ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. PAGANO” Scuola dell’ Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado Corso Umberto I, 75 - 89844 – NICOTERA (VV) C.F. 96034270791 – C.M. VVIC83000C - mail [email protected] Tel. 0963-81713 – Fax 0963-886291 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” NICOTERA REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 2, comma 10 Regolamento delle assenze ANNO SCOLASTICO 2014-2015 IL COLLEGIO DEI DOCENTI dell’Istituto Comprensivo di Nicotera VISTO il D. Lgs. 19 febbraio 2004, art. 11 comma 1, e successive modificazioni, che prescrive, ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e che, per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite; VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, art. 5 che individua il tempo annuo ordinamentale della scuola secondaria di I grado in 1.122 ore per il Tempo Prolungato; VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 2 comma 10, che dispone “Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”; VISTA la C. M. n. 20, prot. n. 1483, del 4 marzo 2011, sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado; DELIBERA all’unanimità di adottare il seguente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE E PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOILASTICO della Scuola Secondaria di I grado - Nicotera ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 2, comma 10 Art. 1 – Definizione del monte ore annuo di riferimento Il monte ore annuo è normativamente definito dal DPR n. 89/2009, art. 5: 1.122 ore per il Tempo Prolungato (TP: ore 34+2 ore mensa). Esso, presso la scuola secondaria di I grado di Nicotera e Joppolo è così distribuito, nel corso della settimana: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato I 8,00-9,00 8,00-9,00 8,00-9,00 8,00-9,00 8,00-9,00 8,00-9,00 II 9,00-10,00 9,00-10,00 9,00-10,00 9,00-10,00 9,00-10,00 9,00-10,00 III 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 IV 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00 V M VII VIII 12,00-13,00 12,00-13,00 12,00-13,00 13,00-14,00 14,00-15,00 15,00-16,00 12,00-13,00 12,00-13,00 13,00-14,00 14,00-15,00 15,00-16,00 12,00-13,00 _ Art. 2 – Calcolo della percentuale di assenze Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro personale. Esse sono conteggiate in ore e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale personalizzato. Il limite delle assenze (escluse le deroghe) è determinato in ore 280 per il Tempo Prolungato (25% di 1.122), pari, per avere una indicazione di massima, a giorni 50 (arrotondati per eccesso). Gli alunni che superano tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non sono ammessi agli scrutini finali e quindi ripeteranno l’anno. Tutte le assenze devono essere giustificate. Art. 3 – Orario annuale personalizzato I limiti individuati nell’art. 2 sono indicativi, perché, se fosse necessario, sarà effettuato un conteggio accurato, prendendo in considerazione l’orario annuale personalizzato di ogni alunno, considerando: a) la situazione individuale riferita alla frequenza del TP; b) la non frequenza, per scelta della famiglia, delle ore di insegnamento della religione cattolica; nel qual caso, dal monte ore di 1122 vanno detratte 33 ore, con conseguente rideterminazione individuale della percentuale di assenze (25% di 1.089). Non rientrano tra le assenze alle lezioni le ore dedicate alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione ovvero connesse ad attività sportive regolarmente deliberate ed effettuate; nonché i periodi di sospensione delle lezioni a seguito di ordinanze sindacali o prefettizie. È da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente svolta) anche la partecipazione ad attività e progetti previsti dal P.O.F., che comportino una presenza fuori sede. Agli alunni trasferiti, provenienti da scuole italiane, si effettuerà il cumulo delle assenze. Art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga Sono ammesse in deroga le “ assenze documentate e continuative”, non superiori al 50% del monte ore annuale (DPR n. 122/2009 , art.14, comma7 del Regolamento della valutazione) purché preventivamente o comunque tempestivamente documentate, che riguardano 1.Gravi motivi di salute eccezionali e documentati: o ricovero ospedaliero; o cure domiciliari per gravi patologie; o terapie e/o cure saltuarie e/o ricorrenti; o visite specialistiche ospedaliere e day-hospital; 2. motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati: o gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il III grado; o arrivo/rientro in Italia; o trasferimento della famiglia; o donazioni di sangue o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 3. per gli alunni in situazione di handicap, mancata frequenza dovuta a particolari esigenze legate al PDF; 4. assenze o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I.; 5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. L. n° 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. n° 101/1989 che regola i rapporti tra Stato e Comunità Ebraiche). Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.” Nelle scuole secondarie di I° grado le deroghe motivate in casi eccezionali, sono deliberate dal Collegio docenti. Il Consiglio di classe ha un ruolo meramente esecutivo di accertamento delle condizioni per procedere alla valutazione (D.P.R.122/09 Art. 2, comma 10). Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate. Al di fuori delle deroghe indicate, qualsiasi altra assenza effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della validità dell’anno scolastico. Pur in presenza di uno dei casi di cui ai commi precedenti, la deroga al limite minimo di frequenza è concessa solo se, a giudizio del Consiglio di Classe, sussiste la piena possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La documentazione e/o i certificati medici sono consegnati tempestivamente a cura della famiglia al coordinatore di classe, il quale provvederà alla consegna presso il protocollo della Segreteria della scuola, entro 5 giorni dall’assenza o dalla notifica della scuola. L’istituzione scolastica Comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; Pubblica all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti; Fornisce, periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate della quantità oraria di assenze cumulate. Art. 5 – Obbligo di frequenza 1. Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico emanato dal Dirigente Scolastico, entrando a scuola con la massima puntualità. Sono altresì tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le altre attività scolastiche ed extracurricolari che sono presenti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e che vengono svolte nel contesto dell’attività scolastica: progetti didattici particolari, lavori di gruppo, corsi di recupero, attività di approfondimento, ecc. 2. La mancata partecipazione alle attività di cui al comma precedente deve essere motivata e giustificata. 3. Gli alunni hanno l’obbligo di partecipare alle attività non obbligatorie svolte in orario extra curricolare per le quali i genitori hanno dato l’adesione. Art. 6 – Le assenze 1. Gli alunni sono tenuti a presentare la giustificazione il giorno successivo all’assenza. I genitori, all'inizio dell'anno scolastico, o chi da loro autorizzati a provvedere alle giustificazioni, depositano la loro firma sul libretto personale che la scuola fornisce ad ogni alunno per la giustificazione delle assenze, nonché sul Registro di classe. Tutte le richieste di giustificazioni delle assenze sono riportate sul libretto personale dell’alunno. 2. Le giustificazioni sono sottoscritte dal genitore che ha depositato la firma; in caso di impedimento, il genitore può delegare persona/e di sua fiducia compilando l’apposito modulo disponibile presso gli Uffici di Segreteria. 3. In caso di momentaneo impedimento al ritiro del libretto, è utilizzato quello in uso nell’anno scolastico precedente; per gli studenti delle classi iniziali, ad inizio d’anno, è accettata la giustificazione sul diario 4. Le motivazioni esposte nelle giustificazioni sono accolte dal docente in servizio alla prima ora di lezione che verifica anche le eventuali assenze degli alunni nei giorni precedenti e richiede la giustificazione, provvede ad accoglierla, a sottoscriverla, siglarla e registrarla nell’apposito spazio del Registro di classe. 5. Le assenze per malattia superiori ai 5 giorni consecutivi sono giustificate con certificato medico che attesti l’idoneità alla riammissione e sono annotate nel registro di classe. 6. La mancanza della giustificazione comporta l’ammissione dell’alunno a scuola con riserva e il Docente è tenuto ad annotare detta mancanza sul registro di classe; l’alunno deve presentare la giustificazione al Docente della prima ora entro il giorno successivo; se la giustificazione non è presentata nemmeno entro il suddetto termine, l’alunno è riammesso alle lezioni solo se accompagnato dal genitore. 7. Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni è considerata assenza e pertanto deve essere giustificata con le modalità descritte negli articoli precedenti. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.), i genitori degli alunni devono comunicare alla scuola di averne preso conoscenza; la relativa assenza deve essere, comunque, giustificata. 8. Anche le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo, all’insegnante della prima ora del mattino. Art. 6 bis Strumento musicale 1. L'insegnamento dello Strumento musicale, una volta scelto, è obbligatorio per l’intero triennio a tutti gli effetti e concorre alla pari delle altre discipline alla valutazione periodica e finale e al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 2. Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo scrutinio finale. 3. Eventuali ritardi ed assenze degli alunni devono essere giustificate sul libretto dell'alunno. 4. La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, comprese le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. 5. Gli alunni potranno essere esonerati dai Corsi ad Indirizzo Musicale per le seguenti motivazioni: Gravi motivi di saluti debitamente certificati 6. Le famiglie hanno facoltà di inoltrare richiesta di rinuncia alla frequenza ai Corsi ad Indirizzo Musicale dei propri figli, solo per gravi e giustificati motivi di salute comprovati dalla presentazione di certificato medico attestante l’impossibilità allo studio dello strumento. La Commissione si riserva il diritto di analizzare ed esprimersi su casi particolari segnalati dalle famiglie. Art. 7 Ritardi 1. Sono ammessi sull’orario di ingresso solo ritardi di cinque minuti; per i ritardi (non abitudinari) superiori a cinque minuti dall’inizio delle lezioni, è sufficiente che l’alunno illustri i motivi al Responsabile di plesso , che lo ammette in classe se ritiene validi i motivi addotti. Successivamente il docente della prima ora, apporrà una “R” (Ritardo) sul nominativo dell’alunno già registrato come assente. 2. Per i ritardi superiori a cinque minuti, gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori, i quali dovranno fornire una motivata giustificazione. Nel caso gli alunni dovessero presentarsi a scuola senza essere accompagnati dai genitori , questi ultimi saranno tempestivamente informati e, massimo entro il giorno successivo, dovranno fornire personalmente una motivata giustificazione scritta. 3. I ritardi non giustificati saranno conteggiati nel monte ore annuale (60 minuti di ritardo equivalgono ad un’ora di assenza) 4. Dopo cinque ritardi continuativi, il responsabile di plesso informerà il Dirigente Scolastico, il quale prenderà opportuni provvedimenti Art.8 Entrate posticipate e uscite anticipate 1. Sono ammesse solo in via straordinaria uscite posticipate e anticipate; le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora al fine di evitare il disturbo al normale svolgimento delle lezioni; le uscite anticipate sono accordate solo in presenza di un genitore o di un suo delegato. 2. Le richieste di entrate posticipate, oltre la prima ora di lezione, o di uscita anticipata devono essere adeguatamente motivate e firmate dal genitore; i permessi sono autorizzati dal docente in servizio nell’ora di entrata o di uscita dell’alunno; non possono, comunque, essere concessi permessi di entrata oltre l’inizio della 2 ^ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. 3. I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata sono richiesti al Dirigente scolastico per iscritto dai genitori interessati e sono concessi solo per casi eccezionali e documentati. 4. I permessi di entrata e di uscita, richiesti per visita medica, sono successivamente documentati con apposito certificato medico; sarà cura del docente che verbalizza l’entrata o l’uscita annotare nel registro tale richiesta.