atf - federfarma brescia
associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia
Brescia, 27 giugno 2014
Circ. n. 287
A tutti i sigg. Titolari
e Direttori di farmacia
Loro sedi
Oggetto: DPR 74/2013 – Nuovi adempimenti per impianti termini negli edifici.
Federfarma ci comunica i nuovi adempimenti che riguardano gli impianti di condizionamento estivo ed invernale e che
è bene chiarire sono adempimenti diversi da quelli relativi ai cd. gas serra.
Dal momento che gli interventi di controllo e manutenzione devono essere effettuati
da Ditte abilitate, si consiglia di rivolgersi ad esse anche per la valutazione degli
obblighi effettivamente vigenti.
In merito si ricorda che mentre per i gas serra (o Fgas) si tratta, come commentato in diverse circolari, di effettuare,
solo da parte di alcune farmacie, una dichiarazione entro il 31 maggio di ogni anno e far svolgere un controllo l’anno
da una ditta certificata, i nuovi adempimenti riguardano i nuovi libretti riferiti a tutti gli impianti termici e la
certificazione energetica per gli impianti condizionamento invernale ed estiva superiori a determinate potenze
Le norme – Il DPR 74/2013 e il DM 10/02/2014
I riferimenti normativi sono costituiti dal Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 pubblicato sulla G.U.
n. 149 del 27 giugno 2013 e dal successivo Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. 55 del 7 marzo
2014.
Il DPR 74/2013, funzionale al recepimento della Direttiva UE 2002/91 (Rendimento energetico in edilizia), apporta
modifiche alla normativa di esercizio, conduzione, controllo
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici e per la
preparazione dell’acqua calda sanitaria.
Con questo decreto si regolarizzano molti aspetti (dalle temperature consentite alla documentazione obbligatoria
relativa agli impianti) e viene data particolare importanza alle attività necessarie al contenimento dei costi ed alla
riduzione dei consumi in un’ottica sempre più orientata ad una gestione efficiente degli impianti termici.
Il DPR 74 sancisce i seguenti limiti di temperatura non solo per gli impianti di riscaldamento ma anche per il
raffrescamento (climatizzazione estiva):
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle
temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve
superare 20° C + 2° di tolleranza;
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature
dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere
minore di 26° C – 2° di tolleranza.
I libretti di impianto
A partire dal 1 giugno 2014 tutti gli impianti termici, quindi sia per la climatizzazione invernale che estiva,
devono essere dotati del nuovo “libretto di impianto per la climatizzazione”, conforme al modello allegato al
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 16 aprile 2013, emanato in esecuzione del DPR
74/2013. Il Libretto che viene allegato per comodità (allegato n.1) è anche prelevabile sul sito del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Il libretto è costituito da più schede, a seconda delle caratteristiche tecniche dell’impianto e delle operazioni che
andranno svolte (es. controlli) sul medesimo. Di conseguenza, se l’impianto non è dotato di libretto, è necessario
compilarlo utilizzando il nuovo modello sopra indicato, mentre se l’impianto è dotato di un “libretto di centrale” o di un
“libretto di impianto” già compilato e conforme alla precedente normativa (ossia il DM 17/3/2003), questi ultimi
andranno allegati al nuovo libretto.
25125 brescia - via grandi, 18 - tel. 030 3581541 - 030 3582054 - fax 030 3582002 - c.f. 80017970171
http://www.federfarma.brescia.it - e-mail: [email protected]
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Controllo e manutenzione degli impianti termici
In sintesi l’art. 7 del DPR 74/2013 prescrive che gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione
sull’impianto, devono essere eseguiti da ditte abilitate ai sensi del Decreto Ministero Sviluppo Economico
22/01/2008 n. 37, secondo la periodicità e le prescrizioni stabilite dall’installatore dell’impianto, o in mancanza
(comma 2) con riferimento alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante: ciò non
costituisce una novità perché la legislazione previgente riportava le medesime indicazioni.
La vera novità è rappresentata da quanto previsto al comma 4. È infatti prescritto che il tecnico abilitato, sia esso
l’installatore che il manutentore dell’impianto, dichiari per iscritto al proprio cliente quali siano le operazioni di controllo
e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto per garantirne la necessaria sicurezza
nonché la frequenza con la quale queste operazioni devono essere effettuate
In sostanza, il tecnico, sulla scorta della documentazione tecnica dell’installatore e/o del fabbricante degli apparecchi
nonché su valutazioni in ordine alla tipologia di impianto, al suo effettivo utilizzo, alla tipologia del generatore di calore,
deve stabilire la frequenza dei propri interventi. La periodicità della manutenzione pertanto, non è più preordinata per
tutti ma dipende dalla tipologia e dall’effettivo utilizzo dell’impianto.
Coloro che omettono di far manutenere il proprio impianto sono sanzionati ai sensi della legislazione già
vigente (Art. 15, comma 5 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i.) con una sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro.
A tale riguardo si ricorda che il responsabile dell’impianto può (salvo impedimenti di carattere tecnico connessi al
posizionamento dell’impianto) delegare ad un terzo l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed il
rispetto delle disposizioni sull’efficienza energetica, al fine di evitare sanzioni.
Controllo dell’efficienza energetica
A decorrere dal 1° giugno 2014, l’art. 8 del DPR 74/2013 prevede che in occasione degli interventi di controllo ed
eventuale manutenzione venga effettuata una sorta di revisione periodica definita “Controllo dell’efficienza energetica
degli impianti termici” volta a verificare determinati parametri.
Tale controllo riguarda:
- gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore a 10 kw
- gli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale superiore a 12 kw
I controlli di efficienza energetica andranno condotti secondo intervalli di diversa frequenza (1, 2 o 4 anni) in base alla
potenza dell’impianto (occorrerà cioè sommare le potenze degli impianti installati: ad esempio nel caso di più
condizionatori occorrerà sommare le potenze presenti), del combustibile utilizzato come risulta dallo schema allegato
al DPR (allegato n.2).
Gli adempimenti burocratici connessi al controllo di efficienza energetica del proprio impianto termico sono affidati al
tecnico manutentore che ne riassume gli esiti su un modulo standard denominato “Rapporto di controllo di efficienza
energetica” che lo stesso tecnico dovrà inviare all’Ente Locale preposto, unitamente al versamento di una tariffa
variabile da zona a zona (il cosiddetto “bollino”), lasciando una copia di tale Rapporto al responsabile
dell’impianto che la conserverà e allegherà al Libretto di impianto.
In questo modo il responsabile dell’impianto si pone al riparo dal costo connesso a eventuali ispezioni da parte degli
Enti preposti il cui intervento regolato dall’art. 9 del DPR 74, ove ritenuto necessario, sarà a titolo completamente
gratuito.
Qualora invece questo adempimento venisse meno, l’Ente preposto ai controlli è tenuto ad ispezionare l’impianto ed i
costi che ne conseguono sono posti a carico del responsabile dell’impianto che si è reso inadempiente.
I rapporti di efficienza energetica dovranno essere redatti con modelli conformi a quelli di seguito riportati in uso dal 1°
giugno 2014 (reperibili in Atf in caso di necessità):
1)
2)
3)
4)
5)
Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 Gruppi termici
Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 Gruppi frigo
Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 Scambiatori
Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4- Cogeneratori
Note per la compilazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica
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Sanzioni
Come già anticipato, il sistema sanzionatorio rimane invariato, in quanto per le violazioni del DPR 74/2013, il relativo
art. 11, richiamando le sanzioni previste dal precedente D.Lgs. 192/2005, prevede una sanzione amministrativa da
500 a 3000 euro.
La “reale” applicazione del D.P.R. 74/2013
Vi è un ultimo aspetto da considerare ed è quello connesso all’applicazione delle nuove disposizioni sul territorio,
tenuto conto del contenuto dell’art. 10 del DPR 74.. “Competenze delle Regioni e delle Province autonome”.
In primo luogo è stabilito che il DPR 74/13 si applica tal quale solo in quelle Regioni che non hanno adottato propri
provvedimenti ai sensi della legislazione previgente. In caso contrario è fatto obbligo di verificare la coerenza dei
propri atti con i contenuti del nuovo D.P.R. che devono essere assunti come riferimento minimo inderogabile.
In altre parole, in quelle Regioni che hanno già legiferato in materia, il DPR 74/13 non è immediatamente esecutivo
ma occorre che le stesse Regioni prendano atto delle nuove disposizioni e si attivino per armonizzare i propri
provvedimenti ai contenuti del nuovo regolamento. Sino ad allora restano pertanto validi tutti gli adempimenti e le
prescrizioni contenute nella locale legislazione.
Per inciso, lo stesso D.P.R. 74/13 prevede che le Regioni possano adottare criteri di controllo più restrittivi sulla scorta
delle peculiarità del proprio territorio e/o delle locali specificità ambientali nonché del contesto socio-economico nel
quale il servizio viene ad essere erogato con l’obiettivo di conseguire un corretto rapporto costi-benefici per la
cittadinanza.
Viene quindi consentito che siano ampliati i campi di potenza degli impianti da sottoporre a controllo piuttosto che
fissati requisiti di efficienza energetica migliorativi ed infine adottate cadenze di controllo di efficienza energetica più
stringenti rispetto a quanto prescritto nel decreto.
Ciò se da una parte appare logico ove si consideri che un impianto di riscaldamento installato nel meridione è
senz’altro meno utilizzato rispetto ad uno equivalente installato sulle Alpi, dall’altro determina inevitabilmente disparità
di trattamento da Regione a Regione con ovvie ripercussioni in termini di chiarezza circa la corretta gestione del
proprio impianto termico e gli adempimenti cui sono chiamati i cittadini e in generale gli operatori.
A conferma delle diverse prescrizioni adottabili a livello regionale, “Il sole24-ore” in un articolo pubblicato venerdì 20
giugno 2014 a pag.47, segnala che alcune regioni, come la Lombardia ed il Piemonte, hanno stabilito che i nuovi
libretti di impianto entreranno in vigore dal 1 agosto 2014
Per tale motivo il ricorso alle ditte di manutenzione abilitate, oltre che costituire un obbligo di legge
dovrebbe consentire una più agevole comprensione degli obblighi effettivamente vigenti nelle diverse
parti del territorio.
Cordiali saluti
Il segretario
(Dott. Marco Belloni)
Il Presidente
(Dott.ssa Clara Mottinelli)
Questa circolare è resa disponibile per le farmacie, nell’area riservata del sito www.federfarma.brescia.it
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