CORPO POLIZIA LOCALE Servizio Segnaletica Stradale Ordinanza numero 02 del 08/03/2013 OGGETTO: blocco della circolazione a tutti i veicoli non adibiti a servizio pubblico. IL SINDACO Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, nonché del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l’altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d’allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti; Dato atto che sono state superate le soglie di inquinamento atmosferico come attestato dalle apposite rilevazioni operate da ARPA Lombardia; Visto il provvedimento di blocco della circolazione annunciato dalla città di Milano per le giornate di domenica 17 marzo, 07 aprile, 12 maggio, 09 giugno, 14 luglio, 08 settembre, 13 ottobre e 24 novembre 2013, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Visto la delibera n°31 del 22/02/2013, con la quale la Giunta comunale ha ritenuto opportuno aderire alla suddetta misura al fine di contenere il superamento dei limiti di tollerabilità dell’inquinamento atmosferico; VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992; VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267; ORDINA Nel territorio del Comune di Cormano 1. il blocco della circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, nelle seguenti giornate : di domenica: 17 marzo, 07 aprile, 12 maggio, 09 giugno, 14 luglio, 08 settembre, 13 ottobre, 24 novembre 2013. 2. Di non applicare il divieto di circolazione sulle vie Dei Giovi, Borromeo, Nenni, Fermi (tratto compreso tra via Nenni e l'ingresso della Milano-Meda), Filzi, N. Sauro, Brodolini e Cadorna (tratto compreso tra via Valassina e via Brodolini per consentire l'accesso alle autostrade); 3. Di non applicare il divieto di circolazione: a) agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico); b) agli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano e gpl) dotati di catalizzatore ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; c) agli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido-elettrico e termico; d) agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), denominati “Euro 4” conformi alle direttive 98/69/CE –B e successive, aventi lettera di riferimento B, muniti all’origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione riportata sul libretto di circolazione o rilasciata dal concessionario; e) agli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) conformi alla direttiva 98/69/CE –B e successive direttive (detti “Euro 4” a benzina). 4. di non applicare altresì il divieto di circolazione: Agli autoveicoli delle forze di Polizia, delle FF.AA, dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale; Agli autoveicoli di pronto soccorso; Ai mezzi di pubblico trasporto; Ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente; Agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno di certificazione medica; Alle autovetture targate CD e CC; Agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburante e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi mensa) ovvero gli organizzatori di manifestazioni patrocinate; Agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; Agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; Agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; Agli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro; Agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; Ai veicoli dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa giornaliera; Ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento; Ai veicoli utilizzati dalle società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle società stesse, appartenenti a federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive; Agli autoveicoli di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate (matrimoni, battesimi); Ai veicoli storici in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dell’Ente organizzatore. Agli autoveicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Ai veicoli con targa estera. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione. 5. Il Comando Polizia Locale ed il Servizio Lavori Pubblici provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza. 6. Il Servizio Lavori pubblici è incaricato di posizionare i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito a tutti gli ingressi del territorio comunale; 7. Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’Art. 12 del D.L.vo 30/4/1992 n° 285 organizzando i necessari servizi di controllo; 8. L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 c. 13 del vigente Codice della Strada D.Lgs. 30/4/92 n° 285. IL SINDACO Dr. Roberto Cornelli