CLIMATIZZATORI: OBBLIGO DEI LIBRETTI D'IMPIANTO
Lunedì 14 Luglio 2014 10:57 -
Entro il 15 ottobre 2014 sarà obbligatoria la nuova documentazione per la certificazione
dell'efficienza dei condizionatori estivi installati in casa o in ufficio.
Con la pubblicazione del Decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, scatta l'obbligo di
dotazione dei nuovi formulari e il libretto d’impianto, validi non solo per la climatizzazione estiva,
ma anche per tutti i sistemi di condizionamento, teleriscaldamento e cogenerazione.
In attuazione di quanto previsto dal DPR n. 74 del 16/04/2013 recante "Regolamento in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia" (GU Serie Generale n. 149 del 27/06/2013 - entrata in
vigore del provvedimento: 12/07/2013.
La grande novità è rappresentata proprio dall'introduzione di nuove prescrizioni, prima del tutto
mancanti, per tutti gli apparecchi di condizionamento estivo che così vengono a essere parificati
in toto agli impianti di riscaldamento e pertanto corredati di libretto e sottoposti ad adeguate
verifiche quadriennali se hanno una potenza maggiore di 12 Kw, sicché sarà necessario anche
per i climatizzatori il rapporto di efficienza energetica.
Chi sono i soggetti obbligati? Tutti i proprietari dei predetti congegni devono dotarsi del
nuovo libretto d’impianto che è obbligatorio per tutti gli apparecchi di climatizzazione invernale
e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti sia di nuova
installazione, mentre il rapporto di efficienza energetica è necessario solo per i dispositivi
soggetti a verifiche periodiche. Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del nuovo
libretto d’impianto, quest'ultimo sostituirà gli esistenti "libretto d’impianto" e "libretto di centrale"
di cui all'art. 11, comma 9 del DPR n. 412 del 26/08/1993 e F.M.I., che andrà comunque
conservato dal responsabile dell'impianto stesso.
Cos'è il nuovo libretto d’impianto? Gli attempati libretti, che attestano l'efficienza degli
impianti installati all'interno dei fabbricati, vanno in quiescenza per lasciare spazio ai nuovi
libretti. Il nuovo libretto d’impianto rappresenta, difatti, il documento d'identità del congegno, non
più basato su due esemplari ma, costituito da un unico formulario, personalizzabile, composto
di una sfilza di moduli, da usarsi e assemblarsi in funzione dei dispositivi e delle componenti
dell'impianto, che vanno adeguatamente compilati per la prima volta dall'installatore e poi
aggiornati dal responsabile dell'impianto o dal suo manutentore. Il carteggio dovrà anche
riportare il modulo identificativo dell'apparecchio, nel quale vanno inseriti la tipologia
d’intervento, l'ubicazione e la destinazione d'uso dell'immobile, i servizi che soddisfano e le
generalità del responsabile dell'impianto. Infine, andranno circostanziati anche i risultati della
prima verifica effettuata dall'installatore e di quelle successive, effettuate dal manutentore.
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Lunedì 14 Luglio 2014 10:57 -
Come fare? Il nuovo libretto, che deve essere scaricato dal sito del Ministero dello Sviluppo
Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) a cura del proprietario dell'immobile, dell'inquilino o
di chi comunque è responsabile dell'impianto, deve dunque essere compilato per la prima volta
dall'installatore e poi aggiornato dal manutentore o dal responsabile dell'impianto che, nel caso
di piccoli impianti, è l'utente stesso mentre in un condominio può essere l'amministratore
pro-tempore o la ditta abilitata da quest’ultimo delegato. Al di là del libretto di impianto,
obbligatorio per tutti i congegni, che va compilato al termine di tutti gli interventi di verifica e di
manutenzione è previsto anche un rapporto di efficienza per i sistemi di condizionamento
soggetti a verifiche periodiche. Tale rapporto, compilato dal manutentore, deve essere da
quest'ultimo diffuso agli enti locali che aggiornano il catasto e organizzano verifiche a
campione. Il certificato è compilato direttamente dal manutentore che ha anche il compito di
trasmetterlo per via telematica all'ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Quali le sanzioni in caso di inottemperanza? Vigono le sanzioni previste dall'art. 15, commi
5 e 6, del Dlgs n. 192 del 19/08/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da €
500,00 a € 3.000,00 a carico del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio
o del terzo responsabile; da € 1.000,00 a € 6.000,00 per l'operatore incaricato che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.
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