COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO E L’USO DEI VEICOLI DI
PROPRIETA’ DELL’ENTE
Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.13 del 20.02.09
1
INDICE
Art. 1 Contenuto del regolamento
pag.
3
Art. 2 Assegnazione e uso dei veicoli
pag.
3
Art. 3
Acquisto dei veicoli
pag.
3
Art. 4
Assunzione in carico
pag.
3
Art. 5
Adempimenti necessari
pag.
3
Art. 6
Libretto di macchina
pag.
4
Art. 7
Guida degli automezzi dell’Ente
pag.
4
Art. 8
Limitazione all’uso dei veicoli - Divieti
pag.
5
Art. 9 Responsabilità
pag.
5
Art. 10 Fornitura carburanti
pag.
5
Art. 11 Manutenzione e riparazione
pag.
6
Art. 12 Accertamenti danneggiamenti incidenti
pag.
6
Art. 13 Ordine di servizio
pag.
6
Art. 14 Entrata in vigore del regolamento
pag.
6
2
Art. 1
Contenuto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’uso e la gestione dei veicoli, come definiti e classificati
dall’art. 46 e seguenti del nuovo C.d.S., approvato con D.Lvo n. 285, aggiornato e coordinato con
D.Lvo 10/09/93 n. 360, di proprietà dell’Ente in dotazione per l’espletamento dei vari servizi
d’istituto.
Art. 2
Assegnazione e uso dei veicoli
Le auto e gli altri veicoli di proprietà dell’Ente sono assegnati in dotazione ai vari settori
dell’Ente e sono utilizzati esclusivamente per le necessità del servizio.
Un veicolo può essere utilizzato anche da più settori.
In base a quanto disposto dal Decreto 16 marzo 2004 articolo n. 4, gli autoveicoli per uso
speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 84,
91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono
utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Art. 3
Acquisto dei veicoli
L’acquisto dei veicoli viene effettuato dall’Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici, a
richiesta dei vari settori su motivate necessità dal servizio competente secondo le modalità stabilite
dal regolamento dei contratti e degli appalti o, se del caso, dal Regolamento per gli acquisti in
economia.
Art. 4
Assunzione in carico
L’ufficio Ragioneria provvede all’assunzione in carico di ogni veicolo nell’inventario,
intestando a ciascun automezzo una scheda con tutti i suoi dati di identificazione indicando il
servizio dell’Ente cui esso è assegnato/consegnato.
Nell’ambito di ciascun servizio potranno essere individuati uno o più sub-consegnatari.
L’automezzo sarà quindi iscritto nel registro dei veicoli di proprietà dell’Ente oltre che nel
registro inventario dei beni del servizio cui è assegnato.
Art. 5
Adempimenti necessari
L’ufficio Ragioneria ad avvenuta immatricolazione e prima che il veicolo entri in servizio
provvederà all'assicurazione del mezzo.
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Ogni veicolo sarà quindi munito di un libretto macchina come di seguito previsto che dovrà
costantemente esser tenuto con la carta di circolazione e aggiornato a cura del consegnatario.
Quindi si redigerà un verbale di consegna al responsabile cui viene affidato l’automezzo.
Art. 6
Libretto di macchina
Per ogni automezzo dell’Ente sarà predisposto un libretto di macchina con tutti i dati di
riferimento risultanti dalla carta di circolazione e sui cui verranno annotati inoltre:
1) numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo – estremi assicurazione;
2) tassa di circolazione;
3) servizio cui il veicolo è assegnato;
4) consegnatari responsabili del veicolo;
5) revisioni;
7) manutenzione ordinaria e straordinaria e rifornimenti di lubrificanti;
8) incidenti stradali.
Sono esclusi dal libro macchina i rifornimenti di carburante che saranno annotati nella
apposita scheda mensile come da art. 10
Art. 7
Guida degli automezzi dell’Ente
La guida degli automezzi dell’Ente è affidata esclusivamente al personale dipendente ed agli
amministratori purché muniti di idonea patente di guida di cui all’art. 116 del Codice della Strada
approvato con D.Lgs n. 285/92 e successive modificazioni ed aggiunte o di altro documento
equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.
Possono essere autorizzati alla conduzione dei mezzi anche i soggetti esterni incaricati
dall’Ente per prestazioni di natura professionale purchè tale possibilità sia espressamente prevista
nella convenzione di incarico.
Per tutti i mezzi di non esclusivo utilizzo da parte del soggetto consegnatario deve essere
adottata la procedura di cui al successivo art.13.
I dipendenti possono utilizzare gli automezzi esclusivamente all’interno dell’orario di lavoro.
I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente
documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione professionale).
I dipendenti dell’Amministrazione sono autorizzati alla guida del mezzo con specifico
permesso firmato dal consegnatario responsabile e meglio individuato al successivo art.13.
L’ordine di servizio deve sempre essere redatto indipendentemente da chi conduce il mezzo.
Se nel corso della medesima giornata un automezzo è condotto da più autisti deve essere
obbligatoriamente compilato un ordine di servizio per ogni conducente in modo che sia sempre
possibile individuare chi ha guidato un mezzo in un determinato periodo.
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Art. 8
Limitazione all’uso dei veicoli – Divieti
E’ fatto assoluto divieto ai conducenti:
1) di trasportare persone estranee all’Amministrazione che non siano elencate nel foglio di servizio
o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
2) di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.
Art. 9
Responsabilità
I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e
tenuta dei mezzi salvo quanto previsto dall’art.4 c.2 in merito ai subconsegnatari
I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili:
1) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni
conseguenti;
2) del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo:
- della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della Legge n. 990 del 24
dicembre 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;
- del regolare pagamento della tassa di bollo;
- della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme
del codice della strada – D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed aggiunte
nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge.
Nel caso di furto dell’automezzo il conduttore o chi comunque risultasse consegnatario del
mezzo nel momento del furto stesso, dovrà presentare dettagliato rapporto al responsabile del
servizio competente.
Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 6,13 e 14 deve essere sempre possibile individuare il
consegnatario responsabile di ciascun veicolo e il relativo conduttore; a tale scopo il conduttore
(amministratore o dipendente) al ritiro della chiave dell’automezzo dovrà compilare l’apposita
scheda di presa in carico;
Art. 10
Fornitura carburanti
La fornitura di carburanti da effettuarsi presso l’esercizio affidatario dovrà trovare specifica
rendicontazione attraverso la compilazione di schede carburante con validità mensile, che ciascun
consegnatario o conduttore avrà l’obbligo di far aggiornare ad ogni rifornimento e riconsegnare
all’Economato mensilmente per la liquidazione.
Forniture eseguite nel corso di viaggi fuori Comune dovranno essere certificate con regolare
documento e saranno rimborsate a richiesta del consegnatario del veicolo.
In caso di servizi a lunga percorrenza fuori Comune può effettuarsi a cura dell’economato una
anticipazione di fondi a chi è preposto alla guida del veicolo con obbligo di rendiconto con
presentazione dei documenti giustificativi.
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Art. 11
Manutenzione e riparazioni
Le prestazioni per la manutenzione dell’automezzo sono a carico del Servizio tecnico del
Comune su segnalazione del consegnatario.
Al termine del servizio, ciascun conduttore deve riferire al consegnatario responsabile se, durante il
servizio, si sono riscontrati guasti od anomalie anche se di modesta entità.
Art. 12
Accertamenti danneggiamenti incidenti
Qualsiasi danno riportato o provocato da autoveicoli dell’Ente dovrà essere immediatamente
comunicato al capo settore del servizio cui il veicolo è assegnato ovvero direttamente all’Ufficio
Ragioneria.
Il conducente consegnatario del veicolo dovrà fornire tutti i dati necessari per la denuncia
dell’incidente alla compagnia assicuratrice, secondo i modelli comunemente in uso dalle compagnie
stesse.
L’ufficio Ragioneria, comunque informato entro 24 ore dall’incidente, provvede direttamente
a rilevare d’ufficio, qualora il conducente non sia in grado di farlo personalmente, tutte le notizie e
le precisazioni del caso.
L’ufficio Ragioneria, quindi, dispone la denuncia alla compagnia assicuratrice secondo le
modalità vigenti.
Art. 13
Foglio di servizio
L’utilizzo di autoveicoli da parte di soggetti diversi dal consegnatario degli stessi è
subordinata alla predisposizione di apposito foglio di servizio da staccarsi da blocchetti a decalco su
cui saranno indicati i seguenti dati:
- numero progressivo
- data, ora;
- automezzo da impiegare;
- conducente;
- causale del servizio;
- chilometraggio di partenza;
- chilometraggio di arrivo;
- rifornimenti di carburante;
- eventuali passeggeri autorizzati.
Art. 14
Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione
e sarà allegato, a cura del Segretario dell’Ente, alla raccolta dei regolamenti dell’Ente.
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