Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “CAVOUR-MARCONI” Loc. Piscille–Via Assisana, 40/d-06154 PERUGIA– Tel. 075/5838322 Fax 075/32371 e-mail: i p s i a p g @ t i n . i t - sito internet: w w w . i p s i a p g . i t REGOLAMENTO D'ISTITUTO TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI Art. 1 -Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegialiLa convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni lavorativi - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale mediante l’affissione all’albo di apposito avviso. Per il personale interno all’istituto è sufficiente la convocazione tramite circolare. Il preside accerterà per le vie brevi che i destinatari siano venuti a conoscenza dell’avviso. La lettera e l’avviso di convocazione debbono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Le deliberazioni prese debbono essere riportate su apposito registro a cura del segretario dell’organo collegiale. Esse sono immediatamente esecutive. Il processo verbale della discussione con la specifica indicazione degli interventi deve essere redatto qualora un membro esplicitamente lo richieda. Art. 2 -Svolgimento dell’attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale. Art. 3 Elezioni contemporanee di organi collegiali di durata annuale Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Art. 4 - Consigli di classe Il consiglio di classe è convocato, di regola, una volta al mese. Qualora si verifichi la necessità di altre convocazioni, queste potranno essere richieste: dal preside con richiesta scritta da un terzo dei consiglieri con richiesta motivata dei rappresentanti eletti (genitori o alunni) 1 Art. 5 - Collegio dei Docenti Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, e comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Il collegio delibera sulle seguenti materie: programmazione educativa d’istituto; criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione ad esse dei docenti; suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri; criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; adozione libri di testo; corsi di sostegno e recupero (IDEI); esame e valutazione periodica dell’andamento didattico; iniziative di aggiornamento; sperimentazione; attività integrative, progetto C.I.C. e altre attività; attività aggiuntive (art.43 CCNLS) organizzazione dei rapporti scuola-famiglia; elezione dei collaboratori del preside; elezione del comitato di valutazione; articolazione delle commissioni e loro componenti; criteri per la ripartizione del fondo di Istituto; criteri per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione. Iscrizione per la terza volta di alunni non promossi La sentenza n. 13/2004 della Corte costituzionale - Art.6 Regolamento del Collegio dei Docenti - Vedi allegato C. Art. 7 - Consiglio di Istituto - prima convocazione La prima convocazione del consiglio di Istituto, immediatamente successiva alle elezioni, è disposta dal Preside. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside fino ad elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono canditati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti di Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano in età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votare fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. 2 Art. 8 - Consiglio di Istituto - convocazioni successive Il consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. Il presidente dispone la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o di un’intera componente. Ogni membro ha diritto a che venga messo all’ordine del giorno l’argomento sul quale vuole che si discuta, previa comunicazione scritta al presidente; essa deve essere inviata almeno 3 giorni prima della convocazione della G.E. (e con il riscontro della comunicazione). La formulazione dell’ordine del giorno spetta a chi ha il potere di convocazione. Non potranno essere inseriti in "Varie ed eventuali" argomenti da sottoporre a delibera, ma solo comunicazioni. Per la validità delle sedute occorre la metà dei membri più uno e la seduta è pubblica. Il regolamento dello svolgimento della seduta è uguale a quello dei consigli comunali. In caso di assenza del Presidente, presiede il genitore più anziano. In caso di assenza dei genitori presiede il Preside, in caso di assenza anche di quest’ultimo il docente più anziano. Art. 9 Consiglio di istituto - svolgimento Una mozione è approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, cioè la metà più uno dei partecipanti alla votazione. Alle sedute del Consiglio d’Istituto può partecipare, senza diritto di voto, chiunque dei docenti, non docenti, studenti, genitori. La partecipazione dei Terzi deve essere preventivamente richiesta con congruo anticipo e autorizzata dal Preside il quale, in caso di diniego ne da conto al Consiglio d’Istituto stesso con motivazione scritta. Quando la richiesta di partecipazione è sottoscritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio non è richiesta l’autorizzazione del Preside. Il verbale è approvato seduta stante ovvero nella riunione successiva. Art. 10 - Consiglio di Istituto - relazione annuale La relazione annuale sulla attività del Consiglio, da sottoporre al controllo del Provveditore agli studi e del consiglio scolastico provinciale, prevista dall’Art. 6 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocare entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo Consiglio. La relazione, firmata dal presidente del Consiglio di Istituto e dal presidente della Giunta esecutiva, è inviata dal Preside al Provveditorato agli studi e al consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione. Art. 11 - Consiglio di istituto - pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall’Art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del verbale del Consiglio stesso. 3 L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dodici giorni lavorativi dalla relativa seduta del Consiglio. La copia del verbale deve rimanere esposta per un periodo di almeno 30 giorni. I verbali sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta secondo la normativa vigente. La copia del verbale da affiggere all’albo è consegnata al Preside dal segretario del Consiglio. Il Preside ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta di quanti siano nominati negli atti medesimi. Art.12 Competenze della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d’istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura le esecuzioni delle relative delibere. Designa nel suo seno la persona che, unitamente al Responsabile amministrativo, firma gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati). La Giunta Esecutiva si riunisce di norma almeno cinque giorni lavorativi prima del Consiglio d’Istituto. Art. 13 - Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside: in periodi programmati, ai sensi del precedente Art. 2 per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’Art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417; alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’Art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417; ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 14 - Assemblea del personale non docente L’assemblea del personale non docente si riunisce subito dopo che il collegio Docenti ha deliberato la programmazione educativa d’Istituto e a metà dell’anno scolastico. Formula proposte ed iniziative per il buon funzionamento dell’Istituto da proporre al Consiglio di Istituto. La convocazione di altre assemblee è formulata tutte le volte che il Preside o il responsabile amministrativo o un terzo del personale non docente in servizio, lo ritenga necessario. Formula proposte sull’orario di servizio Definisce i criteri di ripartizione del Fondo d’Istituto Art. 15 - Partecipazione delle componenti scolastiche alla gestione della scuola L’agibilità della scuola deve essere garantita a tutte le componenti scolastiche ed alle forme di rappresentanza che esse si daranno. Tali organismi di rappresentanza dovranno essere resi noti al Preside. Le eventuali riunioni o iniziative che tali organismi intenderanno prendere dovranno essere comunicate al Preside con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo. L’istituto deve favorire tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio secondo quanto previsto dagli Art. 1-2-3-4 della Direttiva Ministeriale n. 133 del 3 Aprile 1996. Le attività in questione verranno realizzate in base alla normativa vigente 4 TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Art. 16 - Refezione scolastica La scuola deve seguire con attenzione il funzionamento dei detti servizi per evitare che il loro svolgimento interferisca in modo negativo nell’ordinato svolgimento dell’attività didattica e nella disciplina. Il servizio ristoro, ove occorre, viene affidato all’esterno, sia per l’approvvigionamento, sia per la distribuzione che verrà seguita da apposita commissione di controllo, che esaminerà specificatamente qualità, quantità e prezzo e riferirà periodicamente al Consiglio di Istituto. La refezione scolastica è di competenza degli organi locali. Compito della scuola è quello di sollecitare il loro tempestivo intervento ed in caso di loro assenza proporre soluzioni alternative, così da evitare che gli allievi manchino di quanto è necessario per una proficua frequenza delle lezioni pomeridiane. Se l’Istituto, pur non offrendo servizi di refezione scolastica, resta aperto agli studenti nell’intervallo prima delle lezioni pomeridiane, mettendo a disposizione locali idonei, senza dover garantire la sorveglianza. Art. 17 - Biblioteca, gabinetti scientifici, laboratori e palestra Nell’ambito delle componenti della scuola le deliberazioni del Consiglio di Istituto disciplinano il funzionamento della biblioteca in modo da assicurare: l’accesso o alla biblioteca da parte del personale della scuola e degli studenti anche - nei limiti del possibile - nelle ore pomeridiane; modalità agevoli di fruizione e utilizzo , compatibilmente con le risorse a disposizione, anche ad enti e personale esterno che presenti richiesta, previa autorizzazione del C.I. , nella quale verrà considerato anche l’aspetto economico, a titolo di rimborso dell’uso dei locali messi a disposizione e delle prestazioni offerte dal personale di istituto; Per quanto riguarda il funzionamento della biblioteca si allega un regolamento specifico. Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio di Istituto in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. È ammessa la possibilità che i responsabili autonomamente regolamentino l’accesso ai laboratori e l’uso delle apparecchiature. Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità a rotazione a tutte le classi della scuola. Art. 18 - Ufficio Tecnico L’ufficio Tecnico è strumento operativo nel campo tecnologico e deve essere sempre visto in connessione con le varie esigenze dell’istituto. Svolge le sue mansioni seguendo le direttive del Capo d’Istituto. La sua composizione è la seguente: Uno o più incaricati I.T.P. che secondo le leggi vigenti sono esonerati dall’insegnamento; (circ.n.7 del 07-01-1965). Svolgono la loro attività con obbligo di orario uguale a quello dei colleghi che attengono all’insegnamento. Personale A.T.A. con profilo professionale tecnico e amministrativo. Ha funzione operativa. È competenza dell’Ufficio Tecnico: Collaborare all’organizzazione dei laboratori scientifici e concertando con il personale gli impegni e gli orari. Collaborare all’organizzazione delle esercitazioni didattiche conformemente a quanto programmato, attraverso un continuo collegamento con gli insegnanti interessati. 5 Partecipare alle riunioni con i Responsabili di Laboratorio e con gli Insegnanti per raccogliere i fabbisogni di materiale di consumo, di apparecchiature scientifiche, strumentazioni, arredi, ecc.. e per la realizzazione di eventuali esercitazioni da inserire nei programmi di studio . La procedura inerente a tutti gli acquisti dell’Istituto di materiale e attrezzature. Il ricevimento delle merci: controllo delle quantità, qualità e successive registrazioni. La gestione di tutte le richieste di prelevamento dal magazzino. L’operazione di controllo, collaudo, conservazione e manutenzione, scarico e alienazione dei beni dell’Istituto sentito il parere delle relative Commissioni. La predisposizione di tutti gli atti di competenza per la Giunta e l’esecuzione delle relative delibere del C.I. Contratti di manutenzione. Denunce di furto e notifica alle assicurazioni. Denunce di produzione e scarico rifiuti tossico-nocivi. Statistiche di competenza (edifici, palestre, laboratori, aule, con preparazione di planimetrie, piantine). Controllo dei locali e pratiche per adeguamenti alle norme di sicurezza e antincendio con l’assistenza alle prove di evacuazione. Rapporti con Ditte, Enti e Istituzioni varie. Partecipazione, in caso di necessità, ai lavori del C.I. con funzione consultiva Presentazione al C.I di una relazione annuale sull’andamento dei lavori Art. 19 - Attività produttive - lavori conto terzi - Alienazione dei manufatti Al fine di realizzare il duplice obbiettivo di avere il pieno utilizzo degli impianti con conseguente diminuzione dei costi di esercizio e di realizzare un proficuo rapporto di collaborazione con il mondo produttivo, o di vari Enti, l’istituto, compatibilmente con i diritti del personale (aiutanti tecnici, personale insegnante) e/o nella misura in cui possano essere inserite in modo organico nel programma di esercitazioni, procederà all’inizio di ogni anno, con la collaborazione dell’ufficio tecnico, alla programmazione di attività produttive. Questo prodotto della scuola potrà avere tre distinte utilizzazioni: Produzioni di beni da impiegare nello stesso istituto, come arredi, attrezzature, macchine, parti di macchine, impianti, ecc.. Tale materiale verrà inventariato e costituirà quindi parte integrante del patrimonio dell’istituto, o verrà riutilizzato per le esercitazioni; Cessione a titolo oneroso dei manufatti con riferimento alla Circ.Min.N°270 prot.8450/3/1/A del 7-9-93. Lavorazione e produzione per conto terzi con riferimento alla Circ.Min.n°780 del 25-2-1978. Art. 20 - Collaboratori scolastici Nell’ambito di una metodica mobilità del personale ausiliario nelle varie competenze e nei diversi settori di lavoro e nel quadro di una sistematica modernizzazione e meccanizzazione dei servizi di pulizia e trasporto delle attrezzature e suppellettili vengono fissati le seguenti sezioni di lavoro: posta, banca, centralino, portineria, accoglienza e controllo degli accessi unità di primo soccorso infortuni trasporto attrezzature, suppellettili accompagnamento alunni in altre sedi pulizie 6 collaborazione con altri componenti la comunità scolastica servizi esterni. Art. 21 - Magazzino L’area amministrativa con funzioni di magazzino avvia procedure inerenti agli acquisti, il collaudo del materiale e delle attrezzature, i rapporti con le Ditte ed Enti, e la conservazione del materiale. TITOLO III - PERSONALE DOCENTE Art. 22 - Orario di servizio I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio in base alle nuove disposizioni ministeriali. L’orario generale delle lezioni è fissato secondo finalità didattiche e nell’interesse degli allievi. L’orario di entrata e di uscita dalla scuola sarà fissato dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle esigenze degli allievi e sulla base di criteri fissati dal collegio dei docenti. Il docente è tenuto ad arrivare in classe 5 (cinque) minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione, ad aspettare in classe il collega dell’ora successiva, se libero da ulteriori impegni scolastici (o a recarsi con sollecitudine nell’aula dove svolgere la successiva lezione), ad uscire dopo gli allievi alla fine dell’ultima ora di lezione. L’insegnante della terza ora rimarrà nella sua classe per controllare gli allievi durante la ricreazione. Art. 23 - Supplenze per assenze improvvise In caso di assenze improvvise saltuarie di docenti, si dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione, utilizzando il seguente personale docente: il personale in soprannumero, non impiegato a tempo pieno; personale a disposizione perché in servizio dopo il 30 aprile; personale con meno di 10 ore di insegnamento; personale che abbia 18 ore di insegnamento, ma che abbia dato disponibilità per ore soprannumerarie; personale che debba recuperare ore di insegnamento non prestate per effetto di contrazione nella durata delle lezioni; supplente che sia immediatamente reperibile. Altro docente per garantire la sorveglianza degli allievi Docente in copresenza in altra classe Potranno essere adottati opportuni slittamenti di orario nei giorni in cui ricorre l’assenza. TITOLO IV - PERSONALE ATA Art. 24 - Orario di servizio Il personale non docente attua l’orario d’obbligo previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti e l’orario di lavoro straordinario stabilito dal segretario secondo turni di servizio giustificati dalle effettive esigenze scolastiche, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il parere dell’assemblea ATA. 7 Art. 25 - Competenze Il responsabile amministrativo, sentito il parere del Collegio dei Docenti e del C.I., coordina le attività del personale non docente, ne dispone i servizi, stabilisce i turni di servizio, concede permessi temporanei, stabilisce i turni di ferie sulla base delle richieste formulate. Art. 26 - Aggiornamento Il personale di segreteria, tecnico, di magazzino e collaboratori scolastici attua periodici aggiornamenti su: iniziative del Provveditorato, IRRSAE; iniziative interne coordinate dal responsabile amministrativo; incontri scambio con esperienze di altri istituti e scuole; visite a strutture scolastiche tecniche e tecnico-amministrativo. Art. 27 - Partecipazione Il personale non docente partecipa e collabora a tutte le iniziative promosse dall’istituto nel settore delle attività parascolastiche, ricreative e culturali per es.: stage e visite aziendali specifiche. utilizza le strutture audiovisive e la biblioteca scolastica. attua iniziative di educazione permanente. collabora all’allestimento di mostre e manifestazioni. Art. 28 Nella attribuzione dei turni di congedo ordinario, al personale non docente devono essere riconosciuti i diritti di cui al CCNL. TITOLO V - REGOLAMENTO STUDENTI, ORGANI DI PARTECIPAZIONE, RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI. Art. 29. -DirittiLa comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 8 Art. 30 -DoveriGli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto e dal PEI. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 31 - Diritto di assemblea Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi commi. - Assemblee studentesche Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o per corsi. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto o coordinamento. Il comitato studentesco o coordinamento può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od a un suo delegato, i docenti che lo desiderano. Non si possono tenere assemblee di classe nei laboratori. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 9 La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Partecipare all’assemblea è un diritto dovere degli studenti. Art. 32 -Funzionamento delle assemblee studentesche La richiesta di assemblea ordinaria,recante l'ordine del giorno, va inoltrata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento e quindici giorni prima nel caso in cui sia prevista la presenza di esperti esterni. L'assemblea , annunciata da apposita circolare del Dirigente Scolastico, si svolge di norma nelle rispettive sedi di Piscille e di Olmo, disgiunta per classi, al fine di qualificare la partecipazione attenta ed attiva degli studenti. Le regole organizzative di ciascuna assemblea, vengono definite volta per volta in relazione al numero di studenti dei vari livelli di classe, degli argomenti da discutere e del comportamento tenuto dagli studenti nelle precedenti assemblee. Gli insegnanti in orario sono tenuti ad essere presenti allo scopo di effettuare azione di vigilanza. Nel caso in cui l'assemblea si chiudesse prima del termine indicato, gli studenti sono tenuti a tornare in classe dove, effettuato il contrappello, saranno riprese regolarmente le lezioni. All'assemblea hanno facoltà di partecipazione le altre componenti della scuola ed eventuali esperti esterni, questi ultimi previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto. Per fatti di eccezionale rilevanza è prevista al più un'assemblea straordinaria in orario di lezione, ai sensi degli art. 13 e 14 del D,Lg. 16/04/94 n. 297. In casi contingenti ed urgenti il Dirigente Scolastico adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni. Art. 33 - Assemblee dei genitoriLe assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto. qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri. Il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’0ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. L’assemblea dei genitori deve darsi regolamento per il proprio funzionamento. 10 - Norme per i genitori eletti Le proposte e le delibere prese nelle assemblee dei genitori o nel comitato dei genitori devono essere pubblicate in apposito albo entro 5 giorni ed inoltrate tempestivamente al Consiglio di Istituto. Art. 34 - Attività sportiva L’istituto incoraggia l’attività sportiva degli alunni nelle sue varie manifestazioni, promuovendo tutte quelle iniziative che consentono di estendere la partecipazione a tutti gli studenti che lo desiderino. Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività sportive programmate. Il programma delle attività sportive viene formulato, all’inizio di ciascun anno scolastico, dall’insegnante di educazione fisica con la collaborazione degli alunni secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e le proposte del Collegio dei Docenti. In caso di non disponibilità di palestra, gli insegnanti di educazione fisica, nelle ore previste di insegnamento, quando le condizioni atmosferiche non consentano di svolgere gli esercizi pratici, li sostituiranno con lezioni teoriche in classe o con la proiezione di sussidi audiovisivi relativi a manifestazioni o tecniche sportive. Art. 35 - Attività culturali complementari L’istituto resta aperto anche il pomeriggio compatibilmente con le disponibilità del personale docente e non docente secondo un orario stabilito e coordinato in precedenza con il Preside. Resta aperto sia per le riunioni degli Organi Collegiali e le assemblee delle componenti scolastiche, sia per la consultazione delle biblioteche, per l’uso dei laboratori e per tutte le attività che favoriscono un più intenso e cordiale colloquio tra tutte le componenti della scuola. I programmi di conferenze, dibattiti, cineforum, qualora non siano organizzati ufficialmente dall’Istituto e prevedano la presenza di esperti o cultori non della scuola, devono essere autorizzati dal Consiglio di Istituto. Al fine di favorire la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali, il Consiglio di Istituto, all’inizio di ogni anno, vaglierà le proposte di programma dei gruppi teatrali operanti nel distretto scolastico. La partecipazione agli spettacoli concordati ed autorizzati è facoltativa. La classi in tempo utile saranno sensibilizzate e preparate al testo teatrale concordato. Art. 36 - Viaggi di istruzione I viaggi di istruzione devono essere proposti e programmati in sede di Consiglio di Classe e saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto su un programma dettagliato presentato, di norma, entro il 01 dicembre. Ad esso devono essere allegate le autorizzazioni o il nulla osta dei genitori degli alunni partecipanti. I viaggi di istruzione sono vietati nell’ultimo mese di scuola. Gli organizzatori, i docenti il personale non docente e gli alunni sono responsabili del buon andamento e della disciplina durante i viaggi di istruzione. Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente, qualora sia previsto un finanziamento, la somma e le modalità per l’assegnazione di contributi allo scopo di favorire l’effettuazione delle visite stesse. Per il regolamento vedi Allegato. 11 Art. 37. -DisciplinaVedi Allegato . Art. 38. - Ingresso a scuola – L’ingresso a scuola è previsto alle ore 8.10. Gli studenti, per motivi logistici, possono accedere in classe sino alle ore 8.15. Il servizio di ristorazione viene chiuso alle ore 8.15. Art. 39 -Regolamentazione entrate-uscite e assenze per gli alunni. L’accesso alle aule è consentito solo al suono della prima campanella. L’accesso ai laboratori è consentito solo con la presenza dell’insegnante teorico o dell’insegnante tecnico pratico, Le uscite di sicurezza devono essere utilizzate solamente per i casi emergenza, salvo ove diversamente indicato. E’ vietato a tutti (alunni e personale d’istituto) utilizzare le porte di sicurezza come vie di accesso ed uscita durante il normale orario scolastico, salvo ove diversamente indicato. Gli inadempienti verranno assoggettati a sanzione. -Assenze Il controllo delle assenze e delle relative giustificazioni è compito dell'Insegnante della prima ora mediante l’apposita scheda, ovvero dell'Insegnante presente in classe per gli alunni ammessi in ritardo. Per dovere di vigilanza i Docenti sono invitati a controllare e registrare con scrupolo e precisione le giustificazioni degli studenti. Ciascun Docente è invitato a verificare l'avvenuta giustificazione delle assenze degli studenti. E’ necessario annotare sul Registro di classe solo l'avvenuta giustificazione con indicati fra parentesi i giorni cui la giustificazione si riferisce. In caso di mancata giustificazione, viene annotato sul registro e lo studente dovrà giustificarsi il giorno successivo; se anche il secondo giorno lo studente non si giustifica, egli resterà in presidenza sino al termine delle lezioni; Lo studente sprovvisto di giustificazione anche il secondo giorno, se maggiorenne può lasciare la scuola, mentre se minorenne può essere prelevato da un familiare riconosciuto; Le assenze collettive sono "INGIUSTIFICATE. Il Coordinatore di Classe è incaricato di avvertire le famiglie in merito ad assenze prolungate. - Ingressi in ritardo e permessi di uscita dalla scuola Le uscite anticipate ed i ritardi nelle entrate sono consentiti solo come eccezione, in caso di gravi e documentate necessità. Di norma non può essere consentito l'ingresso in ritardo dopo l'inizio della 2a ora di lezione se non per giustificati motivi di ritardo dei mezzi di trasporto o per visite mediche documentate da certificato.. Lo studente in ritardo, dopo essere passato dalla segreteria didattica, può essere ammesso in classe nell'ora successiva di lezione. Gli ingressi in ritardo verranno annotati dall'Insegnante sul registro di classe 12 L’uscita anticipata prima della fine della 4° ora di lezione sarà consentita solo per motivi straordinari (medici, trasporto, meteorologici etc..) e con il visto del Preside o di un suo delegato. Le uscite anticipate sono autorizzate dal Preside o un suo Delegato: 1. Per alunni minorenni: affidando lo studente personalmente al Padre o a chi ne fa le veci. 2. Per alunni maggiorenni, sulla base di una richiesta scritta motivata, di norma sottoscritta per presa visione da uno dei genitori, consegnata al Preside o un suo delegato, di norma, all’inizio della mattina del giorno d’uscita. Le uscite per motivi sportivi devono essere richieste dal genitore o chi ne fa le veci su apposito modulo per tutto l’A.S.. Quando si richiede l’uscita anticipata l’alunno deve produrre dichiarazione della società sportiva comprovante la convocazione e comunicazione firmata sul libretto delle giustificazioni. Per cause di forza maggiore (trasporti e sportivi) può essere presentata richiesta di uscita anticipata o ritardo nell'entrata per tutto l'anno. La richiesta il cui modulo è disponibile in segreteria didattica o presso le segreterie di sede, deve essere firmata, per i minorenni, dal Padre o da chi ne fa le veci, dallo studente maggiorenne in persona con fianco la firma del Padre o di chi ne fa le veci per presa visione. E’ assolutamente vietato durante lo svolgimento delle lezioni uscire dall'Istituto senza autorizzazione delle autorità scolastiche. Art. 40 - Libretto delle giustificazioni Il libretto delle giustificazioni è nominativo e deve sempre essere in possesso dello studente. Quando il libretto è esaurito, lo studente deve richiederne un secondo ( costo 5 Euro); ogni ulteriore libretto avrà un costo raddoppiato (10 Euro, 20 Euro…. Etc…). Lo studente non può entrare a scuola senza mostrare il proprio libretto delle giustificazioni. Nel caso di prima dimenticanza, lo studente potrà entrare ma dovrà comunque mostrarlo il giorno successivo al Preside o ad un suo delegato; nel caso in cui anche il secondo giorno lo studente non presenti il libretto, egli resterà in presidenza sino al termine delle lezioni. Art. 41 - Divieto di fumo Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è proibito fumare nei locali dell’Istituto. Art. 42 - Responsabilità per danni e beni incustoditi La pulizia delle scuole e la buon conservazione delle suppellettili è affidata alla cura e alla educazione degli studenti. Per eventuali danni sono chiamati a rispondere coloro che li hanno procurati, nel caso che i responsabili non vengano individuati ne rispondono tutti coloro che utilizzano quelle strutture, ( art.10 e 11). L’istituto non risponde di beni , preziosi, denaro, lasciati incustoditi. Art 43. -Disposizioni finali I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti . Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'organo di garanzia di cui all'art.17, sulla scorta dell'esperienza maturata, in vista dell'eventuale revisione dello stesso, provvede a relazionare a consuntivo. 13 Del presente regolamento e del regolamento di disciplina è fornita copia agli allievi all'atto dell'iscrizione. BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO (parte integrante del regolamento) RAPAZZO PETRELLA Gestione collegiale della scuola Casa Editrice Giuffré GIANNARELLI Compendio della legislazione sull’istruzione secondaria Casa Editrice Le Monniere TESTO UNICO Le disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione Relativa alle scuole di ogni ordine e grado D.L. 16/04/94 n.297 aggiornato e coordinato con le successive modifiche e integrazioni.Editoriale BH Italiana. MANUALE PER IL GOVERNO DELLE SCUOLE Editoriale Valentino - Torino 1975 DIRIGENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA A - Pollice - Tecnodio 1990 14