REGOLAMENTO PROVINCIALE
Pallacanestro 2015/2016
CSI Comitato di Brescia – REGOLAMENTO PROVINCIALE PALLACANESTRO
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA
C.T.P. – PALLACANESTRO
REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE
( in vigore per la stagione 2015/2016)
Principi generali
Art. 1 – Il Consiglio Provinciale di Brescia del Centro Sportivo Italiano indice e la Commissione
Tecnica Provinciale di Pallacanestro organizza il Campionato Provinciale maschile secondo quanto
stabilito dal presente Regolamento Provinciale.
Art. 2 – Norme di ammissione e partecipazione. Società ammesse.
Possono partecipare alle attività le Società Sportive regolarmente affiliate al C.S.I. per l’anno
sportivo in corso.
Art. 3 – Ogni società sportiva può iscrivere a ciascuna manifestazione provinciale un numero
illimitato di squadre. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella
medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in
questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono
vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della
manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali. (salvo quanto
previsto dalle norme relative allo svincolo)
Art. 4 – Gli atleti per poter partecipare alle manifestazioni, dovranno essere tesserati al C.S.I.,
secondo quanto previsto dal seguente art. 5. Sulla loro tessera dovrà essere segnata la disciplina o
le discipline praticate.
L’atleta rimarrà vincolato alla Società per cui ha firmato la tessera per tutto il periodo di validità
della stessa (1° Settembre – 31 Agosto); scaduto tale termine il giocatore sarà libero da ogni
vincolo di tesseramento. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà per il
giocatore e la Società Sportiva in difetto l’applicazione dei provvedimenti relativi alla “Posizione
irregolare di giocatori”
Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di
doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari,
ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline
Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.
Per i Campionati Nazionali in ciascuna fase (locale, regionale e nazionale) il tesseramento per gli
sport di squadra si chiude il 28 Febbraio. Possono essere tesserati in deroga 2 atleti entro il 20
Maggio che possono partecipare solo alle fasi regionali e Nazionali
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Art. 5 – Tesseramento
Le tessere degli atleti devono essere presentate a un Punto CSI o presso la segreteria Provinciale ,
compilate chiaramente in tutte le loro parti con firma autografa dell’atleta che dovrà apporre di
proprio pugno anche la data, o utilizzare la procedura di tesseramento on-line
Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI;
1) il numero di tessera va riportato nell'elenco (distinta). - 2 Devono essere anche accluse
all'elenco le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara. Oltre che il loro
tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare
all'arbitro anche la loro identità.
a. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto: carta di identità; passaporto; patente
di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento
d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di
soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza
o da un Notaio; munite di foto e riportanti i dati anagrafici, in corso di validità.
- la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal C.S.I. (presso i punti C.S.I. o la
segreteria Provinciale presentando 2 fotografie e un documento di identità valido)
Gli allenatori iscritti nei ruoli ufficiali del CSI possono essere riconosciuti previa presentazione di
apposita tessera di abilitazione, munita di fotografia (sostitutiva del documento d’identità). Per le
fasi regionali e nazionale la tessera di riconoscimento rilasciata dal Comitato non è valida
Art. 6 - La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della
squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere
fino a un massimo di 20 giocatori.
Solo per il Comitato di Brescia si fa obbligo della distinta elettronica compilata in ogni sua singola
parte; la distinta si compila entrando nel sito del C.S.I. Brescia (nell’area dedicata al Tesseramento
online) con le credenziali e password della società che sono state assegnate al momento
dell’affiliazione.
Art. 7 - Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP
1) È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a
condizione che:
a) il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di
riferimento;
b) nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla
serie D in su per l’attività maschile e dalla serie B in su per l’attività femminile (con
eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del
tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria). Per “prendere parte” si
intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice
iscrizione a referto.
2) La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste a del Regolamento di
Giustizia sportiva CSI.
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3) I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle
manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti
degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l’effettiva
entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente
superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4) Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e
dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.
5) Per partecipare alla fase finale del campionato, i giocatori tesserati FIP devono aver preso
parte almeno al 50% delle partite disputate dalla propria squadra CSI nella fase a gironi.
Art. 8 – Età e categorie
I limiti di età delle varie categorie vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Provinciale del CSI e
resi noti tramite il Piano di attività. Nessun giocatore non rientrante nei limiti di età delle categorie
o nelle deroghe concesse potrà prendere parte alle gare.
Eventuali deroghe per necessità di carattere straordinario, su richiesta delle società, potranno
essere concesse dal Coordinatore Tecnico Provinciale.
Per la fase regionale e nazionale le categorie sono quelle previste dall’apposito regolamento.
Art. 9 – Passaggi tra squadre CSI
Non è ammesso, nel corso di una manifestazione provinciale, alcun passaggio di giocatori da una
squadra all’altra: l’atleta rimarrà vincolato alla squadra con la quale disputa la prima gara. Per
prima gara s’intende la prima partita alla quale l’atleta abbia effettivamente preso parte: non
saranno pertanto considerate valide le gare annullate e le gare in cui l’atleta risulta solamente
iscritto in distinta o a referto, senza aver giocato, nel caso fossero previsti sostituzioni illimitate o
cambi volanti l’atleta per non essere considerato sceso in campo, nelle distinte dovrà risultare
assente. E’ data facoltà alle società di inoltrare al Coordinatore Tecnico l’eventuale richiesta di
deroga per situazioni particolari, le quali saranno analizzate di volta in volta.
Quanto sopra esposto è riferito a squadre della stessa Società.
Durante l’anno sportivo è consentito previa autorizzazione del Coordinatore Tecnico, anche senza
autorizzazione da parte della Società di primo tesseramento, il trasferimento di giocatori in caso
di:
a) Inattività o scioglimento della Società di appartenenza, con emissione di nuovo
tesseramento;
b) Ritiro della Società a campionato o torneo iniziato, con emissione di nuovo tesseramento;
c) Mancata partecipazione della Società di appartenenza ai campionati indetti dal CSI.
Le richieste di deroga dovranno essere inoltrate al Coordinatore Tecnico al seguente indirizzo di
posta elettronica : [email protected] entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
La concessione o meno della deroga, verrà ufficializzato attraverso la pubblicazione sul
Comunicato Ufficiale.
Art. 10 – Limiti alla disputa di gare nella stessa giornata solare
Gli atleti non possono tassativamente disputare due gare anche di diverse discipline nella stessa
giornata solare. In caso di infrazione verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti
dell’atleta. Per disputa della gara, si intende che l’atleta vi abbia effettivamente preso parte, nel
caso fossero previsti sostituzioni illimitate o cambi volanti l’atleta per non essere considerato
sceso in campo, nelle distinte dovrà risultare assente. La regola vale anche per atleti che abbiano
preso parte a gare di Enti o Federazioni diverse dal Centro Sportivo.
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ECCEZIONE: a quanto contemplato nel presente articolo fa eccezione la disputa di fasi o tornei a
concentramento.
Art. 11 – Limiti di partecipazione a gare
Non potranno partecipare a gare di fasi finali di una stessa manifestazione provinciale, atleti che
non hanno partecipato ad alcuna delle prime fasi eliminatorie (campionato) Per partecipazione si
intende che l’atleta abbia effettivamente preso parte alla gara entrando in campo.
Considerando che un atleta può non aver partecipato, per svariati motivi, è data facoltà alle
società di inoltrare al Coordinatore tecnico l’eventuale richiesta di deroga.
Art. 12 – Visione documenti
1) Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti
dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio
dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.
2) Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione
prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più
arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.
Art. 13 – Posizione irregolare di giocatori
Un giocatore si trova in posizione irregolare di tesseramento quando:
- non risulta tesserato;
- risulta tesserato in data posteriore a quella della disputa della gara;
- risulta tesserato per più società CSI per la stessa disciplina;
- abbia preso parte a gare ufficiali in Federazione o ente di promozione sportiva (salvo quanto
previsto nell'art.7);
- non rientra nelle età previste per la categoria;
- i dati anagrafici e la firma apposti sulla tessera risultano errati anche se parzialmente, sia stata
manomessa la fotografia (falso in tesseramento).
Qualora venga accertata una simile infrazione saranno applicati i seguenti provvedimenti previsti
dal regolamento di Giustizia Sportiva del C.S.I.
Art. 14 – Iscrizioni alle manifestazioni
Le società Sportive, per iscrivere le squadre alle manifestazioni, dovranno compilare in tutti i
particolari, il modulo di iscrizione, compilabile on-line oppure ritirabile presso la Segreteria
provinciale o dei Punti C.S.I., e versare le quote di iscrizione e cauzione relative alla manifestazione
cui intendono prendere parte. Le notizie riportate sul predetto modulo fanno fede per qualsiasi
evenienza: eventuali variazioni dovranno essere fatte per iscritto.
Art. 15 – Un tesserato espulso (espulsione diretta) sarà automaticamente squalificato per una
giornata da scontarsi nella gara ufficiale immediatamente successiva, salvo maggiori sanzioni che
potranno essere adottate dal Giudice Sportivo quando il caso lo richiede.
Le sanzioni relative alla somma ammonizioni o che comportino squalifiche di tesserati per più
giornate di gara devono essere scontate in quelle immediatamente successive alla data di
pubblicazione del relativo comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l’istituto
della sospensione condizionale (dove prevista).
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(Se una gara non viene disputata per mancato arrivo della squadra avversaria, nel caso una o
ambedue le squadre avessero giocatori squalificati per quella gara (quindi non figuranti in distinta)
il comportamento da tenere e le decisioni che verranno prese sono le seguenti:
- L’arbitro provvederà ad identificare i giocatori iscritti in distinta, della squadra presente sul
campo, tramite il solito appello; constatato che il giocatore squalificato non risulta scritto in
distinta, questi avrà scontato la giornata di squalifica; nel caso di giocatore squalificato
tesserato per la squadra che non si è presentata la squalifica non è da ritenersi scontata.
- Nel caso la partita venisse sospesa per qualsiasi motivo, il giocatore squalificato che non ha
preso parte alla gara dovrà scontare la squalifica la gara successiva.)
Art. 16 – Tornei e gare amichevoli
Le Società Sportive che intendano organizzare tornei o gare amichevoli, possono avvalersi della
collaborazione della C.T.P. Pallacanestro cui dovranno essere sottoposti i relativi regolamenti per
la necessaria approvazione.
Art. 17 – Spostamento gare
1) Qualora una squadra dovesse richiedere lo spostamento di orario o di data o di campo, è
tenuta a fare pervenire alla C.T.P. regolare richiesta, accompagnata dal nullaosta della
squadra avversaria e dalla tassa di € 20,00 (Venti/00) da pagare, in contanti, presso punti
C.S.I. o segreteria Provinciale oppure con bonifico bancario / bollettino postale inviando
copia dell’ avvenuto pagamento a mezzo fax al numero 030.310495 o inviando una mail
all’indirizzo [email protected] secondo quanto di seguito specificato.
2) I Termini entro i quali è possibile richiedere uno spostamento gara sono i seguenti
15
(quindici) giorni per pallavolo e pallacanestro prima della data di svolgimento della gara. Il
permesso di spostamento concesso, verrà comunicato alle squadre interessate e agli organi
competenti. La gara deve essere recuperata entro 15 giorni dalla data fissata in calendario, n
e Nessuna gara può essere posticipata oltre la terzultima giornata di ritorno; pertanto le
ultime tre giornate possono solo essere anticipate. Lo spostamento d’ufficio potrà essere
concesso dalla C.T.P. competente su sola richiesta di una delle due società per causa di forza
maggiore o aventi carattere eccezionale.
Art. 18 - Modalità per inoltro richiesta spostamento
Le società interessate a spostare una gara già fissata in calendario dovranno obbligatoriamente
utilizzare il modulo di richiesta pubblicato on-line sul sito www.csi.brescia.it, utilizzando le
credenziali (codice e password) e accedendo ad “area riservata” di “Attività sportive e risultati” ed
inserendo giorno, orario e luogo di recupero della stessa. Una volta compilata la richiesta di
spostamento, sarà possibile stampare detta richiesta per poter provvedere al pagamento della
stessa, in automatico verrà generata una mail di richiesta verso il referente di ogni attività. Sarà
cura del referente CSI accettare o meno lo spostamento dando comunicazione alle società e
pubblicando sul Comunicato Ufficiale detta autorizzazione.
Sul Comunicato Ufficiale verrà anche stabilito il termine entro il quale dovrà essere pagato lo
spostamento, qualora la società non rispettasse detto termine il mancato pagamento verrà
trattato come un mancato pagamento ammenda e verranno presi i provvedimenti del caso (vedi
art. 22 Multe).
Non verranno prese in considerazione altre modalità di richiesta di spostamento.
Lo spostamento d’ufficio verrà concesso dalla C.T.P. competente su sola richiesta di una delle due
società nel caso di partecipazione ad altre manifestazioni C.S.I. La mancata concessione dello
spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
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soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva. Per le fasi finali dell'attività
locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento
delle gare fissate in calendario.
Art.19 – Recuperi
Le partite non disputate per qualsiasi ragione, dovranno essere recuperate entro 15 giorni.
Le Società dovranno accordarsi tra di loro per la data e l’orario del recupero, e dare comunicazione
alla C.T.P. competente entro 48 ore. Per le gare in calendario nelle ultime tre giornate dovranno
essere recuperate tempestivamente e comunque non oltre le 72 ore (3 giorni).
In caso di mancata comunicazione, la C.T.P. provvederà d’ufficio.
Art. 20 – Durata e risultati delle gare
- Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10
minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10/15 minuti tra il secondo e il terzo
periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine
del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi
supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità.
- Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. I giocatori
espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi in esso previsti.
- E’ obbligatorio presentare a referto minimo 5 (cinque) giocatori, che dovranno essere presenti
al momento dell’inizio della gara (in caso contrario la gara non avrà luogo), massimo 12
(dodici).
- E' obbligatorio il saluto a fine gara.
Art. 21 - Maglie di gioco
1) Tutti gli atleti, sia titolari sia sostituti, devono indossare un abbigliamento uniforme con una
numerazione individuale (secondo quanto disposto dall’Art. 43 N.A.S. Abbigliamento delle
squadre).
2) L’utilizzo di pantaloncini/calzettoni/sottomaglie/scaldamuscoli non della stessa foggia o
colore non è condizione ostativa a prendere parte alla gara, purché i giocatori di entrambe le
squadre siano immediatamente e chiaramente distinguibili. Stesso discorso vale per i
pantaloncini sotto/sopra al ginocchio.
3) Numerazione maglie: Ogni giocatore deve essere contrassegnato da un numero. Tra il n.0 ed
il n.99 applicati sulla maglia sia anteriormente che posteriormente. Sono consigliati i numeri
dal 4 al 20, dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55; questo per facilitare la
segnalazione dei numeri al tavolo degli ufficiali di campo da parte dell’arbitro. È consentito
omettere il numero sui pantaloncini e sul fronte delle maglie: è necessario che il numero
posto sulla schiena del giocatore sia chiaramente leggibile.
4) È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi, braccialetti o quanto altro possa
arrecare danno ai giocatori durante il gioco.
5) La squadra ospitante è tenuta a cambiare le proprie maglie se risultano di colore uguale o
confondibile con quello delle maglie della squadra avversaria.
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Art. 22 - Attrezzature
La squadra ospitante è tenuta a presentare almeno due palloni regolamentari. In difetto verranno
presi i provvedimenti del caso.
Per la partecipazione al campionato vengono richiesti obbligatoriamente:
- cronometro di gara (modello da tavolo) o tabellone elettronico;
- palette dei 5 falli + bonus, freccia per il possesso alternato;
- fischietto;
- disponibilità palestra per gara con eventuale orario e giorno di riserva.
Art. 23 - Distinta dei partecipanti alla gara
1) La distinta dei giocatori e dei dirigenti partecipanti all'incontro deve essere compilata on-line
entrando sul sito www.csi.brescia.it nella sezione del “tesseramento on-line”. Inserendo il
proprio codice e la password assegnata, nella sezione “Altre funzioni” cliccare su “Distinte
giocatori”, scegliere la voce “pallacanestro” (se le società sono polisportive) e procedere alla
compilazione.
2) La distinta deve riportare il numero di gara (da calendario ufficiale), la denominazione della
squadra ospitante, quella della squadra ospite, il girone, la data, l'orario, il luogo e l'impianto
sul quale si disputa la gara e il colore della maglia. Essa può contenere fino a un massimo di
12 giocatori. Di essi va trascritto il numero di maglia. E' consentito compilare la distinta con
un numero di giocatori superiore a 12 unità, purché a mano venga apportata nella colonna
preposta delle assenze la lettera A per gli atleti non presenti alla gara. Rimane il fatto che i
giocatori presenti non debbano superare le 12 unità. Se un giocatore squalificato compare in
distinta senza la “A” di assenza, la società incorre nelle sanzioni del caso (vedi art. 17).
3) Va pure segnalato nell'elenco, il giocatore che svolge il ruolo di capitano, e quello che svolge
il ruolo di vice-capitano.
4) Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori
riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5) È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un Allenatore e un Capitano,
che verranno riportati come tali a referto. Come Allenatore può essere indicato anche il
Capitano.
6) Per la squadra ospitante è obbligatorio inserire nella distinta anche 2 dirigenti o atleti non
partecipanti alla gara con la funzione di cronometrista e refertista.
7) La distinta di gara deve essere presentata all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio
dell'incontro. Questa deve essere firmata dal dirigente responsabile o in mancanza dal
capitano e controfirmata dall'arbitro.
8) Qualora il Giudice Sportivo riscontrasse errori nelle distinte, saranno presi provvedimenti nei
confronti delle Società.
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Art. 24 – Il referto
1) Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico. La
sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta
responsabilità del primo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia che al termine della
gara deve essere sottoscritto dagli arbitri, dagli ufficiali di campo e dai due capitani delle
squadre. Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei capitani
delle due squadre che hanno giocato la gara; tratterrà la copia originale del referto che
provvederà poi a consegnare al Comitato organizzatore.
2) La Società di casa è tenuta a mettere a disposizione dell’arbitro due Ufficiali di campo (un
refertista e un cronometrista) regolarmente tesserati al C.S.I. per l'anno in corso. I tesserati
squalificati non possono svolgere nessuna attività ufficiale durante il periodo di squalifica.
L’inosservanza di tale norma comporterà i provvedimenti di: gara persa per 0-20; sanzione
che verrà adottata anche in caso di refertista non tesserato.
3) Oltre ai giocatori designati per le gare, refertisti, cronometristi, sono ammessi sul campo di
gioco un massimo di 3 Dirigenti o Allenatori regolarmente tesserati al C.S.I. Detti dirigenti e
allenatori per essere ammessi in panchina dovranno essere preventivamente segnati sulla
distinta giocatori ed identificati dall’arbitro. In caso di mancanza dell’accompagnatore
ufficiale, tale funzione dovrà essere svolta dal Capitano. Il dirigente responsabile, o il
Capitano, rappresenta a tutti gli effetti la società sportiva.
4) In mancanza di un allenatore tale funzione viene svolta dal Capitano che si assume la
responsabilità del comportamento della panchina. In questo caso, sulla distinta nella casella
dell'Allenatore va riportato il nome del Capitano, sul referto di gara invece nella casella
dell'Allenatore deve comparire la dicitura “CAP”.
5) Dieci minuti prima dell’inizio della gara, l’allenatore deve comunicare il quintetto iniziale e
confermare la propria decisione con una firma posta sul referto di gara accanto alla lista dei
giocatori. Il primo allenatore a dover adempiere a quest’obbligo sarà quello della squadra di
casa (o della squadra prima iscritta a referto).
Art. 25 - Partecipazione di persone ritardatarie
1) La partecipazione alle gare di giocatori, dirigenti ed allenatori che giungono sul campo a gara
già iniziata, è regolata come segue:
a) i giocatori potranno essere ammessi a disputare la gara, purché siano stati iscritti a
referto prima che la gara abbia inizio, previo riconoscimento effettuato dall’arbitro nel
momento in cui entrano in campo; e purché siano in regola con il tesseramento.
b) i dirigenti e gli allenatori possono giungere a gara già iniziata, purché siano stati iscritti a
referto prima che la gara abbia inizio, previo riconoscimento effettuato dall’arbitro e
purché siano in regola con il tesseramento.
Art. 26 - Orario di inizio gare
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Le Società partecipanti alle manifestazioni sceglieranno l’orario di inizio delle gare che si
svolgeranno sul proprio terreno di gioco, salvo diverso parere della C.T.P. competente; l’orario per
le partite serali infrasettimanali non dovrà essere antecedente alle ore 21.00.
Art. 27 - Mancata presentazione in campo
Trascorsi i 20 minuti, dell’ora fissata per l’inizio della gara senza che una delle due squadre si sia
presentata regolarmente in campo, questa verrà dichiarata rinunciataria alla disputa della gara e
subirà:
a) la perdita della gara per 0-20 un punto in meno in classifica e multa pari ad un terzo della
cauzione;
b) perdita della gara come sopra alla seconda mancata presentazione in campo più la
penalizzazione di un punto in classifica e multa pari ad un terzo della cauzione;
c) alla terza mancata presentazione in campo verrà esclusa dalla manifestazione e verrà
introitata l’intera cauzione.
Ove ambedue le squadre non si presentassero regolarmente in campo, verranno presi i
provvedimenti di cui ai punti a, b, c, a sfavore di entrambe. Per le squadre che si presentassero in
ritardo, ma entro il termine massimo di attesa, l’arbitro è tenuto ad attendere il tempo occorrente
perché i ritardatari possano espletare le formalità di rito. Anche in quest’ultimo caso per la
squadra ritardataria verranno adottati provvedimenti disciplinari.
In caso di rinuncia all’ultima gara di campionato verrà trattenuta l’intera cauzione. In caso di
rinuncia ad una gara delle fasi finali verrà trattenuta l’intera cauzione ed estromessa la squadra.
Art. 28 - Rinunce preventive
1) Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non
sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere
considerata come rinuncia preannunciata. (In forma scritta al Comitato entro 24 ore (o
comunque entro le ore 11.00 del sabato) via fax o e-mail.
2) In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la
squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
3) Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della
gara nelle forme previste dal precedente art. 28 con esclusione della sanzione accessoria di
cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell’ammenda di cui al comma c). Ai fini della
quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al
50%.(Art. 73 norme generali)
Art. 29 – Ritiro in gara
Se una squadra rinunzia per qualsiasi motivo a continuare una gara già iniziata, verrà considerata
rinunciataria alla gara stessa. Pertanto:
 la gara verrà omologata con il risultato 0-20 o con quello conseguito sul campo se migliore
agli effetti della differenza canestri;
 agli effetti della prosecuzione della manifestazione tale ritiro sarà considerato come mancata
presentazione in campo (vedi art. 28).
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Nel caso in cui una squadra rimanga in campo con un numero di giocatori inferiore a 2 la partita
avrà automaticamente termine per inferiorità numerica.
Alla squadra verrà applicato solamente quanto previsto al precedente comma a.
Art. 30 – Mancato arrivo dell’arbitro
In caso di mancato arrivo dell’arbitro designato per la direzione delle gare, è fatto obbligo alle due
squadre di accordarsi, attraverso gli appositi moduli, per far dirigere la gara ad un tesserato per
l’anno in corso che abbia compiuto i 16 anni. In caso di mancato accordo verrà applicato il
provvedimento di gara persa per la squadra e le squadre non disponibili.
Art. 31 - Regolarità del campo di gioco
1) Potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove regole in
vigore dal 1 luglio 2010 o secondo le vecchie norme. Per quanto riguarda i campionati locali,
possono essere considerati omologati campi a piena discrezione dell’ente territoriale
competente. Per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati nazionali è previsto l’utilizzo di
campi con la nuova tracciatura.
2) Queste condizioni non costituiscono motivo di mancata omologazione del campo di gioco:
a) presenza semicirconferenze tratteggiate;
b) mancata tracciatura del cerchio centrale;
c) mancata tracciatura delle aree delle panchine;
d) mancanza di quattordici posti nelle aree delle panchine;
e) linee delle rimesse (possono essere eventualmente indicate con del nastro adesivo e
prendendo approssimativamente come riferimento le tangenti dell’area del tiro da tre
parallele alle linee di fondo);
f) mancata tracciatura dei semicerchi di no-sfondamento;
g) tracciature relative alle vecchie regole dei campi di gioco (area da tre più piccola e area
dei tre secondi trapezoidale).
3) Il cronometro di gara e il cronometro aggiuntivo per la misurazione delle sospensioni può
essere di tipo “da tavolo”. In mancanza di un cronometro dedicato, eccezionalmente la
funzione può essere espletata anche attraverso qualsiasi altro tipo di cronometro (orologio,
cellulare, etc.). È sufficiente un unico segnale acustico per segnalare il termine del tempo di
gioco e/o delle sospensioni (è ammesso anche il fischietto).
4) Non deve essere applicata la regola relativa all’area del “no sfondamento”, anche se
tracciata.
5) La Società è responsabile del mantenimento della regolarità dell’impianto di gioco e delle
sue attrezzature, dell’efficienza ed agibilità del medesimo.
Art. 32 - Responsabilità e incidenti sui campi.
1) Nello svolgimento dell’attività sportiva, le Società sportive ed i tesserati rispondono delle
violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il
fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.
2) Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri
tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che
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provino di non aver potuto impedire il fatto. Le Società ospitanti dovranno accogliere gli
arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri;
quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco (se accede al
campo di gioco dovrà essere tesserato e comparire in distinta e a referto).
Art. 33 – Gara proseguite pro forma
Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita proforma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il
regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di
proseguirla pro-forma.
In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto a carico della quale
saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.
Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che
l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per
riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, ferma restando l'assunzione
dei provvedimenti necessari nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la
situazione di difficoltà sul campo.
Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in
relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare
che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.
Art. 34 – Multe
Le multe dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla data di emissione del comunicato.
Sarà possibile effettuare il pagamento in contanti presso punti C.S.I. o segreteria Provinciale
oppure con bonifico bancario / bollettino postale inviando copia dell’ avvenuto pagamento a
mezzo fax al numero 030.310495 oppure inviando una mail a [email protected]
(specificando società/squadra e comunicato a cui si fa riferimento) in caso contrario verranno
presi i seguenti provvedimenti nell’ordine:
- Dopo 20 (venti) giorni, raddoppio della multa;
- Dopo 30 (trenta) giorni, triplica mento della multa;
- Dopo 40 (quaranta) giorni, penalizzazione di 2 (due) punti in classifica
- Dopo 50 (cinquanta) giorni, convocazione da parte dell’organo preposto e sospensione
dall’attività.
- Per tutte le causali per cui viene comminata una multa consultare il regolamento di Giustizia
sportiva pubblicato on-line sul sito www.csi.brescia.it.
Art. 35 – Tutela sanitaria
Tutti i tesserati che praticano attività sportiva sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del
Consiglio Nazionale C.S.I., che nella seduta del 20/21 giugno 1998 ha deliberato che l’attività è
considerata AGONISTICA (dai 15 anni in su). Gli atleti dovranno sottoporsi alla VISITA DI SECONDO
LIVELLO prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.
Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita e se ne
rende garante in qualsiasi evenienza in sede civile e penale.
Art. 36 - Reclami
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I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza in relazione alla disputa delle gare, alla
regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a
presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno
disputato o avrebbero dovuto disputare. Tassa reclamo Euro 50,00.
La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante
riserva scritta da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso si
riferisce o al Comitato CSI entro le ore 19,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non
festivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 reg. giustizia sportiva.
La riserva scritta da presentarsi all'arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in
difetto, dal capitano della squadra; il preannuncio presentato in Comitato dal legale
rappresentante della società.
Il preannuncio può essere presentato direttamente nella sede del Comitato o inviato per
telegramma, fonogramma, fax o e-mail; è escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta
celere, la posta prioritaria o la raccomandata.
Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'organo di giustizia sportiva competente
(GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno
festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui all’
art. 75 del reg. giustizia sportiva.
Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al predetto art. 75 e,
qualora riguardi una gara, deve essere inviato alla Società contro interessata.
Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del
documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.
Modalità per l’invio dei reclami
Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare,
una delle seguenti modalità:
• consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
• raccomandata.
Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l’invio alla controparte va
esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato
 E-mail: gli atti vanno inviati all’indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la
sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l’invio è avvenuto dalle-mail notificato al CSI
all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la
notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l’invio all’indirizzo e-mail della
stessa notificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione alla manifestazione.
La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del
Comitato
Istanza di revisione
In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività
locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi
rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante
Regionale. Tassa Euro 100,00.
Limiti per la proposizione dell’istanza di revisione
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L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese
condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni,
e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dal Direzione
Tecnica Nazionale.
Presentazione dell’istanza di revisione
L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale
della decisione di cui si chiede la revisione.
Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio
va dimostrato alla CGC o alla GGR.
L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va
presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui
all’art. 75 Reg. giustizia sportiva; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può
essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di
appartenenza.
Modalità per la presentazione
Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono
le stesse modalità previste nell’art. 80 reg. giustizia sportiva.
Art. 37 – Classifiche
Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
 3 punti per ogni gara vinta;
 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
 0 punti per ogni gara persa.
Art. 38 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1) Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle
squadre in parità di classifica:
a) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b) maggior numero di vittorie totali;
c) quoziente canestri.
2) Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a) maggior numero di vittorie totali;
b) quoziente canestri;
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3) Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
Art. 39 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi
1) Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la
migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto
nell’ordine dei seguenti criteri:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
media punti (punti fatti/partite disputate);
media numero di vittorie totali (numero vittorie totali/partite disputate);
media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate);
media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
sorteggio.
Art. 40 – Coppa disciplina
Ogni squadra è tenuta a rispettare le norme organizzative ed il regolamento vigente in ogni attività
sportiva.
L’infrazione delle regole comporterà una penalizzazione secondo lo schema riportato nell’apposita
normativa.
La squadra che otterrà la minore penalizzazione riceverà la coppa disciplina.
All’atto della definizione dei gironi, la Commissione Tecnica competente stabilirà il punteggio
massimo consentito per evitare l’automatica estromissione dalla fase finale successiva.
All’atto dei sorteggi per la fase finale, l’apposita Commissione Tecnica stabilirà il limite da non
superare per evitare l’eventuale revoca della coppa disciplina ottenuta al termine dei gironi
eliminatori.
Art. 41 – Infortuni
Il Consiglio Provinciale C.S.I. di Brescia declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni
causati prima, durante o dopo la gara ad atleti o terzi, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa.
Art. 42 - Osservazioni scritte delle società
Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte in merito
all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.
Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso
che è invece il preannuncio di reclamo.
Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione
dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.
Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice
di merito entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza
nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per
fax o per e-mail.
I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle
osservazioni scritte.
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NUOVA REGOLA CAMPIONATO CSI
Fallo tecnico da espulsione temporanea
1) Viene introdotto il “fallo tecnico da espulsione temporanea”.
2) Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l’intero
periodo di gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un
espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga comminata in un intervallo, dovrà
ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni eventuale
tempo supplementare.
3) Verrà registrato a referto come “TD”, “CD” o “BD” in maniera analoga per quanto concerne i
falli tecnici di tipo “T”, “C” o “B”.
4) La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese
lateralmente col pugno chiuso.
5) La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l’esclusione de “per il resto della
gara” che diventa “per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo
successivo (o tempo supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo”.
6) Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un “fallo tecnico
da espulsione temporanea” tenga un comportamento all’interno della stessa gara che
preveda questa medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un “fallo da espulsione” e
non con un ulteriore “fallo tecnico da espulsione temporanea”.
7) Per quanto riguarda gli automatismi all’interno della gara (espulsione per somma di falli
tecnici), questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi.
8) Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come
un’espulsione temporanea.
Linguaggio blasfemo
1) Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato
con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso
tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da
espulsione temporanea.
2) Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e
l’arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l’allenatore con
un fallo tecnico di tipo “B” e non di tipo “BD”.
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Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari
1) Ogni fallo tecnico di tipo “T” o C” comporterà un’ammonizione per il tesserato interessato.
Analogo discorso relativo alla coppa disciplina vale per i falli tecnici da espulsione
temporanea di tipo “TD”, “CD”, “BD”.
2) Per quanto riguarda il falli tecnici di tipo “B” registrati a referto per falli tecnici commessi dal
personale di squadra in panchina, si procederà come segue:
a) qualora si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento
non regolamentare, tale fallo tecnico rientrerà nel conteggio delle ammonizioni
personali come i falli tecnici di tipo “T” e “C” (analogo discorso vale per i falli tecnici da
espulsione temporanea);
b) qualora non si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del
comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico non rientrerà nel conteggio delle
ammonizioni personali.
3) L’espulsione per somma di due falli antisportivi all’interno della stessa gara comporterà
un’ammonizione per il tesserato interessato. Un solo fallo antisportivo all’interno della
stessa gara non comporterà alcun provvedimento automatico.
4) L’espulsione di un giocatore per somma di due falli tecnici di tipo “T” all’interno della stessa
gara comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il
tesserato interessato.
5) L’espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo “C” all’interno della stessa
gara comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il
tesserato interessato.
6) Un fallo tecnico da espulsione temporanea, oltre agli automatismi sopra indicati, comporterà
un’ammonizione aggiuntiva per il tesserato interessato (per chiarezza, varrà come due falli
tecnici). Analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo “BD”.
7) Il tesserato che accumulerà tre ammonizioni su una o più gare diverse verrà squalificato per
una giornata effettiva di gara. Ogni eventuale ammonizione per diffida varrà come due
ammonizioni. In ogni caso sarà necessario il provvedimento dell’organo giudicante.
8) Fallo da espulsione (D), squalifica automatica per almeno una giornata effettiva di gara
anche senza provvedimento dell’organo giudicante (il tesserato si deve ritenere
automaticamente squalificato almeno per la gara successiva). Eventuali falli tecnici di tipo
“B” registrati a referto per espulsione del personale di squadra in panchina non verranno
automaticamente considerati per il conteggio delle ammonizioni. Eventuali espulsioni per
somma di falli tecnici e/o antisportivi non rientrano in questa casistica di squalifica
automatica: vengono esclusivamente considerati per il conteggio delle ammonizioni.
9) Espulsione per situazione per rissa (F, R.T. Art. 39): attendere l’eventuale provvedimento
dell’organo giudicante.
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Tesserati espulsi e/o squalificati
1) Deve essere concessa tolleranza ad un tesserato espulso che si posizioni in tribuna a patto
che egli mantenga un comportamento impeccabile e non si renda partecipe di
comportamenti non regolamentari. In caso contrario, gli arbitri non prenderanno alcun
provvedimento specifico e annoteranno l’accaduto sul rapporto di gara.
2) Se una persona (giocatore, allenatore, vice, dirigente, tifoso,…) espulsa e/o squalificato e/o
non iscritto a referto e/o non tesserato svolge funzioni proprie dell’allenatore (con una
chiara influenza sulla gara), gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e
annoteranno l’accaduto sul rapporto di gara.
3) I giocatori (e tutti coloro che sono iscritti a referto) sono comunque tenuti a disputare le
sospensioni presso la propria panchina e a conferire solo con altre persone iscritte a referto.
In caso contrario, al primo episodio di procederà ad un richiamo ufficiale. Dal secondo
episodio in poi si procederà con un fallo tecnico alla panchina.
Variazioni al Regolamento Ufficiale FIBA - FIP in vigore
dal 1° Settembre 2014 e approvate anche nel CSI
RIMESSA IN GIOCO:
Quando una rimessa in gioco è da effettuarsi dalla linea di fondo in zona d’attacco, l’arbitro attivo
fischierà prima di mettere la palla a disposizione del giocatore per la rimessa.
SOSPENSIONI:
Ciascuna squadra ha diritto a:
2 sospensioni durante la prima metà-gara,
3 sospensioni durante la seconda metà-gara con un massimo di 2 di queste negli ultimi 2 minuti
della seconda metà-gara,
1 sospensione durante ogni tempo supplementare.
Se una squadra non ha utilizzato una sospensione nella seconda metà-gara prima che il
cronometro di gara indichi 2:00 nel 4°periodo, il segnapunti traccerà sul referto 2 linee orizzontali
nella prima casella del secondo tempo della squadra.
Esempio: Con 2:09 sul cronometro di gara nel 4°periodo, l’allenatore A
richiede la sua prima sospensione nella seconda metà-gara mentre il gioco
continua. Con 1:58 sul cronometro di gara la palla finisce fuori campo ed il
cronometro di gara viene fermato. La sospensione per la squadra A è ora
accordata.
Interpretazione: Il segnapunti traccerà sul referto 2 linee orizzontali nella
prima casella della squadra A poiché la sospensione è stata assegnata a
1:58 nel 4° periodo. La sospensione sarà registrata nella seconda casella e
la squadra A avrà soltanto una sospensione residua.
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8 SECONDI:
Il conteggio degli 8 secondi continua per il tempo residuo, quando alla stessa squadra che
precedentemente aveva il controllo della palla è accordata una rimessa in gioco sia dalla linea
centrale estesa opposta al tavolo che in zona di difesa. Consegnando la palla al giocatore
incaricato della rimessa, l’arbitro lo informerà di quanto tempo rimane per il periodo degli 8
secondi.
FALLO TECNICO:
Quando viene commesso un fallo tecnico agli avversari deve essere assegnato 1 tiro libero, seguito
da:
• una rimessa in gioco dalla linea centrale estesa sul lato opposto al tavolo degli ufficiali di
campo.
• un salto a due nel cerchio centrale per l’inizio del primo periodo.
Un giocatore deve essere espulso per il resto della gara quando gli vengono addebitati 2 falli
tecnici.
Stessa sanzione si applica al giocatore al quale vengono addebitati 2 falli antisportivi (art.37) e
all’allenatore che è sanzionato di 2 falli tecnici per suo personale comportamento oppure 3 falli
tecnici nel totale.
Espulsione dalla gara – Registrazione
In tutti i casi precedenti, per l’Espulsione dalla gara non deve essere amministrata alcuna ulteriore
sanzione e sarà registrata a referto facendo seguire una ‘GD’ nello spazio successivo. E’ il
segnapunti che ha il compito di avvertire immediatamente un arbitro.
DISPOSIZIONI:
1) Il presente Regolamento è integrato dal regolamento provinciale generale pubblicato sul
Piano di attività 2015/2016.
2) Per quanto non contemplato, vige il regolamento “Sport in regola”
- Le Norme per l’attività sportiva,
- Le Disposizioni regolamentari,
- Il Regolamento di Giustizia sportiva,
- Lo Statuto del C.S.I.
3) Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive
Nazionali (FIP).
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Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Brescia
Via Chiusure, 81 – Brescia
Tel. 030312328 – Fax. 030310495
e-mail: [email protected] sito: www.csi.brescia.it
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Regolamento Basket 2015/2016