DIPARTIMENTO NAZIONALE TRASPORTO AEREO IL SASN NON SARA’ PIU TRASFERITO ALLE REGIONI, RESTA ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. Il 2014 è iniziato con una buona notizia per tutti i Naviganti italiani, sia di mare che di volo, infatti un articolo (il 233) della legge di stabilità 147/2013, approvata lo scorso dicembre, abroga tutti gli articoli della precedente legge 183/2011 che disponeva il passaggio di tutte le competenze sul SASN dal Ministero della Salute alle Regioni. Di fatto viene ripristinata la situazione precedente al 2011, riportando in vigore il Dpr.620 del 1980 e succ. con il quale si creava il Servizio Sanitario Naviganti con propria organizzazione, strutture e medici specializzati. E’ una buona notizia, che taglia alla radice tutte le preoccupazioni sulla cancellazione di un Servizio Sanitario dedicato, che seppur con i suoi limiti, ha garantito la salute dei naviganti italiani per oltre venti anni. La nostra Organizzazione si è tenacemente battuta, sempre in prima fila, contro la cancellazione del SASN e oggi il risultato è raggiunto. Altre novità hanno caratterizzato l’inizio di questo 2014 e riguardano nello specifico il Personale Aeronavigante. IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI. Il nuovo Regolamento per l’Organizzazione sanitaria e visite mediche di idoneità per il personale di volo emesso dall’ENAC, recepisce la normativa europea in materia e cambia notevolmente procedure e norme nazionali alle quali tutto il Personale navigante era da tempo abituato, tenteremo di illustrare le novità del Regolamento anche utilizzando la terminologia ed estratti dello stesso, che purtroppo non sono semplici, ma indispensabili alla comprensione delle novità. Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti e i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 216/2008 e dal Regolamento Aircrew (Regolamento 1178/2011 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2011) e relative AMC per i piloti ed i membri degli equipaggi di cabina, dal Regolamento (UE) n. 805/2011 per gli studenti e controllori del traffico aereo e per operatori FIS, ed in accordo a quanto previsto dagli articoli 732, 733 e 734 del Codice della Navigazione. Il Regolamento ha confermato l’applicabilità a livello nazionale e fino all’8 aprile 2014 della normativa JAR‐FCL 3, per la certificazione dell’idoneità psicofisica di Classe 2 solo per i membri di equipaggio di cabina, a partire dall’8 aprile 2014 si applicano invece le previsioni della Parte‐CC del Regolamento Aircrew che regolano il rilascio del nuovo “rapporto medico per i membri dell’equipaggio di cabina”, così infatti si chiama la nuova attestazione di idoneità psicofisica per gli Assistenti di Volo europei, rilasciata in Italia dall’ENAC, che dovrà essere portata nella borsa di volo personale insieme all’Attestato di membro di equipaggio di cabina per gli Assistenti di Volo, con cui costituisce la documentazione necessaria e indispensabile per espletare il lavoro a bordo degli aeromobili. Mentre per i Piloti la documentazione è composta dalla Licenza di pilota, dal certificato medico di classe 1 e dal libretto di volo; inoltre per tutto il Personale Aeronavigante italiano, alla documentazione si aggiunge anche la certificazione della visita di controllo sull’esposizione alle radiazioni ionizzanti, che viene fatta annualmente dal medico del lavoro, presso il centro medico individuato dal datore di lavoro, che è responsabile dei controlli medici sull’esposizione, come stabilito dalla legge italiana. Tutti i documenti devono essere debitamente firmati dai titolari ove previsto. La nuova normativa ENAC prevede l’utilizzo di AMS, ovvero la nuova Struttura Aeromedica dell’Ente, degli AeMC (Centro Aeromedico certificato dall’ENAC) per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico e degli AME: (Esaminatore Aeromedico certificato dall’ENAC, ovvero i medici selezionati esperti di medicina aeronautica), che erogano materialmente le prestazioni sanitarie per il rilascio della certificazione di idoneità. L’ENAC rilascia le certificazioni di AeMC e di AME alle organizzazioni ed ai medici che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti stabiliti dal Regolamento Aircrew; sono ovviamente centri aeromedici tutti i SASN e gli I.M.A.S. (nuova dicitura degli ex IML) e tutti i singoli medici che avendone i requisiti hanno fatto richiesta all’ENAC per diventare AME. L’accertamento iniziale di idoneità per il rilascio di certificati di Classe 1 per i piloti è effettuato dagli AeMC in possesso dei requisiti per tale classe di visita. Le valutazioni aeromediche per il rilascio del “rapporto medico per i membri dell’equipaggio di cabina” sono effettuate dagli AeMC o dagli AME certificati. Il personale navigante disciplinato dal Regolamento Aircrew, deve sottoporsi a visita medica presso uno qualsiasi dei centri Aeromedici certificati AeMC o medici AME, senza alcun obbligo di effettuarli presso specifici centri aeromedici AeMC eventualmente indicati dalle Compagnie Aeree o da altre organizzazioni. I centri certificati AeMC e i medici AME sono tutti uguali perché in possesso dei medesimi requisiti, essendo stati certificati da ENAC in base al possesso dei requisiti richiesti e specificati nel Regolamento. …..Giudizio Medico Il giudizio medico derivante dalla visita medica condotta presso un AeMC o da un AME può essere: a) di idoneità; b) di non idoneità temporanea; c) di non idoneità; d) di rinvio (deferimento/consultazione) per il giudizio di idoneità all'AMS, nei casi individuati dal Regolamento Aircrew. Gli organi sanitari, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell’idoneità psicofisica, possono richiedere all’interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini dell’idoneità. ….Ricorso avverso il giudizio medico Avverso il giudizio medico di cui all’Art. 8 del presente Regolamento è ammesso ricorso a istanza di parte all’ENAC entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica. Per i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni dipendenti dalle aziende di navigazione aerea, compresi i membri di equipaggio di cabina, di cui all’articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, l’ENAC si avvale della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare…...Per gli altri possessori di certificato medico l’ENAC si avvale della Commissione Medica d’Appello del Ministero della salute…. I certificati medici rilasciati, ai sensi della JAR‐FCL 3 Emendamento V, prima della data di applicabilità del Regolamento Aircrew vengono sostituiti alla scadenza con certificati conformi a tale Regolamento e comunque non più tardi dell’8 aprile 2017. Per gli Assistenti di Volo, categoria per cui cambia l’attuale livello di visita medica, che da visita medica di classe 2 diventa “rapporto medico per i membri dell’equipaggio di cabina”, il Regolamento Aircrew prevede testualmente: …..MED.C.005 Valutazioni aeromediche a) I membri dell’equipaggio di cabina devono sottoporsi a valutazioni aeromediche al fine di verificare se sono esenti da disturbi fisici o mentali che potrebbero comportare l’inabilitazione o l’incapacità di svolgere i compiti e le funzioni loro assegnati. b) Ciascun membro dell’equipaggio di cabina deve sottoporsi a una valutazione aeromedica prima di essere assegnato al primo incarico su un aeromobile, e successivamente a intervalli di massimo 60 mesi. c) Le valutazioni aeromediche sono effettuate da un AME, un AeMC, o da uno specialista di medicina del lavoro, se sono soddisfatti i requisiti previsti al punto MED.D.040. Per i Piloti: …..MED.A.045 Validità, riconvalida e rinnovo di certificati medici a) Validità 1) I certificati medici di classe 1 sono validi per un periodo di 12 mesi. 2) Il periodo di validità dei certificati medici di classe 1 è ridotto a 6 mesi per i titolari di licenza che: i) operano in attività di trasporto aereo commerciale con un solo pilota per il trasporto di passeggeri e abbiano compiuto 40 anni; ii) hanno compiuto 60 anni. 3) I certificati medici di classe 2 sono validi per un periodo di: i) 60 mesi finché il titolare della licenza raggiunge i 40 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 42 anni; ii) 24 mesi tra i 40 e i 50 anni. Un certificato medico rilasciato prima dei 50 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 51 anni; e iii) 12 mesi dopo i 50 anni di età. Per ogni ulteriore approfondimento vi invitiamo a contattare i nostri delegati aziendali e per la parte documentale a consultare il sito ENAC al seguente link: http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Medicina_Aeronautica/Normativa_medic a/index.html Dipartimento Nazionale Trasporto Aereo FILT‐CGIL Roma 8 aprile 2014 FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI - CGIL ADERENTE ITF AFFILIATA CES Via G.B.Morgagni 27 - 00161 ROMA – TEL./SEGR. 06-44076319 FAX: 06.44076315 PILOTI/AA.VV. Oggetto: Iscrizione alla FILT-CGIL La/Il sottoscritta/o Nome………………………………………………Cognome……………………………………………………………… Data di nascita ………………… ………………...Luogo di nascita ………………………………………………….… Codice Fiscale …………………………………………………………………………… Residenza – Via ……………………………………… Città ………………….. Cap….…………….. Prov…………. tel……………………………email: ………….……..………………………………. Dipendente dall’ azienda …………………………………… matr. ………………….. Qualifica: ……………………. Base ……………………………….…Settore ………………………..………… Data di assunzione …. /……./……. Tipo di contratto: Chiede Indeterminato l’iscrizione alla Determinato Federazione Italiana Altro ………………………..………………. Lavoratori dei Trasporti CGIL ed autorizza la Società……………………………………… a trattenere la percentuale dell’1% delle 12 mensilità (sulle voci stipendio base e indennità di volo minima garantita) e sulla 13° e 14° mensilità (sulla voce stipendio base), da versare quale contributo sindacale mensile secondo le modalità comunicate dalla FILT CGIL. Data ………………… Firma …………………………………. Il sottoscritto ………………………………………… rassegna in data odierna le proprie dimissioni e sospende con effetto immediato le trattenute mensili a favore del Sindacato……………………………………………… Data ………………… Firma …………………………………. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. N.196/2003 Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196/2003, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento dei obblighi previsti dalla legge o dai contratti Data ………………… Firma …………………………………. La presente scheda deve essere inviata via mail a: [email protected] via fax 0644076315