MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLUCCI – REGGIO”
Via Pirandello, 7 – 03036 ISOLA DEL LIRI (FR)
Cod. fiscale 91026710607 – Cod. Istituto FRIS02600D
Tel. 0776/808359 telefax 0776/807320 http://www.ipsia.fr.it -mail: [email protected] - [email protected]
SEDI ASSOCIATE:
I.T.Industriale “Reggio” – ISOLA DEL LIRI – Via Pirandello, 7 – Cod. Istituto FRTF026012
I.P.I. Artigianato “G. Nicolucci” – ISOLA DEL LIRI – Via Pirandello, 7 - Cod. Istituto FRRI026015
I.P.I. Artigianato – Corso Serale – ISOLA DEL LIRI – Via Pirandello, 7 - Cod. Istituto FRRI01651X
I.P. Artigianato S.S. “G. Nicolucci” di SORA, Via M. Lucarelli tel. 0776831795 - Cod. Istituto FRRI026026
I.T.A.S. di SORA, Via Trieste, 4 – Tel. 0776831282 . Cod. Istituto FRTE026017
I.T. Industriale – Settore Tecnologico - Monte San Giov. Campano – Via Pozzo San Paolo - Cod. Istituto FRTF026023
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Raffaele REGGIO”
ISOLA DEL LIRI
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO “Giustiniano NICOLUCCI”
sede di ISOLA DEL LIRI
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO “Giustiniano NICOLUCCI”
sede di SORA
ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI
sede di SORA
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE Sezione GRAFICA E COMUNICAZIONE
Sede di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
INDICE
Pag.
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Organi Collegiali
Scuola e Organi Collegiali
Convocazione e validità delle sedute
Discussione ordine del giorno
Processo verbale
Membri degli Organi Collegiali nominati in seguito ad elezioni
Programmazione
Consiglio di Istituto (CdI)
Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
Collegio dei Docenti
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Consigli di classe
CAPO II
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Alunni
Diritti e doveri
Norme di comportamento
Diritto di trasparenza nella didattica
Assemblee studentesche
Assemblee studentesche di classe
Assemblee studentesche di Istituto
8
8
8
9
10
10
10
CAPO III
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Personale
Docenti
Collaboratori scolastici
Personale Tecnico
Personale Amministrativo
11
11
12
13
13
CAPO IV
Art. 22
Art. 23
Genitori
Indicazioni generali
Diritto d’Assemblea
13
13
14
CAPO V
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Assenze, ritardi, uscite anticipate
Assenze
Ritardi
Uscite anticipate
Permessi permanenti
14
14
15
15
16
CAPO VI
Art. 28
Art. 29
Intervalli
Permessi di uscita dalle aule
Intervalli e servizio di ristoro
16
16
16
CAPO VII
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Servizi scolastici sussidiari
Sussidi didattici
Sala e strutture audiovisive
Biblioteca
Uso degli strumenti di scrittura e di duplicazione
16
16
16
16
17
CAPO VIII
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Aule speciali, Laboratori, Palestre
Definizioni
Norme generali di comportamento
Uso dei laboratori e delle aule speciali in ore non curricolari
Personale
Materiali
17
17
17
18
18
18
2
CAPO IX
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Sicurezza e salute
Norme di comportamento
Infortuni
Infortuni in laboratorio o in palestra
Infortuni durante le visite didattiche o i viaggi di istruzione
Infortuni occorsi in servizio al personale
19
19
20
20
21
21
CAPO X
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Comunicazioni
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
Comunicazioni docenti – genitori
Informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa
21
21
22
22
CAPO XI
Art. 47
Art. 48
Accesso alla scuola
Accesso di estranei ai locali scolastici
Mezzi di trasporto
22
22
22
CAPO XII
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Visite didattiche, viaggi di istruzione
Attività didattiche all’esterno della scuola
Visite guidate
Viaggi di istruzione
Accompagnatori
Attività sportiva esterna
23
23
24
24
25
25
CAPO XIII
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Regolamento di disciplina
Premesse
Sanzioni e interventi educativi correttivi
Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
Modalità di irrogazione delle sanzioni
Corrispondenze mancanze – sanzioni
Organo di garanzia e impugnazioni
Regolamento dell’Organo di garanzia
25
25
26
26
26
26
27
27
CAPO XIV
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Regolamento sul divieto di fumo
Finalità
Locali e aree soggetti al divieto di fumo
Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto
Sanzioni e multe
Norma finale
28
28
28
28
28
29
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Comunicazione alla famiglia infrazione divieto di fumo
Comunicazione allo studente infrazione divieto di fumo
Verbale di contravvenzione amministrativa
Autorizzazione preventiva della famiglia
30
30
30
31
32
3
CAPO I – Organi Collegiali
Art. 1 - Scuola e organi collegiali
La scuola è formata dagli alunni e da tutto il personale che lavora per la loro maturazione umana,
sociale e intellettuale. La partecipazione al governo della scuola si attua attraverso gli organi
collegiali: Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio Docenti, Consigli di Classe.
Art. 2 - Convocazione e validità delle sedute
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti.
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta o con un anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni
d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e
deve essere affissa all'albo.
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non
ancora sostituiti.
Art. 3 - Discussione ordine del giorno
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta
eccezione per i casi in cui il segretario è indicato dalla Normativa.
2. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno (OdG)
nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'OdG sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutte le sue
componenti e validamente costituito, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole
di tutti i presenti.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente
l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta
dovrà essere mantenuto lo stesso OdG.
5. Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione
pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione
sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla
mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
6. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione
palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.
7. Con le stesse modalità della mozione d’ordine i componenti gli Organi Collegiali possono
proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici
argomenti.
8. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire
sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente
necessario.
9. Il Presidente ha la facoltà di replicare ai consiglieri, quando sia posto in discussione il suo
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento o alle
norme generali che regolano l’andamento della riunione.
10. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni
di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o
contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve
essere riportata nel verbale della seduta.
11. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la
parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
12. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad
alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
4
13. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
14. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
15. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
16. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. Le astensioni sono considerate voti non
validamente espressi ai fini della determinazione della maggioranza.
17. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e
non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è
diverso da quello dei votanti.
18. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà
infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 4 - Processo verbale
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei
presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, l'OdG).
2. Per ogni punto all'OdG si indicano in modo sintetico le considerazioni emerse durante il dibattito,
quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei
voti favorevoli, contrari, astenuti).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la propria motivazione
espressa sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da
trascrivere a cura del segretario sul verbale.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate,
timbrate e firmate dal Dirigente scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati
progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono essere redatti direttamente sul registro,
oppure, se prodotti con mezzi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine
dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente scolastico.
8. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile
per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
Art. 5 - Membri degli Organi Collegiali nominati in seguito ad elezioni
1. I membri eletti dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti
per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta
all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
2. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono
date dinanzi all’Organo Collegiale.
3. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
4. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive
ed irrevocabili.
5. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno
titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo
Collegiale medesimo.
6. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
7. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni
anno scolastico.
8. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata
dell’Organo collegiale.
Art. 6 - Programmazione
5
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività
stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui
sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 7 - Consiglio d'Istituto (CdI)
1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente scolastico.
2. Nella prima seduta, il CdI è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti
dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio
segreto. Sono candidati tutti i genitori membri. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti,
sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete
la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
3. Il Consiglio d’Istituto, può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del
Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice
presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente.
5. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Dirigente
scolastico.
6. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente su proposta del Dirigente scolastico.
7. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire
nell'ordine del giorno della riunione successiva.
8. Il Consiglio d’Istituto, può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori;
può inoltre costituire commissioni.
9. Al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, Il Consiglio d’Istituto, può deliberare le
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
10. Possono far parte delle commissioni i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle
varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
11. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite
dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al
lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente.
Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
12. Le sedute, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si
svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
13. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non
pubblica.
14. La pubblicità degli atti avviene mediante pubblicazione in apposita sezione dell’albo
dell'istituto, sul sito web della scuola.
15. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10
giorni.
16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria
dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni
dalla presentazione. La richiesta scritta deve essere indirizzata al Dirigente scolastico.
17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato.
18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per
iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà
dichiarato decaduto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta
6
del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze
attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente.
Art. 8 - Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (GE) composta da un
docente, un componente del personale ATA, un genitore ed uno studente, secondo modalità
stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza
dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge anche la funzione di
Segretario della Giunta stessa.
3. La GE prepara i lavori del CdI, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta
informazione.
4. La convocazione della Giunta è obbligatoria per la predisposizione del Programma annuale e
per la determinazione della pianta organica degli assistenti tecnici.
Art. 9 - Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti (CD) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte
relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
Art. 10 - Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è eletto in seno al Collegio docenti ai sensi
dell’art. 11 del D. L.vo n. 297/95 ed è costituito, oltre che dal Dirigente scolastico, che ne è il
Presidente, da 4 docenti quali membri effettivi e da 2 docenti quali membri supplenti. Il Comitato
dura in carica un anno scolastico.
2. Il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico per la valutazione del servizio richiesta da
singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore
all'ultimo triennio;
3. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato stesso,
ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.
4. Il Comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste degli artt. 440 e
501 del D.L.vo n. 297/94 in materia di anno di formazione del personale docente e di riabilitazione
del personale docente.
Art. 11 - Consigli di Classe
1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta
scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
2. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe ed è convocato, a
seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero
con la sola presenza dei docenti.
3. In assenza del Dirigente e del Coordinatore di classe il Consiglio è presieduto dal docente più
anziano in servizio.
4. La seduta è verbalizzata dal Segretario, nominato dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico e in
sua assenza dal docente più giovane in servizio, esclusi i supplenti temporanei.
5. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
7
CAPO II - Alunni
Art. 12 - Diritti e doveri
1. Gli alunni sono i soggetti dell'apprendimento e hanno l’obiettivo di raggiungere il successo
formativo; partecipano all'attività scolastica in modo attivo e responsabile e sono titolari di diritti e di
doveri.
2. Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni
formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
3. I rapporti tra gli alunni e il personale della scuola si basano sui principi di pari dignità e
distinzione dei ruoli, sul rispetto reciproco e sulla collaborazione per la realizzazione degli obiettivi
della scuola.
Art. 13 - Norme di comportamento
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e dei
compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a contribuire alla maturazione umana, sociale, intellettuale di tutti
frequentando regolarmente le lezioni, favorendone lo svolgimento e assolvendo assiduamente agli
impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e
programmate in tempo utile dal consiglio di classe.
3. Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto delle giustificazioni personale che è uno dei
mezzi di comunicazione tra scuola e famiglia.
4. Gli allievi sono ammessi nell’atrio dell’Istituto alle ore 8,00; alle 8,05 (suono prima campana o
sirena) sono ammessi in classe; alle ore 8,10 (seconda campana o sirena) iniziano le lezioni.
Soltanto in caso di maltempo è consentito l’accesso nell’atrio prima delle ore 8,00.
5. Dopo le ore 8,10, fino alla fine della prima ora, è consentito l’accesso diretto degli allievi alle
classi: il docente della prima ora annota sul registro di classe il ritardo specificando se è giustificato
o ingiustificato. Il docente della prima ora valuta la giustificabilità del ritardo tenendo conto della
documentazione presentata dall’allievo, delle spiegazioni verbali e della frequenza dei ritardi di
entrata. Il ritardo considerato ingiustificato deve essere giustificato dal genitore dell’allievo sul
libretto delle giustificazioni entro tre giorni dall’evento; nel caso non si adempia a questo obbligo il
ritardo viene considerato elemento negativo ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento.
6. A partire dall’inizio della seconda ora l’ammissione in classe dell’allievo è consentita soltanto
previo biglietto di ammissione di un collaboratore del Ds o di un responsabile di sede; sul biglietto
di ammissione sarà indicato se il ritardo è giustificato o ingiustificato con le successive
conseguenze già descritte.
7. Gli alunni assenti dovranno presentare la giustificazione al rientro a scuola. Le assenze devono
essere giustificate dai genitori (nell’ipotesi che essi non siano economicamente indipendenti), o da
chi ne fa le veci, tramite l'apposito libretto. Gli alunni maggiorenni possono firmare le giustificazioni
delle assenze solo se preventivamente autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci. Le
giustificazioni devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione
all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta
a malattia supera i cinque giorni (e dunque dal settimo giorno dall’inizio della malattia), al rientro
occorre presentare una certificazione medica che certifichi che l’alunno può riprendere
regolarmente le lezioni. Le assenze non giustificate influiranno sul voto di Comportamento.
8. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, la scuola si metterà in
contatto con la famiglia anche degli alunni maggiorenni.
9. Quando le assenze o gli ingressi in ritardo sono numerosi, saranno informati i genitori.
10. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni
devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla
classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. Durante gli spostamenti interni gli
alunni non possono sostare nel cortile ed utilizzare i distributori automatici. Nelle aule è proibito
mangiare e bere durante lo svolgimento delle lezioni.
11. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo
con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità ovvero
dal personale ausiliario a cui vengono affidati dall'insegnante.
12. Gli alunni possono accedere alla segreteria secondo gli orari di ricevimento affissi.
8
13. Durante l’ intervallo sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono
diventare pericolosi. In ogni caso gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei
collaboratori scolastici.
14. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di
igiene e pulizia, evitando danni o scritte sui muri e sulle porte. In caso di uso irregolare, ne sarà
limitato il tempo di apertura, per facilitare il controllo e la pulizia.
15. Poiché tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze
di altri, saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni
sia all'interno della scuola che fuori.
16. Per mantenere un ambiente scolastico il più possibile accogliente e, contemporaneamente
limitare il più possibile l’impatto ambientale, nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per
la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
17. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente i nominativi degli alunni o
le classi che non rispettano queste regole.
18. Gli alunni sono tenuti a rispettare i collaboratori scolastici e a seguire le loro indicazioni in
particolare quando sono incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
19. Gli alunni che, per motivi di salute, non potessero seguire le lezioni di Educazione Fisica
dovranno presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero, firmata dal genitore,
unitamente al certificato medico. L'esonero non li esime dalla partecipazione alle lezioni, ma
soltanto dalle attività motorie.
20. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi della Gioventù,
dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute, uno cumulativo per tutte le attività
all'inizio dell'anno.
21. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le attività didattiche. Durante le
ore di lezione i cellulari devono essere tenuti spenti e non a portata di mano. Non è consigliabile
portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali
furti. In caso di utilizzo del cellulare da parte di un alunno esso deve essere consegnato al docente
e da questi riconsegnato al termine dell’ora. In ogni caso l’utilizzo deve essere sanzionato con una
nota sul registro che concorre all’attribuzione del voto di Comportamento. In ogni caso, la ripresa
di immagini di alunni, docenti e personale della scuola da parte di alunni in ambito scolastico per la
condivisione o la diffusione senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico sarà considerata
violazione della privacy e all’occorrenza anche danno all’immagine dell’Istituzione. Il Dirigente si
riserverà, in sede disciplinare, di valutare le modalità di risarcimento del danno all’immagine.
22. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli
affida: eventuali guasti o danni al patrimonio dell’Istituto vanno tempestivamente segnalati dal
personale, o anche dai rappresentanti degli allievi, compilando un apposito modulo da inoltrare
all’Ufficio Tecnico. Accertata l’eventuale responsabilità, la somma per il ripristino del materiale sarà
addebitata ai responsabili.
23. Gli alunni si impegnano a non fumare nei locali e negli spazi della scuola.
Art. 14 - Diritto di trasparenza nella didattica
1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. Il coordinatore del Consiglio di Classe si fa carico, all'inizio di ogni anno scolastico, di illustrare
alla classe il Piano dell'Offerta Formativa e del Patto Educativo di Corresponsabilità e recepirà
osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del Consiglio di
Classe.
3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i
criteri di valutazione, nonché le programmazioni disciplinari.
4. La valutazione avrà l’intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano
di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. A tal
fine la valutazione delle interrogazioni orali sarà riferita all’alunno immediatamente mentre la
valutazione delle prove scritte entro due settimane.
Art. 15 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche, di classe o di istituto, costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della
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formazione culturale e civile degli alunni. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali
della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n° 297.
2. I rappresentanti di classe e di istituto possono costituire il Comitato Studentesco di Istituto, in
seno al quale discutere e decidere ogni attività specifica degli studenti.
3. La partecipazione di esperti esterni alla scuola non potrà interessare più di quattro assemblee
per ogni anno scolastico.
Art. 16 - Assemblee studentesche di Classe
1. Ogni mese gli studenti possono tenere un’assemblea di classe della durata di due unità orarie.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
2. Gli studenti rappresentanti di classe presenteranno la richiesta al Dirigente scolastico sul
modulo predisposto con la firma, per presa visione, degli insegnanti interessati, almeno cinque
giorni prima.
3. L'assemblea non può essere svolta sempre nello stesso giorno del mese.
4. I rappresentanti di classe sono responsabili dell’ordinato svolgimento dell’assemblea e
cureranno la stesura di un sintetico verbale della riunione da consegnare all’attenzione del
Dirigente scolastico
5. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 17 - Assemblee studentesche di Istituto
1. Può essere svolta un’assemblea di Istituto al mese di durata massima pari al numero delle ore
di lezione previste nella giornata. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
2. L’Assemblea può essere richiesta dalla maggioranza del Comitato studentesco, o da almeno il
10% degli studenti. Per ragioni organizzative, la richiesta di svolgere un’Assemblea di Istituto va
presentata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo (15 gg se è prevista la
partecipazione di esperti esterni). La richiesta deve specificare: la data, il luogo, le classi
coinvolte, l’ordine del giorno, eventuali “esperti” invitati.
3. Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali,
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine
del giorno.
4. All'assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o a un suo delegato, i
docenti che lo desiderino.
5. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti oltre che il servizio d’ordine.
6. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
7. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
8. I rappresentanti di classe di ogni sede, la centrale Isola del Liri, Itas Sora, Ipsia Sora e Itis Monte
San Giovanni Campano, costituiscono il comitato studentesco di sede; l'insieme dei comitati
studenteschi di sede costituisce il comitato studentesco dell'IISS Nicolucci-Reggio.
9. L'assemblea d'Istituto si tiene nello stesso giorno e con la stessa durata in ogni sede; le
modalità organizzative ed i punti all'odg possono essere diversi in funzione delle specificità delle
diverse sedi.
10. La richiesta di convocazione è indirizzata al Ds dal comitato studentesco della sede centrale ,
dopo aver sentito i comitati studenteschi delle singole sedi; la richiesta deve essere effettuata
almeno cinque giorni prima della data richiesta, deve contenere l'ordine del giorno, il nominativo
del comitato di Presidenza delle singole assemblee di sede, i nominativi dei membri del comitato
studentesco che garantiscono l'ordinato svolgimento delle assemblee.
11. L'assemblea può svolgersi anche con la modalità organizzativa di partecipazione alla
proiezione di film o alla fruizione di spettacoli teatrali e musicali presso idonee strutture presenti
nelle città di Isola del Liri, Sora e Monte San Giovanni Campano che debbono poter essere
raggiunte autonomamente dagli studenti delle rispettive sedi. Le assemblee possono ospitare
interventi di esperti esterni alla scuola, oppure di interventi di autorità istituzionali, religiose e
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militari previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto che pertanto deve essere interpellato con i
tempi sufficienti per avere la risposta.
12. I comitati studenteschi delle singole sedi richiedono l'autorizzazione al Ds per poter effettuare
riunioni straordinarie del comitato studentesco della durata massima di un'ora mensile durante
l'orario delle lezioni, soltanto quando l'assemblea mensile ha avuto o avrà una durata inferiore a
quattro ore.
CAPO III - Personale
Art. 18 - Docenti
1. I docenti sono responsabili della maturazione culturale ed umana degli alunni loro affidati oltre
che della loro incolumità fisica. Devono collaborare tra di loro per trovare il modo migliore per
facilitare la crescita umana, sociale e intellettuale delle loro classi.
2. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima
dell'inizio delle lezioni.
3. Il docente della prima ora deve annotare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare
quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione
di assenze e ritardi. Se l'assenza è superiore a cinque giorni dallo spirare del primo, dal settimo
giorno deve accertare la presenza del certificato medico, a meno che non sia stato comunicato in
anticipo una assenza dovuta a motivi famigliari o che la giustificazione sia corredata di apposita
autocertificazione, firmata dal genitore, dalla quale risulti che l’assenza non è stata dovuta a
malattia. Il docente ha facoltà di indagare, tramite la segreteria, firme che non risultino chiare.
4. Quando un alunno arriva in ritardo entro il limite della prima ora, l’insegnante deve ammettere
l’alunno in aula e annotare sul registro di classe l’orario di ingresso; se il ritardo oltrepassa il limite
della prima ora di lezione è necessario che l’alunno sia munito di regolare permesso rilasciato dal
Dirigente scolastico o da un suo collaboratore o dal responsabile di sede. In caso di uscita
anticipata, l’insegnante deve controllare il relativo permesso e annotare l'orario di uscita sul
registro di classe.
5. Per facilitare la partecipazione attiva e responsabile degli alunni, i docenti illustrano la loro
programmazione e le scelte didattiche.
6. I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti.
7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta,
fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
9. In occasione di uscite o per trasferimenti in aula magna, gli alunni devono portare con sé il
materiale scolastico affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano
usufruire dell'aula senza creare problemi. In casi particolari le borse e gli zaini personali possono
essere depositati in locali che rimangono sotto la custodia del personale ausiliario.
10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i
materiali siano riposti negli appositi spazi.
11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
12. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente
scolastico tramite apposito registro lasciato nella portineria.
13. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente scolastico. I danni riscontrati
vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o
delle classi interessate o il Dirigente scolastico ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il
risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
14. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie
nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia il più possibile trasparente e collaborativo.
15. Ogni docente avrà cura di prendere visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le
circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o pubblicati nel sito web si intendono regolarmente
notificati.
16. I docenti non devono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di servizio.
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17. Il registro personale deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e tenuto
rigorosamente aggiornato.
Art. 19 - Collaboratori scolastici
1. Lo stretto contatto che il personale ausiliario ha con gli alunni, li rende una risorsa importante
della scuola. Possono essere un sensibile strumento di rilevazione del clima scolastico e devono
intervenire là dove, per il loro ruolo, non riescono gli insegnanti o il Dirigente.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
3.1. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
3.2. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
3.3. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
3.4. comunicano immediatamente al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale
assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
3.5. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
3.6. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare negli spostamenti e nelle
uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
3.7. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le
visite d'istruzione;
3.8. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle aule, di ritardo, assenza, o allontanamento
momentaneo dell'insegnante ed accompagnano nelle loro aule gli alunni che sostano nei corridoi
senza giustificato motivo;
3.9. impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di
propria pertinenza;
3.10. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
3.11. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti
dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
3.12. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A.
o dal Dirigente scolastico;
3.13. sorvegliano che nella scuola non circolino persone estranee che non siano espressamente
autorizzate dal Dirigente scolastico;
3.14. sorvegliano durante l’ingresso e l'uscita delle classi.
3.15. non utilizzano il telefono cellulare personale durante l’orario di servizio.
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente
comunicarlo all'Ufficio Tecnico. Segnalano, sempre all'Ufficio Tecnico, l'eventuale rottura di
suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
5. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi
spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
5.1. che tutte le luci siano spente;
5.2. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
5.3. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
5.4. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
5.5. che siano chiuse tutte le porte degli uffici;
5.6. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.
6. devono prendere visione delle circolari e degli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi
affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente
notificati al personale tutto.
7. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
Art. 20 - Personale tecnico
1. Gli assistenti tecnici sono assegnati dal Dirigente scolastico nei laboratori e nei reparti secondo
le aree di competenza; essi sono responsabili delle attrezzature delle aule speciali, del loro
normale funzionamento e della manutenzione ordinaria.
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2. Gli assistenti tecnici sono coordinati dal D.S.G.A. Essi non hanno diretta responsabilità didattica,
ma partecipano all’attività didattica secondo la programmazione, preparano i materiali necessari
alle varie esercitazioni pratiche, ritirando, versando e verificando i materiali dal magazzino;
collaborano per il corretto uso delle macchine e per l’osservanza delle norme di sicurezza.
Art. 21 - Personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative.
2. La qualità del rapporto col pubblico e con l'altro personale della scuola è di fondamentale
importanza, in quanto contribuisce a determinare il clima educativo e a favorire il processo
comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
3. Il personale amministrativo:
3.1. risponde al telefono citando la denominazione dell'Istituto e dichiarando il proprio nome;
3.2. cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso
alla documentazione amministrativa e di riservatezza previsti dalla legge;
3.3. collabora con i docenti.
3.4. non deve utilizzare il telefono cellulare personale durante l'orario di lavoro;
CAPO IV - Genitori
Art. 22 – Indicazioni generali
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. È molto importante il contributo che i genitori possono dare per trasmettere ai ragazzi che la
scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale e per
stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e
di fattiva collaborazione.
3. I genitori devono:
3.1. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul
diario;
3.2. partecipare alle riunioni previste;
3.3. favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola;
3.4. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
3.5. sollecitare l'esecuzione dei compiti a casa;
4. I genitori possono richiedere colloqui individuali con gli insegnanti. In questi casi si
concorda, con essi, l'orario di ricevimento.
5. Quando la scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, ha bisogno di
comunicare con i genitori li contatterà attraverso i recapiti forniti alla Segreteria.
6. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono
invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai
colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre
forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
7. Si impegnano a non far fumare i figli.
Art. 23 - Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea secondo le modalità previste dagli
articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione, di classe, o di Istituto; essa è convocata dal
Dirigente scolastico su richiesta degli interessati previo parere della Giunta esecutiva.
4. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di
ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico.
5. Nel caso previsto dal comma 4 l’Assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dai
genitori eletti nel Consiglio di classe; nel caso di Assemblea d’Istituto essa è convocata su
richiesta del Presidente dell’Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei
genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori.
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6. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Istituto o nel Consiglio
di Classe.
7. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. Copia
del verbale viene inviata al Dirigente scolastico.
10. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti
delle classi coinvolte.
CAPO V –Assenze, ritardi, uscite anticipate
Art. 24 - Assenze
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni portando sempre con sé il libretto
personale, che va conservato con la massima cura, poiché è il documento ufficiale dello studente
a scuola.
2. Le assenze dalle lezioni vanno giustificate motivandole, compilando, in ogni sua parte,
l’apposita giustificazione sul libretto personale. Esse saranno, di norma, controllate dal docente in
servizio nella classe alla prima ora che controfirmerà il libretto e annoterà sul registro di classe
l’avvenuta giustificazione. Per le assenze di durata superiore a cinque giorni, compresi i festivi e
conteggiati dallo spirare del primo giorno di assenza e dunque dal settimo giorno dall’inizio della
malattia, dovrà essere presentato, e consegnato dal docente in didattica, anche il certificato
medico. Fa eccezione il caso di assenza, superiore a 5 giorni, non dovuta a motivi di salute e
adeguatamente documentata al rientro tramite autocertificazione firmata dal genitore che attesti
che durante l’assenza non si sia verificata malattia, o il caso di assenza comunicata
preventivamente dalla famiglia e non riguardante motivi di salute (p.e. viaggio).
3. Le richieste di permesso e le giustificazioni sono firmate dal genitore o dai genitori che avranno
depositato la loro firma sul libretto in presenza del personale di segreteria didattica.
4. Le assenze dalle lezioni che, dopo tre giorni dal rientro, risultassero prive della firma di un
genitore verranno considerate ingiustificate e trattate alla stregua di una mancanza disciplinare.
5. Gli studenti che abbiano compiuto 18 anni possono essere espressamente autorizzati dal
genitore, che depositerà in segreteria una propria dichiarazione di assenso, a giustificare le proprie
assenze autonomamente.
6. La scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e sulle relative giustificazioni decidendo,
caso per caso, sulla loro regolarità.
7. Se il numero delle assenze o la loro cadenza assumesse particolare rilevanza o facesse
sorgere qualche dubbio il docente coordinatore di classe, con la collaborazione dei colleghi,
contatterà le famiglie per i provvedimenti del caso. Nel caso che le numerose assenze
compromettano il raggiungimento degli obiettivi di profitto programmati, i docenti del consiglio di
classe potranno sottoporre l’alunno a prove di verifica aggiuntive e riguardanti gli argomenti svolti
nei periodi di assenza, anche al di fuori delle proprie ore, previo accordo con i colleghi, ma
comunque entro l’orario scolastico.
Art. 25 - Ritardi
1. Il ritardo deve essere evitato il più possibile, assumendo atteggiamenti corretti e responsabili.
2. I ritardi entro la prima ora di lezione sono registrati direttamente dall’insegnante della prima ora.
3. Il ritardo oltre la prima ora di lezioni è ammesso se non per casi eccezionali, da valutarsi presso
il Dirigente scolastico
4.Tutti i ritardi si intendono giustificati quando il genitore, o l’alunno maggiorenne, firma la relativa
giustificazione.
5. I ritardi non giustificati concorreranno nella valutazione del voto di Comportamento e nella
formulazione di eventuali provvedimenti disciplinari.
6. Al quinto ritardo ingiustificato non sanato entro i tre giorni previsti, all’allievo, previa
segnalazione del Coordinatore di classe al D.s., è comminata la sanzione di un giorno di
sospensione, con obbligo di frequenza, destinato allo svolgimento di attività a favore della
comunità scolastica, quale pulizia interna ed esterna dei locali, sistemazione della biblioteca,
assistenza all’attività degli uffici amministrativi, partecipazione all’attività dell’orto didattico.
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Art. 26 - Uscite anticipate
1. L'allievo può uscire anticipatamente dalla scuola soltanto se prelevato da un genitore. All'atto
dell'iscrizione, o successivamente in caso di intervenute variazioni di status, i genitori debbono
dichiarare la presenza di impedimenti giuridici nei loro confronti, altrimenti l'Istituto agisce nella
presunzione di assenza di impedimenti.
2. I genitori possono delegare al prelevamento anticipato un familiare, (es.: altro figlio/figlia, nonni,
zii), con delega scritta accompagnata da fotocopia dei documenti di identità dei genitori deleganti e
del delegato. In casi eccezionali il familiare può prelevare l'allievo in assenza di delega scritta
previa consegna copia documenti ed accertamento con fonogramma da parte di un collaboratore
del Ds o dei responsabili di sede.
3. Gli allievi maggiorenni, se autorizzati preventivamente dai genitori alla firma del libretto delle
giustificazioni, possono uscire anticipatamente firmando la richiesta motivata sul libretto. Il
permesso per uscire in anticipo è concesso solo per motivi gravi ed urgenti.
4. Le richieste di uscita anticipata vanno presentate al Dirigente scolastico o suoi delegati prima
dell’inizio delle lezioni del mattino.
5. Il permesso andrà poi trascritto sul registro di classe a cura del docente interessato specificando
l’ora di uscita.
6. Quando, per eventi straordinari, sia necessario predisporre l’entrata posticipata o l’uscita
anticipata di una o più classi, il Dirigente scolastico darà preventiva segnalazione ai genitori,
tramite annotazione sul diario, indicando il giorno e l'ora in cui gli alunni entreranno o usciranno
fuori orario.
7. Potranno uscire solo quegli alunni che avranno fatto firmare detta comunicazione. Gli altri
resteranno in Istituto sino al termine del turno di lezione.
8. Il docente dell’ora precedente quella dell’uscita, o il coordinatore se presente nelle ore
precedenti, avrà cura di controllare la firma per presa visione da parte del genitore.
9. Solo nel caso di classi con alunni maggiorenni e per ragioni del tutto eccezionali sarà possibile
far deroga alla preventiva segnalazione. La comunicazione dovrà, in ogni caso, essere scritta sul
registro di classe dal docente che dà lettura dell’avviso.
10. Per motivi eccezionali (condizioni meteo avverse, scioperi mezzi di trasporto, interruzione
erogazione dei servizi pubblici quali acqua, gas e luce, ecc.) il Dirigente può disporre l’uscita
anticipata degli alunni senza preavviso nel giorno precedente.
11. In caso di malessere fisico, la scuola provvederà ad avvertire la famiglia dell'alunno e
autorizzerà l'uscita anticipata solo in presenza di un genitore o di un suo delegato.
Art. 27 - Permessi permanenti
1. Per motivi di trasporto saranno concessi permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita
anticipata, per il tempo necessario, previa attenta valutazione degli orari dei mezzi pubblici. I
permessi permanenti per attività sportiva agonistica sono concessi solo in presenza di effettiva
continuità dell’impegno per tutto l’anno scolastico con i medesimi orari e per attività agonistica di
tipo professionista. Restano ferme le regole sul monte ore.
2. Gli alunni interessati inoltreranno domanda al Dirigente Scolastico compilando l’apposito
stampato a disposizione in segreteria didattica.
3. Vengono concessi permessi di entrata ed uscita fuori orario a quegli allievi che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica e che nell’orario presentano tale disciplina nella prima
od ultima ora di lezione. La domanda di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica va
formulata contestualmente con la domanda di iscrizione.
CAPO VI - Intervalli
Art. 28 - Permessi di uscita dalle aule
1. Durante le ore di lezione è vietata l’uscita dalle aule, se non per i trasferimenti previsti o per
necessità urgenti; in tal caso il permesso è concesso dall’insegnante, per il tempo strettamente
necessario, a non più di un allievo per volta.
2. Durante gli intervalli gli allievi possono uscire dalle aule. Possono sostare nei corridoi, nel cortile
o utilizzare i servizi, purché si rispetti il normale uso e le norme di buon comportamento.
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3. Gli insegnanti in servizio ed il personale ausiliario cureranno la sorveglianza e la disciplina.
4. Agli studenti non è consentito uscire dall'aula durante l'avvicendamento degli insegnanti o nel
caso di una loro temporanea assenza.
Art. 29 –Intervalli e servizio ristoro
1. Ogni classe può prenotare panini e bibite utilizzando l’apposito foglio da consegnare all’addetto
del servizio; dieci minuti prima dell’intervallo il personale addetto consegnerà agli studenti quanto
prenotato.
2. Al termine delle lezioni, tutti gli studenti devono uscire dall’Istituto per permettere le operazioni di
pulizia e di riordino delle aule, dei corridoi e dei servizi. Gli alunni che si fermano per il pomeriggio,
se intendono rimanere nell’istituto, consumano il pasto nel cortile antistante la scuola o
nell’androne di ingresso, osservando ordine e pulizia.
CAPO VII –Servizi scolastici sussidiari
Art. 30 - Sussidi didattici
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale di lavoro. I docenti, i
non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei
sussidi. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal
Dirigente scolastico ed annotato su apposito registro. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato
provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre
sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.
Art. 31 - Sala e strutture audiovisive
1. Sono disponibili sussidi didattici audiovisivi di vario tipo: cassette audio e video, diapositive,
filmati.
2. Gli insegnanti devono programmare e prenotare, presso la sala audiovisivi, l’utilizzo con un
preavviso di almeno tre giorni per evitare sovrapposizioni e contemporaneità di luoghi e di filmati.
3. L’accesso all’Aula Magna è consentito a tutte le componenti della scuola previa prenotazione
dell’aula stessa
4. La richiesta va fatta compilando l’apposito registro a disposizione presso la Segreteria.
Art. 32 - Biblioteca
La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola,
essa è accessibile a tutte le sue componenti: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A..
Compito della biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario,
audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da
parte di alunni e docenti. Il Dirigente scolastico nomina un Responsabile della biblioteca con il
compito di sovrintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle
dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
Art. 33 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer,
stampanti), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le
componenti scolastiche, ad eccezione degli alunni, per attività di esclusivo interesse della scuola.
È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. L'uso delle fotocopiatrici
presenti, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. Eventuali
disfunzioni vanno segnalate al personale dell’Ufficio Tecnico. I docenti che desiderano usufruire
del servizio, devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno un giorno il
materiale da riprodurre. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare
la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo, audiovisivo
ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni
responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
CAPO VIII –Aule speciali, laboratori, palestre
Art. 34 - Definizioni
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1. Si definiscono aule speciali i luoghi dove si svolgono attività didattiche particolari, che
prevedono l’uso di attrezzature e macchine e di spazi adatti.
2. Si definiscono palestre i luoghi deputati all’esercizio dell’attività sportiva.
3. Si definiscono laboratori i luoghi deputati alla sperimentazione pratica delle lezioni teoriche.
4. Nei laboratori prestano la loro opera gli assistenti tecnici.
Art. 35 - Norme generali di comportamento
1. L’accesso all’aula o al laboratorio deve essere concordato con l’assistente del laboratorio stesso
(o con il responsabile di reparto) e dovrà avvenire di norma durante le ore curricolari.
2. È vietato entrare nel laboratorio in assenza dell’insegnante.
3. Durante l’intervallo è obbligatorio lasciare liberi i laboratori, dopo aver verificato che non
esistono fattori incontrollati di pericolo legati all’esperienza in corso.
4. Sopra i banchi è consentito riporre solo il materiale didattico strettamente necessario, tutto il
resto deve essere conservato negli appositi spazi. E’ necessario ed obbligatorio lasciare libere le
vie di fuga e tutti gli spazi di lavoro.
5. All’inizio di ogni anno scolastico, ad ogni alunno, viene assegnato dall’insegnante il proprio
posto di lavoro. Per rendere possibili i controlli è vietato cambiare posto senza autorizzazione.
6. È vietato allontanarsi dal proprio banco o posto di lavoro senza l’autorizzazione dell’insegnante.
7. Al termine delle lezioni di laboratorio gli studenti devono lasciare il loro posto di lavoro pulito e in
perfetto ordine in caso contrario dovranno riparare pulendo e contribuendo anche
economicamente al ripristino dello stato originario del bene.
8. Agli insegnanti ed assistenti tecnici spetta il compito di controllare che al termine delle lezioni
tutti gli impianti siano disattivati e non danneggiati mentre agli alunni incaricati spetta il compito del
controllo del materiale usato durante le prove ed in restituzione.
9. Per eventuali interventi di pronto soccorso si deve fare riferimento al personale incaricato e per
piccole escoriazioni alla cassetta di pronto soccorso.
10. Nello svolgimento delle esperienze individuali o di gruppo esistono dei rischi non direttamente
attribuibili all’esperienza in corso e perciò detti rischi generici, per diminuire il livello di rischio gli
alunni si devono impegnare a:
10.1. Ritirare e consegnare il materiale, tutte le attrezzature e gli strumenti secondo le modalità
impartite dall’insegnante.
10.2. Usare tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature (in dotazione al laboratorio e quelle
personali autorizzate) secondo l’uso specifico per cui sono stati realizzati. Pertanto è severamente
vietato qualsiasi uso improprio che possa arrecare danno a sé o ad altri.
10.3. A operare con la massima diligenza durante le esperienze di laboratorio.
10.4. A controllare con la massima cura il proprio posto di lavoro, il materiale per le esercitazioni,
le macchine, il quadro di alimentazione e/o controllo; qualora fossero rilevabili anomalie è tenuto a
farne sollecito avviso all’insegnante o all’assistente tecnico.
10.5. In caso di danneggiamento involontario del materiale ad avvertire tempestivamente
l’insegnante, descrivendo le modalità dell’accaduto.
10.6. In caso di danneggiamento dovuto a incuria o, peggio, in caso di furto a risarcire il costo alla
persona o alla classe responsabile. Agli insegnanti ed assistenti tecnici spetta il compito di
compilare il verbale da consegnare in Ufficio Tecnico.
10.7. Non intervenire sulle connessioni elettriche sotto tensione, ogni intervento in tal senso deve
essere effettuato dagli insegnanti o dall’assistente tecnico in assenza di tensione. Nelle aule dotate
di computer non sono ammesse manipolazioni, modifiche o alterazioni di programmi. Eventuali
mancanze saranno considerate dei veri e propri danneggiamenti, pertanto nei confronti dei
responsabili si procederà con sanzioni disciplinari ed economiche nel caso di danni accertati e
permanenti.
11. Su tutti i computer di proprietà della scuola è consentito installare, copiare ed utilizzare il
software nei limiti stabiliti dalla licenza che accompagna il software stesso. È vietato agli studenti
utilizzare usb e hard disk personali.
12. Per tutti quei rischi dipendenti dall’attività di laboratorio o dalle attrezzature e strumenti utilizzati
durante le varie esperienze, qualificati come rischi specifici, gli insegnanti sono tenuti ad informare
e formare gli studenti sulle procedure specificate nei Documenti relativi alla sicurezza, come
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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13. L’accesso alle palestre è consentito agli alunni solo se accompagnati dal relativo docente.
14. Nelle palestre si può accedere esclusivamente con l’apposita divisa composta di pantaloncini
corti, maglietta o, eventualmente, la tuta. Le scarpe devono essere da ginnastica, pulite e riservate
solamente per l'uso in palestra.
15. E’ consentito svolgere attività curricolare di educazione fisica all’esterno dell’edificio negli spazi
appositamente predisposti. Tale attività non può essere programmata, in quanto dipende dalle
condizioni meteorologiche.
Art. 36 - Uso dei laboratori e delle aule speciali in ore non curricolari
1. Per l'uso dei laboratori e delle aule speciali, occorre presentare al Dirigente scolastico un
progetto che indichi gli obiettivi, le modalità ed il monte ore di utilizzo dell’aula.
2. Ritirare le chiavi presso il collaboratore scolastico di competenza, o farsi aprire la porta dal
personale addetto.
3. Attenersi alle norme generali di comportamento e d’uso delle attrezzature e strumentazioni
varie.
4. Registrare la presenza nell’apposito registro.
Art. 37 - Personale
Nei laboratori prestano servizio insegnanti teorici e pratici, assistenti tecnici e collaboratori
scolastici, secondo le loro mansioni, insieme o da soli secondo i quadri orari. I collaboratori
scolastici provvedono all’apertura e chiusura delle porte, alla pulizia dei locali e degli arredi, e
sorvegliano le attrezzature e gli allievi in mancanza degli insegnanti. Il loro lavoro è organizzato dal
Direttore Servizi Generali e Amministrativi. I docenti organizzano le esercitazioni pratiche secondo
una precisa programmazione didattica, che tenga conto delle richieste del Corso e delle
attrezzature disponibili. Uno dei loro compiti consiste nell’informare gli studenti, fin dalle prime
lezioni, sulle procedure antinfortunistiche e sulle norme per la sicurezza relative alle lavorazioni ed
alle attrezzature del reparto, assicurandosi che siano poi osservate. Per poter disporre delle
apparecchiature in perfetto ordine e funzionalità, essi avranno cura di preparare dei fogli ove
indicare specificamente le risorse necessarie, ed in particolare l’intervento degli assistenti tecnici.
Nei casi di compresenza di docenti teorici e pratici, essi devono essere sempre presenti
contemporaneamente, salvo specifica indicazione programmatica od ordine scritto del Dirigente
Scolastico; ai docenti tecnico-pratici compete la specifica responsabilità dei materiali e la loro
organizzazione. La responsabilità dei laboratori e delle attrezzature in esse contenute è attribuita
dal Dirigente scolastico ad un docente particolarmente competente e di provata abilità.
Art. 38 - Materiali
1. Le dotazioni dei laboratori si distinguono in attrezzature fisse e mobili, in relazione alla loro
facilità di spostamento. Sono attrezzature mobili gli strumenti di misura ed i beni inventariati più
piccoli e tutto il materiale di consumo.
2. Le attrezzature, fisse e mobili, sono in dotazione al reparto ed il responsabile deve controllarne
l’efficienza e far provvedere all’ordinaria manutenzione o al ripristino in caso di guasti o danni.
3. Per le attrezzature da eliminare dall’inventario deve essere redatto, dal consegnatario il verbale
di scarico.
4. Le attrezzature mobili sono riposte in opportuni armadi, a disposizione di tutti gli utenti del
laboratorio; l’insegnante e il consegnatario del bene provvedono alla loro custodia, alla
distribuzione ed al controllo.
5. Gli allievi possono usare le attrezzature del laboratorio solo con il permesso dell’insegnante e
devono rispettare con la massima attenzione le norme di sicurezza generali impartite e quelle
richiamate dai cartelli appesi, mantenendo un comportamento corretto. Essi sono responsabili dei
materiali presi in carico per la durata della lezione, e devono controllarne la funzionalità e
l’efficienza, segnalando tempestivamente eventuali guasti.
CAPO IX –Sicurezza e salute
Art. 39- Norme di comportamento
1. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che
possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro e di studio.
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2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dai responsabili.
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da
specifici cartelli o indicate dagli insegnanti o dal personale addetto.
4. Rispettare il divieto di fumo all’interno del perimetro della scuola, in tutti i locali (aule,laboratori,
corridoi, segreteria, biblioteca, bagni, etc.) e in tutti gli spazi aperti (cortili, parcheggio, ecc.).
5. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.
6. Non eseguire operazioni o manovre che non sono di propria competenza, o di cui non si è a
perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi all’insegnante o al personale addetto.
7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata, non azionarli senza motivo.
8. Non rimuovere cartelli o qualunque altra segnaletica.
9. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare,
ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle
vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire
sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.
10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle
vuote sul posto di lavoro.
11. Segnalare tempestivamente all’insegnante o al personale addetto, ogni eventuale anomalia o
condizione di pericolo rilevata.
12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente all’insegnante sulle circostanze
dell'evento.
13. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.
14. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.
15. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.
16. Non rimuovere viti o fissaggi di piani di lavoro, macchine o attrezzature senza giustificato
motivo. Ripristinare sempre le condizioni di funzionalità o porre dei cartelli indicatori che ne limitino
o impediscano l'uso.
17. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo; non
utilizzare mezzi di fortuna o attrezzi diversi da quelli predisposti né apportare agli stessi modifiche
di qualsiasi genere.
18. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle
norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere
concordata con il proprio responsabile.
19. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.
20. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E'
opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in
tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando
su di esse vi sono delle persone.
21. Applicare su ogni contenitore che ne sia sprovvisto l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del
contenuto.
22. Ripristinare la scorta, se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso.
23. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la
schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle
gambe.
24. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se
necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
25. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
26. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare
nella scuola.
27. Depositare negli archivi il materiale lasciando corridoi di 90 cm.
28. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.
29. Aprire tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 40 - Infortuni
1. In caso di infortunio, anche lieve, chi lo subisce o ne è testimone deve segnalarlo all’insegnante
con la massima celerità, perché possano avviarsi tutte le procedure di intervento e soccorso.
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2. In relazione alla gravità dell’infortunio l’insegnante o chi ne è testimone dovrà avvisare il
Dirigente scolastico o il suo delegato e provvederà a stendere tempestivamente in ogni caso il
rapporto circostanziato sull’apposito modulo secondo la procedura specificata di seguito.
3. L’assistenza è garantita da personale preposto e preparato alle più comuni eventualità sanitarie
e/o infortunistiche, fermo restando che nessun farmaco deve essere somministrato.
Art. 41 - Infortuni in laboratorio o in palestra
1. Obblighi da parte dell'infortunato:
1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente scolastico o, in
sua assenza, a chi ne fa le veci;
1.2. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;
2. Obblighi da parte del docente o del personale addetto al pronto soccorso
2.1. Prestare assistenza all'alunno infortunato e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza,
chi ne fa le veci;
2.2. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario;
2.3. Avvisare i familiari;
2.4. Accertare la dinamica dell'incidente;
2.5. Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in
segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al Dirigente
scolastico.
3. Obblighi da parte della Segreteria:
3.1. Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati
cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno);
3.2. Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito
all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., all'autorità di P.S. ed all'assicurazione;
3.3. Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello
interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta: copia nel
fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., la copia conforme all'autorità di P.S., la copia
conforme agli atti;
4. In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. e
all'autorità di P.S.;
5. In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia
d'infortunio (le prime 2 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento
entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la terza copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto
l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore
tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quarta copia in originale nel
fascicolo personale e la fotocopia agli atti);
6. In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da
comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento;
7. Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o
oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico
attestante il prolungamento;
8. Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e
spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile;
9. Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini
previsti per richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute.
10. Le disposizioni dei punti precedenti si intendono automaticamente aggiornate ogni volta che
la normativa viene modificata.
Art. 42 - Infortuni durante le visite didattiche o i viaggi d'istruzione
1. Obblighi da parte dell'infortunato:
1.1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Docente referente del
viaggio che ne informerà il Dirigente scolastico;
1.2. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;
2. Obblighi da parte del docente:
2.1. Portare con sé il modello di relazione d'infortunio;
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2.2. Prestare assistenza all'alunno infortunato;
2.3. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in
ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
2.4. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
2.5. Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la
relazione ed il certificato medico con prognosi;
2.6. Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con
prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
Art. 43 - Infortuni occorsi in servizio al personale
1. Questo articolo riguarda gli infortuni che possono occorrere al personale all’interno dell'Istituto,
nelle immediate vicinanze o durante le attività didattiche all'esterno della scuola.
2. Obblighi da parte dell'infortunato
2.1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente scolastico o, in sua
assenza, a chi ne fa le veci;
2.2. Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la
scuola;
3. Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:
3.1. Recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
3.2. Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la
relazione ed il certificato medico con prognosi;
3.3. Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con
prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
CAPO X - Comunicazioni
Art. 44 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o
comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel
lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi
(giornalino, mostre, ricerche).
3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc.
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e
speculativo ad eccezione di quello proveniente dagli sponsor e dai partner didattici
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale; per gli alunni si prevede di:
5.1. Distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola;
5.2. Autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e
Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
5.3. Autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio,
gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la
Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art.45 - Comunicazioni docenti - genitori
1. Nell'orario di servizio di ogni docente sono previsti i colloqui con i genitori secondo quanto
deliberato dal Collegio docenti.
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani con i genitori.
3. Sono comunicate alle famiglie le valutazioni periodali e interperiodali, accompagnate dalla
eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e
l'esito di tali interventi.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni
relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno.
Art. 46 - Informazioni sul Piano dell'Offerta Formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le
opportunità offerte dal Piano dell'Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative
didattiche e formative facoltative o opzionali.
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2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in
lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca e sul sito
web, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.
CAPO XI – Accesso alla scuola
Art. 47 - Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a
supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.
Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta
a carico del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo
d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere agli uffici di segreteria durante
l'orario di apertura dei medesimi.
4. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Locali possono accedere ai locali
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di
riconoscimento.
6. I genitori possono accedere liberamente nelle aree riservate per i colloqui (con il Dirigente
scolastico o i suoi collaboratori, con i docenti) o per i consigli di classe aperti, Consiglio di Istituto,
altri organi elettivi e allo sportello della segreteria didattica.
7. I collaboratori scolastici che prestano servizio all’ingresso effettuano un primo controllo sui
visitatori, chiedendo la motivazione dell’entrata ed eventualmente possono chiedere il documento
di identità che può essere anche lasciato in deposito per la durata della visita. I collaboratori
potranno chiedere il documento di identità a chiunque entri nel piazzale.
Art. 48 - Mezzi di trasporto
1. E' consentito l'accesso con la vettura nel cortile dell’Istituto ai genitori o chi ne fa le veci di alunni
portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. L'accesso ed il parcheggio delle vetture negli spazi recintati di pertinenza dell’Istituto sono
consentiti agli insegnanti ed al personale A.T.A. dell’Istituto senza preventiva autorizzazione.
3. I genitori degli alunni minorenni, e i maggiorenni per loro conto, per il parcheggio dei motorini ed
autovetture devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico, su apposito
modulo. In esso sono riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d'uso che i genitori,
per i minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l'autorizzazione.
4. L’uso del parcheggio è subordinato al rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.
5. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia
dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a
carico dei mezzi medesimi.
6. I mezzi devono procedere a passo d'uomo (velocità massima 10 km orari) e con prudenza
allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.
7. I visitatori possono parcheggiare in un’area loro riservata.
8. È vietato l'ingresso, l'uscita e comunque la circolazione dei mezzi a motore durante l'intervallo e
l'uscita degli studenti dall'Istituto.
9. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti
opportuni, anche di carattere restrittivo.
10. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica ed i veicoli per il trasporto merci sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a
passo d'uomo e con prudenza.
11. Devono in ogni caso essere lasciati liberi i passaggi e gli accessi alle aule, laboratori, officine e
palestre per le necessità di pronto intervento.
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12. Chiunque, contravvenendo a quanto sopra ed alle circolari interne emanate dal Dirigente
scolastico, parcheggi in modo da arrecare intralcio o danno ne risponde civilmente e penalmente
ed autorizza l’amministrazione a provvedere alla rimozione del mezzo assumendosi l’onere
dell’intervento.
CAPO XII –Visite didattiche, viaggi di istruzione
Art. 49 - Attività didattiche all’esterno della scuola
1. La scuola considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato
di conoscenza, comunicazione e socializzazione:
1.1. I viaggi di istruzione;
1.2. Le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o
professionale;
1.3. Le lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi;
1.4. La partecipazione ad attività teatrali e sportive;
1.5. I soggiorni presso laboratori ambientali;
1.6. La partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a
manifestazioni culturali o didattiche;
1.7. I gemellaggi con scuole estere.
2. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla
programmazione didattico educativa in armonia con le linee indicate nel POF.
3. Il Collegio dei Docenti approva la validità didattica dei viaggi.
4. Il Consiglio di Classe esprime, in merito al viaggio specifico formulato da un proprio
componente, un parere di fattibilità didattica indicando nel contempo il tetto di spesa, il nominativo
del/dei docente/i accompagnatori ed dell’eventuale sostituto (riserva).
Art. 50 - Visite guidate
Le visite di durata compresa entro l'orario di lezione o di una giornata, con oneri minimi per il
bilancio a carico delle famiglie, si possono svolgere in ogni periodo dell’anno con la sola
autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico, in quanto sostituiscono la didattica ordinaria,
eventualmente estesa alle ore pomeridiane. Le visite guidate sono consentite se c’è un’adesione
di almeno ‘80% degli allievi; il numero massimo per anno è di quattro per classe. Il Consiglio di
classe, o un membro di esso, deve avanzare la richiesta al Dirigente scolastico, di norma con
almeno 20 giorni di anticipo. Il docente referente è responsabile di tutte le fasi dell’organizzazione
e deve occuparsi di tutto ciò che sia utile a garantire la riuscita dell’iniziativa: prenotazione guide
e/o strutture, ingressi musei, biglietti spettacoli, permessi,…ecc. Il docente referente può avvalersi
della consulenza dei componenti della commissione viaggi riguardo il noleggio autobus. I
permessi/assenso dei genitori devono essere consegnati presso la Segreteria didattica con
almeno tre giorni di anticipo.
.
Art. 51 - Viaggi di istruzione
1. L’organizzazione dei viaggi di istruzione è consentita soltanto previa inclusione nella
programmazione dei Consigli di classe, coerentemente con quanto indicato nel POF e gli indirizzi
didattici deliberati dal Collegio dei docenti, al di fuori dei periodi riservati alle riunioni dei Consigli di
classe, dei ricevimenti generali preventivati all’inizio dell’anno e dei momenti cruciali per la
valutazione.
2. Per ogni viaggio di istruzione deve essere individuato un docente referente che, eventualmente
coadiuvato da i componenti della commissione viaggi, deve predisporre un apposito progetto
didattico con la programmazione delle attività previste e l'indicazione del periodo più opportuno. Il
docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, presenta al Dirigente scolastico la
modulistica correttamente compilata e sottoscritta (da ritirare in didattica).
3. Alle famiglie deve essere sottoposto preventivamente un apposito modulo (da ritirare in
didattica) sul quale è indicato il tetto massimo di spesa. La sottoscrizione del modulo costituisce un
impegno sulla base del quale si deve ottenere almeno un 60% dei partecipanti (solo per le classi
quinte 50%). Se la quota non viene raggiunta, il viaggio non può aver luogo. In caso si raggiunga il
23
60% (50% per le classi quinte), gli alunni sono tenuti a versare entro 5 giorni una caparra di 100
euro ciascuno alla scuola tramite bollettino.
4. Una volta approvata la richiesta dalle famiglie, inizia la procedura di gara per la scelta
dell’operatore turistico.
5. Il contratto con l’operatore turistico sarà stipulato soltanto previo versamento di tutto
l’ammontare della somma prevista da parte degli allievi.
6. Le classi prime sono escluse dai viaggi di istruzione, le classi seconde e terze possono
partecipare soltanto a viaggi di istruzione in Italia per un massimo di quattro giorni (tre
pernottamenti); le classi quarte e quinte possono partecipare a viaggi di istruzione sia in Italia che
all’estero per un massimo di cinque giorni (quattro pernottamenti).
7. La partecipazione a progetti europei, a progetti sportivi e a progetti organizzati dal MIUR nelle
sue varie articolazioni territoriali e giuridiche non è sottoposta al rispetto dei vincoli percentuali. La
partecipazione a stage linguistici all’estero, nell’ambito della programmazione didattica ed
educativa d’Istituto, non è soggetta alle limitazioni di percentuale e di età, per cui possono
partecipare tutti gli allievi interessati, dalla classe prima alla classe quinta.
8. Documenti utili a cura del docente organizzatore:
8.1. Assenso dei genitori per tutti gli alunni (minorenni e maggiorenni) e dichiarazione di
accettazione delle norme di comportamento sottoscritta da ogni alunno e da ogni famiglia, da
ritirare e consegnare in didattica.
8.2. Programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici, da
compilare e consegnare alle famiglie.
8.3. Non è consentito il maneggio di denaro contante all’interno della scuola. Pertanto, eventuali
quote per ingressi o altro saranno liquidate al momento dell’uscita dai singoli alunni. Il resto dovrà
essere versato sul conto corrente della scuola. I docenti che dovessero raccogliere modiche quote
per biglietti di trasporto, dovranno farlo personalmente il giorno precedente quello del versamento.
Art. 52 - Accompagnatori
1. Gli insegnanti accompagnatori, di norma uno ogni 15 alunni, almeno due per viaggio ed uno per
classe, più un insegnante per ogni alunno con certificazione (a discrezione del Dirigente che
valuterà i singoli casi) devono essere di norma docenti della rispettiva classe. Nel designare gli
accompagnatori, i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più
per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. Spetta al Dirigente scolastico la nomina degli
accompagnatori fra i docenti disponibili.
2. Al fine di ottimizzare gli impegni economici dell’Istituto e delle famiglie, è auspicabile la
partecipazione di almeno due classi alla stessa iniziativa.
3. Gli insegnanti liberi dal servizio per l’assenza delle classi rimarranno a scuola secondo orario a
disposizione (della scuola) per ogni eventualità.
4. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere
che lo stesso docente si assenti per un eccessivo numero di giorni nello stesso anno scolastico.
5. E’ opportuno che l’orario di rientro di tutti i viaggi e le visite sia tale da consentire agli studenti la
normale frequenza delle lezioni nel giorno successivo;
6. Il docente capo gruppo deve presentare, entro una settimana dopo l’effettuazione del viaggio
d’istruzione, una relazione al Dirigente scolastico. In tale relazione si dovrà precisare l’esito
didattico e educativo dell’esperienza fatta, il comportamento degli studenti, eventuali imprevisti sul
programma, eventuali motivi di disaccordo con l’autista del pullman o con guide turistiche, notizie
sull’albergo e, in ogni caso, sulla qualità dei servizi forniti dall’Agenzia.
Art. 53 - Attività sportiva esterna
1. Le uscite di natura sportiva riguardano le gare che gli atleti delle rappresentative d’Istituto vanno
a sostenere presso sedi esterne.
2. La rappresentativa selezionata è accompagnata dai docenti di educazione fisica, integrati
eventualmente da altro personale.
3. L’approvazione dell’uscita è implicita con la costituzione del Centro sportivo studentesco.
CAPO XIII –Regolamento di disciplina
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Art. 54 - Premesse
1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve
essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia,
deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento
“anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al
principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e
delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività a favore della comunità scolastica.
4. La sanzione deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e
quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che
siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una
forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi
come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata
strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal
singolo docente, dal Ds o dal Consiglio di Classe o di Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono
adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
Art. 55 - Sanzioni o interventi educativi correttivi
Sono previste le seguenti sanzioni:
S1. Richiamo verbale.
S2. Consegna da svolgere in classe.
S3. Consegna da svolgere a casa.
S4. Ammonizione scritta sul diario dello studente.
S5. Ammonizione scritta sul registro di classe.
S6. Sospensione di un giorno conseguente alla somma di cinque note sul registro di classe
provenienti da più docenti o a cinque ritardi non giustificati.
S7. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica dalle lezioni anche con obbligo di
frequenza per periodi non superiori a quindici giorni.
S.8. La non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite,
viaggi e simili
S9. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica anche con obbligo di frequenza per
periodi superiori ai quindici giorni.
S10. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico.
S11. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di
studi.
Art. 56- Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S5.
2. Il Dirigente scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
3. Il consiglio di classe può irrogare le sanzioni da S7 a S8. La componente dei genitori e degli
alunni è invitata a partecipare, salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente
surroga, nel caso il Dirigente valuti l’opportunità che non vi sia pregiudizio successivo per tali
componenti nelle relazioni all’interno del gruppo classe. I genitori, o i tutori, degli alunni destinatari
delle sanzioni sono sempre invitati a partecipare.
4. Le sanzioni da S9 a S11 sono irrogate dal Consiglio di Istituto, compresa la componente dei
genitori e degli alunni, salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga. Sono
sempre invitati a partecipare i genitori, o i tutori, degli alunni destinatari delle sanzioni.
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5. Il Dirigente scolastico può irrogare la sanzione della sospensione quando questa è prevista
automaticamente da norme del presente regolamento (es. sospensione a seguito di cinque ritardi
ingiustificati).
Art. 57 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie
ragioni, salvo che per quelle sanzioni previste automaticamente dal presente regolamento :
1.1. verbalmente per le sanzioni da S1 a S5;
1.2. verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, da S7 a S11;
3. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente
avvisati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In essi si dovrà comunicare la data
e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio
nell'esposizione delle proprie ragioni.
4. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il
Consiglio di Classe o, nei casi previsti il Dirigente scolastico, procederà basandosi sugli atti e sulle
testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere
presenti il Dirigente scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed
assisterà lo studente.
5. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né
dell'eventuale tutore.
6. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento dalla scuola:
6.1 L'obbligo di frequenza per svolgere lavori utili alla scuola, di mattina o di pomeriggio, a
seconda delle necessità organizzative; tale obbligo, scelto dalla famiglia, si potrà concretizzare
anche al di fuori della scuola, con la collaborazione di enti/associazioni convenzionate con la
scuola medesima.
6.2 La non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite,
viaggi e simili.
6.3. La possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
7. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura
del Dirigente scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si
riferisce il provvedimento.
Art. 58 - Corrispondenza mancanze sanzioni
1. Sono previste le seguenti corrispondenze tra mancanze e sanzioni:
1.1. Ritardi ripetuti non giustificati: da S1 a S6
1.2. Ripetute assenze saltuarie non giustificate: da S1 a S6
1.3. Mancanza del materiale occorrente: da S1 a S6
1.4. Non rispetto delle consegne a casa: da S1 a S6
1.5. Non rispetto delle consegne a scuola: da S1 a S6
1.6. Disturbo delle attività didattiche: da S1 a S8
1.7. Disturbo ripetuto ed intenzionale delle attività didattiche, tanto da inficiarne l’efficacia: da S6 a
S10
1.8. Danneggiamenti: da S1 a S10
1.9. Linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri: da S5 a S8
1.10. Violenze fisiche e psicologiche, (minacce, ecc.) verso gli altri: da S5 a S11
2. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico
o durante le ricreazioni.
Art. 59 - Organo di garanzia e impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia della scuola.
2. L'Organo di Garanzia decide, nel termine di quindici giorni, con provvedimento motivato che è
trasmesso dal Dirigente Scolastico per la comunicazione all’interessato.
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3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un suo delegato, decide in via definitiva sui
reclami proposti anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
Art. 60 - Regolamento dell'Organo di garanzia
1. L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e
degli studenti), modificato dall’art. 1 del DPR 235/07, è istituito e disciplinato dal presente
regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la
presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei genitori e
da uno studente (nominati all’interno del Consiglio di Istituto).
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto
delle Studentesse e degli studenti.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di
volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri
dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il
membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia,
possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è
palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente
dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i
componenti dell'Organo di Garanzia non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso
medesimo.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione
dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato entro cinque giorni dalla data della
riunione.
10. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici o comunque fino alla perdita
dell’elettorato attivo e passivo.
CAPO XIV – Regolamento sul divieto di fumo
Art. 61 – Finalità
La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e
responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla
convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non
coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed
Istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
Art. 62 – Locali e aree soggetti al divieto di fumo
Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali e gli spazi aperti dell’Istituto comprese le scale di emergenza e,
considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo 626/1994 e il DM
81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, è comunque
applicato per gli alunni il divieto assoluto di fumare durante le ore di attività didattica, con
previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse.
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Nei locali della scuola sono apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:
- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull’osservanza del divieto.
Art. 63 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto
In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del
16/12/04, è facoltà del Dirigente scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto,
con i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in
tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita
modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del Ds o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei
minorenni sorpresi a fumare;
Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all’osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al
Capo d’istituto di cui è competenza applicare le sanzioni.
Art. 64 – Sanzioni e multe
Considerate le finalità educative e formative della scuola, per gli allievi minorenni viene stabilita la
seguente graduazione delle sanzioni:
1) Prima infrazione: avviso alle famiglie;
2) Seconda infrazione: sospensione dalle lezioni di un giorno con attività a favore della scuola;
3) Terza infrazione e seguenti: Sanzione amministrativa e sospensione dalle lezioni per due giorni,
con attività a favore della scuola.
Per gli allievi maggiorenni, i docenti, il personale ATA e i visitatori, si applica immediatamente la
sanzione amministrativa.
Attualmente l’infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad
euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di
una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori
l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a) e analogamente per gli alunni
maggiorenni residenti con i genitori (V. Allegato 1), altrimenti la notificazione verrà fatta direttamente allo
studente (V. Allegato 2).
Cosi come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448,
dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura
della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
In ottemperanza alla legge vigente verrà inoltrata, inoltre, comunicazione al Prefetto.
Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato
Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali,
utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici
postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di
fumo - “IIS NICOLUCCI - REGGIO ISOLA DEL LIRI”)
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la
segreteria dell’IIIS NICOLUCCI - REGGIO.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Gli studenti che non rispettino l'art. 62 del presente regolamento saranno puniti con una sanzione
disciplinare scritta.
Art. 65 – Norma finale
28
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti.
29
Allegato 1
COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO
Ai genitori dello studente
____________________________ della classe________________
Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel
raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,
SI COMUNICA
che lo studente_________________________________della classe__________________ non ha rispettato la
norma del REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO che vieta il fumo agli studenti pertanto come da
Regolamento è sanzionato con provvedimento disciplinare di cui si terra conto nell’attribuzione del voto di
condotta.
Lo studente è tenuto a svolgere una relazione sui danni procurati dal fumo da consegnare entro 15 giorni al
Coordinatore di classe e a domanda può chiedere la conversione della sanzione disciplinare erogata in servizi resi
alla comunità scolastica.
_________________, li ______________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Allegato 2
COMUNICAZIONE ALLO STUDENTE INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO
La scuola è impegnata a far si che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili,
finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla
legalità.
Pertanto ha redatto un Regolamento con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:
• prevenire l'abitudine al fumo
• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle
sigarette
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
• promuovere iniziative informative/educative sul tema
• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed
Istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
• fare della scuola un ambiente"sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti
negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui
Il Regolamento all'art.3 stabilisce che "durante l'orario di attività didattica non è permesso fumare “
Lo studente _________________________________ della classe ___________ il giorno________ e stato
sorpreso a fumare nei seguenti locali______________________________________ pertanto come da
Regolamento e sanzionato con provvedimento disciplinare di cui si terra conto nell’attribuzione del voto di
condotta.
Lo studente è tenuto a svolgere inoltre una relazione sui danni procurati dal fumo da consegnare entro 15 giorni al
Coordinatore di classe e a domanda può chiedere la conversione della sanzione disciplinare erogata in servizi resi
alla comunità scolastica.
______________________, li ___ _____________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Allegato 3
VERBALE N. _______________
OGGETTO:
Verbale di contravvenzione amministrativa per violazione dell’art. 51 Legge 16.01.2003 n. 3,
sanzionato dall’art. 7 Legge 584/1975, sostituito dall’art. 52, comma 20, Legge 28.12.2001 n. 448,
modificato dall’art. 1 comma 189 Legge 30.12.2004 n. 311 (Tutela della salute dei non fumatori).
TRASGRESSORE
Nome
_______________________
Cognome
______________________,
nato
a
____________________;
il
_______________; residente a _________________________ in via _____________________; identificato mediante
__________________ n. ____________________, rilasciata da _________________; di _________________________ il
________________; poiché fumava all’interno dei locali dell’ITIS REGGIO di ISOLA DEL LIRI, (oppure) poiché fumava sulle
scale di emergenza dell’IIIS NICOLUCCI - REGGIO DI ISOLA DEL LIRI
OBBLIGATO IN SOLIDO
__________________________________________________________________(come sopra)
***************************************************************
L’anno
201
____;
il
giorno
______
__________________________________,
del
preposto
mese
di
dal
____________________,
Dirigente
scolastico,
alle
abbiamo
ore
_________,
accertato
che
noi
il
__________________________________, alle ore _____________, all’interno dei locali dell’Istituto scolastico sopra indicato, il
rubricato ________________________________________________________;
ha violato l’art. 51 della Legge n. 3/2003, per non aver osservato il divieto di fumare.
Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’ex art. 7 Legge 11/11/1975, n. 584, come
sostituito dall’art. 52 comma 20, della Legge 28/12/2001, n. 448, come modificato dall’art. 1 comma 189, Legge 30.12.2004 n.
311, con la sanzione amministrativa costituita dal pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
La violazione è stata contestata verbalmente al trasgressore in data e luogo dei fatti.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale,
ovvero € 55,00 entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di
notificazione degli estremi della violazione, da effettuarsi presso gli Uffici di P.T. o in Banca con il modello F23, codice tributo
131T, con la causale del versamento “infrazione al divieto di fumo” ovvero presso la Tesoreria provinciale mediante bollettino di
conto corrente intestato alla medesima;
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di produrre scritti difensivi e/o
richiedere l’audizione personale al Prefetto di Frosinone, competente a ricevere il rapporto per l’applicazione della sanzione
amministrativa (art. 18 Legge 689/81).
Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il
presente verbale verrà inviato all’Autorità amministrativa competente per le determinazioni di competenza.
Dell’avvenuto pagamento l’interessato ne dovrà dare comunicazione alla segreteria dell’IIIS Nicolucci-Reggio di Isola
del Liri, Via Pirandello, 7 – Isola del Liri (FR), presentando copia della quietanza onde evitare l’inoltro del presente
verbale all’Autorità competente ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/81.
Fatto, letto e sottoscritto.
IL TRASGRESSORE
L’OBBLIGATO IN SOLIDO
IL VERBALIZZANTE
_________________________
_______________________
_________________________
RELATA DI NOTIFICA
L’anno 201_____, addì ______ del mese di ______________________, alle ore ____________, in ______________________,
noi sottiscritti ___________________________________ preposto/i dal Dirigente Scolastico, abbiamo notificato al rubricato
_________________________________ il presente verbale mediante consegna di una copia del medesimo, il quale dichiara
che venga inserita la seguente dichiarazione:
________________________________________________________________________________________________ Del
che è verbale
31
IL RICEVENTE
IL NOTIFICANTE
_________________________
_________________________
Allegato 4
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA FAMIGLIA
I
sottoscritti ______________________________________________________________________________
Genitori dell’alunno ________________________________, frequentante la classe ______________ dell’IISS
Nicolucci – Reggio
AUTORIZZA
La scuola, nell’a.s. _____/_____, a consentire:
Ingressi posticipati e uscite anticipate del proprio figliolo, per cause di forza maggiore che impediscono il regolare
svolgimento del servizio scolastico quali:
•
•
•
•
•
•
Sciopero del personale docente e/o ATA;
Sciopero dei mezzi di trasporto pubblico
Eventi atmosferici (neve, piogge torrenziali, ecc.)
Interruzione dell’erogazione della corrente elettrica
Interruzione dell’erogazione dell’acqua
Concentrazione di assenze di docenti non comunicate alla scuola il giorno prima
La presente autorizzazione solleva l’IISS Nicolucci – Reggio da qualsiasi responsabilità per eventi riconducibili al
provvedimento di cui in premessa.
DATA ________________________
Firma dei genitori
_________________________________________________________
SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ALMENO UN GENITORE
32
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Lettera in stile professionale