Cuneo
5 Novembre 2009
 I fringe benefit da erogarsi in occasione delle festività
 La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo:
concessione, revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi
 Lucro cessante e danno emergente: nozione e aspetti fiscali
e contributivi
 Le novità del CUD 2010
 Adempimenti amministrativi derivanti dalle modifiche al T.U.
sicurezza
 UniEmens e denuncia fiscale mensile
Gabriele Bonati
I fringe benefit da erogarsi in
occasione delle festività
Erogazioni liberali
Dal 29.5.2008 le erogazioni liberali in
occasione di festività e ricorrenza
concorrono interamente a formare
reddito imponibile (art. 2, D.L.
93/2008)
Valori esclusi dalla base imponibile
Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni
ceduti e di servizi prestati al dipendente se complessivamente
di importo non superiore nel periodo d' imposta a € 258,23 (se
il valore supera il limite, lo stesso concorre a formare il reddito
per intero) (art. 51, c. 3, TUIR).
Detta previsione ha carattere generale (Circ. Min Fin.
326/E/1997) e per la verifica del superamento del limite si deve
tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal
dipendente in altri rapporti di lavoro del medesimo periodo
d'imposta.
Erogazioni liberali sotto forma di benefit
• Valori (fringe benefit) esenti – Non essendoci più, dal 29.5.2008,
il beneficio previsto per le erogazioni liberali, al datore di lavoro
rimane solo lo strumento del fringe benefit. Conseguentemente,
se il datore di lavoro riconosce, anche in occasione delle festività
beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (erogazioni
in natura e non in denaro), anche erogati da terzi, il cui valore
non superi, nel periodo d’imposta, unitamente ad altri fringe
benefit, € 258,23, può applicare l’esenzione impositiva (fiscale e
contributiva). Così come confermato dalla circolare A.E. n. 59 del
22.10.2008. Non è necessario il requisito della generalità dei
dipendenti
Beni e servizi ceduti ai dipendenti
• Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – A norma
dell’art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 917/1986
(TUIR), non concorrono a formare reddito gli oneri
sostenuti per l’utilizzazione delle opere e dei servizi con
finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 100, comma
1, del medesimo TUIR), da parte dei dipendenti e dei
familiari (di cui all’art. 12 del medesimo TUIR).
Beni e servizi ceduti ai dipendenti
• Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – Detta
disposizione, secondo il Ministero delle finanze (circ.
238/E, 22.12.2000), va intesa nel senso che le opere e i
servizi messi a disposizione dei dipendenti e dei relativi
familiari devono riguardare strutture di proprietà
dell’azienda, ovvero strutture esterne, anche non di
proprietà (A.E. ris. N. 34/2004), purché i dipendenti
risultino estranei al rapporto che intercorre tra
l’azienda e il prestatore del servizio (conseguentemente
i dipendenti devono utilizzare o godere del servizio e
non pagarlo richiedendone il rimborso).
Beni e servizi ceduti ai dipendenti
• Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – Con la medesima
risoluzione (N. 34/2004) l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente
precisato che per poter escludere i servizi in questione dal reddito
di lavoro dipendente occorre che ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
– Deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità
dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
– Le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o
culto;
– La spesa deve essere sostenuta volontariamente e non in
adempimento di un vincolo contrattuale.
Somme erogate alla generalità di dipendenti: asili
nido, colonie e borse studio
Non rappresentano reddito le somme erogate alla generalità
dei dipendenti o categorie di dipendenti (sia direttamente
sia in forma di rimborso dell’onere sostenuto) per frequenza
di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico
(art. 12 TUIR), nonché per borse di studio a favore dei
medesimi familiari (lettera f bis aggiunta dall' art. 13 del d.
Lgs. 505/1999, in vigore dal 1° gennaio 2000). Il datore di
lavoro deve acquisire e conservare la documentazione
comprovante l'utilizzo delle somme in argomento per le
predette finalità (circ. Min. Fin. 238/E. 22-12-2000).
La gestione dell’auto aziendale in
uso promiscuo: concessione,
revoca e aspetti fiscali,
contributivi e retributivi
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• Per l’assegnazione dell’autovettura aziendale a un
dipendente in uso promiscuo, occorre verificare che:
– in primo luogo vi sia una necessità di servizio, vale a
dire che l’auto deve rappresentare uno degli strumenti di
lavoro;
– in secondo luogo, l’azienda potrà decidere e quindi
concedere l’utilizzo dell’auto stessa anche per uso
personale, vale a dire anche fuori dall’attività lavorativa
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• L’assegnazione dell’auto in uso promiscuo rappresenta
quindi per il dipendente, durante il periodo di utilizzo
privato, una parte della sua retribuzione non in denaro
(fringe benefit) e, conseguentemente, dovrà essere
valorizzata al fine dell’individuazione dell’ammontare che
deve concorrere alla determinazione delle basi imponibili
fiscale (IRPEF) e contributiva (previdenziale, assistenziale e
assicurativa).
Veicoli concessi al dipendente
ad uso promiscuo
(valore convenzionale ai fini fiscali e contributivi
• A norma dell’art. 51, c. 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), per
individuare il valore che concorre a formare reddito imponibile
fiscale e contributivo (norma armonizzata), sempre che per i
predetti fini non siano previsti basi imponibili convenzionali, si
assume, in via convenzionale, il 30% dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
tabelle annualmente elaborate dall’ACI.
Veicoli concessi al dipendente
ad uso promiscuo
(valore convenzionale ai fini fiscali e contributivi)
• Il valore convenzionale deve essere ragguagliato al periodo
dell’anno (in giorni di calendario) durante il quale al
dipendente viene concesso l’uso promiscuo dell’auto
• Il valore convenzionale è ridotto dell’eventuale quota
trattenuta al dipendete a titolo di concorso spese (detta
quota deve essere fatturata al dipendente e quindi soggetta
ad IVA; l’ammontare da utilizzare per ridurre il fringe benefit
è quello al lordo di IVA)
veicoli concessi al dipendente
ad uso promiscuo
(valore convenzionale – anno 2009)
• Autovettura Mercedes E 220 CDI 170 CV berlina
mod. 2006 (in produzione)
• Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x
0,6793 x 30% = € 3.056,76
veicoli concessi al dipendente
ad uso promiscuo (valore convenzionale)
Così i calcolo per il fringe benefit 2009
• Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e non gli verrà
effettuata alcuna trattenuta: Il reddito imponibile annuo (ai fini
fiscali e contributivi) risulterà pari a € 3.056,76 (€ 8,37 giornaliere
- € 254,73 mensili);
• Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e il datore di
lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 100,00
(comprensiva di IVA 20%): Il reddito imponibile annuo (ai fini
fiscali e contributivi) risulterà pari a € 1.856,76 (3.056,76 –
1.200,00); il reddito mensile giornaliero sarà di € 5,09 mentre
quello mensile sarà di € 154,73;
veicoli concessi al dipendente
ad uso promiscuo (valore convenzionale)
Così i calcolo per il fringe benefit 2009
•
Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e il datore di lavoro gli effettua una
trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: Non ci sarà
reddito imponibile
•
Il dipendente utilizza l’auto solo per i primi due mesi del 2009, pari a 60 giorni e il
datore gli effettuerà una trattenuta mensile di € 150,00 (compresa di IVA 20%): Il
reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il
valore del fringe benefit si attesterà a € 202,48 (3.056,76/365 x 60 – 300,00), valore
inferiore al limite di esenzione previsto dall’art. 51, c. 3, DPR 917/86 fissato in € 258,23,
sempre che al dipendente non vengano corrisposti. Nel 2009, altri fringe benefit
(anche corrisposti da altri datori di lavoro) i cui valori facciano superare detto limite, in
tale ipotesi nel reddito imponibile entrerà anche l’intero valore di cui sopra (€ 202,48).
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• Le modalità di assegnazione - L’assegnazione dell’auto al dipendete (per
servizio o in uso promiscuo o come puro fringe benefit) viene normalmente
effettuata in forma scritta (consigliabile), utilizzando le prescritte formule
contrattuali (concessione, uso, comodato, assegnazione, ecc).
• La lettera di assegnazione potrà/dovrà contenere, per una corretta gestione
del benefit, anche le seguenti clausole:
– L’eventuale importo di partecipazione alla spesa da parte del lavoratore (che
dovrà essere oggetto di fatturazione, con IVA), valore che andrà a ridurre
l’ammontare del fringe benefit che concorre alla formazione delle basi imponibili
fiscale e contributiva;
– Le condizioni che possono determinare la revoca dell’auto e le modalità di
gestione della restituzione.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• Problematiche retributive - La revoca dell’auto potrebbe
generare alcuni problemi di carattere gestionale e retributivo,
conseguentemente l’evento merita alcune considerazioni, in
particolare:
– Revocare l’uso dell’auto assegnata per motivi esclusivamente di
lavoro/servizio non dovrebbe rappresenta un grosso problema, in quanto
la revoca è normalmente esercitata tutte le volte in cui vengono meno le
condizioni lavorative che ne avevano determinato la concessione,
condizioni che si ritiene siano state anche esplicitate nella lettera di
assegnazione (trattasi di organizzazione del lavoro, il cui potere è riservato
al datore di lavoro);
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
– Revocare l’auto assegnata sia per lavoro/servizio sia per uso
privato (vale a dire in uso promiscuo), potrebbe generare un
contenzioso legato al fatto che il lavatore possa sostenere di
aver perso una parte di retribuzione (in quanto, fino a quel
momento, percepita in natura);
– Revocare l’auto assegnata senza che ci sia, anche
parzialmente, la necessità lavorativa (come puro fringe
benefit), si crea, per il lavoratore, un’effettiva riduzione di
retribuzione che dovrà essere compensata in altro modo.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
Esempio
• Auto ad uso promiscuo, valore del Fringe benefit convenzionale € 2.800/anno
(valore valido ai fini contributivi e fiscali)
• Intervenendo la revoca dell’auto, per il dipendente si verifica:
– un risparmio in termini di ritenute fiscali e contributive, in quanto si
riducono i corrispondenti imponibili annui di € 2.800;
– Una riduzione di retribuzione perché non ha più la possibilità di utilizzare
l’auto per motivi privati, e quindi vi dovrà provvedere direttamente a sue
spese.
• Trovandosi in tale situazione, il dipendente potrebbe rivendicare detta
retribuzione persa sotto altra forma (per esempio con un superminimo in
busta paga), in applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione
previsto dall’art. 2103 del Codice Civile
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• Il concetto di irriducibilità della retribuzione – L’art.
2103 del Codice Civile, stabilisce che Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Ogni patto
contrario è nullo.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• Sull’irriducibilità della retribuzione, la giurisprudenza (Corte di Cassazione) è
intervenuta, stabilendo i seguenti principi:
– la garanzia dell'irriducibilità della retribuzione riguarda le indennità corrisposte in
considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore
(sent. 3050/2006), e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari
modalità della prestazione lavorativa, le quali possono essere soppresse allorché
vengono meno le specifiche situazioni che le abbiano generate;
– In caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la
garanzia della irriducibilità della retribuzione (Sentenza N. 6763/2002) si estende
alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche
essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della
retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della
prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le
prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione
una volta venute meno, nelle nuove mansioni.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
– Nello specifico (sentenza n. 8704 del 1997) La
Cassazione, che già aveva evidenziato i predetti
principi, ha precisato che qualora, in relazione alle
particolari mansioni affidategli, il lavoratore sia stato
autorizzato all'uso di una vettura aziendale anche
fuori dell'orario di lavoro, la legittima attribuzione di
diverse mansioni prive delle particolarità che la
giustificavano, rende legittima la revoca di tale
autorizzazione.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• La maturazione del TFR - Secondo l’orientamento della
Corte di Cassazione (si veda la sentenza 11644/2004) si
computano nel TFR (se non diversamente stabilito dalla
contrattazione collettiva) tutte le prestazioni in natura
erogate a titolo non occasionale e in particolare
(sentenza n. 16129/2002) si computa nel TFR il
controvalore in denaro dell’autovettura concessa al
lavoratore contrattualmente dal datore di lavoro.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• Si ricorda che dal 2007 il TFR maturando che rimane in azienda per
scelta del lavoratore deve essere versato (aziende con almeno 50
addetti), dal datore di lavoro, al fondo tesoreria INPS istituito dalla
legge finanziaria 2007. Le quote di TFR da versare assumono (secondo
quanto stabilito dal D.M. 30-1-2007 e dall’INPS circ. 70/2007) la natura
di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini
dell’accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla
contribuzione previdenziale/assistenziale. L’eventuale esclusione di
retribuzione (compresa quindi la retribuzione in natura – fringe
benefit) dalla base imponibile del TFR può determinare, dal 2007,
anche il mancato versamento contributivo all’INPS, con le relative
conseguenze sanzionatorie (si ricorda altresì che la retribuzione utile al
calcolo del TFR viene denunciata mensilmente all’INPS attraverso la
procedura EMENS – ovvero UniEmens).
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
• Conclusioni - Se l’auto viene concessa al dipendente in uso
promiscuo in funzione dell’assolvimento di una particolare
situazione lavorativa, il venir meno di tale situazione legittima il
datore di lavoro a revocare l’utilizzo dell’auto e,
conseguentemente, anche per quella parte considerata
retribuzione (fringe benefit). Tale retribuzione, come precisato in
giurisprudenza, non rappresenta un emolumento legato alle
qualità professionali intrinseche alle mansioni ricoperte del
lavoratore e quindi la revoca non viola l’art. 2103 del codice
civile. In ogni caso si ricorda che il problema non va sottovalutato
ma deve essere correttamente gestito fin dal momento
dell’assegnazione del benefit.
Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione
FRINGE BENEFIT AUTO USO PROMISCUO
IL RELATIVO VALORE RAPPRESENTA RETRIBUZIONE
Per il lavoratore
(fringe benefit)
Ai fini contributivi e
fiscali
(valore convenzionale)
Ai fini del
calcolo del TFR
Revocabile se legata a
particolari modalità
della prestazione
lavorativa
(caratteristiche
estrinseche non
correlate alle qualità
professionali)
Sempre che non siano
previsti salari
convenzionali o
massimali già raggiunti
con la normale
retribuzione
La
contrattazione
collettiva può
prevedere
diversamente
Lucro cessante e danno
emergente: definizione e aspetti
fiscali e contributivi
Lucro cessante e danno emergente
• Ai fini della problematica relativa all’assoggettabilità a tassazione delle
somme percepite a titolo di risarcimento del danno, occorre analizzare
la disciplina legislativa in materia ed esaminare il concetto stesso di
danno, nella sua duplice accezione del danno emergente e del lucro
cessante, in particolare occorre partire dal:
– Codice Civile (artt. 1223, 2043 e 2056) che definisce e disciplina il risarcimento del
danno in via generale e avendo riguardo prettamente ai rapporti tra soggetti di
diritto privato;
– TUIR (DPR n. 917/1986) che regola la materia in tre punti fondamentali: Art. 6,
comma 2, con il quale si specifica che le indennità conseguite a titolo di
risarcimento del danno consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della
stesa natura di quelli sostituiti o perduti; Art. 17, comma 1, lett. a), per cui le
somme percepite a titolo di risarcimento del danno sono assoggettate a tassazione
separata (articolo dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale – sentenza n.
292/2005); Art. 51, comma 1, con il quale si definisce il concetto di reddito di lavoro
dipendente.
Lucro cessante e danno emergente
Definizioni
• Danno emergente: perdita economica subita dal creditore che si
concretizza in una diminuzione del suo patrimonio;
• Lucro cessante: mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto
realizzare se non si fosse verificato il fatto dannoso.
• Secondo la dottrina civilistica, la differenza tra i due danni risarcibili appare
netta: il danno emergente è un interesse attuale relativo ad un bene
facente parte del patrimonio del danneggiato al momento del verificarsi
dell’inadempimento (vi rientrano, ad esempio, le somme erogate al fine di
risarcire un danno alla salute ovvero alla professionalità conseguente al
licenziamento illegittimo, le somme erogate a copertura delle spese
sanitarie eventualmente sostenute e/o da sostenere, ecc.) mentre il lucro
cessante è l’interesse relativo ad un bene non ancora spettante al
danneggiato (es. mensilità arretrate e indennità sostitutiva della reintegra
in ipotesi di licenziamento illegittimo).
Lucro cessante e danno emergente
• L’evoluzione giurisprudenziale – Tutte le indennità percepite in sostituzione di
una perdita di reddito sono da considerarsi lucro cessante e sono imponibili ai
fini IRPEF. Viceversa, tutte le indennità percepite a titolo di risarcimento, il cui
ammontare è, comunque, svincolato dal reddito del creditore (danno
emergente) non sono tassabili.
• La Commissione tributaria regionale della Lombardia, ad esempio, con la
sentenza n. 65/2002, attraverso l’esame dell’art. 48, comma 1, del DPR n.
597/73 (oggi art. 51 del TUIR), è giunta alla conclusione che dal concetto di
reddito di lavoro dipendente (costituito da tutti i compensi e gli emolumenti
percepiti in dipendenza della prestazione lavorativa) devono essere escluse le
somme aventi natura di semplice reintegrazione patrimoniale. Devono,
pertanto, essere esclusi, oltre ai rimborsi spese veri e propri, tutte le indennità
aventi funzione risarcitoria, considerando che, sotto il profilo fiscale, ha natura
risarcitoria (quindi non tassabile) solo il rimborso della diminuzione
patrimoniale effettivamente subita (il c.d. danno emergente), e non anche il
lucro cessante.
Lucro cessante e danno emergente
L’evoluzione giurisprudenziale
• Commissione tributaria provinciale di Savona, Sez. IV,
sentenza n. 219/2000 – “L’art. 6, DPR n. 917/86, distingue
tra risarcimento di danno (emergente) riguardante una
perdita patrimoniale, non costituente reddito tassabile, e
quello riguardante il mancato guadagno (lucro cessante),
invece tassabile ai fini IRPEF.
Lucro cessante e danno emergente
• L’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 155/E
del 2002 ha precisato che, in tema di risarcimento danni o indennizzi
percepiti da un soggetto, laddove l’indennizzo vada a compensare in via
integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il
mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito,
vanno assoggettate a tassazione e, così, ricomprese nel reddito
complessivo del soggetto percipiente. Viceversa, laddove il risarcimento
erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite
(il c.d. danno emergente) ed abbia, quindi, funzione di reintegrazione
patrimoniale, tale somma non sarà soggetta a tassazione. In quest’ultimo
caso, infatti, assume rilevanza il carattere risarcitorio del danno alla persona
del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di
eventuali trattamenti retributivi: pertanto gli indennizzi non concorreranno
alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del
presupposto impositivo.
Lucro cessante e danno emergente
• Onere della prova – Il lucro cessante, concretantesi
nell’accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo
pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione,
presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità
patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, e
non di mera possibilità, il creditore avrebbe conseguito se
l’obbligazione fosse stata adempiuta (Cass. n. 7647/1994 e n.
5014/2000). Se il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, verrà liquidato in via equitativa dal giudice (artt. 1226
e 2056 C.C.).
• Il danno emergente, concretantesi, invece, nella diminuzione
patrimoniale patita per esborso diretto seguito da fatto illecito,
richiede, per vero, una prova (prevalentemente documentale)
più rigorosa.
Lucro cessante e danno emergente
• IRPEF – Mentre le somme e i valori percepiti a seguito di
transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto
di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni
richieste dall’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, sono soggetti a
tassazione ordinaria, le somme ed i valori, comunque percepiti, al
netto delle spese legali sostenute, anche a titolo risarcitorio o nel
contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro, sono sempre assoggettati a tassazione
separata anni precedenti (per le retribuzioni arretrate) ovvero a
tassazione TFR (Ministero delle Finanze, circolare n. 326/E del
23.12.1997).
Licenziamento illegittimo: aspetti contributivi e
fiscali
Tutela obbligatoria
Tutela reale
Indennità per mancata
riassunzione
Retribuzione persa
Indennità per rinuncia
alla reintegra
Natura risarcitoria,
esclusione dalla base
imponibile contributiva
Da assoggettare a
contribuzione
Natura risarcitoria,
esclusione dalla base
imponibile contributiva
Tassazione - Le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a
seguito dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla
risoluzione del rapporto di lavoro sono da assoggettare a ritenuta fiscale mediante
tassazione separata utilizzando l’aliquota prevista per il TFR, fatta eccezione per le
retribuzioni arretrate nell’ipotesi di illegittimità nella tutele reale, alle quali si applica la
tassazione separata anni precedenti o la tassazione corrente.
Lucro cessante e danno emergente
• Contributi – L’INPS, con la circ. 263/1997, ha precisato che sono esclusi dalla
base imponibile ai fini contributivi:
• [………..]
• B) Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae
origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità
sostitutiva del preavviso.
• dall'1/1/1998 rientrano nella esclusione, oltre le incentivazioni all'esodo, tutte
quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte
in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a
limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle
parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto.
• L'esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche contrattualmente
previste rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come
momento temporale dell'erogazione e non come fatto generatore di essa.
Lucro cessante e danno emergente
• Contributi – L’INPS, con la circ. 263/1997, ha precisato che sono esclusi
dalla base imponibile ai fini contributivi:
• C) I proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo
di risarcimento danni. Tale voce è riferita ad indennità che non sono
collegate ad una funzione remunerativa, sia pure considerata in una lata
accezione, della prestazione lavorativa. Rientrano nell'esclusione: le
indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento danno in caso di
reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento (resta
fermo peraltro l'obbligo del pagamento della contribuzione dal momento
del licenziamento fino allo spirare dei termini contemplati dallo stesso
ultimo comma (cfr. circ. 11/5/1992, n. 125, lett. A); le indennità fino ad un
massimo di 14 mensilità corrisposte al lavoratore nei casi previsti dall'art. 8
della legge 15/7/1966, n. 604 - come riformulato dalla legge n. 108/1990 in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del
giustificato motivo e non intervenga la riassunzione entro il termine di 3
giorni. Vi rientrano altresì le somme date per rivalutazione monetaria ed
interessi ex articolo 429 del codice di procedura civile.
Lucro cessante e danno emergente
• Contributi (INPS, messaggio n. 7585 del 9.3.2006)
• La sottoscrizione di una transazione, ancorché novativa, non
preclude una verifica sulla reale natura delle somme erogate
a tale titolo. Vale a dire che dette somme possono diventare
imponibili ai fini contributivi qualora siano direttamente o
indirettamente collegate da un’obbligazione causale al
rapporto di lavoro, sia esso in corso, sia esso cessato.
Conseguentemente, le somme in questione possono essere
escluse dall’obbligazione contributiva se corrisposte in base
ad un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di
lavoro.
Lucro cessante e danno emergente
RISARCIMENTO DEL DANNO
Danno emergente: perdita
economica. Violazione
dell’interesse del creditore al
conseguimento del bene dovuto, nel
caso di responsabilità contrattuale;
diminuzione del patrimonio del
danneggiato nel caso di
responsabilità extracontrattuale
Non tassabile
Lucro cessante: mancato guadagno
Soggetto a tassazione ordinaria
(redditi riferiti al medesimo anno di
percezione delle somme) o separata
(anni precedenti o tassazione TFR)
Il risarcimento del danno emergente comprende, a titolo di esempio: Danno
all’immagine professionale; Danno esistenziale; Rimborso spese mediche, giudiziarie,
ecc.; Danno biologico (v. Cass. n. 11186/2004)
Le novità del CUD 2010
Certificazione CUD 2010: novità
• Sul proprio sito internet, l’Agenzia delle entrate ha reso
disponibile la bozza della certificazione CUD/2010 per
l’attestazione dei redditi 2009 (versione 29.10.2009).
• La nuova certificazione presenta alcune novità rispetto
alla versione del 2009 derivanti:
– In parte dall’evoluzione normativa (nuove disposizioni e/o
cessazioni di particolari adempimenti)
– In parte dalla revisione del contenuto di alcune informazioni,
per renderle più chiare e utili sia per il datore di lavoro sia il
lavoratore per l’eventuale successiva dichiarazione dei redditi.
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare, le principali novità, possono
essere così sintetizzate:
– La certificazione non permette più (essendosi esaurita
la validità della relativa normativa, fatte salve
eventuali proroghe) la possibilità da parte del
lavoratore di utilizzare la relativa scheda per la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF
per
volontariato e ricerca;
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare,
sintetizzate:
le principali novità, possono essere
così
– Nella parte A “dati generali” relativi al soggetto a cui si certificano i
redditi, quest’anno viene richiesto di indicare (punto 9), la data di
iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata
successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005,
(riforma della previdenza complementare)
relativamente ai
lavoratori di prima occupazione (vale a dire successivamente al 1°-12007). Tale informazione (diversa da quella che veniva richiesta nel
770) diventa utile per il lavoratore al fine di verificare la possibilità di
non perdere la parte di deducibilità, dei contributi versati alla
previdenza complementare, non goduta nel primo quinquennio di
adesione al fondo (il credito potrà essere utilizzato nei venti anni
successivi ai primi 5 anni di iscrizione al fondo entro il limite annuo
di € 2.582,29).
Certificazione CUD 2010: novità
– L’informazione potrebbe altresì essere utile al sostituto
d’imposta che ha assunto in corso d’anno un lavoratore che ha
già intrattenuto precedenti rapporti di lavoro e che quindi può
venire a conoscenza di tali informazioni. L’informazione è
altresì collegata ai successivi punto 51.
I lavoratori di prima occupazione devono intendersi quei
soggetti che alla data del 1’.1.2007 non erano titolari di una
posizione contributiva aperta presso qualsiasi ente di
previdenza obbligatoria (A.E. circ. 70/2007).
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate:
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:
– sono stati istituiti (nella sezione altri dati) due nuovi punti (hanno
sostituito le istruzioni dello scorso anno che prevedevano particolari
indicazioni nelle annotazioni) relativi alle detrazioni d’imposta che
possono aver generato un credito per il loro mancato utilizzo, credito
rimborsato dal sostituto ma poi recuperato perché non dovuto, in
particolare:
• il punto 34, nel quale occorre indicare l’ammontare del credito per famiglie
numerose (detrazione d’imposta per 4 e più figli a carico, che non ha trovato
capienza nell’imposta del lavoratore), precedentemente riconosciuto e
recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;
• il punto 40, nel quale occorre indicare l’ammontare del credito per canoni di
locazione (detrazione d’imposta per canoni di locazione, art. 16 TUIR, richiesta
dal lavoratore e che non ha trovato capienza nell’imposta del lavoratore
stesso), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in
quanto non dovuto;
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare,
sintetizzate:
le principali novità, possono essere così
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:
– è stata inserita una nuova sezione denominata “comparto sicurezza”
per indicare la riduzione dell’imposta e delle addizionali sul
trattamento economico accessorio, prevista dall’art. 4, c. 3, del D.L.
185/2008 (L. 2/2009), a favore del personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico titolare di redditi di lavoro dipendente
non superiori a € 35.000 (anno di riferimento 2008). Detta riduzione
è stabilita, in via sperimentale, in un importo massimo di € 134. In
tale sezione occorrerà indicare: nel punto 46 la detrazione fruita;
nel punto 47 l’ammontare del trattamento economico accessorio
erogato;
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare, le principali novità, possono essere così
sintetizzate:
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità/conferme:
– Viene confermato il punto (quest’anno il n. 51) nel quale
indicare l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno
dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle
forme pensionistiche complementari. Tale punto è collegato al
precedente punto 9.
Tale punto deve essere sempre compilato, anche se il
lavoratore di prima occupazione abbia indicato al punto 8 della
parte A “Dati generali” un valore diverso da 3.
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare,
sintetizzate:
le principali novità, possono essere così
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità/conferme:
– nel punto 61 (nuovo) deve essere indicato l’importo del bonus
erogato dal sostituto d’imposta attribuito in relazione al numero
dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti
portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, dall’art. 1
del D. L. 185/2008 , L. 2/2009 (l’importo è stato richiesto dal
lavoratore con l’apposito modulo istituito dall’Agenzia delle entrate e
successivamente trasmesso dai sostituti d’imposta, o dagli
intermediari abilitati, all’Agenzia delle entrate stessa).
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare,
sintetizzate:
le principali novità, possono essere così
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:
– La sezione dello scorso anno denominata “somme erogate per
prestazione di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre
agevolazioni” è stata, nella versione 2010, al fine di adeguarsi al nuovo
dettato normativo che non prevede più la parziale detassazione
(imposta sostitutiva del 10%) delle prestazioni di lavoro straordinario e
supplementare, denominata “somme erogate per l’incremento della
produttività del lavoro”. Le informazioni da fornire sono le medesime
dello scorso anno ma con riferimento ai soli emolumenti di produttività
(rispetto allo scorso anno va però tenuto presente che sono cambiati sia
il limite di detassazione - da € 3000 a € 6000 – sia la condizione
reddituale dell’anno precedente che dà diritto al beneficio – da €
30.000 a € 35.000, quest’ultimo al lordo delle eventuali somme
assoggettate a imposta sostitutiva);
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare, le principali novità, possono
essere così sintetizzate:
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti
novità:
• È stata soppressa la sezione “sostegno a
favore dei contribuenti a basso reddito” in
quanto il beneficio non è più operativo;
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare,
sintetizzate:
le principali novità, possono essere
così
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:
• Sono state riviste le istruzioni per la compilazione dei punti relativi
alla maturazione del TFR, in particolare:
• Nel punto 130 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31
dicembre 2000 trattenuto presso il datore di lavoro.
• Nel punto 131 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio
2001 trattenuto presso il datore di lavoro ovvero destinato al fondo
tesoreria INPS.
• Nel punto 132 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31
dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari entro il
31 dicembre 2006. trattenuto presso il datore di lavoro, ovvero destinato
al fondo tesoreria INPS
Certificazione CUD 2010: novità
• In particolare,
sintetizzate:
le principali novità, possono essere
così
• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:
• Sono state riviste le istruzioni per la compilazione dei punti relativi
alla maturazione del TFR, in particolare:
– Nel punto 133 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche
complementari entro il 31 dicembre 2006.
– Nel punto 133-bis indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1°
gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.
Certificazione CUD 2010: novità
• Da quest’anno è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che
nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della
corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni.
Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il
grado di parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio,
“F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio
portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico,
figlio di età inferiore all’anno, percentuale di detrazione spettante e
percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso
in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per
l’intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la
lettera “C”. Se tale detrazione non spetti per l’intero anno, occorre
compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia
la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.
Certificazione CUD 2010: novità
• Termini – Nessuna modifica, è intervenuta al termine
previsto per la consegna della certificazione (duplice
copia) ai lavoratori interessati, che rimane quindi fermo
al 28 febbraio 2010 (ovvero, in caso di cessazione del
rapporto, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore).
Adempimenti amministrativi
derivanti dalle modifiche al T.U.
sicurezza
Modifiche al T.U. della Sicurezza
• Con D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 (S.O. N. 142/L alla G.U.
5.8.2009, n. 180), sono state apportate correzioni e
integrazioni al T.U. sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
• Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 agosto 2009
• Di seguito evidenziamo gli aspetti più importanti che
riguardano il rapporto di lavoro e gli adempimenti
documentali
Contrasto al lavoro irregolare
• Il correttivo riscrive integralmente (pur mantenendo sostanzialmente la struttura
originaria) l’art. 14 del T.U., che reca “Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela e della salute e la sicurezza dei lavoratori”, in
particolare:
• Possibilità da parte degli ispettori del lavoro (ASL per la sicurezza -vigili del fuoco
per la prevenzione incendi) di disporre la sospensione in relazione alla parte
dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano:
• l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro;
• gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro (in attesa del decreto
occorre fare riferimento all’allegato 1). Si ha reiterazione quando, nei cinque
anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione
accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più
violazioni della stessa indole
Contrasto al lavoro irregolare
• Interviene anche il provvedimento interdittivo alla partecipazione di
gare pubbliche (anche nell’edilizia): Durata del provvedimento:
• pari alla sospensione dell’attività nel caso in cui la percentuale dei
lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
• nel caso in cui detta percentuale sia pari o superiore al 50 per cento
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di
gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero
nei casi di reiterazione la durata dell’interdizione raddoppia (in ogni
caso non può superare a due anni);
Contrasto al lavoro irregolare
• nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è
successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel
caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione
entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del
provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di
eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della
durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca
della sospensione.
Contrasto al lavoro irregolare
• È condizione per la revoca del provvedimento da parte della DPL:
– la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria;
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle ordinarie
sanzioni pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per
lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro.
Contrasto al lavoro irregolare
• È condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell’organo di vigilanza dell’ASL:
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro;
– il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro
2500 più le ordinarie sanzioni
Contrasto al lavoro irregolare
• Esclusioni e decorrenza della sospensione
• Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare
non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico
occupato dall’impresa.
• In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli
effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore
dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
Contrasto al lavoro irregolare
• Sanzioni - Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione è punito con l’arresto
fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare
Obblighi del datore di lavoro
• Il provvedimento aggiunge e modifica alcuni obblighi
riservati ai datori di lavoro e ai dirigenti, in particolare:
– nei casi di sorveglianza sanitaria, occorre comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del
rapporto di lavoro (nuovo);
– Obbligo di mettere a disposizione il documento di valutazione
dei rischi al rappresentate dei lavoratori anche su supporto
informatico, in ogni caso il documento è consultabile
esclusivamente in azienda (modifica)
Obblighi del datore di lavoro
• Il provvedimento aggiunge e modifica alcuni obblighi riservati ai datori
di lavoro e ai dirigenti, in particolare:
– comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni (quest’ultimo
adempimento è assolto mediante l’invio della consueta denuncia
d’infortunio) (modificato).
L’obbligo, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del
decreto istitutivo del SINP.
Obblighi del datore di lavoro
• La predetta disposizione comporta che:
– l’obbligo di denuncia dei dati degli infortuni ai fini statistici e
informativi, che determinano l’assenza dal lavoro anche per un
solo giorno, decorrerà dopo che siano trascorsi sei mesi dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale istitutivo del SINP;
Obblighi del datore di lavoro
• La predetta disposizione comporta che:
– l’obbligo di denunciare gli infortuni ai fini assicurativi, che
determinano l’assenza dal lavoro per più di tre giorni, è, invece,
immediatamente operativo. In ogni caso, per i datori di lavoro non si
tratta di un nuovo adempimento (dati e modulistica nuovi), in
quanto la presentazione dell’ordinaria denuncia d’infortunio,
prevista dall’art. 53 del DPR 1124/1965, assolve anche all’obbligo in
questione.
– Le due disposizioni non sono comunque uniformate per quanto
riguarda i termini: il T.U. sicurezza prevede la denuncia entro 48 ore
dal ricevimento del certificato medico, mentre il T.U. INAIL prevede
la denuncia entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha
avuto notizia. Si ricorda che tale norma obbliga la denuncia entro 24
ore qualora l’infortunio abbia come conseguenza la morte.
Obblighi del datore di lavoro
• La predetta disposizione comporta che:
– Dovrà essere chiarito se risulta immediatamente operativo
l’obbligo di utilizzare, per tali denunce esclusivamente il canale
telematico, non essendo agganciate all’istituzione del SINP
(Attualmente l’utilizzo della procedura telematica istituita
dall’INAIL per le denunce d’infortunio risulta facoltativo per i
datori di lavoro).
– In ogni caso, come sopra accennato, rimane in vigore anche
l’obbligo, previsto dell’art. 54 del DPR 1124/1965,
di
comunicare (entro due giorni) gli infortuni che comportano
un’assenza superiore a tre giorni (o per gli infortuni mortali)
all’autorità di pubblica sicurezza (copia del modulo di denuncia
INAIL ovvero, per i non assicurati INAIL, denuncia specifica).
Obblighi del datore di lavoro
• Il registro infortuni
– L’art. 53, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 (che non ha subito
modifiche dal decreto correttivo) stabilisce che fino ai sei mesi
successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del
SINP restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni
ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
– Conseguentemente, fino alla predetta data i datori di lavoro
dovranno continuare a tenere aggiornato i registri infortuni in
essere (inserendo anche gli eventi che determinano l’assenza di
un solo giorno) e dovranno continuare ad istituire il registro
(vidimato dall’ASL, fatta eccezione per quelle regioni che ne
hanno abolito la vidimazione, vedi Lombardia) per ogni nuova
unità produttiva-sede-filiale-cantiere-ecc.
Obblighi del datore di lavoro
• Il registro infortuni
– Si ricorda che dal giorno in cui decorrerà la predetta
abrogazione tutti i registri infortuni in essere
dovranno essere conservati per quattro anni
dall’ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla
data di vidimazione o, nelle regioni ove la vidimazione
non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di
lavoro sul registro stesso.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Fino a 3 giorni di assenza (escluso il giorno
dell’evento)
In attesa
dell’istituzione del
SINP
Obbligo di
riportare l’evento
nel registro
infortuni
Oltre 3 giorni di assenza
Decorsi sei mesi
dall’istituzione del SINP
Dal 20 agosto 2009
Decorsi sei mesi
dall’istituzione del SINP
Obbligo di denuncia
telematica (entro 48
ore dal ricevimento del
certificato medico), ai
fini statistici, all’INAIL o
all’IPSEMA (per i
marittimi) e, per il loro
tramite, al SINP
Obbligo di denuncia
telematica (entro 48 ore
dal ricevimento del
certificato medico), ai fini
assicurativi, all’INAIL o
all’IPSEMA (per i marittimi)
e, per il loro tramite, al
SINP
Obbligo di denuncia
telematica (entro 48 ore
dal ricevimento del
certificato medico), ai
fini statistici, all’INAIL o
all’IPSEMA (per i
marittimi) e, per il loro
tramite, al SINP
Obbligo che si considera comunque assolto per mezzo
della denuncia di cui all’articolo 53 del DPR 1124/1965
Continua a valere anche l’obbligo di denuncia
all’Autorità di pubblica sicurezza (art. 54 del DPR
Obblighi del datore di lavoro
• Il provvedimento aggiunge e modifica alcuni obblighi riservati ai datori
di lavoro e ai dirigenti, in particolare:
– comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro
tramite, al SINP, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
E’ venuto meno l’obbligo della comunicazione annuale (entro il 31.3 –
soggetti eletti al 31.12 precedente), anche di conferma del nominativo.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni
operative per adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi del
Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle modifiche
apportate al T.U. dalla L. 106/2009, in dettaglio:
– Le istruzioni riguardano solo i rappresenti dei lavoratori aziendali e
non anche quelli territoriali le cui istruzioni saranno impartite
successivamente sulla base delle indicazioni ministeriali;
– La comunicazione deve essere effettuata alla nomina o alla
designazione del Rappresentate dei lavoratori.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni operative
per adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi del Rappresentati
dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle modifiche apportate al T.U. dalla L.
106/2009, in dettaglio:
– In fase di prima applicazione, la comunicazione riguarda i soggetti già eletti
o designati, tenendo presente che:
• Le comunicazioni fatte secondo le precedenti istruzioni (soggetti
nominati al 31.12.2008) rimangono valide, qualora non siano
intervenute variazioni;
• Se non è ancora stata effettuata la comunicazione ovvero se la nomina
è intervenuta dal 1’.1.2009, occorre procedere all’immediata
comunicazione;
• Per i rimanti datori di lavoro l’obbligo di comunicazione scatta in
occasione della prima elezione o designazione del RLS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni operative
per adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi del Rappresentati
dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle modifiche apportate al T.U. dalla
L. 106/2009, in dettaglio:
– L’elezione o la designazione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza
non costituisce un obbligo per il datore di lavoro, ma una facoltà dei
lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Il datore di
lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in
alcuna forma o modo per non violare la libertà delle organizzazioni
sindacali.
– Per effettuare la comunicazione (anche tramite il consulente abilitato),
l’INAIL, attraverso il proprio sito internet (punto cliente) ha reso disponibile
la procedura telematica aggiornata (le istruzioni operative di accesso sono
contenute nella circolare in commento)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni
operative per adempiere all’obbligo di comunicazione dei
nominativi del Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza alla
luce delle modifiche apportate al T.U. dalla L. 106/2009, in
dettaglio:
– La mancata comunicazione all’INAIL è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
– Nessuna modifica è intervenuta sulle modalità di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori
Obblighi del datore di lavoro
• Il comma 3-bis dell’art. 18, inserito dal decreto correttivo,
stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei
lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei
fornitori), 24 (obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del
medico
competente),
ferma
restando
l’esclusiva
responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi
articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi
sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile
un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Valutazione dei rischi
• La valutazione dello stress lavoro dovrà essere effettuata
dal 1’ agosto 2010 tenendo conto delle indicazioni che
dovranno essere fornite dall’apposita commissione
ministeriale.
• La valutazione dei rischi deve essere rielaborata al
verificarsi di variazioni del processo produttivo e/o
dell’organizzazione del lavoro (entro 30 giorni);
Visite mediche
• Ripristinata la possibilità per il datore di lavoro di
predisporre visite mediche preassuntive (dal medico
competente o dalle ASL);
• Introdotto l’obbligo di visita medica alla ripresa del
lavoro del lavoratori a seguito di assenza per malattia di
durata superiore a 60 giorni continuativi;
• La valutazione del medico sull’idoneità deve essere
effettuata per iscritto, dando copia al lavoratore e al
datore di lavoro
Valutazione delle imprese
• In attesa di un’estensione alla generalità dei settori, il nuovo art. 27 del Testo
unico prevede un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi da parte della Commissione consultiva permanente. Tutto ciò
attraverso la adozione e diffusione, di uno strumento che consenta la
continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in
assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti
previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.
• Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai
lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità,
soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità
per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore
edile.
Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni
• Per i reati puniti con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della
sola ammenda: rimane fermo il procedimento
estintivo già introdotto nel 1994 dal D.Lgs. 758;
• In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti
con sanzione pecuniaria amministrativa il
trasgressore, al fine di estinguere l’illecito
amministrativo, è ammesso al pagamento di una
somma pari alla misura minima prevista dalla
legge qualora provveda a regolarizzare la propria
posizione non oltre il termine assegnato
dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo
accesso ispettivo
Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni
• Per le contravvenzioni punite con la sola pena
dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel
limite di dodici mesi con il pagamento di una
somma determinata secondo i criteri di
ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice
penale. La sostituzione può avvenire solo
quando siano state eliminate tutte le fonti di
rischio e le conseguenze dannose del reato. La
somma non può essere comunque inferiore a
euro 2.000 .
UniEmens e denuncia fiscale
mensile
Flusso UNIEMENS
• L’INPS, con il messaggio del 25 maggio 2009, n. 011903 e con la
creazione nel proprio sito internet di una apposita sezione
denominata “UniEmens”, ha delineato (fornendo anche le
necessarie istruzioni tecniche) le fasi che porteranno
(obbligatoriamente) le aziende (e i loro consulenti) a trasmettere
telematicamente all’Istituto, in modo unificato e dettagliato, per
singolo lavoratore, i dati contributivi e i dati retributivi
(procedura denominata UNIEMENS).
86
Flusso UNIEMENS
• Con il sistema UNIEMENS (secondo l’INPS):
– Si riducono le informazioni, eliminando la duplicazione dei dati
presenti nei due flussi.
– Si semplificano le informazioni, utilizzando i dati elementari
individuali presenti nelle procedure paghe.
– Si elimina, sia per l’INPS che per le aziende, la necessità di
verifiche di congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi.
– Si riducono e si semplificano le procedure aziendali di gestione, di
elaborazione e di controllo.
– Aumentano le informazioni individuali a disposizione dell’INPS,
per svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie
funzioni istituzionali.
87
Flusso UNIEMENS
Seconda fase della nuova procedura iniziata dal mese di luglio 2009
Tale fase ha comportato il passaggio “dall’UNIEMENS aggregato” “ all’UNIEMENS
individuale” e ha determinato l’avvio dell’unificazione dei dati di dettaglio (in un
primo momento sperimentale e quindi non obbligatorio, in quanto il periodo luglio –
dicembre 2009 dovrà servire per mettere a punto le procedure necessarie per
transitare dal vecchio al nuovo sistema), vale a dire che oltre ai dati analitici
retributivi si dovranno fornire anche i dati contributivi e assistenziali per ciascun
lavoratore (si dovranno quindi fornire, per singolo lavoratore, anche i dati contributivi
e quelli relativi alle somme conguagliate, per esempio: ANF, malattia, maternità,
congedi parentali, cassa integrazione, ecc.). In ogni caso, il nuovo flusso sarà
obbligatorio a partire dal mese di gennaio 2010 (prima scadenza, a regime,
28.2.2010).
88
Flusso UNIEMENS
Documento tecnico
L’INPS, nel proprio sito internet, ha reso disponibile il
documento tecnico per la predisposizione del citato
nuovo flusso “UNIEMENS individuale” e il relativo
software di controllo.
Detto documento ha già subito tre aggiornamenti.
L’attuale versione disponibile è la release 1.1.0 del
26.10.2009
89
Flusso UNIEMENS
• I termini di presentazione e i vincoli di compilazione – Il
documento tecnico predisposto dall’Istituto conferma
(come per le precedenti denuncia Dm10 e Emens) che la
trasmissione della nuova denuncia unificata deve avvenire
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
competenza (se tale ultimo giorno cade in festivo, il
termine si differisce al primo giorno lavorativo successivo).
90
Flusso UNIEMENS
• I vincoli di compilazione – E’ prevista la possibilità di effettuare, per i
dipendenti e i collaboratori, il frazionamento dei flussi da trasmettere (fermo
restando che l’elemento fondamentale è la denuncia individuale). Le
istruzioni tecniche impongono i seguenti vincoli:
– Nelle ipotesi di invii frazionati, i dati espressi a livello aziendale (sezione denuncia
azienda) devono in ogni caso essere comunicati una sola volta nel mese;
– Le modifiche ai dati già presentati dovranno essere effettuate con le stesse
modalità che erano state stabilite per il preesistente flusso Emens;
– Gli importi contributivi con decimali devono essere esposti in unità di euro senza
punti di separazione delle migliaia, senza zeri non significativi alla sinistra seguiti
dalla virgola per la separazione dei decimali.
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Flusso UNIEMENS
• la sezione <DenunciaAziendale> dove sono indicati sia le
contribuzioni ed i conguagli che non possono essere espressi a
livello individuale sia i dati di quadratura mensile, costituisce la
“denuncia” delle contribuzioni complessivamente dovute e
delle somme poste a conguaglio per ciascuna posizione
contributiva. Deve essere obbligatoriamente comunicata, per
ogni singola posizione contributiva, una sola volta nel mese,
anche a fronte di invii frazionati in flussi diversi. Qualora tale
sezione sia ripetuta nell’ambito dello stesso mese, sarà presa in
considerazione l’ultima trasmissione.
92
Flusso UNIEMENS
• Correzioni e rettifiche – Per modiche o correzione occorre osservare quanto
segue:
– qualora sia necessario rettificare una denuncia, sarà sufficiente produrre
una nuova denuncia, identificata dai criteri di univocità sotto elencati,
coincidente con la prima; ciò determinerà l’eliminazione e la sostituzione
della denuncia corrispondente.
– qualora risulti necessario rettificare una denuncia per uno dei valori
presenti nei criteri di univocità o cancellare una denuncia erroneamente
trasmessa, sarà necessario provvedere all’eliminazione della denuncia
originale attraverso l’impostazione dell’elemento “Elimina=S” (SI) su una
denuncia che riporti gli stessi dati identificativi della denuncia da
eliminare. Sarà quindi possibile inviare la nuova denuncia completa in
ogni sua parte e caratterizzata dai nuovi dati identificativi.
93
Flusso UNIEMENS
• Quanto detto nella precedente slide vale qualora le
correzioni e le rettifiche non siano relative ad
informazioni con valenza contributiva (ex DM10). In
caso contrario le variazioni saranno soggette ad
apposita gestione al fine di non alterare la
corrispondenza tra il dato retributivo e contributivo.
94
Flusso UNIEMENS
• Concetto di valenza contributiva – “Con valenza
contributiva si intendono informazioni che concorrono
alla ricostruzione del “DM10 virtuale” nelle successive
fasi di controllo e contabilizzazione. Una variazione
qualunque di tali informazioni, nei mesi successivi,
comporta la produzione automatica di un titolo di
regolarizzazione
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Flusso UNIEMENS
• Il contenuto del flusso UNIEMENS – Il flusso UNIEMENS individuale è
composto da diverse sezioni, denominate elementi, in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denunce Mensili
Azienda
Posizione Contributiva
Denuncia Individuale (lavoratori dipendenti)
Fondi Speciali
CIG Pregressa
Mese Precedente
Denuncia aziendale
lista collaboratori
Collaboratore
Appendici: tabella codice Sedi INPS; tabella codici contratto; tabella tipi
contribuzione; tabella Fondi di Previdenza complementare; schema di
validazione.
96
Flusso UNIEMENS
• Rispetto alla denuncia emens si segnalano le seguenti
novità riferiti ai dettaglio della contribuzione ( ex DM
10):
• Elemento denunce mensile: contiene i dati del mittente
(azienda o consulente del lavoro, o altro professionista
abilitato, o associazione di categoria, o CED) e i dati
azienda. In quest’ultimo elemento, rispetto all’Emens, è
stato aggiunto l’elemento posizione contributiva;
97
Flusso UNIEMENS
• Rispetto alla denuncia emens si segnalano le seguenti novità riferiti ai
dettaglio della contribuzione ( ex DM 10):
• Elemento posizione contributiva: contiene le denunce individuali dei
lavoratori dipendenti relative a una posizione contributiva DM e le
informazioni contributive aziendali non attribuibili a livello individuale
e permette di gestire l’attributo: denuncia completa, denuncia
frazionata parziale (quando la denuncia sarà completata con uno o più
invii successivi entro il termine), denuncia frazionata di
completamento (denuncia che completa uno o più invii precedenti.
Contiene altresì gli elementi “denuncia individuale” e “Denuncia
aziendale”;
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Flusso UNIEMENS
• Denuncia individuale: rispetto al precedente flusso emenes la denuncia
richiede: la cittadinanza (la codifica è la medesima prevista per le
comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego); nell’elemento dati
retributivi, un nuovo codice per l’identificazione dei lavoratori ai fini statistici,
l’importo delle contribuzione del mese corrente, l’importo della contribuzione
aggiuntiva 1% (dovuta dal lavoratore sulla retribuzione eccedente la prima
fascia di retribuzione pensionabile), l’importo della trattenuta ai lavoratori
pensionati (ove ancora non cumulabile con la retribuzione), gli importi
conguagliati per malattia, maternità, ANF, CIG e altre somme a credito, il
numero dei giorni per i quali è stata versata la contribuzione del mese, il
numero delle ore per i part time, l’indicazione se la retribuzione deve essere
adeguata al minimale (S = si; N = no), la contribuzione addizionale dovuta sugli
importi di cassa integrazione autorizzata, i benefici per i lavoratori
diversamente abili, la contribuzione per i lavoratori all’estero; la contribuzione
per l’assistenza contrattuale.
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Flusso UNIEMENS
• Informazioni con valenza contributiva individuale:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dati statistici riferiti al singolo lavoratore
Contribuzione aggiuntiva ivs 1%
Malattia e maternità
ANF
Cassa integrazione
Lavoratori pensionati
Lavoratori disabili (in esaurimento)
Altre informazioni a debito
Altre informazioni a credito
Dati TFR
Fondi speciali
100
Flusso UNIEMENS
• Informazioni
aziendale:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
con
valenza
contributiva
di
pertinenza
Arretrati
Codici statistici non rilevabili dalla denuncia individuale
Fondi interprofessionali
Contributi assistenza contrattuale
Prestazioni bancari
Recupero prestazioni fondi solidarietà
Alcuni dati TFR
Altre partite a debito
Altre partite a credito
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Flusso UNIEMENS
• L’INPS, in data 13 luglio ha reso disponibile, per completare le istruzioni
per la predisposizione del flusso le seguenti informazioni:
– La mappatura dei codici ex D10 utili per individuare le somme dovute
all’INPS (contributi e altre somme a debito) che in precedenza venivano
utilizzati nel quadro B. Per ogni codice viene riportato: se utilizzabile
nell’elemento individuale o in quello aggregato aziendale; il percorso nella
denuncia UniEmens; la descrizione del codice; se occorre indicare il numero
dei lavoratori, il numero delle giornate/ore e la retribuzione;
– La mappatura dei codici ex D10 utili per individuare le somme a credito del
datore di lavoro che in precedenza venivano utilizzati nel quadro D. Per ogni
codice viene riportato: se utilizzabile nell’elemento individuale o in quello
aggregato aziendale; il percorso nella denuncia UniEmens; la descrizione
del codice.
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Milano 4-5-2006