DR01
Foglio Informativo
DEPOSITO A RISPARMIO
in ottemperanza alle “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”
(D.Lgs.n.385 del 1/9/1993 - delibera CICR del 4/3/2003 e successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia)
Decorrenza: dal 01 gennaio 2016
A cura di
Ufficio Ispettorato / Compliance
Foglio Informativo
DEPOSITO A RISPARMIO
Foglio Informativo relativo al
DEPOSITO A RISPARMIO
Informazioni sulla Banca
CEREABANCA1897
Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Email:
[email protected]
Email certif.:
[email protected]
Sito internet: www.cereabanca1897.it
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2416.60
Cod. ABI: 08481.4
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A162374
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00326500238
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sede legale e amministrativa:
37053 CEREA (VR) - Via Paride da Cerea, 30
tel. 0442/80100 – fax 0442/80770
Codice fiscale e P.IVA: 00326500238
Che cos’è il Deposito a Risparmio
Con il contratto di deposito a risparmio il Cliente
consegna alla Banca somme di denaro perché le
custodisca.
Il deposito a risparmio è una forma di deposito
particolarmente indicata per le persone che svolgono un
numero limitato di movimenti e che non hanno necessità
di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:


in forma libera, in tal caso il Cliente può effettuare
depositi e prelievi in qualsiasi momento;

in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono
sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili
solo alla scadenza o, comunque, non prima del
termine di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio,
che può essere nominativo o al portatore.
Libretti nominativi
Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la
persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono
essere effettuate solo dall’intestatario o da un suo
delegato. Il saldo del libretto nominativo può essere di
qualunque importo. Il libretto nominativo è compreso tra i
depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite
del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.
Libretti al portatore
Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il
possessore del libretto, anche se questo è intestato ad
una persona diversa. Qualunque possessore del libretto al
portatore può effettuare operazioni. Il libretto al portatore è
escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperativo.
In base alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007,
art. 49 – modificato dal D.L. n.201/2011):

i libretti di deposito al portatore non potranno
avere un saldo pari o superiore a Euro
1.000,00;

il trasferimento di libretti al portatore il cui
saldo complessivo sia pari o superiore a Euro
3.000,00 è consentito solo per il tramite di
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
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Deposito a Risparmio
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
Banche, Poste Italiane Spa e istituti di moneta
elettronica (le eventuali infrazioni sono punite con
una sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
dell’importo trasferito);
in caso di trasferimento di un libretto al
portatore
ad
un
altro
soggetto,
indipendentemente dal saldo, il cedente deve
comunicare alla Banca emittente, entro 30 giorni,
i dati identificativi del cessionario, l’accettazione
di questi e la data del trasferimento (le eventuali
infrazioni sono punite con un sanzione pecuniaria
dal 10% al 20% del saldo del libretto, la quale
non può comunque essere inferiore nel minimo
all’importo di € 3.000,00. Per le violazioni che
riguardano libretti al portatore con saldo inferiore
a € 3.000,00 la sanzione è pari al saldo del
libretto stesso).
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:




la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle
condizioni economiche (tasso di interesse,
commissioni e spese), ove contrattualmente
previsto e comunque in presenza di un
giustificato motivo;
la variabilità del tasso di cambio, qualora il
deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari
USA o yen giapponesi);
il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la
Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente le
disponibilità risultanti dal deposito. Per questa
ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia
denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun
depositante una copertura fino a 100.000,00
euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla
tutela del sistema di garanzia;
utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al
portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione,
con conseguente possibilità di prelievo del saldo
da parte di persona che appare legittimo titolare
del libretto; pertanto va osservata la massima
attenzione nella custodia del libretto.
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
04 gennaio 2016
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Matteo Ferracin
01 gennaio 2016
Foglio Informativo
DEPOSITO A RISPARMIO
Caratteristiche economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso annuo minimo creditore (al lordo della ritenuta fiscale nella misura di
legge attualmente in vigore e attualmente pari al 26%)
Depositi a risp.
libero
Depositi a risp.
vincolato
(12 mesi)
0,00%
0,00%
PERIODICITA’ CAPITALIZZAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO INTERESSI
Depositi a risp. Depositi a risp.
libero
vincolato (12 mesi)
Annuale al 31/12
Capitalizzazione degli interessi creditori
La determinazione degli interessi creditori, eseguita con riferimento alla durata
dell’anno civile (365 gg.), avviene secondo la seguente formula:
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 × 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 × 𝑛. 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖
36.500
IMPOSTA DI BOLLO
Euro
Imposta di bollo su rendiconto su base annua nella misura prevista dalla legge
€ 34,20
Imposta attualmente in vigore per persone fisiche1
€ 100,00
Imposta attualmente in vigore per persone giuridiche
Depositi a risp.
libero
Depositi a risp.
vincolato
(12 mesi)
€ 10,00
€ 10,00
Spese per estinzione libretto
€ 0,00
€ 0,00
Penale percentuale per estinzione anticipata
0,00%
0,00%
Spese fisse annuali di gestione e tenuta libretto
€ 5,00
€ 5,00
Spese per comunicazioni (comprese quelle ex artt.118 e 119 D.Lgs. n.385/93)
€ 0,00
€ 0,00
Spese per informativa precontrattuale (ex art.116 D.Lgs. n.385/93)
€ 0,00
€ 0,00
Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo foglio)
€ 6,00
€ 6,00
Spese variabili per singola operazione (n.12 operazioni gratuite)
€ 1,50
€ 1,50
SPESE E COMMISSIONI
Spese per rinnovo (sostituzione-duplicazione) del libretto
Nel caso in cui le spese fisse annue siano superiori agli interessi maturati nulla sarà dovuto dal cliente alla Banca e
dalla Banca al cliente.
Depositi a risp.
libero
VALUTE SU OPERAZIONI
Giorno versamento
Valuta su versamento contante
Giorno prelevamento
Valuta su prelevamento contante
Non consentito
Versamento assegni
1
Depositi a risp.
vincolato
(12 mesi)
Si rimandano al foglio informativo “ Imposte applicate alla clientela secondo normativa pro tempore vigente” le specifiche di applicazione dell’imposta.
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
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Deposito a Risparmio
D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
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Matteo Ferracin
01 gennaio 2016
Foglio Informativo
DEPOSITO A RISPARMIO
Recesso e Reclami
Recesso dal contratto.
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare
il
sito
www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
chiedere alla Banca;
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento,
senza penalità e senza spese di chiusura, dandone
comunicazione alla Banca, anche verbale, con preavviso
di almeno 1 giorno. Allo stesso modo anche la Banca può
recedere in qualsiasi momento, sempre con preavviso di
almeno 1 giorno e con le stesse modalità di
comunicazione sopra indicate.
Nel caso di deposito a risparmio vincolato, il Cliente dovrà
corrispondere alla Banca l’eventuale commissione per
l’estinzione anticipata.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto.
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge
una controversia con la Banca, il Cliente può
attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con la Banca, grazie all’assistenza di
un conciliatore indipendente. Per questo
servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia),
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure
54,
tel.
06.674821,
sito
internet
www.conciliatorebancario.it.
N°5 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente.
Reclami - Organi e procedure di composizione
stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Recapito:
CereaBanca 1897 Credito Cooperativo s.c.
Via Paride da Cerea n. 30 – 37053 Cerea (VR)
Tel. 0442/80100 - Fax 0442/80770
E-mail:
[email protected]
Sito internet:
www.cereabanca1897.it
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta
entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
a:
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è
già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi
al
giudizio
sopra
indicati
–
deve
preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura
di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del presente contratto,
di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal
“Conciliatore Bancario Finanziario” purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale.
Legenda
Periodicità di
degli interessi
capitalizzazione
Spesa singola operazione
prelevamento / versamento
di
Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese
di tenuta del deposito.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione di prelevamento /
versamento oltre quelle eventualmente comprese nelle spese fisse annue.
Spese fisse annuali di tenuta
libretto
Spese fisse applicate annualmente per la tenuta del libretto.
Valuta
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Tasso creditore
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi
creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Spese di liquidazione
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e
spese.
Oggetto:
Area Tematica:
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D.Lgs n.385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003 e
successive Disposizioni e Provvedimenti della Banca d’Italia
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