LA FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO Riferimento normativo T.U. Apprendistato D. lgs 167/2011 Riforma del lavoro Fornero L.n. 92/2012 D.M. 28/02/2000 abrogato Circolare del Ministero del Lavoro n.5/2013 Circolare INPS n.128/2012 Circolare del Ministero del Lavoro n.29/2011 Interpello n.16/2012 Interpello n.34/2012 Tipologie di apprendistato: 1 . Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.3 d. lgs 167/2011) 2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4 d. lgs 167/2011) 3. Apprendistato di alta formazione o ricerca (art.5 d. lgs 167/2011) 1. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Deve essere previsto un monte di formazione, esterna od interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nel rispetto degli standard nazionali. COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI In assenza, questa tipologia di apprendistato può essere attivato ma il datore di lavoro sarà ritenuto responsabile solo degli inadempimenti di carattere amministrativo previsti dalla Regione Regione.. L’eventuale attivazione dei percorsi formativi successiva all’avvio dell’apprendistato non comporta l’obbligo di recupero del precedente debito formativo formativo.. 3. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE O RICERCA Per il conseguimento di: •Diploma di istruzione secondaria superiore •Titoli universitari, di alta formazione, incluso il dottorato •Percorsi di specializzazione COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI In assenza, l’attivazione di questo tipo di apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni tra datori di lavoro, o loro associazioni, e Università Università.. 2. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE LA FORMAZIONE SI DIVIDE IN DUE PARTI: a) FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIER MESTIERE: E: durata e modalità di erogazione della formazione sono stabiliti dagli accordi interconfederali e i contratti collettivi in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. È SVOLTA SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO Tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualifica da raggiungere. Esempio: Conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa; Conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; Conoscenza e utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; Etc… COMPETENZE PROFESSIONALI b) FORMAZIONE TRASVERSALE - Acquisizione di competenze di base e trasversali: trasversali: e' integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni. COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI, MA DISCREZIONALE (INTERPELLO16/2012) (INTERPELLO16/2012) IN ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE IL CCNL PUÒ PREVEDERE LA RESPONSABILITÀ A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Tematiche di base di tipo trasversale. Esempio: Competenze relazionali; IDENTITA’ PROFESSIONALE Competenze organizzative; Conoscenza degli elementi chiave del diritto del lavoro; Conoscenza degli elementi chiave del diritto del lavoro; Etc… TUTOR AZIENDALE D.M. 28/02/2000 Abrogato REQUISITI INDIVIDUATI ESCLUSIVAMENTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Deve essere da esso ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze trasversali e tecnico professionali del lavoratore. DEFINITO ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PUÒ ESSERE PREDISPOSTO SULLA BASE DI MODULI E FORMULARI STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ENTI BILATERALI Il loro ruolo è solo eventuale, non necessario ai fini della valida stipulazione del contratto. Rappresenta comunque una valida garanzia circa la corretta declinazione del PFI - Interpello 16/2012 ECCEZIONE – ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONE UMBRIA del 04/05/2012 Le imprese, ad esclusione di quelle edili, che rientrano nella sfera di applicazione dell’accordo interconfederale nazionale del 3 maggio 2012 devono chiedere il parere di conformità sul PFI all’EBRAU IL PERIODO FORMATIVO DETERMINA LA DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal contratto, venendo meno con la formazione una componente causale e sostanziale del contratto, l’apprendistato s’intende portato a buon fine e da quel momento decorrono i termini di preavviso per il recesso o la prosecuzione a tempo indeterminato (nota min lavoro 13/7/2012 n. 25014) DM 235 del 5 ottobre 2012 prevede l’integrazione all’interno dei diversi moduli per le comunicazioni obbligatorie del campo specifico denominato : DATA FINE PERIODO FORMATIVO Nota Min. Lavoro 19/11/2012 n.16176 nella tabella “CO_trasformazioneRL “CO_trasformazioneRL”” è presente la dicitura FINE PERIODO FORMATIVO che viene utilizzato solo in caso di termine anticipato del periodo formativo LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO è uno strumento personale in cui sI raccolgono, sintetizzano e documentano le diverse esperienze di apprendimento del lavoratore nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana. Ciò al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l'occupabilità l'occupabilità delle persone. Il Libretto rappresenta la carta d'identità per muoversi attraverso le diverse esperienze di apprendimento e lavoro. Utilità per la persona Strumento di comunicazione che risponde a tre obiettivi principali: fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di apprendimento formale, non formale e informale, per la ricerca di un lavoro, per la mobilità professionale e per il passaggio da un sistema formativo all'altro; rendere riconoscibili e trasparenti le competenze comunque acquisite e sostenere in questo modo l'occupabilità l'occupabilità e lo sviluppo professionale; aiutare gli individui a mantenere consapevolezza del proprio bagaglio culturale e professionale anche al fine di orientare le scelte e i progetti futuri. ESPRESSIONE ESPLICITA DI COMPETENZE TACITE Utilità per il mercato del lavoro strumento di informazione, finalizzato a: evidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto, dando visibilità al patrimonio complessivo della persona e ai suoi punti di forza; facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all'interno di un percorso di inserimento (ad esempio nei contratti di apprendistato) e mobilità lavorativa (ad esempio nelle varie forme di contratto flessibile). Attestato di frequenza e profitto Allegato all’attestato di frequenza e profitto LIBRETTO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA La compilazione del libretto formativo è onere del datore di lavoro REGIME TRANSITORIO: Art. 7 c.7 del T.U. – 25 ottobre 2011 al 26 aprile 2012 – LE NUOVE NORME RELATIVE ALLA FORMAZIONE RIGUARDANO I CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 26/04/2012 A MENO CHE I CCNL NON ABBIANO RECEPITO LA RIFORMA DEL T.U. 167/2011 DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE, 26 OTTOBRE, MA PRIMA DEI SEI MESI REGIME SANZIONATORIO Art. 7, comma 1,del D.Lgs. n. 167/2011 È sanzionabile l’inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro Corresponsione delle differenze retributive al dipendente, Contribuzione piena dall’inizio del periodo formativo, Maggiorazione del 100% della contribuzione ordinaria, Sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per l’impiego e della consegna di copia al lavoratore, Eventuali conseguenze indirette sul computo dei lavoratori nell’organico aziendale. Se l’inadempimento è sanabile il personale ispettivo può adottare un provvedimento di disposizione assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere l’obbligo formativo. QUAL I SONO I MARGINI DI RESPONSABILITÀ DATORIALE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI FORMATIVI?? Circolare del Ministro del Lavoro n. 5/2013 FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE FORMAZIONE TRASVERSALE “In assenza dell’offerta formativa pubblica finalizzata alle competenze di base e trasversali trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti - Circolare del Ministro del Lavoro n. 29 29//2012 Formazione professionalizzante o di mestiere – segue impianto sanzionatorio circ. 29/2011 Art. 4, comma 3 D.Lgs. 167/2011 Circolare 5/2013 Ministero del lavoro e delle politiche sociali La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, ”Quanto alla formazione di tipo professionalizzante o di svolta sotto la responsabilità dell’azienda […]” mestiere è sufficiente ribadire quanto già chiarito con circ. n. 29/2011, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non effettui la formazione interna in termini di “quantità”, contenuti e modalità previsti dal contatto collettivo e declinati nel piano formativo individuale.” Il datore di lavoro non svolge la formazione in base ai contenuti e ai modi previsti dal contratto collettivo e formalizzata nel piano di formazione individuale impianto sanzionatorio secondo art 7 c.1 D. lgs 167/2011 FORMAZIONE TRASVERSALE APPRENDIMENTO FORMALE Apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. (Conferenza Stato – Regioni 19.04.2012) Formazione di base e trasversale La regione ha disciplinato la formazione di base e trasversale? SI Adesione obbligatoria Aderisco Non aderisco Regione Regione non attiva corsi di attiva i corsi formazione – azienda consente al lavoratore di seguire i corsi Responsabilità datore di lavoro impianto sanzionatorio Non si evidenziano obblighi in capo al datore di lavoro inerenti la formazione di base e trasversale Non si evidenziano obblighi in capo al datore di lavoro inerenti la formazione di base e trasversale NO Adesione facoltativa CCNL non prevede CCNL prevede l’attivazione del datore l’attivazione del datore di lavoro nelle more di lavoro nelle more regionali regionali Non si evidenziano obblighi in capo al datore di lavoro inerenti la formazione di base e trasversale CCNL prevede l’attivazione del datore di lavoro nelle more regionali? Si No In tal caso l’azienda si dovrà attivare al fine di erogare la formazione di base e trasversale in base a CCNL In tal caso l’azienda si dovrà attivare al fine di erogare la formazione di base e trasversale in base a CCNL Non si evidenziano obblighi in capo al datore di lavoro inerenti la formazione di base e trasversale In caso contrario, responsabilità datore di lavoro impianto sanzionatorio In caso contrario, responsabilità datore di lavoro impianto sanzionatorio Rischi mancata formazione formale per colpa da imputarsi esclusivamente al datore di lavoro 1. Il datore di lavoro non aderisce alla formazione obbligatoria attivata dalla Regione Corresponsione delle differenze retributive al dipendente, Contribuzione piena dall’inizio del periodo formativo, Maggiorazione del 100% della contribuzione ordinaria, Sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per l’impiego e della consegna di copia al lavoratore, Eventuali conseguenze indirette sul computo dei lavoratori nell’organico aziendale. 2. In mancanza di formazione obbligatoria prevista dalla Regione, o resa da essa facoltativa, il datore di lavoro non adempie agli obblighi formativi previsti dal Ccnl La formazione erogata è inferiore alle percentuali previste dalle tabelle della Circolare 5/2013. Corresponsione delle differenze retributive al dipendente, Contribuzione piena dall’inizio del periodo formativo, Maggiorazione del 100% della contribuzione ordinaria, Sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per l’impiego e della consegna di copia al lavoratore, Eventuali conseguenze indirette sul computo dei lavoratori nell’organico aziendale. Circolare del Ministro del Lavoro n. 5/2013 prevede delle specifiche percentuali 1° anno 0 Durata periodo formativo: 3 anni 2° anno formazione formale effettuata minore del 40% di quellaprevista sommando le orerichieste nel PFI nel primo anno +la “quota parte” delle ore previste nel secondo anno 3° anno formazione formale effettuata minore del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la “quota parte” delle ore previste nel terzo anno Le percentuali variano in caso di contratto di durata pari a 5 anni. La formazione erogata è superiore alle percentuali previste dalle tabelle della Circolare 5/2013, ma inferiore al totale della formazione da erogare al momento dell’ispezione L’ispettore applica la diffida ex. art. 13 D.Lgs. 124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere al debito formativo. CCNL, TRE SCENARI POSSIBILI: 1. la formazione trasversale non è considerata una responsabilità del datore di lavoro lavoro.. Ad esempio nei CCNL dell’Artigianato si legge legge:: “La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa all’impresa..” 2. la formazione trasversale è prevista esplicitamente nel CCNL assieme a quella professionalizzante. professionalizzante. Ad esempio nel CCNL degli Studi Professionali si legge: Art.27 E, “i contenuti formativi del piano sono di natura trasversale di base e professionalizzante. Fatto salvo quanto previsto dalle regioni e provincie autonome, la formazione trasversale è basata su: accoglienza..” etc etc.. .. 3. La formazione trasversale non è citata dal CCNL, che neppure la delega all’offerta formativa pubblica, ma nelle competenze delineate dallo stesso che ogni profilo professionale deve obbligatoriamente acquisire si rintracciano delle tematiche di chiara natura trasversale. Un esempio è il CCNL dei Pubblici Esercizi. Cosa occorre fare per garantire che l’adempimento formativo sia svolto correttamente?? CONTROLLARE IL PFI COMPILARE IL LIBRETTO FORMATIVO CONTROLLARE IL CCNL SUPERVISIONARE LA FORMAZIONE LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Normativa di riferimento: - Art. 4 Costituzione - Direttive della Comunità Europea ( D. CEE 89/48; D. CEE 92/51; D. CEE 99/42) - Art. 4 L.n. 92/2012 - D. Interministeriale 25/09/2012 - D.Lgs n.13 del 16/01/2013 Art. 4 Costituzione La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. L’Unione Europea ha progressivamente definito tre principi fondamentali: 1. la reciproca fiducia tra sistemi formativi formativi--educativi dei paesi membri; 2. i meccanismi di riconoscimento interpretati nel modo più favorevole alla persona; 3. le attestazioni di competenza rilasciabili in seguito ad un “apprezzamento delle qualità personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente da parte di un’autorità, senza preventiva formazione”. SCOPO DELLA NORMATIVA: art. 1 D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013: promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.. occupazionale CENTRALITÀ DELLA PERSONA A tal fine è prevista: La validazione e certificazione da parte di Enti titolati delle le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile, secondo i principi di : o Semplicità oAccessibilità o trasparenza o riservatezza oCorrettezza metodologica oEquità oNon discriminazione DEFINIZIONI: Certificazione delle competenze: intero processo che conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un Ente pubblico titolare ha accertato e convalidato un insieme di competenze conseguite da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. -Apprendimento formale: formale: apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, appositamente progettato come tale, in tempi di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. FORMAZIONE TRASVERSALE - Apprendimento non formale: apprendimento prodotto nell’ambito di attività organizzate e pianificate non specificamente concepite come apprendimento, in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno dell’apprendimento.. I risultati dell’apprendimento non formale possono essere convalidati e certificati. FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE - Apprendimento informale: informale: apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Può essere messo in trasparenza ed entrare in un percorso di convalida e successivamente di certificazione. Processo di certificazione: IDENTIFICAZIONE : - individuazione delle competenze riconducibili a uno standard certificabile ACCERTAMENTO/VALUTAZIONE: - accertamento del possesso delle competenze ad esempio attraverso la raccolta di evidenze o la realizzazione di prove ATTESTAZIONE: - rilascio di documenti standardizzati che attestano le competenze accertate SIAMO IN ATTESA CHE LA REGIONE UMBRIA REGOLAMENTI LE MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO L’APPRENDISTATO L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Dott.ssa Valentina Nardi - Consulente del lavoro Via Tagliamento 5 Foligno –PG Cell. 3288138676 Mail : [email protected]