COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino Assessorato alle Attività Economiche e Polizia Amministrativa SPETTACOLI VIAGGIANTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO - art. 69 del T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/1931, n.773 - artt.122, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D. 06/05/1940, n.635 - art.80 del T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/1931, n.773 - artt.141 e 145 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D. 06/05/1940, n.635 - legge 18 marzo 1968, n. 337 - elenco delle attività dello spettacolo viaggiante D.L. 23 aprile 1969 e successive modifiche ed integrazioni - Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 - Delibera di Consiglio n.33 del 27/06/2002 Regolamento per la concessione delle aree disponibili per l’installazione dei Circhi, delle Attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento. - Delibera di Giunta annuale che individua le aree concedibili per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante Le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso - comunemente definite giostre, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Queste attività di intrattenimento sono disciplinate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 che prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Questo elenco, suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni, è stato istituito con D.L. 23 aprile 1969 ed è stato successivamente più volte aggiornato. Trattandosi, pertanto, di una licenza di polizia, anche quella necessaria per esercitare un’attività di spettacolo viaggiante è soggetta alle regole generali del titolo I, capi III e IV, del T.U.L.P.S.. Per queste attività, quindi è applicabile l’istituto della rappresentanza previsto dall’art. 8 del T.U.L.P.S. in quanto il D.P.R. n. 311/2001 ha modificato l’art. 116 del reg. d’es. del T.U.L.P.S. introducendo anche per queste attività la possibilità di farsi rappresentare da persona in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentante infatti deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l’approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione. Al fine di tutelare la pubblica incolumità, i locali e i luoghi in cui si svolgono gli spettacoli e i trattenimenti pubblici, e quindi anche gli spettacoli viaggianti, sono soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S.. Se le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono in numero tale da costituire un parco (cosiddetto luna park) è fuori di dubbio che debba essere verificata l’agibilità di pubblico spettacolo di cui all’art.80 del T.U.L.P.S., diverse invece sono le modalità operative qualora si installino giostre isolate. Il Comune di Gabicce Mare ha adottato con la Delibera di Consiglio n.33 del 27/06/2002 il Regolamento per la concessione delle aree disponibili per l’installazione dei Circhi, delle Attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento che definisce in maniera precisa tutte le modalità di concessione della licenza. Ai fini della sicurezza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 che si pone come fine la sicurezza degli utenti delle attività dello spettacolo viaggiante, come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n.337. La vera novità del decreto è contenuta nel comma 1 dell’art. 4 che testualmente recita: “Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune”. La registrazione può avvenire, a scelta dell’esercente l’attività: _ nel comune one l’attrazione è stata costruita; _ nel comune ove si intende attivare l’attrazione per la prima volta; _ nel comune ove il gestore ha la sede legale. Per ottenere la registrazione il gestore deve presentare al comune di registrazione idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e quindi certificazione attestante che l’attrazione è stata progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei ovvero, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità. Oltre questa certificazione occorre allegare: a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione; b) copia del libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione è il documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative: _ al montaggio/smontaggio; _ al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza; _ alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Il libretto dell'attività, invece, è il registro che contiene: _ tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo; _ i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio; _ l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile; _ l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali; _ l'esito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; _ l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione dell’attività deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Al fine di procedere alla registrazione delle attrazioni il Comune, cui il gestore presenta la relativa domanda, deve richiedere il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141 e 142 dl reg. d’es. del T.U.L.P.S.. La commissione di vigilanza, al fine di esprimere il parere, può avvalersi di esperti esterni, per a) verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato; b) sottoporre l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato. Ottenuto il parere della commissione, il Comune procede con la registrazione e assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio: una sorta di targa dell’attrazione che consente in qualsiasi momento di identificarla e di conoscerne le origini. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati: Comune di ..................................................................................; Denominazione della attività .......................................................; Codice _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _; Il comma 9 dell’art. 4 del decreto dispone che in caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e che, nel solo caso di dismissione, il gestore deve consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione. Manca invece la previsione di comunicare al comune, ove è avvenuta la registrazione, il cambio di residenza del gestore. In caso di subingresso, il nuovo gestore dell’attività (già esistente), oltre al cambio di titolarità della licenza, deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo. L’art.5 del decreto prevede anche la registrazione delle attrazioni già esistenti sul territorio nazionale debba avvenire entro dicembre 2010. L’art. 6 del decreto, invece, stabilisce le regole del corretto montaggio delle attrazioni, che deve avvenire secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione. La dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività (e ancora una volta il decreto confonde il termine attività con quello di attrazione) deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta: _ dal gestore, purché in possesso del requisito professionale che può conseguire frequentando, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica; _ oppure da professionista abilitato. La possibilità concessa al gestore di certificare il corretto montaggio dell’attrazione costituisce un’altra importante novità introdotta da decreto. Per ottenere la necessaria qualificazione il gestore deve frequentare un corso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante. La dichiarazione di corretto montaggio deve riguardare tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. L’art.7 del decreto, dispone poi che: - ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità; _ le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività; _ il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali. Spettacolo di strada Con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005 è stato integrato l’elenco ministeriale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ed è stata creata una nuova sezione: "Sezione VI Spettacolo di strada Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150". In questa attività di spettacolo viaggiante, quindi, il decreto sembrerebbe far rientrare alcuni mestieri di strada (saltimbanchi, cantatori, suonatori e che in passato erano disciplinati dall’art. 121 del T.U.L.P.S., poi abrogato dal d.P.R. 311/2001.