SMAU 2005
Aggiornamenti normativi
Adempimenti e opportunità
Dr. Francesco Scopacasa
ottobre 2005
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
1
Parliamo di …
Š Misuratori fiscali
„
„
„
Elenchi telematici delle Verificazioni Periodiche
Elenchi telematici della GDO
Titolo di accesso per gli spettacoli
Š Agevolazioni e opportunità
„
„
Il premio di concentrazione
Progetto PC ai giovani per il 2005-2006
Š Adempimenti
„
„
Comunicazione telematica delle “dichiarazioni di intento”
ricevute da clienti “esportatori abituali”
Sito WEB e Partita IVA
Š La Finanziaria 2006
„
„
„
„
Aumenta la detrazione IVA sugli autoveicoli
Proroga IVA agevolata nell’edilizia
Apparecchi da gioco, studi di settore
Misuratori fiscali ???
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2
Misuratori fiscali:
Elenchi telematici trimestrali delle
Verificazioni Periodiche
„
Nuovi termini di trasmissione
„
Elenco dei tecnici abilitati
„
Il problema del “doppio punzone”
„
Problemi operativi vari
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3
Comunicazione telematica
Provvedimento Agenzia delle entrate
del 16 maggio 2005
¾ per ciascun trimestre
(trimestri “solari”)
¾ dati delle verificazioni periodiche effettuate
(solo verificazioni periodiche ?)
¾ elenco dei tecnici abilitati
(elenco completo, non solo variazioni)
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4
COMUNICAZIONI TELEMATICHE DA FARE :
Provvedimento Agenzia delle entrate
16 maggio 2005 mod. con Provv. 23 settembre 2005
DATA
PERIODO DI RIFERIMENTO
SOPPRESSA
20 gen 2006
dal
1 gen al 30 giu 2005
20 set 2005
20 feb 2006
dal
1 lug
20 ott 2005
20 gen 2006
20 apr 2006
dal
20 apr al 31 dic 2004 20 dic 2005
20 apr 2006
dal
1 gen al 31 mar 2006
20 lug 2006
dal
1 apr
al
30 giu 2006
20 ott 2006
dal
1 lug
al
30 set 2006
20 gen 2007
dal
1 ott
al
31 dic 2006
ottobre 2005
al
31 dic 2005
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--------5
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14
Elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate
(provv. AE 28.7.03, punto 10)
L’Agenzia delle entrate cura un elenco consultabile
in via telematica che contiene:
¾ produttori abilitati
9 tecnici e relativi sigilli
9 laboratori esterni
9 tecnici dei laboratori esterni
¾ laboratori abilitati
9 estremi del provvedimento di abilitazione
9 dati identificativi dei tecnici
9 sigilli dei tecnici
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15
¾ www. Agenziaentrate.gov.it
¾ Menù / servizi
¾ / biglietterie automatizzate e
misuratori fiscali
¾ / misuratori fiscali
¾ / elenchi laboratori e tecnici abilitati
(Attività di verificazione periodica
dei misuratori fiscali)
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Elenchi telematici dei soggetti abilitati
TIPOLOGIA
TECNICI
LABORATORI
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V
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
V
MARCHE
V
EX HUGIN DISTRIBUTIONS SYSTEM
EX HUGIN SAREMA
EX HUGIN SWEDA
EX HUGIN VIS ELETTRONICA
MWCR S.P.A./DISTR. SYSTEM
MWCR S.P.A./ELSI
MWCR S.P.A./EURODATA
MWCR S.P.A./HUGIN ITALIANA
MWCR S.P.A./OMEGA BILANCE
MWCR S.P.A./OMEGA ECR
MWCR S.P.A./SAREMA
MWCR S.P.A./SICO
MWCR S.P.A./SUPREMA
MWCR S.P.A./SWEDA
MWCR S.P.A./VIS ELETTR.
CUSTOM
CUSTOM SCRIBA
DATAPROCESS
EPSON
FASY DIRECT
FUJITSU
IBM
22 - (SEGUE) Î
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Elenchi telematici dei soggetti abilitati
TIPOLOGIA
TECNICI
LABORATORI
ottobre 2005
V
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
V
MARCHE
V
(SEGUE DA PAG. PRECEDENTE)
ITALIANA MACCHI
KABEL
MICRELEC
MICROPOS
MICROPOS/ARIS
MICROPOS/DCR
MICROPOS/DITRON
MICROREX
MWCR
MWCR/SFERA
NCR
OLIVETTI
OLIVETTI/ROYAL
OLIVETTI/TS
OLIVETTI/UNDERWOOD
OLIVETTI/YARD
PLURIMARCA
RCH
WINCORD NIXDORF
TUTTE
(22+20 = 42)
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Elenchi telematici dei soggetti abilitati
Laboratori
Ragione
Sociale
Partita IVA
Marca
Tipo Laboratorio
Sede
Legale
Sede
Operativa
Provvedimento
abilitazione
Provvedimento
proroga
Sigillo
Approvato
Ditta
XYZ
01234567890
- AAA
- PLURIMARCA
- FABBRICANTE
Via ……
Città
Cap Prov
Via …
Città
Cap Prov
anno/n. …..
del
__/__/____
anno/n. …..
del
__/__/____
AAAAAAA
00000
ABILITATO
- AUTONOMO
Tecnici
Cognome e
Nome
Codice fiscale
Qualifica
Logo
Sigillo
Sigillo
Attribuito
Data
Autorizzazione
Data
Dismissioni
Partita IVA
Ragione
Sociale
AAAA
BBBB
AAABBBNNANNANNNA
- Responsabile
- Tecnico
Simbolo
Grafico
(eventuale)
AAAAAAA
00000
00-gen-00
00-gen-00
01234567890
Ditta
XYZ
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Tecnico abilitato
Š i tecnici devono essere “dipendenti” del
Š
Š
Š
Š
laboratorio (documentazione versamenti INPS)
l’assunzione di un “nuovo” tecnico deve essere
comunicata all’Agenzia delle entrate
il tecnico può operare, ed essere inserito
nell’elenco telematico trimestrale, solo dopo
l’approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate
il tecnico non può operare con più di un sigillo
fiscale (punzone)
il laboratorio non può operare con più di un
sigillo fiscale (punzone)
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Codice “Tipo di intervento”
(Campo 12 del Tracciato record di dettaglio – Misurazioni, delle
specifiche tecniche allegate al Provv. AE 16.5.05). Interpretazione
data in assenza di una “definizione ufficiale” dei termini utilizzati)
Š Nuova installazione: “messa in servizio” (DM 23.3.83, art. 8),
solo se effettuata dal tecnico abilitato con verificazione periodica congiunta
(apparecchio privo di targhetta verde o con targhetta verde con data
scaduta)
Š Dismissione: restituzione di apparecchio utilizzato per prova,
prestito d’uso, comodato, ecc. (DM 4.4.90, art. 4, c. 1, lettere c) e d);
Š Defiscalizzazione: tutte le ipotesi di cessazione della funzione
fiscale dell’apparecchio (DM 4.4.90, art. 7) (anche 40 giorni dopo
l’applicazione della targhetta rossa e rilascio del resoconto)
Š Cessione: vendita, permuta e tutte le ipotesi di trasferimento della
titolarità dell’apparecchio (DM 4.4.90, art. 4, c. 1, lettere a), b) ed e);
Š Verifica annuale: tutte le ipotesi di verificazione periodica
effettuata in occasioni diverse da quelle sopra indicate (per scadenza
annuale, per sigillo rimosso, per riparazione, ecc.).
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Disinstallazione
(DM 4 aprile 1990, art. 4)
SOSTITUZIONE DELLA MEMORIA FISCALE
Art. 4 – Cessione, installazione temporanea, trasferimento di
apparecchio misuratore fiscale
1. …………………….
2. Detto utente, ai fini della tutela dei predetti dati, previa
segnalazione al competente Ufficio delle entrate, può
incaricare la ditta costruttrice o importatrice
dell’apparecchio da cedere o da trasferire di sostituirne la
memoria fiscale. La stessa ditta vi provvede secondo le
modalità previste dall’art. 2, comma 2.7 del DM 19 giugno
1984, e successive modificazioni e integrazioni.
(comma inserito dal punto 1, Provvedimento 17 giugno 2005) .
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Autocertificazione
per verificazione
periodica di apparecchi con sigillo rimosso
Provv. AE 28.7.2003, punto 5.2
La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore
senza sigillo fiscale è accompagnata da dichiarazione
dell'utente resa conformemente all' art. 47 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e
integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione,
resa ai medesimi sensi, attestanti:
a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software,
non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello
regolarmente approvato;
b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale;
c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e
software del misuratore;
d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha
effettuato gli interventi.
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23
Autocertificazione – cos’è
Testo Unico DPR 28.12.2000 n. 445 – Art. 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
……(omissis) …………………
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24
Autocertificazione – cos’è
Testo Unico DPR 28.12.2000 n. 445 – Art. 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
ottobre 2005
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25
Testo Unico DPR 28.12.2000 n. 445 - Articolo 38
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
……….
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la
copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate per via telematica;
………
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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Testo Unico DPR 28.12.2000 n. 445 - Articolo 48
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i
moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze.
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(NB. – Non è previsto un modello “ufficiale” – Il presente vale come suggerimento)
Da produrre su carta intestata della ditta
(DICHIARAZIONE RESA DALL’UTENTE)
Spett. le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione
Via Mario Carucci, 85
00143 Roma
Oggetto: Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti previsti dal punto 5.2 del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate datato 28 luglio 2003, per la verificazione periodica del proprio apparecchio misuratore privo di sigillo fiscale.
Il sottoscritto_____________________________________________ nato a ______________________________________ il _______________ e
residente a ______________________ Via/Piazza _____________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta/società
_________________________________________________ con sede legale in _____________________________________________ Via/Piazza
______________________________________________ C.F. ________________________ e P.IVA __________________________
A conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nei casi di dichiarazioni mendaci, ai fini ed agli effetti delle disposizioni
contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003,
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, che;
a) Il misuratore fiscale …………………………………….………….……… matr. ………………………, nei suoi componenti hardware e software, non ha subìto
alterazioni rispetto al corrispondente modello regolarmente approvato;
b) Il sigillo fiscale è stato rimosso per: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………..
c) Sono stati eseguiti i seguenti interventi HW e SW: ………………………………………………………………………………….…………..……………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) I suddetti interventi sono stati eseguiti dal Sig.: …………………………………………………………………………..……………………………………………..………..
Luogo _________________ data __/__/____
Il Legale Rappresentante (FIRMA) ……………………………………………………………………………..….
DICHIARAZIONE RILASCIATA AL LABORATORIO………………………………………………………………………………………………………………………………………
A MANI DEL TECNICO ABILITATO SIG. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E SOTTOSCRITTA IN SUA PRESENZA.
FIRMA DEL TECNICO ………………………………………………………………………
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
28
DISPOSIZIONI PER LE
IMPRESE DELLA
GRANDE
DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATA
G.D.O.
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
29
Trasmissione telematica dei corrispettivi della
GDO (grande distribuzione organizzata)
Legge finanziaria n. 311/2004,
art. 1, commi da 429 a 432
Le imprese della GDO “possono” trasmettere
all’Agenzia delle entrate:
Š L’ammontare “complessivo” dei corrispettivi
giornalieri
Š Distinto per ciascun “punto di vendita”
Š Con le “modalità tecniche” stabilite con il
provvedimento dell’Agenzia delle entrate
dell’8 luglio 2005
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
30
Sono imprese della GDO …
Š Le aziende distributive che operano con
Š “media struttura di vendita”, cioè superfici di mq.
¾ oltre 150 e fino a 1.500 in comuni fino a 10.000
abitanti
¾ oltre 250 e fino a 2.500 in comuni con oltre 10.000
abitanti
Š “grande struttura di vendita” , cioè superfici di mq.
¾ oltre 1.500 in comuni fino a 10.000 abitanti
¾ oltre 2.500 in comuni con oltre 10.000 abitanti
(Riferimento alla Legge “Bersani” - D. Lgs. 31.3.98 n. 114,
art. 4, comma 1, lettere e) ed f))
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
31
Per “superficie di vendita” …
… di un esercizio commerciale si
intende l’area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata
a magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi.
(D. Lgs. n. 114/1998, art. 4, lettera c). Si ritiene
applicabile la definizione, anche se non è stata
richiamata esplicitamente dalla Legge n.
311/2004.
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
32
In sostanza si tratta di …
Š Tutte le “aziende distributive” con
superficie superiore a 250 mq. (ridotta a
150 mq. se l’azienda opera in comuni con
popolazione residente fino a 10.000
abitanti)
Š Restano esclusi i soli “esercizi di vicinato”
(cioè quelli con superficie non superiore ai
150/250 mq)
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
33
Provvedimento Ag. Entrate 8 luglio 2005
Š
Š
Š
Š
Š
trasmissione dei dati distinti per ciascun punto di
vendita (anche per quelli al di sotto dei limiti
dimensionali, per i quali resta fermo l’obbligo di
certificazione con scontrino fiscale)
trasmissione dati della settimana dal lunedì alla
domenica (compresi i giorni con corrispettivi pari
a zero)
l’ultima settimana dell’anno è comunque limitata
al 31 dicembre (anche se diverso dalla domenica)
trasmissione entro il quinto giorno lavorativo
successivo alla scadenza della settimana
per inizio in corso d’anno: recupero dati dal 1°
gennaio
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
34
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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Dr. Francesco Scopacasa
37
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
38
In conclusione, per la GDO …
Š
La trasmissione telematica “sostituisce” l’obbligo
di certificazione fiscale dei corrispettivi, salvo
piccole superfici di vendita
Š
Quindi NO scontrino “fiscale”, NO ricevuta fiscale
Š
Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura,
se richiesta dal cliente
Š
Sanzioni in caso di trasmissione telematica
omessa, errata o incompleta (violazioni
equiparate alla mancata installazione
dell’apparecchio misuratore fiscale e alla mancata
emissione di scontrini)
(è “impensabile” la mancata emissione di uno “scontrino” )
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
39
DISPOSIZIONI PER LE
IMPRESE
ESERCENTI
ATTIVITA’ DI
SPETTACOLO
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
40
Titolo di accesso per le attività di spettacolo
DL 31.1.05 n. 7, conv. L. 31.3.05 n. 43, art. 3, c. 3 bis
Š Alle attività di spettacolo è esteso, in via di
opzione, il regime previsto dal regolamento
13.3.02 n. 69
Š In sostanza, tutte le attività di spettacolo
possono optare per l’emissione del “titolo di
ingresso” manuale (biglietto SIAE), in luogo del
“titolo di accesso” emesso dal misuratore fiscale
Š Fino ad ora il biglietto manuale SIAE poteva
essere emesso solo da alcune categorie di
soggetti (associazioni sportive dilettantistiche,
pro-loco, ecc.).
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
41
Il “titolo di accesso” è stato …
Š
Istituito con il Decreto Legislativo n. 60 del
26 febbraio 1999
Š
Ne era prevista l’entrata in vigore
già nell’anno 2000
Š
Il termine è stato prorogato con numerosi
provvedimenti fino al 1° luglio 2003 (con
moratoria fino al 1° novembre 2003)
Š
Dopo un anno di esperienza il contribuente può
“tornare indietro” al biglietto manuale SIAE …
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
42
Fino a quando ?
… in attesa che il il sistema possa
raggiungere la completa funzionalità sotto
l’aspetto tecnico e commerciale e,
comunque, per i due anni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
(fino al 2 aprile 2007)
Il Ministero dell’Economia e delle finanze
vigilerà sull’attuazione delle relative
disposizioni di legge, sentite la SIAE e le
associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.”
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
43
SI spettacolo, NO intrattenimento
‰ La possibilità di optare per il biglietto
SIAE è data alle sole attività di
spettacolo (cinema, sport, musica dal
vivo, teatro, mostre e fiere)
‰ Per le attività di intrattenimento
(musica non dal vivo, giochi, bowling,
go-kart) resta quindi fermo l’obbligo di
emissione del “titolo di accesso” con il
misuratore fiscale
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
44
Circolare Ag. Entrate del 9.8.05, n. 37/E
‰
Per manifestare l’opzione occorre inviare alla
SIAE un apposito modulo di richiesta (?) (mod.
sieta 10)
‰ Al modulo deve essere allegato un elenco
contenente le disfunzioni tecniche e
commerciali lamentate (mod. sieta 11)
‰ Quindi può optare solo chi lamenta
disfunzioni, e la cui “richiesta” venga
“accettata” (?)
‰ Opzione in dichiarazione annuale IVA (?)
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
45
Eccezione per Spettacolo – Partite di calcio
(DM 6.6.05)
‰ sicurezza negli stadi con capienza superiore a
10.000 spettatori
‰ gli esercenti devono munirsi di un sistema di
bigliettazione automatico
‰ norme di sicurezza particolari (biglietto
nominativo, gestione di white list e black list,
tornelli per controllo accessi, ecc.)
‰ modifiche ai sistemi comunque da apportare
con approvazione SIAE e procedura presso
Agenzia entrate
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
46
DISPOSIZIONI PER LE
P.M.I.
AGEVOLAZIONI
E
OPPORTUNITA’
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
47
Incentivi alle PMI
Due diverse tipologie di
Premio di concentrazione alle
microimprese o piccole imprese che si
concentrano mantenendosi all’interno dei
parametri PMI:
Š Premio pari al 50 % delle spese per studi e
consulenze sostenute per la concentrazione
(D.L. n. 35/2005, art. 9, c.1, conv. L. 14.5.05 n. 80)
Š Premio pari al 10 % di un importo risultante da
una elaborazione dei valori della produzione
netta, ai fini IRAP, delle imprese concentrate
(D.L. n. 106/2005, art. 2, conv. L. 31.7.05 n. 156)
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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Premio di concentrazione
(DL n. 106/2005, art. 2)
Impresa A
Impresa B
Impresa C
Impresa D
Impresa
risultante o concentrataria
Premio di concentrazione
ottobre 2005
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49
Premio di concentrazione
(DL n.106/2005, art. 2)
“micro” o “piccole” imprese
- Microimpresa
- Piccola impresa
- Media impresa
Premio di concentrazione
ottobre 2005
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50
PMI – Piccola e media impresa
Parametri di definizione – Raccomandazione della
Commissione Europea n. 1422 del 6 maggio 2003
Dipendenti
P.M.I.
medie
dimensioni
piccole
dimensioni
prima dal
prima dal
2005
2005
inferiore
inferiore
a 250 a 250
inferiore
a
inferiore
50 a
50
microimpresa inferiore inferiore
ridottissime
a
10 a
10
dimensioni
ottobre 2005
Fatturato o
Tot. bilancio
prima dal
2005
fino a
40
milioni
fino a
50
milioni
fino a
27
milioni
fino a
7
milioni
fino a
10
milioni
fino a
fino a
5 milioni 10
milioni
---
fino a
2 milioni
Dr. Francesco Scopacasa
---
fino a
43
milioni
fino a
2 milioni
51
PMI – Piccola e media impresa
Decreto del MAP – Ministero Attività Produttive
del 18 aprile 2005 (in GU n. 238 del 12 ottobre 2005)
Š Necessità della presenza di entrambi i
requisiti (dipendenti e fatturato)
Š Dipendenti a tempo determinato o indeterminato,
iscritti al libro paga o matricola, con rapporto di
dipendenza
Š Fatturato (voce A1 del conto economico come da
Codice civile); in alternativa, il dato di
(totale dell’attivo patrimoniale)
bilancio
Š Criteri specifici per collegate o controllate
(definizione di impresa autonoma, controllata,
collegata)
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
52
Premio di concentrazione
(DL n. 106/2005, art. 2)
Concentrazione (?)
o
Aggregazione (?)
Art. 9, c. 1 bis del DL 35/2005 – Vale ancora (?)
- costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione
di più imprese mediante fusione (?!)
- ulteriori forme che favoriscano la
crescita dimensionale delle imprese
Fusione propria
Conferimento d’azienda
Fusione per incorporazione
Consorzio
ottobre 2005
Joint - venture
ATI – Ass, temporanea Imp.
RTI – Raggr, temp. Imprese
Dr. Francesco Scopacasa
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?
Premio di concentrazione
(DL n. 35/2005, art. 9, c. 2 e DL n. 106/2005, art. 2, c. 6)
Condizione
Il contributo NON compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359
del Codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona
fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni
detenute dai familiari di cui all’art. 5 del Testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.86 n.
917 e successive modificazioni.
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Premio di concentrazione
(DL n. 106/2005, art. 2)
Ulteriori condizioni
Š Ultimazione della concentrazione agli effetti
civili entro 24 mesi dalla data di approvazione della
Commissione europea (art. 88, par. 3, Trattato CEE)
Š Attività omogenee svolte da tutte le imprese
concentrate nei due anni precedenti la data di ultimazione
della concentrazione
Š Residenza delle imprese nella UE (Unione Europea) o
nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Š Durata almeno triennale della concentrazione
ottobre 2005
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Trattato istitutivo della CEE del 25.3.1957
L. 14.10.57 n. 1203, art. 88 [ex 93], par. 3
Alla Commissione sono comunicati, in tempo
utile perché presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Se ritiene che un progetto non sia compatibile
con il mercato comune a norma dell’art. 92
[oggi, 87], la Commissione inizia senza indugio
la procedura prevista dal paragrafo precedente.
Lo Stato membro interessato non può dare
esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.
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Trattato istitutivo della CEE del 25.3.1957
Aiuti incompatibili art. 87 [ex 92], par. 1
Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Procedura art. 88 [ex 93], par. 2
- La Commissione fissa allo Stato membro un termine
per sopprimere o modificare l’aiuto incompatibile;
- In mancanza, ricorso alla Corte di Giustizia;
- Possibilità per lo Stato membro di richiedere una deroga
speciale al Consiglio Europeo;
- Se il Consiglio non delibera entro tre mesi, la
Commissione procede.
ottobre 2005
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Premio di concentrazione
(DL n. 106/2005, art. 2)
Modalità di erogazione
Š Credito d’imposta
Š Da utilizzare in compensazione (no rimborso)
Š Istanza telematica all’Agenzia delle entrate (Centro
Operativo di Pescara)
Š Apposito modello (da approvare dall’Ag. entrate)
Š Esame in ordine cronologico (delle domande)
Š A partire dall’esercizio nel quale interviene l’
approvazione della Commissione Europea, (art. 88 T. CEE)
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Premio di concentrazione
Modalità di calcolo (DL n. 106/2005, art. 2)
VPN = Valore della produzione netta (dalla Dichiarazione IRAP del
Secondo periodo precedente l’ultimazione della concentrazione)
A
B
C
D
100 + 80 + 50 + 30
=
(si sottrae il valore più alto)
Differenza
Credito d’imposta (10% di 160)
ottobre 2005
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Somma
260 +
100 160 +
16
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Dr. Francesco Scopacasa
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Premio di concentrazione
Limiti di tempo e di importo (DL n. 106/2005, art. 2)
Anno
Fondo/anno
2005
120
milioni €
2006
242
milioni €
2007
122
milioni €
‰ Esame delle domande in ordine cronologico
di presentazione
‰ Accettazione o diniego entro 30 giorni per
‰ Carenza dei presupposti di diritto
‰ Esaurimento dei fondi stanziati
ottobre 2005
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Premio di concentrazione
Relazione tecnica
(DL n. 106/2005, art. 2)
Imprese beneficiarie in teoria:
17.450
Base IRAP media dichiarata:
115.400
(Dalla Relazione tecnica che
accompagna il DDL di conversione
Atto del Senato 17.6.05 n. 3500)
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PROGETTO
PERSONAL COMPUTER
AI
GIOVANI
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Fornitura agevolata di PC a:
Š Studenti universitari
ƒ che usufruiscono di esenzione da tasse e contributi universitari
ƒ 200 euro di contributo / 10 milioni di fondo nell’anno 2005
ƒ Modalità di erogazione da stabilire con decreto ministeriale (?)
(art. 2 bis, DL 115/05, conv. L. 17.8.05 n. 168)
Š Giovani nati nell’anno 1989 (16 anni nel 2005)
ƒ hanno ricevuto lettera con PIN dalla Presidenza del Cons Min
ƒ acquistano PC qualsiasi prezzo e marca, configurazione con
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
contenuti minimi (BU, HDU, CD/DVD, modem, ecc.)
nuovo, con garanzia, acquistato dal 28.9.05 al 28.9.06
175 euro di riduzione prezzo su importo netto, IVA inclusa
esibizione lettera/PIN, codice fiscale e carta identità
il rivenditore, se aderisce, compila un foglio elettronico in Internet
con i propri estremi, riporta gli estremi dello scontrino emesso ed
ottiene il rimborso della riduzione di prezzo praticata al cliente
(DM 4 agosto 2005 in GU 27.9.05 n. 229)
ottobre 2005
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COMUNICAZIONE
TELEMATICA DELLE
COMUNICAZIONI DI
INTENTO
RICEVUTE DAI CLIENTI
ESPORTATORI ABITUALI
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ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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INDICAZIONE
DELLA
PARTITA IVA
NELLE FATTURE,
DICHIARAZIONI, ECC.
E NELL’EVENTUALE
SITO WEB
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DPR 26.10.72, n. 633 - IVA
Art. 35 - Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
(…) L'ufficio attribuisce al contribuente un numero
di partita I.V.A. (…) che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito
web e in ogni altro documento ove richiesto. (…)
Dalla dichiarazione di inizio attività devono
risultare:
(…)
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
(…)
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2006
2005
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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Legge Finanziaria “allargata”
‰ Disegno di Legge (DDL)
Finanziaria 2006
approvato dal Consiglio dei Ministri il 29.9.05
‰ Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203,
convertito in Legge ………. (“collegato”)
Misure di contrasto all’evasione fiscale, nonché altri
interventi urgenti di carattere finanziario
‰ Decreto Legge ………….. (“correttivo”)
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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Legge Finanziaria 2006
‰ DETRAZIONE IVA SU AUTOVEICOLI:
AUMENTA DAL 10 % AL 15 %
Resta indetraibile l’IVA pagata su carburanti, lubrificanti,
pedaggi autostradali, spese di gestione, manutenzione,
riparazione
‰ PROROGA AL 31.12.06 IVA AGEVOLATA per
recupero patrimonio edilizio
‰ RISCOSSIONE (da Concessionari a Riscossione SpA)
‰ BANCA DEL SUD (Banca del Mezzogiorno)
‰ DISTRETTI produttivi (tassazione di gruppo,
concordato preventivo …)
‰ CONCORDATO DI MASSA (?)
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Legge Finanziaria 2006
‰ APPARECCHI DA GIOCO
* Riduzione del PREU dal 13,5 al 12 %
* collegamento on-line con AAMS (L. 311/2005)
* controllo a distanza del software (L. 311/2005)
‰ STUDI DI SETTORE … (?)
* sono adeguati ?
* manutenzione ?
* regola del “2 x 3”, “intervallo di confidenza” …
‰ MISURATORI FISCALI ……… (?)
* a quando il collegamento on-line ?
* spettacoli e GDO ?
* a quando un Testo Unico sulla certificazione ?
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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Arrivederci, ed auguri di buon lavoro
ottobre 2005
Dr. Francesco Scopacasa
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Misuratori fiscali