C.O.N.I. F.I.G.C COMITATO LOCALE BASSANO DEL GRAPPA STADIO MERCANTE –PORTA 63 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) TEL.: 0424 34727 FAX: 0424 30352 Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2006/2007 COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 13 Settembre 2006 Inizio Campionati Dilettantistici – Stagione Sportiva 2006/2007 SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI L’attività dilettantistica è partita da poco. Nell’augurare a tutti una partecipazione consapevole, auspico che la stagione possa procedere attraverso un percorso di dialogo e di confronto fra tutte le componenti, ai vari livelli, per affrontare insieme le inevitabili difficoltà che si potranno incontrare lungo il cammino dei Campionati. Formulo questo augurio, consapevole del fatto che in questa delicata fase federale sono in gioco nel mondo del calcio decisioni di grande rilievo che investono l’intero sistema e che ci accompagneranno progressivamente nel prossimo futuro. Tutti noi saremo chiamati a rafforzare i nostri impegni, progettando processi e percorsi utili alla migliore gestione e conduzione dell’attività che verrà. Alla situazione attuale, dopo esserci lasciati alle spalle una estate molto difficile per le ben note vicende che hanno investito il calcio italiano, ci sentiamo profondamente orgogliosi che il Mondo dei Dilettanti sia uscito a testa alta. Per questo, crediamo fermamente di poter affrontare i prossimi mesi con serenità ed impegno costruttivo, con l’obiettivo di continuare a fornire alle Società ed ai tesserati un servizio in continuo miglioramento, in sintonia con le aspettative di tutti. Rinnovo a tutti i migliori auguri per i rispettivi Campionati, che estendo di cuore ai Presidente dei Comitati e delle Divisioni, ai relativi Consigli Direttivi ed a tutto il personale dipendente, con la certezza che ognuno di loro saprà svolgere il proprio lavoro nel modo migliore. Carlo Tavecchio SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Il nuovo Campionato è alle porte. Anche in questa stagione sportiva l’impegno e la passione dei Dirigenti di Società, unitamente ai Calciatori, Tecnici ed Arbitri, garantiranno continuità e serenità al nostro movimento dilettantistico e giovanile. Dell’estate trascorsa ricordiamo con orgoglio la vittoria della Nazionale Italiana nella Coppa del Mondo, che consente di fissare la quarta stella sul nostro vessillo, mentre non siamo stati minimamente interessati dalle “bufere” che hanno investito il calcio maggiore. Rifiutiamo con fermezza l’idea che la violenza, il razzismo, le condotte discriminatorie fanno oramai parte della nostra società; in quest’ottica formuliamo l’invito, rivolto soprattutto ai Dirigenti, a porre in essere un’attenta e constante vigilanza affinché lo Sport, quello con la S maiuscola, abbia il sopravvento su quelle azioni negative che potrebbero turbare il corretto svolgimento dell’Attività organizzata. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, conscio delle difficoltà che andremo ad incontrare, ma che potranno essere brillantemente superate con impegno di ogni Operatore, formula a Tutti l’augurio più sincero per tanti successi sportivi. Giovanni Guardini 09/111 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1.1. Disposizioni in materia di razzismo e condotte discriminatorie Si informa che il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha deliberato nuove disposizioni in materia di razzismo e condotte discriminatorie. In proposito si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’Art. 9 bis comma 5 del C.G.S. che prevede l’obbligo per tutte le Società di avvertire il pubblico delle sanzioni previste – a carico delle Società medesime – in conseguenza del compimento da parte del pubblico di comportamenti discriminatori. Qui di seguito si riporta il Comunicato Ufficiale n. 61 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 7 settembre 2006. Si riporta inoltre il nuovo testo dell’Art. 9 bis, Art. 10, Art. 10 bis del Codice di Giustizia sportiva, oltre che dell’Art. 62 delle N.O.I.F. COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Il Commissario Straordinario - preso atto che la FIFA ha modificato la normativa che individua e sanziona i comportamenti discriminatori e di razzismo in ambito sportivo; - preso, altresì, atto che la UEFA ha apportato modifiche al proprio codice disciplinare, introducendo, per quel che concerne i fenomeni di razzismo e di discriminazione verificatisi in occasione di eventi sportivi, un sistema di applicazione graduale delle sanzioni; - ritenuto opportuno adeguare il Codice di Giustizia Sportiva alla suddetta normativa internazionale, con particolare riguardo al sistema di applicazione graduale delle sanzioni emanato dalla UEFA; - ritenuto, a tal fine, di introdurre due nuove disposizioni nel Codice di Giustizia Sportiva; - attesa la necessità di coordinare sistematicamente l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva e l’art. 62 delle NOIF con le emanande disposizioni in materia di razzismo e condotte discriminatorie; - visto l’ art. 24 dello Statuto Federale; delibera di approvare la introduzione degli artt. 9 bis e 10 bis del Codice di Giustizia Sportiva e di modificare l’ art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva e l’art. 62 delle NOIF, secondo il testo allegato sub a). TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO Art. 9 bis (NUOVO) Responsabilità per comportamenti Discriminatori 1. Costituisce discriminazione, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 14, comma 1 lett h), nonché con l’ammenda da € 10.000,00 a € 20.000,00 per il settore professionistico. 09/112 I dirigenti, gli altri tesserati e i soci di associazione che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 14 comma 1 lett. h), nonché con l’ammenda da € 15.000,00 a € 30.000,00 per il settore professionistico. 3. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie A l’ammenda da € 15.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda sino a € 20.000,00 per le altre. Nei casi di recidiva specifica, oltre all’ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere d) o e). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere f) h) o l). 4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione o tesserato. 5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b). 09/113 Art. 10 Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori. Art. 10 Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori. 2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2bis delle NOIF. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte. La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite. 2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2bis delle NOIF per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza. espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite. 3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera b). 3. INVARIATO 4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato. 4. INVARIATO 09/114 5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva specifica, sono inflitte inoltre, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall’art. 13 comma 1, lettera d) ed e). Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere e), g), h). Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall’art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00. 5. INVARIATO 6.I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate. 6. INVARIATO . 09/115 Art. 10 bis Esimente ed attenuante per comportamenti dei propri sostenitori (NUOVO) 1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 se prova che: a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 è attenuata se la società prova la sussistenza delle circostanze elencate nel precedente comma 1, alle lettere b), c) ed e). N.O.I.F. TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO Art. 62 Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle Gare Art. 62 Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle Gare 1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 1. INVARIATO 09/116 2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. 2. INVARIATO 2 bis E’vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale. 2 bis E’vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale. discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza. 3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, o incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza. 4. INVARIATO. 5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara. 5. INVARIATO 09/117 6. Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara. 6. INVARIATO. 7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento. 7. INVARIATO. 8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. 8. INVARIATO 9. L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. 9. INVARIATO 1.2. Modifiche al Regolamento del Gioco del calcio Con la propria Circolare n. 1 della corrente stagione sportiva, l’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le modifiche apportate al Regolamento del Gioco del calcio che sono entrate in vigore dal 1° luglio 2006. Nel riportarle qui di seguito, si invitato tutte le Società, nelle diverse Componenti: dirigenti, tecnici ed atleti, a prenderne atto ed a porre la dovuta attenzione al fine di evitare spiacevoli equivoci. REGOLA 4 L’EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI Equipaggiamento di base VECCHIO TESTO L’equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende: • maglia o camiciola • calzoncini (se il calciatore indossa cosciali o scaldamuscoli questi devono essere dello stesso colore di quello dominante dei calzoncini) • calzettoni • parastinchi • scarpe. NUOVO TESTO L’equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti: • maglia o camiciola • calzoncini (se il calciatore indossa cosciali o scaldamuscoli questi devono essere dello stesso colore di quello dominante dei calzoncini) • calzettoni • parastinchi • scarpe. 09/118 MOTIVO: L’aggiunta di “….i seguenti e separati indumenti” assicura che l’equipaggiamento base debba consistere negli indumenti individuali e che quindi la maglia ed i calzoncini di un calciatore non possano essere unificati in nessun caso. REGOLA 10 LA SEGNATURA DI UNA RETE VECCHIO TESTO Quando il regolamento delle competizioni prevede che una squadra sia dichiarata vincente dopo che la gara è finita in parità, sono ammesse solo le seguenti procedure, che sono state approvate dall’IFAB: - Regola delle reti segnate in trasferta - Tempi supplementari - Tiri di rigore. NUOVO TESTO Quando il regolamento delle competizioni prevede che una squadra sia dichiarata vincente al termine di una gara o di una eliminatoria andata e ritorno, conclusa in parità di punteggio, sono ammesse solo le seguenti procedure che sono state approvate dall’IFAB: - Regola delle reti segnate in trasferta - Tempi supplementari - Tiri di rigore. REGOLA 12 FALLI E SCORRETTEZZE Falli passibili di ammonizione VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Un calciatore deve essere ammonito, (cartellino giallo), quando commette una delle sette infrazioni seguenti: Un calciatore deve essere ammonito, (cartellino giallo), quando commette una delle sette infrazioni seguenti: 1. è colpevole di un comportamento antisportivo 1. è colpevole di un comportamento antisportivo 2. manifesta disapprovazione con parole o gesti verso una decisione dell’arbitro 2. manifesta disapprovazione con parole o gesti verso una decisione dell’arbitro 3. trasgredisce ripetutamente le Regole del Gioco 3. trasgredisce ripetutamente le Regole del Gioco 4. ritarda la ripresa del gioco 4. ritarda la ripresa del gioco 5. non rispetta la distanza prescritta nei calci d’angolo o nei calci di punizione 5. non rispetta la distanza prescritta nei calci d’angolo, nei calci di punizione o nelle rimesse dalla linea laterale 6. entra o rientra sul terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro 6. entra o rientra sul terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro 09/119 7. abbandona volontariamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro 7. abbandona volontariamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro Un calciatore di riserva o sostituito deve essere ammonito, (cartellino giallo), se commette una delle seguenti tre infrazioni: 1. è colpevole di un comportamento antisportivo 2. manifesta disapprovazione con parole o gesti verso una decisione dell’arbitro 3. ritarda la ripresa del gioco REGOLA 12 FALLI E SCORRETTEZZE Falli passibili di espulsione VECCHIO TESTO n calciatore deve essere espulso, (cartellino rosso), dal recinto di gioco quando commette una dei sette falli seguenti: 1. è colpevole di un grave fallo di gioco 2. è colpevole di condotta violenta 3. sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona 4. impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area di rigore) 5. impedisce un’evidente occasione da rete ad un calciatore che si dirige verso la porta avversaria commettendo un infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore 6. usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi 7. riceve una seconda ammonizione nella stessa gara. Un calciatore che è stato espulso deve abbandonare l’area prossima al terreno di gioco (recinto di gioco), così come l’area tecnica. NUOVO TESTO Un calciatore, un calciatore di riserva o sostituito deve essere espulso, (cartellino rosso), dal recinto di gioco quando commette una dei sette falli seguenti: 1. è colpevole di un grave fallo di gioco 2. è colpevole di condotta violenta 3. sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona 4. impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area di rigore) 5. impedisce un’evidente occasione da rete ad un calciatore che si dirige verso la porta avversaria commettendo un infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore 6. usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi 7. riceve una seconda ammonizione nella stessa gara. Un calciatore, un calciatore di riserva o sostituito che è stato espulso (cartellino rosso), deve abbandonare l’area prossima al terreno di gioco (recinto di gioco), così come l’area tecnica. 09/120 REGOLA 14 IL CALCIO DI RIGORE VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Infrazioni e sanzioni SE L’ARBITRO EMETTE IL FISCHIO PER L’ESECUZIONE DEL CALCIO DI RIGORE E, PRIMA CHE IL PALLONE SIA IN GIOCO, SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: il calciatore incaricato del calcio di rigore infrange le Regole del Gioco: • l’arbitro permette l’esecuzione del tiro • se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto • se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria. Infrazioni e sanzioni SE L’ARBITRO EMETTE IL FISCHIO PER L’ESECUZIONE DEL CALCIO DI RIGORE E, PRIMA CHE IL PALLONE SIA IN GIOCO, SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: il calciatore incaricato del calcio di rigore trasgredisce le Regole del Gioco: • l’arbitro permette l’esecuzione del tiro • se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto • se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui l’infrazione è avvenuta. MOTIVO: Uniformità con le altre infrazioni. Un compagno del calciatore incaricato del tiro entra nell’area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15: • l’arbitro permette l’esecuzione del tiro • se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto • se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria. • se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o dalla sbarra trasversale ed è toccato dal compagno del calciatore incaricato del tiro, l’arbitro dovrà fermare il gioco, riprendendolo con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente Un compagno del calciatore incaricato del tiro trasgredisce le Regole del Gioco: • l’arbitro permette l’esecuzione del tiro • se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto • se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui l’infrazione è avvenuta. • Abrogato e conglobato nel punto precedente MOTIVO: Uniformità con le altre infrazioni REGOLA 14 IL CALCIO DI RIGORE VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Infrazioni e sanzioni Un compagno del portiere entra nell’area di rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del punto di rigore o si avvicina al pallone a meno di m. 9,15: Infrazioni e sanzioni Un compagno del portiere trasgredisce le Regole del Gioco: • l’arbitro permette l’esecuzione del tiro • se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere accordata • se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto • l’arbitro permette l’esecuzione del tiro • se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere accordata • se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto Motivo: uniformità con le altre infrazioni 09/121 REGOLA 17 IL CALCIO D’ANGOLO VECCHIO TESTO Esecuzione • il pallone va posto entro l’arco del cerchio d’angolo più vicino al punto in cui è uscito • la bandierina d’angolo non può essere rimossa • i calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno a m. 9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco • il pallone deve essere calciato da un calciatore della squadra attaccante • il pallone è in gioco dopo che è toccato e si muove • il calciatore che ha battuto il calcio d’angolo non deve giocare il pallone una seconda volta prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore. NUOVO TESTO Esecuzione • il pallone va posto entro l’arco del cerchio d’angolo più vicino al punto in cui è uscito • la bandierina d’angolo non può essere rimossa • i calciatori della squadra avversaria devono rimanere ad almeno a m. 9,15 dall’arco d’angolo fino a quando il pallone non sia in gioco • il pallone deve essere calciato da un calciatore della squadra attaccante • il pallone è in gioco dopo che è toccato e si muove • il calciatore che ha battuto il calcio d’angolo non deve giocare il pallone una seconda volta prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore. Motivo:Uniformità con la regola 1. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI PER ARBITRI, ASSISTENTI E QUARTI UFFICIALI RITARDARE LA RIPRESA DEL GIOCO VECCHIO TESTO Gli arbitri devono ammonire i calciatori che ritardano la ripresa del gioco ricorrendo ad espedienti come: • battere un calcio di punizione da una posizione errata con il solo intento di costringere l’arbitro ad ordinarne la ripetizione • far finta di voler battere una rimessa dalla linea laterale per poi improvvisamente passare il pallone ad un compagno perché l’effettui • calciare lontano o portar via il pallone dopo che l’arbitro ha interrotto il gioco • ritardare eccessivamente l’esecuzione di una rimessa dalla linea laterale o di un calcio di punizione • ritardare l’uscita dal terreno di gioco al momento di essere sostituiti NUOVO TESTO Gli arbitri devono ammonire i calciatori che ritardano la ripresa del gioco ricorrendo ad espedienti come: • battere un calcio di punizione da una posizione errata con il solo intento di costringere l’arbitro ad ordinarne la ripetizione • far finta di voler battere una rimessa dalla linea laterale per poi improvvisamente passare il pallone ad un compagno perché l’effettui • calciare lontano o portar via il pallone dopo che l’arbitro ha interrotto il gioco • ritardare eccessivamente l’esecuzione di una rimessa dalla linea laterale o di un calcio di punizione • ritardare l’uscita dal terreno di gioco al momento di essere sostituiti • provocare una situazione di contrasto toccando deliberatamente il pallone dopo che l’arbitro ha interrotto il gioco. 09/122 2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE TECNICO Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n.26 del 20.09.2005, tenutosi a BASSANO DEL GRAPPA dal 14.11.2005 al 17.12.2005, per conseguire l’abilitazione ad “ALLENATORE DI BASE”, ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica: 1. ALBERTON PAOLO 2. ALFONSO NESTOR ALFREDO 3. ANGELINI CLAUDIO 4. ARTUSO GIUSEPPE 5. BALASSO GRAZIANO 6. BAU’ SANDRO 7. BORELLA PIERO 8. CAMPANARI SEVERINO 9. CARPENE PIETRO 10. CESTONARO VALENTINO 11. CORRA’ LUCIANO 12. CUNICO ENRICO 13. DE BENEDETTI MASSIMO 14. DE FILIPPO FRANCESCO 15. DONADELLO DAVIDE 16. FIORASO MAURIZIO 17. FRANZOSO TOMMASO 18. GARBINELLI RUGGERO 19. LA BELLA VALTER 20. MARASCHI ALBERTO 21. MARCHIORO ANDREA 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. MARTINI ANDREA MATTIELLO MARCO MAZZOLENI ACHILLE MENEGLINI ANGELO MONTICELLO STEFANO MORELLI MAURO PAPA DIAMANT PARISOTTO ALBERTO PERONI DAVIDE PIEROBON ANDREA PIEROBON GIANNI CLAUDIO RASCHIETTI ODONE ROSSI MASSIMO SANDONA’ MAURO SCALCO STEFANO SELLA DANIELE SPEROTTO GIANCARLO TARAS FAUSTO VARRIALE GIOVANNI ZUCCON LUIGI Il Presidente Azeglio Vicini 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Composizione Gironi Campionato di Terza categoria 2006/2007 Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella riunione del 21 Agosto u.s., in accordo con i Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali, ha deliberato la seguente composizione dei Gironi del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2006/2007, la cui organizzazione é demandata ai Comitati periferici territorialmente competenti: GIRONE BS/A Campolongo, Castion, Cusinati, Fellette, Fontanivese S.Giorgio, Fortitudo Bassano, Gruppo Sport.Ricreat.Lav. (Vallonara), Longa 90, Real Stroppari, S.Croce, S.Pietro Rosà, S.Vito Bassano, Union Aurora Calcio, Union 98 Borso del Grappa, Villaggio S.Lazzaro, Virtus Angarano. Totale squadre n. 16 …..omissis….. 3.2. Composizione 2006/2007 Gironi – Campionato Juniores Provinciale Il Consiglio Direttivo del C.R.Veneto, in accordo con i Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali, ha deliberato la composizione dei seguenti gironi del Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2006/2007, la cui organizzazione è demandata ai Comitati periferici territorialmente competenti : GIRONE BS/A Angarano Azzurra, Belvedere, Colceresa MPM, Elleesse La Loggia Costr., Junior Valbrenta 2000, Mottinello Nuovo, Mussolente, Pove, Rosà, S. Croce, S.Pietro, Virtus Romano. Totale squadre n. 12 09/123 GIRONE BS/B Cartigliano, Cassola S.Marco, Fellette, Fontanivese, Juventina, Lusiana Conco, Nove Cer.Stefani. Parr. S. Croce, S. Eusebio, S. Fortunato, S. Vito, Travettore Totale squadre n. 12 …..omissis….. 3.3. Trasferimenti Calciatori-Art.104 delle N.O.I.F. Si ricorda che il trasferimento di un Calciatore “Giovane Dilettante” o “Non Professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire, con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 182/A della scorsa stagione sportiva, entro e non oltre: Mercoledì 20 settembre 2006 ( Ore 19.00) Le liste di trasferimento devono essere depositate presso la Segreteria del C.R. Veneto a Ve-Marghera entro le ore 19.00, o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Veneto (30175 VeMarghera - Casella Postale 190) entro il termine sopra stabilito. Il tesseramento a favore della Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempreché la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro il termine di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali e/o Locali, facendosi carico alle Società di appurare preventivamente l’apertura o meno degli Uffici. 4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO LOCALE PRONTO A.I.A. Per le gare della 3^ Categoria (girone andata) Sez.A.I.A. di SCHIO: N 333 / 5828585 Per tutte le altre gare delle Cat.JUNIORES – CALCIO A 5 e SGS Sez.A.I.A. di BASSANO: Sig.SUELOTTO STEFANO Sig. ANTONIO SEBELLIN 338 / 8308321 338 / 9160643 Al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i campionati, si comunica che qualora 15 minuti prima dell’orario d’inizio della gara non fosse ancora giunto al campo di gioco l’Arbitro designato, il dirigente accompagnatore ufficiale della Società ospitante può informare dell’accaduto contattando i numeri telefonici suesposti affinchè sia possibile effettuare una nuova designazione, onde consentire la disputa della gara stessa. E’ tassativamente vietato a tutte le Società l’utilizzo dei numeri di telefono sopra indicati per qualsiasi altro tipo di comunicazione 4.1. Versamento di Ammende e Tasse Le società sono tenute a versare entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato le ammende comminate dal Giudice Sportivo sia per l’attività regionale che per quella provinciale. Si rammenta inoltre che i ricorsi presentati ai vari livelli di giustizia sportiva vanno sempre accompagnati con la corrispondente tassa (vedi punto 1.8 del presente comunicato). 4.2. Consegna delle Chiavi delle Autovetture da Parte di Arbitri e di Assistenti dell’Arbitro – Eventuali danni provocati Qui di seguito si riporta il testo della Circolare n. 12 della L.N.D., pubblicata in Roma il 12 novembre 2004, avente ad oggetto le norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni riportati dalle vetture degli Ufficiali di gara: 09/124 “La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara. Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno: - chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura; - constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara; - riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni; - trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione. Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale. La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le contro-deduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta. La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato”. 4.3. Richieste di Variazioni campo o altro Richieste di spostamenti di gare (anche per il solo campo) potranno essere concesse soltanto per motivi di estrema eccezionalità e debitamente documentati e dovranno pervenire a questo Comitato almeno 5 giorni prima della gara NON OLTRE IL MARTEDÌ SERA per motivi organizzativi (autorizzazione con pubblicazione sul comunicato ufficiale). Per eventuali anticipi o posticipi delle date o dell' orario di effettuazione delle gare, dovrà essere obbligatoriamente inviata la dichiarazione anche da parte della Società ospitata. RICHIESTE FORMULATE SENZA DOCUMENTAZIONE E OLTRE I TERMINI STABILITI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. Questo Comitato darà comunicazione della variazione tramite pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 4.4. Squalifica Calciatori per Raggiunto Limite di Ammonizioni o NON Espulsi dal Campo Per i nominativi dei giocatori squalificati per raggiunto limite di ammonizioni o che siano squalificati senza essere stati espulsi dal campo farà testo quanto pubblicato sul comunicato ufficiale, che di norma porterà la data del giovedì e che sarà a disposizione in INTERNET al sito www.settoregiovanile.figc.it/comitati_regionali/veneto.asp Ne consegue quindi che le Società non potranno invocare a propria discolpa l'eventuale ritardo nel ricevimento dello stesso, in base anche a quanto previsto dall'art. 2 n.6 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine alla responsabilità delle persone fisiche e delle società: "I comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione" Si precisa infine che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, cioè dopo il triplice fischio dell'arbitro, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale, non essendo soggette ad automatismo. 4.5. Esecuzione delle Sanzioni Si richiama l’attenzione delle Società sulle disposizioni contenute nell’ art. 17 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva che si ripropone: ART. 17 Comma 3 “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto 09/125 nel comma 6”. Fermo restando quanto previsto dall’art, 12 , comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’ autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art.14. ART. 17 Comma 6 “Le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte , nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo , nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14 comma 10) n:1 e 3. ...... omissis” 4.6. Parere interpretativo degli Artt. 14 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori La Corte Federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere: a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa; c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia. 4.7. Richiesta di Informazioni alla Segreteria Regionale e al Comitato Locale Il C.R.V. - ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali , le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria Regionale S.G.S., non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta . Si precisa che indipendentemente dal parere espresso , gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena autonomia di giudizio. In ogni caso i comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l’affissione all’ albo presso la sede del C.R.V. – 4.8. . Legenda Riteniamo utile riportare il significato delle abbreviazioni che normalmente verranno da noi usate nella stesura dei comunicati ufficiali: N.P.R.A. N.D.I.C. N.D.A.A. RINV. S. 1^ T. S. 2^ T. S.I.A. G.R.D. = non pervenuto rapporto arbitrale = gara non disputata per impraticabilità del campo = gara non disputata per assenza dell'arbitro = gara rinviata = gara sospesa primo tempo = gara sospesa secondo tempo = sospesa per infortunio all'arbitro = gara regolarmente disputata 09/126 CALCIO A CINQUE 5. COMUNICAZIONE DEL COMITATO LOCALE 5.1. COPPA VENETO 2006/07 – SERIE “D” – FASE LOCALE – Come anticipato a tutte le Società presenti all’incontro del 4 Settembre u.s., presso la sede del Comitato, sono stati fissati i gironi di qualificazione tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di vicinorietà. Sono stati formati 4 raggruppamenti per la disputa della 1^ fase eliminatoria: 2 quadrangoli e 2 triangolari come segue: GIRONE “A”: POL.COM.COGOLLO DEL CENGIO – US ALTO ASTICO – IMM.NEVE GALLIO GIRONE “B”: THE CLUB 2006 – REAL CAVAZZALE – LUNA FUTSAL THIENE GIRONE “C”: FUTSAL BORSO – COMUNELLO SOCCER TEAM – TIBI ROSSANO – AS EAGLES ROSA’ GIRONE “D”: SPORTING ROSSANO – FUTSAL ROSA’ – PARR. S.CROCE – VIRTUS CASSOLA SOCIETA’ - GIORNATA DI GIUOCO E ORARIO - CAMPI DI GARA POL.COM.COGOLLO DEL CENGIO: - mercoledì h 21,30 - Palestra Com.di Cogollo del Cengio US ALTO ASTICO: martedì h 20.30 - Palestra Com.di Velo d’Astico – P.za IV Novembre IMM.NEVE GALLIO: lunedì h 21,15 - Palazzetto di Gallio - Via Roma THE CLUB 2006: DISPUTA LE GARE IN TRASFERTA REAL CAVAZZALE: martedì h 21,15 - Palestra Com.di Cavazzale – Via Roi LUNA FUTSAL THIENE: lunedì h 21,30 - Palaceccato di Thiene – Via Vanzetti FUTSAL BORSO: lunedì h 21,30 - Palestra Com.di Borso – Via Martiri del Grappa COMUNELLO SOCCER TEAM: lunedì h 21,30 - Sporting Club Bassano di Fellette – Via Marze TIBI ROSSANO: martedì h 21,15 - Palestra Com.di Rossano V. – Via Piave EAGLES ROSA’: lunedì h 21,30 - Pala Rosà – Via S.Bonavemtura SPORTING ROSSANO: martedì h 21,15 - Palestra Com.di Rossano V. – Via Piave FUTSAL ROSA’: lunedì h 21,45 - Pala Rosà – Via S.Bonaventura PARR. S,CROCE: lunedì h 21,15 - Palatenda Bassano – Via dei Lotti VIRTUS CASSOLA: martedì h 21,30 - Palestra Com.di Cassola – P.za A.Moro 5.2. 1^ FASE – PROGRAMMA GARE 1^ GIORNATA (SETTIMANA 2/10/2006) GIRONE “A”: Pol.Com.Cogollo del Cengio - us Alto Astico Riposa: Imm.Neve Gallio GIRONE “B”: Real Cavazzale - THE CLUB 2006Riposa: Luna Futsal Thiene GIRONE “C”: Futsal Borso - Comunello Soccer Team TiBi Rossano - Eagles Rosà GIRONE “D”: Sporting Rossano - Futsal Rosà Parr. S.Croce - Virtus Cassola 09/127 2^ GIORNATA (SETTIMANA 16/10/2006) GIRONE “A”: Us Alto Astico - Imm.Neve Gallio Riposa: Pol.Com.Cogollo del Cengio GIRONE “B” Luna Futsal Thiene - The Club 2006 Riposa: Real Cavazzale GIRONE “C”: Eagle Rosà - Futsal Borso Comunello Soccer Team - TIBI Rossano GIRONE “D”: Futsal Rosà - Parr. S. Croce Virus Cassola - Sporting Rossano 3^ GIORNATA (SETTIMANA 30/10/2006) GIRONE “A”: Imm.Neve Gallio - Pol.Com.le Cogollo del Cengio Riposa: US Alto Astico GIRONE “B”: Real Cavazzale - Luna Futsal Thiene Riposa: The Club 2006 GIRONE “C”: TiBi Rossano - Futsal Borso Comunello Soccer Team - Eagles Rosà GIRONE “D”: Parr. S. Croce - Sporting Rossano Virtus Cassola - Futsal Rosà NORME TECNICHE Passeranno al turno successivo le sole vincitrici dei gironi. Per stabilire le squadre vincitrici, qualora 2 o più squadre terminassero a parità di punteggio, varranno in ordine le seguenti disposizioni: - l’esito dello scontro diretto; - la squadra che vanterà la migliore differenza reti; - in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio presso il Comitato organizzatore. 2^ FASE Con le squadre vincitrici i 4 gironi, si formeranno 2 coppie che disputeranno le simifinali con fasi di andata e ritorno: vincente girone A contro vincente girone D vincente girone B contro vincente girone C; Qualora al termine delle gare di ritorno insistesse il risultato di parità fra le 2 gare, verranno disputati 2 tempi supplementari di 5’ ciasuno; in caso di ulteriore parità verranno calciati i rigori secondo le disposizioni FIGC. Il calendario delle gare verrà pubblicato in prossimità della disputa delle gare. La gara di finale per definire la vincente della Coppa “Veneto” verrà disputata con gara unica su campo neutro . SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 6. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.-SETTORE GIOVANILE E SCOL. 6.1. Riunioni Indette dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale Si informa che, a partire da lunedì 11 settembre, è iniziata una serie di incontri indetti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale che ha come scopo la programmazione di tutta l’attività della corrente stagione sportiva. 09/128 A Tor san Lorenzo - Ardea (Roma) si svolgeranno lunedì 11 settembre 2006 RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E DELEGATI REGIONALI ATTIVITA’ SCOLASTICA per il CRV - SGS partecipa il Prof. Giancarlo Sartori martedì 12 settembre 2006 RIUNIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA E DEI MEDICI REGIONALI DEL SGS per il CRV - SGS partecipa il Dott. Maurizio Sorato mercoledì 13 settembre 2006 RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E RESPONSABILI TECNICI REGIONALI ATTIVITA’ DI BASE per il CRV - SGS partecipa il Prof. Walter Bedin giovedì 14 settembre 2006 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI PRESIDENTI REGIONALI per il CRV - SGS partecipa il Presidente Giuseppe Ruzza A Roma, presso la Sala del Consiglio Federale, si svolgerà sabato 16 settembre 2006 RIUNIONE PER IL FUORICLASSE CUP - 5^ EDIZIONE per il CRV - SGS parteciperanno i responsabili dei COL dei Comitati di: Bassano del Grappa - Treviso – Venezia – Verona - Vicenza A Milano, presso la sede del Comitato Regionale Lombardia, si svolgerà sabato 16 settembre 2006 INCONTRO CON I GIUDICI SPORTIVI DI 1° GRADO DEI COMITATI REGIONALI SGS per il CRV - SGS parteciperanno il Giudice Sportivo Florindo Zabbeo ed il Sostituto Caraceni Aldo 6.2. Obbligo di Assicurazione per tutti i Dirigenti di Società Si rammenta che a far data dal 1 luglio 2005, in base all’art. 51, commi 1 e 2 della Legge 289/2002, tutti i Dirigenti delle Società di PURO SETTORE GIOVANILE dovranno stipulare l’assicurazione obbligatoria attraverso un cartellino dal costo unitario di €. 9.50 (Per le società Dilettanti provvede il Comitato Reg. Veneto LND) I cartellini verranno distribuiti ai Comitati Provinciali e Locali non appena perverranno dalla F.I.G.C. Stralcio della Legge 289/2002 – Art. 51 Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi 1 – A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2- L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. 7. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SALUTO DEL COMITATO REGIONALE VENETO – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO Nell’imminenza dell’avvio dell’attività agonistica, il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico intende porgere a tutte le società un sincero augurio per una stagione ricca di soddisfazioni e successi unitamente all’invito di mantenere sempre, in campo e fuori, un comportamento etico e morale esemplare e rispettoso di tutte le componenti il nostro mondo: compagni ed avversari, direttori di gara e pubblico, amico e non. In tal senso pare doveroso rammentare che la Federazione Italiana Giuoco Calcio è l’unica Federazione che nella sua denominazione contiene la parola Giuoco. Cerchiamo, quindi, di adoperarci tutti affinchè i nostri giovani atleti possano veramente riappropriarsi del Gioco del Calcio confrontandosi con le altre realtà divertendosi in modo corretto e sereno. Agli adulti (tecnici, dirigenti, genitori) l’invito a non caricare di responsabilità o, peggio, di illudere, questi giovani bensì di incoraggiarli sempre, sportivamente, ricordando che i giovani hanno, fra i tanti, un diritto fondamentale: quello di non essere campioni. Giuseppe Ruzza 09/129 7.1. Corso residenziale Montegrotto Terme 1-3 settembre 2006 Si è svolto nei giorni 1-3 settembre 2006, presso l’Hotel Augustus di Montegrotto Terme PD, un corso residenziale riservato ai Responsabili Regionali e Provinciali/Locali dell’Attività di Base, Attività Scolastica, Calcio a 5, Calcio Femminile. Il corso strutturato in due momenti prevedeva una parte di aggiornamento e formazione sul tema “Le motivazioni dei giovani allo sport” , reso coinvolgente dal Dott . Alessandro Tettamanzi attraverso i suoi interventi brillanti e interessanti , e una parte programmatica relativamente alla stagione sportiva 2006-2007 svolta per Sezioni, Attività di Base e Attività Scolastica. Il corso, che ha visto una partecipazione attiva e costruttiva, e’ risultato molto positivo sia dal punto di vista della formazione che dell’ aggiornamento. Per l’Attività di Base, dopo un’ attenta analisi del Comunicato n. 1 Nazionale e relativa Circolare, si sono poste le basi per la realizzazione di nuove attività congiunte con il Calcio a 5, Calcio Femminile ed Attività Scolastica. Per l’Attivita’ Scolastica si è preso atto, con soddisfazione, del coinvolgimento, nel Fuoriclasse Cup 2006-07, di altre due città del Veneto, Bassano del Grappa e Venezia -Mestre . Inoltre si è discusso, tra le componenti presenti, anche sulle altre iniziative da realizzare congiuntamente tra Attività di Base e Scolastica, in particolare ” Uso e abuso dei farmaci “ , “ Convenzioni Scuola - Società Sportive “ e sulle altre attività che coinvolgeranno il mondo della Scuola ovvero “Il calcio è gioia “ e i “ Corsi di formazione per arbitro scolastico “ Questo momento formativo si concluderà Lunedì 18 settembre con un incontro congiunto, tra le componenti che hanno partecipato al convegno, che avrà svolgimento alle ore 18.00 presso la sede del Comitato Regionale Veneto – S.G.S.. A tale incontro parteciperà per esaminare le risultanza del lavoro effettuato e per concludere l’iter formativo il Dott. Alessandro Tettamanzi. 7.2. Tutela Medico - Sportiva Come noto, tutti coloro che desiderano svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. E’ previsto, inoltre, che il certificato di idoneità venga conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni. Diverse Regioni d’Italia hanno previsto l’istituzione del libretto sanitario. In sostanza, queste Regioni stampano e distribuiscono i libretti e sanciscono che il libretto è un documento sanitario strettamente personale e nella disponibilità totale dell’atleta, salvo i casi previsti dalla Legge. La Regione Veneto non ha ancora provveduto ad istituire tale libretto sanitario che dovrebbe garantire, tra l’altro, una precisa valutazione da parte dello specialista che certifica il percorso sanitario che ha caratterizzato la carriera sportiva dell’atleta. Si sa, inoltre, che dalla presente stagione sportiva le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento, oltre a quanto stabilito in precedenza, anche la copia del certificato medico previsto. Tutto ciò rappresentato, si constata purtroppo (per il tramite di alcune segnalazioni pervenute) che a volte le Società non consegnano, in particolare ai ragazzi che si trasferiscono in altro sodalizio, copia del certificato di idoneità ancora in corso di validità. Valutati i tempi della prenotazione (in particolare per le prime visite di idoneità agonistica) e considerato quanto sopra espresso (attesa del libretto sanitario personale), si auspica un comportamento rispettoso delle società nei confronti di altre consorelle consegnando la certificazione medica ai giocatori interessati ad un trasferimento, al fine di garantire loro, per l’appunto, la garanzia della tutela sanitaria ai fini del nuovo tesseramento. 7.3. Tabulati Tesseramenti Giocatori Giovani al 30/06/2006 Si comunica che i Comitati Provinciali/Locali stanno inviando, alle società di loro competenza, il tabulato meccanografico dei giocatori tesserati con cartellino “GIOVANI” annuale o biennale nella stagione 2005/2006. Le società sono invitate a controllare con attenzione l’esattezza dei dati riportati e segnalare con tempestività eventuali anomalie al proprio Comitato Provinciale / Locale, che ritornerà al C.R.V.-S.G.S. i tabulati contenenti le correzzioni e li invierà al C.E.D. di Roma che provvederà in merito. 7.4. Girone Esordienti Professionisti 2006/2007 Si rende noto che, al fine di organizzare un’attività il più omogenea possibile, sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali e le società interessate, lo scrivente Comitato ritiene utile organizzare un Girone regionale dedicato all’attività della categoria esordienti a 11, riservato esclusivamente alle società Professionistiche della nostra Regione : BASSANO – CHIEVO VERONA – CITTADELLA – HELLAS VERONA – PADOVA – PORTOGRUAROSUMMAGA – TREVISO – VENEZIA – VICENZA CALCIO. Alle società viene inviato il regolamento della manifestazione e il modulo per formalizzare l’iscrizione – solo in forma cartacea - che dovrà essere restituito debitamente compilato e IN ORIGINALE, ENTRO VENERDI’ 15/9/2006, al C.R.V. –S.G.S. (per le consegne a mano entro le ore 13.00). 09/130 7.5. Ratifica Affiliazioni 2006/2007 La Presidenza Federale ha ratificato le sottoelencate domande di affiliazione alla F.I.G.C. esclusivamente per l'attività del Settore Giovanile e Scolastico. Matr. 917487 Matr. 917488 Matr. 917525 Matr. 917489 Matr. 917490 Matr. 917524 Matr. 917491 Matr. 917492 Matr. 917493 Matr. 917494 Matr. 917495 Matr. 917496 Matr. 917497 A.S.D. F.C.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.S.D. A.C.D. A.S.D. A.S.D. U.S.D. BOYS BUTTAPEDRA 2006 CALCIO CONTEA A.S.D. CARPI 2006 GIOVANI LIAPIAVE LAKOTA CALCIO MEDOACUS NV SERENISSIMA REAL S. ZENO REAL VETREGO S. MARTINO PIANIGA SST CALCIO UNIONE ALPO 1956 VIRTUS GUIZZA JUNIOR BUTTAPIETRA (Vr) MONTEBELLUNA (Tv) VILLA BARTOLOMEA (Vr) CIMADOLMO (Tv) FARA VICENTINO (Vi) SELVAZZANO DENTRO (Pd) VENEZIA ARZIGNANO (Vi) MIRANO (Ve) PIANIGA (Ve) ROSA’ (VI) VILLAFRANCA di Verona (Vr) PADOVA 7.6. Elenco Societa’ di L.N.D. che nella Stagione Sportiva 2006/2007 hanno chiesto la Trasformazione in Societa’ di Puro Settore Giovanile Le sottoindicate società, avendo rinunciato a partecipare ai rispettivi Campionati della L.N.D. 2006/07, hanno richiesto e ottenuto dal Presidente Federale, che ne ha ritenuto validi i motivi, di partecipare – per la corrente stagione sportiva 2006/2007 – ai campionati e/o tornei indetti dal Settore Giovanile e Scolastico, conservando l’anzianità di affiliazione ed il numero di matricola: Matr. 780541 Matr. 59294 G.S. A.C. CANARINI ROSATESI A.S.D. GUARDA VENETA di Rosà (Vi) di Guarda Veneta (Ro) 7.7. Estratti conto Società per Attività Giovanile 2005/2006 affiliazione 05/08/1999 affiliazione 01/07/1983 Stag. Sportiva Si rende noto che i Comitati Provinciali e Locali del Veneto, invieranno alle società interessate, gli estratti conto relativi all’attività di Settore Giovanile e Scolastico svolta nella stagione sportiva 2005/2006. Come già pubblicato sul C.U. N° 1 del 14/7/06 – punto 1.15, si ricorda che: • le società creditrici potranno chiedere, su carta intestata e afirma del Presidente, il rimborso del saldo attivo in loro favore (segno meno prima della cifra del saldo) scrivendo direttamente al Comitato Regionale Veneto S.G.S., che provvederà ad inviare il dovuto con assegno circolare non trasferibile intestato alla società o a mezzo bonifico bancario sul conto segnalato dalla stessa ; • I saldi debitori – per modiche cifre – delle società appartenenti alle Leghe, poichè hanno versato un unico deposito cauzionale con l’ iscrizione delle squadre ai campionati Prof. - Prof C - Dilettanti., verranno trasmessi alle Leghe di appartenenza (per i Dilettanti al Comitato Regionale Veneto - L.N. Dilettanti), che provvederanno alla successiva trascrizione sugli estratti conto delle società interessate. Per cifre importanti potrà lo stesso Comitato Regionale Veneto – S.G.S. chiedere direttamente alle società la di ripianare il debito. • Le altre società, siano esse di Lega o di Puro Settore Giovanile, dovranno provvedere alla copertura del LORO DARE inviando l’ammontare del saldo passivo al Comitato Regionale Veneto - S.G.S. (Via della Pila n. 1) a mezzo assegno, corrispondente al saldo dovuto, intestato a F.I.G.C. - C.R.V. - S.G.S.. Attenzione : Le società che hanno organizzato tornei, devono tener conto che l’addebito per le spese arbitrali per gli stessi imputate nell’estratto conto è assolutamente provvisorio, in quanto restiamo in attesa di venire informati della spesa reale da parte della F.I.G.C.. Pertanto il saldo riportato nella scheda non è definitivo e sarà soggetto a revisione. 7.8. Pagamenti a vario titolo da parte delle società Si è rilevato in diverse occasioni che molte società hanno IMPROPRIAMENTE effettuato bonifici relativi all’attività di Settore Giovanile e Scolastico sul conto corrente bancario del C.R.V. – L.N.D. (Unicredit). Al fine di evitare disguidi contabili , si invitano le società ad osservare con particolare attenzione le indicazioni fornite da ciascun ufficio circa le modalità dei versamenti da effettuare. 09/131 Si ribadisce che per il Settore Giovanile e Scolastico i versamenti devono essere effettuati a mezzo assegno circolare: - intestato a F.I.G.C. - C.R.V. - S.G.S. per iscrizioni all’attività regionale , per le affiliazioni, a saldo del debito stagione precedente , per il pagamento di ammende – tasse o reclami ai Giudici sportivi, per l’approvazione dei tornei organizzati dalle società; - intestato al Comitato Provinciale di competenza per iscrizioni all’attività provinciale , per acquisto cartellini o altro riferito ai rapporti diretti con il Comitato Provinciale. ATTIVITA’ DI BASE 7.9. Disposizioni per Scuole di Calcio Indicazioni generali sulle modalità di apertura e/o riconferma per la Scuola di Calcio. La domanda per l’apertura e/o riconferma della Scuola Calcio deve essere presentata in allegato alla domanda di partecipazione all’attività ufficiale provinciale e/o locale ai Tornei Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti. Considerato che le domande di partecipazione all’attività devono essere presentate generalmente entro la metà di settembre, è probabile che la domanda Si dà pertanto l’opportunità alle Società interessate di integrare i dati già comunicati entro il 31 OTTOBRE 2006, ripresentando l’apposito modulo (reperibile anche in formato elettronico presso i rispettivi Comitati). I Responsabili Provinciali dell’Attività di Base sono a disposizione delle Società per chiarimenti e delucidazioni in merito. Di seguito vengono riportati in modo schematico i requisiti in base ai quali le Scuole Calcio saranno suddivise: A) Scuola di Calcio Qualificata: requisiti obbligatori ¾ Affiliazione da almeno 2 anni alla F.I.G.C. (non viene considerato l’anno in corso); ¾ Attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio; ¾ Partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti – Giovanissimi – Allievi (non sono previste deroghe). A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società, iscrivere ai Tornei delle Categorie di Base le squadre in rapporto al numero di tesserati per le stesse categorie, fino a 15 pulcini almeno 1 squadra, fino a 30 pulcini almeno 2 squadre, e così via; per la categoria Esordienti, fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40 tesserati almeno 2 squadre, e così via; ¾ Obbligatorietà di 3 tecnici abilitati dal Settore Tecnico Federale della F.I.G.C. (non sono previste deroghe); ¾ Rapporto Tecnici Qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico e “Istruttori di Scuola Calcio” C.O.N.I. - F.I.G.C. non inferiore ad 1:30 ovvero 5 Tecnici per 150 tesserati; ¾ Numero minimo di ragazzi e ragazze per ognuna delle categorie: Piccoli Amici 10 bambini/e – Pulcini 14 bambini/e – Esordienti 18 bambini/e (non sono previste deroghe); ¾ Presentazione, unitamente alla domanda di apertura e/o riconferma, della programmazione tecnico – didattica con indicazione di obiettivi, metodi, contenuti, tale programmazione dovrà fare riferimento alla “Guida Tecnica per Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico e tener conto delle indicazioni fornite dai Responsabili Provinciali/Locali dell’Attività di Base; ¾ Partecipazione obbligatoria alle attività ufficiali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico: “Sei Bravo a …Scuola di Calcio”, Fun Football, ecc.; ¾ Convenzione con una Istituzione Scolastica, possibilmente con una Scuola dell’Infanzia o Primaria (all'atto della richiesta di apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto che tale convenzione verrà presentata al Comitato Regionale S.G.S. entro e non oltre il 30/11/2006). Si invitano le Società ad utilizzare il modello di convenzione Allegato 5 del C.U. n°1 Nazionale con la precisazione che lo stesso deve contenere il timbro e la firma del Presidente della Società e del Dirigente Scolastico; ¾ Attuazione di un progetto di attività di informazione e aggiornamento per Dirigenti, Tecnici e genitori di almeno 5 incontri nel corso della stagione sportiva (all'atto della richiesta di apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto di tale attività di informazione e aggiornamento da presentare al Comitato Regionale S.G.S. entro il 30/11/2006); ¾ Collaborazione con un Medico, quale coordinatore dei servizi di tutela sanitaria (all'atto della richiesta di apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto per tale collaborazione); ¾ Collaborazione con uno Psicologo quale esperto dello sviluppo e delle relazioni umane (all'atto della richiesta di apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto per tale collaborazione); B) Scuola di Calcio: requisiti obbligatori ¾ Affiliazione da almeno 1 anni alla F.I.G.C. (non viene considerato l’anno in corso); ¾ Attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio; ¾ Partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti – Giovanissimi – Allievi. A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società, iscrivere ai Tornei delle Categorie di Base le 09/132 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ squadre in rapporto al numero di tesserati per le stesse categorie, fino a 15 pulcini almeno 1 squadra, fino a 30 pulcini almeno 2 squadre, e così via; per la categoria Esordienti, fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40 tesserati almeno 2 squadre, e così via. Sono previste deroghe, per casi particolari e debitamente motivati, da presentare unitamente alla domanda di apertura e/o riconferma al Comitato di appartenenza. entro il 15/10/2006. Tutte le domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione; Rapporto Tecnici Qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico e “Istruttori di Scuola Calcio” C.O.N.I. - F.I.G.C. non inferiore ad 1:20 ovvero 8 Tecnici per 150 tesserati; Obbligatori 2 tecnici abilitati dal Settore Tecnico F.I.G.C. di cui uno può essere un “Istruttore di Scuola Calcio” che abbia partecipato ai corsi C.O.N.I. – F.I.G.C.; Numero minimo di ragazzi e/o ragazze per ognuna delle categorie: Piccoli Amici 10 bambini/e – Pulcini 14 bambini/e – Esordienti 18 bambini/e (sono previste deroghe come evidenziato al sottostante punto 7.2.: Disposizioni per la richiesta di deroga); Presentazione, unitamente alla domanda di apertura e/o riconferma, della programmazione tecnico – didattica con indicazione di obiettivi, metodi, contenuti; Partecipazione obbligatoria attività ufficiali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico: “Sei Bravo a …Scuola di Calcio”, Fun Football, ecc.; Collaborazione con un Medico, quale coordinatore dei servizi di tutela sanitaria (all'atto della richiesta di apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto per tale collaborazione); Collaborazione con un esperto in Psicopedagogia, dove non fosse possibile, le Società dovranno organizzare obbligatoriamente riunioni informative per Dirigenti, Tecnici e Genitori avvalendosi di Psicologi, Medici, Tecnici indicati dai Comitati di competenza. C) Centri Calcistici di base: requisiti obbligatori ¾ Partecipare all’attività ufficiale in almeno una delle seguenti categorie: Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti; ¾ E’ obbligatorio un Responsabile Tecnico, preferibilmente abilitato dal Settore Tecnico F.I.G.C. oppure un “Istruttore di Scuola Calcio” che abbia partecipato ai corsi C.O.N.I. – F.I.G.C. (presentare ,in allegato alla domanda di apertura/riconferma di scuola calcio, copia dell’attestato di partecipazione). ¾ Tali Società, sono tenute, nella presente stagione sportiva, ad iscrivere ai corsi C.O.N.I. – F.I.G.C. eventuali altre persone che abbiano incarichi tecnici. 7.10. Disposizioni per la richiesta di deroga Le richieste di deroga, come previsto dal C.U. n° 1 Nazionale, vanno presentate unitamente alla domanda di apertura e/o riconferma della Scuola Calcio, al Comitato Provinciale o Locale di appartenenza entro il 15/10/2006, che, attraverso il Presidente ed il Responsabile Provinciale dell’Attività di Base, esprimerà il proprio parere. La concessione della deroga, analizzata la documentazione ed il parere espresso dal Comitato di appartenenza, spetta comunque al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto S.G.S.. Di seguito vengono riportati i criteri con i quali vengono esaminate le richieste e concesse eventuali deroghe: 1) non sono concesse deroghe: a) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio per la prima volta; b) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio Qualificata; c) alle Società che non svolgono attività nella categoria Pulcini e nella categoria Esordienti; d) alle Società che hanno richiesto ed avuto concessa la deroga nella stagione sportiva precedente 2) è concessa la deroga: a) alle Società alle quali manca la categoria Piccoli Amici, fermo restando l’obbligo di svolgere, con gli stessi, l’attività ufficiale programmata in primavera; b) alle Società alle quali manca o la categoria Giovanissimi o la categoria Allievi, previo parere positivo del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto S.G.S. e soltanto con valide e provate motivazioni. ATTIVITA’ DI CALCIO A CINQUE 7.11. Riunione delle Società E’ indetta per SABATO 16 SETTEMBRE 2006 alle ore 10,00 presso il Comitato Regionale Veneto, in via della Pila, 1 MARGHERA , una riunione per tutte le Società di Calcio a Cinque che intendono aderire all’Attività Giovanile Regionale (categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi). In tale incontro, alla presenza del Presidente Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, verranno premiate le Società meritevoli della passata Stagione. Saranno inoltre illustrati i programmi per la Stagione Sportiva 2006/2007 dell’intera Attività Giovanile. 09/133 7.12. Orario Segreteria del Comitato Reg. Veneto - S.G.S. Si rende noto che , da settembre a giugno, la segreteria sarà a disposizione delle Società nei seguenti giorni: dal LUNEDI’ al VENERDI’ MERCOLEDI’ SABATO (da settembre a giugno) dalle ore 10.30 alle ore 13.00 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Il Presidente del C.R.V. – S.G.S. Giuseppe Ruzza sarà a disposizione delle società nella giornata di VENERDI’ dalle ore 15.30 alle 18.00 e comunque in altri giorni previo appuntamento telefonico. 8. COMUNICAZIONI DEL COMITATO LOCALE 8.1. RINUNCIA SQUADRE – TORNEO ESORDIENTI – PULCINI La Società Juventina Laghi ha comunicato la propria rinuncia alla partecipazione al Torneo autunnale “Esordienti” –– per sopravvenute difficoltà. La Società Canarini Rosatesi ha comunicato l’iscrizione della squadra “C” al Torneo autunnale “Esordienti” La stessa Società richiede il ritiro della squadra “A” dal Torneo “Pulcini” 10.2. Date Inizio Campionati LOCALI di 3^Cat.- JUNIORES – CALCIO/5 –Allievi- Giovanissimi- Esordienti- Pulcini 3^ Categoria Domenica 17 SETTEMBRE 2006- JUNIORES CALCIO/5 Sabato Ven/Sab 30 SETTEMBRE 2006 22/23 SETTEMBRE 2006- Pulcini Esordienti Giovanissimi Allievi Sabato Sabato Domenica Domenica 14 OTTOBRE 2006 30 SETTEMBRE 2006 1 OTTOBRE 2006 1 OTTOBRE 2006 8.2. Modifiche al programma gare CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO UNION AURORA CALCIO – AC S. VITO ORE 16.00 Stadio Giusti (Centro Giovanile)-Bassano del Gr. Pubblicato ed affisso all’albo in Bassano del Grappa il 13.09.2006 Il Segretario (Girolamo Remonato) Il Presidente (Enzo Bertossi)