Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
“CAVOUR-MARCONI”
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
-Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegialiLa convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di
massima non inferiore ai 5 giorni lavorativi - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo
collegiale mediante l’affissione all’albo di apposito avviso. Per il personale interno all’istituto è
sufficiente la convocazione tramite circolare.
Il preside accerterà per le vie brevi che i destinatari siano venuti a conoscenza dell’avviso.
La lettera e l’avviso di convocazione debbono indicare gli argomenti da trattare nella seduta
dell’organo collegiale.
Le deliberazioni prese debbono essere riportate su apposito registro a cura del segretario
dell’organo collegiale. Esse sono immediatamente esecutive.
Il processo verbale della discussione con la specifica indicazione degli interventi deve essere
redatto qualora un membro esplicitamente lo richieda.
Art. 2
-Svolgimento dell’attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano
competenze
parallele,
ma
con
rilevanza
diversa,
in
determinate
materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un
determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per
l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
Art. 3
Elezioni contemporanee di organi collegiali di durata annuale Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso
giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico.
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Art. 4
- Consigli di classe Il consiglio di classe è convocato, di regola, una volta al mese.
Qualora si verifichi la necessità di altre convocazioni, queste potranno essere richieste:
dal preside con richiesta scritta da un terzo dei consiglieri con richiesta motivata dei
rappresentanti eletti (genitori o alunni)
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Art. 5
- Collegio dei Docenti Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta
il Preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta, e comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Il collegio delibera sulle seguenti materie:
programmazione educativa d’istituto;
criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione ad esse dei docenti;
suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;
criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni;
adozione libri di testo;
corsi di sostegno e recupero (IDEI);
esame e valutazione periodica dell’andamento didattico;
iniziative di aggiornamento;
sperimentazione;
attività integrative, progetto C.I.C. e altre attività;
attività aggiuntive (art.43 CCNLS)
organizzazione dei rapporti scuola-famiglia;
elezione dei collaboratori del preside;
elezione del comitato di valutazione;
articolazione delle commissioni e loro componenti;
criteri per la ripartizione del fondo di Istituto;
criteri per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione.
Iscrizione per la terza volta di alunni non promossi La sentenza n. 13/2004 della Corte costituzionale
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Art.6
Regolamento del Collegio dei Docenti -
Vedi allegato C.
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Art. 7
- Consiglio di Istituto - prima convocazione La prima convocazione del consiglio di Istituto, immediatamente successiva alle elezioni,
è disposta dal Preside.
Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside fino ad elezione, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono canditati tutti i genitori membri del Consiglio.
È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti di Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la
metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano in età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votare fra i genitori
componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del
presidente.
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Art. 8
- Consiglio di Istituto - convocazioni successive Il consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso.
Il presidente dispone la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della
Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o di
un’intera componente.
Ogni membro ha diritto a che venga messo all’ordine del giorno l’argomento sul quale
vuole che si discuta, previa comunicazione scritta al presidente; essa deve essere inviata
almeno 3 giorni prima della convocazione della G.E. (e con il riscontro della
comunicazione).
La formulazione dell’ordine del giorno spetta a chi ha il potere di convocazione.
Non potranno essere inseriti in "Varie ed eventuali" argomenti da sottoporre a delibera,
ma
solo
comunicazioni.
Per la validità delle sedute occorre la metà dei membri più uno e la seduta è pubblica.
Il regolamento dello svolgimento della seduta è uguale a quello dei consigli comunali.
In caso di assenza del Presidente, presiede il genitore più anziano.
In caso di assenza dei genitori presiede il Preside, in caso di assenza anche di
quest’ultimo il docente più anziano.
Art. 9
Consiglio di istituto - svolgimento
Una mozione è approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, cioè la metà più uno dei partecipanti alla votazione.
Alle sedute del Consiglio d’Istituto può partecipare, senza diritto di voto, chiunque dei
docenti, non docenti, studenti, genitori.
La partecipazione dei Terzi deve essere preventivamente richiesta con congruo anticipo e
autorizzata dal Preside il quale, in caso di diniego ne da conto al Consiglio d’Istituto
stesso con motivazione scritta.
Quando la richiesta di partecipazione è sottoscritta dalla maggioranza dei membri del
Consiglio non è richiesta l’autorizzazione del Preside.
Il verbale è approvato seduta stante ovvero nella riunione successiva.
Art. 10
- Consiglio di Istituto - relazione annuale La relazione annuale sulla attività del Consiglio, da sottoporre al controllo del Provveditore agli
studi e del consiglio scolastico provinciale, prevista dall’Art. 6 ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno
dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del
Consiglio, da convocare entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al
rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo Consiglio.
La relazione, firmata dal presidente del Consiglio di Istituto e dal presidente della Giunta
esecutiva, è inviata dal Preside al Provveditorato agli studi e al consiglio scolastico provinciale,
entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
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Art. 11
- Consiglio di istituto - pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall’Art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, deve avvenire mediante affissione in
apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del
Consiglio - del verbale del Consiglio stesso.
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L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dodici giorni lavorativi dalla
relativa seduta del Consiglio. La copia del verbale deve rimanere esposta per un periodo
di almeno 30 giorni.
I verbali sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e sono esibiti a chiunque ne
faccia richiesta secondo la normativa vigente.
La copia del verbale da affiggere all’albo è consegnata al Preside dal segretario del
Consiglio. Il Preside ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data
iniziale
di
affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta di quanti siano nominati negli atti medesimi.
Art.12
Competenze della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto
La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del
Consiglio d’istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura le
esecuzioni delle relative delibere. Designa nel suo seno la persona che, unitamente al
Responsabile amministrativo, firma gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati).
La Giunta Esecutiva si riunisce di norma almeno cinque giorni lavorativi prima del Consiglio
d’Istituto.
Art. 13
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside:
in periodi programmati, ai sensi del precedente Art. 2 per la valutazione del servizio richiesta da
singoli interessati a norma dell’Art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n.417;
alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi dell’Art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n.417; ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 14
- Assemblea del personale non docente L’assemblea del personale non docente si riunisce subito dopo che il collegio Docenti ha
deliberato la programmazione educativa d’Istituto e a metà dell’anno scolastico. Formula
proposte ed iniziative per il buon funzionamento dell’Istituto da proporre al Consiglio di Istituto.
La convocazione di altre assemblee è formulata tutte le volte che il Preside o il responsabile
amministrativo o un terzo del personale non docente in servizio, lo ritenga necessario.
Formula proposte sull’orario di servizio
Definisce i criteri di ripartizione del Fondo d’Istituto
Art. 15
- Partecipazione delle componenti scolastiche alla gestione della scuola L’agibilità della scuola deve essere garantita a tutte le componenti scolastiche ed alle forme di
rappresentanza che esse si daranno. Tali organismi di rappresentanza dovranno essere resi noti al
Preside. Le eventuali riunioni o iniziative che tali organismi intenderanno prendere dovranno
essere comunicate al Preside con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.
L’istituto deve favorire tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile del territorio secondo quanto previsto dagli Art. 1-2-3-4
della Direttiva Ministeriale n. 133 del 3 Aprile 1996.
Le attività in questione verranno realizzate in base alla normativa vigente
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 16
- Refezione scolastica La scuola deve seguire con attenzione il funzionamento dei detti servizi per evitare che il loro
svolgimento interferisca in modo negativo nell’ordinato svolgimento dell’attività didattica e nella
disciplina. Il servizio ristoro, ove occorre, viene affidato all’esterno, sia per
l’approvvigionamento, sia per la distribuzione che verrà seguita da apposita commissione di
controllo, che esaminerà specificatamente qualità, quantità e prezzo e riferirà periodicamente al
Consiglio di Istituto.
La refezione scolastica è di competenza degli organi locali. Compito della scuola è quello di
sollecitare il loro tempestivo intervento ed in caso di loro assenza proporre soluzioni alternative,
così da evitare che gli allievi manchino di quanto è necessario per una proficua frequenza delle
lezioni pomeridiane. Se l’Istituto, pur non offrendo servizi di refezione scolastica, resta aperto
agli studenti nell’intervallo prima delle lezioni pomeridiane, mettendo a disposizione locali
idonei, senza dover garantire la sorveglianza.
Art. 17
- Biblioteca, gabinetti scientifici, laboratori e palestra Nell’ambito delle componenti della scuola le deliberazioni del Consiglio di Istituto disciplinano
il funzionamento della biblioteca in modo da assicurare:
l’accesso o alla biblioteca da parte del personale della scuola e degli studenti anche - nei limiti
del possibile - nelle ore pomeridiane;
modalità agevoli di fruizione e utilizzo , compatibilmente con le risorse a disposizione, anche ad
enti e personale esterno che presenti richiesta, previa autorizzazione del C.I. , nella quale verrà
considerato anche l’aspetto economico, a titolo di rimborso dell’uso dei locali messi a
disposizione e delle prestazioni offerte dal personale di istituto;
Per quanto riguarda il funzionamento della biblioteca si allega un regolamento specifico.
Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio di Istituto in modo
da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e
ricerche, con la presenza di un docente. È ammessa la possibilità che i responsabili
autonomamente regolamentino l’accesso ai laboratori e l’uso delle apparecchiature.
Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la
disponibilità a rotazione a tutte le classi della scuola.
Art. 18
- Ufficio Tecnico L’ufficio Tecnico è strumento operativo nel campo tecnologico e deve essere sempre visto in
connessione
con
le
varie
esigenze
dell’istituto.
Svolge
le
sue
mansioni
seguendo
le
direttive
del
Capo
d’Istituto.
La sua composizione è la seguente:
Uno o più incaricati I.T.P. che secondo le leggi vigenti sono esonerati dall’insegnamento;
(circ.n.7 del 07-01-1965). Svolgono la loro attività con obbligo di orario uguale a quello dei
colleghi che attengono all’insegnamento.
Personale A.T.A. con profilo professionale tecnico e amministrativo. Ha funzione operativa.
È competenza dell’Ufficio Tecnico:
 Collaborare all’organizzazione dei laboratori scientifici e concertando con il personale gli
impegni e gli orari.
 Collaborare all’organizzazione delle esercitazioni didattiche conformemente a quanto
programmato, attraverso un continuo collegamento con gli insegnanti interessati.
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Partecipare alle riunioni con i Responsabili di Laboratorio e con gli Insegnanti per
raccogliere i fabbisogni di materiale di consumo, di apparecchiature scientifiche,
strumentazioni, arredi, ecc.. e per la realizzazione di eventuali esercitazioni da inserire nei
programmi di studio .
La procedura inerente a tutti gli acquisti dell’Istituto di materiale e attrezzature.
Il ricevimento delle merci: controllo delle quantità, qualità e successive registrazioni.
La gestione di tutte le richieste di prelevamento dal magazzino.
L’operazione di controllo, collaudo, conservazione e manutenzione, scarico e alienazione
dei beni dell’Istituto sentito il parere delle relative Commissioni.
La predisposizione di tutti gli atti di competenza per la Giunta e l’esecuzione delle
relative delibere del C.I.
Contratti di manutenzione.
Denunce di furto e notifica alle assicurazioni.
Denunce di produzione e scarico rifiuti tossico-nocivi.
Statistiche di competenza (edifici, palestre, laboratori, aule, con preparazione di
planimetrie, piantine).
Controllo dei locali e pratiche per adeguamenti alle norme di sicurezza e antincendio con
l’assistenza alle prove di evacuazione.
Rapporti con Ditte, Enti e Istituzioni varie.
Partecipazione, in caso di necessità, ai lavori del C.I. con funzione consultiva
Presentazione al C.I di una relazione annuale sull’andamento dei lavori
Art. 19
- Attività produttive - lavori conto terzi - Alienazione dei manufatti Al fine di realizzare il duplice obbiettivo di avere il pieno utilizzo degli impianti con conseguente
diminuzione dei costi di esercizio e di realizzare un proficuo rapporto di collaborazione con il
mondo produttivo, o di vari Enti, l’istituto, compatibilmente con i diritti del personale (aiutanti
tecnici, personale insegnante) e/o nella misura in cui possano essere inserite in modo organico
nel programma di esercitazioni, procederà all’inizio di ogni anno, con la collaborazione
dell’ufficio tecnico, alla programmazione di attività produttive.
Questo prodotto della scuola potrà avere tre distinte utilizzazioni:
Produzioni di beni da impiegare nello stesso istituto, come arredi, attrezzature, macchine, parti di
macchine, impianti, ecc.. Tale materiale verrà inventariato e costituirà quindi parte integrante del
patrimonio dell’istituto, o verrà riutilizzato per le esercitazioni;
Cessione a titolo oneroso dei manufatti con riferimento alla Circ.Min.N°270 prot.8450/3/1/A del
7-9-93.
Lavorazione e produzione per conto terzi con riferimento alla Circ.Min.n°780 del 25-2-1978.
Art. 20
- Collaboratori scolastici Nell’ambito di una metodica mobilità del personale ausiliario nelle varie competenze e nei
diversi settori di lavoro e nel quadro di una sistematica modernizzazione e meccanizzazione dei
servizi di pulizia e trasporto delle attrezzature e suppellettili vengono fissati le seguenti sezioni di
lavoro:
posta, banca,
centralino, portineria, accoglienza e controllo degli accessi
unità di primo soccorso infortuni
trasporto attrezzature, suppellettili
accompagnamento alunni in altre sedi
pulizie
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collaborazione con altri componenti la comunità scolastica
servizi esterni.
Art. 21
- Magazzino L’area amministrativa con funzioni di magazzino avvia procedure inerenti agli acquisti, il
collaudo del materiale e delle attrezzature, i rapporti con le Ditte ed Enti, e la conservazione del
materiale.
TITOLO III - PERSONALE DOCENTE
Art. 22
- Orario di servizio I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio in base alle nuove disposizioni ministeriali.
L’orario generale delle lezioni è fissato secondo finalità didattiche e nell’interesse degli allievi.
L’orario di entrata e di uscita dalla scuola sarà fissato dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle
esigenze degli allievi e sulla base di criteri fissati dal collegio dei docenti.
Il docente è tenuto ad arrivare in classe 5 (cinque) minuti prima dell’inizio della prima ora di
lezione, ad aspettare in classe il collega dell’ora successiva, se libero da ulteriori impegni
scolastici (o a recarsi con sollecitudine nell’aula dove svolgere la successiva lezione), ad uscire
dopo gli allievi alla fine dell’ultima ora di lezione.
L’insegnante della terza ora rimarrà nella sua classe per controllare gli allievi durante la
ricreazione.
Art. 23
- Supplenze per assenze improvvise In caso di assenze improvvise saltuarie di docenti, si dovrà provvedere alla loro immediata
sostituzione, utilizzando il seguente personale docente:
 il personale in soprannumero, non impiegato a tempo pieno;
 personale a disposizione perché in servizio dopo il 30 aprile;
 personale con meno di 10 ore di insegnamento;
 personale che abbia 18 ore di insegnamento, ma che abbia dato disponibilità per ore
soprannumerarie;
 personale che debba recuperare ore di insegnamento non prestate per effetto di
contrazione nella durata delle lezioni;
 supplente che sia immediatamente reperibile.
 Altro docente per garantire la sorveglianza degli allievi
 Docente in copresenza in altra classe
Potranno essere adottati opportuni slittamenti di orario nei giorni in cui ricorre l’assenza.
TITOLO IV - PERSONALE ATA
Art. 24
- Orario di servizio Il personale non docente attua l’orario d’obbligo previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti e
l’orario di lavoro straordinario stabilito dal segretario secondo turni di servizio giustificati dalle
effettive esigenze scolastiche, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il
parere dell’assemblea ATA.
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Art. 25
- Competenze Il responsabile amministrativo, sentito il parere del Collegio dei Docenti e del C.I., coordina le
attività del personale non docente, ne dispone i servizi, stabilisce i turni di servizio, concede
permessi temporanei, stabilisce i turni di ferie sulla base delle richieste formulate.
Art. 26
- Aggiornamento Il personale di segreteria, tecnico, di magazzino e collaboratori scolastici attua periodici
aggiornamenti su:
 iniziative del Provveditorato, IRRSAE;
iniziative interne coordinate dal responsabile amministrativo;
incontri scambio con esperienze di altri istituti e scuole;
visite a strutture scolastiche tecniche e tecnico-amministrativo.
Art. 27
- Partecipazione Il personale non docente partecipa e collabora a tutte le iniziative promosse dall’istituto nel
settore delle attività parascolastiche, ricreative e culturali per es.:
 stage e visite aziendali specifiche.
 utilizza le strutture audiovisive e la biblioteca scolastica.
 attua iniziative di educazione permanente.
 collabora all’allestimento di mostre e manifestazioni.
Art. 28
Nella attribuzione dei turni di congedo ordinario, al personale non docente devono essere
riconosciuti i diritti di cui al CCNL.
TITOLO V - REGOLAMENTO STUDENTI, ORGANI DI PARTECIPAZIONE,
RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI.
Art. 29.
-DirittiLa comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di
scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita
degli studenti.
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Art. 30
-DoveriGli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dal regolamento d’istituto e dal PEI.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 31
- Diritto di assemblea
Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori dagli alunni delle scuole di ogni ordine
e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste
dai successivi commi.
- Assemblee studentesche
 Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della
società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
 Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
 In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto
può articolarsi in assemblea di classi parallele o per corsi.
 I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato
studentesco di istituto o coordinamento.
 Il comitato studentesco o coordinamento può esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al consiglio di istituto.
 È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel
limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea
di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno
scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni,
subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante
l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta
partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto.
 A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
 Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di
classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od a un suo delegato, i docenti che lo
desiderano.
 Non si possono tenere assemblee di classe nei laboratori.
 L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato
studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
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La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere
preventivamente presentati al preside.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Partecipare all’assemblea è un diritto
dovere degli studenti.
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Art. 32
-Funzionamento delle assemblee studentesche
La richiesta di assemblea ordinaria,recante l'ordine del giorno, va inoltrata al Dirigente
Scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento e quindici giorni prima
nel caso in cui sia prevista la presenza di esperti esterni.
L'assemblea , annunciata da apposita circolare del Dirigente Scolastico, si svolge di
norma nelle rispettive sedi di Piscille e di Olmo, disgiunta per classi, al fine di qualificare
la partecipazione attenta ed attiva degli studenti.
Le regole organizzative di ciascuna assemblea, vengono definite volta per volta in
relazione al numero di studenti dei vari livelli di classe, degli argomenti da discutere e del
comportamento tenuto dagli studenti nelle precedenti assemblee.
Gli insegnanti in orario sono tenuti ad essere presenti allo scopo di effettuare azione di
vigilanza.
Nel caso in cui l'assemblea si chiudesse prima del termine indicato, gli studenti sono
tenuti a tornare in classe dove, effettuato il contrappello, saranno riprese regolarmente le
lezioni.
All'assemblea hanno facoltà di partecipazione le altre componenti della scuola ed
eventuali esperti esterni, questi ultimi previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto. Per fatti di eccezionale
rilevanza è prevista al più un'assemblea straordinaria in orario di lezione, ai sensi degli
art. 13 e 14 del D,Lg. 16/04/94 n. 297. In casi contingenti ed urgenti il Dirigente
Scolastico adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni.
Art. 33
- Assemblee dei genitoriLe assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono
esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto.
qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l’orario di
svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il
direttore didattico o preside.
Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta
dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di
istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o dalla
maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli
istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
Il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di
avviso all’albo, rendendo noto anche l’0ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori
dell’orario delle lezioni.
L’assemblea dei genitori deve darsi regolamento per il proprio funzionamento.
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- Norme per i genitori eletti Le proposte e le delibere prese nelle assemblee dei genitori o nel comitato dei genitori devono
essere pubblicate in apposito albo entro 5 giorni ed inoltrate tempestivamente al Consiglio di
Istituto.
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Art. 34
- Attività sportiva L’istituto incoraggia l’attività sportiva degli alunni nelle sue varie manifestazioni,
promuovendo tutte quelle iniziative che consentono di estendere la partecipazione a tutti
gli studenti che lo desiderino.
Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività sportive programmate.
Il programma delle attività sportive viene formulato, all’inizio di ciascun anno scolastico,
dall’insegnante di educazione fisica con la collaborazione degli alunni secondo i criteri
generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e le proposte del Collegio dei Docenti.
In caso di non disponibilità di palestra, gli insegnanti di educazione fisica, nelle ore
previste di insegnamento, quando le condizioni atmosferiche non consentano di svolgere
gli esercizi pratici, li sostituiranno con lezioni teoriche in classe o con la proiezione di
sussidi audiovisivi relativi a manifestazioni o tecniche sportive.
Art. 35
- Attività culturali complementari L’istituto resta aperto anche il pomeriggio compatibilmente con le disponibilità del personale
docente e non docente secondo un orario stabilito e coordinato in precedenza con il Preside.
Resta aperto sia per le riunioni degli Organi Collegiali e le assemblee delle componenti
scolastiche, sia per la consultazione delle biblioteche, per l’uso dei laboratori e per tutte le
attività che favoriscono un più intenso e cordiale colloquio tra tutte le componenti della scuola.
I programmi di conferenze, dibattiti, cineforum, qualora non siano organizzati ufficialmente
dall’Istituto e prevedano la presenza di esperti o cultori non della scuola, devono essere
autorizzati dal Consiglio di Istituto.
Al fine di favorire la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali, il Consiglio di Istituto,
all’inizio di ogni anno, vaglierà le proposte di programma dei gruppi teatrali operanti nel
distretto scolastico. La partecipazione agli spettacoli concordati ed autorizzati è facoltativa. La
classi in tempo utile saranno sensibilizzate e preparate al testo teatrale concordato.
Art. 36
- Viaggi di istruzione I viaggi di istruzione devono essere proposti e programmati in sede di Consiglio di Classe e
saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto su un programma dettagliato presentato, di norma,
entro il 01 dicembre. Ad esso devono essere allegate le autorizzazioni o il nulla osta dei genitori
degli alunni partecipanti.
I viaggi di istruzione sono vietati nell’ultimo mese di scuola.
Gli organizzatori, i docenti il personale non docente e gli alunni sono responsabili del buon
andamento e della disciplina durante i viaggi di istruzione. Il Consiglio di Istituto stabilisce
annualmente, qualora sia previsto un finanziamento, la somma e le modalità per l’assegnazione
di contributi allo scopo di favorire l’effettuazione delle visite stesse.
Per il regolamento vedi Allegato.
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Art. 37.
-DisciplinaVedi Allegato .
Art. 38.
- Ingresso a scuola –
L’ingresso a scuola è previsto alle ore 8.10.
Gli studenti, per motivi logistici, possono accedere in classe sino alle ore 8.15.
Il servizio di ristorazione viene chiuso alle ore 8.15.
Art. 39
-Regolamentazione entrate-uscite e assenze per gli alunni.


L’accesso alle aule è consentito solo al suono della prima campanella.
L’accesso ai laboratori è consentito solo con la presenza dell’insegnante teorico o
dell’insegnante tecnico pratico,
 Le uscite di sicurezza devono essere utilizzate solamente per i casi emergenza, salvo ove
diversamente indicato.
 E’ vietato a tutti (alunni e personale d’istituto) utilizzare le porte di sicurezza come vie di
accesso ed uscita durante il normale orario scolastico, salvo ove diversamente indicato.
Gli inadempienti verranno assoggettati a sanzione.
-Assenze
 Il controllo delle assenze e delle relative giustificazioni è compito dell'Insegnante della
prima ora mediante l’apposita scheda, ovvero dell'Insegnante presente in classe per gli
alunni ammessi in ritardo.
 Per dovere di vigilanza i Docenti sono invitati a controllare e registrare con scrupolo e
precisione le giustificazioni degli studenti.
 Ciascun Docente è invitato a verificare l'avvenuta giustificazione delle assenze degli
studenti.
 E’ necessario annotare sul Registro di classe solo l'avvenuta giustificazione con indicati
fra parentesi i giorni cui la giustificazione si riferisce.
 In caso di mancata giustificazione, viene annotato sul registro e lo studente dovrà
giustificarsi il giorno successivo; se anche il secondo giorno lo studente non si giustifica,
egli resterà in presidenza sino al termine delle lezioni;
 Lo studente sprovvisto di giustificazione anche il secondo giorno, se maggiorenne può
lasciare la scuola, mentre se minorenne può essere prelevato da un familiare riconosciuto;
 Le assenze collettive sono "INGIUSTIFICATE.
 Il Coordinatore di Classe è incaricato di avvertire le famiglie in merito ad assenze
prolungate.
- Ingressi in ritardo e permessi di uscita dalla scuola Le uscite anticipate ed i ritardi nelle entrate sono consentiti solo come eccezione, in caso di gravi
e documentate necessità.
 Di norma non può essere consentito l'ingresso in ritardo dopo l'inizio della 2a ora di
lezione se non per giustificati motivi di ritardo dei mezzi di trasporto o per visite mediche
documentate da certificato..
 Lo studente in ritardo, dopo essere passato dalla segreteria didattica, può essere ammesso
in classe nell'ora successiva di lezione.
 Gli ingressi in ritardo verranno annotati dall'Insegnante sul registro di classe
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
L’uscita anticipata prima della fine della 4° ora di lezione sarà consentita solo per motivi
straordinari (medici, trasporto, meteorologici etc..) e con il visto del Preside o di un suo
delegato.
 Le uscite anticipate sono autorizzate dal Preside o un suo Delegato:
1. Per alunni minorenni: affidando lo studente personalmente al Padre o a chi ne fa
le veci.
2. Per alunni maggiorenni, sulla base di una richiesta scritta motivata, di norma
sottoscritta per presa visione da uno dei genitori, consegnata al Preside o un suo
delegato, di norma, all’inizio della mattina del giorno d’uscita.
 Le uscite per motivi sportivi devono essere richieste dal genitore o chi ne fa le veci su
apposito modulo per tutto l’A.S.. Quando si richiede l’uscita anticipata l’alunno deve
produrre dichiarazione della società sportiva comprovante la convocazione e
comunicazione firmata sul libretto delle giustificazioni.
Per cause di forza maggiore (trasporti e sportivi) può essere presentata richiesta di uscita
anticipata o ritardo nell'entrata per tutto l'anno. La richiesta il cui modulo è disponibile in
segreteria didattica o presso le segreterie di sede, deve essere firmata, per i minorenni, dal Padre
o da chi ne fa le veci, dallo studente maggiorenne in persona con fianco la firma del Padre o di
chi ne fa le veci per presa visione.
E’ assolutamente vietato durante lo svolgimento delle lezioni uscire dall'Istituto senza
autorizzazione delle autorità scolastiche.
Art. 40
- Libretto delle giustificazioni Il libretto delle giustificazioni è nominativo e deve sempre essere in possesso dello studente.
Quando il libretto è esaurito, lo studente deve richiederne un secondo ( costo 5 Euro); ogni
ulteriore libretto avrà un costo raddoppiato (10 Euro, 20 Euro…. Etc…).
Lo studente non può entrare a scuola senza mostrare il proprio libretto delle giustificazioni. Nel
caso di prima dimenticanza, lo studente potrà entrare ma dovrà comunque mostrarlo il giorno
successivo al Preside o ad un suo delegato; nel caso in cui anche il secondo giorno lo studente
non presenti il libretto, egli resterà in presidenza sino al termine delle lezioni.
Art. 41
- Divieto di fumo Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è proibito fumare nei locali dell’Istituto.
Art. 42
- Responsabilità per danni e beni incustoditi
La pulizia delle scuole e la buon conservazione delle suppellettili è affidata alla cura e alla
educazione degli studenti. Per eventuali danni sono chiamati a rispondere coloro che li hanno
procurati, nel caso che i responsabili non vengano individuati ne rispondono tutti coloro che
utilizzano quelle strutture, ( art.10 e 11).
L’istituto non risponde di beni , preziosi, denaro, lasciati incustoditi.
Art 43.
-Disposizioni finali
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti .
Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'organo di garanzia di cui
all'art.17, sulla scorta dell'esperienza maturata, in vista dell'eventuale revisione dello stesso,
provvede a relazionare a consuntivo.
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Del presente regolamento e del regolamento di disciplina è fornita copia agli allievi all'atto
dell'iscrizione.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO (parte integrante del regolamento)
RAPAZZO PETRELLA Gestione collegiale della scuola Casa Editrice Giuffré
GIANNARELLI Compendio della legislazione sull’istruzione secondaria Casa Editrice Le
Monniere
TESTO UNICO Le disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione Relativa alle scuole di
ogni ordine e grado D.L. 16/04/94 n.297 aggiornato e coordinato con le successive modifiche e
integrazioni.Editoriale BH Italiana.
MANUALE PER IL GOVERNO DELLE SCUOLE Editoriale Valentino - Torino 1975 DIRIGENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA A - Pollice - Tecnodio 1990
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Regolamento Istituto - Istituto di Istruzione Superiore Cavour