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Roma li, 18/12/12
A:
Gent. mi
Responsabili del Ministero della Salute
Oggetto:
Osservazioni al Documento “Bozza di DPCM del 24-10-2012 ed allegati”.
Premessa
I rappresentanti sindacali delle Sigle Confederali nel Comitato degli Assistiti
desiderano specificare quanto segue, con particolare riferimento alla
bozza
dell’articolato relativo alla tabella A dedicata al Personale Navigante marittimo ed
aereo, allegata allo schema di DPCM del 24-10-2012 da adottare per il trasferimento
alle Regioni delle competenze in materia di assistenza sanitaria ai naviganti,
attualmente delegate al Ministero della Salute mediante le strutture del S.A.S.N..
Prima d’addentrarci nei rilievi di carattere tecnico, corre l’obbligo, seppur brevemente,
di ribadire alcune considerazioni già portate alla Vostra attenzione nel corso degli
incontri, affinché, pur salvaguardando lo spirito di confronto costruttivo e propositivo
che, a nostro avviso, deve contraddistinguere i lavori del Comitato degli Assistiti,
parallelamente, venga altresì fortemente evidenziata l’eccezionalità storica
dell’argomento in elaborazione per queste categorie.
Per la prima volta il Comitato, con i suoi lavori, è stato infatti chiamato a sostenere
una vera e propria rivoluzione. Il passaggio epocale attraverso cui avviene questo
processo di cambiamento dell’assistenza fornita ai naviganti italiani, di cui certamente
i naviganti e gli addetti al servizio non sentivano alcuna necessità, genera
inevitabilmente forti contrarietà ma soprattutto reali criticità.
E’ partendo da questa valutazione ed in qualche misura accettando “la sfida” che tutti
i componenti delle tre Organizzazioni Confederali hanno deciso di privilegiare
l’interlocuzione, convinti di poter meglio tutelare gli interessi dei naviganti.
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Questo in coerenza e sinergia anche con i colleghi che rappresentano, sugli altri tavoli
aperti, le istanze delle altre tipologie di lavoratori ricompresi nel passaggio alle
Regioni.
Fin dall’inizio di questo processo di consultazione, in merito al trasferimento di
competenze sanitarie dal Ministero della Salute alle Regioni, le Scriventi OO.SS. hanno
espresso forti contrarietà e molteplici valutazioni sulla fattibilità e sostenibilità di
quanto deciso dall’Amministrazione Statale.
Siamo seriamente preoccupati, in assenza del mantenimento di un valido
coordinamento centrale, dei vari rischi connessi alla gestibilità del servizio territorio
per territorio. Non sarà presumibilmente facile garantire un efficiente, omogeneo ed
efficace livello di assistenza sanitaria a categorie di lavoratori impiegati in settori con
prestazioni di lavoro tanto peculiari. Talmente specifiche e particolari, da indurre
comprensibilmente, a suo tempo, lo storico legislatore ad una particolare, speciale
previsione giuridica per disciplinarne l’organizzazione e l’erogazione.
Questo allo scopo, tra gli altri, di garantire alle attività del trasporto navale ed aereo la
sicurezza della navigazione.
In materia medico-legale il sistema sanitario marittimo, ad esempio, oltre che essere
disciplinato da una legislazione codicistica (Codice della Navigazione), è anche sorretto
da leggi specifiche. Leggi come il RDL n. 1773/33, o come la Legge n.1602/62, cosi
come pure la legge 108/05. Mentre per i livelli delle prestazioni sanitarie, malattia ed
infortunio, per quelle economiche, accessorie a quelle di malattia e infortunio, la
materia è disciplinata dalle normative riferite al RDL 23/9/37 n. 1918, al DPR
31/7/80, n. 620, al DM 22/2/84, e, non ultima, la circolare ministeriale
n.1000.6.620.1.2870 del 1985.
Pur tuttavia in virtù dell’apparente ineludibile processo di trasformazione, le Scriventi,
nel corso di tutto il confronto in seno ai lavori del Comitato degli Assistiti, hanno
comunque scelto di dare fattiva collaborazione sotto il profilo tecnico nell’affrontare gli
argomenti e le problematiche che tale trasferimento di competenze crea.
Questo con il chiaro obiettivo a più riprese dichiarato di salvaguardare il più possibile
le peculiarità specifiche dei servizi erogati e la riproposizione in termini d’accesso,
priorità, efficienza e fruibilità su tutto il territorio nazionale il più uniformemente
possibile. Così come il sistema attuale garantisce, essendosi ormai consolidato, non
senza fatica, nel corso degli anni.
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Per contro questa disponibilità non sempre ha visto il recepimento delle nostre
osservazioni nei documenti in fase d’elaborazione per la stesura del DPCM.
Pertanto desideriamo scongiurare fermamente finalità che tendessero ad una
“devastante assimilazione” delle prestazioni sanitarie ai naviganti a quelle della
generalità del Servizio Sanitario Nazionale.
Osservazioni tecniche
Nell’ottica d’individuare i criteri delle funzioni assistenziali, così come indicate dalle
leggi di riferimento e di suggerire ulteriori modifiche e miglioramenti sostanziali alle
bozze dei testi sin qui presentati nelle riunioni del Comitato degli Assistiti, con la
presente si evidenziano ulteriori aspetti tecnici su cui si richiede un intervento del
Ministero ai fini del recepimento.
A tal proposito, relativamente alla “tabella A”, sarebbe opportuno apportare a giudizio
delle scriventi OO.SS. le seguenti modifiche evidenziate in neretto e corsivo.
Rif. BOZZA DPCM 24.10.2012
TABELLA A
Assistenza sanitaria sul territorio nazionale
Le prestazioni medico-legali, connesse all'attività svolta, ivi compresi gli accertamenti
e le relative certificazioni, sono assicurate nei confronti di tutto il personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, “nonché al personale che usufruisce degli
ammortizzatori sociali con licenze ed attestati in corso di validità ed ai
rispettivi familiari a carico,” con oneri a totale carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
A. “Necessità di definizione di una procedura, recepibile nella Conferenza
Stato Regioni, uniforme sul territorio nazionale, per fruire di un accesso
realmente “tempestivo e prioritario” ai servizi sanitari delle ASL
regionali per il personale navigante.
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B. Tale personale, deve poter accedere alle prestazioni assistenziali in
tempi ristretti e in orari tali da:
a) limitare il protrarsi dall’assenza dal lavoro con le conseguenti
ripercussioni negative anche di carattere economico per gli
interessati
b) consentire il rilascio dell’idoneità allo svolgimento della propria
mansione, in funzione delle particolari e urgenti necessità
correlate all’impiego.
A tal fine si propongono ad esempio:
x
x
x
x
x
x
Tessera identificativa che consenta
riconoscimento del Personale Navigante
Possibilità
di
convenzionati
accesso
prioritario
agli
agli
addetti
il
ambulatori
Sportelli accettazione dedicati al Personale Navigante
Linea telefonica dedicata che interagisce con il C.U.P.
Database nazionale unico del Personale Navigante
Libro guida informatico dei presidi nazionali suddivisi per
regione dove vengono erogate le
prestazioni per il
Personale Navigante con orari e modalità di accesso e di
contatto.”
Settori
1. Prestazioni medico-legali per il personale marittimo
Erogate nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali ed
internazionali in materia ed, in particolare, dal R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773,
convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, dalla legge 28 ottobre 1962 n. 1602, dal
D. Lgs. 108/2005, nonché dalle specifiche disposizioni comunitarie e dalle convenzioni
internazionali.
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Il SSN, attraverso i suoi medici, provvede a:
a) Visita preventiva d’imbarco, ai sensi dell’art. 323 del Codice della Navigazione.
Consistente in una visita di medicina generale, nel cui ambito viene effettuato un
esame della vista e un’audiometria vocale e, nel caso di personale femminile in età
fertile, una visita di preimbarco (PRI) attestante lo stato di non gravidanza.
E’ effettuata da un medico del SSN, su richiesta dell’armatore, tenendo conto
dell’”elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o
permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole
della gente di mare di 1° categoria” allegato al R.D.L. n. 1773 del 1933, convertito in
legge n. 244/1934, nonché di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della legge 28 ottobre
1962 n. 1602 (imperfezioni o malattie che possono aggravarsi con l’imbarco).
Si deve tener conto anche dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti
alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.
“Il personale navigante marittimo è esonerato dal pagamento dei ticket
sanitari, in caso di accertamenti sanitari con funzioni medico-legali”.
Deve essere definito lo strumento con cui le Regioni faranno attuare tale
esenzione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare le
disposizioni previste legge n. 1602 del 1962 per i marittimi già sottoposti a visita
medica biennale, la visita medica di imbarco deve limitarsi a constatare l’inesistenza di
malattie contagiose o di malattie acute in atto. legge n. 1602 del 1962
Contro il giudizio espresso, il marittimo può ricorrere alla Commissione medica
permanente di 1° grado di cui al R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773. Il personale
marittimo di 3° categoria, ai sensi del D. Lgs. 108/2005, attuativo della direttiva
1999/63/CE deve essere sottoposto alla visita preventiva d’imbarco.
b) Visite periodiche d’idoneità (visite biennali) di cui alla legge 28 ottobre 1962, n.
1602, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria.
Richiesta dalle Capitanerie di Porto consiste in una visita di medicina generale che
contempli un esame antropometrico (peso-altezza), il controllo pressorio, le condizioni
psichiche, un esame della vista, una audiometria vocale, esami ematochimici ed
emocromocitometrici , l’esame urine e una visita cardiologia con ECG, RX Torace.
Il certificato rilasciato attesta l’attitudine fisica al lavoro al quale il marittimo deve
essere adibito a bordo, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni
nazionali e comunitarie.
L’accertamento medico è disposto dall’autorità marittima, ed effettuato da un medico
del SSN, ha validità per la durata di due anni dalla data del rilascio; se il periodo di
validità scade in corso di viaggio, il certificato resta valido per il periodo previsto dalle
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vigenti disposizioni nazionali ed internazionali. L’accertamento deve essere ripetuto ed
il certificato rinnovato a scadenza biennale.
A visita effettuata il medico provvede ad inoltrare all’autorità marittima che ha
disposto la visita il certificato di idoneità o la comunicazione che il marittimo non è
risultato idoneo. In caso di accertata malattia in atto, il giudizio viene espresso solo a
guarigione avvenuta.
Al marittimo dichiarato idoneo, l’autorità marittima provvede a consegnare il
certificato di visita biennale dopo aver apposto debita annotazione del rilascio dello
stesso sul libretto di navigazione che viene restituito al marittimo stesso.
I marittimi dichiarati non idonei vengono avviati a visita della Commissione medica
permanente di 1° grado di cui al R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773. Il libretto di
navigazione di questi ultimi viene trattenuto dall’autorità marittima fino all’emissione
del giudizio della Commissione stessa.
Per le visite periodiche d’idoneità (visita Biennale): “Il personale navigante
marittimo è esonerato dal pagamento dei ticket sanitari, in caso di
accertamenti sanitari con funzioni medico-legali”. Inoltre andrebbero già
specificati i tempi del rinnovo, (un mese prima della scadenza e se scaduta in
corso di imbarco ed il rinnovo non possa avvenire a causa delle durata delle
soste nei porti (il marittimo non deve essere sbarcato e quindi non retribuito)
ma si ritiene prorogata almeno di due mesi.
Questa procedura è gia prevista dalla nuova STCW ancora non recepita in
Italia.
c) Emissione di giudizio d’idoneità o inidoneità al lavoro
All’emissione di tale giudizio provvedono i medici del SSN, nei confronti di tutto il
personale marittimo.
Emissione di giudizio d’idoneità o inidoneità
Cosa accade esattamente?
Es: se un marittimo imbarcato a Genova si reca a visita medica (dove?
dipenderà dalle Regioni) e viene dichiarato inidoneo a riprendere servizio
sulla nave, sbarca per malattia.
Si reca quindi al proprio domicilio in Sicilia (le spese viaggio continueranno
ad essere rimborsate dall’attuale IPSEMA/INAIL?).
Chi invierà i fogli di malattia all’istituto assicurativo IPSEMA/INAIL?
Questa riterrà validi quei referti rilasciati da un medico del SSN generico?
Il marittimo arrivato a casa da quale medico dovrà farsi visitare per
certificare l’eventuale guarigione o il prolungamento della malattia?
Quanto sopra come verrà gestito in caso di infortunio a bordo o in itinere ?
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In caso di malattia sopraggiunta entro i 28 giorni dallo sbarco chi certificherà tutto
quanto sopra per l’IPSEMA/INAIL?
E’ imprescindibile concordare queste cose anche con IPSEMA/INAIL.
2. Prestazioni medico-legali per il personale aeronavigante
Erogate nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali ed
internazionali in materia, nonché dalle specifiche disposizioni comunitarie e dalle
convenzioni internazionali.
Il SSN, attraverso i suoi medici, provvede a:
a) Certificare l’apertura di un periodo di malattia o infortunio.
b) Certificare l’idoneità al volo a chiusura di un periodo di malattia.
Tale certificazione è definitiva se riferita ad una malattia inferiore ai 21 giorni;
provvisoria se riferita a malattia di durata superiore a 21 giorni, per la quale è
competente l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare.
c) Certificare l’avvenuta stabilizzazione di situazioni patologiche dell’aeronavigante al
fine di consentire l’emissione del predetto parere dell’Istituto Medico Legale
dell’Aeronautica Militare.
Il S.S.N., nell’espletamento di tale attività deve tener conto delle infermità che
possono essere inabilitanti per l’attività di volo o pericolose per la salute dell’altro
personale di bordo, o che possono aggravarsi con l’attività di volo e dei particolari
rischi e disagi climatici ed ambientali inerenti alle destinazioni dei voli.
d) Certificare l’idoneità psicofisica per il conseguimento, il mantenimento e il reintegro
delle licenze ed attestati di volo, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti ENAC
in materia, nonché dalle disposizioni nazionali ed internazionali applicabili in materia di
idoneità psicofisica per il personale di volo.
Le spese relative alle visite di accertamento d'idoneità psicofisica (iniziali, periodiche,
straordinarie e di appello) sono a carico degli esaminandi che non sono in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) della legge.
“Il personale aeronavigante è esonerato dal pagamento dei ticket sanitari, in
caso di accertamenti sanitari con funzioni medico-legali”.
Infatti Alla sezione III Art. 7 punto 9 del nuovo Regolamento ENAC sulle
certificazioni di idoneità si legge: "Qualsiasi accertamento può essere
richiesto se clinicamente indicato e ritenuto necessario ai fini dell'idoneità.
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Qualora il richiedente la certificazione rifiuti di sottoporsi agli accertamenti
richiesti, gli organi sanitari non rilasceranno certificato."
Dal momento che gli AeMC dell'ENAC possono richiedere altri accertamenti
sanitari per il rilascio del Certificato e/o Attestato, tali accertamenti non
possono essere a carico del navigante ma devono essere posti a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
Oggi il personale di volo femminile è tenuto a dichiarare lo stato di maternità
dal primo giorno di gravidanza (maternità anticipata) per lavoro insalubre e
pericoloso (D. Lgs 151/2001).
Inoltre il personale aeronavigante è sottoposto per legge a visite di controllo
periodiche contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Le spese sanitarie durante tutto il periodo di gestazione oggi sono esenti da
ticket, come lo sono anche le spese per il controllo dei nevi (vedi
epiluminescenza) se richiesta dal medico di medicina legale o da un SASN o
dal medico aziendale che effettua per conto dell'ENAC tali controlli, durante
la visita di controllo per l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Deve essere inoltre definito, come sopra, lo strumento con cui le Regioni
faranno attuare tale esenzione in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale.
3. Altre prestazioni
a) Cure dentarie
Sono erogate in forma diretta presso le strutture delle unità sanitarie locali o strutture
accreditate dal S.S.N. ovvero presso le strutture e liberi professionisti già
convenzionati con il Ministero della salute, le cure conservative costituite da
otturazioni in cemento, porcellana, metallo - argento compreso - e chirurgiche nonché
le protesi fisse in lega e porcellana occorrenti per il ripristino integrale della funzione.
Ogni maggiore spesa per l'impiego di materiali più pregiati sarà a carico dell'assistito.
b) Prestazioni fisioterapiche
Sono erogate in forma diretta presso le strutture delle unità sanitarie locali o strutture
accreditate dal SSN ovvero presso le strutture e liberi professionisti già convenzionati
con il Ministero della sanità.
c) Occhiali
Le prestazioni, limitatamente all'acquisto di lenti correttive, sono erogate in forma
indiretta con diritto al rimborso di una somma pari al 50% della spesa sostenuta, fino
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a € 25,78 per ciascuna lente, e di una somma pari all'80% della spesa sostenuta per
l'acquisto di lenti a contatto ritenute indispensabili in base a motivata prescrizione
dello specialista.
Sulle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritte
non per fini medico-legali e sulle prestazioni farmaceutiche sono dovute dal personale
navigante le quote di partecipazione alla spesa previste per la generalità dei cittadini.
Sulle stesse prestazioni non è dovuta la quota di partecipazione alla spesa, se le
prestazioni sono prescritte per l’emissione di un giudizio medico-legale.
“Per prestazioni medico – legali andrebbe evidenziato che si intendono tutte
le prestazioni necessarie a riottenere un eventuale certificato di guarigione a
seguito di una Malattia/Infortunio accorso durante l’imbarco o nei 28 giorni
successivi allo sbarco, come avviene ora.”
4. Assistenza farmaceutica
Il navigante abile al lavoro prima della partenza del natante o dell'aeromobile
usufruisce, in casi di documentata necessità, di prescrizioni farmaceutiche sufficienti a
coprire il proprio fabbisogno, in relazione alla durata presumibile del viaggio e della
permanenza all'estero.
Le prestazioni farmaceutiche sono erogate in forma indiretta, con diritto al rimborso
delle spese sostenute, nei limiti previsti dalla presente tabella, nei casi in cui
l'assistito, per comprovati motivi d'urgenza connessi con l'attività lavorativa svolta, sia
stato costretto a rivolgersi per la prescrizione a medici o strutture non accreditate dal
S.S.N.
E’ necessario specificare se in Italia o all’estero.
In corso di navigazione /imbarco, se ne deve far carico l’Armatore ovvero un
suo Rappresentante e dovranno essere loro a richiedere il rimborso e se così
a chi lo dovranno richiedere?
Attualmente questo viene fatto all’IPSEMA/INAIL, in futuro a chi bisognerà
rivolgersi?
5. Assistenza sanitaria in navigazione
Salve le disposizioni relative all’obbligo della presenza a bordo di un servizio sanitario
di primo soccorso, qualora l'emergenza imponga l'intervento di mezzi idonei al
prelievo a bordo dell'assistito, allo scopo di trasferirlo al più vicino presidio sanitario, i
relativi oneri sono a carico del SSN.
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Restano fermi gli obblighi a carico dell'armatore in caso di dirottamento o scalo
forzato.
Manca l’assistenza Indiretta in Italia articolo 3 DM 22 Febbraio 1984 .
Nell’assistenza in Navigazione manca il comma 2 dell’articolo 5 DM 22
Febbraio 1984 in riferimento al rimborso delle spese.
6. Assistenza sanitaria all’estero
Va chiarito che: L’assistenza sanitaria è garantita dall’armatore o suo
rappresentante (articolo 336 Codice della Navigazione)
Non è ancora chiaramente delineata la parte dell’Assistenza Sanitaria
All’estero Articoli 6 e 7 del DM 22 Febbraio 1984, ove vengono anche
specificate - le modalità del rimpatrio e trasferimento - , comma 3 articolo 7
DM 22 Febbraio 1984.
Prestazioni economiche comma 4 articolo 7 DM 22 Febbraio 1984 - obblighi
che l’armatore deve garantire in base agli articoli 365 e 366 del Codice della
Navigazione, nonché dalla convenzione OIL 55/1936, come riportato anche
dal rapporto del 2009 inviato dallo stato Italiano.
L’armatore chiederà il rimborso all’IPSEMA/INAIL come attualmente accade.
Queste cose andrebbero
IPSEMA/INAIL.
concordate
anche
con
l’Ente
assicurativo
N. B. Il testo già esistente è il più chiaro in proposito:
“Al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, che durante la
navigazione marittima o aerea e durante i periodi di avvicendamento in porti
ed aeroporti esteri, qualora contraggano malattie o subiscano infortuni senza
possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero
di pronto rimpatrio per l'interessato, e' assicurata l'assistenza in territorio
estero con le medesime modalità stabilite dal Decreto Legislativo
concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero.
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L'assistenza in forma indiretta e' ammessa in tutti i casi in cui l'interessato,
per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di
servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.
Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto
dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di
strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima
o aerea e rimborsate dal “Servizio Sanitario Nazionale”.
Il “Servizio Sanitario Nazionale” può stipulare convenzioni con istituti e enti
pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e,
ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in
altro Paese o in Italia.
Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato
dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde
dall'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza.
Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese navigazione marittima o
aerea provvede il “Servizio Sanitario Nazionale”.
7. Prestazioni medico-legali
Le prestazioni medico-legali connesse all'attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e
le relative certificazioni, con esclusione delle visite biennali, sono assicurate nei
confronti di tutto il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, dalle società
armatoriali con oneri a carico del SSN.
Le prestazioni relative alle visite preventive d’imbarco e con rilascio delle relative
certificazioni sono rimborsate in base alle seguenti tariffe:
Visite preventive ………………………...…40 euro
Visite d’idoneità o inidoneità………….30 euro
Visite specialistiche connesse ……...50 euro
8. Assistenza sanitaria per infortuni sul lavoro
Le prestazioni sanitarie connesse a infortunio sul lavoro sono assicurate in
navigazione, in Italia e all'estero. Con le modalità già previste per l’assistenza
sanitaria in Italia all’estero e in navigazione.
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9. Osservatorio Rappresentanza degli Assistiti
Senza ulteriori oneri di spesa è' costituito presso il Ministero un Osservatorio
Permanente di Rappresentanza delle istanze degli Assistiti così composto:
………………………………………………………………………………..
Tale osservatorio esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui Decreti
relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per
il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa.
L’osservatorio si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il
…………………………….. lo ritenga opportuno……...
10. Cartelle Sanitarie
Attuare una procedura attraverso la quale le Cartelle Sanitarie Individuali vengano
trasferite dai SASN alle rispettive strutture regionali competenti senza incorrere in
rischi di dispersione, prevedendo, a richiesta, la consegna in copia delle stesse ai
lavoratori interessati.
Segnaliamo articoli tutt’ora mancanti sia nella tabella A che nel DPCM:
Assistenza ai familiari;
Assistenza ai familiari al seguito;
Assistenza ospedaliera;
Assistenza ai marittimi imbarcati su navi in B. E.;
Assistenza medico-specialistica diretta ed indiretta;
Assistenza in navigazione attraverso CIRM e Telemedicina;
Protesi;
Cure idrotermali.
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