D.LGS. 152/2006 come modificato dal D.LGS. 128/2010 e dalla L.221/2012 Adempimenti relativi alla parte Quinta ‐ TITOLO II ‐ del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Premessa Il Titolo II della parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 “Norme in materia ambientale” prescriveva nuovi adempimenti per i possessori di impianti termici civili con potenzialità termica nominale dell’impianto maggiore di 0,035 MW (pari a 35 kW) ed inferiore a 3 MW (pari a 3.000 kW), prevedendo l'obbligo, a carico dei conduttori d'impianti termici, della presentazione all'autorità' competente (Comuni o Provincia) della “denuncia di installazione o modifica“ e, per quelli in esercizio alla data del 29/04/2006, veniva concesso un anno di tempo per effettuarne la denuncia utilizzando i moduli all’uopo predisposti. A seguito del D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 è stata soppressa la denuncia stabilita dal comma 1 dell'articolo 284 e con essa il modello previsto nella parte I dell’Allegato IX; tale denuncia è stata sostituita da una dichiarazione da allegare alla dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 ed al libretto di centrale. Disposizioni Il Titolo II della parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, all’art. 284, così come modificato dall'articolo 3, comma 17, D.Lgs. n. 128 del 2010, detta una serie di disposizioni, riassunte di seguito: 1) gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW) devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 e s.m.e i. pertinenti al tipo di combustibile utilizzato; (art. 285 comma 1) 2) le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 e s.m.e i. (art. 286 comma 1) 3) i valori di emissione degli impianti di cui sopra devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale (art. 286 comma 2). I controlli annuali dei valori di emissione non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) o i) , (compresi metano, GPL e gasolio) e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. 4) ai fini del campionamento, dell'analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici si applicano i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto (art. 286 comma 3). 5) l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX alla parte quinta del succitato decreto (art. 286 comma.4) 6) al libretto di centrale devono essere allegati i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale (art. 286 comma 2). 7) le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284 comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 128/2010 (26/08/2010), possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del medesimo decreto legislativo come modificato dallo stesso d.lgs. 128/2010 (art. 3 comma 35 d.lgs. 128/2010). 1 Adempimenti formali 1) nei casi di installazione o modifica di impianti termici civili: • obbligo per l’installatore, nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di integrare quest’ultima con un atto in cui l'installatore verifica e dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 del medesimo del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152; tale atto deve essere messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, da parte dell'installatore, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, affinché sia inserito nel libretto di centrale. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non e' ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. • obbligo per l’installatore di redigere l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui al suddetto all'articolo 286; tale elenco deve essere messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, o al soggetto committente, da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, affinché sia inserito nel libretto di centrale; 2) nei casi di impianti termici civili esistenti alla data di entrata in vigore della normativa (29/04/2006): • obbligo per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, di integrare il libretto di centrale, entro il 31 dicembre 2012, con un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286, nonché con l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui allo stesso art. 286. • obbligo per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, di inviare copia di tali atti integrativi all'autorità competente (Comune di Roma)* entro 30 giorni dalla redazione degli stessi. • obbligo per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, di allegare al libretto di centrale i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale (art. 286 comma 2). * La documentazione deve essere inviata a: “Sportello Unico dell’edilizia di Roma Capitale, presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli strumenti Urbanistici – U.O.P.E.S. – Viale Civiltà del lavoro n. 10 – 00144 Roma”. 3) per tutti gli impianti termici civili, esistenti, modificati o nuovi, con esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) o i) : (quindi solo per gli impianti che utilizzano come combustibile rispettivamente, legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili e biogas) • obbligo per l’installatore, contestualmente all’installazione o modifica dell’impianto, di verificare il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e ss.mm.eii.. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale. • obbligo, per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, di controllare i valori di emissione degli impianti di cui sopra almeno annualmente, nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale. 2 NOTA: Nel caso in cui il Responsabile dell’impianto avesse già provveduto a trasmettere la denuncia costituita dall’Allegato IX (prevista dal D.lgs. 152/06 prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 128/10), può limitarsi ad integrare il libretto con lo stesso “Allegato IX” come previsto dall'art. 3 comma 35 del D.Lgs. 128/2010. L’art.34, comma 52, della L.221/2012 ha ulteriormente modificato l’art. 285 del D.Lgs. 152/2006, come di seguito riportato: Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione (26/08/2010), sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (26/08/2010) continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. ATTENZIONE: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 152/2006 DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA A: “SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA DI ROMA CAPITALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA – DIREZIONE ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI – U.O.P.E.S. – VIALE CIVILTÀ DEL LAVORO N. 10 – 00144 ROMA”. Orari di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet: http://www.urbanistica.comune.roma.it/ http://www.urbanistica.comune.roma.it/uo‐procedimenti‐contatti.html 3