LA DIFFIDA
ACCERTATIVA
 D.
lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 12
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D.Lgs.124/2004, art. 12, comma 1
Qualora nell'ambito dell'attività di
vigilanza emergano inosservanze alla
disciplina contrattuale da cui
scaturiscono crediti patrimoniali in
favore dei prestatori di lavoro, il
personale ispettivo delle Direzioni del
lavoro diffida il datore di lavoro a
corrispondere gli importi risultanti dagli
accertamenti.
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Ministero del lavoro, circolare 24/2004
La previsione di cui all'art. 12 consente al
personale ispettivo delle DPL di diffidare, in
sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a
corrispondere direttamente al lavoratore le
somme che risultino accertate quali crediti
retributivi derivanti dalla corretta
applicazione dei contratti individuali e
collettivi di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, nei limiti della loro
efficacia soggettiva
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ADOTTABILITÀ
DELL’ATTO
DI DIFFIDA
SI PER
CREDITI PECUNIARI,
O COSE MOBILI FUNGIBILI
IN DIPENDENZA DEL
RAPPORTO DI LAVORO
NO PER
CREDITI RISARCITORI
O INDENNITARI
LEGATI AD ALTRE SFERE
DI RAPPORTI
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Il credito diffidabile
• Qualsiasi istituto economico contrattualmente pattuito
• Derivante
dalla costanza del rapporto di lavoro o dalla
cessazione dello stesso
• Connesso
al rapporto di lavoro, ossia non qualsiasi
credito del soggetto “lavoratore” nei confronti del
•
soggetto “datore o committente”
Natura
• retributiva,
• indennitaria,
• forfetaria,
• premiale,
• (anche benefit non retributivi)
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Il credito non diffidabile
Il credito di qualsiasi natura (risarcitoria o
indennitaria) non collegato alla prestazione
lavoristica ma scaturente da:
illecito extracontrattuale
afferente ad altre sfere di rapporti, p. es:
riservatezza
incolumità personale
personalità morale
•
•
•
•
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contratti
collettivi
nazionali
leggi
pattuizioni
individuali
PARAMETRI
OGGETTIVI
CERTI
contratti
collettivi
territoriali
contratti
aziendali
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Diffida accertativa e crediti pecuniari da lavoro autonomo
“L'adozione della diffida accertativa appare
possibile anche nell'ambito dei rapporti di
lavoro autonomo (collaborazione coordinata e
continuativa e lavoro a progetto, associazione
in partecipazione), almeno in tutte quelle
ipotesi in cui l'erogazione dei compensi sia
legata a presupposti oggettivi e predeterminati
che non richiedano complessi approfondimenti
in ordine alla verifica dell'effettivo
raggiungimento o meno dei risultati
dell'attività”
Ministero del lavoro, circolare 24/2004
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Caratteristiche del credito pecuniario




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
Liquidità
espressione in denaro o bene fungibile
Determinatezza
espressione in modo non generico
Esigibilità
assenza di condizione legata al verificarsi di un evento o
al decorso di un termine
Certezza
sicurezza (anche se non assoluta) della sua esistenza
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D.Lgs.124/2004, art. 12, comma 2
Entro trenta giorni dalla notifica della diffida
accertativa, il datore di lavoro può promuovere
tentativo di conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro. In caso di accordo,
risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il
provvedimento di diffida perde efficacia e, per
il verbale medesimo, non trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 2113 commi 1,
2 e 3 c.c.
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Le peculiarità della conciliazione ex art.
12, D.Lgs. 124/2004
Una volta intervenuta la conciliazione,
l’atto ispettivo di diffida perde efficacia
ed il credito del lavoratore trova la sua
fonte nel verbale di accordo, che
rappresenta la prova scritta per
l’ottenimento del decreto ingiuntivo,
per le somme riconosciute.
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D.Lgs.124/2004, art. 12, comma 3
Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 2, o in caso
di mancato
raggiungimento dell'accordo, attestato da
apposito verbale, il provvedimento di
diffida di cui al comma 1 acquista, con
provvedimento del direttore
della
Direzione provinciale del lavoro, valore di
accertamento tecnico,
con efficacia di
titolo esecutivo.
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Il provvedimento di validazione

E’ necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista
dall’art. 475 c.p.c. (Repubblica Italiana, in nome della
legge comandiamo a tutti i pubblici ufficiali di dare
esecuzione ….)? La lett. circ 986 del 5 luglio 2005, ha
chiarito che la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo
ex lege, trattandosi di un titolo stragiudiziale. Il lavoratore
dovrà poi, ai sensi del 479 notificare il titolo esecutivo ed
il precetto, atti preparatori dell’esecuzione forzata. La
notifica della diffida serve a manifestare la volontà di
avvalersi del titolo.
Il datore si potrà opporre all’esecuzione ai sensi del 615
o del 617 c.p.c..
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Tutela amministrativa

Ricorso al Comitato Regionale.

Art. 12, comma 4: Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al
comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di
lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di
lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In
mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il
Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno
inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento
motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla
base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione
il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.

Il datore può ricorrere al Comitato regionale, allargato, una volta ricevuto
l’atto di convalida della diffida accertativa.

Il termine, per la circ. 24/04 è 30 gg, come previsto dalla legge n. 1199 del
1971.
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Tutela amministrativa


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




Il ricorso sospende l’esecutività della diffida. Il lavoratore non potrà
notificare il precetto, sempre che il ricorrente gli abbia notificato il
ricorso. Se anche il precetto è notificato, i termini per l’esecuzione,
come quelli per l’opposizione, sono sospesi (anche se la norma
espressamente non lo dice).
Il comitato regionale deve decidere entro 90 gg, su base
documentale.
La decisione del Comitato dovrà essere notificata sia al lavoratore
che al datore.
Tipi di decisione
Accoglimento del ricorso: la diffida non ha più valore di
accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecutivo
Rigetto del ricorso: viene meno la sospensione della esecutività e
l’atto è definitivo.
Accoglimento parziale: l’importo del credito patrimoniale è ridotto. La
diffida mantiene efficacia di titolo esecutivo ma per l’importo
inferiore.
In caso di mancata risposta al ricorso nel termine di 90 giorni si
genera il silenzio rigetto.
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Tutela giurisdizionale


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


Ricorsi giurisdizionali:
contro la diffida convalidata
Si tende ad escludere il ricorso al Tar, essendo coinvolti diritti
soggettivi.
La diffida convalidata può essere impugnata innanzi al giudice del
lavoro.
Per tale rimedio non è però necessario attendere la convalida.
Anche il lavoratore (a causa del riconoscimento di un credito
inferiore) può accedere a tale rimedio giurisdizionale.
La sentenza emessa dal giudice ordinario, eventualmente non potrà
annullare l’atto, ma solo disapplicarlo.
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Problematica relativa a prestazioni
non rese

Il primo caso è quello dell’immotivato rifiuto del
datore di lavoro di ricevere la prestazione.
Trattandosi di un’obbligazione di fare, il creditore
è costituito in mora ai sensi dell’art. 1217 c.c.
mediante l’intimazione di ricevere la prestazione
nelle forme d’uso. La retribuzione in questi casi
è quindi certamente dovuta.
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Problematica relativa a prestazioni
non rese

Dal precedente caso va distinta l’ipotesi in cui in
cui la sospensione del rapporto sia determinata
da motivi attinenti l’organizzazione produttiva e
da cui derivi alternativamente l’oggettiva
impossibilità della prestazione per causa di forza
maggiore (art. 1256 c.c.) ovvero la mera
difficoltà a ricevere la prestazione lavorativa
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Problematica relativa a prestazioni non
rese



L’ipotesi della oggettiva impossibilità sopravvenuta delle
prestazioni si verifica nei casi per es. di interruzione
dell’energia elettrica, fatti straordinari che esulano dal
rischio generico di impresa gravante sul datore di lavoro,
come la distruzione dell’azienda. In questi casi la
retribuzione non è dovuta.
Al principio deroga comunque l’art. 6 ult. comma del r.d.l.
n. 1825/24 sull’impiego privato il quale dispone che in
caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal
principale l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale.
La norma deve essere considerata vigente ai sensi
dell’art. 98 disp. att. c.c.
E’ necessario inoltre porre attenzione alle disposizioni di
contrattazione collettiva
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Problematica relativa a prestazioni non
rese


Altra ipotesi è quella relativa alla mera difficoltà di
ricevere la prestazione di lavoro per situazioni
temporanee di mercato, crisi aziendali, ristrutturazioni o
riconversioni. In tali ipotesi il datore è tenuto a
corrispondere la retribuzione per intero ai lavoratori,
salvo che non possa ricorrere all’erogazione di
trattamenti previdenziali di Cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria, o che proceda a licenziamenti
individuali plurimi o collettivi.
La giurisprudenza di Cassazione ha giudicato legittime le
clausole di contrattazione collettiva che prevedono
anche per tali ipotesi di mera difficoltà la sospensione
unilaterale del pagamento della retribuzione (Cass.
20/12/04 n. 2361, Cass. 21/1/05 n. 1244)
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