STORIA DEI BENI ·DI USO
CIVICO DELLA FRAZIONE
DI MIGLIARINO
COMITATO PER L' AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO DI MIGLIARINO
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COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE
SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO
DI MIGLIARINO
I,
Alla stampa di questo volume ha contribuito la
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O1Sa.DI
RISPARMIO
l
STORIA DEI BENI DI USO
CIVICO DELLA FRAZIONE
DI MIGLIARINO
a cura di
MONICA MATTEUCCI
MIGLIARINO PISANO
1988
3
Il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di Uso
Civico ha voluto, attraverso questa pubblicazione, far conoscere
la lunga e tormentata storia che sta alle spalle degli attuali 100
ettari di terreno di proprietà della Frazione, frutto della transazione avvenuta il 20 Ottobre 1943fra i Salviati, ex proprietari, e il Comune di Vecchiano, in nome eper conto dei Frazionisti
di Malaventre che vantavano una serie di diritti accordati ai loro avi nel lontano 1197 dall'arcivescovo Ubaldo Lanfranchi di
Pisa.
Come si può notare, le vicissitudini di questi diritti sono molte:
si hanno transazioni non accolte, rivendicazioni respinte, ricostruzioni storiche contestate, abrogazioni degli stessi ed altro,
ma dopo la lettura di questo «libretto» tutti conosceranno la
Storia, la vera Storia, dei nostri Usi Civici.
Quando abbiamo deciso di realizzare quest'opera vi era
qualche perplessità, perché noi come Comitato non potevamo
mettere a disposizione che la nostra buona volontà.
Sicuramente la nostra buona volontà non sarebbe stata sufficiente, se non avessimo avuto lafortuna di trovare fra gli abitanti della nostra frazione la Dott.Monica Matteucci che con
passione ed entusiasmo ha accettato l'incarico di fare le dovute
ed appropriate ricerche storiche nonchè la stesura di tutto il
lavoro.
Dobbiamo aggiungere che oltre l'entusiasmo e la passione
ha dimostrato una singolare competenza e preparazione scientifica per cui il Comitato le rivolge un caloroso ringraziamento.
7
Il Comitato si augura anche che questo «Libretto», poichè descrive le nostre origini, sia strumento di crescita culturale per tutti.
Dopo la lettura di questo volume certamente tutti potremo essere più obbiettivi nei nostri giudizi, potremo fare le nostre considerazioni a ragion veduta, e perciò 'saremo in grado
di dare anche consigli e suggerimenti alfine di ricavare da questi terreni il massimo dei benefici a vantaggio esclusivo degli
abitanti di Migliarino.
IL COMITATO
Romano Panicucci
(Presidente)
Ivo Giovannetti
Alessandro Ghelardi
Francesco Meleca
Giuliano Pulcinelli
(Consiglieri)
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-,-
LE ORIGINI
LE ORIGINI
Per comprendere l'istituzione e l'evoluzione dei beni di uso
civico della comunità di Malaventre, oggi di pertinenza della
frazione di Migliarino, occorre risalire agli anni in cui le risorse naturali del territorio costituivano l'unica fonte di sussistenza per gli abitanti della zona.
Gli usi civici, come istituzione, risalgono all'epoca medievale e trovano origine nella consuetudine propria della nobiltà
e del clero di concedere e garantire in perpetuo agli abitanti di
una comunità, in cambio della fedeltà e di una quota da versare annualmente, l'uso delle proprie terre per attività di pascolo, pesca ed altre ancora diverse a seconda della natura dei
terreni.
Questo dato di fatto costituì uno dei momenti fondamentali del feudalesimo, ed è riconducibile ad una realtà economica rurale basata unicamente sul rapporto di vassallaggio.
Alla base degli interessi economici infatti, non erano le terre
bensì, in seguito all'importanza che andarono acquistando fin
dal secolo XI i centri urbani, le attività svolte nelle città, prima
fra tutte il commercio.
Pertanto le servitù (o usi) nelle campagne continuarono ad
essere tranquillamente concesse e rinnovate fino alla fine del
XV secolo.
La prima notizia documentata in merito ai beni spettanti
agli abitanti della comunità di Malaventre risale ad un atto rogato il15 marzo 1197, dal notaio BIanco del fu Tedalgario, dal
quale si apprende che l'Arcivescovo Ubaldo Lanfranchi della
Primaziale di Pisa, concesse agli abitanti di Malaventre «l'uso
pastorale e della Selva e della Peschiera»! sulle terre di proprietà della Mensa Pisana.
l) M. MATTEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della famiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900), 1986-87, op.
cito pago 16.
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Per l'importanza che riveste l'atto quale primo documento storico pervenutoci, si ritiene opportuna la sua trascrizione
integrale nella traduzione italiana:
«Si fa da me etc. Nel nome di Dio eterno - amen Noi Ubaldo per grazia di Dio - umile Arcivescovo della Chiesa Pisana per decisione e col consenso dei nostri fedeli, indulgendo alle
domande e preghiere nonchè alle suppliche di tutti gli abitanti della Villa di Malaventre, elargiamo ad essi l'uso pastorale della Selva
e della Peschiera che sono soliti avere con l'onere ed il solito servizio della podestà.
Onde noi per decisione e col consenso dei nostri fedeli consentiamo alle loro dimande e preghiere e pertanto concediamo ed elargiamo ai predetti abitatori della Villa di Malaventre ed ai loro posteri
in perpetuo il predetto uso pastorale e della Selva e della Peschiera
come sono soliti avere fino dal tempo della podestà della Contessa, salvo, a nostro favore, l'onere ed il servizio che al tempo della
podestà solevano fare. La detta concessione ed elargizione diamo
e trasmettiamo a voi infrascritti abitanti della Villa di Malaventre
e cioè ad Anselmo figlio del fu Moronte, ad Alberto Cenati figlio
di Ugone Martino e a Guidone figlio del fu Viviano consoli di Malaventre, e a Bodrodel fu Marignano riceventi per tutto il vostro
comune di Malaventre, affinchè, come nel passato, voi e gli altri
abitanti di Malaventre abbiano tutte quelle cose, che sopra si leggono, in perpetuo senza alcun contrasto e molestia di alcuna persona e se, da questo momento in avanti, in qualche tempo, persona
piccola o grande tentasse menomare diminuire o togliere con intenzione la predetta concessione e elargizione soggiaccia al nostro
bando etc. le quali cose, affinchè siano ferme e stabili come si contiene nella carta una volta elargita o concessa dal fu Balduino di
buona memoria Arcivescovo Pisano, con la nostra autorità intieramente confermiamo, ossia ciò che "Tiene un capo in via di Nodica in Vitriceto e nella terra Cacciaguerra e corre fino alla fossa
di Carallio, fino al Poppio di Migliarino il quale è presso l'Uncile
del lago e da questo Uncile dal lago fino alla Fossa Nuova e dalla
Fossa Nuova a Trincabonaldi e dal termine del campo di Silvestro
fino all'Uncile dei Prati e fino alla Fossa Starnisiana e fino alla Fossa
dei Figli di Guido e da qui fino al termine Vitriceto, salvo la Peschiera e l'uso della Peschiera della Fossa Magna e della Fossa Nuova le quali sono per gli uomini della Curia di Massa" purché voi,
e gli altri abitatori della Villa di Malaventre prestiate il Sacramento
di fedeltà e diate a noi ed al cattolico successore annualmente per
I·
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rl
questa concessione ed elargizione venti soldi e prestiate tutti gli altri consueti servizi a noi ed alla Curia ed ai successori ecc... », 2
Negli anni 1357 - 1381 - 1382 - 1400 - 1412 - 1476, la concessione fatta agli abitanti di Malaventre fu rinnovata, dagli Arcivescovi della Primaziale di Pisa, in cambio della fedeltà e di
venti solti da versare annualmente nelle casse della Mensa.
Da un documento del 4 febbraio 1317, rogato dal notaio
Diotifece di Sangalandi, si ha notizia di un'altra concessione
fatta dalla Mensa agli abitanti delle comunità di Nodica, Lama
e Vecchiano, in merito al diritto di acqua sulla fossa Magna,
per la macerazione del lino, la navigazione e la pesca concessa
con reti, tramagli, giacchi e altri strumenti.
Come si può vedere quindi l'uso civico, data la conformazione geomorfologica dei terreni, riguardava quelle che erano
le uniche attività possibili nella zona: pascolo e pesca.
Infatti, le notizie in merito al territorio, parlano di una zona
lagunare caratterizzata dalla presenza di parti depresse-umide
e di altre alte-asciutte, il cui principale problema fu sempre la
mancanza di scolo per le acque dei terreni.
A partire dal medioevo si hanno anche le prime notizie attendibili in merito alla comunità di Malaventre, quando la zona (allora compresa nei possedimenti dei marchesi di Toscana)
era conosciuta sotto la denominazione di «Selva Palatina o Parantina»."
Unica testimonianza rimasta è l'edificio religioso, comunemente denominato Chiesaccia di cui oggi rimangono alcuni
resti nonostante le modifiche e gli ampliamenti subiti in epoche successive alla sua prima edificazione, che risale presumibilmente al XII secolo.
2) M. MATIEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della famiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Op. cito VoI.
Appendici, pago 7-8-9.
#
3) M. MATIEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera dellafamiglia Salviati dallafine del '700 aiprimi del '900). Op. cito pag.16.
13
Con la contessa Matilde di Canossa (1046-1115), famosa
per i suoi atti di beneficenza, la selva Palatina fu oggetto di tre
diverse concessioni: una alla famiglia Orlandi, una al Benefizio di San Niccolò ed un'altra alla Primaziale di Pisa.
Di fatto la contessa elargì alla Mensa Pisana le seguenti
terre denominate: Lama Trincabonaldi, Debbi, fossa Magna,
Poggio a Padule e Padule di Malaventre.
Per concludere questi brevi cenni sulle origini sia dei beni
di uso civico che sulla comunità di Malaventre sembra opportuno citare una frase del Duby, che descrive i luoghi in cui furono realizzati i monasteri nel periodo medievale, assimilabili
per certi aspetti all'immagine del territorio in esame: «un suolo
conquistato, stavolta, ma ancora tuttavia semiselvaggio»."
•
4) G.DUBY,L'arte e la società medievale, Editori Laterza 1981. Op. cito pago 5.
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LITI SENTENZE
E TRANSAZIONI
Con gli inizi del 1500, in seguito ad una maggiore disponibilità
economica ed in coerenza con lo spirito del secolo, vi fu un riflusso verso le campagne e quindi l'investimento dei capitali nelle
terre che a loro volta divennero fonte di reddito.
Risalgono infatti a questo periodo i primi studi volti a migliorare e risanare i terreni della pianura a cui apparteneva l'antica selva Palatina, progetti di grande portata, spesso utopistici,
che contribuirono certamente a diffondere l'esigenza di una trasformazione del territorio e della sua economia.
In questa nuova ottica quindi, è facilmente intuibile come
le servitù rappresentassero un intralcio agliobbiettivi dei grandi proprietari terrieri; infatti è proprio a partire dal XVI secolo
che iniziarono le liti, le sentenze, le transazioni, tra gli abitanti
della comunità di Malaventre e i proprietari dei terreni in questione: Mensa Arcivescovile prima, casa Salviati poi.
Di fatto la prima controversia di cui si ha notizia tra l'Arcivescovo di Pisa e gli abitanti di Malaventre, risale ai primi
decenni del XVI secolo,controversia
che si concluse con la transazione stipulata il 20 maggio 1540 dal notaio Antonio di Mariano del Serra (o Seppia), tra la Mensa e i soli rappresentanti
di Malaventre: Francesco di Giacomo Ruffini, Marco di Bacci
Barsotti e Giacomo di Giacomo Ruffini che rinunciarono alloro
nome e del Comune stesso, ad ogni diritto di feudo sulle terre
di pertinenza della Mensa.
In cambio l'Arcivescovo Onofrio Dei Medici concesse loro in perpetuo «916 stiora di terra poste nel Comune di Malaventex.' ma alla morte di due dei citati comunisti," l'unico
superstite, Giacomo Ruffini, rinunciò definitivamente, con at-
5) M. MATTEUCCI,Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione
e sue modifiche ad opera della famiglia Salviati dallafine del '700 ai primi del '900). Op. cit., pag.24.
6) Comunista:
chi partecipa
al godimento
di un diritto comunale.
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to del 5 maggio 1545 rogato dal notaio Pier Antonio Totti, a
tutti i suoi diritti.
Non si hanno notizie dettagliate in merito ai motivi che portarono alla controversia; l'unica notizia documentata precedente
la transazione, che possiamo supporre in relazione all'accaduto, risale all'anno 1527quando Giovanni Battista Serristori prese
in affitto i beni enunciati nella concessione 'dell' Arcivescovo
Ubaldo del 1197 e precisamente quelli inclusi tra «Il Lago, la
Fossa Nuova, Lama Trincabonaldi, la Fossa Storrigiana e Fossa
Magna»."
Successivamente i beni affittati dai Serristori passarono in
eredità alla famiglia Salviati in seguito al matrimonio celebrato, nel 1536, tra Alamanno (di Pietro) Salviati e Costanza Serristori.
Secondo quanto riporta l'ing. Ceccherini nella sua relazione, presentata nella seduta del 9 febbraio 1919 al Consiglio Comunale di Vecchiano; all'epoca della transazione del 1540,
Malaventre era quasi disabitata in seguito ad una epidemia di
peste, ed i soli supestiti erano i tre firmatari di cui uno di soli
quindici anni.
Nel 1576 i governatori della comunità di Malaventre deliberarono la loro prima supplica al principe di Firenze, per rivendicare i loro diritti feudali.
Altre suppliche furono in seguito rivolte sia alla Mensa che
al principe di Firenze, ma senza alcun esito.
Nonostante le suppliche si ebbe un secolo di calma apparente dove i pochi e rari abitanti continuarono, sembra, seppur
stentatamente, a far pascolare il loro bestiame e a far legna nelle
terre sulle quali non erano più riconosciuti i loro diritti.
Solo nel XVII secolo la questione sembrò assumere nuovi
7) M. MATIEUCCI,Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della famiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Op. cit., pago 62.
18
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(
aspetti: da un documento del 24 settembre 1680, si rilevano i
primi dubbi in merito alla validità della transazione del 20 maggio 1540, ma di fatto nulla cambiò.
Un'altro secolo trascorse senza notizie rilevanti fino a quando nel 1757, in seguito ad un nuovo episodio, i proprietari dei
poderi di Malaventre ricorsero contro i Salviati, sia presso il
tribunale di Pisa che la Camera Granducale di'Firenze, chiedendo l'annullamento
della transazione.
In seguito le parti stipularono di comune accordo due convenzioni: la prima in data 18 gennaio 1764 e la seconda il 19
gennaio 1770, con le quali furono resi esecutivi, sulla base dei
bisogni delle cinque famiglie che lavoravano nei poderi, i diritti di pascolo e legnatico.f
A distanza di pochi anni dalle due convenzioni, la Mensa
Arcivescovile Pisana, sulla base di nuovi fatti quali: la dipendenza della comunità di Malaventre (a partire dal 1776) dal Comune di Bagni di San Giuliano e le nuove disposizioni che il
Granduca Pietro Leopoldo I diede in merito all'abolizione «dei
pesi»? che intralciavano i nuovi programmi di sviluppo dell'economia agricola della Toscana, avanzò al Comune di San Giuliano la richiesta di liberare le sue terre dai diritti che spettavano
agli abitanti di Malaventre.
Di fatto il Consiglio Municipale di San Giuliano aderì con
delibera 24 febbraio 1781 alla sua richiesta, accettando in cambio il corrispettivo in denaro di scudi 80 che la Mensa si riprometteva di versare annualmente, in perpetuo, nelle casse di quel
Comune.
8) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal di 19 luglio
1914 al di lO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 240 APPENDICE I.
9) Corte di Cassazione del Regno: Sentenza 27 marzo - 20 maggio 1940 XVIII. Duchi Salviati contro Comune di Vecchiano. Usi civici di Malaventre. Pisa Tipografia Moderna
1940. Op. cit., pago 8.
19
In merito a questo nuovo episodio i proprietari dei poderi
della comunità di Malaventre inoltrarono, il 15 settembre 1781,
una legale diffida al Comune di Bagni di San Giuliano, esortandolo a presentare i «titoli»!" comprovanti i diritti fino ad
allora riservati ai soli abitanti di Malaventre.
La questione fu rimessa al giudizio del Commissariato R.
di Bagni di San Giuliano, il quale con sentenza 7 maggio 1782
riconobbe ai rappresentanti della comunità di Malaventre il
«quasi possesso»!' del diritto di pascolo e legnatico, fino a
quando non fosse stato dimostrato il contrario.
Ma la questione rimase sospesa, in quanto il Comune di
San Giuliano non volle procedere oltre; così i promotori della
diffida rimasero nel possesso dei loro diritti.
Nel 1783 alla morte del duca Averardo Salviati, il Cardinale Gregorio, erede universale dei beni del defunto fratello,
decise di acquistare i beni che teneva in affitto dalla Mensa.
Così il 24 dicembre 1784 fu stipulato un atto di permuta,
rogato Giovanni Marchi, con il quale la Mensa cedette al Cardinale i seguenti beni: Padule di Malaventre, Romita e Pecoraccia; in cambio di beni posti sulla riva sinistra del fiume
Serchio.
Nell'atto di permuta furono attestate e riconosciute le servitù di pascolo e legnatico a favore degli abitanti della comunità di Malaventre.
A partire dai primi decenni dell'800 si riaccesero le polemiche che videro i proprietari dei poderi della comunità di Malaventre, ricorrere presso il tribunale di Pisa accusando i Salviati
di «turbativa di possessov'? in merito ad alcune servitù.
lO) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio
1914 al lO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 232.
11) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19
luglio 1914 al di IO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 234.
12) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio
1914 al di IO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., pago 242.
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I
Sembra che la questione derivasse dal fatto che vi fossero
dei malintesi sui diritti che le servitù di pascolo, legnatico e pesca includevano, senza essere deliberatamente specificati.
La casa Salviati nella persona di Francesco Borghese, propose che fossero riconosciuti i soli diritti elencati nella perizia
allegata al contratto di permuta dei beni con la Mensa.
Il tribunale di Pisa in prima istanza, con sentenza 25 giugno 1824, riconobbe alle parole della concessione del 1197 «pasturalem silvae et piscarie», 13 un significato più vasto di quello
letterale sostenuto dai Salviati e la Mensa nel loro contratto di
permuta, includendovi tutti i possibili diritti che dalle dette servitù potevano derivare o detrarre."
A seguito della sentenza il principe Borghese, volendo porre
fine alla disputa con i Sig.ri Prini, Mazzoni, Bonafalce e Raimondi (proprietari dei poderi), giunse ad una transazione con
la quale affrancò le servitù sui suoi beni; il tutto con atto 14
marzo 1829 rogato Morosoli.
Nel frattempo la comunità di Malaventre, come pure le altre
cinque comunità di Nodica, Sant' Alessandro e San Frediano
di Vecchiano, Avane e Filettole, cessarono di essere alle dipendenze del Comune di Bagni di San Giuliano e formarono fin
dal 1813 un Comune autonomo: il Comune di Vecchiano.
Interessante ci sembra segnalare un'istanza inoltrata, il 24
maggio 1874, dagli abitanti della comunità di Malaventre al Consiglio Comunale di Vecchiano in merito alle liti in corso tra il
Comune ed i Salviati, per le servitù che ricadevano sulle terre
della fattoria ..di Vecchiarro.Gli abitanti di Malaventre chiesero di poter essere esentati
da eventuali contributi che il Comune poteva pretendere all'oc-
13) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio
1914al di lO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. Op. cit., 243.
14) Archivio Storico Comune di Vecchiano. Registro del Consiglio Comunale dal 19 luglio
1914 allO giugno 1923. Seduta pubblica 9 febbraio 1919. APPENDICE II: op. cit., pag.
243.
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correnza, da tutti i suoi cittadini, per sostenere e difendere le
servitù spettanti ai soli abitanti delle altre cinque comunità; suggerendo inoltre che le servitù fossero tutelate indipendentemente,
senza far ricorso all' Amministrazione Comunale. 15
15) Archivio Storico Comune di Vecchiano: Istanza degli abitanti di Malaventre 24 maggio
1874. APPENDICE III.
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LA TRANSAZIONE DEL 1943
LA TRANSAZIONE DEL 1943
Dopo quasi un secolo i contrasti ripresero con un'istanza
inoltrata, nel 1919 dagli abitanti della comunità di Malaventre,
alla Giunta Provinciale Amministrativa, per ottenere il ripristino dei loro antichi diritti cessati con la transazione del 14 marzo 1829.
Nell'istanza, i promotori accusarono i proprietari dei poderi di aver agito per interesse proprio e non per il bene della
comunità, in quanto alla transazione non era intervenuto il consenso degli abitanti.
Ma a distanza di pochi anni, in seguito al decreto legge 22
maggio 1924 n° 755 riguardante il riordinamento degli usi civici ancora presenti nel Regno, il Comune di Vecchiano, quale
rappresentante della comunità interessata e la casa Salviati stipularono, il lO dicembre 1924un accordo, in cui il Sindaco «dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa di uso civico che potesse
aversi dagli abitanti di Malaventre»!" sulla tenuta di Migliarino.
Il Commissariato per la liquidazione degli usi civici non
omologò l'accordo e nel novembre del 1927 diede incarico al
prof. Romualdo Trifone di indagare sulle terre della tenuta interessate.
Nella sua perizia il prof. Trifone dichiarò che le terre della
tenuta di Migliarino «in relazione alla loro provenienza nel patrimonio della casa Salviati, si distinguevano in quattro diversi
nuclei»,'? e che gli usi civici ricadevano sulle terre appartenenti
al secondo nucleo (terre oggetto della concessione del 1197);
16) Atto di Transazione: Usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre del
Comune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1934. Op. cit., pago IO.
17)
M. MATTEUCCI, Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della famiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Relazione
Castellani Sante: Istruttoria e perizia di accertamento delle terre della tenuta di Migliarino di proprietà dell'Ecc. ma Casa Salviati, gravate dagli usi civici riconosciuti a favore
del Comune di Vecchiano, Roma 30 ottobre 1942. Op. cit., pago 2.
25
mentre su quelle del primo (terre Orlandi poi Serristori) l'esistenza era sorretta solo da qualche indizio da verificarsi, del tutto
assenti in quelle del terzo e quarto.
A seguito della perizia il Commissariato ordinò la comparizione delle due parti e dichiarò esistenti gli usi civici sulle terre del secondo nucleo denominate: Poggio a Padule e Padule
di Malaventre riconoscendo agli abitanti di Malaventre i seguenti
diritti:
«a) diritto di pascolo per il bestiame dei comunisti,
b) diritto di legnativo per il fuoco, pel mantenimento delle case
coloniche e capanne e per gli attrezzi rurali,
c) diritto di raccogliere nei boschi ghiande e letame e farvi falciare l'erba per il bestiame,
d) diritto di tagliare cannella, falasco, serago ed altri pattumi,
e) diritto di pesca nel padule», 18
e ritenne libere le altre terre.
Con tale sentenza furono inoltre definitivamente dichiarate inefficienti e prive di qualsiasi effetto giuridico la transazione del 20 maggio 1540, la rinuncia del 5 maggio 1545 e la
transazione del 14 marzo 1829;
Il Commissario ritenne opportuno di non procedere ancora alla liquidazione, ed incaricò il prof. Eugenio Mazzei di identificare i confini entro cui ricadevano le terre del padule di
Malaventre e Poggio a Padule, in base al contratto di permuta
del 24 dicembre 1784, di descrivere le condizioni di coltura delle terre, tenendo conto delle migliorie che la famiglia Salviati
vi aveva apportato ed infine di valutare l'importanza che avevano ancora i beni di uso civico per gli abitanti di Malaventre.
Pertanto avvalendosi della relazione del prof. Mazzei, con
sentenza 29 marzo - 9 aprile 1938, il Commissariato assegnò
18) Corte di Cassazione del Regno: Sentenza 1940. Op. cit. pago 4.
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al Comune di Vecchiano, «per la frazione di Malaventre», 19 un
compenso di un quinto della zona palustre non migliorata.
In seguito a quanto stabilito dal Commissariato, sia il Comune che i Salviati ricorsero in Appello.
A sua volta la Corte d'Appello di Roma, incaricò un nuovo ingegnere per redigere un'ulteriore perizia, sulle terre un tempo appartenenti alla Mensa oggetto della concessione del 1197.
Perizia che non ebbe seguito in quanto sia i Salviati che
il Comune espressero, successivamente, l'intento di trovare «una
soluzione transattivax.è" così di comune accordo affidarono al
perito Sante Castellani il compito di «identificare e rilevare catastalmente»?' le terre gravate dagli usi civici.
Sulla base della relazione del Castellani furono definitivamente liquidate, il 20 ottobre 1943, tutte le servitù in cambio
di 100 ha di terreno, dati in proprietà al Comune di Vecchiano
in rappresentanza della frazione di Malaventre.
Inoltre fu stabilito il canone in L. 12.930.00. di natura enfiteutica, come corrispettivo per le terre migliorate, incluse tra
«la fossa Magna, la fossa Traversagna, via Nazionale Aurelia
e residua proprietà Salviati». 22
La consegna delle terre fu stabilita per il 31 gennaio 1944,
al termine dell'anno agrario.
19) Corte di Cassazione del Regno: Sentenza 1940. Op. cit., pago 6.
20) Atto di transazione: Usi civicia favore degli abitanti della frazione di Malaventre del Comune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1943. Op. cit., pago 25.
21) Atto di Transazione: Usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre del
Comune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1943. Op. cit., pago 25.
22) Atto di Transazione: Usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre del
Comune di Vecchiano. Roma 20 ottobre 1943. Op. cit., pago 30-31.
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I BENI DI USO CIVICO AMMINISTRATI
DAL COMUNE DI VECCHIANO
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I BENI DI USO CIVICO AMMINISTRATI
DAL COMUNE DI VECCHIANO
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A partire dall'atto di transazione del 20 ottobre 1943 i 100
ettari di terreno, furono amministrati dal Comune di Vecchiano.
113gennaio 1946, con delibera resa esecutiva il 22 febbraio
dello stesso anno, il Consiglio Comunale stabilì di concedere
i terreni in affitto, su richiesta, a persone bisognose residenti
nel Comune, per il periodo di un anno.
Negli anni successivi l'affitto venne prorogato «tacitamente»23 di anno in anno, fino a quando fu deciso dal Consiglio
Comunale con delibera 2 luglio 1965, di annullare tutti gli affitti in corso, per provvedere ad una loro nuova regolamentazione.
Il Sindaco invitò gli ex affittuari a presentare domanda,
per riottenere l'affitto del terreno, entro il 15 settembre dello
stesso anno.
In seguito all'esame delle domande presentate, effettuato
da un'apposita commissione sulla base dei requisiti richiesti quali: l'essere un coltivatore diretto ed in condizioni economiche
disagiate; l'Amministrazione Comunale concesse nuovamente
in affitto i terreni con delibera del 16 dicembre 1965.
Il nuovo regolamento contenuto nella delibera ed approvato i119gennaio 1966 oltre a stabilire il canone d'affitto, predestinò parte dei terreni ad insediamenti industriali.
Tale decisione fu la conseguenza di quanto concordato nel
Consiglio Comunale del 1962 durante il quale il Consiglio aveva autorizzato il Sindaco a presentare, agli organi competenti,
l'istanza volta ad ottenere l'inclusione dei terreni comunali fra
le località economicamente depresse, allo scopo di poter bene-
23)Promemoria
del Sindaco di Vecchiano: Gioiello Orsini. (s.d.) Op. cit., pago l.
31
ficiare degli insediamenti delle piccole e medie industrie, in base alle disposizioni della legge 29 - luglio 1957 n° 635.
Istanza inoltrata ed approvata dal Comitato dei Ministri
per le opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale il
6 dicembre 1962, come da comunicazione prefettizia del 13 dicembre 1962.
Il nuovo regolamento del 1966 stabilì quindi .il trasferimento
in proprietà dei terreni al prezzo di L. 100 al mq., alle seguenti
condizioni:
a) obbligo di non adibire ad altri scopi se non quello industriale, riconoscendo al Comune la facoltà, in caso contrario, di pretendere il prezzo effettivo del terreno, oppure, il reintegro della
proprietà dal prezzo di L. 100 al mq.
b) obbligo di assumere non meno dell'800Jo della mano d'opera
locale.
c) obbligo di costruire a proprie spese tutte le infrastrutture indispensabili all'attività produttiva.
d) obbligo di non essere proprietari di altri terreni nella zona
destinata ad uso civico.
Così facendo l'Amministrazione
Comunale cercò di «risollevare le sorti economicamente depresse di una popolazione
povera e con un basso reddito agricoloa.è" quale era allora
quella del Comune di Vecchiano, composta in prevalenza da
una «numerosa manovalanza agricolax " che non trovando lavoro nel proprio Comune era costretta a trasferirsi in altri
luoghi.
La prima richiesta di terreno fu inoltrata dalla Ditta Neon
Etruria ed approvata dal Consiglio Comunale con delibera 22
luglio 1966.
24) Promemoria
del Sindaco di Vecchiano:
Gioiello Orsini. (s.d.) Op. cit., pago 8.
25) Promemoria
del Sindaco di Vecchiano.
Gioiello Orsini. (s.d.) Op. cit.,pag.8.
32
LITI SENTENZE E TRANSAZIONI
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Successivamente, in seguito alla richiesta della Ditta della
piena disponibilità del terreno (condizione necessaria per ottenere un prestito per inizio attività), il Comune revocò la delibera 22 luglio 1966 che prevedeva l'affitto novennale con riscatto
ed il 21 gennaio 1967 deliberò la vendita diretta.
Altre concessioni di terreno si ebbero nella seduta del 17
maggio 1967.
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33
PRIMA ELEZIONE DEL COMITATO
PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO
PRIMA ELEZIONE DEL COMITATO
PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO
Nel 1967 il gruppo consiliare di minoranza, del Comune
di Vecchiano, promosse un'azione giudiziaria, in merito all'operato dell' Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco e del Segretario Comunale, sui terreni provenienti dalla
liquidazione degli usi civici a favore degli abitanti della frazione di Malaventre.
Nell'esposto, presentato alla Procura della Repubblica in
data 27 dicembre 1967, il gruppo sollecitò la Procura affinchè
indagasse sull'operato del Sindaco che secondo loro si era reso
. colpevole di «abuso di poteres " per aver favorito persone non
aventi diritto alla assegnazione dei terreni dati in affitto, con
delibera 16 dicembre 1965; contemporaneamente accusò il Segretario Comunale di aver affermato il falso dichiarando i terreni, provenienti dalla liquidazione degli usi civici, come facenti
parte del patrimonio disponibile del Comune, autorizzando di
conseguenza la Giunta ed il Sindaco a cedere i suddetti terreni
a privati con l'obbligo di istallarvi stabilimenti industriali.
Il Giudice istruttore del Tribunale di Pisa, sulla base delle
indagini svolte dalla polizia giudiziaria, convenne che l'Ammi-nistrazione Comunale ed il Sindaco avevano agito con correttezza e quindi non erano penalizzabili; ritenne inoltre legalmente
.', .: non proseguibile l'accusa rivolta al Segretario Comunale, in
quanto purconoscendo la provenienza dei terreni e la loro destinazione «al godimento perpetuo in favore degli abitanti della frazione di Malaventrec.F non era possibile giudicare il fatto
in ragione della «complessa regolamentazione degli usi civici»;" materia giudicata di non facile comprensione.
26) Tribunale di Pisa: Decreto di Archiviazione. N. 168/68-C 16 maggio 1968. Op. cit., pago L
27) Tribunale di Pisa: Decreto di Archiviazione, N. 168/68-C 16 maggio 1968. Op. cit., pago 5.
28) Tribunale di Pisa: Decreto di Archiviazione, N. 168/68-C Op. cit., pago 5.
37
Dalle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco in seguito all'azione giudiziaria mossa nei suoi confronti, si apprende che:
l) la convinzione che i terreni in questione facessero parte del
patrimonio disponibile del Comune di Vecchiano, non era mai
stata messa in dubbio da alcuno dei Consiglieri (sia della maggioranza che della minoranza) che avevano fatto parte dei consigli comunali posteriori alla liquidazione del .1943; 2) nella
seduta consiliare del 17 maggio 1967, in merito alle cessioni di
terreno per gli insediamenti industriali, la detta minoranza si
astenne dalla votazione per sei concessioni, ma votò favorevolmente per una, ed in tale circostanza non fece nessuna menzione circa la natura giuridica dei terreni.
Pertanto sulla base dei fatti rilevati, il Sindaco sostenne che
il gruppo di minoranza era anch'esso corresponsabile nell'aver
disposto di terreni che facevano parte del «demanio indisponibile»29 in definitiva, secondo il suo parere, l'esposto altro non
era per la minoranza, che un'autocondanna.
Il Segretario Comunale, da parte sua, dichiarò che nonostante prestasse servizio presso il Comune fin dal 20 febbraio
1961 aveva trattato per la prima volta la questione dei terreni
di uso civico nel 1965 in occasione della revisione degli affitti
.e che in tale occasione aveva consultato la delibera consiliare
n° 9 del 3 gennaio 1946, nella quale i terreni risultavano iscritti
- nell'inventario del Comune fra i beni patrimoniali disponibili. 30
Quindi l'equivoco o l'errore, secondo il Segretario era da
..•• ricercare nella delibera n° 9 del 3 gennaio 1946 nella quale non
era stata usata la dizione esatta che a suo parere avrebbe dovuto essere la seguente: «dare in affitto tutti i terreni comunali,
divenuti proprietà comunale, in rappresentanza della frazione
di Malaventre, in attesa che il Commissariato degli usi civici
29) Promemoria
Sindaco di Vecchiano: Gioiello Orsini. (s. d.) Op. cit., pago 5.
30) Comune di Vecchiano: Estratto del protocollo delle delibere della Giunta Comunale. Oggetto: Affitto di terreni provenienti dalla liquidazione. degli usi civici. 3 gennaio 1916.
APPENDICE IV.
38
provvedesse all'assegnazione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo II e 14 della legge 16 giugno 1927 n? 1766 e del titolo
secondo del regolamente del 26 febbraio 1928 n° 352».31.
Per la risoluzione delle questioni in corso, fu ritenuto opportuno procedere alla costituzione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici, essendo l'unico ente, secondo
la legge 17 aprile 1957 n° 278, ad avere potere giuridico in
materia. 32
Pertanto accogliendo la richiesta avanzata dal gruppo di
minoranza consiliare, il Prefetto della provincia di Pisa, visti
i pareri favorevoli espressi dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici, dalla Giunta Provinciale e dal Presidente
della Corte d'Appello di Firenze, stabilì per il giorno 6 ottobre
1968 le elezioni atte ad eleggere i cinque membri che avrebbero
formato il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni
di uso civico.
Sulla base di quanto precisato dal Commissariato per la
liquidazione degli usi civici il 23 marzo 1968, furono chiamati
alle urne i cittadini residenti nella frazione di Migliarino (in un
atto rilasciato dal Comune di Vecchiano, il 30 aprile 1968, la
frazione di Migliarino comprendeva gli abitanti di: Migliarino,
Malaventre, La Bufalina).
Il Prefetto della Repubblica incaricò il Sindaco del Comune di Vecchiano di avvisare gli elettori a partire dal giorno 22
agosto 1968, rendendo pubbliche le norme procedurali.
Ebbe così inizio la prima campagna elettorale per eleggere, fra i residenti della frazione di Migliarino, i cinque membri
che avrebbero fatto parte del Comitato.
31) Promemoria all'articolo apparso sul giornale «Unità» del 6 gennaio 1968 inerente alla
richiesta del partito comunista di un'inchiesta amministrativa e giuridica per terre vendute illegalmente dal Comune di Vecchiano. 1 febbraio 1968. Op. cit., pago 2.
32) Legge 17 aprile 1957 N. 278. Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata
dei beni civici frazionali. APPENDICE V.
39
Nell'occasione si formarono due liste:
- Lista n. 1 «Unità - Onestà - Democraziao "
- Lista n. 2 «Progresso - Civiltà»;"
ogni elettore poteva votare per un massimo di quattro candidati.
Il6 ottobre 1968 avvennero le votazioni, la lista n° l ebbe
la maggioranza dei consensi". Il Comitato fu rinnovato nel
1974 ed ancora nel 1986; in queste ultime elezioni vi fu un accordo fra le forze politiche presenti in Consiglio Comunale che
dette luogo ad una amministrazione unitaria tutt'ora in carica.
33) Elezioni per il Comitato per l'Amministrazione dei terreni civici di Migliarino. Proposte
per il programma per la lista unitaria n.1 APPENDICE VI.
34) Elezioni Amministrativa Separata Usi Civici. Proposte programma lista n. 2 APPENDICE VII.
35) Scheda elettorale elezioni 1968. APPENDICE VIII.
40
APPENDICE
APPENDICE I
CONVENZIONE 19 GENNAIO 1770:
1) - «Il Sig. Antonio Citti di mandarvi a pascolare n? 18 capi
tra vaccini e cavallini,
2) - Conte Gaetani n" 14 capi come sopra,
3) - Giuliano Prini n° 18 capi come sopra,
4) - Priore Della Seta n° 12 capi come sopra,
5) - Bati Medici per la commenda di Vecchiano n° 18 capi, e
con dichiarazione che detto respettivo numero non s'intendino
comprese le figliature se non compiuti i due enni di età.
E in rapporto al gius di legnare in detto tenimento di Poggio a Padule hanno la facoltà dette cinque famiglie di far carra
7 l'anno di legna stramazzate per ciascheduna, quattro carra
di stipa ed uno stollo parimente per ciascheduna e tutto il legname per il mantenimento dei loro propri attrezzi rustici per
il mantenimento delle loro rispettive capanne a forma dell'annessa nota segnata di lettera B data dalla Reverendissima Mensa; quali servitù di pascolo e di legnare le valutino scudi 160.2.15.
l'anno che portano di fondo scudi 5346.3.
43
APPENDICE II
TRIBUNALE DI PISA: SENTENZA 25 GIUGNO 1824
«Quindi se i prati producono l'erbe, se le selve producono ghiande e felci ed in queste raccogliensi il letame e se lapiscariae produce pesca in un luogo, paglie, cannella e serago in un altro,
sembra di giustizia che tutti questi prodotti debba nei limiti dei
propri mezzi l'usuraio godere».
44
APPENDICE 111
ISTANZA DEGLI ABITANTI DI MALA VENTRE:
24 MAGGIO 1874
Ill.rni Signori componenti il Consiglio Comune di Vecchiano
lì 28 maggio 1874.
I sottoscritti contribuenti del popolo di Malaventre comunità suddetta rappresentano alla S.S. ILL.me.
Che come è noto a cotesto Municipio spettano ai popoli
dei cinque comunelli o frazioni del comune, cioè S. Frediano
Sant' Alessandro a Vecchiano, Nodica Avane e Filettole lo esercizio della servitù di pascolo nel padule detto di Vecchiano di
proprietà dell'Eccellentissima Casa Salviati.
Che sono note altresì alle S.S. ILL.me le molteplici dispute che i rappresentanti di questi popoli utenti delle servitù promossero contro il proprietario del suddetto padule e che
risalgono al principio del secolo, la cui storia si trova registrata
nella sentenza del Magistrato supremo del 29 aprile 1808 nella
sentenza della Corte Imperiale del 25 aprile 1809 nella sentenza
della ruota di Pisa del 15 settembre 1826; del Supremo Consiglio di Giustizia del 16 maggio 1829 dalla Real Corte di Lucca
del 29 Agosto 1855 e dalla suprema Corte di Cassazione di Firenze del 18 settembre 1957 tutte pronunziate in senso contrario all'assunto sostenuto dagli uomini della rammentata
comunità.
Che è a cognizione dei sottoscritti, che mentre per le sufferite sentenze fu stablito che spetta al Duca Salviati il diritto
di ridurre a coltura il padule affetto dalla suddetta servitù, e
mentre il medesimo Signor Duca si era proposto di attivare nel
padule stesso la coltivazione del riso cotesto Municipio ha reputato opportuno provocare dal Tribunale notariale del terzo
Mandamento di Pisa apposito decreto nell'Il aprile in virtù del
45
quale da un lato è stata provvisoriamente inibita al Duca Salviati la prosecuzione dei lavori da esso iniziati per eseguire la
suddetta coltivazione e dell'altro è stato costretto il Sindaco,
come rappresentante cotesto Municipio a prestare allo stesso
Duca Salviati la cauzione giuratoria per rifondere ad esso i danni
ai quali anderebbe soggetto qualora nella causa in merito che
è già stata instaurata a risultare la ingiustizia della provocata
inibizione.
Che avuto riguardo che la servitù di cui si tratta e per la
quale si sostiene la disputa attuale, riguarda esclusivamente gli
uomini delle suddette cinque frazioni e costituisce un'interesse
tutto loro speciale, non risulta equo ne giusto che le spese relative e le conseguenze dannose che possono derivare dalla definitiva ( ), fossino a carico dei sottoscritti contribuenti della
frazione di Malaventre i quali non possono mai conseguire nessun vantaggio da quelle servitù, sia perché sono solamente godute dagli uomini dei rammentati cinque paesi ne rientrano nel
patrimonio comunale, sia perché non è da opporsi che spese
-analoghe possono effettuarsi per la frazione di Malaventre, ne
si tratta nel caso di spese obbligatorie e che siano del Municipio fatte nell'interesse della generalità dei comunisti, ma per
quello speciale degli uomini compresi nelle suddette frazioni,
interesse che d'altronde si sarebbe poturo tutelare come lo fu
altre volte, indipendentemente anche dal Municipio.
I sottoscritti pertanto all'appoggio delle surriferite ragioni
che sembrano loro fondate sui principii di gustizia, fanno risonante istanza alla S.S. Ill.me affinchè le spese che sarà per incontrare il Municipio nella disputa iniziata, non meno che quelle
che possono per avventura derivare in conseguenza delle possibili dei danni siano mantenute separate e ad esse venga provveduto per mezzo d'imposte speciali gravanti esclusivamente le
frazioni interessate, riservandosi i sottoscritti, ove non sia accolta la presente istanza, di provvedere al proprio interesse ai
termini di ragione, ed in conformità della legge vigente.
46
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77
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0
APPENDICE IV
N..
del prot. delle deliberaz.
·····1
COMUNE DI VECCHIANO
PROVINCIA
01 PISA·
'*
Estratto dal Protocollo delle Deliberazioni della Giunta Comunale
ADUNANZA
L'anno
311/1946 ..
del dì
millenovecentoq~~(J9~~)il
di.
............
a ore..........
..~J)l
del mese
ia una Sala del Palazzo Comunale si é .riunita la Giunta
. Comunale.
Degli Assessori comunali sono presenti N.........•••..
4...,..e assenti, sebbene invitati
N.
come segue:
EFFETTIVI
Preslnti
.
3. ..
SUPPLENTI
Assenli
81 ..
Prlsenti
Amnll
2.
:Bartal1n1Ginosi.
4·R1dondel.UDee1de1o
·al·
Hanno giustificato la loro assenza
. Pr.esiede l'adunanza
Sigg.
......
_
....
il Sindaco Sig.llaUa.el11811vano
Assiste il Segretario Comunale Sig. .... Dr •.
...
llau1.,Por.Da01ar1
incaricato della redazione del processo verbale ..
....Accertata la legalità del numero degli intervenuti,
all' ordine del giorno.
SI
passaa'lla
trattativa
degli affari {fosti
OGGETTO I A.l·':~'1?~:,:' II
CIVICI •
7Il:RRENl l'ROmITENTI
La Giunta
DALLA LIQUIDAzrON'!
DEGLI USI
Hun:1.oipo1e
Vista la deliberaz1ono n' 13 in data 29/1/1944 approvata con vieto
pre:tettiz1o n. 2050 Div. 2/ 1 in data 11/2/ 1944con cui V8ll8ODO ceduti
in af'titto ai Duoh1SBl.T.latipor 11 canone di E.. 40.000,- e per 11 P.t
riodo di un anno a far taIpo dal 1.2.19441 due poderi -oroo1ale- e
·Capannone· di ettari 40 pae8BU in proprietà ComUDOle
ln eegu1 to al.la liquic!aldone degli usi civici;
Considerato ohe 11 relativo contratto di aff1 tto lt stato regoJ.a:r,;.
mente di8dettato e ohe di OClll1tU18 accordo col Duchi salviati 1 predetti poderi resteranno a di8posizione di questo COIIllIlle
col: 1 febbraio
P.v. ;
Vlsta la deliberazione nO 32 in data 10/3/ 1944 COl1 cui vengono at
fi ttati per un anno, a. far t~
dal 1.2.1944 ed n I.. 80 lo stiora,
a oampornioli diveral ettari 80 di terreao, suddiviso in 63 a,ppesmmenti, oanpro prwven1entedall.a liquidazione degli ual civici;
CoNliderato ohe i relativi oontratti di affitto eono ••tati taDpestivamente disdettatti
allo &Copod1 uniformare 11 canone di aff1 tto
a:1prezzi attuali in al"moniadella BVOl.utas:l.one
monetaria,
Vista la deliberaldone N' 33 in data 10 marmo 1944approvata con
visto prefettiz10 n' 1959 Div.2/1 del 5/4/1944 con cui vengonoaffittati a.ll'1ng. DomenicoCrea, per un canone axm40 di E..5.400 per un
anno, a far tempo dal 1.2.1944 tre ettari di terremo di bonifioa ~
roti in proprietà oomunalein aoguito alla liquidwd.one ~
ua:1ot.vicil
Considerato ohe 11 relativo oontratto di affitto ~ stato regol6aenlIe di8dettato e ohe di oomuneaccordo oon l'affittaar1o
11 predetto tero'onore ••tel'll a dispos1z1one di questo Comunecol 1 f.bbrai.o p.v.,
R1tenuta la necees1tà di affittare per un anno dal 1.2.1946 al 31.1
194J 1 suddetti terreni a poreone l1eognose de,).CCID'Wl.,
UD1fOl'llaJl4o
perl)
l canone di nttitto
all'attuale
poter. di aèqu1sto d.lla aoneta,
Considerata l'1mIII1nensndell'lmmata agraria e 1& neoeeai. di r1nDo-are in parte 1 contratti g1~ Histenti
con oaa,pora1oli PC" ou1 ~ opportuno procedere all'affitto
invitando gli in .••••• ti a produrre la rioh1f.
sto. al Ccmuneche, n me.SIIO di 1mB COIII1D1ss1one
oo.posta da agricoltori,deciderà a ohi oonoedere in afti ttol
wreni a
Santi to l'Uffi010 Tecnico ooamnale,
A voti unanimi legalmente s)re881;
DELIBERA
1o) di dare in afii tto tutti
1 terreni d1vanu:Udi
alla liquidazione degli usi civici La
ne 001 prossimO 1 Febbraio 1946 per un anno, a
a. persone bisognose d.l COIaUl'18
ohe ne faotitmo
88gu1 to
proprietà oomunalein
dispoalsicme del COIQe.
frJr t.apo da tal. data,
riGhie.ta,
2°) di stabilire 11 canone d1 p..:tti tto del predetto terreno nelle seguenti
misura:
Terreni in looe.l1tà ":narrette."
L. 6.000 per ettaro
•
"
". 'l!rnv~a"
• 5.500
•
"
•
• "croo1ale"e
" 4.500 •
"
" "co.po.nnpne"
Il
• 4.000 " "
"Peo·
"
• "?unta Pisann"
• 5.000 • •
"
30) di riservarsi
di dare, con sePf.'.ratoP?O~d:1mento, denunzill
dell'lDDlontare ocmpl.esB1vo
di questa entrata.
Il rimborso di raccolti pendenti a valore d.lle ee.lori. riBU!
te'anno comeparti te d1 g1ro.
•
APPENDICE
LEGGE
17 APRILE
V
1957, n.278.
COSTITUZIONE
DEI COMITATI PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; .
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
All'amministrazione
separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio
seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed
iscritti nelle liste elettorali.
Il Comitato dura in carica quattro anni.
Art. 2
Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge,
il prefetto, sentiti la Giunta Provinciale Amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all' art. l.
Ogni elettore vota per quattro candidati.
Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla
52
manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche
di scrutinio, nonchè ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli
Comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Art. 3
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età.
Art. 4
Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni
successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia.
Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il
ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli
74 e 75 del testo unico S'àprile 1951 n. 203 modificati dall'art.
43 della legge 23 marzo 1956 n. 136.
Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del
presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza
relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
53
Art.5
È abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico del-
la legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto
3 marzo 1934 n.383.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarIa
e di farIa osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 aprile 1957.
GRONCHI
Segni - Tambroni - Colombo
Visto, il Guardasigilli: Moro
54
APPENDICE VI
ELEZIONI PER IL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE
DEI TERRENI CIVICI DI tllGLIARINO
~OPOSTE
PER IL PROGRAMMA PER LA LISTA UNITARIA
N. l
La convocazionedelle elezioni del Comitato per L'Amministrazione separata dei beni civici (terreni comunali) della Frazione di Migliarino e Bufalina rappresenta un importante successo delle popolazioni interessate
di
tutto i! Comune centrogli arbitrii, le illegalità e le manovre della giunta comunale di centro-sinistra che hanno a più riprese violato i .loro indiscussi diritti. Si tratta di 100 ha. di terreno pervenuti al Comune dopo una battaglia
contro gli usurpatori, Duchi Salviati, dei loro diritti secolari all'uso civico su
tutto il territorio della frazione: Resta, comunque fermo il fatto che tali terreni furono passati al Comune di Vecchiano perché li amministrasse,' con apposita gestione, per conto dei cittadini interessati. Dopo la caduta del fascismo il Comune stante la grave situazione .economica ed in attesa 41 soluzione
definitiva concesse detti terreni in affitto a coltivatori bisognosi o con poca
terra con un canone simbolico. Ciò non ledeva in nessun modo i.diritti di tutta la popolazione e non pregiudicava una soluzione conforme alla legge ed
agli interessi collettivi.
e
! .
, Con la. venutadel centro-sinistra é.nuovamente cominci~ta la usurpazione dei diritti popolari. Infatti,' per prima cosa i! Sindaco Orsini ha disdetto
ìllegalmente tutti gli affittuari, ha preteso di riassegnare la-terra, secondo criteri di parte', tramite uaacommissione
composta da partitie non con le rappresentanze -sìndacali o dei sindacati contadini, ha tentato di raddoppiare i!
canone dei nuovi affitti, tutto ciò calpestando anche-precisi disposti delle leggisullaproroga
dei contratti agrari edell'equo.canone.inaffitto.
Inoltre servendo si di un regolamento illegale e mai reso esecutivo. persino dall'autorità
tutoria.vhavenduto
una parte dei.terreni a trattativa privata ed a sole 100 lirei! mq. -.
Persanzionare la vendita e superare i precisi impedimenti d'ella legge, la
giunta di Centro-sinistra ha persino tentato di far-passare terreni intensamente coltivati.perbosco
o pascolo incolto. In tutto 'i! susseguirsi di questi atti
ingiusti ed 'illegali la giunta di centro-sinistra non ha mai sentito il bisogno ed
il dovere di consultare ilegittimi .proprietari.icioé i cittadini delle frazioni interessate, ha agito come se fosse un affare proprio,northa
tenuto conto delle precise ed argomentate denuncee indicazioni dell'opposizione di sinistra,
. .ha confidatonella propria capacita dimanovra,riell'appoggio
e nella coper .•
tura dell'autorità
.tutoria e ,del governo.
.
.
_.
.
~.,
.,
Ma tutto ciò aa suscitato .sdegno e opposizione' nella popolazione. La
, ferma reazione dei cittadini e della opposizione di sinistra, sfociata in una
I
1-
precisa e circostanziata denuncia all'autorità tutoria ed alla magistratura, ha
imposto l'alt alla catena di illegalità della giunta e costretto il Preretto a convocare le elezioni del comitato che dovrà amministrare separatarnente i terreni sulla base della legge e della volontà dei cittadini.
Queste elezioni devono rappresentare perciò il momento del pieno e
completo ristabilimento del diritto di tutti i cittadini su tutti i terreni, compresi quelli venduti (ferme restando le responsabilità penali che dovranno essere accertate dalla magistratura) per utilizzarli secondo gli interessi di tutti.
E per questo é necessario che i responsabili di questi atti siano sconfitti.
Le forze del centro-sinistra si propongono di continuare sulla stessa strada.
Gli interessi della popolazione sono dall'altra parte.
La lista di unita cittadina, sostenuta dal PCI, dal PSIUP e da indipendenti é la sola che può garantire il pieno ristabilimento dei legittimi diritti
delle popolazioni; la più rigorosa onesta, la più profonda democrazia.
Il suo programma si richiama a questo, trova fondamento nella legge,
nelle rivendicazioni popolari, nella esigenza di sviluppo economico della zona.
In particolare
é
necessario:
l) - Annullamento di tutti gli atti ingiusti ed illegali quali le condiiio-
nicontrattuali ed il canone imposto agli attuali àffittuari, degli ai.ti di vendita dei terreni.
2)~
Approntamento di un piano di trasformazione agrario ed industria. le dei terreni secondo le esigenze di un razionale sfruttamento del
suolo; delle risorse ittiche e faunistiche e dello sviluppo di un tipo
di industria che consenta prima di tutto la lavorazione e trasforma- .
zione dei prodotti agricoli della zona, sottraendo cosi i produttori
al taglieggiamento della attuale speculazione e favorendo lo sviluppo della occupazione.
Percio il comitato amministrativo, una volta eletto, insieme alla elaborazione del programma di trasformazione, svilupperei una iniziativa unitaria per la formazione di una cooperativa di cittadini
interessati (attuali coltivatori ed altri) che in collaborazione con altri organismi economici, sindacali e con glì enti locali, si proponga
di realizzare tali trasformazioni richiedendo per questo i necessari
contributi dello stato come previsto dalla legge.
La istituzione della cooperativa non significa che, ove i cittadini interessati lo desiderino, che la terranon sia assegnata in modo singolo a coltivatori, ma cio non deve impedire una visione unitaria di
sviluppo e l'interesse collettivo di tutta la popolazione. E' questa
la sola via per utilizzare questi terreni per lo sviluppo economico
ed industriale, in quanto rende possibile il sorgere di industrie non
nocive {inquinamento acque e terreni) ottemperando al dettato
della legge che vieta comunque la vendita dei terreni ad altri. Su
questa base saranno esaminate tutte le possibilità di insediamento
industriale che comunque presuppone precise scelte urbanistiche e
di piano regolatore da parte del Comune, cosa ancora non realizzata
E' certo che questa non é una via semplice o facile, richiede l'impegno di lotta di tutte le popolazioni, si inquadra,in una linea politica di sviluppo che vede alla propria base la riforma agraria, nuovi
rapporti fra citta e compagna, l'interesse collettivo e l'intervento
pubblico nel campo industriale. Una alternativa valida non esiste.
Al di fuori di cio come dimostra l'esperienza e la grave situazione
economica di Pisa e della sua provincia, vi sono solo speculazioni,
illusioni, aggravamento delle condizioni dei lavoratori.
Insieme a queste proposte di massima che devono essere a base di una
discussione democratica con tutta la popolazione e perché bisognose di arricchimento e modifiche, la lista unitaria prende solenne e preciso impegno di
sottoporre ad approvazione di tutti i cittadini le soluzioni concrete per i terreni e per le altre iniziative sia attraverso la convocazione di assemblee, sia
istituendo un referendum.
E' con questi precisi impegni,
dati che la lista unitaria garantisce
Malaventre il pieno ristabilimento
centro-sinistra e l'utilizzazione dei
con la capacita e l'onesta dei suoi candia tutti i cittadini di Migliarino - Bufalina,
dei diritti minacciati dalle manovre del
terreni secondo le esigenze di tutti.
Unita - onesta - democrazia non sono uno slogan s, ma una precisa esigenza dalla quale gli altri si sono allontanati e che ora devono di nuovo trionfare. Per questo, chiediamo a tutti i cittadini, la collaborazione per l'arricchimento del nostro' programma, attraverso le proposte e i suggerimenti che
ognuno riterrà utili e necessari.
Per questo chiediamo consensi e adesioni alle forze politiche e democratiche che hanno espresso questo programma e la lista dei candidati perché,
dopo aver smascherato e sconfitto l'Orsini e la giunta di centro-sinistra vogliono continuare la fattiva opera in difesa degli interessi popolari delle frazioni contro coloro che invece, sino ad oggi, si sono adoperati per togliere al
popolo quel che era del popolo.
U N I T A'
L I ST A
- O NE
N. 1-
Migliarino - Settembre 1968
S T A'
.
-
DEMOCRAZIA
APPENDICE VII
Elezione Bmministrazione separata
USI GIVIGI
anno' gli
Dopo oltre venti anni il 6 di ottobre del corrente
tori della frazione
di Malaventre,
mati ad eleggere il Consiglio
usi civici in favore
avviene
maggioranza
I comunisti
sono una vittoria
per
volontà
detto,
popolare,
avere risolto il problema
Quali interessi
a risolvere
Pertanto,
sono
beni
chia-
inerenti
dell' Amministrazione
in un
però
loro manifesto,
essi hanno
gli
Comunale
che
dimenticato
dell' Amministrazione
dell' Amministrazione
si nascondevano
le
elezioni
che dal 1944
Comunale
senza
separata.
dietro
i comunisti,
se' mai
é
sz
questo problema?
vittoria
Amministrazione
dei
di centro - sinistra.
hanno
al 1964 sono stati alla Direzione
provveduto
e La Bufalina
delle sopra dette popolazioni.
Tutto ciò
e della
Migliarino
di Amministrazione
elet-
popolare
democratica
sì perché
e popolare
voluta
e realizzata
dalla
di centro - sinistra.
Cittadini!
Con il vostro voto il 6 di ottobre
la sua zona industriale
con un primo
di n. 689 - 832 unità
ad un' assunzione
Una tale prospettiva
di tutto il territorio
I paesi,
per volontà
Comunale,
se
Migliari1Jo
avrà
n. 15 fabbriche
di
pari
lavorative.
per Migliarino,
la sua economia, l'economia
difficilmen te si ripeterà.
i comprensori
dell' uomo,
deciderete
nucleo
territoriali
si trasformano
oggi queste possibilità
per iniziativa
sono nel giudizio
e
democra-
tico degli elettori di Migliarino.
La Giunta
l'espressione
e da la sua piena
e
Comunale
ha piena fiducia
del libero voto che in Italia
strumentale
fiducia
quelle
che
piena
occupazione
sono
democrazia
-ai 100 per
alla lista n. 2 che non . i una
ma è composta
derea
nella
é garantito
le
di uomini
onesti
aspettative
di
-e
nel-
e
cento
lista politica
capaci di saper rispon-
Un futuro. che garantisca
alle vecchie e nuove generazioni.
-f.to La Giunta
-
Munic:·ipale
la
P. S. - AI fine di eliminare ogni speculazione ed ogni falsa interpretazione riportiamo qui di seguito l'elenco delle ditte che hanno già approvato i progetti per la costruzione di fabbriche ed il contratto
al quale sono state
sottoposte per i vincoli imposti dal Consiglio Comunale:
1) Riseria Toscana
6 - 18 dipendenti
2) Barsuglia Enzo
30 - 40
Segheria ed imballaggi
3) SOPROBI
40 - 50
4) Cortopassi Giulio
Magazzini Generali
10
5) lazzeri
Industrie Chimiche
60
6) IlAlFlEUR
25
7) Monetti
Costruzioni Metalliche
30 - 40
8) Pieralli e Casini
Maglificio
30 - 40
9) Marrati Nedo
Lavorazione Metalli
6 - 10
30' - 40
10) FlORENGAS
11) Tognetti Dino
8 - 12
Officine Costruzioni in ferro
12) Camporese Antonio
6 - 12
Industria Termogalvanica
13) Ditta Neon Etruria
30 - 40
14) UittaPierm:'ci PiercaTlo Lav.materie
15) Societa "AMADA"
plastiche
Confezioni italiane
28-35
350 -400
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
'"
Questo
il contratto:
OMISSIS
"l'obbligo
terreno,
da parte
anche
in
dell' acquirente
e degli
parte
scopi
ad
altri
aventi
se
non
causa
a
a quelli
non
adibire
per cui
è
il
stato
acquistato."
OMISSIS
"l'obbligo,
ancora,
costruenda
d'opera
azienda
locale,
cessionari
dell' acquirente
dei
non meno
cooperandosi
terreni,
caso di inadempimento
lavorativa
assunta
di costruire
all' attività
produttiva:
acque
reflue,
strade
col Comune
familiari,
una penale
di
a detta
a proprie
diramazione
interne
aventi
causa
dell' 80 % (dico ottanta
o loro
in meno
"l'obbligo
e degli
ad
per-cento)
ad avere la priorità
sotto
comminatoria
L. 3.000
giornaliere
percentualité
spese tutte
d'acqua,
assumere
gli ex
di
dell' azienda,
con-
pagare
ogni
rileva bile dal libro
in
unità
paga;"
indispensabili
di energia elettrica,
nel comprensorio
della mano
per
le infrastrutture
nella
convoglio
di
ecc."
OMISSIS
É emessa l'ipoteca
altro scopo ritorna
nessuna
possibilità
legale perchè
di proprietà
di rivalsa
sfl
il terreno vemsse
dell' Amministrazione
da parte
usato
Comunale,
ad
senza
dell' acquirente.
VOTA LISTA
N. 2
Lomi Giulio
Mori Artivio
Tabucchi Giordano
Vannozzi Pierano
Civiltà
APPENDICE
COMUNE
DI
VIII
VECCHIANO
Elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni
CIVICI
delle Frazioni di MIGLIARINO, BUFALINA e dell'abitato di MALAVENTRE
COMPONENTI DA ELEGGERE N. 5
AVVERTENZA
Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di 4 candidati.
~"DCII••t\"
I
~
I
T
JilJi
I~
I_I
CIVll~ç.
D
1.
FRANCESCHI Edilio
D
1.
D
2. CANARINI Raffaello
D
2. MONI Artivio
D
3. VANNI Bruno
D
3. TABUCCHI Giordano
D
4.
D
4. VANNOZZI Pierano
PANICUCCI Romano
LOMI Giulio
TAVOLE
1) MIGLIARINO NEL 1746: Tenuta di Migliarino prima delle
modifiche attuate dalla casa Salviati.
2) MIGLIARINO NEL 1830: Tenuta dopo le prime trasformazioni territoriali avvenute a partire dalla fine del '700.
3) PLANIMETRIA DEL LAGO DI MASSACIUCCOLI E
PADULI ADIACENTI (XIX sec.): Sono visibili le zone
umide, compreso il padule di Malaventre, le zone asciutte
come la tenuta di Poggio a Padule.
Il confronto delle tre carte fornisce indizi utili per rilevare
la zona in cui ricadevano le servitù di pascolo, pesca e legnatico degli abitanti della comunità di Malaventre.
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0
DI
V E C C H I AON O
MACCHIA
DI
MIGLIARINO
..
TAVOLA 4: La zona tratteggiata indica i presunti confini enunciati nella concessione fatta dall' Arcivescovo Ubaldo Lanfranchi, nel 1197, agli abitanti della comunità di Malaventre.
DI
-,
p.
o
"6
/
TAVOLA 6: Chiesa di Malaventre.
,
TAVOLA 7: Interno -lato corrispondente all'ingresso originario nella prima edificazione.
(
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~
TA VOLA 8 - 9: Capanne utilizzate dagli abitanti della zona in
un primo momento come abitazioni, successivamente come cantina o ricovero per gli attrezzi.
. ,
"
J
TAVOLA 10: Particolare della copertura in serago delle capanne. Pianta dalla foglia tagliente adatta allo scopo prescelto per
la sua caratteristica forma a "V" che permette all'acqua di scivolare via.
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~.;.1ç..L
TAVOLA 11: Vecchiano, Il Capannone (Cartolina postale del
1902). Edificio a pianta ottagonale. Testimonianza del tentativo, andato fallito, di prosciugare il padule di Vecchiano, nel
XVII secolo, con l'ausilio di mulini a vento. Autore di tale progetto fu Pietro Vandestratem (Vanderstratte).
TAVOLA 12: Residuo dell'edificio ottagonale, situato tra i terreni di uso civico della frazione di Migliarino.
BIBLIOGRAFIA
1976 - La storiografia urbanistica. Atti del l o convegno internazionale di storia dell'urbanistica - Gli studi di storia
urbanistica: confronto di metodologie e risultati - Lucca 24-28
settembre 1975.
'CISCU
DUBY Georges - L'arte e la società medievale. Editori Laterza
1981.
HERLIHY David - Vita economica e sociale d'una città italiana - Pisa nel duecento. Pisa Nistri Lischi 1973.
MATTEUCCI Monica - Storia del territorio della tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della famiglia
Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Università degli
studi di Pisa 1986-87.
Archivio
Storico Comune di Vecchiano
- Registro - Deliberazioni del Consiglio Comunale dal dì 19
luglio 1914 al lO giugno 1923.
Collocazione: 19-A (4). Istanza dei contribuenti della frazione
di Malaventre per il ripristino dei diritti di pesca - pascolo e legnatico afavore di quella frazione. Relazione dell'ing. Ceccherini nella seduta del 9 febbraio 1919. 28 maggio 1874.
- Istanza degli abitanti di Malaventre 24 maggio 1874.
COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
SEPARATA DEGLI
USI CIVICI DELLA FRAZIONE DI MIGLIARINO
Legge 16 giugno 1927, n.1766 - Usi civici.
Legge 26 febbraio 1928, n.332 - Usi civici
81
I"
COR TE DI CASSASSIONE DEL REGNO - (Prima sezione
civile).
Sentenza 27 marzo - 20 maggio 1940 XVIII. Duchi Salviati (ricorrenti) contro Comune di Vecchiano (resistente). Usi civici
di Malaventre. Pisa Tipografia Moderna 1940 XVIII.
Atto di Transazione degli usi civici a favore degli abitanti della
frazione di Malaventre del Comune di Vecchiano.Roma 20 ottobre 1943.
COMUNE DI VECCHIANO - Estratto del Protocollo delle Deliberazioni della Giunta Comunale. Oggetto: «Affitto di terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici». 3 gennaio 1946.
LEGGE 17 APRILE 1957, n.278: Costituzione dei Comitati per
l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.
COMUNE DI VECCHIANO - Estratto dal Protocollo delle Delibere del Consiglio Comunale. Oggetto: «Concessioni in proprietà di lotti di natura patrimoniale per insediamenti di imprese
a carattere artigianale e di piccole industrie». 2 febbraio 1967.
PREFETTURA DI PISA - n. 1776/4 Div. n.993 Reg. Spec. La
Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta dell' Il marzo
1967.
COMUNE DI VECCHIANO - Estratto dal Protocollo delle Deliberazioni della Giunta Comunale. Oggetto: «Provvedimento
della G.P.A. n.1776 / 4, Div. n. 993 Reg. Sped. dell'lI marzo
1967 inerente l'approvazione a condizioni e suggerimenti della
delibera n.l del 20 gennaio 1967 avente per oggetto: Concessioni in proprietà di lotti di terreno di natura patrimoniale per
insediamenti di imprese a carattere artigianale e di piccole industrie che vengono fatti propri dall' Amministrazione Comunale» 4 aprile 1967.
82
COMUNE DI VECCHIANO - Oggetto: Interrogazione
del9
maggio 1967.
COMUNE DI VECCHIANO - Estratto dal Protocollo della deliberazioni
in proprietà
diamenti di
17 maggio
del Consiglio Comunale. Oggetto «Concessione
di lotti di terreno di natura patrimoniale per inseimprese a carattere artigianale e di piccole industrie.
1967.
Pantaleone A.
PROMEMORIA
all'articolo apparso sul giornale «Unità» del
6 gennaio 1968 inerente alla richiesta del partito comunista di
un'inchiesta amministrativa e giuridica per terre vendute illegalmente dal Comune di Vecchiano.
1 febbraio 1968.
Gioiello Orsini: Pro-memoria del Sindaco di Vecchiano s.d.
TRIBUNALE DI PISA - Decreto di archiviazione. n. 168/68-C
16 maggio 1968.
COMUNE DI VECCHIANO - certificato - 30 aprile 1968.
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA - n. 1423/3
Div. II!. Pisa 19 luglio 1968.
TAV. 1-2-3: Da Matteucci M. Storia del territorio della Tenuta di Migliarino. (Costituzione e sue modifiche ad opera della
famiglia Salviati dalla fine del '700 ai primi del '900). Università degli Studi di Pisa 1986-87.
TA V. Il: Il Capannone. Cartolina postale del 1902. Gentilmente
concessa da Chicca Ernesto.
Fotografie
di Monica Matteucci.
83
I
INDICE
Le origini
I,
~
Pago 9
Liti sentenze e transazioni
»
15
La transazione del 20 Ottobre 1943
»
23
I beni di uso civico amministrati dal Comune di Vecchiano
»
29
Prima elezione del Comitato per l'amministrazione separata
dei beni di uso civico
»
35
Appendici
»
41
Tavole
»
63
Bibliografia
»
81
STAMPATO
DALLA BANDECCHI & VNALDI
IN PONTEDERA
j
GENNAIO
1989
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Storia dei beni di uso civico di Migliarino