codice
della strada
di Giovanni Fontana* e Stefano Rossi*
Foto Marabita
Il trasporto su strada
dei materiali pericolosi
Il giorno dopo i drammatici fatti della Stazione di Viareggio, trovandomi su strada e notando dinanzi a me un veicolo da trasporto
di liquidi infiammabili, inevitabilmente, ho pensato a quell’episodio così “assurdo”, ma assurdamente prevedibile e ripetibile,
proprio sulle nostre strade. Giornalmente, infatti, non solo affidiamo le nostre vite ad un innumerevole gruppo di sconosciuti
utenti ma, non da meno, siamo “disposti” a lasciarci coinvolgere in una sorta di roulette russa la cui arma da gioco sono proprio
i veicoli che trasportano le merci pericolose. Quest’arma, purtroppo, difficilmente scomparirà dalle nostre strade ed allora, il
solo metodo per prevenire talune sciagure è quello di rispettare - ma di far rispettare - le regole che disciplinano il trasporto su
strada dei materiali pericolosi di cui all’art. 168 del nuovo codice della strada.
Struttera dell'art. 168 del nuovo Note a commento
codice della strada
dell'art. 168 N.Cd.S
Come già è stato detto, la regola generale relativa al trasporto
dei materiali su strada è contenuta nell’art. 164 del N.C.d.S,
quando l’art. 168 dello stesso codice, disciplina, nel dettaglio,
il trasporto dei materiali pericolosi, secondo un articolato che
comprende tredici partizioni del testo, così suddivise:
- il comma 1, contiene la definizione di materiale pericoloso,
mediante un diretto rinvio al c.d. “Accordo Europeo relativo
al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada”
(A.D.R.), adottato a Ginevra il 30.09.1957 e ratificato in Italia
con legge 12.08.1962, n. 1839;
- i commi da 2 a 6, contengono quindi una serie di rinvii a
decreti ministeriali ovvero a leggi speciali ed internazionali che
disciplinano nel dettaglio tale tipologia di trasporto;
- infine, dal settimo comma sino all’ultimo comma, sono indicate
le sanzioni specificatamente previste per l’inosservanza delle
anzidette disposizioni, ancorché meramente recepite nello
stesso articolo..
I commi 2 e 6 sono stati in parte modificati dal Decreto
Legislativo 27/01/2010 n. 35 che ha anche introdotto il comma
4 bis. La novella legislativa, dal punto di vista operativo, non
ha comunque determinato modifiche sostanziali.
48
Intanto, una disposizione di principio generale è sicuramente
contenuta nel terzo comma dell’art. 168 N.C.d.S., laddove è
previsto che le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada è ammesso da accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime
condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali e fatto
comunque salvo l’eventuale possesso di particolari licenze/
permessi previsti per il trasporto di merci soggette ad esplosione
o comunque gas tossici. Ciò premesso, questo, come alcuni
altri articoli del nuovo codice della strada, appaiono come una
sorta di “disposizioni contenitore”, apparentemente insignificanti
nella loro veste formale. Peraltro, nel momento stesso in cui ci si
accinge ad operare un controllo su strada diviene subito chiara
la complessità e la sostanza del contenuto dell’articolo stesso,
sì che non pare affatto facile poter condensare una traccia
operativa in così poche righe. Ma questo è quello che vogliamo
fare e che cercheremo di fare. In tal senso, la nostra attenzione
non si soffermerà tanto sulle diverse sanzioni previste dall’art.
168 N.C.d.S., rinviando a quanto, in dettaglio, è indicato nella
tabella n. 1. Violazioni queste che attengono all’eccedenza dei
carichi, al trasporto in carenza di autorizzazione, alla inidoneità
dei veicoli e relativi equipaggiamenti ed accessori.
Criteri operativi ed applicazione delle
sanzioni
Come già detto, preferiamo qui approfondire questioni
più pratiche, introducendo quindi dei criteri operativi che ci
consentano di adottare una azione di controllo efficace ed
in tal senso ci avvaliamo qui, come altrove, della proficua
collaborazione di Stefano Rossi. “Quando parliamo di merci
pericolose, il cui aggettivo dovrebbe essere sufficiente a
creare una sorta di allarme, si assiste in concreto ad una
superficialità da parte degli organismi deputati al controllo. Il
trasporto delle sostanze pericolose su qualsiasi tipologia di
mezzo rappresenta un rischio elevato per la sicurezza della
circolazione. Si pensi che nella materia è stato introdotto
il concetto di “Merci ad alto rischio”, facendo proprio un
espresso riferimento alla minaccia terroristica. La normativa
purtroppo, comprendendo aspetti nazionali ed internazionali,
risulta piuttosto articolata, se si vuole considerare che, essendo
specificatamente tecnica, sia in ordine alle caratteristiche dei
veicoli destinati al trasporto nonché alle proprietà chimiche
delle sostanza, a volte sfugge alla comprensione degli operatori
del settore, destinati al controllo su strada. Ad ogni modo per
meglio operare occorre fare riferimento ad alcuni capisaldi,
tenendo conto che la normativa non si applica ai trasporti di
merci effettuati da privati (fatti salvi alcuni casi particolari),
suddividendo il controllo in quattro aspetti salienti:
a) Le modalità del trasporto;
b) Il conducente e l’eventuale equipaggio;
c) Il veicoli il suo allestimento ed il relativo
equipaggiamento;
d) Il carico con l’identificazione delle merci pericolose;
a) Il trasporto di merci pericolose in regime di ADR abbraccia
quattro principali tipologie:
• In cisterna fissa (serbatoio di capacità superiore a 1000 litri
fissato in modo stabile sul veicolo), ovvero in cisterna mobile
per trasporto multimodale con capacità superiore a 450 litri
progettata per essere caricata su diverse tipologie di mezzi di
trasporto (autocarro, nave, treno); altresì in Container cisterna,
Cassa mobile cisterna, Batteria di recipienti, Contenitori ad
elementi multipli (tutti aventi capacità superiori a 450 litri).
• Alla rinfusa di materie solide (granulari, in panetti, ecc.) o
di oggetti non imballati.
• In container idoneo al trasporto di merci pericolose in
collio alla rinfusa;
• In colli, ove per collo si intende una merce pericolosa
confezionata, pronta per la spedizione. Nel caso di specie il
collo è costituito dall’imballaggio (recipiente che svolge funzioni
di contenimento) e dalla sostanza pericolosa ivi contenuta.
b) Il conducente nei cui confronti si dovrà procedere alla
verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, quali:
• Il possesso del certificato di formazione professionale
(C.F.P.) di tipo A o B a seconda della tipologia del trasporto.
• La disponibilità di una lampada tascabile.
• La presenza sul veicolo di passeggeri non attinenti al
trasporto e quindi non muniti di certificazione idonea.
• L’eventuale sorveglianza, a cura del conducente, durante la
sosta nei casi espressamente previsti secondo le prescrizioni
indicate nell’ADR.
c) Il veicolo, per le cui prescrizioni principali faremo riferimento:
all’idoneità tecnica, all’equipaggiamento, nonché alla
segnalazione. Pertanto l’operatore dovrà verificare:
• Eventuali annotazioni sulla carta di circolazione (ove
previsto).
• Il libretto di cisterna.
• Certificato di approvazione (modello DTT 306) relativo
ai veicoli di tipo EX/II, EX/III, FL, OX, AT (veicoli destinati al
trasporto specifico di particolari sostanze) indicato altresì sulla
carta di circolazione.
• Un cuneo per la sosta e due segnali d’avvertimento
autoportanti (coni o triangoli rifrangenti o lampade di colore
arancione).
• Una imbracatura o un vestito fluorescente appropriato.
• Equipaggiamento di protezione del conducente, ove
prescritto, in relazione alla tipologia di trasporto.
• Pannelli ed Etichette di pericolo (numerazione ONU e
Kembler).
• Estintore.
d) La verifica della merce trasportata, che sostanzialmente
determinerà il tipo di controllo da operare, con la verifica
di aspetti diversi in ragione della natura e della quantità del
carico:
• Verifica del documento di trasporto, significando che ogni
trasporto di merci regolamentato, deve essere accompagnato
da “documento di trasporto per le merci pericolose e
informazioni relative”.
• Istruzioni scritte, provvedimenti da adottare in situazioni
di emergenza o di incidente.
• Marcatura ed etichettatura dei colli e degli imballaggi;
• Movimentazione carico e scarico dei prodotti.
• Eccedenza di peso.
• Verifica della velocità nel caso di trasporto di esplosivi.
Sotto l’aspetto puramente operativo parte importante riveste
il documento di trasporto, laddove è indicato che, stante il
quantitativo di marce caricata, siamo in regime di ADR ovvero
in esenzione parziale. Posto che nella fattispecie di trasporto
in cisterna ci troviamo sempre in regime ADR, nei rimanenti
casi l’operatore dovrà districarsi nelle indicazioni contenute
in una apposita tabella. Quindi si avrà l’esenzione parziale
quando, nel caso di trasporto in colli, le merci confezionate sono
trasportate in quantità limitare, cioè il quantitativo trasportato
per ogni unità di trasporto, non supera i limiti indicati, per le
diverse sostanze, nella presente tabella. L’esenzione è definita
parziale poiché il trasporto è subordinato al rispetto di alcune
prescrizioni ADR. In particolare:
• il documento di trasporto contenente l’indicazione
“CARICO NON SUPERIORE AI LIMITI DI ESENZIONE
PRECRITTI AL PUNTO 1.1.3.6”.
• L’estintore.
• La marcatura ed etichettatura dei colli.
Ai fini del controllo su strada pare doveroso dedicare una
piccola parte (non per importanza) alla circolazione dei veicoli
trasportanti merci pericolose all’interno delle gallerie. All’interno
delle gallerie esistono tre pericoli principali: le esplosioni, le
perdite di sostanze gassose o liquide tossiche e gli incendi.
Pertanto vengono individuate cinque categorie di gallerie
dalla cat. A alla E diverse fra loro per caratteristiche costruttive,
all’interno delle quali esistono particolari restrizione in ragione
della tipologia di merce trasportata. Le interdizioni e gli itinerari
alternativi alle gallerie devono essere indicati con apposita
segnaletica verticale, integrata da relativi pannelli addizionali
in ragione della categoria di galleria. Ulteriore adempimento,
all’atto del controllo, sarà relativo alla compilazione a cura
dell’operatore di polizia dell’apposita “lista di controllo” di
cui al D.M. 6 maggio 2005, denominata mod. D.G.M. 623 (ex
DGM652), reperibile presso gli Uffici Provinciali dei Trasporti
Terrestri.
49
0
1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e N° ONU 0190
N° ONU 3343
Materie appartenenti al gruppo di imballaggio I
N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396,
3398 e 3399
N° ONU 2426
N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294
N° ONU 2814, 2900
N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333
N° ONU 2215
N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli
imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione
di quelli classificati al N° ONU 2908
0
Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:
20
Classe 1:
Classe 3:
Classe 4.2:
Classe 4.3:
Classe 5.1:
Classe 6.1:
Classe 6.2:
Classe 7:
Classe 8:
Classe 9:
1
Classe 1:
Classe 2:
Classe 4.1:
Classe 5.2:
2
Classe 4.1:
Classe 5.2
Classe 6.1:
Classe 9:
4
da 1.1B a 1.1Ja, da 1.2B, a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da
gruppi T, TCa, TO, TF, TOC, E TFC
aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240
N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120
Materie ed oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe 1:
Classe 2:
3
Quantità
massima
totale per
unità di
trasporto
(3)
Materie od oggetti
Gruppo di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o
N° ONU
(2)
Categoria
di trasporto
(1)
333
da 1.4B a 1.4G, 1.6N
gruppo F
aerosol: gruppo F
N° ONU da 3225 a 3230
N° ONU da 3105 a 3110
materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III
N° ONU 3245
Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e
oggetti delle classi:
Classe 2:
Classe 3:
Classe 8
Classe 9:
gruppi A e O aerosol: gruppi A e O
N° ONU 3473
N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028
N° ONU 2990, 3072
Classe 1:
Classe 4.1:
Classe 4.2:
Classe 7
Classe 9:
1.4S
N° ONU 1331 1345, 1944, 1945, 2254, 2623
N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III
N° ONU da 2908 a 2911
N° ONU 3268
1000
Illimitata
Oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0
TABELLA VIOLAZIONI
ipotesi sanzionatorie articolo
168
Eccedenze di peso. Si applicano le fasce previste dall’articolo 167 con la sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio. Senza franchigia del 5%.
comma
SANZIONE (*)
PUNTI
7
Vedi art. 167, c.2,CS
4
Autorizzazioni (**)
trasporto di esplosivi, trasporto di rifiuti pericolosi ovvero ospedalieri infettanti, trasporto materiali radioattivi e 8 e(*)8bis
trasporto di gas tossici.
Non ammesso
pagamento in misura
ridotta
10
9
(*)
€. 373,00
10
Documenti, equipaggiamenti ecc.
9bis
€. 373,00
2
Altre violazioni
9ter
Veicoli, pannelli, etichette, ecc.
Il conducente è sempre responsabile delle violazioni anche riconducibili a responsabilità del trasportatore (***)
€. 150,00
(*) sospensione della patente e della carta di circolazione
(**) La violazione, tutelando interessi diversi, concorre con norme speciali previste dal TULPS, dal D.L.vo 152/06, dal D.L.vo 230/95 e dal R.D.
147/1927.
(***) Novità introdotta dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr. 35
Note
Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS, presso il Comune di Forte dei Marmi e Consigliere ANCUPM per la provincia di Lucca. Docente presso
ISOPOL ed SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il Politecnico di Milano.
2 Ispettore Capo della Polizia di Stato, Capo Ufficio Verbali e Contenzioso presso la Sezione Polizia Stradale della Spezia.
50
Scarica

Il trasporto su strada dei materiali pericolosi