Bisceglie 12 Dicembre 2014
L’applicazione della riforma della PAC per le
aziende agricole
Relatore: Gianni Porcelli Vice
Direttore Confagricoltura Bari
Il regolamento sui pagamenti diretti
Il regolamento sui pagamenti diretti
I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n. 1307/2013)
Non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole
sono tenute in uno stato utile per l’allevamento o la coltivazione e che non svolgono le attività
agricole minime fissate dallo Stato membro.
Inoltre uno Stato membro può decidere che nessun pagamento diretto sia concesso a persone
fisiche o giuridiche la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante delle attività
economiche complessive e/o la cui attività principale o l’oggetto della sua attività non consista
nell’esercizio dell’attività agricola
Non sono concessi pagamenti diretti a:
persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);
• persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale;
• società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
• Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo
agricolo.
I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n. 1307/2013)
Vengono considerati agricoltori in attività, i soggetti che dimostrano il possesso di uno dei seguenti
requisiti:
 Iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA a partire dal 2016 ma con
riferimento all’anno precedente.
 Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in zone montane e/o svantaggiate è
sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
Sono considerate automaticamente agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che
percepiscono aiuti diretti per un ammontare massimo di:
 5.000 Euro per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o
di montagna;
 1.250 Euro nelle altre zone.
I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n. 1307/2013)
Non sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che possiedano superfici agricole che
sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell’intera superficie agricola dichiarata nel
2015 a meno che dette superfici non siano mantenute in uno stato idoneo al pascolo.
Le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando
sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali
ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai
macchinari agricoli ordinari
La densità massima di bestiame da pascolo per ettaro di superficie è di 4 unità di bovino adulo (UBA)
per ettaro l’anno e quella minima è 0,2 UBA per ettaro l’anno
I pagamenti diretti: Il regime semplificato per i piccoli agricoltori
I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI
ANNO 2015
Agricoltore attivo
NUOVI
TITOLI
TITOLI STORICI
L’accesso sarà consentito agli agricoltori che presenteranno domanda nel 2015 e che avessero avuto diritto a percepire
pagamenti diretti in relazione alla domanda 2013.
Gli SM possono assegnare i diritti agli agricoltori che:
 non hanno ricevuto pagamenti nel 2013 e che producevano ortofrutticoli o coltivavano vigneti;
 nel 2014 hanno avuto accesso alla RN;
 non hanno mai avuto diritti (proprietà o affitto) e hanno avuto attività di produzione, allevamento o coltivazione nel
2013.
In caso di vendita o affitto dell’azienda, il cedente può trasferire il diritto a ricevere titoli
ad uno o più agricoltori.
I pagamenti diretti La componente base
GLI ASPETTI FONDAMENTALI NELL’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI
REGIONALIZZAZIONE
CONVERGENZA
I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA
CONVERGENZA
La regionalizzazione applicata immediatamente provoca un effetto troppo
penalizzante per gli agricoltori che hanno titoli di valore elevato.
Per questa ragione è stato previsto un meccanismo di convergenza con il passaggio
graduale dal vecchio al nuovo sistema
I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA
IL MODELLO IRLANDESE – POSSIBILE APPLICAZIONE IN ITALIA
Modello Irlandese
Graduale
avvicinamento a livelli
omogenei senza
uniformità
Nel 2019 nessun titolo
deve avere un valore
unitario più basso del
60% della media
Nessun titolo potrà
diminuire di oltre il 30%
rispetto al valore iniziale
Se il raggiungimento del
vincolo del 60% comporta
una perdita superiore al
30% viene abbassato il
60%
I pagamenti diretti: Le colture ammissibili
I pagamenti diretti: Le colture ammissibili
I pagamenti diretti: L’ammissibilità dei pascoli
Pascoli permanenti sopra i 600 mt
Riduzione superficie 80%
Pascoli magri a qualsiasi altitudine
Riduzione superficie 80%
Pascoli senza tare sotto i 600 mt
Nessuna riduzione
Ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e
pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice
allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione
della domanda UNICA
DEROGHE
Ettari ammissibili all’aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non
proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di
dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite
capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica
tradizionale esercitata prima dell’anno 2005.
I pagamenti diretti: L’ammissibilità dei pascoli
Pascoli con tara fino al 5%
Pascoli con tara fra il 5% ed il 20%
Intera superficie
80% della superficie
Pascoli con tara fra il 20 ed il 50%
50% della superficie
Pascoli utilizzati attraverso pratiche
tradizionali
30% della superficie
I pagamenti diretti La componente base
GLI ANNI CRUCIALI 2013-2014-2015
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
E’ l’anno di verifica dello status di agricoltore. I titoli
verranno assegnati agli agricoltori che hanno ricevuto
pagamenti diretti sulla domanda 2013
E’ l’anno di trascinamento dei titoli storici. Il modello di
convergenza tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore
dei titoli detenuti nel 2014. Calcolo del valore iniziale dei
titoli sul “pagato” per il 2014 . Inclusione delle risorse di cui
all’ 68 del Reg. (CE) 73/2009 nel calcolo del valore unitario
iniziale per quei settori che non riceveranno il sostegno
accoppiato facoltativo
E’ l’anno di verifica di assegnazione dei nuovi titoli. I nuovi
titoli saranno assegnati in base al numero di ettari dichiarati
in domanda unica 2015
I pagamenti diretti La componente base
A COSA STARE ATTENTI: ANNO
ANNO 2013
2013
Andrebbe eseguita una completa disamina dei fascicoli aziendali
per estrapolare le aziende che, pur in possesso di un fascicolo
aziendale, non hanno presentato domanda unica nel 2013.
Potremmo trovarci di fronte all’azienda che abbia solo
ortofrutticoli, o solo vigneti, ovvero per una serie di motivi non
ha potuto presentare DPU nel 2013 magari presentando solo
domanda PSR e che, comunque, può dimostrare compiutamente
di avere esercitato attività di produzione.
I pagamenti diretti La componente base
A COSA STARE ATTENTI: ANNO
ANNO 2014
2014
La scelta sul livello nazionale ci riporta all’importanza di ricevere un
pagamento completo per l’anno 2014: non è, pertanto, importante
che i titoli siano detenuto in proprietà o in affitto ma che il pagamento
avvenga totalmente e per tutte le tipologie (titoli, art. 68 ed altro).
Si ritiene importante porre attenzione anche alla possibilità di riferirsi
ad anni precedenti qualora il 2014 fosse un anno ”particolare” per
effetto di eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali, a
condizione che il pagamento ottenuto nel 2014, per qualsiasi
tipologia di aiuto, sia almeno inferiore all’85% di quello dell’anno
precedente
L’Italia ha scelto di poter includere nel calcolo del plafond 2014 anche i
premi dell’art. 68 del reg. CE 73/2009. Questa condizione non può
essere applicata sicuramente per l’olivicoltura e va valutata
attentamente anche per il grano duro in funzione di
un’interpretazione di coerenza fra la misura dell’accoppiato prevista
fino al 2014 e quella attualmente concepita.
I pagamenti diretti La componente base
A COSA STARE ATTENTI: ANNO
ANNO 2015
2015
Il valore unitario iniziale sarà suddiviso per gli ettari ammissibili dichiarati alla data del 15
Maggio 2015
La questione è molto importante e delicata .
Si pensi a tutte quelle aziende che fino al 2014 detengono diritti storici insieme ad ettari,
presenti nel fascicolo aziendale, ma che non hanno generato diritti storici (vigneti,
ortofrutticoli ecc.). In questi casi il valore complessivo dei diritti potrebbe essere spalmato
sugli ettari ammissibili nel 2015 con conseguentemente abbassamento del valore unitario dei
diritti.
N. diritti 2014
100
Valore unitario dei
diritti al 2014
€ 1.000
Ettari presenti nel
fascicolo 2015
200 (magari l’azienda
possiede 100 ettari di
vigneti o di pascolo)
Valore unitario dei
diritti al 2015
€ 500
La cosa non è di poco conto perché, in questo caso, l’azienda dal 2015 in poi sarà costretta a
detenere sempre almeno 200 ettari per poter esercitare il valore complessivo dei diritti.
RICOGNIZIONE PREVENTIVA ENTRO IL 15 APRILE 2015
•.
I pagamenti diretti I cambi di titolarità
Non è assolutamente cambiato il requisito giuridico della soggettività dei diritti. I diritti possono essere
trasferiti solo per espressa e sottoscritta volontà delle parti in causa.
FUSIONI E
SCISSIONI
AFFITTI E
VENDITE
FUSIONE in un nuovo agricoltore, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi
finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro.
SCISSIONE almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui
almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle
persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure l’agricoltore iniziale e almeno un
nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo
Gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di
assegnazione di diritti all’aiuto fissato dalla Commissione – 15 Maggio 2015 -, trasferire insieme
all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono
assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti
che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014.
Bisogna inserire delle specifiche clausole. Massima attenzione ai contratti già posti in essere o
che partono dopo il 15 Maggio 2014
TRASFERIMENTI
SENZA TERRA
Potrebbe essere penalizzato con delle riduzioni. La bozza di decreto attuativo della PAC non ancora
pubblicato potrebbe contenere la clausola che i trasferimenti di diritti possono avvenire solo all’interno
della stessa regione amministrativa.
I pagamenti diretti La clausola del guadagno insperato
In caso di vendita, cessione o
scadenza parziale o totale di
un affitto di superfici agricole
dopo il 15 Maggio 2014 e
prima del 15 Maggio 2015,
l'aumento del valore dei
diritti all'aiuto che sarebbero
assegnati
all'agricoltore
interessato
può
essere
riversato, in tutto o in parte,
nella riserva nazionale o nelle
riserve regionali qualora
l'aumento sia tale da
determinare un guadagno
insperato per l'agricoltore
interessato.
Si tratta di una clausola di estrema importanza che
scatta nel momento in cui l’agricoltore ha venduto o
ceduto in affitto dei terreni dopo la presentazione della
DPU 2014 senza trasferire contestualmente pari
numero di titoli e si presenta alla DPU 2015 con un
numero di ettari inferiori a quelli presenti nella DPU
2014. Questa condizione dovrebbe far scattare la
clausola del “guadagno insperato” e la differenza fra il
valore unitario dei titoli ottenuti nel 2015 senza i
terreni venduti o ceduti in affitto ed il valore unitario
dei titoli che si sarebbe ottenuto nel 2015 con i terreni
venduti o ceduti in affitto, dovrebbe essere riversata
alla riserva nazionale per una percentuale pari al
50%.
I pagamenti diretti La clausola del guadagno insperato
Esempio applicazione della clausola sul guadagno insperato
Ettari
dichiarati
2014
Numero
diritti
2014
Valore
unitario
dei diritti
2014
Ettari
dichiarati
nel 2015
100
50
€ 1.000
50
Valore unitario dei Valore unitario Aumento
diritti al 2015 se gli effettivo dei
del valore
ettari dichiarati
diritti al 2015 unitario dei
non fossero variati
diritti
€ 400
€ 800
€ 400
La clausola non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e
qualora l’importo da riversare nella
riserva è inferiore a mille euro
Importo da
restituire
alla riserva
€ 200 a
diritto
I pagamenti diretti: La componente greening
Greening
E’ un titolo addizionale al
pagamento di base
E’ riconosciuto agli agricoltori attivi
A condizione di rispettare dei vincoli
Pratiche agricole benefiche
• Diversificazione colturale
• Aree di interesse ecologico
• Mantenimento pascoli permanenti
Pratiche equivalenti
Il pagamento ecologico (greening) è stato fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli
(60% circa del pagamento di base).
I pagamenti diretti: La componente greening
LE PRATICHE EQUIVALENTI AL GREENING
Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio
per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato dagli obblighi
del greening. Tali pratiche equivalenti sono contemplate da:
 impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o
dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (impegni per pagamenti
agroambientali);
sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione
del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire
gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del
paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.
I pagamenti diretti: La componente greening
Gli agricoltori che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n.
834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso
facto al pagamento del greening
Greening
Se si utilizzano pratiche equivalenti, per evitare doppi finanziamenti, gli
Stati membri deducono dall’importo del sostegno per ettaro calcolato in
applicazione dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1305/2013 PSR un importo corrispondente a un terzo del pagamento di
inverdimento medio per ettaro (greening) nello Stato membro o nella
regione in questione, per ogni pratica di inverdimento equivalente a tale
pratica NO 2015
I pagamenti diretti: La componente greening
DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
I pagamenti diretti: La componente greening
DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
Il concetto di colture diverse è
sostanzialmente diverso rispetto a quello
dell’avvicendamento di cui all’art. 68 del
reg. CE 73/2009. Nel caso della
diversificazione delle colture con la nuova
PAC una coltura è diversa se appartiene
ad un genere diverso nella classificazione
botanica delle colture;
•es. grano duro e grano tenero non sono
diversi (genere Triticum);
•es. grano (genere Triticum) e orzo
(genere Hordeum) sono diversi.
Attenzione anche alla compatibiità degli
obblighi per chi fa agricoltura biologica
Le superfici seminate con miscugli di sementi,
indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si
ritengono coperte da una singola coltura.
Tale singola coltura è denominata «coltura mista».
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate
colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.
I pagamenti diretti: La componente greening
LE DEROGHE ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
Sono escluse dal rispetto delle regole base della diversificazione le aziende in cui:
1. le superfici siano interamente investite a colture sommerse per una parte
significativa dell’anno (riso);
2. i seminativi siano investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo, a condizione
che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
3. le superfici agricole siano investite complessivamente per più del 75% a: prato
permanente, foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i
seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
4. seminativi non dichiarati dall’agricoltore per più del 50 % nella sua domanda di
aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle
domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro
totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;
I pagamenti diretti: La componente greening
LE PRATICHE EQUIVALENTI ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
• Vi sono almeno quattro colture,
• Si applicano i limiti massimi inferiori,
• Vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose,
colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né
di trattamenti fitosanitari,
• Sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di
estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento
I pagamenti diretti: La componente greening
Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area
(EFA)
o Si applicano solo alle superfici a seminativo;
o Non si applica alle colture permanenti e ai prati e
pascoli permanenti (grande novità del negoziato perché
esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti,
oliveti, frutteti, ecc.).
o Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15
ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a
seminativo.
I pagamenti diretti: La componente greening
LE DEROGHE ALLE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
 il seminativo aziendale non supera i 15 ha;
 oltre il 75 % dei seminativi aziendali sono investiti a foraggere erbacee, a
leguminose, lasciati a riposo, o da combinazione dei tre impieghi, a condizione
che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori ai 30 ha
 la superficie ammissibile è investita per oltre il 75% da prato permanente,
foraggere erbacee o colture sommerse o da combinazione di tali impieghi, a
condizione che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori
ai 30 ha
I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: PIANTE AZOTOFISSATRICI
I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: I TERRENI A RIPOSO
Il terreno lasciato a riposo è considerato una coltura.
Il terreno lasciato a riposo è considerato superficie di interesse ecologico,
purché sia assente qualsiasi produzione agricola e le superfici siano mantenute
a riposo per un periodo minimo continuativo di sette mesi nell’anno di
domanda.
I pagamenti diretti: La componente greening
SANZIONI PER MANCATO RISPETTO GREENIG
I pagamenti diretti: La componente greening
IL RISPETTO DELL’AVVICENDAMENTO 2014 EX ART. 68 REG UE 73/2009
Gli agricoltori possono aver scelto di richiedere la misura dell’avvicendamento
biennale nel 2014 anche come primo anno di impegno di un nuovo biennio. gli
impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell’impegno
deve essere soddisfatta nel corso dell’anno 2015. In altre parole, l’agricoltore può
richiedere la misura dell’avvicendamento biennale nel 2014 e ricevere il relativo
pagamento (circa 100 €/ha). Tuttavia la rotazione biennale va rispettata anche nel
2015 che costituisce il secondo anno di impegno, pur non ricevendo il relativo
pagamento.
Attenzione, quindi, di eventuali impegni assunti nel 2014 per l’avvicendamento ex
art. 68 ed obblighi derivanti dall’applicazione del greening con la nuova PAC
I pagamenti diretti: La componente greening
Esempio applicazione greening su azienda di Ha 100 di seminativi
EFA e TERZA COLTURA
PER DIVERSIFICAZIONE
TERRENO A RIPOSO
HA 5
Diversificazione
Diversificazione
COLTURA
SECONDARIA
COLTURA PRINCIPALE
ORZO
HA 20
GRANO DURO ETTARI 75
I pagamenti diretti: I pagamenti per i giovani agricoltori
E’ concesso un pagamento annuo ai giovani
agricoltori che hanno diritto a un pagamento
nell'ambito del regime di pagamento di base o del
regime di pagamento unico per superficie
("pagamento per i giovani agricoltori").
Per "giovane agricoltore" si intende una persona
fisica:
 che si insedia per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia
già insediata in un'azienda agricola nei cinque
anni che precedono la prima presentazione di
una domanda nell'ambito del regime di
pagamento di base o del regime di pagamento
unico
 che non ha più di 40 anni nell'anno della
presentazione del 15.05.2015.
Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a
ciascun agricoltore per un periodo massimo di
cinque anni
L'importo del pagamento per i giovani
agricoltori si ottiene moltiplicando il numero di
diritti che l'agricoltore ha per una cifra
corrispondente al 25 % del valore medio dei
diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti
dall'agricoltore (max 90 diritti)
Esempio 1: Giovane agricoltore che accede alla riserva
Pagamento base € 179/Ha
Pagamento giovane agricoltore € 45/Ha
Greening € 93/Ha
Esempio 1: Giovane agricoltore che già detiene titoli
Pagamento base € 700/Ha
Pagamento giovane agricoltore € 175/Ha
Greening € 365/Ha
I pagamenti diretti: Requisiti minimi
I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:
a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016 se
l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore
ad € 250
b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti se
l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore
ad € 300
I pagamenti diretti: La riserva nazionale
Ogni stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del
massimale del pagamento di base
Possono accedervi le persone fisiche o giuridiche fra i 18 ed i 65 anni
La riserva nazionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a:
 Giovani agricoltori
 Nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola
 Inoltre la riserva nazionale è utilizzata per:
 assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate
 assegnare titoli agli agricoltori per compensarli per svantaggi specifici
 praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all’aiuto
Sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato
la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda
di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare
l’attività agricola
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni
di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che
rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in
difficoltà.” Devono coesistere due condizioni: • rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali,
• si trovano in difficoltà.
Accanto ai due presupposti sopracitati, su base nazionale è stato scelto di utilizzare le
possibilità offerte dall’accoppiato per limitare le possibili ricadute negative a seguito del
processo di convergenza.
 settori che saranno particolarmente penalizzati a causa del processo di convergenza;
 settori e tipi di agricoltura che hanno una particolare importanza nel contesto
economico, sociale ed ambientale di determinate aree del Paese;
 settori e tipi di agricoltura per i quali esiste un rischio di abbandono o di declino della
produzione, con ripercussioni negative sull’equilibrio agro-ambientale di alcune aree
territoriali.
Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni
si attesta al 11% degli aiuti
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Le scelte nazionali sugli aiuti accoppiati
Macrosettori
Plafond
(milioni di euro)
Percentuale sul totale
Zootecnia
211,87
49,36%
Seminativi
146,97
34,24%
Olivo
70,39
16,40%
Totale
429,22
Il sostegno accoppiato sull’olivo
Sottomisure
Importo unitario per ettaro
Plafond in milioni di €
Premio base (Liguria, Puglia e Calabria)
78 €
44,21
Premio aggiuntivo olivicoltura in pendenza
(Puglia e Calabria)
70 €
3,10
Premio olivicoltura di qualità
130 €
3,00
Totale
70,39
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.1 - Bovini da latte
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Premio concesso alla vacche da latte che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini
previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente
detentore della vacca al momento del parto. Bisognerà tenere in considerazione la resa media produttiva stabilita a livello territoriale
ovvero una diversa modalità per l’individuazione degli allevamenti finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del controllo della
presente misura
Fruendo di questo premio non si potrà ottenere il premio per il settore carne descritto successivamente
Plafond destinato alla misura di base (misura 1.1): 74,6 milioni di €
Ø Importo unitario di base stimato : 56 euro/capo;
Misura 1.2 - Bovini da latte in zone di montagna
Plafond destinato alla misura aggiuntiva “zone di montagna” (misura 1.2): 10,0 milioni di €
Il premio è riconosciuto alle vacche, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento
(CE) n. 1257/1999 ed è considerato un premio aggiuntivo al precedente
Ø Target capi ammissibili alla misura: circa 250.000
Entità dell’aiuto di base stimata:
Importo unitario di base stimato: 10 euro/capo
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 2.1 Vacche nutrici
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico
delle razze bovine, che partoriscono nell’anno i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal
regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L’aiuto spetta al richiedente detentore
della vacca al momento del parto.
Ø Plafond destinato alla misura: 40,5 milioni di €
Ø Target capi ammissibili alla misura: circa 200.000.
Entità dell’aiuto stimata
Ø Importo unitario: 202 euro/capo *
Importi aggiuntivi sull’aiuto di base:
Un importo aggiuntivo, non superiore al 20% del premio di base, può essere concesso con l’obiettivo di attuare appositi piani selettivi
o di gestione della razza. Per il biennio 2015-2016, tale importo è finalizzato all’adesione ad un piano di risanamento dal virus
responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) per le razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica
facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della
Rinotracheite infettiva del bovino IBR.
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 2.2 – Bovini di età compresa tra 12-24 mesi
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei
richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione.
Ø Plafond destinato alla misura: 66,4 milioni di €
Ø Target capi ammissibili alla misura: 1.120.000
Entità dell’aiuto prevista
Ø Importo unitario stimato: 46 euro/capo *
Importi aggiuntivi :
Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano,
pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, viene riservata una maggiorazione del trenta per cento per i capi
allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di
etichettatura facoltativi riconosciuti o una maggiorazione del cinquanta per cento per i capi macellati e certificati a denominazione di
origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 3.1 Premio ovini
Localizzazione Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. Al fine di garantire la competitività degli
allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell’anno
che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi
dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun
gregge è determinata come segue:
a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei
soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei
soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti
dichiarati indenni)
Ø Plafond destinato alla misura: 9,5 milioni di €
Ø Importo unitario stimato: 12 euro/capo
Misura 3.1. bis Premi a capi ovi-caprini macellati
Beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai
sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012
Plafond destinato alla misura: 5,5 milioni di €
Entità dell’aiuto prevista
Importo unitario stimato: € 10 euro/capo
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 4 – Sostegno settore bufalino
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Descrizione tecnica della misura 4
Condizioni di ammissibilità
Premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo
le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
Ø Plafond destinato alla misura: 4 milioni di €
Ø Target capi ammissibili alla misura: 200.000
Entità dell’aiuto prevista
Ø Importo unitario stimato: € 20 euro/capo
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.3 – Premio frumento duro
Localizzazione
L'area di intervento interessa le regioni appartenenti all’Obiettivo
Convergenza e in Transizione: Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
Condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro,
seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e
mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione
piena delle cariossidi. Le colture che non raggiungono la fase di
maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni
climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a
condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per
altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
Ø Plafond destinato alla misura: 55,4milioni di €
Premio presumibile: € 50/ha
Misura 1.3 – Premio leguminose da granella ed erbai annuali di
sole leguminose
Localizzazione
L'area di intervento interessa le regioni appartenenti
all’Obiettivo Convergenza e in Transizione: Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
Condizioni di ammissibilità
Le leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino,
favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce.
Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da
granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e
coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in
normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi
per le colture di leguminose da granella e fino all’inizio della
fioritura per gli erbai.
Premio presumibile: € 90/ha
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 4 – Premio barbabietola da zucchero – Plafond
assegnato alla misura 17,1 milioni di Euro
Localizzazione
Intero territorio nazionale.
Condizioni di ammissibilità
Premio concesso alla coltivazione della barbabietola da
zucchero
Ø Plafond destinato alla misura: 17,1 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 50.000
Ha
Entità dell’aiuto stimata
Ø Importo unitario: 325 euro/ha.
Misura 5 – Premio pomodoro da industria – Plafond assegnato
alla misura 11,2 milioni di Euro
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Coltivazione del pomodoro da industria.
Ø Plafond destinato alla misura: 11,2 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 70.000 Ha
Entità dell’aiuto
Ø Importo unitario: 160 euro/ha
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.1 – Premio base olivo
Localizzazione
Premio alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.
Plafond destinato alla misura: 43,8 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 560.000 Ha
Entità dell’aiuto stimato
Ø Importo unitario: 78 euro/ha.
Misura 1.2 – Premio aggiuntivo olivo
Localizzazione
per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e
caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (calcolato su singola particella aziendale)
Ø Plafond destinato alla misura: 13,2 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 188.607 Ha
Entità dell’aiuto
Ø Importo unitario aggiuntivo alla misura “ premio base olivo”: 70 euro/ha
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.3 – Premio olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale
Localizzazione:
Intero territorio nazionale.
Condizioni di ammissibilità
Premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale,
territoriale ed ambientale.
I requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità
Ø Plafond destinato alla misura: 13 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 100.000Ha
Entità dell’aiuto
Ø Importo unitario della misura: 130 euro/ha
Superfici olivicole a DOP in Italia: Ha 108.000
Superfici olivicole a BIOLOGICO in Italia: Ha 134.000
Superfici ad altre certificazioni per sistemi di qualità: Ha ????????
Valore premio stimato: € 50 per ettaro
I pagamenti diretti Esempio di azienda prevalentemente frutticola o viticola da vino o pascolativa
Valore
diritti €
45/ha
FLAT RATE
Circa €
179/ha
I pagamenti diretti Esempio di azienda con titoli alti
2500
2000
Clausola
salvaguardia 70%
1500
Nuovi titoli
1000
Vecchi titoli
FLAT RATE
Circa €
179/ha
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
La clausola della perdita massima del 30% è da applicarsi al 2015 e non al 2014
Scarica

Plafond destinato alla misura