Convitto Nazionale ‘Canopoleno’
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SASSARI
REGOLAMENTO CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO
PREMESSA
Il Regolamento d’Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della
scuola all’interno della quale ciascun componente, nel rispetto dell’autonomia garantita dalla legge
esprime la propria attività e opera in forma coordinata con gli Organi Collegiali.
Il regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola,
ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente
impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla costituzione della
Repubblica Italiana. Il presente regolamento viene emanato nel pieno rispetto dei:
- DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- D.P.R: n.249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuola
secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07
-La legge 584/75
-La direttiva 14/12/2005
-Il DLGS 626/94
-La sentenza della Corte costituzionale 339/96
-L’art. 51 L. 3/2003
-Il D.L.vo n.297/1994
-Il D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni nel DPR n. 235/2007
-La direttiva del 30/11/2007
-Il DPR 22 giugno 2009 n.122
Regolamento Convitto Nazionale Canopoleno
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TITOLO I
Comportamento degli alunni
regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni
Art. 1 NORME GENERALI
1. Tutti gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento di carattere
generale valide all'interno degli ambienti scolastici:
a. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei
confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
b. mantenere puliti ed in buono stato d’uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature
dell’Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati.
c. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita dall’Istituto;
2. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della
scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all’interno di tutti i locali
dell’Istituto e negli spazi antistanti di pertinenza dello stesso. Ciò vale come norma di buona
condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge.
Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque,
sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.
3. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico cura:
a. la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;
b. nomina il preposto incaricato alla vigilanza e al rispetto del divieto del fumo (D.L. 104/ 12
settembre 2013).
Art. 2 ENTRATE
1. L'inizio delle lezioni è stabilito alle ore 8.30.
2. Gli studenti devono trovarsi in aula alle ore 8.25, ora in cui è prevista anche la presenza del
docente.
3. Considerato che le lezioni cominciano al suono della campana, di cui al precedente comma 1,
eventuali ritardi successivi consentiranno, comunque, l’ingresso in aula ma devono essere
giustificati.
4. Dopo 5 ritardi all'interno di ciascun quadrimestre lo studente viene ammonito, al 4° ritardo viene
informata la famiglia relativamente all’influenza dei reiterati ritardi sul voto di condotta.
5. Superato il limite di dieci ritardi (seconda ammonizione), lo studente verrà penalizzato sul voto
di condotta che non potrà essere superiore al 7.
Art. 3 USCITE
Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di
uscite anticipate devono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, firmate dal
genitore (anche per gli alunni maggiorenni) e preventivamente (almeno un giorno prima). Esse devono
essere segnalate sul registro di classe. La richiesta di uscita anticipata presentata in giornata,
adeguatamente motivata, può essere accolta esclusivamente in presenza del genitore. Gli studenti
minorenni possono lasciare l’istituto solo nel caso siano accompagnati dal genitore.
1. Nel corso dell'ultimo mese di lezione le richieste di entrate posticipate e uscite anticipate
devono essere inoltrate preventivamente alla Dirigenza e verranno autorizzate solo in
casi di gravi e documentati motivi.
2. Durante le lezioni non è consentito lasciare l’aula a meno di giustificati motivi e solo
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dopo espressa autorizzazione del docente.
3. Non è consentito l'utilizzo dei distributori di bevande e snack durante l'orario di lezione, il
loro utilizzo è infatti presvisto durante l’ora della ricreazione.
4.
I docenti potranno autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta.
5. Art. 4 ASSENZE
1. Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:
a. tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione; i docenti, al
momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e verificare la completa
e corretta compilazione delle caselle sia in riferimento al motivo dell’assenza, sia all’autenticità
della firma dei genitori;
b. le assenze superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere
giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;
c. assenze non dovute a malattia superiori ai cinque giorni devono essere comunicate alla
Dirigenza o al coordinatore di classe preventivamente dalla famiglia e ne deve essere
riportata nota sul registro di classe.
2. Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe, con riserva, dal
docente della prima ora; l’ammissione con riserva va annotata nel diario di classe e viene sciolta
il giorno immediatamente successivo.
3. In caso di mancata giustificazione scritta si procede come segue:
a. il secondo giorno lo studente viene trattenuto in classe e lo si informa che l'indomani potrà
essere ammesso solo previa presentazione della giustificazione; se ne riporta annotazione sul
registro di classe;
4. gli studenti sprovvisti di giustificazione per la terza volta verranno ammoniti .e sono convocati i
genitori.
5. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che
registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore dovrà inoltre avvertire le famiglie.
Art. 5 RICREAZIONE
La ricreazione è regolamentata in base alle proposte dei Collegi dei Docenti dei singoli ordini
scolastici e precisamente dalle ore 11.20 alle ore 11.30 nelle scuola superiore di secondo grado, dalle
ore 10.20 alle ore 10.30 nella scuola superiore di primo grado e dalle ore 10.30 alle 10.50 nella
primaria.
1.
Alle ore 11.35 tutti gli i docenti e gli alunni del Liceo dovranno dovranno trovarsi nelle rispettive
aule e riprendere le lezioni, alle 10.35 lo stesso deve accadere nella scuola media.
2.
In caso di reiterato ritardo (superiori ai tre) lo studente verrà ammonito e ne sarà data nota nel
registro di classe.
Art. 6 ALUNNI PENDOLARI
Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l’orario delle lezioni perché domiciliati in
zone non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l’anno
scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all’ingresso in deroga
rispetto alle disposizioni di cui ai precedente articoli, presentando apposita domanda al Dirigente
Scolastico.
Art. 7 ASSEMBLEA DI CLASSE
1.
L’Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato a seguito
di richiesta presentata almeno 5 giorni prima della data prevista e deve contenere l’assenso dei
docenti delle ore richieste.
2.
Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all’ordine del giorno e consegnarlo al
Dirigente Scolastico.
Art. 8 ASSEMBLEA D’ISTITUTO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le assemblee di istituto rappresentano un’occasione di crescita democratica e culturale;
pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.
Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un’assemblea al mese, per la durata massima
dell’orario di lezione.
Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurriculare, subordinatamente alla
disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitati nella richiesta.
Alle assemblee d’istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali,
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire
nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Su richiesta degli studenti le assemblee d’istituto possono essere utilizzate per seminari e altre
attività culturali precedentemente programmate.
L'assemblea d'istituto dovrà avere un dettato regolamentare redatto dalla rappresentanza
studentesca.
Art. 9 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE
1. E’ fatto divieto assoluto a docenti e studenti di utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi
elettronici durante le ore di lezione. Casi particolari di utilizzo dei dispositivi a scopo didattico
potranno essere espressamente indicati e autorizzati dai docenti.
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del
docente presente in classe, potranno recarsi in bidelleria dove usufruiranno del centralino della
scuola.
TITOLO II
Uso degli spazi e delle strutture scolastiche
Art. 10 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
1.
Il personale dell’Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e
sindacali.
2.
Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell’istituto, previa
autorizzazione della Dirigenza.
3.
La scuola dispone di appositi spazi per l’affissione di comunicati e documenti.
4.
Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i responsabili.Non
possono essere affissi manifesti senza il timbro della scuola e firmati dal DS.
5.
Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per
custodire ciò che è in relazione con l’attività didattica.
Art. 11 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL’IMPIEGO DELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE
1.
Per quanto riguarda il funzionamento e l’impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate,
sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all’art.1, integrate dalle norme
comuni e se del caso, da quelle particolari che sono affisse in ciascuna delle strutture indicate:
 aula magna
 aule didattiche e aule speciali
 laboratori scientifici
 biblioteca
 segreteria
 servizi igienici
 spazi interni ed esterni
 palestra e campi sportivi: La palestra è l'aula più grande e frequentata della scuola ed in essa
si alternano settimanalmente tutti gli alunni del Convitto per le attività motorie.
Non è consentito :
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- l'accesso alla palestra e ai campi sportivi in assenza dell'insegnante
- utilizzare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per se e per gli altri
- stazionare negli spogliatoi
- consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi
- fumare
2.
Norme Comuni
a. gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:

tenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque
sia presente nella scuola;

in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli
studenti dovranno rimanere in classe, mantenendo un comportamento corretto;

usare un tono e un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non
disturbare i colleghi delle aule adiacenti;

rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente
autorizzate dal Docente presente in aula;

al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di
lezione, le uscite dall’aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere
preventivamente autorizzate dal docente;

usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali.
Art. 12 AULA MAGNA
1.
Costituisce un’importante risorsa strutturale per l’Istituto; viene utilizzata prioritariamente dal
personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente
Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.
Art. 13 AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI
1.
Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell’attività scolastica. Quelle
aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività
didattiche.
Art. 14 LABORATORI
1.
I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni talvolta delicate e
costose e, in essi risalta più che in altri luoghi l’esigenza di tutelare la sicurezza e l’incolumità
degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile
e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva .
Art. 15 BIBLIOTECA
1.
L’Istituto possiede una biblioteca che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste anche di
notevole importanza storica.
2.
Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al computer perciò è possibile una più
facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della
scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle
norme particolari affisse all’interno della biblioteca stessa.
3.
L'utilizzo della stessa è subordinato alla disponibilità delle risorse.
Art. 16 SERVIZI IGIENICI
1.
I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.
2.
nei servizi igienici si deve osservare un comportamento rispettoso delle norme d’igiene e di
buona educazione, in particolare:
a. è vietato fumare
b. è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
c. è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.
Art.17 CORTILE E SPAZI
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1.
2.
3.
Gli spazi esterni rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli
operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
Il parcheggio è riservato al personale dell’Istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare
ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati.
L'uso del parcheggio è disciplinato da un regolamento che tutti gli operatori e gli utenti devono
rispettare.
TITOLO III
Sanzioni disciplinari
Art.18 SANZIONI DISCIPLINARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.
7.
Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi della “scuola” e, in base ai principi di democrazia,
hanno il dovere di rispettare le regole stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena
responsabilità delle conseguenze derivanti.
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento
e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita'
scolastica.
Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La
riparazione non estingue la mancanza.
La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto (Commissario).
L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.
Il consiglio di classe, per un valido motivo, può, quindi, convertire condizionalmente la sanzione
in attività a favore della comunità scolastica (DPR 235/2007); la sanzione verrà invece scontata
in caso di recidiva.
Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell’anno
scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.
Art.19 SANZIONI
1.
Considerati i principi e i criteri di cui ai commi precedenti, l’organo competente dovrà riferirsi e
fare propri i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni come
da repertorio:
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Repertorio delle sanzioni per condotta non conforme ai criteri di correttezza
(comportamenti scorretti gravi e non gravi, e occasionali e non)
Art.20 REPERTORIO DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI OCCASIONALI E/O NON GRAVI
Comportamenti occasionali e non gravi anche segnalati dal personale ausiliario relativi a scarsa
diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti
dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica potranno essere soggetti a
richiamo verbale. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una
sanzione in forma di ammonizione scritta qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e
reiterazione del comportamento.
– COMPETENZA
INFRAZIONE
REPERTORIO DI
PROVVEDIMENTI
Ritardi
L’alunno è ammonito al QUINTO ritardo. Di Dirigente scolastico o suo
norma dopo QUINTO ritardo la famiglia viene delegato,
Consiglio
di
informata perché intervenga ed eviti il reiterarsi classe.
del comportamento scorretto.
Uscite anticipate
Fine primo e secondo quadrimestre (maggio) non Dirigente scolastico o suo
sono concessi permessi se non autorizzati delegato
anticipatamente dal dirigente scolastico e
segnalati (in anticipo) nel registro di classe.
Non giustificazione
assenze
POSSIBILI
SANZIONI
delle L’alunno è ammonito se dopo 3 richieste persiste Consiglio di classe, Dirigente
nel non portare la giustificazione. La famiglia o un suo delegato
deve essere avvertita se tale atteggiamento
persiste nonostante i richiami.
Docente
Disturbo reiterato durante le Nota sul registro *
lezioni
Docente
Disturbo persistente anche Nota sul registro,* segnalazione alla famiglia e
Dirigente
dopo la segnalazione sul eventuale allontanamento (nei casi reiterati e
gravi)
registro di classe
Consiglio di classe
Annotazione sul registro di classe *
Non
rispetto
Docente
della
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separazione dei servizi
igienici o utilizzo servizi non
destinati agli studenti
Dirigente
Rimanere in bagno per un
tempo ritenuto eccessivo
dal docente
N.B ci si reca in bagno 1
alla volta eccetto in casi
eccezionali
e
solo
autorizzati dal docente
Docente
Divieto di stazionare senza
autorizzazione nei corridoi
o nelle scale soprattutto al
cambio dell’ora , durante gli
spostamenti
dalle
aule
speciali, palestre etc.
Annotazione sul registro di classe *
Dirigente
Divieto
di
stazionare
davanti
ai
distributori
automatici di bevande e
cibo durante le ore di
lezione
Docente
Mancato
rispetto
dei
regolamenti
interni
dei
laboratori e della palestra, e Annotazione sul registro di classe *
delle istruzioni ivi impartite
dal
docente
o
dagli
assistenti
Dirigente
Docente
Non portare a
attrezzature
e
adeguati
Turpiloquio
scuola
sussidi Annotazione sul registro di classe
Annotazione sul registro di
ammonizione nei casi più gravi
Dirigente
classe
*
e/o Docente
Dirigente
(*): dopo la terza annotazione(nota) sul registro di classe, l’alunno verrà ammesso a scuola solo se
accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci. Nei casi più gravi la Dirigente su segnalazione del
docente potrà intervenire con l’ammonizione anche nel caso di episodi singoli.
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REPERTORIO DELLE SANZIONI PER GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO
Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alle persone dei docenti, degli ausiliari, dei
compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose,
costituiscono occasione per l’immediato richiamo scritto e possibile allontanamento dalla scuola anche
senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni materiali, fermo il riconoscimento del danno,
possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell’Organo deliberante la
sanzione.
Il richiamo scritto (diario, quaderno, registro di classe) costituirà un precedente di cui si terrà conto per
altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto. In ogni caso le famiglie saranno
tempestivamente contattate e messe al corrente degli episodi accaduti.
COMPORTAMENTO
Falsificazione della firma
genitori
REPERTORIO
SANZIONI
dei
Manipolazione del registro di
classe o di documenti ufficiali
DI
POSSIBILI
COMPETENZA
Annotazione sul registro di classe
segnalazione alla famiglia e
eventuale
allontanamento
(
eventuale sospensione)
Docente
Ammonizione
scritta
–
Convocazione della famiglia
Allontanamento
(eventuale
sospensione)
Docente- Dirigente - Cdc -
Dirigente
Consiglio di classe
Denuncia all’autorità giudiziaria
Sanzioni penali secondo gravità
Utilizzo improprio e scorretto di
telefoni
cellulari
e
altri
dispositivi elettronici all’interno
dell’Istituto e durante le attività
didattiche
Reiterato uso e ammonizione
per lo stesso motivo
Ammonizione scritta –
Docente
Ritiro temporaneo dei dispositivi
elettronici durante le ore di lezione
che verranno riconsegnati dal
dirigente o dal suo collaboratore a
un genitore.
Dirigente
–
ritiro
del
allontanamento
sospensione)
corrispondente
dispositivo
e
(eventuale
o
sanzione
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Fare fotografie, registrazioni
non autorizzate
Consiglio di classe
Ritiro del dispositivo elettronico Allontanamento
(eventuale
sospensione)
Docente
Dirigente – C.d.C.
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Sanzione amministrativa/pecuniaria
da €3.000 a €30.000 .
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Fumare all’interno dei locali
scolastici
Eventuale
allontanamento
sospensione.
Garante della Privacy
Docente
o
Dirigente – C.d.C.-Preposto per il
rispetto del divieto di fumo.
Sanzione amministrativa/pecuniaria
secondo disposizione vigente .
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Assumere Alcolici – utilizzo di
Sostanze Stupefacenti
Mancata osservazione delle
norme di sicurezza – creare
situazioni pericolose per sé e
per gli altri
Docente
Allontanamento (sospensione)
Segnalazione
competenti
alle
autorità
Dirigente – C.d.C.
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Docente
Allontanamento (sospensione)
Dirigente – C.d.C.
Denuncia
presso
competenti
le
autorità
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Offese alle persone anche in
relazione in relazione al
credo religioso, all’ideologia
politica, alla disabilità, alla
parentela, alla malattia ,
all’etnia,
all’orientamento
sessuale.
Violenza
fisica
(verso
persone, animali e cose)
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Docente
Allontanamento e/o sospensione
eventuale esclusione dallo scrutinio
finale
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Dirigente – C.d.C
Docente
Allontanamento –
eventuale esclusione dallo scrutinio
finale
Aggressioni verbali, minacce
e intimidazioni.
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Dirigente – C.d.C
Docente
Allontanamento –
eventuale esclusione dallo scrutinio
finale
Comportamenti
scorretti
durante le gite o viaggi di
istruzione:
allontanamento
non autorizzato dal gruppo e
dai docenti, danni arrecati a
beni mobili e immobili e/o ai
mezzi di trasporto usati
Dirigente – C.d.C
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
disciplinari
Docente
Allontanamento (sospensione)
Dirigente – C.d.C.
Denuncia
presso
Competenti
gli
Organi
Risarcimento danni
Uscite non autorizzate dai
cancelli dell’istituto durante la
ricreazione e/o durante le
pause didattiche
Recare danni ai beni mobili
Annotazione sul registro di classe ,
eventuale
allontanamento
o
sospensione.
Docente, Collaboratore DS
Annotazione nel registro con
relativa richiesta di provvedimenti
Docente
Cdc
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e/o immobili facenti parte del
complesso scolastico o delle
aree
prossime
sia
pertinenziali che esterne
(autoveicoli compresi)-Furti
disciplinari
Allontanamento e/o sospensione
Denuncia
presso
Competenti
gli
Dirigente – C.d.C.
Organi
Risarcimento danni
Abbandono:lasciare
arbitrariamente l’istituto
Appropriarsi senza permesso
anche
solo
temporaneamente delle cose
altrui, danneggiarle ovvero
occultarle dolosamente
Assenze
di
massa
arbitrarie non giustificate .
–
Annotazione sul registro di classe
Docente /Docente coordinatore di
classe
segnalazione
alla
famiglia
e
eventuale
allontanamento
e/o
sospensione.
Dirigente
Annotazione sul registro di classe
Docente /Docente coordinatore di
classe
segnalazione
alla
famiglia
e
eventuale
allontanamento
e/o
sospensione.
Tali assenze influiscono sulla
valutazione degli studenti e in
maniera
importante
sull’organizzazione
complessiva
delle attività didattiche.
Ammonizione , sospensione altro
provvedimento .
Consiglio di classe
Dirigente
Consiglio di classe
Docente/Coordinatore di classe
Dirigente e/o CdC
Tutte le componenti.
Episodi gravissimi e/o con
rilevanza
penale
che
comportino la messa in
pericolo dell’incolumità e
sicurezza di cose e persone.
Allontanamento
immediato,
denuncia alle autorità competenti,
richiesta allontanamento per oltre
15 gg.
Consiglio Istituto
N.B Per le entrate e uscite dall’istituto si deve utilizzare l’ingresso principale. Non è consentito
l’uso delle uscite di sicurezza nelle situazioni normali così come è proibito sostare nelle scale e
nei ripiani antistante le uscite di emergenza.
Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l’obbligo di frequenza
sono definiti in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe.
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SASSARI
Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili, si tiene conto del comportamento
dell’intero anno scolastico.
DEFINIZIONE DI AMMONIZIONE E NOTA
Le note sono segnalazioni riportate sul registro di classe ad opera dei docenti per mancanze gravi o
lievi. Dopo 3 note viene, di norma, comminata un’ammonizione.
-
Sono segnalate con una nota mancanze lievi, quali per esempio:
1. Un ritardo al rientro dalla ricreazione
2. Disturbo durante l’ora di lezione
3. Non rispetto delle consegne assegnate (compiti, materiali, attrezzature ecc.)
-
Sono sanzionati con una ammonizione:
4. Reiterati ritardi all’ingresso (dopo il terzo ritardo )
5. Non giustificazione delle assenze e dei ritardi (dopo la terza volta)
6. Reiterati ritardi al rientro dalla ricreazione
7. Non rispetto delle attrezzature, dell’ambiente, e del personale della scuola.
L’ammonizione e la richiesta di provvedimenti può ovviamente scaturire anche da un unico
episodio, di rilevante gravità.
-
-
Le ammonizioni sono prerogativa del Dirigente o dei suoi collaboratori su segnalazione del
singolo docente o del Consiglio di Classe. In casi particolari anche il docente può comminare
un’ammonizione. In sede di Consiglio i docenti, valutati i richiami presenti nel registro,
possono segnalare al Dirigente i casi di particolare rilievo.
Dopo 3 ammonizioni, se se ne rileva l’opportunità, il Dirigente Scolastico può proporre al
Consiglio di Classe l’allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni.
Tutte le sanzioni da comminare per cattivi comportamenti tenuti sia al mattino che al
pomeriggio sono essere proposte ad un unico organo che tenga conto di tutte le
componenti scolastiche, compresi gli educatori, affinchè ci sia una continuità di
collaborazione tra tutti anche in materia di disciplina.
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SASSARI
Art. 21- SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri
provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre
attività con finalità scolasticamente utili che possano costituire una riparazione ed un ammonimento.
Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle
lezioni danneggi l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà
il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro nella normale attività della
scuola.
.
Art.22 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI
1.
L'insegnante è competente per le segnalazioni di cui alle tabelle precedenti
2.
Il Dirigente Scolastico o suo delegato è competente per le ammonizioni e le sanzioni che non
prevedono l'allontanamento dalla scuola.
3.
Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un
periodo pari o inferiore a 15 giorni.
4.
Il Consiglio di Istituto (Collegio docenti nei Convitti) decide sulle sanzioni che comportano un
allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o
con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso
di studi.
5.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6.
La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per
quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal Dirigente Scolastico.
Art.23 ORGANO DI GARANZIA
È composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da un docente designato dal collegio docenti, da
un genitore eletto annualmente dal comitato dei genitori e da uno studente eletto dal comitato degli
studenti.
Gli organi competenti a designare i componenti dell’Organo di Garanzia provvedono altresì a
designare i sostituti, per i casi di incompatibilità o surroga. L’Organo di Garanzia, con tutte le sue
componenti, ha durata annuale. Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle
deliberazioni, è necessario che siano presenti almeno 3 dei 4 membri di cui l’organo è composto.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Art.24 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, coadiuvato dall’Organo di Garanzia
Regionale, su violazioni dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse nel caso degli studenti della
scuola secondaria .
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SASSARI
Art. 25 GESTIONE DELLA DISCIPLINA
1. Tutto il personale della Scuola è tenuto ad uniformarsi allo spirito educativo del presente
regolamento e al metodo scelto per la sua applicazione, al fine di creare una sostanziale unità di
atteggiamento degli operatori scolastici e di evitare contraddizioni negli allievi.
2. Il presente regolamento dovrà essere oggetto di discussione e di verifica da parte degli alunni e
delle loro famiglie, che potranno proporre modifiche o integrazioni attraverso i propri rappresentanti in
seno agli Organi Collegiali.
ART.26
1. I casi di comportamento che compromettano lo sviluppo e la maturazione sia del singolo allievo che
della classe dovranno possibilmente essere risolti nell’ambito del Consiglio di Classe, la cui azione
dovrà tendere a comprendere i motivi dei comportamenti giudicati negativi e ad eliminarne le cause,
prima di proporre sanzioni disciplinari.
2. Si potrà, a seconda dei casi, coinvolgere tutti gli allievi nella ricerca delle soluzioni con opportune
discussioni in classe.
3. Dovranno particolarmente curarsi i rapporti con i genitori interessati e, se necessario, si potranno
convocare assemblee di tutti i genitori della classe.
ART.27
1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l’alunno incolpato possa aver esposto
le proprie giustificazioni o aver ascoltato eventuali testimoni a suo discarico.
2. In casi di urgenza ed in particolare per fatti accaduti al di fuori del diretto controllo degli insegnanti, il
Dirigente può assumere provvedimenti immediati di cui dà notizia al Consiglio di Classe.
h. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato.
ART.28
1. L’irrogazione delle sanzioni della precedente tabella articolo spetta al Dirigente ed al Consiglio di
Classe o Interclasse convocato d’urgenza e con la presenza dell’Istitutore responsabile del gruppo,
dei rappresentanti dei genitori e, per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, del rappresentante
degli studenti.
ART.29
1. L’allontanamento o l’espulsione dal Convitto, indipendentemente dalla frequenza della Scuola, è
decisa, per fatti gravi o per incompatibilità con la vita convittuale, dal Rettore-Dirigente Scolastico,
sentito il parere del Collegio degli Educatori.
2. In mancanza di pagamento della retta, il Rettore decide autonomamente, secondo legge. Art.16
1. Il Rettore-Dirigente Scolastico può disporre la sospensione cautelare dell’allievo in attesa della
convocazione del Consiglio di Classe o di Interclasse o del Collegio degli Educatori
2. La sospensione cautelare non può comunque superare i cinque giorni.
ART.30
1. In caso di recidiva si irroga la sanzione superiore.
ART.31
1. E’ prevista la richiesta, se opportuna, di un intervento esterno competente in campo socio-psicopedagogico.
ART.32
1. La sanzione irrogata diventa subito esecutiva ma può essere sospesa, a discrezione del Dirigente
Scolastico, in seguito a ricorso all’organo di garanzia e ridiventa efficace dopo un’eventuale convalida
da questo emessa.
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ART.33
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della
irrogazione, all’Organo di Garanzia dell’Istituto.
ART.34
1. L’Organo di Garanzia (D.P.R. n°249 del 24/06/1998, art.5) è nominato dal Dirigente Scolastico su
designazione del Consiglio di Istituto.
2. Esso dura in carica un anno ed è costituito, per la Scuola Secondaria di Primo
Grado da:
a. un docente, nominato dal Consiglio di Istituto;
b. due rappresentanti eletti dai genitori;
c. un educatore designato dal Collegio degli Educatori;
3. Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado da:
a. un docente nominato dal Consiglio di Istituto;
b. un rappresentante eletto dai genitori;
c. un rappresentante eletto dagli studenti
4. Entrambi i collegi, presieduti dal Rettore-Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deliberano
validamente se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, debitamente convocati a termini di
legge.
5. Ogni voto vale per uno (compreso quello del Dirigente) e si delibera a maggioranza semplice dei
presenti.
6. In sede di prima riunione, entro 15 giorni dalla nomina, il Presidente designa il Segretario
verbalizzante.
7. Contestualmente alle designazioni o elezioni dei componenti titolari del Collegio, si designeranno
ed eleggeranno anche i membri supplenti, che subentreranno in caso di assenza giustificata dei
titolari.
ART.35
1. I ricorsi all’Organo di Garanzia, indirizzati al Dirigente, devono essere prodotti in carta semplice
entro 15 giorni dalla notifica della sanzione e presentati in Segreteria o inviati a mezzo raccomandata.
2. Essi dovranno contenere le generalità del ricorrente, la descrizione dei fatti, il motivo per cui si
ricorre, la sanzione che è stata irrogata e la motivazione.
3. L’Organo di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso (per le
raccomandate fa fede il timbro postale) con ordine di servizio del Dirigente.
ART.36
1. Il procedimento si chiuderà necessariamente con le seguenti soluzioni:
a. annullamento;
b. conferma della sanzione;
c. maggiorazione della sanzione;
d. riduzione della sanzione;
e. trasformazione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica,
se richiesto dal ricorrente.
2. In ogni caso la decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente con le motivazioni.
3. Qualora l’Organo di Garanzia non si esprima entro il termine previsto, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata ed il ricorrente potrà avvalersi, entro 15 giorni, di ulteriore fase impugnatoria di
competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che presiede un Organo di Garanzia
Regionale.
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ART.37
1. L’accertamento di eventuali danni e la loro quantificazione per l’inderogabile risarcimento spetta al
Dirigente Scolastico.
2. Gli allievi potranno rivolgersi al Capo d’Istituto per esporre le loro rimostranze o denunce.
ART.38
1. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, coadiuvato dall’Organo di
Garanzia Regionale, su violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola
Secondaria (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e D.P.R.
235/2007)
TITOLO IV
NORME ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO E GESTIONE DELLE CRITICITA’
1. E’opportuno che durante le ore di lezione ogni docente consenta che gli alunni che ne hanno
necessità escano dall’aula uno alla volta: non è ammesso che gli alunni si intrattengano negli androni
o negli anditi o che si allontanino dalla Scuola.
2. L’uso dei servizi igienici è consentito a qualsiasi ora, purché giustificato da effettivo bisogno.
ART.39
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
2. Alla giustificazione delle assenze provvederà quotidianamente l’insegnante della prima ora.
3. Gli alunni sprovvisti di giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva per un
massimo di tre volte; i predetti provvedimenti saranno registrati sul diario di classe e sul cartellino che
gli interessati ritireranno in tempo utile presso il collaboratore scolastico della Scuola.
4. Dopo l’ammissione per tre volte con riserva, necessariamente l’alunno dovrà essere accompagnato
dal genitore per la giustificazione.
5. Per assenze pari o superiori a 5 giorni è obbligatorio, per la riammissione in classe, apposito
certificato medico. L’omessa presentazione di tale certificato comporterà la non ammissione a scuola.
ART.40
1. Nel caso in cui l’alunno dovesse accusare un malessere, gli insegnanti informeranno
telefonicamente i familiari. A tal fine è indispensabile che le segreterie siano in possesso di più recapiti
telefonici (domicilio, luogo di lavoro, ecc.)
2. In caso di malessere grave o infortunio sarà attivato l’ufficio di Direzione che provvederà ad
avvertire la famiglia ed a predisporre i mezzi di soccorso più idonei, se è il caso chiamando il 118.
3. Il docente o l’educatore interessato sono tenuti a redigere tempestivamente una relazione
dettagliata sull’accaduto indirizzata al Dirigente Scolastico.
ART.41
1. Gli alunni dovranno consegnare ai genitori e riportare firmata ogni eventuale comunicazione
riguardante l’attività scolastica o convittuale.
ART.42
1. Durante la ricreazione il personale docente è tenuto alla massima sorveglianza, gli studenti devono
tenere un comportamento corretto.
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SASSARI
ART.43
1. E’ vietato l’accesso alla palestra e ai campi agli alunni non accompagnati e che non calzino scarpe
da ginnastica con suola in gomma.
2. A pena di gravi sanzioni, la disciplina è massimamente richiesta all’interno degli spogliatoi.
E’ auspicabile che gli studenti si portino appresso un ricambio, sia per igiene e rispetto verso gli altri,
sia per salvaguardare la propria salute.
Art.44
1. Durante il cambio d’insegnante gli alunni dovranno aspettare in classe.
2. Compatibilmente con le reali possibilità, gli insegnanti effettueranno il cambio delle classi con la
massima rapidità, evitando di lasciare incustoditi gli alunni in caso di ritardo o assenza del collega
subentrante.
3. A tal fine si ricorda che in caso di necessità gli alunni possono essere affidati al personale ausiliario,
cui spetta anche il compito di sorvegliare gli anditi, gli androni e le vie di accesso alla aule, sulla base
dell’ordine di servizio disposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
ART.45
1. L’uso degli spazi interni per posteggiare i veicoli è regolato da un proprio Regolamento.
2. Dovrà essere in ogni caso evitato il transito con autoveicoli nei periodi di ingresso, di uscita e di
ricreazione degli alunni; quando ciò sia inevitabile e si userà la massima prudenza.
3. Per ragioni di sicurezza ed opportunità, il Rettore-Dirigente Scolastico potrà vietare in tutto o in
parte il transito ed il parcheggio dei veicoli.
4. In tal caso i cancelli resteranno chiusi per tutti.
5. Il personale ausiliario sarà allora autorizzato ad aprire i cancelli solo per i fornitori del Convitto, delle
Scuole, della Polisportiva e della Piscina, per i diversamente abili e per eventuali mezzi di soccorso.
ART.46
1. E’ vietato posteggiare di fronte alle gradinate e alle vie d’accesso della Scuola e dell’Aula Magna.
ART.47
1. Il Convitto non assume la custodia dei veicoli posteggiati né risponde di oggetti o di valori lasciati
incustoditi all’interno dell’Istituto.
.
TITOLO V
NORME PARTICOLARI PER IL SEMICONVITTO.
ART.48
1. L’attività del semiconvitto è organizzata in gruppi di bambini o ragazzi, sotto la responsabilità, di
regola, di un Istitutore o Istitutrice.
2. Nel caso si applichino i moduli, la responsabilità è degli Istitutori presenti al momento.
ART.49
1. All’interno di tutto il Convitto e fuori dal Convitto, nel caso di uscita per studio o escursioni
didattiche, ci si muove per gruppi, in ordine e senza alcun chiasso.
ART.50
1. Il pranzo è fissato alle ore 13.20 per la Scuola Primaria e alle ore 14.00 per la Scuola Secondaria di
primo Grado.
ART.51
1. Qualche tempo prima di tale ora ci si prepara individualmente ed a turno con le necessarie pratiche
igieniche.
2. Altrettanto si fa alla fine del pranzo, particolarmente per quel che riguarda l’igiene orale.
3. A tale scopo ciascuno deve essere obbligatoriamente fornito di spazzolino, sapone, salviette e di
tutto l’occorrente.
ART.52
1. A tavola si sta composti e per quanto possibile in silenzio.
2. L’alunno sarà responsabile di eventuali danni arrecati alle suppellettili, alle stoviglie o alle tovaglie
del refettorio.
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ART.53
1. Dopo il pranzo si prevede in genere un breve periodo di libertà e gioco, a discrezione dell’Istitutore.
2. In ogni caso, dalle ore 15.00 per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado è
tassativo il rispetto del silenzio nei corridoi, per non disturbare le attività di studio.
ART.54
1. Le ore di studio o altra attività possono variare a seconda della programmazione e delle indicazioni
del singolo Istitutore ma fino alle ore 17.00 per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo
Grado si dovrà mantenere il silenzio.
ART.55
1. Gli alunni devono essere forniti ogni giorno del materiale e dei libri indispensabili allo studio.
2. E’ assolutamente deprecabile andare in ora di studio alla ricerca dell’occorrente e così disturbare
l’attività dei compagni.
ART.56
1. L’alunno semiconvittore che in maniera continua tenga un comportamento scorretto tale da
disturbare in qualunque modo le attività convittuali collettive, in particolare lo studio, dovrà essere
allontanato dalla classe e portato dal Rettore o da un suo delegato per risponderne in termini
disciplinari.
2. Ciò anche al fine di tutelare il buon diritto di tutti ad un servizio qualitativamente valido.
3. L’Istitutore dovrà redigere una relazione scritta sull’accaduto.
ART.57
1. Se vi è necessità di fare fotocopie o di procurarsi vocabolari o enciclopedie per ricerche o altro
ancora, è opportuno che ciò si faccia prima delle ore di studio.
2. E’ prevista comunque una certa elasticità.
ART.58
1. E’ fatto divieto di praticare il gioco del calcio in spazi non idonei e soprattutto nei corridoi, così come
sono vietati giochi pericolosi o che arrechino eccessivo disturbo.
ART.59
1. Nei locali del Convitto non sono ammessi estranei, se non in caso eccezionale, dietro preciso invito
o autorizzazione di chi ne ha la competenza.
ART.60
1. Gli Educatori riceveranno a colloquio i genitori degli alunni periodicamente, secondo il calendario
fissato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio.
2. Potranno essere promossi incontri per analizzare situazioni particolari ma di norma non durante le
ore di studio o altre attività frontali.
ART.61
1. L’uscita dal Semiconvitto è prevista alle ore 17.30 per la Scuola Primaria e alle ore 18.00 per la
Scuola Secondaria di Primo Grado, nell’androne del Convitto.
2. Nei giorni di rientro pomeridiano a Scuola per il completamento delle ore curriculari, l’uscita degli
alunni sarà effettuata al portone d’ingresso delle scuole, sotto la responsabilità degli insegnanti e degli
educatori.
3. I figli di genitori eventualmente in ritardo potranno essere consegnati al Collaboratore del Rettore o
agli Educatori incaricati e rimanere nell’androne del Convitto.
ART.62
1. Gli alunni minorenni potranno uscire:
a. accompagnati da genitori o da persone esercitanti la patria potestà;
b. accompagnati da persona delegata da genitori con richiesta scritta e depositata in copia in vice
direzione;
c. da soli, con richiesta scritta dei genitori e depositata in copia in vice direzione;
d. eccezionalmente con permesso scritto del Rettore o di un suo delegato.
Ogni educatore avrà cura di custodire in un apposito raccoglitore i permessi degli alunni della classe
affidatagli, anche al fine di agevolare il lavoro di eventuali sostituti temporanei
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ART.63
1. Nel caso in cui l’alunno non venga ritirato entro l’orario previsto, l’Istitutore lo consegnerà al Rettore
o ad un suo delegato che provvederà secondo la sua competenza.
E’ ammessa deroga in caso di occasioni culturali didatticamente formative di cui il docente
proponente sia venuto a conoscenza in tempi successivi alla presentazione della programmazione.
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TITOLO VI
Visite guidate e viaggi di istruzione
Art. 64 VISITE GUIDATE
1.
2.
3.
4.
Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica,
organizza le visite guidate nel territorio, la partecipazione agli spettacoli cinematografici e/o
teatrali, sulla scorta di un’apposita programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico.
È consentita la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui tutta
la classe aderisca.
Nel caso l'attività abbia un costo e vi siano studenti che non intendano aderire, il limite è quello
dei due terzi.
Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per le visite guidate, il docente proponente
deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria
amministrativa.
Art. 65 VIAGGI D’ISTRUZIONE
1.
2.
3.
Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica,
programma sulla scorta della programmazione didattica ed in riferimento alle attività delle aree di
progetto ed organizza i viaggi d’istruzione, di norma, per un periodo di tempo non superiore a
gg. 5.
È consentita, di norma, la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in
cui almeno i 2/3 degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo
finanziario richiesto. I viaggi di istruzione si svolgono secondo i tempi previsti da ogni consiglio di
classe.
Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per i viaggi di istruzione, il docente
proponente/o responsabile dell’attività deve curare tutti gli adempimenti necessari con la
segreteria didattica e con la segreteria amministrativa.
Art.66 ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO
1. Gli studenti che intendono effettuare esperienze di studio all’estero hanno l’obbligo di chiedere il
parere al consigli di classe.
2. Il consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli
studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola; in nessun caso può essere
concesso nullaosta per gli studenti che hanno debiti formativi degli anni scolastici precedenti
non risolti;
3. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e
deve allegare il piano di studi della medesima scuola, il consiglio di classe delibera le materie
che lo studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono
allo studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro sarà valutato
attraverso una prova colloquio.
4. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola
ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe, convalida il
certificato di valutazione esibito, individua le discipline oggetto d'integrazione e, attraverso una
prova colloquio, definisce la valutazione da attribuire allo studente..
5 Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è
compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche
connesse all’esperienza oggetto del presente articolo.
Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti. :
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TITOLO VII
Norme finali
Art.67 NORME FINALI
Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa (POF).
Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di
Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi
delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3.
Eventuali situazioni particolari relative all’applicazione del presente regolamento vengono
esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano dell’Offerta Formativa (POF), sono
informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
Al presente regolamento sono allegate le tabelle che definiscono i parametri per l’assegnazione del
voto di condotta, quelle relative alle deroghe nel numero delle assenze che determinano la validità
dell’ anno scolastico e le tabelle relative all’attribuzione del credito scolastico.
1.
2.
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PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL VOTO DI CONDOTTA
VOTO CONDOTTA
10 – 9
Per il 10 il rispetto di
tutti i punti; per il 9 il
rispetto di almeno 4
punti. Il primo punto
è imprescindibile.
CRITERI




[Solo tre punti 8]
Assiduità nella frequenza (assenze non superiori al 10% del totale
delle ore di lezione svolte)
Puntuale rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri,
l’attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche
ecc.)
Assenza di ammonizioni e/o richiami gravi
Comportamento corretto, irreprensibile e rispettoso delle regole di
civile convivenza e del Regolamento d’Istituto, rispetto delle figure
istituzionali e del personale docente e non docente

Partecipazione costruttiva, presenza positiva; esempio e stimolo per i
compagni, disponibilità a collaborare in modo costruttivo.

Attenzione costante alle lezioni.
N.B. Per gli ultimi due punti, tali atteggiamenti sono rilevati anche dai
verbali del Consiglio di Classe e /o in sede di scrutinio)
8–7

Per l’8 il rispetto di
tutti i punti; [per il 7
il rispetto di almeno
3 punti.]



[solo 2 punti 6]

Frequenza regolare (assenze non superiori al 15% del totale delle ore
di lezione svolte)
Ammonizioni disciplinari personali nei limiti di 2
Puntuale rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri,
l’attrezzatura didattica, ha cura del materiale ecc.)
Comportamento corretto, rispetto delle regole del vivere civile, del
Regolamento d’Istituto e delle figure istituzionali e del personale
docente e non docente
Attenzione costante alle lezioni.
7 in presenza del
punto 2 e in assenza N.B. Per gli ultimi due punti, tali atteggiamenti sono rilevati anche dai
verbali del Consiglio di Classe e /o in sede di scrutinio)
degli ultimi 2 punti
6
in presenza di
almeno 3 punti



Frequenza non regolare – assenze superiori al 15% del totale delle
ore di lezione svolte.
Comportamento ai limiti della correttezza; non sempre evidenzia
rispetto del Regolamento d’Istituto,
Presenza di 5 o più ammonizioni
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


5
Presenza di provvedimenti di allontanamento non gravi
Frequenti inosservanze delle consegne
Definito dalla norma
Il numero delle assenze determina il posizionamento nella banda
CREDITO SCOLASTICO
PARAMETRI DI INSERIMENTO NELLE FASCE DI CREDITO
I seguenti parametri posizionano lo studente nelle fasce di credito
VALUTAZIONI MEDIE INFERIORI A 8
FASCIA BASSA
1. Media dei voti tra il numero intero e lo 0,4 – (ad esempio da 6 a
6,4)
2. Sospensione del giudizio
FASCIA ALTA*
1. Promozione senza sospensione del giudizio
2. Media dei voti tra lo 0,5 – e il numero intero più alto (ad esempio
da 6,5 a 7)
3. Media dei voti tra lo 6,1 e 6,4 e presenza di crediti formativi
4. Partecipazione alle attività /laboratori/progetti della scuola che
abbiano richiesto un impegno minimo di 20 ore.
Per l’attribuzione del credito formativo sono prese in considerazione le seguenti
attività

Attività Sportive certificate da: attestazione rilasciata da Federazioni, Enti,
Associazioni e Società Sportive a firma del Presidente che certifichi la partecipazione
alle attività agonistiche dell'alunno/a come atleta e/o come giudice di gara.


Corsi o certificazioni di Lingue Straniere
Corsi (minimo 20 ore) che siano correlati con il curricolo del liceo
Attività culturali, artistiche e di volontariato come previste dal DM 24/02/2000, n.49
che abbiano richiesto un impegno minimo di 20 ore

Tali crediti formativi devono essere conseguiti nell’anno scolastico di riferimento e la relativa
documentazione deve essere presentata alla scuola, che si riserva di valutarla, entro il 15
maggio.
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REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA’
DELL’ANNO SCOLASTICO
Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art. 14, c.7, si delibera quanto segue:
art. 1 – Gli studenti, secondo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti
“sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio”.
art. 2 – Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute ai sensi del successivo art. 3 comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.
art. 3 – Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze:
- assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, adeguatamente documentate con
certificato medico. Periodi di assenza più lunghi richiedono che scuola e famiglia
concordino un percorso di supporto scolastico allo studente;
- assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate; (gravi
patologie dei componenti del nucleo famiglia, lutto di famiglia, trasferimento;
- assenze anche di singoli giorni ricollegabili ad un grave quadro di salute già
documentato;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo.
- ulteriori gravi motivazioni documentate e concordate con la dirigenza che avrà cura di
comunicarle al consiglio di classe senza necessariamente esplicitarne le motivazioni
nel caso di situazioni particolari.
-partecipazione a concorsi per l’ingresso nelle Accademie, Università , Corsi post
Diploma documentati e certificati dalle autorità competenti, compresi i giorni
necessari per raggiungere la sede d’esame.
Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere a condizione che le assenze
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
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Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata)
effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione
nello scrutinio finale.
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