LA NORMATIVA SUI REGISTRATORI DI CASSA Per aiutarvi a districarvi nella complessa normativa relativa ai misuratori fiscali, vi riportiamo un breve vademecum sugli obblighi a cui devono sottostare gli utenti. Entro il giorno successivo alla messa in opera del misuratore fiscale, l’utente deve provvedere a darne comunicazione all’Ufficio Unico delle Entrate competente, mediante apposita dichiarazione, redatta in duplice copia, che contiene i dati identificativi dell’impresa, dell’apparecchio e del centro di assistenza/tecnico che effettuerà la verificazione periodica. La verifica periodica del registratore di cassa Dal 2003 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico dei registratori di cassa. Ecco i punti essenziali: • La prima verificazione periodica è effettuata contestualmente al controllo di conformità/atto di servizio del misuratore fiscale. • L’onere di richiede annualmente la verifica periodica è a carico dell’utente, il quale deve rivolgersi a un centro assistenza, pena la non utilizzabilità dell’apparecchio fiscale. • La verificazione periodica può essere effettuata nel luogo di funzionamento del misuratore o nella sede dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. • In sede di verifica con esito positivo viene apposta sulla macchina una targhetta verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito il controllo. Tale targhetta non può essere rimossa o modificata. • Sui registratori dichiarati inutilizzabili si applica una targhetta di colore rosso e vengono specificate le difettosità riscontrate. I registratori dichiarati inutilizzabili sono soggetti a defiscalizzatone se non sono sottoposti a nuova verifica (risultante positiva) entro 40 giorni dal resoconto di non utilizzabilità. Fai doppio click su questo spazio per inserire il testo desiderato La responsabilità Secondo la normativa vigente, l’utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione di targhetta di verifica episodica o sigillo fiscale. L’utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento ad esso relativo. Risponde inoltre dell’integrità del sigillo fiscale e dell’etichetta di verificazione periodica. Ogni attività commerciale alla quale è imposto l’utilizzo del misuratore fiscale, deve essere in possesso dei seguenti documenti: • Libretto di dotazione del registratore di cassa – è composto da pagine numerate progressivamente in cui appaiono i dati dell’azienda e le verifiche periodiche effettuate. Sul libretto devono essere annotati anche gli interventi compiuti dal tecnico, in particolar modo in caso di mancato funzionamento del registratore di cassa. • Registro dei corrispettivi giornalieri –a fine serata vi deve essere trascritto l’ammontare di tutte le operazioni concluse quotidianamente. Nel caso di vendita diretta dei prodotti, il registro deve essere tenuto nel punto vendita. • Registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale – oltre a richiedere tempestivamente l’intervento del tecnico, l’utente vi deve annotare giornalmente i corrispettivi di ciascuna operazione (non l’importo delle singole merci, ma il totale complessivo). Se l’utente è in grado di emettere comunque la ricevuta fiscale, è esentato dall’obbligo di tenuta di questo registro. • Copia dei documenti – relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate competente. Che cosa fare in caso di… • Scontrino errato non consegnato al cliente – Si annulla barrandolo trasversalmente e scrivendo “Annullato” con il motivo dell’annullamento e la firma dell’operatore. Lo scontrino errato si allega alla chiusura giornaliera, annotando la differenza sul registro dei corrispettivi. Al cliente sarà emesso un nuovo scontrino. • Scontrino errato già consegnato al cliente – Se è impossibile annullarlo e allegarlo al registro dei corrispettivi giornalieri, è sufficiente annotare l’accaduto sul registro. Pagina 2 di 3 Fai doppio click su questo spazio per inserire il testo desiderato • Scontrino per reso di merce – Il reso deve apparire nello scontrino emesso per la merce sostitutiva (il totale dello scontrino non può però essere negativo). In fase di registrazione, l’importo del reso deve essere sottratto da quello della merce solo se hanno la stessa aliquota IVA o in caso di ventilazione dei corrispettivi. Diversamente, occorre evidenziare sul registro i due importi distinti per aliquota per poter versare/recuperare la differenza. • Fattura immediata – L’emissione della fattura è obbligatoria solo se è richiesta dal cliente prima dell’effettuazione dell’operazione. La fattura immediata (emessa nell’esatto momento della consegna) non prevede né l’emissione dello scontrino né quella del DDT. • Fattura differita – È consentita a condizione che sia preceduta dall’emissione del DDT debitamente compliato. Lo scontrino fiscale può sostituire il DDT purché riporti la natura, qualità e quantità dell’operazione e che sia integrato con codice fiscale e dati identificativi del cliente (scontrino parlante). • I corrispettivi delle fatture – Gli importi fatturati vengono conglobati nel corrispettivo giornaliero indicando il numero della fattura emessa. In alternativa si possono registrare le fatture emesse su un apposito registro (registro delle fatture emesse). Le sanzioni In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale, la sanzione è pari al 100% dell'imposta corrispondente agli importi non documentati e, comunque, non inferiore a 516,00 €. Inoltre è prevista una sanzione accessoria, quando sono state commesse tre distinte violazioni (non necessariamente in tempi diversi) con la quale l’Agenzia delle Entrate può disporre la sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività per un periodo compreso fra tre giorni e un mese (estendibile a 1-6 mesi in caso di corrispettivi non documentati oltre i 50.000,00 €. L’omessa installazione del misuratore fiscale è punita con la sanzione da 1.032,00 € a 4.131,00 €, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva. La mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione del misuratore è invece punita con la sanzione da € 258,00 a 2.065,00 €, sempreché non vi siano omesse annotazioni nell’apposito registro sostitutivo del misuratore non funzionante; qualora infatti sia stata omessa la registrazione dei corrispettivi è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione di scontrino. Le sanzioni previste per la mancata esecuzione della verificazione periodica, ovvero l'utilizzo di un registratore di cassa senza il bollino verde o con i termini scaduti, sono equiparate a quelle previste per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Pagina 3 di 3