Presidente V. Presidente Assessori Giancarlo Fabio Sante Renato Giancarlo Marialuisa Marino Massimo Raffaele Antonio Floriano Ermanno Raffaele Galan Gava Bressan Chisso Conta Coppola Finozzi Giorgetti Grazia Padoin Pra Serrajotto Zanon Segretario Antonio Menetto 7^ legislatura Deliberazione della Giunta n. 4507 del 29 dicembre 2004 OGGETTO: Art. 19 L.R. n° 10/90. Realizzazione di interventi di formazione professionale per il “Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari” in attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale n° 41/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione bando. L’Assessore Regionale alle Politiche dell’Occupazione, della Formazione, dell’Organizzazione e delle Autonomie Locali, Raffaele Grazia, riferisce quanto segue. Con provvedimento CR n° 47 del 26 ottobre 2004 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il “Programma triennale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione per il triennio 2004 – 2006”. Tra le azioni classificabili nell’area della formazione superiore e continua, detto programma prevede anche la formazione per abilitazioni professionali specifiche o per aggiornamento professionale finalizzata al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione o all’ottenimento di patenti di mestiere o autorizzazioni per l’esercizio di attività professionali. La legge regionale 30 gennaio 1990, n° 10 e successive modificazioni, all’art. 19 prevede che Enti, Istituzioni, Associazioni, Imprese o privati, operanti nell’ambito regionale possono chiedere il riconoscimento di corsi professionali, senza il concorso finanziario della Regione, finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica, di specializzazione o di un titolo che produca gli effetti di cui alla norma di riferimento del corso. Per l’ammissione a tale riconoscimento, che non si estende all’istituzione promotrice, i contenuti dei progetti formativi dei corsi debbono risultare congrui e conformi ai contenuti specifici delle disposizioni regolamentari statali e/o regionali vigenti. Si tratta ora di approvare il bando relativo ai corsi professionali previsti per il “Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari” in attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale n° 41/2003. Potranno proporre progetti formativi gli Organismi di Formazione professionale accreditati per gli ambiti della Formazione Superiore e/o della Formazione Continua, iscritti nell’elenco regionale ai sensi della L.R. n° 19/2002, anche in partenariato con Organismi di Formazione non accreditati, ai sensi della D.G.R. n° 359 del 13 febbraio 2004. Mod. B - copia L’art. 1 della Legge Regionale 19 dicembre 2003, n° 41 “Igiene e Sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari” prevede che gli accertamenti e le relative certificazioni previsti dall’art. 14 della Legge 30 aprile 1962 n° 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del D.P.R. 26 marzo 1980, n° 327 siano sostituiti da misure di autocontrollo, formazione ed informazione. La D.G.R. n° 2485 del 6 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni ha stabilito che, per le attività esemplificate nel gruppo 2 di cui all’allegato a) del predetto provvedimento, le procedure informative/formative di cui all’ art. 1 della L.R. 19 dicembre 2003, n° 41, sono assolte con la consegna e presa visione del documento denominato “Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti” e con la successiva partecipazione con esito favorevole, entro due anni, dalla data di sottoscrizione di tale documento, per presa visione per l’inizio dell’attività (titolare), o dalla data di sottoscrizione di tale documento, sempre per presa visione da parte dell’operatore alimentare (dipendente/collaboratore) ad un corso di formazione professionale. Si tratta di corsi di formazione della durata minima di tre ore, le cui materie di insegnamento e le relative figure professionali preposte alla docenza sono indicati nel bando allegato a) al presente provvedimento. I soggetti tenuti alla frequenza dei percorsi formativi in questione sono i titolari ed operatori alimentari, dipendenti e/o collaboratori così come descritti nel Gruppo 2 della DGR n° 2485 del 6 agosto 2004. Al termine di ogni percorso formativo verrà rilasciato ai partecipanti, previo superamento di un esame volto all’accertamento dell’idoneità professionale, un Libretto Formativo come da modello allegato E) al presente provvedimento. In caso di mancato superamento della suddetta prova, il percorso formativo dovrà essere ripetuto. I singoli percorsi formativi, la cui frequenza è obbligatoria, riconosciuti ai sensi della L.R. n° 10/90, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi nell’arco temporale di una giornata ed essere conclusi, pena il non riconoscimento degli stessi, entro il 31 dicembre 2007. In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono pertanto proposti all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti allegati: - Allegato A) Bando per la presentazione e la realizzazione di interventi formativi per “Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari” Allegato A1) Fac – simile di domanda per l’ammissione al riconoscimento degli interventi formativi di cui al bando allegato A) Allegato B) Formulario per la presentazione delle proposte formative Allegato C) Adempimenti amministrativi ed organizzativi per la realizzazione degli interventi formativi Allegato D) Schema di atto di adesione che gli Enti gestori dovranno sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività Allegato E) Libretto Formativo L’Assessore conclude la propria relazione sottoponendo all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE - - Udito il relatore, Assessore Raffaele Grazia, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria; Vista la Legge n° 845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; Viste le LL. RR. n° 10/90 e n° 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale; Vista la deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2004, n.° 2485 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la Legge Regionale n° 41/2003, art. 1; Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n° 1242 del 30 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. DELIBERA 1) di approvare, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2004, n° 2485 e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 1 della L.R. n° 41/03, il bando allegato A), parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione di interventi formativi finalizzati al rilascio ai partecipanti all’azione formativa, in possesso dei requisiti previsti dal bando medesimo, del Libretto Formativo (secondo il modello allegato E); 2) di approvare l’allegato A) 1 fac-simile di domanda per l’ammissione al riconoscimento degli interventi formativi di cui al bando allegato A); 3) di stabilire che i percorsi formativi approvati, della durata di tre ore, dovranno riportare i contenuti minimi formativi previsti dal bando allegato A), realizzarsi nell’arco di una sola giornata ed concludersi entro il 31 dicembre 2007, pena il non riconoscimento degli stessi; 4) di stabilire altresì che i progetti formativi dovranno essere presentati sull’apposito formulario di cui all’allegato B), parte integrante al presente provvedimento e i singoli percorsi dovranno svolgersi secondo le disposizioni vigenti, in particolare secondo le modalità gestionali di cui all’allegato C) parte integrante al presente provvedimento; 5) di approvare l’allegato D) Schema di Atto di adesione che gli Enti gestori dovranno sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività; 6) di approvare l’allegato E) Libretto Formativo; 7) disporre che i costi derivanti dalla frequenza ai succitati percorsi formativi saranno a carico dei soggetti frequentanti i medesimi corsi e che non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale; 8) di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l’assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per la realizzazione dei corsi in questione, nel quadro anche dei principi di cui alla legge regionale n° 1/1997 e alla legge n° 59/1997. Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Antonio Menetto IL PRESIDENTE On. Dott. Giancarlo Galan