REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PRE-LAUREAM PER IL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA SCOLASTICA E DELL’EDUCAZIONE NOTA INTRODUTTIVA SU TIROCINIO Articolo 1 – Obbligo e diritto al Tirocinio Gli studenti regolarmente iscritti alla Laurea S in PSE , sono tenuti a svolgere attività di tirocinio così come previsto dalla Tab. VV (G.U. 28/6/96) e dal Decreto Ministeriale per la determinazione delle classi di laurea (G.U. 19/1000), attività di Tirocinio. Articolo 2 – Finalità del Tirocinio L’obiettivo del tirocinio è elaborare esperienze di apprendimento in contesti lavorativi nei quali abitualmente operano le figure professionali corrispondenti ai curricula previsti dal Manifesto degli Studi. Tali esperienze sono prerequisito per l’ammissione all’Esame di Stato , a norma de L’art.VV del D.P.R. 328/01. Articolo 3 – Durata del Tirocinio Per il conseguimento della Laurea di II livello in Psicologia (58S) sono richieste 250 ore di tirocinio che consentono l’acquisizione di 18 CFU: che si sommano alle 250 ore ore di tirocinio corrispondenti a 12 CFU svolto nella laurea in STP di questa Facoltà. I laureati di I livello, provenienti da Classi diverse da Scienze e tecniche psicologiche (34), o da qualsiasi altro corso di laurea anche della classe 34 che non prevedeva lo svolgimento di 250 ore di tirocinio sono comunque tenuti a svolgere attività di tirocinio per complessive 500 ore corrispondenti a 30 CFU. Articolo 4 Criteri di validità e Incompatibilità L’iscrizione ad un Corso di laurea di II livello in Psicologia (58S) è incompatibile con il contemporaneo svolgimento di un tirocinio post-laurea ai fini dell’iscrizione alla sezione B dell’OP. o Qualora vi sia un intervallo almeno di 3 mesi tra il conseguimento della Laurea di I livello e l’iscrizione al Corso di laurea di II livello (Laurea in Scienze e tecniche psicologiche -34- a febbraio o ad aprile ed inizio dei corsi di II livello ad ottobre) lo studente potrà svolgere attività di tirocinio post-laurea nei termini di cui sopra (3 mesi immediatamente successivi alla laurea), chiedendo poi alla Facoltà il riconoscimento del tirocinio post-laurea come tirocinio valido ai fini del conseguimento della laurea II livello. Tale tirocinio potrà essere, a seconda del tempo disponibile, di 125 o di 250 ore. Nel primo caso (125 ore), altre 125 ore di tirocinio dovranno essere svolte nel I semestre del Corso di laurea specialistica, al fine di soddisfare il requisito della continuità delle 250 ore. Nel secondo caso (250 ore) lo studente avrà completato le 500 ore di tirocinio da svolgersi durante il Corso di laurea e il Corso di laurea specialistica. o Questo tirocinio non è valido al fine di sostenere l’Esame di stato per ottenere l’iscrizione alla sezione B dell’OP, ma è valido al fine di sostenere l’esame di stato per ottenere l’iscrizione alla sezione A dell’OP, dopo lo svolgimento del tirocinio post-laurea specialistica (500 ore). Articolo 5 – Enti Ospitanti Il tirocinio può essere svolto presso: 5.1 Dipartimenti ed Istituti Universitari a) Università di Milano-Bicocca b) altre Università italiane c) Università estere. 5.2 Strutture Pubbliche o Private sotto supervisione di docenti o ricercatori afferenti al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca Riguarda quelle realtà in cui si svolgono attività rilevanti per la professione di psicologo, ma in cui non vi sia uno psicologo in organico (dipendente o a regime di consulenza stabile o continuativa) iscritto all’albo da almeno due anni. 5.3 Aziende Sanitarie Ospedaliere (A.S.O.) e Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) Il tirocinio presso A.S.O. o A.S.L. è possibile purché vi siano in organico (dipendente o a regime di consulenza stabile o continuativa) Psicologi regolarmente iscritti all’Albo da almeno due anni. In caso contrario resta valido quanto indicato al punto 5.2 4.4 Enti pubblici (Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici assistenziali, centri di orientamento scolastico-professionale) Si richiede la presenza di uno Psicologo (dipendente o a regime di consulenza stabile o continuativa), iscritto all’Albo da almeno due anni. In caso contrario resta valido quanto indicato al punto 5.2 4.5 Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Si richiede la presenza di uno Psicologo (dipendente o a regime di consulenza stabile o continuativa) iscritto all’Albo da almeno due anni. n caso contrario resta valido quanto indicato al punto 5.2 4.6 Altri Enti privati. Per gli Enti privati si richiede, per effetto dell’applicazione dell’ art.3 comma A del Regolamento dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, che la struttura sia funzionante da almeno cinque anni ed abbia in organico almeno uno psicologo (dipendente o a regime di consulenza stabile e continuativa) iscritto all’Albo degli Psicologi da almeno due anni. Articolo 6 – Convenzioni con le Sedi di Tirocinio Il rapporto tra l’Università e le organizzazioni all’interno delle quali, o in collegamento con le quali, si svolgono le attività di Tirocinio è regolato dalle apposite convenzioni, come previsto dal D.L. 25/3/98 n. 142. Articolo 7 – Struttura organizzativa del Tirocinio Il tipo e le modalità di partecipazione sono definite dalla Commissione Tirocini di cui all’ art.8, sentita la Commissione mista Facoltà-Ordine. Articolo 8– Procedura di avvio del Tirocinio – Richiesta di Tirocinio La domanda di tirocinio viene avanzata dallo studente. Lo studente può optare tra due percorsi possibili: a) afferire alle possibilità di tirocinio previste dal programma didattico della Facoltà; b) presentare un autonomo progetto di tirocinio. All’atto della domanda lo studente deve: indicare la struttura presso la quale intende svolgere il tirocinio. Se la struttura indicata non è compresa tra quelle già accreditate dalla Facoltà, la proposta dello studente verrà esaminata ai fini di un eventuale accreditamento. indicare il programma di tirocinio; indicare il nominativo del tutor Articolo 9 – Commissione Tirocini Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente una Commissione Tirocini, in cui sono rappresentati i diversi curricola, a cui demanda lo studio dell’organizzazione dei tirocini, in particolare: il vaglio preliminare delle proposte di tirocinio, l’individuazione delle strutture disponibili, sentita la Commissione mista Facoltà-Ordine, la programmazione delle attività di orientamento e sostegno, l’analisi delle domande di esonero parziale del tirocinio la valutazione delle attività di tirocinio degli studenti. Articolo 10 – Tutori di Tirocinio Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente i Referenti di orientamento per le attività di sostegno del tirocinio. I Referenti collaborano alle attività pianificate dalla Commissione Tirocini e all’orientamento degli studenti. Articolo 11 – Libretto di Tirocinio I Tutor di tirocinio nelle sedi esterne o i docenti della facoltà sono tenuti a firmare il Libretto di tirocinio compilato dallo studente, in cui verranno indicate le tipologie e le ore di attività svolte. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti della Facoltà. Il ltirocinante riconsegnerà al termine del tirocinio il libretto, debitamente compilato e controfirmato dai Responsabili del tirocinio, alla Segreteria, entro i termini previsti. Articolo 12 – Domanda di Tirocinio Gli studenti per svolgere attività di Tirocinio sono tenuti a presentare una apposita Domanda: i termini e le modalità di presentazione della stessa sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà e vengono riportati annualmente sulla Guida dello Studente. Articolo 13 – Esonero Parziale dal Tirocinio Gli studenti in grado di certificare, per precedenti o attuali esperienze formative o professionali, il possesso di una sufficiente esperienza negli ambiti professionali nei quali abitualmente operano le figure professionali corrispondenti ai curricola previsti dal Manifesto agli Studi possono richiedere l’esonero parziale dalle attività di tirocinio, tramite specifica domanda alla Commissione Tirocini. L’esito della valutazione delle domande di esonero da parte della Commissione Tirocini verrà reso noto in tempo utile. Articolo 14 – Obblighi dello Studente Lo studente è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, rispettare le norme previste dalla convenzione e dal progetto formativo e di orientamento, redigere un elaborato conclusivo scritto di cui all’art. 14. Articolo 15– Elaborato scritto sull’esperienza di Tirocinio Al termine delle attività di tirocinio, gli studenti sono tenuti a redigere un elaborato scritto sull’esperienza di tirocinio o sulle esperienze che hanno consentito l’esonero parziale o totale dalle attività di tirocinio. L’elaborato dovrà essere redatto secondo le indicazione della Commissione Tirocini e da questa valutato. Articolo 16 – Valutazione del Tirocinio La valutazione finale dell’attività di Tirocinio a cura della Commissione Tirocini, verrà effettuata a partire dall’analisi complessiva del Libretto di tirocinio, dell’elaborato scritto e del giudizio del Tutore della struttura ospitante e del Referente di orientamento di Tirocinio. Articolo 17 – Sospensione del Tirocinio L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi contemplati dalla legge e cioé per maternità e per chiamata al servizio di leva. Nel caso del servizio di leva l'interruzione può avvenire solo avendo completato un semestre, in caso contrario il periodo maturato non verrà conteggiato ai fini del tirocinio. L'interruzione per maternità verrà valutata caso per caso. In entrambi i casi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità richieste dalla Segreteria di Psicologia. L'interruzione prevista per legge é al massimo di un anno solare. In tutti i casi non previsti dalla legge, la Commissione Tirocini ha stabilito le seguenti regole: - Qualora si determinassero gravi motivi, tali da ostacolare di fatto lo svolgimento dell’attività di tirocinio, lo studente deve darne tempestivamente notizia alla Commissione tramite circostanziata relazione. La Commissione, sentite entrambe le parti e, nel rispetto dei criteri di obiettività e imparzialità, garantendo la massima riservatezza, provvederà, ove possibile, alla tutela del tirocinante e all’eventuale salvaguardia del periodo di tirocinio già effettuato. - Qualora il tirocinante venga allontanato dall’Ente per giustificati motivi inerenti la sua condotta, deve darne tempestivamente notizia all’Università, riconsegnando il Libretto di Tirocinio alla Segreteria amministrativa che provvederà all’annullamento del periodo di tirocinio svolto. I periodi di tirocini sospesi non possono più essere recuperati in un eventuale altro tirocinio, essendo venuta meno la continuità prevista dalla legge. Articolo 18 – Termini per la conclusione del Tirocinio Le attività di Tirocinio, comprensive della valutazione, devono concludersi prima della discussione della tesi di laurea, secondo i tempi previsti per gli esami di profitto. Articolo 19– Carattere esclusivamente formativo del Tirocinio Il Tirocinio non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve comunque essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Articolo 20 – Certificazione dell’ attività di Tirocinio La Segreteria Studenti, su richiesta dell’interessato, rilascerà certificazione relativa all’attività di Tirocinio pre-lauream svolta.