CLIMATIZZATORI: OBBLIGO DEI LIBRETTI D'IMPIANTO Lunedì 14 Luglio 2014 10:57 - Entro il 15 ottobre 2014 sarà obbligatoria la nuova documentazione per la certificazione dell'efficienza dei condizionatori estivi installati in casa o in ufficio. Con la pubblicazione del Decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, scatta l'obbligo di dotazione dei nuovi formulari e il libretto d’impianto, validi non solo per la climatizzazione estiva, ma anche per tutti i sistemi di condizionamento, teleriscaldamento e cogenerazione. In attuazione di quanto previsto dal DPR n. 74 del 16/04/2013 recante "Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" (GU Serie Generale n. 149 del 27/06/2013 - entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013. La grande novità è rappresentata proprio dall'introduzione di nuove prescrizioni, prima del tutto mancanti, per tutti gli apparecchi di condizionamento estivo che così vengono a essere parificati in toto agli impianti di riscaldamento e pertanto corredati di libretto e sottoposti ad adeguate verifiche quadriennali se hanno una potenza maggiore di 12 Kw, sicché sarà necessario anche per i climatizzatori il rapporto di efficienza energetica. Chi sono i soggetti obbligati? Tutti i proprietari dei predetti congegni devono dotarsi del nuovo libretto d’impianto che è obbligatorio per tutti gli apparecchi di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti sia di nuova installazione, mentre il rapporto di efficienza energetica è necessario solo per i dispositivi soggetti a verifiche periodiche. Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del nuovo libretto d’impianto, quest'ultimo sostituirà gli esistenti "libretto d’impianto" e "libretto di centrale" di cui all'art. 11, comma 9 del DPR n. 412 del 26/08/1993 e F.M.I., che andrà comunque conservato dal responsabile dell'impianto stesso. Cos'è il nuovo libretto d’impianto? Gli attempati libretti, che attestano l'efficienza degli impianti installati all'interno dei fabbricati, vanno in quiescenza per lasciare spazio ai nuovi libretti. Il nuovo libretto d’impianto rappresenta, difatti, il documento d'identità del congegno, non più basato su due esemplari ma, costituito da un unico formulario, personalizzabile, composto di una sfilza di moduli, da usarsi e assemblarsi in funzione dei dispositivi e delle componenti dell'impianto, che vanno adeguatamente compilati per la prima volta dall'installatore e poi aggiornati dal responsabile dell'impianto o dal suo manutentore. Il carteggio dovrà anche riportare il modulo identificativo dell'apparecchio, nel quale vanno inseriti la tipologia d’intervento, l'ubicazione e la destinazione d'uso dell'immobile, i servizi che soddisfano e le generalità del responsabile dell'impianto. Infine, andranno circostanziati anche i risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e di quelle successive, effettuate dal manutentore. 1/2 CLIMATIZZATORI: OBBLIGO DEI LIBRETTI D'IMPIANTO Lunedì 14 Luglio 2014 10:57 - Come fare? Il nuovo libretto, che deve essere scaricato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) a cura del proprietario dell'immobile, dell'inquilino o di chi comunque è responsabile dell'impianto, deve dunque essere compilato per la prima volta dall'installatore e poi aggiornato dal manutentore o dal responsabile dell'impianto che, nel caso di piccoli impianti, è l'utente stesso mentre in un condominio può essere l'amministratore pro-tempore o la ditta abilitata da quest’ultimo delegato. Al di là del libretto di impianto, obbligatorio per tutti i congegni, che va compilato al termine di tutti gli interventi di verifica e di manutenzione è previsto anche un rapporto di efficienza per i sistemi di condizionamento soggetti a verifiche periodiche. Tale rapporto, compilato dal manutentore, deve essere da quest'ultimo diffuso agli enti locali che aggiornano il catasto e organizzano verifiche a campione. Il certificato è compilato direttamente dal manutentore che ha anche il compito di trasmetterlo per via telematica all'ente locale che tiene aggiornato il catasto. Quali le sanzioni in caso di inottemperanza? Vigono le sanzioni previste dall'art. 15, commi 5 e 6, del Dlgs n. 192 del 19/08/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da € 500,00 a € 3.000,00 a carico del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile; da € 1.000,00 a € 6.000,00 per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. 2/2