La tutela delle situazioni
giuridiche
Università degli studi di Roma Tre
Ingegneria Informatica
10 marzo 2006
Prof. Pieremilio Sammarco
Le situazioni giuridiche non restano immobili nel
tempo, ma mutano continuamente. Di continuo
nascono nuove situazioni giuridiche che prima
non esistevano e quelle già esistenti si
modificano e si estinguono.
L’ordinamento giuridico ha previsto l’esistenza di
diversi strumenti di protezione ed attuazione delle
situazioni giuridiche soggettive.
Vi sono infatti numerosi istituti che mirano a prevenire
quanto più possibile le liti o a rendere più facile e
prevedibile la loro soluzione
GLI STRUMENTI DI PUBBLICITA’
Per il buono svolgimento delle attività e delle
relazioni giuridiche, è utile che determinati
fatti, i quali hanno conseguenze giuridiche
rilevanti, siano conosciuti, o almeno facilmente
conoscibili, da chi vi è interessato.
Questa esigenza viene soddisfatta dalla legge con la
previsione di appositi mezzi di pubblicità.
La legge stabilisce che determinati fatti o atti giuridici
siano resi pubblici; stabilisce il modo in cui devono
esserlo e stabilisce quali conseguenze derivano dal
mancato rispetto di tali regole sulla pubblicità.
Attraverso il regime della pubblicità si cerca di
ottenere una circolazione dei beni semplice e
veloce.
• Informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei
beni che si vuole acquistare.
• Sicurezza sugli acquisti fatti.
Esistono tanti e diversi mezzi di
pubblicità che possono classificarsi in
relazione a vari criteri
 Pubblicità notizia
 Pubblicità dichiarativa
 Pubblicità costitutiva
Pubblicità notizia:
Si ha pubblicità notizia quando la legge impone
formalità pubblicitarie per determinati fatti o
atti, ma la mancanza della pubblicità non
impedisce al fatto o all’atto di esistere o di
produrre regolarmente i suoi effetti.
Esempi: le pubblicazioni matrimoniali, se vengono omesse vi
sono delle sanzioni, ma il matrimonio è valido; la sentenza di
interdizione deve essere annotata a margine dell’atto di
nascita, ma tale annotazione non condizione la sua efficacia.
Pubblicità dichiarativa:
La pubblicità dichiarativa serve a far sì che l’atto
sia opponibile a chiunque, o sia efficace verso
chiunque.
La mancanza di pubblicità dichiarativa non impedisce
l’esistenza dell’atto: l’atto esiste ed è valido, ma questa volta
subisce una diminuzione dei suoi effetti.
Dunque determinati effetti dell’atto non si
producono nei confronti dei terzi o di determinati
terzi, cioè si dice non SONO OPPONIBILI AI
TERZI (esempio, l’acquisto di immobili)
Pubblicità costitutiva:
Essa è necessaria per la stessa esistenza
dell’atto e della situazione giuridica.
In mancanza della pubblicità costitutiva l’atto è
come se giuridicamente non esistesse e non
producesse alcun effetto nei confronti di nessuno.
Esempio: l’iscrizione di ipoteca, l’iscrizione della società
nel registro delle imprese.
Nella pubblicità immobiliare (e sui beni mobili
registrati), lo strumento adottato è la
TRASCRIZIONE.
Essa consiste nel riportare il contenuto
nell’atto in appositi registri rendendoli
così legalmente conoscibili.
La trascrizione tende a ridurre i rischi
dell’incertezza
delle
situazioni
giuridiche garantendo la certezza
dell’acquisto a chi utilizza lo strumento
della pubblicità
ESEMPIO:
 Tizio vende a Caio la propria casa in data 15 dicembre 2005;
 Tizio alla data del 15 dicembre 2005 non è più proprietario;
 Caio perde tempo e non trascrive subito l’atto nei registri
immobiliari;
 Tizio, pur non essendo più proprietario, vende ancora a
Sempronio la casa in data 15 gennaio 2006;
 Sempronio il 15 gennaio 2006 trascrive l’atto;
 Caio non può far valere a Sempronio il suo precedente
acquisto;
 Sempronio può opporre il suo acquisto a Caio ed è di fatto
proprietario della casa.
La trascrizione non può essere eseguita se non in
forza di:
 una sentenza;
 di un atto pubblico;
 di un scrittura privata autenticata
 di una scrittura privata accertata dal giudice
Perché è richiesto che sia legalmente certa la
provenienza dell’atto dai soggetti che figurano come
parti
LE PROVE
Per essere riconosciuti nel processo e quindi attuati, i
diritti vanno provati: bisogna provare che i fatti e la
loro modalità esistano davvero.
Solo davanti alle prove, il giudice può riconoscere e
affermare l’esistenza del diritto.
Le prove sono i mezzi che servono a dare la
conoscenza di un fatto giuridicamente rilevante, e
quindi a formare la convinzione della verità di esso.
Nel processo civile il giudice non può andare da
solo alla ricerca delle prove necessarie a formare il
suo convincimento. Vige il cosiddetto PRINCIPIO
DISPOSITIVO:
Spetta alle parti interessate fornire al giudice le
prove idonee a convincerlo delle loro ragioni ed il
giudice decide la lite esclusivamente in base alle
prove a lui portate.
ONERE DELLA PROVA
L’art. 2967 cod. civ. stabilisce che chi vuol far valere
un diritto in giudizio, ha l’onere di provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento, mentre chi oppone
che il diritto è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l’eccezione si fonda.
I MEZZI DI PROVA
I mezzi di prova, cioè gli strumenti atti a dimostrare
che un fatto è accaduto, si possono dividere in 2
categorie.
 Prove documentali
(documenti scritti)
 Prove non documentali
(fatti, atti o attività di vario genere)
PROVE DOCUMENTALI (dette anche precostituite)
Atto pubblico;
Scrittura privata;
Scritture contabili delle imprese.
PROVE NON DOCUMENTALI
Confessione;
Giuramento;
Prova testimoniale;
Consulenza Tecnica;
Ispezione.
ATTO PUBBLICO
È il documento redatto, con le prescritte formalità, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede (art. 2699 cod. civ.)
Esso fa piena prova su tre fatti:
•
la data della sua formazione
•
la sua provenienza
• i fatti che il pubblico ufficiale afferma essere avvenuti
in sua presenza e in particolare le dichiarazioni rese
davanti a lui
La particolare forza probatoria dell’atto pubblico è data dal
fatto che per smentire quanto esso prova, non è sufficiente
una normale prova contraria.
Per smentire quanto è in esso dichiarato e dunque per far
accertare la falsità del documento, occorre attivare un
procedimento appositamente dedicato a questo accertamento
tramite un atto chiamato QUERELA DI FALSO.
SCRITTURA PRIVATA
È ogni documento sottoscritto dal suo autore.
Il problema fondamentale è accertare la verità della sua
sottoscrizione. Ciò può farsi in 3 modi:
•
l’autenticazione (notaio o altro p.u.)
•
il riconoscimento (l’autore la riconosce in giudizio)
•
la verificazione giudiziale (il giudice ne accerta l’autenticità)
Si ha dunque la scrittura privata
autenticata, riconosciuta o verificata
LA CONFESSIONE
È la dichiarazione con cui una parte riconosce la verità di
fatti sfavorevoli a sé e favorevoli all’altra parte
GIUDIZIALE
È resa nel processo o spontaneamente o a seguito di
interrogatorio: fa piena prova contro chi l’ha fatta.
STRAGIUDIZIALE
È fatta fuori dal processo e ha efficacia diversa a seconda del
suo destinatario: se è fatta all’altra parte fa piena prova, se è
fatta a un terzo, è liberamente apprezzabile dal giudice
LA PROVA TESTIMONIALE
È la dichiarazione fatta dinanzi al giudice da persone
estranee alla controversia intorno a fatti rilevanti per il
giudizio.
La legge guarda con sospetto questa prova, e dunque
sorge il problema della sua ammissibilità
In linea di principio, tale prova non è ammessa:
 per i contratti di valore superiore a 5.000 Lire
 per patti aggiunti o contrari al contenuto di un
documento
IL GIURAMENTO
È la dichiarazione con cui una parte, davanti al giudice,
afferma come vero o non vero un fatto, nella sua forma
solenne e impegnativa prevista dalla legge
È di 2 tipi:
 giuramento decisorio
 giuramento suppletorio
IL GIURAMENTO DECISORIO:
È quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere
la decisione totale o parziale della lite
Ad esempio, Tizio agisce per il recupero di una somma che
afferma di aver prestato a Caio; in mancanza di altra prova del
prestito, sfida Caio a giurare di non aver ricevuto il prestito.
IL GIURAMENTO SUPPLETORIO:
È deferito dal giudice, d’ufficio, ad una delle parti quando un
fatto non è pienamente provato
LA CERTEZZA DEL DIRITTO NEL TEMPO:
PRESCRIZIONE
DECADENZA
PRESCRIZIONE:
Secondo l’art. 2934 cod. civ. ogni diritto si estingue per
prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo
determinato dalla legge.
E’ un modo di estinzione del diritto fondato sull’inerzia del suo
titolare.
Alcuni diritti sono imprescrittibili:
diritti indisponibili = di carattere personale relativi allo stato
personale e familiare, al mantenimento.
LA PRESCRIZIONE:
Comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere.
TERMINE ORDINARIO 10 anni
TERMINI SPECIALI:
più lunghi, 20 anni per i diritti reali;
Più brevi, 5 anni (ad esempio, il risarcimento del danno)
Il decorso della prescrizione può arrestarsi per
determinate cause, che hanno l’effetto di
allontanare nel tempo la possibile estinzione del
diritto:
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE:
Quando in presenza di particolari circostanze, il decorso
della prescrizione si arresta e riprende solo quando esse siano
venute meno
ad esempio, nel rapporto di lavoro tra imprenditore e
lavoratore; militari in tempo di guerra
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE:
Quando viene compiuto un atto che smentisce il doppio
presupposto su cui si fonda il meccanismo della prescrizione:
l’inerzia del titolare del diritto e l’affidamento della
controparte circa la cancellazione del diritto.
Dal momento dell’interruzione la prescrizione ricomincia a
decorrere, ma comincia da zero.
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