologie d’impianti ed alle nuove
categorie di edifici soggetti al D.M. 37/2008
In considerazione del fatto che il D.M. 37/2008 configura nuove tipologie d’impianti in precedenza non
disciplinati, quanto alla relativa installazione, dalla legge 46/1990 (ad es. gli impianti di automazione di
porte, cancelli e barriere), e rende ininfluente la destinazione d’uso dell’immobile nel quale gli impianti
sono installati, si pone il problema dell’abilitazione delle relative imprese installatrici prive della
corrispondente abilitazione in base al regime previgente.
Il Ministero sul punto chiarisce che le imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o
all’Albo provinciale delle Imprese artigiane, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di
edifici e per le tipologie di impianti non assoggettati alla legge 46/1990, hanno il diritto di
conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività di installazione d’impianti,
per le corrispondenti lettere e voci di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 37/2008.
Qualora l’attività impiantistica effettivamente esercitata non risulti in modo univoco dall’iscrizione al
Registro delle Imprese o dall’Albo provinciale delle Imprese artigiane, i relativi organi delle CCIAA o
delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) dovranno compiere i necessari accertamenti.
Va sottolineato che la nota ministeriale non affronta il problema dei requisiti tecnico-professionali
richiesti in capo all’imprenditore individuale, al legale rappresentante, ovvero al responsabile tecnico
da questi preposto alla conduzione tecnica dell’impresa, nei casi di imprese che intendono abilitarsi
per categorie di edifici e per tipologie impiantistiche non assoggettate alla legge 46/1990.
In particolare, il Ministero non ha chiarito se - al di fuori dell’ipotesi comunque esaustiva del diploma di
laurea con specializzazione nel settore di attività aziendale - i periodi di inserimento richiesti dall’art. 4
del D.M. 37/2008 per le ipotesi di titoli di studio e/o professionale, nonché di prestazione lavorativa,
anche in forma di collaborazione tecnica continuativa, rilevino anche se riferiti alla stessa impresa che
si abilita ex novo in virtù della sua pregressa attività nelle categorie di edifici e per le tipologie
impiantistiche non assoggettate alla legge 46/1990.
b) la maturazione dei periodi d’inserimento aziendale necessari per il perfezionamento dei requisiti
tecnico-professionali
In considerazione del fatto che l’art. 4 del D.M. 37/2008 ha generalmente prolungato, rispetto alle
previsioni dell’art. 3 della legge 461990, i periodi di esperienza lavorativa e professionale richiesti per
l’acquisizione dei requisiti tecnico-professionali, il Ministero ha precisato che coloro che abbiano già
maturato – alla data del 27 marzo 2008 (entrata in vigore del D.M. 37/2008) – i requisiti secondo i
termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, debbono essere considerati idonei anche
se la relativa domanda d’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo provinciale delle Imprese
artigiane venga presentata successivamente a tale data.
c) l’unicità d’incarico della funzione di responsabile tecnico dell’impresa impiantistica
Tenuto conto del carattere innovativo della prescrizione contenuta nell’art. 3, comma 2, del D.M.
37/2008 “Il responsabile tecnico … svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è
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incompatibile con ogni altra attività continuativa”, il Ministero ha invitato ad applicare la nuova
disposizione “alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite
conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici …”.
Il Ministero precisa che “Le Camere di Commercio, nel rilevare l’identità del responsabile tecnico di
più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione,
lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del
responsabile e l’individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese”.
d) la nozione di “regola dell’arte”
Sul punto il Ministero chiarisce che vista la correlazione normativamente sancita (art. 6 del D.M.
37/2008) tra “regola dell’arte” e “normativa tecnica vigente”, la normativa tecnica da prendere in
considerazione è quella risultante dalle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione,
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo
spazio economico europeo.
e) gli interventi di rifacimento parziale di impianti preesistenti
Il Ministero, commentando il disposto dell’art. 7, comma 3, del D.M. 37/2008, per cui “In caso di
rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità ... si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità
dell’intero impianto. Nella dichiarazione … e nel progetto … è espressamente indicata la compatibilità
tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto”, precisa che in questi casi la responsabilità
dell’installatore deve ritenersi circoscritta agli interventi effettivamente realizzati, anche se è tenuto a
verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni
preesistenti dell’impianto.
f) la definizione di “impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas”
In base agli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett. a), del D.M. 37/2008, la relativa disciplina, nel caso di
impianti connessi a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura (punto
nel quale l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas e
l’acqua, oppure il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l’utente).
Ne consegue, sottolinea il Ministero, che per impianti di distribuzione e di utilizzazione del gas (art. 2,
lett. g) debbono intendersi l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori.
Il Ministero precisa che l’impresa installatrice risponde delle parti dell’impianto effettivamente
installate, mentre le aziende distributrici o fornitrici di energia rispondono per le parti o componenti
tecniche degli impianti da loro installate e gestite.
g) la dichiarazione di rispondenza
Il Ministero sottolinea che stante l’identità della funzione svolta dalla dichiarazione di rispondenza
rispetto alla dichiarazione di conformità, anche la prima attesta che l’impianto è conforme alle norme
di sicurezza vigenti al momento della relativa esecuzione o del suo ultimo adeguamento.
h) la nozione di “diploma di laurea”
Secondo il Ministero l’espressione “diploma di laurea in materia tecnica specifica” - impiegato nell’art.
4, comma 1, lett. a), del D.M. 37/2008, per indicare uno dei possibili requisiti tecnico-professionali –
deve intendersi riferita alla laurea “magistrale” e non anche al diploma triennale (laurea breve).
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i) il deposito della documentazione presso lo Sportello unico comunale per l’edilizia
Riguardo al dettato dell’art. 11 del D.M. 37/2008 il Ministero sottolinea l’esigenza del suo
coordinamento con le disposizioni del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), relative al rilascio
del permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività (DIA), che stabiliscono la presentazione allo
Sportello unico comunale, unitamente al progetto edilizio, anche del progetto riguardante gli impianti
da realizzare.
l) gli impianti telefonici e di telecomunicazione
Riguardo alla disposizione contenuta nell’ultima parte dell’art. 2, comma 1, lett. f), del D.M. 37/2008,
per cui “ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente”, il
Ministero sottolinea la natura meramente ricognitiva della “normativa specifica vigente”, escludendone
qualsiasi portata estensiva dei precedenti regimi autorizzatori, ove ancora esistenti, ad impianti diversi
da quelli sottoposti a tali regimi.
TRA – 5.05.2008
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