Danno da Vacanza Rovinata
Corte di Giustizia CE
Sentenza del 12 marzo 2002, C-168/00
Sara d’Urso 2005
Corte di Giustizia
Danno da vacanza rovinata
Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non
avere potuto godere pienamente, in conseguenza
dell’inadempienza contrattuale dell’operatore turistico,
dei benefici del viaggio organizzato come occasione di
svago e di riposo
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Corte di Giustizia
La massima
L’articolo 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno
1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi le vacanze e i
circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretato nel
senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del
danno morale derivante dall’inadempimento o dalla
cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in
occasione di un viaggio “tutto compreso”
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Corte di Giustizia
Il fatto: I soggetti coinvolti
Sig.na Leitner e
fam.
TUI Deutschland
Cliente
Tour Operator
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Il fatto
Fam. Leitner
Acquista da
Viaggio “tutto compreso” in
Turchia presso
TUI
Club Robinson
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Il fatto: il 4 luglio
Raggiunge la destinazione
Fam Leitner
Trascorre le giornate nel club
Consuma i pasti nel club
Intorno al 13 luglio
Sig.na Leitner
Accusa sintomi di
intossicazione da
salmonella
La malattia prosegue
con tutti i sintomi anche
per diversi giorni dopo il
rientro
Anche altri clienti accusano
gli stessi sintomi
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Il fatto: circa verso metà agosto (rientro il 18 luglio) 1997
Invia una lettera di
rimostranze alle TUI
Sig.na Leitner
TUI
Non risponde
20 luglio 1998
Sig.na Leitner
Intenta azione di
risarcimento per
importo di 25.000 ATS
Giudice
Primo grado
Riconosce solo un importo di 13.000 per le sofferenze
fisiche e rifiuta ulteriore risarcimento per il danno morale
derivante dal mancato godimento della vacanza
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Corte di Giustizia
Le motivazioni del giudice di primo grado
• Il mancato godimento della vacanza è da
qualificare come danno morale per il diritto
austriaco, ma non può formare oggetto di
indennizzo, poiché nessuna legge austriaca
prevede espressamente il risarcimento di un
danno morale di tale natura
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Corte di Giustizia
Le conclusioni in appello
• Il giudice di secondo grado condivide il punto di
vista del giudice di primo grado per quanto
riguarda il diritto austriaco ma,
• Ritiene che l’applicazione dell’art. 5 della Direttiva
potrebbe condurre ad una diversa soluzione
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Corte di Giustizia
Le conclusioni in appello (segue)
• Il giudice cita la sentenza del 16 luglio 1998,
causa C-355/96 in cui la Corte ha dichiarato:
anche se una direttiva non può creare di per sé
obblighi a carico di un singolo e non può quindi
essere fatta valere in quanto tale, un giudice
nazionale nell’applicare il diritto nazionale è
tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto
interno alla luce della lettera e dello scopo della
direttiva per conseguire il risultato da essa
previsto
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Corte di Giustizia
Le conclusioni in appello (segue)
• Il giudice osserva anche che il legislatore tedesco
ha adottato una disciplina espressa relativa
all’indennizzo del danno morale in caso di viaggio
fallito o gravemente pregiudicato.
• Ritenendo la formulazione dell’art. 5 della
direttiva non chiaro, sottopone alla Corte di
Giustizia la questione
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Corte di Giustizia
La questione sottoposta alla Corte di Giustizia
• Se l’articolo 5 della direttiva del Consiglio del 13
giugno 1990, 314 concernente i viaggi, le vacanze
e i circuiti tutto compreso, debba essere
interpretato nel senso che è in linea di principio
dovuto l’indennizzo a fronte di domande di
risarcimento di danni morali.
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Corte di Giustizia
Argomenti delle parti
Sig.na Leitner
• In base al 3° considerando della direttiva: tutti gli operatori devono
avere la possibilità di proporre in tutti gli Stati membri viaggi a
condizioni identiche
• L’art. 5, n.2, quarto comma, della direttiva consentirebbe di limitare
contrattualmente la responsabilità che sorge in caso di danno
morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione
delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto
compreso”.
Quindi: il danno morale deve essere risarcito
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Corte di Giustizia
Argomenti delle parti
TUI
Gov.
austriaco
Gov.
francese
Gov.
finlandese
• La Direttiva vuole definire un semplice livello minimo di tutela per i
consumatori acquirenti di un viaggio “tutto compreso”. Quindi:
tutto quello che non è espressamente regolato dalla direttiva
rimane di competenza dei legislatori nazionali
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Corte di Giustizia
Argomenti delle parti
Governo Belga
• L’impiego generalizzato e senza limitazioni del termine “danni”
all’art.5, n.2, primo comma comporta che ne sia data
l’interpretazione più ampia, in modo che ogni tipo di danno
dovrebbe venire coperto in forza della normativa trasponente la
direttiva
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La Commissione
Osserva:
• Il termine danni è usato nella direttiva senza la minima limitazione
mentre
• Una responsabilità per danno morale è riconosciuta nella maggior
parte degli Stati membri.
• Tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscerebbero
un’importanza sempre maggiore alle vacanze annuali.
Non è possibile dare un’interpretazione restrittiva della nozione
generale di danno usata dalla direttiva escludente per principio il
danno morale
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Corte di Giustizia
La Corte, premesse
1.
2.
3.
L’art. 5, n.2, primo comma impone agli Stati Membri di adottare le
misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca i
“danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva
esecuzione del contratto”
Secondo e terzo considerando: obiettivo della direttiva,
eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi
nei diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso, atte a
generare distorsioni nella concorrenza tra gli operatori stabiliti nei
diversi Stati Membri.
L’art 5 mira a offrire una tutela ai consumatori e, nell’ambito dei
viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento
della vacanza, che ha per i consumatori un’importanza particolare
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Corte di Giustizia
La Corte, conclusioni
L’articolo 5 va interpretato alla luce delle precedenti osservazioni
Se l’articolo 5 si limita a rinviare in modo generale alla nozione di
danni, si deve rilevare che, prevedendo al n.2 quarto comma, la facoltà
per gli Stati Membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni
diversi da quelli materiali, l’indennizzo sia limitato in virtù del
contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la
direttiva riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al
risarcimento dei danni diversi da quelli fisici, tra cui quello morale.
L’articolo 5 va interpretato nel senso che in linea di principio il
consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale
derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.
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Corte di Giustizia
Quadro normativo: art. 5 direttiva
1.
2.
Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore
e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del
consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia
che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere
eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del
venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.
Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dell’inadempimento o dalla
cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché l’organizzatore e/o li venditore siano considerati responsabili, a meno
che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro
né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:
•
Le mancanze constatate nell’esecuzione del contratto sono imputabili al
consumatore;
•
Tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile
o insormontabile
•
Tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore…o ad un
avvenimento che l’organizzatore o il venditore non potevano, con tutta la
necessaria diligenza prevedere, o risolvere.
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Corte di Giustizia
Quadro normativo: art. 5 direttiva (segue)
Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l’organizzatore e/o il
venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire
in aiuto al consumatore in difficoltà
Per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli
Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente
alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.
Per quanto riguarda i danni diversi da quelli materiali derivanti
dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati Membri possono
ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa
limitazione non deve essere irragionevole….
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Corte di Giustizia
La normativa austriaca
Le diverse disposizioni di recepimento della
direttiva che disciplinano la responsabilità
degli operatori non prevedono il diritto al
risarcimento del danno morale in caso di
perdita del beneficio alle vacanze o di
circostanze simili
La dottrina è in dubbio se, al di
fuori dei casi previsti dalla legge, i
danni morali siano comunque
risarcibili sulla base di regole
generali
Secondo la giurisprudenza il
danno morale può essere risarcito
solo quando sia espressamente
previsto dalla legge.
Poiché le vacanze e il tempo libero
non hanno un valore pecuniario, il
loro mancato godimento non
provoca un impoverimento
patrimoniale dell’interessato
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Corte di Giustizia
Giurisprudenza comunitaria sul danno immateriale
• Danno derivante dalla perdita della possibilità di proseguire gli studi
• Danno derivante dalla perdita di immagine
• Danno derivante dalla perdita di reputazione per una società
Sono tutti danni immateriali in cui è presente un pregiudizio
reale e certo
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Corte di Giustizia
Il danno da vacanza rovinata negli altri Stati Membri
• Germania: dal 1979 art. 651, f, n.2 (BGB) si attribuisce al turista, nel
caso di viaggio annullato o considerevolmente pregiudicato, il diritto di
pretendere un adeguato risarcimento.
• Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno disposizioni che riconoscono il
risarcimento del danno da vacanza rovinata
• La giurisprudenza del regno unito e dell’Irlanda è aperta al
riconoscimento
• La giurisprudenza francese e italiana, sebbene il danno da vacanza
rovinata non trovi specifica regolamentazione legislativa, ne
ammettono sempre più la riconoscibilità
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Corte di Giustizia
Il danno da vacanza rovinata in Italia
Il riconoscimento è condizionato dal fatto che il codice civile limita la
risarcibilità del danno non patrimoniale alle conseguenze civili
derivanti dall’illecito penale, salvo i casi eccezionali previsti dalla
legge.
Art. 2059 c.c.
Art. 2059 Il danno non
patrimoniale deve essere risarcito
nei soli casi previsti dalla legge
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Cassazione Civile, III sezione, 29 Marzo 1999, n.2966