ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. PAGANO”
Scuola dell’ Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado
Corso Umberto I, 75 - 89844 – NICOTERA (VV)
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“DANTE ALIGHIERI”
NICOTERA
REGOLAMENTO APPLICATIVO
DEL LIMITE DELLE ASSENZE
ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 2, comma 10
Regolamento
delle assenze
ANNO SCOLASTICO 2014-2015
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
dell’Istituto Comprensivo di Nicotera
VISTO
il D. Lgs. 19 febbraio 2004, art. 11 comma 1, e successive modificazioni, che prescrive, ai fini della
validità dell’anno, per la valutazione degli allievi, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato e che, per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite;
VISTO
il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, art. 5 che individua il tempo annuo ordinamentale della scuola
secondaria di I grado in 1.122 ore per il Tempo Prolungato;
VISTO
il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 2 comma 10, che dispone “Nella scuola secondaria di primo
grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59
del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione
degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono
deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione
comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze
sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente
verbalizzate”;
VISTA
la C. M. n. 20, prot. n. 1483, del 4 marzo 2011, sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione
degli alunni nella scuola secondaria di primo grado;
DELIBERA
all’unanimità di adottare il seguente
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE E PER LA
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOILASTICO
della Scuola Secondaria di I grado - Nicotera
ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 2, comma 10
Art. 1 – Definizione del monte ore annuo di riferimento
Il monte ore annuo è normativamente definito dal DPR n. 89/2009, art. 5: 1.122 ore per il Tempo
Prolungato (TP: ore 34+2 ore mensa). Esso, presso la scuola secondaria di I grado di Nicotera e
Joppolo è così distribuito, nel corso della settimana:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
I
8,00-9,00
8,00-9,00
8,00-9,00
8,00-9,00
8,00-9,00
8,00-9,00
II
9,00-10,00
9,00-10,00
9,00-10,00
9,00-10,00
9,00-10,00
9,00-10,00
III 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00 10,00-11,00
IV 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00 11,00-12,00
V
M
VII
VIII
12,00-13,00
12,00-13,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
12,00-13,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-15,00
15,00-16,00
12,00-13,00
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Art. 2 – Calcolo della percentuale di assenze
Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate, vengono annotate dai docenti
sul registro di classe e sul registro personale. Esse sono conteggiate in ore e la percentuale viene
calcolata sul monte ore annuale personalizzato.
Il limite delle assenze (escluse le deroghe) è determinato in ore 280 per il Tempo Prolungato (25%
di 1.122), pari, per avere una indicazione di massima, a giorni 50 (arrotondati per eccesso). Gli
alunni che superano tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non sono ammessi agli scrutini finali
e quindi ripeteranno l’anno. Tutte le assenze devono essere giustificate.
Art. 3 – Orario annuale personalizzato
I limiti individuati nell’art. 2 sono indicativi, perché, se fosse necessario, sarà effettuato un
conteggio accurato, prendendo in considerazione l’orario annuale personalizzato di ogni alunno,
considerando:
a) la situazione individuale riferita alla frequenza del TP;
b) la non frequenza, per scelta della famiglia, delle ore di insegnamento della religione cattolica; nel
qual caso, dal monte ore di 1122 vanno detratte 33 ore, con conseguente rideterminazione
individuale della percentuale di assenze (25% di 1.089).
Non rientrano tra le assenze alle lezioni le ore dedicate alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione
ovvero connesse ad attività sportive regolarmente deliberate ed effettuate; nonché i periodi di
sospensione delle lezioni a seguito di ordinanze sindacali o prefettizie.
È da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché
effettivamente svolta) anche la partecipazione ad attività e progetti previsti dal P.O.F., che
comportino una presenza fuori sede.
Agli alunni trasferiti, provenienti da scuole italiane, si effettuerà il cumulo delle assenze.
Art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga
Sono ammesse in deroga le “ assenze documentate e continuative”, non superiori al 50% del monte
ore annuale (DPR n. 122/2009 , art.14, comma7 del Regolamento della valutazione) purché
preventivamente o comunque tempestivamente documentate, che riguardano
1.Gravi motivi di salute eccezionali e documentati:
o ricovero ospedaliero;
o cure domiciliari per gravi patologie;
o terapie e/o cure saltuarie e/o ricorrenti;
o visite specialistiche ospedaliere e day-hospital;
2. motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati:
o gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il III grado;
o arrivo/rientro in Italia;
o trasferimento della famiglia;
o donazioni di sangue
o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.
3. per gli alunni in situazione di handicap, mancata frequenza dovuta a particolari esigenze legate al
PDF;
4. assenze o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. L. n° 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno; L. n° 101/1989 che regola i rapporti tra Stato e Comunità Ebraiche).
Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.”
Nelle scuole secondarie di I° grado le deroghe motivate in casi eccezionali, sono deliberate dal
Collegio docenti. Il Consiglio di classe ha un ruolo meramente esecutivo di accertamento delle
condizioni per procedere alla valutazione (D.P.R.122/09 Art. 2, comma 10).
 Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate. Al di fuori delle deroghe
indicate, qualsiasi altra assenza effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della
validità dell’anno scolastico.
 Pur in presenza di uno dei casi di cui ai commi precedenti, la deroga al limite minimo di
frequenza è concessa solo se, a giudizio del Consiglio di Classe, sussiste la piena possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati.
 La documentazione e/o i certificati medici sono consegnati tempestivamente a cura della
famiglia al coordinatore di classe, il quale provvederà alla consegna presso il protocollo della
Segreteria della scuola, entro 5 giorni dall’assenza o dalla notifica della scuola.
L’istituzione scolastica
 Comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla famiglia il relativo orario
annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare
per la validità dell’anno;
 Pubblica all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti;
 Fornisce, periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni
aggiornate della quantità oraria di assenze cumulate.
Art. 5 – Obbligo di frequenza
1. Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico emanato dal Dirigente Scolastico, entrando
a scuola con la massima puntualità. Sono altresì tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e tutte
le altre attività scolastiche ed extracurricolari che sono presenti nel Piano dell’Offerta Formativa
(POF) e che vengono svolte nel contesto dell’attività scolastica: progetti didattici particolari, lavori
di gruppo, corsi di recupero, attività di approfondimento, ecc.
2. La mancata partecipazione alle attività di cui al comma precedente deve essere motivata e
giustificata.
3. Gli alunni hanno l’obbligo di partecipare alle attività non obbligatorie svolte in orario extra
curricolare per le quali i genitori hanno dato l’adesione.
Art. 6 – Le assenze
1. Gli alunni sono tenuti a presentare la giustificazione il giorno successivo all’assenza. I
genitori, all'inizio dell'anno scolastico, o chi da loro autorizzati a provvedere alle giustificazioni,
depositano la loro firma sul libretto personale che la scuola fornisce ad ogni alunno per la
giustificazione delle assenze, nonché sul Registro di classe. Tutte le richieste di giustificazioni delle
assenze sono riportate sul libretto personale dell’alunno.
2. Le giustificazioni sono sottoscritte dal genitore che ha depositato la firma; in caso di
impedimento, il genitore può delegare persona/e di sua fiducia compilando l’apposito modulo
disponibile presso gli Uffici di Segreteria.
3. In caso di momentaneo impedimento al ritiro del libretto, è utilizzato quello in uso
nell’anno scolastico precedente; per gli studenti delle classi iniziali, ad inizio d’anno, è accettata la
giustificazione sul diario
4. Le motivazioni esposte nelle giustificazioni sono accolte dal docente in servizio alla
prima ora di lezione che verifica anche le eventuali assenze degli alunni nei giorni precedenti e
richiede la giustificazione, provvede ad accoglierla, a sottoscriverla, siglarla e registrarla
nell’apposito spazio del Registro di classe.
5. Le assenze per malattia superiori ai 5 giorni consecutivi sono giustificate con certificato
medico che attesti l’idoneità alla riammissione e sono annotate nel registro di classe.
6. La mancanza della giustificazione comporta l’ammissione dell’alunno a scuola con
riserva e il Docente è tenuto ad annotare detta mancanza sul registro di classe; l’alunno deve
presentare la giustificazione al Docente della prima ora entro il giorno successivo; se la
giustificazione non è presentata nemmeno entro il suddetto termine, l’alunno è riammesso alle
lezioni solo se accompagnato dal genitore.
7. Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni è considerata assenza e pertanto deve essere
giustificata con le modalità descritte negli articoli precedenti. Nel caso di assenze dovute ad
astensioni collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.), i genitori degli alunni devono comunicare alla
scuola di averne preso conoscenza; la relativa assenza deve essere, comunque, giustificata.
8. Anche le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo,
all’insegnante della prima ora del mattino.
Art. 6 bis Strumento musicale
1. L'insegnamento dello Strumento musicale, una volta scelto, è obbligatorio per l’intero
triennio a tutti gli effetti e concorre alla pari delle altre discipline alla valutazione periodica e finale
e al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione.
2. Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo
scrutinio finale.
3. Eventuali ritardi ed assenze degli alunni devono essere giustificate sul libretto dell'alunno.
4. La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, comprese le
manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola.
5. Gli alunni potranno essere esonerati dai Corsi ad Indirizzo Musicale per le seguenti
motivazioni:
 Gravi motivi di saluti debitamente certificati
6. Le famiglie hanno facoltà di inoltrare richiesta di rinuncia alla frequenza ai Corsi ad Indirizzo
Musicale dei propri figli, solo per gravi e giustificati motivi di salute comprovati dalla
presentazione di certificato medico attestante l’impossibilità allo studio dello strumento. La
Commissione si riserva il diritto di analizzare ed esprimersi su casi particolari segnalati dalle
famiglie.
Art. 7 Ritardi
1. Sono ammessi sull’orario di ingresso solo ritardi di cinque minuti; per i ritardi (non
abitudinari) superiori a cinque minuti dall’inizio delle lezioni, è sufficiente che l’alunno illustri i
motivi al Responsabile di plesso , che lo ammette in classe se ritiene validi i motivi addotti.
Successivamente il docente della prima ora, apporrà una “R” (Ritardo) sul nominativo dell’alunno
già registrato come assente.
2. Per i ritardi superiori a cinque minuti, gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori, i
quali dovranno fornire una motivata giustificazione. Nel caso gli alunni dovessero presentarsi a
scuola senza essere accompagnati dai genitori , questi ultimi saranno tempestivamente informati e,
massimo entro il giorno successivo, dovranno fornire personalmente una motivata giustificazione
scritta.
3. I ritardi non giustificati saranno conteggiati nel monte ore annuale (60 minuti di ritardo
equivalgono ad un’ora di assenza)
4. Dopo cinque ritardi continuativi, il responsabile di plesso informerà il Dirigente Scolastico, il
quale prenderà opportuni provvedimenti
Art.8 Entrate posticipate e uscite anticipate
1. Sono ammesse solo in via straordinaria uscite posticipate e anticipate; le entrate posticipate e
le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora al fine di evitare il disturbo al
normale svolgimento delle lezioni; le uscite anticipate sono accordate solo in presenza di un
genitore o di un suo delegato.
2. Le richieste di entrate posticipate, oltre la prima ora di lezione, o di uscita anticipata devono
essere adeguatamente motivate e firmate dal genitore; i permessi sono autorizzati dal docente in
servizio nell’ora di entrata o di uscita dell’alunno; non possono, comunque, essere concessi
permessi di entrata oltre l’inizio della 2 ^ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.
3. I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata sono richiesti al Dirigente
scolastico per iscritto dai genitori interessati e sono concessi solo per casi eccezionali e
documentati.
4. I permessi di entrata e di uscita, richiesti per visita medica, sono successivamente
documentati con apposito certificato medico; sarà cura del docente che verbalizza l’entrata o
l’uscita annotare nel registro tale richiesta.
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