codice della strada di Giovanni Fontana* e Stefano Rossi* Foto Marabita Il trasporto su strada dei materiali pericolosi Il giorno dopo i drammatici fatti della Stazione di Viareggio, trovandomi su strada e notando dinanzi a me un veicolo da trasporto di liquidi infiammabili, inevitabilmente, ho pensato a quell’episodio così “assurdo”, ma assurdamente prevedibile e ripetibile, proprio sulle nostre strade. Giornalmente, infatti, non solo affidiamo le nostre vite ad un innumerevole gruppo di sconosciuti utenti ma, non da meno, siamo “disposti” a lasciarci coinvolgere in una sorta di roulette russa la cui arma da gioco sono proprio i veicoli che trasportano le merci pericolose. Quest’arma, purtroppo, difficilmente scomparirà dalle nostre strade ed allora, il solo metodo per prevenire talune sciagure è quello di rispettare - ma di far rispettare - le regole che disciplinano il trasporto su strada dei materiali pericolosi di cui all’art. 168 del nuovo codice della strada. Struttera dell'art. 168 del nuovo Note a commento codice della strada dell'art. 168 N.Cd.S Come già è stato detto, la regola generale relativa al trasporto dei materiali su strada è contenuta nell’art. 164 del N.C.d.S, quando l’art. 168 dello stesso codice, disciplina, nel dettaglio, il trasporto dei materiali pericolosi, secondo un articolato che comprende tredici partizioni del testo, così suddivise: - il comma 1, contiene la definizione di materiale pericoloso, mediante un diretto rinvio al c.d. “Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada” (A.D.R.), adottato a Ginevra il 30.09.1957 e ratificato in Italia con legge 12.08.1962, n. 1839; - i commi da 2 a 6, contengono quindi una serie di rinvii a decreti ministeriali ovvero a leggi speciali ed internazionali che disciplinano nel dettaglio tale tipologia di trasporto; - infine, dal settimo comma sino all’ultimo comma, sono indicate le sanzioni specificatamente previste per l’inosservanza delle anzidette disposizioni, ancorché meramente recepite nello stesso articolo.. I commi 2 e 6 sono stati in parte modificati dal Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 35 che ha anche introdotto il comma 4 bis. La novella legislativa, dal punto di vista operativo, non ha comunque determinato modifiche sostanziali. 48 Intanto, una disposizione di principio generale è sicuramente contenuta nel terzo comma dell’art. 168 N.C.d.S., laddove è previsto che le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso da accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali e fatto comunque salvo l’eventuale possesso di particolari licenze/ permessi previsti per il trasporto di merci soggette ad esplosione o comunque gas tossici. Ciò premesso, questo, come alcuni altri articoli del nuovo codice della strada, appaiono come una sorta di “disposizioni contenitore”, apparentemente insignificanti nella loro veste formale. Peraltro, nel momento stesso in cui ci si accinge ad operare un controllo su strada diviene subito chiara la complessità e la sostanza del contenuto dell’articolo stesso, sì che non pare affatto facile poter condensare una traccia operativa in così poche righe. Ma questo è quello che vogliamo fare e che cercheremo di fare. In tal senso, la nostra attenzione non si soffermerà tanto sulle diverse sanzioni previste dall’art. 168 N.C.d.S., rinviando a quanto, in dettaglio, è indicato nella tabella n. 1. Violazioni queste che attengono all’eccedenza dei carichi, al trasporto in carenza di autorizzazione, alla inidoneità dei veicoli e relativi equipaggiamenti ed accessori. Criteri operativi ed applicazione delle sanzioni Come già detto, preferiamo qui approfondire questioni più pratiche, introducendo quindi dei criteri operativi che ci consentano di adottare una azione di controllo efficace ed in tal senso ci avvaliamo qui, come altrove, della proficua collaborazione di Stefano Rossi. “Quando parliamo di merci pericolose, il cui aggettivo dovrebbe essere sufficiente a creare una sorta di allarme, si assiste in concreto ad una superficialità da parte degli organismi deputati al controllo. Il trasporto delle sostanze pericolose su qualsiasi tipologia di mezzo rappresenta un rischio elevato per la sicurezza della circolazione. Si pensi che nella materia è stato introdotto il concetto di “Merci ad alto rischio”, facendo proprio un espresso riferimento alla minaccia terroristica. La normativa purtroppo, comprendendo aspetti nazionali ed internazionali, risulta piuttosto articolata, se si vuole considerare che, essendo specificatamente tecnica, sia in ordine alle caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto nonché alle proprietà chimiche delle sostanza, a volte sfugge alla comprensione degli operatori del settore, destinati al controllo su strada. Ad ogni modo per meglio operare occorre fare riferimento ad alcuni capisaldi, tenendo conto che la normativa non si applica ai trasporti di merci effettuati da privati (fatti salvi alcuni casi particolari), suddividendo il controllo in quattro aspetti salienti: a) Le modalità del trasporto; b) Il conducente e l’eventuale equipaggio; c) Il veicoli il suo allestimento ed il relativo equipaggiamento; d) Il carico con l’identificazione delle merci pericolose; a) Il trasporto di merci pericolose in regime di ADR abbraccia quattro principali tipologie: • In cisterna fissa (serbatoio di capacità superiore a 1000 litri fissato in modo stabile sul veicolo), ovvero in cisterna mobile per trasporto multimodale con capacità superiore a 450 litri progettata per essere caricata su diverse tipologie di mezzi di trasporto (autocarro, nave, treno); altresì in Container cisterna, Cassa mobile cisterna, Batteria di recipienti, Contenitori ad elementi multipli (tutti aventi capacità superiori a 450 litri). • Alla rinfusa di materie solide (granulari, in panetti, ecc.) o di oggetti non imballati. • In container idoneo al trasporto di merci pericolose in collio alla rinfusa; • In colli, ove per collo si intende una merce pericolosa confezionata, pronta per la spedizione. Nel caso di specie il collo è costituito dall’imballaggio (recipiente che svolge funzioni di contenimento) e dalla sostanza pericolosa ivi contenuta. b) Il conducente nei cui confronti si dovrà procedere alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, quali: • Il possesso del certificato di formazione professionale (C.F.P.) di tipo A o B a seconda della tipologia del trasporto. • La disponibilità di una lampada tascabile. • La presenza sul veicolo di passeggeri non attinenti al trasporto e quindi non muniti di certificazione idonea. • L’eventuale sorveglianza, a cura del conducente, durante la sosta nei casi espressamente previsti secondo le prescrizioni indicate nell’ADR. c) Il veicolo, per le cui prescrizioni principali faremo riferimento: all’idoneità tecnica, all’equipaggiamento, nonché alla segnalazione. Pertanto l’operatore dovrà verificare: • Eventuali annotazioni sulla carta di circolazione (ove previsto). • Il libretto di cisterna. • Certificato di approvazione (modello DTT 306) relativo ai veicoli di tipo EX/II, EX/III, FL, OX, AT (veicoli destinati al trasporto specifico di particolari sostanze) indicato altresì sulla carta di circolazione. • Un cuneo per la sosta e due segnali d’avvertimento autoportanti (coni o triangoli rifrangenti o lampade di colore arancione). • Una imbracatura o un vestito fluorescente appropriato. • Equipaggiamento di protezione del conducente, ove prescritto, in relazione alla tipologia di trasporto. • Pannelli ed Etichette di pericolo (numerazione ONU e Kembler). • Estintore. d) La verifica della merce trasportata, che sostanzialmente determinerà il tipo di controllo da operare, con la verifica di aspetti diversi in ragione della natura e della quantità del carico: • Verifica del documento di trasporto, significando che ogni trasporto di merci regolamentato, deve essere accompagnato da “documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative”. • Istruzioni scritte, provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza o di incidente. • Marcatura ed etichettatura dei colli e degli imballaggi; • Movimentazione carico e scarico dei prodotti. • Eccedenza di peso. • Verifica della velocità nel caso di trasporto di esplosivi. Sotto l’aspetto puramente operativo parte importante riveste il documento di trasporto, laddove è indicato che, stante il quantitativo di marce caricata, siamo in regime di ADR ovvero in esenzione parziale. Posto che nella fattispecie di trasporto in cisterna ci troviamo sempre in regime ADR, nei rimanenti casi l’operatore dovrà districarsi nelle indicazioni contenute in una apposita tabella. Quindi si avrà l’esenzione parziale quando, nel caso di trasporto in colli, le merci confezionate sono trasportate in quantità limitare, cioè il quantitativo trasportato per ogni unità di trasporto, non supera i limiti indicati, per le diverse sostanze, nella presente tabella. L’esenzione è definita parziale poiché il trasporto è subordinato al rispetto di alcune prescrizioni ADR. In particolare: • il documento di trasporto contenente l’indicazione “CARICO NON SUPERIORE AI LIMITI DI ESENZIONE PRECRITTI AL PUNTO 1.1.3.6”. • L’estintore. • La marcatura ed etichettatura dei colli. Ai fini del controllo su strada pare doveroso dedicare una piccola parte (non per importanza) alla circolazione dei veicoli trasportanti merci pericolose all’interno delle gallerie. All’interno delle gallerie esistono tre pericoli principali: le esplosioni, le perdite di sostanze gassose o liquide tossiche e gli incendi. Pertanto vengono individuate cinque categorie di gallerie dalla cat. A alla E diverse fra loro per caratteristiche costruttive, all’interno delle quali esistono particolari restrizione in ragione della tipologia di merce trasportata. Le interdizioni e gli itinerari alternativi alle gallerie devono essere indicati con apposita segnaletica verticale, integrata da relativi pannelli addizionali in ragione della categoria di galleria. Ulteriore adempimento, all’atto del controllo, sarà relativo alla compilazione a cura dell’operatore di polizia dell’apposita “lista di controllo” di cui al D.M. 6 maggio 2005, denominata mod. D.G.M. 623 (ex DGM652), reperibile presso gli Uffici Provinciali dei Trasporti Terrestri. 49 0 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e N° ONU 0190 N° ONU 3343 Materie appartenenti al gruppo di imballaggio I N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399 N° ONU 2426 N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 N° ONU 2814, 2900 N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 N° ONU 2215 N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908 0 Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi: 20 Classe 1: Classe 3: Classe 4.2: Classe 4.3: Classe 5.1: Classe 6.1: Classe 6.2: Classe 7: Classe 8: Classe 9: 1 Classe 1: Classe 2: Classe 4.1: Classe 5.2: 2 Classe 4.1: Classe 5.2 Classe 6.1: Classe 9: 4 da 1.1B a 1.1Ja, da 1.2B, a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da gruppi T, TCa, TO, TF, TOC, E TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120 Materie ed oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: Classe 2: 3 Quantità massima totale per unità di trasporto (3) Materie od oggetti Gruppo di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU (2) Categoria di trasporto (1) 333 da 1.4B a 1.4G, 1.6N gruppo F aerosol: gruppo F N° ONU da 3225 a 3230 N° ONU da 3105 a 3110 materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III N° ONU 3245 Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 2: Classe 3: Classe 8 Classe 9: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O N° ONU 3473 N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 N° ONU 2990, 3072 Classe 1: Classe 4.1: Classe 4.2: Classe 7 Classe 9: 1.4S N° ONU 1331 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III N° ONU da 2908 a 2911 N° ONU 3268 1000 Illimitata Oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0 TABELLA VIOLAZIONI ipotesi sanzionatorie articolo 168 Eccedenze di peso. Si applicano le fasce previste dall’articolo 167 con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio. Senza franchigia del 5%. comma SANZIONE (*) PUNTI 7 Vedi art. 167, c.2,CS 4 Autorizzazioni (**) trasporto di esplosivi, trasporto di rifiuti pericolosi ovvero ospedalieri infettanti, trasporto materiali radioattivi e 8 e(*)8bis trasporto di gas tossici. Non ammesso pagamento in misura ridotta 10 9 (*) €. 373,00 10 Documenti, equipaggiamenti ecc. 9bis €. 373,00 2 Altre violazioni 9ter Veicoli, pannelli, etichette, ecc. Il conducente è sempre responsabile delle violazioni anche riconducibili a responsabilità del trasportatore (***) €. 150,00 (*) sospensione della patente e della carta di circolazione (**) La violazione, tutelando interessi diversi, concorre con norme speciali previste dal TULPS, dal D.L.vo 152/06, dal D.L.vo 230/95 e dal R.D. 147/1927. (***) Novità introdotta dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr. 35 Note Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS, presso il Comune di Forte dei Marmi e Consigliere ANCUPM per la provincia di Lucca. Docente presso ISOPOL ed SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il Politecnico di Milano. 2 Ispettore Capo della Polizia di Stato, Capo Ufficio Verbali e Contenzioso presso la Sezione Polizia Stradale della Spezia. 50