REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI TIROCINIO
PRE-LAUREAM
PER IL
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
PSICOLOGIA SCOLASTICA E DELL’EDUCAZIONE
NOTA INTRODUTTIVA SU TIROCINIO
Articolo 1 – Obbligo e diritto al Tirocinio
Gli studenti regolarmente iscritti alla Laurea S in PSE , sono tenuti a svolgere attività di
tirocinio così come previsto dalla Tab. VV (G.U. 28/6/96) e dal Decreto Ministeriale per la
determinazione delle classi di laurea (G.U. 19/1000), attività di Tirocinio.
Articolo 2 – Finalità del Tirocinio
L’obiettivo del tirocinio è elaborare esperienze di apprendimento in contesti lavorativi nei
quali abitualmente operano le figure professionali corrispondenti ai curricula previsti dal
Manifesto degli Studi.
Tali esperienze sono prerequisito per l’ammissione all’Esame di Stato , a norma de
L’art.VV del D.P.R. 328/01.
Articolo 3 – Durata del Tirocinio
Per il conseguimento della Laurea di II livello in Psicologia (58S) sono richieste 250 ore di
tirocinio che consentono l’acquisizione di 18 CFU: che si sommano alle 250 ore ore di tirocinio
corrispondenti a 12 CFU svolto nella laurea in STP di questa Facoltà. I laureati di I livello,
provenienti da Classi diverse da Scienze e tecniche psicologiche (34), o da qualsiasi altro corso di
laurea anche della classe 34 che non prevedeva lo svolgimento di 250 ore di tirocinio sono
comunque tenuti a svolgere attività di tirocinio per complessive 500 ore corrispondenti a 30 CFU.
Articolo 4 Criteri di validità e Incompatibilità
L’iscrizione ad un Corso di laurea di II livello in Psicologia (58S) è incompatibile con il
contemporaneo svolgimento di un tirocinio post-laurea ai fini dell’iscrizione alla sezione B dell’OP.
o Qualora vi sia un intervallo almeno di 3 mesi tra il conseguimento della Laurea di I
livello e l’iscrizione al Corso di laurea di II livello (Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche -34- a febbraio o ad aprile ed inizio dei corsi di II livello ad ottobre) lo
studente potrà svolgere attività di tirocinio post-laurea nei termini di cui sopra (3
mesi immediatamente successivi alla laurea), chiedendo poi alla Facoltà il
riconoscimento del tirocinio post-laurea come tirocinio valido ai fini del
conseguimento della laurea II livello. Tale tirocinio potrà essere, a seconda del
tempo disponibile, di 125 o di 250 ore. Nel primo caso (125 ore), altre 125 ore di
tirocinio dovranno essere svolte nel I semestre del Corso di laurea specialistica, al
fine di soddisfare il requisito della continuità delle 250 ore. Nel secondo caso (250
ore) lo studente avrà completato le 500 ore di tirocinio da svolgersi durante il Corso
di laurea e il Corso di laurea specialistica.
o Questo tirocinio non è valido al fine di sostenere l’Esame di stato per ottenere
l’iscrizione alla sezione B dell’OP, ma è valido al fine di sostenere l’esame di stato
per ottenere l’iscrizione alla sezione A dell’OP, dopo lo svolgimento del tirocinio
post-laurea specialistica (500 ore).
Articolo 5 – Enti Ospitanti
Il tirocinio può essere svolto presso:
5.1 Dipartimenti ed Istituti Universitari
a) Università di Milano-Bicocca
b) altre Università italiane
c) Università estere.
5.2 Strutture Pubbliche o Private sotto supervisione di docenti o ricercatori afferenti
al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca
Riguarda quelle realtà in cui si svolgono attività rilevanti per la professione di
psicologo, ma in cui non vi sia uno psicologo in organico (dipendente o a regime di
consulenza stabile o continuativa) iscritto all’albo da almeno due anni.
5.3 Aziende Sanitarie Ospedaliere (A.S.O.) e Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.)
Il tirocinio presso A.S.O. o A.S.L. è possibile purché vi siano in organico
(dipendente o a regime di consulenza stabile o continuativa) Psicologi regolarmente
iscritti all’Albo da almeno due anni. In caso contrario resta valido quanto indicato al
punto 5.2
4.4 Enti pubblici (Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici assistenziali, centri di
orientamento scolastico-professionale)
Si richiede la presenza di uno Psicologo (dipendente o a regime di consulenza stabile o
continuativa), iscritto all’Albo da almeno due anni. In caso contrario resta valido
quanto indicato al punto 5.2
4.5 Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Si richiede la presenza di uno Psicologo (dipendente o a regime di consulenza stabile o
continuativa) iscritto all’Albo da almeno due anni. n caso contrario resta valido
quanto indicato al punto 5.2
4.6 Altri Enti privati.
Per gli Enti privati si richiede, per effetto dell’applicazione dell’ art.3 comma A del
Regolamento dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, che la struttura sia funzionante da
almeno cinque anni ed abbia in organico almeno uno psicologo (dipendente o a regime
di consulenza stabile e continuativa) iscritto all’Albo degli Psicologi da almeno due
anni.
Articolo 6 – Convenzioni con le Sedi di Tirocinio
Il rapporto tra l’Università e le organizzazioni all’interno delle quali, o in collegamento
con le quali, si svolgono le attività di Tirocinio è regolato dalle apposite convenzioni, come
previsto dal D.L. 25/3/98 n. 142.
Articolo 7 – Struttura organizzativa del Tirocinio
Il tipo e le modalità di partecipazione sono definite dalla Commissione Tirocini di cui all’
art.8, sentita la Commissione mista Facoltà-Ordine.
Articolo 8– Procedura di avvio del Tirocinio – Richiesta di Tirocinio
La domanda di tirocinio viene avanzata dallo studente. Lo studente può optare tra due
percorsi possibili:
a) afferire alle possibilità di tirocinio previste dal programma didattico della
Facoltà;
b) presentare un autonomo progetto di tirocinio. All’atto della domanda lo
studente deve:
indicare la struttura presso la quale intende svolgere il tirocinio. Se la
struttura indicata non è compresa tra quelle già accreditate dalla Facoltà, la
proposta dello studente verrà esaminata ai fini di un eventuale
accreditamento.
indicare il programma di tirocinio;
indicare il nominativo del tutor
Articolo 9 – Commissione Tirocini
Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente una Commissione Tirocini, in cui sono
rappresentati i diversi curricola, a cui demanda lo studio dell’organizzazione dei tirocini,
in particolare: il vaglio preliminare delle proposte di tirocinio, l’individuazione delle
strutture disponibili, sentita la Commissione mista Facoltà-Ordine, la programmazione
delle attività di orientamento e sostegno, l’analisi delle domande di esonero parziale del
tirocinio la valutazione delle attività di tirocinio degli studenti.
Articolo 10 – Tutori di Tirocinio
Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente i Referenti di orientamento per le attività di
sostegno del tirocinio. I Referenti collaborano alle attività pianificate dalla Commissione
Tirocini e all’orientamento degli studenti.
Articolo 11 – Libretto di Tirocinio
I Tutor di tirocinio nelle sedi esterne o i docenti della facoltà sono tenuti a firmare il
Libretto di tirocinio compilato dallo studente, in cui verranno indicate le tipologie e le ore
di attività svolte.
Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del
tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla
Segreteria Studenti della Facoltà. Il ltirocinante riconsegnerà al termine del tirocinio il
libretto, debitamente compilato e controfirmato dai Responsabili del tirocinio, alla
Segreteria, entro i termini previsti.
Articolo 12 – Domanda di Tirocinio
Gli studenti per svolgere attività di Tirocinio sono tenuti a presentare una apposita
Domanda: i termini e le modalità di presentazione della stessa sono stabiliti dal Consiglio
di Facoltà e vengono riportati annualmente sulla Guida dello Studente.
Articolo 13 – Esonero Parziale dal Tirocinio
Gli studenti in grado di certificare, per precedenti o attuali esperienze formative o
professionali, il possesso di una sufficiente esperienza negli ambiti professionali nei quali
abitualmente operano le figure professionali corrispondenti ai curricola previsti dal
Manifesto agli Studi possono richiedere l’esonero parziale dalle attività di tirocinio,
tramite specifica domanda alla Commissione Tirocini. L’esito della valutazione delle
domande di esonero da parte della Commissione Tirocini verrà reso noto in tempo utile.
Articolo 14 – Obblighi dello Studente
Lo studente è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di
tirocinio, rispettare le norme previste dalla convenzione e dal progetto formativo e di
orientamento, redigere un elaborato conclusivo scritto di cui all’art. 14.
Articolo 15– Elaborato scritto sull’esperienza di Tirocinio
Al termine delle attività di tirocinio, gli studenti sono tenuti a redigere un elaborato scritto
sull’esperienza di tirocinio o sulle esperienze che hanno consentito l’esonero parziale o
totale dalle attività di tirocinio. L’elaborato dovrà essere redatto secondo le indicazione
della Commissione Tirocini e da questa valutato.
Articolo 16 – Valutazione del Tirocinio
La valutazione finale dell’attività di Tirocinio a cura della Commissione Tirocini, verrà
effettuata a partire dall’analisi complessiva del Libretto di tirocinio, dell’elaborato scritto e
del giudizio del Tutore della struttura ospitante e del Referente di orientamento di
Tirocinio.
Articolo 17 – Sospensione del Tirocinio
L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi contemplati dalla legge e cioé per
maternità e per chiamata al servizio di leva.
Nel caso del servizio di leva l'interruzione può avvenire solo avendo completato un
semestre, in caso contrario il periodo maturato non verrà conteggiato ai fini del tirocinio.
L'interruzione per maternità verrà valutata caso per caso.
In entrambi i casi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità
richieste dalla Segreteria di Psicologia.
L'interruzione prevista per legge é al massimo di un anno solare.
In tutti i casi non previsti dalla legge, la Commissione Tirocini ha stabilito le seguenti
regole:
-
Qualora si determinassero gravi motivi, tali da ostacolare di fatto lo svolgimento
dell’attività di tirocinio, lo studente deve darne tempestivamente notizia alla
Commissione tramite circostanziata relazione. La Commissione, sentite entrambe le
parti e, nel rispetto dei criteri di obiettività e imparzialità, garantendo la massima
riservatezza, provvederà, ove possibile, alla tutela del tirocinante e all’eventuale
salvaguardia del periodo di tirocinio già effettuato.
-
Qualora il tirocinante venga allontanato dall’Ente per giustificati motivi inerenti la
sua condotta, deve darne tempestivamente notizia all’Università, riconsegnando il
Libretto di Tirocinio alla Segreteria amministrativa che provvederà
all’annullamento del periodo di tirocinio svolto. I periodi di tirocini sospesi non
possono più essere recuperati in un eventuale altro tirocinio, essendo venuta meno
la continuità prevista dalla legge.
Articolo 18 – Termini per la conclusione del Tirocinio
Le attività di Tirocinio, comprensive della valutazione, devono concludersi prima della
discussione della tesi di laurea, secondo i tempi previsti per gli esami di profitto.
Articolo 19– Carattere esclusivamente formativo del Tirocinio
Il Tirocinio non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve comunque essere sostitutivo di
manodopera aziendale né di prestazione professionale.
Articolo 20 – Certificazione dell’ attività di Tirocinio
La Segreteria Studenti, su richiesta dell’interessato, rilascerà certificazione relativa
all’attività di Tirocinio pre-lauream svolta.
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