DipartimentiNazionaliNaviganti Roma li, 18/12/12 A: Gent. mi Responsabili del Ministero della Salute Oggetto: Osservazioni al Documento “Bozza di DPCM del 24-10-2012 ed allegati”. Premessa I rappresentanti sindacali delle Sigle Confederali nel Comitato degli Assistiti desiderano specificare quanto segue, con particolare riferimento alla bozza dell’articolato relativo alla tabella A dedicata al Personale Navigante marittimo ed aereo, allegata allo schema di DPCM del 24-10-2012 da adottare per il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di assistenza sanitaria ai naviganti, attualmente delegate al Ministero della Salute mediante le strutture del S.A.S.N.. Prima d’addentrarci nei rilievi di carattere tecnico, corre l’obbligo, seppur brevemente, di ribadire alcune considerazioni già portate alla Vostra attenzione nel corso degli incontri, affinché, pur salvaguardando lo spirito di confronto costruttivo e propositivo che, a nostro avviso, deve contraddistinguere i lavori del Comitato degli Assistiti, parallelamente, venga altresì fortemente evidenziata l’eccezionalità storica dell’argomento in elaborazione per queste categorie. Per la prima volta il Comitato, con i suoi lavori, è stato infatti chiamato a sostenere una vera e propria rivoluzione. Il passaggio epocale attraverso cui avviene questo processo di cambiamento dell’assistenza fornita ai naviganti italiani, di cui certamente i naviganti e gli addetti al servizio non sentivano alcuna necessità, genera inevitabilmente forti contrarietà ma soprattutto reali criticità. E’ partendo da questa valutazione ed in qualche misura accettando “la sfida” che tutti i componenti delle tre Organizzazioni Confederali hanno deciso di privilegiare l’interlocuzione, convinti di poter meglio tutelare gli interessi dei naviganti. 1 DipartimentiNazionaliNaviganti Questo in coerenza e sinergia anche con i colleghi che rappresentano, sugli altri tavoli aperti, le istanze delle altre tipologie di lavoratori ricompresi nel passaggio alle Regioni. Fin dall’inizio di questo processo di consultazione, in merito al trasferimento di competenze sanitarie dal Ministero della Salute alle Regioni, le Scriventi OO.SS. hanno espresso forti contrarietà e molteplici valutazioni sulla fattibilità e sostenibilità di quanto deciso dall’Amministrazione Statale. Siamo seriamente preoccupati, in assenza del mantenimento di un valido coordinamento centrale, dei vari rischi connessi alla gestibilità del servizio territorio per territorio. Non sarà presumibilmente facile garantire un efficiente, omogeneo ed efficace livello di assistenza sanitaria a categorie di lavoratori impiegati in settori con prestazioni di lavoro tanto peculiari. Talmente specifiche e particolari, da indurre comprensibilmente, a suo tempo, lo storico legislatore ad una particolare, speciale previsione giuridica per disciplinarne l’organizzazione e l’erogazione. Questo allo scopo, tra gli altri, di garantire alle attività del trasporto navale ed aereo la sicurezza della navigazione. In materia medico-legale il sistema sanitario marittimo, ad esempio, oltre che essere disciplinato da una legislazione codicistica (Codice della Navigazione), è anche sorretto da leggi specifiche. Leggi come il RDL n. 1773/33, o come la Legge n.1602/62, cosi come pure la legge 108/05. Mentre per i livelli delle prestazioni sanitarie, malattia ed infortunio, per quelle economiche, accessorie a quelle di malattia e infortunio, la materia è disciplinata dalle normative riferite al RDL 23/9/37 n. 1918, al DPR 31/7/80, n. 620, al DM 22/2/84, e, non ultima, la circolare ministeriale n.1000.6.620.1.2870 del 1985. Pur tuttavia in virtù dell’apparente ineludibile processo di trasformazione, le Scriventi, nel corso di tutto il confronto in seno ai lavori del Comitato degli Assistiti, hanno comunque scelto di dare fattiva collaborazione sotto il profilo tecnico nell’affrontare gli argomenti e le problematiche che tale trasferimento di competenze crea. Questo con il chiaro obiettivo a più riprese dichiarato di salvaguardare il più possibile le peculiarità specifiche dei servizi erogati e la riproposizione in termini d’accesso, priorità, efficienza e fruibilità su tutto il territorio nazionale il più uniformemente possibile. Così come il sistema attuale garantisce, essendosi ormai consolidato, non senza fatica, nel corso degli anni. 2 DipartimentiNazionaliNaviganti Per contro questa disponibilità non sempre ha visto il recepimento delle nostre osservazioni nei documenti in fase d’elaborazione per la stesura del DPCM. Pertanto desideriamo scongiurare fermamente finalità che tendessero ad una “devastante assimilazione” delle prestazioni sanitarie ai naviganti a quelle della generalità del Servizio Sanitario Nazionale. Osservazioni tecniche Nell’ottica d’individuare i criteri delle funzioni assistenziali, così come indicate dalle leggi di riferimento e di suggerire ulteriori modifiche e miglioramenti sostanziali alle bozze dei testi sin qui presentati nelle riunioni del Comitato degli Assistiti, con la presente si evidenziano ulteriori aspetti tecnici su cui si richiede un intervento del Ministero ai fini del recepimento. A tal proposito, relativamente alla “tabella A”, sarebbe opportuno apportare a giudizio delle scriventi OO.SS. le seguenti modifiche evidenziate in neretto e corsivo. Rif. BOZZA DPCM 24.10.2012 TABELLA A Assistenza sanitaria sul territorio nazionale Le prestazioni medico-legali, connesse all'attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e le relative certificazioni, sono assicurate nei confronti di tutto il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, “nonché al personale che usufruisce degli ammortizzatori sociali con licenze ed attestati in corso di validità ed ai rispettivi familiari a carico,” con oneri a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. A. “Necessità di definizione di una procedura, recepibile nella Conferenza Stato Regioni, uniforme sul territorio nazionale, per fruire di un accesso realmente “tempestivo e prioritario” ai servizi sanitari delle ASL regionali per il personale navigante. 3 DipartimentiNazionaliNaviganti B. Tale personale, deve poter accedere alle prestazioni assistenziali in tempi ristretti e in orari tali da: a) limitare il protrarsi dall’assenza dal lavoro con le conseguenti ripercussioni negative anche di carattere economico per gli interessati b) consentire il rilascio dell’idoneità allo svolgimento della propria mansione, in funzione delle particolari e urgenti necessità correlate all’impiego. A tal fine si propongono ad esempio: x x x x x x Tessera identificativa che consenta riconoscimento del Personale Navigante Possibilità di convenzionati accesso prioritario agli agli addetti il ambulatori Sportelli accettazione dedicati al Personale Navigante Linea telefonica dedicata che interagisce con il C.U.P. Database nazionale unico del Personale Navigante Libro guida informatico dei presidi nazionali suddivisi per regione dove vengono erogate le prestazioni per il Personale Navigante con orari e modalità di accesso e di contatto.” Settori 1. Prestazioni medico-legali per il personale marittimo Erogate nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali in materia ed, in particolare, dal R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, dalla legge 28 ottobre 1962 n. 1602, dal D. Lgs. 108/2005, nonché dalle specifiche disposizioni comunitarie e dalle convenzioni internazionali. 4 DipartimentiNazionaliNaviganti Il SSN, attraverso i suoi medici, provvede a: a) Visita preventiva d’imbarco, ai sensi dell’art. 323 del Codice della Navigazione. Consistente in una visita di medicina generale, nel cui ambito viene effettuato un esame della vista e un’audiometria vocale e, nel caso di personale femminile in età fertile, una visita di preimbarco (PRI) attestante lo stato di non gravidanza. E’ effettuata da un medico del SSN, su richiesta dell’armatore, tenendo conto dell’”elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1° categoria” allegato al R.D.L. n. 1773 del 1933, convertito in legge n. 244/1934, nonché di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della legge 28 ottobre 1962 n. 1602 (imperfezioni o malattie che possono aggravarsi con l’imbarco). Si deve tener conto anche dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi. “Il personale navigante marittimo è esonerato dal pagamento dei ticket sanitari, in caso di accertamenti sanitari con funzioni medico-legali”. Deve essere definito lo strumento con cui le Regioni faranno attuare tale esenzione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni previste legge n. 1602 del 1962 per i marittimi già sottoposti a visita medica biennale, la visita medica di imbarco deve limitarsi a constatare l’inesistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. legge n. 1602 del 1962 Contro il giudizio espresso, il marittimo può ricorrere alla Commissione medica permanente di 1° grado di cui al R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773. Il personale marittimo di 3° categoria, ai sensi del D. Lgs. 108/2005, attuativo della direttiva 1999/63/CE deve essere sottoposto alla visita preventiva d’imbarco. b) Visite periodiche d’idoneità (visite biennali) di cui alla legge 28 ottobre 1962, n. 1602, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria. Richiesta dalle Capitanerie di Porto consiste in una visita di medicina generale che contempli un esame antropometrico (peso-altezza), il controllo pressorio, le condizioni psichiche, un esame della vista, una audiometria vocale, esami ematochimici ed emocromocitometrici , l’esame urine e una visita cardiologia con ECG, RX Torace. Il certificato rilasciato attesta l’attitudine fisica al lavoro al quale il marittimo deve essere adibito a bordo, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. L’accertamento medico è disposto dall’autorità marittima, ed effettuato da un medico del SSN, ha validità per la durata di due anni dalla data del rilascio; se il periodo di validità scade in corso di viaggio, il certificato resta valido per il periodo previsto dalle 5 DipartimentiNazionaliNaviganti vigenti disposizioni nazionali ed internazionali. L’accertamento deve essere ripetuto ed il certificato rinnovato a scadenza biennale. A visita effettuata il medico provvede ad inoltrare all’autorità marittima che ha disposto la visita il certificato di idoneità o la comunicazione che il marittimo non è risultato idoneo. In caso di accertata malattia in atto, il giudizio viene espresso solo a guarigione avvenuta. Al marittimo dichiarato idoneo, l’autorità marittima provvede a consegnare il certificato di visita biennale dopo aver apposto debita annotazione del rilascio dello stesso sul libretto di navigazione che viene restituito al marittimo stesso. I marittimi dichiarati non idonei vengono avviati a visita della Commissione medica permanente di 1° grado di cui al R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773. Il libretto di navigazione di questi ultimi viene trattenuto dall’autorità marittima fino all’emissione del giudizio della Commissione stessa. Per le visite periodiche d’idoneità (visita Biennale): “Il personale navigante marittimo è esonerato dal pagamento dei ticket sanitari, in caso di accertamenti sanitari con funzioni medico-legali”. Inoltre andrebbero già specificati i tempi del rinnovo, (un mese prima della scadenza e se scaduta in corso di imbarco ed il rinnovo non possa avvenire a causa delle durata delle soste nei porti (il marittimo non deve essere sbarcato e quindi non retribuito) ma si ritiene prorogata almeno di due mesi. Questa procedura è gia prevista dalla nuova STCW ancora non recepita in Italia. c) Emissione di giudizio d’idoneità o inidoneità al lavoro All’emissione di tale giudizio provvedono i medici del SSN, nei confronti di tutto il personale marittimo. Emissione di giudizio d’idoneità o inidoneità Cosa accade esattamente? Es: se un marittimo imbarcato a Genova si reca a visita medica (dove? dipenderà dalle Regioni) e viene dichiarato inidoneo a riprendere servizio sulla nave, sbarca per malattia. Si reca quindi al proprio domicilio in Sicilia (le spese viaggio continueranno ad essere rimborsate dall’attuale IPSEMA/INAIL?). Chi invierà i fogli di malattia all’istituto assicurativo IPSEMA/INAIL? Questa riterrà validi quei referti rilasciati da un medico del SSN generico? Il marittimo arrivato a casa da quale medico dovrà farsi visitare per certificare l’eventuale guarigione o il prolungamento della malattia? Quanto sopra come verrà gestito in caso di infortunio a bordo o in itinere ? 6 DipartimentiNazionaliNaviganti In caso di malattia sopraggiunta entro i 28 giorni dallo sbarco chi certificherà tutto quanto sopra per l’IPSEMA/INAIL? E’ imprescindibile concordare queste cose anche con IPSEMA/INAIL. 2. Prestazioni medico-legali per il personale aeronavigante Erogate nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali in materia, nonché dalle specifiche disposizioni comunitarie e dalle convenzioni internazionali. Il SSN, attraverso i suoi medici, provvede a: a) Certificare l’apertura di un periodo di malattia o infortunio. b) Certificare l’idoneità al volo a chiusura di un periodo di malattia. Tale certificazione è definitiva se riferita ad una malattia inferiore ai 21 giorni; provvisoria se riferita a malattia di durata superiore a 21 giorni, per la quale è competente l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare. c) Certificare l’avvenuta stabilizzazione di situazioni patologiche dell’aeronavigante al fine di consentire l’emissione del predetto parere dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare. Il S.S.N., nell’espletamento di tale attività deve tener conto delle infermità che possono essere inabilitanti per l’attività di volo o pericolose per la salute dell’altro personale di bordo, o che possono aggravarsi con l’attività di volo e dei particolari rischi e disagi climatici ed ambientali inerenti alle destinazioni dei voli. d) Certificare l’idoneità psicofisica per il conseguimento, il mantenimento e il reintegro delle licenze ed attestati di volo, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti ENAC in materia, nonché dalle disposizioni nazionali ed internazionali applicabili in materia di idoneità psicofisica per il personale di volo. Le spese relative alle visite di accertamento d'idoneità psicofisica (iniziali, periodiche, straordinarie e di appello) sono a carico degli esaminandi che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) della legge. “Il personale aeronavigante è esonerato dal pagamento dei ticket sanitari, in caso di accertamenti sanitari con funzioni medico-legali”. Infatti Alla sezione III Art. 7 punto 9 del nuovo Regolamento ENAC sulle certificazioni di idoneità si legge: "Qualsiasi accertamento può essere richiesto se clinicamente indicato e ritenuto necessario ai fini dell'idoneità. 7 DipartimentiNazionaliNaviganti Qualora il richiedente la certificazione rifiuti di sottoporsi agli accertamenti richiesti, gli organi sanitari non rilasceranno certificato." Dal momento che gli AeMC dell'ENAC possono richiedere altri accertamenti sanitari per il rilascio del Certificato e/o Attestato, tali accertamenti non possono essere a carico del navigante ma devono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi il personale di volo femminile è tenuto a dichiarare lo stato di maternità dal primo giorno di gravidanza (maternità anticipata) per lavoro insalubre e pericoloso (D. Lgs 151/2001). Inoltre il personale aeronavigante è sottoposto per legge a visite di controllo periodiche contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le spese sanitarie durante tutto il periodo di gestazione oggi sono esenti da ticket, come lo sono anche le spese per il controllo dei nevi (vedi epiluminescenza) se richiesta dal medico di medicina legale o da un SASN o dal medico aziendale che effettua per conto dell'ENAC tali controlli, durante la visita di controllo per l’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Deve essere inoltre definito, come sopra, lo strumento con cui le Regioni faranno attuare tale esenzione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. 3. Altre prestazioni a) Cure dentarie Sono erogate in forma diretta presso le strutture delle unità sanitarie locali o strutture accreditate dal S.S.N. ovvero presso le strutture e liberi professionisti già convenzionati con il Ministero della salute, le cure conservative costituite da otturazioni in cemento, porcellana, metallo - argento compreso - e chirurgiche nonché le protesi fisse in lega e porcellana occorrenti per il ripristino integrale della funzione. Ogni maggiore spesa per l'impiego di materiali più pregiati sarà a carico dell'assistito. b) Prestazioni fisioterapiche Sono erogate in forma diretta presso le strutture delle unità sanitarie locali o strutture accreditate dal SSN ovvero presso le strutture e liberi professionisti già convenzionati con il Ministero della sanità. c) Occhiali Le prestazioni, limitatamente all'acquisto di lenti correttive, sono erogate in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari al 50% della spesa sostenuta, fino 8 DipartimentiNazionaliNaviganti a € 25,78 per ciascuna lente, e di una somma pari all'80% della spesa sostenuta per l'acquisto di lenti a contatto ritenute indispensabili in base a motivata prescrizione dello specialista. Sulle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritte non per fini medico-legali e sulle prestazioni farmaceutiche sono dovute dal personale navigante le quote di partecipazione alla spesa previste per la generalità dei cittadini. Sulle stesse prestazioni non è dovuta la quota di partecipazione alla spesa, se le prestazioni sono prescritte per l’emissione di un giudizio medico-legale. “Per prestazioni medico – legali andrebbe evidenziato che si intendono tutte le prestazioni necessarie a riottenere un eventuale certificato di guarigione a seguito di una Malattia/Infortunio accorso durante l’imbarco o nei 28 giorni successivi allo sbarco, come avviene ora.” 4. Assistenza farmaceutica Il navigante abile al lavoro prima della partenza del natante o dell'aeromobile usufruisce, in casi di documentata necessità, di prescrizioni farmaceutiche sufficienti a coprire il proprio fabbisogno, in relazione alla durata presumibile del viaggio e della permanenza all'estero. Le prestazioni farmaceutiche sono erogate in forma indiretta, con diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dalla presente tabella, nei casi in cui l'assistito, per comprovati motivi d'urgenza connessi con l'attività lavorativa svolta, sia stato costretto a rivolgersi per la prescrizione a medici o strutture non accreditate dal S.S.N. E’ necessario specificare se in Italia o all’estero. In corso di navigazione /imbarco, se ne deve far carico l’Armatore ovvero un suo Rappresentante e dovranno essere loro a richiedere il rimborso e se così a chi lo dovranno richiedere? Attualmente questo viene fatto all’IPSEMA/INAIL, in futuro a chi bisognerà rivolgersi? 5. Assistenza sanitaria in navigazione Salve le disposizioni relative all’obbligo della presenza a bordo di un servizio sanitario di primo soccorso, qualora l'emergenza imponga l'intervento di mezzi idonei al prelievo a bordo dell'assistito, allo scopo di trasferirlo al più vicino presidio sanitario, i relativi oneri sono a carico del SSN. 9 DipartimentiNazionaliNaviganti Restano fermi gli obblighi a carico dell'armatore in caso di dirottamento o scalo forzato. Manca l’assistenza Indiretta in Italia articolo 3 DM 22 Febbraio 1984 . Nell’assistenza in Navigazione manca il comma 2 dell’articolo 5 DM 22 Febbraio 1984 in riferimento al rimborso delle spese. 6. Assistenza sanitaria all’estero Va chiarito che: L’assistenza sanitaria è garantita dall’armatore o suo rappresentante (articolo 336 Codice della Navigazione) Non è ancora chiaramente delineata la parte dell’Assistenza Sanitaria All’estero Articoli 6 e 7 del DM 22 Febbraio 1984, ove vengono anche specificate - le modalità del rimpatrio e trasferimento - , comma 3 articolo 7 DM 22 Febbraio 1984. Prestazioni economiche comma 4 articolo 7 DM 22 Febbraio 1984 - obblighi che l’armatore deve garantire in base agli articoli 365 e 366 del Codice della Navigazione, nonché dalla convenzione OIL 55/1936, come riportato anche dal rapporto del 2009 inviato dallo stato Italiano. L’armatore chiederà il rimborso all’IPSEMA/INAIL come attualmente accade. Queste cose andrebbero IPSEMA/INAIL. concordate anche con l’Ente assicurativo N. B. Il testo già esistente è il più chiaro in proposito: “Al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, che durante la navigazione marittima o aerea e durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, qualora contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, e' assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal Decreto Legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero. 10 DipartimentiNazionaliNaviganti L'assistenza in forma indiretta e' ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati. Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal “Servizio Sanitario Nazionale”. Il “Servizio Sanitario Nazionale” può stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia. Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde dall'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza. Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese navigazione marittima o aerea provvede il “Servizio Sanitario Nazionale”. 7. Prestazioni medico-legali Le prestazioni medico-legali connesse all'attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e le relative certificazioni, con esclusione delle visite biennali, sono assicurate nei confronti di tutto il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, dalle società armatoriali con oneri a carico del SSN. Le prestazioni relative alle visite preventive d’imbarco e con rilascio delle relative certificazioni sono rimborsate in base alle seguenti tariffe: Visite preventive ………………………...…40 euro Visite d’idoneità o inidoneità………….30 euro Visite specialistiche connesse ……...50 euro 8. Assistenza sanitaria per infortuni sul lavoro Le prestazioni sanitarie connesse a infortunio sul lavoro sono assicurate in navigazione, in Italia e all'estero. Con le modalità già previste per l’assistenza sanitaria in Italia all’estero e in navigazione. 11 DipartimentiNazionaliNaviganti 9. Osservatorio Rappresentanza degli Assistiti Senza ulteriori oneri di spesa è' costituito presso il Ministero un Osservatorio Permanente di Rappresentanza delle istanze degli Assistiti così composto: ……………………………………………………………………………….. Tale osservatorio esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui Decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa. L’osservatorio si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il …………………………….. lo ritenga opportuno……... 10. Cartelle Sanitarie Attuare una procedura attraverso la quale le Cartelle Sanitarie Individuali vengano trasferite dai SASN alle rispettive strutture regionali competenti senza incorrere in rischi di dispersione, prevedendo, a richiesta, la consegna in copia delle stesse ai lavoratori interessati. Segnaliamo articoli tutt’ora mancanti sia nella tabella A che nel DPCM: Assistenza ai familiari; Assistenza ai familiari al seguito; Assistenza ospedaliera; Assistenza ai marittimi imbarcati su navi in B. E.; Assistenza medico-specialistica diretta ed indiretta; Assistenza in navigazione attraverso CIRM e Telemedicina; Protesi; Cure idrotermali. 12