LA FORMAZIONE
NELL’APPRENDISTATO
Riferimento normativo
T.U. Apprendistato D. lgs 167/2011
Riforma del lavoro Fornero L.n. 92/2012
D.M. 28/02/2000 abrogato
Circolare del Ministero del Lavoro n.5/2013
Circolare INPS n.128/2012
Circolare del Ministero del Lavoro n.29/2011
Interpello n.16/2012
Interpello n.34/2012
Tipologie di apprendistato:
1 . Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
(art.3 d. lgs 167/2011)
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
(art.4 d. lgs 167/2011)
3. Apprendistato di alta formazione o ricerca
(art.5 d. lgs 167/2011)
1. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato
è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Deve essere previsto un monte di formazione, esterna od interna all’azienda,
congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nel
rispetto degli standard nazionali.
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI
In assenza, questa tipologia di apprendistato può essere attivato ma il datore
di lavoro sarà ritenuto responsabile solo degli inadempimenti di carattere
amministrativo previsti dalla Regione
Regione.. L’eventuale attivazione dei percorsi
formativi successiva all’avvio dell’apprendistato non comporta l’obbligo di
recupero del precedente debito formativo
formativo..
3. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE O RICERCA
Per il conseguimento di:
•Diploma di istruzione secondaria superiore
•Titoli universitari, di alta formazione, incluso il dottorato
•Percorsi di specializzazione
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI
In assenza, l’attivazione di questo tipo di apprendistato è rimessa ad apposite
convenzioni tra datori di lavoro, o loro associazioni, e Università
Università..
2. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
LA FORMAZIONE SI DIVIDE IN DUE PARTI:
a)
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIER
MESTIERE:
E:
durata e modalità di erogazione della formazione sono stabiliti dagli accordi
interconfederali e i contratti collettivi in funzione dei profili professionali
stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche'
la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa,
non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure
professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
È SVOLTA SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO
Tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla
qualifica da raggiungere.
Esempio:
Conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa;
Conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
Conoscenza e utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro;
Etc…
COMPETENZE PROFESSIONALI
b) FORMAZIONE TRASVERSALE - Acquisizione di competenze di base e trasversali:
trasversali:
e' integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni.
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI, MA DISCREZIONALE (INTERPELLO16/2012)
(INTERPELLO16/2012)
IN ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE IL CCNL PUÒ PREVEDERE
LA RESPONSABILITÀ A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Tematiche di base di tipo trasversale.
Esempio:
Competenze relazionali;
IDENTITA’ PROFESSIONALE
Competenze organizzative;
Conoscenza degli elementi chiave del diritto del lavoro;
 Conoscenza degli elementi chiave del diritto del lavoro;
Etc…
TUTOR AZIENDALE
D.M. 28/02/2000
Abrogato
REQUISITI
INDIVIDUATI ESCLUSIVAMENTE
DALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Deve essere da esso ravvisabile un percorso di natura addestrativa di
carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle
competenze trasversali e tecnico professionali del lavoratore.
DEFINITO ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO
PUÒ ESSERE PREDISPOSTO SULLA BASE DI MODULI E FORMULARI STABILITI DALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ENTI BILATERALI
Il loro ruolo è solo eventuale,
non necessario ai fini della valida
stipulazione del contratto.
Rappresenta comunque una valida
garanzia circa la corretta declinazione
del PFI - Interpello 16/2012
ECCEZIONE – ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONE UMBRIA
del 04/05/2012
Le imprese, ad esclusione di quelle edili, che rientrano nella sfera di
applicazione dell’accordo interconfederale nazionale del 3 maggio
2012 devono chiedere il parere di conformità sul PFI all’EBRAU
IL PERIODO FORMATIVO DETERMINA LA DURATA
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal
contratto, venendo meno con la formazione una componente causale e
sostanziale del contratto, l’apprendistato s’intende portato a buon fine e da
quel momento decorrono i termini di preavviso per il recesso o la prosecuzione
a tempo indeterminato (nota min lavoro 13/7/2012 n. 25014)
DM 235 del 5 ottobre 2012
prevede l’integrazione all’interno dei
diversi moduli per le comunicazioni
obbligatorie del campo specifico
denominato :
DATA FINE PERIODO FORMATIVO
Nota Min. Lavoro
19/11/2012 n.16176
nella tabella “CO_trasformazioneRL
“CO_trasformazioneRL””
è presente la dicitura
FINE PERIODO FORMATIVO
che viene utilizzato solo in caso di
termine anticipato del periodo
formativo
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
è uno strumento personale in cui sI raccolgono, sintetizzano e documentano
le diverse esperienze di apprendimento del lavoratore nonché le
competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel
lavoro, nella vita quotidiana. Ciò al fine di migliorare la leggibilità e la
spendibilità delle competenze e l'occupabilità
l'occupabilità delle persone.
Il Libretto rappresenta la carta d'identità per muoversi attraverso le diverse
esperienze di apprendimento e lavoro.
Utilità per la persona
Strumento di comunicazione che risponde a tre obiettivi principali:
 fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di apprendimento formale,
non formale e informale, per la ricerca di un lavoro, per la mobilità professionale e
per il passaggio da un sistema formativo all'altro;
 rendere riconoscibili e trasparenti le competenze comunque acquisite e sostenere
in questo modo l'occupabilità
l'occupabilità e lo sviluppo professionale;
 aiutare gli individui a mantenere consapevolezza del proprio bagaglio culturale e
professionale anche al fine di orientare le scelte e i progetti futuri.
ESPRESSIONE ESPLICITA DI COMPETENZE TACITE
Utilità per il mercato del lavoro
strumento di informazione, finalizzato a:
 evidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e
professionale del soggetto, dando visibilità al patrimonio complessivo della persona
e ai suoi punti di forza;
 facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all'interno
di un percorso di inserimento (ad esempio nei contratti di apprendistato) e mobilità
lavorativa (ad esempio nelle varie forme di contratto flessibile).
Attestato di frequenza e profitto
Allegato all’attestato di frequenza e profitto
LIBRETTO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA
La compilazione del libretto formativo è
onere del datore di lavoro
REGIME TRANSITORIO:
Art. 7 c.7 del T.U. – 25 ottobre 2011 al 26 aprile 2012 –
LE NUOVE NORME RELATIVE ALLA FORMAZIONE RIGUARDANO I CONTRATTI
STIPULATI DOPO IL 26/04/2012
A MENO CHE I CCNL NON ABBIANO RECEPITO LA RIFORMA DEL T.U.
167/2011 DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE, 26 OTTOBRE, MA PRIMA DEI
SEI MESI
REGIME SANZIONATORIO
Art. 7, comma 1,del D.Lgs. n. 167/2011
È sanzionabile l’inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro
Corresponsione delle differenze retributive al dipendente,
Contribuzione piena dall’inizio del periodo formativo,
Maggiorazione del 100% della contribuzione ordinaria,
Sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per
l’impiego e della consegna di copia al lavoratore,
Eventuali conseguenze indirette sul computo dei lavoratori nell’organico
aziendale.
Se l’inadempimento è sanabile il personale ispettivo può adottare un
provvedimento di disposizione assegnando un congruo termine al
datore di lavoro per adempiere l’obbligo formativo.
QUAL I SONO I MARGINI DI RESPONSABILITÀ
DATORIALE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI FORMATIVI??
Circolare del Ministro del Lavoro n. 5/2013
FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE O DI
MESTIERE
FORMAZIONE TRASVERSALE
“In assenza dell’offerta formativa pubblica finalizzata alle competenze di
base e trasversali trovano immediata applicazione le regolazioni
contrattuali vigenti - Circolare del Ministro del Lavoro n. 29
29//2012
Formazione professionalizzante o di mestiere – segue impianto sanzionatorio circ. 29/2011
Art. 4, comma 3 D.Lgs. 167/2011
Circolare 5/2013 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, ”Quanto alla formazione di tipo professionalizzante o di
svolta sotto la responsabilità dell’azienda […]”
mestiere è sufficiente ribadire quanto già chiarito con circ. n.
29/2011, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro si
potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non effettui la
formazione interna in termini di “quantità”, contenuti e
modalità previsti dal contatto collettivo e declinati nel piano
formativo individuale.”
Il datore di lavoro non svolge la formazione in base ai contenuti e ai modi previsti dal contratto collettivo e formalizzata nel
piano di formazione individuale
 impianto sanzionatorio secondo art 7 c.1 D. lgs 167/2011
FORMAZIONE TRASVERSALE
APPRENDIMENTO
FORMALE
Apprendimento erogato in un contesto
organizzato e strutturato,
appositamente progettato come tale,
in termini di obiettivi di apprendimento
e tempi o risorse per l’apprendimento.
(Conferenza Stato – Regioni
19.04.2012)
Formazione di base e trasversale
La regione ha disciplinato la formazione di base e trasversale?
SI
Adesione obbligatoria
Aderisco
Non aderisco
Regione
Regione non
attiva corsi di attiva i corsi
formazione –
azienda
consente al
lavoratore di
seguire i corsi
Responsabilità
datore di lavoro
 impianto
sanzionatorio
Non si
evidenziano
obblighi in
capo al datore
di lavoro
inerenti la
formazione di
base e
trasversale
Non si
evidenziano
obblighi in
capo al datore
di lavoro
inerenti la
formazione di
base e
trasversale
NO
Adesione facoltativa
CCNL non prevede
CCNL prevede
l’attivazione del datore l’attivazione del datore
di lavoro nelle more
di lavoro nelle more
regionali
regionali
Non si
evidenziano
obblighi in capo al
datore di lavoro
inerenti la
formazione di
base e trasversale
CCNL prevede l’attivazione del datore di
lavoro nelle more regionali?
Si
No
In tal caso l’azienda si
dovrà attivare al fine
di erogare la
formazione di base e
trasversale in base a
CCNL
In tal caso l’azienda si
dovrà attivare al fine di
erogare la formazione di
base e trasversale in
base a CCNL
Non si evidenziano
obblighi in capo al
datore di lavoro
inerenti la
formazione di base
e trasversale
In caso contrario,
responsabilità datore
di lavoro
 impianto
sanzionatorio
In caso contrario,
responsabilità datore
di lavoro
 impianto
sanzionatorio
Rischi mancata formazione formale per colpa da imputarsi esclusivamente al datore di lavoro
1. Il datore di lavoro non aderisce alla formazione obbligatoria attivata dalla Regione
Corresponsione delle differenze retributive al dipendente,
Contribuzione piena dall’inizio del periodo formativo,
Maggiorazione del 100% della contribuzione ordinaria,
Sanzioni amministrative per la mancata comunicazione al Centro per
l’impiego e della consegna di copia al lavoratore,
Eventuali conseguenze indirette sul computo dei lavoratori nell’organico
aziendale.
2. In mancanza di formazione obbligatoria prevista dalla Regione, o resa da essa
facoltativa, il datore di lavoro non adempie agli obblighi formativi previsti dal Ccnl
La formazione erogata è inferiore alle
percentuali previste dalle tabelle della
Circolare 5/2013.
Corresponsione delle differenze retributive al
dipendente,
Contribuzione piena dall’inizio del periodo formativo,
Maggiorazione del 100% della contribuzione ordinaria,
Sanzioni amministrative per la mancata comunicazione
al Centro per l’impiego e della consegna di copia al
lavoratore,
Eventuali conseguenze indirette sul computo dei
lavoratori nell’organico aziendale.
Circolare del Ministro del Lavoro n. 5/2013 prevede delle specifiche percentuali
1° anno
0
Durata periodo formativo: 3 anni
2° anno
formazione formale
effettuata minore del 40% di
quellaprevista sommando le
orerichieste nel PFI nel primo
anno +la “quota parte” delle
ore previste nel secondo anno
3° anno
formazione formale
effettuata minore del 60% di
quella prevista sommando le
ore richieste nel PFI nel primo e
nel secondo anno + la “quota
parte” delle ore previste nel
terzo anno
Le percentuali variano in caso di contratto di durata pari a 5 anni.
La formazione erogata è superiore alle
percentuali previste dalle tabelle della
Circolare 5/2013, ma inferiore al totale della
formazione da erogare al momento
dell’ispezione
L’ispettore applica la diffida ex.
art. 13 D.Lgs. 124/2004,
assegnando un congruo termine
al datore di lavoro per
adempiere al debito formativo.
CCNL, TRE SCENARI POSSIBILI:
1. la formazione trasversale non è considerata una responsabilità del datore
di lavoro
lavoro..
Ad esempio nei CCNL dell’Artigianato si legge
legge::
“La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la
responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta
formativa pubblica, interna o esterna all’impresa
all’impresa..”
2. la formazione trasversale è prevista esplicitamente nel CCNL
assieme a quella professionalizzante.
professionalizzante.
Ad esempio nel CCNL degli Studi Professionali si legge:
Art.27 E, “i contenuti formativi del piano sono di natura trasversale
di base e professionalizzante. Fatto salvo quanto previsto dalle
regioni e provincie autonome, la formazione trasversale è basata
su: accoglienza..” etc
etc..
..
3. La formazione trasversale non è citata dal CCNL, che neppure la delega
all’offerta formativa pubblica, ma nelle competenze delineate dallo stesso
che ogni profilo professionale deve obbligatoriamente acquisire si
rintracciano delle tematiche di chiara natura trasversale.
Un esempio è il CCNL dei Pubblici Esercizi.
Cosa occorre fare per garantire che
l’adempimento formativo sia svolto
correttamente??
CONTROLLARE
IL PFI
COMPILARE IL
LIBRETTO FORMATIVO
CONTROLLARE
IL CCNL
SUPERVISIONARE
LA FORMAZIONE
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Normativa di riferimento:
- Art. 4 Costituzione
- Direttive della Comunità Europea ( D. CEE 89/48; D. CEE 92/51;
D. CEE 99/42)
- Art. 4 L.n. 92/2012
- D. Interministeriale 25/09/2012
- D.Lgs n.13 del 16/01/2013
Art. 4 Costituzione
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
L’Unione Europea ha progressivamente definito tre principi fondamentali:
1.
la reciproca fiducia tra sistemi formativi
formativi--educativi dei paesi membri;
2.
i meccanismi di riconoscimento interpretati nel modo più favorevole alla
persona;
3.
le attestazioni di competenza rilasciabili in seguito ad un “apprezzamento
delle qualità personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente da
parte di un’autorità, senza preventiva formazione”.
SCOPO DELLA NORMATIVA:
art. 1 D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013:
promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona e
assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione
delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le
scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale..
occupazionale
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
A tal fine è prevista:
La validazione e certificazione da parte di Enti titolati delle le competenze
acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui
possesso risulti comprovabile, secondo i principi di :
o Semplicità
oAccessibilità
o trasparenza
o riservatezza
oCorrettezza metodologica
oEquità
oNon discriminazione
DEFINIZIONI:
Certificazione delle competenze: intero processo che conduce al rilascio di un
certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un Ente pubblico
titolare ha accertato e convalidato un insieme di competenze conseguite da un
individuo rispetto a uno standard prestabilito.
-Apprendimento formale:
formale: apprendimento erogato in un contesto organizzato
e strutturato, appositamente progettato come tale, in tempi di obiettivi di
apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento.
FORMAZIONE TRASVERSALE
- Apprendimento non formale: apprendimento prodotto nell’ambito di
attività organizzate e pianificate non specificamente concepite come
apprendimento, in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno
dell’apprendimento.. I risultati dell’apprendimento non formale possono
essere convalidati e certificati.
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
- Apprendimento informale:
informale:
apprendimento risultante dalle attività
della vita quotidiana legate al lavoro, alla
famiglia o al tempo libero. Può essere
messo in trasparenza ed entrare in un
percorso di convalida e successivamente
di certificazione.
Processo di certificazione:
IDENTIFICAZIONE :
- individuazione delle competenze riconducibili a uno standard certificabile
ACCERTAMENTO/VALUTAZIONE:
- accertamento del possesso delle competenze ad esempio attraverso la raccolta
di evidenze o la realizzazione di prove
ATTESTAZIONE:
- rilascio di documenti standardizzati che attestano le competenze accertate
SIAMO IN ATTESA CHE LA REGIONE UMBRIA REGOLAMENTI LE MODALITÀ DI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO L’APPRENDISTATO
L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Dott.ssa Valentina Nardi - Consulente del lavoro
Via Tagliamento 5
Foligno –PG
Cell. 3288138676
Mail : [email protected]
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Formazione apprendisti - Ordine dei Consulenti del lavoro della