Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Situazioni Esistenziali
Prof. Daniela Valentino
44-61
Situazioni Esistenziali
Situazioni giuridiche (rilevanti per l’ordinamento giuridico)
di natura non patrimoniale
(non suscettibili di essere valutate secondo una stima economica)
Diritti della personalità
Nozione
Situazioni giuridiche soggettive esistenziali proprie di
ogni uomo in quanto tale.
Caratteristica: la persona è allo stesso tempo soggetto
titolare della situazione giuridica e punto di riferimento
oggettivo della tutela offerta dall’ordinamento.
44
Situazioni Esistenziali
• Natura giuridica: Diritti assoluti opponibili erga omnes (all’intera
comunità di consociati), inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili
• Fonti Normative Nazionali: Costituzione, codice civile (artt. 5-10, art.
2043), codice penale, leggi speciali e complementari in materia (interruzione
di gravidanza, parità di trattamento indipendentemente dalla razza, pari
opportunità tra uomo e donna, diritto d’autore, codice di protezione dei dati
personali, riforma del diritto internazionale privato).
• Fonti Normative Internazionali e Comunitarie: Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo – Onu – 1948.
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali – Roma – 1950 (ratificata con L. 848/55).
Patti dell’Onu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e
culturali – New York – 1966 (ratificati con L. 881/77).
Trattato di Helsinki
Trattato di Maastricht.
45
Situazioni Esistenziali
Fondamento 1) Teoria atomistica: rilevano i soli diritti della personalità
espressamente previsti e disciplinati dall’ordinamento giuridico
mentre nuove situazioni soggettive sono tutelabili soltanto con
interpretazione estensiva o analogica delle norme esistenti.
2) Teoria monistica: esiste un unico diritto della personalità
di contenuto vago/indeterminato che riassume tutti gli altri diritti
senza identificarsi con la loro somma.
Se unica è la persona, quindi unico è il bene protetto, si
può in realtà individuare un fondamento unitario dei
diritti della personalità (artt. 2 e 3 Cost.), anche se poi
molteplici e diversamente identificabili e tutelabili sono
le possibili manifestazioni della personalità.
46
Situazioni Esistenziali
Spettanza
Discussa è la possibilità di ritenere titolari dei diritti della
personalità: - il nascituro, il defunto, i familiari del defunto,
lo straniero.
Forme
di Tutela
Tutela preventiva (obblighi di contenuto positivo a carico di chi è
tenuto a tutelare e a promuovere la personalità del soggetto titolare e
obblighi di contenuto negativo a carico dello stesso soggetto titolare
(autolimitazioni) a tutela di altri diritti personali e del valore della
dignità umana); azione inibitoria (azione diretta a far cessare o a
non far iniziare il comportamento antigiuridico del danneggiante).
Tutela successiva alla lesione: risarcimento del danno in forma
specifica (ove possibile) o in forma generica per equivalente.
47
Singoli diritti della personalità
Diritto alla Vita ed all’integrità psicofisica
Il bene “vita” è tutelato non come bene inteso in senso naturalistico (esistenza biologica),
ma in senso normativo ex art. 36 Cost. come pretesa ad una vita libera e dignitosa.
Contenuto Rispetto della vita umana (diritto alla vita) e divieto di disporre del proprio
corpo in modo tale da cagionare una diminuzione permanente della propria
integrità fisica (diritto all’integrità psicofisica – art. 5 c.c.). La lesione della
propria integrità, tuttavia, anche permanente, è consentita entro i limiti fissati
dalle leggi speciali in materia (ad es. per i trapianti), a fini terapeutici o a favore
di un altro soggetto, in nome del principio di solidarietà costituzionale.
Riferimenti Art. 36 Cost.; art.5 c.c..; L.22.5.1978 n.194 (interruzione di gravidanza); L.
normativi 19.2.04 n.40 (procreazione medicalmente assistita); artt. 575 ss c.p.
Tutela
La tutela del diritto alla vita e del diritto all’integrità psicofisica è attuata
mediante obblighi di contenuto positivo (ad es.: dovere di soccorso penale –
art. 593 c.p. - e civile – art. 2087 c.c.) e obblighi di contenuto negativo (ad
es.: divieto di atti di disposizione del proprio corpo).
48
Singoli diritti della personalità
Diritto alla Salute
Il bene “salute” è tutelato non in sé, quale bene autonomo, o in senso negativo
quale assenza di patologie, ma in senso positivo quale condizione di equilibrio
psico-fisico sanitario, sociale ed ambientale, cioè quale stato di benessere generale
del soggetto.
Contenuto
Diritto al sano e libero sviluppo della persona e alla realizzazione della sua
libertà e dignità.
Riferimenti
normativi
Artt. 2, 3 e 32 Cost.
L’art. 32 Cost. individua il diritto alla salute come situazione soggettiva
complessa individuale azionabile e tutelabile dinanzi al giudice.
Tutela
Il diritto alla salute è tutelato con la previsione di obblighi di contenuto
negativo che realizzano allo stesso tempo la tutela della dignità e della libertà
della persona (ad es. è esclusa la possibilità di interventi sanitari obbligatori o
coattivi in contrasto con i valori della persona costituzionalmente garantiti –
art.32 Cost.) e con obblighi di contenuto positivo (ad es.: assistenza
sanitaria obbligatoria).
Nuova forma di tutela è offerta dal risarcimento del danno cd.“biologico”.
49
Singoli diritti della personalità
Diritto all’onore e alla reputazione
Aspetti particolari della dignità umana:
Contenuto Diritto all’integrità morale e al rispetto della dignità umana
Riferimenti Artt. 2 , 3 Cost.; art. 10 c.c.; artt. 594 e 595 c.p. (reati di ingiuria
normativi e di diffamazione)
Tutela
Azione inibitoria e risarcimento del danno in forma specifica
(rettifica e pubblicazione della sentenza di condanna per la lesione attuata a
mezzo stampa o telecomunicazioni).
50
Singoli diritti della personalità
Diritto all’ immagine
Commistione tra interessi personalistici ed interessi economici – l’immagine acquista
rilievo come aspetto della identità di una persona (da tutelare in quanto espressione della
personalità) e come bene giuridico economicamente valutabile (con conseguente diritto
patrimoniale allo sfruttamento).
Contenuto
Diritto alla non pubblicazione, al non sfruttamento e alla non utilizzazione della propria
immagine senza il proprio consenso o comunque qualora ne derivi pregiudizio alla
reputazione e/o al decoro. La legge non richiede come necessario il consenso se la
riproduzione o la pubblicazione sono giustificate dalla notorietà della persona o da
finalità di interesse pubblico, ma comunque entro i limiti del rispetto della dignità umana.
Riferimenti
normativi
Art. 10 c.c.; r.d. 21.6.1942 n.929; L.22.4.1941 n.633 (diritti d’autore)
Tutela
Tutela inibitoria (possibilità di ottenere la cessazione dell’abuso) e risarcimento del danno.
51
Singoli diritti della personalità
Diritto alla riservatezza
Contenuto
In senso positivo: diritto alla privacy e all’esclusione dalla vita privata dell’altrui ingerenza;
in senso negativo: mero divieto di divulgazione di notizie riservate.
Divulgazione
di notizie
economiche
relative
ad un
Soggetto
Discussa l’esistenza del diritto alla cd. privacy economica: si propende, anche alla luce dei
dati normativi esistenti (forme di pubblicità delle informazioni economiche legalmente
previste), per l’esistenza, in materia di divulgazione delle notizie economiche, di un
principio tendenziale di libertà, quale condizione essenziale per lo svolgimento e lo
sviluppo della vita e della politica economica.
Resta fermo l’obbligo della circolazione corretta di notizie vere. Infatti:
in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica effettuata da un concorrente è ammessa
la tutela ex art. 2598 2° comma c.c. (concorrenza sleale);
in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica provenienti da organi di stampa o da
non concorrenti è ammessa la tutela ex art. 2043 c.c.(illecito civile).
Riferimenti
Normativi
Art. 2 Cost.; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950; artt. 614 ss c.p.– inviolabilità del domicilio - e artt.621 ss c.p.- tutela
del segreto.; D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali).
52
Singoli diritti della personalità
Diritto alla riservatezza
Riservatezza e banche dati – disciplina del trattamento dei dati personali.
La raccolta e l’elaborazione dei dati personali pone un problema di tutela della riservatezza intesa in
senso più ampio quale diritto al controllo della divulgazione delle informazioni relative ad aspetti
personali della propria vita, e quindi diritto al controllo del sempre maggiore potere informatico.
La tutela e la disciplina in materia sono previste dal codice di protezione dei dati
personali (D.lgs. 30.6.03 n. 196). Questo, in sintesi, il contenuto della normativa:
Ruolo e funzioni del Garante (artt. 153 ss. d.lgs 196/03).
Nozione di trattamento dati: “qualsiasi operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici e applicate a dati personali” (v. art. 4 d.lgs.196/03).
Obblighi del titolare del trattamento (obblighi specifici di informazione) (v. art. 11 ss. d.lgs. 196/03).
Diritti dell’interessato (diritti specifici di accesso e di informazione) (v. art. 7 ss. d.lgs. 196/03).
Rilevanza del consenso e necessità dell’autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati cd.
Sensibili (v. art. 23 ss. d.lgs. 196/03).
Forme di tutela specifica (responsabilità civile, penale e amministrativa) (v. art. 152 ss. e 167 ss.
d.lgs. 196/03).
53
Singoli diritti della personalità
Diritto all’ informazione
Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione, personalità
e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella società democratica.
Diritto di informare
Contenuto Diritto di acquisire e diffondere informazioni – libertà di
manifestazione del pensiero – diritto di cronaca
Riferimenti Artt. 21 e 41 II comma Cost.
normativi
Tutela
a) limiti interni del diritto di cronaca e del diritto di libera
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.): la libertà di cronaca è esercitata
legittimamente se l’informazione divulgata è socialmente utile, se la notizia è frutto
di un serio lavoro di ricerca e se l’esposizione e la valutazione dei fatti è resa in
forma civile (questo, in sintesi, l’orientamento della giurisprudenza).
b) diritto di rettifica: legge sulla stampa: rettifica in caso di lesione della dignità
umana anche in presenza di informazioni veritiere; legge sul servizio pubblico di
diffusione radiofonica e televisiva: rettifica in caso di lesione di interessi materiali o
morali nel corso di trasmissioni contrarie a verità.
54
Singoli diritti della personalità
Diritto all’ informazione
Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni: informazione, personalità
e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella società democratica.
Diritto ad essere informato
Contenuto Interesse individuale e collettivo ad essere messi in condizione di poter
conseguire una notizia.
Riferimenti Artt. 2 e 9 Cost., L.241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.
normativi
Diritto ad informarsi
Contenuto Diritto di accesso alle fonti di informazione
Riferimenti D.lgs. 30.6.03 n. 196 (codice di protezione dati personali)
normativi
55
Singoli diritti della personalità
Diritto all’ istruzione e all’educazione
Diritti della personalità, nei confronti dello Stato e della collettività, funzionali allo
sviluppo dell’individuo.
Contenuto Diritto – dovere allo svolgimento di un’attività o di una funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della società.
Riferimenti Artt. 2, 3, 4 II comma, 9, 30, 31 e 32 Cost.
normativi
56
Singoli diritti della personalità
Diritto al Nome e all’Identità Personale
Segni, non solo fisici, di identificazione e di distinzione della persona
Contenuto Diritto al rispetto del proprio segno di identificazione sociale.
del diritto
al nome
Contenuto Interesse alla veritiera rappresentazione, all’interno della società,
del diritto della propria personalità spirituale e professionale.
all’identità
Riferimenti Art. 2 Cost.; artt. 6 e 7 c.c.
normativi
57
Singoli diritti della personalità
Diritto al Nome e all’Identità Personale
Tutela del
diritto al
nome
Fondamento
Interesse di carattere pubblico: il diritto del soggetto è
tutelato se e quando coincide con l’interesse pubblico.
interesse di carattere privato: l’ambito della tutela è
circoscritto alle ipotesi di confusione personale
Azioni
Azione di reclamo: presuppone la contestazione da parte
del terzo a che il titolare usi il suo nome;
azione di usurpazione: presuppone l’uso indebito o
pregiudizievole che altri facciano del proprio nome.
Tali azioni sono esercitabili anche da chi, pur non essendo il titolare del
nome, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela.
Possibilità, inoltre, di ricorrere alla tutela specifica offerta dalla rettifica,
nonché al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c e all’azione ordinaria di
responsabilità per ottenere il risarcimento del danno.
58
Singoli diritti della personalità
Diritto al Nome e all ’Identità Personale
Tutela dello
pseudonimo
Diritto
all’identità
sessuale
Artt. 6 e 7 c.c.: tutela analoga a quella prevista per il nome
purchè lo pseudonimo abbia raggiunto la stessa importanza
di questo, giungendo a notevole notorietà.
L.14.4.1982 n.164
59
Principio di eguaglianza e dignità dell’uomo
Contenuto
Affermazione della giustizia sociale, ristabilimento di equi rapporti
sociali, eliminazione di ingiustificati privilegi, pieno e libero
sviluppo di ogni persona, tutela e realizzazione della dignità
umana.
Riferimenti
Normativi
Artt. 2, 41 2° comma, e 3 Cost.
Diritti di libertà
La nostra Costituzione è espressione di libertà cd. positive (libertà di) che si traducono in
situazioni soggettive attive di natura esistenziale. Il modello di libertà dell’uomo non è più
rappresentato né dalle cd. libertà negative (libertà da) né dalle cd. libertà economiche, pur
presenti nella Costituzione. La nuova dimensione delle libertà giustifica le limitazioni interne
imposte ai diritti soggettivi e la finalizzazione della libera attività umana alla realizzazione della
personalità e della dignità dell’uomo e, al contempo, al progresso materiale e spirituale della
società.
Le formazioni sociali
Definizione: comunità in grado di realizzare la funzione di espressione dell’uomo e
dei suoi diritti fondamentali.
Riferimenti normativi: art. 2 Cost.
60
Scarica

60 Persone fisiche Situazioni esistenziali(file PPT)