RECLAMO E MEDIAZIONE
NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Convegno
La manovra economico-finanziaria 2011: principali novità
introdotte in ambito tributario
Arthotel & Park Lecce
Via G. De Chirico, 1 Lecce
7 novembre 2011
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ATTI RECLAMABILI
L’art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 inserisce nel corpo normativo
dedicato al processo tributario (d. lgs. n. 546/1992) l’art. 17-bis il quale
disciplina due istituti assolutamente sconosciuti, fino ad oggi, al diritto
processuale tributario: il reclamo e la mediazione.
ATTI RECLAMABILI:
• atti notificati a decorrere dal 1° aprile
2012
• di valore non superiore a 20.000 €
N.B.: per valore della lite si intende
l’importo del tributo al netto di interessi e
sanzioni irrogate con l’atto impugnato o la
somma delle sanzioni se la controversia
riguarda l’irrogazione di esse.
• emessi dall’Agenzia delle Entrate
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DISTINZIONE TRA RECLAMO E MEDIAZIONE
Il contribuente può:
1. Proporre solo reclamo;
2. Proporre reclamo e formulare una proposta di mediazione
RECLAMO: è l’ atto rivolto all’AE attraverso il
quale il contribuente chiede un riesame del
provvedimento emesso dalla stessa Agenzia (il
reclamo è atto necessariamente prodromico
rispetto al ricorso)
MEDIAZIONE: Con la proposta di mediazione il contribuente
prospetta all’organo destinatario del reclamo una
rideterminazione dell’ammontare dell’imposta contenente una
reciproca rinuncia alle rispettive richieste del contribuente e
dell’Amministrazione finanziaria (essa è atto facoltativo e può
essere contenuta nello stesso atto di reclamo oppure essere
presentata in un momento successivo)
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PROCEDURA DI RECLAMO
•
Il reclamo deve essere proposto alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che
ha emesso l’atto prima della proposizione del ricorso in C.T.P (a pena di
inammissibilità di quest’ultimo)
•
La Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto provvede attraverso
apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti
reclamabili
• L’A.E. può:
• accogliere il reclamo (la procedura si chiude con la sola fase amministrativa)
• accogliere parzialmente il reclamo (il contribuente può proseguire con la fase processuale
per la parte non accolta);
• non accogliere il reclamo (si apre la fase processuale);
•non accogliere il reclamo e formulare proposta di mediazione (se il contribuente accetta la
proposta di mediazione la procedura si chiude con la sola fase amministrativa)
• Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia
stata conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso.
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PROCEDURA DI RECLAMO NON CONCLUSASI ENTRO
90 GIORNI
L’attivazione della procedura di reclamo preclude l’accesso alla conciliazione
giudiziale a prescindere dall’esito della procedura de qua
Se l’atto di accoglimento del reclamo viene notificato alla scadenza dei 90
giorni dalla proposizione del reclamo E’ POSSIBILE CHIUDERE LA
PROCEDURA
Se il contribuente è gia costituito
in giudizio può chiedere C.M.C.
Se il contribuente non si è ancora
costituito in giudizio non avrà interesse a
farlo (manca l’interesse ad agire)
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PROCEDURA DI RECLAMO E MEDIAZIONE
Il contribuente ha facoltà di formulare la mediazione con
reclamo (completa della rideterminazione dell’ammontare
della pretesa).
L’AE accoglie il reclamo
contenente la richiesta di
mediazione
Si chiude la fase
amministrativa
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L’AE non accoglie il reclamo
contenente la richiesta di
mediazione
L’AE ha facoltà di
presentare
proposta di
mediazione (c.d.
controproposta di
mediazione)
Il
contribuente
accetta (si chiude la
procedura con la sola
fase amministrativa)
Il contribuente non
accetta (si apre la
fase processuale)
FASE PROCESSUALE (EVENTUALE)
Si apre se la procedura di reclamo mediazione non ha
buon esito
•DECORSI 90 GIORNI SENZA CHE IL
RECLAMO SIA STATO ACCOLTO
1. Il reclamo produce gli stessi
effetti del ricorso
•DECORSI 90 GIORNI SENZA CHE SI SIA
CONCLUSA LA MEDIAZIONE
2. Dalla scadenza del termine di 90
giorni decorrono i termini per
la costituzione in giudizio per il
reclamante e per l’Ufficio
•RIGETTO ESPRESSO DEL RECLAMO
DA PARTE DELL’AE
Dalla data di notifica del
provvedimento di rigetto o di
accoglimento
parziale
del
reclamo, decorre il termine per
la costituzione in giudizio del
ricorrente
•ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL
RECLAMO
N.B.: In sede di costituzione in giudizio il contribuente deve depositare un’altra copia
della documentazione già depositata in sede di reclamo. Egli può produrre
documentazione nuova non allegata nella fase amministrativa
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RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E
SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE
In esso devono essere evidenziate tutte le eccezioni
sia di diritto sia di merito che si intendono sollevare
con riferimento al provvedimento notificato e deve
essere cristallizzato il petitum
Il
reclamo
costituisce
condizione
di
ammissibilità
del
ricorso
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Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato
l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata
conclusa la mediazione, il reclamo produce gli
effetti del ricorso (art. 17-bis, comma 9)
La necessità che il reclamo contenga tutti i motivi,
atteso che per fictio iuris, è suscettibile di
trasformarsi in ricorso, emerge dalla recente
sentenza della Corte di Cassazione n. 12442
dell’8/06/2011 ha stabilito che non si può
contestare attraverso motivi aggiunti la
decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal
potere di accertamento dovendo necessariamente
tale vizio essere evidenziato in sede di ricorso
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E
SUCCESSIVA FASE PROCESSUALE
Dal 1° aprile 2012, il contribuente che intenda
contestare “vizi formali” dell’atto impositivo
(tardivo esercizio del potere di accertamento,
sottoscrizione, motivazione, decadenza dal potere
di
accertamento,
competenza
dell’organo
emanante)
I vizi
non
possono essere
integrati in sede
processuale
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Il reclamo produce gli
effetti del ricorso, con la
sola
conseguente
costituzione in giudizio
entro 30 giorni dalla
chiusura
della
procedura di reclamo.
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI
RECLAMO E SUCCESSIVA FASE
PROCESSUALE
SE L’A.E.
ACCOGLIE
RECLAMO
NON
IL
SE L’A.F. NON
ACCETTA LA
PROPOSTA DI
MEDIAZIONE
DEL
CONTRIBUENTE
Il
reclamante-ricorrente
dovrà
contestare
il
“silenzio-rifiuto” dell’ente
impositore
o
il
provvedimento espresso di
rigetto
del
reclamo
adducendo contestazioni
concernenti specificamente
l’attività amministrativa di
gestione del reclamo.
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TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL
RICORRENTE/RESISTENTE
a) SILENZIO DELL’AF SULL’ATTO DI RECLAMO O MANCATO
ESAURIMENTO DELLA MEDIAZIONE IN 90 GIORNI: i termini per la
costituzione in giudizio decorrono dal 90° giorno dalla presentazione del reclamo
b) RIGETTO ESPRESSO NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE PRIMA DEI 90
GIORNI: i termini per la costituzione in giudizio decorrono dalla data di
ricevimento del provvedimento negatorio
c) ACCOGLIMENTO PARZIALE PRIMA DEI 90 GIORNI:i termini per la
costituzione in giudizio decorrono dalla data di ricevimento del provvedimento
negatorio
È importante rispettare i termini processuali perché non si ritiene che il
mancato esaurimento della procedura di reclamo in 90 giorni possa
comportare uno slittamento in avanti dei termini per la costituzione in
giudizio.
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OBBLIGO DI ASSISTENZA TECNICA
Per le controversie di valore
superiore a 2.582,28 €
In materia di difetto di assistenza
tecnica nel caso di controversie di
valore superiore a 2.582,28 €
Se la parte sottoscrive personalmente il ricorso nonostante il
valore della lite ecceda l’importo di 2.582,28 €, l’inammissibilità
dello stesso (prevista ex art. 18, comma 4) scatta solo a seguito di
ordine del giudice ineseguito nei termini fissati (Corte cost. n.
189/2000 e Corte di Cassazione, SS.UU., n. 22601/2004. )
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SANZIONI
E’ PREVISTA UNA SPECIFICA SANZIONE
PROCESSUALE: IN AGGIUNTA ALLE SPESE DI
GIUDIZIO LA PARTE SOCCOMBENTE E’
CONDANNATA A RIMBORSARE IL 50% DELLE
SPESE DI GIUDIZIO A TITOLO DI RIMBORSO
DELLE
SPESE
SOSTENUTE
PER
IL
PROCEDIMENTO CONCILIATIVO
LA C.T. PUO’ DISPORRE- FUORI DAI CASI DI SOCCOMBENZA
RECIPROCA- LA COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE
DELLE SPESE TRA LE PARTI SE “RICORRONO GIUSTI
MOTIVI,
ESPLICITAMENTE
INDICATI
NELLA
MOTIVAZIONE, CHE HANNO INDOTTO LA PARTE
SOCCOMBENTE
A
DISATTENDERE
LA
PROPRIA
MEDIAZIONE”.
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